Lavoro a chiamata. - Pini e Associati :: Studio Commerciale

PINIEASSOCIATI SRL
Via Fienilone, 42 48015 Pinarella di Cervia (RA)
C.F-P.IVA-R.I. RA 02430120390 – REA 201175
Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.
[email protected]
T. 0544 987060 F. 0544 980821
Circolare n. 02/2014 del 17 Aprile 2014
Ai gentili Clienti
Loro sedi
OGGETTO: Il contratto di lavoro a chiamata.
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza delle
caratteristiche del contratto a chiamata e delle procedure corrette per la sua applicazione.
Il contratto di lavoro a chiamata o “ intermittente ” è un contratto di lavoro subordinato con il quale il
lavoratore si mette a disposizione dal datore di lavoro per svolgere prestazione di carattere discontinuo o
intermittente (DLgs 276/2003).
Di questa tipologia contrattuale ne sono previste due forme:
• Lavoro a chiamata con indennità di disponibilità se il lavoratore ha scelto di essere vincolato alla
chiamata del datore di lavoro,
• Lavoro a chiamata senza indennità di disponibilità se il lavoratore ha scelto di non essere
vincolato alla chiamata del datore di lavoro.
Soggetti interessati:
Il contratto a chiamata può essere stipulato:
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Da qualunque lavoratore anche se già occupato;
Da tutti i datori di lavoro che abbiano effettuato la valutazione dei rischi prevista dalla legge di
sicurezza nei posti di lavoro ( D. Lgs 626/1994).
Caratteristiche, requisiti oggettivi e soggettivi:
Il contratto a chiamata deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova, può essere sia a tempo
determinato che indeterminato, NON può essere stipulato ne a tempo parziale, ne per la sostituzione di
lavoratori che esercitino il diritto di sciopero.
Può essere utilizzato:
Per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente a seconda delle
esigenze aziendali; le mansioni per le quali può essere stipulata tale tipologia contrattuale
sono elencate nel R.D. del 6 dicembre n. 2657/1923;
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Si precisa che per quanto riguarda il settore turistico, è possibile ricorrere al lavoro intermittente per le
seguenti attività (Circ. Min. Lav. 29 settembre 2010 n. 34):
Custodi;
Guardiani notturni e diurni;
Portinai;
Uscieri e inservienti;
Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere;
Personale addetto ai trasporti di persone e di merci;
Addetti ai centralini telefonici privati;
Commessi di negozio nelle città con meno di 50.000 abitanti;
Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali;
Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela e purché abbiano
carattere discontinuo;
− Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo;
− Baristi nel CCNL Pubblici Esercizi.
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Con soggetti con meno di 24 anni di età ( il lavoratore dovrà avere massimo 23 anni e 364 giorni ai fini
della stipulazione), e con lavoratori con più di 55 anni di età, anche pensionati.
Numero massimo delle prestazioni:
Il legislatore ha posto un limite al numero di prestazioni possibili da parte del lavoratore intermittente nei
confronti del proprio datore di lavoro:i lavoratori a chiamata potranno essere utilizzati per un massimo di
400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari.
Superato tale limite il rapporto si trasforma a tempo indeterminato.
Il Ministero del Lavoro ha evidenziato che il conteggio delle prestazioni dovrà essere effettuato a partire
dal giorno in cui si richiede la prestazione a ritroso di 3 anni.
Unici settori esclusi dal contingentamento delle prestazioni lavorative imposte dalla legge, sono i settori
del Turismo, dei Pubblici Esercizi e dello Spettacolo e cioè coloro i quali utilizzano più frequentemente
questa tipologia contrattuale.
Modalità di comunicazione e assunzione:
La comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego va effettuata, come previsto dalla normativa
per le altre tipologie lavorative, una sola volta al momento della stipulazione del contratto, il giorno
prima.
La comunicazione di inizio prestazione lavorativa di lavoro intermittente, è
**Modello UNI- INTERMITTENTE.
da effettuare tramite
il
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N.B. Tale modulistica, non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di assunzione, ma
costituisce bensì ulteriore adempimento.
Il Modello UNI – Intermittente, contiene i dati identificativi del datore di lavoro che effettua la
comunicazione nonché quelli del lavoratore utilizzato.
I dati in esso contenuti sono:
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•
•
Codice Fiscale e indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro;
Codice Fiscale del lavoratore interessato;
Codice di comunicazione del modello UNILAV cui la chiamata si riferisce ( dato non
obbligatorio);
Data inizio e Data fine della prestazione per la quale si sta effettuando la comunicazione.
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE:
- Via e-mail all’indirizzo di posta certificata: [email protected]
Per utilizzare tale canale il datore di lavoro dovrà inviare in allegato alla mail il modello UNI-INTERMITTENTE
compilato in ogni sua parte; ogni singolo modello permette la possibilità di comunicare fino ad un
massimo di dieci lavoratori coinvolti, anche in periodi diversi di chiamata di lavoro. Non sono previste
mail di conferma di ricezione e, ai fini di dimostrare l’esatto adempimento dell’obbligo, il datore di lavoro
dovrà consegnare copia del modello compilato alla e-mail inviata.
Per utilizzare questa modalità di comunicazione non è necessario che l’indirizzo e mail del mittente sia un
indirizzo di posta certificata.
- Attraverso il portale “clic lavoro”: www.cliclavoro.gov.it
L’azienda anche tramite il proprio consulente del lavoro, potrà inviare le chiamate del lavoro
intermittente attraverso la compilazione di un apposito modulo accessibile nel sito nella propria area
riservata.
Pertanto il servizio di invio delle chiamate del lavoro intermittente sarà accessibile previa registrazione al
portale.
- Inviando un SMS al numero 339-99 45 256
Tale comunicazione va inviata esclusivamente per prestazioni di lavoro a chiamata che hanno inizio non
oltre le 12 ore dal momento della comunicazione, e che quindi possono terminare anche dopo 12 ore
dal momento della comunicazione, indicando nel SMS semplicemente il Codice Fiscale del lavoratore
utilizzato.
Al fine di identificare il datore di lavoro che sta inviando l’SMS è necessario che lo stesso si registri
precedentemente al portale “clic lavoro”, avendo cura di indicare al momento della propria
registrazione il numero di telefono cellulare che verrà utilizzato per la comunicazione.
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- Fax alla DTL competente
Tra le ipotesi comunicative, viene previsto esclusivamente nel caso di un malfunzionamento dei sistemi
informatici del Ministero (si consiglia di stampare l’eventuale videata di errore del sistema) un’ulteriore
modalità, ovvero la possibilità di inoltrare la comunicazione di inizio prestazione di lavoro intermittente
tramite FAX , alla competente Direzione Territoriale del Lavoro.
* Qui di seguito elencati i numeri di fax delle DTL di maggior interesse:
FAX DTL RIMINI ⇒
0541/351381
FAX DTL RAVENNA ⇒
0544/789081
FAX DTL FORLI’- CESENA ⇒
0543/29165
FAX DTL ROMA ⇒
06/43261050
FAX DTL BARI ⇒
080/0994084
FAX DTL PESCARA ⇒
085/4970071
FAX DTL AREZZO ⇒
0575/359010
Rettifica o annullamento della comunicazione:
In caso di mancata prestazione lavorativa, al fine di non vedersi addebitare la contribuzione per la
giornata o per il periodo di lavoro indicato nel modello UNI-INTERMITTENTE, dovrà essere effettuata una
comunicazione di “annullamento”, preventiva rispetto all’orario della prestazione prevista.
Solo nel caso in cui la chiamata sia stata effettuata per sms, l’annullamento deve avvenire entro lo stesso
giorno.
L’annullamento invece a causa della mancata presentazione del lavoratore potrà essere effettuato
entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.
ATTENZIONE: Se la chiamata è stata inviata per un intero periodo, si dovrà annullare l’intera
comunicazione e inviare una nuova comunicazione inserendo le date corrette.
(Esempio: se è stato indicato come periodo di chiamata dal 1° al 5 di un mese X, e si vuole annullare solo il giorno 3,
si deve operare con la cancellazione dell’intero periodo 1-5 e inviare una chiamata distinta per i periodi 1-2 e 4-5).
La mancanza della comunicazione di annullamento o di rettifica, porterà al pagamento degli obblighi
retributivi e contributivi previsti in caso di effettiva prestazione.
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Conservazione della comunicazione:
La copia della comunicazione inviata ( o della ricevuta del trasmissione del fax nell’ipotesi sopra
esposta) per la chiamata del lavoratore, va conservata dal datore di lavoro o dal soggetto abilitato
all’invio, in quanto fa fede fino a prova di falso per documentare l’adempimento di legge.
Lavoratori dello spettacolo:
Per questa tipologia di lavoratori, nell’ottica della semplificazione degli adempimenti, le aziende che
intendano utilizzare con contratto di lavoro intermittente lavoratori ENPALS, adempiono all’obbligo della
comunicazione della chiamata con la mera presentazione del c.d. “ certificato di agibilità”.
Sanzioni:
La sanzione amministrativa prevista in caso di violazione degli obblighi di comunicazione va da € 400,00
a € 2.400, in relazione a ciascun lavoratore per cui e` stata omessa la comunicazione e per ciascuna
chiamata.
⇒**N.B: Per i clienti dello Studio Pinieassociati, ogni volta che si dovrà procedere ad assumere un
lavoratore a chiamata, sarà fornita copia del modello UNI-INTERMITTENTE, con i relativi codici di
assunzione compilati.
Distinti Saluti