SEZIONE N" 7 REG.GENERALE REPUBBLICA ITAI-IANA NO 654113 (riunificato) IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UDIENZA DEL LA COMMISSIONE TRIBLITARIA PROVINCIALE DI BENEVENTO SEZIONE 7 riunita con I'intervento dei Signori: 1111112013 ore 09:OO SENTENZA N o % f - ~ F T PICCIALLI PAOLO Presidente SESSA SABATO Relatore GRASSO GAETANO Giudice PRONUNCIATA IL: DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL ha emesso la seguente SENTENZA Il Segretario - sul ricorso n. 654113 depositato il 06/05/2013 - awerso AVVISO DI INTIMAZIONE no01720139001273963/000 IRPEF-ALTRO 1995 contro: AGENTE DI RISCOSSIONE BENEVENTO EQUITAI-IA SUD S.P.A. difeso da: CANELLI ERNESTO VIA ENRICO CORRADO N. 13 82016 MONTESARCHIO - avverso AVVISO DI INTIMAZIONE no01720139001273963/000 IRPEF-ALTRO 1995 contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BENEVENTO - awerso AVVISO DI INTIMAZIONE n" 01720139001273963/000 IRPEF-ALTRO 1996 contro: AGENTE DI RISCOSSIONE BENEVENTO EQUITALIA SUD S.P.A. difeso da: CANELLI ERNESTO VIA ENRICO CORRADO N. 13 82016 MONTESARCHIO - awerso AVVISO DI INTIMAZIONE n" 01720139001273963/000 IRPEF-ALTRO 1996 contro: AG.EIVTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BENEVENTO awerso AVVISO DI INTIMAZIONE no01720139001273963l000 ASSENTE 1996 SSN contro: AGENTE DI RISCOSSIONE BENEVENTO EQUITALIA SUD S.P.A. - difeso da: CANELLI ERNESTO VIA ENRICO CORRADO N. 13 82016 MONTESARCHIO ,- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n" 01720139001273963/000 ASSENTE 1996 SSN contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BENEVENTO pag. l (continua) l7 SEZIONE N" 7 REGGENERALE NO 654113 (riunificato) UDIENZA DEL 1111112013 proposto dal ricorrente: DE FILIPPO GIUSEPPINA VIA LARGO ARCO ROSI 42 82038 VITLILANO BN difeso da: SARRACINO FRANCO VIA C. PERONE N. 10 82100 BENEVENTO BN - sul ricorso n. 655113 depositato il 06/05/2013 - I awerso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA no01776201288000248000 IRPEF-ALTRO 15 - awerso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA no01776201288000248000 IRPEF-ALTRO 15 contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLI-I BENEVENTO avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA no 1776201288000248000 IRPEF-ALTRO195 - avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA no 1776201288000248000 IRPEF-ALTRO195 contro: AGENTE DI RISCOSSIONE BENEVENTO EQUITALIA SUD S.P.A. difeso da: CANELLI ERNESTO VIA ENRICO CORRADO N. 13 82016 MONTESARCHIO - proposto dal ricorrente: DE FILIPPO GIUSEPPINA VIA LARGO ARCO ROSI 42 82038 VITULANO BN difeso da: SARRACINO FRANCO VIA C. PERONE 10 82100 BENEVENTO BN - sul ricorso n. 1060/13 depositato il 22/08/2013 - awerso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA no NOTIF. 7/6/2013 IRPEF-ALTRO 1995 contro: AGENTE DI RISCOSSIONE BENEVEIVTO EQUITALIA SUD S.P.A. difeso da: CANELLI ERNESTO VIA ENRICO CORRADO N. 13 82016 MONTESARCHIO - awerso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA no NOTIF. 7/6/2013 IRPEF-ALTRO 1995 contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BENEVENTO , - avverso AVVISO ISCRIZIOhIE IPOTECARIA no NOTIF. 7/6/2013 IRPEF-ALTRO1996 contro: AGENTE DI RISCOSSIONE BENEVENTO EQUITALIA SUD S.P.A. difeso da: CANELLI ERNESTO VIA ENRICO CORRADO N. 13 82016 MONTESARCHIO - awerso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA no NOI-IF. 7/6/2013 IRPEF-ALTRO 1996 contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI BENEVENTO pag. 2 (continua) l I l ore 09: W 1 SEZIONE N" 7 l REGGENERALE N" 654113 (riunlficato) UDIENZA DEL 1111112013 proposto dal ricorrente: DE FII-IPPO GIUSEPPINA VIA LARGO ARCO ROSI 42 82038 VITULANO BN difeso da: SARRACINO FRANCO VIA C. PERONE N. 10 82100 BENEVENTO BN ore 09:00 Con apposito ricorso la signora De Filippo Giuseppina, rappresentata e difesa dall'avvocato Sarracino Franco, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento numero 0 17 20 13 1390012739 63 000 notificata in data 28 marzo 2013 dall'Agente della riscossione per la Provincia di Benevento in relazione ad una cartella di pagamento notificata in data 18 maggio 20 11. Detta richiesta traeva origine da un contenzioso iniziato avverso una cartella di pagamento notificata alla parte in data 27 luglio 2002, quale coobbligata solidale con il proprio coniuge, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge numero 114 del 1977, col quale aveva presentato dichiarazione congiunta per le annualità 1995 e 1996. Proprio in relazione a dette annualità al coniuge dell'odierna ricorrente, ingegnere De Maria Antonio, venivano notificati due distinti avvisi di accertamento, divenuti definitivi per mancata impugnazione, dai quali scaturiva appunto la richiamata iscrizione a ruolo notificata anche alla parte, come indicato, in data 27 luglio 2002, quale coobbligata solidale ai sensi del richiamato articolo 17. Con apposito ricorso la signora De Filippo Giuseppina impugnava detta cartella e l'adita Commissione tributaria provinciale di Benevento, con sentenza numero 19/03/05 del 3 febbraio 2005, lo accoglieva sulla scorta della mancata dimostrazione da parte dell'ufficio della notifica degli avvisi di accertamento al coniuge, così come accertato nell'ambito del contenzioso instaurato separatamente da quest'ultimo. L'Ufficio proponeva appello e la Commissione tributaria regionale di Napoli, con sentenza numero 22113 1/07 del 10 dicembre 2007, lo respingeva sulla scorta, anche in questo caso, della mancata prova circa l'avvenuta corretta notificazione degli avvisi di accertamento al coniuge, la cui definitività era stata posta a base dell'iscrizione a ruolo sottesa all'impugnata cartella di pagamento. R.G.R. numero 654113 riunificato Nelle more, con sentenza numero 17394110 della Cassazione, si concludeva il contenzioso incardinato dal coniuge dell'odierna ricorrente che sanciva la validità della notifica degli avvisi di accertamento a suo tempo notificati e non impugnati nei modi e termini di legge. Da tanto discendeva la legittimità dell'operata iscrizione a molo di cui alla cartella notificata in data 27 luglio 2002. Proprio in relazione all'intervenuta sentenza numero 17394110 della Cassazione l'Agente della riscossione notificava alla signora De Filippo Giuseppina in data 18 maggio 20 11, nella sua qualità di coobbligato solidale, la cartella di pagamento, sottesa all'impugnata intimazione di pagamento, che faceva seguito alla precedente iscrizione a molo notificata in data 27 luglio 2002 ed oggetto, come indicato, di due separati giudizi instaurati sia dall'obbligato principale che dalla odierna ricorrente. La parte, constatato che tale ultima cartella non era che una mera riproduzione di quella già notificata il 27 luglio 2002 ed annullata, in relazione al proprio status di coobbligato solidale, con sentenza di primo e secondo grado, non la impugnava in quanto alla data della sua notifica spiegava i propri effetti la sentenza numero 221131107 emessa dalla Commissione tributaria regionale di Napoli con la quale veniva sancita l'impossibilità di applicare nei suoi confronti la regola di cui al richiamato articolo 17. Successivamente la Cassazione, con sentenza numero 20109112, rigettava l'appello proposto dall'ufficio, confermando così la sentenza numero 22 1131/07. Al riguardo la parte, previa ricostruzione dei fatti, eccepiva sostanzialmente che: 1. l'impugnata intimazione di pagamento era fondata su una cartella, notificata in data 18 maggio 201 1 sulla scorta di una precedente iscrizione notificata il 27 luglio 2002, invalida ed inefficace; 2. la pretesa erariale contrastava con l'intangibile giudicato definitivo di cui alla sentenza numero 20109112 della Cassazione che, nel respingere il ricorso proposto dall'ufficio avverso la sentenza di appello numero 221131107, aveva confermato l'inapplicabilità R.G.R. numero 654113 riunificato nei suoi confronti della solidarietà di cui all'articolo 17, comma 5, della legge numero 1 14 del 1977: evidenziando, comunque, la mancanza di chiarezza circa il calcolo delle somme richieste dal Concessionario della riscossione a titolo di: J compenso di riscossione; J interessi di mora. In relazione al primo punto, precisava che la cartella notificata il 18 maggio 201 1 non poteva essere considerata un valido titolo esecutivo atteso che alla data della sua notifica esisteva un giudicato, sentenza numero 22 1131107 della C.T.R. di Napoli, che aveva annullato la precedente ed identica cartella notificata il 27 luglio 2002. Precisava, altresì, che la cartella notificata in data 18 maggio 20 1 1 e l'opposta intimazione di pagamento dovevano essere considerati quali atti radicalmente nulli ai sensi dell'articolo 2 1 septies della legge numero 24 1 del 1990, peraltro: J applicabile in materia tributaria, come desumibile dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 244 del 2009; J deducibile indipendentemente dall'impugnazione dell'atto nel termine di decadenza. Evidenziava, inoltre, la violazione owero l'elusione di giudicato, seppure non definitivo, che, alla data del 18 maggio 201 1, aveva escluso qualsiasi sua responsabilità solidale in relazione agli awisi di accertamento notificati al proprio coniuge in riferimento alle annualità 1995 e 1996, precludendo così la possibilità per l'ufficio di iscrivere a molo nei suoi confronti le consequenziali somme. In relazione al secondo punto, rilevava che: J sulla materia si erano incardinati due giudizi con esiti contrastanti; J sussisteva il diritto del coniuge coobbligato ad impugnare gli atti dell'esecuzione al fine di far valere ogni ragione di contrasto opponibile alla pretesa tributaria, anche in relazione alla mancata notifica degli atti prodromici; R.G.R. numero 654113 riunificato richiamando il principio fissato in materia di responsabilità solidale dall'articolo 1306, comma 1, del codice civile. Da tanto faceva discendere la circostanza che la sentenza numero 17394110, emessa dalla Cassazione nei confronti del coniuge, non era in grado di spiegare alcun effetto rispetto alla propria posizione fiscale in relazione alla quale facevano stato solo giudicati favorevoli. Pertanto, sussistendo pronunzie con l'autorità di giudicato esterno, sulla scorta di quanto disposto dall'articolo 2909 del codice civile e dall'articolo 324 del codice di procedura civile, l'intimazione di pagamento impugnata doveva considerarsi improduttiva di qualsivoglia valido effetto giuridico. Sottolineava, infine, che sia l'Agenzia delle entrate che l'Agente della riscossione avevano agito in maniera scorretta essendo onere di entrambi la verifica del separato contenzioso coltivato in relazione alla propria responsabilità solidale. D'altra parte il primo soggetto era parte stessa del giudizio, il secondo ne era stato debitamente informato con comunicazione del 29 dicembre 2003. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata e la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore costituito, oltre: J al risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non, per responsabilità aggravata di cui all'articolo 96, comrna 1, del codice di procedura civile; al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata a norma del successivo terzo comma del richiamato articolo 96. Con proprie controdeduzioni, disattendendo le argomentazioni di parte, l'ufficio si costituiva in giudizio e ribadiva la correttezza del proprio operato. In particolare evidenziava che il ricorso proposto era inammissibile atteso che la precedente cartella di pagamento non era stata ritualmente impugnata. R.G.R. numero 654113 riunificato Evidenziava, inoltre, che dopo la sentenza della Cassazione, che aveva visto soccombente il coniuge, aveva proceduto ad una nuova iscrizione del tutto legittima anche in capo alla ricorrente, quale coobbligato solidale. Precisava che il titolo posto a base della nuova iscrizione a molo risiedeva proprio in detta pronunzia che aveva visto il consorte soccombere rispetto alle pretese dell'ufficio oltre alla circostanza che ogni eccezione doveva essere mossa esclusivamente contro l'Agente della riscossione e che le eccezioni inerenti i presunti vizi dovevano essere proposte impugnando la cartella notificata in data 18 maggio 20 1 1. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di lite. Con separate controdeduzioni, anche in questo caso disattendendo le argomentazioni di parte, l'Agente della riscossione si costituiva in giudizio e ribadiva la correttezza del proprio operato. In particolare evidenziava l'inammissibilità del ricorso, non avendo il contribuente impugnato l'intimazione di pagamento per vizi propri, ma solo per vizi della precedente cartella, resasi comunque definitiva per mancata impugnazione nei termini di legge, oltre alla propria carenza di legittimazione passiva. Evidenziava, altresì, l'inammissibilità della richiesta di responsabilità aggravata nel processo tributario e, comunque, l'insussistenza dei presupposti. Concludeva chiedendo l'inammissibilità del ricorso ovvero il suo rigetto con condanna della istante alle spese di giudizio. Con successive memorie quest'ultima evidenziava che la sentenza numero 17394110 posta a base dell'iscrizione a molo non poteva costituire un valido titolo nei propri conffonti atteso l'esito favorevole del contenzioso autonomamente instaurato. Precisava che il ricorso doveva considerarsi sicuramente ammissibile, a nulla rilevando la mancata impugnativa della cartella notificata in data 18 maggio 20 1 1, sottolineando la R.G.R. numero 654113 riunificato i L nullità del provvedimento adottato in violazione o elusione di un giudicato ai sensi dell'invocato articolo 2 1 septies. Evidenziava la sussistenza di eccezioni circa i vizi propri dell'impugnata intimazione di pagamento, quali la mancanza di chiarezza in relazione al calcolo delle somme richieste dal Concessionario della riscossione a titolo di: J compenso di riscossione; J interessi di mora; nonché l'applicabilità dell'articolo 96 del codice di procedura civile al processo tributario. Concludeva insistendo per I'accoglimento delle richieste formulate nel ricorso introduttivo. Con ulteriori memorie la ricorrente rappresentava che nelle more era intervenuta una pronunzia da parte della Commissione tributaria di Brindisi, la quale, sulla scorta del principio stabilito dalla Cassazione a Sezioni unite con la sentenza numero 13899 del 2013, aveva riconosciuto la propria giurisdizione in materia di danno da responsabilità aggravata. Concludeva insistendo nelle richieste formulate circa la condanna dei convenuti al risarcimento del danno ai sensi del richiamato articolo 96. Anche l'Agente della riscossione produceva proprie memorie illustrative di replica con le quali evidenziava, tra l'altro, la mancata impugnazione della cartella regolarmente notificata in data 18 maggio 20 11. Concludeva insistendo per I'accoglimento delle proprie richieste così come formulate in sede di costituzione in giudizio. Con separato ricorso la signora De Filippo Giuseppina, così come in precedenza rappresentata e difesa, proponeva opposizione anche avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata dall'Agente delle riscossione per la Provincia di Benevento. Al riguardo la parte eccepiva sostanzialmente quanto rappresentato nel ricorso proposto avverso la precedente intimazione di pagamento, precisando anche l'ulteriore violazione del R.G.R. numero 654113 riunificato L' disposto di cui all'articolo 3, comrna 4, della legge numero 24 1 del 1990 in quanto l'atto in questione risultava carente sia del termine che dell'autorità cui poter ricorrere. Concludeva, anche in questo caso, chiedendo l'annullamento del richiamato atto e la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore costituito, oltre: J al risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non, per responsabilità aggravata di cui all'articolo 96, comma 1, del codice di procedura civile; J al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata a norma del successivo terzo comma del richiamato articolo 96. Sia l'Agenzia delle entrate che l'Agente della riscossione si costituivano in giudizio chiedendo, sulla scorta di quanto già argomentato in relazione all'intimazione di pagamento, il rigetto del ricorso owero la sua inammissibilità, nonché la condanna della ricorrente alle spese di lite. Con ulteriore ricorso la signora De Filippo Giuseppina, così come in precedenza rappresentata e difesa, proponeva opposizione awerso la successiva iscrizione ipotecaria effettuata e comunicata con nota del 3 1 maggio 2013 dall'Agente delle riscossione per la Provincia di Benevento. Al riguardo la parte eccepiva sostanzialmente quanto rappresentato nel ricorso proposto avverso la precedente intimazione di pagamento. Concludeva, anche in questo caso, chiedendo l'annullamento del richiamato atto e la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore costituito, oltre: J al risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non, per responsabilità aggravata di cui all'articolo 96, comma I , del codice di procedura civile; J al pagamento di un'ulteriore somma equitativamente determinata a norma del successivo terzo comma del richiamato articolo 96. R.G.R. numero 654113 riunificato Con separate controdeduzioni, anche in questo caso disattendendo le argomentazioni di parte, l'Agente della riscossione si costituiva in giudizio e, operando una ricognizione dei giudizi pendenti, ribadiva la correttezza del proprio operato. Concludeva, dopo aver: 1. ripercorso sostanzialmente le eccezioni rappresentate in sede di costituzione in giudizio avverso la precedente intimazione di pagamento; 2. rappresentato il proprio difetto di legittimazione passiva; chiedendo I'inammissibilità del ricorso ovvero il suo rigetto con condanna della istante alle spese di lite. Nella seduta dell'l l novembre 2013 il Collegio, previa riunione dei ricorsi, sentito il relatore e le parti, riunito in camera di consiglio ed esaminati gli atti, si riservava la decisione. Successivamente, sciogliendo la riserva in data 9 dicembre 2013, decideva come da dispositivo. I ricorsi sono inammissibili. Infatti, ferma I'applicabilità al processo tributario della norma introdotta dall'articolo 2 1 septies della legge numero 241 del 1990, così come inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge I l febbraio 2005, numeri 15, anche sulla scorta: 1. dell'abrogazione a decorrere dal 16 settembre 2010 del secondo comma del richiamato articolo 21 septies - il quale disponeva che le questioni inerenti alla nullità dei prowedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - per effetto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, numero 14, dell'Allegato 4 al decreto legislativo numero 104 del 20 10; 2. delle conclusioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale numero 244 del 2009; R.G.R. numero 654113 riunificato il Collegio rileva che un'azione autonoma di accertamento della nullità non appare conciliabile con la particolare struttura del processo tributario. Al riguardo precisa che la nullità può essere dedotta unicamente quale motivo di ricorso proposto contro il primo atto dichiarato impugnabile ed affetto da una delle cause di nullità, tra le quali anche, in relazione alle doglianze sottese al caso di specie, l'adozione del provvedimento amministrativo in violazione o elusione del giudicato. D'altra parte l'atto che non sia oggetto di ricorso non può essere oggetto: 1. né di delibazione in base a cognizione meramente incidentale (Cfr. Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza numero 9 183 del 20 11); 2. né, tanto meno, di disapplicazione (Cfr. Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza numero 15285 del 2008 e sentenza numero 6620 del 201 1). In buona sostanza un atto fiscale affetto da nullita non solo produce legittimamente effetti giuridici se non impugnato, ma è suscettibile di divenire defuiitivo, qualora l'interessato non abbia tempestivamente proposto apposito ricorso, rendendo così del tutto irrilevanti e non più eccepibili, in relazione agli atti successivi, le eventuali cause di nullità dello stesso. Nel caso di specie ed in relazione a quanto esposto, il Collegio rileva che la ricorrente non ha impugnato nei modi e termini di legge la cartella di pagamento prodromica rispetto all'impugnata intimazione di pagamento numero 017 2013 1390012739 63 000, la cui notifica peraltro non appare messa in discussione, cristallizzando così la pretesa erariale e precludendo la possibilità di far valere nell'odiemo giudizio la paventata causa di nullita di quest'ultima per violazione o elusione di giudicato. Da tanto discende, senza entrare nel merito dell'eccepita nullità per le considerazioni esposte, la defuiitività della richiesta di cui alla cartella di pagamento e la cristallizzazione della pretesa erariale ad essa sottesa. Quanto esposto rende superfluo l'esame delle ulteriori questioni sollevate dalla istante in relazione: R.G.R. numero 654113 riunificato 1. sia alla richiamata intimazione di pagamento; 2 . sia alla comunicazione preventiva ed alla successiva iscrizione ipotecaria; invero alquanto speculari. La vicenda processuale e la particolarità della materia inducono comunque alla compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. La Commissione, sciolta la riserva in data 9 dicembre 20 13, dichiara inammissibili i ricorsi e compensa le spese. 9 el ore R.G.R. numero 654113 riunificato 11 P e iden \@b
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