FOGLIO INFORMATIVO 2A - OPERAZIONI DI ANTICIPI SU CREDITI E/O FATTURE INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno di Roscigno e di Laurino soc.coop. Sede legale in Roscigno (SA) – cap 84020 - Via IV Novembre snc Sede Amministrativa in Sant’Arsenio (SA) – cap 84037 – Via Paolo Borsellino snc Tel.: 0975/398611 - Fax: 0975/398630 Email: [email protected] - Sito internet: www.bccmontepruno.it Registro delle Imprese della CCIAA di. Salerno n. 115469 – C.F. 00269570651 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4673.0.0 - cod. ABI 08784.1 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159517 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO L’operazione di anticipo su crediti e/o fatture permette di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso – derivante da apposito mandato del Cliente o da cessione del credito da parte di questi - la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate. L’importo che risulta dai documenti riferibili a rapporti commerciali presentati alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – anticipato e messo a disposizione del Cliente, al quale sono addebitati gli interessi se l’anticipazione gli viene accreditata in conto corrente, permettendo così il relativo utilizzo. Alla scadenza del termine previsto per la liquidazione delle fatture e/o dei crediti anticipati, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l’obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla Banca il controvalore delle somme utilizzate. L’operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia. Tra i principali rischi vanno considerati: - l’obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte del terzo debitore; -la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista e comunque in presenza di un giustificato motivo. Cenni sulle commissioni bancarie Negli ultimi anni sono stati emanati dal legislatore numerosi provvedimenti normativi aventi ad oggetto la disciplina delle commissioni bancarie sui rapporti di affidamento. Con la legge di conversione n. 214/2011 del decreto legge 201/2011, è stato introdotto nel Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993) il nuovo art. 117-bis (“Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”), in forza del quale è stabilito espressamente che i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una “commissione omnicomprensiva” (commissione per la messa a disposizione dei fondi o commissione sull’accordato) calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. La norma dispone, inoltre, che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possano prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull’ammontare dello sconfinamento. La commissione di istruttoria veloce non è applicata per autorizzazioni di sconfinamento concesse su rapporti che a fine giornata non presentano sconfinamenti per effetto di accrediti successivi allo sconfinamento stesso. Per i rapporti intestati a soggetti classificati come “consumatori” uno sconfinamento su saldo disponibile inferiore ad € 500,00 per un periodo inferiore a 7 giorni non produce applicabilità di tale commissione (una sola volta nel trimestre). Per saperne di più: La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali della banca e sul sito della banca www.bccmontepruno.it . CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 09/05/2014 (ZF/000000312) Pagina 1 di 5 FOGLIO INFORMATIVO 2A - OPERAZIONI DI ANTICIPI SU CREDITI E/O FATTURE QUANTO PUO’ COSTARE IL FIDO TAEG (TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE) Ipotesi di calcolo: Per un affidamento di: € 1.500,00 Durata del finanziamento (mesi): 3 T.A.E.G. Ordinario: 13,76% Il contratto prevede l'applicazione della commissione onnicomprensiva. TASSI entro fido: EURIBOR 3M (MMP 365 GG) (Attualmente pari a: 0,345%) + 9,5 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 9,845% oltre fido: EURIBOR 3M (MMP 365 GG) (Attualmente pari a: 0,345%) + 10,5 punti perc. Valore effettivo attualmente pari a: 10,845% Tassi S.B.F. SPESE INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE € 2,00 INVIO DOCUMENTI TRASPARENZA € 2,80 INVIO DOCUM. VARIAZIONI COND. € 2,80 SPESE PER OPERAZIONE / GENERICHE € 1,05 SPESE FISSE € (€ 40,00 10,00 Trimestrali) SPESE MINIME non previsto SPESE MASSIME non previsto OMAGGIO Nessuna ESTINZIONE € SPESE PER LIQUIDAZIONE / GENERICHE € 0,00 TIPO SCAGLIONI Giacenza media (no u.m.) E/C - SPEDIZIONE / GENERICHE € SPESA ESTRATTINO SPORTELLO € 0,00 SPESE PER ASSICURAZIONE € (€ SPESE X OPERAZIONI A SPORTELLO non previsto NUMERO MAX SPESE OPERAZ. non previsto COMM. X DISPOSIZIONE DI FONDI 2% ANNUALE STAMPA ELENCO CONDIZIONI 0,00 0,00 12,00 3,00 Trimestrali) € 0,00 SPESA X AUTOR. SCONFIN. / RAPPORTO NON € AFFIDATO 15,00 € 15,00 SPESA X AUTOR. SCONFIN. / RAPPORTO AFFIDATO SPESA X AUTOR. SCONFIN. - MAX / RAPPORTO NON Non previsto massimo AFFIDATO SPESA X AUTOR. SCONFIN. - MAX / RAPPORTO Non previsto massimo AFFIDATO MASSIMALI E ALTRE CONDIZIONI FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 09/05/2014 (ZF/000000312) Pagina 2 di 5 FOGLIO INFORMATIVO 2A - OPERAZIONI DI ANTICIPI SU CREDITI E/O FATTURE PERIODO APPL. SPESE ASSICURAZ. TRIMESTRALE PERIODO APPL. SPESE GEST. FIDO TRIMESTRALE PERIODO APPL. SPESE LIQUIDAZ. TRIMESTRALE PERIODO APPL. SPESE FISSE TRIMESTRALE PERIODO APPL. OPER. OMAGGIO TRIMESTRALE PERIOD. INVIO ESTRATTO CONTO TRIMESTRALE RIFERIMENTO CALCOLO INTERESSI ANNO CIVILE CAPITALIZZAZIONE DARE TRIMESTRALE SPESE ACCETTAZIONE DISTINTA / FATTURE € 5,00 PROROGA S/P / FATTURE € 15,00 SCARICO FATTURE CON ACCREDITO / FATTURE € 0,00 SCARICO FATTURE MAN. NO ACCRED / FATTURE € 0,00 SCARICO FATTURE AUT. NO ACCRED / FATTURE € 0,00 GIORNI ACCREDITO S/P DISP. A SCADENZA / FATTURE In giornata ANTICIPO FATTURE - C/ANTICIPI / FATTURE In giornata RIENTRO ANTICIPO FATTURE-C/ANT / FATTURE In giornata RIENTRO ANTICIPO FATTURE-C/ORD / FATTURE In giornata RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Variazioni unilaterali delle condizioni Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi (solo se l’apertura di credito è a tempo indeterminato), prezzi e ogni altra condizione del contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto a quest’ultimo la variazione con un preavviso minimo di due mesi. La variazione si intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione, senza spese e con l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. La banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, anche con comunicazione verbale, dall’apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 5 giorni. Il recesso, anche verbalmente comunicato, ha l’effetto di sospendere immediatamente l’utilizzo del credito concesso. Gli eventuali pagamenti allo scoperto che la banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza o dopo la comunicazione di recesso, non comportano ripristino dell’apertura di credito. Il cliente, anche senza un’espressa richiesta della banca, è tenuto ad eseguire il pagamento di tutto quanto dovuto alla scadenza del contratto o alla data in cui diviene operante il recesso. Indipendentemente dal fatto che l’apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale N. 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del cliente. Reclami, ricorsi e mediazione I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca, via Paolo Borsellino, snc – 84037 SANT’ARSENIO (SA), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca; FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 09/05/2014 (ZF/000000312) Pagina 3 di 5 FOGLIO INFORMATIVO 2A - OPERAZIONI DI ANTICIPI SU CREDITI E/O FATTURE Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi innanzi indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. LEGENDA Consumatore Microimpresa Clientela al dettaglio Canone annuo / Spese tenuta conto Capitalizzazione degli interessi Disponibilità somme versate Fido o affidamento Saldo disponibile Sconfinamento in assenza di fido / Sconfinamento extra-fido Spesa singola operazione non compresa nel canone Causali che non concorrono al computo delle spese per operazione Spese annue per conteggio interessi e competenze Spese per invio estratto conto Commissione sulla messa a disposizione di fondi Commissione di istruttoria veloce (CIV) D.M. 644/2012 Persona fisica che agisce per scopi diversi dall’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le microimprese. Spese fisse per la gestione del conto. Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi. Nell’ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori. Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate. Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile. Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare. Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile. Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo. 016 – Commissioni 018 – Interessi e competenze 060 – Rettifica valuta 066 – Spese 068 – Storno Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze. Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto. Compenso per l’impegno della banca di tenere a disposizione del cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’ calcolata sull’importo dell’affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con la periodicità stabilita. Importo addebitato al cliente a fronte dello sconfinamento in assenza di fido o oltre il fido concesso, quale recupero costi sostenuti per la valutazione dello sconfinamento. Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce: Pagamento assegni, cambiali, titoli e altri effetti; Esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento (bonifici, utenze, RID, etc.); Pagamento deleghe fiscali; Prelevamento di contante allo sportello e/o richiesta emissione assegni circolari/lettera; Acquisto di strumenti finanziari; Anticipazione effetti e altri documenti oltre i limiti del fido; FOGLIO INFORMATIVO - Aggiornato al: 09/05/2014 (ZF/000000312) Pagina 4 di 5 FOGLIO INFORMATIVO 2A - OPERAZIONI DI ANTICIPI SU CREDITI E/O FATTURE - Ogni altro addebito consentito ed avente le caratteristiche analoghe alle fattispecie sopra elencate. Esenzioni: La CIV non è dovuta se lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca. Quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: Per gli sconfinamenti in assenza di fido il saldo passivo complessivo (anche se derivante da più addebiti) è inferiore o pari a 500,00 euro; per gli utilizzi extra-fido l’ammontare di questi ultimi (anche se derivante da più addebiti) è inferiore o pari a 500,00 euro; Lo sconfinamento non ha durata superiore a 7 giorni consecutivi. Il consumatore beneficia dell’esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l’anno solare. Tasso creditore annuo nominale Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali. Tasso debitore annuo nominale Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) Tasso medio a cui avvengono le transazioni finanziarie in euro tra le principali banche europee. E’ determinato ogni giorno sul mercato interbancario e dipende dal rapporto tra domanda e offerta di denaro in prestito. Tasso BCE (Tasso delle operazioni di E’ il tasso applicato alle operazioni attraverso le quali le banche si rifinanziamento principale della Banca procurano liquidità dalla Banca Centrale Europea. Centrale Europea) Tasso di interesse debitore effettivo Valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti (TAE) della capitalizzazione degli interessi. Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito concesso. Tasso Effettivo Globale Medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia (TEGM) e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM degli affidamenti in conto corrente, aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti, verificare che la differenza tra il tasso ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (in tal caso occorre ridurre il tasso in modo che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Valute sui prelievi Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo. Valute sui versamenti Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi. BIC – Bank Identifier Code Codice alfabetico o alfanumerico che individua in modo univoco le istituzioni finanziarie sulla rete SWIFT (primario vettore internazionale di messaggi interbancari di tipo finanziario) IBAN – International Bank Account Codice strutturato e alfanumerico che individua a livello istituzionale e in Number modo univoco il conto del cliente. Esso viene attribuito dalle banche (in particolare di Paesi europei) alla propria clientela e rappresenta le coordinate bancarie internazionali. L’IBAN è indicato sull’estratto conto. SEPA Acronimo per Single Euro Payment Area (area unica di pagamenti in euro) iniziativa del sistema bancario europeo, riunito nell’EPC. Scopo ed obiettivo della SEPA è la standardizzazione dei sistemi e dei mezzi di pagamento europei a beneficio di tutti i cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni dell’area SEPA (che comprende i Paesi UE, l’Islanda, la Norvegia il Liechtenstein e la Svizzera). 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