4 MARZO 2014 - Consiglio Regionale del Piemonte

InfolegCrpNews
Direzione Processo Legislativo
Silvia Bertini
A cura di:
Maria Morello,
Maria Grazia Valente
Settore Studi
Documentazione e
Supporto Giuridico Legale
Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale
Aurelia Jannelli
4 MARZO 2014
SOMMARIO
AMBIENTE
4
Ambiente e sicurezza
4
Dossier: l’Italia frana, il Parlamento condona
4
BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA
Crisi economica ed equilibri costituzionali
5
5
CONCORRENZA – ANTITRUST
5
Tutela della concorrenza
5
DIRITTO COSTITUZIONALE
6
Decretazione urgente
6
Atti politici e giustiziabilità dei diritti
6
Ottemperanza del giudicato costituzionale nei confronti della P.A.
7
ELEZIONI
7
Sistema elettorale
7
La sentenza n. 1 del 2014 sulla legge elettorale a una prima lettura
7
La Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità della legge elettorale tra attese e
sorprese (con qualche indicazione per il legislatore)
8
Liste bloccate o situazione normativa? Un’alternativa all’oggetto del giudizio di
costituzionalità
8
ENTI LOCALI
8
I limiti al riordino delle Province
8
ISTRUZIONE – FORMAZIONE
9
La didattica nell’era digitale
9
2
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
9
Il principio di trasparenza
9
Gli obblighi di diffusione nel D. Lgs. 33/2013
9
Il Codice della trasparenza
10
Gli enti pubblici e l’attestazione degli OIV
10
Regolamento della CIVIT su obblighi di pubblicità e trasparenza
11
Open government: what else?
11
PUBBLICO IMPIEGO
11
Il concorso pubblico
11
PREVIDENZA – FISCO
12
Ripensare il sistema fiscale
12
REGIONI
12
LR PUGLIA 12.2.2014 N. 1 “Sistema regionale Anagrafe degli studenti”
3
12
AMBIENTE
Ambiente e sicurezza
Nell’articolo
intitolato
“La
promozione
dell’energia da fonti rinnovabili passa
attraverso i controlli e le sanzioni”, a cura di
Daniela Bauduin, avvocato, pubblicato sulla
rivista
“Quotidiano
Enti
Locali”
(del
26/02/2014), reperibile sulla banca dati Nuova
De Agostini, l’autrice evidenzia che, in base a
quanto stabilito dalla Dir. n. 2009/28/CE , nel
2020 l’Italia dovrà coprire il 17% dei consumi
finali di energia mediante fonti rinnovabili di
circa 6 punti percentuali superiori rispetto alla
quota prevista dell’11,5% del 2011. Lo
sviluppo di tali fonti di energia deve tener
conto dei limiti ambientali, sociali ed
economici, con il conseguente ruolo decisivo
dei controlli e delle sanzioni nel caso di
riscontrate violazioni. Il legislatore delegato del
2011 affidò al Ministero dello sviluppo
economico (MSE) la funzione di fissare una
disciplina organica dei controlli sugli incentivi di
competenza del Gestore dei servizi Energetici
(GSE), in concordanza ai principi di efficienza,
efficacia e proporzionalità.
Il GSE è una
società per azioni, interamente partecipata dal
Ministero dell’economia e delle finanze, che
assegna gli incentivi destinati alla produzione
elettrica da fonti rinnovabili e, nel contempo,
svolge anche compiti di supporto al Ministero
dello sviluppo economico in tema di energia e
valuta, certifica i risparmi derivati dai progetti
di efficienza energetica i c.d. titoli di efficienza
energetica. Da quanto disposto dal D.Lgs. n.
28 del 2011 si deve precisare che entro si mesi
dalla sua entrata in vigore (29 marzo 2011) il
GSE avrebbe dovuto fornire al MSE gli elementi
necessari per stabilire le procedure per lo
svolgimento dei controlli sugli impianti di
competenza del GSE stesso, le violazioni
rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, le
modalità con cui il gestore trasmette
all’Autorità per l’energia elettrica e il gas gli
esiti delle istruttorie per l’applicazione delle
sanzioni previste. Il Ministero, con il
comunicato stampa del 3 febbraio 2014, ha
dichiarato che il provvedimento sull’energia
elettrica in esame, si prefigge di potenziare in
modo organico ed efficiente la rete dei
controlli, funzione di notevole importanza per
la legittima allocazione delle risorse pubbliche
derivanti dalla tariffa elettrica.
Dossier: l’Italia frana, il Parlamento condona
Il dossier intitolato “L’Italia frana, il Parlamento
condona” a cura di Legambiente, si occupa
dell’abusivismo
edilizio,
che
costituisce
un’afflizione nazionale che progredisce da
molteplici anni e che tuttora non conosce crisi.
Infatti, si sono occupate le coste, i letti dei
fiumi, i pendii delle montagne, senza pensare
alle conseguenze del costruire le case, le
terrazze, gli alberghi, le scuole, gli uffici in aree
non adatte, dove non si dovrebbero neppure
collocare le tende per il campeggio. In questi
ultimi anni ci sono state frane, alluvioni,
esondazioni che hanno asportato parte del
territorio, case, beni culturali e causato la
perdita di vite umane. Nonostante tutti questi
eventi spiacevoli si continua a costruire in
modo illegale. Secondo il Cresme (Centro
Ricerche Economiche, Sociologiche e di
Mercato) sarebbero stati costruiti 26 mila
immobili senza rispettarne le norme dettate
dalla legge. Inoltre, nel 2013, vi sono stati dei
tentativi per far approvare dal Parlamento un
nuovo condono mascherato nelle più svariate
forme.
Il testo del Dossier è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.legambiente.it
4
BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA
Crisi economica ed equilibri costituzionali
Nell’articolo
intitolato
“Crisi
economicofinanziaria ed equilibri costituzionali. Qualche
spunto a partire dalla lettera della BCE al
Governo italiano”, a cura di Elisa Olivito,
ricercatrice confermata in Diritto costituzionale
presso l’università “La Sapienza” di Roma
l’autrice, prendendo spunto dalla lettera della
Banca Centrale Europea (BCE) al governo
italiano del 5 agosto 2011, svolge alcune
osservazioni in ordine al modo in cui la crisi
economico-finanziaria si è andata via via
manifestando
condizionando la produzione
normativa, i rapporti tra gli organi costituzionali
e, soprattutto influenzando gli equilibri
costituzionali.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it
CONCORRENZA – ANTITRUST
Tutela della concorrenza
Nell’approfondimento
intitolato
“La
giurisprudenza costituzionale in tema di tutela
della concorrenza nel Titolo V della parte II
della Costituzione”, a cura di Mario Bellocci,
pubblicato da Astrid (in data 27 febbraio
2014), l’autore affronta il tema del “leading
case” di cui si occupa la sentenza n. 14 del
2004, in cui la Corte si sofferma sul problema
del rapporto tra le politiche statali di sostegno
del mercato e le competenze legislative delle
Regioni nel nuovo Titolo V, Parte II, Cost. E’
opportuno rammentare che nella ricostruzione
della Corte gli interventi pubblici sono
qualificati nel diritto comunitario come “aiuti di
Stato” e come tali coinvolgono i rapporti con
l’UE andando ad incidere sulla concorrenza, la
cui disciplina si articola, su due livelli:
comunitario e statale.
In particolare, nel testo, l’autore esamina i
seguenti punti: la tutela della concorrenza
delineandone la nozione e l’ambito di
applicazione; gli interventi dello Stato in
economia ed i vincoli comunitari in tema di
“Aiuti di Stato”. L’autore rivolge inoltre la sua
attenzione, inoltre, sui finanziamenti pubblici
connessi a finalità sociali e culturali, sulla libera
circolazione delle merci, sulla concorrenza nel
settore delle comunicazioni elettroniche, sul
regime delle concessioni pubbliche, sulla
disciplina degli esercizi commerciali e delle
professioni, sulla liberalizzazione delle attività
economiche, sulle partecipazioni pubbliche,
sulla tutela della concorrenza negli appalti
pubblici…
5
DIRITTO COSTITUZIONALE
Decretazione urgente
Nel saggio intitolato “La decretazione
d’urgenza alla luce della vicenda dell’abolizione
del finanziamento pubblico dei partiti. Brevi
note a margine del procedimento di
conversione del Decreto-Legge n. 149/2013”, a
cura di Michele Francaviglia, l’autore pone
l’attenzione su alcune questioni critiche
concernenti il sopracitato decreto e cioè
sull’abolizione del finanziamento pubblico dei
partiti. Il provvedimento in fase di conversione
al Senato (AS n. 1213) presenta molteplici
profili di interesse: non solo in ordine alla
disciplina positiva di carattere ordinamentale in
esso contenuta, riguardante gli strumenti ed i
requisiti per l’accesso finanziamento privato da
parte dei partiti politici, ma anche per
l’evoluzione delineata da tale decreto sulla
decretazione d’urgenza.
Nella prima parte del saggio, l’autore affronta il
problema attuale della prassi ricorrente alla
decretazione d’urgenza; nella seconda, invece
viene presa in considerazione la disciplina dei
requisiti per l’ammissione dei soggetti politici
alla ripartizione del gettito derivante dal c.d.
‘due per mille’; mentre nella parte finale ci si
interroga sulla legittimità costituzionale dei
distinti profili di metodo e di merito di tale
decreto, dichiarando che tale fonte costituisce
uno strumento di cui il Governo si avvale per
imporre il controllo delle dinamiche del
Parlamento.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it
Atti politici e giustiziabilità dei diritti
Nel commento intitolato “Atti politici e principio
di giustiziabilità dei diritti e degli interessi”, a
cura di Luca Buscema, l’autore evidenzia che
un ordinamento giuridico che si ispira al
costituzionalismo moderno deve garantire il
rispetto dei diritti dei cittadini. In particolare
l’autore si sofferma sulla funzione di indirizzo
politico e sull’attuazione dei valori consacrati
all’interno della Costituzione, quale la ricerca
dei limiti (assiologici) all’esercizio di un’attività,
per definizione, libera nel fine. Spesso dal
rapporto dialettico intercorrente tra la natura
politica del potere esercitato ed il principio di
legalita e di giustiziabilità delle posizioni di
libertà del soggetto nascono numerosi
problemi.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it
6
Ottemperanza del giudicato costituzionale nei confronti della P.A.
Nell’approfondimento
intitolato
“Sulla
ottemperanza del giudicato costituzionale nei
confronti della Pubblica Amministrazione”, a
cura di Anna Maria Nico, prof. associato di
Istituzioni di diritto pubblico presso l’università
degli Studi di Bari, l’autrice evidenzia che la
natura giurisdizionale delle sentenze della
Corte Costituzionale pone il problema dell’
azionabilità
dei
rimedi
per
la
loro
ottemperanza,
soprattutto
per
quanto
concerne le sentenze additive ed i loro effetti
nei confronti della pubblica amministrazione.
Il testo dell’approfondimento è reperibile al
seguente indirizzo:
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it
ELEZIONI
Sistema elettorale
seggi consiliari (senza contare quello del
Presidente stesso), o almeno al 60% se il
Presidente ha ottenuto il 40% o più dei voti;
la soglia di sbarramento, ossia l’esclusione
dalla ripartizione dei seggi delle liste che, a
livello regionale, hanno ottenuto meno del 3%
dei voti, a meno che siano collegate a un
candidato Presidente che abbia ottenuto
almeno il 5% dei voti.
Nella nota di commento intitolata “Dopo il
premio di maggioranza nazionale, quello
regionale: simul stabunt simul cadent?”, a
cura di Michele Massa, l’autore evidenzia che il
TAR di Milano con l’ordinanza n. 2261 del 2013
ha sollevato questione di costituzionalità di
alcune disposizioni concernenti il nuovo
sistema elettorale introdotto in Lombardia dalla
L.R. n. 17/12. I punti del sistema lombardo che
presentano
delle
perplessità
sono
essenzialmente due:
il premio di maggioranza, vale a dire la
garanzia per le liste collegate al Presidente
eletto, di una quota pari almeno al 55% dei
Il testo della nota di commento è reperibile al
seguente indirizzo:
http://www.forumcostituzionale.it
La sentenza n. 1 del 2014 sulla legge elettorale
In materia si pubblicano tre note di commento:
La sentenza n. 1 del 2014 sulla legge elettorale
a una prima lettura
che: “E’ palese che la decisione che si assume,
di annullamento delle norme censurate,
avendo modificato in parte qua la normativa
che disciplina le elezioni per la Camera ed il
Senato, produrrà i suoi effetti solamente in
occasione di una nuova consultazione
elettorale, la quale si dovrà svolgere secondo
le regole contenute nella normativa che rimane
in vigore e quella elettorale eventualmente
adottata dalle Camere”.
La sentenza, cancella i premi di maggioranza
(a livello nazionale per la Camera, a livello
regionale per il Senato) previsti dal "Porcellum
e dichiara l'illegittimità delle norme elettorali
nella parte in cui impongono liste bloccate
senza permettere al cittadino-elettore di
esprimere una preferenza. In particolare nel
testo, l’autore illustra il contenuto della
decisione; i margini di intervento; la normativa
di risulta; gli effetti sul Parlamento in carica. In
ordine agli effetti nel tempo della declaratoria
di illegittimità costituzionale la Corte afferma
Il testo della nota di commento è reperibile al
seguente indirizzo:
http://www.forumcostituzionale.it
7
La
Corte
costituzionale
dichiara
l’incostituzionalità della legge elettorale tra
attese e sorprese (con qualche indicazione per
il legislatore)
Il testo del commento è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.forumcostituzionale.it
“La
Corte
costituzionale
dichiara
l’incostituzionalità della legge elettorale tra
attese e sorprese (con qualche indicazione per
il legislatore)”, a cura di Andrea Pertici, che
affronta i seguenti temi:
il premio di maggioranza previsto per la
Camera dei deputati, pari a trecentoquaranta
seggi da assegnare alla lista o alla coalizione di
liste che riportava più voti;
i premi di maggioranza regionali nelle elezioni
del Senato;
le liste bloccate o meglio l’impossibilità di
esprimere alcuna preferenza.
A parere dell’autore la legge elettorale, in
ordine ai profili censurati,
costituisce un
inganno
per gli elettori, sia per le
contradditorie e inutili distorsioni della volontà
espressa con il voto e sia in ragione della
impossibilità per gli elettori di scegliere i propri
rappresentanti almeno riuscendo a individuarli.
Liste bloccate o situazione normativa?
Un’alternativa all’oggetto del giudizio di
costituzionalità
“Liste bloccate o situazione normativa?
Un’alternativa all’oggetto del giudizio di
costituzionalità”, a cura di Fabio Ferrari,
dottorando di ricerca in Diritto costituzionale
Italiano ed Europeo, Università di Verona.
Il nodo su cui l’autore si dimostra
particolarmente critico è quello che concerne
le liste bloccate.
Il testo della nota di commento è reperibile al
seguente indirizzo:
http://www.forumcostituzionale.it
Il testo della sentenza della Corte Cost. n.
1/2014 e un commento sulla pronuncia sono
reperibili nel Notiziario Giuridico Legale al
seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it
ENTI LOCALI
I limiti al riordino delle Province
Nella nota di commento intitolata “I limiti
costituzionali al riordino complessivo delle
Province
nella
sentenza
della
Corte
Costituzionale n. 220/2013”, a cura di Giovanni
Boggero, dottorando in diritto pubblico presso
l’università del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”, pubblicato da Astrid, l’autore
affronta il tema della illegittimità costituzionale
della c.d. riforma delle Province ed in
particolare di alcuni articoli del D.L. 6 dicembre
2011, n. 201 (Salva-Italia) convertito con mod.
dall'art. 1 co. 1 della legge 22 dicembre 2011
n. 214 e di altri articoli del D.L. 6 luglio 2012 n.
95 (sulla cd. Spending Review), convertito con
mod. dall'art. 1 co. 1 della legge 7 agosto 2012
n. 135, per violazione dell’ art. 77 co. 2 della
Cost.
8
ISTRUZIONE – FORMAZIONE
La didattica nell’era digitale
Nell’intervento intitolato “La didattica nell’era
digitale”, a cura di Vittorio Campione,
pubblicato su Astrid (17/02/2014), l’autore
evidenzia che l’innovazione tecnologica è stata
a lungo considerata come fonte di
ammodernamento e la necessità di un
intervento su tre piani: rinnovare il modello
organizzativo; qualificare gli attori (docenti e
studenti), integrare scuola e lavoro. La rete è
la
più
importante
risorsa
ai
fini
dell’apprendimento. Gli ambienti, costituiscono
il luogo essenziale per la mediazione didattica,
l’amplificazione cognitiva, lo stimolo della
creatività e, quindi, devono permettere di
ricercare informazioni, identificare obiettivi e
soluzioni,
comunicare
(esprimersi
ed
ascoltare), confrontarsi, lavorare in gruppo. Ne
consegue che la didattica nell’era digitale deve
modificare
radicalmente
il
modello
organizzativo e quindi adeguare la struttura
stessa del sistema educativo. Di conseguenza
le competenze strategiche che i soggetti
dovranno perseguire saranno le seguenti: la
gestione delle informazioni, la collaborazione e
la comunicazione; la creazione di contenuti e la
responsabilità.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il principio di trasparenza
Nel commento intitolato “Fra sospetto e
partecipazione: la duplice declinazione del
principio di trasparenza”, a cura di Marco
Bombardelli, l’autore si sofferma sul D. Lgs. del
14 marzo 2013, n. 33 che regolamenta il
principio di trasparenza amministrativa e nel
contempo impone il rispetto di numerose
disposizioni in ordine agli obblighi di
pubblicazione di documenti, informazioni e dati
da parte della P.A. Nel testo l’autore esamina,
da un lato, la normativa che la P.A. deve
rispettare per scongiurare il pericolo del
verificarsi di casi di corruzione o di cattiva
amministrativa, dall’altro le disposizioni che
configurano la p.a come organizzazione aperta
e al servizio del cittadino, che deve operare
con efficienza ed efficacia, in modo da
garantire una “buona amministrazione” e
risultati soddisfacenti.
Il testo del commento è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.regione.emilia-romagna.it
Gli obblighi di diffusione nel D. Lgs. 33/2013
Nel commento intitolato “Gli obblighi di
diffusione delle informazioni e il D.Lgs.
33/2013 nell’interpretazione del modello
costituzionale di amministrazione”, a cura di
Paola Marsocci, l’autrice evidenzia che il
concetto di pubblicità e quello di trasparenza
applicate all’attività della P.A. scontano ancora
adesso la loro ambigua qualificazione giuridica.
L’autrice affronta in particolare il delicato tema
delle nuove pretese dell’informazione pubblica
e
del
loro
possibile
inquadramento
costituzionale.
Il testo del commento è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.regione.emilia-romagna.it
9
Il Codice della trasparenza
Nel commento intitolato “Il Codice della
trasparenza e il nuovo regime di conoscibilità
dei dati Pubblici”, a cura di Annamaria
Bonomo, l’autrice evidenzia che con il D.Lgs. n.
33/2013 è stata introdotta una rilevante
attività di sistematizzazione degli obblighi
informativi
imposti
alle
pubbliche
amministrazioni che ha il pregio di aver riunito
in un corpus normativo unitario le informazioni
che le medesime erano già tenute a rendere
pubbliche vista la disomogeneità dei testi
normativi vigenti. Il decreto, comunque
modifica in termini estremamente innovativi il
regime di conoscibilità dei dati pubblici nel
nostro ordinamento. Di conseguenza si è
verificato un processo di cambiamento nel
sistema, poiché dal regime di accessibilità si è
passati a quello di disponibilità, dove è il
soggetto pubblico a rendersi parte attiva nella
diffusione delle informazioni attraverso la
messa a disposizione, attualmente in modalità
telematica, di tutti i dati e le informazioni
oggetto di pubblicazione obbligatoria. Nel
testo, in particolare si esaminano le novità
introdotte dal sopracitato decreto, che hanno
consentito
le
restrizioni
legate
alla
legittimazione soggettiva per la conoscibilità
dei dati e le problematiche inerenti la
mancanza di un controllo super partes che
possa sostenere la precisione, l’oggettività,
l’affidabilità delle informazioni pubbliche.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.regione.emilia-romagna.it
Gli enti pubblici e l’attestazione degli OIV
Nell’articolo intitolato “Gli enti pubblici e
l’attestazione degli Organismi Interni di
Valutazione entro il 31 gennaio”, a cura di
Mauro Alovisio, avvocato, pubblicato sulla
Rivista Quotidiano Enti Locali (09/01/2014),
reperibile sulla banca dati Nuova De Agostini,
l’autore evidenzia che l’Autorità Nazionale
Anticorruzione e per la valutazione e
trasparenza delle amministrazioni pubbliche
interviene con la Delibera n. 77 del 2013 in
tema di obblighi di attestazioni degli OIV o di
altri strutture che svolgono funzioni simili.
L’attestazione
sopracitata
concerne,
in
un’ottica di gradualità, un numero circoscritto
di obblighi di pubblicazione di notevole
importanza sotto il profilo economico sociale.
La delibera indica l’ambito soggettivo di
applicazione
dei
soggetti
tenuti
alla
predisposizione
e
alla
pubblicazione
dell’attestazione (soggetti designati nella
delibera CiVIT n. 50/2013) e nel contempo,
definisce il ruolo centrale del responsabile della
trasparenza che collabora con gli OIV e le altre
strutture
con
funzioni
analoghe
nella
predisposizione
dell’attestazione.
Questa
figura, in particolare, fornisce da un lato, tutte
le informazioni necessarie a verificare la reale
pubblicazione di dati e la loro qualità e,
dall’altro, svolge stabilmente, ai sensi dell’art.
43, comma 1, del D. Lgs. n. 33 del 2013
,un’attività di controllo sull’adempimento degli
obblighi di pubblicazione segnalando gli esiti di
tale controllo agli OIV.
10
Regolamento della CIVIT su obblighi di pubblicità e trasparenza
Nell’articolo intitolato “Regolamento della
CIVIT su obblighi di pubblicità e trasparenza”,
a cura di Mauro Alovisio, avvocato, pubblicato
sulla
rivista
“Quotidiano
Enti
Locali
(13/12/2013), reperibile sulla banca dati Nuova
De Agostini, l’autore evidenzia che la
Commissione Indipendente per la Valutazione
e la Trasparenza e l’Integrità delle
Amministrazioni Pubbliche, Autorità Nazionale
Anticorruzione (CIVIT) adotta con determinata
delibera n. 74/2013, il proprio Regolamento
inerente gli obblighi di pubblicità e trasparenza.
Tale
provvedimento
rappresenta
un
importante traguardo di particolare valore
simbolico e applicativo nell’ambito delle
disposizioni del testo univo in materia di
trasparenza
amministrativa
(D.Lgs.
n.
33/2013) che prevedono all’art. 11, comma 3,
l’estensione dell’obbligo dell’attuazione della
trasparenza amministrativa anche alle autorità
indipendenti
di
garanzia,
vigilanza
e
regolazione. Il regolamento, all’art. 3,
riconferma l’obbligo e l’impegno dell’autorità di
pubblicare tutte le informazioni e i dati
riguardanti l’organizzazione, l’attività e le
finalità istituzionali previsti dal decreto e dalla
normativa vigente in tema di obblighi di
pubblicazione e trasparenza ed inoltre,
esamina anche le modalità di esercizio del
diritto di accesso civico descrivendo altresì il
procedimento per l’esercizio di tale diritto.
Open government: what else?
Nell’articolo intitolato “Open government: what
else ?“, a cura di Laura Sartori, l’autrice
evidenzia che il D. Lgs. n. 33/2013
nell’affrontare il tema della trasparenza e
alcuni aspetti relativi alla gestione dei dati nel
settore pubblico (c.d. Open data) si inserisce
pienamente
nel
dibattito
sull’
Open
government
(d’ora innanzi Opengov). L’
autrice analizza i principi cardine dell’Open
government (trasparenza, partecipazione e
collaborazione esaminando altresì la questione
della misurazione delle iniziative dell’Opengov
e l’adeguatezza degli indicatori esistenti per
descrivere la situazione italiana.
Il testo è consultabile presso il Settore.
PUBBLICO IMPIEGO
Il concorso pubblico
Nel commento intitolato “Il principio del
concorso pubblico e le sue deroghe”, a cura di
Nicola
Niglio,
capo
del
Dipartimento
economico, finanziaro e patrimoniale della
Croce Rossa Italiana e Stefano Viti, avvocato
amministrativista, pubblicato da Lex Italia
(copertina n. 2/2014), gli autori evidenziano
che il tema dell’accesso alla pubblica
amministrazione è delicato e di grande
attualità. La disciplina relativa alle procedure
concorsuali e selettive presso le pubbliche
amministrazioni costituisce una modalità per
verificare il livello di trasparenza, di
imparzialità, di efficienza e soprattutto e il
livello di buona amministrazione.
In particolare nel testo gli autori affrontano i
principi generali in tema di reclutamento del
personale nella P.A., le deroghe al principio del
concorso pubblico avvalendosi delle liste di
collocamento e le categorie protette, i concorsi
riservati e le pronunce della Consulta in
materia.
A parere degli autori, il buon funzionamento di
un sistema amministrativo è notevolmente
condizionato dalla qualità e dalle capacità della
classe dirigente e da un vertice politico che
11
correttamente agisce nella sfera della propria
autonomia. In una moderna democrazia, i
valori fondamentali da salvaguardare devono
attenersi
strettamente
alle
regole
di
imparzialità, di trasparenza e di buona
amministrazione, cosa che occorre rispettare
anche nei confronti dell’organizzazione del
lavoro.
Il testo della sentenza della Corte Cost.
212/2012 e un commento sulla pronuncia sono
reperibili nel Notiziario Giuridico Legale al
seguente indirizzo:
http://www.consiglioregionale.piemonte.it
PREVIDENZA – FISCO
Ripensare il sistema fiscale
Nel commento intitolato “Ripensare il sistema
fiscale in termini di maggior equità
distributiva”, a cura di Franco Gallo, pubblicato
da Astrid (in data 24/02/2014), l’autore
evidenzia che secondo l’indagine condotta
dall’Unione Europea (Gini-Growing inequality
impact), che conferma il rapporto Ocse
(divided we stand), l’Italia è il secondo Paese
nel contesto europeo quanto a disuguaglianze
e a distribuzione di redditi e di ricchezza. In
particolare nel testo l’autore pone l’attenzione
sull’aumento
delle
disuguaglianze,
sul
ripensamento della missione dello stato, sulla
distinzione tra beni “base” e beni “capacità” e
sulla
perdurante
crisi
dell’impostazione
personale
progressiva,
dimostrandosi
favorevole all’introduzione di una imposta sui
grandi patrimoni ad aliquota ridotta, che
potrebbe sostituire parzialmente ed unire
molte delle numerose minipatrimoniali finora
applicate.
A parere dell’autore non va comunque ignorato
ciò che i padri riformatori degli anni settanta
(C. Cosciani, G. Gennaro, S. Steve e B.
Visentini) sostenevano e cioè che l’imposta sul
reddito non può sostituire perfettamente quella
patrimoniale.
REGIONI
LR PUGLIA 12.2.2014 N. 1 “Sistema regionale Anagrafe degli studenti”
La Regione con la presente legge intende
disciplinare il sistema regionale dell’anagrafe
degli studenti come mezzo necessario per la
realizzazione degli interventi di integrazione dei
sistemi
di
istruzione
e
formazione
professionale, finalizzato al miglioramento dei
servizi di erogazione per l’istruzione, per
attuare un sistema di governo regionale dei
flussi informativi garantendo completezza e
disponibilità dei dati.
Compito dell’anagrafe è supportare a livello
regionale
l’attività
di
programmazione
dell’offerta formativa e dimensionamento della
rete scolastica, adempiere al diritto-dovere
d’istruzione
e
formazione
attraverso
l’acquisizione di informazioni sulla tracciabilità
dei percorsi scolastici, formativi
apprendistato dei singoli studenti.
e
in
Il testo della legge è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.regione.puglia.it
12