ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA Ufficio stampa Rassegna Stampa 3 marzo 2015 Responsabile: Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – email: [email protected]) 1 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA SOMMARIO PAG. 3 PROFESSIONI: Professionisti italiani poco produttivi al mattino (La Repubblica – Affari e Finanza) PAG. 4 PROFESSIONI: Specializzazioni mediche, slitta ancora l'accesso (Italia Oggi) PAG. 6 PROFESSIONI: Ingegneri, crediti bloccati (Italia Oggi) PAG. 8 PROFESSIONI: Cemento armato fuori uso (Italia Oggi) PAG. 9 MEDIAZIONE: Mediatori, serve più concorrenza (Italia Oggi) PAG.10 LIBERALIZZAZIONI: D’Errico (notai): “Cosa rischia l’Italia” (La Repubblica – Affari e Finanza) PAG.12 LIBERALIZZAZIONI: Liberalizzare? Aiuto, moriremo tutti! (Il Foglio) PAG.14 MAGISTRATI: La trappola che impedisce di incastrare le toghe sulla responsabilità civile (Il Giornale) PAG.16 FALSO IN BILANCIO: Falso in bilancio, marcia indietro (La Repubblica) PAG.18 L’INTERVENTO: Falso in bilancio senza doppio binario di Alessandro Bernasconi (Il Sole 24 Ore) PAG.20 LA LETTERA: I magistrati e l’interpretazione della riforma (La Repubblica) PAG.22 CORRUZIONE Criminalità, sindaci sempre più sotto tiro (Il Messaggero) PAG.24 LAVORO: Così il Job Act cambierà la vita degli avvocati giuslavoristi (La Repubblica – Affari e Finanza) PAG.26 LAVORO: Alla firma il decreto sulle tutele crescenti (Il Sole 24 Ore) PAG.27 FISCO: Il segreto bancario cade anche a Montecarlo (La Repubblica) PAG.29 FISCO: Anche Monaco apre gli archivi al Fisco (Il Sole 24 Ore) PAG.31 FISCO: Polizze assicurative al rientro (Il Sole 24 Ore) PAG.32 FISCO: Tfr in busta, opzione in stand by (Il Sole 24 Ore) PAG.34 FISCO: Certificati solo i compensi pagati (Il Sole 24 Ore) PAG.36 FISCO: I consulenti: difficile estendere le polizze (Il Sole 24 Ore) PAG.37 ESECUZIONE: Banche dati, accesso (quasi) off limits (Il Sole 24 Ore) PAG.39 MINISTERO GIUSTIZIA: Alla Giustizia 1.031 ingressi da altre Pa (Il Sole 24 Ore) PAG.40 CONDOMINIO: Nomina a rischio senza l’attestato (Il Sole 24 Ore) PAG.43 CONDOMINIO: Assemblea richiesta anche da un solo condomino (Il Sole 24 Ore) PAG.45 CONDOMINIO: Libretti di caldaia integrabili entro dicembre (Il Sole 24 Ore) PAG.47 CASSAZIONE: Sfratti, fisco agevolato (Italia Oggi) PAG.48 CASSAZIONE: Imposta sostitutiva con sconto Ires (Il Sole 24 Ore) PAG.50 CASSAZIONE: La resistenza esclude l’induzione (Il Sole 24 Ore) PAG.52 CASSAZIONE: Cassazione in breve (Il Sole 24 Ore) 2 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA LA REPUBBLICA – Affari e Finanza Professionisti italiani poco produttivi al mattino Le ore del mattino hanno l'oro in bocca. Per tutti, ma non per gli italiani. Questo quanto emerge da una ricerca di Regus, fornitore di spazi di lavoro flessibili, condotta su un campione di 22.000 manager e professionisti in oltre 100 paesi. Nel nostro Paese, solo il 35% dei professionisti ha dichiarato di essere maggiormente produttivo nelle prime ore del mattino: una percentuale sensibilmente Inferiore sia rispetto alla media globale (che supera il 40%) sia rispetto ai principali Paesi europei, dove in pole position spicca la Spagna (50%), seguita a stretto giro dal Regno Unito (49%). In terza e quarta posizione si collocano, poi, la Francia (44%) e la Germania (39%). In Italia, a differenza quindi degli altri Stati, il 48% dei professionisti è invece ancora legato al tradizionale orario d'ufficio. In generale, sta cambiando 'rapidamente l'approccio al lavoro. Lo sviluppo massiccio di smartphone e tablet consente infatti di essere sempre operativi, comportando una crescente integrazione tra vita privata e attività professionale. (s. pesc.) 3 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI Con le modifiche al regolamento cambiano modi e tempi Specializzazioni mediche, slitta ancora l'accesso L'accesso alle scuole di specializzazione medica resta nel limbo. Due le modifiche al nuovo regolamento per la formazione post-universitaria dei camici bianchi che costringono il ministero a fare retromarcia su modi e tempi previsti per i test di accesso (il bando era atteso per lo scorso 28 febbraio). Seppure, infatti, il regolamento, come spiega il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini, è stato inviato al Consiglio di stato, per i test di ingresso ci sarà da aspettare ancora un bel po', visto che, precisa il ministero, le prove si svolgeranno il 31 luglio. Uno slittamento che manda su tutte le furie le rappresentanze dei giovani camici bianchi (Sigm) che parlano di un «ennesimo rinvio» e che restano perplessi anche per le nuove inaspettate modifiche. Dopo il caos della prima edizione della prima prova, quella del 2014, che aveva visto scambi di domande e quindi quesiti annullati da parte dello stesso dicastero, il ministro Giannini ha deciso di semplificare i test di accesso per sveltire, spiega in un comunicato, le procedure di scorrimento delle graduatorie finali. Due le modifiche. La prima prevede che ogni candidato possa concorrere per un massimo di tre tipologie di scuola da indicare in ordine di preferenza e non per sei. La seconda, invece, stabilisce che i 70 quesiti della parte generale della prova di selezione facciano riferimento alla formazione clinica del percorso di laurea, per improntare le prove «a una maggiore caratterizzazione praticoapplicativa nella porzione comune dei quiz». I punti chiave del regolamento, che dopo il Cds dovrà passare alla Presidenza del consiglio e poi alla Corte dei conti, sono di una riduzione delle scuole che ora afferiscono a tre grandi macro aree (medica, chirurgica e servizi clinici), riducendole dalle 56 attuali alle circa 50 future, e poi di accorciare la durata dei corsi portando le specialità chirurgiche da sei a cinque anni e quelle mediche da cinque a quattro anni, con l'obiettivo di riallinearle agli standard europei. Nella 4 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA formazione, poi, sarà garantito un maggiore spazio alla didattica nelle strutture sanitarie e sarà prevista una revisione delle attività professionalizzanti da riconoscere nella pratica medica svolta dagli specializzandi. Ma il ritardo non va giù alle associazioni sindacali. «Ancora una volta», dice il Segretariato giovani medici specializzazioni, «migliaia di giovani medici aspiranti specializzandi vengono condannati al limbo dell'incertezza. Ci auguriamo che ciò non sia funzionale alla necessità di coprire l'ennesima defaillance burocratico-organizzativa del Miur ovvero a un problema di copertura per il finanziamento di un numero congruo di contratti di formazione specialistica». Un altro punto che lascia perplessi i giovani medici è quello relativo ai tempi per la pubblicazione del bando che secondo il Miur sarà emanato il 31 aprile, quando «è noto che i tempi per gli organi di controllo sono generalmente più lunghi». Benedetta Pacelli 5 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI Sos Cni: i compensi della p.a. ai professionisti tecnici in conto capitale Ingegneri, crediti bloccati Le banche negano la cessione pro soluto Sblocca crediti con il contagocce per i professionisti che vantano crediti verso la p.a. L'allarme arriva dal Consiglio nazionale degli ingegneri, che in una nota diffusa ieri ha evidenziato come molto spesso i propri iscritti si vedano negare dalle banche l'ok alla c.d. cessione «pro soluto». Il problema è legato ad un ostacolo normativo-contabile, per la cui rimozione si chiede l'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze. L'art. 37 del dl 66/2014 (legge 89/2014) ha consentito a chi vanta verso la p.a. crediti per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali di cederli a un istituto di credito. La cessione opera «pro soluto», nel senso che dal momento del suo perfezionamento libera il creditore originario dalle conseguenze dell'eventuale inadempimento del debitore. Essa, inoltre, può contare su una garanzia statale che dovrebbe consentire al cedente di spuntare condizioni particolarmente vantaggiose rispetto a quelle di mercato: le banche, infatti, possono applicare una percentuale di sconto (comprensiva di ogni onere e commissione) non superiore all' 1,90% in ragione d'anno per importi ceduti sino a 50 mila euro, ovvero all'1,60% in ragione d'anno per importi eccedenti i 50 mila euro. Ma per i professionisti, tale meccanismo il più delle volte si inceppa. Il problema è che esso, per espressa previsione normativa, si applica esclusivamente ai crediti commerciali di parte corrente maturati al 31 dicembre 2013 (purché certificati dall'amministrazione debitrice). In base alle norme della contabilità pubblica, tuttavia, le spese sostenute dalla pa per incarichi quali le progettazioni o le consulenze assegnate a professionisti esterni, quando sono direttamente collegabili con un'opera pubblica, devono essere allocate fra quelle in conto capitale. Da qui il «non possumus» delle banche, che di fatto taglia fuori la maggior parte dei professionisti. In pratica, solo le spese per prestazioni professionali 6 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA non direttamente riferibili a investimenti, quali ad esempio le consulenze di natura giuridica, economico-aziendale, fiscali, sulla sicurezza e salute dei lavori, sono classificate come spese correnti e quindi rientrano nel perimetro della cessione pro soluto. Gli ingegneri non contestano il modus procedendi degli istituti bancari, ma chiedono una revisione normativa o una circolare che consenta di considerare l'effettiva natura delle spese (di fatto correnti, anche se contabilizzate nel conto capitale), anche per evitare disparità di trattamento «Il Cni», afferma il presidente Armando Zambiano, «si sta muovendo affinché il Ministero dell'economia e delle finanze si adoperi molto rapidamente per un chiarimento ed eventualmente per una modifica del comma 1 dell'art 37 del dl 66, che determina, nei fatti, l'esclusione di molti liberi professionisti dalla possibilità di cessione pro soluto dei propri crediti vantati nei confronti della p.a. Chiediamo, pertanto, che tutte le prestazioni professionali siano considerate esattamente per quello che sono, ovvero spese di parte corrente, mettendo un punto finale su una vicenda, quella dei debiti contratti dal p.a., mai pagati, che non fa onore a questo paese». Matteo Barbero 7 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI Geometri Cemento armato fuori uso I geometri non possono progettare edifici in cemento armato. E, a meno che non si tratti di «piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali o destinate alle industrie agricole», la competenza rimane di ingegneri e architetti. È una sentenza (n. 883/15) del Consiglio di stato, questa volta, a fissare un altro tassello nella ripartizione delle competenze tra i professionisti di area tecnica in materia di cemento armato. Oggetto del contendere una delibera del comune di Torri del Benaco secondo la quale i geometri possono progettare e dirigere i lavori di modeste costruzioni fino a 1.500 metri cubi sia pur «con la presenza di cemento armato». La disposizione comunale però non era piaciuta all'ordine degli ingegneri della zona che aveva presentato ricorso al Tar chiedendone l'annullamento. Nulla da fare perché secondo il tribunale amministrativo la normativa vigente (rd 2229/39) non esclude completamente la competenza dei geometri in materia di progettazione delle costruzioni civili. L'Ordine degli ingegneri aveva quindi fatto appello al Consiglio di stato che, con questa sentenza, ha rovesciato il disposto del giudice di primo grado, specificando che la progettazione delle strutture in cemento armato sia di competenza esclusiva di ingegneri e architetti iscritti all'albo. Fanno eccezione le piccole costruzioni accessorie nell'ambito di edifici rurali e destinati a industrie agricole che, dice il Cds, «non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone». In particolare in materia di competenze i giudici di palazzo Spada fanno riferimento a una precedente sentenza (n. 2537 del 28 aprile 2011) secondo la quale «esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato», le «piccole costruzioni accessorie» rientrano, invece, nella loro competenza giacché in questo caso «è ininfluente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato a un ingegnere o ad un architetto». Benedetta Pacelli 8 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI Mediatori, serve più concorrenza L’Antitrust chiede una apertura alla concorrenza dell’attività di mediatore e lo fa segnalando la situazione alle autorità politiche, in primis al premier Renzi visto che è appena stato licenziato dal Cdm il nuovo ddl sulla concorrenza. L’Autorità punta il dito contro l’art. 18 della legge 57/2001, che riguarda il regime di incompatibilità nell’esercizio dell’attività di mediatore. In particolare, tale disposizione prevede che: «L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile: a) con l’attività svolta in qualità di dipende da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione; b) con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate». Tale norma ha introdotto limitazioni all’esercizio dell’attività di mediazione. Infatti, la caratteristica «tipica ed essenziale del contratto di mediazione è quella dell’imparzialità del mediatore, che può assumere tale qualità solo se opera su un piano di indipendenza rispetto alle parti a favore delle quali esplica l’attività di intermediazione, in particolare, non essendo vincolato con alcuno dei futuri contraenti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, o di rappresentanza». Lorenzo Allegrucci 9 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA LA REPUBBLICA – Affari e Finanza D’Errico (notai): “Cosa rischia l’Italia” PARLA IL PRESIDENTE DELIA CATEGORIA: "LE ULTIME NORME SULLA LIBERALIZZAZIONEAPRONO LA STRADA A POSSIBILI ABUSI MA SOPRATTUTTO VIENE MENO LA SICUREZZA NAZIONALE PER L'IMMOBILIARE E PER LE SOCIETÀ" «Inutile girarci attorno. Le nuove norme sull'attività notarile che ha voluto il governo aprono un grande problema di sicurezza nazi0nale. Negli atti noi esercitiamo un controllo di legalità che ora verrà meno per le compravendite di immobili non abitativi fino a 100 mila euro. Ma i rischi, in prospettiva, sono superiori a quello che le stesse norme possano oggi far supporre . Maurizio D Errico, presidente del Consiglio nazionale del notariato, è molto preoccupato per l'ultima "lenzuolata" di liberalizzazioni. Notaio D'Errico, sin dalla prima lenzuolata dell'ex ministro Bersani i notai non hanno mai preso bene le liberalizzazioni che li toccano. È così anche stavolta? «No. Chi ha stilato queste norme aveva certo l'intenzione di rendere il paese più competitivo ma è andato ben oltre, incidendo su certezza e affidabilità dei registri pubblici, poiché viene meno la verifica anticipata di legalità». Perché? «Quel che è stato fatto non ha alcuna connessione, ad esempio, con le raccomandazioni dell'Ocse, che consigliavano soltanto di rivedere il rapporto tra numero di notai e abitanti e l'ambito territoriale di competenza. Cosa che è stata fatta perché i notai adesso potranno competere su base regionale. Perché però consentire agli avvocati di fare atti per importi inferiori a 100 mila euro su Immobili non abitativi? I casi sono due: o gli avvocati si dotano di un apparato tecnico e informatico come il nostro (facendo grossi investimenti), e allora i prezzi non saranno così diversi dai nostri; o alla fine ci saranno minori controlli. Comunque la sintesi è che si vogliono far fare a soggetti con preparazione e regole diverse il lavoro per cui i notai sono nati». Vi viene tolta anche la riserva sulla costituzione di srl semplificate e società semplici. Qui basterà una scrittura privata. «Ma noi l'srls la facciamo già gratuitamente. Le scritture private allargano le maglie dei controlli. Se qualcuno mette un 10 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA oggetto sociale non conforme alle regole chi lo controllerà? L'Ocse e la World Bank hanno parlato di rischi di abusi sulle società. Non dimentichi che i notai inviano il 91 per cento delle segnalazioni antiriciclaggio fatte da tutti i professionisti all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) istituita presso la Banca d'Italia. In generale, mancherà un percorso di verifica anticipata di legalità e controlli al quale il notariato è sottoposto dal Ministro della Giustizia a tutela dei cittadini. Grazie al nostro lavoro, secondo la classifica mondiale "Doingbusiness" l'Italia ha guadagnato posizioni sia nell'immobiliare che nel societario". Parliamo degli atti su immobili non abitativi (box, uffici, negozi, ecc.) fino a 100 mila euro. In fondo sono una piccola percentuale del totale. «Non è così. 100 mila euro è il valore catastale, quindi parliamo di immobili che realmente valgono anche 4-5 volte in più. Inoltre, si potrebbe aggirare il sistema spezzettando l'atto in quote da 100 mila euro. Per non parlare di ciò che potrebbe accadere con le donazioni, anch' esse slegate dall' obbligo di un atto pubblico». Che accadrebbe? «Noi facciamo l'atto pubblico con due testimoni e accertiamo la reale volontà del donante. Pensi cosa potrebbe accadere con una semplice autentica di firma con qualche ricco vecchietto ... ». (a. bon.) 11 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL FOGLIO Liberalizzare? Aiuto, moriremo tutti! Mettete in fila tutti gli altolà delle varie corporazioni italiane di fronte al ddl Concorrenza del governo. Avrete paura, ma tanta II liberismo contribuisce ai focolai d'ebola nei paesi poveri (copyright: il presidente della Camera, Laura Boldrini), e vabbe'. Ma anche le liberalizzazioni nei paesi ricchi arrivano sotto gli auspici della vecchia signora con la falce. Basta guardare le reazioni al ddl Guidi sulla concorrenza e prenderle per un attimo (ma solo per un attimo) sul serio. Per dire, i rischi si annidano ovunque. Anche in una cosa apparentemente innocua, come l'obbligo per le assicurazioni di concedere sconti ai clienti che (volontariamente) accettano di farsi riparare la macchina nelle officine convenzionate. Tutto bene? No! Infatti avremo "auto riparate male e in fretta, e con gravissimo pregiudizio dei diritti degli automobilisti. Questi ultimi non potranno più scegliere liberamente di rivolgersi al carrozziere di fiducia. Con effetti devastanti per la sicurezza stradale" (Federcarrozzieri). Morti come se piovesse, insomma. Non va meglio con la liberalizzazione del recapito degli atti giudiziari che potrebbe mettere a repentaglio la certezza della consegna. O il superamento della maggior tutela nei mercali di elettricità e gas, con le nonnine di tutt'Italia o messe sotto schiaffo da conguagli milionari, oppure lasciale al buio. E chi la darà più la mancetta al nipotino precario (colpa del Jobs Act, ça va sans dire). Ma il peggio arriva col capitolo delle professioni. Mettere in discussione l'esclusiva notarile sulla redazione di atti quali le compravendile di garage e la costituzione di start up con modesto capitale sociale scatenerà l'iradiddio: non solo il ddl Concorrenza "consegna il mercato dei servizi professionali alle lobby delle banche e delle assicurazioni", ma addirittura espone l'intero paese "a forti rischi di criminalità, abusi e frodi", senza contare la "rarefazione delle verifiche antiriciclaggio" (Consiglio nazionale del notariato). Del resto, con l'ingresso di soci di capitale negli studi legali e nelle farmacie si favorisce "il 12 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA gravissimo fenomeno del riciclaggio di capitali di origine tull'altro che limpida" (Federazione degli ordini dei farmacisti). E' solo grazie all'eroica resistenza delle forze della conservazione se le cose non sono andate del tutto a rotoli. Per esempio, le prime bozze del ddl contenevano interventi in materia portuale, come la liberalizzazione dei servizi tecnico-nautici e del lavoro temporaneo portuale: se ci si fosse mossi in quella direzione, si sarebbero cancellale "le regole che garantiscono la sicurezza", lasciando piede libero alla "deregolamentazione, alle cooperative spurie, alle infiltrazioni della criminalità organizzata" (Uilt). La vera strage è stata scongiurata grazie allo stop alla liberalizzazione dei farmaci di fascia C: l'allargamento dei canali distributivi, a dispetto dell'obbligo di ricetta, favorirebbe l'abuso di farmaci "responsabile negli Stati Uniti di oltre 100.000 morti l'anno" (Aifa). E fortunatamente, avendo impedito la riforma degli autisli Ncc che avrebbe sgomberato il terreno per i servizi di Uber e delle altre piattaforme, si è pure prevenuta una deriva incontenibile di illegalità e soprusi, "come in India, dove un driver Uber ha stuprato una passeggera". La realtà è persino più grave, perché le disgrazie liberalizzatorie non vengono mai da sole. Vanno viste nel complesso. E allora: quali è quanti atti inconsulti potrebbe mai compiere un carrozziere taglieggiato dalla convenzione, disperato in quanto ospite di un'officina venduta a sua insaputa dalla camorra per mezzo di avvocati compiacenti, in mano agli strozzini per pagare la luce che nel frattempo gli hanno tagliato, stremato per il lavoro notturno in una cooperativa del porto, impasticcato di farmaci di fascia C, e pure ricercato per non aver pagato una multa smarrita dal portalettere privato? Per fortuna queste cose (ancora) non possono succedere in Italia, paese ameno di farmacisti rurali, avvocati di rione, notai di fiducia, carrozzieri aumma aumma e postini che sbadigliano sempre due volle. 13 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL GIORNALE La trappola che impedisce di incastrare le toghe sulla responsabilità civile I tre anni per il risarcimento si calcolano dall`arresto: così richieste impossibili Una legge sbandierata dal governo Renzi come una pagina di civiltà. Ma una dose di robusto scetticismo è d`obbligo dopo aver letto gli articoli della nuova nonna sulla responsabilità civile dei magistrati, appena approvata dopo interminabili polemiche dento e fuorii1Palazzo. Scintille, scenari apocalittici, previsioni nefaste sul futuro delle toghe italiane. E invece trabocchetti e trappole ci sono ancora. Una in particolare: il termine entro cui si può fare causa è ancora troppo stretto per chi sia finito negli ingranaggi di una giustizia ingiusta. Il termine infatti aumenta, e questo è meritorio, da due a tre anni. Ma il triennio viene calcolato nello stesso modo in cui si conteggiava con la legge Vassalli: in pratica a partire dalla fase cautelare, delle manette. E non dopo il verdetto di assoluzione. Dunque, troppo presto, in una fase delicata e drammatica del procedimento in cui la causa al magistrato che abbia sbagliato è l’ultimo pensiero per l`inquisito che sta combattendo. E vuole solo dimostrare la propria innocenza: di conseguenza tiene un profilo basso, immaginando che una conto denuncia conto chilo accusa possa diventare un boomerang. L` articolo chiave è il 4: «L`azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimento cautelari o sommari». Qualche riga dopo il legislatore aggiunge: «la domanda dev`essere effettuata a pena di decadenza entro te anni». Eccoci al punto infiammato. È vero, gli anni non sono più due ma tre, e però l`ostacolo, che nessuno pare aver visto in Parlamento, è lì a bloccare il passaggio: il countdown comincia quando l`inchiesta è ancora in pieno svolgimento. Quando l`inquisito è ancora in carcere o ai domiciliari e magari dev` essere ancora rinviato a giudizio. Il linguaggio è tecnico e poco comprensibile per il profano, ma il senso è chiaro: il conto alla rovescia inizia nel momento in cui 14 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA il provvedimento cautelare si cristallizza. Che vuol dire? Poniamo che l`indagato sia in carcere e continui a professarsi innocente. L`avvocato ha giocato la carta della scarcerazione prima al tribunale del riesame, poi in Cassazione. Ecco, la linea di partenza viene stabilita sul calendario il giorno in cui la suprema corte si è pronunciata su quel punto. Prima dell`eventuale condanna di primo grado. E dei successivi gradi di giudizio. Tutte queste fasi arriveranno nel tempo ma sappiamo come sia lenta, a volte quasi immobile, la nostra giustizia. E allora il legislatore, vecchio o nuovo fa poca differenza, detta una partitura che pare essere obiettivamente poco realistica. Perché costringe a venire allo scoperto nel momento meno opportuno. Spiega l`avvocato Francesco Murgia, storico difensore di Vittorio Emanuele di Savoia: «Ma io come faccio a iniziare un`azione di responsabilità civile contro un magistrato se sono ancora sotto scacco? Se il mio procedimento è ancora in corso e le accuse non sono cadute?». Un` osservazione semplice, di buonsenso, che però pare essere sparita nelle curve di un dibattimento appassionato. La nuova legge ha abolito, e non è poco, il filtro che prima bloccava gran parte dei procedimenti, e ha ritoccato alcuni punti, ma ha trascurato questo elemento. Prosegue Murgia: «Per intraprendere la causa contro il pm Henry John Woodcock e il gip Alberto Iannuzzi abbiamo dovuto attendere che il principale capo d`imputazione, l`associazione a delinquere, si afflosciasse. Purtroppo abbiamo dovuto pazientare a lungo, per anni e anni». Il testo in carta bollata è stato presentato il 9 dicembre 2011. Troppo tardi. Puntuale come un orologio svizzero è scattatala ghigliottina: «L` azione- scrivono i giudici di Catanzaro - è inammissibile perché non tempestiva con riguardo alla richiesta di applicazione della misura emanata da Woodcocki il 9 maggio 2006 e all`ordinanza emanata dal gip Iannuzzi il 15 giugno 2006.Iltermine biennale decorre quando non sia più possibile la rimozione dell` ordinanza del gip che ha disposto la misura cautelare». Oggi il termine è triennale ma il nocciolo del problema è ancora lì. La giustizia va di corsa. E non aspetta. Il principe dovrà accontentarsi dei 39mila euro incassati dopo la vittoria in un altro processo: quello per l`ingiusta detenzione. La responsabilità civile rischia di restare nel cassetto in cui è chiusa da quasi trent` anni. Stefano Zurlo 15 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA LA REPUBBLICA Falso in bilancio, marcia indietro L`ultima ipotesi del governo: la pena massima scende da 6 anni a5 perle imprese non quotate in Borsa. Così non potranno essere autorizzate le intercettazioni telefoniche ROMA. È già marcia indietro sul falso in bilancio. Oggi il governo - il Guardasigilli Andrea Orlando - presenta in commissione Giustizia al Senato l`ultimo emendamento partorito in via Arenula, frutto delle estenuanti mediazioni con il ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi e con i tecnici del Mef, ìl ministero dell`Economia. I risultati si vedono. Se sarà confermata l`ultima bozza che ieri sera i tecnici hanno messo sulla scrivania del ministro della Giustizia, il falso in bilancio già vede calare la pena dagli iniziali 2-6 anni a 1-5 anni per le imprese non quotate in borsa, che ovviamente sono la stragrande maggioranza. L`effetto della diminuzione di pena, che piace a Ncd e soprattutto a Forza Italia, non è affatto di poco conto. Il falso in bilancio non potrà più essere un reato intercettatile, perché su questo il codice di procedura penate è chiaro. All`articolo 266 infatti stabilisce che il presupposto ineludibile per ottenere gli ascolti è che il reato preveda una «superiore nel massimo a 5 anni». La pena «fino» a 5 anni quindi non è sufficiente. Anche oggi, grazie alla "cura” di Berlusconi che risale ormai al 2001-2002, il falso in bilancio, punito fino a 2 anni dai 5 originari, non permette ai pm di chiedere le microspie. Proprio questa è stata, dai tempi della riforma, una delle principali critiche dei magistrati impegnati nelle indagini sui reati finanziari. Ci sono decine e decine di dichiarazioni, interviste, saggi su riviste giuridiche che discettano sulla necessità di poter mettere sotto controllo i telefoni di chi viene beccato a falsare i bilanci. A chi sostiene che questo non è necessario perché il reato è documentale, le toghe obiettano che gli ascolti possono far scoprire l`intenzionalità del falso. Ma su questo reato si è scatenata ormai una vera e propria guerra. Non si contano più nuove versioni e rifacimenti rispetto alla versione approvata in consiglio dei ministri il 29 agosto. 16 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA Nel testo di quel giorno non c`erano le soglie di non punibilità, dell`1 e del 5%, che poi sono state reintrodotte, giusto le stesse del "falso" in versione Berlusconi; c`era la pena da 3 a 8 anni per le società quotate, che è rimasta; c`era quella da 2 a 6 anni per le non quotate, che si è ristretta a 1-5 anni, dopo l`ultima riunione di tecnici - Giustizia, Mise, Mef - che si è tenuta venerdì scorso. Ma non basta ancora. Ecco, per "salvare" le piccole imprese, un`ulteriore mini-punibilità, 1-3 anni, che dovrebbe restare, ma spesa solo come una sorta di attenuante. L`ennesima aggiunta riguarda la legge sulla tenuità del fatto, espressamente citata nel testo per evitare che qualcuno possa dimenticarsi che esista. La legge che sarebbe dovuta servire per i casuali furti di mele adesso si dovrà applicare ai falsi in bilancio visto che copre reati «fino a 5 anni». Già, questo spiega la diminuzione della pena originaria, quei 2-6 anni che adesso diventano 1-5 anni. Tutti i falsi in bilancio delle società non quotate potrebbero rientrare nella legge sulla tenuità e quindi non dar luogo ad alcun processo. Orlando aveva ipotizzato di presentare l`emendamento in aula, dove il ddl anti-corruzione Grasso dovrebbe approdare già da giovedì. Ma l`ostruzionismo di Forza Italia lo sta bloccando in commissione Giustizia, anche per via delle carte ancora coperte sul falso in bilancio. Il rischio è che non si esca dalla commissione, o peggio che il testo vada in aula senza l`attuale relatore, l` avvocato Nico D`Ascola di Ncd, ma "portato" dal presidente della commissione, il forzista Nitto Palma. Per questo Orlando presenta l`emendamento che, per la sua natura, dovrebbe tranquillizzare almeno i berlusconiani. Vedremo come reagirà la sinistra del Pd. LIANA MILELLA 17 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Falso in bilancio senza doppio binario di Alessandro Bernasconi La riforma del falso in bilancio di cui si sta discutendo in questi giorni pone sul tappeto una serie di questioni che riguardano i contenuti della ventilata nuova fattispecie, il perimetro della sua applicazione nonché la portata sanzionatoria della medesima. Occorre comprendere quale sia lo stato dell’arte in materia prima di addentrarci nel ginepraio delle opzioni che oggi si stanno vagliando. Il legislatore del 2002 aveva disatteso le istanze di tutela dai reati commessi all’interno delle società commerciali, rivolgendo l’incriminazione alla sfera meramente patrimoniale; era passata così in secondo piano la protezione di rilevanti interessi diffusi, quali l’informazione e la trasparenza societaria. La manovra selezionò i beni giuridici penalmente rilevanti con un approccio - di fatto - depenalizzante: di conseguenza, il falso in bilancio è “evaporato” dalle aule dei tribunali. I profili della fattispecie (articolo 2621 Codice civile) a favore di questo risultato erano sostanzialmente tre: il primo concerneva lo svilimento del delitto di false comunicazioni sociali a semplice contravvenzione - punita con l’arresto fino a due anni - suscettibile di andare prescritta in tempi assai brevi; il secondo riguardava l’introduzione di plurime forme di dolo - intenzionale per l’inganno ai destinatari, specifico per il requisito dell’ingiusto profitto - con tutte le intuibili difficoltà di accertamento dell’elemento soggettivo connesse a tale scelta; l’ultimo contemplava le (tanto contestate) soglie di rilevanza del falso, di natura sia qualitativa che quantitativa. A completare il disegno si introducevano, nell’ambito del dlgs 231/2001 sulla responsabilità degli enti, sanzioni pecuniarie per i reati societari di cui l’ente medesimo si fosse avvantaggiato. Le sanzioni interdittive, di gran lunga più incisive, risultavano, invece, pretermesse: così facendo, la riforma relegava definitivamente le false comunicazioni sociali nel limbo delle norme inefficaci. In base al complicato meccanismo di soglie percentuali, la punibilità risulta 18 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA oggi esclusa se i falsi determinano una variazione del risultato economico di esercizio non superiore al 5%, o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1% oppure - se l’illecito deriva da valutazioni estimative - quando tali apprezzamenti, considerati singolarmente, si discostano in misura non superiore al 10% da quella corretta. Da considerare, inoltre, che la punibilità risulta esclusa se le falsità o le omissioni non siano tali da alterare, in modo sensibile, la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. Gli interpreti si sono quindi scontrati con innumerevoli problemi, tra i quali l’inafferrabilità del concetto di alterazione sensibile e i complessi rapporti tra quest’ultima e le soglie quantitative. Alla luce di ciò, riclassificare la fattispecie incriminatrice come delitto di mero pericolo - spostando così l’asse della tutela verso la trasparenza e l’affidabilità delle informazioni societarie, cioè i “veri” beni da proteggere - costituisce una premessa ineludibile. Analoga valutazione per il ripristino della procedibilità d’ufficio nei riguardi delle false comunicazioni in danno di società, soci e creditori (articolo 2622 del Codice civile): ci si accomiaterebbe, in tal modo, da quella “privatizzazione” della giustizia che è connessa alla necessità della querela della parte offesa. Discutibile appare essere, invece, l’ipotesi di calibrare l’afflittività della sanzione alla dimensione dell’impresa; se obiettivo primario è salvaguardare la correttezza delle informazioni sociali, non appare congrua l’adombrata - e più mite - diversificazione a favore delle imprese di ridotte dimensioni. Non appare procrastinabile, in ultima analisi, l’introduzione di sanzioni interdittive per i reati societari che costituiscono altrettanti presupposti della responsabilità “amministrativa” degli enti. 19 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA LA REPUBBLICA LA LETTERA I magistrati e l’interpretazione della riforma Caro direttore, domenica ho letto l`editoriale di Scalfari. Ne apprezzo gli spunti di riflessione ma non posso condividere il giudizio sulla buona qualità della riforma della responsabilità civile dei magistrati. Purtroppo, l`azione civile non sarà consentita solo all`esito della sentenza definitiva ma sarà possibile anche incorso di giudizio, contro i provvedimenti sommari e cautelari divenuti irrevocabili e contro ogni provvedimento, una volta trascorsi tre anni. Dunque, potrà accadere che l`azione civile si sviluppi parallelamente al processo, col rischio di causare incompatibilità dei giudici e di prestarsi ( come già accaduto in passato) ad abusi, che il filtro ha consentito, finora, di stroncare sul nascere. La sua abolizione darà spazio invece ad ogni sorta di azione, la cui inammissibilità potrà essere dichiarata solo all`esito del giudizio. Quanto alla tutela dell`interpretazione, avere ampliato la responsabilità al `travisamento del fatto o delle prove" apre un varco al sindacato sul merito del giudizio. Se per "travisamento" deve intendersi soltanto il macroscopico e inescusabile stravolgimento dei fatti, perché si è scelta invece una formula così ambigua? In realtà, i rischi della riforma li avevamo segnalati sia alla Commissione giustizia della Camera sia al ministero della Giustizia. Se alcune previsioni del testo originario sono state eliminate, la volontà politica è rimasta ferrea sul travisamento e sull`eliminazione del filtro. Quanto alla richiesta di maggiori risorse - ma anche di migliori leggi civili, penali e processuali - da sempre noi la rivolgiamo alla politica, senza grandi risultati, finora. Che la riforma della responsabilità civile sia giunta prima, dovrebbe far riflettere sul senso di tale scelta. RODOLFO SABELLI - presidente dell`Anm Ho piacere che queste obiezioni così lucide e sottili siano portate, tramite il nostro giornale, a conoscenza della pubblica opinione. Il ministro della Giustizia Andrea Orlando, con il quale ho avuto negli ultimi giorni vari 20 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA contatti telefonici, credo conosca bene le vostre obiezioni e credo anche che nei limiti delle sue possibilità ne abbia tenuto conto, modificando in alcuni punti ancora più sensibili il testo iniziale della legge la quale passò al Senato e più recentemente anche alla Camera. Il medesimo ministro mi ha detto che proprio parlando con lei seppe che la maggioranza della vostra Associazione voleva comunque che la legge passasse per evitare che la rivalsa fosse direttamente effettuata sul magistrato denunciato da un ricorso e non più dallo Stato nella persona del Presidente del Consiglio, salvo rivalsa in alcuni casi e comunque nei limiti di metà dello stipendio dal medesimo percepito. Non credo, anzi escludo, che il ministro mi dicesse bugie. Lei, egregio presidente, smentisce o conferma questa vostra pressione affinché comunque la legge fosse approvata? Questo sarebbe interessante saperlo. Quanto al resto delle sue obiezioni, penso che tocchi non certo a me ma al ministro rispondere sul nostro giornale o in Parlamento o comunque pubblicamente. Eugenio Scalfari 21 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL MESSAGGERO Criminalità, sindaci sempre più sotto tiro Amministratori locali minacciati, cresce la paura: nel 2013 ben 870 atti intimidatori. E in 40 anni ne sono stati uccisi 132 Il rapporto della commissione del Senato: fenomeno in aumento dal Sud al Nord. Solo il 13,7% degli episodi è collegato alla mafia LA RELAZIONE ROMA Migliaia di atti intimidatori, 1265 da gennaio 2013 ad aprile 2014 buona parte dei quali (l’`86% ma nel Sud supera il 90) resta senza autori. Auto incendiate, colpi d`arma da fuoco, lettere minatorie. Una valanga di azioni, buona parte delle quali, circa il 60%, considerate "lievi" ma che messe l`una di seguito all`altra finiscono per raccontare un paese in cui gli amministratori locali sono molto spesso in prima linea. E soli. E` il ritratto del paese che emerge dalla relazione della Commissione d`inchiesta del Senato sul Fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali presieduto dalla senatrice pd Doris Lo Moro. Il quadro è particolarmente grave al sud e nelle isole, dove «si sono verificati il 97 per cento del totale degli episodi intimidatori con l`utilizzo di armi da fuoco; il 94% con utilizzo dì ordigni esplosivi; l`88 per cento dei casi di incendi di autovetture e il 78% delle intimidazioni tramite incendi dolosi». La mafia è solo una parte, ormai persino minoritaria del fenomeno visto che solo «nel 13,7 per cento dei 673 casi per i quali le prefetture hanno indicato una presumibile matrice collegata a a strategie criminali». Il resto sono frutto di "disagio sociale", "proteste legate a questioni amministrative", minacce relative a "rivalità politica". L`amministrazione pubblica più vicina è anche la prima ad essere colpita. Dal 1974 ad oggi gli omicidi sono stati 132 e la Commissione ha voluto elencare i nomi e le circostanze una per una. I SINDACI L`obiettivo prevalente nelle azioni intimidatorie sono i sindaci, cui 22 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA sono rivolti il 35% del totale degli episodi (446 casi). Dai dati forniti alla Commissione dalle prefetture, emerge che il 48% dei casi si è verificato in Comuni di oltre 15mila abitanti mentre un episodio su quattro in un piccolo comune (meno di 5.000 abitanti). La Commissione evidenzia inoltre «la vera cifra oscura del fenomeno, quello delle dimissioni, che con maggiore facilità sfuggono ad un accertamento cristallizzato: le dimissioni come effetto delle intimidazioni, del condizionamento pieno dell`attività politica ed amministrativa», e al riguardo non ci sono dati certi: ciò che è possibile acquisire con certezza è il dato medio annuo dei Comuni italiani sciolti anticipatamente a partire dal 1993 che è intorno al 2,5% con le punte massime che riguardano la Puglia (7,4%), la Campania (6,3%) e la Calabria (5,1%). Per intervenire sul fenomeno, la commissione presieduta da Doris Lo Moro propone tra l`altro l`introduzione di un`aggravante per chi colpisce gli amministratori locali. Sara Menafra 23 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA LA REPUBBLICA – Affari e Finanza Così il Job Act cambierà la vita degli avvocati giuslavoristi "DOVREMO LITIGARE MENO: CI TOGLIEREMO LA TOGA E CI VESTIREMO DA CONSULENTI», DICONO I LEGALI SPECIALIZZATI IN QUESTO SETTORE. DIMINUIRÀ IL CONTENZIOSO TRA AZIENDE E DIPENDENTI MA SERVIRÀ COMUNQUE UN APPROCCIO NUOVO Dovremo litigare meno: « togliere la toga e vestirci da consulenti». Lo descrive come un cambio di abito Marcello Giustiniani, 51 anni, managing partner dello studio Bonelli Ere de Pappalardo. E con lui concordano molti legali specializzati in diritto del lavoro. Come da promesse, il Jobs Act diminuirà il contenzioso tra aziende e collaboratori, quello che fino a oggi ha intasato le aule di giustizia e dissuaso molte imprese straniere dall'investire in Italia. Il demansionamento, grande fonte di litigi, diventa più elastico. Nei licenziamenti, altro tradizionale oggetto di contesa, viene molto limitata la discrezionalità del tribunale. Per gli studi, specie quelli che hanno sempre puntato sul giudiziario, la prima conseguenza potrebbe essere una diminuzione di attività e fatturato. Male grandi law firm ci vedono anche un passo verso una nuova e più sofisticata giurisprudenza. E soprattutto l'occasione di offrire alle aziende un servizio diverso e a maggiore valore aggiunto: «Dobbiamo essere propositivi - spiega Giustiniani – aiutare l'impresa a cogliere le opportunità che questa legge offre». Una norma «ben scritta», secondo il 57enne Franco Toffoletto, presidente dello studio Toffoletto De Luca Tamajo e soci, uno dei leader del settore. Sono due in particolare, dice, le leve che permetteranno di ridurre il livello di litigiosità. D' ora in poi le indennità per i licenziamenti illegittimi verranno determinate in automatico, in relazione all'anzianità del lavoratore: «Fin dal momento del recesso le parti sapranno quali sono le cifre in gioco. E questo restringerà in modo notevole il potere discrezionale del giudice». Allo stesso tempo la conciliazione stragiudiziale, finora mai decollata, viene incentivata dal punto di vista fiscale: «L'azienda paga di meno, il dipendente riceve una cifra uguale) perfino superiore, credo che funzionerà», commenta Toffoletto. Anche perché chi fa causa non beneficerà più della corsia preferenziale creata dalla riforma Fornero, ma dovrà seguire il rito ordinario. ben più lento. Non converrà più, specie nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, quelli economici, che con l'abolizione dell'articolo 18 non contemplano più la reintegrazione in azienda. «Ecco invece un contenzioso che potrebbe aumentare, quello in cui si hanno ragionevoli aspettative di recuperare il posto di lavoro", esordisce Luca Failla, 53 anni, founding partner 24 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA dello studio Lablaw. Si cercherà di provare che il fatto, alla base di un licenziamento disciplinare, come un furto o un'assenza ingiustificata, non sussiste. O che la rescissione del con- tratto è il frutto di ritorsione o discriminazione: «Mi aspetto che le cause vengono forzate in questo senso – continua Failla - è una tendenza già vista dopo la riforma Fomero e destinata ora a consolidarsi. A quel punto molto dipenderà dalla valutazione del giudice, che potrebbero vedervi una strada per preservare la loro facoltà di scelta, per non ridursi a semplici contabili di un indennizzo». Dunque l'eccezione italiana è destinata, almeno in parte, a restare. Anche in altri Paesi, come Austria o Grecia, la reintegrazione è prevista, ma di fatto non viene mai applicata. Nel nostri tribunali è stata sempre la regola. Eppure secondo il 46enne Massimiliano Biolchini, partner della law firm Baker & Mckenzie, il Jobs Act porta il nostro ordinamento più vicino agli standard internazionali: «L'indennizzo rapportato all' anzianità è ispirato al modello spagnolo e scoraggerà il contenzioso temerario, lo stesso giudice spingerà per la conciliazione». Di matrice anglosassone invece è l'importanza riconosciuta alla discriminazione: «In questo campo vedremo cause più sofisticate, legate alle forme più occulte di discriminazione come quelle per età, sesso, o affiliazione sindacale», prevede Biolchini. «Nel medio e lungo termine mi aspetto un aumento della qualità del contenzioso». Certo positiva per gli studi legali. Per vedere le prime cause in regime di Jobs Act bisognerà comunque aspettare qualche mese, almeno il tempo che quei lavoratori vengano assunti. Per diversi anni, poi, le aziende dovranno destreggiarsi tra due tipologie di contratti, pre e post riforma. Ben più immediata, invece, è un'altra misura, quella che prevede la trasformazione dei collaboratori in dipendenti: «Una grossa occasione per le imprese, di fatto una sanatoria che chiude ogni contenzioso sia con il lavoratore che con gli enti previdenziali», spiega Giustiniani. «In generale noi avvocati dovremo sempre più suggerire alle aziende come cogliere queste opportunità. anche creando dei protocolli che possano applicare in autonomia». Quel lavoro di consulenza, su contratti, retribuzioni e trasferimenti, che molti studi già fanno da tempo: «Per noi costituisce la metà degli introiti», conferma Franco Toffoletto. E che grazie alla riforma, aggiunge Biolchini, evolverà ancora: «Diventerà quasi un'attività di formazione per l'impresa sui temi delle risorse umane, del percorsi di carriera e della compliance. Una cultura nuova, non distruttiva ma costruttiva. Filippo Santelli 25 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Alla firma il decreto sulle tutele crescenti La firma del Presidente della Repubblica ai primi due Dlgs attuativi del Jobs act - che istituiscono il contratto a tutele crescenti e il nuovo ammortizzatore Naspi - è attesa domani, dopo il rientro dal viaggio in Germania. Poi i due provvedimenti saranno trasmessi alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione, per entrare in vigore dal giorno successivo. In leggero ritardo, dunque, sulla tabella di marcia fissata dal premier Renzi, che aveva annunciato dal 1° marzo le assunzioni con il nuovo contratto a tutele crescenti, che nel 2015 beneficiano dell’abbattimento contributivo annuo fino a 8.060 euro (di durata triennale) previsto dalla legge di stabilità, in aggiunta al taglio del costo del lavoro dalla base imponibile Irap già in vigore per tutti gli assunti a tempo indeterminato. È probabile che molti imprenditori che abbiano in programma di assumere siano in attesa che la nuova disciplina entri in vigore, visto che al forte abbattimento del costo del lavoro (il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è meno costoso di una collaborazione), si somma la modifica delle regole sui licenziamenti (l’indennizzo diventa la regola, al posto della reintegra). Diventa subito operativa anche la Dis-coll, l’indennità di disoccupazione destinata alle collaborazioni iscritte in via esclusiva alla gestione separata che perdono il lavoro nel corso del 2015. Mentre dal 1° maggio debutta la nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) destinata ai lavoratori con rapporto subordinato che abbiano perso il lavoro. Intanto ancora non sono stati trasmessi alle commissioni parlamentari i due schemi di Dlgs sul riordino delle tipologie contrattuali-revisione disciplina delle mansioni e sulla conciliazione di tempi di vita e di lavoro, approvati in via preliminare dal consiglio dei ministri del 20 febbraio. G. Pog. 26 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA LA REPUBBLICA La fuga dalle tasse Il segreto bancario cade anche a Montecarlo L'accordo si aggiunge a quelli firmati con Svizzera a Liechtenstein: per dichiarare i redditi c'è tempo fino al 30 settembre Sportivi e uomini dello spettacolo, ecco i settemila italiani che hanno scelto di portare la residenza nel principato Monaco esce dalla black list: lo scambio di informazioni con l'Agenzia delle entrate diventerà automatico MILANO. Addio residenze—vere o fittizie—a Montecarlo: d'ora in poi non servirà più cambiare indirizzo per sfuggire all'Agenzia delle entrate e cercare di eludere (o evadere) il Fisco; né sarà possibile schermarsi dietro il segreto bancario del Principato di Monaco. Dopo gli accordi già conclusi con la Svizzera, il primo e forse il più importante, e a seguire con il Liechtenstein, ieri è stato firmato anche con Montecarlo l'accordo sullo scambio di informazioni a fini fiscali tra i due paesi. Il Protocollo in materia di "richieste di gruppo" fa cadere anche per il Principato il segreto bancario e disciplinale richieste in relazione a categorie di comportamenti che fanno presupporre l'intenzione dei contribuenti di nascondere al Fisco italiano patrimoni o attività detenute irregolarmente nel Principato. Con la firma di ieri, che riguarda in particolare un Accordo, un Protocollo e una Dichiarazione congiunta, il Principato viene considerato non più un paese da "black list" ai fini della Voluntary Disclosure, della dichiarazione volontaria con cui i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione relativamente ai capitali all'estero. Con questo accordo si potrà accedere (c'è tempo fino al 30 settembre) alle condizioni più favorevoli previste dalla legge e cioè il pagamento per intero delle imposte dovute ma con sanzioni ridotte (grazie all'inclusione nella white list ). Anche con il Principato ci sarà poi la seconda fase, quella dello scambio automatico di informazioni secondo gli standard globali Ocse. E se la Svizzera è stata da sempre la meta preferita dei grandi capitali in cerca di segretezza assoluta (fino alla firma dell'accordo di pochi giorni fa) anche 27 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA Montecarlo ha avuto tradizionalmente il suo fascino sugli italiani (circa settemila) che negli anni hanno trasferito la loro residenza nel Principato. Uno degli ultimi finito sotto i riflettori è il conduttore tv e attore Ezio Greggio, che ha appena raggiunto con il Fisco una mega transazione per sanare il contenzioso. Ma la residenza a Montecarlo negli anni è piaciuta a moltissimi uomini di spettacolo ( tra gli altri Umberto Tozzi e Valerio Merola ) e dello sport, dal pilota di Formula Uno Alessandro Giannini al campione di ciclismo Davide Rebellin, al due volte campione del mondo di ciclismo Paolo Bettini, al campione del mondo di motociclismo Max Biaggi o a Loris Capirossi mentre l'ex pilota di Formula Uno Giancarlo Fisichella ha riportato la residenza in Italia dopo aver r aggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate. VITTORIA PULEDDA 28 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Anche Monaco apre gli archivi al Fisco MILANO. Anche il Principato di Monaco si allinea ai tempi - e ai benefici della legge italiana sul rientro dei capitali (186/14). Poche ore prima delle chiusura dei termini per l’emersione dalla black list finanziaria delle Entrate (mezzanotte di ieri), a Montecarlo l’ambasciatore Antonio Morabito e il ministro degli Esteri e della cooperazione monegasco Gilles Tonelli siglavano l’Accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, accordo che chiude per sempre il paradiso più amato e più comodo - insieme alla Svizzera - per i contribuenti italiani. Come per le intese con la Confederazione elvetica (23 febbraio a Milano) e con il Liechtenstein (giovedì scorso 26), il patto fiscale tra Roma e Montecarlo determinerà grandi benefici per i contribuenti che sceglieranno di aderire prima del 30 settembre prossimo - alla voluntary disclosure. Dal radar del Fisco, grazie all’accordo di ieri, escono le annualità 2006/2009, anche sotto il profilo del monitoraggio fiscale (e non solo delle - pesanti - tasse che si sarebbero dovute pagare) restando scoperte solo quelle successive, cioè le movimentazioni verso la Costa Azzurra fatte tra il 2010 e il 2014 e i rendimenti riscossi nello stesso periodo. L’accordo di Montecarlo - che verrà presentato giovedì nel Principato in un incontro con Amaf, l’associazione delle Attività finanziarie - introduce i nuovi standard Ocse sullo scambio di informazioni fiscali, o meglio, vara lo scambio individuale e di gruppo - comunque bilaterale - in attesa del 2017, quando debutterà in area Ocse lo scambio automatico. Da ieri - anche se il trattato deve essere ancora ratificato dal Parlamento - le Entrate possono indagare sui conti di italiani a Monaco per dare la caccia a Irpef, Ires, Irap, imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive. Montecarlo potrà chiedere, in modo del tutto simmetrico, informazioni sui redditi commerciali delle persone fisiche, sugli utili di società, successioni, donazioni, trasferimenti e accise riguardanti i propri cittadini. Il catalogo delle imposte “indagabili” è peraltro automaticamente aperto alle eventuali future modifiche legislative dei due Stati, e include anche 29 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA le imposte (cioè gli enti) locali. Lo scambio di informazioni su richiesta, individuale o di gruppo, è costruito sull’articolo 26 del modello Ocse, esattamente come avvenuto per Svizzera e Liechtenstein. Quindi Montecarlo potrà solo esigere che le Entrate sfruttino tutte le vie interne prima di chiedere assistenza, ma da quel momento in poi non è più opponibile alcun segreto. Stretti i tempi della collaborazione: entro 60 giorni bisogna segnalare alla controparte eventuali incompletezze, entro 90 vanno inviati i dati, o in alternativa è necessario spiegare la (reale e motivata) impossibilità ad adempiere. L’intesa prevede anche la possibilità di effettuare verifiche fiscali all’estero da parte del personale dell’Agenzia. L’accordo sulla riservatezza vincola poi l’utilizzo dei documenti, divulgabili solo per finalità e in sedi giurisdizionali. Infine è prevista una dettagliata disciplina per determinare la residenza (ai fini dell’imponibilità) nei casi dubbi o quando il soggetto non abbia la cittadinanza di nessuno dei due stati, e anche l’euroritenuta già versata viene considerata un credito d’imposta. Marco Bellinazzo Alessandro Galimberti 30 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Voluntary. Sanabili anche i contratti sottoscritti con istituti non residenti Polizze assicurative al rientro Tra le attività finanziarie detenute all’estero in violazione degli obblighi dichiarativi che possono essere regolarizzate con la voluntary disclosure vi sono anche le polizze assicurative sottoscritte con istituti di credito non residenti e senza l’intermediazione delle filiali italiane. Anche per queste, infatti, sussisteva, per le annualità ad oggi ancora accertabili, considerando anche il raddoppio dei termini (articolo 12 del Dl 78/2009) nei casi di Paesi black list, la compilazione del quadro RW. In particolare, andava dichiarato fino al 2012 il premio versato e il valore ai fini dell’Ivafe dal 2013 da parte del soggetto contraente. Nessun adempimento per la parte assicurata e i beneficiari. In tal caso per la regolarizzazione si renderanno dovute le sanzioni previste dall’articolo 5 del Dl 167/90, l’imposta sostitutiva sulla fruttuosità (articolo 6), al 27%-20% se ricorrente e l’Irpef sul premio versato in base alla presunzione di cui all’articolo 12 del Dl 78/09 (salvo che la polizza sia stata sottoscritta prima del 2004 o sia dimostrata l’irrilevanza reddituale) oltre alle sanzioni dell’articolo 1 del Dlgs 471/97. Con riferimento invece alle polizze assicurative che mascherano attività finanziarie di altra natura, inquadrate cioè come tali al solo fine di evitare l'euroritenuta sugli interessi, il quadro è ancora da definire. Queste attività derivano da prodotti finanziari sottoscritti formalmente tra il contraente residente in Italia e le filiali aventi sede in paradisi fiscali di istituti di credito con sede nella Ue o in Stati che applicano misure equivalenti (tra cui Svizzera, Usa, eccetera). In queste ipotesi, fondamentale è il comportamento tenuto dal contraente in pendenza della polizza. Se questi ha utilizzato le disponibilità estere con prelievi e depositi si cela un conto corrente bancario e come tale dovrà essere considerato anche ai fini della voluntary. Se invece il comportamento sostanziale del contraente corrisponde a quello formale della polizza dovrebbe essere quest’ultima l’oggetto della dichiarazione di regolarizzazione. Nicola Cavalluzzo Alessandro Montinari 31 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Retribuzione. Scelta ancora impossibile poiché il decreto attuativo non è stato pubblicato in Gazzetta Tfr in busta, opzione in stand by Da stabilire la decorrenza del versamento dalla data della domanda La monetizzazione del trattamento di fine rapporto (Tfr) come quota integrativa della retribuzione (Quir) non potrà decollare sinché il previsto Dpcm non verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e acquisirà efficacia legislativa. Questo quanto si evince dalla lettura del nuovo comma 756 bis dell’articolo 1 della legge 296/2006, inserito dalla legge di stabilità 2015. La nuova disposizione introduce la possibilità di pagamento mensile del Tfr, prevedendo che, per i periodi di paga decorrenti dal 1º marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi colf e agricoli) con anzianità di servizio di almeno sei mesi, possono richiedere al datore di lavoro, «entro i termini definiti con il Dpcm che stabilisce le modalità di attuazione della disposizione[…]». Secondo la legge, dunque, servono termini e modalità di attuazione della previsione normativa. La stessa definisce i caratteri fondamentali del nuovo istituto (la Quir) individuando il campo di operatività temporale, che potrà riguardare poco più di 36 mesi. Per rendere pienamente operativo il tutto, mancano alcuni elementi fondamentali. Per esempio dovrà essere formalizzato lo standard di modulo di domanda (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° marzo). La legge non stabilisce l’efficacia della richiesta. Si potrebbe, per esempio, supporre che in caso d’inoltro della stessa, il primo pagamento della Quir transiti nella busta paga relativa al mese seguente ma non è escluso che l’estensore del decreto, volendo dare più tempo al datore di lavoro per organizzarsi, individui un termine di più ampio respiro. C’è, poi, un altro aspetto riferito ai datori di lavoro che occupano sino a 49 addetti. Questi ultimi, secondo quanto previsto dalla legge, potranno (se vorranno) fronteggiare le richieste di pagamento della Quir, ricorrendo allo speciale finanziamento bancario assistito da garanzia. Si può ipotizzare che l’istruttoria della pratica per ottenere il prestito richieda tempi di attuazione più lunghi anche con riferimento alle certificazioni che l’Inps sarà chiamata a 32 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA rilasciare ai datori di lavoro. Va, peraltro, osservato che sempre sul fronte dell’intervento bancario, non si ha ancora notizia dell’accordo quadro che deve essere sottoscritto tra i ministeri (Lavoro ed Economia) e l’Abi. La pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» del Dpcm era attesa per sabato scorso. Di fatto, qualche giorno di ritardo nella sua entrata in vigore non ne modificherà l’operatività. Vi è però da evidenziare la consueta problematica costituita dalla necessità di aggiornare le procedure utilizzate dalle aziende e dai consulenti per la redazione delle buste paga. Al momento le aziende di software sono in stand by, attendendo di conoscere i contenuti del decreto attuativo. Recenti indagini di mercato hanno evidenziato che solo una percentuale molto limitata di lavoratori (circa il 15%) sembrerebbe intenzionata a chiedere il pagamento della Quir. Sono stati coinvolti nell’analisi, per lo più, dipendenti di aziende che occupano sino a 49 addetti. Va valutata quindi l’incidenza delle aziende di piccole dimensioni, che – appesantite dalla scelta dei lavoratori decideranno di ricorrere al finanziamento bancario di cui, al momento, si è in attesa di conoscere le regole. L’unica cosa certa è che il costo dell’operazione bancaria non potrà gravare sul datore di lavoro in misura maggiore all’ammontare della rivalutazione a cui il Tfr detenuto in azienda sarebbe stato soggetto. Vanno, comunque considerati gli ulteriori oneri che graveranno sulle aziende derivanti dall’impossibilità di ricorrere ad alcune misure compensative previdenziali e fiscali, nonché dal contributo (0,20%) destinato a finanziare il nuovo fondo di garanzia che opererà presso l’Inps. Potranno ottenere il pagamento mensile della Quir anche i lavoratori che hanno deciso di destinare il Tfr alla previdenza complementare. Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone 33 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Dichiarazioni 2015. Niente obbligo da parte del sostituto di rilasciare la certificazione unica in caso di ricevute non onorate Certificati solo i compensi pagati Le ritenute d’acconto non versate possono essere sanate con il ravvedimento operoso Un nuovo modello di certificazione da compilare, tempi stretti, sanzioni pesanti, anche penali, e una difficile situazione economica che non sempre permette di pagare parcelle, stipendi, ritenute d’acconto. Differenze sostanziali tra lavoratori autonomi e dipendenti da non sottovalutare. Questi i problemi per i sostituti d’imposta e per i professionisti alle prese, in questi giorni, con la certificazione unica. Cominciamo dai lavoratori autonomi. L’articolo 25 del Dpr 600/1973 prevede che i sostituti che pagano compensi per lavoro autonomo o assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, devono operare una ritenuta d’acconto del 20% (dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti), con obbligo di rivalsa. Regole similari detta l’articolo 25-bis per provvigioni e indennità di agenti, mediatori e rappresentanti. Pagato il compenso, il sostituto dovrà versare la ritenuta entro il 16 del mese successivo e inviare la relativa certificazione unica (Cu ) al percipiente e telematicamente alle Entrate, quest’ultima entro il 9 marzo. Dunque, nessun obbligo di versamento né di rilascio di certificazione c’è in caso di omesso pagamento della parcella del professionista, seppure regolarmente fatturata, o per la ricevuta pervenuta dal lavoratore occasionale ma non onorata. Viceversa, se la prestazione lavorativa è stata saldata nel 2014, il sostituto deve provvedere a entrambi gli adempimenti, con attenzione alla scadenza di invio della Cu, pena sanzione di 100 euro per omessa, tardiva o errata presentazione. Analogamente, nel caso in cui al percipiente fossero remunerate solo alcune parcelle e altre no, ai fini degli adempimenti, si considerano solo quelle pagate. In caso di omesso versamento ritenute, invece, si potrebbe verificare se ci si trova nei limiti dell’articolo 2 del Dpr 445/97 per il versamento cumulativo. Una mera facoltà che può tornare utile. In sostanza, il sostituto d’imposta senza dipendenti che nell’anno corrisponde compensi a non più di tre 34 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA lavoratori autonomi ed effettua ritenute d’acconto non superiori a 1.032,91 euro, può versare tali ritenute in sede di pagamento del saldo delle imposte dirette in unica soluzione. Dei limiti citati, va monitorato bene quello relativo all’esclusiva erogazione di compensi di lavoro autonomo, e cioè l’assenza degli altri tipi di ritenute alla fonte, quali ad esempio quelle dei lavoratori dipendenti o quelle relative alle anzidette provvigioni. Qualche dubbio può sorgere nel computare i pagamenti effettuati a cavallo di anno, in particolare per discernere quelli avvenuti entro il 31 dicembre. Come conferma la circolare 38/E/2010, rileva il momento in cui il committente effettua il pagamento o in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità. Per i dipendenti e assimilati, invece del 31 dicembre, la data di confine è il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello di competenza, vigendo il principio di cassa allargata di cui all’articolo 51, comma 1, Tuir. Degno di nota è il caso degli amministratori di società (collaboratori e non professionisti, secondo le indicazioni della circolare 105/E/2001), ove il compenso deliberato e imputato correttamente a bilancio per competenza non sia stato pagato entro il 12 gennaio dell’anno dopo. In questi casi lo stesso andrà fiscalmente ripreso a tassazione nell’Unico della società come variazione in aumento e – sul versante Cu – considerato nell’anno di effettiva erogazione, secondo la cassa allargata. Maggiori complicazioni vi sono se il datore di lavoro ha difficoltà col pagamento dei salari. In fase di compilazione della Cu, andranno considerate come imponibili e soggette a ritenute fiscali le sole somme corrisposte al lavoratore; mentre sul piano dei contributi previdenziali si dovranno indicare tutti quelli effettivamente maturati a prescindere se gli stipendi siano stati pagati o meno. Nel caso limite di nessun pagamento nel 2014 (o meglio, entro il 12 gennaio 2015 per il 2014) si dovrà compilare la sola sezione previdenziale. Fanno eccezione i collaboratori per i quali si applica il principio di cassa allargata anche per la parte contributiva (e non come appena visto la competenza). Le ritenute d’acconto non versate nei termini sono sanabili con il ravvedimento operoso. Stefano Sirocchi 35 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Professionisti. Compagnie assicurative indisponibili I consulenti: difficile estendere le polizze Istruzioni complicate, rischio elevato di errori, scarsa semplificazione. Secondo i consulenti del lavoro la comunicazione unica sta diventando «un vero rompicapo». Due i problemi irrisolti a una settimana dalla scadenza per consegnare il nuovo CU (lunedì 9 marzo, visto che il 7 marzo cade di sabato): la mancanza di una norma che garantisca la legittimità dell’invio dei soli dati utili alla precompilazione del modello 730 (con rinvio per quelli riferiti agli autonomi o all’Inail) e l’impossibilità di estendere l’assicurazione professionale per la responsabilità scaturente dall’inoltro della modulistica reddituale con visto errato. Sul primo punto, i consulenti fanno osservare che una norma che garantisca il duplice invio non c’è ancora. Allo stato esiste solo un comunicato stampa delle Entrate del 12 febbraio che mette in risalto questa possibilità. «L’Agenzia evidenzia Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi consulenti del lavoro - recepisceparte delle criticità segnalate dai consulenti del lavoro, ma serve una norma che metta al riparo dalla sanzioni». Un clima d’incertezza che spiega come mai ben il 76% dei consulenti intervistati nei giorni scorsi dalla Fondazione segnali «difficoltà della procedura nell’inoltro». Il 70% degli intervistati non ha, invece, ancora materialmente provveduto all’estensione della copertura assicurativa. «L’ampliamento della polizza di Rcd alla luce del nuovo rischio tributi scaturente dal 730 precompilato sta diventando un serio problema - sottolinea Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro -. Non si trovano infatti assicurazioni disponibili ad accollarsi il rischio. Sul tema abbiamo interessato l’Agenzia, dichiaratasi disponibile ad approfondire la tematica e ad aprire a breve un confronto con gli intermediari telematici». M. Piz. 36 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Esecuzione. Tribunali in dissenso sulla possibilità per il creditore di ottenere informazioni sui beni pignorabili Banche dati, accesso (quasi) off limits I giudici rilevano la mancanza dei decreti attuativi del ministero Milano. È caos sull’accesso diretto da parte del creditore alle banche dati pubbliche per dare la caccia ai beni pignorabili del debitore. La possibilità, che rappresenta uno degli snodi principali della parte della riforma della giustizia civile dedicata alla fase esecutiva, sta trovando un’applicazione a macchia di leopardo, dopo che a partire dallo scorso 11 dicembre la norma è diventata operativa. Almeno sulla carta, perchè l’assenza dei decreti attuativi del ministero della Giustizia che dovevano chiarire «i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell’articolo 492 bis del Codice, nonchè le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei creditori» sta provocando una situazione abbastanza paradossale. Con orientamenti diametralmente opposti anche nell’arco di pochi chilometri. Assodato infatti che senza le misure attuative gli ufficiali giudiziari non possono intervenire, resta da vedere se lo può fare direttamente il creditore, dietro autorizzazione del presidente del tribunale. La norma infatti spiega che «quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all’articolo 492-bis del Codice e a quelle individuate con il decreto di cui all’articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell’articolo 492-bis, primo comma, del Codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall’articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute». Vediamo un esempio, allora. Già la scorsa settimana era stata data notizia dell’orientamento contrario all’accesso diretto espresso dal tribunale di Novara. Ora, da Pavia, arriva invece un provvedimento di segno contrario. Con ordinanza datata 2 marzo, infatti, il creditore viene autorizzato a ottenere dall’anagrafe tributaria, dall’archivio rapporti finanziari, dal pubblico registro 37 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA automobilistico, dalle banche dati degli enti previdenziali, tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti del debitore. Una decisione presa dopo che il responsabile degli ufficiali giudiziari aveva confermato di non essere in grado, sul piano tecnologico, di avere le informazioni richieste. L’ordinanza ricorda, tra l’altro, che la ricerca dei beni è in realtà preliminare al pignoramento e che quindi non è necessario averlo avviato prima di presentare la richiesta di accesso alle banche dati. E se Napoli Nord è in sintonia con l’orientamento di Pavia, Lecco e Cremona si mettono nella scia di Novara. La linea di contrasto all’accesso, a leggere i provvedimenti, mette l’accento sull’impossibilità di spalancare le porte delle banche dati ai creditori in assenza dei decreti attuativi, soprattutto tenendo conto della delicatezza della materia che deve prevedere la massima salvaguardia sui dati personali. Giovanni Negri 38 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Alla Giustizia 1.031 ingressi da altre Pa Il ministero della Giustizia ha avviato il bando per la copertura di 1.031 posti. Il testo con modalità e procedure è stato pubblicato venerdì scorso sul sito del ministero (www.giustizia.it) e il termine per la presentazione delle domande scadrà il 30 marzo 2015. Si tratta di un «bando di mobilità volontaria esterna», quindi una procedura rivolta a personale dipendente a tempo pieno e indeterminato appartenente non solo al comparto ministeri, ma anche ad altre amministrazioni pubbliche, con particolare attenzione al personale delle province e delle città metropolitane. Nel dettaglio, i posti vacanti più richiesti sono quelli di funzionario giudiziario (area III) per 739 unità. Seguono poi 160 assistenti giudiziari ( area II), 88 direttori amministrativi (area III), 29 cancellieri (area II), 8 funzionari contabili (area III) e 7 assistenti informatici (area II). I posti sono distribuiti nei distretti di tutta la penisola, anche se le richieste maggiori sono concentrate in quelli di Napoli (210 posti), Roma (146) e Milano (100). Dal ministero di Viale Arenula specificano che si tratta di un «risultato storico perché mai è stato avviato da questa amministrazione un bando di mobilità extracompartimentale e le ultime immissioni di personale attraverso procedure concorsuali risalgono a dodici anni fa». 39 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Amministratori. Il sottosegretario alla Giustizia Ferri risponde sull’obbligo di formazione dei professionisti Nomina a rischio senza l’attestato Esame «de visu» anche per chi ha seguito corsi di aggiornamento online Se l’amministratore non rispetta l’obbligo di formazione la delibera di nomina è a rischio. Lo afferma il sottosegretario alla Giustizia Cosimo Ferri, che ha seguito il decreto sulla formazione obbligatoria degli amministratori condominiali e i correttivi alla riforma e che risponde ai quesiti emersi dalle associazioni professionali. Sottosegretario Ferri, il responsabile scientifico dei corsi potrebbe anche svolgere il ruolo di formatore? Ritengo di no. Infatti il decreto disciplina le due figure prevedendo distinti requisiti, in tal modo mirando a tenere separati i due ruoli allo scopo di evitare conflitti di interesse e di realizzare il controllo interno e la vigilanza del responsabile scientifico sul formatore. Il direttore di un ente accreditato alla formazione può rientrare tra le definizioni di “responsabile scientifico”, non essendo attualmente contemplato dalle Regioni che attualmente gestiscono la formazione? Certo, purché possegga i requisiti stabiliti dal decreto 140/2014. Cosa si intende, relativamente alla figura del responsabile dei corsi, con l’espressione «professionista dell’area tecnica»? Si intende far riferimento essenzialmente a ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e agrari. Come deve fare il formatore “anziano”(in base al Dm 140/2014, articolo 3, comma 1, lettera e) per dimostrare di aver svolto la sua attività per almeno sei anni prima dell’entrata in vigore del Dm 140/2014? Dovrà produrre una qualunque prova documentale idonea a dimostrare o a contribuire a dimostrare anche in via indiziaria e induttiva lo svolgimento di una simile attività. Ad esempio, potrà fornire le locandine e i programmi dei corsi nei quali appaiano data e durata dei corsi e il suo nominativo come docente, nonché copia dei pagamenti a suo favore per le 40 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA attività esercitate. Il controllo dei requisiti formali dei responsabili scientifici (operato dai responsabili organizzativi dei corsi) e dei formatori (operato dal responsabile scientifico) può avvenire solo con un riscontro documentale o i documenti possono essere sostituiti da un’autocertificazione? Ritengo che l’autocertificazione non sarebbe sufficiente. L’istituto dell’autocertificazione è previsto solo per i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione anche perché solo quest’ultima è in grado di controllarne la veridicità. Nei rapporti tra privati, mancando una norma che consenta di ricorrere a tale istituto, credo sia indispensabile la produzione di appo siti certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione. Nei corsi di formazione periodica devono svolgersi lezioni sia pratiche, sia teoriche come per i corsi di formazione iniziale? Occorre premettere che il regolamento prevede tra le materie della formazione periodica la risoluzione di casi teorico-pratici e, dunque, in linea con la finalità di realizzare un percorso formativo completo, se ne deduce che i corsi potrebbero essere sia di taglio teorico sia pratico. La normativa condominiale, essendo improntata a disciplinare i rapporti di vicinato, i diritti dei singoli e le connessioni tra questi e la cosa comune, deve integrarsi con l’analisi di casi pratici e la fitta casistica giurisprudenziale formatasi sul tema. Nei corsi di formazione periodica devono essere trattati tutti i temi indicati per la formazione iniziale o solo quelli per i quali, a giudizio dei responsabili scientifici, sono intervenute novità? Il punto di partenza credo debba essere quello di garantire che all’interno del condominio vi sia una figura preparata e aggiornata: questo l’obiettivo della normativa. Per tale ragione risulta indispensabile trattare, all’interno dei percorsi formativi, tanto i temi espressamente indicati dalla normativa quanto le novità nel mentre sopravvenute. Si possono dividere organizzativamente i corsi in più “pacchetti” orari distanziati tra loro nel corso dell’anno? Non essendovi alcuno specifico divieto sul punto, ritengo che, purché venga raggiunto il monte ore di 72 ore per la formazione iniziale e di 15 per quella periodica, siano possibili più sessioni all’interno del medesimo anno. Certo, un eccessivo frazionamento andrebbe a discapito dell’efficacia del corso e della preparazione di chi lo frequenta. L’esame finale di un corso telematico deve svolgersi alla presenza fisica del candidato? La presenza fisica del candidato all’esame finale è richiesta dall’articolo 5, comma 5 , del regolamento. 41 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA A fine corso (sia iniziale che periodico) l’esame finale deve essere scritto od orale? Il regolamento non prevede la modalità di svolgimento dell’esame. Tuttavia deve trattarsi di un esame idoneo a verificare adeguatamente la preparazione raggiunta. Di conseguenza, considerato il tipo di materie oggetto del corso, potrebbe rendersi necessario un esame sia teorico che pratico. Se non viene fornita la prova dell’attestato di frequenza e superamento dei corsi, la delibera che proceda ugualmente alla nomina dell’amministratore è nulla o annullabile? Trattandosi di deliberazione contraria alla legge, sarebbe impugnabile con l’azione di annullamento in base all’articolo 1137 del Codice civile da parte di ogni condomino assente, dissenziente o astenuto. L’azione di annullamento andrebbe esperita dinnanzi all’autorità giudiziaria e non sospenderebbe l’esecuzione della delibera a meno che tale sospensione non fosse disposta dall’autorità giudiziaria. Sul punto è altresì vero che una parte della giurisprudenza si esprime nel senso della nullità della delibera assembleare qualora la stessa risulti carente degli elementi essenziali: ragion per cui, al di là del disposto normativo sopra citato, qualora, in un caso specifico, si ravvisasse nel mancato superamento del corso di formazione una ipotesi di carenza degli elementi essenziali, ne potrebbe derivare la sanzione della nullità. Appare evidente comunque che, al di là dei casi specifici, occorrerà far riferimento all’articolo 1137 del Codice civile per verificare se questa sia la norma applicabile al singolo caso. Cosa accade per le nomine avvenute tra il 18 giugno 2013 (giorno di entrata in vigore della legge 220/2012), il 23 dicembre 2013 (entrata in vigore del Dl 145/2013) e il 9 ottobre 2014 (entrata in vigore del Dm 140/2014)? Sappiamo che l’obbligo della formazione è stato introdotto dalla legge 220/2012 e con il Dm 140/2014 sono stati, successivamente, specificati i contenuti e le modalità dei corsi di formazione. Ritengo quindi che possa sostenersi che, nel periodo tra l’entrata in vigore della legge 220/12 e l’emanazione del Dm, mancando i presupposti normativi in virtù dei quali poter adempiere al predetto obbligo, si presume che l’adempimento non potesse essere esigibile. Relativamente al 2014, il periodo annuale della formazione periodica va computato a partire dal 9 ottobre 2014 (entrata in vigore del Dm 140/2014) a prescindere dall’anno solare (1° gennaio-31 dicembre)? Il periodo annuale della formazione periodica va computato a decorrere dal 9 ottobre 2014, data di entrata in vigore del Dm. Saverio Fossati 42 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Le decisioni. Tre le eccezioni disciplinate dalla riforma Assemblea richiesta anche da un solo condomino La legge di riforma del condominio (220/2012) ha ampliato la possibilità per il singolo condomino di chiedere la convocazione di assemblea. Innanzi tutto bisogna distinguere la richiesta di assemblea dalla convocazione della stessa. La richiesta di convocazione di assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in base all’articolo 66, comma 1 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, qualora non vi provveda l’amministratore, è rimasta immutata ed è concessa ad almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio. E la possibilità per i richiedenti di convocare anche l’assemblea scatta, quando, decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’amministratore non la convochi. Tre eccezioni sono poi state introdotte dalla legge di riforma, per cui l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea su richiesta proveniente anche da un solo condomino quando: • sia interessato all’adozione di deliberazioni riguardanti le innovazioni che mirano a opere e interventi «agevolati» previsti dall’articolo 1120, comma 2, n.1, 2 e 3); la convocazione dovrà effettuarsi entro trenta giorni dalla richiesta (articolo 1120, comma 2, Codice civile); • siano emerse gravi irregolarità fiscali o l’amministratore non abbia aperto e non abbia utilizzato il conto corrente postale o bancario intestato al condominio. La convocazione dell’assemblea mira a far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore (articolo 1129, comma 11, Codice civile); • vuole fare cessare attività che violino e incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, anche mediante azioni giudiziarie (articolo 1117 quater Codice civile). Ricevuta la richiesta di assemblea, la convocazione è, in linea di principio, un atto dovuto e riservato dell’amministratore (un’eccezione è prevista dall’articolo 65 delle disposizioni di attuazione del Codice civile il quale attribuisce al curatore speciale, nominato ex articolo 80 Codice procedura 43 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA civile quando per qualsiasi causa manchi l’amministratore, il potere di convocare l’assemblea su richiesta anche di un solo condòmino che intenda iniziare o proseguire una lite contro i condomini, per avere istruzioni sulla condotta di una lite). Esiste poi il caso dell’assemblea per istruzioni su una lite in corso (articolo 65 delle disposizioni di attuazione), richiedibile anche da un solo condomino ma che va convocata dal curatore speciale quando per qualsiasi causa manchi l’amministratore). L’assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può, infine, eccezionalmente, essere convocata su iniziativa di ciascun condomino, quando: • manchi l’amministratore, per esempio perché deceduto, scomparso, o quando i condòmini non sono più di 8 (articolo 66, comma 2 delle disposizioni); • l’amministratore sia cessato dall’incarico a seguito della perdita dei requisiti indicati nelle lettere a) b) c) d) ed e) dell’articolo 71 bis delle disposizioni di attuazione, richiesti per poter svolgere l’incarico di amministratore di condominio. Attenzione: solo in quest’ultimo caso il singolo condomino ha la speciale possibilità di procedere immediatamente alla convocazione «senza il rispetto di alcuna formalità». 44 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Riscaldamento. La misura nel milleproroghe Libretti di caldaia integrabili entro dicembre Per il nuovo libretto della caldaia c’è tempo sino a fine 2015. La legge 11/2015, che ha convertito il Dl 192/2014 (il “milleproroghe“) ha differito al 31 dicembre 2015 il termine, scaduto il 25 dicembre 2014, per gli adempimenti relativi all’integrazione dei libretto di centrale per gli impianti termici civili da 35 kW in su. Il Dlgs 152/2006 (Codice dell’ambiente) prevede che gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale al valore di soglia di 35 kW devono essere muniti di un libretto di centrale. Questo deve essere conservato presso l’edificio o l’unità immobiliare in cui è collocato l’impianto termico. La compilazione per le verifiche periodiche dell’impianto è effettuata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o all’eventuale subentrante, l’originale del libretto, ed eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato. L’articolo 284 comma 2 del Dlgs 152/2006 prevedeva, tra l’altro, che per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (35 kW), il libretto di centrale avrebbe dovuto essere integrato, entro il 31 dicembre 2012, da un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche (di cui all’articolo 285) ed è idoneo a rispettare i valori limite di emissione (di cui all’articolo 286) previsti dallo stesso decreto. L’articolo 11, comma 7, del Dl 91/2014 ha differito il termine precedente , consentendo di ottemperare agli adempimenti entro sei mesi dall’entrata in vigore del medesimo decreto legge, quindi entro il 25 dicembre 2014. Il differimento si era reso necessario perché tra gli adempimenti integrativi da presentare, in base al comma 2 dell’articolo 284 del Codice dell’ambiente, figura un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’articolo 285, caratteristiche che però erano scomparse, in seguito all’entrata in vigore del comma 52 dell’articolo 34 del Dl 179/2012. Le caratteristiche tecniche, però, sono state reinserite con l’articolo 11, comma 9 45 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA del Dl 91/2014. Si era reso perciò necessario fissare il nuovo termine al 25 dicembre 2014. Il milleproroghe, al comma 2-bis dell’articolo 12, ha infine differito il termine al 31 dicembre 2015. Il libretto di centrale deve essere inoltre integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’articolo 286 del Codice dell’ambiente. È punito con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto che non redige, o redige in modo incompleto questo documento con l’indicazione delle manutenzioni, come descritto all’articolo 284, comma 2 del Dlgs 152/2006, o non lo trasmette all’autorità competente. La stessa sanzione è prevista nel caso in cui venga mantenuto in esercizio un impianto termico non conforme. Edoardo Riccio 46 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI Le opzioni a disposizione dei proprietari in caso di finita locazione Sfratti, fisco agevolato Sospensione, canoni percepiti non imponibili Sfratto sospeso, fisco agevolato. In caso di finita locazione nel periodo di sospensione i canoni percepiti dai proprietari interessati non saranno imponibili ai fini delle imposte dirette (per i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché ai Comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti). Non solo. Del bonus fiscale non si terrà conto ai fini della determinazione della misura dell'acconto dell'Irpef dovuto per l'anno 2016. A illustrare le conseguenze derivanti dall'entrata in vigore della proroga degli sfratti a seguito della pubblicazione in G.U. n. 49 del 28 febbraio scorso, della legge 11/2015 (Milleproroghe), la Confedilizia. Nel dettaglio, l'Associazione ha posto in evidenza come, relativamente agli sfratti per finita locazione riguardanti immobili abitativi, il giudice dell'esecuzione, su richiesta della parte interessata, potrà disporre la sospensione dell'esecuzione fino al 28 giugno 2015. A essere interessati, gli inquilini che hanno usufruito della proroga nel blocco sfratti stabilito nel 2007. I soggetti, quindi, che dovevano avere un reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, essere, o avere nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66% o non essere in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. Qualche vantaggio in caso di sospensione dello sfratto, però, sarà attribuito anche ai proprietari interessati alla misura. Nel periodo di stand by, infatti, i canoni percepiti non potranno risultare imponibili ai fini delle imposte dirette. E di questo beneficio, inoltre, non potrà essere tenuto conto ai fini della determinazione della misura dell'acconto Irpef dovuto per l'anno 2016. 47 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Cassazione. Prestiti a medio-lungo termine Imposta sostitutiva con sconto Ires Sconto Ires sulla base delle imputazioni di bilancio per l’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine addebitata dalle banche ai soggetti che ricevono il finanziamento: è questa la conclusione cui è giunta la Corte di cassazione con la sentenza n. 3770 del 25 febbraio 2015 (si veda Il Sole 24 Ore del 26 febbraio). Nel caso esaminato dalla Suprema corte una società aveva ottenuto due rilevanti finanziamenti, con obbligo di rimborsare all’ente mutuante l’imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari a medio e a lungo termine, di cui all’articolo 17, Dpr 601/73, dovuta in sostituzione dei tributi indiretti (imposte di registro, di bollo, ipotecarie) che altrimenti graverebbero su tali operazioni. La società aveva considerato pluriennale l’onere derivante dalla traslazione dell'imposta sostitutiva, e lo aveva assoggettato ad ammortamento per quote annuali. D’altronde, l’imposta sostitutiva, a seguito della traslazione sulla società, era divenuta parte del corrispettivo dovuto per il finanziamento, con conseguente asserita inapplicabilità dell’attuale articolo 99, Tuir (all’epoca articolo 64, invocato dall’ufficio), che riguarda gli oneri fiscali, e che ne dispone la deduzione per cassa, salvo che per le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, che sono indeducibili. Secondo la Corte, in effetti, l’articolo 99, Tuir non trova applicazione, in quanto le somme corrisposte dalla società all’istituto mutuante non sono qualificabili come oneri fiscali. La clausola contrattuale che ne determina la traslazione da un soggetto all’altro non implica, infatti, la corresponsione dell’imposta al fisco da parte di un soggetto diverso da quello su cui essa grava ex articolo 17, Dpr 601/73, né incide sul rapporto pubblicistico contribuentefisco, con la conseguenza che restano a carico del mutuante tutti i relativi obblighi tributari. Tale clausola comporta un mero incremento dei proventi imponibili del mutuante, in misura pari alla somma che questi deve all’erario. Quindi ai costi pluriennali sostenuti dalla società, a seguito della traslazione dell’imposta sostitutiva, si applica la disciplina degli oneri pluriennali, di cui all’attuale articolo 108, comma 3, Tuir, che ne consente la deduzione in 48 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA misura corrispondente alla quota imputabile a ciascun esercizio. A tal proposito può essere utile ricordare che l’Oic 24 prevede che gli oneri accessori sostenuti per ottenere finanziamenti, quali le spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine e tutti gli altri costi iniziali, sono capitalizzati nella voce B.II.7 («Altre immobilizzazioni immateriali»). L’ammortamento degli oneri accessori su finanziamenti così capitalizzati, imputato nella voce B.10.a., è effettuato lungo la durata dei relativi finanziamenti, in base a quote calcolate preferibilmente secondo modalità finanziarie, oppure in base a quote costanti, se gli effetti risultanti non divergono in modo significativo rispetto al metodo finanziario. Per completezza merita precisare che se a seguito dell’istruttoria i finanziamenti non vengono concessi, i costi iniziali sostenuti, che naturalmente non possono comprendere l’imposta sostitutiva, sono imputati a costi dell’esercizio. Si ritiene che la soluzione adottata vale, a maggior ragione, ai fini Irap, in base al principio di derivazione; pertanto, per le imprese e le holding industriali è deducibile ai fini del tributo regionale sia l'ammortamento dell'immobilizzazione immateriale derivante dalla capitalizzazione delle descritte spese, imputato nella voce B.10.a., sia l’onere interamente spesato, perché di modesto ammontare, nella voce B14. Emanuele Reich Franco Vernassa 49 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Cassazione. Il reato introdotto dalla legge Severino scatta solo se la persona cede alle sollecitazioni La resistenza esclude l’induzione Roma. Niente induzione indebita se la persona dalla quale si cerca di ottenere una promessa o una prestazione resiste alle sollecitazioni. La Cassazione, con la sentenza 8625 del 26 febbraio , fa chiarezza sul reato previsto dall’articolo 319 quater del Codice penale. L’occasione arriva dall’esame di un ricorso della pubblica accusa contro la decisione del giudice per le indagini preliminari di affermare il non luogo a procedere nei confronti di una guardia carceraria. L’agente di polizia penitenziaria era finito davanti al Gip, con l’accusa di induzione indebita, perché aveva tentato di “imbucarsi” ad una festa danzante alla quale non era stato invitato. Forte solo del suo tesserino si era presentato davanti all’ingresso, presidiato da una guardia giurata, dichiarando di aver diritto all’ingresso. Poi visto che le “chiacchiere” e il distintivo non bastavano aveva tentato di spostare il vigilantes. Per il giudice territoriale la condotta non era punibile sia per la desistenza volontaria dall’azione, sia perché il comportamento, benché considerato risibile e inopportuno, non era finalizzato a raggiungere una utilità o un’insistenza giuridicamente significative sotto il profilo dell’induzione. La Cassazione accoglie il ricorso del Pm censurando l’assenza di motivazioni sulla quale il verdetto di non luogo a procedere si era basato e rinvia al Tribunale chiamato a fare alcune valutazioni. Se è vero che l’agente mirava a conseguire l’indebita utilità di entrare in discoteca, resta da stabilire se la sua pretesa sia inquadrabile come un abuso della funzione. Ma prima di tutto, avverte la Corte, è necessario tenere presente che il reato ipotizzato prevede uno scambio, sia pure non paritario, tra promesse e prestazioni che coinvolge anche la vittima delle pressioni, creando così un distinguo rispetto al reato di concussione, tanto è vero che il comma due dell’articolo 319-quater punisce anche chi si lascia “irretire”. Il reato non è invece configurabile se l’estraneo resiste alle sollecitazioni e non ha alcun interesse personale da soddisfare attraverso il rapporto instaurato con l’agente pubblico. Il test che il giudice del rinvio dovrà fare è chiedersi se era configurabile una 50 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA responsabilità a carico della guardia giurata qualora invece di opporsi avesse deciso di far entrare l’imputato. Nel caso in cui entrambe le verifiche dovessero dare esito negativo il Tribunale dovrà considerare altre due ipotesi di reato: il delitto tentato e la violenza privata. Ha sbagliato dunque il Gip a pronunciare il non luogo a procedere, anticipando impropriamente un giudizio di merito, senza motivare, come richiesto dal suo ruolo, le ragioni per le quali sarebbe stato inutile andare al dibattimento. Patrizia Maciocchi 51 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Cassazione in breve Stupefacenti Niente reato con poca cannabis Non è punibile la coltivazione di cinque piantine di cannabis dalle quali si estrae un decimo di grammo di sostanza drogante. La Cassazione, pur ricordando che la coltivazione di stupefacenti è reato sia a livello industriale sia domestico, anche quando è finalizzata all’uso personale, afferma che spetta al giudice valutare nel caso concreto la lesività della condotta. I giudici escludono che possa ledere il bene giuridico protetto invasare piantine di cannabis dalle quali si estrae un decimo di grammo di sostanza stupefacente. Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 2 marzo 2015 n.9156 impedimento legale La prescrizione non blocca il rinvio Il giudice non può negare il rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, perchè questo è stato generico sulle ragioni della mancata nomina di un sostituto e perché è in vista la prescrizione del reato. La pendenza della prescrizione non impedisce lo slittamento perché il rischio prescrizione è neutralizzato dall’istituto della sospensione. Per quanto riguarda la nomina del sostituto il difensore aveva escluso tale possibilità anche se le motivazioni non erano dettagliate. Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 2 marzo 2015 n. 8973 52 Via G.G.Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it – [email protected]
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