bando - Ambito Territoriale Sociale 6 Fano

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VI
Comuni di Barchi, Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monteporzio, Orciano di Pesaro,
Pergola, Piagge, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo
AVVISO PUBBLICO per la presentazione della domanda d'accesso all'ASSEGNO DI CURA
PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (anno 2015)
(Delibera di Giunta Regionale n.6 del 9 gennaio 2012)
(Determina del Coordinatore di Ambito n. 2274 del 21/11/2014)
DESTINATARI: le persone anziane non autosufficienti che, nel territorio dei Comuni
dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6 (di seguito ATS 6), permangono nel proprio contesto di vita e
di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dalle loro famiglie
e/o con l’aiuto di assistenti familiari privati in possesso di regolare contratto di lavoro.
COS E' : L'assegno di cura è un contributo economico di 200 euro mensili che costituisce un
servizio aggiuntivo al sistema delle cure domiciliari e non un semplice intervento di sostegno al
reddito.
L'assegno di cura non costituisce un Vitalizio. La graduatoria ha durata di un anno, alla scadenza
tutti gli aventi diritto decadono. Per accedere all'assegno per la nuova annualità, deve essere
presentata la relativa richiesta riferita al presente avviso.
Si precisa che gli assegni erogabili per l'anno 2015 sono pari a n. 169
REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La persona anziana assistita deve:
•aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del presente avviso pubblico;
•essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100%;
•avere riconosciuta l'indennità di accompagnamento, anche in caso di cecità (non sono
ammesse a contributo le domande di persone che hanno in corso di valutazione la domanda per il
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento);
•essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell’ATS 6 di Fano (non sono
accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali
di cui alla L.R. 20/2000 e 20/2002 – es. Casa di Riposo, Residenza Protetta);
•usufruire di un'adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio
privato.
•non usufruire delle prestazioni prevalenti ( contributo economico) erogati dal Progetto
“Home Care Premium” - INPS – Gestione ex INPDAP, in quanto prestazione non
cumulabile con l'Assegno di Cura;
•non usufruire del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) erogato dal Comune di
residenza.
•avere l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) periodo d'imposta 2013
non superiore a:
•11.000,00 euro in caso di anziano non autosufficiente residente da solo;
•25.000,00 euro in caso di anziano non autosufficiente facente parte di un nucleo familiare
pluricomposto.
Possono presentare domanda:
l’anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la
propria assistenza e la propria vita;
i familiari (parente entro il 4° grado e l'affine entro il 2° grado, che accolgono l’anziano nel proprio
nucleo familiare o non conviventi che, di fatto, si occupano della tutela della persona anziana);
il soggetto incaricato della tutela dell’anziano in caso di incapacità temporanea o permanente ( il
tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno).
COME E QUANDO FARE DOMANDA
Le domande per accedere alla graduatoria degli aventi diritto all'assegno di cura, redatte su
apposito modello, dovranno pervenire nei modi stabiliti dalla legge:
Presso l'Ufficio Protocollo dei rispettivi Comuni di residenza
TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 31/12/2014
(Farà fede il timbro di accettazione dell’Ufficio Protocollo del Comune di residenza e non
si accetteranno domande pervenute dopo tale data).
I Comuni dell’ATS 6 non assumono responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute
ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
La domanda, redatta secondo lo schema “ALLEGATO 1”, deve essere corredata
obbligatoriamente dalla seguente documentazione:
attestazione I.S.E.E., riferita al periodo di imposta 2013, in corso di validità, completa
di
dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.);
copia di un valido documento di riconoscimento dell'anziano non autosufficiente e in caso di altro
richiedente anche copia del documento di quest'ultimo;
copia del verbale comprovante il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% e il possesso
dell'indennità di accompagnamento;
certificato di pensione INPS (Modulo Obis M per l'anno 2014) comprovante il pagamento
dell'indennità di accompagnamento o la procedura amministrativa in corso per la liquidazione
della stessa;
N.B. La dichiarazione ISEE, potrà essere sottoposta a verifiche e controlli dal Comando
Provinciale della Guardia di Finanza.
PERCORSO PER ACCEDERE ALLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO
ALL’ASSEGNO DI CURA
Il Coordinatore dell’ATS 6 con successivi atti verificherà la sussistenza dei requisiti previsti dal
bando e, con provvedimento, predisporrà sulla base dei soli valori ISEE la graduatoria che avrà
durata annuale (dal 1/01/2015 al 31/12/2015) In caso di parità dei valori ISEE avrà precedenza il
soggetto più anziano.
A tutti coloro i quali hanno presentato la domanda verrà trasmessa una comunicazione scritta
relativa all’esito della loro istruttoria.
In ogni caso la graduatoria non dà immediato diritto al contributo, che sarà subordinato alla visita
domiciliare che verrà svolta dell'Assistente Sociale dell'ATS 6 ed, in caso di idoneità assistenziale,
alla sottoscrizione del “Patto di Assistenza Domiciliare” a cura delle parti.
Nel Patto di Assistenza verranno individuati:
i percorsi assistenziali a carico della famiglia,
gli impegni a carico dei servizi,
la qualità di vita da garantire alla persona assistita,
le conseguenti modalità di utilizzo dell’assegno di cura.
Si ricorda che se gli interventi assistenziali alla persona non autosufficiente sono gestiti da
assistenti familiari privati, per la sottoscrizione del patto di assistenza domiciliare dovrà essere
allegato il regolare contratto di lavoro dell'assistente familiare, in mancanza del quale non potrà
essere sottoscritto il patto e, dunque, non potrà essere erogato l'assegno di cura.
L’eventuale diritto all’assegno di cura verrà riconosciuto per la durata di 12 mesi a partire dal
1/01/2015 e l'erogazione dello stesso avverrà esclusivamente tramite accredito con bonifico su
conto corrente bancario o postale i cui estremi verranno richiesti dall'Assistente Sociale
dell'Ambito al momento della visita domiciliare, tramite compilazione di un apposito modulo al
quale potrà essere allegato lo stampato con i dati IBAN rilasciato dalla Banca/Posta.
Si precisa che:
In caso di presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare viene
concesso un massimo di due assegni utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a
parità di età, la valutazione dell'assistente sociale dell'Ambito Territoriale in merito alla gravità
delle condizioni di salute e al conseguente maggiore bisogno di assistenza;
i beneficiari del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) possono presentare richiesta di
accesso al contributo ferma restando la non cumulabilità degli interventi; il diritto all'assegno
pertanto decorrerà dal momento dell'interruzione del SAD per non autosufficienti, successivo
all'approvazione della graduatoria;
ogni variazione che dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato nella domanda dovrà
essere comunicata nel termine di 10 giorni, e comunque ogni qual volta l'Ambito Territoriale
Sociale n. 6 lo richieda, (es. ingresso in una struttura residenziale, ricovero temporaneo, decesso,
cambiamento di indirizzo di residenza o di domicilio, cambiamento della persona di riferimento,
cambiamento dell’assistente familiare, variazioni delle modalità di riscossione del beneficio, ecc).
In caso di decesso del beneficiario gli eredi dovranno presentare la dichiarazione, redatta ai sensi
del DPR 445 del 2000, di “individuazione di un soggetto autorizzato alla riscossione di benefici economici
dovuti all'avente diritto deceduto”, il cui modulo dovrà essere reperito presso l'ufficio dell'Ambito 6.
Il presente assegno di cura non potrà essere cumulato con la contemporanea fruizione delle
prestazioni prevalenti (contributo economico) di cui al progetto Home Care Premium, erogate da
INPS gestione ex- Inpdap.
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
L'Assegno di Cura verrà liquidato, di norma, tutti i mesi o per cause di forza maggiore, ogni tre
mesi.
INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL CONTRIBUTO
L’erogazione dell'assegno di cura verrà interrotta:
•in caso di rinuncia scritta rilasciata dal richiedente
•nel caso in cui l'assegnatario sia inserito in maniera permanente in una struttura
residenziale;
•col venir meno agli impegni assunti al momento della sottoscrizione del patto di
assistenza;
•col venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste
dall’intervento.
•nel caso in cui il destinatario acceda al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) per non
autosufficienti;
•in caso di decesso del beneficiario;
In caso di interruzione dell'erogazione dell'assegno di cura si procederà allo scorrimento della
graduatoria con decorrenza non retroattiva del beneficio economico.
L'erogazione dell'assegno di cura verrà sospesa:
− In caso di ricovero temporaneo del beneficiario c/o strutture ospedaliere o residenziali per
periodi superiori a 30 giorni consecutivi, qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per
l'assistenza venga meno durante il periodo di ricovero.
È autorizzato a riscuotere l'assegno:
-nel caso di anziano non autosufficiente capace di intendere e volere: l'anziano stesso indicato
come beneficiario o, in caso di impossibilità, persona appositamente delegata;
-nel caso di anziano non autosufficiente impossibilitato a compiere l'atto di delega: il soggetto che
ha presentato la domanda di assegno di cura, oppure persona appositamente delegata dal soggetto
sottoscrittore della domanda di assegno di cura, oppure sottoscrittore del “Patto di Assistenza
domiciliare” appositamente delegato alla riscossione.
INFORMAZIONI
Ogni eventuale altra informazione potrà essere richiesta a:
→ Ambito Territoriale Sociale VI, Piazza Andrea Costa n.31, Fano tel. 0721-887482 - 887481 dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdi e il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
→ presso i Servizi Sociali del Comune di Residenza
I moduli per la presentazione della domanda potranno essere reperiti:
scaricandoli dal sito internet www.ambitosociale6fano.it
presso i Servizi Sociali del Comune di residenza.
Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alla Delibera Amministrativa della Regione
Marche n. 6 del 9 gennaio 2012.
Fano 21 novembre 2014
IL DIRIGENTE COORDINATORE D'AMBITO
Dott.ssa Sonia Battistini