bando assegno di cura - Ambito Territoriale Sociale 6 Fano

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VI
Comuni di Barchi, Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monteporzio, Orciano di Pesaro, Pergola,
Piagge, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo
AVVISO PUBBLICO
IL COORDINATORE D'AMBITO RENDE NOTO
che è possibile presentare domanda di accesso per l'anno 2014 alla GRADUATORIA DEGLI AVENTI
DIRITTO ALL'ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
(Delibera di Giunta Regionale n° 6 del 9 gennaio 2012; DETERMINA COORDINATORE AMBITO 117/2014)
Sono destinatari dell’assegno di cura di euro 200,00 mensili le persone anziane non autosufficienti
che, nel territorio dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6 (di seguito ATS 6), permangono nel proprio
contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dalle loro
famiglie e/o con l’aiuto di assistenti familiari privati in possesso di regolare contratto di lavoro.
L'assegno di cura è un contributo economico che costituisce un servizio aggiuntivo al sistema delle cure
domiciliari e non un semplice intervento di sostegno al reddito.
L'assegno di cura non costituisce un Vitalizio. La graduatoria ha durata di un anno, alla scadenza tutti gli
aventi diritto decadono. Per accedere all'assegno per la nuova annualità, deve essere presentata la relativa
richiesta riferita al presente avviso.
Si precisa che gli assegni erogabili per l'anno 2014 sono pari a n. 170.
REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La persona anziana assistita deve:
a) aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del presente avviso pubblico;
b) essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100%;
c) avere riconosciuta l'indennità di accompagnamento, anche in caso di cecità (non sono ammesse a
contributo le domande di persone che hanno in corso di valutazione la domanda per il
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento);
d) essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell’ATS 6 di Fano (non sono accoglibili le
domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali di cui alla L.R. 20/2000 e
20/2002 – es. Casa di Riposo, Residenza Protetta);
e) usufruire di un'adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato.
f) non usufruire delle prestazioni prevalenti ( contributo economico) erogati dal Progetto “Home Care
Premium” - INPS – Gestione ex INPDAP, in quanto prestazione non cumulabile con l'Assegno di
Cura;
g) non usufruire del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) erogato dal Comune di residenza.
h) avere l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) periodo d'imposta 2012 non
superiore a:
» 11.000,00 euro in caso di anziano non autosufficiente residente da solo;
» 25.000,00 euro in caso di anziano non autosufficiente facente parte di un nucleo familiare
pluricomposto. Nel caso in cui l'assistente familiare privata in possesso di regolare contratto di lavoro
risultasse inserita nello stato di famiglia dell'anziano non autosufficiente si darebbe luogo al nucleo familiare
estratto di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 109/98 e art. 1, comma 7, del DPCM 221/99 come modificato
dal DPCM 242/01, e pertanto il reddito dell'assistente va escluso dall'ISEE.
Possono presentare domanda:
a) l’anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria
assistenza e la propria vita;
b) i familiari (parente entro il 4° grado e l'affine entro il 2° grado, che accolgono l’anziano nel proprio
nucleo familiare o non conviventi che, di fatto, si occupano della tutela della persona anziana);
c) il soggetto incaricato della tutela dell’anziano in caso di incapacità temporanea o permanente ( il
tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno).
Le domande per accedere alla graduatoria degli aventi diritto all'assegno di cura, redatte su apposito
modello, dovranno pervenire nei modi stabiliti dalla legge:
-
Presso l'Ufficio Protocollo dei rispettivi Comuni di residenza
TASSATIVAMENTE ENTRO E NONOLTRE IL 28/02/2014
(farà fede il timbro di accettazione dell’Ufficio Protocollo del Comune di residenza e non si
accetteranno domande pervenute dopo tale data).
I Comuni dell’ATS 6 non assumono responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute ad inesatte
indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La domanda, redatta secondo lo schema “ALLEGATO 1”, deve essere corredata obbligatoriamente dalla
seguente documentazione:
1. attestazione I.S.E.E., riferita al periodo di imposta 2012, in corso di validità, completa
di
dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.);
2. copia di un valido documento di riconoscimento dell'anziano non autosufficiente e in caso di altro
richiedente anche copia del documento di quest'ultimo;
3. copia del verbale comprovante il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% e il possesso
dell'indennità di accompagnamento;
4. certificato di pensione INPS (Modulo Obis M per l'anno 2013) comprovante il pagamento
dell'indennità di accompagnamento o la procedura amministrativa in corso per la liquidazione della
stessa;
N.B. La dichiarazione ISEE, potrà essere sottoposta a verifiche e controlli dal Comando Provinciale
della Guardia di Finanza.
PERCORSO PER ACCEDERE ALLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO ALL’ASSEGNO DI CURA
Il Coordinatore dell’ATS 6 con successivi atti verificherà la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e, con
provvedimento, predisporrà sulla base dei soli valori ISEE la graduatoria che avrà durata annuale (dal
1/01/2014 al 31/12/2014). In caso di parità dei valori ISEE avrà precedenza il soggetto più anziano.
A tutti coloro i quali hanno presentato la domanda verrà trasmessa una comunicazione scritta relativa
all’esito della loro istruttoria.
In ogni caso la graduatoria non dà immediato diritto al contributo, che sarà subordinato alla visita
domiciliare che verrà svolta dell'Assistente Sociale dell'ATS 6 ed, in caso di idoneità assistenziale, alla
sottoscrizione del “Patto di Assistenza domiciliare” a cura delle parti.
Nel Patto di Assistenza verranno individuati:
1. i percorsi assistenziali a carico della famiglia,
2. gli impegni a carico dei servizi,
3. la qualità di vita da garantire alla persona assistita,
4. le conseguenti modalità di utilizzo dell’assegno di cura.
Se gli interventi assistenziali alla persona non autosufficiente sono gestiti da assistenti familiari privati, per la
sottoscrizione del patto di assistenza domiciliare dovrà essere allegato il regolare contratto di lavoro
dell'assistente familiare, in mancanza del quale non potrà essere sottoscritto il patto e, dunque, non potrà
essere erogato l'assegno di cura.
L’eventuale diritto all’assegno di cura verrà riconosciuto per la durata di 12 mesi a partire dal 1/01/2014 e
l'erogazione dello stesso avverrà esclusivamente tramite accredito con bonifico su conto corrente bancario o
postale i cui estremi verranno richiesti dall'Assistente Sociale dell'Ambito al momento della visita domiciliare,
tramite compilazione di un apposito modulo al quale potrà essere allegato lo stampato con i dati IBAN
rilasciato dalla Banca/Posta.
Si precisa che:
- in caso di presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare viene
concesso un massimo di due assegni utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a parità di
età, la valutazione dell'assistente sociale dell'Ambito Territoriale in merito alla gravità delle condizioni di
salute e al conseguente maggiore bisogno di assistenza;
- i beneficiari del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) possono presentare richiesta di accesso al
contributo ferma restando la non cumulabilità degli interventi; il diritto all'assegno pertanto decorrerà dal
momento dell'interruzione del SAD per non autosufficienti, successivo all'approvazione della graduatoria;
- ogni variazione che dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato nella domanda dovrà essere
comunicata nel termine di 10 giorni, e comunque ogni qual volta l'Ambito Territoriale Sociale n. 6 lo
richieda, (es. ingresso in una struttura residenziale, ricovero temporaneo, decesso, cambiamento di
indirizzo di residenza o di domicilio, cambiamento della persona di riferimento, cambiamento
dell’assistente familiare, variazioni delle modalità di riscossione del beneficio, ecc). In caso di decesso del
beneficiario gli eredi dovranno presentare la dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445 del 2000, di
“individuazione di un soggetto autorizzato alla riscossione di benefici economici dovuti all'avente diritto
deceduto”, il cui modulo dovrà essere reperito presso l'ufficio dell'Ambito 6.
- il presente beneficio assegno di cura non potrà essere cumulato con la contemporanea fruizione delle
prestazioni prevalenti ( contributo economico) di cui al progetto Home Care Premium, erogate da INPS
gestione ex- Inpdap.
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L'Assegno di Cura verrà liquidato, di norma, tutti i mesi o per cause di forza maggiore ogni tre mesi.
L’erogazione dell'assegno di cura verrà interrotta:
1.
in caso di decesso del beneficiario;
2.
nel caso in cui l'assegnatario sia inserito in maniera permanente in una struttura residenziale;
3.
col venir meno agli impegni assunti al momento della sottoscrizione del patto di assistenza;
4.
col venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall’intervento.
5.
nel caso in cui il destinatario acceda al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) per non
autosufficienti;
In caso di interruzione dell'erogazione dell'assegno di cura si procederà allo scorrimento della graduatoria
con decorrenza non retroattiva del beneficio economico.
È autorizzato a riscuotere l'assegno:
-nel caso di anziano non autosufficiente capace di intendere e volere: l'anziano stesso indicato come
beneficiario o, in caso di impossibilità, persona appositamente delegata;
-nel caso di anziano non autosufficiente impossibilitato a compiere l'atto di delega: il soggetto che ha
presentato la domanda di assegno di cura, oppure persona appositamente delegata dal soggetto
sottoscrittore della domanda di assegno di cura, oppure sottoscrittore del “Patto di Assistenza domiciliare”
appositamente delegato alla riscossione.
INFORMAZIONI
Ogni eventuale altra informazione potrà essere richiesta a:
→ Ambito Territoriale Sociale VI, Piazza Andrea Costa n.31, Fano (sopra il mercato del pesce), tel. 0721887482 - 887481 dalle ore 9.30 alle ore 12.30
→ presso i Servizi Sociali del Comune di Residenza
→ presso gli sportelli “InformAnziani” presenti nei seguenti Comuni:
- Pergola: presso il PIL-Job Center, Via Minzoni n. 9, il Lunedì dalle ore 11.00 alle ore 14.00, operatrice
di sportello Dott.ssa Anna Rita Gioia;
- Mondolfo Loc. Marotta: presso Villa Valentina, Viale G. Carducci n. 85, il Martedì dalle ore 8 11.00
alle ore 14.00, operatrice di sportello Dott.ssa Anna Rita Gioia ;
- Mondavio: presso l'Ingresso RSA corso Matteotti, il Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 14.00, operatrice
di sportello Dott.ssa Anna Rita Gioia;
I moduli per la presentazione della domanda potranno essere reperiti:
- scaricandoli dal sito internet www.ambitosociale6fano.it
- presso i Servizi Sociali del Comune di residenza;
- presso i Sindacati/Patronati.
Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alla Delibera Amministrativa della Regione Marche n.
6 del 9 gennaio 2012.
Si precisa che l’erogazione dell’assegno di cura, di cui al presente bando, è subordinata all’effettivo
finanziamento da parte della Regione Marche.
Fano, lì 17gennaio 2014
IL DIRIGENTE COORDINATORE D'AMBITO
Dott.ssa Sonia Battistini