* I REGIONE a_tPIEMONTE Direzione Programmazione Strategica,Politiche Territoriali edEdilizia Settore Infrastruttura geografica, strwnentl e tecnologieper ilgoverno del territorio 12 1 LIAR. 2014 Data Protocollo a :f /DBO&30 Class(flcazione 011.010.020 Al Comune di 10040 RIVALTA DI TORINO (TO) OGGETTO: Regolainento Edilizio art 16. Con nota pervenuta via e-mail il 21/02/2014 viene posto il seguente quesito: skiks pronunciata dal consiglio di stato la sentenza a 5557/2013 eke pare metta in discussione dichiarando contra legem regolamenti e norme tecniche locali che prevedano che gli aggetti quail per esempio i balconi non siano contemplati per la verifica di distanze e confrontanze. Se cosi fosse, anche il regolamento ediizio tipo regionale sarebbe messo in discussione? Chiedo cortesemente. di conoscere quale sia la vostra posizione in merito e se possibile twere qualche chiarimento su come ci si debba comportare nel&spplicazione delle norme locali.” e “. La citata sentenza riguarda il caso di tin balcone avente tin aggetto di mt 2,40 calcolato rispetto al fib delle finestre che risulta essere arretrato rispetto al fronte dell’edificio. Tale minim risulta superiore rispetto a quella ammessa did Regolamento Edilizio comunale. La sentenza richiaina la decisione del Consiglio di Stato, sea IV, 7 luglio 2008 n. 3381, che contiene questa significativa affennazione: “secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, I balconl aggettantl sono quell che sporgono dalla facclata dall’edlflclo, costituendo solo un prolungamento dell’appartamento del quale protendono, non svolgono alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura, come viceversa ê riscontrabile per le terrazze a livello Incassate net corpo dett’edtflclo (Can. civ. sez. II, 17 luglio 2007, n. 15913; 7 settembre 1996, a 8159), con la conseguenza che mentre i primi, quelli aggettarati, non detenninano volume dell’edificio, net secondo caso essi costituiscono corpo dell’edificio, e contribuiscono quindi alla detenninazione del volume.” La sentenza richiama la normativa comunale che recita “. . ..nella verifica delle distanze non Si tiene conto . . .di balconi e . . ..di aggetto inferiore a m 1,60 . . ..“; tale norma 6 definita eccezionale e difavore, in quanto integra e “deroga (con il favore della giurisprudenza, come si è avuto inodo di dimostrare, seppur entro determinati limiti) aila norma di ordine pubblico di ciii all ‘arL 9 del DM del 1975. Non v è dubbio che tall “deroghe/integrazioni debbano essere interpretate in senso restrittivo: cii fini del calcolo della clistanza, quindi, il balcone aggettante coinunque non pith die essere calcolato partendo clalle finestre, arretrate rispetto cii fronte dell ¶edzflcio.... in tale ipotesi il halcone avrebbe un aggetto cli nt 2, 40, e quincE non rientrerebbe nel precetto “f” di ciii alla norma regolamentare cotnunale. “ “ . ( tX’s Bnl:ano.44 ifiII.J i;•,,,,, ‘ti. III 1 •l.Q.4I5 .:.‘ .gI! IC’ VQV .4. Tricca/at REGJONE * P1EMONTE Per le considerazioni sopra esposte si puO affermare che i balconi che sporgono dalla facciata deli edificio per non piu di mt. I ,50 non sono da considerare ai fini della determinazione del fib di fabbricazione. Cordiali Saluti A. TricaJat
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