La gestione dei TEE. Aspetti contrattuali e criticità per ESCO ed

Insieme per crescere
La gestione dei TEE.
Aspetti contrattuali e criticità per ESCO ed Energy Manager
Anna Maria Desiderà
Roedl & Partner
© Rödl & Partner
Smart Energy Expo - Verona,
9.10.2014
11.03.2013
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Il D.M. 28.12.2012. Le attività del GSE
Il D.M. 28.12.2012 ha perfezionato il passaggio al GSE della gestione del meccanismo dei CB,
in precedenza di competenza dell’Autorità per l’energia ed il gas.
Questo ha incluso l’attribuzione al GSE dei compiti relativi a:
- Assegnazione dei certificati
o le proposte per l’ottenimento dei titoli sono sottoposte ad un’istruttoria tecnico-amministrativa
condotta da ENEA e RSE (Ricerca sul Sistema Energetico)
-
Erogazione dei certificati
o il 31 maggio di ogni anno il GSE verifica il raggiungimento dell’obiettivo da parte dei soggetti
obbligati
-
Ritiro dei certificati
o Il GSE è tenuto alla verifica della corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti
o Il GSE effettuale le comunicazioni alle Autorità competenti per l’irrogazione delle sanzioni
In particolare, in tema di controlli e sanzioni, ciò impone il coordinamento tra:
•D.M 28.12.2012
•Delibera AEEG EEN 9/11
•D.Lgs 28/2011 (art. 23, co. 3 e 42)
•L. 481/95
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Controlli e sanzioni. Il D.M. 28.12.2012
Art. 14: Verifiche, controlli e sanzioni del GSE
I. SCOPO:
-Verifica regolare esecuzione delle iniziative (conformità al progetto approvato)
-Verifica completezza della documentazione relativa agli interventi
-Verifica regolarità della documentazione relativa agli interventi
E’ la documentazione prescritta dalle Linee guida Delibera EEN
9/11
• Il soggetto titolare1 dei progetti deve conservare per un numero di
anni pari a quelli di vita tecnica del progetto la documentazione
idonea a consentire :
il riscontro di quanto dichiarato in sede di richiesta
il rispetto delle disposizioni regolatorie relative a ogni
intervento incluso nel progetto
1Soggetto
titolare è chi presenta la RVC - richiesta di verifica e di certificazione (distributore, ESCo o
soggetto con obbligo di nomina di Energy Manager), che risponde della corretta preparazione,
esecuzione e valutazione del progetto, inclusa la veridicità e completezza delle informazioni riportate
nella documentazione
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Controlli e sanzioni. Il D.M. 28.12.2012
II. MODALITÀ:
-Controlli a campione sulle iniziative
-Sopralluoghi in corso d’opera e verifiche in situ per tutta la vita utile del progetto
-Supporto tecnico dell’ENEA
-III. POTERI:
-Annullamento dei certificati imputabili
-Applicazione misure art. 23 comma 3 D.Lgs. 28/2011
Tali misure consistono nel recupero delle somme indebitamente percepite, e
nella condizione ostativa – della durata di dieci anni – al percepimento degli
incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e vengono applicate in
caso di:
• fornitura di dati o documenti non veritieri
• rilascio di dichiarazioni false o mendaci
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Controlli e sanzioni. Il D.M. 28.12.2012
Segnalazione alle Autorità per le eventuali sanzioni ex art. 42 D.Lgs. 28/2011
Inclusa segnalazione alla AEEGSI, che ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c), L.
n. 481/95, irroga sanzioni amministrative pecuniarie e in caso di reiterazione
delle violazioni ha la facoltà di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi
ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della
concessione
Incluse segnalazioni alle autorità giudiziaria per fattispecie di reato ipotizzabili
(falso)
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Richieste di certificazione – i rischi per una ESCo
Solitamente il meccanismo per l’ottenimento dei CB si basa su un rapporto a tre
Cliente
partecipante
Contratto per la realizzazione di un intervento che
include clausola regolante la valorizzazione dei CB
generati
Installatore
ESCo
Contratto per reperimento interventi che generano CB,
accordo su riparto del ricavato da valorizzazione CB
Va quindi segnalato come il più delle volte la ESCo non abbia alcun contatto con il cliente partecipante
che beneficia dell’intervento, nè alcuna conoscenza in merito alla progettazione e realizzazione
dell’intervento .
Necessità di particolari cautele in sede contrattuale, al fine di
ripartire equamente i rischi di eventuali controlli e sanzioni
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Richieste di certificazione – i rischi per una ESCo
Dichiarazioni liberatorie
Divieto cumulo CB con altri incentivi (art. 10 D.M. 28.12.2012): “I certificati bianchi emessi
per i progetti presentati dopo l’entrata in vigore del presente decreto non sono cumulabili con
altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e
con altri incentivi statali (…)”
A tal fine, al momento della presentazione della richiesta, la ESCo proponente deve rendere
una propria dichiarazione sull’inesistenza di ulteriori contributi economici riferibili al
medesimo progetto, anche per richieste presentate antecedentemente dal cliente
partecipante o da altri soggetti terzi (FAQ sito web GSE)
La ESCo non ha il controllo dell’intervento, per il quale altri incentivi
potrebbero essere stati richiesti dal cliente finale o da altra ESCo
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Richieste di certificazione – i rischi per una ESCo
Inoltre, al momento dell’avvio del procedimento per la richiesta dei CB, la ESCo proponente
deve inoltrare una dichiarazione liberatoria del cliente partecipante con la quale quest’ultimo
dichiara di:
- essere proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull’edificio, impianto, sito
industriale etc, sul quale è realizzato il progetto
- essere a conoscenza che la ESCo proponente ha richiesto per il progetto i CB
- non avere chiesto, né direttamente, né mediante soggetti terzi, altri incentivi per il
progetto medesimo
- garantire al GSE e alle autorità preposte il libero accesso al sito
- Il GSE considera come unico responsabile del progetto il
Proponente, il quale assume tutte le responsabilità del progetto,
dichiara la veridicità dei dati e delle informazioni
- I clienti partecipanti non assumono alcuna responsabilità verso il
GSE
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Richieste di certificazione – i rischi per una ESCo
Veridicità documentazione
Poteri sanzionatori GSE/AEEG verificato che la documentazione è non completa/non
regolare/non veritiera
La ESCo, quando non ha realizzato l’intervento, dovrà presentare,
sotto propria responsabilità, documentazione predisposta da soggetti
terzi (gli installatori)
Tale circostanza risulta determinante, ad esempio, in relazione alla prescrizione di cui all’art. 6
comma 2 D.M. 28.12.2012:
“A partire dal 1.1.2014, hanno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente i
progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione”
La data di realizzazione si individua con la data di prima
attivazione e la data di avvio del progetto
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Richieste di certificazione – i rischi per una ESCo
IL GSE HA INFATTI CHIARITO CHE, A PARTIRE DAL 01.01.2014:
-
PPPM
Le Proposte di Progetto e Programma di Misura che accedono al meccanismo
dei certificati bianchi sono solo quelle la cui data di prima attivazione sia uguale o
successiva alla data di presentazione del progetto
DATA DI PRIMA ATTIVAZIONE
È la prima data in cui almeno uno dei clienti partecipanti inizia a
beneficiare dei risparmi energetici
Ciò comporta anche difficoltà nella raccolta di molteplici interventi
realizzati presso diversi clienti finali e/o da diversi installatori
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Richieste di certificazione – i rischi per una ESCo
RVC
STANDARD
accedono al meccanismo dei certificati bianchi le RVC la cui data di prima
attivazione sia antecedente a non oltre 12 mesi dalla data di avvio del
progetto
DATA DI PRIMA ATTIVAZIONE
È la prima data in cui almeno uno dei clienti partecipanti inizia a
beneficiare dei risparmi energetici
DATA DI AVVIO DEL PROGETTO
E’ la data in cui il progetto raggiunge la dimensione minima
prescritta (20-40-60 TEP)
La verifica del raggiungimento della dimensione minima viene
effettuata nell’ambito della valutazione della prima RVC, che deve
essere presentata entro 180 gg dalla data di avvio del progetto
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Richieste di certificazione – i rischi per una ESCo
RVC
ANALITICHE
accedono al meccanismo dei certificati bianchi le RVC la cui data di prima
attivazione sia antecedente a non oltre 12 mesi dalla data di inizio del
monitoraggio
DATA DI PRIMA ATTIVAZIONE
È la prima data in cui almeno uno dei clienti partecipanti inizia a
beneficiare dei risparmi energetici
N.B. Il periodo di monitoraggio è il periodo, inferiore a 12
mesi, all’interno del quale si prendono i valori di riferimento sui
quali valutare il risparmio lordo ottenuto dall’intervento
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Cambio di titolarità dei progetti – il trasferimento delle
responsabilità
Spesso le ESCo, in alternativa alla valorizzazione dei certificati lungo tutto l’arco della loro vita
utile, vendono il progetto ad altre ESCo o a soggetti obbligati (es. ENEL), trasferendo loro la
titolarità
Recenti chiarimenti del GSE hanno disciplinato il cambio di titolarità dei progetti
- Le PPPM possono essere trasferite successivamente alla comunicazione di esito positivo
dell’istruttoria
- Le RVC (analitico e standard) possono essere trasferite solo successivamente al termine
dell’istruttoria relativa al primo periodo di rendicontazione
Nella richiesta il soggetto subentrante deve espressamente
dichiarare di assumere i diritti e gli obblighi esistenti in capo al
soggetto cedente nei confronti del GSE
Sarà il nuovo soggetto titolare ad assumere le responsabilità derivanti dall’art.
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Contatti
Foto
Avv. Anna Maria Desiderà
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Via F. Rismondo, 2/E
35131 Padova
Tel. +39 049 8046911
Fax +39 049 8046920
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“Ogni singola persona conta”, per i Castellers come per noi.
Le “torri umane” simboleggiano in modo straordinario la cultura di Rödl & Partner. Incarnano la nostra filosofia di coesione, equilibrio, coraggio
e spirito di squadra. Mostrano la crescita che scaturisce dalle proprie forze, elemento che ha fatto di Rödl & Partner quello che è oggi.
“Força, Equilibri, Valor i Seny” (potenza, equilibrio, coraggio e intelligenza) sono i valori dei Castellers, così vicini ai nostri. Per questo, dal
maggio 2011, Rödl & Partner ha stretto una cooperazione con i Castellers di Barcellona, ambasciatori nel mondo dell’antica tradizione delle
“torri umane”. L’associazione catalana incarna, insieme a molte altre, questa preziosa eredità culturale.
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