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La PAS non esiste
Tribunale Milano, sez. IX civile, decreto 13.10.2014 (Giuseppina Vassallo)
Il Tribunale civile di Milano, con decreto 13 ottobre
2014, nell’ambito di un giudizio promosso ai sensi dell’art. 316 c.c., in relazione ai conflitti tra genitori
nell’esercizio della responsabilità genitoriale sul minore, ha negato rilievo alla così detta sindrome da
alienazione parentale (PAS), poiché trattasi di un disturbo non riconosciuto a livello scientifico.
Secondo alcune teorie, questa patologia si manifesta con il rifiuto da parte del bambino verso un
genitore, senza alcuna giustificazione. Questo atteggiamento si fa derivare dall‘indottrinamento da
parte di uno dei genitori. Si parla, appunto di bambini “programmati” o che subiscono un “lavaggio del
cervello”.
Ciò può accadere in caso di aperta ostilità tra i genitori che si risolva in continuo conflitto, tanto da
spingere uno dei genitori a manifestare apertamente il proprio astio nei confronti dell’ex partner,
denigrandolo e svalutandone la figura.
La conseguenza è che il minore comincia a respingere la figura genitoriale senza che ciò corrisponda ai
suoi reali sentimenti.
In sede processuale le parti fanno spesso riferimento a questo tipo di comportamento considerato
“patologico”, chiedendone l’accertamento in giudizio mediante una perizia da eseguirsi sul minore.
Tuttavia in ambito scientifico quest’alienazione, non é riconosciuta come disturbo psicopatologico,
ovvero come malattia, e non è inserita nel Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali
(DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).
Per questo motivo, si dubita che la PAS possa essere posta alla base di un provvedimento giudiziale che
riguardi l'affidamento dei minori. L’assenza di un riconoscimento scientifico, infatti, è causa di
diffidenza e perplessità tra gli operatori del diritto, poiché la PAS potrebbe essere facilmente
utilizzata da un genitore nei confronti dell'altro come falso strumento di accusa e di rivalsa in un
giudizio per l'affidamento dei figli.
Il Tribunale di Milano, con la citata ordinanza, ha dichiarato inammissibile l’accertamento istruttorio
relativo all’esistenza della PAS, in quanto la così detta sindrome di alienazione genitoriale, non è ancora
riconosciuta sul piano scientifico.
Infatti, si legge nel provvedimento, il comportamento “alienante” può rilevare sotto altri e diversi
profili, ma non come “patologia” del minore, che quindi non sarà sottoposto ad accertamenti diagnostici
per il solo fatto che i genitori “litigano”.
La giurisprudenza è molto prudente nel dare rilevanza al fenomeno ai fini dell’adozione dei
provvedimenti che riguardano l’affidamento o l’esercizio della potestà sul minore.
Con la sentenza 20 marzo 2013, n. 7041 la Corte di Cassazione, richiamata dal giudice milanese, pur non
negando espressamente l’esistenza del fenomeno, ha anche affermato che non può essere il solo ed
essenziale elemento sulla cui base prendere decisioni particolarmente incisive nella vita dei minori
coinvolti in ipotesi di crisi familiare. La tutela del minore deve assumere sempre valore primario e
l'astratta presenza del disagio non può essere posta, in maniera automatica, a fondamento di un
provvedimento di affidamento o di decadenza dalla potestà, essendo necessaria una scelta giudiziale
ponderata e verificata anche alla luce di tutte le eventuali censure e contraddizioni mosse dalle parti
processuali o rilevabili nella comunità scientifica.
Tuttavia, con un’altra sentenza dello stesso anno (Cass. Civ. n. 5847 8 marzo 2013) la Cassazione ha
riconosciuto l’esistenza della PAS, confermando la decisione assunta dal giudice territoriale che,
riformando la sentenza di primo grado, aveva disposto l'affidamento esclusivo alla madre a causa dei
comportamenti ostruzionistici del padre volti a demolire la figura della madre che fu costretta a subire
l'allontanamento ingiustificato dei figli.
Anche nella giurisprudenza di merito ci sono pronunce basate sull’esistenza di questo disturbo, purchè
accertato da operatori professionisti (C. Appello di Firenze 13 febbraio 2009, C. Appello di Brescia 17
maggio 2013, Trib. Bari 6 settembre 2012).
Per approfondimenti:

La filiazione dopo la riforma. Aggiornato al D.Lgs. n. 154/2013, di Giuseppina Vassallo, Altalex
Editore, 2014.
(Altalex, 10 novembre 2014. Nota di Giuseppina Vassallo)
/ conflitti genitoriali / sindrome di alienazione genitoriale / minori / Giuseppina Vassallo /
Tribunale di Milano
Sezione IX civile
Decreto 13 ottobre 2014
(Pres. est. Servetti)
Il Presidente,
letto il ricorso introduttivo del giudizio, depositato ex artt. 316, comma IV, 337-bis c.c., in data
….ottobre 2014, da …. nei confronti di ..
preso atto delle doglianze del padre e ritenuto, sin da ora, di dovere svolgere verifiche in ordine alla
conflittualità patologia dei genitori anche al fine di verificare la necessità di provvedimenti ex art. 333
c.c.;
rimessa al collegio la questione della competenza, dopo l’audizione delle parti,
dichiarata sin da ora la inammissibilità di accertamenti istruttori in ordine alla cd. PAS, in quanto la cd.
sindrome di alienazione genitoriale è priva di fondamento, sul piano scientifico (Cass. Civ., sez. I,
sentenza 20 marzo 2013 n. 7041), così come si appura dallo sfoglio della letteratura scientifica di
settore (da ultimo v. DSM-V), e il comportamento che sia “alienante” può dunque rilevare sotto altri e
diversi profili ma non come “patologia” del minore (non comprendendosi, peraltro, perché se “litigano” i
genitori, gli accertamenti diagnostici debbano essere condotti su chi il conflitto lo subisce e non su chi
lo crea: v. Trib. Varese, 1 luglio 2010);
Fissa
per la comparizione personale delle parti l’udienza del
__________________________ alle ore ____________
Nomina giudice Relatore: …..
Ordina alla parte ricorrente di notificare alla controparte il ricorso e il presente decreto
entro il ……….. e di produrre entro la medesima data copia delle dichiarazioni fiscali complete
presentate negli ultimi tre anni. Assegna alla parte resistente termine sino al …. per la costituzione in
giudizio e per il deposito di copia delle dichiarazioni fiscali complete presentate negli ultimi tre anni.
Milano, lì 13 ottobre 2014
Il Presidente
( da www.altalex.it )