L’AGRICOLTORE SENESE ANNO 19° - NUMERO 23 DICEMBRE 2014 L’Unione augura a tutti i Soci Buon Natale e Felice Anno Nuovo! SI COMUNICA CHE GLI UFFICI DELL’UNIONE RIMARRANNO CHIUSI NEI GIORNI MERCOLEDI’ 24, MERCOLEDI’ 31 DICEMBRE VENERDI’ 02 E LUNEDI’ 05 GENNAIO p.v. 1 L’Agricoltore Senese 23/2014 DALL’UNIONE Proroga bando FIPIT INAIL Con determina del Direttore centrale Prevenzione n. 83 del 28 novembre 2014, l’INAIL ha prorogato il termine di scadenza del bando FIPIT per l'adeguamento dei trattori agricoli, dal 3 dicembre 2014 al 15 Gennaio 2015 alle ore 18.00. La proroga è stata richiesta da Confagricoltura sia per le disfunzioni registrate nei giorni scorsi sulla piattaforma telematica INAIL e sia per il completamento delle procedure di sostegno ai progetti da parte degli enti bilaterali. Si ribadisce che si tratta di un' importante occasione per ottenere dall'INAIL il finanziamento dell'acquisto di dispositivi di sicurezza per le trattrici (quali cinture o dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, etc.), in modo semplice e veloce. L'iniziativa - voluta e promossa da Confagricoltura - mira ad intervenire concretamente su uno dei maggiori fattori di rischio per gli addetti del settore agricolo, anche in vista dell'avvio della revisione delle macchine agricole posto al 30 giugno 2015. Confagricoltura Siena è su Facebook https://www.facebook.com/confagrisiena Consulta la nostra pagina e clicca su 'Mi piace' per ricevere aggiornamenti, pubblicare e condividere i temi di maggiore rilevanza !!!! ASSICURATIVO UFFICIO ASSICURATIVO Nell’ottica di rendere sempre funzionale l’attività dell’Unione Agricoltori, comunichiamo che è stato attivato un nuovo servizio quello “Assicurativo”. Gli interessati potranno ottenere consulenze e preventivi su una ampia copertura dei rischi, sia per l’impresa che per la persona, ogni mercoledì mattina. L’operatività sarà assicurata da un collaboratore esterno e da personale interno. L’Ufficio osserverà il seguente orario dalle ore 9,00 alle ore 11,00. Il recapito telefonico è 0577.533229, sempre attivo, e-mail: [email protected]. 2 L’Agricoltore Senese 23/2014 FORMAZIONE NOVITA’ CORSI FORMAZIONE: Utilizzatori di prodotti fitosanitari Si comunica che il D.lgs.n. 150/2012 ha istituito un sistema di formazione obbligatoria per utilizzatori professionali, distributori e consulenti di prodotti fitosanitari che comprende sia la formazione di base che l’aggiornamento periodico, al fine di garantire che tali soggetti siano in possesso di un’adeguata conoscenza. Il Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN, adottato con decreto interministeriale 22 Gennaio 2014, prevede un’azione specifica dedicata alla formazione di tali operatori nella quale sono stati definiti i requisiti relativi al sistema di formazione. A decorrere dal 26/11/2015 chiunque intenda acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori professionali, deve essere in possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, rilasciato dall’ autorità competente previa frequenza di uno specifico corso e il superamento del relativo esame. Il percorso formativo si articola in 6 unità formative così divise: Nozioni legislative e amministrative – 2 ore Nozioni su rischi ambientali e per la salute – 3 ore Nozioni su difesa integrata – 3 ore Nozioni sulle macchine per la distribuzione dei prodotti - 2 ore Approfondimenti agronomici – 5 ore Approfondimenti su rischi ambientali e per la salute – 5 ore Il percorso formativo si conclude con il superamento di un esame finale, al quale sono ammessi coloro che hanno frequentato almeno il 75% delle ore complessive. Al superamento dell’esame con esito positivo verrà rilasciato uno specifico attestato di frequenza necessario ad ottenere il rilascio del certificato di abilitazione da parte dell’autorità competente. I certificati di abilitazione sono validi per 5 anni e alla scadenza devono essere rinnovati, la durata dei percorsi di aggiornamento è di 12 ore. La frequenza è obbligatoria al 90%. Per informazioni più dettagliate contattare [email protected], oppure telefonare allo 0577533201 o consultare il sito www.foragrisi.it For. Agri. Si. S.c.a.r.l. Via Massetana Romana 50/A 53100 Siena tel: 0577 533-201 - fax 0577_533050 e-mail [email protected] pec [email protected] Sito www.foragrisi.it 3 L’Agricoltore Senese 23/2014 DA CONFAGRICOLTURA Confagricoltura a sostegno delle imprese agro energetiche con un’azione legale contro lo “Spalma Incentivi” Con il deposito al TAR del Lazio il 9 dicembre scorso del primo ricorso contro lo Spalma Incentivi, si è avviata l’azione legale di Confagricoltura volta a impugnare le disposizioni introdotte dall’art. 26 del d.l. 91/14 relative alla riduzione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kW. Le azioni giudiziarie, alle quali hanno aderito più di 350 imprese agricole socie di Confagricoltura, sono dirette a contestare la costituzionalità della norma e quindi ad ottenerne l’abrogazione. La rimodulazione degli incentivi prevista dalle norme di legge destabilizza profondamente il settore dal punto di vista economico ed ha fatto venir meno la certezza del diritto, dal momento che, il provvedimento, agendo retroattivamente, incide pesantemente su tutte le convenzioni siglate tra i produttori ed il GSE. Confagricoltura evidenzia che sono migliaia le imprese agricole a cui si applicherà, a partire dal 1 gennaio 2015, la riduzione degli incentivi. Nel settore agricolo, infatti, sono stati installati più di 1500 MW, calcolando i soli impianti di potenza superiore a 200 kW, con circa 9 miliardi di investimenti. Nei prossimi giorni sarà conclusa la fase di presentazione dei ricorsi promossi su iniziativa di Confagricoltura ed Assorinnovabili, che vedono complessivamente la partecipazione di più di 1100 operatori. TECNICO ECONOMICO PREVENZIONE INCENDI Il ddl di conversione del D.L. 91/2014 introduce al comma 1 dell’articolo 1 bis una semplificazione relativa agli adempimenti previsti per la prevenzione incendi. In particolare, viene disposto che gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al DPR 151/2011. Si ricorda che con l’emanazione del D.P.R. 151/2011 sono state riclassificate le attività sottoposte alla prevenzione incendi, ricomprendendo ad esempio anche i depositi dei prodotti petroliferi utilizzati dalle imprese agricole ed i contenitori distributori mobili, realizzati ed installati nel rispetto delle indicazioni del D.M. 19 marzo 1990. Pertanto, la disposizione introdotta nel ddl di conversione, una volta emanata, consente alle imprese agricole con depositi di capienza inferiore a 6 metri cubi di essere esonerate dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Ne consegue che per tutti gli altri soggetti restano confermati gli obblighi imposti dal DPR 151/2011. Si ricorda a tutte le aziende interessate a tale aspetto che possono prendere contatto e/o appuntamento con un consulente specializzato, presso i nostri Uffici, tutti i lunedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle 17,00 tel. 0577/533220. 4 L’Agricoltore Senese 23/2014 Riduzione pagamenti RPU 2014 Informiamo i nostri associati che, AGEA Coordinamento ha emanato la circolare ACIU.2014.755 con la quale rende nota la percentuale di riduzione lineare del valore dei titoli da applicare a tutti i diritti all'aiuto per il 2014, pari al 8,41%. Segnaliamo inoltre che e' stato emanato il reg. CE n. 1227/2014. La norma prevede Pubblicazione istruzioni esplicative e modulistica per la compilazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vino e/o mosto Campagna 2014/2015 (id 9051) Comunichiamo ai Soci che sul sito di Artea è disponibile il Decreto Dirigenziale n. 104 Etichettatura degli alimenti: le nuove disposizioni del Reg. UE 1169/11 Introduzione Il regolamento (UE) n. 1169/2011, consolida e aggiorna l'etichettatura generica di prodotti alimentari e l'etichettatura nutrizionale, precedentemente regolata rispettivamente dalle direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE; direttive sostituite dal regolamento in oggetto che sarà applicato a partire dal 13 dicembre 2014, salvo per l'articolo 9.1.l (etichetta nutrizionale) che entrerà in vigore dal 13 dicembre 2016. il tasso di adattamento applicabile a decorrere dal 1° dicembre 2014 ai pagamenti diretti, pari al 1,302214%. Pertanto: - tutti gli importi dei pagamenti diretti da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento al 2014 saranno ridotti in fase di saldo del 8,41%; - per gli importi dei pagamenti diretti che superino 2.000 euro da versare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate con riferimento al 2014 saranno ridotti in fase di saldo del 1,302214%. Considerando che con circolare AGEA prot. ACIU.2014.650 dell’ 8 ottobre 2014 era stato autorizzato il pagamento dell’anticipo fino al 45% del valore dei diritti all’aiuto prima dell’esecuzione del taglio lineare, il pagamento del saldo sarà eseguito avendo riguardo al nuovo valore dei titoli. relativo alle istruzioni esplicative ed alla modulistica per la compilazione della dichiarazione di vendemmia 2014/2014. Si informa inoltre che la modulistica online (ID 9051) è disponibile in Anagrafe di Artea per la compilazione e per la presentazione. La scadenza è fissata improrogabilmente al 15 Gennaio 2014. Per la corretta compilazione si raccomanda la lettura delle Istruzioni, disponibili anche in linea sulla modulistica stessa. Gli uffici dell’UPA rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alla dichiarazione di vendemmia e produzione ed effettuano la compilazione on-line per tutte le aziende che ne fanno richiesta previa appuntamento. Le modifiche alla legislazione nazionale Il nuovo regolamento modifica ed integra le leggi nazionali vigenti in materia di informazioni ai consumatori (in Italia il D.lgs. 109/92). Di seguito le principali novità introdotte dal Regolamento UE 1169/11. Articolo 2 - Definizioni Alimento preimballato Il regolamento estende la definizione a tutti i prodotti (anche di grossa pezzatura) che sono imballati, avvolti interamente o in parte da tale imballaggio (anche la carta o altro involucro protettivo), in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio. Articolo 7 - Pratiche leali d'informazione Quest’articolo sostituisce completamente l’articolo 2 (Finalità dell’etichettatura dei prodotti alimentari) del D.lgs. 109/92. L’aspetto, la descrizione, le illustrazioni o l’esaltazione della presenza di certi ingredienti (anche se eliminati e/o sostituiti) non devono indurre il consumatore a credere che l’alimento abbia caratteristiche diverse da quelle che ha naturalmente. Non è possibile, quindi, utilizzare l’immagine di un’arancia in un’aranciata se questa non è presente come ingrediente, o di un formaggio se a questo è stato eliminato il latte (ad esempio con la soia). 5 L’Agricoltore Senese 23/2014 Art. 8 - Responsabilità Nel caso che un prodotto preimballato sia venduto non direttamente al consumatore finale, ma ad un terzo (ristorante, trasformatore , ospedale, mensa etc.), che può anche frazionarlo, trasformarlo o tagliarlo, rimane la possibilità di fornire le informazioni obbligatorie nei documenti commerciali a patto che accompagnino l’alimento. Tuttavia è importante segnalare che tra le informazioni da riportare è necessario aggiungere quelle relative alle “condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d'impiego”. E’ altresì importante ricordare che il Termine Minimo di Conservazione (TMC) o data di scadenza, le condizioni particolari di conservazione, impiego e il nome/ragione sociale e indirizzo di chi commercializza il prodotto (non il produttore!) devono comparire sull’imballaggio esterno nel quale gli alimenti preimballati sono presentati al momento della loro commercializzazione. Articolo 9 - Elenco delle indicazioni obbligatorie Il Regolamento introduce nuove indicazioni obbligatorie. Tra queste ricordiamo: • il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto (si veda più avanti la descrizione dell’articolo 26); • la dichiarazione nutrizionale (dal 13 dicembre 2016); • la dichiarazione della presenza di allergeni (per la lista si veda l’allegato II del regolamento). Si potrà continuare ad identificare l'operatore che commercializza il prodotto (nome/ragione sociale ed indicazioni dell’indirizzo) col solo marchio registrato. Le indicazioni dell’indirizzo non possono essere: la Casella Postale, l’indirizzo internet o di posta elettronica, il numero telefonico, il numero di registrazione alla CCIA. Non è più obbligatorio (come era già riportato nella direttiva comunitaria mal recepita dal D.lgs. 109/92) indicare la sede dello stabilimento di produzione o confezionamento se il prodotto è commercializzato da un terzo. Riamane comunque la possibilità di indi carlo volontariamente, purché non sostituisca il nome o la ragione sociale de “l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, dell’importatore”. In pratica i prodotti venduti a “Marchio” della GDO o importati non hanno più l’obbligo di indicare chi l’ha fabbricati. Dicitura del Lotto Anche se il regolamento non riporta l’obbligo della dicitura del lotto, rimane in vigore per la Direttiva 2011/91 che non è stata abrogata. Sono comunque esentati i prodotti ortofrutticoli destinati all’industria di trasformazione, ai centri di immagazzinamento, alle cooperative ed OP. La vendita diretta dei prodotti ortofrutticoli ai consumatori non richiede la dicitura del lotto. Quantità netta La quantità di alimento da riportare sulla confezione è quella nettae non più quella nominale. La norma non si applica ai prodotti che sono soggetti a notevoli perdite del loro volume o della loro massa come, ad esempio , gli 6 ortofrutticoli. Peraltro per questi ultimi valgono le regole di commercializzazione stabilite dall’OCM unica. Denominazione di vendita E’ obbligatorio indicare la denominazione di vendita e non più quella dell’alimento. La differenza tra le due è che la prima si riferisce al prodotto finito (pasta, pane gelato etc.), mentre la seconda si riferisce al prodotto finito e alla denominazione del suo ingrediente (ad esempio pane all’olio). Per la denominazione di vendita si veda l’allegato VI del regolamento. Si ricorda che per “denominazione dell’alimento” si intende la sua denominazione legale (formaggio, pane, pasta etc.). Termine minimo di conservazione Il TMC è definito dall’articolo 24 e dall’allegato X del Regolamento. Non è più obbligatorio indicarlo nello stesso campo visivo principale dell’etichetta, ma si deve sempre riportare anche nell’involucro con cui è commercializzato il prodotto. Origine dell’alimento (art. 26) L’obbligo di indicare il paese di origine o provenienza dell’alimento non sussiste per i prodotti DOP IGP e STG. L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza è obbligatoria: “Nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reale dell’alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che L’Agricoltore Senese 23/2014 pol’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza”. In tal modo non sarà più possibile utilizzare simboli, immagini o altro che possano far ritenere che, (ad esempio un formaggio), sia italiano pur non essendo stato prodotto in Italia. Una novità importante per la lotta all’Italian Sounding. Inoltre se il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato nell’etichetta e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario (farina, latte, etc.) si deve indicare obbligatoriamente il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure si deve specificare che il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato è diverso da quello dell’alimento . Quest’ultima disposizione si applicherà quando sarà pubblicato l’atto delegato della Commissione che ne stabilirà le modalità corrette. Etichettatura nutrizionale Le informazioni nutrizionali sono già in vigore secondo la Direttiva 90/496/CEE. Anche se le modifiche saranno obbligatorie dal 13 dicembre Acquisto capi riproduttori 2014 Si ricorda a tutti i Soci con aziende zootecniche che la Regione Toscana ha aperto il bando del PRAF misura A.1.6, azione B “Incentivazione all’acquisto e all’impiego di animali iscritti nei libri genealogici e nei registri anagrafici”. Sono ammessi a 2016, molti produttori si stanno già adeguando. Si ritiene utile dare quindi alcune informazioni in merito . Secondo le nuove disposizioni, la "dichiarazione nutrizionale" obbligatoria indicherà il contenuto energetico e le percentuali di ogni singola sostanza riportata, come di seguito meglio specificato, in una tabella comprensibile sull'imballaggio. Le unità di misura da usare nella dichiarazione nutrizionale sono per l’energia [kilojoule (kJ) e kilocalorie (kcal) e per la massa grammi (g), milligrammi (mg) e microgrammi (μg). Tutte le informazioni dovranno essere espresse per 100 g o per 100 ml e potranno, inoltre, anche essere espresse in porzioni, purché sia riportata la quantità della porzione (ad esempio si deve riportare che un cucchiaino di olio sono 25 ml di prodotto). Il regolamento introduce l'obbligo dell'informazione nutrizionale per la maggioranza degli alimenti elaborati. Gli elementi da dichiarare obbligatoriamente sono: - valore energetico - grassi - grassi saturi - carboidrati - zuccheri - proteine e sale. Non sono obbligati a presentare la dichiarazione nutrizionale: • i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; • i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti. Sono pertanto esclusi i prodotto ortofrutticoli. Conclusioni Il nuovo regolamento tende a raggruppare e migliorare i diversi dispositivi legislativi in materia di etichettatura che si sono susseguiti negli ultimi anni, cercando di armonizzare le informazioni fornite ai consumatori e agli operatori alimentari. E’ in preparazione un D.M. di recepimento del Regolamento 1169/11. Appena sarà pubblicato provvederemo a comunicarlo a tutti i Soci mediante questo notiziario. Il testo integrale del regolamento (UE) n. 1169/2011 è reperibile nel sito internet della Confagricoltura di Siena. contributo esclusivamente gli animali riproduttori iscritti ai Libri Genealogici (LL.GG) o ai Registri Anagrafici (RR.AA) di razza, secondo la normativa vigente, delle seguenti specie, “Spese massime ammesse per specie e razze animali”: Bovina; Bufalina; Ovina; Caprina; Equina (delle razze iscritte nel repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone); Asinina (delle razze iscritte nel repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone); Suina (delle razze iscritte nel repertorio regionale delle risorse genetiche animali autoctone). Gli animali oggetto di acquisto devono ottemperare, sia per quanto riguarda gli allevamenti di provenienza che i singoli capi, alle norme sanitarie comunitarie, nazionali e regionali in vigore al momento dell’acquisto e 7 L’Agricoltore Senese 23/2014 della movimentazione del capo verso l’allevamento ed essere in possesso delle certificazioni sanitarie. Il termine di presentazione delle domande per i capi acquistati nell’anno solare 2014 è fissato al 05 Febbraio 2015. Si ricorda che i nostri Uffici sono a disposizione per chiarimenti e compilazione delle domande. FISCALE TRIBUTARIO Imposte e tasse Revisione zone montane esenti da IMU Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28.11.2014 Comunicato MEF del 01.12.2014 Con il decreto di cui all’oggetto, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, il cui testo integrale è disponibile sul sito del Dipartimento delle finanze (www.finanze.it) diventa operativa la revisione dell’elenco dei comuni disposta dall’art. 22, c. 2 del D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014, ove sono ubicati i terreni agricoli esenti dall’IMU. Fino all’emanazione del decreto in commento erano esenti dal tributo i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della L. n. 984/1977, a norma dell’art. 7, c. 1, lett. h) del D. Lgs. n. 504/92. A valere per il periodo d’imposta 2014, il predetto art. 22 del D.L. n. 66/2014, sostituendo l’art. 4, c. 5 bis del D.L. n. 16/2012, conv. in L. n. 44/2012, ha introdotto, al fine dell’individuazione dei comuni ove i terreni continuano a risultare esenti, il criterio del livello altimetrico , riportato da un apposito elenco dell’ISTAT, che diversifica i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, dagli altri terreni. Tanto premesso, in base al nuovo decreto (artt.1 e 2), risultano esenti, a norma dell’art 7, c. 1, lett. h) del D.Lgs. n. 504/92 (ad eccezione dei terreni ubicati nei comuni della provincia autonoma di Bolzano che, in base alla legge provinciale n. 3/2014, applicano l’imposta municipale immobiliare - IMI): a) I terreni agricoli dei comuni ubicati ad un’altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’ “Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT ), http://www.istat.it/it/archivio/6 789, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”; b) i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004 (comprese le società con qualifica IAP), iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei 8 comuni con un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base dell’ “Elenco comuni italiani”, pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT ), http://www.istat.it/it/archivio/6 789, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna “Altitudine del centro (metri)”; Il comma 3 dell’art. 2 del decreto precisa, altresì, che l’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 2 dello stesso art. 2 (cioè quelli indicati nella suddetta lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. La disposizione, tuttavia, appare evidentemente pleonastica atteso che il requisito del solo possesso in capo agli stessi IAP e CD iscritti alla previdenza agricola (previsto al comma 2) incorpora già la possibilità di concedere in affitto o in comodato ad altrettanti affittuari o comodatari IAP e CD, oltre che, stando alla lettera della disposizione, ad altri soggetti non in possesso delle medesime qualifiche. Sul punto, in attesa di ottenere un chiarimento sul piano tecnico, sembrerebbe che l’intento, ad una lettura “non irrazionale” L’Agricoltore Senese 23/2014 della norma, sia quello di limitare l’esenzione, nel caso dell’affitto o del comodato, ai terreni posseduti da IAP e CD concessi in godimento ad altrettanti IAP e CD sempre iscritti alla previdenza agricola. I commi 4 e 5 dell’art. 2 del decreto precisano che per i terreni ubicati nei comuni diversi da quelli individuati nei commi 1 e 2 (quelli per cui vale l’esenzione), resta ferma l’applicazione della disciplina vigente dell’imposta municipale propria e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, commi 5 e 8 bis del D. L. n. 201/2011 (moltiplicatori e riduzioni della base imponibile) ed, inoltre, che l’individuazione dei terreni, effettuata ai sensi dello stesso art. 2, ai quali si applica l’esenzione, sostituisce quella effettuata in base alla circolare n. 9 del 14 giugno 1993. Pertanto, i terreni ubicati nei comuni con un’altitudine inferiore a 281 metri, ancorché prima esenti, sono soggetti al pagamento dell’IMU disposta dal decreto, anche se posseduti e condotti da IAP e CD iscritti alla previdenza agricola. Infine, il comma 6 dell’art. 2 del decreto conferma che i terreni a immutabile destinazione agro - silvo pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, sono esenti dall’IMU a prescindere dalla loro collocazione. L’art. 3 stabilisce che i soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta in base alle nuove disposizioni devono effettuare il versamento, per il 2014, in un’unica rata entro il prossimo 16 dicembre 2014, con un richiamo all’art. 10 della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuent e) sulla tutela dell’affidamento e della buona fede, cioè dalla norma che prevede, tra l’altro, “che non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia confermato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria ....... o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”, di fatto prendendo atto che il ritardo nell’emanazione del D.M. potrebbe provocare eventuali errori o violazioni delle disposizioni oltre che essere causa del versamento in un’unica soluzione. In ordine alla misura dell’aliquota d’imposta, si ritiene sia applicabile, in via generale, l’aliquota base del 7,6 per mille considerato che i Comuni per i quali i terreni agricoli, prima esenti, sono divenuti imponibili, per effetto del decreto, non hanno potuto, nei termini previsti, deliberare aliquote diverse, salvo che le delibere comunali non prevedano aliquote diverse da quella base che riguardino intere categorie di immobili, per esempio “altri immobili” diversi dall’abitazione principale, ovvero che si tratti di Comuni i cui terreni, prima della nuova revisione, erano parzialmente esenti e che abbiano deliberato un’aliquota diversa da quella ordinaria. Tenuto conto dell’imminenza dei versamenti previsti il Consiglio dei Ministri del 12 dicembre u.s (www.governo.it) ha approvato un decreto legge di proroga del termine di pagamento dell’IMU sui terreni agricoli montani e collinari dal prossimo 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015. In attesa di eventuali sviluppi circa la revisione della nuova disciplina di cui al D.M. 28.11.2014 (pubblicato in G.U. del 06.12/2014), si ricorda che resta fermo il termine del 16 dicembre per il versamento del saldo IMU riguardante i terreni agricoli non ricompresi nelle zone montane e collinari individuate con la circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993. SERVIZIO CONTABILITA’ IVA Ricordiamo alle aziende aderenti al servizio di contabilità ed Iva che le fatture ed ogni altro documento utile devono essere consegnati all’ Ufficio Fiscale entro i primi 10 giorni successivi al mese di riferimento. Tale esigenza impone tempestive consegne onde dar modo agli uffici e, conseguentemente, alle aziende di poter operare correttamente e con la dovuta puntualità. 9 L’Agricoltore Senese 23/2014 SINDACALE Assunzioni congiunte Decreto direttoriale n. 85 del 28/11/2014 e la nota n.1471 del 4/12/2014 Modello UNILAV-cong. Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni sull'argomento in oggetto per comunicare che con decreto direttoriale n. 85 del 28/11/2014 e la nota n.1471 del 4/12/2014, la Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica e dell a comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le modalità operative per la comunicazione delle assunzioni congiunte in agricoltura. L'emanazione di tali provvedimenti rende finalmente operativa la normativa sulle assunzioni congiunte da parte di una pluralità di datori di lavoro legati da determinati vincoli (gruppo, rete, rapporti familiari) di cui all’art. 9, c. 11, del decreto legge n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 99/2013. Il Decreto direttoriale citato infatti stabilisce espressamente che dal 7 gennaio 2015 sarà possibile effettuare, attraverso il portale cliclavoro.gov.it , la trasmissione della comunicazione di assunzione dei lavoratori reclutati con questa particolare tipologia contrattuale. In altre parole le assunzioni congiunte, indipendentemente dal luogo ove è ubicata la sede di lavoro, dovranno essere comunicate non secondo il tradizionale canale telematico regionale per le comunicazioni obbligatorie, ma solo ed esclusivamente tramite la sezione “ADEMPIMENTI” del portale cliclavoro.gov.it dove sarà operativa - dal 7 gennaio p.v. un’apposita applicazione web denominata “UNILAVCongiunto”. Attraverso tale canale potranno altresì essere effettuate le comunicazioni relative alle variazioni del rapporto di lavoro (trasformazione, proroga, cessazione) nonché la rettifica e l'annullamento di comunicazioni precedentemente effettuate. Si sottolinea che rispetto al normale modello UNILAV, il nuovo formulario per le assunzioni congiunte richiede le seguenti informazioni supplementari: - nella sezione "altri datori di lavoro" devono essere indicati gli ulteriori datori di lavoro che procedono all'assunzione congiunta, e cioè tutti i datori di lavoro diversi da quello che effettua la comunicazione di assunzione (per ciascun datore, laddove agricolo, dovrà essere indicato anche il codice CIDA rilasciato dall'INPS); - deve essere indicato il luogo di conservazione dell'accordo tra i datori di lavoro coinvolti, in caso di assunzione congiunta da parte di imprese legate da un contratto di rete o riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado (si ricorda che, in tali casi, le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione devono 10 essere effettuate da un soggetto appositamente incaricato da uno specifico accordo tra le parti depositato presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscano la data certa di sottoscrizione ovvero, in caso di contratto di rete, dal contratto stesso). Le comunicazioni relative alle assunzioni congiunte potranno essere effettuate da tutti i soggetti accreditati al portale cliclavoro, compresi gli intermediari abilitati (consulenti, associazioni di categoria, società di servizi, etc.). Relativamente all'accreditamento al portale per l'invio delle comunicazioni delle assunzioni congiunte, si precisa che il Ministero del lavoro, si è riservato di far conoscere a stretto giro le specifiche modalità che dovranno essere seguite. La comunicazione di assunzione (modello UNILAVCongiunto), una volta pervenuta al portale cliclavoro, attraverso il Nodo di Coordinamento Nazionale, sarà messa a disposizione dei servizi regionali e degli Enti previdenziali competenti. Il decreto direttoriale in commento prevede l'emanazione di un'apposita circolare congiunta della Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica e dell a comunicazione e la Direzione Generale per l'attività ispettiva, con la quale verranno fornite ulteriori indicazioni di carattere operativo. Ci riserviamo pertanto di tornare sull'argomento non appena sarà diramata la predetta circolare. L’Agricoltore Senese 23/2014 PREVIDENZIALE Erogazione premiale erogazioni legate all’andamento economico dell’impresa Art. 46 CPL operai Si ricorda quanto previsto dall’art. 46 del Contratto Provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Siena inerente le erogazioni legate all’andamento economico dell’impresa. Le Parti concordano di istituire, per l'arco di validità del presente contratto collettivo, erogazioni premiali di cui alla legge nazionale n 126 del 24.07.2008 , e successive integrazioni e modificazioni, correlati a risultati da conseguire nella realizzazione di programmi aventi come obbiettivo, incrementi di produttività, di qualità e di altri elementi di competitività, legati all'andamento produttivo delle imprese, unitamente a quanto previsto dall’articolo 2 comma 10 del C.C.N.L. Dette erogazioni vengono così denominate: • Erogazione premiale “disponibilità”; • Erogazione premiale “presenza”. In ragione di quanto sopra, il premio di partecipazione annuale, così come declamato dall’articolo 45 comma 4, unitamente all’allegato 2 dei previgenti C.P.L viene integralmente sostituito, ad ogni effetto di legge e di contratto, dal presente accordo di (sovra descritto) erogazione premiale. L’Osservatorio è l’istituzione contrattuale deputata ad individuare tali erogazioni, utilizzando dati globali riferiti ad almeno sei elementi significativi dell'andamento dell'agricoltura provinciale e dovrà completare le proprie ricerche obbligatoriamente entro il 31 ottobre dell'anno solare di riferimento. Entro il 30 novembre di ogni anno, verrà convocata una apposita riunione, per verificare la sussistenza delle condizioni al fine dell'erogazione premiale. Tenuto conto, della variabilità dei fattori che possono incidere, sulla produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, le parti ritengono di differenziare detta incidenza prendendo a riferimento due diversi gruppi di indicatori, gestionali, economici e produttivi. Altri parametri potranno essere individuati direttamente richiedendo anche dati ed informazioni a tutti gli Enti Pubblici e privati del settore. L’erogazione premiale riveste caratteristiche di variabilità nel suo ammontare, non è determinabile a priori ed è commisurata ad un valore anch’esso variabile secondo parametri di presenza e di adesione a criteri di flessibilità. Dette corresponsioni competono sia agli operai a tempo determinato che indeterminato, secondo le modalità appresso riportate. L’erogazione premiale, nel caso l'Osservatorio dichiari la sussistenza degli elementi necessari alla sua 11 corresponsione, sarà erogata entro il mese di gennaio dell'anno solare successivo a quello di riferimento. Tali corresponsioni non incidono in alcun istituto legale o contrattuale previsto dal presente contratto e non sono riconducibili alla nozione di retribuzione prevista dal presente C.P.L. Pertanto l’erogazione premiale non deve costituire montante ai fini della rilevazione delle retribuzioni medie erogate nella provincia di Siena. In caso di controversie aventi ad oggetto contestazioni sull’erogazione premiale, viene riconosciuto l’Osservatorio quale unico organo deputato, preliminarmente, ad esperire il tentativo conciliativo, il cui esito dovrà essere riportato su apposito verbale, da inviare alle parti firmatarie del presente contratto unitamente agli aventi causa. Al dipendente spetterà, qualora ricorressero le condizioni ivi previste, comunque, annualmente, una sola tipologia di erogazione, avente validità per l’intero anno solare di riferimento. Erogazione premiale “disponibilità”. Tabella A 1. stato della manodopera con riferimento ai lavoratori occupati e dalle giornate lavorate, con necessità di verificare gli scostamenti in aumento o in diminuzione e relativa quantificazione delle percentuali; 2. andamento dei prezzi di mercato all'ingrosso dei prodotti, verificando le L’Agricoltore Senese 23/2014 contrattazioni e i quantitativi, rilevando le percentuali e gli scostamenti in più o in meno; 3. prezzi dei prodotti, verificando gli scostamenti in più o in meno e ricavando le relative percentuali; 4. presenza nelle attività agrituristiche; 5. eventi infortunistici ed in itinere; 6. disponibilità ad un orario di lavoro settimanale, di 44 ore, da potersi effettuare, in tutto l’anno solare, ad esclusione delle ultime due settimane di gennaio, del mese di agosto, delle ultime due settimane di novembre, e del mese di dicembre, nel limite minino di 60 ore annue.(orario flessibile). Le disposizioni di cui al punto 6, dovranno seguire la seguente procedura. L’azienda dovrà comunicare detto intendimento, 15 giorni prima dell’evento, a tutti i lavoratori adibiti alle fasi lavorative od ai lavori occasionali o di breve durata, per le quali la stessa ritenga, gestionalmente opportuna, detta applicazione. Il lavoratore interessato dovrà formalizzare, per scritto, detta volontà entro 5 giorni dall’avvenuta comunicazione. Soddisfatto quanto al punto 6, al lavoratore sarà corrisposto l’importo orario riportato nella Tabella A, del presente articolato, per tutte le ore ordinarie effettivamente lavorate, durante l’anno solare di riferimento, con esclusione delle ferie, malattie, infortuni, maternità e permessi. Ove, tale procedura non fosse attuabile per indisposizione del lavoratore, o venir meno di necessità aziendali, le ore comunque effettuate dovranno essere oggetto di recupero. Allorché tale operazione non venisse interamente attuata entro il 31 marzo dell’anno successivo, le ore residue verranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario. Il “recupero” e la “disponibilità”, di cui ai commi precedenti, non possono essere oggetto di compensazione, in quanto trattasi di due fattispecie aventi diversa natura contrattuale. Tabella A IMPORTI DEL PREMIO PER GLI OPERAI AGRICOLI 1° livello - Op. Spec. Super 2° livello - Op. Spec. Super 3° livello - Op. Specializzato 4° livello - Op.Qualif.Super 5° livello - Op. Qualificato 6° livello - Op. Comune Specializzato Super Spec. Super Interm. Specializzato Qualificato Super Qualificato Comune IMPORTI DEL PREMIO PER GLI OPERAI FLOROVIVAISTI Livello A - Op.Spec.Super Livello B - Op. Specializzato Livello C - Op.Qualif.Super Livello D - Op. Qualificato Livello E - Op. Comune Erogazione premiale “presenza”. Tabella B a. lo stato della manodopera con riferimento ai lavoratori occupati ed alle giornate lavorate, con necessità di verificare gli scostamenti in QUALIFICHE QUALIFICHE Specializzato Super Specializzato Qualificato Super Qualificato Comune aumento o in diminuzione e relativa quantificazione delle percentuali; b. andamento dei prezzi di mercato all'ingrosso dei prodotti, verificando le contrattazioni e i quantitativi, 12 Importi orari 2012 0,249587 0,246685 0,237011 0,227337 0,212826 0,193478 Importi orari 2012 0,251522 0,24088 0,230239 0,216696 0,195413 rilevando le percentuali e gli scostamenti in più o in meno; c. prezzi dei prodotti, verificando gli scostamenti in più o in meno e ricavando le relative percentuali; L’Agricoltore Senese 23/2014 d. presenza nelle attività agrituristiche; e. presenza lavorativa non inferiore a 44 giornate nell’anno solare di riferimento, concretamente prestate e regolarmente retribuite , in detto periodo, come risultante dal cedolino paga; f. interruzioni, recuperi , sospensioni art.8 Cpl . L’erogazione sarà corrisposta per le ore effettivamente lavorate, con esclusione delle ferie, malattie, infortuni, maternità e permessi, sulla base della seguente tabella. Tabella B IMPORTI DEL PREMIO PER GLI OPERAI AGRICOLI QUALIFICHE Importi orari 2012 1° livello - Op. Spec. Super Specializzato Super 0,163 2° livello - Op. Spec. Super Spec. Super Interm. 0,156 3° livello - Op. Specializzato Specializzato 0,151 4° livello - Op.Qualif.Super 5° livello - Op. Qualificato Qualificato Super Qualificato 0,142 0,135 6° livello - Op. Comune Comune 0,129 IMPORTI DEL PREMIO PER GLI OPERAI FLOROVIVAISTI QUALIFICHE Importi orari 2012 Livello A - Op.Spec.Super Specializzato Super 0,162 Livello B - Op. Specializzato Specializzato 0,155 Livello C - Op.Qualif.Super Qualificato Super 0,148 Livello D - Op. Qualificato Qualificato 0,139 Livello E - Op. Comune Comune 0,126 Altri elementi di produttività Le parti convengono altresì di individuare alt ri elementi di produttività, di cui al combinato disposto dell'art.53, comma 1, decreto legge n.78/2010, convertito in legge n.122/2010, e art.1, comma 57, legge n.220/2010, presenti nella contrattazione collettiva di settore, in ragione della peculiarità dell'attività svolta dagli operai del comparto agricoltura, come le componenti accessorie della retribuzione, che rispondono agli elementi indicati dalla Circolare Agenzia delle Entrate/Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 3/E dell' 11 febbraio 2011, presenti nel vigente contratto collettivo nazionale e provinciale. Tali componenti accessorie, qualora siano state erogate conformemente alle disposizioni sotto elencate, possono beneficiare dell'agevolazione fiscale ivi prevista. • lavoro straordinario, festivo e notturno effettuato in supero all'orario contrattuale di lavoro, distribuito ai sensi dell’art.9, del C.P.L; • le giornate di riposo compensativo per festività soppresse e retribuite, così come disciplinato dall'art.40 e 41, del vigente C.C.N.L. 25 maggio 2010; 13 • le ferie non godute e retribuite, nel rispetto delle norme di legge; • gli importi e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo che cade in regolari turni periodici; • il lavoro in supero, nei rapporti di lavoro a tempo parziale. Con espresso, ma non solo, riferiment o alle c.d. clausole elastiche e flessibili; • lavoro straordinario forfettizzato, purché conforme a quanto stabilito dalla circolare n. 47/E, del 17 settembre 2010, congiunta dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro. L’Agricoltore Senese 23/2014 FIA Sanitario Nuove modalità di riscossione tramite ENPAIA Comunicazione della rinuncia all'iscrizione Si fa seguito alle nostre precedenti comunicazioni per rendere noto che con apposito documento, il FIA sanitario illustra nel dettaglio la nuova procedura telematica per la riscossione dei relativi contributi. Come si ricorderà, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Fondo Sanitario Impiegati Agricoli (FIA Sanitario) affiderà all'ENPAIA per ragioni di economicità - il servizio di riscossione dei contributi di propria spettanza previsti dalla contrattazione collettiva per i quadri, impiegati e da quella per i dirigenti agricoli. La nuova procedura telematica di riscossione della contribuzione prevede in automatico l'impostazione della quota relativa all'iscrizione al Fondo Sanitario FIA per tutti gli impiegati e i quadri che non hanno espressamente comunicato di rinunciare all'iscrizione. Ed infatti, come noto, il contratto collettivo per gli impiegati e quadri e quello per i dirigenti agricoli prevedono che i lavoratori che intendano rinunciare all'iscrizione al FIA Sanitario hanno l'onere di comunicarlo espressamente al datore di lavoro ed al Fondo stesso (cfr. art. 39 - già art. 38 - del vigente CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli e art. 33 del vigente CCNL per i dirigenti agricoli). Laddove la rinuncia del lavoratore non sia stata ancora formalizzata e comunicata al FIA Sanitario, è possibile effettuare la comunicazione tempestivamente, e comunque prima dell'entrata in vigore del nuovo sistema di riscossione. A tal fine la comunicazione può essere inviata per raccomandata all'indirizzo del FIA SANITARIO (Viale Beethoven, n.48 - 00144 Roma), o per posta elettronica al seguente indirizzo [email protected], ovvero per fax al numero 06/5458354. Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento al nostro Ufficio paghe. CREDITIZIO Bando per la concessione di contributi in conto interessi in favore delle imprese del settore agricolo che abbiano fatto ricorso a finanziamenti per investimenti e/o spese di conduzione La Fises Spa (Finanziaria Senese di Sviluppo) ricorda che è sempre operativo il Bando, emesso in collaborazione con la Provincia di Siena, per la concessione di contributi in conto interessi a favore delle imprese del settore agricolo che abbiano fatto ricorso a finanziamenti per sostenere spese di investimento e/o conduzione. Le caratteristiche principali del Bando in oggetto sono: - I contributi richiesti devono riferirsi a finanziamenti per spese di investimento erogati nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di ammissione: tale termine si riduce a 6 mesi nel caso di finanziamenti per spese di conduzione; - Il contributo oggetto del Bando si configura in un abbattimento del tasso di interesse sul finanziamento oggetto della richiesta nella misura di 1,50 punti percentuali (al lordo della ritenuta del 4% sull’importo totale a titolo di acconto); - Importo massimo ammesso a contributo pari a 50.000 € per spese di conduzion e o consolidamento di passività e 100.000 € per spese di investimento: in caso gli importi finanziati siano superiori, il contributo sarà comunque erogato entro tali limiti; - Ciascun soggetto richiedente può presentare a Fises una sola domanda di contributo, con 14 l’unica deroga prevista per i finanziamenti erogati alle imprese tramite cambiale agricola; - La durata su cui calcolare il contributo non può superare i 5 anni, anche nel caso in cui il finanziamento abbia durata superiore; - La concessione del contributo rientra tra gli aiuti pubblici concessi alle aziende agricole in Regime De Minimis. Ricordiamo infine che le domande possono essere presentate in ogni momento senza limite temporale e saranno accolte fino all’esaurimento dei fondi ed evase in ordine cronologico. Per informazioni più dettagliate si può visitare direttamente il sito della Fises www.fises.it oppure telefonare per ulteriori informazioni al nostro ufficio Creditizio il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 al numero 0577/533205. L’Agricoltore Senese 23/2014 ANNUNCI ECONOMICI ACQUISTASI 1,5 ha di diritti di reimpianto I.G.T. Rosso Toscano oppure anche semplicemente Rosso Toscano. Telefonare al 334/8714340 oppure al 348/2841612 ACQUISTASI 500 m2 di diritti di reimpianto Chianti Classico DOCG oppure di IGT. Telefonare al 335/7907319 oppure allo 0577/749577 CERCASI lavoro in azienda, per una famiglia di 5 persone con varie esperienze tra le quali muratura, piastrellamenti, ristrutturazioni (anche su strutture antiche) ed esposizioni agro pastorali. Esperienza anche in campo alberghiero come cameriere ai piani, lavapiatti e aiuto cuoco. Per informazioni telefonare al 349/6107940 (Giovanna) oppure al 347/0647719 (Costantino) VENDESI diritti di reimpianto vigneto IGT 180 qli/Ha Regione Sicilia. Per informazioni telefonare al 338/3076620 VENDESI atomizzatore ql 4 a sollevatore pompa comet alto volume, prezzo da concordare. Per informazioni telefonare al 338/8683697 VENDESI, causa inutilizzo, n. 2 mastelloni in ottimo stato da 1500 litri cad., marca I.C.S. in polietilene color vinaccia. VENDO, inoltre, n. 10 damigiane da litri 54 con veste filo plastica. Tutto ritirabile a Siena, in zona Costafabbri per euro 250,00 poco trattabili. Telefonare ore pasti allo 0577/284096 (Alessandro) Azienda agricola nelle vicinanze di Siena VENDE letame. Per informazioni telefonare al 331/9148030 15 L’Agricoltore Senese 23/2014 INDICE Chiusura Uffici festività natalizie 1 DALL’UNIONE Proroga bando FIPIT Inail Confagricoltura Siena è su Facebook 2 2 ASSICURATIVO Apertura Ufficio Assicurativo 2 FORMAZIONE Corso di formazione per Utilizzatori di prodotti fitosanitari 3 DA CONFAGRICOLTURA Confagricoltura a sostegno delle imprese agro energetiche con un’azione legale contro lo “Spalma Incentivi” 4 TECNICO ECONOMICO Prevenzione incendi Riduzione pagamenti RPU 2014 Pubblicazione istruzioni esplicative e modulistica per la compilazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vino e/o mosto – Campagna 2014/2015 (id 9051) Etichettatura degli alimenti: le nuove disposizioni del Reg. UE 1169/11 Acquisto capi riproduttori 2014 FISCALE TRIBUTARIO Imposte e tasse. Revisione zone montane esenti da Imu. Decreto del Ministro dell’economia ed elle finanze del 28.11.2014. Comunicato MEF del 01.12.2014 Servizio contabilità Iva 4 5 5 5 7 8 9 SINDACALE Assunzioni congiunte. Decreto direttoriale n. 85 del 28/11/2014 e la nota n. 1471 del 10 4/12/2014. Modello UNILAV – cong. PREVIDENZIALE Erogazione premiale erogazioni legate all’andamento economico dell’impresa. Art. 46 CPL operai 11 FIA Sanitario. Nuove modalità di riscossione tramite Enpaia. Comunicazione della rinuncia all’iscrizione 14 CREDITIZIO Bando per la concessione di contributi in conto interessi in favore delle imprese del settore agricolo che abbiano fatto ricorso a finanziamenti per investimenti e/o spese di 14 conduzione ANNUNCI 15 16
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