Egr. Sig. Sindaco del Comune di Brescia p.c.

Egr. Sig.
Sindaco del Comune di Brescia
p.c. Presidente del Consiglio
La sottoscritta avv. Laura Gamba, capogruppo del M5S propone i seguenti emendamenti alla
delibera di approvazione del Regolamento per l’istituzione ed il funzionamento dei consigli di
quartiere
EMENDAMENTI IN NUMERAZIONE PROGRESSIVA:
1.
Art. 4 comma 5: si chiede di ridurre la durata in carica dei consigli di quartiere a tre
anni.
Il testo risulterebbe il seguente: I Consigli di quartiere esercitano le proprie funzioni per un
periodo di 3 (tre) anni e comunque fino alla nomina dei nuovi.
Motivazioni: considerato che i consigli di quartiere sono meri organi di impulso alla
amministrazione non si vede la ragione per la quale i medesimi debbano avere una durata pari a
quella dell’organo politico scelto con le consultazioni elettorali amministrative; inoltre già la legge
prevede che non sia possibile effettuare le elezioni di questi organi di partecipazione in
concomitanza con le elezioni amministrative. Da ultimo, trattandosi di una esperienza su base
volontaria pare eccessivo vincolare i cittadini ad un impegni così lungo.
2.
TITOLO II: si chiede di inserire la frase “dei consigli di quartiere”.
Motivazione: Il titolo così com’è non pare corretto in quanto il Titolo disciplina il
funzionamento dei consigli di quartiere e non dei quartieri.
3.
Art. 15 COMMA 1 PUNTO 2 : si propone di modificare il punto nei seguenti termini:
redige dell’ordine del giorno sentiti i componenti del consiglio di quartiere;
4.
Art. 17 COMMA 2 si chiede di inserire la possibilità per i cittadini non membri del
consiglio di quartiere di intervenire nelle sedute pubbliche del consiglio chiedendo la parola al
presidente. Al comma 2 si chiede quindi di aggiungere la frase “ed i cittadini che ne facciano
richiesta possono intervenire previa autorizzazione del Presidente”
5.
ART. 17 COMMA 5 si propone la seguente modifica :“Il consiglio di quartiere può
discutere anche su argomenti non iscritti all’ordine del giorno quando ne facciano richiesta 1/3
dei membri del consiglio eventualmente arrotondato alla metà”
6.
In subordine rispetto all’emendamento n. 5 di propone il seguente emendamento ALL’ART.
17 COMMA 5 : “ il consiglio di quartiere può discutere anche su argomenti non iscritti all’ordine
del giorno, su proposta di un membro del consiglio che sia accolta dalla maggioranza dei
componenti del consiglio stesso”
Motivazione: non si comprende per quale motivo sia proibito discutere di argomenti che
non sono all’ordine del giorno: non trattandosi di un organo deliberativo, come potrebbe
essere un consiglio comunale, tale divieto pare insensato visto che il consiglio di quartiere
lavora su proposte od idee da sottoporre alla Giunta. Si chiede, pertanto, di lasciare la
possibilità di discutere anche di argomenti che non sono inseriti all’ordine del giorno
quando ne facciano richiesta 1/3 dei membri del consiglio di quartiere eventualmente
arrotondato all’unità superiore, oppure su proposta di un consigliere con i voto
sull’ordine dei lavori della maggioranza dei membri del CDQ.
7.
Art. 20 COMMA 1 si propone la seguente modifica: il consiglio di quartiere può
organizzare i propri lavori in gruppi distinti per aree tematiche di cui può fare parte ogni cittadino
che lo desideri oltre a consiglieri, rappresentanti o membri di associazioni, organizzazioni di
volontariato, comitati, avente sede legale od operativa nel territorio del quartiere stesso”
Motivazione: Non si comprende la ragione per la quale i gruppi tematici possano essere
composti solo da consiglieri, rappresentanti di associazioni, organizzazioni di volontariato,
comitati che abbiano sede legale od operativa del quartiere. Innanzitutto il concetto di
“rappresentante” parrebbe escludere i semplici iscritti, ma al di là di ciò non è dato
comprendere per quale motivo non sia ammissibile che al gruppo di lavoro partecipi un
semplice cittadino che mette a disposizione il proprio tempo e la propria competenza o
semplice voglia di impegnarsi, che non sia iscritto ad alcuna associazione od organizzazione.
8. ART. 21 COMMA 1 PUNTO 1: si propone la seguente modifica “Il componente del
Consiglio di quartiere cessa per: - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al
Presidente del Consiglio di quartiere che provvede a darne prontamente comunicazione all’
Assessore alla partecipazione
Motivazione: Non pare coordinato e logico rispetto alla impostazione generale del
regolamento che il destinatario della comunicazione di dimissione sia il Presidente del
Consiglio comunale. Si ritiene più sensato che il destinatario sia l’assessore alla
partecipazione, considerato che poi, come previsto nel successivo comma 2 il compito di
sostituire il consigliere dimissionario compete alla Giunta e non al Consiglio Comunale.
9.
ART. 23 COMMA 1 si propone che venga stabilito che : “Il consiglio di quartiere viene
sciolto con provvedimento della Giunta comunale di semplice ratifica di decisione presa
dall’Assemblea di quartiere all’uopo convocata dal Presidente, o su richiesta di 1/3 dei consiglieri
eventualmente arrotondato per eccesso, o di 50 cittadini, i quali contestino ai componenti del
consiglio di quartiere il loro operato, votando per lo scioglimento dell’organo; la Giunta ratifica
la decisione dell’assemblea con apposito provvedimento di scioglimento. Il voto dell’assemblea è
riservato ai residenti nel quartiere interessato”.
10.
ART. 23 COMMA 1 SUBORDINATO ALL’EMENDAMENTO N. 9 : “Il consiglio di
quartiere viene sciolto con provvedimento del Consiglio Comunale di semplice ratifica di
decisione presa dall’Assemblea di quartiere all’uopo convocata dal Presidente, o su richiesta di
1/3 dei consiglieri eventualmente arrotondato per eccesso, o di 50 cittadini, i quali contestino ai
componenti del consiglio di quartiere il loro operato, votando per lo scioglimento dell’organo; la
Giunta ratifica la decisione dell’assemblea con apposito provvedimento di scioglimento. Il voto
dell’assemblea è riservato ai residenti nel quartiere interessato”.
Motivazione: il consiglio di quartiere deve rispondere del proprio operato non all’assessore
alla partecipazione, ma ai cittadini del quartiere che hanno scelto i componenti di questo
organo. Per tali ragioni si chiede di consentire lo scioglimento del consiglio di quartiere
quando il medesimo venga “sfiduciato” da assemblea appositamente convocata dal
Presidente o da 1/3 dei consiglieri o da 50 cittadini.
11.
ART. 26 COMMA 1 : si propone l’aggiunta del comma 1 bis (o 2 , la numerazione non è
rilevante) che reciti : l’assemblea di quartiere viene altresì convocata dal Presidente del consiglio
di quartiere quando ne facciano richiesta 1/3 dei membri del consiglio di quartiere eventualmente
arrotondati per eccesso ovvero 50 cittadini con richiesta scritta da inviarsi al Presidente stesso.
Brescia, 23 luglio 2014
Avv. Laura Gamba