plusvalenze da cessione di partecipazioni nel quadro rt

IMPOSTE E TASSE
IMPOSTE DIRETTE
imposte e tasse
PLUSVALENZE DA CESSIONE
DI PARTECIPAZIONI NEL QUADRO RT
SOMMARIO
Art. 67 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Provv. Ag. Entrate 31.01.2014
• SCHEMA DI SINTESI
• ESEMPI DI COMPILAZIONE
La Sezione II del quadro RT deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti
non residenti per dichiarare le plusvalenze e gli altri redditi diversi di natura finanziaria, per le quali è
dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 12,50% (es.: partecipazioni non qualificate) se realizzate
fino al 31.12.2011 (Sezione II-A) e del 20% se realizzate dal 1.01.2012 (Sezione II-B). La Sezione III
del quadro RT deve essere compilata dalle persone fisiche residenti in Italia e dai soggetti non residenti
per dichiarare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.
Le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso subiscono un diverso trattamento fiscale a seconda
del periodo in cui la cessione a titolo oneroso è stata effettuata; infatti, quelle poste in essere antecedentemente al 1.01.2009 concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40%
del loro ammontare; le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso poste in essere a decorrere
dal 1.01.2009, invece, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72%
del loro ammontare. Per completezza, si ricorda che nella Sezione IV sono indicate le plusvalenze e i
proventi derivanti da partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori elencati
nella cosiddetta “black list”, le quali concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura
del 100% del loro ammontare; nella sezione I sono indicate le plusvalenze realizzate in anni precedenti
e i cui corrispettivi sono incassati nel 2013.
SCHEMA DI SINTESI
PLUSVALENZE
ASSOGGETTATE
AD IMPOSTA

SOSTITUTIVA
Partecipazioni
non qualificate
RT41
Corrispettivi da cessione di partecipazioni non qualificate
€
15.000,00 +
RT42
Costo fiscalmente riconosciuto (1-2)
€
10.000,00
RT43
RT44
RT45
RT46
(7)
-
€
5.000,00 =
Eccedenza minusvalenze compensabili (3)
€
0,00
Differenza
€
5.000,00 x
Plusvalenze imponibili (o minusvalenze, se negativo)
20% (4) =
Imposta sostitutiva
€
RT61
Corrispettivi da cessione di partecipazioni qualificate
€
50.000,00 +
RT62
Costo o valore di acquisto (1)
€
40.000,00
€
10.000,00 =
RT47
PLUSVALENZE
DERIVANTI
DALLA
CESSIONE

DI
PARTECIPAZIONI
QUALIFICATE
Imponibile 49,72%
RT63
Plusvalenze
(5)
RT64
Eccedenza minusvalenze compensabili anni precedenti
RT65
Differenza
RT66
Imponibile
(6)
1.000,00
€
€
-
0,00
10.000,00 x
49,72% =
€
4.972,00
Note
(1)
Nel caso di rideterminazione del valore d’acquisto di partecipazioni in società non quotate, qualificate e non qualificate, effettuate con perizia giurata di
stima (art. 5 L. 448/2001 e art. 2 D.L. 282/2002), l’assunzione del valore “rideterminato” - in luogo del costo del valore d’acquisto - non consente il realizzo
di minusvalenze. Inoltre, in occasione della cessione delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può
dare luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti: ciò vale anche nell’ipotesi di rideterminazione parziale del costo della partecipazione.
(2)
La casella di col. 1 del rigo RT42 deve essere barrata nel caso in cui un soggetto abbia provveduto alla rideterminazione del costo delle partecipazioni, ai
sensi dell’art. 5 L. 448/2001 e dell’art. 2 del D.L. 282/2002. La casella di col. 2 del rigo RT42 deve essere barrata nel caso in cui il contribuente si sia avvalso
dell’opzione per l’affrancamento dei plusvalori di cui all’art. 2, c. 29 D.L. 138/2011.
(3)
Nel rigo RT44 devono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT30 del quadro RT del Modello Unico 2013 Persone fisiche, per una quota pari
al 62,50% del loro ammontare, che non sono state compensate con le plusvalenze della Sez. II-A, da portare in compensazione con le plusvalenze indicate
nella presente Sez. II-B. Nel rigo RT45, col. 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni
precedenti ma non oltre il 4° (indicate in col. 1). Qualora dette minusvalenze siano state realizzate in un regime di tassazione al 12,50%, le stesse sono deducibili per un quota pari al 62,50% del loro ammontare. La somma degli importi di cui ai righi RT44, e RT45, col. 2, non può essere superiore all’importo
di cui al rigo RT43, col. 3, al netto del rigo RT43, col. 2.
(4)
Alle plusvalenze realizzate dal 1.01.2012 si applica l’imposta sostitutiva del 20%; alle plusvalenze realizzate fino al 31.12.2011 si applica l’imposta sostitutiva
del 12,50% sui corrispettivi percepiti nel 2013.
(5)
Le plusvalenze di cui all’art. 67, c. 1, lett. c) e c-bis) Tuir, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di persone e di capitale, residenti
nel territorio dello Stato, costituite da non più di 7 anni e possedute da almeno 3 anni (cosiddette start up), non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti, qualora e nella misura in cui, entro 2 anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società che svolgono la medesima attività
sempreché si tratti di società costituite da non più di 3 anni. Nel caso in cui, decorso il predetto termine di 2 anni, il cedente non reinvesta la plusvalenza,
quest’ultimo assume rilevanza nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza è stata a suo tempo realizzata. Nel rigo RT68 si indicano l’imponibile e l’imposta
da recuperare sulla plusvalenza realizzata nel 2011.
(6)
Nel rigo RT64 possono essere riportate le minusvalenze indicate nel rigo RT45 del quadro RT del Modello Unico 2013 Persone fisiche, da portare in compensazione con le plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate della Sez. III.
(7)
La quota della plusvalenza esente derivante dalla cessione di partecipazioni in start up deve essere indicata in colonna 2.
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Riproduzione vietata
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IMPOSTE DIRETTE
imposte e tasse
ESEMPI DI COMPILAZIONE
Cessione di partecipazioni non qualificate (rivalutate)
Esempio n. 1
Dati
Il Signor Rossi Mario ha ceduto e percepito, nel dicembre 2013, al prezzo di € 15.000,00, il 10% del capitale della società
Alfa Srl (partecipazione non qualificata), il cui valore al 30.06.2013, rivalutato in base a perizia, è pari a € 10.000,00.
R S S M R A 4 4 P 0
7 C 1
1 8 R
... omissis ...
15.000
10.000
5.000
X
5.000
1.000
Nei righi RT105 e RT106 devono essere indicati i dati relativi alla rideterminazione del valore delle parteciRivalutazione
pazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1.01.2013, per i quali
partecipazioni
il valore di acquisto è stato rideterminato entro il 30.06.2013 ai sensi dell’art. 2 del D.L. 24.12.2002, n. 282.
10.000
200
200
Cessione di partecipazioni qualificate (non rivalutate)
Esempio n. 2
Dati
2%
• Il Signor Rossi Mario ha ceduto nel 2013, al prezzo di € 50.000,00, il 30% del capitale della società Beta Sas di Rossi
Aldo (partecipazione qualificata), il cui corrispettivo è stato percepito nel corso del 2013.
• La partecipazione è stata acquistata nel 2003 per € 30.000,00 e i redditi complessivamente imputati sono stati pari a
€ 20.000,00; gli utili corrisposti ammontano a € 10.000,00.
• Il costo fiscalmente riconosciuto è pari a € 40.000,00 (30.000 + 20.000 - 10.000).
R S S M R A 4 4 P 0
7 C 1
1 8 R
... omissis ...
50.000
40.000
10.000
10.000
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Aggiornamenti successivi
alla pubblicazione
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 PLUSVALENZE DA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI NEL QUADRO RT
L’argomento trattato nell’articolo, successivamente alla data di pubblicazione dello stesso, è stato
interessato dai seguenti provvedimenti:
Acconto imposte su capital gain
Italia Oggi
11.12.2014 p.
29
Il Sole24Ore
11.12.2014 p.
46
Imposte e tasse
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 10.12.2014 n. 109/E, ha fornito chiarimenti agli
intermediari finanziari in merito al versamento, entro il prossimo 16.12.2014, dell’acconto
delle imposte sui capital gain realizzati dai clienti. L’importo è pari ai versamenti dovuti nei
primi 11 mesi del 2014 senza considerare quanto pagato per l’affrancamento delle
plusvalenze latenti al 30.06.2014.
Affrancamento plusvalenze di natura finanziaria
Il Sole 24Ore
11.10.2014
p. 16
Imposte e tasse
Ai sensi del D.L. n. 66/2014 è stata elevata al 26% l'aliquota dei redditi di natura finanziaria,
esclusi i titoli di debito pubblico italiano, quelli emessi da Stati esteri "white list" e quelli
emessi da enti territoriali di Stati "white list" (aliquota 12,50%).
È possibile, tuttavia, affrancare le plusvalenze, al netto delle minusvalenze maturate ma non
realizzate al 30.06.2014, con conseguente tassazione delle plusvalenze maturate fino a tale
data con l’aliquota del 26%.
L'affrancamento in questione riguarda esclusivamente le partecipazioni non qualificate.
Le regole per l’opzione variano in relazione al regime, amministrato o dichiarativo, scelto dal
contribuente.
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