CORPORATE GOVERNANCE E I SISTEMI DI CONTROLLO SISTEMA DEI CONTROLLI – ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI-AMMINISTRATIVI-CONTABILI PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO Dott. Roberto Frascinelli - Dott. Paolo Vernero Gruppo di lavoro controlli societari e D.Lgs 231/2001» ODCEC Torino 1 ABSTRACT 1. SINTESI SUI CONTROLLI 2. RICHIAMO ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI 3. SISTEMA DI CONTROLLO, ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI E MODELLO 231 4. MODELLO 231 E RUOLO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 5. TIPOLOGIA DEI CONTROLLI: CONTROLLO DIRETTO E INDIRETTO 6. CONTROLLI E PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO 7. PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E TEST ODV 8. SISTEMI DI CONTROLLO: UN ESEMPIO CONCRETO 2 1. SINTESI SUI CONTROLLI Tenuto conto di quanto detto da chi mi ha preceduto, in sintesi, il concetto di controllo pare oggi doversi più analiticamente scomporre in tre sub-fattispecie: • controllo di merito; • controllo di correttezza gestionale e di adeguatezza amministrativa; • controllo di legalità (formale e sostanziale). 3 1. SINTESI SUI CONTROLLI nell’impresa moderna il controllo si emancipa dall’accezione tradizionale di “verifica ex post” (derivato del diritto amministrativo) si evolve in elemento co-essenziale dell’impresa e del potere amministrativo. dell’esercizio 4 1. SINTESI SUI CONTROLLI In termini sintetici il sistema dei controlli e la best practice si evolvono da una visione del controllo come mera “funzione punitiva”, ancorché, auspicabilmente, anche di deterrenza, ad una concezione del controllo come funzione fisiologica della gestione, che si innesta cioè nell’esercizio del potere amministrativo-gestorio come strumento di indirizzo e di correzione permanente della direzione degli affari verso l’obiettivo di un pieno rispetto delle regole vigenti. 5 1. SINTESI SUI CONTROLLI EVOLUZIONE DEI CONTROLLI: dall’accezione tradizionale di un controllo ex-post si passa sempre più ad un controllo preventivo e/o work in progress dell’attività d’impresa 6 1. SINTESI SUI CONTROLLI Viene inoltre evidenziata l’importanza: di un corretto utilizzo del principio di affidamento (nell’ambito della disamina fra controlli diretti ed indiretti) del principio di evidenza e del sistema documentale (quali fattori che qualificano e supportano l’attività degli organi di controllo). 7 2. RICHIAMO ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI Dunque la riforma del 2003: ha elevato i principi di corretta amministrazione a clausola generale di comportamento degli amministratori (prima solo per quotate): lo si rileva dall’obbligo specifico di vigilanza sul rispetto di tali principi in capo al collegio sindacale (art.2403 c.c.) e al consiglio di sorveglianza (art.2409-terdecies. comma 1, lett.c) 8 2. RICHIAMO ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI ha portato il format degli “adeguati assetti organizzativi” (artt.2381 e 2403 c.c.) a canone necessario di organizzazione interna dell’impresa, sul piano gestionale – amministrativo - contabile quale: • strumento fondamentale di tracciabilità dei processi • criterio di valutazione di responsabilità di amministratori, dirigenti, organi preposti al controllo 9 2. RICHIAMO ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI Le tecniche aziendalistiche escono quindi dalla sfera della best practice riferibile alle regole della organizzazione aziendale [che, in precedenza poteva - al più - trovare rilievo giuridico attraverso la clausola generale della diligenza (art. 1176 c.c., cosiddetta diligenza del bpf)] ed assurgono a regola generale di diritto comune. [NB: oggi secondo un criterio di diligenza correlata alla natura dell’incarico, riconducibile al concetto di diligenza professionale (art. 2392 c.c.)] 10 2. RICHIAMO ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI Interessante sul punto rilevare che la Norma di comportamento del collegio sindacale 3.4 rileva che un assetto organizzativo può definirsi adeguato (i) in relazione alle dimensioni della società, (ii) alla natura e (iii) alle modalità di perseguimento dell’oggetto sociale, se presenta i seguenti requisiti: • redazione di un organigramma aziendale con chiara identificazione delle funzioni, dei compiti e delle linee di responsabilità; • esercizio dell’attività decisionale e direttiva della società da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti i relativi poteri; 11 2. RICHIAMO ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI • esistenza di procedure che assicurino la presenza di personale con adeguata competenza a svolgere le funzioni assegnate; • presenza di direttive e di procedure aziendali, loro aggiornamento ed effettiva diffusione. Ai fini della valutazione dell’assetto organizzativo notevole importanza assume la verifica della rispondenza fra la struttura decisionale aziendale e le deleghe attribuite agli amministratori (depositate presso il registro delle imprese). 12 2. RICHIAMO DEGLI ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI D’altra parte abbiamo appena visto che articolazione necessaria nonché fulcro degli adeguati assetti organizzativi è il sistema di controllo interno (qualcuno rileva che più che di sistema si può parlare di “reticolo”), così definito dalla Norma 3.5 «Vigilanza sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema di controllo interno» che ne fornisce una precisa definizione “… l’insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative adottate dall’impresa allo scopo di raggiungere, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi: 13 2. RICHIAMO ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI • obiettivi strategici, volti ad assicurare la conformità delle scelte del management alle direttive ricevute e all’oggetto che la società si propone di conseguire, nonché a garantire la salvaguardia del patrimonio aziendale e a tutelare gli interessi degli stakeholders; • obiettivi operativi, volti a garantire l’efficacia e l’efficienza delle attività operative aziendali; • obiettivi di reporting, volti a garantire l’attendibilità e l’affidabilità dei dati; • obiettivi di conformità, volti a assicurare la conformità delle attività aziendale, alle leggi e ai regolamenti in vigore. 14 2. RICHIAMO ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI In sintesi: un sistema di controllo interno risulta adeguato se permette la chiara e precisa indicazione dei principali fattori di rischio aziendale, ne consente il costante monitoraggio e la corretta gestione. …” 15 3. SISTEMA DI CONTROLLO, ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI E MODELLO 231 D’altra parte non può non considerarsi che in tema di adeguati assetti organizzativi è stato più volte osservato che i Modelli Organizzativi ex d.lgs 231/2001 vengono ormai ascritti sistematicamente a quelle norme del diritto societario (ed in particolare al terzo ed al quinto comma dell’art. 2381 c.c. ed all’art. 2403 c.c.) che sanciscono il principio di “adeguatezza nel governo societario”. Sul punto si sottolinea come il fondamento della policy aziendale sui principi di legalità preventiva, da facoltà/opportunità stia via via diventando un’esigenza, se non un obbligo. 16 3. SISTEMA DI CONTROLLO, ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI E MODELLO 231 A conferma di ciò si pone l’emanazione da parte di molte Regioni e Pubbliche Amministrazioni di norme che richiedono l’adozione di modelli 231 quale condicio sine qua non per le società ed enti che intendono convenzionarsi o addivenire alla contrattazione con le stesse. Quanto esposto riporta l’attenzione circa la evidente tendenza delle Istituzioni di rendere l’adozione del modello 231 un requisito indispensabile per l’accesso delle aziende al mercato, politica questa che ha dato concreto impulso all’adeguamento della normativa in commento. 17 3. SISTEMA DI CONTROLLO, ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI E MODELLO 231 Preme altresì evidenziare come anche gli enti la cui attività non sia ancora espressamente vincolata alla conformazione al d.lgs.231/2001, possano oggi trovare stimolanti motivazioni nelle pronunce della giurisprudenza di merito, la quale, ha già avuto modo di esprimersi (nei confronti di un Amministratore Delegato e Presidente del C.d.A. di una S.p.A.) ritenendo la sussistenza di uno specifico dovere in capo all’amministratore alla attivazione di quanto disposto dal d.lgs 231/2001. 18 3.SISTEMA DI CONTROLLO, ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI E MODELLO 231 In virtù di ciò, nel caso de quo, la Corte milanese ha ravvisato la sussistenza di una responsabilità per inadeguata attività amministrativa legittimante un’azione di responsabilità ex art. 2392 c.c. ed ha, per l’effetto, riconosciuto l’insorgenza dell’obbligazione risarcitoria in capo al medesimo, così enunciando:”…l‘Amministratore Delegato e Presidente del C.d.A. è tenuto al risarcimento della sanzione amministrativa di cui all'art. 10 d.lgs. n. 231/2001, nell'ipotesi di condanna dell'ente a seguito di reato, qualora non abbia adottato o non abbia proposto di adottare un modello organizzativo…”. 19 3. SISTEMA DI CONTROLLO, ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI E MODELLO 231 Nel contesto delineato l’originaria opzione normativa di cui al d.lgs 231/2001 sta gradualmente diventando un sostanziale connotato di “obbligo a carico di società ed enti di dotarsi di un adeguato assetto organizzativo, idoneo ad evitare la commissione, da parte dei loro amministratori e sottoposti, di reati suscettibili di arrecare danno ai terzi. Questi ed altri pronunciamenti inducono a segnalare come per una rilevante parte della giurisprudenza l’agire in conformità alla legge è sottratto alla discrezionalità dell’imprenditore ed il rischio di non conformità non può annoverarsi tra i rischi accettabili da parte degli amministratori. 20 4. MODELLO 231 E RUOLO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA Art. 6. d.lgs 231/2001 Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'art. 5 co. 1 lett. a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b). 21 ………(omissis) 4. MODELLO 231 E RUOLO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 2. ….omissis…. d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; …… Sulla base di quanto previsto dalla legge è quindi importante rilevare che il “set documentale 231” ha anche, e soprattutto, la funzione di dimostrare l’efficace adozione del MOG e rendere operativa la sua funzione esimente di cui all’art. 6, 1^ comma d.lgs 231/2001. In tale contesto è opportuno ricordare che l’OdV è parte integrante del Modello organizzativo. 22 4. MODELLO 231 E RUOLO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA Nella costruzione del sistema documentale (che può essere rispettivamente utilizzato a favore o contro la Società) occorre quindi avere presente che lo stesso deve avere la capacità di dimostrare lo svolgimento dell’attività di vigilanza svolta con riferimento al processo nel cui contesto e stato commesso il reato [principio dell’evidenza]. E’ quindi opportuno e necessario riconoscere che l’attività dell’OdV ha prioritariamente lo scopo di concorrere al corretto funzionamento del MOG e, quindi, a verificare l’adeguatezza dello stesso a rendere residuo il rischio reato. 23 4. MODELLO 231 E RUOLO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA Diventa quindi dirimente la capacità del sistema informativo da e per l’OdV- di provare la “sufficiente vigilanza”, nel presupposto che l’attività esercitata dall’OdV ha quale proprio destinatario anche e soprattutto l’Autorità Giudiziaria Penale; l’OdV dovrà quindi avere cura di acquisire documentazione finalizzata ad essere tramutata in “prova” in caso di contestazione di un reato da parte del Pubblico Ministero al fine di presidiare qualsiasi elemento di prova acquisibile. 24 5. TIPOLOGIA DEI CONTROLLI: CONTROLLO DIRETTO E INDIRETTO Deve altresì introdursi una distinzione che non trova un riferimento normativo specifico ma che ha una rilevanza cruciale nella realtà operativa dei controlli, ovvero la suddivisione del controllo tra: controllo diretto e controllo indiretto. Una bipartizione che incrocia trasversalmente organi e funzioni e che vede però, nella tipologia economico-sociale, la netta prevalenza dei controlli indiretti sui controlli diretti. 25 5. TIPOLOGIA DEI CONTROLLI: CONTROLLO DIRETTO E INDIRETTO Ciò deriva, è indubbio, anche dalla oggettiva complessità della grande impresa moderna nella quale il potere di amministrazione, sia pure gerarchicamente organizzato, è fortemente articolato e diffuso, per cui ben si può affermare che anche la “direzione suprema degli affari” si estrinseca: da un lato, in linee direttrici generali dall’altro nella verifica dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione di altri soggetti (organi delegati, alta dirigenza, managers, responsabili di settore, amministratori di società controllate ecc.). 26 5. TIPOLOGIA DEI CONTROLLI: CONTROLLO DIRETTO E INDIRETTO I controlli indiretti, proprio perché molteplici, articolati e diffusi, contengono in sé maggiori risorse di feedback e quindi di “autocorrezione”, ma, proprio perché si fondano sui controlli diretti (i c.d. “controlli di linea”), rischiano anch’essi un “default a catena” in caso di carenza o di inefficacia di questi e richiedono quindi un apposito presidio 27 5. TIPOLOGIA DEI CONTROLLI: CONTROLLO DIRETTO E INDIRETTO Analogo fenomeno si verifica nelle procedure di controllo – e il tema è di particolare rilevanza proprio nella materia “231” – per cui molte istanze procedono non già da atti di ispezione e di controllo diretto bensì da atti di accertamento presso le “istanze inferiori” volti a verificare il corretto svolgimento delle procedure di controllo e l’adeguatezza degli assetti organizzativi di cui le procedure stesse sono parti integranti. 28 5. TIPOLOGIA DEI CONTROLLI: CONTROLLO DIRETTO E INDIRETTO Il sistema si presenta cioè come una sorta di “piramide rovesciata” che ricomprende l’insieme delle funzioni di controllo indiretto e che poggia sul vertice, anch’esso rovesciato, dei controlli diretti su cui si regge, in definitiva, l’intera architettura. 29 6. CONTROLLI E PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E’ sotteso a questo modus operandi il principio di affidamento che opera in relazione ad attività e funzioni svolte da una pluralità di persone, permettendo a ciascun soggetto di confidare che il comportamento dell’altro (in diversi casi ad esso gerarchicamente sottoposto e di cui sono noti e/o verificati i requisiti professionali e personali di idoneità per lo svolgimento del ruolo cui è preposto) sia conforme alle regole di diligenza, prudenza, perizia e professionalità. 30 6. CONTROLLI E PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO Naturalmente la circostanza delineata si ripropone per il sistema informativo quale fulcro del MOG e principale strumento operativo dell’OdV, in particolare per le attività di reporting verso l’Organismo dalle Aree Sensibili. Opportuno mettere in conto che il sistema può presentare una certa fragilità in quanto se il principio di affidamento dovesse fallire perché i “controlli di linea” ed i report periodici dei Responsabili delle Aree Sensibili/Apicali (necessari per testare l’adeguatezza del MOG) si rivelassero inaffidabili, sarebbe molto elevata la probabilità di giudicare inidonee le procedure atte a ridurre i rischi-reato di cui al Decreto 231 in quanto incoerenti o incomplete. In tal caso l’intero sistema di controllo rischierebbe di essere messo in discussione. 31 7. PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E TEST ODV Rischio di disconoscimento circa l’adeguatezza del MOG nel suo complesso. A tal fine gli OdV delle Società svolgono periodicamente dei controlli diretti (anche ricorrendo a competenze specialistiche esterne), denominati TEST OdV, finalizzati ad ottenere un feed-back sistematico sul grado di affidabilità delle procedure e dei protocolli atti a prevenire il rischio di avveramento dei reati di cui al Decreto 231. 32 7. PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E TEST ODV In ogni caso anche per il caso dei TEST OdV l’Organismo non deve uscire dal binario della sua funzione caratteristica: controllare l’adeguatezza, il funzionamento, il mantenimento e l’eventuale refresh delle regole assunte col MOG per l’inibitoria dei reati presupposto. 33 7. PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO E TEST ODV Al fine di rendere più agevole ed efficace il lavoro di controllo che deve essere svolto dall’OdV, il Gruppo di lavoro 231 - ODCEC di Torino, ha predisposto il Libro Modello Organizzativo 231 e organismo di vigilanza –Guida operativa, che contiene anche una serie di schede che possono costituire un pratico strumento per l’individuazione del rischio di commissione delle più rilevanti tipologie dei reati presupposto della responsabilità degli Enti contemplati nel d.lgs. 231/2001. 34 8. SISTEMI DI CONTROLLO: UN ESEMPIO CONCRETO Un esempio può chiarire la rilevanza applicativa delle diverse categorie così come ricostruite, in un tentativo di inquadramento sistematico. Si pensi ad una operazione di partecipazione ad un appalto internazionale. Il controllo di merito concerne la convenienza dell’operazione, in termini di espansione del mercato, di redditività immediata o di redditività prospettica ed è assistito dalla business judgment rule. 35 8. SISTEMI DI CONTROLLO: UN ESEMPIO CONCRETO Il controllo di legalità si concentrerà sul rispetto delle normative interne (disciplina societaria e contrattuale, regolamento su operazioni con parti correlate, eventuali maggioranze statutarie qualificate, poteri di rappresentanza, ecc.) e dell’ordinamento straniero (normativa sugli investimenti esteri, normativa ambientale, normativa giuslavoristica). Il controllo di correttezza dovrà verificare se siano state adottate le procedure informative e istruttorie tipiche in questa categoria di operazioni (perizie di merchant bank indipendenti, financial planning, due diligence e così via). 36 8. SISTEMI DI CONTROLLO: UN ESEMPIO CONCRETO Con particolare riferimento al d.lg. 231/2001 si dovrà verificare, in particolare in relazione alla tipologia dell’operazione, che tutte le procedure anti-bribery siano state rispettate. E i diversi organi dovranno esercitare la propria funzione: • di controllo in forma diretta – così, ad esempio, l’amministratore delegato; • in forma di valutazione decisionale – così il consiglio di amministrazione se l’operazione è di competenza collegiale oppure di informazione, anche attiva, in caso di competenza degli esecutivi; • in forma di vigilanza, se del caso ispettiva, dell’organo di controllo; • di supervisione informativa sul rispetto delle regole di correttezza da parte del comitato audit di amministratori indipendenti. 37
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