Appunti sulla fase del controllo a carico del contribuente da parte dell’amministrazione: la liquidazione, il controllo formale, l’istruttoria (a cura di Stefano Gorgoni. Novembre 2014) 1) Premessa I controlli sono il principale tipo di attività della Amministrazione finanziaria: l’attuazione delle norme tributarie, infatti, è in larga parte fondata sull’adempimento spontaneo (di sostituti di imposta e contribuenti) sicché l’amministrazione finanziaria assume essenzialmente un ruolo di verifica dell’esatto adempimento altrui. Principi che guidano l’istruttoria ed il controllo: Vincolatezza: in generale, il procedimento di accertamento tributario è una specie del più ampio genere del procedimento amministrativo; differenza rilevante fra species e genus appare essere il carattere normalmente vincolato dell’azione dell’amministrazione finanziaria. La pretesa tributaria è disciplinata nel suo contenuto dalla Legge (art. 23 cost.) che determina i fatti in relazione ai quali il debito tributario può sorgere e la sua misura, senza lasciare spazio a valutazioni discrezionali da parte dell’Agenzia; Buona fede; Tutela dell’affidamento; Proporzionalità: Il pubblico potere, tra due strumenti ugualmente idonei a raggiungere il risultato programmato, presceglie quello meno lesivo degli interessi potenzialmente pregiudicati. Esempi di proporzionalità sono la norma di cui art. 6, comma 4, Statuto (divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso amministrazione), oppure art. 12, comma 1, Statuto (verifica fiscale con minor turbativa possibile), o art. 77 del DPR 602/73 (iscrizione ipoteca); Principio contraddittorio: (art. 6, 5° comma, art. 12, 7° comma, Statuto); Principio legalità: penetranti poteri dell’Amministrazione devono avere fonte legale (artt. 14, 15, 23 e 97 Cost.). La competenza territoriale degli uffici: A norma dell’art. 31 del DPR 600/73 l’Agenzia delle Entrate competente è quella nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale (art. 58 del DPR 600/73) del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata (o avrebbe dovuto essere) presentata. 1 I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel Comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa. Le cause di variazione del domicilio fiscale (art. 58 del DPR 600/73) hanno effetto dal 60° giorno dal quale si sono verificate. 2) L’Istruttoria e il sistema informativo L’anagrafe Tributaria E’ la banca dati più importante, in cui sono raccolti dati rilevanti ai fini fiscali. Art. 1 del DPR 605/73 stabilisce che: <<[1] L'anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari. [2] I dati e le notizie raccolti sono comunicati agli organi dipendenti dal Ministro per le finanze preposti agli accertamenti ed ai controlli relativi alla applicazione dei tributi ed, in particolare, ai fini della valutazione della complessiva capacità contributiva e degli adempimenti conseguenziali di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento, all'Ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il soggetto ha il domicilio fiscale. [3] Sulla base dei dati in suo possesso l'anagrafe tributaria provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali>> La raccolta dati avviene utilizzando il codice fiscale di cui è in possesso ogni cittadino fin dalla nascita, e la cui indicazione é obbligatoria in una serie di atti ad es. compravendite immobiliari). L’anagrafe tributaria censisce anche i rapporti bancari intrattenuti da ciascun contribuente, e serve a indirizzare le verifiche bancarie. L’anagrafe tributaria è integrata con G.d.F. attraverso collegamento telematico. VIES (VAT information exchange system) Registra dati contenuti in modelli INTRASTAT . Serve a contrastare fenomeno frodi “carosello” a livello comunitario. Rapporto fra Accertamento e verifiche L’emanazione dell’accertamento (cioè la potestà impositiva) è prerogativa esclusiva dell’Agenzia delle entrate. 2 L’attività investigativa prodromica all’eventuale accertamento è di competenza sia dell’Agenzia Entrate che della G.d.F. Il Ministero dell’Economia ogni anno programma l’attività investigativa fissando i cosiddetti criteri selettivi in base ai quali selezionare i contribuenti da controllare. 3) La liquidazione in via informatica (art. 36-bis DPR 600/73) La liquidazione costituisce un primo livello di controllo, e ha ad oggetto tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti. Essa ha luogo, mediante procedure informatiche automatizzate, entro l’inizio del periodo di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo (termine ordinatorio). E’ un controllo limitato, non finalizzato all’accertamento di un reddito diverso dal dichiarato, bensì solo al controllo della esattezza numerica dei dati dichiarati. Se risulta che l’importo autoliquidato e versato dal contribuente è inferiore a quello da versare in base alla stessa dichiarazione, si procede alla riscossione (ruolo) preceduto da un preavviso di irregolarità. L’Agenzia delle Entrate, allteraverso la “liquidazione” di cui all’art. 36-bis del DPR 600/73: 1. corregge errori materiali di calcolo; 2. riduce detrazioni, deduzioni, e crediti di imposta della misura non spettante in base ai dati risultanti da dichiarazione stessa; 3. controlla che i versamenti siano tempestivi e corrispondenti al dichiarato. Se emergono anomalie viene inviato un preavviso telematico di irregolarità (avviso bonario). 4) Il controllo formale (art. 36-ter DPR 600/73) L’Agenzia delle Entrate provvede, entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, al cosiddetto controllo formale. Non riguarda tutte le dichiarazioni, ma è svolto in base a criteri selettivi fissati dal Ministero (ad es. detrazioni per spese sostenute per ristrutturazioni edilizie). Il contribuente (o sostituto di imposta) è invitato (per iscritto, telefonicamente o telematicamente), a fornire chiarimenti in ordine ad alcuni elementi della 3 dichiarazione (deduzioni, detrazioni, crediti di imposta) e a trasmettere i documenti che li giustificano. Il controllo non riguarda solo la dichiarazione, ma anche i documenti. In esito al controllo, gli uffici: escludono detrazioni non spettanti in base a documenti prodotti; escludono deduzioni non spettanti in base a documenti prodotti; quantificano crediti di imposta spettanti; liquidano maggiori imposte e contributi dovuti. 5) Inviti, richieste e questionari Inviti: Per controllare la posizione fiscale del contribuente l’ufficio può invitarlo a comparire di persona per fornir dati notizie rilevanti ai fini dell’accertamento, anche con riferimento ai dati e notizie acquisiti in sede bancaria o postale. Richieste documenti: In secondo luogo, l’ufficio può invitare il contribuente ad esibire o trasmetter atti e documenti, scritture contabili, bilanci. Questionari: L’ufficio può inviare a contribuenti questionari relativi a dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti. La mancata risposta al questionario legittima l’adozione del metodo induttivo di accertamento. Richieste a soggetti terzi: si veda art. 32 del DPR 600/73. Le richieste possono essere rivolte ad amministrazioni dello Stato, a pubblici ufficiali (Notai), a soggetti obbligati a tenuta scritture contabili, a privati cittadini. 6) Gli obblighi di collaborazione del contribuente Artt. 38, ult. C., e 39, comma 2, lett. d-bis) del DPR 600/73 La mancata risposta al questionario, a invito a comparire o a esibire documenti legittima l’adozione del metodo sintetico di accertamento di quello induttivo di accertamento, con rilevante attenuazione degli oneri probatori a carico dell’Agenzia. Ma queste non sono le uniche conseguenze pregiudizievoli a carico del contribuente in caso di sua mancata collaborazione. Di particolare rilievo appare i divieto di utilizzazione (sia nulla successiva fase amministrativa, che nella eventuale fase contenziosa) di documenti non esibiti o non trasmessi a seguito di richiesta da parte degli uffici. 4 Art. 32 del DPR 600/73 <<[4] Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta. [5] Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile>>. Tuttavia, la norma di cui al 4° comma dell’art. 32 del DPR 600/73 sopra richiamata deve essere interpretata rigorosamente e in senso restrittivo. Sul punto si veda Sent. Cass. Civ., sez. Tributaria, 14-07-2010, n. 16536 <<A questo proposito va peraltro ricordato che nel dettare le norme in tema di accessi, ispezioni e verifiche, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, stabilisce altresì che "i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata (in tali occasioni) l'esibizione, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione di essi all'ispezione". Trattandosi di norma facente eccezione a regole generali, la stessa non può essere applicata oltre i casi e i tempi da essa considerati e, soprattutto, deve esigere interpretata in coerenza ed alla luce dei principi affermati dagli artt. 24 e 53 Cost.. Come già sottolineato da C. Cass. 2006/9127, quest'ultima non impedisce di porre dei limiti alla prova, ma impone di leggerli in maniera molto rigorosa, perchè diversamente opinando si rischia d'incidere sul diritto alla difesa e di obbligare il contribuente alla effettuazione di pagamenti non dovuti. Per scongiurare simili eventualità, la disposizione di cui all'art. 52, comma 5, dev'essere perciò intesa nel senso che per sanzionarlo con la perdita della facoltà di produrre i libri e le altre scritture, il contribuente deve aver tenuto un comportamento diretto a sottrarsi alla prova e, dunque, capace di far fondatamente dubitare della genuinità di documenti che affiorino soltanto in seguito nel corso di giudizio>>. Ma la mancata collaborazione del contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate o della G.d.F. può financo esporlo a sanzioni di natura penale. Art. 11, D.L. 201/2011 (decreto Monti “salva-Italia”) <<1. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie 5 non rispondenti al vero è punito ai sensi dell'articolo 761 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74>>. In ogni caso, la mancata collaborazione del contribuente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate o della G.d.F. comporta l’applicazione di sanzioni amministrative. Art. 11, D.Lgs. 471/97 <<[1] Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni: a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri; b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere; c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti>>. 7) Accessi, ispezioni, verifiche L’accesso consiste nel recarsi fisicamente sul luogo ove deve essere effettuata la constatazione di qualche elemento. L’ispezione è, specificamente, l’esame analitico di un determinato oggetto (tipicamente la contabilità). La verifica è invece la forma principale del controllo dei contribuenti è la verifica, che consiste in una serie di operazioni che iniziano con l’accesso in un Art. 76, DPR 445/2000: <<1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte>>. 1 6 luogo, seguito da ispezioni documentali e da altri controlli, e si conclude con la redazione di un PVC (constatazione delle caratteristiche dell’attività). L’art. 14 Cost. dispone l’inviolabilità del domicilio, dunque gli accessi presso abitazioni private richiedono l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, che può essere concessa solo in presenza di gravi indizi di violazioni delle norme tributarie. Anche per l’accesso in locali promiscuamente adibiti sia ad abitazione che ad attività commerciale o professionale, è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica L’autorizzazione della Procura è necessaria anche per procedere a perquisizioni personali ed all’apertura coattiva di plichi sigillati, casseforti, mobili. L’autorizzazione del Procuratore è un atto amministrativo motivato, che è soggetto al sindacato del giudice tributario, sia sotto il profilo della adeguatezza della motivazione, sia sotto il profilo della idoneità dei gravi indizi di evasione. Per gli accessi in locali destinati ad esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, è sufficiente l’autorizzazione del comandante della G.d.F. o del Direttore locale Agenzia Entrate. Per accessi in studi professionali, è necessaria la presenza del professionista o di un suo delegato, in quanto vi è in questo caso la necessità di contemperare l’interesse del fisco con il segreto professionale. Art. 52 del DPR 633/72 <<[3] E' in ogni caso necessaria l'autorizzazione del procuratore della Repubblica o dell' autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all' apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili e per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito il segreto professionale ferma restando la norma di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale>>. Nel corso della verifica vengono eseguite ispezioni documentali su libri, registri, documenti e altre scritture che si trovano nei locali (compresi documenti non obbligatori). La verifica contabile è una forma specifica di controllo, rivolta ad esaminare la completezza, esattezza e veridicità della contabilità, sulla scorta delle fatture ed altri documenti, anche mediante confronto con documenti e scritture contabili di terzi (controllo incrociato). Nel corso della verifica, il personale dell’Agenzia delle Entrate ed i militari della G.d.F. debbono seguire un codice di comportamento fissato dalla Legge. 7 Art. 12 L. 212/2000 (Statuto contribuente) - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali <<1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente. 2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche. 3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta. 4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica. 5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l'eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell'arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente. 6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13. 7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Per gli accertamenti e le verifiche aventi ad oggetto i diritti doganali di cui all’ articolo 34 del testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 >>. 8 In sintesi, dunque: Art. 12, 2° comma, L. 212/2000 E’ controverso quali siano le conseguenze della omessa attivazione delle relative garanzie. La tesi preferibile è che, in generale, la violazione del 2° comma dell’art. 12 determina la nullità dell’avviso di accertamento successivamente emesso quando possa dirsi fattivamente e concretamente leso l’interesse del contribuente. E’ da escludere che l’interesse venga concretamente leso quando, pur omesso l’avviso circa la possibilità di farsi assistere da un professionista nel corso della verifica, un professionista abbia comunque spontaneamente assistito. Art. 12, 7° comma, L. 212/2000 Tale norma recepisce il principio generale della partecipazione del contribuente all’iter amministrativo di accertamento. Il precetto contenuto nel comma 7° va inteso nel senso che, fino al decorso del 60° giorno, esiste una barriera preclusiva all’emanazione dell’atto, salvi i soli casi di particolare e motivata urgenza. Di conseguenza, l’emissione di un atto di accertamento senza il rispetto della dei termini di cui al 7° comma determina la nullità dell’atto, da farsi valer con l’impugnazione dinanzi alle commissioni tributarie. La possibilità di drogare in caso di particolare e motivata urgenza non può essere ricondotto all’imminente scadenza del termine di decadenza per l’azione accertatrice. Sul punto si vedano Sentenza Cassazione civile, sez. Unite, 29-07-2013, n. 18184, nonché C.T.P. Milano, 10 maggio 2010, sez. XXXI, n° 126 Il sequestro dei documenti e delle scritture è consentito solo se non è possibile riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione del PVC. Gli operanti non possono sequestrare libri e registri ma solo eseguirne o farne eseguire copi o estratti, ovvero apporre, per evitare alterazioni e sostituzioni, la propria firma con data e timbro dell’ufficio, e adottare altre cautele per impedire la sottrazione degli stessi. Possono essere acquisiti anche i dati presenti sul hard disk dei PC e nei sistemi di archiviazione esterna. 8) Collaborazione dei Comuni Il Comune di domicilio fiscale del contribuente è tenuto a segnalare all’ufficio fiscale qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni 9 presentate dalle persone fisiche, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti fornendo ogni idonea documentazione. Per incentivare i Comuni a collaborare, è previsto che agli stessi sia attribuita una quota pari al 50% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo a seguito dell’intervento del Comune2. 9) Rapporto tra istruttoria amministrativa e processo penale La verifica della G.d.F., come quella svolta dall’Agenzia delle Entrate ha natura amministrativa. Se nel corso della verifica emergono notizie di reato, sia la G.d.F. che l’Agenzia delle Entrate debbono darne notizia alla Procura della Repubblica. La G.d.F. opera anche come organo di P.G. (polizia giudiziaria), e come tale può trasmettere agli uffici fiscali “documenti, dati e notizie” reperiti in sede di indagini preliminari, ma occorre l’autorizzazione della Autorità giudiziaria, che può essere concessa anche in deroga alle norme sul segreto investigativo. Le norme che tutelano segreto investigativo non sono norme a tutela del contribuente (ma delle indagini) sicché la trasmissione di notizie in mancanza dell’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria non può essere eccepita dal contribuente. Per consentire all’Amministrazione di usare elementi raccolti in sede penale anche quando le indagini si prolungano nel tempo, i termini di decadenza per l’accertamento sono raddoppiati. 10) La cooperazione internazionale Art. 31-bis del DPR 600/73 <<1. L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea, delle informazioni necessarie per assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. Essa, a tale fine, può autorizzare la presenza nel territorio dello Stato di funzionari delle amministrazioni fiscali degli altri Stati membri. 2. L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delle informazioni da trasmettere alle predette autorità con le modalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delle imposte sul reddito. 2 D.L. 138/2011 10 3. Le informazioni non sono trasmesse quando possono rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale, un processo commerciale o un'informazione la cui divulgazione contrasti con l'ordine pubblico. La trasmissione delle informazioni può essere, inoltre, rifiutata quando l'autorità competente dello Stato membro richiedente, per motivi di fatto o di diritto, non è in grado di fornire lo stesso tipo di informazioni. 4. Le informazioni ottenute ai sensi del comma 1 sono tenute segrete con i limiti e le modalità disposti dall' articolo 7 della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, modificata dalle direttive 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, e 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004. 5. Non è considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria alle autorità competenti degli altri Stati membri delle informazioni atte a permettere il corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio. 6. Quando la situazione di uno o più soggetti di imposta presenta un interesse comune o complementare con altri Stati membri, l'Amministrazione finanziaria può decidere di procedere a controlli simultanei con le Amministrazioni finanziarie degli altri Stati membri, ciascuno nel proprio territorio, allo scopo di scambiare le informazioni così ottenute quando tali controlli appaiano più efficaci di un controllo eseguito da un solo Stato membro. 7. L'Amministrazione finanziaria individua, autonomamente, i soggetti d'imposta sui quali intende proporre un controllo simultaneo, informando le autorità competenti degli altri Stati membri interessati circa i casi suscettibili di un controllo simultaneo. A tale fine, essa indica, per quanto possibile, i motivi per cui detti casi sono stati scelti e fornisce le informazioni che l'hanno indotta a proporli, indicando il termine entro il quale i controlli devono essere effettuati. 8. Qualora l'autorità competente di un altro Stato membro proponga di partecipare ad un controllo simultaneo, l'Amministrazione finanziaria comunica alla suddetta autorità l'adesione o il rifiuto ad eseguire il controllo richiesto, specificando, in quest'ultimo caso, i motivi che si oppongono all'effettuazione di tale controllo. 9. Nel caso di adesione alla proposta di controllo simultaneo avanzata dall'autorità competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria designa un rappresentante cui compete la direzione e il coordinamento del controllo. 10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e l'Amministrazione competente provvede all'espletamento delle attività ivi previste con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente>>. 11
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