Egr. Sig. Sindaco del Comune di Brescia p.c. Presidente del Consiglio La sottoscritta avv. Laura Gamba, capogruppo del M5S propone i seguenti emendamenti alla delibera di approvazione del Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei consigli di quartiere EMENDAMENTI IN NUMERAZIONE PROGRESSIVA: 1. Art. 4 comma 5: si chiede di ridurre la durata in carica dei consigli di quartiere a tre anni. Il testo risulterebbe il seguente: I Consigli di quartiere esercitano le proprie funzioni per un periodo di 3 (tre) anni e comunque fino alla nomina dei nuovi. Motivazioni: considerato che i consigli di quartiere sono meri organi di impulso alla amministrazione non si vede la ragione per la quale i medesimi debbano avere una durata pari a quella dell’organo politico scelto con le consultazioni elettorali amministrative; inoltre già la legge prevede che non sia possibile effettuare le elezioni di questi organi di partecipazione in concomitanza con le elezioni amministrative. Da ultimo, trattandosi di una esperienza su base volontaria pare eccessivo vincolare i cittadini ad un impegni così lungo. 2. TITOLO II: si chiede di inserire la frase “dei consigli di quartiere”. Motivazione: Il titolo così com’è non pare corretto in quanto il Titolo disciplina il funzionamento dei consigli di quartiere e non dei quartieri. 3. Art. 15 COMMA 1 PUNTO 2 : si propone di modificare il punto nei seguenti termini: redige dell’ordine del giorno sentiti i componenti del consiglio di quartiere; 4. Art. 17 COMMA 2 si chiede di inserire la possibilità per i cittadini non membri del consiglio di quartiere di intervenire nelle sedute pubbliche del consiglio chiedendo la parola al presidente. Al comma 2 si chiede quindi di aggiungere la frase “ed i cittadini che ne facciano richiesta possono intervenire previa autorizzazione del Presidente” 5. ART. 17 COMMA 5 si propone la seguente modifica :“Il consiglio di quartiere può discutere anche su argomenti non iscritti all’ordine del giorno quando ne facciano richiesta 1/3 dei membri del consiglio eventualmente arrotondato alla metà” 6. In subordine rispetto all’emendamento n. 5 di propone il seguente emendamento ALL’ART. 17 COMMA 5 : “ il consiglio di quartiere può discutere anche su argomenti non iscritti all’ordine del giorno, su proposta di un membro del consiglio che sia accolta dalla maggioranza dei componenti del consiglio stesso” Motivazione: non si comprende per quale motivo sia proibito discutere di argomenti che non sono all’ordine del giorno: non trattandosi di un organo deliberativo, come potrebbe essere un consiglio comunale, tale divieto pare insensato visto che il consiglio di quartiere lavora su proposte od idee da sottoporre alla Giunta. Si chiede, pertanto, di lasciare la possibilità di discutere anche di argomenti che non sono inseriti all’ordine del giorno quando ne facciano richiesta 1/3 dei membri del consiglio di quartiere eventualmente arrotondato all’unità superiore, oppure su proposta di un consigliere con i voto sull’ordine dei lavori della maggioranza dei membri del CDQ. 7. Art. 20 COMMA 1 si propone la seguente modifica: il consiglio di quartiere può organizzare i propri lavori in gruppi distinti per aree tematiche di cui può fare parte ogni cittadino che lo desideri oltre a consiglieri, rappresentanti o membri di associazioni, organizzazioni di volontariato, comitati, avente sede legale od operativa nel territorio del quartiere stesso” Motivazione: Non si comprende la ragione per la quale i gruppi tematici possano essere composti solo da consiglieri, rappresentanti di associazioni, organizzazioni di volontariato, comitati che abbiano sede legale od operativa del quartiere. Innanzitutto il concetto di “rappresentante” parrebbe escludere i semplici iscritti, ma al di là di ciò non è dato comprendere per quale motivo non sia ammissibile che al gruppo di lavoro partecipi un semplice cittadino che mette a disposizione il proprio tempo e la propria competenza o semplice voglia di impegnarsi, che non sia iscritto ad alcuna associazione od organizzazione. 8. ART. 21 COMMA 1 PUNTO 1: si propone la seguente modifica “Il componente del Consiglio di quartiere cessa per: - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio di quartiere che provvede a darne prontamente comunicazione all’ Assessore alla partecipazione Motivazione: Non pare coordinato e logico rispetto alla impostazione generale del regolamento che il destinatario della comunicazione di dimissione sia il Presidente del Consiglio comunale. Si ritiene più sensato che il destinatario sia l’assessore alla partecipazione, considerato che poi, come previsto nel successivo comma 2 il compito di sostituire il consigliere dimissionario compete alla Giunta e non al Consiglio Comunale. 9. ART. 23 COMMA 1 si propone che venga stabilito che : “Il consiglio di quartiere viene sciolto con provvedimento della Giunta comunale di semplice ratifica di decisione presa dall’Assemblea di quartiere all’uopo convocata dal Presidente, o su richiesta di 1/3 dei consiglieri eventualmente arrotondato per eccesso, o di 50 cittadini, i quali contestino ai componenti del consiglio di quartiere il loro operato, votando per lo scioglimento dell’organo; la Giunta ratifica la decisione dell’assemblea con apposito provvedimento di scioglimento. Il voto dell’assemblea è riservato ai residenti nel quartiere interessato”. 10. ART. 23 COMMA 1 SUBORDINATO ALL’EMENDAMENTO N. 9 : “Il consiglio di quartiere viene sciolto con provvedimento del Consiglio Comunale di semplice ratifica di decisione presa dall’Assemblea di quartiere all’uopo convocata dal Presidente, o su richiesta di 1/3 dei consiglieri eventualmente arrotondato per eccesso, o di 50 cittadini, i quali contestino ai componenti del consiglio di quartiere il loro operato, votando per lo scioglimento dell’organo; la Giunta ratifica la decisione dell’assemblea con apposito provvedimento di scioglimento. Il voto dell’assemblea è riservato ai residenti nel quartiere interessato”. Motivazione: il consiglio di quartiere deve rispondere del proprio operato non all’assessore alla partecipazione, ma ai cittadini del quartiere che hanno scelto i componenti di questo organo. Per tali ragioni si chiede di consentire lo scioglimento del consiglio di quartiere quando il medesimo venga “sfiduciato” da assemblea appositamente convocata dal Presidente o da 1/3 dei consiglieri o da 50 cittadini. 11. ART. 26 COMMA 1 : si propone l’aggiunta del comma 1 bis (o 2 , la numerazione non è rilevante) che reciti : l’assemblea di quartiere viene altresì convocata dal Presidente del consiglio di quartiere quando ne facciano richiesta 1/3 dei membri del consiglio di quartiere eventualmente arrotondati per eccesso ovvero 50 cittadini con richiesta scritta da inviarsi al Presidente stesso. Brescia, 23 luglio 2014 Avv. Laura Gamba
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