D.L. 66/2014: NOVITÀ SULLA TASSAZIONE DELLE

MAP
APPROFONDIMENTI E PROCEDURE
D.L. 66/2014: NOVITÀ SULLA
TASSAZIONE DELLE RENDITE
FINANZIARIE
A cura di
Piercarlo Bausola
Dottore Commercialista
in Torino
Premessa
Il D.L. 24/04/2014, n. 66, (“IRPEF-spending review”), ha stabilito l’aumento dell’aliquota dal 20% al 26%, con effetto dal 1° luglio 2014, per quanto riguarda le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi e sugli altri
proventi di natura finanziaria.
Nel contributo vengono tratteggiati gli elementi salienti di tale modifica e
gli impatti di tale maggiore tassazione.
Il D.L. 24/04/2014, n. 66, (Decreto del Governo Renzi
noto come “IRPEF-spending review”), ha stabilito l’aumento dell’aliquota dal 20% al 26%, con effetto dal 1°
luglio 2014, per quanto riguarda le ritenute e le imposte
sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di
cui all’art. 44,TUIR (redditi di capitale) e sui redditi diversi dell’art. 67, co. 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR.
La nuova imposizione, pertanto, in linea generale riguarderà:
- gli interessi ed i proventi assimilati esigibili dal 1° luglio 2014;
- le plusvalenze di natura finanziaria realizzate dal 1° luglio 2014;
- i dividendi e proventi assimilati, derivanti da partecipazioni non
qualificate, percepiti dal 1° luglio 2014 (pertanto anche quelli
deliberati prima di tale data, rilevando ai fini della tassazione il criterio di cassa).
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D.L. 66/2014: novità sulla tassazione
delle rendite inanziarie
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Proventi soggetti
all aumento
di aliquota
Gli interventi posti in atto dal decreto, con riferimento al bonus fiscale nonché al taglio dell’IRAP, stante anche il contesto di difficoltà economica e finanziaria attuale, hanno comportato la necessità di trovare
una copertura, riflettendosi quindi sulla tassazione delle rendite finanziarie come necessario, parziale ripiego.
L’ambito di applicazione dell’intervento legislativo, risulta peraltro
allineato con quanto già previsto dal D.L. 138/2011, che unificò le
previgenti aliquote di tassazione delle rendite finanziarie del 12,5% e
del 27% nell’aliquota del 20%.
Secondo quanto previsto dal decreto Renzi, l’incremento nel dettaglio
riguarderà:
- gli interessi sui conti correnti e conti deposito;
- gli interessi su altri titoli obbligazionari italiani ed esteri;
- i dividendi e, in genere, plusvalenze e minusvalenze da partecipazioni non qualificate, non detenute in società localizzate in Paesi
aventi regimi fiscali privilegiati;
- i proventi dei fondi comuni non immobiliari istituiti in Italia e lussemburghesi storici e di quelli istituiti nella UE e nello SEE white
list con gestore vigilato nel suo Stato di residenza;
- i proventi dei fondi immobiliari “non trasparenti”;
- i proventi dei fondi comuni immobiliari italiani ed esteri distribuiti in corso di partecipazione o in occasione del rimborso o
liquidazione della quota;
- i proventi dei fondi comuni diversi dai precedenti;
- i proventi delle polizze vita e di capitalizzazione;
- i capital gains sui titoli di risparmio dell’economia meridionale;
- i capital gains sui titoli degli enti territoriali di Stati esteri cd. white
list;
- i capital gains su altri strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni qualificate e da quelle non qualificate in società black list
non quotate;
- i proventi maturati nell’ambito del risparmio gestito.
Con particolare riferimento alle partecipazioni si ricorda che, ai sensi
dell’art. 67, co.1, TUIR, si considerano qualificate le partecipazioni che
rappresentino una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20%, ovvero una partecipazione al
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capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.
Pertanto i redditi sopra elencati passeranno, dal 1° luglio 2014, ad una
tassazione del 26%.
Il decreto ha però introdotto una importante eccezione: gli interessi e
i redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze e minusvalenze) derivanti da titoli emessi dagli enti territoriali di Stati white list saranno
assoggettati ad un prelievo del 12,5%, anziché del 20%, a seguito dell’equiparazione introdotta per i titoli così come accade per i titoli emessi
gli enti territoriali italiani.
Proventi non
interessati
dall incremento
di tassazione
Il Decreto 66/2014 non ha modificato la tassazione dei proventi derivanti dai titoli di Stato, per i quali l’aliquota rimane al 12,5%.
È infatti stata confermata l'aliquota del 12,5% per gli interessi ed altri
proventi di cui all’art. 44, TUIR, e per le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione o rimborso di cui all’art. 67, co. 1, lett. c-ter),
TUIR, con riferimento ai titoli di Stato e degli enti territoriali italiani, sui titoli equiparati emessi da organismi sovranazionali (BEI, BERS,
BIRS, UE e gli altri enti indicati), sui titoli degli Stati esteri white list.
In particolare sono soggetti a tale tassazione:
- le obbligazioni e gli altri titoli pubblici italiani di cui all’art. 31,
D.P.R. 601/1973 ed equiparati, (come ad esempio i titoli del debito pubblico, i buoni postali di risparmio, le cartelle di credito
comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e
le altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni
statali, anche con ordinamento autonomo, da Regioni, Province
e Comuni, quali i BOR, i BOP e i BOC, e da enti pubblici istituiti
esclusivamente per l’adempimento di funzioni statali);
- i titoli emessi dagli enti territoriali ai sensi degli artt. 35 e 37,
L. 724/1994, quali unioni di Comuni, città metropolitane, comunità montane e consorzi tra enti locali territoriali e Regioni (Circolare 11/2012 Agenzia delle Entrate);
- i titoli equiparati ai titoli “pubblici” italiani, ai sensi dell’art. 12,
co. 13-bis, D.Lgs. 461/1997.
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Con riferimento a tale ultima categoria è importante sottolineare che
sono equiparati ai titoli di Stato italiano i titoli “emessi da enti e da organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia”.
La Circolare 11/2012 ha specificato che tale condizione è necessaria
a prescindere dal fatto che essi fruiscano o meno di totale esenzione
fiscale per l’equiparazione l’accordo costitutivo degli enti e degli organismi internazionali deve essere ratificato e reso esecutivo in Italia.
La verifica dell’esistenza di tale requisito deve essere effettuata ogni
volta da parte degli operatori per individuare la sussistenza della ratifica dell’accordo (operazione a volte non semplice, a causa della molteplicità degli accordi che vengono costantemente aggiornati alla costituzione dei vari enti).
Novità del
D.L. 66/2014:
equiparazione
fiscale dei
titoli emessi dagli
Stati white list
Altre fattispecie
Ritenuta sui dividendi
distribuiti a società estere
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Una novità apportata dal decreto è l’inserimento, fra i titoli a cui si applica l’aliquota agevolata del 12,50%, dei titoli emessi dagli enti territoriali degli Stati cosiddetti white list.
Ciò si è reso necessario per evitare l’apertura di una procedura di infrazione da parte della Comunità europea (come successo da ultimo
per la Bulgaria, procedura chiusa il 28/01/2010 a seguito della modifica
della legislazione nazionale).
La nuova previsione si traduce in un’equiparazione totale, ai fini fiscali,
fra i titoli pubblici italiani e i titoli pubblici degli Stati che consentono
un adeguato scambio di informazioni.
Per l’individuazione degli Stati white list, occorre fare riferimento al
D.M. 04/09/1996, che individua gli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai fini dell’applicazione delle disposizioni indicate
nell’art. 6, co. 1, D.Lgs. 239/1996 (Circolare 11/2012 Agenzia Entrate).
A titolo informativo si segnala che con l’art. 1, D.M. 11/01/2013 in tali
elenchi è stata inserita l’Islanda.
Rimane invariata la ritenuta dell’1,375% sui dividendi distribuiti a società residenti in Stati UE o SEE white list e sugli interessi corrisposti a
non residenti per l’emissione di obbligazioni sui mercati internazionali
(art. 26-quater, co. 8-bis, D.P.R. 600/1973).
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Proventi da fondi
pensione
Piani di risparmio
a lungo termine
Titoli di risparmio
per l economia
meridionale
Modalità applicative
della transizione
alla nuova tassazione
a decorrere dal
1°luglio 2014
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I proventi dei fondi pensioni restano assoggettati all’imposta sostitutiva dell’11%.
Sono esclusi, dai titoli “privilegiati” tassati al 12,50% i piani di risparmio
a lungo termine.
Si segnala tuttavia che ad oggi risulta ancora da adottare una normativa specifica in materia, che rende di fatto non significativa la mancata
agevolazione di tali forme di investimento.
Nessuna variazione in riferimento al regime agevolato previsto per gli interessi, premi ed altri proventi dei titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’art. 8, co. 4, D.L. 70/2011, soggetti all’aliquota del 5%.
L’applicabilità della tassazione in tema di rendite finanziarie, vede come
principio applicativo generale quello della esigibilità, intesa, secondo le
indicazioni delle Circolari 165/E/1998 e 11/E/2012 quale momento in
cui sorge il diritto a percepire il reddito.
Per il periodo di transizione alla nuova tassazione, sono però previste
delle deroghe specifiche, onde evitare, ove possibile, una più alta tassazione di redditi generatisi sotto la previgente e più favorevole aliquota.
Il passaggio di regime avverrà con modalità articolate in funzione del
tipo di prodotto finanziario o di reddito.
Qui di seguito le più significative casistiche:
Dividendi e utili da partecipazioni non qualificate: in deroga alla regola generale della esigibilità, per i titoli azionari e
assimilati, l’aliquota del 26% si applicherà ai dividendi e agli utili
incassati dal 1° luglio 2014, a prescindere dal periodo di formazione dell’utile;
Titoli obbligazionari e le cambiali finanziarie: sugli interessi delle obbligazioni dei “grandi emittenti” e di quelle di emittenti
non residenti, l’imposta del 26% si applicherà ai redditi maturati
dal 1° luglio 2014;
Interessi su conti correnti e depositi bancari e postali: il
passaggio al 26% avverrà in base al criterio di maturazione, secondo quanto già previsto dall’art. 29, Decreto Legge Milleproroghe (n. 216/2011), non rilevando quindi la data di accredito in
conto;
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Proventi da polizze vita: l’aliquota del 26% si applicherà ai
redditi maturati dal 1° luglio 2014;
Plusvalenze e minusvalenze (in regime dichiarativo amministrato o gestito): nuova aliquota del 26% su quelle realizzate dal 1° luglio 2014.
Proventi dei fondi comuni d’investimento italiani ed
esteri, diversi dai fondi immobiliari: per quanto riguarda
questa tipologia reddituale la nuova ritenuta si applicherà, in sede
di cessione, rimborso o liquidazione del fondo, alla sola parte di
proventi maturati dal 1° luglio; ciò rappresenta una differenza rispetto al trattamento che era stato previsto nel 2012 in occasione dell’adozione del D.L. 138/2011.
Con riferimento alla minusvalenze invece, le quali sono qualificate
come “redditi diversi”, il criterio adottabile sarà quello del realizzo.
Pertanto, al di là delle casistiche derogatorie sopra individuate, con riferimento alla decorrenza della nuova aliquota del 26%, nel caso di interessi diversi rispetto ai casi evidenziati, si dovrà fare riferimento alla
data in cui questi ultimi diventeranno esigibili.
Con riferimento alle plusvalenze occorrerà invece fare riferimento al
momento del realizzo.
Per i dividendi da partecipazioni non qualificate, invece, pur generando
redditi di capitale, verrà applicato, come si è visto, il criterio della cassa:
per quelli corrisposti a partire dal 1° luglio 2014, a prescindere dal momento di formazione e di deliberazione, l’imposizione sarà pari al 26%.
Nei casi di proventi derivanti da gestioni amministrate, da conti correnti e rapporti intrattenuti con un intermediario finanziario il prelievo avverrà da parte di quest’ultimo in via automatica.
Criticità: plusvalenze
e minusvalenze
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La norma non risulta particolarmente esplicita, facendo riferimento
genericamente al criterio del realizzo a partire dal 1° luglio 2014.
Secondo interpretazioni di buon senso parrebbe doversi intendere
pertanto che la nuova aliquota (26%) sia applicabile ad operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2014: rimarrebbero in tal modo tassate con l’aliquota più favorevole (20%), ad esempio, quelle plusvalenze
derivanti da operazioni effettuate, su partecipazioni non qualificate,
prima del 1° luglio 2014 ma il cui corrispettivo non sia ancora stato
corrisposto a tale data.
Sul punto sarebbe comunque di conforto un’indicazione dell’Agenzia
delle Entrate.
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Legge non è esplicita, ma – basandosi sulla Circolare 11/E/2012 – si
deve ritenere che per i proventi periodici conseguiti in costanza di
partecipazione, la nuova aliquota si applicherà a quelli divenuti “esigibili” dal 1° luglio 2014, senza dare rilevanza alla maturazione.
Riflessione sulla tassazione
dei dividendi
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L’aumento di tassazione previsto dal D.L. 66/2014, come si è visto, non
interesserà i detentori di partecipazioni qualificate, i quali che continueranno a tassare dividendi e plusvalenze relativi a queste partecipazioni, in regime dichiarativo, facendoli concorrere alla formazione del
reddito complessivo nella misura del 49,72% del loro ammontare.
Cosa molto diversa sarà invece per i redditi provenienti da partecipazioni non qualificate, che subiranno una ingiustificata impennata di
tassazione (dopo quella già subita nel 2012 con il balzo di aliquota dal
12,5% al 20%).
Volendo fare un ragionamento empirico, si potrebbe ipotizzare che,
nella peggiore delle ipotesi, un contribuente persona fisica privata, titolare di redditi da partecipazione qualificata (in una società residente nel territorio dello Stato) subisca una tassazione massima del 43%
(ipotizzando che abbia altri redditi che causino l’imposizione dei dividendi interamente nell’aliquota marginale IRPEF più alta), senza ovviamente tener conto di ulteriori aggravi fiscali derivanti da addizionali
IRPEF comunali e regionali.
In tal caso il prelievo massimo scontato dal socio persona fisica sarebbe di circa è di circa il 21,38%, percentuale derivante dall’applicazione
dell’aliquota marginale del 43% sul 49,72% degli utili percepiti.
Con le modifiche introdotte invece, sui dividendi derivanti da una partecipazione non qualificata sarà applicabile, come si è detto a partire
dal prossimo 1° luglio 2014, una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 26%.
Tale differenza sostanziale di trattamento, che è passata da un sostanziale regime di favore ad una imposizione decisamente più svantaggiosa e penalizzante, rappresenta una stortura normativa che ha poca ragione di esistere, e sulla quale occorrerà sicuramente una presa d’atto
del legislatore.
Una tale disciplina potrebbe avere infatti impatti sulle decisioni di investimento da parte dei risparmiatori, svantaggio ovviamente delle società, in particolare PMI, che potevano sperare di avere a proprio vantaggio una piccola leva incentivante nei confronti di investitori di minoranza, che a questo punto viene meno.
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D.L. 66/2014: novità sulla tassazione
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Peraltro, l’incremento di aliquota al 26% riguarderà anche i dividendi
percepiti da persone fisiche non residenti e relativi a partecipazioni
qualificate.
In vista dell’entrata in vigore della nuova aliquota quindi potrebbe
essere interessante, qualora la liquidità aziendale lo consenta (condizione spesse volte non soddisfatta, in questo periodo), anticipare
eventuali distribuzioni di utili pregressi o derivanti dai bilanci chiusi
al 31/12/2013, rispetto ad eventuali consuetudini distributive di fine
anno, onde poter ancora usufruire della tassazione al 20%, con il criterio di cassa, entro il 30/06/2014.
Sul punto non parrebbero nemmeno essere ipotizzabili profili di elusività di tale operazione, essendo le distribuzioni fatte in vigenza di una
norma più favorevole.
L affrancamento dei
plusvalori latenti al
30/06/2014
Il D.L. 66/2014 ha previsto (come già era successo nel 2012) per i
contribuenti la possibilità di affrancamento dei plusvalori latenti nelle
attività finanziarie detenute alla data del 30 giugno 2014 versando su
tali importi un’imposta sostitutiva del 20% entro il 16 novembre 2014.
Il comma 15 dell’art. 3 della norma in parola prevede infatti che:
“A decorrere dal 1° luglio 2014, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a
c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo del costo o
valore di acquisto, o del valore determinato ai sensi dell’articolo 14, commi
6 e seguenti, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 o dell’articolo
2, commi 29 e seguenti, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, può essere assunto il valore dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato
grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti alla data del 30
giugno 2014, a condizione che il contribuente:
a) opti per la determinazione, alla stessa data, delle plusvalenze, delle minusvalenze relative ai predetti titoli, strumenti finanziari, rapporti e crediti,
escluse quelle derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento
collettivo del risparmio di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del citato testo unico;
b) provveda al versamento dell’imposta sostitutiva eventualmente dovuta
nella misura del 20 per cento, secondo i criteri stabiliti nel comma 16.”
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L’operazione avrà modalità operative differenti a seconda che le attività siano detenute in regime di risparmio amministrato o in regime
dichiarativo.
Regime di risparmio
amministrato
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Per il contribuente che operi in regime di risparmio amministrato, per
i capital gain maturati su azioni quotate, obbligazioni societarie e bancarie e altri strumenti derivati (i cd. redditi diversi) occorrerà attivarsi
per evitare di vedersi applicare la maggiore imposta sui rendimenti già
accumulati sugli investimenti in essere al 1° luglio 2014.
L’investitore potrà considerare la possibilità di avvalersi entro il prossimo 30 settembre della cosiddetta procedura di “affrancamento” anzidetta.
Con tale scelta il contribuente può scegliere di applicare la tassazione
al 20% pagando, senza necessità di uscita dall’investimento, un’imposta
sostitutiva sulla plusvalenza “latente” alle quotazioni del 30 giugno 2014.
Così facendo solamente i guadagni che saranno maturati successivamente saranno tassati al 26%.
Gli investitori, come si evince dal comma 15, art. 3, avranno tempo
fino al 30 settembre 2014 per comunicare al proprio intermediario
finanziario l’intenzione di avvalersi dell’affrancamento del valore delle
quote e dei titoli o prodotti finanziari inclusi nel rapporto di custodia
o amministrazione titoli, senza dovere procedere allo smobilizzo dei
titoli in portafoglio, corrispondendo, tramite l’intermediario, un’imposta del 20%.
In tal modo la nuova aliquota del 26% sarà applicabile unicamente sul
plusvalore maturato a partire dal 1° luglio 2014.
Nel caso quindi di titoli quotati in un mercato regolamentato, una volta esercitata l’opzione, il nuovo valore di carico dei predetti strumenti
finanziari sarà pari a quello di mercato, rilevato alla data del 30 giugno
2014 dai listini di riferimento.
Come segnalato però da alcuni operatori di settore, andrà comunque
effettuata un’analisi dell’intero portafoglio perché non sarà possibile
affrancare singole posizioni che siano in attivo al 30/06/2014, con il
cambio del regime fiscale.
In caso di gestioni infatti, la condizione necessaria per procedere con
l’affrancamento sarà quindi la presenza di un’eccedenza positiva della
somma algebrica tra plusvalenze e minusvalenze latenti.
Un’ulteriore valutazione effettuabile attiene ancora alla possibile ed
attesa evoluzione degli investimenti in portafoglio: se la prospettiva
fosse quella di assistere a una discesa dei mercati, l’affrancamento potrebbe, infatti, non essere una scelta premiante.
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D.L. 66/2014: novità sulla tassazione
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Regime dichiarativo
Scadenze di versamento
Per i contribuenti che non operino in regime di risparmio amministrato, ma che detengano attività finanziarie e titoli da gestire in regime
dichiarativo, si dovranno effettuare i calcoli per effettuare il pagamento dell’imposta sostitutiva in proprio e poi riepilogare l’operazione in
sede di Unico 2015, relativo ai redditi del 2014.
I contribuenti che detengono strumenti finanziari con il regime dichiarativo potranno avvalersi di tale facoltà, ma dovranno ricordarsi di
compilare un apposito quadro nella dichiarazione dei redditi che verrà presentata il prossimo anno con riferimento al periodo d’imposta
2014.
Anche in questo caso il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato entro il 16 novembre 2014, ad opera “attiva” del contribuente stesso.
Per gli strumenti finanziari partecipativi non quotati, il valore da assumere a base di calcolo andrà rilevato dal bilancio dell’ente giuridico
societario partecipato e sarà pari alla frazione del patrimonio netto
dell’ente detenuto dal contribuente.
Come nelle precedenti occasioni, dovrebbe essere ammessa anche la
possibilità di effettuare una valutazione del patrimonio netto sulla base
di un’apposita relazione giurata di stima redatta da un professionista
abilitato.
Contribuenti in regime di risparmio amministrato
L’imposta del 20%, che graverà sulle plusvalenze oggetto di affrancamento, sarà da versare entro il 16 novembre 2014 da parte degli intermediari finanziari stessi, a fronte dell’opzione esplicitata dal cliente.
Contribuenti in regime dichiarativo
Anche in questo caso il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere effettuato entro il 16 novembre 2014, a cura del contribuente
stesso.
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D.L. 66/2014: novità sulla tassazione
delle rendite inanziarie
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Affrancamento,
rivalutazione e nuova
tassazione: quali
opportunità?
Raffronto tra
affrancamento
ex D.L. 66/2014 e
rivalutazione
ex L. 147/2013
La stretta sulle rendite finanziarie è possibile che renda particolarmente interessante, in certi frangenti, la rideterminazione del costo
fiscale delle partecipazioni recentemente prorogata dalla Legge di stabilità 2014.
Si segnala che, per quanto riguarda le partecipazioni non quotate, esse
dovranno essere possedute al 1° gennaio 2014 e che l’imposta sostitutiva dovuta è del 2% e dovrà essere versata in un’unica soluzione
entro il 30 giugno 2014 oppure in tre rate annuali con scadenza, rispettivamente:
- 30 giugno 2014;
- 30 giugno 2015;
- 30 giugno 2016.
Facendo un paragone di convenienza emerge infatti come sarà sufficiente che la plusvalenza latente sia pari al 10% del valore di perizia
per far in modo che prevalga la convenienza per l’adesione della
rideterminazione del costo fiscale della partecipazione (senza però tener conto del costo della perizia che potrebbe essere deducibile dalla
società in caso essa stessa conferisca l’incarico).
Ciò significa che :
- nel caso di plusvalenza latente inferiore al 10% del valore di perizia: converrà l'affrancamento;
- nel caso di plusvalenza latente uguale al 10% del valore di perizia:
ci sarà sostanziale indifferenza;
- nel caso di plusvalenza latente superiore al 10% del valore di perizia: converrà l’adesione alla rivalutazione ex L. 147/2013.
Raffronto tra
rivalutazione ex
L. 147/2013 e nuova
tassazione
Deducibilità delle
minusvalenze
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Anche nel raffronto tra rivalutazione e nuova tassazione vi è un punto
di indifferenza attestato intorno al 7,7% del valore di perizia.
In sostanza al crescere del plusvalore oltre tale soglia, continuerà a
convenire l’adesione alla rivalutazione ex L. 147/2013.
La nuova norma modifica anche la possibilità di deduzione delle minusvalenze realizzate in passato e riportabili.
Nel caso delle minusvalenze realizzate prima dell’entrata in vigore della nuova aliquota, compensabili con le plusvalenze realizzate entro il
quarto anno successivo rispetto a quello in cui sono state realizzate, è
previsto infatti un doppio regime di deduzione.
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delle rendite inanziarie
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Le minusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2011:
saranno deducibili nella misura del 48,08%;
Le minusvalenze realizzate nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014: saranno deducibili nella
misura del 76,92%.
Tale regime è stato previsto per evitare che le minusvalenze realizzate in vigenza del regime di tassazione con aliquota del 12,50% e
del 20%, possano essere utilizzate per compensare plusvalenze e altri
redditi diversi di natura finanziaria assoggettati ad imposta sostitutiva
del 26%.
Rivalutazione
quote del capitale
della Banca d'Italia
Giugno 2014
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Il decreto in parola ha, inoltre, previsto un incremento della tassazione dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle quote del capitale
della Banca d’Italia dal 12% al 20%, con possibilità di compensare in
F24 l’imposta dovuta con altri tributi, ma con obbligo di versamento
in un’unica soluzione.
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