Il Fondo di Garanzia per le PMI – L. 662/96 Garantire il credito • Interventi a favore di imprese femminili • Start up e start up innovative San Donà di Piave, 26 febbraio 2014 Dr. Roberto Olivieri RTI - Team Assistenza Cosa è il Fondo di Garanzia Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese viene costituito presso MCC con Legge 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) “allo scopo di assicurare una parziale assicurazione crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese”. Dal 1999 2011 MCC gestisce il Fondo, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico. Nel 2009, l’operatività del Fondo ha sperimentato una crescita significativa (+76,5% in termini operazioni accolte), che si è rafforzata nel 2010 (+103,6%) n. ai al di La dinamica positiva è proseguita nel 2011 (+10,3%), fino a raggiungere nel 2012 le oltre 61 mila domande accolte, con un incremento del +11,2% . Nel periodo 1° ° gennaio 31 - dicembre 2013 le domande accolte sono state oltre 77 mila (+ 20,8 %) per un importo garantito pari a 6,5 miliardi a fronte di 10,8 miliardi di finanziamenti. Con il Fondo di garanzia, l’Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento. La garanzia del Fondo è una agevolazione del Ministero dello Sviluppo Economico, finanziata anche con le risorse europee dei Programmi operativi nazionale e interregionale 2007-2013, che può essere attivata solo a fronte di finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore delle PMI. Cosa è il Fondo di Garanzia Il Fondo non interviene direttamente nel rapporto tra banca e impresa. Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc., sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie. L’impresa deve essere valutata in grado di rimborsare il finanziamento garantito. Deve essere perciò considerata economicamente e finanziariamente sana sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Le start up sono invece valutate sulla base di piani previsionali. L’amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione composto da rappresentanti delle Amministrazioni Centrali, Locali, dell’ABI e delle categorie. Dal 2012 il Gestore del Fondo, che si occupa dell’istruttoria delle pratiche, dell’assistenza e della promozione, è un Raggruppamento Temporaneo di Imprese in cui Mediocredito Centrale agisce in qualità di mandataria mentre, Artigiancassa, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, Monte dei Paschi di Siena e Mediocredito Italiano agiscono in qualità di mandanti. La Governance RTI 4 Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 Le caratteristiche del Fondo di Garanzia 5 Ammissibilità alla garanzia per qualunque operazione finanziaria Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all’attività di impresa (liquidità, pagamento fornitori, acquisto scorte, investimenti, ecc.) Intersettorialità Il Fondo interviene a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori economici. L’intervento è particolarmente efficace nel sostenere le imprese in fase di start up. Ponderazione zero L’intervento del Fondo è assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato. Ciò significa che le banche e i confidi hanno una attenuazione del rischio di credito Cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche E’ possibile cumulare l’intervento della garanzia del Fondo con altre agevolazioni pubbliche nei limiti fissati dall’Unione Europea. Procedure snelle La Sezione Speciale Pari Opportunità consente alle imprese femminili di presentare direttamente la domanda di garanzia mediante la prenotazione con priorità nella fase istruttoria Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 Le tipologie di intervento 6 Garanzia diretta Controgaranzia Cogaranzia E’ concessa su richiesta delle banche e degli intermediari finanziari accreditati. E’ “a prima richiesta”, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell’importo massimo garantito, l’ammontare dell’esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI. Possono accedere alla garanzia diretta tutte le PMI situate sul territorio nazionale, ad eccezione di quelle con sede legale e/o operativa nel Lazio e in Toscana E’ concessa su garanzie prestate da Confidi ovvero altri Fondi di garanzia. Può essere “a prima richiesta» ovvero “sussidiaria”, nel qual caso il Fondo risponde nei limiti delle somme dal garante versate a titolo definitivo. Possono richiedere la cogaranzia i Confidi e gli altri fondi di garanzia che abbiano stipulato apposita convenzione con il Gestore che regola i criteri le modalità e le procedure di concessione e di attivazione. Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 7 La Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità Le imprese femminili con la costituzione della Sezione Speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità possono richiedere la garanzia del Fondo. Nel rispetto delle disposizioni operative del Fondo, la percentuale di copertura raggiunge un’intensità massima dell’80%. Sulla base di quanto previsto dall’Atto di Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità, il MiSE e il MEF, le risorse della Sezione Speciale sono impiegate mediante interventi in compartecipazione con il Fondo. La quota di copertura (fino all’80%) è ripartita nella misura del 50%. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità ha versato al Fondo un contributo pari a € 10 mln. In favore delle imprese start up femminili è riservata una quota pari al 50% della dotazione della Sezione Speciale In parallelo con le normali modalità di richiesta, è previsto un meccanismo di accesso al Fondo attraverso la prenotazione della garanzia da parte delle Imprese femminili. Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 Definizione di impresa femminile 8 LEGGE n. 215/1992 "Azioni positive per l’imprenditoria femminile" Art. 2, comma 1 lettera a) Le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali gestite da donne Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 Parametri dimensionali 9 Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005 e dall’Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione Europea, sono attualmente definite: «Medie imprese»: le PMI che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; «Piccole imprese»: le PMI che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; «Microimprese»: le PMI che, considerata l’esistenza di eventuali imprese associate e/o collegate, hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 Le operazioni finanziarie ammissibili – percentuali di copertura 10 Sono ammissibili tutte le operazioni finanziarie sia per liquidità (acquisto scorte, pagamento fornitori, ecc.) sia per investimento purché finalizzate all’attività di impresa. L’importo massimo garantito è pari a 2,5 mln di euro con una percentuale di copertura della garanzia che copre fino all’80% dell’importo del finanziamento (per la controgaranzia la copertura del Fondo copre fino all’80% dell’80% garantito dal Confidi) Per le operazioni di durata pari o inferiore a 36 mesi l’importo massimo garantito è di 1,5 mln di euro con una copertura massima dell’80% del finanziamento (per la controgaranzia la copertura del Fondo copre fino a all’80% dell’80% garantito dal Confidi) Per le operazioni di consolidamento passività a breve su stessa banca o gruppo bancario la garanzia massima è 1,5 mln di euro con una percentuale di copertura pari al 30% (per la controgaranzia la copertura del Fondo è fino al 60% del 60% garantito dal Confidi) Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 La Prenotazione della garanzia 11 L’impresa può richiedere la prenotazione della garanzia presentando al Gestore MCC un modulo disponibile sul sito www.fondidigaranzia.it. Il modulo deve essere inviato mediante PEC, raccomandata A/R o fax ovvero con altre modalità di invio che saranno rese note tramite il sito internet. Ad ogni richiesta viene attribuito un numero identificativo che La prenotazione della garanzia viene comunicato all’impresa insieme al nominativo del responsabile del procedimento. Il Gestore valuta l’ammissibilità della richiesta di garanzia alla Sezione Speciale sulla base dei dati forniti dall’impresa con priorità nell’istruttoria e nella delibera del Comitato di gestione Il rischio per le banche sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo è pari a zero. E’ possibile che il Gestore necessiti di integrazioni o chiarimenti che devono pervenire entro sei mesi dalla richiesta pena la decadenza della prenotazione Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 La prenotazione della garanzia 12 L’impresa, ricevuta la comunicazione dell’esito positivo della prenotazione della garanzia, può rivolgersi ad una banca o ad un confidi per la domanda di finanziamento. La richiesta di finanziamento dovrà essere corredata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa contenuta nel modulo di prenotazione (all. 4 alle D.O.) e dalla copia della comunicazione dell’esito. La prenotazione della garanzia La Banca o il Confidi, previa valutazione positiva del merito di credito dell’impresa, devono presentare al Gestore tramite PEC, raccomandata a/r o fax (Portale FdG da prossima entrata in vigore), entro 3 mesi dalla data della delibera del Comitato, a pena di decadenza della prenotazione, la richiesta della conferma della garanzia. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza della prenotazione. Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 La prenotazione della garanzia 13 L’efficacia della Garanzia è subordinata alla verifica da parte del Gestore della rispondenza sostanziale dei dati forniti dal soggetto finanziatore (banca o confidi) con quelli comunicati dall’impresa nella richiesta di prenotazione. La prenotazione della garanzia In caso di esito positivo il Gestore conferma al soggetto richiedente (Banca o Confidi) l’efficacia della garanzia senza un’ulteriore delibera del Comitato. Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 I criteri di valutazione 14 Per valutare l’ammissione alla garanzia del Fondo, le PMI vengono valutate mediante 6 modelli di scoring (3 per le imprese in contabilità ordinaria e 3 per le imprese in contabilità semplificata). Ogni modello presenta 4 indicatori di bilancio, a ciascuno dei quali è assegnato un punteggio in rapporto a un determinato valore di riferimento. A ogni indicatore è assegnato un punteggio da 03. In funzione del punteggio dell’impresa – variabile tra un minimo di 0 e un massimo di 12 punti è attribuito il livello: LIVELLO A: punteggio impresa ≥ 9 LIVELLO B: punteggio impresa = 7 o 8 LIVELLO C: punteggio impresa < 7 La valutazione degli ultimi due bilanci comporta l’assegnazione di due livelli che combinati tra loro producono la fascia di valutazione: ANNO 1 A B A B C C A B C ANNO 2 A A B B B A C C C VALUTAZIONE FASCIA 1 FASCIA 2 FASCIA 3 Rientrano, inoltre, nella fascia 3 di valutazione, le imprese in contabilità ordinaria che presentano un rapporto tra Mezzi Propri e Totale Passivo, riferito all’ultimo bilancio approvato, inferiore al 5% e/o le imprese che, per i finanziamenti di durata non superiore a 36 mesi, presentino un rapporto superiore al 25% tra fatturato e finanziamento richiesto (sommato ad altri eventuali finanziamenti già garantiti dal Fondo). Le imprese in fascia 3 non sono ammesse all’intervento del Fondo. Le nuove imprese vengono valutate sulla base dei bilanci previsionali e di una dettagliata relazione tecnica. (I criteri di valutazione sopra evidenziati sono stati oggetto di revisione e l’entrata in vigore dei nuovi criteri è prevista per il prossimo mese di marzo). Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 15 I criteri di valutazione delle Imprese Criteri di valutazione per le Start up Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 Criteri di valutazione 16 Particolari procedure di presentazione (start up) (1/1) Il Fondo di Garanzia ha delle condizioni di accesso particolareggiate, rispetto alle altre imprese, per le nuove imprese (start up), ossia quelle che sono state costituite o hanno iniziato l’attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione e non siano utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati: Sono ammissibili per operazioni a fronte di un programma di investimento; Rientrano tutte nella modalità “caso per caso”; Non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono < al 25% dell’importo del programma di investimento. Deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (Allegato 7). Per operazioni finanziarie di importo ≤ 50.000 €, deve essere inviato il business plan, completo di un bilancio previsionale almeno triennale (ovvero, del solo conto economico previsionale nel caso di operazioni finanziarie di importo ≤ 25.000 €), (Allegato 7bis) Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 17 Focus Start Up innovative e incubatori certificati Focus Start up innovative Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 18 Focus start up innovative: i requisiti (1/6) DECRETO LEGGE n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla LEGGE n. 221/2012 Normativa La «start-up innovativa», e' la societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione e che possiede determinati requisiti. Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 19 Focus start up innovative: i requisiti (2/6) a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci; b) é' costituita e svolge attività' d'impresa da non più' di quarantotto mesi; c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia; Requisiti d) a partire dal secondo anno di attività' della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così' come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro; e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili; f) ha, quale oggetto sociale ((esclusivo o prevalente)), lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; g) non é' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda; Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 20 Focus start up innovative: i requisiti (3/6) h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al (20 per cento) del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto (e la locazione) di beni immobili. Requisiti 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero; 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività' di impresa. Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 21 Requisiti degli incubatori certificati (4/6) L’ «incubatore certificato» e' una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed e' in possesso dei seguenti requisiti: a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca; Requisiti b) dispone di attrezzature adeguate all'attività' delle start-up innovative, quali sistemi di accesso (in banda ultralarga) alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; c) e' amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente; d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attivita' e progetti collegati a start-up innovative; e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attivita' di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza e' valutata ai sensi del comma 7. Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 22 Focus start up innovative: Criteri e modalità semplificati di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI (5/6) Con decreto del 26 aprile 2013 sono stati definiti i criteri e le modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo in favore di start-up innovative e degli incubatori certificati (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2013, n. 147). La circolare operativa del Gestore MCC n. 652 del 26/07/2013 pubblicata sul sito www.fondidigaranzia.it, disciplina i criteri e le modalità di accesso in favore delle start up innovative e incubatori di start up innovative certificati. Per start up innovative e incubatori certificati si intendono le imprese di piccola, media dimensione ( di cui all’art. 25 comma 2 e 5 decreto legge 179/2012), iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese (comma 8); Nel caso in cui il Soggetto Finanziatore, in relazione all’importo dell’operazione finanziaria, non acquisisca alcuna garanzia, reale, assicurativa o bancaria, l’intervento del Fondo a favore delle imprese è concesso per tutte le tipologie di operazione: Senza valutazione dei dati contabili di bilancio dell’impresa o dell’incubatore; A titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi; Per un importo massimo garantito per singola impresa pari a 2.5 € milioni; Nel caso di garanzia diretta, nella misura massima dell’80 % dell’ammontare del finanziamento Nel caso di controgaranzia, nella misura massima dell’80% dell’importo garantito da confidi o altro fondo di garanzia Viene rimossa la limitazione alle sole operazioni a fronte di un programma di investimento; Non opera il requisito relativo alla misura minima del versamento dei mezzi propri. Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 23 Focus start up innovative: Criteri e modalità semplificati di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI (6/6) Nel caso in cui il Soggetto Finanziatore acquisisca garanzie, reali, assicurative o bancarie e/o manchi la dichiarazione attestante l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese: rimangono valide le procedure ordinarie; a condizione che sia presente la dichiarazione d’iscrizione nella suddetta sezione speciale, è comunque fatta salva la concessione dell’intervento a titolo gratuito. 24 Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 Il Team Assistenza alla clientela Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 Team Assistenza alla clientela 25 Processo operativo Area Promozione e Assistenza Commerciale MCC Tutti gli operatori del settore possono avvalersi del supporto di un Team dedicato per ricevere formazione e consulenza sulla operatività del Fondo di Garanzia. I componenti del Team Assistenza effettuano incontri formativi e informativi specifici sul funzionamento del Fondo di garanzia e sulle modalità di presentazione delle domande. Le richieste vengono gestite dall’Area Promozione e Assistenza Commerciale della Mandataria MCC che provvede ad assegnarle al Team Assistenza. Il Team Assistenza prende contatto con il richiedente, ne individua le necessità info/formative, conferma la data e luogo di svolgimento dell’incontro, predispone la documentazione da presentare, con il coordinamento di MCC, sulla base delle necessità info/formative manifestate. Assegna le richieste di formazione alle Mandanti Gruppo di lavoro delle Mandanti Contatta Ente richiedente e ne individua le necessità info / formative Customizza l’intervento Realizza l’intervento info / formativo Fondo di Garanzia per le PMI L. 662/96 Team Assistenza alla clientela 26 Le imprese femminili che presentano domanda a valere sulla Sezione Speciale Pari Opportunità mediante la prenotazione della garanzia, possono avvalersi del Team Assistenza per consulenza sulla compilazione della modulistica. I componenti del Team Assistenza possono essere contattati ai numeri fissi e di cellulare nonché agli indirizzi mail pubblicati sul sito www.fondidigaranzia.it
© Copyright 2024 Paperzz