AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VI Comuni di Barchi, Fano, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo, Monteporzio, Orciano di Pesaro, Pergola, Piagge, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Lorenzo in Campo AVVISO PUBBLICO per la presentazione della domanda d'accesso all'ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (anno 2015) (Delibera di Giunta Regionale n.6 del 9 gennaio 2012) (Determina del Coordinatore di Ambito n. 2274 del 21/11/2014) DESTINATARI: le persone anziane non autosufficienti che, nel territorio dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6 (di seguito ATS 6), permangono nel proprio contesto di vita e di relazioni attraverso interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dalle loro famiglie e/o con l’aiuto di assistenti familiari privati in possesso di regolare contratto di lavoro. COS E' : L'assegno di cura è un contributo economico di 200 euro mensili che costituisce un servizio aggiuntivo al sistema delle cure domiciliari e non un semplice intervento di sostegno al reddito. L'assegno di cura non costituisce un Vitalizio. La graduatoria ha durata di un anno, alla scadenza tutti gli aventi diritto decadono. Per accedere all'assegno per la nuova annualità, deve essere presentata la relativa richiesta riferita al presente avviso. Si precisa che gli assegni erogabili per l'anno 2015 sono pari a n. 169 REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE La persona anziana assistita deve: •aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del presente avviso pubblico; •essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100%; •avere riconosciuta l'indennità di accompagnamento, anche in caso di cecità (non sono ammesse a contributo le domande di persone che hanno in corso di valutazione la domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento); •essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell’ATS 6 di Fano (non sono accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali di cui alla L.R. 20/2000 e 20/2002 – es. Casa di Riposo, Residenza Protetta); •usufruire di un'adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato. •non usufruire delle prestazioni prevalenti ( contributo economico) erogati dal Progetto “Home Care Premium” - INPS – Gestione ex INPDAP, in quanto prestazione non cumulabile con l'Assegno di Cura; •non usufruire del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) erogato dal Comune di residenza. •avere l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) periodo d'imposta 2013 non superiore a: •11.000,00 euro in caso di anziano non autosufficiente residente da solo; •25.000,00 euro in caso di anziano non autosufficiente facente parte di un nucleo familiare pluricomposto. Possono presentare domanda: l’anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita; i familiari (parente entro il 4° grado e l'affine entro il 2° grado, che accolgono l’anziano nel proprio nucleo familiare o non conviventi che, di fatto, si occupano della tutela della persona anziana); il soggetto incaricato della tutela dell’anziano in caso di incapacità temporanea o permanente ( il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno). COME E QUANDO FARE DOMANDA Le domande per accedere alla graduatoria degli aventi diritto all'assegno di cura, redatte su apposito modello, dovranno pervenire nei modi stabiliti dalla legge: Presso l'Ufficio Protocollo dei rispettivi Comuni di residenza TASSATIVAMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 31/12/2014 (Farà fede il timbro di accettazione dell’Ufficio Protocollo del Comune di residenza e non si accetteranno domande pervenute dopo tale data). I Comuni dell’ATS 6 non assumono responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. La domanda, redatta secondo lo schema “ALLEGATO 1”, deve essere corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione: attestazione I.S.E.E., riferita al periodo di imposta 2013, in corso di validità, completa di dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.); copia di un valido documento di riconoscimento dell'anziano non autosufficiente e in caso di altro richiedente anche copia del documento di quest'ultimo; copia del verbale comprovante il riconoscimento dell'invalidità civile al 100% e il possesso dell'indennità di accompagnamento; certificato di pensione INPS (Modulo Obis M per l'anno 2014) comprovante il pagamento dell'indennità di accompagnamento o la procedura amministrativa in corso per la liquidazione della stessa; N.B. La dichiarazione ISEE, potrà essere sottoposta a verifiche e controlli dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza. PERCORSO PER ACCEDERE ALLA GRADUATORIA DEGLI AVENTI DIRITTO ALL’ASSEGNO DI CURA Il Coordinatore dell’ATS 6 con successivi atti verificherà la sussistenza dei requisiti previsti dal bando e, con provvedimento, predisporrà sulla base dei soli valori ISEE la graduatoria che avrà durata annuale (dal 1/01/2015 al 31/12/2015) In caso di parità dei valori ISEE avrà precedenza il soggetto più anziano. A tutti coloro i quali hanno presentato la domanda verrà trasmessa una comunicazione scritta relativa all’esito della loro istruttoria. In ogni caso la graduatoria non dà immediato diritto al contributo, che sarà subordinato alla visita domiciliare che verrà svolta dell'Assistente Sociale dell'ATS 6 ed, in caso di idoneità assistenziale, alla sottoscrizione del “Patto di Assistenza Domiciliare” a cura delle parti. Nel Patto di Assistenza verranno individuati: i percorsi assistenziali a carico della famiglia, gli impegni a carico dei servizi, la qualità di vita da garantire alla persona assistita, le conseguenti modalità di utilizzo dell’assegno di cura. Si ricorda che se gli interventi assistenziali alla persona non autosufficiente sono gestiti da assistenti familiari privati, per la sottoscrizione del patto di assistenza domiciliare dovrà essere allegato il regolare contratto di lavoro dell'assistente familiare, in mancanza del quale non potrà essere sottoscritto il patto e, dunque, non potrà essere erogato l'assegno di cura. L’eventuale diritto all’assegno di cura verrà riconosciuto per la durata di 12 mesi a partire dal 1/01/2015 e l'erogazione dello stesso avverrà esclusivamente tramite accredito con bonifico su conto corrente bancario o postale i cui estremi verranno richiesti dall'Assistente Sociale dell'Ambito al momento della visita domiciliare, tramite compilazione di un apposito modulo al quale potrà essere allegato lo stampato con i dati IBAN rilasciato dalla Banca/Posta. Si precisa che: In caso di presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare viene concesso un massimo di due assegni utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a parità di età, la valutazione dell'assistente sociale dell'Ambito Territoriale in merito alla gravità delle condizioni di salute e al conseguente maggiore bisogno di assistenza; i beneficiari del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) possono presentare richiesta di accesso al contributo ferma restando la non cumulabilità degli interventi; il diritto all'assegno pertanto decorrerà dal momento dell'interruzione del SAD per non autosufficienti, successivo all'approvazione della graduatoria; ogni variazione che dovesse intervenire rispetto a quanto dichiarato nella domanda dovrà essere comunicata nel termine di 10 giorni, e comunque ogni qual volta l'Ambito Territoriale Sociale n. 6 lo richieda, (es. ingresso in una struttura residenziale, ricovero temporaneo, decesso, cambiamento di indirizzo di residenza o di domicilio, cambiamento della persona di riferimento, cambiamento dell’assistente familiare, variazioni delle modalità di riscossione del beneficio, ecc). In caso di decesso del beneficiario gli eredi dovranno presentare la dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445 del 2000, di “individuazione di un soggetto autorizzato alla riscossione di benefici economici dovuti all'avente diritto deceduto”, il cui modulo dovrà essere reperito presso l'ufficio dell'Ambito 6. Il presente assegno di cura non potrà essere cumulato con la contemporanea fruizione delle prestazioni prevalenti (contributo economico) di cui al progetto Home Care Premium, erogate da INPS gestione ex- Inpdap. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO L'Assegno di Cura verrà liquidato, di norma, tutti i mesi o per cause di forza maggiore, ogni tre mesi. INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DEL CONTRIBUTO L’erogazione dell'assegno di cura verrà interrotta: •in caso di rinuncia scritta rilasciata dal richiedente •nel caso in cui l'assegnatario sia inserito in maniera permanente in una struttura residenziale; •col venir meno agli impegni assunti al momento della sottoscrizione del patto di assistenza; •col venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall’intervento. •nel caso in cui il destinatario acceda al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) per non autosufficienti; •in caso di decesso del beneficiario; In caso di interruzione dell'erogazione dell'assegno di cura si procederà allo scorrimento della graduatoria con decorrenza non retroattiva del beneficio economico. L'erogazione dell'assegno di cura verrà sospesa: − In caso di ricovero temporaneo del beneficiario c/o strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni consecutivi, qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l'assistenza venga meno durante il periodo di ricovero. È autorizzato a riscuotere l'assegno: -nel caso di anziano non autosufficiente capace di intendere e volere: l'anziano stesso indicato come beneficiario o, in caso di impossibilità, persona appositamente delegata; -nel caso di anziano non autosufficiente impossibilitato a compiere l'atto di delega: il soggetto che ha presentato la domanda di assegno di cura, oppure persona appositamente delegata dal soggetto sottoscrittore della domanda di assegno di cura, oppure sottoscrittore del “Patto di Assistenza domiciliare” appositamente delegato alla riscossione. INFORMAZIONI Ogni eventuale altra informazione potrà essere richiesta a: → Ambito Territoriale Sociale VI, Piazza Andrea Costa n.31, Fano tel. 0721-887482 - 887481 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdi e il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 → presso i Servizi Sociali del Comune di Residenza I moduli per la presentazione della domanda potranno essere reperiti: scaricandoli dal sito internet www.ambitosociale6fano.it presso i Servizi Sociali del Comune di residenza. Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alla Delibera Amministrativa della Regione Marche n. 6 del 9 gennaio 2012. Fano 21 novembre 2014 IL DIRIGENTE COORDINATORE D'AMBITO Dott.ssa Sonia Battistini
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