InfolegCrpNews Direzione Processo Legislativo Silvia Bertini A cura di: Maria Morello, Maria Grazia Valente Settore Studi Documentazione e Supporto Giuridico Legale Realizzazione grafica: Simonetta Morreale Aurelia Jannelli 4 MARZO 2014 SOMMARIO AMBIENTE 4 Ambiente e sicurezza 4 Dossier: l’Italia frana, il Parlamento condona 4 BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA Crisi economica ed equilibri costituzionali 5 5 CONCORRENZA – ANTITRUST 5 Tutela della concorrenza 5 DIRITTO COSTITUZIONALE 6 Decretazione urgente 6 Atti politici e giustiziabilità dei diritti 6 Ottemperanza del giudicato costituzionale nei confronti della P.A. 7 ELEZIONI 7 Sistema elettorale 7 La sentenza n. 1 del 2014 sulla legge elettorale a una prima lettura 7 La Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità della legge elettorale tra attese e sorprese (con qualche indicazione per il legislatore) 8 Liste bloccate o situazione normativa? Un’alternativa all’oggetto del giudizio di costituzionalità 8 ENTI LOCALI 8 I limiti al riordino delle Province 8 ISTRUZIONE – FORMAZIONE 9 La didattica nell’era digitale 9 2 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 9 Il principio di trasparenza 9 Gli obblighi di diffusione nel D. Lgs. 33/2013 9 Il Codice della trasparenza 10 Gli enti pubblici e l’attestazione degli OIV 10 Regolamento della CIVIT su obblighi di pubblicità e trasparenza 11 Open government: what else? 11 PUBBLICO IMPIEGO 11 Il concorso pubblico 11 PREVIDENZA – FISCO 12 Ripensare il sistema fiscale 12 REGIONI 12 LR PUGLIA 12.2.2014 N. 1 “Sistema regionale Anagrafe degli studenti” 3 12 AMBIENTE Ambiente e sicurezza Nell’articolo intitolato “La promozione dell’energia da fonti rinnovabili passa attraverso i controlli e le sanzioni”, a cura di Daniela Bauduin, avvocato, pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti Locali” (del 26/02/2014), reperibile sulla banca dati Nuova De Agostini, l’autrice evidenzia che, in base a quanto stabilito dalla Dir. n. 2009/28/CE , nel 2020 l’Italia dovrà coprire il 17% dei consumi finali di energia mediante fonti rinnovabili di circa 6 punti percentuali superiori rispetto alla quota prevista dell’11,5% del 2011. Lo sviluppo di tali fonti di energia deve tener conto dei limiti ambientali, sociali ed economici, con il conseguente ruolo decisivo dei controlli e delle sanzioni nel caso di riscontrate violazioni. Il legislatore delegato del 2011 affidò al Ministero dello sviluppo economico (MSE) la funzione di fissare una disciplina organica dei controlli sugli incentivi di competenza del Gestore dei servizi Energetici (GSE), in concordanza ai principi di efficienza, efficacia e proporzionalità. Il GSE è una società per azioni, interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, che assegna gli incentivi destinati alla produzione elettrica da fonti rinnovabili e, nel contempo, svolge anche compiti di supporto al Ministero dello sviluppo economico in tema di energia e valuta, certifica i risparmi derivati dai progetti di efficienza energetica i c.d. titoli di efficienza energetica. Da quanto disposto dal D.Lgs. n. 28 del 2011 si deve precisare che entro si mesi dalla sua entrata in vigore (29 marzo 2011) il GSE avrebbe dovuto fornire al MSE gli elementi necessari per stabilire le procedure per lo svolgimento dei controlli sugli impianti di competenza del GSE stesso, le violazioni rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, le modalità con cui il gestore trasmette all’Autorità per l’energia elettrica e il gas gli esiti delle istruttorie per l’applicazione delle sanzioni previste. Il Ministero, con il comunicato stampa del 3 febbraio 2014, ha dichiarato che il provvedimento sull’energia elettrica in esame, si prefigge di potenziare in modo organico ed efficiente la rete dei controlli, funzione di notevole importanza per la legittima allocazione delle risorse pubbliche derivanti dalla tariffa elettrica. Dossier: l’Italia frana, il Parlamento condona Il dossier intitolato “L’Italia frana, il Parlamento condona” a cura di Legambiente, si occupa dell’abusivismo edilizio, che costituisce un’afflizione nazionale che progredisce da molteplici anni e che tuttora non conosce crisi. Infatti, si sono occupate le coste, i letti dei fiumi, i pendii delle montagne, senza pensare alle conseguenze del costruire le case, le terrazze, gli alberghi, le scuole, gli uffici in aree non adatte, dove non si dovrebbero neppure collocare le tende per il campeggio. In questi ultimi anni ci sono state frane, alluvioni, esondazioni che hanno asportato parte del territorio, case, beni culturali e causato la perdita di vite umane. Nonostante tutti questi eventi spiacevoli si continua a costruire in modo illegale. Secondo il Cresme (Centro Ricerche Economiche, Sociologiche e di Mercato) sarebbero stati costruiti 26 mila immobili senza rispettarne le norme dettate dalla legge. Inoltre, nel 2013, vi sono stati dei tentativi per far approvare dal Parlamento un nuovo condono mascherato nelle più svariate forme. Il testo del Dossier è reperibile al seguente indirizzo: http://www.legambiente.it 4 BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA Crisi economica ed equilibri costituzionali Nell’articolo intitolato “Crisi economicofinanziaria ed equilibri costituzionali. Qualche spunto a partire dalla lettera della BCE al Governo italiano”, a cura di Elisa Olivito, ricercatrice confermata in Diritto costituzionale presso l’università “La Sapienza” di Roma l’autrice, prendendo spunto dalla lettera della Banca Centrale Europea (BCE) al governo italiano del 5 agosto 2011, svolge alcune osservazioni in ordine al modo in cui la crisi economico-finanziaria si è andata via via manifestando condizionando la produzione normativa, i rapporti tra gli organi costituzionali e, soprattutto influenzando gli equilibri costituzionali. Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo: http://www.associazionedeicostituzionalisti.it CONCORRENZA – ANTITRUST Tutela della concorrenza Nell’approfondimento intitolato “La giurisprudenza costituzionale in tema di tutela della concorrenza nel Titolo V della parte II della Costituzione”, a cura di Mario Bellocci, pubblicato da Astrid (in data 27 febbraio 2014), l’autore affronta il tema del “leading case” di cui si occupa la sentenza n. 14 del 2004, in cui la Corte si sofferma sul problema del rapporto tra le politiche statali di sostegno del mercato e le competenze legislative delle Regioni nel nuovo Titolo V, Parte II, Cost. E’ opportuno rammentare che nella ricostruzione della Corte gli interventi pubblici sono qualificati nel diritto comunitario come “aiuti di Stato” e come tali coinvolgono i rapporti con l’UE andando ad incidere sulla concorrenza, la cui disciplina si articola, su due livelli: comunitario e statale. In particolare, nel testo, l’autore esamina i seguenti punti: la tutela della concorrenza delineandone la nozione e l’ambito di applicazione; gli interventi dello Stato in economia ed i vincoli comunitari in tema di “Aiuti di Stato”. L’autore rivolge inoltre la sua attenzione, inoltre, sui finanziamenti pubblici connessi a finalità sociali e culturali, sulla libera circolazione delle merci, sulla concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche, sul regime delle concessioni pubbliche, sulla disciplina degli esercizi commerciali e delle professioni, sulla liberalizzazione delle attività economiche, sulle partecipazioni pubbliche, sulla tutela della concorrenza negli appalti pubblici… 5 DIRITTO COSTITUZIONALE Decretazione urgente Nel saggio intitolato “La decretazione d’urgenza alla luce della vicenda dell’abolizione del finanziamento pubblico dei partiti. Brevi note a margine del procedimento di conversione del Decreto-Legge n. 149/2013”, a cura di Michele Francaviglia, l’autore pone l’attenzione su alcune questioni critiche concernenti il sopracitato decreto e cioè sull’abolizione del finanziamento pubblico dei partiti. Il provvedimento in fase di conversione al Senato (AS n. 1213) presenta molteplici profili di interesse: non solo in ordine alla disciplina positiva di carattere ordinamentale in esso contenuta, riguardante gli strumenti ed i requisiti per l’accesso finanziamento privato da parte dei partiti politici, ma anche per l’evoluzione delineata da tale decreto sulla decretazione d’urgenza. Nella prima parte del saggio, l’autore affronta il problema attuale della prassi ricorrente alla decretazione d’urgenza; nella seconda, invece viene presa in considerazione la disciplina dei requisiti per l’ammissione dei soggetti politici alla ripartizione del gettito derivante dal c.d. ‘due per mille’; mentre nella parte finale ci si interroga sulla legittimità costituzionale dei distinti profili di metodo e di merito di tale decreto, dichiarando che tale fonte costituisce uno strumento di cui il Governo si avvale per imporre il controllo delle dinamiche del Parlamento. Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo: http://www.associazionedeicostituzionalisti.it Atti politici e giustiziabilità dei diritti Nel commento intitolato “Atti politici e principio di giustiziabilità dei diritti e degli interessi”, a cura di Luca Buscema, l’autore evidenzia che un ordinamento giuridico che si ispira al costituzionalismo moderno deve garantire il rispetto dei diritti dei cittadini. In particolare l’autore si sofferma sulla funzione di indirizzo politico e sull’attuazione dei valori consacrati all’interno della Costituzione, quale la ricerca dei limiti (assiologici) all’esercizio di un’attività, per definizione, libera nel fine. Spesso dal rapporto dialettico intercorrente tra la natura politica del potere esercitato ed il principio di legalita e di giustiziabilità delle posizioni di libertà del soggetto nascono numerosi problemi. Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo: http://www.associazionedeicostituzionalisti.it 6 Ottemperanza del giudicato costituzionale nei confronti della P.A. Nell’approfondimento intitolato “Sulla ottemperanza del giudicato costituzionale nei confronti della Pubblica Amministrazione”, a cura di Anna Maria Nico, prof. associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l’università degli Studi di Bari, l’autrice evidenzia che la natura giurisdizionale delle sentenze della Corte Costituzionale pone il problema dell’ azionabilità dei rimedi per la loro ottemperanza, soprattutto per quanto concerne le sentenze additive ed i loro effetti nei confronti della pubblica amministrazione. Il testo dell’approfondimento è reperibile al seguente indirizzo: http://www.associazionedeicostituzionalisti.it ELEZIONI Sistema elettorale seggi consiliari (senza contare quello del Presidente stesso), o almeno al 60% se il Presidente ha ottenuto il 40% o più dei voti; la soglia di sbarramento, ossia l’esclusione dalla ripartizione dei seggi delle liste che, a livello regionale, hanno ottenuto meno del 3% dei voti, a meno che siano collegate a un candidato Presidente che abbia ottenuto almeno il 5% dei voti. Nella nota di commento intitolata “Dopo il premio di maggioranza nazionale, quello regionale: simul stabunt simul cadent?”, a cura di Michele Massa, l’autore evidenzia che il TAR di Milano con l’ordinanza n. 2261 del 2013 ha sollevato questione di costituzionalità di alcune disposizioni concernenti il nuovo sistema elettorale introdotto in Lombardia dalla L.R. n. 17/12. I punti del sistema lombardo che presentano delle perplessità sono essenzialmente due: il premio di maggioranza, vale a dire la garanzia per le liste collegate al Presidente eletto, di una quota pari almeno al 55% dei Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo: http://www.forumcostituzionale.it La sentenza n. 1 del 2014 sulla legge elettorale In materia si pubblicano tre note di commento: La sentenza n. 1 del 2014 sulla legge elettorale a una prima lettura che: “E’ palese che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera ed il Senato, produrrà i suoi effetti solamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, la quale si dovrà svolgere secondo le regole contenute nella normativa che rimane in vigore e quella elettorale eventualmente adottata dalle Camere”. La sentenza, cancella i premi di maggioranza (a livello nazionale per la Camera, a livello regionale per il Senato) previsti dal "Porcellum e dichiara l'illegittimità delle norme elettorali nella parte in cui impongono liste bloccate senza permettere al cittadino-elettore di esprimere una preferenza. In particolare nel testo, l’autore illustra il contenuto della decisione; i margini di intervento; la normativa di risulta; gli effetti sul Parlamento in carica. In ordine agli effetti nel tempo della declaratoria di illegittimità costituzionale la Corte afferma Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo: http://www.forumcostituzionale.it 7 La Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità della legge elettorale tra attese e sorprese (con qualche indicazione per il legislatore) Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo: http://www.forumcostituzionale.it “La Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità della legge elettorale tra attese e sorprese (con qualche indicazione per il legislatore)”, a cura di Andrea Pertici, che affronta i seguenti temi: il premio di maggioranza previsto per la Camera dei deputati, pari a trecentoquaranta seggi da assegnare alla lista o alla coalizione di liste che riportava più voti; i premi di maggioranza regionali nelle elezioni del Senato; le liste bloccate o meglio l’impossibilità di esprimere alcuna preferenza. A parere dell’autore la legge elettorale, in ordine ai profili censurati, costituisce un inganno per gli elettori, sia per le contradditorie e inutili distorsioni della volontà espressa con il voto e sia in ragione della impossibilità per gli elettori di scegliere i propri rappresentanti almeno riuscendo a individuarli. Liste bloccate o situazione normativa? Un’alternativa all’oggetto del giudizio di costituzionalità “Liste bloccate o situazione normativa? Un’alternativa all’oggetto del giudizio di costituzionalità”, a cura di Fabio Ferrari, dottorando di ricerca in Diritto costituzionale Italiano ed Europeo, Università di Verona. Il nodo su cui l’autore si dimostra particolarmente critico è quello che concerne le liste bloccate. Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo: http://www.forumcostituzionale.it Il testo della sentenza della Corte Cost. n. 1/2014 e un commento sulla pronuncia sono reperibili nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo: http://www.consiglioregionale.piemonte.it ENTI LOCALI I limiti al riordino delle Province Nella nota di commento intitolata “I limiti costituzionali al riordino complessivo delle Province nella sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2013”, a cura di Giovanni Boggero, dottorando in diritto pubblico presso l’università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, pubblicato da Astrid, l’autore affronta il tema della illegittimità costituzionale della c.d. riforma delle Province ed in particolare di alcuni articoli del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Salva-Italia) convertito con mod. dall'art. 1 co. 1 della legge 22 dicembre 2011 n. 214 e di altri articoli del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 (sulla cd. Spending Review), convertito con mod. dall'art. 1 co. 1 della legge 7 agosto 2012 n. 135, per violazione dell’ art. 77 co. 2 della Cost. 8 ISTRUZIONE – FORMAZIONE La didattica nell’era digitale Nell’intervento intitolato “La didattica nell’era digitale”, a cura di Vittorio Campione, pubblicato su Astrid (17/02/2014), l’autore evidenzia che l’innovazione tecnologica è stata a lungo considerata come fonte di ammodernamento e la necessità di un intervento su tre piani: rinnovare il modello organizzativo; qualificare gli attori (docenti e studenti), integrare scuola e lavoro. La rete è la più importante risorsa ai fini dell’apprendimento. Gli ambienti, costituiscono il luogo essenziale per la mediazione didattica, l’amplificazione cognitiva, lo stimolo della creatività e, quindi, devono permettere di ricercare informazioni, identificare obiettivi e soluzioni, comunicare (esprimersi ed ascoltare), confrontarsi, lavorare in gruppo. Ne consegue che la didattica nell’era digitale deve modificare radicalmente il modello organizzativo e quindi adeguare la struttura stessa del sistema educativo. Di conseguenza le competenze strategiche che i soggetti dovranno perseguire saranno le seguenti: la gestione delle informazioni, la collaborazione e la comunicazione; la creazione di contenuti e la responsabilità. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Il principio di trasparenza Nel commento intitolato “Fra sospetto e partecipazione: la duplice declinazione del principio di trasparenza”, a cura di Marco Bombardelli, l’autore si sofferma sul D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 che regolamenta il principio di trasparenza amministrativa e nel contempo impone il rispetto di numerose disposizioni in ordine agli obblighi di pubblicazione di documenti, informazioni e dati da parte della P.A. Nel testo l’autore esamina, da un lato, la normativa che la P.A. deve rispettare per scongiurare il pericolo del verificarsi di casi di corruzione o di cattiva amministrativa, dall’altro le disposizioni che configurano la p.a come organizzazione aperta e al servizio del cittadino, che deve operare con efficienza ed efficacia, in modo da garantire una “buona amministrazione” e risultati soddisfacenti. Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo: http://www.regione.emilia-romagna.it Gli obblighi di diffusione nel D. Lgs. 33/2013 Nel commento intitolato “Gli obblighi di diffusione delle informazioni e il D.Lgs. 33/2013 nell’interpretazione del modello costituzionale di amministrazione”, a cura di Paola Marsocci, l’autrice evidenzia che il concetto di pubblicità e quello di trasparenza applicate all’attività della P.A. scontano ancora adesso la loro ambigua qualificazione giuridica. L’autrice affronta in particolare il delicato tema delle nuove pretese dell’informazione pubblica e del loro possibile inquadramento costituzionale. Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo: http://www.regione.emilia-romagna.it 9 Il Codice della trasparenza Nel commento intitolato “Il Codice della trasparenza e il nuovo regime di conoscibilità dei dati Pubblici”, a cura di Annamaria Bonomo, l’autrice evidenzia che con il D.Lgs. n. 33/2013 è stata introdotta una rilevante attività di sistematizzazione degli obblighi informativi imposti alle pubbliche amministrazioni che ha il pregio di aver riunito in un corpus normativo unitario le informazioni che le medesime erano già tenute a rendere pubbliche vista la disomogeneità dei testi normativi vigenti. Il decreto, comunque modifica in termini estremamente innovativi il regime di conoscibilità dei dati pubblici nel nostro ordinamento. Di conseguenza si è verificato un processo di cambiamento nel sistema, poiché dal regime di accessibilità si è passati a quello di disponibilità, dove è il soggetto pubblico a rendersi parte attiva nella diffusione delle informazioni attraverso la messa a disposizione, attualmente in modalità telematica, di tutti i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria. Nel testo, in particolare si esaminano le novità introdotte dal sopracitato decreto, che hanno consentito le restrizioni legate alla legittimazione soggettiva per la conoscibilità dei dati e le problematiche inerenti la mancanza di un controllo super partes che possa sostenere la precisione, l’oggettività, l’affidabilità delle informazioni pubbliche. Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo: http://www.regione.emilia-romagna.it Gli enti pubblici e l’attestazione degli OIV Nell’articolo intitolato “Gli enti pubblici e l’attestazione degli Organismi Interni di Valutazione entro il 31 gennaio”, a cura di Mauro Alovisio, avvocato, pubblicato sulla Rivista Quotidiano Enti Locali (09/01/2014), reperibile sulla banca dati Nuova De Agostini, l’autore evidenzia che l’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e trasparenza delle amministrazioni pubbliche interviene con la Delibera n. 77 del 2013 in tema di obblighi di attestazioni degli OIV o di altri strutture che svolgono funzioni simili. L’attestazione sopracitata concerne, in un’ottica di gradualità, un numero circoscritto di obblighi di pubblicazione di notevole importanza sotto il profilo economico sociale. La delibera indica l’ambito soggettivo di applicazione dei soggetti tenuti alla predisposizione e alla pubblicazione dell’attestazione (soggetti designati nella delibera CiVIT n. 50/2013) e nel contempo, definisce il ruolo centrale del responsabile della trasparenza che collabora con gli OIV e le altre strutture con funzioni analoghe nella predisposizione dell’attestazione. Questa figura, in particolare, fornisce da un lato, tutte le informazioni necessarie a verificare la reale pubblicazione di dati e la loro qualità e, dall’altro, svolge stabilmente, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D. Lgs. n. 33 del 2013 ,un’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando gli esiti di tale controllo agli OIV. 10 Regolamento della CIVIT su obblighi di pubblicità e trasparenza Nell’articolo intitolato “Regolamento della CIVIT su obblighi di pubblicità e trasparenza”, a cura di Mauro Alovisio, avvocato, pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti Locali (13/12/2013), reperibile sulla banca dati Nuova De Agostini, l’autore evidenzia che la Commissione Indipendente per la Valutazione e la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche, Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT) adotta con determinata delibera n. 74/2013, il proprio Regolamento inerente gli obblighi di pubblicità e trasparenza. Tale provvedimento rappresenta un importante traguardo di particolare valore simbolico e applicativo nell’ambito delle disposizioni del testo univo in materia di trasparenza amministrativa (D.Lgs. n. 33/2013) che prevedono all’art. 11, comma 3, l’estensione dell’obbligo dell’attuazione della trasparenza amministrativa anche alle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione. Il regolamento, all’art. 3, riconferma l’obbligo e l’impegno dell’autorità di pubblicare tutte le informazioni e i dati riguardanti l’organizzazione, l’attività e le finalità istituzionali previsti dal decreto e dalla normativa vigente in tema di obblighi di pubblicazione e trasparenza ed inoltre, esamina anche le modalità di esercizio del diritto di accesso civico descrivendo altresì il procedimento per l’esercizio di tale diritto. Open government: what else? Nell’articolo intitolato “Open government: what else ?“, a cura di Laura Sartori, l’autrice evidenzia che il D. Lgs. n. 33/2013 nell’affrontare il tema della trasparenza e alcuni aspetti relativi alla gestione dei dati nel settore pubblico (c.d. Open data) si inserisce pienamente nel dibattito sull’ Open government (d’ora innanzi Opengov). L’ autrice analizza i principi cardine dell’Open government (trasparenza, partecipazione e collaborazione esaminando altresì la questione della misurazione delle iniziative dell’Opengov e l’adeguatezza degli indicatori esistenti per descrivere la situazione italiana. Il testo è consultabile presso il Settore. PUBBLICO IMPIEGO Il concorso pubblico Nel commento intitolato “Il principio del concorso pubblico e le sue deroghe”, a cura di Nicola Niglio, capo del Dipartimento economico, finanziaro e patrimoniale della Croce Rossa Italiana e Stefano Viti, avvocato amministrativista, pubblicato da Lex Italia (copertina n. 2/2014), gli autori evidenziano che il tema dell’accesso alla pubblica amministrazione è delicato e di grande attualità. La disciplina relativa alle procedure concorsuali e selettive presso le pubbliche amministrazioni costituisce una modalità per verificare il livello di trasparenza, di imparzialità, di efficienza e soprattutto e il livello di buona amministrazione. In particolare nel testo gli autori affrontano i principi generali in tema di reclutamento del personale nella P.A., le deroghe al principio del concorso pubblico avvalendosi delle liste di collocamento e le categorie protette, i concorsi riservati e le pronunce della Consulta in materia. A parere degli autori, il buon funzionamento di un sistema amministrativo è notevolmente condizionato dalla qualità e dalle capacità della classe dirigente e da un vertice politico che 11 correttamente agisce nella sfera della propria autonomia. In una moderna democrazia, i valori fondamentali da salvaguardare devono attenersi strettamente alle regole di imparzialità, di trasparenza e di buona amministrazione, cosa che occorre rispettare anche nei confronti dell’organizzazione del lavoro. Il testo della sentenza della Corte Cost. 212/2012 e un commento sulla pronuncia sono reperibili nel Notiziario Giuridico Legale al seguente indirizzo: http://www.consiglioregionale.piemonte.it PREVIDENZA – FISCO Ripensare il sistema fiscale Nel commento intitolato “Ripensare il sistema fiscale in termini di maggior equità distributiva”, a cura di Franco Gallo, pubblicato da Astrid (in data 24/02/2014), l’autore evidenzia che secondo l’indagine condotta dall’Unione Europea (Gini-Growing inequality impact), che conferma il rapporto Ocse (divided we stand), l’Italia è il secondo Paese nel contesto europeo quanto a disuguaglianze e a distribuzione di redditi e di ricchezza. In particolare nel testo l’autore pone l’attenzione sull’aumento delle disuguaglianze, sul ripensamento della missione dello stato, sulla distinzione tra beni “base” e beni “capacità” e sulla perdurante crisi dell’impostazione personale progressiva, dimostrandosi favorevole all’introduzione di una imposta sui grandi patrimoni ad aliquota ridotta, che potrebbe sostituire parzialmente ed unire molte delle numerose minipatrimoniali finora applicate. A parere dell’autore non va comunque ignorato ciò che i padri riformatori degli anni settanta (C. Cosciani, G. Gennaro, S. Steve e B. Visentini) sostenevano e cioè che l’imposta sul reddito non può sostituire perfettamente quella patrimoniale. REGIONI LR PUGLIA 12.2.2014 N. 1 “Sistema regionale Anagrafe degli studenti” La Regione con la presente legge intende disciplinare il sistema regionale dell’anagrafe degli studenti come mezzo necessario per la realizzazione degli interventi di integrazione dei sistemi di istruzione e formazione professionale, finalizzato al miglioramento dei servizi di erogazione per l’istruzione, per attuare un sistema di governo regionale dei flussi informativi garantendo completezza e disponibilità dei dati. Compito dell’anagrafe è supportare a livello regionale l’attività di programmazione dell’offerta formativa e dimensionamento della rete scolastica, adempiere al diritto-dovere d’istruzione e formazione attraverso l’acquisizione di informazioni sulla tracciabilità dei percorsi scolastici, formativi apprendistato dei singoli studenti. e in Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo: http://www.regione.puglia.it 12
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