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TRIBUNALE DI BELLUNO
Decreto legge 12.09.2014 n. 132. Pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12.09.2014 “Misure
urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione
dell’arretrato in materia di processo civile”.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12.09.2014 è stato pubblicato il D.L. in oggetto che porta
significative modifiche al processo civile ( Le modifiche entreranno in vigore in tempi diversi).
Sono introdotti:
 procedimento arbitrale: è stata prevista la possibilità, a seguito di istanza congiunta delle
parti, di trasferimento alla sede arbitrale delle cause civili non ancora assunte in decisione
pendenti avanti ai tribunali ed alle corti d’appello alla data di entrata in vigore del decreto
legge (13 settembre 2014), sempre che non si tratti di cause relative a diritti indisponibili od a
controversie in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale
 Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato: La procedura di negoziazione assistita
da un avvocato - con effetti interruttivi della prescrizione ed impeditivi della decadenza - è
prevista come condizione di procedibilità - che può essere eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata dal giudice d’ufficio non oltre la prima udienza - per le controversie in
materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e di natanti nonché – al di fuori di
tali casi e di quelli previsti dall’art. 5, comma 1 - bis del d.lgs. n. 28 del 2010 – per le domande
relative a pagamento di somme non eccedenti i cinquantamila euro. Il procedimento relativo
(non applicabile ai procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione; alle consulenze
tecniche preventive; a quelli di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione
forzata; ai procedimenti in camera di consiglio ed all’azione civile esercitata in sede penale, e
che non preclude la possibilità di emissione di provvedimenti urgenti e cautelari e la
trascrizione della domanda giudiziale) è disciplinato dall’art. 3 e segg. del decreto legge, Le
disposizioni in esame acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della
legge di conversione del decreto.
Decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione acquistano efficacia le
disposizioni che regolano:
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Le convenzione di negoziazione assistita può essere conclusa anche tra coniugi al fine di
raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3, primo comma,
n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. mod., di modifica delle condizioni di separazione
e di divorzio salvo che non vi siano figli minori o figli maggiorenni incapaci portatori di
handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti .
L’accordo di separazione consensuale ovvero, nei casi di cui all’art. 3, primo comma, n. 2,
lett. b) della legge n. 898/1970 e succ. mod., di cessazione o di scioglimento degli effetti
civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio –
sempre che non vi siano figli minori o figli maggiorenni incapaci portatori di handicap grave
ovvero economicamente non autosufficienti – che può essere concluso,dalle parti
personalmente anche davanti all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui è stato
celebrato il matrimonio o di un Comune diverso.
 compensazione delle spese (modifica art. 92 cpc: nei procedimenti introdotti decorsi 30 giorni
dall'entrata in vigore della Legge di conversione se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso
di novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, il giudice può
compensare le spese processuali in tutto o in parte (.
 passaggio dal rito ordinario al rito sommario di cognizione: per i procedimenti iniziati a
decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore della legge di conversione, l’art. 183 - ter
c.p.c. relativo al passaggio dal rito ordinario a quello sommario di cognizione nelle cause in cui il
tribunale giudica in composizione monocratica, e con l’art. 15 viene aggiunto l’art. 257 - ter
c.p.c. relativo alle dichiarazioni testimoniali rese al difensore;
Molte sono le novità in materia di procedimenti di esecuzione forzata: le norme saranno
applicabili nei procedimenti introdotti decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di
conversione.
Le modifiche apportate dagli artt. 18 e segg. del D.L. al libro terzo del cpc incidono
sensibilmente sul processo di espropriazione, a cominciare dall’iscrizione a ruolo che è effettuata
dal creditore (a mezzo del relativo difensore) a cui l’ufficiale giudiziario consegna il processo
verbale, il titolo esecutivo e il precetto. In particolare poi con l’art. 18 è stato previsto che a
decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di
iscrizione a ruolo abbia luogo con modalità esclusivamente telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.
Richiamo dunque l’attenzione sul contenuto dell’art. 18 del D.L.132/2014 che introduce
l’art. 159 bis disp. Att. cpc in materia di iscrizione a ruolo «Art. 159-bis (Nota d'iscrizione a ruolo
del processo esecutivo per espropriazione). La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per
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espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice
fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene
oggetto di pignoramento. Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto avente natura non
regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a
decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge.
Inoltre il medesimo art. 18 del D.L. 132/2014 modifica l'articolo 16-bis, comma 2, del
decreto legge 18 ottobre 2012,n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, con l’aggiunta del seguente periodo:
«A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della
nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le
medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543,
quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente
comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti
dal comma 9-bis.».
Si coglie l’occasione per ribadire che in attesa del 31 marzo 2015 attualmente per i
procedimenti esecutivi il difensore non dovrebbe più depositare istanza di vendita in modalità
cartacea fermo restando che la cancelleria non può rifiutare i deposito di atti spettando la
valutazione della legittimità di detto deposito al giudice.
L’art. 19, comma 1, lett. d) introduce l’art. 492 bis cpc “ricerca con modalità telematiche
dei beni da pignorare” e – conseguentemente – l’art. 19, comma 3, lett. a) e b) notificano il T.U.
spese giustizia artt. 13 e 14 nel senso che: “il procedimento introdotto con l’istanza di cui
all’articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile il contributo dovuto è pari ad
euro 43 e non si applica l’articolo 30 – omissis - “la parte che fa istanza a norma dell’articolo 492bis, primo comma, del codice di procedura civile è tenuta al pagamento contestuale del contributo
unificato”. Anche dette disposizioni entrano in vigore il 30° giorno successivo all’entrata in vigore
della Legge di conversione.
L’art. 16 D.L.132/2014 riduce i termini della c.d. sospensione feriale nonché le ferie dei
magistrati: “Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e
degli avvocati e procuratori dello Stato”.
1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 le parole «dal 1° agosto al 15 settembre di
ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno».
2. Alla legge 2 aprile 1979, n. 97, dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente:
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«Art. 8-bis (Ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato). - Fermo quanto
disposto dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, i magistrati ordinari,
amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato hanno un
periodo annuale di ferie di trenta giorni.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 acquistano efficacia a decorrere dall'anno 2015.
4. Gli organi di autogoverno delle magistrature e l'organo dell'avvocatura dello Stato competente
provvedono ad adottare misure organizzative conseguenti all'applicazione delle disposizioni dei
commi 1 e 2.
Riporto - per comodità - il testo aggiornato dell’art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6
novembre 1969, n. 281:
Art. 1.
1. Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle
amministrative è sospeso di diritto dal 6 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere
dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di
sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
2. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di
procedura penale.
Belluno, 16/09/2014
la dirigente
dott.ssa Daniela Ciancio
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