Foglio informativo relativo al mutuo fondiario

FOGLIO INFORMATIVO
relativo ai:
FINANZIAMENTI ARTIGIANI
Foglio informativo n. 37 decorrenza 01/01/2015
NFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA - SOCIETA’ COOPERATIVA
Sede legale e amministrativa: Via P. Melchiade, n. 37 - 84018 Scafati (Sa)
Tel.: 081 8570111 – Fax: 081 8502428 – N. Verde: 800778686 (Ufficio informazioni)
E-mail: [email protected] - Sito internet: www.bccscafatiecetara.it
Codice Fiscale e Partita IVA 00252880653
Iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno al n. 00252880653
Iscritta all’Albo delle banche tenuto dalla Banca d’Italia al n. 2042 - Cod. ABI: 08855.9
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A160753
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia
degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo
CHE COS’E’ IL FINANZIAMENTO ARTIGIANO
Struttura e funzione economica
Il Mutuo Artigiano è un finanziamento di durata medio-lunga (superiore ai 18 mesi), il cui rimborso può
essere assistito da garanzie personali e/o reali (fideiussione, avallo, pegno, ipoteca).
Sulla somma mutuata il cliente si obbliga a corrispondere alla Banca l’interesse in ragione del tasso annuo
fisso così come indicato con decreto del Ministero delle Attività Produttive, in conformità con le disposizioni
dell’Unione Europea, aumentato di uno spread massimo di 2,50 (due e cinquanta) punti percentuali.
Le operazioni di finanziamento possono prevedere un periodo di utilizzo e/o di preammortamento variabile
a seconda la destinazione dell’investimento.
Il rimborso avviene, senza necessità di preventiva comunicazione scritta da parte della banca, mediante
pagamento periodico di rate comprensive di capitale e interessi secondo il piano di ammortamento
concordato.
Il finanziamento è caratterizzato dalla possibilità di accedere, ex art. 37 legge 949/52, al contributo in conto
interessi disciplinato dalle relative leggi regionali.
Le imprese possono beneficiare, nei limiti dello specifico stanziamento e fino all’esaurimento delle somme a
disposizione, di un contributo in conto interessi nella misura percentuale del tasso di riferimento, stabilito dal
regolamento Regionale e Comunitario.
Possono beneficiare del contributo le imprese artigiane, che hanno la loro sede operativa nel territorio della
Regione Campania, costituite anche in forma cooperativa e consortile, iscritte negli albi di cui alla legge
443/85 e successive modifiche e integrazioni, in possesso dei requisiti indicati dalla definizione Comunitaria
di piccola e media impresa.
Il regime d’aiuto è gestito in concessione dall’Artigiancassa Spa ed è alimentato da risorse Regionali,
Nazionali e Comunitarie.
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative relative alla creazione di un nuovo impianto,
all’ampliamento, all’’ammodernamento, alla ristrutturazione ed alla delocalizzazione dell’unità produttiva,
effettuate successivamente alla presentazione della domanda di ammissione.
Le spese ammissibili sono considerate al netto dell’IVA ed altre imposte, tasse, interessi e oneri accessori.
La durata del riconoscimento del contributo in conto interessi varia a seconda della destinazione del
finanziamento.
La domanda di ammissione alle agevolazioni deve essere compilata dal cliente e dalla Banca per le parti di
rispettiva competenza e corredata dalla documentazione di rito.
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La documentazione di spesa è costituita da fatture quietanzate, copia conforme del relativo assegno circolare
non trasferibile, contabile bancaria del bonifico o RID e - se del caso - copia registrata del contratto di
acquisto immobiliare, planimetria dei locali e dichiarazione di congruità di un tecnico iscritto all’albo.
Il contributo è erogato entro 60 (sessanta) giorni dal Decreto Dirigenziale di concessione, in un’unica
soluzione per il tramite della Banca, che provvede ad accreditarlo al cliente.
Le Imprese sono soggette a visite ispettive da parte della Regione Campania o dell’Artigiancassa al fine di
verificare il possesso delle condizioni di legge.
Il Finanziamento Artigiano se fondiario consente al cliente di godere di onorari notarili ridotti alla metà; la
durata medio-lunga del prestito permette di beneficiare di un regime fiscale agevolato.
Principali rischi (generici e specifici)
 Possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche applicate al rapporto, ove
contrattualmente previsto.
 Impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell’ambito del mercato bancario, dei
tassi al ribasso.
 Obbligo del cliente di restituzione ad Artigiancassa delle agevolazioni erogate ed indebitamente
percepite, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento, come sopra indicato,
aumentato di uno spread in punti percentuali così come previsto dal regolamento regionale, per il
periodo intercorrente tra la data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione delle
stesse, qualora detto contributo venga revocato, in tutto o in parte, per fatti imputabili al cliente e non
sanabili.
Nella fattispecie si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di
una somma in misura da due a quattro volte l’importo delle agevolazioni indebitamente fruite. Per fatti
non imputabili al cliente, le agevolazioni indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate
degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
CONDIZIONI ECONOMICHE
AZIONI S
Tipo mutuo
Mutuo a tasso fisso
QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO ARTIGIANO
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
7,362%
(calcolato su capitale figurativo di € 100.000,00, per la durata di
anni dieci, con rata mensile di € 1.149,78 al tasso annuo fisso del
6,78%, commissione incasso rata € 4,00, spesa istruttoria € 500,00,
spese visure ipo-catastali € 26,72, perizia immobile € 305,00, spese
per invio modulo trasparenza € 1,00, spese invio avviso scadenza
rata € 1,00, oneri di imposta € 250,00)
I valori sopraindicati si riferiscono all’ipotesi che sia stato scelto come regime fiscale l’imposta
sostitutiva, che il finanziamento sia regolato in c/c, e che le condizioni economiche applicate
rimangano invariate per tutta la durata del finanziamento.
Nel caso in cui venga scelta l’applicazione del regime fiscale ordinario, in vece dell’imposta
sostitutiva, il cliente dovrà corrispondere: l’imposta di registro sul contratto e sulle eventuali
garanzie, l’imposta di bollo sulle quietanze ecc., nelle misure previste dalle vigenti disposizioni
legislative.
Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali ad esempio le spese notarili, le spese e le
imposte per la stipula del contratto nonché le spese di assicurazione dell’immobile ipotecato ed
eventuali spese di assicurazioni facoltative non contestuali all’atto.
Ai sensi della L. 108/96, il tasso – al momento della stipula – non potrà, in tutti i casi, essere
superiore al “tasso soglia” vigente per la tipologia di operazione.
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VOCI
COSTI
Importo massimo finanziabile
In base al regolamento regionale
Durata minima
Mesi 19 (diciannove)
In base al regolamento regionale
Modalità di calcolo degli interessi
Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile
(365 giorni).
MUTUO A TASSO FISSO
Spread
6,78%
(Determinato dal tasso di riferimento così come indicato
con decreto del Ministero delle Attività Produttive, in
conformità con le disposizioni dell’Unione Europea
aumentato di uno spread massimo di 4,00 (quattro) punti
percentuali.
Tasso di riferimento per l’Artigianato, applicabile per
operazioni aventi durata superiore a 18 mesi, stabilito dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze , mese di
Dicembre 2014: 2,78%.
Il suddetto tasso di riferimento viene pubblicato ad ogni
inizio mese sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.
4,00%
Tasso di interesse di preammortamento
Pari al tasso di ammortamento
TASSI MASSIMI
Tasso di interesse nominale annuo
Parametro di riferimento
Contributo
Il contributo è correlato al tasso di riferimento stabilito
per L’Italia dalla Commissione Europea stabilito
mensilmente.
Tasso di riferimento UE Dicembre 2014: 1,44%.
Tasso di mora
Spese per la
stipula del
contratto
SPESE
MASSIME
Spesa istruttoria
(spese collegate all’erogazione
del credito, visure, accesso a base
dati, ecc)
3 (tre) punti in più del tasso contrattuale in vigore al
momento della mora
0,50% sull’importo dell’affidamento richiesto, con un
minimo di euro 300,00, oltre recupero costo visure
ipocatastali.
La spesa istruttoria va corrisposta anche in caso di
rinuncia al finanziamento.
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Perizia tecnica
per perizia valore immobile o opera da erigere, come da
tabella seguente:
Importo stimato dei beni
Corrispettivo
Euro
Euro
fino a 100.000,00
250,00
fino a 200.000,00
300,00
fino a 350.000,00
350,00
fino a 500.000,00
400,00
Oltre 500.000,00
Da convenire (con un
massimo di € 1.500,00)
Il suddetto corrispettivo si intende al netto di IVA e
contributi dovuti per legge.
Per perizie il cui valore è inferiore del 10% dell’importo
massimo della fascia inferiore si applica il corrispettivo
della fascia inferiore (esempio valore bene periziato
215.000,00 = importo corrispettivo lordo dovuto 300,00).
Per beni di valore superiore ad € 500.000,00 l’importo del
corrispettivo da corrispondere dovrà essere concordato
con il tecnico. Nel caso di perizie che presentino
complesse fattispecie il corrispettivo sarà preventivamente
concordato col tecnico.
Incasso rata
PIANO DI
AMMORTAMENTO
Spese per la gestione del
rapporto
 con addebito automatico in
conto corrente
€ 4,00 per rata mensile, € 6,00 per rata trimestrale, € 10
per rata semestrale
 con pagamento per cassa
€ 4,00 per rata mensile, € 6,00 per rata trimestrale, € 10
per rata semestrale
Invio comunicazioni periodiche
 in forma cartacea
 on line
euro 1,00
Gratuito
Invio comunicazioni
 in forma cartacea
 on line
euro 1,00
Gratuito
Spese per invio altre
comunicazioni mediante
raccomandata
Variazione/restrizione o di
rinnovazione ipoteca
euro 5,00
Spese di cancellazione ipoteca
€ 75,00
Sospensione pagamento rate
euro 0,00
euro 100,00
Tipo di ammortamento
Metodo progressivo c.d. “francese” con rate posticipate
comprensive di capitale e interessi
Tipologia di rata
Rata costante
Periodicità delle rate
mensile, trimestrale, semestrale
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ULTIMA RILEVAZIONE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO
(Fonte “Il sole 24 Ore”)
Parametro di riferimento
Tasso di riferimento per l’Artigianato,
applicabile per operazioni aventi durata
superiore a 18 mesi
Periodo di riferimento
Valore
Dicembre 2014
2,78%
Il tasso applicato al singolo contratto può essere diverso, a seconda del valore del parametro al momento della
stipula.
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato
allegato al documento di sintesi.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
Tasso di
Durata del
Importo della
Se il tasso di interesse
interesse
finanziamento
rata
aumenta del 2%
applicato
(anni)
mensile per €
dopo 2 anni
100.000,00 di
capitale
Solo per i mutui che hanno una
6,78%
5
€ 1.969,76
componente variabile al
momento della stipula
Solo per i mutui che hanno una
6,78%
10
€ 1.149,78
componente variabile al
momento della stipula
Se il tasso di
interesse diminuisce
del 2% dopo 2 anni
Solo per i mutui che hanno
una componente variabile al
momento della stipula
Solo per i mutui che hanno
una componente variabile al
momento della stipula
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge numero 108/1996), relativo
ai “Mutui ipotecari” o “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese” può essere consultato in filiale e sul sito
internet (www.bccscafati-cetara.it).
SERVIZI ACCESSORI
Polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito secondo le tariffe
in caso di morte, invalidità o disoccupazione del cliente assicurazione
(facoltativa)
applicate
dalla
compagnia
di
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Imposte e tasse presenti e future
Rimborso Imposta
Per le operazioni con durata contrattuale a medio lungo
termine ovvero per le operazioni di finanziamento la
cui durata contrattuale sia stabilita in più di 18 mesi, ai
sensi dell’art. 12 del D.L.145/2013, con apposita
dichiarazione in atto, è possibile optare per
l’applicazione di uno dei seguenti regimi fiscali:
Imposta di bollo sui contratti (ai sensi dell’art. 2, nota
2 bis della tariffa - parte prima – allegata al D.P.R. n.
642/72)
a carico del cliente
 Imposta sostitutiva: 0,25% sull’ammontare del fido
concesso - D.p.r. 29/09/73 n. 601 artt. 15 e ss. - salvo
l’applicazione della maggiore aliquota del 2,00% prevista
dalla legge 257/04.
 Imposta ordinaria: Imposte di registro su contratto,
garanzie, quietanze ecc., nelle misure previste dalle
vigenti disposizioni legislative.
Euro 16,00
L’imposta di bollo non è dovuta:
 se il finanziamento è regolato in c/c, in quanto vige il
principio sostitutivo dell’imposta di bollo già assolta sul
c/c di regolamento (Art. 13, comma 2-bis, nota 3-ter,
della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26 ottobre
1972, n.642;
 se il finanziamento è assoggettato all’imposta sostitutiva
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di cui agli artt. 15 e ss. Del D.P.R. 601/1973.
Spese notarili
Assicurazione immobile contro i danni di incendio,
caduta di fulmine e scoppio
secondo la Tariffa notarile
Secondo le tariffe applicate dalla compagnia di
assicurazione di norma determinate secondo il valore del
bene assicurato.
Il mutuatario ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento,
la facoltà di estinzione anticipata del prestito,
corrispondendo alla BANCA il capitale residuo, gli interessi
e gli oneri maturati fino al momento del recesso ed un
compenso stabilito nella misura del 3,00% dell’importo
anticipatamente rimborsato.
Estinzione anticipata
Il mutuatario ha inoltre la facoltà, in qualsiasi momento, di
decurtare il mutuo in linea capitale, riconoscendo alla Banca
un compenso pari allo 3,00% dell’importo anticipatamente
restituito.
L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto
contrattuale con la restituzione in un’unica soluzione del
capitale in ammortamento.
Esempio: Compenso per estinzione anticipata, in caso di
una quota di capitale di euro 100.000,00, con penale del 3%,
è pari ad € 3.000,00.
Certificazione interessi passivi
euro 15,00
Certificazione per revisore dei conti
euro 50,00
Attestazione di sussistenza del credito
euro 20,00
Sollecito pagamento rate scadute
euro 10,00
Gestione rate insolute
euro 25,00
Spese per richieste comportanti ricerche presso
l’archivio centrale
Minimo
Euro 30,00
Massimo
Euro 160,00
Spese per copia documentazione
da quantificare al momento della richiesta con un minimo di
€ 5,00
Richieste per conto del cliente (Es. visure protesti,
visure camerali, informazioni, ecc)
€ 15,00
TEMPI DI EROGAZIONE
Durata dell’Istruttoria: la durata dell’istruttoria è subordinata alla raccolta e all’esame della
documentazione necessaria per la valutazione da parte della Banca di concedere al Cliente il mutuo richiesto.
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Tempi di effettiva messa a disposizione delle somme erogate: appena dopo la completa formalizzazione
del contratto e degli atti relativi alle garanzie eventualmente previste.
RECESSO, RECLAMI, SCOPO, CONDIZIONI DI CONCESSIONE E DI UTILIZZO DEL
FINANZIAMENTO - TERMINI E MODALITÀ DI RIMBORSO E CONTRIBUTO NEL PAGAMENTO
DEGLI INTERESSI - INTERESSI DI MORA
Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto:
Il verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 c.c. - ivi compreso il prodursi di eventi tali da
incidere negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del cliente - costituisce
decadenza dal beneficio del termine.
La Banca inoltre avrà diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., qualora:
- il cliente non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso;
- il cliente non destini il finanziamento agli scopi per i quali è stato concesso o non realizzi integralmente
il programma di investimenti;
- il cliente non adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto;
- il cliente o la parte garante subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche
giudiziali, o compiano qualsiasi atto che diminuisca la loro consistenza patrimoniale, finanziaria od
economica;
- la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca risultino non veritiere.
Nei casi di decadenza e risoluzione del contratto la Banca avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del
credito per capitale, interessi, anche di mora e di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia
nei confronti del cliente che degli eventuali garanti, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni.
Modifica delle condizioni economiche: è facoltà della banca, se contrattualmente previsto, di modificare
unilateralmente in senso sfavorevole al cliente ogni altro prezzo e condizioni economiche praticate, fermo
l’obbligo di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente e il diritto del cliente di recedere dal
contratto senza penalità, ottenendo, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni
precedentemente praticate.
Scopo, condizioni di concessione e di utilizzo del finanziamento - Termini e modalità di rimborso:
Il finanziamento viene utilizzato dal cliente in un’unica soluzione, previa esibizione di idonea
documentazione definitiva di spesa relativa agli investimenti già effettuati, oltrechè dell'attestazione sulla
destinazione degli investimenti finanziati per le finalità artigiane dichiarate e sul relativo utilizzo, rilasciata
dal cliente e sottoscritta dalla Banca.
Il cliente si obbliga a mantenere, materialmente e giuridicamente, la destinazione dichiarata per tutta la
durata del finanziamento, sotto pena di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.; ai detti fini il
cliente consente i controlli e gli accertamenti che la Banca, la Regione Campania e/o l'Artigiancassa
riterranno opportuni in qualunque momento.
Contributo nel pagamento degli interessi - Interessi di mora:
Qualora il contributo in conto interessi non venisse concesso per motivi diversi dalla carenza di fondi ovvero
venisse revocato, in tutto o in parte, per fatti imputabili al cliente e non sanabili, dalla Regione Campania o
dall'Artigiancassa, le agevolazioni erogate ed indebitamente percepite, dovranno essere restituite dal cliente
stessa ad Artigiancassa, maggiorate degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento, aumentato di uno
spread in punti percentuali così come previsto dal regolamento regionale per il periodo intercorrente tra la
data di corresponsione delle agevolazioni e quella di restituzione delle stesse.
Nell'ipotesi di cui sopra la Banca può recedere dal contratto stesso; in tal caso il cliente, oltre alla
restituzione di quanto dovuto, dovrà corrispondere alla Banca, con riferimento alle rate scadute non coperte
dal contributo, un importo pari al ricalcolo delle rate stesse, effettuato al tasso di mora.
La Banca potrà tuttavia consentire il mantenimento del finanziamento al tasso di stipula.
Qualora il cliente non provvedesse puntualmente, secondo quanto stabilito nel presente contratto ed entro i
termini nello stesso previsti, al rimborso del finanziamento e al totale pagamento alle rispettive scadenze
delle rate o degli effetti a fronte di esse rilasciati, si produrrà di pieno diritto a favore della Banca la
maturazione degli interessi di mora al tasso di cinque punti in più del tasso di riferimento in ragione d'anno,
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con decorrenza dal giorno dell'inadempimento fino a quello dell'effettivo pagamento da parte del cliente.
Valore dei beni ipotecati (eventuale): verificandosi una diminuzione del valore degli immobili ipotecati a
causa del generale o locale deprezzamento della proprietà immobiliare o per qualsiasi altra causa, può essere
richiesto dalla banca lo scioglimento del contratto oppure, se del caso, una integrazione della garanzia
ipotecaria, o altra idonea garanzia.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 30 (trenta) giorni decorrenti
dalla data dell’integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.
Portabilità del mutuo
Nel caso in cui per rimborsare il finanziamento artigiano, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra
Banca/Intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio
commissioni, spese,oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Per ulteriori informazioni si rinvia al foglio informativo “MUTUI destinati ad estinguere precedenti
finanziamenti, CON SURROGAZIONE NELLE GARANZIE”.
Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca, anche per lettera raccomandata A/R, in via P.
Melchiade, 37 – 84018 SCAFATI (SA), ovvero per via telematica all'indirizzo di posta elettronica
[email protected]. L’Ufficio Reclami risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è
soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può rivolgersi a:
a) Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla
banca;
b) Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una
procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un
accordo con la banca, grazie all’esistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile
rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie,
finanziarie e societarie - ADR (Organismo di mediazione iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della
Giustizia, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet
www.conciliatorebancario.it).
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli
strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa
domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione
presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla
conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore
BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Ipoteca
Istruttoria
Parametro di riferimento per
l’Artigianato
Perizia
Piano di ammortamento
Piano di ammortamento “francese”
Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può
più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del
bene e farlo vendere.
Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Tasso di riferimento per l’Artigianato, applicabile per operazioni aventi durata
superiore a 18 mesi.
.
Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare.
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole
rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota
capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano
soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare
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Quota capitale
Quota interessi
Rata costante
Rimborso in un’unica soluzione
Spread
Tasso annuo effettivo globale
(TAEG)
Tasso di interesse di
preammortamento
Tasso di interesse nominale annuo
Tasso di mora
Informazione precontrattuali
Comunicazione periodica
Tasso effettivo globale medio
(TEGM)
degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata
del mutuo.
L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto.
Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale
sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e
altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione
della rata.
Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla
data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso
del capitale prestato) e il capitale prestato.
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento
delle rate.
copia del testo contrattuale che il cliente può richiedere alla banca prima della
conclusione del contratto; non impegna la banca e il cliente alla stipula del
contratto medesimo.
comunicazione scritta inviata o consegnata dalla banca al cliente alla scadenza
del contratto e, comunque, almeno una volta all’anno; dà informazioni circa lo
svolgimento del rapporto ed un quadro aggiornato delle condizioni applicate.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di
interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli
pubblicati, il TEGM della categoria “mutui ipotecari” o “altri finanziamenti alle
alle famiglie e alle imprese” aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti
percentuali, verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non
sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre
il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e
accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
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