12 15 gennaio 2014 Cessazione dal servizio personale scuola anno 2014 Emanata la circolare per le domande di pensione termine fissato al 7 febbraio 2014 Il MIUR con il decreto n. 1058 del 23 dicembre 2013 ha fornito indicazioni operative per le disposizioni in materia di cessazione dal servizio per il personale della scuola con decorrenza 2014. La scadenza tassativa per la presentazione delle domande di cessazione e di mantenimento in servizio è venerdì 7 febbraio 2014 (compreso). La modalità di presentazione delle domande di pensione prevede due fasi distinte: 1. La domanda di cessazione dal servizio, immediata ed entro il 7 febbraio; 2. La domanda di accesso al trattamento pensionistico esclusivamente online, secondaria e da presentare indicativamente entro il mese di maggio. È importante che nella domanda di cessazione tutti i lavoratori dichiarino la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio nel caso in cui non si è maturato il diritto a pensione. L’accertamento del diritto è di competenza degli uffici territoriali o delle istituzioni scolastiche. Riportiamo di seguito i requisiti di accesso al pensionamento previgenti alla legge 214/2011 e quelli seguenti la riforma: segue a pag.2 In questo numero: Cessazione dal servizio personale della scuola anno 2014 pag. 1-2 Legge di Stabilità anno 2014 Pag.2-3 Protocollo regionale Inail-Patronati del Cepa pag.3-4 La scadenza per presentazione domande di cessazione e di mantenimento in servizio è venerdì 7 febbraio 2014 Requisiti per il diritto al pensionamento maturati al 31 dicembre 2011(requisiti ante Fornero) o o o VECCHIAIA o 65 anni di età anagrafica – requisito per uomini e donne o 61 anni di età anagrafica – requisito di vecchiaia facoltativo esclusivamente per le donne ANZIANITÀ o 40 anni di contribuzione – requisito della massima anzianità contributiva QUOTA o 60 anni di età e 36 anni di contribuzione – quota 96 o 61 anni di età e 35 anni di contribuzione – quota 96 Requisiti per il diritto al pensionamento legge 214 del 22 dicembre 2011 (riforma Fornero) o VECCHIAIA per uomini e donne con almeno 20 anni di contributi o 66 anni e 3 mesi entro il 31 dicembre 2014 o ANTICIPATA o Per le donne 41 anni e 6 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2014 o Per gli uomini 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2014 Per le sole donne resta in vigore fino al 31 dicembre 2015 la norma prevista dall’art. 1 comma 9 della legge 243/2004, che consente l’accesso alla pensione con 57 anni e 3 mesi di età anagrafica e 35 di anzianità contributiva. Il pensionamento è consentito dal 1° settembre 2014 a condizione che il requisito di età e contribuzione sia stato maturato entro il 31 dicembre 2013 e che venga esercitata l’opzione per il calcolo con il sistema contributivo. Penalizzazioni l’accesso alla pensione anticipata prima dei 62 anni di età è gravato dalla penalizzazione sul calcolo della pensione, salvo nel caso in cui la contribuzione derivi da prestazione effettiva di lavoro includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento del servizio militare, per infortunio, per malattia, periodi per i congedi parentali di maternità e paternità, donazioni di sangue e cassa integrazione guadagni ordinaria, i permessi retribuiti art.33 legge 104/92 (novità introdotta dalla LDS 2014). Resta il dubbio sul congedo biennale retribuito. Così come, sui permessi per lutto, scioperi, il congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro anche se riscattato. Si confermano invece le penalizzazioni su congedo per motivi di famiglia, maggiorazioni per invalidi civili, contribuzione volontaria, disoccupazione, riscatto di laurea. (Articolo a cura di Silvia Simonetti-Inca Bergamo) Legge di Stabilità anno 2014 Legge 27 dicembre 2013 n°147 Pubblicata in G.U. (302 del 27.12.2013) la legge di stabilità per l’anno 2014, composta da un solo articolo con ben 749 commi. A seguire una prima nota riguardante i lavoratori salvaguardati. Sul prossimo numero l’indicizzazione delle pensioni e altri aspetti che intersecano la nostra attività di tutela. Il comma 191, con effetto sulle pensioni dal 1.1.2014, incrementa di 6.000 unità il contingente già previsto dalla lettera b) dell’art.1, comma 231 della legge 228/2012 attuata con Dm 22 aprile 2013. Si tratta degli autorizzati ai VV entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche se hanno lavorato (non a tempo indeterminato) dopo il 4 dicembre 2011, con un reddito annuo massimo di 7.500 €. La pensione deve avere decorrenza entro il 6 gennaio 2015. Segue a pag. 3 2 INCA INFormazione – N.12 I commi da 194 a 198 tutelano altri 17.000 lavoratori. Le modalità operative per l’attuazione delle disposizioni sono rinviate ad un decreto interministeriale che dovrebbe essere emanato nei primi giorni di marzo 2014 (previsione di inoltro di istanza alle DTL.) La decorrenza della pensione deve essere compresa tra il 1° gennaio 2014 e il 6 gennaio 2015. Per questi lavoratori non sono previsti limiti di reddito annuale derivante da attività lavorativa (comunque non da lavoro a tempo indeterminato). I lavoratori interessati sono: o o o o o 3 Autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011, con un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto successivamente alla data del 4 dicembre qualsiasi attività lavorativa purché non a tempo indeterminato; Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del codice di procedura civile o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, anche se dopo il 30 giugno 2012 hanno svolto qualsiasi attività lavorativa purché non a tempo indeterminato; Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del codice di procedura civile o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, anche se dopo la cessazione hanno svolto qualsiasi attività lavorativa purché non a tempo indeterminato; Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se successivamente alla cessazione hanno svolto qualsiasi attività lavorativa purché non a tempo indeterminato; Lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria successivamente alla predetta data che perfezionino il diritto a pensione con i contributi volontari entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione della mobilità. In deroga alla normativa vigente (articolo 6 del comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997) i versamenti volontari potranno riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione; o Autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 anche se non hanno alcun contributo volontario versato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato. Sempre in materia di salvaguardati INPS ha pubblicato sul proprio sito la situazione ad oggi delle certificazioni rilasciate e delle pensioni liquidate. Il link è il seguente: http://www.inps.it/docallegati/Informazioni/riformapensioni/Documents/Riepilogo_salvaguardie_dicemb re_2013.pdf Protocollo regionale Inail e Patronati Sottoscritto il 16 Dicembre 2013 il Protocollo Regionale con l’INAIL Si tratta in sostanza di una replica del Protocollo nazionale firmato il 24 Luglio 2012. INAIL Lombardia nel formulare il nuovo protocollo si è strettamente attenuta a tale documento senza valorizzare alcune nostre proposte formulate con l’intenzione di dare un evoluzione al documento nazionale. L’Istituto non se l’è sentita di allargare la possibilità di accesso alla documentazione interna riferita all’istruttoria delle pratiche, limitando tale possibilità alle disposizioni recate dalla legge 241/90 e dal D.Lgs 196/03, né di limitare al minimo la possibilità di rifiutare le richieste di collegiali formulate con richiesta danno sproporzionata Il confronto è da reputarsi comunque positivo poiché animato da un dibattito Segue a pag.4 INCA INFormazione – N.12 che ha fatto emergere, pur nella distinzione dei ruoli, la volontà di lavorare in sinergia per massimizzare le forme di tutela e sostegno alla platea dei lavoratori e lavoratrici infortunati e tecnopatici della nostra regione. I punti dell’accordo più significativi sono i seguenti: P.to 1: Incontri a livello regionale e locale: E’ previsto lo svolgimento di incontri con cadenza semestrale sotto forma di tavolo tecnico e con cadenza annuale sotto forma d’incontro istituzionale di verifica di corretta applicazione del protocollo. Il tavolo tecnico tratterà questioni di carattere amministrativo, medico-legale e informatico, in tale circostanza è prevista la partecipazione di un rappresentante e un medico per ciascun patronato. Invitiamo tutte le strutture a segnalarci casi o argomenti da proporre, discutere e sviluppare al primo Tavolo Tecnico fissato per il 19 Febbraio 2014. P.to 3: Acceso alla documentazione e ai servizi: In questo punto si ribadiscono i contenuti del protocollo nazionale, con le relative criticità. L’accesso agli atti, secondo INAIL, è consentito nei limiti delle disposizioni previste dalla legge 241/90 e dal D.lgs 196/03. Per quanto attiene l’accesso alle sedi, l’INAIL si impegna a garantire agli operatori di Patronato canali di comunicazione e accesso preferenziali. E’ opportuno conoscere eventuali comportamenti presenti sul territorio difformi a tale statuizione. P.to 4: Opposizioni e collegiali: La Collegiale nell’accordo è definita come “strumento utile per il confronto e l’approfondimento dei quadri diagnostici e valutativi fra le parti” e quale momento di composizione informale del contenzioso. P.to 5: Precontenzioso Giudiziario: Questa opzione, non prevista nel protocollo nazionale, è stata inserita con lo scopo di offrire ai Patronati un ulteriore possibilità di confronto prima di attivare l’azione giudiziaria. La richiesta di Precontenzioso dovrà esser supportata da nuovi elementi rispetto a quelli forniti in occasione della collegiale. L’INAIL avrà 30 gg. di tempo per analizzare il caso, trascorsi i quali senza risposta lo stesso si riterrà rigettato. P.to 6: Formazione e Informazione: Il protocollo contempla la possibilità di promuovere, in condizioni di reciprocità, percorso formativi rivolti al rispettivo personale sulle tematiche istituzionali per i profili normativi e per quelli procedurali. P.to 8: Attuazione e verifica dell’intesa: La verifica dell’intesa si attuerà in occasione dell’incontro istituzionale annuale, già previsto al p.to 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel Protocollo, si fa riferimento a quello siglato a livello nazionale il 24 Luglio 2012. Altre osservazioni: L'art.9 del protocollo nazionale prevede la possibilità, in accordo tra le parti, di individuare ogni anno materie di lavoro congiunto comune per migliorare l'efficacia dell'azione di tutela. Per il primo anno la nostra proposta riguarda un approfondimento sulle malattie asbesto correlate (gestione casi registro mesoteliomi, casi di asbesto correlato non tabellati, caso Broni ex dipendenti, sorveglianza ex esposti e Olivetti Cremona) di comune intesa si svilupperà tale proposta in occasione del primo tavolo tecnico fissato il 19 Febbraio 2014. Patronato INCA CGIL Lombardia Viale Marelli, 497 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) Tel. 035-3594120 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: [email protected] È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N.12
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