Finanziamento ordinario a tasso di mercato ai sensi del

GE Capital
Interbanca
GE CAPITAL INTERBANCA S.P.A.
FOGLIO INFORMATIVO AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA
(Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ai sensi degli artt. 115 e segg. T.U.B. e ulteriori disposizioni attuative)
FINANZIAMENTO ORDINARIO A TASSO DI MERCATO AI SENSI DEL DPR 131/86
SEZIONE I – INFORMAZIONI SU GE CAPITAL INTERBANCA S.P.A.
GE Capital Interbanca S.p.A. (di seguito, anche la “Banca”) Iscritta all'albo delle banche al n. 10685 ed all’albo dei gruppi bancari quale capogruppo del
“Gruppo Bancario GE Capital Interbanca”. Sede Legale: Corso Venezia, 56, 20121 Milano. Capitale sociale: Euro 217.335.282,00 i.v. Codice fiscale, partita
IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00776620155; società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di GE Capital
Corporation ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile. Telefono: 02 77311 - Fax: 02 784321 - Sito web: www.gecapital.it; aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Commercial Banking chiamando il numero 02.7731.1 oppure scrivere un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo [email protected].
DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO DELL’OFFERTA FUORI SEDE
Nome Cognome /Ragione Sociale
Telefono
E-mail
Sede
Iscrizione all’albo/elenco
Estremi dell’iscrizione all’albo/elenco
Numero Delibera
Qualifica
SEZIONE II – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Struttura e funzione economica
Il finanziamento è un contratto finalizzato al potenziamento ed allo sviluppo dell’attività societaria. Il debitore (di seguito, anche “cliente” o “società
cliente”) rimborserà il finanziamento mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi, calcolato secondo un tasso fisso o
variabile. A garanzia del contratto il debitore concederà alla Banca idonee garanzie (es.: fidejussione).
In caso di estinzione anticipata o di rimborso parziale del finanziamento la Banca può richiedere, se previsto, un compenso.
Principali rischi tipici (generici e specifici)
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

Possibilità di variazione del tasso di interesse, nel caso di finanziamento a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza;

Impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso qualora il prestito sia a tasso fisso.
CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE O IL SERVIZIO
Di seguito è riportato, in sintesi, il contenuto delle più significative clausole contrattuali recanti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti tra la
Banca ed il cliente. Resta fermo il diritto del cliente di ottenere dalla Banca copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula. La consegna
della copia non impegna il cliente e/o la Banca alla stipula del contratto.
SEZIONE III – CLAUSOLE CONTRATTUALI

La Banca comunica espressamente per iscritto al cliente qualunque variazione unilaterale delle condizioni contrattuali, secondo modalità
contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, come previsto
dall'art.118 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385.
La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.
In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio e rischi reputazionali GE Capital Interbanca S.p.A. potrà recedere dal contratto ai sensi
dell'art. 1373 del codice civile, a mezzo comunicazione scritta e senza limiti di tempo entro il quale esercitare detta facoltà, qualora si
verificassero gli eventi previsti dal contratto a carico dei legali rappresentanti e degli Amministratori e/o Procuratori muniti di poteri o di altri
procuratori speciali della società cliente o dei soggetti controllanti di fatto la società cliente stessa (Beneficial owners) e la cliente non vi
abbia posto rimedio
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Interbanca

Il cliente può presentare reclamo alla Banca inviando una lettera all’attenzione dell’Ufficio Reclami di GE Capital Interbanca S.p.A, Corso
Venezia, 56, 20121 Milano o via fax al n. 0276014913 o per via telematica all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Sono
comunque validi i reclami presentati in qualsiasi forma se contengono gli estremi del cliente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo
elemento che consenta l’identificazione certa del cliente.
La Banca deve rispondere al reclamo per iscritto entro trenta (30) giorni di calendario dal ricevimento del medesimo.
Ove il reclamo sia ritenuto fondato, la Banca indicherà nella comunicazione anche i modi e i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a
provvedere alla definizione della posizione.
Qualora il cliente sia rimasto insoddisfatto dell’esito del reclamo, perché non ha avuto riscontro nei tempi stabiliti nella comunicazione di cui
ai precedenti capoversi, ovvero ha avuto riscontro anche parzialmente negativo o perché l’intermediario non ha dato corso alla definizione
della posizione nei termini stabiliti, il cliente potrà presentare ricorso, alternativamente, a:
(i)
Arbitro Bancario Finanziario (ABF), vale a dire il sistema alternativo di soluzione stragiudiziale delle controversie istituito presso
Banca d’Italia, al quale possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione delle
controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento. Per sapere come rivolgersi all’ABF il cliente può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, chiedere alla Banca oppure consultare la guida messa a
disposizione nei locali di GE Capital Interbanca S.p.A. e nelle sue succursali e pubblicata sul proprio sito nella sezione “Trasparenza”.
Oppure
(ii) Camera di Conciliazione e Arbitrato, istituita presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), alla quale
possono essere sottoposte le controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi ultimi degli
obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori o che comunque riguardino la
prestazione di servizi di investimento. Il cliente potrà presentare istanza di conciliazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla
Camera di Conciliazione e Arbitrato, qualora (i) non siano state avviate per la medesima controversia, anche su iniziativa
dell'intermediario, altre procedure di conciliazione e (ii) il reclamo non abbia avuto esito nel termine di novanta (90) giorni dalla data
della sua ricezione da parte della Banca. L’istanza dovrà essere tempestivamente comunicata alla Banca, inviandole copia del ricorso a
mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e depositata presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato nei trenta
(30) giorni di calendario successivi alla comunicazione alla Banca stessa.
Per sapere come rivolgersi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato il cliente può consultare il sito www.camera- consob.it.
Oppure
(iii) Conciliatore Bancario Finanziario, associazione per la soluzione stragiudiziale delle controversie bancarie, finanziarie e societarie,
cui la Banca aderisce, che ha il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti.
Il cliente può chiedere al Conciliatore Bancario Finanziario (telefono 06/974821 – fax 06/67482250 - e.mail:
[email protected].) di organizzare l’incontro di conciliazione compilando il modulo di istanza di conciliazione
disponibile sul sito internet del Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it) e inviandolo al seguente indirizzo:
Conciliatore Bancario Finanziario, via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma.
La segreteria del Conciliatore Bancario Finanziario provvede a contattare l’altra parte e - se questa aderisce al tentativo di conciliazione
- dà avvio alla procedura.
Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario il cliente può consultare il sito www.conciliatorebancario.it.

In caso di insorta controversia derivante dall’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del contratto o a esso comunque
ricollegata, che non sia stata risolta tra le parti in via stragiudiziale per il tramite dell’ABF, la Camera di Conciliazione e Arbitrato oppure il
Conciliatore Bancario Finanziario, le parti, prima di adire il giudice competente, possono esperire il processo di mediazione ricorrendo
all’Organismo di Conciliazione Forense di Milano, iscritto al numero 36 dell’elenco degli Organismi di Mediazione, tenuto presso il Ministero
della Giustizia, e a osservare il regolamento di procedura adottato dal suddetto organismo di mediazione e depositato presso il richiamato
Ministero. Il regolamento, le tabelle delle indennità e la modulistica in vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili
all’indirizzo internet www.ordineavvocatimilano.it. La sede della mediazione sarà Milano.
Qualora anche il suddetto tentativo di conciliazione tra le parti fallisca, qualsiasi controversia relativa all’intepretazione, conclusione,
esecuzione o risoluzione del contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge n. 108/96 (cd. ”legge antiusura”) sul
cartello affisso ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
SEZIONE IV – CONDIZIONI ECONOMICHE
DURATA: Oltre 12 mesi e fino a 18 mesi.
RIMBORSO DEL FINANZIAMENTO IN LINEA CAPITALE: in rate mensili, trimestrali o semestrali posticipate, con la possibilità di preammortamento fino ad
1 anno.
INTERESSI:
a) tasso fisso nominale annuo: IRS commisurato alla durata finanziaria + 400 bps;
b) tasso variabile:

tasso nominale annuo variabile in funzione del seguente indicatore: tasso EURIBOR a 3/6 mesi quotato alle ore 11.00 C.E.T. e
relativo alla pagine EURIBOR 01 del circuito Reuters.

Detto indicatore sarà quello di quotazione del secondo giorno lavorativo antecedente l’inizio della trimestralità/semestralità
oggetto di variazione del tasso.
Al tasso così come determinato verrà aggiunta una maggiorazione massima a favore dell’Istituto pari a 500 bps.
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Si riporta di seguito un riepilogo dei valori recentemente assunti da parametri di riferimento più utilizzati:
PARAMETRO
Euribor 3M 360
Euribor 6M 360
LUGLIO 2014
01.07.2014
0,206 %
0,302 %
AGOSTO 2014
01.08.2014
0,208 %
0,308 %
SETTEMBRE 2014
01.09.2014
0,159 %
0,259 %
In relazione alle operazioni in Euro ed in valuta ad indicizzazione variabile, si richiama l’attenzione della clientela sui possibili cambiamenti delle
condizioni di mercato e sulla conseguente variazione dei valori dei tassi applicabili alle operazioni già perfezionate, in funzione del diverso livello
assunto dai parametri di riferimento adottati, rispetto ai tassi massimi o minimi indicati nel presente foglio illustrativo. Il rischio di cambio dipende dalla
oscillazione delle quotazioni delle divise e le eventuali commissioni di negoziazione valuta applicate dalle banche corrispondenti sono a carico della
clientela per tutta la durata dell’operazione.
MODALITA’ DI CALCOLO E DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI: gli interessi (a tasso fisso/variabile) saranno corrisposti in via trimestrale e
semestrale posticipata e calcolati sull’importo a scalare del debito in essere computando i giorni civili su divisore commerciale. Si evidenzia che per le
operazioni di impiego la periodicità di computo corrisponde a quella di pagamento degli interessi indicata nel dettaglio delle condizioni.
INTERESSI DI MORA – ENTITA’ E MODALITA’ DI CALCOLO: tasso interbancario 3 o 6 mesi lettera più la maggiorazione convenuta più 350 bps.
VALUTE: la valuta di applicazione per il calcolo degli interessi è quella del giorno di erogazione.
PENALE DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE: 3% sul residuo importo dovuto al momento della risoluzione.
RIMBORSO ANTICIPATO: possibile dietro corresponsione “una tantum” di una commissione.

In caso di operazione regolata ad un interesse variabile, la commissione sarà pari al 3,5% massimo sull’importo che viene rimborsato in via
anticipata purché detto rimborso avvenga in corrispondenza della scadenza di una rata di capitale e/o interessi.
Nel caso in cui detto rimborso anticipato non sia effettuato in corrispondenza di una scadenza, la cliente si impegna a corrispondere a GE
Capital Interbanca S.p.A., oltre alla commissione come sopra determinata, una somma pari all’eventuale differenza positiva fra il costo della
provvista sostenuto da GE Capital Interbanca S.p.A. stessa ed il rendimento dell’eventuale reimpiego per il periodo intercorrente tra la data di
anticipato rimborso e la data della prima scadenza di rata immediatamente successiva.

In caso di operazione regolata ad un interesse fisso, la commissione sarà invece pari alla differenza A - B ove:
o
“A” rappresenta il valore attuale alla data di estinzione dei flussi di interesse futuri dovuti dal cliente in base alle scadenze del
piano originario, determinato al tasso del finanziamento al netto dello spread concordato;
o
“B” rappresenta il valore attuale alla data di estinzione dei flussi d’interesse futuri dovuti dal cliente in base alle scadenze del piano
originario, determinati attraverso il calcolo dei tassi EURIBOR di periodo espressi dalla curva dei tassi IRS alla data di chiusura del
finanziamento;
o
I tassi utilizzati per l’attuazione dei valori sono pari alle quotazioni dei tassi IRS del giorno di chiusura del finanziamento per ogni
durata pari alle scadenze dei singoli flussi di interesse futuri.
Nel caso la differenza A – B risulti negativa non dovrà essere corrisposta alcuna commissione.
SPESE ISTRUTTORIA: saranno dovute sull’importo del finanziamento erogato nella misura massima del 1,50%.
SPESE DI STIPULA NELLA FORMA DELLA SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA NOTARILMENTE: sarà dovuto l’importo di euro 140,00 per spese di
registrazione e bollo forfettariamente considerate.
RILASCIO COPIA CONTRATTO IDONEA ALLA STIPULA: gratuito.
CONTEGGIO PER ANTICIPATA ESTINZIONE: 100,00 euro.
SPESE INVIO AVVISO SCADENZA: 2,60 euro.
SPESE RILASCIO CERTIFICAZIONE FISCALE: 100,00 euro.
SPESE PER INVIO SOLLECITI: 15,00 euro 1° sollecito
40,00 euro cad. successivi solleciti.
SPESE INVIO DIFFIDA: 250,00 euro.
SPESE DICHIARAZIONE SUSSISTENZA DEBITO: 52,00 euro.
ESEMPIO DI PIANO DI RIMBORSO PER FINANZIAMENTO DI EURO 100.000,00 DI DURATA INFERIORE A 18 MESI AL TASSO FISSO DEL 4,256%
(CALCOLATO COME: IRS 3 ANNI PARI A 0,256% AL 29/09/2014 + 4% DI SPREAD) NOMINALE ANNUO CON CORRESPONSIONE DI INTERESSI IN VIA
TRIMESTRALE POSTICIPATA E RIMBORSO DEL CAPITALE IN UNA UNICA SOLUZIONE, TAEG: 5,591%
Mesi
Scadenza
Quota Capitale
Quota Interessi
Totale Rata
Capitale Residuo
100.000,00
1
31/12/2014
0,00
1.075,82
1.075,82
100.000,00
2
31/03/2015
0,00
1.064,00
1.064,00
100.000,00
3
30/06/2015
0,00
1.075,82
1.075,82
100.000,00
4
30/09/2015
0,00
1.087,64
1.087,64
100.000,00
5
31/12/2015
0,00
1.087,64
1.087,64
100.000,00
6
31/03/2016
100.000,00
1.075,82
101.075,82
0,00
Totale
100.000,00
6.466,76
106.466,76
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IM2
GE Capital
Interbanca
Per maggiore facilità di raffronto i piani vengono sviluppati computando i giorni civili su divisore commerciale.
ESEMPIO DI PIANO DI RIMBORSO PER FINANZIAMENTO DI EURO 100.000,00 DI DURATA INFERIORE A 18 MESI AL TASSO VARIABILE DEL 4,083%
(CALCOLATO COME: EURIBOR 3 MESI/360 PARI A 0,083% AL 29/09/2014 + 4% DI SPREAD) NOMINALE ANNUO CON CORRESPONSIONE DI INTERESSI
IN VIA TRIMESTRALE POSTICIPATA E RIMBORSO DEL CAPITALE IN UNA UNICA SOLUZIONE, TAEG: 5,406%
Mesi
Scadenza
1
2
3
4
5
6
Totale
31/12/2014
31/03/2015
30/06/2015
30/09/2015
31/12/2015
31/03/2016
Quota Capitale
Quota Interessi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
Totale Rata
1.032,09
1.020,75
1.032,09
1.043,43
1.043,43
1.032,09
6.203,89
1.032,09
1.020,75
1.032,09
1.043,43
1.043,43
101.032,09
106.203,89
Capitale Residuo
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
0,00
Per maggiore facilità di raffronto i piani vengono sviluppati computando i giorni civili su divisore commerciale.
LEGENDA DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELL’OPERAZIONE
SPESE DI ISTRUTTORIA: spese per l’analisi di concedibilità.
SPESE DI PERIZIA: spese per l’accertamento del valore dell’immobile offerto in garanzia.
SPESE DI REVISIONE: spese per l’analisi di modifiche alla struttura dell’operazione.
TASSO FISSO: tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento o per un periodo specifico.
TASSO VARIABILE: tasso di interesse che varia in relazione all’andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificatamente indicati nel
contratto di finanziamento.
RATA: pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è
composta da una quota capitale (cioè una parte dell’importo prestato) ed una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il finanziamento).
PREAMMORTAMENTO: periodo iniziale del finanziamento durante il quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
AMMORTAMENTO: processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico delle rate.
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE: indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale, secondo le
modalità all’uopo indicate.
TAEG: è un indicatore sintetico del costo del credito espresso in percentuale sull’ammontare del prestito concesso.
Nel calcolo TAEG sono compresi:
- gli interessi;
- le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
- le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
- le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore (intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità,
infermità o disoccupazione del debitore/consumatore);
- il costo dell'attività di mediazione eventualmente svolta da un terzo;
- tutte le altre spese contemplate nel contratto.
INTERESSI DI MORA Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate.
QUESTO FOGLIO INFORMATIVO NON COSTITUISCE OFFERTA AL PUBBLICO A NORMA DELL’ART. 1336 DEL CODICE CIVILE
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