haccp 2014 - Dipartimento.net

HACCP e Sicurezza Alimentare
HACCP
e gestione del rischio microbiologico
L.Orefice - I.S.S. (2013)
Codex Alimentarius
Il Codex Alimentarius è costituito essenzialmente da una raccolta in
continua evoluzione di normative e linee guida sugli alimenti
elaborate per regolarne il commercio internazionale e promuoverne
la sicurezza d’uso, dalla Codex Alimentarius Commission, Commissione Internazionale intergovernativa articolata in numerosi
Comitati specializzati, istituita, con sede a Roma e Ginevra, nel 1961
in seguito alla collaborazione tra la FAO e il WHO.
Nella 10°edizione del Codex Proc. Man., 1997, veniva affermato che
le decisioni e raccomandazioni del Codex sugli aspetti sanitari e di
sicurezza d’uso avrebbero dovuto essere basate sulla valutazione del
rischio, appropriatamente alle circostanze, con separazione
funzionale tra valutazione e gestione del rischio.
La Sicurezza alimentare per il Codex Alimentarius (1997) è:
“la garanzia che l’alimento non provocherà danno al consumatore
quando viene preparato e/o consumato secondo il suo uso
previsto”
La definizione di HACCP per il Codex Alimentarius è: A system
which identifies, evaluates, and controls hazards which are
significant for food safety. (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003)
Secondo il Reg 852/2004 (C13) il sistema HACCP è
“uno strumento volto ad aiutare gli operatori del settore
alimentare a conseguire un livello più elevato di sicurezza
alimentare…
Per lo stesso regolamento (C15):
…I requisiti del sistema HACCP dovrebbero tener conto dei principi
contenuti nel Codex Alimentarius …
Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003
The HACCP system consists of the following seven principles:
v PRINCIPLE 1 : Conduct a hazard analysis.
v PRINCIPLE 2 : Determine the Critical Control Points (CCPs).
v PRINCIPLE 3 : Establish critical limit(s).
v PRINCIPLE 4 : Establish a system to monitor control of the CCP.
vPRINCIPLE 5 : Establish the corrective action to be taken when
monitoring indicates that a particular CCP is not under control.
vPRINCIPLE 6 : Establish procedures for verification to confirm that
the HACCP system is working effectively (Annex p. 23)
vPRINCIPLE 7 : Establish documentation concerning all procedures
and records appropriate to these principles and their application.
[CAC/RCP = Codex Alimentarius Commission / Recommended Code of Practice]
Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev. 4-2003
Il sistema HACCP, che è su basi scientifiche e sistematico, identifica
pericoli specifici e le misure per mantenerli sotto controllo al fine di assicurare
la sicurezza dell’alimento.
L’HACCP è uno strumento per valutare i pericoli e stabilire dei sistemi per
mantenerli sotto controllo che si focalizza sulla prevenzione piuttosto che
affidarsi ad analisi sul prodotto finito.
Qualunque sistema HACCP è capace di venire incontro a variazioni quali i progressi
delle attrezzature, delle procedure di processo o gli sviluppi tecnologici.
L’HACCP può essere applicato lungo tutta la filiera alimentare dalla produzione
primaria al consumo finale e la sua attuazione dovrebbe essere guidata
dall’evidenza scientifica dei rischi per la salute umana. Così come l’incremento
della sicurezza alimentare, altrettanto l’applicazione dell’HACCP può fornire altri
significativi benefici.
Inoltre, l’applicazione del sistema HACCP può aiutare l’attività ispettiva da parte
delle autorità competenti e promuovere il commercio internazionale aumentando
la fiducia nella sicurezza dell’alimento.
Sicurezza alimentare : pericoli e rischi
• Il pericolo (hazard) è il livello o la frequenza di un agente biologico,
chimico o fisico contenuto in un alimento, o una condizione di quest’ultimo, potenzialmente in grado di causare effetti avversi sulla salute.
Vi sono poi condizioni ambientali o particolari, di per sé non pericolose, che
lo diventano, in presenza di agenti pericolosi coadiuvandone l’azione.
• Il rischio (risk) è l’effettiva probabilità di venire a contatto con un pericolo
e l’entità prevedibile dell’impatto.
Quindi deriva dalla combinazione della gravità intrinseca del pericolo
considerato con le circostanze che possono modularlo o allontanarlo
prima che pervenga al consumatore.
Il rischio tende quindi a stimare quali-quantitativamente i possibili effetti
negativi sulla salute umana conseguenti alla presenza di pericoli negli
alimenti o correlati agli alimenti stessi.
Riduzione del rischio microbiologico
• Evitare alimenti con una importante storia di contaminazione o tossicità;
• Prevenire la contaminazione e/o l’introduzione di patogeni a qualsiasi livello
della catena alimentare includendo la riduzione del livello di patogeni specifici
nella produzione primaria;
• Prevenire la crescita di patogeni mediante l’azione combinata di fattori
estrinseci (es congelamento o refrigerazione) e/o di fattori intrinseci (es.
aggiustamento del pH, Aw, aggiunta di conservanti, impiego di competizione
microbiologica);
• Distruggere i patogeni (es. cottura, irradiazione)
• Stabilire requisiti di legge e/o creare incentivi per promuovere situazioni o
atteggiamenti che contribuiscono alla riduzione del rischio;
• Stabilire standards microbiologici o altri criteri, rinforzando la conformità;
• Etichettare i prodotti con informazioni per i consumatori che o istruiscano su
pratiche di manipolazione sicura o avvertano riguardo a pericoli microbiologici
che è probabile si verifichino e per i quali non sono disponibili adeguate misure
di controllo;
• Educare/informare la popolazione nell’insieme o i sottogruppi interessati sui
passi che si possono compiere per ridurre il rischio.
Analisi del rischio
L’analisi del rischio consiste in quell’insieme di operazioni tese a ottenere
le conoscenze necessarie a definire l’entità del rischio nelle varie circostanze contingenti e atte a realizzare sistemi di contenimento del
rischio in quelle stesse circostanze, curando l’informazione dei soggetti
coinvolti
Dell’analisi del rischio fanno parte quindi:
♦ La valutazione del rischio, che individua la probabilità del verificarsi di
effetti indesiderati sulla salute umana, associati all’esposizione a potenziali pericoli (ad es. ad agenti biologici responsabili di tossinfezioni
alimentari).
♦ La gestione del rischio, che è rivolta a definire e rendere effettiva la
linea di condotta più opportuna, considerando varie possibilità di
eliminazione/riduzione del rischio e selezionando le misure di controllo
idonee.
♦ La comunicazione del rischio, che consiste nel promuovere lo scambio
di informazioni tra i soggetti che hanno effettuato la valutazione del
rischio, quelli che ne definiscono la gestione e gli altri soggetti coinvolti
in tali scelte (produttori, consumatori, ecc.).
Analisi del rischio microbiologico
Valutazione del rischio (Risk assessment)
Definizione dello scopo
Identificazione del pericolo
Identificazione degli agenti che possono causare effetti avversi alla salute
Valutazione dell'esposizione
Valutazione del probabile livello
di ingestione del patogeno
Caratterizzazione del Pericolo
Valutazione degli effetti avversi associati
con il pericolo mi crobiologico.
Include la val utazione della dose-risposta.
Caratterizzazione del rischio
Stima degli effetti dannosi probabilmente
verificabili in una data popolazione
Produzione di un rapporto formale
Analisi del rischio
L’approccio alla riduzione o eliminazione dei rischi alimentari nella
filiera produttiva è quindi formalizzata nella metodologia dell’Analisi
del Rischio comprendente, sucessivamente alla fase di Valutazione,
nella fase di Gestione, la definizione di Obiettivi di Sicurezza Alimentare (=Food Safety Objectives) che comportano, in seguito alla loro
elaborazione, l’applicazione conseguenziale di opportune Misure di
controllo (ovvero Le Buone Pratiche di Igieniche e di Produzione:
GHP/GMP e le attività previste dal sistema HACCP), le quali includono
anche l’impiego, in modo metodico e coordinato, delle pratiche già
tradizionalmente in uso.
Misure più stringenti possono essere adottate se, pur essendo i rischi
ritenuti accettabili, si vuole contribuire a migliorare il livello sanitario
della popolazione (in termini di riduzione di casi di malattia).
L’impiego di un’opzione particolare è compito della Gestione del
rischio
Date
Tappe nello sviluppo della sicurezza alimentare
Eventi / attività
E’ noto come le decisioni e raccomandazioni del Codex sugli
aspetti sanitari e di sicurezza d’uso (C. Proc. Man. 1997), come
pure le misure SPS debbano essere basate sulla valutazione del
rischio, appropriatamente alle circostanze, con separazione
funzionale tra valutazione e gestione del rischio.
Prima del 1900
Principio di proibizione per la protezione verso le M.T.A.
1900- d.att.
Esame microbiologico degli alimenti
E’ pure noto che nel regolamento CE 178/2002 (art.6) viene
richiamato comunque il fatto che l’approccio metodologico ai
problemi di Sanità pubblica debba essere basato sull’Analisi del
Rischio*, che prevede la separazione tra chi valuta e chi gestisce il
rischio, la trasparenza nelle valutazioni e decisioni, elaborate su
fondamento scientifico, nonché l’interazione e comunicazione
con i consumatori e le parti interessate.
•
Introduzione formale delle GMP (good manufacturing practices)
•
Istituzione del Codex Alimentarius
1971
Introduzione formale del sistema HACCP
•
Prime applicazioni di microbiologia predittiva negli alimenti
1992
Autocontrollo nella normativa Italiana
1995
Introduzione formale dell’Analisi quantitativa del Rischio
1997
HACCP nella normativa italiana
2000-2004
Adeguamento della normativa europea “orizzontale”:
(*) tranne quando ciò non sia confacente alle circostanze o alla natura del provvedimento.
1922
scatola
Introduzione dei criteri di performance (Esty &Meyer) per i prodotti in
1930-1960
Uso della valutazione del rischio nei processi di pastorizzazione del latte
reg. 178-2002 / reg. 852-2004, ecc.
Regolamento CE 178/2002
•l’approccio metodologico ai problemi di Sanità pubblica deve
essere basato sull’Analisi del Rischio
•Gli alimenti a rischio non devono essere immessi sul mercato
e devono realizzarsi sistemi atti a garantire la loro tempestiva
individuazione con i relativi provvedimenti (vedi: Sistema di
allarme rapido). Ciò include, in alcuni casi, l’informazione
sollecita ed adeguata ai consumatori.
•E’ necessaria una strategia integrata di controllo, ovvero un
sistema basato sull’analisi preventiva dei pericoli che
consideri l’intera filiera produttiva alimentare come un unico
processo, in quanto ogni componente è dotata di un
potenziale impatto sulla sicurezza alimentare
Sistema di allarme rapido
(reg. CE 178/2002 - art.50-51-52)
È istituito, sotto forma di rete, un sistema di allarme rapido
(sistema di allerta europeo) per la notificazione di un rischio
diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o
mangimi.
Ad esso partecipano gli Stati membri, la Commissione e l’EFSA
(European Food Safety Agency).
Gli Stati membri, la Commissione e l’EFSA designano ciascuno
un punto di contatto, che è membro della rete.
La Commissione è responsabile della gestione della rete.
•Deve essere costituito un sistema di rintracciabilità integrato
e standardizzato
Rintracciabilità, ritiro, richiamo
Rintracciabilità: la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un
alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un
alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della
trasformazione e della distribuzione (individuando il fornitore e la
destinazione).
Ritiro dell’alimento: qualsiasi misura, dell’operatore o dell’autorità
competente, volta ad impedire la distribuzione e l’offerta al consumatore
di un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare.
Richiamo dell’alimento: qualsiasi misura di ritiro del prodotto rivolta
anche al consumatore finale da attuare quando altre misure risultino
insufficienti a conseguire un livello elevato di tutela della salute.
Schema delle condizioni di attivazione del s.a.r.
l’attivazione del s.a.r. è subordinata alla esistenza di rischio grave; la comunicazione
tempestiva ai consumatori è subordinata alla sussistenza del rischio grave
immediato, e riguarda gli:
- alimenti previsti nel regolamento 2073/2005 (agg. 1441/2007) risultati non
conformi alla valutazione e destinati ad essere consumati crudi o tal quali
- alimenti a rischio, dannosi o inadatti secondo l’art.14 del regolamento 178/2002: in
ogni caso questi devono essere sottoposti al ritiro.
Non comportano l'attivazione del s.a.r. gli alimenti non conformi alle norme, che
non rappresentano un grave rischio per il consumatore (sufficiente la segnalazione
di non conformità, possibile oggetto di “news” comunitaria).
ad es.alimenti:
• con presenza di germi indicatori di igiene o indice contaminazione superiori ai
limiti consentiti o a valori guida;
• nei quali, a livello di semilavorati, sia stata riscontrata la presenza di
microrganismi potenzialmente patogeni, ma che subiranno efficaci trattamenti di
bonifica prima della commercializzazione;
• nei quali l'agente biologico potenzialmente pericoloso risulta non vitale;
• con additivi o residui di sostanze in quantitativi superiori a quanto consentito ma
a livelli di ragionevole non pericolosità;
• in casi di frode commerciale (adulterazioni, sofisticazioni...) che non rappresentano un pericolo attuale o potenziale per il consumatore.
Principio di precauzione (1)
dal regolamento CE n. 178/2002:
“Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle
informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti
dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul
piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di
gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela
della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori
informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del
rischio”
Le misure devono essere sottoposte ad un riesame periodico per tenere
conto dei nuovi dati scientifici disponibili. In ogni caso, il che vale per tutte
le misure adottate al fine di gestire dei rischi, le misure devono essere
proporzionali, coerenti, non discriminatorie e devono tener conto
dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche.
Risk Management framework
Preliminary Risk
Management
Activities
- Food safety issue
Identification
- Risk profiling
- Managem ent
decision
Monitoring
& Review
Risk
Management
Implementation
Risk
Assessment
- Proportionality
- No discrimination
- Analogy
Option
Assessment
Cost-Benefit
Analysis
Principio di precauzione (2)
Differisce dalla prevenzione, che può essere attuata quando un
rischio è sufficientemente caratterizzato nelle sue componenti di
probabilità e di entità del danno, mentre si è nella situazione di:
- assenza di dati scientifici consolidati
- presenza di dati incerti, contradditori o insufficienti
- rischio ipotetico non quantificabile con sufficiente esattezza
In effetti il principio è applicabile a casi in cui, pur nell’incertezza
sulla probabilità o sulla intensità del danno, il rischio è in qualche
modo identificato, con necessità di agire soprattutto nell'ipotesi in
cui, in base ai dati disponibili, sussistono ragionevoli motivi per temere che possano insorgere effetti dannosi non trascurabili per la
salute umana.
Il principio di precauzione è volto quindi a gestire situazioni transitorie, in attesa di dati scientifici più completi e non costituisce
una regola di comportamento applicabile come una procedura
standardizzata
Gestione del rischio microbiologico
La sicurezza dei prodotti alimentari viene quindi
garantita attualmente principalmente da misure di
prevenzione (=Misure di controllo dei pericoli/rischi),
quali la messa in atto di pratiche corrette in materia di
igiene e di buona produzione (GHP/GMP) - cosiddetti
prerequisiti - e di procedure basate sui principi
dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo
(sistema HACCP).
Controllo preventivo
Il sistema di controllo degli alimenti basato sull’analisi “a
campione” dei prodotti finiti e su generiche Buone Pratiche di
Produzione (GMP), com’era fino agli anni ‘60-’70 si è rivelato
non più adeguato, soprattutto per il contenimento delle situazioni di emergenza.
Ciò ha sollecitato la definizione e quindi l’emanazione di nuove
norme sull’igiene alimentare che hanno imposto alle aziende
alimentari un modello di controllo capillare di tipo preventivo
(autocontrollo, basato sia su GMP “formalizzate” che sui
principi del sistema HACCP)
Autocontrollo
Fin dal 1992 le cosiddette Direttive Comunitarie Verticali (una
serie di undici direttive comunitarie, ciascuna applicabile ad
una diversa tipologia di prodotto tra cui prodotti a base di
carne, preparazioni di carne, ovoprodotti, molluschi, prodotti
destinati ad una alimentazione particolare, ecc. recepite in
altrettanti decreti legislativi.) hanno introdotto caratteri di
assoluta novità sulle misure tradizionalmente adottate per
assicurare la qualità e la sicurezza della produzione alimentare. Esse hanno prescritto, infatti, l'obbligo di attuazione da
parte del responsabile dello stabilimento di produzione di
una attività di autocontrollo sulle diverse fasi della produzione.
Definizione di Autocontrollo
Insieme delle attività, delle misure e delle iniziative che il responsabile dell’azienda alimentare mette in atto per garantire
e dimostrare che produzione, trasformazione, preparazione,
confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, somministrazione, fornitura, vendita dei prodotti
alimentari siano effettuati in modo igienico, affinché tali
prodotti rispettino le norme in materia di sicurezza igienicosanitaria.
Queste attività devono essere realizzate come un processo
interno dell’azienda e devono essere realizzate dai
responsabili di ciascuna unità produttiva o sotto la loro
direzione.
Controllo ufficiale (1)
I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono, tra
l'altro, le seguenti attività (reg. CE 882/2004, art. 10):
a) l'esame di tutti i sistemi di controllo posti in atto dagli operatori
del settore dei mangimi e degli alimenti e i risultati …ottenuti;
b) l'ispezione di: i) impianti dei produttori primari, aziende del
settore dei mangimi e degli alimenti, compresi adiacenze… ii)
materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri prodot-ti
utilizzati…; iii) prodotti semilavorati; iv) materiali e articoli destinati
ad entrare in contatto con i prodotti alimentari; v) prodotti e
procedimenti di pulizia e di manutezione e antiparas-sitari; vi)
sistemi di etichett
Controllo ufficiale (2)
d) valutazione delle procedure in materia di buone prassi di
fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette
prassi agricole e HACCP, tenendo conto dell'uso delle guide...
(include la valutazione del piano di autocontrollo)
e) esame di materiale scritto e di altre registrazioni … (include la
verifica degli atti autorizzativi: art. 2 L. 283/62)
f) interviste con gli operatori del settore…
g) lettura dei valori registrati dagli strumenti…
h) controlli effettuati con gli strumenti propri…
• qualsiasi altra attività richiesta per assicurare l'attuazione degli
obiettivi del …regolamento
(All.II-Autorità competenti, tematiche per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali): …valutazione dell'applicazione delle procedure relative all’HACCP
Autocontrollo e HACCP
La direttiva comunitaria 43/1993/CE "Igiene dei prodotti
alimentari" (direttiva orizzontale), recepita in Italia con
Dlvo 26 maggio 1997 n.155, ha esteso a tutte le attività
industriali ed artigianali riguardanti gli alimenti l'obbligo di
predisporre un programma di autocontrollo, indicando
anche il sistema cui fare riferimento per la sua attuazione.
La direttiva prescrive infatti per le aziende del settore
alimentare l’adozione di una attività di autocontrollo basata
sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis Critical
Control Points = analisi dei pericoli e dei punti critici di
controllo).
Prerequisiti e principi Codex
In ogni modo, qualunque settore della filiera alimentare, prima
dell’applicazione del sistema HACCP, dovrebbe già operare
secondo i Principi Generali di Igiene degli Alimenti del Codex ed
in particolare secondo le Norme di Produzione del Codex e la
specifica legislazione in merito alla sicurezza degli alimenti.
Ciò corrisponde quanto meno al fatto che l’applicazione
dell’HACCP dovrebbe essere preceduto dall'adeguamento alle
buone pratiche igieniche/di produzione (GHP/GMP), che in
forme poco diverse sono state recepite negli allegati del Dlvo 2605-1997 n.155 e, successivamente, del vigente Reg. CE 852/2004
L’HACCP a sua volta è preceduto da cinque fasi preliminari (non
sempre tutte necessarie) che introducono all’attuazione del
sistema vero e proprio basato sui sette principi, così come codificati dal Codex Alimentarius.
Piano di Autocontrollo (1)
Programma metodico e ottimizzato degli interventi dell’azienda per
raggiungere le finalità dell’autocontrollo.
Il piano deve tener conto delle dimensioni dell’impianto, delle materie
prime utilizzate, dei procedimenti di trasformazione-lavorazione-immissione al consumo (somministrazione, vendita) dei prodotti, delle
strutture e attrezzature disponibili.
In particolare, il piano si deve occupare di:
• indicare le tipologie, le dimensioni produttive e gli utenti finali;
• identificare aree, impianti ed attrezzature (layout);
• descrivere attività, percorsi, fasi e flussi;
• descrivere le procedure di approvigionamento, identificative e di
rintracciabilità;
• individuare e descrivere le misure di controllo dei pericoli/rischi, e
quindi:
- individuare in funzione applicativa i prerequisiti;
- sviluppare in funzione applicativa i principi HACCP;
• descrivere i requisiti del personale e individuare le responsabilità.
Piano di Autocontrollo (2)
• Nella parte più significativa il piano di Autocontrollo è l’insieme documentato di tutte le misure di controllo dei rischi (Pre-requisiti:GMP/GHP
e HACCP) e delle relative procedure così come vengono attuate da parte
del responsabile dello stabilimento, oltre ai risultati di queste attività e ai
provvedimenti adottati in caso di necessità;
• La parte che riguarda l’applicazione del sistema HACCP deve considerare
le attività in relazione ai principi del sistema stesso, così come originarimente formulati dal Codex Alimentarius;
• è importante accertare che non si creino lacune tra le attività eseguite
nell’ambito dell’HACCP e i prerequisiti e che non vengano trascurate le
verifiche ispettive interne e le revisioni periodiche del sistema;
• La presenza del piano di autocontrollo non scagiona l'impresa da responsabilità amministrative o penali per difetti del prodotto o danni alla
salute.
Manuali di corretta prassi operativa
Reg CE 852 / 2004 - art 7-8-9
Gli Stati membri promuovono l'elaborazione di manuali nazionali di
corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi
del sistema HACCP...
I manuali nazionali possono essere elaborati sotto l'egida di uno degli
organismi nazionali di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva
98/34/CE.
Gli Stati membri valutano i manuali nazionali al fine di garantire che...
...costituiscano uno strumento atto a favorire l'osservanza degli articoli 3, 4
e 5 nei settori e per i prodotti alimentari interessati.
Prima che siano elaborati manuali comunitari di corretta prassi operativa
per l'igiene o per l'applicazione dei principi del sistema HACCP, la
Commissione... esamina l'utilità di tali manuali, la loro portata e gli
argomenti da trattare.
La divulgazione e l'uso di manuali nazionali e comunitari sono incoraggiati.
Ciononostante, gli operatori del settore alimentare possono usare tali
manuali su base volontaria.
Manuale aziendale di autocontrollo
I principi e le modalità di attuazione del piano di autocontrollo
trovano completa descrizione in un testo o più spesso in un’ordinata raccolta di documenti che illustrano in particolare:
• La sintesi ragionata delle criticità;
• La sintesi della specifica valutazione del rischio e le relative
misure di controllo applicate (Prerequisiti, HACCP o misure
HACCP-basate) con le relative procedure di esecuzione;
• gli elementi per la rintracciabilità, ritiro, richiamo dei prodotti e
delle materie prime;
• l’individuazione delle responsabilità;
• I modelli per le registrazioni.
Il manuale deve trovare un pieno riscontro applicativo e consentire una facile consultazione da parte degli operatori e di terzi in
sede di verifica.
Condizioni
ambientali
Produzione
primaria
IGIENE e SICUREZZA
ALIMENTARE
Comportamento
dei consumatori
Trasformazione
e tecnologie
industriali
Controlli di
filiera
Risorse
sanitarie
Comportamento
dei ristoratori
Reg 852 / 2004 - art1
norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli
operatori del settore, che tengono conto in particolare dei seguenti principi:
a) la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe
all'operatore del settore alimentare;
b) è necessario garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena
alimentare, a cominciare dalla produzione primaria;
c) è importante il mantenimento della catena del freddo ....;
d) l'applicazione generalizzata di procedure basate sui principi del sistema
HACCP, unitamente all'applicazione di una corretta prassi igienica, dovrebbe
accrescere la responsabilità degli operatori del settore alimentare;
e) i manuali di corretta prassi costituiscono uno strumento prezioso per
l'osservanza delle norme d'igiene e per l'applicazione del sistema HACCP;
f) è necessario determinare criteri microbiologici e requisiti in materia di controllo delle temperature sulla base di una valutazione scientifica dei rischi;
g) è necessario garantire che gli alimenti importati rispondano almeno agli
stessi standard igienici stabiliti per quelli prodotti nella Comunità....
Il regolamento si applica a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e
della distribuzione degli alimenti nonché alle esportazioni, fermi restando
requisiti più specifici relativi all'igiene degli alimenti.
Reg 852 / 2004 - art 3-4
Gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi
della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli
alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti
requisiti di igiene fissati nel ... Regolamento.
Gli operatori del settore alimentare se necessario adottano le
seguenti misure igieniche specifiche:
a) rispetto dei criteri microbiologici relativi ai prodotti alimentari;
b) procedure necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati per il
conseguimento degli scopi del ... Regolamento;
c) rispetto dei requisiti in materia di controllo delle temperature
degli alimenti;
d) mantenimento della catena del freddo;
e) campionature e analisi.
Norme specifiche
Norme più dettagliate, purché non in contrasto con i reg.
comunitari, permangono a completare la legislazione di base. Ad
esempio nelle O.M. 3-4-2002 e O.M. 2-3-2000 (oltre alla O.M. 266-1995), vi sono norme che concernono la preparazione di piatti
pronti nel settore della ristorazione collettiva.
...la preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio
di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la
cottura, la guarnitura di alimenti compositi pronti per la somministrazione
...vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la
prevenzione della contaminazione microbica. ... I cibi preparati pronti per la
somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni
esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata.
Requisiti generali e specifici in materia d’igiene (Reg. 852/2004)
I requisiti generali sono, sostanzialmente, gli stessi previsti dalla Dir. 93/43
e fanno riferimento all’igiene delle strutture, delle apparecchiature e
del personale. Tali requisiti sono elencati all’Allegato II del Reg. 852/2004.
I requisiti specifici sono pure elencati all’Allegato II del Reg. 852/2004. Essi
sono, per l'appunto, misure igieniche da osservare nel processo
produttivo ritenute, dal legislatore europeo, essenziali per la salubrità di
un alimento. Esse riguardano:
a) il rispetto dei criteri microbiologici degli alimenti;
b) la predisposizione di procedure necessarie a raggiungere gli obiettivi di sicurezza alimentare, così come previsti dal Regolamento;
c) il controllo delle temperature degli alimenti;
d) il mantenimento della catena del freddo;
e) le campionature e le analisi sugli alimenti.
Requisiti specifici in materia d’igiene
(Reg. 852/2004)
I requisiti specifici, però, devono essere adottati solo “se
necessario”, nel senso che spetta in primo luogo all’operatore
stabilire se una o più delle prescrizioni elencate siano opportune
e adeguate per raggiungere gli obiettivi di igiene e sicurezza
degli alimenti. Nel valutare se una prescrizione sia necessaria,
precisa la DG SANCO, occorre considerare la natura del prodotto
e l’uso a cui è destinato.
L’operatore potrà poi valutare se gestire questi requisiti attraverso un piano HACCP e, di conseguenza, con un monitoraggio
dei punti critici, oppure attraverso semplici procedure di corretta
prassi operativa.
Questa “flessibilità” nella scelta delle misure per raggiungere gli
obiet-tivi di sicurezza alimentare, rappresenta una delle
principali novità concettuali introdotte dalla nuova normativa.
Requisiti generali per i locali, mezzi di trasporto, attrezzature
(Reg. 852/2004) - richiami (2)
* Le apparecchiature, ove necessario, devono essere munite di ogni dispositivo
di controllo necessario per garantire gli obiettivi del Regolamento.
* Gli eventuali additivi chimici necessari ad impedire la corrosione delle apparecchiature devono essere impiegati secondo corrette prassi.
* I rifiuti devono essere rimossi il più velocemente possibile per evitare gli
accumuli.
* I rifiuti devono essere eliminati in maniera rispettosa dell’ambiente.
* L’acqua impiegata per raffreddare i prodotti alimentari confezionati in contenitori sigillati dopo un trattamento termico non deve costituire fonte di
contaminazione.
* La catena del freddo non deve essere interrotta.
* Si richiedono requisiti aggiuntivi in merito alle modalità di scongelamento dei
prodotti.
* Gli stabilimenti devono garantire locali di stoccaggio sufficientemente grandi
da assicurare la conservazione separata delle materie prime e dei prodotti
finiti.
Requisiti generali per i locali, mezzi di trasporto, attrezzature
(Reg. 852/2004) - richiami (1)
Requisiti generali per i locali, mezzi di trasporto, attrezzature (Reg.
852/2004) - richiami (3)
* Le procedure di corretta prassi igienica devono prevedere anche la lotta contro
gli animali infestanti.
* Le strutture di manipolazione e magazzinaggio devono prevedere strumenti per
il controllo e la registrazione della temperatura.
* Gli impianti di scarico devono essere realizzati in modo da evitare che il flusso
proceda da una zona contaminata ad una pulita.
* I prodotti per la pulizia e la disinfestazione devono essere conservati in aree
diverse da quelle dove si manipolano alimenti.
* La progettazione dei locali deve avvenire in modo che sia consentita una
corretta prassi igienica impedendo le contaminazioni.
* In assenza di soffitti si deve fare riferimento alla superficie interna del tetto.
* Le strutture devono essere costruite per evitare la contaminazione da parte di
animali (in particolare infestanti).
* Si precisa che i requisiti per il trasporto sono applicabili ai vani di carico dei
veicoli, e non ai veicoli in toto come precedentemente indicato dal D.Lgs.
155/97
* Viene data maggiore enfasi alle procedure di pulizia e alla frequenza necessaria
a prevenire ogni rischio di contaminazione.
* Trattamento termico: Le norme riconosciute a livello internazionale, alle
quali fa riferimento il Regolamento, sono quelle definite dal Codex
Alimentarius:
- Codice delle pratiche igieniche per il latte e i prodotti lattiero-caseari
(CAC/RCP 57-2004)
- Codice della pratiche igieniche per le conserve non acidificate o acidificate
di prodotti alimentari naturalmente poco acidi (CAC/RCP 23-1979, rev.2
1993)
- Codice delle pratiche igieniche per le conserve di alimenti poco acidi
trasformati e confezionati asetticamente (CAC/RCP 40-1993)
- Codice internazionale raccomandato dalle pratiche igieniche per il pesce in
conserva (CAC/RCP 10-1976).
* La formazione deve comprendere anche la conoscenza dell’applicazione dei
principi del sistema HACCP.
* I programmi di formazione devono essere pianificati in conformità alla
normativa nazionale.
Prerequisiti: corretta prassi igienica
Procedure e attività che intervengono trasversalmente al processo
produttivo, fondamentali nella gestione del rischio. Le procedure sono
documenti che descrivono le attività atte a favorire condizioni di base
idonee alla produzione di alimenti sicuri. Includono quelle per
l’applicazione delle GMP/GHP. Tra esse:
• requisiti e manutenzione dei locali e delle attrezzature
• requisiti delle materie prime (selezione dei fornitori in relazione ai
capitolati relativi ai prodotti e all’andamento della gestione)
• igiene delle lavorazioni,
• potabilità dell’acqua,
• mantenimento della catena del freddo,
• gestione degli scarti e dei rifiuti, eliminazione dei reflui,
• procedure di pulizia e sanificazione (SSOP),
• controllo degli animali infestanti (disinfestazione, derattizzazione),
• igiene del personale,
• formazione del personale.
HACCP
L’HACCP è un sistema rigoroso di contenimento del rischio
alimentare, che ha come presupposto la Corretta Prassi
Igienica (quali ad es. le ordinarie operazioni di pulizia e
disinfezione e la corretta manipolazione dei cibi), che
quindi non fa parte del sistema.
Si basa su un’analisi dei pericoli (biologici, chimici o fisici)
presenti in una sezione della filiera alimentare e, dopo una
valutazione dei rischi connessi, sulla gestione di punti di
controllo in cui i rischi più severi individuati possono essere
eliminati o ridotti in modo significativo. L’obiettivo è
l’ottenimento di un prodotto ragionevolmente sicuro in un
dato punto della filiera alimentare (performance).
HACCP
caratteristiche distintive
Caratteristiche distintive del sistema, in relazione ad uno
specifico pericolo, nello stato “ottimale”:
1 - esistenza di almeno un punto di controllo in cui il
rischio correlato al pericolo può essere ridotto in modo
significativo;
2 - monitoraggio continuo del/dei punti di controllo;
3 - azioni correttive immediate e risolutive, ad ogni
superamento dei limiti critici;
4 - registrazioni continue degli eventi e studio permanente delle tendenze, con verifica periodica del sistema
Principi dell’HACCP
Le cinque fasi preliminari, sono rappresentate dalle seguenti attività:
1. identificazione o costituzione del team multidisciplinare;
2. descrizione dell'alimento e del sistema distributivo;
3. descrizione dell'utilizzo normale dell'alimento e identificazione dei consumatori
finali;
4. sviluppo del diagramma di flusso descrittivo del processo;
5. verifica del diagramma di flusso;
I principi generali dell'HACCP sono identificabili nelle seguenti operazioni:
1. individuazione dei pericoli presenti nel ciclo e valutazione del rischio in base alla
loro gravità intrinseca ed alla probabilità di accadimento;
2. identificazione dei punti critici di controllo (CCPs);
3. definizione delle soglie di accettabilità o sicurezza (limiti critici) per ciascun
CCP;
4. codificazione delle procedure di monitoraggio;
5. elaborazione di procedure correttive da applicare qualora vengano oltrepassati
i limiti critici prefissati;
6. messa in opera di un sistema di verifica dell'efficienza del sistema;
7. adozione di un sistema di archiviazione dei dati (registrazioni).
Reg CE 852/2004 - art5 (HACCP / I°)
1. Gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o
più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP.
2. I principi del sistema HACCP ... sono i seguenti:
a) Œ identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli
accettabili;
b) • identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo
stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli
accettabili;
c) Ž stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l'accettabilità e l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi
identificati;
d) • stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di
controllo;
e) • stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza
risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo;
f) ‘ stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l'effettivo
funzionamento delle misure di cui alle lettere da a) ad e);
g) ’ predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure a)-f).
Haccp e produzione primaria
(Reg CE 852/2004 - c11) L’applicazione dei principi del
sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo
(HACCP) alla produzione primaria non è ancora praticabile su
base generalizzata.
Manuali di corretta prassi operativa dovrebbero tuttavia
incoraggiare l’uso di prassi corrette in materia di igiene a
livello di azienda agricola. Se occorre, tali manuali dovrebbero essere integrati da norme d’igiene specifiche per la
produzione primaria. È opportuno che i requisiti d’igiene
applicabili alla produzione primaria e a operazioni connesse
differiscano da quelli previsti per altre operazioni.
Reg CE 852/2004 - art5 (HACCP / II°)
4. Gli operatori del settore alimentare:
a) dimostrano all'autorità competente che essi effettivamente ...
predispongono, attuano e mantengono una o più procedure
permanenti, basate sui principi del sistema HACCP, secondo le
modalità richieste dall'autorità competente, tenendo conto del
tipo e della dimensione dell'impresa alimentare;
b) garantiscono che tutti i documenti in cui sono descritte le
procedure elaborate a norma del presente articolo siano costantemente aggiornati;
c) conservano ogni altro documento e registrazione per un periodo
adeguato.
Qualora intervenga un qualsiasi cambiamento nel prodotto, nel
processo o in qualsivoglia altra fase gli operatori del settore
alimentare riesaminano la procedura (HACCP) e vi apportano le
necessarie modifiche.
HACCP - Principio n° 1
Analisi dei pericoli presenti nel ciclo e valutazione del rischio
connesso
BRAIN STORMING
Consiste nel valutare tutte le informazioni disponibili e nel definire
una lista di tutti i potenziali pericoli relativi a tutto il processo produttivo dal ricevimento delle materie prime all’uscita dei prodotti finiti
dallo stabilimento o struttura.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
La seconda fase consiste nel valutare quali tra i pericoli individuati
devono essere inclusi nel piano HACCP in base alla loro gravità intrinseca e alla probabilità di dar luogo ad eventi negativi.
segue
Il piano HACCP deve limitarsi solamente a quei pericoli significativi che
hanno una probabilità ragionevole di produrre un rischio inaccettabile
per la salute del consumatore.
Questa selezione dovrebbe armonizzarsi con i cosiddetti “obiettivi di sicurezza alimentare”(*) (FSOs - food safety objectives).
In questa prospettiva deve essere riconsiderato il concetto che una
alimento, per essere sicuro e salubre, deve essere completamente privo di
rischi per il consumatore. Infatti il rischio deve essere messo in relazione ad
un livello di accettabilità che la società (ed in particolare le autorità
sanitarie) ritiene ragionevole, nel contesto della vita quotidiana.
L’entità del rischio per un determinato alimento viene rapportata sia al
livello di concentrazione del pericolo (il rischio è tollerabile entro il massimo
livello di concentrazione ammesso) che alla frequenza del pericolo (il rischio
è tollerabile entro una determinata frequenza).
(*) Durante la produzione degli alimenti, gli FSOs devono essere raggiungibili attraverso l’applicazione
delle Misure di controllo e cioè delle GMP e dell’HACCP.
HACCP - Principio n° 2
Alcune indicazioni per l’individuazione dei CCPs
• Non esiste una regola valida per ogni situazione nel fissare un numero
minimo o massimo di CCPs
• L’identificazione di un CCP è un compito della singola azienda e
dipende dalla tipologia di prodotto considerato
• Occorre evitare la duplicazione non necessaria dei CCPs.
• Non introdurre un CCP quando appare superfluo
• Prima di tutto usare il buon senso (aiutandosi, se necessario, con gli
schemi decisionali, n.d.r.)
Kirby - HACCP nella piccola impresa, Scuola Superiore di Biotecnologia, Università
Cattolica Porto (Portogallo)
Un CCP è, più spesso, un segmento di processo, in ogni caso è uno “step”
che permette di intervenire sui fattori di rischio (biologico, chimico e
fisico) controllandoli, con l’effetto di ridurre significativamente o
eliminare il rischio stesso.
no
sì
Identificazione dei punti critici di controllo (CCPs)
La determinazione dei punti critici di controllo dovrebbe essere
strettamente correlata ai pericoli identificati ed ai rischi valutati nella fase
precedente, tenendo conto anche del destino dei prodotti finiti.
Nelle preparazioni alimentari molti punti possono essere considerati
critici (ovvero sedi di possibili inconvenienti), ma solo alcuni di essi
possono essere considerati, ed effettivamente diventare, Punti Critici di
Controllo (CCPs).
Individuare i CCP
Esistono misure preventive per il pericolo individuato?
E' necessario qui il controllo
per la sicurezza del prodotto?
Può intervenire un rischio insostenibile,
anche per incremento del pericolo?
no
sì
no
sì
Il pericolo può essere ridotto
qui ad un livello accettabile?
Modificare il processo
o la fase di produzione
no
c.p.i.
sì
sì
Esiste una fase successiva che può eliminare o ridurre
il rischio ad un livello accettabile?
no
CCP
HACCP - Principio n° 3
HACCP - Principio n° 5
Definizione delle soglie di sicurezza (limiti critici) per ciascun CCP
Elaborazione di procedure correttive da applicare qualora i
parametri superino i limiti critici prefissati
I limiti critici o criteri di controllo sono un numero, una verifica, una
regola o più semplicemente una linea guida attraverso cui è possibile
stabilire se un determinato trattamento o una operazione a livello di un
determinato CCP sono sotto controllo.
Sono cioè degli standard di lavoro per valutare sia la sicurezza sia, ad
esempio, la qualità microbiologica. Nello stabilire i vari criteri è
indispensabile tenere presente non solo l’effetto che quella operazione
determina sui parametri, ma anche prevederne il comportamento nelle
fasi successive di lavorazione e di utilizzazione del prodotto.
Il controllo mediante i tempi e le temperature riveste un ruolo essenziale
specialmente per le piccole imprese (WHO).
Se dal monitoraggio risulta che un punto critico non è in condizioni
idonee, si deve procedere alla messa in opera di azioni correttive.
Le azioni correttive quindi fanno parte di procedure che devono
essere applicate quando i dati dimostrino una deviazione dai limiti
definiti per ciascun punto critico (n.b.: i limiti non coincidono con le
condizioni ottimali (= criteri di processo), e maggiore è la distanza tra i
due, più facile è l’intervento).
Applicate con diligenza, le a.c. devono consentire di riportare
agevolmente i valori deviati entro i limiti prestabiliti.
Le operazioni di monitoraggio e di applicazione delle misure correttive
devono essere condotte da operatori con le conoscenze e l’autorità
necessarie (WHO 1993).
HACCP - Principio n° 4
Codificazione delle procedure di monitoraggio
Le
•
•
•
•
•
procedure di monitoraggio devono prevedere:
i parametri che devono essere controllati ed i relativi limiti critici
il metodo e gli strumenti necessari
la frequenza del controllo (il più continuo possibile)
il responsabile del monitoraggio
il grado di applicabilità
Il monitoraggio potrà essere efficace solo se la direzione e gli addetti sono
al corrente delle GMP e dei principi dell’HACCP. In particolare, gli
addetti devono essere addestrati ad effettuare il corretto monitoraggio
ed ad applicare le azioni correttive qualora i limiti critici siano superati.
Mentre i primi tre principi dell’HACCP possono essere sviluppati con
l’ausilio di esperti esterni, Il monitoraggio è il primo principio
dell’HACCP che deve essere completamente gestito all’interno
dell’azienda.
Gestione dei CCP
La corretta attività relativa a un CCP dipende dalla (principi 1-5):
• 1 Corretta
identificazione dei pericoli coinvolti;
• 2 Appropriatezza del CCP (ad es. in relazione all’albero decisionale);
• 3 Adeguatezza dei limiti critici (ad es. in relazione all’ampiezza dei
margini di tolleranza rispetto ai valori ottimali);
Idoneità della frequenza di monitoraggio (ad es. in relazione alla
possibilità di rilevare in tempo utile la deviazione dalla normalità);
•4
• 5 Adeguatezza
degli interventi correttivi
Il buon esito dell’attività dipende dall’adeguatezza della gestione del punto di controllo prestabilita (ad es. combinazione più o
meno adeguata di tempo-temperatura) - vedi principio 6
HACCP - Principio n° 6
Messa in opera di un metodo di verifica dell’efficienza del sistema
Verifica di conformità e di efficacia
Tutte le procedure applicate devono essere periodicamente verificate per
assicurarsi che il sistema HACCP sia efficiente. L’azione di verifica deve
comprendere:
La verifica del sistema HACCP, quindi, in condizioni ottimali dovrebbe
comprendere:
1. l’accertamento che i limiti critici (l.c.) definiti per ogni CCP siano
soddisfacenti a garantire la sicurezza del prodotto
2. la funzionalità del piano HACCP:
• verificando le registrazioni presso i CCP e le tendenze
• verificando l’efficacia delle procedure correttive a livello dei CCP (inclusa
la tempestività delle decisioni quando i l.c. non risultavano sotto controllo)
• eseguendo misurazioni per confermare l’accuratezza del monitoraggio
• prelevando ed analizzando campioni rappresentativi
• eseguendo studi speciali, ad esempio inoculazione sperimentale di
prodotti già confezionati o test di riprova mirati ai problemi di sicurezza.
• il controllo della conformità al sistema:
- i sette principi sono stati correttamente applicati ?
- il piano HACCP risultante è correttamente ed interamente realizzato
ed è messo in pratica ?
• la conferma dell'efficacia (=validazione):
- vi è la garanzia che il sistema consegue gli obiettivi che si era posto,
ovvero la conferma che il sistema funziona ?
segue >>
segue >>
3. La rivalutazione periodica (almeno ogni anno)*, indipendente da altre
procedure di verifica, dell’accuratezza del piano HACCP in particolare
nel caso vi sia una modificazione significativa del ciclo produttivo
4. La verifica con il responsabile della struttura pubblica demandata al
controllo della validità del sistema.
*Codex e Commissione Italiana del Codex Alimentarius
HACCP - Principio n° 7
Adozione di un sistema di archiviazione dei dati
Per la corretta applicazione del sistema HACCP è essenziale prevedere una
documentazione adeguata ed una puntuale procedura di registrazione dei dati,
in primo luogo relativi al monitoraggio, ma anche ad ogni altra attività connessa
con l’applicazione del sistema.
La documentazione sarà costituita dal:
• manuale di corretta prassi igienica / operativa (se utilizzato come guida)
• l’analisi dei pericoli
• la determinazione dei CCP
• la definizione dei limiti critici
• le registrazioni relative all’applicazione del sistema
Tali registrazioni dovranno riportare in particolare:
• l’attività di monitoraggio (p.e. le registrazioni delle temperature, ecc.)
• le eventuali azioni correttive effettuate
• i risultati delle procedure di verifica effettuate
Piano HACCP
Prodotto: preparazione a base di carne tritata
fase 1
CCP
Fase del
processo
Pericolo
/Rischio
Chimico
Fisico
Biologico
Ricevimento
della carne
B-Crescita
microbica
1B
Le carcasse
devono essere
ricevute ad una
temperatura
uguale od
inferiore a 4°C.
Il limite deve
sempre essere
verificato
quando il
trasporto è
superiore alle 2
ore mediante il
termoregistratore del mezzo.
Principi
1
2
3
Limite critico
Monitoraggio
Procedure
Frequenze
Personale
responsabile
La temperatura
del mezzo e della
merce è verificata
all’interno con un
termoregistratore.
Quando possibile
prelevare la
scheda, oppure
registrare che si è
controllato che
non si segnala un
innalzamento
anomalo della
temperatura
durante il
trasporto.
Il controllo è
effettuato dal
personale addetto
al ricevimento
della merce ad
ogni scarico.
4
Azioni Correttive
Personale
responsabile
Quando la
temperatura della
merce o del
trasporto (vano al
momento dello
scarico e del
termoregistratore
) sono superiori a
4°C la merce deve
essere rifiutata (e,
in attesa di un
ritiro dilazionato,
deve essere
inviata nella cella
4).
5
Procedure di
verifica
Registrazioni
del sistema
Personale
responsabile
Due volte al
mese lo scarico
dei prodotti
viene effettuato
da un
responsabile
(diverso dal
personale che
normalmente
effettua lo
scarico) che ha
dimestichezza
con il sistema
Annualmente
vengono
ricalibrati i
termometri.
Si eseguono poi
controlli a
campione delle
cariche
microbiche.
6
I risultati del
monitoraggio
e delle azioni
correttive
sono
riportate in
un apposito
registro.
7