L’AGRICOLTORE SENESE ANNO 19° - NUMERO 07 APRILE 2014 Pac: seminario Confagricoltura su pagamenti diretti. Inizia la due giorni di confronto con le istituzioni e i soggetti che attueranno la riforma É partita il 01 Aprile 2014 una "due giorni" organizzata da CAA ed Area Economica di Confagricoltura incentrata sulle novità della riforma della Pac "verso il 2020" ed in particolare su come cambieranno le regole del regime dei pagamenti diretti da qui al 2015. Al seminario partecipano i dirigenti responsabili del Mipaaf, di Agea e del Sin che forniranno l'ultimo aggiornamento sullo stato dell'arte della normativa e sul recepimento nazionale che l'Italia dovrà perfezionare entro il primo agosto prossimo, ma che il ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina si é impegnato a completare entro il prossimo 15 maggio. "Siamo quindi in una fase cruciale - ha dichiarato il presidente del CAA di Confagricoltura Gerardo Diana, aprendo i lavori questa mattina e rivolgendosi ai numerosi funzionari del CAA di tutta Italia che hanno partecipato all'incontro . E’ opportuno condividere questo complesso di conoscenze con tutti voi che, in fondo, siete quelli che traducono tutte le decisioni politiche in quegli atti concreti che consentono alle imprese di accedere alle opportunità della politica agricola comune. Un ruolo insostituibile ed essenziale, che svolgiamo con responsabilità e dedizione nel lavoro di tutti i giorni, consapevoli di contribuire a questa essenziale modalità di sussidiarietà orizzontale che ci coinvolge come corpi intermedi del sistema agricolo". Il seminario durerà sino a domani. Due giorni di lavori che si preannunciano molto interessanti per la complessità della materia trattata e per le indicazioni che sicuramente scaturiranno dal confronto a tutto campo con le istituzioni e i soggetti preposti alla attuazione e della Pac nei prossimi anni. 1 L’Agricoltore Senese 07/2014 DALL’UNIONE UFFICIO CREDITIZIO Variazione giorno presenza Si comunica che mere necessità organizzative, l’Ufficio Creditizio a partire dal 17 Marzo p.v., sarà operativo il mercoledì (e non più il lunedì) di ogni settimana. Rimangono confermati, orario, recapito telefonico e posta elettronica. ASSICURATIVO UFFICIO ASSICURATIVO Nell’ottica di rendere sempre funzionale l’attività dell’Unione Agricoltori, a partire da mercoledì 12 Marzo p.v., e seguenti, sarà attivato un nuovo servizio quello “Assicurativo”. Gli interessati potranno ottenere consulenze e preventivi su una ampia copertura dei rischi, sia per l’impresa che per la persona. L’operatività sarà assicurata da un collaboratore esterno e da personale interno. L’Ufficio osserverà il seguente orario dalle ore 9,00 alle ore 11,00. Il recapito telefonico è 0577.533229, sempre attivo, e-mail: [email protected]. AGRITURIST Convenzione Agriturist/TripAdvisor Carissimi Soci, con grande piacere vi comunichiamo che lo scorso 3 marzo è stata firmata una convenzione con Tripadvisor, il primo portale al mondo di recensioni. La convenzione, che alleghiamo, prevede l’applicazione di uno sconto pari al 20% sul costo della creazione del vostro profilo aziendale, fissato sulla base di parametri predeterminati da Tripadvisor. Al fine di poter usufruire di questa vantaggiosa opportunità, è necessario contattare via mail , ovvero telefonicamente, il dott. Laterza, Territory Manager Italia della Società, ([email protected] - tel. 0305050084) allegando il bonifico del pagamento della vostra quota 2014 ad Agriturist SIENA. Iban IT15J013014206000000092161 2 L’Agricoltore Senese 07/2014 3 L’Agricoltore Senese 07/2014 FORMAZIONE SCHEDA ADESIONE CORSI OBBLIGATORI: Antincendio rischio medio e aggiornamento Pronto soccorso Gruppo B/C (fino a 5 dipendenti) e aggiornamento Pronto soccorso Gruppo A (con più di 5 dipendenti) Il/la sottoscritto/a……………………………….……………..………………………. C.F. .…………………………………. Residenza Via/Loc. ……………………………………….……….………………Comune…………………………………… Prov…….CAP…………....Tel./Cell. ……………….………………..e-mail ……………………………………….………. Chiede: la partecipazione al corso di formazione obbligatoria per: □ Antincendio rischio medio per i Soci di FOR.AGRI.SI scarl il costo del corso è di Euro 150,00 esente iva per i NON SOCI il costo del corso è di Euro 200,00 esente iva La quota associativa è di Euro 50,00 una Tantum □ Aggiornamento Antincendio rischio medio per i Soci di FOR.AGRI.SI scarl il costo del corso è di Euro 60,00 esente iva per i NON SOCI il costo del corso è di Euro 110,00 esente iva La quota associativa è di Euro 50,00 una Tantum □ Pronto soccorso B/C – 12 ore per i Soci di FOR.AGRI.SI scarl il costo del corso è di Euro 175,00 esente iva per i NON SOCI il costo del corso è di Euro 225,00 esente iva La quota associativa è di Euro 50,00 una Tantum □ Aggiornamento Pronto soccorso – 4 ore per i Soci di FOR.AGRI.SI scarl il costo del corso è di Euro 58,00 esente iva per i NON SOCI il costo del corso è di Euro 108,00 esente iva La quota associativa è di Euro 50,00 una Tantum □ Pronto soccorso A – 16 ore per i Soci di FOR.AGRI.SI scarl il costo del corso è di Euro 215,00 esente iva per i NON SOCI il costo del corso è di Euro 265,00 esente iva La quota associativa è di Euro 50,00 una Tantum - che la fattura sia emessa: a suo carico a carico dell’azienda Azienda ……………………………………………….……………………………….con Sede in ………………………. Cap…………….Via………………………………………….…………….…………………………………..Prov…………… Tel………………………..Fax ……………………………e-mail……………………………………………………….…….. P.IVA…………………………………..…………………………C.F……………………….……………………………………. (n° partecipanti ………………..nominativi…………………………………………………………………………….) Il pagamento, può essere effettuato tramite: - contanti presso i nostri uffici - assegno bancario non trasferibile intestato a FOR. AGRI. SI. Scarl - bonifico bancario IBAN IT 49 U 01030 14206 000000281685 DATA…………………. FIRMA………………………………………………….. 4 L’Agricoltore Senese 07/2014 REGOLAMENTO Modalità di iscrizione: l’iscrizione al Corso di formazione può essere effettuata inviando la scheda seguente al numero di fax 0577/533050- 0577/627022, via e-mail all’indirizzo [email protected], e/o consegnandola direttamente presso i nostri Uffici. L’iscrizione si intenderà perfezionata dopo il pagamento dell’intera somma, oppure dopo il versamento di una caparra confirmatoria di euro 50.00, in questo caso il saldo dovrà essere effettuato entro un mese dalla chiusura del corso. Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo fino a disponibilità di posti. In caso di disponibilità di posti alla scadenza prevista, ulteriori iscrizioni potranno essere accettate entro e non oltre 5 giorni dall’inizio del corso. Rinuncia: L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata almeno 5 giorni prima dell’inizio del corso via e-mail all’indirizzo [email protected], e o fax 0577/533050 – 0577/627022. Variazione di programma: For. Agri. SI. Scarl si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso, avvisando tempestivamente i partecipanti. For. Agri. SI. Scarl si riserva inoltre la facoltà di modificare il programma del corso, per esigenze organizzative dello stesso. Partecipazione al corso: La partecipazione al corso comprende la consegna del materiale didattico e delle eventuali dispense dei docenti o dell’Agenzia. Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di Frequenza agli allievi della in regola con il versamento della quota (così come indicato nelle modalità di iscrizione) e che abbiano assicurato la frequenza minima del 70 %, ( per i corsi sulle sicurezza il 90%). Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che: il trattamento dei dati personali da Lei forniti verrà effettuato sia su supporto cartaceo che informatico e sarà finalizzato alla gestione amministrativa e operativa del corso (logistica, redazione elenchi partecipanti, programmazione didattica, etc.). I Suoi dati potranno essere utilizzati, previo Suo consenso, al fine di inviarLe in futuro informazioni sulle attività di For. Agri. SI. Scarl. DATA………………… FIRMA……………………………………………. For. Agri. Si. S.c.a.r.l. Via Massetana Romana 50/A 53100 Siena tel: 0577 533-201 - fax 0577_533050 e-mail [email protected] pec [email protected] Sito www.foragrisi.it 5 L’Agricoltore Senese 07/2014 DA CONFAGRICOLTURA Agriturist-Confagricoltura, fare sistema per migliorare l'accoglienza Giornata conclusiva dell'XI Forum nazionale Cala il sipario sull’undicesima edizione del Forum nazionale di Agriturist, l’associazione dell’agriturismo di Confagricoltura che ha riunito per tre giorni ad Asti oltre un centinaio di operatori di tutta Italia a confronto con esperti dell’economia, della comunicazione e del marketing. Un appuntamento che si inserisce in un periodo di profonda trasformazione, interna ed esterna ad Agriturist, che obbliga gli operatori a una riflessione e a una nuova metrica operativa. Di qui l’obbligo all’utilizzo del web e dei social media per sviluppare strategie promozionali moderne, capaci di captare nuovi utenti, italiani e stranieri. Le 20mila aziende Biologico: troppi interrogativi aperti nel nuovo regolamento della Commissione Ue “Un passo avanti, ma con molti interrogativi”. E’ questo il commento di Confagricoltura sulla bozza di nuovo regolamento del biologico presentata dalla Commissione europea. “Se da un lato – spiega l’Organizzazione agricola - il testo permette infatti al mondo del biologico di aprirsi anche ad altri temi della agrituristiche della Penisola possono continuare a crescere se continueranno a innovarsi mantenendo saldo il loro rapporto con il territorio e con l’ambiente. Le richieste dei turisti stranieri non a caso si stanno spostando sempre di più verso strutture capaci di garantire tranquillità e sostenibilità nell’interazione con il paesaggio. L’utenza italiana, invece, è più di tipo familiare, pertanto orientata verso agriturismi con varie proposte, dal cibo ai divertimenti per i più piccoli. Il panorama attuale delle strutture agrituristiche italiane è molto variegato e, come altri comparti, risente dell’eccessiva frammentazione dovuta anche alla presenza di leggi regionali molto diverse una dall’altra e talvolta non aggiornate alle esigenze attuali del settore. Analogamente manca una strategia nazionale turistica per promuovere il brand Italia nel mondo facendo leva sulle peculiarità del turismo rurale. “Siamo ancora incapaci – ha affermato il presidente di Confagricoltura Mario Guidi di investire nel futuro. Possiamo farlo se agevolati da politiche nazionali dettate dal buon senso e non dalla burocrazia”. “Con questo Forum siamo ripartiti con entusiasmo e con fiducia – ha affermato il presidente di Agriturist Cosimo Melacca . Torniamo a casa arricchiti professionalmente e umanamente. Il nostro è un percorso continuo sui binari dell’accoglienza e della condivisione”. “L’agriturismo può giocare un ruolo di primo piano anche nei prossimi appuntamenti che attendono l’Italia, come l’Expo, ma - ha concluso Melacca - dobbiamo fare rete, ragionare in termini di un sistema moderno e dinamico. Dobbiamo crescere e lo vogliamo fare tutti insieme, partendo dalla nostra identità e rafforzandola”. sostenibilità, quale l'uso dell'acqua e dell'energia, dall’altro enuncia solo i principi generali del sistema bio, rimandando la parte applicativa ad atti delegati. Una procedura che, di fatto, esclude qualsiasi tipo di confronto con le associazioni degli imprenditori”. “Una filiera cosi importante come quella del biologico – continua Confagricoltura - ha bisogno di regole condivise e non di atti delegati”. L’Organizzazione ricorda il caso, lo scorso dicembre, dall’atto delegato che ha dettato le regole per l'etichettatura delle carni suine, avicole e ovine, che non ha certo seguito gli interessi dei consumatori e degli imprenditori agricoli. E anche sul capitolo dei controlli non sono state risolte le questioni fondamentali che sono state la causa degli scandali degli ultimi anni. E’ infatti rimasto in vigore il principio di equivalenza per l'importazione dei prodotti biologici da Paesi terzi che sostanzialmente permette la pratica delle triangolazioni e mina tutto il mercato europeo del biologico. 6 L’Agricoltore Senese 07/2014 Confagricoltura sottolinea che l’Italia è uno dei Paesi più importanti per la produzione e trasformazione del biologico. E’ infatti al sesto posto nella classifica mondiale per superfici dedicate e al primo in Europa, mentre figura in ottava posizione per numero di aziende agricole biologiche al livello mondiale e sempre prima in Europa. In Italia circa il 3% del totale delle aziende agricole è biologico, con quasi il 9% della superficie agricola utilizzata (SAU). Tra esportazioni e consumi interni, il giro d'affari complessivo del biologico ammonta in Italia, secondo gli ultimi dati FIBLIFOAM, a circa 1,9 miliardi di euro (3,1 se si considera anche l'export) ed ha un peso sul valore totale del mercato europeo del bio dell'8%. Un fatturato che pone l'Italia al quarto posto al livello europeo, dietro Germania, Francia e Regno Unito e in sesta posizione nella classifica mondiale. La dinamicità del settore è testimoniata dall’andamento dei consumi interni. Numeri come quelli del bio, che nei primi dieci mesi del 2013 hanno visto crescere del 7,5% la spesa domestica (+30% nell’ultimo decennio), rappresentano una rarità in un panorama nazionale che sul fronte dei consumi mostra andamenti fortemente negativi in tutti i settori, alimentare compreso. “Dati che fanno riflettere – conclude Confagricoltura - e che la dicono lunga sull’importanza di questo regolamento, che speriamo venga ripreso e discusso durante il prossimo semestre italiano in maniera più approfondita e con meno deleghe in bianco alla Commissione europea ”. TECNICO ECONOMICO Dichiarazione MUD 2014 Informiamo i Soci che mediante la pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2013 è stata approvata la nuova modulistica da utilizzare per la dichiarazione ambientale 2014 (MUD), che i soggetti interessati dovranno effettuare entro il prossimo 30 Aprile 2014 con riferimento ai rifiuti gestiti nel corso del 2013 e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), le cui scadenze sono fissate dal Dl 101/2013. Come noto i soggetti interessati alla comunicazione MUD sono i soggetti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 189 del D.Lgs 152/2006 nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs 3 dicembre 2010, n 205, ovvero le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a euro 8.000,00, salvo che dette imprese non conferiscano al servizio pubblico di raccolta competente per territorio tramite apposita convenzione. In quest’ultimo caso la comunicazione MUD viene effettuata dal gestore del servizio pubblico medesimo. Il D.P.C.M. 12 dicembre 2013 è completato dai 6 allegati di seguito indicati in cui viene dettagliata l’articolazione del modello, la tipologia delle informazioni da fornire, i soggetti obbligati e le modalità di compilazione e trasmissione: • Allegato 1 - Articolazione del modello unico di dichiarazione ambientale composto di singole Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimenti in 7 relazione alla tipologia di rifiuto prodotta; • Allegato 2 - Sezione rifiuti semplificata; • Allegato 3 - Sezione anagrafica; • Allegato 4 - Indicazioni per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) via telematica; • Allegato 5 - Codici catalogo europeo rifiuti; • Allegato 6 Dati identificativi della dichiarazione. Si ricorda che il MUD viene presentato per ogni unità locale dell’impresa soggetta all’obbligo; il dichiarante deve compilare e presentare, oltre alla Sezione Anagrafica, solo le sezioni inerenti la propria attività. E’ inoltre possibile adempiere all’obbligo di presentazione del MUD tramite la “Comunicazione rifiuti semplificata” qualora nell’unità locale non siano stati prodotti più di 7 rifiuti e, per L’Agricoltore Senese 07/2014 ogni rifiuto, non siano stati utilizzati più di tre trasportatori e tre destinatari finali. Il nuovo modello ricalca nella struttura e nelle informazioni richieste il precedente del 2013, eccetto per il fatto che viene introdotta la scheda per denunciare i dati relativi alle materie secondarie di cui all’art. 184 ter del d.lgs. 152/06. Tale scheda deve essere compilata dai soggetti che svolgono attività di recupero dei rifiuti per comunicare le quantità di materiali secondari prodotti ovvero gli “end of waste”. La Psr misure agroambientali Mis. 214A e Mis. 214B anno 2014 domande di pagamento annuale I nostri Uffici centrali e periferici sono a disposizione per la compilazione informatica della domanda, previo appuntamento da concordare con gli stessi. I termini di presentazione delle domande sono i seguenti: • domanda di pagamento annuale il 15 Maggio 2014. scheda va compilata per i seguenti materiali secondari: ammendante compostato verde e misto, altri ammendamenti, digestato, aggregati riciclati, rottami di vetro, ferro, acciaio, alluminio, rame, carta e cartone, plastica, legno CSS, tessile e cuoio, gomma o altro. Per quanto riguarda il digestato l’obbligo è diretto esclusivamente, come già specificato, ai soggetti che svolgono attività di recupero dei rifiuti, quindi non dovrebbero essere interessati al nuovo adempimento gli impianti a biogas che utilizzano materiali di origine agricola. Sul sito di Ecocerved http://mud.ecocerved.it/ a partire da metà gennaio 2014 saranno disponibili i materiali e le informazioni necessarie per l'invio del MUD 2014. Come per gli anni precedenti i nostri uffici sono a Vostra disposizione per la presentazione del MUD in entrambe le modalità. Per ulteriori informazioni contattare il Dr. Landi al numero 0577533221 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. ANALISI TERRENI Gli obblighi relativi alle analisi dei suoli sono rimasti invariati, ovvero le analisi devono essere effettuate entro 18 mesi dall'inizio impegno e di nuovo nell'ultimo anno d'impegno. Le superfici in ampliamento devono essere analizzate entro 4 mesi dalla domanda di ampliamento. Un'importante novità introdotta nel 2012 è rappresentata dall'obbligo d'inserimento nel S.I. ARTEA delle analisi dei suoli entro 2 mesi dalla loro effettuazione. Questa disposizione riguarda le aziende che hanno presentato domanda iniziale dall'anno 2011 in poi, le quali dovranno inserire le analisi nel S.I. entro 2 mesi dal termine dei 18 mesi dall'inizio impegno. Si ricorda infine che le analisi dei suoli sono previste anche in assenza di concimazione e che le disposizioni per la corretta effettuazione delle analisi dei suoli sottoposti ad impegno agroambientale sono disciplinate dal decreto dirigenziale RT n. 1661/2010. PSR misure indennità compensativa - Mis. 211 e Mis. 212 - anno 2014 domande di pagamento annuale e nuove domande I nostri Uffici centrali e periferici sono a disposizione per la compilazione informatica della domanda previo appuntamento, da concordare con gli stessi. I termini di presentazione delle domande sono i seguenti: • domanda di pagamento annuale il 15 Maggio 2014 Devono essere compilate le domande di pagamento annuale, per le aziende che non hanno concluso l’impegno quinquennale, e possono essere compilate le nuove domande valide per la campagna 2013/2014, per le aziende che non hanno impegno in tale misura. Per quest’ultime, la novità è che l’impegno non sarà quinquennale come per le campagne pregresse, ma soltanto annuale. 8 L’Agricoltore Senese 07/2014 Fascicolo aziendale (cartaceo/informatico) CAA Confagricoltura Toscana srl - Sez. di Siena documentazione - costituzione e/o aggiornamento La documentazione per la costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale è la seguente (per gli aggiornamenti il Caa tenutario del fascicolo aziendale deve essere avvisato di ogni variazione intervenuta in azienda entro e non oltre 15 gg. dalla variazione stessa): documentazione generale: 1. mandato al Caa sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’azienda (faxsimile presente presso i nostri uffici); 2. eventuale Revoca del mandato ad altro Caa sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’azienda (fax-simile presente presso i nostri uffici); 3. dichiarazione per scelta O.P.R. Artea, per le aziende con sede legale fuori dalla Toscana, ma con terreni in Toscana (fax-simile presente presso i nostri uffici); 4. copia documento di identità valido del titolare o del rappresentante legale dell’azienda; 5. copia tessera sanitaria (per codice fiscale) del titolare o del rappresentante legale dell’azienda; 6. copia del certificato di attribuzione della partita iva o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’esonero della partita iva; 7. visura camerale rilasciata dalla C.C.A.A.; 8. copia atto costitutivo (nel caso di società); 9. copia statuto societario (nel caso di società); 10. copia registro prefettizio (nel caso di società cooperativa); documentazione territoriale: 11. titolo conduzione terreni: proprietà: copia visure castali e copia atto di acquisto terreni registrato; - comproprietà/coeredità: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di tutti i proprietari/eredi che attesti la conduzione ad un comproprietario/coerede elencando le superfici condotte; affitto: copia del contratto di affitto registrato; comodato: copia del contratto di comodato registrato; usufrutto: copia del contratto di costituzione dell’usufrutto registrato; soccida, mezzadria, enfiteusi, ecc.: copia del contratto registrato; usucapione: copia sentenza del giudice di usucapione registrata; affitto e/o comodato verbale: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di tutti i proprietari/coeredi che attesti la conduzione ad un terzo soggetto elencando le superfici condotte; 12. affitti e/o comodati a terzi soggetti: copia affitti e/o comodati registrati; 13. vendita a terzi soggetti: copia atto di vendita terreni registrato; documentazione consistenza zootecnica: 14. copia del registro di stalla comprensivo della prima e dell’ultima pagina per validazione codice aziendale Asl; 15. copia passaporti animali (per capi non riscontrabili in BDN); 16. contratto di soccida con indicazione del bestiame oggetto di allevamento; 17. certificazione dell’autorità competente impermeabilità bacino reflui; 18. piano di spandimento liquami zootecnici presentato all’ente di competenza; 19. comunicazione regime quote latte per quantitativi di riferimento individuali; 20. certificazione dell’autorità competente per la resa lattiera diversa da quella provinciale 9 L’Agricoltore Senese 07/2014 Forestazioni - rinnovi annuali anno 2014 Reg. Cee 2080/92, Reg. Cee 2328/91, PSR mis. 8.1 I nostri Uffici centrali e periferici sono a disposizione per la compilazione informatica della domanda, previo appuntamento da concordare con gli stessi. I termini di presentazione delle domande sono i seguenti: • domanda di rinnovo annuale il 15 Maggio 2014 RPU 2014 Domanda Unica 2014 (diritti rpu e richiesta premi supplementari) Informiamo tutti i Soci interessati alla compilazione della domanda RPU per l’anno 2014 (PAC) che la data ultima per la presentazione della stessa è stata fissata per il giorno 15/05/2014. Pertanto i nostri uffici sono a disposizione per la compilazione informatica della domanda, previo appuntamento da concordare con gli stessi fino al giorno 08/05/2014. Con la domanda RPU si può fare: • richiesta titoli alla riserva nazionale (secondo le modalità e le fattispecie previste per legge); • utilizzare i titoli in possesso; • fare richiesta di premi supplementari sulle colture, sulla zootecnia e su alcune produzioni di qualità; avvicendamento primo biennio • richiedere il contributo per le assicurazioni effettuate sulle colture. Per ciò che riguarda il premio avvicendamento art. 68, ricordiamo che dopo 2 anni di avvicendamento tra cereale e miglioratrice, l’agricoltore che intende richiedere ulteriormente l’aiuto sulle medesime superfici (primo anno di un nuovo biennio) non può interrompere l’avvicendamento, quindi: avvicendamento secondo biennio corretto anno 1° anno 2° anno 3° anno 4° 1) cereale leguminosa cereale leguminosa SI 2) cereale leguminosa leguminosa cereale SI 3) leguminosa cereale leguminosa cereale SI 4) leguminosa cereale cereale leguminose NO La successione colturale evidenziata all’esempio n° 4 della tabella soprastante, oltre a non dar seguito al riconoscimento del premio per l’annualità 2014, innesca un meccanismo di recupero per il premio ricevuto precedentemente. Dalla campagna 2013 è stato reintrodotto l'obbligo di utilizzo di sementi certificate di grano duro (160-200 Kg per ettaro), pertanto i produttori richiedenti l’aiuto devono fornire all’Organismo pagatore competente (ARTEA), la prova dell’utilizzo della semente certificata (cartellini varietali, fatture di acquisto). Per ciò che riguarda il premio Miglioramento qualità olio di oliva coltivazione biologica art. 68, in fase di compilazione della richiesta dovranno essere inseriti nella stessa sezione in cui si richiede l’adesione alla 10 richiesta del premio i seguenti documenti: 1 - DDT/Fatture di molitura e/o Scheda di lavorazione consuntiva; 2 Certificato di conformità del frantoio. Ricordiamo che per la presentazione della domanda in oggetto le aziende sono tenute obbligatoriamente a detenere presso il Caa Confagricoltura Toscana srl sezione di Siena il fascicolo del produttore costantemente aggiornato. Le aziende che L’Agricoltore Senese 07/2014 intendono presentare domanda RPU 2014 devono preventivamente sottoscrivere il proprio fascicolo, tramite la scheda fascicolo, attestando la corretta consistenza dei terreni condotti (particellario) e dei titoli di conduzione. Pertanto la documentazione minima da allegare alla domanda (oltre alla documentazione per il fascicolo del produttore) è la seguente: 1. piano colturale particella per particella della superficie aziendale nella campagna 2013/2014 (raccolto 2014); 2. ricordiamo che dal 01/07/2012 è obbligatorio firmare le domande nel sistema di ARTEA in forma digitale, pertanto chi fosse ancora sprovvisto di Smartcard o sistemi equivalenti, deve urgentemente farne richiesta alla Camera di Commercio o presso i nostri uffici. SINDACALE Jobs Act Misure in materia di contratto a tempo determinato, apprendistato e DURC Decreto legge 20.03.2014 n.34 Come noto, nella seduta del 12 marzo u.s., il Consiglio dei Ministri ha approvato alcune misure in materia di lavoro e previdenza (cd. "Jobs Act") attraverso l'adozione di un decreto legge (per le misure più urgenti sul contratto a termine, l’apprendistato e la semplificazione del DURC) Al momento tra i provvedimenti approvati e preannunciati dal governo in materia di lavoro, l’unico che ha visto la luce è il Decreto Legge n. 34 del 20 marzo 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo u.s., recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese". Le disposizioni in questione – che attengono alla disciplina dei contratti a termine, dell’apprendistato e del DURC – sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (e cioè il 21 marzo 2014). Qui di seguito una prima sintetica illustrazione dei provvedimenti varati, con particolare attenzione ai riflessi sulle imprese agricole. Contratto a tempo determinato (art.1). Il decreto legge in commento interviene sulla disciplina del contratto a tempo determinato, di cui al d.lgs. n.368/2001, anche al fine di correggere alcune norme restrittive introdotte dalla cd. Riforma Foriero. Si tratta in gran parte - con la sola importante eccezione del limite massimo di contratti a termine utilizzabili (vedi infra) - di modifiche che rendono maggiormente flessibile la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Contratto a termine di durata non superiore a 36 mesi: abolizione delle causali La modifica più importante è costituita dalla eliminazione delle causali di legge per la stipula dei contratti a tempo determinato di durata non superiore a 36 mesi. Pertanto, ai sensi del primo periodo del nuovo comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 368/2001 (come modificato dal decreto legge in commento), è sempre consentita l'apposizione del termine nel contratto di durata 11 non superiore a 36 mesi, comprensivo di proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Si tratta di un'importante semplificazione per l'instaurazione di rapporti di lavoro a termine. Non dovranno infatti essere più indicate nel contratto nel contratto le ragioni di carattere tecnico, organizzativo , produttivo o sostitutivo che giustificavano, ai sensi della normativa precedentemente in vigore, la temporaneità del rapporto, e che erano spesso foriere di conflittualità. La semplificazione si applica anche ai contratti di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 276/2003. Proroghe. Viene introdotta un'importante semplificazione in materia di proroga del contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni. Ed infatti il nuovo art. 4, c. 1, prevede che in caso di contratto a tempo determinato di durata iniziale inferiore a tre anni, è possibile prorogare fino a un massimo di otto volte (in precedenza la proroga era ammessa una sola volta) entro L’Agricoltore Senese 07/2014 il limite dei 36 mesi, a condizione che le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stipulato a tempo determinato. Limite massimo. A fronte delle norme estensive sopra descritte, il decreto legge in commento introduce per la prima volta un limite massimo di contratti a termine costituiti da ciascun datore di lavoro, il cui numero non potrà superare il 20 per cento dell'organico aziendale complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti é sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.Sono esclusi dal predetto limite massimo del 20 per cento i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attività (per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici); b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni; c) con lavoratori di età superiore a 55 anni. Si tratta di una novità importante che pone rilevanti problemi di carattere interpretativo – quali ad esempio quelli riguardanti i criteri di computo della forza lavoro o il periodo transitorio – sui quali sono auspicabili chiarimenti da parte del legislatore (magari in sede di conversione del decreto-legge), o del Ministero del lavoro. La disciplina del rapporto di lavoro a termine (D.Lgs. n. 368/2001), come modificata dalla legge in commento, non si applica ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, c. 2, del D.Lgs. n. 375/1993 in virtù dell’espressa esclusione ai sensi dell’art. 10, c. 2, del D.Lgs. n. 368/2001, che non è stata modificata. Pertanto nessuna innovazione di quelle sopra rappresentate è applicabile ai rapporti di lavoro a tempo determinato con gli operai agricoli (OTD), la cui disciplina – caratterizzata dalla massima flessibilità – resta invariata. Le disposizioni in questione trovano invece piena applicazione alle imprese agricole che occupano impiegati, quadri e dirigenti. Apprendistato (art.2). Il decreto legge interviene anche sulla disciplina del contratto di apprendistato che, come noto, era stata rivista ad opera del D.Lgs. n. 167/2011 (cd. Testo Unico dell’apprendistato) e successivamente dalla citata Riforma Fornero, con l'obiettivo di semplificare l'adozione di tale forma contrattuale destinata all'inserimento in azienda dei giovani fino a 29 anni di età. Queste le modifiche introdotte: • eliminazione della forma scritta obbligatoria per il piano formativo individuale (la forma scritta rimane solo per contratto e patto di prova); • eliminazione della previsione che subordinava l’assunzione di nuovi apprendisti alla conferma in servizio di eventuali precedenti lavoratori con contratto di 12 apprendistato (nella norma previgente, per i datori di lavoro con 10 o più dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti era subordinata alla trasformazione, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 30 per cento dei precedenti); • riduzione della retribuzione riferita alle ore di formazione al 35 per cento della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento (in precedenza invece non c'era differenza di retribuzione tra ore lavorate e ore destinate alla formazione). Vale la pena di sottolineare che tale modifica riguarda esclusivamente l'apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma e non anche l'apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere) che rappresenta la forma più diffusa ed utilizzata nel nostro ordinamento; • eliminazione, per l'apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere), dell’obbligo di formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali a carico del sistema formativo pubblico (rimane invece obbligatoria la formazione professionalizzante). Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC (art.4). La norma in commento modifica profondamente la precedente normativa in materia di regolarità contributiva, con l'obiettivo di superare l'attuale procedura per la richiesta/emissione del DURC (documento unico di regolarità contributiva). Viene infatti introdotto il principio secondo cui la regolarità contributiva debba essere L’Agricoltore Senese 07/2014 verificabile da chiunque vi abbia interesse in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche. Il DURC sarà dunque sostituito da una nuova procedura semplificata di interrogazione/consultazione delle banche dati degli istituti preposti (INPS, INAIL, ecc) il cui esito avrà una validità di 120 giorni. I requisiti, i contenuti e le modalità di tale nuova forma di verifica di regolarità contributiva saranno definiti entro 60 giorni con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (sentiti INPS e INAIL) alla cui emanazione è subordinata l'effettiva entrata in vigore delle predette nuove regole. Il decreto ministeriale suscettibile di successivi aggiornamenti anche a seguito di evoluzioni tecnico/informatiche - dovrà rispettare i seguenti principi: • la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i Conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 145/2013 (c.d. Decreto Destinazione Italia) Circolare del Ministero del Lavoro Sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014 è stata pubblicata la Legge n. 9/2014 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 145/2013 (c.d. Decreto Destinazione Italia). Le novità apportate dal citato decreto – che si concretizzano principalmente in un inasprimento delle sanzioni amministrative in materia di lavoro (lavoro nero e orario di lavoro). Tale decreto aveva previsto: pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata (purché sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce contributive); • la verifica della regolarità comprende la contribuzione previdenziale ed assistenziale relativa alle collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto; • l'interrogazione unitaria ed integrata degli archivi degli enti preposti (INPS, INAIL Casse edili) avviene attraverso l'indicazione del codice fiscale del soggetto da verificare; • nelle ipotesi di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità (ai sensi dell'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Si tratta in sostanza di una "smaterializzazione” del DURC, la cui portata potrà essere concretamente verificata solo dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione e la reale messa in opera della procedura telematica. In tale ottica la Confederazione si adopererà affinché la preannunciat a semplificazione possa aiutare a risolvere le annose criticità concernenti la compensazione tra AGEA e INPS per i debiti contributivi. La complessità delle modifiche apportate dal decreto legge in commento, soprattutto con riferimento al periodo transitorio, impone la necessità di tornare sull’argomento non appena le amministrazioni competenti avranno emanato gli opportuni chiarimenti e le necessarie indicazioni operative. 1. un aumento del 30% delle sanzioni amministrative connesse all'impiego di lavoratori "in nero" (c.d. Maxisanzione) e la non applicabilità della procedura di diffida di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004; 2. un aumento del 30% delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14, c. 4, lett. c, del D.Lgs. n. 81/2008; 3. la decuplicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 18 bis del D.Lgs. n. 66/2003 applicabili in caso di violazione della durata media dell’orario di lavoro, dei riposi giornalieri e dei riposi settimanali. In sede di conversione, la legge n. 9/2014 ha apportato le seguenti modifiche alle citate disposizioni: 1. l’inapplicabilità della procedura di diffida di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 viene fatta decorrere non dalla data di entrata in vigore del decreto legge (24 dicembre 2013), bensì dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (22 febbraio 2014); 2. l’aumento del 30% delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale viene esteso anche all’ipotesi 13 L’Agricoltore Senese 07/2014 in cui ad erogare la sanzione amministrativa non sia la direzione territoriale del lavoro, ma la ASL territorialmente competente; 3. le sanzioni amministrative per la violazione delle norme in materia di orario di lavoro (durata media dell’orario di lavoro, dei riposi giornalieri e dei riposi settimanali) vengono raddoppiate e non più decuplicate. Al riguardo, il Ministero del lavoro - con la circolare n. 5/2014, ha fornito una serie di precisazioni in merito alle decorrenze dei regimi sanzionatori previsti dal decreto legge e dalla legge di conversione. In particolare, la circolare ministeriale ha precisato che: Sanzioni per lavoro nero • in relazione alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del D.L. in commento (prima del 24 dicembre 2013) si applicherà la pregressa disciplina per quanto concerne sia gli importi sanzionatori sia l’applicazione della diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004; • in relazione alle violazioni commesse a far data dall’entrata in vigore del citato D.L. e sino al giorno precedente l’entrata in vigore della legge di conversione (cioè dal 24 dicembre 2013 al 21 febbraio 2014 compreso), si applicheranno le sanzioni amministrative già previste dall’art. 3 del D.L. n. 12/2002 aumentate del 30%, nonché la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004; • in relazione alle violazioni commesse a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione (dal 22 febbraio u.s.), si applicheranno le sanzioni amministrative già previste dall’art. 3 del D.L. 12/2012 aumentate del 30%, ma non la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Il momento di consumazione dell’illecito - attesa la natura permanente di quest’ultimo coincide con la cessazione della condotta. Con riferimento alle sanzioni per il lavoro nero, il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’incremento del 30% riguarda sia la parte fissa e sia la parte variabile delle sanzioni previste dalle citate disposizioni legislative. Revoca del provvedimento di sospensione La circolare ministeriale chiarisce che i nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione (sia di quello adottato dal personale ispettivo del ministero del lavoro che delle AA.SS.LL.) trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca effettuate dal 24 dicembre u.s. (data di entrata in vigore del decreto n. 145), anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data. Violazioni in materia di tempi di lavoro La duplicazione degli importi sanzionatori, anziché la decuplicazione, trova applicazione in relazione alle violazioni commesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in commento (24 dicembre 2013), in quanto in tal senso la legge di conversione espressamente dispone. Sul punto, la citata Circolare del Ministero del Lavoro ricorda che: • la durata media dell’orario di lavoro “deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi” (superiore se previsto dalla contrattazione collettiva); • il riposo settimanale “è calcolato come media di un periodo non superiore a 14 giorni”; • il riposo giornaliero deve essere fruito “ogni ventiquattro ore”. Ai fini della individuazione del momento di consumazione dei relativi illeciti, i periodi di riferimento sopra richiamati (4 mesi, 14 giorni, 24 ore) devono ricadere interamente dopo il 24 dicembre 2013. *********** Da ultimo, si ricorda che a norma dell’art. 11 del D.L. n. 145, in caso di fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, l’azienda o il ramo d’azienda interessato dalla procedura concorsuale, prima di essere ceduto a terzi, deve essere proposto alle eventuali società cooperative costituite dai lavoratori dipendenti dell’azienda medesima, che vantano un diritto di prelazione. In sede di conversione, tale diritto di prelazione è stato esteso anche alle ipotesi in cui l’impresa oggetto della procedura concorsuale sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa. SERVIZIO BUSTE PAGA Ricordiamo alle aziende aderenti al servizio che i dati relativi ai dipendenti (giornate lavorate) devono essere trasmessi all’Ufficio entro i primi 7 giorni successivi al mese di riferimento. Tale esigenza impone tempestive consegne onde dar modo agli uffici e, conseguentemente, alle aziende di poter operare correttamente e con la dovuta puntualità. 14 L’Agricoltore Senese 07/2014 PREVIDENZIALE Lavoro accessorio (voucher) Rivalutazione per l'anno 2014 (adeguamento all'indice ISTAT) Circolare INPS Con circolare n. 28 del 26 febbraio u.s. l'INPS ha reso noto il nuovo limite massimo di compensi ricavabili da Benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro n. 264/2013 e n. 390/2013 Circolare INPS Come noto, con Decreto Direttoriale n. 264/2013 (modificato dal Decreto Direttoriale n. 390/2013) il Ministero del Lavoro ha previsto la concessione di un beneficio a favore dei datori di lavoro che nel corso del 2013 abbiano assunto, a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti l’assunzione, da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione , trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Per usufruire del beneficio, il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore del lavoratore assunto, anche mediante il ricorso alle risorse destinate prestazioni di lavoro accessorio (voucher) nel 2014. Come si ricorderà infatti, il nuovo art. 70 del d.lgs. 276/2003 (c.d. legge Biagi), come modificato dalla legge n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero), prevede che i compensi economici fissati per i prestatori di lavoro accessorio come limite annuo vengano rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per impiegati ed operai relativa all'anno precedente. Poiché tale variazione per il periodo 2012/2013 è stata pari a 1,10%, il nuovo limite annuo per ciascun prestatore è pari per il 2014 a euro 5.050,00 netti (in precedenza 5.000,00), pari a 6.740,00 lordi (in precedenza 6.660,00). alla formazione continua di competenza regionale. L’avviso concernente l’adozione dei decreti direttoriali del Ministero del Lavoro n. 264/2013 e n. 390/2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2013. Con circolare n. 32/2014, l’INPS fornisce alcune precisazioni inerenti la disciplina del beneficio e le modalità operative concernenti l’invio delle relative istanze. Nel rinviare ad un’attenta lettura di tale circolare, si evidenziano qui di seguito alcuni passaggi. Entità del beneficio Il beneficio è quantificato in: • € 190 mensili per 12 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato; • € 190 mensili per 6 mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato. Per rapporti di durata inferiore al mese di calendario, l’ammontare del beneficio sarà calcolato moltiplicando l’importo di € 6,33 (un trentesimo di 190) per il numero di giorni complessivi del rapporto di lavoro. In caso di mesi di calendario non interamente inclusi nel rapporto agevolato , si riconosce un importo pari a € 6,33 per ogni giorno compreso nel rapporto agevolato. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli, l’importo del beneficio mensile dovrà essere commisurato al numero di giornate effettivamente lavorate nel mese di riferimento. Pertanto, per definire la misura del beneficio per ogni singolo mese si dovrà moltiplicare l’importo convenzionale di € 6,33 per il numero di giorni lavorati. Nelle ipotesi di aumento della percentuale oraria di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno - il bonus mensile rimane fissato in proporzione alla percentuale dichiarata al momento dell’assunzione. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro – compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part time - il datore di lavoro è tenuto a ridurre proporzionalmente il bonus. 15 L’Agricoltore Senese 07/2014 Tipologia e decorrenza delle assunzioni I decreti si applicano alle assunzioni o trasformazioni intervenute a decorrere dal primo gennaio 2013. Con riferimento ai rapporti a tempo determinato, il beneficio spetta - per una misura e durata proporzionalmente ridotte anche per rapporti di durata inferiore a sei mesi. Dopo una prima assunzione a termine, il lavoratore può essere nuovamente oggetto di un’altra assunzione agevolata se – alla data della seconda o successiva assunzione – non sono ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento. In caso di rapporto a tempo parziale l’importo del beneficio è proporzionalmente ridotto. Il beneficio può essere riconosciuto anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile ai sensi del decreto. In tali casi, il bonus spetta per un periodo complessivo massimo rispettivamente di sei e dodici mesi. Il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato effettuata nel 2013 - di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità”. In tale caso, il limite massimo del bonus è calcolato a decorrere rispettivamente dalla data della proroga e della trasformazione. Ammissione al beneficio L’ammissione al beneficio presuppone che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione. Ai fini dell’applicazione del beneficio, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo viene equiparata la risoluzione consensuale avvenuta in sede di Commissione di conciliazione prevista ai sensi dell’art. 7, c. 7, della legge n. 604/1966 (novellato dall’art. 1, c. 40, della L. n. 92/2012 e successive modifiche e integrazioni). Il beneficio non è ammesso quando la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore (art. 4, c. 12, lett. a, L. n. 92/2012), né nei casi in cui sia comunque applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale. L’INPS precisa, inoltre, che il beneficio in trattazione soggiace al rispetto dei principi generali in materia di agevolazioni stabiliti dalla L. n. 92/2012, oltre che ai requisiti della regolarità contributiva, del rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi nazionali e regionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 1, c. 1175 e 1176, della L. n. 296/2006). L’incentivo spetta nei limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 in materia di aiuti di stato d’importanza minore (cd. regime “de minimis”), pari per le aziende agricole a 7.500 euro fino al 31.12.2013. Si ricorda che il Regolamento CE n. 1408/2013 ha modificato a decorrere dal 1 gennaio 2014 la normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”, elevando il massimale di aiuto 16 concedibile alle aziende agricole nella misura di 15.000 euro nel corso di tre esercizi finanziari. I benefici sono altresì subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà (circa la nozione di impresa in difficoltà cfr. art. 1, par. 7, reg. CE n. 800/2008). Il beneficio previsto dal decreto non è applicabile ai rapporti di apprendistato. Tuttavia, ricorrendone i presupposti, è possibile richiedere il beneficio anche per i contratti di apprendistato stipulati nel 2013 ai sensi del c. 4, dell’art. 7 del D.Lgs. n. 167/2011, con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai fini della loro qualificazione o riqualificazione. Indicazioni operative Per accedere ai benefici è necessario inoltrare all’INPS specifica istanza, a pena di decadenza, entro il 12 Aprile 2014 (30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare INPS in commento). La domanda di ammissione ai benefici potrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modulo “LICE”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale Aziende ovvero all’interno del Cassetto previdenziale Aziende agricole, presso il sito internet www.inps.it. In caso di proroga o trasformazione di un rapporto agevolato ai sensi del decreto deve essere presentata una nuova istanza. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato degli operai agricoli sarà cura del datore di lavoro individuare, in base al numero di giornate effettivamente lavorate nel singolo mese, la quota di ripartizione mensile da esporre L’Agricoltore Senese 07/2014 nella denuncia DMAG, calcolata con le modalità già descritte in precedenza. I datori di lavoro ammessi al beneficio ne potranno fruire mediante conguaglio o compensazione con i contributi dovuti. In caso di insufficienza delle risorse, l’ordine di priorità nell’accesso al beneficio è rappresentato dalla data dell’assunzione, proroga o trasformazione a tempo indeterminato. La circolare INPS in commento fornisce dettagliate indicazioni per la denuncia dei lavoratori interessati dal beneficio in DURC interno per l'accesso ai benefici normativi e contributivi per i datori di lavoro che operano col sistema DM-UNIEMENS Nuova procedura Messaggio INPS Con il messaggio n. 2889 del 27 febbraio 2014, l'INPS rende noto che a partire dal prossimo mese sarà operativo un nuovo sistema di gestione della procedura informatica del cosiddetto "DURC interno" per i datori di lavoro che operano col sistema DMUNIEMENS. Da aprile 2014 infatti l'accertamento della regolarità contributiva finalizzato al riconoscimento di benefici normativi e contributivi sarà effettuato automaticamente dall'INPS e non dovrà più essere richiesto dal datore di lavoro attraverso la denuncia contributiva del mese cui si riferiscono i benefici. Con frequenza mensile (approssimativamente a questione sia per i datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens sia per i datori di lavoro che operano con il sistema DMAG. In particolare, i datori di lavoro agricolo che occupano operai, a partire dalla denuncia DMAG relativa al primo trimestre 2014, dovranno obbligatoriamente indicare per il lavoratore agevolato: • nelle denunce principali (P) o sostitutive (S), oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese, i seguenti elementi: per il Tipo Retribuzione, il valore Y; nel campo CODAGIO, il valore A1; nel campo della retribuzione, l'importo dell' incentivo spettante; • nelle denunce di variazione (V), qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG con competenza 2013, i seguenti elementi: per il Tipo Retribuzione, il valore Y; nel campo CODAGIO, il valore A1; nel campo della retribuzione, l'importo dell' incentivo spettante. metà di ogni mese) i sistemi informativi centrali interrogheranno gli archivi elettronici dell’Istituto per rilevare eventuali situazioni di irregolarità incompatibili con i benefici. Nell’ipotesi in cui non siano rilevate situazioni di irregolarità, viene immediatamente attivata, all’interno del Cassetto previdenziale, una segnalazione positiva (Semaforo verde), che assume il significato di "DURC interno positivo". Vale la pena di precisare in proposito che a seguito dell'allungamento del periodo di validità del DURC - da 90 a 120 giorni (ex art. 31, c.8ter, del d.l. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013) - il godimento dei benefici di legge è garantito non solo per il mese per il quale viene rilevata la regolarità contributiva ma anche per i tre mesi successivi. Nell’ipotesi in cui vengano rilevate situazioni di irregolarità, si attiva all’interno del Cassetto previdenziale una segnalazione di allarme temporaneo (Semaforo giallo) e contemporaneamente viene inviata al datore di lavoro (e all'intermediario per gli adempimenti previdenziali) una comunicazione (detta "preavviso di DURC interno negativo") mediante posta elettronica certificata (PEC), recante: • l’indicazione delle irregolarità riscontrate; • l’invito a regolarizzarle entro 15 giorni; • l’avvertenza che, decorso inutilmente il termine indicato, verrà generato un "DURC interno negativo". Solo a seguito della regolarizzazione della posizione (o in caso di accertamento dell’insussistenza delle irregolarità) il semaforo giallo sarà sostituito da una segnalazione positiva (semaforo verde) e cioè da un "DURC interno positivo". Qualora, invece, il datore di lavoro non provveda a regolarizzare la propria posizione, i sistemi informativi centrali attivano all’interno 17 L’Agricoltore Senese 07/2014 del Cassetto previdenziale una segnalazione negativa (Semaforo rosso), che si sostituisce al precedente segnale di temporaneo allarme e assume il significato di "DURC interno negativo". Ne consegue che il datore di lavoro, per il mese in relazione Legge n.15/2014 (cd. decreto “Milleproroghe”) Disposizioni in materia di lavoro e previdenza Sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2014 è stata pubblicata la legge 27 febbraio 2014, n. 15, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 150/2013 (cd. "Milleproroghe"), la consueta legge omnibus che prevede la proroga di termini previsti da precedenti disposizioni legislative. Queste le principali novità in materia di lavoro e al quale è attivato il Semaforo rosso, non può godere dei benefici. Tale esclusione riguarda solo il mese per cui è generato il Semaforo rosso, poiché per il mese successivo i sistemi informativi centrali innescano nuovamente la richiesta di DURC interno e la sequenza delle operazioni descritte (se l’irregolarità persiste ovvero ne insorgono di nuove, si attiva la segnalazione di allarme (Semaforo giallo) e viene nuovamente inviato sempre tramite PEC - il preavviso di DURC interno negativo, e così via). previdenza contenute nell'art. 8 della legge in commento: • ulteriormente posticipata alla fine del 2014 - dopo un primo rinvio stabilito dal d.l. n.69/2013 (cd. "decreto del fare"), convertito dalla legge n.98/2013 - l'entrata in vigore dell'obbligo di trasmissione telematica all'INPS, da parte del medico del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, del certificato di gravidanza con la data presunta del parto, del certificato di parto o di interruzione della gravidanza (ex art. 21 d.lgs. 151/2001); • prorogata per l'anno 2014 la possibilità - originariamente prevista in via sperimentale per gli anni 2009-2011 e poi prorogata di anno in anno fino al 2013 - per i percettori di misure di sostegno del reddito (disoccupati, lavori in mobilità e cassaintegrati, anche in deroga) di fornire prestazioni occasionali accessorie (voucher ex art. 70 del d.lgs. n.76/2003). I compensi percepiti - per un massimo di 3000 euro netti non concorrono al cumulo reddituale e non incidono ai fini della tassazione sul reddito delle persone fisiche. LEGALE Saggio di interesse moratorio Aggiornamento tassi I° semestre 2014 Al momento della stampa del notiziario n.05/2014, nel quale è stato pubblicato un articolo relativo ai tassi moratori, la BCE (Banca Centrale Europea) non aveva ancora diffuso l'aggiornamento per il primo semestre 2014 che è stato reso noto solo negli scorsi giorni. Si ritiene utile quindi pubblicare un brevissimo estratto con i soli tassi aggiornati, rimandando all'articolo già pubblicato per la loro disamina ed applicabilità al caso concreto. Tasso per transazioni commerciali ex D.Lgs 231/2002 8,25% (prima era 8,50%) Tasso per vendita prodotti agricoli ex art.62 10,25% (prima era 10,50%) Tasso per la vendita prodotti alcolici ex art.22 Legge 28/1999 5,25% (immutato) Saggio legale 1,0% (immutato) 18 L’Agricoltore Senese 07/2014 Orario Ufficio Legale Il servizio sarà assicurato presso i nostri Uffici il: Mercoledì ore 15,00 – 17.00 Telefono: 0577/533217 CREDITIZIO Previsti finanziamenti agevolati per l’acquisto di macchine, impianti ed attrezzature nel D.l. 69/2013 “Decreto del Fare” (nuova legge Sabatini) Con il Decreto Legge 69/2013 (“Decreto Fare”), convertito nella L.98/2013,è stato prevista una misura agevolativa per il finanziamento di acquisti di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte della PMI di tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo. La Misura, da molti soprannominata come “Nuova Sabatini”, anche se per caratteristiche e procedure si discosta molto dall’intervento previsto dalla Legge del 1965, sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014. Le principali caratteristiche della misura prevista dal “Decreto Fare” possono essere così riassunte: - l’agevolazione è concedibile in forma di contributo su di un finanziamento bancario o di altro istituto finanziario (ovvero su di un’operazione di leasing). Tale contribuzione è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale a rate semestrali al tasso del 2,75% annuo per 5 anni e di importo pari al finanziamento concesso dalla Banca, ossia sul 100% della spesa prevista; - i soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese che abbiano sede in Italia e siano iscritte al registro delle imprese; - la concessione dei contributi è condizionata all’adozione di una delibera di finanziamento finalizzato all’acquisto, o all’acquisizione in caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali e che gli stessi non vengano ceduti nell’arco dei successivi 3 anni; - la durata massima del finanziamento è di 5 anni comprensivi di un eventuale periodo di preammortamento, per un importo che deve essere superiore a € 20.000 ed inferiore a € 2.000.000; - gli investimenti nelle imprese agricole rientrano nell’ambito della normativa de minimis e pertanto dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni previste dal Regolamento (CE) 19 1857/2006 sugli aiuti pubblici e non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti di mera sostituzione. Si precisa inoltre che tale misura prevede fin d’ora la data del 31 marzo 2014 per l’avvio delle procedure di richiesta delle agevolazioni (che avverrà in via telematica attraverso l’utilizzo di una Posta Elettronica Certificata da parte delle Aziende). Sulla carta quindi tale provvedimento appare certamente interessante , soprattutto per la presenza di una contribuzione pubblica importante a parziale storno del pagamento degli interessi di un prestito bancario. Giova infine sottolineare il fatto che si tratta di incentivi la cui concessione non è subordinata a priorità o specifiche prelazioni, ma unicamente ad un principio temporale di presentazione delle domande. L’Agricoltore Senese 07/2014 Accordo quadro fra Unicredit e Confagricoltura sul credito Si comunica che è stato in questi giorni sottoscritto dal Presidente Mario Guidi per Confagricoltura e dal CEO Federico Ghizzoni per UniCredit l’accordo quadro “UniCredit per l’agricoltura – Agribond”. Seguirà in tempi brevi la firma di una convenzione più specifica fra UniCredit e Confagricoltua. In particolare, con la nuova intesa si andrà a definire un lavoro collaborativo di diversi anni con questo Istituto bancario, che ha avuto come oggetto anche la costituzione dei nuovi prodotti proposti nell’accordo in oggetto, prevedendo un concorso più diretto fra la banca e la Confagricoltura nell’ottica di ottimizzare l’offerta creditizia a favore delle nostre imprese associate, con il coinvolgimento di Agricheck, che come sapete, è la società costituita nell’ambito del “Progetto credito” proprio per gestire i rapporti con il sistema bancario. L’accordo “UniCredit per l’agricoltura – Agribond” nasce dal proposito di UniCredit di crescere in Rilascio gratuito di garanzie dirette a prima richiesta alle aziende agricole fino all’80% del finanziamento da parte di Fiditoscana La Fiditoscana Spa, Società finanziaria nata nel 1975 per iniziativa della Regione Toscana modo significativo in agricoltura tramite l’erogazione di credito addizionale ed un potenziamento delle risorse dedicate ai finanziamenti al settore, ma anche mediante l’avvio di nuovi prodotti, di cui i più importanti sono riuniti sotto la denominazione di “Agribond”, costruiti con la partenership di ISMEA/SGFA. Più precisamente, con la dicitura “Agribond” sono intesi specifici finanziamenti chirografari, aventi una duratura settennale, che UniCredit intende proporre esclusivamente alle imprese agricole che abbiano un rating almeno discreto a sostegno dei loro investimenti di medio periodo. Fra l’altro i tassi applicati sono molto competitivi, inferiori a quelli solitamente offerti dal mercato; più precisamente sono stati bloccati per il primo anno al 2,50% per le aziende con classi di rating buono (fino al “4” – secondo la classificazione della banca) e al 3,50% per quelle con rating maggiori, ma sotto la soglia del “9”, a cui sono da aggiungere i costi una tantum della commissione da pagare a ISMEA/SGFA. Tali operazioni creditizie possono beneficiare di questi interessi relativamente bassi, in quanto nascono con la garanzia di portafoglio ISMEA/SGFA, la cui operatività è stata annunciata appena qualche giorno fa. In pratica, sfruttando la garanzia parziale rilasciata da ISMEA/SGFA direttamente alla banca su un portafoglio di operazioni (precisamente sulle “prime perdite” di un PTF di prestiti), la banca può ottenere per questi finanziamenti l’effetto di mitigazione sul pricing dell’operazione creditizia e quindi essere in grado di proporli al pubblico a tassi più bassi. Si fa presente che UniCredit nel’ambito di questo accordo metterà a disposizione delle imprese agricole queste nuove linee di credito solo dal 3 Marzo 2014 (data ufficiale di avvio della convenzione con ISMEA/SGFA relativa ad “Agribond”) per un budget biennale di 600 milioni di euro. Il Progetto “UniCredit per l’Agricoltura” si articola, però, anche in ulteriori livelli di intervento, che comprendono prodotti tradizionali, come l’ “anticipo pluriennale Pac” e l’ “anticipazione dei contributi dei piani di Sviluppo Rurale”, che nei prossimi giorni saranno resi operativi, ed altri più innovativi a sostengo in particolare dell’internazionalizzazione delle imprese agricole. e delle principali Banche operanti nella Regione con l’obbiettivo di agevolare l’accesso al credito alle piccole e medie imprese, ha messo in atto provvedimenti volti a dare sostegno alle Piccole e Medie Imprese che hanno sede legale o effettuino investimenti in Toscana. In tale ottica nasce l’iniziativa “Garanzia Emergenza Economia” che consiste nel fornire gratuitamente (sempre che non si superi il limite della normativa comunitaria “de minimis” sugli aiuti agevolati) alle Aziende del settore agricolo primario e della Pesca una Garanzia finanziaria a prima richiesta fino all’80% su finanziamenti richiesti da tali aziende ad istituti finanziari. E’ importante come sempre sottolineare che la possibilità 20 L’Agricoltore Senese 07/2014 di richiedere l’intervento di Fiditoscana resta subordinata al fatto che le imprese devono essere comunque valutate da Fidi Toscana e dalla banca economicamente e finanziariamente sane. Per l’eventuale operazione finanziaria rientrante in tale iniziativa sono inoltre previsti dei tassi di interessi predefiniti in base al merito creditizio Guida agli incentivi della Regione Toscana Informiamo tutti i Soci che fossero interessati all’argomento che la Regione Toscana ha pubblicato sul suo sito (http://www.regione.toscana.it/ -/la-nuova-edizione-dellaguida-di-orientamento-agliincentivi-per-le-imprese) dove per una ricerca rapida si può digitare “Guida Incentivi 2013” nella barra di ricerca) la “Guida di orientamento agli incentivi per le Imprese” aggiornata al 28 Febbraio 2014. Tale Guida, che è liberamente consultabile e scaricabile, riassume in un’ unica pubblicazione l’insieme degli incentivi deliberati a livello regionale per i vari settori produttivi. In particolare, per quanto riguarda il settore agricolo, gli incentivi principali e di dell’azienda richiedente. Sono inoltre previsti ulteriori agevolazioni per le imprese agricole danneggiate dagli eventi alluvionali avvenuti in Toscana nel novembre 2012 e nel settembre/ottobre 2013. Si invitano quindi i Soci che fossero interessati ad avere ulteriori e più approfondite informazioni sull’argomento a consultare direttamente il sito della Fiditoscana Spa all’indirizzo www.fiditoscana.it e cliccare sulla Sezione Garanzie “Emergenza Economia”. Per qualsiasi ulteriore chiarimento si può contattare il nostro Ufficio Creditizio telefonando il lunedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 al n° 0577/533205. maggior diffusione previsti sono riferiti a : - Rilascio di garanzie di natura patrimoniale per il tramite della Fidi Toscana Spa ( si tratta di una fidejussione con cui Fidi Toscana S.p.A. si obbliga verso un terzo creditore, che può essere la banca, la società di Leasing o un intermediario finanziario convenzionato, per garantire l’adempimento di una obbligazione assunta dall’impresa cliente) a valere su finanziamenti in essere o da fare, relativi a investimenti materiali e immateriali o destinati al reintegro di liquidità. - Contributi a fondo perduto destinati al sostegno di investimenti non produttivi a favore della fauna e dell’ambiente. - Rilascio di garanzie su finanziamenti e operazioni di leasing (per le operazioni di leasing sono previsti contributi a fondo perduto sugli interessi passivi) destinate ad agevolare l’imprenditoria femminile, giovanile e dei lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali. - Contributi a fondo perduto a sostegno dell’occupazione, 2013. - Contributi a fondo perduto per il reinserimento/inserimento di soggetti in condizione di svantaggio sul mercato del lavoro. - Contributi a fondo perduto per tirocini non curriculari retribuiti. Sono inoltre previste una serie di altre agevolazioni di varia natura che, per il loro numero e diversità, sono difficilmente riassumibili: si invita pertanto i soci che fossero interessati alla materia a consultare direttamente il sito della Regione oppure a contattare il nostro ufficio creditizio il lunedì pomeriggio dalle ore 14.45 alle ore 17.00 al numero 0577/533205 per ulteriori approfondimenti. Orario Ufficio Creditizio Il servizio sarà assicurato presso i nostri Uffici il: Mercoledì ore 14,30 – 17.00 Telefono: 0577/533205 Indirizzo e-mail: [email protected] 21 L’Agricoltore Senese 07/2014 ANNUNCI ECONOMICI CEDESI in gestione casalone (mq. 1500 ca.), vista Siena, completamente da ristrutturare. Per informazioni telefonare ore pasti allo 0577/937934 CERCASI lavoro in azienda, per una famiglia di 5 persone con varie esperienze tra le quali muratura, piastrellamenti, ristrutturazioni (anche su strutture antiche) ed esposizioni agro pastorali. 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Inizia la due giorni di confronto con le istituzioni e i soggetti che attueranno la riforma 1 DALL’UNIONE Ufficio Creditizio – variazione giorno presenza 2 ASSICURATIVO Apertura Ufficio Assicurativo 2 AGRITURIST Convenzione Agriturist/TripAdvisor 2 FORMAZIONE Calendario Corsi: Corso Antincendio rischio medio e aggiornamento – Corso Pronto soccorso Gruppo B/C e aggiornamento – Corso Pronto soccorso Gruppo A 4 DA CONFAGRICOLTURA Agriturist-Confagricoltura, fare sistema per migliorare l’accoglienza. Giornata conclusiva dell’XI Forum nazionale Biologico: troppi interrogativi aperti nel nuovo regolamento della Commissione Ue 6 6 TECNICO ECONOMICO 7 Dichiarazione MUD 2014 Psr misure agroambientali Mis. 214A e Mis. 214B anno 2014 domande di pagamento annuale 8 Psr misure indennità compensativa Mis. 211 e Mis. 212 anno 2014 domande di pagamento 8 annuale e nuove domande 9 Fascicolo aziendale (cartaceo/informatico) documentazione-costituzione e/o aggiornamento Forestazioni – rinnovi annuali anno 2014 Reg. Cee 2080/92, Reg. Cee 2328/91, PSR mis. 8.1 10 10 RPU 2014 – Domanda Unica 2014 (diritti rpu e richiesta premi supplementari) SINDACALE Jobs Act – Misure in materia di contratto a tempo determinato, apprendistato e DURC Conversione in legge con modificazioni del D.L. n. 145/2013 (Decreto Destinazione Italia) Servizio buste paga PREVIDENZIALE Lavoro accessorio (voucher) – Rivalutazione per l’anno 2014 (adeguamento all’indice ISTAT) Benefici per il reimpiego di lavoratori licenziati. Decreti direttoriali del Ministero del Lavoro DURC interno per l’accesso ai benefici normativi e contributivi per i datori di lavoro che operano col sistema DM-UNIEMENS – Nuova procedura – Messaggio Inps Legge n. 15/2014 (Decreto “Milleproroghe”) – Disposizioni in materia di lavoro e previdenza LEGALE Saggio di interesse moratorio – Aggiornamento tassi I° semestre 2014 Orario Ufficio legale CREDITIZIO Previsti finanziamenti agevolati per l’acquisto di macchine, impianti ed attrezzature nel D.l. 69/2013 “Decreto del fare” (nuova legge Sabatini) Accordo quadro fra Unicredit e Confagricoltura sul credito Rilascio gratuito di garanzie dirette a prima richiesta alle aziende agricole fino all’80% del finanziamento da parte di Fiditoscana Guida agli incentivi della Regione Toscana Orario Ufficio creditizio ANNUNCI 11 13 14 15 15 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 24
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