Direzione Processo Legislativo InfolegCrpNews Silvia Bertini Settore Studi Documentazione e Supporto Giuridico Legale Aurelia Jannelli A cura di: Maria Morello, Maria Grazia Valente Realizzazione grafica: Simonetta Morreale 21 OTTOBRE 2014 Infoleg ______________________________________________________________________________________ SOMMARIO BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA............................................................ 4 Spending review e pareggio di bilancio.................................................................................. 4 CONTRATTI .................................................................................................................... 4 Bando di gara ..................................................................................................................... 4 Il diritto di accesso negli appalti pubblici................................................................................ 4 Appalti e lavori pubblici........................................................................................................ 5 DIRITTO COSTITUZIONALE............................................................................................ 5 La riforma costituzionale alla Camera dei deputati dopo i miglioramenti al Senato..................... 5 Attività normativa dell’esecutivo............................................................................................ 6 DIRITTO TRIBUTARIO.................................................................................................... 7 La nozione di tributo e l’autonomia tributaria degli enti territoriali............................................ 7 ENTI LOCALI................................................................................................................... 7 Il trasferimento del personale nelle Città metropolitane e nei liberi Consorzi nella Regione Sicilia 7 GIUSTIZIA ...................................................................................................................... 8 DDL n. 1119: bilanciamento tra libertà di espressione e il diritto all’onore e alla reputazione ...... 8 INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE ............................................................................ 8 La Magna Charta del Web .................................................................................................... 8 Tecnologie digitali ............................................................................................................... 9 2 Infoleg ______________________________________________________________________________________ LAVORO – PUBBLICO IMPIEGO – SICUREZZA................................................................ 9 La bocciatura di un aspirante avvocato deve essere motivata .................................................. 9 Differenze stipendiali e mansioni superiori ........................................................................... 10 REGIONI....................................................................................................................... 10 Regioni, Enti locali e riordino delle funzioni territoriali ........................................................... 10 SERVIZI PUBBLICI LOCALI .......................................................................................... 11 Il regime delle reti dei servizi pubblici locali ......................................................................... 11 Regolazione tariffaria dei servizi idrici.................................................................................. 11 3 Infoleg ______________________________________________________________________________________ BILANCIO – FINANZE – CREDITO – ECONOMIA Spending review e pareggio di bilancio Nel commento intitolato “Spending review e pareggio di bilancio. Cosa rimane dell’autonomia locale?”, a cura di Francesco Bilancia, prof. ord. di diritto costituzionale presso l’università degli studi di ChietiPescara, pubblicato da Astrid (nuova rassegna n. 210 del 13 ottobre 2014), ci si sofferma sulle recenti riforme delle regole strutturali e sulle procedure di governo dei bilanci pubblici, intervenute in Europa attraverso modifiche degli stessi testi costituzionali, le quali sono descritte e valutate soprattutto in riferimento agli sviluppi dell’azione dell’Unione economica e monetaria (UEM) e della politica monetaria comune dei paesi dell’area Euro. Nel testo viene posta l’attenzione sul significato di concetti e formule quali “ciclo economico” o “pareggio strutturale di bilancio”, si tratta di disposizioni che impongono una valutazione giuridica già a priori degli effetti macroeconomici delle misure di risanamento finanziario. Nel testo, in particolare, l’autore esamina i seguenti punti: la riforma costituzionale dei bilanci pubblici; il pareggio strutturale ed il suo significato normativo; le origini e il fondamento dei vincoli finanziari; la crisi dei debiti sovrani e gli effetti macroeconomici delle manovre di aggiustamento fiscale ed i naturali effetti di ricentralizzazione territoriale delle attribuzioni in materia economicofinanziaria relativi alla gestione della crisi e a quella strutturale delle autonomie. CONTRATTI Bando di gara Nel la segnalazione di commento intitolata “E’ davvero ammissibile il rinnovo espresso dei contratti pubblici?”, a cura di Stefano Calvetti, pubblicata sulla rivista “Urbanistica e Appalti” n. 10 del 2014, a pag. 1083, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che l’argomento sopracitato è cioè il rinnovo espresso è di grande attualità ed è stato preso in considerazione dalla decisione del TAR Piemonte, Torino, Sez. I, del 12 giugno 2014, n. 1029. Quest’ultimo va contraddistinto dal rinnovo tacito, che è stato vietato da tempo e, il cui divieto, è anche stato ribadito dall’art. 57, ultimo comma, del Codice dei contratti pubblici. Purtroppo detto Codice, com’è noto, non ha stabilito nulla sul rinnovo espresso. Tuttavia, esaminando quanto espresso da varie sentenze intervenute in materia dal Consiglio di Stato, pare emergere l’opzione interpretativa che non ammette il rinnovo espresso, anche nel caso in cui una simile opzione sia prevista nell’originario bando di gara e nel relativo contratto. Questo, in quanto, si potrebbe finire per dar vita ad un nuovo contratto di fatto a mezza procedura negoziata al di fuori delle ipotesi tassative previste dal legislatore. Il diritto di accesso negli appalti pubblici Nel saggio intitolato “Il diritto di accesso nel settore degli appalti pubblici e gli obblighi di trasparenza delle stazioni appaltanti”, a cura di Valentina Gastaldo, pubblicato sulla rivista “Urbanistica e Appalti” n. 10 del 2014, a pag. 1005, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si pone l’attenzione su un aspetto di grande importanza come è quello dell’accesso agli atti di gara. 4 Infoleg ______________________________________________________________________________________ Tale diritto è regolato dall’art. 13 del codice dei Contratti pubblici che supera i limiti al diritto di accesso previsti dagli artt. 24 e 25 della L. n. 241 del 1990. Nel saggio, grande spazio viene riservato all’esame delle numerose pronunce giurisprudenziali che, avevano stabilito la prevalenza del diritto di accesso sull’esigenza di riservatezza, ma che di recente hanno riconosciuto l’importanza di prestare attenzione alla tutela delle informazioni fornite dagli offerenti, che possono contenere segreti tecnici e commerciali. In tal senso emerge la volontà di conformarsi all’orientamento perseguito dalla Corte di Giustizia Europea. In particolare, nel testo, si analizzano i seguenti punti: il diritto di accesso e le informazioni relative al procedimento dei contratti pubblici; l’esclusione del diritto di accesso; l’accesso nei settori speciali con riguardo alle specifiche tecniche; l’apertura in pubblico dell’offerta tecnica. Appalti e lavori pubblici Nel commento intitolato”Normativa in cantiere, entro il 2016 il nuovo Codice appalti”, a cura di Brunella Biancaniello, avvocato, funzionario dell’Agenzia delle Dogane, pubblicato sulla rivista “Quotidiano Enti Locali” (16/10/2014), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che, il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 27 del 29 agosto 2014 ha approvato un disegno di legge volto a conferire delega al Governo per attuare la normativa comunitaria in materia di appalti grazie alla compilazione di un “Codice dei contratti e delle concessioni pubbliche” deputato a riformare e sostituire il c.d. “Codice Appalti” (D.Lgs. n. 163 del 2006). Si prevede di emanare il relativo decreto legislativo entro la data del 16 febbraio 2016, quindi almeno due mesi prima dello scadere del termine di recepimento previsto dalle Direttive Ue sugli appalti pubblici (direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE). Inoltre, nell’anno successivo all’entrata in vigore di tale decreto legislativo, il Governo potrà adottare norme che lo integrino e lo correggano. In particolare, nel testo, , l’autrice esamina i seguenti punti: i principi delega; il pacchetto di Direttive Ue su contratti di concessione e appalti pubblici; la Direttiva UE sugli appalti e quella sulle concessioni. DIRITTO COSTITUZIONALE La riforma costituzionale alla Camera dei deputati dopo i miglioramenti al Senato Nell’articolo intitolato “La riforma costituzionale alla Camera dei deputati, dopo i miglioramenti al Senato: alcuni aspetti non secondari che ancora necessitano di attenzione allo scopo di razionalizzare il Titolo V”, a cura di Luca Antonini, prof. ord. di diritto costituzionale presso l’università di Padova, si rielaborano le osservazioni predisposte dall’autore in occasione dell’Audizione tenutasi alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati il giorno 8 ottobre 2014. In particolare viene posta l’attenzione sulla riallocazione delle competenze legislative stato- regioni e si osserva come l’esperienza di questi anni abbia insegnato che alcune materie (sulle quali il consenso è ormai unanime: ad esempio grandi reti di trasporto, distribuzione nazionale dell’energia, professioni, ecc.) debbano essere riportate al centro, e giustamente in questa direzione si muove il d.d.l. cost. n. 2613. Si tratta però una condizione necessaria ma non sufficiente, che deve essere accompagnata da un recupero della funzione di coordinamento dello Stato, anche attraverso la struttura e le funzioni del 5 Infoleg ______________________________________________________________________________________ Senato delle autonomie, e da una configurazione del sistema delle altre competenze legata al principio di responsabilità. Inoltre, nell’articolo viene analizzata in senso critico la “clausola di supremazia” statale che risulta potenzialmente idonea a superare tutte le competenze regionali e non contiene alcuna possibilità di differenziazione per quelle realtà che invece dimostrino di avere usato efficacemente e in modo responsabile l’autonomia. Ad esempio, utilizzando la clausola di supremazia lo Stato potrebbe intervenire a ridisciplinare in modo uniforme tutta l’organizzazione sanitaria regionale. In tal modo discipline normative statali che probabilmente è opportuno stabilire in alcune regioni con bilanci strutturalmente in disavanzo travolgerebbero, nel contempo, anche i modelli virtuosi, come quelli, ad esempio, dell’Emila Romagna, del Veneto o della Lombardia. Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo: http://www.federalismi.it+ Il testo del D.D.L. n. 2613 è reperibile al seguente indirizzo: http://www.camera.it Attività normativa dell’esecutivo Nell’articolo intitolato “Alcune considerazioni sui poteri del Presidente del Consiglio dei ministri nell’attività normativa del Governo. L’evoluzione del ruolo del Premier nei Governi degli ultimi vent’anni”, a cura del Cons. Carlo Deodato, pubblicato da GiustAmm. (ottobre 2014), si rileva la necessità di condurre un’analisi prettamente giuridica sulle funzioni di indirizzo e coordinamento conferite dalla Costituzione al Presidente del Consiglio (nell’attività normativa) ed un approfondimento dell’evoluzione degli Esecutivi nella c.d. Seconda Repubblica. Secondo l’autore, si impone una riflessione sull’esegesi dell’art. 95 della Costituzione, sulla sua applicazione nella prassi degli ultimi Governi e sulle prospettive della sua modifica (da più parti sentita come indispensabile, al pari della riforma sul superamento del bicameralismo perfetto), anche al fine di comprendere la persistenza delle ragioni della sua revisione e carpirne quelle relative alla lacuna. Un’attenzione particolare viene quindi rivolta alla trasformazione del ruolo del Presidente, a Costituzione invariata, riconducibile dall’attività svolta dagli ultimi Governi e, desumibile, da quello attualmente in carica. In particolare, nel testo, l’autore pone l’attenzione sui seguenti punti: il regime costituzionale dei poteri del Presidente del Consiglio; la disciplina ordinaria, la prassi dell’esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento nell’attività normativa; l’influenza del sistema elettorale e più in generale di quello politico sul ruolo del Presidente del Consiglio; le prospettive evolutive de iure condito e de iure condendo; l’evoluzione del ruolo del Presidente nell’esperienza degli ultimi vent’anni. A parere dell’autore, rimane confermata l’esigenza di un rafforzamento dei poteri del Presidente del Consiglio, per come sono definiti in Costituzione, al fine di permetterne la configurazione istituzionale di un‘autentica leadership, che serva ad attribuire al Primo ministro un efficace e riconosciuto ruolo di guida dell’Esecutivo. 6 Infoleg ______________________________________________________________________________________ DIRITTO TRIBUTARIO La nozione di tributo e l’autonomia tributaria degli enti territoriali Nel commento intitolato “Due temi caldi che gli studiosi di diritto tributario dovrebbero approfondire: la nozione di tributo e l’autonomia tributaria degli enti territoriali”, a cura di Franco Gallo, pubblicato da Astrid (Nuova rassegna n. 210 del 13 ottobre 2014), si evidenzia che sarebbe necessario approfondire i sopraccitati istituti del diritto tributario, in vista della riforma del diritto tributario che vada oltre l’attuazione della delega fiscale recata dalla L. 23 del 2014. Infatti, questi de temi, necessitano di un più preciso inquadramento nell’ambito dei principi fondamentali costituzionali inerenti lo Stato. In proposito, l’autore effettua un preciso richiamo alla riforma del 2001, che avrebbe dovuto bilanciare meglio il principio di autonomia previsto dall’art. 5 della Costituzione con quello di efficienza e coordinare il sistema tributario statale con quello regionale e locale. Passa poi ad esaminare il disegno di legge governativo di modifica del Titolo V, parte II°, che nell’innovare la disciplina dell’autonomia tributaria regionale e locale avrebbe dovuto migliorarne ulteriormente le condizioni. Inoltre, si analizza il nuovo testo dell’art. 119, secondo comma della Costituzione, nel testo proposto dal Governo nel quale si prevede che gli enti sub-statali devono stabilire i tributi secondo quando disposto dalla legge dello stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. ENTI LOCALI Il trasferimento del personale nelle Città metropolitane e nei liberi Consorzi nella Regione Sicilia Nel saggio intitolato ”Il trasferimento del personale nella vicenda dell’istituzione delle Città metropolitane e nei Liberi Consorzi Comunali: percorsi e orientamenti dei tavoli tecnici attivati dalla Regione Siciliana, a cura di Gabriella Nicosia e Alessandro Riccobono. Si informa che il testo è composto da due parti: nella prima, si evidenzia che con l’adozione della L.R. n. 7/2013 si è provveduto all’abolizione delle Province regionali, mentre con la L.R. n. 8/2014, si sono istituiti i Liberi Consorzi Comunali e le Città metropolitane. E’ stato così introdotto un nuovo modello di governance territoriale con relativo trasferimento di risorse materiali, umane ed economiche. Si affrontano quindi le principali criticità emerse a seguito del trasferimento delle risorse umane dalle ex Province regionali ai nuovi Enti di area vasta. Nella seconda parte, invece, si rileva che la L.R. n. 8/2014, prevede un processo di riorganizzazione delle società, agenzie, le quali svolgono funzioni analoghe o in parte coincidenti con quelle attribuite agli enti territoriali di nuova costituzione. In particolare, l’art. 8 di detta legge rimanda ad un successivo intervento legislativo l’individuazione delle modalità su come gestire il trasferimento del personale prestante servizio in tali società all’interno degli organici della P.A. Si analizzano pertanto i limiti costituzionali e i vincoli di finanza pubblica che la futura legge dovrà rispettare per attuare questa operazione, ponendo in risalto le principali criticità che ne emergono tra il settore privato e quello pubblico. Il testo del saggio è reperibile al seguente indirizzo: http://www.amministrazioneincammino.luiss.i t/wpcontent/uploads/2014/10/Nicosia_Riccobono. pdf 7 Infoleg ______________________________________________________________________________________ GIUSTIZIA DDL n. 1119: bilanciamento tra libertà di espressione e il diritto all’onore e alla reputazione Nel commento intitolato “Il disegno di legge S. 1119: alla ricerca di un bilanciamento tra libertà di espressione e il diritto all’onore e alla reputazione”, a cura di Marco Orofino del Dipartimento di Studi Internazionali Giuridici e storico-politici dell’Università degli studi di Milano, pubblicato da Astrid (Nuova rassegna n. 210 del 13 ottobre 2014) si evidenzia che, il 16 luglio 2014, la seconda Commissione permanente del Senato della Repubblica ha approvato il disegno n. 1119 recante “Modifiche alla legge 8 febbraio 1948 n. 47, al codice penale in materia di diffamazione, a mezzo stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante”. L’articolato attualmente all’esame dell’Aula presenta non poche novità e differenze rispetto al testo (d.d.l. C. 925) approvato dalla Camera dei deputati il 17 ottobre 2013. Si tratta di un disegno di legge breve che però presenta numerosi elementi di interesse, sui qual è necessario riflettere, sia in vista della discussione in Aula e sia perché esso interviene su temi rispetto ai quali il dibattito si preannuncia come particolarmente vivace. Nel testo, si rilevano i principali obiettivi che il sopracitato D.D.L. intende perseguire, con l’enunciazione delle proposte avanzate, del loro impatto sulle norme oggi in vigore e delle varie opportunità e criticità che esse sollevano. In particolare, l’autore esamina i seguenti aspetti: la riforma della pena prevista per i reati di ingiuria e diffamazione e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo; l’aggiornamento delle norme penali alla luce dei nuovi mezzi di comunicazione e di condivisione resi disponibili dal web; la riforma dell’istituto della rettifica; il tentativo di disciplinare il diritto alla cancellazione e alla deindicizzazione dei contenuti. Il testo del D.D.L. n. 1119 è reperibile al seguente indirizzo: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/ BGT/00720587.pdf INFORMATICA – DIGITALIZZAZIONE La Magna Charta del Web Nell’articolo intitolato “La Magna Charta del Web: l’Italia traccia la strada”, a cura di Carlo Rombolà, avvocato specializzato in diritto civile, si rileva che è stata scritta un’altra pagina importante nella storia del diritto delle nuove tecnologie, infatti, una Commissione parlamentare costituita ad hoc e guidata da Stefano Rodotà, ex Garante per la Privacy, ha predisposto la prima bozza di una Dichiarazione dei diritti di Internet. La presentazione si è tenuta di fronte ai partecipanti della riunione dei Parlamenti dei Paesi dell’Unione Europea e del Parlamento Europeo. La bozza è composta da 14 articoli, che riguardano, il diritto all’autodeterminazione informativa in materia di dati personali, l’inviolabilità dei sistemi, il diritto all’identità (e quello dell’anonimato), la sicurezza in rete e il diritto all’oblio. Inoltre, per la prima volta, viene enunciato il diritto all’educazione, una sorta di rivendicazione all’alfabetizzazione informatica dell’individuo, indispensabile per utilizzare internet in modo responsabile. 8 Infoleg ______________________________________________________________________________________ Si rammenta in proposito che i cittadini, mediante la piattaforma Civi.ci, verranno coinvolti nel dibattito sull’opportunità di applicare queste norme o integrarle. Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo: http://www.altalex.com/index.php?idnot=691 46 Tecnologie digitali “E-Leaders 2014: "Improving Governance for Better Digital Strategies” è il titolo di un meeting internazionale che si è tenuto il 22 settembre a Copenhagen, cui hanno aderito il governo danese e il Gruppo OCSE che si occupa di E-Government per discutere di come migliorare la governance pubblica volta al miglioramento delle strategie digitali. La redazione del testo è stata curata da Michele Iaselli, funzionario della Difesa, docente di informatica giuridica alla LUISS di Roma e Federico II di Napoli ed è stata pubblicata dalla rivista “Quotidiano Enti Locali” (15/10/2014). E’ quindi reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini. L’incontro è stato organizzato dall’Agenzia per la digitalizzazione del ministero Danese delle Finanze e l’agenzia per l’Italia Digitale (AgID), la quale ha partecipato in rappresentanza dell’Italia. Nel contesto del sopracitato meeting si è discusso del cambiamento del settore pubblico; della governance per garantire l’attuazione delle strategie digitali e di come migliorare i servizi pubblici attraverso l’analisi dei dati. Alla fine della manifestazione, i membri ed i partecipanti della rete dell’OCSE su EGovernment hanno redatto un documento teso a raccogliere molte raccomandazioni che tendono a sostenere lo sviluppo e l’attuazione di strategie per spingere i governi ad utilizzare le tecnologie digitali ed essere più vicini ai cittadini e alle imprese. Le raccomandazioni ivi contenute possono consentire un cambiamento notevole nella Pubblica Amministrazione, passando da un approccio “citizen-centric” (dove il governo cerca di anticipare i bisogni) ad approcci “citizen-driven” (dove cittadini e imprese formulano e determinano le loro esigenze, in collaborazione con i governi). Nel documento trovano spazio le seguenti linee guida: - utilizzare le tecnologie per migliorare le responsabilità di governo, l'inclusione sociale e la partnership cittadinoamministrazione; - creare un approccio "datadriven" nel settore pubblico; - garantire l'uso delle tecnologie digitali in tutti i settori e livelli di governo; - valutare un approccio di gestione del rischio per affrontare i problemi di sicurezza e privacy digitali; - sviluppare piani industriali chiari per sostenere il finanziamento e il successo dei progetti di tecnologie digitali, articolando i benefici economici e sociali per giustificare l'investimento pubblico; - rafforzare le capacità istituzionali di gestire e attuare progetti legati alle nuove tecnologie; valutare le risorse esistenti per guidare il "public procurement"; - rivedere il contesto giuridico e normativo per facilitare l'implementazione delle opportunità offerte dal digitale. LAVORO – PUBBLICO IMPIEGO – SICUREZZA La bocciatura di un aspirante avvocato deve essere motivata Nella nota di commento intitolata “Aspirante avvocato: la Commissione ha l’obbligo di motivare la bocciatura (Sentenza del TAR Lazio- Roma, Sez. III, del 11 settembre 2014, n. 4280)”, a cura di Laura Biarella, avvocato del Foro di Perugia, si illustra il caso di un aspirante avvocato, che ha ricorso al TAR del Lazio per l’annullamento dei provvedimenti di esclusione dalle prove orali dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione 9 Infoleg ______________________________________________________________________________________ forense, sostenuto presso la Corte d’appello di Roma, rilevato che gli elaborati al medesimo riferibili erano stati valutati solo col voto numerico. In proposito, si rammenta che, la recente disciplina della professione forense, contenuta nella L. 247/2012 al comma quinto dell’art. 46, prevede l’obbligo, in capo alla commissione d’esame di annotare sugli elaborati valutati non sufficienti, i giudizi espressi. La III Sezione del TAR Lazio, intervenendo, ha accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati dal ricorrente, obbligando il Ministero resistente a riesaminare gli elaborati. Essa ha ritenuto che qualora ‘i criteri di valutazione elaborati dalla Commissione siano generici, il solo voto numerico non è sufficiente a dimostrare le ragioni del giudizio espresso sull’elaborato”. Inoltre, il medesimo giudice amministrativo, chiarisce che tale carenza impedisce al candidato di comprendere i motivi posti alla base del giudizio negativo, al fine di migliorare la propria preparazione, precludendo così anche il sindacato sull’attività posta in essere dalla Commissione d’esame. Il TAR ha stabilito quindi una nuova correzione degli elaborati da predisporsi nel giro dei 40 giorni decorrenti dall’emananda ordinanza: la normativa del 2012 prevede l’obbligo a carico dell’Amministrazione della Giustizia, di riesaminare i compiti scritti del ricorrente, rinnovando il procedimento valutativo, tramite una Commissione composta in modo diverso. Il testo della nota di commento è reperibile al seguente indirizzo: http://www.altalex.com/index.php?idstr=4&id not=68909 Differenze stipendiali e mansioni superiori Nella nota di commento intitolata “Differenze stipendiali e mansioni superiori”, a cura di Maria Domanico, avvocato specializzata in diritto amministrativo, pubblicata dalla rivista on line “Quotidiano Enti Locali” (15/10/2014), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che il Consiglio di Stato con la sentenza del 10 ottobre 2014, n. 5035, ha sancito il principio secondo il quale l’esercizio di fatto delle mansioni superiori conferisce il diritto alle relative differenze dello stipendio. Infatti, secondo i giudici amministrativi, il diritto alle differenze stipendiali può essere riconosciuto per il periodo di servizio delle mansioni superiori effettivamente svolte, senza diritto all’inquadramento definitivo ma solamente a condizione che le mansioni superiori siano state attribuite con previo atto formale a copertura di un posto vacante in organico. REGIONI Regioni, Enti locali e riordino delle funzioni territoriali Nell’articolo intitolato “Regioni, Enti locali e riordino del sistema delle funzioni pubbliche territoriali”, a cura di Paola Bilancia, ordinario di diritto costituzionale presso l’università degli studi di Milano, si esaminano le principali novità che l’attuale progetto di riforma costituzionale tende ad introdurre nel Titolo V della Costituzione con particolare attenzione alla nuova clausola di supremazia e alla nuova ripartizione di competenze legislative tra Stato e Regioni. L’autrice si sofferma in particolare sui seguenti punti: la revisione del Titolo della parte seconda della Costituzione dopo la delibera del Senato dell’8 agosto 2014; la riforma costituzionale in itinere ed il rimodellamento delle funzioni operato dalla Legge Delrio; la città metropolitana come 10 Infoleg ______________________________________________________________________________________ ente strategico e Unione di Comuni come ente strumentale dei Comuni; il riordino delle funzioni fondamentali delle Province-Enti di area vasta e le Regioni; le Province come enti di supporto all’attività dei Comuni; l’Accordo in Conferenza Unificata e le funzioni provinciali di competenza regionale. Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo: http://www.rivistaaic.it/regioni-enti-locali-eriordino-del-sistema-delle-funzioni-pubblicheterritoriali.html SERVIZI PUBBLICI LOCALI Il regime delle reti dei servizi pubblici locali Nell’articolo intitolato “Il regime delle reti dei servizi pubblici locali”, a cura di Adriana Vigneri, pubblicato da Astrid (Nuova rassegna n. 210 del 13 ottobre 2014), si rileva che i beni mobili o immobili, strumentali all’esercizio dei servizi pubblici locali, spesso chiamati “reti” sono beni essenziali, normalmente creati con denaro pubblico. La proprietà pubblica di tali beni è importante, ma lo è ancora di più il loro regime giuridico, collegato alla destinazione ad un pubblico servizio. Si rammenta che, in questa materia, manca tuttavia una norma generale tesa a valorizzarne la destinazione e, nel contempo, ad assicurarne i diritti di accesso in tutti i casi in cui vi possono essere più soggetti erogatori del servizio. In particolare, l’autrice, nel testo, pone l’attenzione sui seguenti punti: la disciplina delle reti in dettaglio (idrico, rifiuti, gas, trasporti), l’individuazione del bene rete e regime giuridico della proprietà pubblica; la rilevanza della proprietà, pubblica o privata; la proprietà delle reti, la separazione e la finanziabilità dei piani di investimento. Regolazione tariffaria dei servizi idrici Nell’articolo intitolato “Regolazione tariffaria dei servizi idrici e prime pronunce del giudice amministrativo”, a cura di Lucia Musselli, pubblicato da Astrid (15/10/2014), si rileva che il settore sopracitato è stato oggetto in questi ultimi anni di un dibattito accesso che si è focalizzato intorno alla questione dell’acqua considerata come “bene comune”, finendo per includere, entro tale profilo, quasi ogni aspetto, anche a carattere tecnicogiuridico, relativo alle tipologie di gestione del servizio idrico integrato e alla regolazione delle tariffe. E’ opportuno precisare che, l’ambito inerente i servizi pubblici, è stato oggetto di molteplici interventi normativi, che hanno determinato un quadro piuttosto confuso ed incerto, soprattutto per quanto concerne i profili di governance. Tale instabilità normativa appare negativa per quanto riguarda il reperimento dei finanziamenti che richiedono come precondizione necessaria una certezza ed adeguatezza del quadro normativoregolatorio. Nel testo, si pone l’attenzione sui profili giuridici della regolazione tariffaria dei servizi idrici, intervenuti a seguito del trasferimento delle relative competenze in capo all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG), divenuta ora Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI). In particolare, nel testo, l’autrice analizza i seguenti punti: l’evoluzione della normativa in materia tariffaria; il metodo tariffario e le prime pronunce del giudice amministrativo. 11
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