La PAS non esiste Tribunale Milano, sez. IX civile, decreto 13.10.2014 (Giuseppina Vassallo) Il Tribunale civile di Milano, con decreto 13 ottobre 2014, nell’ambito di un giudizio promosso ai sensi dell’art. 316 c.c., in relazione ai conflitti tra genitori nell’esercizio della responsabilità genitoriale sul minore, ha negato rilievo alla così detta sindrome da alienazione parentale (PAS), poiché trattasi di un disturbo non riconosciuto a livello scientifico. Secondo alcune teorie, questa patologia si manifesta con il rifiuto da parte del bambino verso un genitore, senza alcuna giustificazione. Questo atteggiamento si fa derivare dall‘indottrinamento da parte di uno dei genitori. Si parla, appunto di bambini “programmati” o che subiscono un “lavaggio del cervello”. Ciò può accadere in caso di aperta ostilità tra i genitori che si risolva in continuo conflitto, tanto da spingere uno dei genitori a manifestare apertamente il proprio astio nei confronti dell’ex partner, denigrandolo e svalutandone la figura. La conseguenza è che il minore comincia a respingere la figura genitoriale senza che ciò corrisponda ai suoi reali sentimenti. In sede processuale le parti fanno spesso riferimento a questo tipo di comportamento considerato “patologico”, chiedendone l’accertamento in giudizio mediante una perizia da eseguirsi sul minore. Tuttavia in ambito scientifico quest’alienazione, non é riconosciuta come disturbo psicopatologico, ovvero come malattia, e non è inserita nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Per questo motivo, si dubita che la PAS possa essere posta alla base di un provvedimento giudiziale che riguardi l'affidamento dei minori. L’assenza di un riconoscimento scientifico, infatti, è causa di diffidenza e perplessità tra gli operatori del diritto, poiché la PAS potrebbe essere facilmente utilizzata da un genitore nei confronti dell'altro come falso strumento di accusa e di rivalsa in un giudizio per l'affidamento dei figli. Il Tribunale di Milano, con la citata ordinanza, ha dichiarato inammissibile l’accertamento istruttorio relativo all’esistenza della PAS, in quanto la così detta sindrome di alienazione genitoriale, non è ancora riconosciuta sul piano scientifico. Infatti, si legge nel provvedimento, il comportamento “alienante” può rilevare sotto altri e diversi profili, ma non come “patologia” del minore, che quindi non sarà sottoposto ad accertamenti diagnostici per il solo fatto che i genitori “litigano”. La giurisprudenza è molto prudente nel dare rilevanza al fenomeno ai fini dell’adozione dei provvedimenti che riguardano l’affidamento o l’esercizio della potestà sul minore. Con la sentenza 20 marzo 2013, n. 7041 la Corte di Cassazione, richiamata dal giudice milanese, pur non negando espressamente l’esistenza del fenomeno, ha anche affermato che non può essere il solo ed essenziale elemento sulla cui base prendere decisioni particolarmente incisive nella vita dei minori coinvolti in ipotesi di crisi familiare. La tutela del minore deve assumere sempre valore primario e l'astratta presenza del disagio non può essere posta, in maniera automatica, a fondamento di un provvedimento di affidamento o di decadenza dalla potestà, essendo necessaria una scelta giudiziale ponderata e verificata anche alla luce di tutte le eventuali censure e contraddizioni mosse dalle parti processuali o rilevabili nella comunità scientifica. Tuttavia, con un’altra sentenza dello stesso anno (Cass. Civ. n. 5847 8 marzo 2013) la Cassazione ha riconosciuto l’esistenza della PAS, confermando la decisione assunta dal giudice territoriale che, riformando la sentenza di primo grado, aveva disposto l'affidamento esclusivo alla madre a causa dei comportamenti ostruzionistici del padre volti a demolire la figura della madre che fu costretta a subire l'allontanamento ingiustificato dei figli. Anche nella giurisprudenza di merito ci sono pronunce basate sull’esistenza di questo disturbo, purchè accertato da operatori professionisti (C. Appello di Firenze 13 febbraio 2009, C. Appello di Brescia 17 maggio 2013, Trib. Bari 6 settembre 2012). Per approfondimenti: La filiazione dopo la riforma. Aggiornato al D.Lgs. n. 154/2013, di Giuseppina Vassallo, Altalex Editore, 2014. (Altalex, 10 novembre 2014. Nota di Giuseppina Vassallo) / conflitti genitoriali / sindrome di alienazione genitoriale / minori / Giuseppina Vassallo / Tribunale di Milano Sezione IX civile Decreto 13 ottobre 2014 (Pres. est. Servetti) Il Presidente, letto il ricorso introduttivo del giudizio, depositato ex artt. 316, comma IV, 337-bis c.c., in data ….ottobre 2014, da …. nei confronti di .. preso atto delle doglianze del padre e ritenuto, sin da ora, di dovere svolgere verifiche in ordine alla conflittualità patologia dei genitori anche al fine di verificare la necessità di provvedimenti ex art. 333 c.c.; rimessa al collegio la questione della competenza, dopo l’audizione delle parti, dichiarata sin da ora la inammissibilità di accertamenti istruttori in ordine alla cd. PAS, in quanto la cd. sindrome di alienazione genitoriale è priva di fondamento, sul piano scientifico (Cass. Civ., sez. I, sentenza 20 marzo 2013 n. 7041), così come si appura dallo sfoglio della letteratura scientifica di settore (da ultimo v. DSM-V), e il comportamento che sia “alienante” può dunque rilevare sotto altri e diversi profili ma non come “patologia” del minore (non comprendendosi, peraltro, perché se “litigano” i genitori, gli accertamenti diagnostici debbano essere condotti su chi il conflitto lo subisce e non su chi lo crea: v. Trib. Varese, 1 luglio 2010); Fissa per la comparizione personale delle parti l’udienza del __________________________ alle ore ____________ Nomina giudice Relatore: ….. Ordina alla parte ricorrente di notificare alla controparte il ricorso e il presente decreto entro il ……….. e di produrre entro la medesima data copia delle dichiarazioni fiscali complete presentate negli ultimi tre anni. Assegna alla parte resistente termine sino al …. per la costituzione in giudizio e per il deposito di copia delle dichiarazioni fiscali complete presentate negli ultimi tre anni. Milano, lì 13 ottobre 2014 Il Presidente ( da www.altalex.it )
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