piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 2016

COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE
(Provincia di Avellino)
PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2014 - 2016
(Proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione prot. 373/2014)
(Adottato con Delibera di Giunta comunale n. ____/2014)
PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2014 – 2016
DEL COMUNE DI SANTO STEFANO DEL SOLE
INDICE
PREMESSA
PECULIARITA' DEL TEMA DELL'ATTRIBUZIONE DEI POTERI GESTIONALI NEI PICCOLI COMUNI
IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
COSA HA FATTO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DAL 2012 AD OGGI
RICOGNIZIONE DEI SETTORI E DELLE ATTIVITÀ PARTICOLARMENTE ESPOSTI ALLA CORRUZIONE
MAPPATURA DEL RISCHIO
INDICI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN TERMINI CONCRETI
MISURE DI PREVENZIONE MINIME
MISURE DI PREVENZIONE DIVERSE DA QUELLE OBBLIGATORIE PER LEGGE
IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO E MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI
VINCOLI CHE INCIDONO SULLA EFFICACIA DEL PIANO DI PREVENZIONE
ATTORI, TEMPI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE
PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE
PREMESSA
Recentissimi fatti di cronaca locale, che hanno visto eseguire la misura cautelare degli arresti
domiciliari nei confronti di un'impegata dell'Ufficio Anagrafe di un comune di piccole dimensioni
della provincia di Avellino, segnalano l'opportunità di rimettere mano al Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione, superando l'idea che la valutazione del rischio potenziale possa
essere effettivamente contenuto in tabelle e pesature, individuando piuttosto quei procedimenti e
quelle attività capaci di scivolare in un cono d'ombra e di sfuggire in modo per così dire naturale
agli ordinari controlli in tema di gestione contabile ovvero di regolarità amministrativa.
In un comune di circa 2000 abitanti e che conta soltanto 11 dipendenti le attività di prevenzione
delle “devianze” non passano attraverso procedure, schede o report degli uffici, che costituiscono
spesso solo un appesantimento burocratico ed un formalismo capace di assorbire molto tempo e
addirittura di distogliere l'attenzione da indici significativi che sono rilevabili solo con un’analisi sul
campo. Preferibile è invece costruire prassi finalizzate al controllo a vista. In via meramente
esemplificativa, la presenza in via informale del responsabile della prevenzione durante le fasi
pubbliche di una procedura di gara ovvero la semplice presenza periodica presso gli uffici per
verificare "sul campo" il rispetto di tempi procedurali e financhè gli umori dei cittadini utenti, sono
molto più efficaci della sola lettura di report periodici da parte degli uffici. In contesti in cui il
rapporto tra dipendenti ed uffici è di 1 a 1 o addirittura di 1 a 2, il perimetro della propria stanza non
può divenire una possibile zona franca.
Merita essere evidenziato come negli Enti locali la prevenzione dei fenomeni corruttivi deve essere
una priorità anzitutto della parte politica ed in tal senso deve essere manifestata e dichiarata nei
confronti degli utenti e dei dipendenti anche negli altri atti fondamentali dell'Amministrazione.
Lo strumento più efficace di prevenzione, tenendo ben chiaro che non esistono azioni o ricette
infallibili, è costituito dalla garanzia della Trasparenza, che non può essere però oggetto del lavoro
del solo responsabile della trasparenza con la collaborazione di alcuni funzionari più attenti e
solerti, ma deve essere condivisa dalla Parte politica che all'interno della Pianificazione degli
obiettivi relativi alla performance collettiva ed individuale deve opportunamente inserire l'effettività
e la profondità della trasparenza amministrativa di ciascun ufficio quale fattore determinante nella
valutazione degli uffici e dei dipendenti.
PECULIARITA' DEL TEMA DELL'ATTRIBUZIONE
DEI POTERI GESTIONALI NEI PICCOLI COMUNI
A fronte della normativa nazionale ed in particolare delle innovazioni introdottedall’art. 6 bis della
Legge n.241/90 e s.m.i. e dal D.lgs. n.39/2013 con riferimento all'art.12 (Gli incarichi dirigenziali,
interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo
pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della
carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente
pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della
carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha
conferito l'incarico.) nei Comuni inferiori ai 5000 abitanti esiste un ulteriore problema.
L'art.107 del Testo Unico Enti locali - D.lgs. n.267/2000 e s.m.i. dispone che:
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli
statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo
politico- amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa,
finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente
dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi
di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui
rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con
gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità
stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le
autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di
competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle
sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia
di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni,
legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati
dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono
essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che
conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o
provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti,
salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente,
della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste
dall'articolo 147 del presente testo unico
Tale normativa è però integrata dall'art. 53, comma 23, legge n. 388 del 2000 come modificato
dall'art. 29, comma 4, legge n. 448 del 2001 con la seguente previsione:
Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo
97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa,
possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a
quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni (ora articolo 4, commi 2, 3 e 4, decreto legislativo n. 165 del 2001), e
all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo
ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di
adottare atti anche di natura tecnica gestionale.
Tale questione non era stata sottovalutata nel 2013, ma i termini "stringenti" previsti dal D.L.
95/2012 e s.m.i. in tema di esercizio in forma associata nei comuni sino a 5000 abitanti di tutte le
cd. funzioni fondamentali avrebbero difatto dovuto risolvere ogni problema di assegnazione e
separazione dei poteri di gestione. L'ulteriore rinvio al 31.12.2014 per il completamento di tale
processo associativo, ripronone invece la questione in tema di incompatibilità e potenziale conflitto
di interessi.
Per inciso anche la possibilità di affidare tali responsabilità gestionali al Segretario comunale ex art.
97 del T.U.E.L. (al di là di conferimenti temporanei ad interim) rappresenta un vulnus essendo il
Segretario negli enti locali di minori dimensioni l'unico ad avere i requisiti per rivestire il ruolo di
Responsabile per la prevenzione della corruzione, che esige appunto ilmancato esercizio di poteri
gestionali, se non ad interim e per periodi limitati nel tempo.
In tale ottica, ed in attesa di chiarimenti sul punto dalla ANAC ovvero dal Ministero dell'Interno,
l'Amministrazione dovrà porre in essere una specifica valutazione circa l'opportunità stessa del
permanere di responsabilità gestionali in capo ai membri della Giunta.
IL PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE
E' stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della
corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione e
attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli.
Ad un primo livello, quello “nazionale”, il D.F.P. predispone, sulla base di linee di indirizzo adottate
da un Comitato interministeriale, il P.N.A..
Il P.N.A. è stato approvato dalla C.I.V.I.T., individuata dalla legge quale Autorità nazionale
anticorruzione.
Al secondo livello, quello “decentrato”, ogni amministrazione pubblica definisce un P.T.P.C., che,
sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di
corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.
Questa articolazione risponde alla necessità di conciliare l’esigenza di garantire una coerenza
complessiva del sistema a livello nazionale e di lasciare autonomia alle singole amministrazioni
per l’efficacia e l’efficienza delle soluzioni.
I principali strumenti previsti dalla normativa sono:
• adozione del P.T.P.C.
• adempimenti di trasparenza
• codici di comportamento
• rotazione del personale
• obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
• disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed incarichi
extra-istituzionali
• disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari
attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors)
• incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali
• disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici,
conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la
pubblica amministrazione
• disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
(pantouflage – revolving doors)
• disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito
(c.d. Whistleblower)
• formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della
corruzione
Alla luce del contesto di riferimento, la formulazione della strategia nazionale anticorruzione è
finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi strategici:
ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
creare un contesto sfavorevole alla corruzione.
COSA HA FATTO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DAL 2012 AD OGGI
In esecuzione delle previsioni di cui al D.L. 174/2012 conv. in L.213/2012 l’Amministrazione ha
approvato con Delibera di C.C. n.27/2012 del 22.12.2012 il nuovo Regolamento su controlli interni
istituendo all'art.8 il controllo successivo di regolarità amministrativa nei termini che seguono:
Il Comune di Santo Stefano del Sole, senza confidare in proroghe dei termini di adempimento
originariamente previsti dalla L.190/2012, riconoscendone l'importanza ed il valore in relazione alla
garanzia della buona amministrazione in favore dei propri cittadini, ha poi approvato già lo scorso
anno con Delibera di C.C. n.16/2013 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed ha
provveduto con Decreto del Sindaco n.6/2013 ad individuare il Responsabile della Prevenzione.
Tale Piano deve essere naturalmente adeguato sia con riferimento alla successiva intervenuta
approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione e sia con riguardo alle criticità emerse durante il
2013 dalla concreta applicazione delle previsioni contenute nel PTPC.
Il Comune di Santo Stefano sin dal 2012 ha inoltre avviato il percorso successivamente meglio
tracciato dal D.lgs. n.33/2013, volto a garantire la più estesa trasparenza sull'organizzazione
comunale, sulle procedure e sulle decisioni prese e gli atti posti in essere.
Ancor prima del D.lgs.n. 33/2013, con Deliberazione di G..C. n.112/2012 del 15/11/2012, è stato
approvato il primo Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, già previsto dal D.lgs. 150/2009.
Lo stesso Piano è stato successivamente adeguato ed integrato. L'ultima versione relativa al triennio
2014-2016 è già stata approvata con Delibera di G.C. n.86/2013 sin dalla primavera dello scorso
anno. L'attività di miglioramento ed integrazione della completezza dei contenuti della Sezione
Amministrazione Trasparente é in costante lavorazione ed aggiornamento, nella consapevolezza
della natura dinamica di tale sezione del sito web istituzionale.
L'Amministrazione ha provveduto a dotarsi di un severo Codice di Comportamento dei dipendenti.
E' stato inoltre istituito in via sperimentale lo Sportello Amico del Cittadino, che oltre a fornire
indicazioni circa le procedure relative all'accesso ai servizi comunali, raccoglie reclami e
suggerimenti da parte dei cittadini.
RICOGNIZIONE DEI SETTORI E DELLE ATTIVITÀ
PARTICOLARMENTE ESPOSTI ALLA CORRUZIONE
In primo luogo il presente Piano opera espresso rinvio a quelle aree di rischio che il Dipartimento
della Funzione Pubblica ha individuato quali aree "comuni e obbligatorie":
A) Area: acquisizione e progressione del personale
1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture
1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10.Redazione del cronoprogramma
11.Varianti in corso di esecuzione del contratto
12.Subappalto
13.Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la
fase di esecuzione del contratto
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto
Le attività maggiormente a rischio di corruzione sono poi meglio individuate e ulteriormente
specificate nel presente P.T.C.P. nelle seguenti fattispecie:
· materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi;
· retribuzioni dei titoli di P.O. e tassi di assenza e di maggiore presenza del personale;
· attività ove devono essere assicurati "livelli essenziali" nelle prestazioni;
· attività oggetto di autorizzazione o concessione ovvero di SCIA;
· attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con
riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
· attività oggetto di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
· concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera;
· assegnazione beni antimafia;
· mensa scolastica e controllo corretta indicazione del nr. giornaliero dei pasti forniti;
· opere pubbliche, gestione diretta delle stesse e attività successive alla fase inerente
l'aggiudicazione definitiva;
· manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali;
· pianificazione urbanistica, attività edilizia privata, cimiteriale e condono edilizio;
· trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
· attività di accertamento, di verifica della elusione ed evasione fiscale e attività di riscossione di
entrate patrimoniali;
· sussidi e contributi di vario genere (direzione solidarietà sociale) a sostegno del reddito;
· attività progettuali (direzione solidarietà sociale);
· gestione dei servizi appaltati (direzione solidarietà sociale) con fondi comunali o con fondi ex lege
328/2000;
· attività polizia municipale e di anagrafe e stato civile.
MAPPATURA DEL RISCHIO
Il presente PTPC opera espresso rinvio al PNA che elenca in via meramente esemplificativa alcune
tipologie di rischio di seguito elencati:
A) Area: acquisizione e progressione del personale
- previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e
trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in
relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati
particolari;
- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialità della
selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova
scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati
particolari;
- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare
dipendenti/candidati particolari;
- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il
conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture
- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando
il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell’accordo a tutti i
partecipanti allo stesso;
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei
concorrenti al fine di favorire un’impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di
qualificazione);
- uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire
un’impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi
previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa;
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all’appaltatore di
recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si
sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all’aggiudicatario;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo del modello
procedurale dell’affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
C) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto
economico diretto ed immediato per il destinatario
- abuso nell’adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al
fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);
- abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o
preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati
all’accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).
D) Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
diretto ed immediato per il destinatario
• riconoscimento indebito di vantaggi a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine
di agevolare determinati soggetti;
• negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l’adozione di atti o
provvedimenti;
• riconoscimento indebito dell’esenzione dal pagamento ovvero di riduzione di tariffe e
canoni al fine di agevolare determinati soggetti;
• uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti;
• rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di
agevolare determinati soggetti ovvero con fissazione di prescrizioni differenti dinanzi a casi
analoghi;
• omesso controllo di CIA e SCIA;
• inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione
al fine di favorire soggetti particolari;
• motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per
l’adozione di scelte discrezionali;
INDICI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il PNA individua una serie di indici di valutazione del rischio basati sul:
1. carattere più o meno vincolato dell'atto;
2. sul numero di soggetti che interviene nel singolo procedimento;
3. sulla rilevanza esterna;
4. sull'impatto economico;
5. sulla complessità del processo;
6. su fattori reputazionali;
7. sul valore economico;
8. sul livello organizzativo più esposto al rischio.
Per Amministrazioni locali di dimensione ridotta, quale è il Comune di Santo Stefano del Sole
l'applicazione per ogni singolo procedimento di tali indici può risultare ultronea ovvero fuorviante.
In realtà tutte le aree ed i procedimenti individuati nel presente PTPC debbono ritenersi egualmente
esposti a rischio, pur dovendosi riconoscere un maggiore potenziale di rischio in ragione del valore
economico direttamente o indirettamente collegato all'azione amministrativa.
VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN TERMINI CONCRETI
Il Comune di Santo Stefano del Sole conta poco più di 2200 abitanti e le relazioni interpersonali in
un contesto sociale così ristretto rischiano di condizionare pesantemente l'azione amministrativa in
tema di incompatibilità e di potenziale conflitto di interessi.
Il rapporto tra numero di funzionari ed uffici è talmento limitato (1 a 1) da impedire di fatto ogni
procedura di controllo all'interno del medesimo ufficio.
I processi posti in essere, con esclusione delle procedure di controllo interno previste da norme di
legge e di regolamento, hanno sempre rilevanza esterna diretta o indiretta coinvolgendo interessi di
terzi. Il rischio di fenomeni corruttivi è dunque alto. L'unico argine, in assenza di opportune
procedure di controllo interno e di efficaci misure di prevenzione, è rappresentato dalla correttezza e
dal senso di appartenenza dei funzionari.
MISURE DI PREVENZIONE MINIME
A fronte della concreta eventualità che si verifichino nel contesto ambientale di riferimento
fenomeni “corruttivi”, intesi nell'accezione più ampia, l'Amministrazione comunale deve proseguire
nell'azione di prevenzione intrapresa in vista del continuo miglioramento delle seguenti misure
minime.
1 Rendere pubblici tutti i contributi erogati ed i vantaggi economici attribuiti con identificazione del
beneficiario, pur nel doveroso rispetto delle regole della tutela della riservatezza;
2 Introduzione di sistemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di
corruzione;
3 Corretta distinzione tra ruoli di gestione attiva, di indirizzo politico e di controllo;
4 Misure di diffusione della conoscenza del Codice di Comportamento recentemente adottato;
5 Concreta adozione di misure per l’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità degli incarichi;
5 Adozione di attività formative per il personale, nei limiti consentiti dai vincoli di spesa imposti
dalla normativa vigente, con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree maggiormente
a rischio e per i neo assunti;
6 Sviluppare, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, un sistema informatico che
non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti amministrativi;
7 Adeguamento delle norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente
pubblico che segnala illeciti;
8 Controllo di regolarità amministrativa "a vista" e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e
procedure e dei tempi del procedimento;
9 Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti internamente o esternamente affidati dall’Ente;
10 Pubblicazione all'albo pretorio di tutte le Determinazioni e dell'elenco delle stesse nella sezione
Amministrazione Trasparente.
MISURE DI PREVENZIONE DIVERSE
DA QUELLE OBBLIGATORIE PER LEGGE.
Il presente PTPC fa proprie le seguenti misure di prevenzione ulteriori proposte dal PNA
a) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di
atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000;
b) Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l’accesso alle banche dati istituzionali
contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 del
d.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni
procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005);
c) Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza
dell’amministrazione ad almeno due dipendenti.
d) Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l’utenza
debbano essere sempre sottoscritti dall’utente destinatario.
e) Individuazione di appositi uffici per curano il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti
esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della
corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti (Sportello
Amico del Cittadino).
f) Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei
processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle
indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli
scostamenti.
g) L'individuazione dell’irrogazione di sanzioni disciplinari quale chiaro elemento di ostacolo alla
valutazione positiva per il periodo di riferimento e, quindi, alla corresponsione di trattamenti
accessori collegati.
h) Nell’ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale e
delle paghe.
IMPLEMENTAZIONE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO E
MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI
Il presente PTPC individua le seguenti misure di prevenzione ulteriore:
1. Acquisizione della dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o
incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico.
2. Compiuta attuazione del Piano della Trasparenza e del Piano annuale dei Controlli interni.
3. Vigilare sulla predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica
formulazione.
4. Richiedere l'inserimento all'interno di ogni atto da parte dei soggetti firmatari e del
responsabile del procedimento di una espressa dichiarazione circa l'insussistenza di cause di
incompatibilità ovvero di conflitto di interessi anche potenziale ex art. 6 bis della Legge
n.241/90 e .s.m.i. con riferimento all'atto adottato.
5. Predisposizione di linee guida operative, protocolli comportamentali e adozione di
procedure standardizzate.
6. Adozione di direttive cogenti da parte del Responsabile della prevenzione.
7. Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni
di gara per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, oltre a quella tipica ed imprescindibile
relativa a commissioni di concorso pubblico.
8. Adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle
opportunità pubbliche e dei relativi criteri di scelta.
9. Adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di
appalti di lavoro, servizi e forniture.
10. Misure di verifica del rispetto dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
11. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del
criterio cronologico, anche attraverso la redazione partecipata e la successiva approvazione
di un nuovo regolamento comunale sui procedimenti amministrativi.
12. Rendere pubbliche le informazioni sui costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche
e/o dei servizi erogati
13. Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi,
forniture, privilegiando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e
richiedendo nei casi di affidamento diretto per lo meno l'espletamento di un'indagine di
mercato.
14. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a:
• esecuzione contratti, atti di liquidazione e pagamenti;
• attività soggette ad autorizzazioni e verifiche;
• dichiarazioni e autocertificazioni
• in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell’Ente
15. Predisposizione da parte di ogni ufficio di modulistica tipo che dovrà essere messa on line.
16. Ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione dei
portatori di interessi non solo e non tanto in fase preventiva, ma durante tutto il periodo di
validità del Piano utilizzando l'URP e strumenti quali lo Sportello Amico del Cittadino.
17. Nell’ambito delle risorse disponibili i documenti e gli atti, in formato cartaceo oppure in
formato elettronico, inoltrati dai soggetti interessati al Comune, devono essere
opportunamente digitalizzati ed archiviati prima di essere trasmessi dagli uffici.
18. La corrispondenza tra gli uffici deve avvenire prioritariamente mediante p.e.c..
19. La corrispondenza tra il Comune e il cittadino/utente ovvero operatore economico deve
avvenire ove possibile mediante p.e.c..
VINCOLI CHE INCIDONO SULLA EFFICACIA DEL PIANO DI PREVENZIONE
Devono essere riconosciuti ed evidenziati i vincoli all’elaborazione, all’attuazione e all'efficacia
della strategia di prevenzione della corruzione
1. il vincolo derivante dal carattere imperativo della normazione, che ha disciplinato appositi
istituti che debbono essere implementati obbligatoriamente;
2. il vincolo connesso al prevalente carattere innovativo della disciplina, che richiede
interventi di tipo interpretativo per l’applicazione;
3. il vincolo derivante dal carattere non omogeneo delle amministrazioni ed enti coinvolti,
che richiede adattamenti e forme di flessibilità;
4. il vincolo derivante dall’invarianza finanziaria, stante la mancanza di un finanziamento ad
hoc nella legge e nei decreti attuativi.
ATTORI, TEMPI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione
Il Responsabile della prevenzione della corruzione:
• propone il piano triennale della prevenzione;
• approva, entro il 31 gennaio 2015 e di ogni anno successivo, per quanto di competenza la
relazione / rendiconto di attuazione del piano dell'anno di riferimento;
• trasmette il rendiconto di attuazione del piano triennale della prevenzione dell'anno di
riferimento al controllo dell'OIV per le attività di valutazione dei titolari di P.O.;
• presenta annualmente alla Giunta ed al Consiglio comunale la relazione del rendiconto di
•
•
•
•
attuazione del piano dell'anno di riferimento;
propone alla Giunta comunale le azioni di correzione del piano a seguito delle criticità
emerse;
propone ove possibile al Sindaco la rotazione degli incarichi dei Responsabili delle posizioni
organizzative e dei dipendenti assegnati agli uffici;
individua il personale da inserire nei programmi di formazione;
approva ogni anno il piano di formazione dei dipendenti, con riferimento alle materie
inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel presente piano;
Attribuzioni della Giunta e del Consiglio comunale
La Giunta comunale adotta il PTPC, le sue modifiche e le azioni di correzione del piano a seguito
delle criticità emerse durante il periodo di riferimento.
Il Consiglio comunale approva in via definitiva il PTPC unitamente agli atti relativi al ciclo della
Performance sottoposti alla sua deliberazione, valuta annualmente l'opportunità di correttivi al
PTPC anche sulla base delle proposte pervenute dei portatori di interesse, acquisisce e prende atto
della relazione annuale del Responsabile della prevenzione.
Compiti e doveri dei dipendenti e dei responsabili delle posizioni organizzative
I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, i
responsabili delle posizioni organizzative, con riferimento alle rispettive competenze previste dalla
legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del piano di prevenzione della
corruzione e provvedono all'esecuzione.
Gli stessi devono astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, in caso di conflitto di interessi,
segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.
Informano il Responsabile della prevenzione circa il rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi
altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati
rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto, che giustificano il ritardo.
I titolari di P.O. provvedono al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali e alla
tempestiva eliminazione delle anomalie.
I responsabili dei servizi procedono, almeno tre mesi prima della scadenza dei contratti aventi per
oggetto la fornitura dei beni e servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le
modalità indicate dal dlgs. 163/2006 e s.m.i..
Programmazione attività 2014
31/01/2014
adozione del PTPC da parte della Giunta comunale
12/02/2014
pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale del PTPC adottato dalla Giunta comunale
12/02/2014
comunicazione della pubblicazione alle OO.SS.
12/02/2014
avviso pubblico per la presentazione di eventuali osservazioni al Piano adottato
28/02/2014 o differente scadenza per l'approvazione del Bilancio 2014
definitiva approvazione da parte del Consiglio comunale del PTCP nell'ambito della
programmazione di bilancio e del ciclo della Performance negli enti locali (PGS – RPP – Triennale
ll.pp., Bilancio annuale e pluriennale ecc.) previo esame delle osservazioni al PTPC eventualmente
pervenute.
28/02/2014
attestazione dei dipendenti e dei responsabili dei servizi di essere a conoscenza del piano di
prevenzione della corruzione.
Periodicamente dal 2/4/2014
comunicazione dei responsabili dei servizi al Responsabile della prevenzione della corruzione, dei
lavori e delle forniture dei beni e servizi da appaltare nei successivi sei mesi.
01/06/14
individuazione a cura del Reponsabile della prevenzione dei docenti per l'attività di formazione al
personale adibito alle attività a rischio di corruzione, individuazione del personale da formare e
approvazione piano annuale di formazione.
Dal 01/06/2014
relazione periodica dei responsabili dei servizi e dei procedimenti al Responsabile della prevenzione
sul rispetto dei tempi procedimentali e in merito a qualsiasi anomalia riscontrata.
30/09/2014 in sede di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e di verifica degli
equilibri di bilancio
(eventuali) indirizzi da parte del Consiglio comunale per l'adeguamento del PTPC nell'ambito della
programmazione di bilancio e del ciclo della Performance negli enti locali (PGS – RPP – Triennale
ll.pp., Bilancio annuale e pluriennale ecc.) sulla base delle osservazioni al PTPC eventualmente
pervenute e delle criticità segnalate dai responsabili dei servizi e dallo stesso Responsabile per la
prevenzione.
30/11/2014
relazione del Responsabile alla Giunta ed al Consiglio comunale sull'attività svolta e proposta di
adeguamento del PTPC per il successivo triennio
30/1/2015 (o differente termine di legge)
relazione annuale del Responsabile alla Civit - ANAC
30/1/2015
adozione PTPC per le annualità 2015-2017
PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE
Richiamato il combinato disposto degli artt.53 del D.lgs. n.165/2001 e 6 bis della Legge n.241/90
(come modificati dalla L. n.190/2012):
“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le
valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in
caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.”
nei casi in cui emerga un possibile conflitto di interessi anche potenziale i dipendenti, i funzionari
ovvero i titolari di P.O. interessati sono tenuti ad astenersi e ad informare immediatamente il
Responsabile per la prevenzione della corruzione, fornendo ogni elemento utile alla valutazione
della situazione di fatto.
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, qualora ritenga sussistente la situazione di
conflitto di interessi, assegna la pratica ad altro funzionario anche se impiegato in un differente
Ufficio.
Laddove il conflitto riguardi un Responsabile di Servizio, il Responsabile per la prevenzioneSegretario comunale, anche in ragione dei propri compiti di coordinamento degli uffici comunali,
assegna la pratica ad altro Responsabile di Servizio o di Settore, informando contestualmente il
Sindaco. In tali casi il funzionario ovvero il Responbile di Servizio cui viene riassegnata la pratica,
salvi i casi di personale incompatibilità o conflitto di interesse, non può rifiutare l’assegnazione.
SANTO STEFANO DEL SOLE LI' 27.01.2014
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione
Il Segretario comunale – Avv. Michele Pagliuca