21 OTTOBRE 2014 - Consiglio Regionale del Piemonte

Direzione Processo Legislativo
InfolegCrpNews
Silvia Bertini
Settore Studi
Documentazione e
Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli
A cura di:
Maria Morello,
Maria Grazia Valente
Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale
21 OTTOBRE 2014
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SOMMARIO
BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA............................................................ 4
Spending review e pareggio di bilancio.................................................................................. 4
CONTRATTI .................................................................................................................... 4
Bando di gara ..................................................................................................................... 4
Il diritto di accesso negli appalti pubblici................................................................................ 4
Appalti e lavori pubblici........................................................................................................ 5
DIRITTO COSTITUZIONALE............................................................................................ 5
La riforma costituzionale alla Camera dei deputati dopo i miglioramenti al Senato..................... 5
Attività normativa dell’esecutivo............................................................................................ 6
DIRITTO TRIBUTARIO.................................................................................................... 7
La nozione di tributo e l’autonomia tributaria degli enti territoriali............................................ 7
ENTI LOCALI................................................................................................................... 7
Il trasferimento del personale nelle Città metropolitane e nei liberi Consorzi nella Regione Sicilia 7
GIUSTIZIA ...................................................................................................................... 8
DDL n. 1119: bilanciamento tra libertà di espressione e il diritto all’onore e alla reputazione ...... 8
INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE ............................................................................ 8
La Magna Charta del Web .................................................................................................... 8
Tecnologie digitali ............................................................................................................... 9
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LAVORO – PUBBLICO IMPIEGO – SICUREZZA................................................................ 9
La bocciatura di un aspirante avvocato deve essere motivata .................................................. 9
Differenze stipendiali e mansioni superiori ........................................................................... 10
REGIONI....................................................................................................................... 10
Regioni, Enti locali e riordino delle funzioni territoriali ........................................................... 10
SERVIZI PUBBLICI LOCALI .......................................................................................... 11
Il regime delle reti dei servizi pubblici locali ......................................................................... 11
Regolazione tariffaria dei servizi idrici.................................................................................. 11
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BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA
Spending review e pareggio di bilancio
Nel commento intitolato “Spending review e
pareggio
di
bilancio.
Cosa
rimane
dell’autonomia locale?”, a cura di Francesco
Bilancia, prof. ord. di diritto costituzionale
presso l’università degli studi di ChietiPescara, pubblicato da Astrid (nuova
rassegna n. 210 del 13 ottobre 2014), ci si
sofferma sulle recenti riforme delle regole
strutturali e sulle procedure di governo dei
bilanci pubblici, intervenute in Europa
attraverso modifiche degli stessi testi
costituzionali, le quali sono descritte e
valutate soprattutto in riferimento agli
sviluppi dell’azione dell’Unione economica e
monetaria (UEM) e della politica monetaria
comune dei paesi dell’area Euro. Nel testo
viene posta l’attenzione sul significato di
concetti e formule quali “ciclo economico” o
“pareggio strutturale di bilancio”, si tratta di
disposizioni che impongono una valutazione
giuridica
già
a
priori
degli
effetti
macroeconomici delle misure di risanamento
finanziario.
Nel testo, in particolare, l’autore esamina i
seguenti punti: la riforma costituzionale dei
bilanci pubblici; il pareggio strutturale ed il
suo significato normativo; le origini e il
fondamento dei vincoli finanziari; la crisi dei
debiti sovrani e gli effetti macroeconomici
delle manovre di aggiustamento fiscale ed i
naturali effetti di ricentralizzazione territoriale
delle attribuzioni in materia economicofinanziaria relativi alla gestione della crisi e a
quella strutturale delle autonomie.
CONTRATTI
Bando di gara
Nel la segnalazione di commento intitolata “E’
davvero ammissibile il rinnovo espresso dei
contratti pubblici?”, a cura di Stefano Calvetti,
pubblicata sulla rivista “Urbanistica e Appalti”
n. 10 del 2014, a pag. 1083, reperibile sulla
banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia
che l’argomento sopracitato è cioè il rinnovo
espresso è di grande attualità ed è stato
preso in considerazione dalla decisione del
TAR Piemonte, Torino, Sez. I, del 12 giugno
2014,
n.
1029.
Quest’ultimo
va
contraddistinto dal rinnovo tacito, che è stato
vietato da tempo e, il cui divieto, è anche
stato ribadito dall’art. 57, ultimo comma, del
Codice dei contratti pubblici. Purtroppo detto
Codice, com’è noto, non ha stabilito nulla sul
rinnovo espresso. Tuttavia, esaminando
quanto
espresso
da
varie
sentenze
intervenute in materia dal Consiglio di Stato,
pare emergere l’opzione interpretativa che
non ammette il rinnovo espresso, anche nel
caso in cui una simile opzione sia prevista
nell’originario bando di gara e nel relativo
contratto. Questo, in quanto, si potrebbe
finire per dar vita ad un nuovo contratto di
fatto a mezza procedura negoziata al di fuori
delle ipotesi tassative previste dal legislatore.
Il diritto di accesso negli appalti pubblici
Nel saggio intitolato “Il diritto di accesso nel
settore degli appalti pubblici e gli obblighi di
trasparenza delle stazioni appaltanti”, a cura
di Valentina Gastaldo, pubblicato sulla rivista
“Urbanistica e Appalti” n. 10 del 2014, a pag.
1005, reperibile sulla banca dati Nuova de
Agostini, si pone l’attenzione su un aspetto di
grande importanza come è quello dell’accesso
agli atti di gara.
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Tale diritto è regolato dall’art. 13 del codice
dei Contratti pubblici che supera i limiti al
diritto di accesso previsti dagli artt. 24 e 25
della L. n. 241 del 1990. Nel saggio, grande
spazio viene riservato all’esame delle
numerose pronunce giurisprudenziali che,
avevano stabilito la prevalenza del diritto di
accesso sull’esigenza di riservatezza, ma che
di recente hanno riconosciuto l’importanza di
prestare attenzione alla tutela delle
informazioni fornite dagli offerenti, che
possono contenere segreti tecnici e
commerciali. In tal senso emerge la volontà
di conformarsi all’orientamento perseguito
dalla Corte di Giustizia Europea.
In particolare, nel testo, si analizzano i
seguenti punti: il diritto di accesso e le
informazioni relative al procedimento dei
contratti pubblici; l’esclusione del diritto di
accesso; l’accesso nei settori speciali con
riguardo alle specifiche tecniche; l’apertura in
pubblico dell’offerta tecnica.
Appalti e lavori pubblici
Nel
commento
intitolato”Normativa
in
cantiere, entro il 2016 il nuovo Codice
appalti”, a cura di Brunella Biancaniello,
avvocato, funzionario dell’Agenzia delle
Dogane, pubblicato sulla rivista “Quotidiano
Enti Locali” (16/10/2014), reperibile sulla
banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia
che, il Consiglio dei Ministri, nella seduta n.
27 del 29 agosto 2014 ha approvato un
disegno di legge volto a conferire delega al
Governo per attuare la normativa comunitaria
in materia di appalti grazie alla compilazione
di un “Codice dei contratti e delle concessioni
pubbliche” deputato a riformare e sostituire il
c.d. “Codice Appalti” (D.Lgs. n. 163 del
2006).
Si prevede di emanare il relativo decreto
legislativo entro la data del 16 febbraio 2016,
quindi almeno due mesi prima dello scadere
del termine di recepimento previsto dalle
Direttive Ue sugli appalti pubblici (direttive
2014/23/UE,
2014/24/UE,
2014/25/UE).
Inoltre, nell’anno successivo all’entrata in
vigore di tale decreto legislativo, il Governo
potrà adottare norme che lo integrino e lo
correggano.
In particolare, nel testo, , l’autrice esamina i
seguenti punti: i principi delega; il pacchetto
di Direttive Ue su contratti di concessione e
appalti pubblici; la Direttiva UE sugli appalti e
quella sulle concessioni.
DIRITTO COSTITUZIONALE
La riforma costituzionale alla Camera dei deputati dopo i miglioramenti al Senato
Nell’articolo
intitolato
“La
riforma
costituzionale alla Camera dei deputati, dopo
i miglioramenti al Senato: alcuni aspetti non
secondari che ancora necessitano di
attenzione allo scopo di razionalizzare il Titolo
V”, a cura di Luca Antonini, prof. ord. di
diritto costituzionale presso l’università di
Padova, si rielaborano le osservazioni
predisposte
dall’autore
in
occasione
dell’Audizione tenutasi alla Commissione
Affari costituzionali della Camera dei deputati
il giorno 8 ottobre 2014. In particolare viene
posta l’attenzione sulla riallocazione delle
competenze legislative stato- regioni e si
osserva come l’esperienza di questi anni
abbia insegnato che alcune materie (sulle
quali il consenso è ormai unanime: ad
esempio grandi reti di trasporto, distribuzione
nazionale dell’energia, professioni, ecc.)
debbano essere riportate al centro, e
giustamente in questa direzione si muove il
d.d.l. cost. n. 2613. Si tratta però una
condizione necessaria ma non sufficiente, che
deve essere accompagnata da un recupero
della funzione di coordinamento dello Stato,
anche attraverso la struttura e le funzioni del
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Senato delle autonomie, e da una
configurazione del sistema delle altre
competenze
legata
al
principio
di
responsabilità.
Inoltre, nell’articolo viene analizzata in senso
critico la “clausola di supremazia” statale che
risulta potenzialmente idonea a superare
tutte le competenze regionali e non contiene
alcuna possibilità di differenziazione per
quelle realtà che invece dimostrino di avere
usato efficacemente e in modo responsabile
l’autonomia. Ad esempio, utilizzando la
clausola di supremazia lo Stato potrebbe
intervenire a ridisciplinare in modo uniforme
tutta l’organizzazione sanitaria regionale. In
tal modo discipline normative statali che
probabilmente è opportuno stabilire in alcune
regioni con bilanci strutturalmente in
disavanzo travolgerebbero, nel contempo,
anche i modelli virtuosi, come quelli, ad
esempio, dell’Emila Romagna, del Veneto o
della Lombardia.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.federalismi.it+
Il testo del D.D.L. n. 2613 è reperibile al
seguente indirizzo:
http://www.camera.it
Attività normativa dell’esecutivo
Nell’articolo intitolato “Alcune considerazioni
sui poteri del Presidente del Consiglio dei
ministri nell’attività normativa del Governo.
L’evoluzione del ruolo del Premier nei Governi
degli ultimi vent’anni”, a cura del Cons. Carlo
Deodato, pubblicato da GiustAmm. (ottobre
2014), si rileva la necessità di condurre
un’analisi prettamente giuridica sulle funzioni
di indirizzo e coordinamento conferite dalla
Costituzione al Presidente del Consiglio
(nell’attività
normativa)
ed
un
approfondimento
dell’evoluzione
degli
Esecutivi nella c.d. Seconda Repubblica.
Secondo l’autore, si impone una riflessione
sull’esegesi dell’art. 95 della Costituzione,
sulla sua applicazione nella prassi degli ultimi
Governi e sulle prospettive della sua modifica
(da più parti sentita come indispensabile, al
pari della riforma sul superamento del
bicameralismo perfetto), anche al fine di
comprendere la persistenza delle ragioni della
sua revisione e carpirne quelle relative alla
lacuna. Un’attenzione particolare viene quindi
rivolta alla trasformazione del ruolo del
Presidente,
a
Costituzione
invariata,
riconducibile dall’attività svolta dagli ultimi
Governi e, desumibile, da quello attualmente
in carica.
In particolare, nel testo, l’autore pone
l’attenzione sui seguenti punti: il regime
costituzionale dei poteri del Presidente del
Consiglio; la disciplina ordinaria, la prassi
dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e
coordinamento
nell’attività
normativa;
l’influenza del sistema elettorale e più in
generale di quello politico sul ruolo del
Presidente del Consiglio; le prospettive
evolutive de iure condito e de iure condendo;
l’evoluzione del ruolo del Presidente
nell’esperienza degli ultimi vent’anni.
A parere dell’autore, rimane confermata
l’esigenza di un rafforzamento dei poteri del
Presidente del Consiglio, per come sono
definiti in Costituzione, al fine di permetterne
la configurazione istituzionale di un‘autentica
leadership, che serva ad attribuire al Primo
ministro un efficace e riconosciuto ruolo di
guida dell’Esecutivo.
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DIRITTO TRIBUTARIO
La nozione di tributo e l’autonomia tributaria degli enti territoriali
Nel commento intitolato “Due temi caldi che
gli studiosi di diritto tributario dovrebbero
approfondire: la nozione di tributo e
l’autonomia tributaria degli enti territoriali”, a
cura di Franco Gallo, pubblicato da Astrid
(Nuova rassegna n. 210 del 13 ottobre 2014),
si evidenzia che sarebbe necessario
approfondire i sopraccitati istituti del diritto
tributario, in vista della riforma del diritto
tributario che vada oltre l’attuazione della
delega fiscale recata dalla L. 23 del 2014.
Infatti, questi de temi, necessitano di un più
preciso inquadramento nell’ambito dei principi
fondamentali costituzionali inerenti lo Stato.
In proposito, l’autore effettua un preciso
richiamo alla riforma del 2001, che avrebbe
dovuto bilanciare meglio il principio di
autonomia
previsto
dall’art.
5
della
Costituzione con quello di efficienza e
coordinare il sistema tributario statale con
quello regionale e locale.
Passa poi ad esaminare il disegno di legge
governativo di modifica del Titolo V, parte
II°,
che
nell’innovare
la
disciplina
dell’autonomia tributaria regionale e locale
avrebbe dovuto migliorarne ulteriormente le
condizioni. Inoltre, si analizza il nuovo testo
dell’art.
119,
secondo
comma
della
Costituzione, nel testo proposto dal Governo
nel quale si prevede che gli enti sub-statali
devono stabilire i tributi secondo quando
disposto dalla legge dello stato ai fini del
coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario.
ENTI LOCALI
Il trasferimento del personale nelle Città metropolitane e nei liberi Consorzi nella
Regione Sicilia
Nel saggio intitolato ”Il trasferimento del
personale nella vicenda dell’istituzione delle
Città metropolitane e nei Liberi Consorzi
Comunali: percorsi e orientamenti dei tavoli
tecnici attivati dalla Regione Siciliana, a cura
di Gabriella Nicosia e Alessandro Riccobono.
Si informa che il testo è composto da due
parti: nella prima, si evidenzia che con
l’adozione della L.R. n. 7/2013 si è
provveduto all’abolizione delle Province
regionali, mentre con la L.R. n. 8/2014, si
sono istituiti i Liberi Consorzi Comunali e le
Città metropolitane. E’ stato così introdotto
un nuovo modello di governance territoriale
con relativo trasferimento di risorse materiali,
umane ed economiche. Si affrontano quindi
le principali criticità emerse a seguito del
trasferimento delle risorse umane dalle ex
Province regionali ai nuovi Enti di area vasta.
Nella seconda parte, invece, si rileva che la
L.R. n. 8/2014, prevede un processo di
riorganizzazione delle società, agenzie, le
quali svolgono funzioni analoghe o in parte
coincidenti con quelle attribuite agli enti
territoriali
di
nuova
costituzione.
In
particolare, l’art. 8 di detta legge rimanda ad
un
successivo
intervento
legislativo
l’individuazione delle modalità su come
gestire il trasferimento del personale
prestante servizio in tali società all’interno
degli organici della P.A. Si analizzano
pertanto i limiti costituzionali e i vincoli di
finanza pubblica che la futura legge dovrà
rispettare per attuare questa operazione,
ponendo in risalto le principali criticità che ne
emergono tra il settore privato e quello
pubblico.
Il testo del saggio è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.amministrazioneincammino.luiss.i
t/wpcontent/uploads/2014/10/Nicosia_Riccobono.
pdf
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GIUSTIZIA
DDL n. 1119: bilanciamento tra libertà di espressione e il diritto all’onore e alla
reputazione
Nel commento intitolato “Il disegno di legge
S. 1119: alla ricerca di un bilanciamento tra
libertà di espressione e il diritto all’onore e
alla reputazione”, a cura di Marco Orofino del
Dipartimento di Studi Internazionali Giuridici
e storico-politici dell’Università degli studi di
Milano, pubblicato da Astrid (Nuova rassegna
n. 210 del 13 ottobre 2014) si evidenzia che,
il 16 luglio 2014, la seconda Commissione
permanente del Senato della Repubblica ha
approvato il disegno n. 1119 recante
“Modifiche alla legge 8 febbraio 1948 n. 47,
al codice penale in materia di diffamazione, a
mezzo stampa o con altro mezzo di
diffusione, di ingiuria e di condanna del
querelante”.
L’articolato
attualmente
all’esame dell’Aula presenta non poche novità
e differenze rispetto al testo (d.d.l. C. 925)
approvato dalla Camera dei deputati il 17
ottobre 2013. Si tratta di un disegno di legge
breve che però presenta numerosi elementi
di interesse, sui qual è necessario riflettere,
sia in vista della discussione in Aula e sia
perché esso interviene su temi rispetto ai
quali il dibattito si preannuncia come
particolarmente vivace. Nel testo, si rilevano i
principali obiettivi che il sopracitato D.D.L.
intende perseguire, con l’enunciazione delle
proposte avanzate, del loro impatto sulle
norme oggi in vigore e delle varie opportunità
e criticità che esse sollevano.
In particolare, l’autore esamina i seguenti
aspetti: la riforma della pena prevista per i
reati di ingiuria e diffamazione e la
giurisprudenza della Corte di Strasburgo;
l’aggiornamento delle norme penali alla luce
dei nuovi mezzi di comunicazione e di
condivisione resi disponibili dal web; la
riforma dell’istituto della rettifica; il tentativo
di disciplinare il diritto alla cancellazione e alla
deindicizzazione dei contenuti.
Il testo del D.D.L. n. 1119 è reperibile al
seguente indirizzo:
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/
BGT/00720587.pdf
INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE
La Magna Charta del Web
Nell’articolo intitolato “La Magna Charta del
Web: l’Italia traccia la strada”, a cura di Carlo
Rombolà, avvocato specializzato in diritto
civile, si rileva che è stata scritta un’altra
pagina importante nella storia del diritto delle
nuove tecnologie, infatti, una Commissione
parlamentare costituita ad hoc e guidata da
Stefano Rodotà, ex Garante per la Privacy, ha
predisposto la prima bozza di una
Dichiarazione dei diritti di Internet. La
presentazione si è tenuta di fronte ai
partecipanti della riunione dei Parlamenti dei
Paesi dell’Unione Europea e del Parlamento
Europeo.
La bozza è composta da 14 articoli, che
riguardano, il diritto all’autodeterminazione
informativa in materia di dati personali,
l’inviolabilità dei sistemi, il diritto all’identità
(e quello dell’anonimato), la sicurezza in rete
e il diritto all’oblio. Inoltre, per la prima volta,
viene enunciato il diritto all’educazione, una
sorta di rivendicazione all’alfabetizzazione
informatica dell’individuo, indispensabile per
utilizzare internet in modo responsabile.
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Si rammenta in proposito che i cittadini,
mediante la piattaforma Civi.ci, verranno
coinvolti nel dibattito sull’opportunità di
applicare queste norme o integrarle.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idnot=691
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Tecnologie digitali
“E-Leaders 2014: "Improving Governance for
Better Digital Strategies” è il titolo di un
meeting internazionale che si è tenuto il 22
settembre a Copenhagen, cui hanno aderito il
governo danese e il Gruppo OCSE che si
occupa di E-Government per discutere di
come migliorare la governance pubblica volta
al miglioramento delle strategie digitali. La
redazione del testo è stata curata da Michele
Iaselli, funzionario della Difesa, docente di
informatica giuridica alla LUISS di Roma e
Federico II di Napoli ed è stata pubblicata
dalla rivista “Quotidiano Enti Locali”
(15/10/2014). E’ quindi reperibile sulla banca
dati Nuova de Agostini. L’incontro è stato
organizzato dall’Agenzia per la digitalizzazione
del ministero Danese delle Finanze e l’agenzia
per l’Italia Digitale (AgID), la quale ha
partecipato in rappresentanza dell’Italia.
Nel contesto del sopracitato meeting si è
discusso del cambiamento del settore
pubblico; della governance per garantire
l’attuazione delle strategie digitali e di come
migliorare i servizi pubblici attraverso l’analisi
dei dati.
Alla fine della manifestazione, i membri ed i
partecipanti della rete dell’OCSE su EGovernment hanno redatto un documento
teso a raccogliere molte raccomandazioni che
tendono a sostenere lo sviluppo e l’attuazione
di strategie per spingere i governi ad
utilizzare le tecnologie digitali ed essere più
vicini ai cittadini e alle imprese. Le
raccomandazioni ivi contenute possono
consentire un cambiamento notevole nella
Pubblica Amministrazione, passando da un
approccio “citizen-centric” (dove il governo
cerca di anticipare i bisogni) ad approcci
“citizen-driven” (dove cittadini e imprese
formulano e determinano le loro esigenze, in
collaborazione con i governi).
Nel documento trovano spazio le seguenti
linee guida: - utilizzare le tecnologie per
migliorare le responsabilità di governo,
l'inclusione sociale e la partnership cittadinoamministrazione; - creare un approccio "datadriven" nel settore pubblico; - garantire l'uso
delle tecnologie digitali in tutti i settori e livelli
di governo;
- valutare un approccio di
gestione del rischio per affrontare i problemi
di sicurezza e privacy digitali; - sviluppare
piani industriali chiari per sostenere il
finanziamento e il successo dei progetti di
tecnologie digitali, articolando i benefici
economici
e
sociali
per
giustificare
l'investimento pubblico; - rafforzare le
capacità istituzionali di gestire e attuare
progetti legati alle nuove tecnologie; valutare le risorse esistenti per guidare il
"public procurement"; - rivedere il contesto
giuridico
e
normativo
per
facilitare
l'implementazione delle opportunità offerte
dal digitale.
LAVORO – PUBBLICO IMPIEGO – SICUREZZA
La bocciatura di un aspirante avvocato deve essere motivata
Nella nota di commento intitolata “Aspirante
avvocato: la Commissione ha l’obbligo di
motivare la bocciatura (Sentenza del TAR
Lazio- Roma, Sez. III, del 11 settembre 2014,
n. 4280)”, a cura di Laura Biarella, avvocato
del Foro di Perugia, si illustra il caso di un
aspirante avvocato, che ha ricorso al TAR del
Lazio per l’annullamento dei provvedimenti di
esclusione dalle prove orali dell’esame di
abilitazione all’esercizio della professione
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forense, sostenuto presso la Corte d’appello
di Roma, rilevato che gli elaborati al
medesimo riferibili erano stati valutati solo col
voto numerico. In proposito, si rammenta
che, la recente disciplina della professione
forense, contenuta nella L. 247/2012 al
comma quinto dell’art. 46, prevede l’obbligo,
in capo alla commissione d’esame di annotare
sugli elaborati valutati non sufficienti, i giudizi
espressi.
La III Sezione del TAR Lazio, intervenendo,
ha
accolto
l’istanza
di
sospensione
dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati
dal ricorrente, obbligando il Ministero
resistente a riesaminare gli elaborati. Essa ha
ritenuto che qualora ‘i criteri di valutazione
elaborati dalla Commissione siano generici, il
solo voto numerico non è sufficiente a
dimostrare le ragioni del giudizio espresso
sull’elaborato”.
Inoltre, il medesimo giudice amministrativo,
chiarisce che tale carenza impedisce al
candidato di comprendere i motivi posti alla
base del giudizio negativo, al fine di
migliorare
la
propria
preparazione,
precludendo così anche il sindacato
sull’attività posta in essere dalla Commissione
d’esame.
Il TAR ha stabilito quindi una nuova
correzione degli elaborati da predisporsi nel
giro dei 40 giorni decorrenti dall’emananda
ordinanza: la normativa del 2012 prevede
l’obbligo a carico dell’Amministrazione della
Giustizia, di riesaminare i compiti scritti del
ricorrente, rinnovando il procedimento
valutativo,
tramite
una
Commissione
composta in modo diverso.
Il testo della nota di commento è reperibile al
seguente indirizzo:
http://www.altalex.com/index.php?idstr=4&id
not=68909
Differenze stipendiali e mansioni superiori
Nella nota di commento intitolata “Differenze
stipendiali e mansioni superiori”, a cura di
Maria Domanico, avvocato specializzata in
diritto amministrativo, pubblicata dalla rivista
on line “Quotidiano Enti Locali” (15/10/2014),
reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini,
si rileva che il Consiglio di Stato con la
sentenza del 10 ottobre 2014, n. 5035, ha
sancito il principio secondo il quale l’esercizio
di fatto delle mansioni superiori conferisce il
diritto alle relative differenze dello stipendio.
Infatti, secondo i giudici amministrativi, il
diritto alle differenze stipendiali può essere
riconosciuto per il periodo di servizio delle
mansioni superiori effettivamente svolte,
senza diritto all’inquadramento definitivo ma
solamente a condizione che le mansioni
superiori siano state attribuite con previo atto
formale a copertura di un posto vacante in
organico.
REGIONI
Regioni, Enti locali e riordino delle funzioni territoriali
Nell’articolo intitolato “Regioni, Enti locali e
riordino del sistema delle funzioni pubbliche
territoriali”, a cura di Paola Bilancia, ordinario
di diritto costituzionale presso l’università
degli studi di Milano, si esaminano le
principali novità che l’attuale progetto di
riforma costituzionale tende ad introdurre nel
Titolo V della Costituzione con particolare
attenzione alla nuova clausola di supremazia
e alla nuova ripartizione di competenze
legislative tra Stato e Regioni.
L’autrice si sofferma in particolare sui
seguenti punti: la revisione del Titolo della
parte seconda della Costituzione dopo la
delibera del Senato dell’8 agosto 2014; la
riforma costituzionale in itinere ed il
rimodellamento delle funzioni operato dalla
Legge Delrio; la città metropolitana come
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ente strategico e Unione di Comuni come
ente strumentale dei Comuni; il riordino delle
funzioni fondamentali delle Province-Enti di
area vasta e le Regioni; le Province come enti
di supporto all’attività dei Comuni; l’Accordo
in Conferenza Unificata e le funzioni
provinciali di competenza regionale.
Il testo dell’articolo è reperibile al seguente
indirizzo:
http://www.rivistaaic.it/regioni-enti-locali-eriordino-del-sistema-delle-funzioni-pubblicheterritoriali.html
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Il regime delle reti dei servizi pubblici locali
Nell’articolo intitolato “Il regime delle reti dei
servizi pubblici locali”, a cura di Adriana
Vigneri, pubblicato da Astrid (Nuova rassegna
n. 210 del 13 ottobre 2014), si rileva che i
beni
mobili
o
immobili,
strumentali
all’esercizio dei servizi pubblici locali, spesso
chiamati “reti” sono beni essenziali,
normalmente creati con denaro pubblico. La
proprietà pubblica di tali beni è importante,
ma lo è ancora di più il loro regime giuridico,
collegato alla destinazione ad un pubblico
servizio.
Si rammenta che, in questa materia, manca
tuttavia una norma generale tesa a
valorizzarne la destinazione e, nel contempo,
ad assicurarne i diritti di accesso in tutti i casi
in cui vi possono essere più soggetti erogatori
del servizio.
In particolare, l’autrice, nel testo, pone
l’attenzione sui seguenti punti: la disciplina
delle reti in dettaglio (idrico, rifiuti, gas,
trasporti), l’individuazione del bene rete e
regime giuridico della proprietà pubblica; la
rilevanza della proprietà, pubblica o privata;
la proprietà delle reti, la separazione e la
finanziabilità dei piani di investimento.
Regolazione tariffaria dei servizi idrici
Nell’articolo intitolato “Regolazione tariffaria
dei servizi idrici e prime pronunce del giudice
amministrativo”, a cura di Lucia Musselli,
pubblicato da Astrid (15/10/2014), si rileva
che il settore sopracitato è stato oggetto in
questi ultimi anni di un dibattito accesso che
si è focalizzato intorno alla questione
dell’acqua considerata come “bene comune”,
finendo per includere, entro tale profilo, quasi
ogni aspetto, anche a carattere tecnicogiuridico, relativo alle tipologie di gestione del
servizio idrico integrato e alla regolazione
delle tariffe. E’ opportuno precisare che,
l’ambito inerente i servizi pubblici, è stato
oggetto di molteplici interventi normativi, che
hanno determinato un quadro piuttosto
confuso ed incerto, soprattutto per quanto
concerne i profili di governance. Tale
instabilità normativa appare negativa per
quanto
riguarda
il
reperimento
dei
finanziamenti
che
richiedono
come
precondizione necessaria una certezza ed
adeguatezza
del
quadro
normativoregolatorio.
Nel testo, si pone l’attenzione sui profili
giuridici della regolazione tariffaria dei servizi
idrici, intervenuti a seguito del trasferimento
delle relative competenze in capo all’Autorità
per l’energia elettrica ed il gas (AEEG),
divenuta ora Autorità per l’energia elettrica, il
gas ed il sistema idrico (AEEGSI).
In particolare, nel testo, l’autrice analizza i
seguenti punti: l’evoluzione della normativa in
materia tariffaria; il metodo tariffario e le
prime pronunce del giudice amministrativo.
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