progetto tabellare 2014-2016 finale 26.6_docx

DECR. PRES .N.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEGNALAZIONE AL SIG.
PRESIDENTE
DELLA CORTE
D’APPELLO DI BOLOGNA
PER LA FORMULAZIONE DELLA
PROPOSTA TABELLARE DI
ORGANIZZAZIONE PER IL
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
PER Il TRIENNIO 2014-2016
CIRCOLARE CSM SULLA
FORMAZIONEDELLE TABELLE DI
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
GIUDICANTI PER IL TRIENNIO
2014/2016
(Circolare P. n. 19199 del 27 luglio 2011 e successive modifiche al 13 novembre
2013 nonché delibera 11 settembre di proroga dei termini previsti dalla
Circolare sulla formazione delle Tabelle per il triennio 2014-2016 )
(versione definitiva con modifiche e correzioni al termine del
periodo previsto per eventuali osservazioni, tutte direttamente
accolte, incorporate ed evidenziate in grassetto )
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sono note cause e ragioni che negli ultimi tre anni hanno indotto il C.S.M. a
disporre al proroga delle tabelle de triennio 2009-2011.
Nel corso del 2012 questo Presidente si accingeva a depositare il progetto
tabellare per il triennio 2012-2014, allorchè fu disposto il rinvio
termini di deposito delle tabelle organizzative.
di tutti i
Nondimeno un intervento di riordino sul sistema tabellare, in ragione delle
plurime variazioni tabellari nel frattempo intervenute, si rendeva inevitabile,
ragion per cui malgrado il prolungamento dei termini per il deposito del
progetto organizzativo generale nel 2012 si adottò una variazione tabellare
generale, una versione modificata, aggiornata e corretta delle tabelle vigenti,
una sorta di testo unico che costituiva di fatto un organico e completo nuovo
progetto tabellare.
In seguito al decreto di variazione tabellare generale del 2012 sono state
disposte diverse variazioni tabellari urgenti per realizzare correttivi resisi
necessari
dall’inserimento
nell’organizzazione
del
tribunale
di
nuovi
magistrati o da esigenze redistributive o di riallocazione di magistrati nei
settori, nelle sezioni, negli incarichi speciali.
Questi provvedimenti regolarmente trasmessi al l’ordine degli avvocati, al
consiglio giudiziario quindi al Consiglio superiore della magistratura e in gran
parte approvati o in corso di approvazione fanno tutti gli effetti parte
dell’assetto organizzativo del tribunale e saranno di volta in volta richiamati
come parte integrante delle tabelle negli specifici luoghi in cui tali disposizioni
risultano ancora rilevanti.
Conviene peraltro elencare qui di seguito i decreti cui si fa riferimento onde
confermarne la persistente validità regolamentare:
1. Decreto 87/2012: esonero del Dott. Gianluigi MORLINI, componente
2
del consiglio giudiziario, dall’assegnazione di decreti
procedimenti cautelari e reclami
ingiuntivi
2. Decreto 88/2012: assegnazione al Dott. Marini di cause già del ruolo
della dottoressa Ferrari
3. Decreto 185/2012: trattazione delle cause di lavoro del cosiddetto rito
Fornero nella fase a cognizione piena da parte del medesimo magistrato
che ha provveduto con ordinanza sommaria.
4. Decreto 186/2012 di riassegnazione delle cause civili e penali della
soppressa sezione distaccata di Guastalla.
5. Decreto 30/2013 e riorganizzazione della sezione penale dibattimento
per effetto dell’assegnazione alla medesima sezione del magistrato Dario
De Luca; determinazione dei criteri di assegnazione dei processi ai
magistrati della sezione, composizione dei collegi, affiancamento dei
giudici onorari assegnati alla sezione ai magistrati Beretti, Cardarelli e
Rat, giorni di udienze dei singoli magistrati; assegnazione del Dott.
Ramponi alla corte di assise.
6. Decreto 51-58/2013, modalità, criteri e presupposti dell’impiego dei
giudici onorari assegnati alle sezioni civili. Integrazione delle tabelle con
la previsione dei procedimenti assegnati ai giudici onorari.
7. Decreto 64/2013. Redistribuzione di alcune materie tra le due sezioni
civili.
8. Decreto 80/2013: costituzione della sottosezione per le procedure
concorsuali e assegnazione alla medesima sottosezione del dottor
Giovanni Fanticini con funzioni di giudice delegato; assegnazione alla
medesima sottosezione dei magistrati Anna Maria Casadonte e Luca
Ramponi; distribuzione degli affari tra i due magistrati componenti la
sottosezione; determinazione degli affari assegnati al Dott. Giovanni
Fanticini; individuazione delle cause di contenzioso ordinario alla
sottosezione ed in particolare ai magistrati Varotti e Fanticini.
9. Decreto 81/2013: specificazione dei criteri astratti e generali di
3
individuazione dei procedimenti demandabili al giudice onorario,
tabellarmente affiancato al magistrato coordinatore dottoressa Cristina
Beretti, avv. Silvia Semprini.
10.
Decreto 91/2013: attribuzione al Dott. Matteo Marini del ruolo
delle esecuzioni immobiliari già assegnato al Dott. Fanticini; riduzione
nelle assegnazioni di nuove cause di civile ordinario per il Dott. Marini;
assegnazione in affiancamento al Dott. marini del giudice onorario
avvocato Monica Santa Kumbasar.
11. Decreto 106/2013: determinazione di criteri di priorità nella trattazione
dei procedimenti penali in relazione al termine di prescrizione delle
cause chiamate all’udienza filtro.
12.Decreto 132/2013: sostituzione con i Got Silvia Semprini ed Elena
Vincenzo del magistrato chiara Zompì assente per maternità
13. Decreto 1/14: parziale assegnazione del ruolo della dr.ssa Chiara Zompì,
già assegnato alla GOT Semprini, alla GOT Ofelia Tropeano
Le tabelle del triennio 2014-2016 non apportano sostanziali modifiche
all’assetto organizzativo del tribunale quale è venuto delineandosi dal 2012 ad
oggi,
L’attuale documento rappresenta una mera ricomposizione del sistema
delineato unitariamente nel 2012 con l’inserimento in un unico testo delle
successive variazioni tabellari, in modo da ricondurre in unità il sistema. Le
modeste variazioni di dettaglio non impediscono pertanto di dare immediata
esecutività alle poche disposizioni del presente progetto non meramente
ricognitive di precedenti variazioni tabellari, in modo da assicurare la
funzionalità dell’assetto organizzativo predisposto per il conseguimento degli
obbiettivi del programma di gestione e del Documento Organizzativo
Generale.
Il progetto è stato discusso tra i magistrati in numerose occasione di incontro
formale e informale, a partire dalla riunione plenaria del 5 dicembre 2013 e
dalle riunioni successive separate delle sezioni.
4
La Commissione flussi è stata sentita nell’ambito della concertazione prevista
per la redazione del Programma di gestione ex art 37 DL 98/2011 che ha
inevitabilmente coinvolto misure organizzative del tribunale.
La presidente della Commissione pari opportunità è stata consultata in una
occasione sul punto se il carico di lavoro familiare per donne magistrato con
figli piccoli possa essere considerato “carico aggiuntivo” ai sensi della
disciplina consiliare.
5
ORGANIZZAZIONE TABELLARE DEL TRIBUNALE DI
REGGIO EMILIA
Segnalazione per il deposito del progetto tabellare per il
triennio 2014-2016
*******
PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dr. Francesco Maria Caruso.
Dirige l’Ufficio.
Assegna gli affari alle sezioni, con facoltà di delega al presidente di sezione
della distribuzione, secondo criteri oggettivi e predeterminati, tra le due
sezioni civili e tra i magistrati addetti alle sezioni.
Si occupa direttamente della sezione penale, presiede la Corte d’assise, il
collegio penale, il collegio del riesame sulle misure cautelari, il collegio per
l’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, in generale
i collegi giudicanti in materia penale.
In caso di assenza, impedimento, astensione, ricusazione e in talune specifiche
materie è sostituito nella presidenza dei collegi penali dalla dr.ssa Cristina
Beretti.
Nell’attività di direzione della sezione penale il Presidente è coadiuvato dalla
dr.ssa Cristina Beretti, magistrato anziano, di grande esperienza, già
coordinatore della sezione penale
e della sezione GIP\GUP, la quale si
materiale
i
occuperà specificamente, d’intesa con il Presidente,
degli
affari,
secondo
criteri
tabellari
della distribuzione
predefiniti;
della
predisposizione del calendario delle udienze e della fissazione delle udienze
per i processi provenienti dall’udienza preliminare, secondo le direttive del
Presidente, i criteri e le indicazioni tabellari vigenti; dell’indirizzo,
6
coordinamento, controllo del lavoro dei GOT assegnati alla sezione penale;
della distribuzione dei processi e dell’alternanza dei magistrati onorari nei
ruoli dei magistrati togati; della predisposizione dei turni per i processi con
rito direttissimo, da sottoporre al Presidente; della predisposizione dei turni
feriali; alla stessa è inoltre conferito lo specifico incarico di coadiuvare il
Presidente nella vigilanza dei servizi della cancelleria penale.
Il Presidente del tribunale si occupa del coordinamento tra la sezione GIP e la
sezione dibattimento con finalità di controllo dei flussi, dei tempi, modi e
forme di smaltimento degli affari penali dal momento dell’avvio dell’azione
penale all’inoltro del fascicolo per il successivo grado di giudizio, d’intesa con i
magistrati coordinatori delle due sezioni.
Cura le riunioni periodiche dei magistrati addetti al settore penale per lo
scambio di informazioni ed esperienze giurisprudenziali.
Anche in questa attività, tenuto conto degli impegni nella direzione e
organizzazione
dell’Ufficio nel suo insieme, il Presidente del tribunale è
coadiuvato dalla dr.ssa Beretti.
Restano ferme le attribuzioni del Presidente previste in ogni materia
norme di legge, salvo deleghe tassativamente previste nei punti successivi.
da
Restano ferme tutte le altre attribuzioni specificamente attribuite al presidente
del tribunale dalle tabelle del triennio precedente, come modificate.
In tutti i casi di assenza, impedimento, astensione le funzioni presidenziali
sono svolte, in sostituzione, dalla presidente di sezione dr.ssa Savastano; in
caso di concomitante assenza\impedimento di quest’ultima, dal magistrato
più anziano in servizio.
7
SEZIONI CIVILI
CRITERI GENERALI
La Presidente di sezione dr.ssa Rosaria Savastano è addetta alla direzione di
entrambe le sezioni civili e ne coordina l’attività, salvi i compiti specificamente
assegnati al Presidente del tribunale dalla legge o dalla tabella vigente, ferme
le previste deleghe. Oltre a svolgere il lavoro giudiziario, sorveglierà
l’andamento dei servizi di cancelleria civile ed ausiliari.
D’intesa con il Presidente del tribunale, può interagire con la Dirigenza
amministrativa
per
la
risoluzione
delle
problematiche
inerenti
il
funzionamento dei servizi di cancelleria e l’assistenza ai magistrati,
segnalando disfunzioni, proponendo soluzioni e controllando l’attuazione delle
vigenti prescrizioni.
Cura la distribuzione del lavoro tra i giudici delle sezioni civili, vigila sulla
loro attività, curando in particolare lo scambio di informazioni sulle esperienze
giurisprudenziali all’interno del settore civile.
La
Presidente di sezione collabora con il Presidente del tribunale nella
direzione dell’ufficio ed in particolare nel monitorare i flussi di lavoro, in
entrata ed in uscita, e le pendenze; nell’elaborazione di progetti e strategie
volte alla progressiva diminuzione dell’arretrato e alla riduzione della durata
dei processi, in modo da renderla in linea con la giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’Uomo.
Coadiuva il presidente nella redazione del programma di gestione
procedimenti civili pendenti in relazione ai flussi in entrata e in uscita.
dei
La presidente di sezione svolge inoltre le funzioni di coordinatrice e referente
dei GOT per ciascuna delle due sezioni civili.
Alla Presidente di Sezione è assegnato il ruolo delle cause matrimoniali
(separazioni giudiziali e consensuali; divorzi contenziosi e congiunti)
La dr.ssa Savastano
tiene
tutte le udienze presidenziali in materia di
8
separazione e di divorzio.
Ferme le controversie già assegnate e pendenti sul suo ruolo, la Presidente di
sezione assegnerà a se stessa le cause di contenzioso civile ordinario di nuova
iscrizione appartenenti alla competenza di entrambe le Sezioni, in ragione di
una assegnazione su quattro per ciascuna delle due sezioni.
I procedimenti cautelari ante causam di cui al libro IV titolo I capo III sezioni
I/II/III/V/VI c.p.c. saranno assegnati dalla Presidente di Sezione in base al
numero di iscrizione a ruolo e in sequenza a tutti i giudici delle due sezioni,
secondo l’ordine in cui sono riportati nelle rispettive tabelle sezionali di
composizione ( criterio dell’anzianità di servizio); la Presidente di Sezione è
esonerata dall’assegnare a se medesima i suddetti procedimenti per prevenire
incompatibilità nei reclami sui provvedimenti cautelari emessi.
I collegi per i reclami avverso i provvedimenti cautelari sopra specificati
saranno presieduti dalla Presidente di Sezione e saranno composti, oltre che
dal relatore nominato, secondo il suddetto ordine, dal giudice più anziano
della sezione alla quale appartiene il giudice relatore.
In caso di assenza o impedimento del magistrato che dovrebbe farne parte
come terzo componente, comporrà il collegio il magistrato che segue in ordine
di anzianità l’assente\impedito.
In caso di assenza\impedimento della dr.ssa Savastano, i collegi civili saranno
presieduti dal Presidente del Tribunale o, in caso di impedimento di
quest’ultimo, dal magistrato più anziano della sezione.
La Presidente di Sezione assegnerà a se stessa quale relatrice
i reclami,
saltando una sequenza di assegnazioni su due. Ove la stessa sia relatrice, il
Collegio sarà integrato dai due giudici più anziani, escluso quello che ha
emesso il provvedimento reclamato.
Per l’assegnazione dei procedimenti in materia di famiglia e stato delle
persone restano fermi i criteri vigenti di individuazione del giudice relatore.
Restano altresì fermi gli altri criteri vigenti per la formazione dei collegi nelle
cause con rito non monocratico e nei procedimenti camerali, sostituito al
9
Presidente del tribunale la Presidente di sezione. In particolare il collegio in
materia di famiglia, stato delle persone e camerali in genere sarà
composto
fino a quando non sarà ricomposto l’intero organico della sezione dalla
presidente di sezione e dai giudici Casadonte e Poppi.
In caso di impossibilità per assenza o impedimento e nella prospettiva della
ricomposizione dell’organico della sezione i collegi saranno formati
Primo collegio: Savastano-Poppi- GOT Romano
Secondo collegio: Casadonte- Poppi- GOT Tugnetti
Gli affari, quando sarà possibile ricostituire i collegi con magistrati togati,
saranno assegnati secondo il criterio più avanti illustrato.
CRITERI
DI
ASSEGNAZIONE
DI
ORDINE
INDIPENDENTI DALL’INSERIMENTO NELLE SEZIONI
GENERALE
I ricorsi per decreto ingiuntivo verranno assegnati giornalmente in base al
numero di iscrizione a ruolo e a rotazione tra tutti i giudici delle due sezioni,
secondo l’ordine di anzianità di servizio; nelle assegnazioni la Presidente di
Sezione salterà una sequenza su due.
I collegi di reclamo in materia di lavoro saranno presieduti dal Presidente del
Tribunale e composti, oltre che dal relatore, dal giudice della seconda sezione
dr.ssa Simona Boiardi; in caso di impedimento o incompatibilità del giudice
del lavoro componente del collegio, la dr.ssa Boiardi ne prenderà il posto e
assumerà la funzione di relatore mentre il collegio sarà integrato dai giudici
della seconda sezione civile in ordine di anzianità. Relatore sarà in tutti i casi il
giudice del lavoro non incompatibile. Ove entrambi i giudici addetti alle
controversie del lavoro dovessero risultare incompatibili o assenti, verrà
chiamato a comporre il collegio a turno il magistrato meno anziano della
seconda sezione, nel relativo ordine, che assumerà la funzione di relatore.
La Presidente di Sezione alternerà le riunioni mensili per ogni sezione civile,
10
secondo le modalità di seguito indicate.
E’ in sua facoltà convocare riunioni congiunte dei magistrati delle due sezioni
per trattare questioni di comune interesse.
PRIMA SEZIONE CIVILE
COMPONENTI
1. dr.ssa Rosaria Savastano - Presidente di sezione dal 23/2/2010
2. dr. Luciano Varotti1
T.F.P.I2 15/maggio/2018 - giudice effettivo
- giudice effettivo
3. dr .ssa Annamaria Casadonte3 T.F.P.I. 1/01 /2019
4. dr. ssa Luisa Poppi
T.F.P.I
27/03/2019
- giudice effettivo
5. dr. Giovanni Fanticini
T.F.P.I 1/07/ 2023
- giudice effettivo
6. NN
7. NN
8. avv Graziella Tugnetti assegnazione del ruolo ex Tanasi -giudice onorario
9. dr.ssa Donata Romano assegnazione del ruolo ex Gattuso- giudice onorario
I GOT titolari di ruoli autonomi li gestiranno fino all’immissione in possesso
dei titolari, secondo i criteri fissati nella variazione tabellare n.51/2013 che si
riporta in nota.4
1
Della Prima Sezione fa parte anche il dr. Luciano Varotti limitatamente al suo inserimento nei turni di
assegnazione dei ricorsi in materia cautelare, di quelli per decreto ingiuntivo nonché degli affari di Volontaria
giurisdizione, fatta eccezione per i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
2
Con l’acronimo viene indicato il Termine Finale di Permanenza nell’ Incarico
3
Il termine viene calcolato in relazione all’inizio di vigenza delle tabelle 2009-2011, quando venne attuata la
suddivisione del settore civile in due sezioni specializzate per materia. Nell’occasione la dr.ssa Casadonte fu assegnata
alla prima sezione.
4
Ragioni della scelta di assegnare al Giudice onorario - secondo i principi, i limiti e i criteri
direttivi di cui si dirà - i ruoli lasciati scoperti dai giudici della prima sezione civile trasferiti ad
altra sede:
La possibilità di assegnare un ruolo civile autonomo al Giudice onorario è previsto dalla circolare
nei casi di “significative vacanze” nell’organico dell’ufficio.
Riteniamo che la fattispecie si sia verificata.
a) Attualmente l’ufficio presenta una scopertura di due giudice sui complessivi 21 assegnati al
tribunale, esclusi i presidenti. Si tratta di una percentuale di poco inferiore al 10%
b) Le significative vacanze vanno valutate anche in senso diacronico.
Il tribunale da tempo immemorabile è affetto da scoperture dell’organico. Il tribunale di Reggio
Emilia è tribunale ad altissimo turn over; è sede di transito per le sedi più ricercate del distretto (
Bologna e Parma ). Negli anni scorsi ha oscillato tra una scopertura minima di una unità (
situazione durata pochi mesi ) ed una massima di 5/6 unità. Una situazione di persistente
scopertura nel tempo dell’organico, con percentuali in alcuni periodi superiori al 20% integra ad
11
avviso dello scrivente la condizione che legittima l’affidamento ai GOT dei ruoli appartenuti ai
magistrati trasferiti, dr. Gattuso e dr.ssa Tanasi.
c) Il tribunale di Reggio Emilia attua un principio di specializzazione nella distribuzione delle
materie civili. Il vuoto di organico si è concentrato nella prima sezione civile. L’alternativa
all’affidamento del ruolo ai GOT sarebbe di richiedere il sostegno di tutti i magistrati, compresi
quelli della seconda sezione, nella gestione temporanea dei due ruoli. Ciò comporterebbe non
solo un aggravio quantitativo ma anche un evidente costo in termini di efficienza, dovendo i
magistrati della seconda sezione acconciarsi a trattare materie nuove per un periodo limitato,
oltre che rimodulare programmi, agenda e tempi, con inevitabile perdita di tempo e disfunzioni.
d) I GOT Romano e Tugnetti, nella prospettiva del trasferimento dei magistrati, hanno svolto il
loro tirocinio prevalentemente nella prima sezione e, trattandosi di avvocati di buona esperienza
e di accertata capacità professionale, appaiono in grado di gestire adeguatamente, per un periodo
di tempo che ci si augura limitato, i ruoli in questione.
e) Sotto altro profilo ricorre la “significativa vacanza” di organico, tenuto conto che il Ministero
della giustizia nel suo recente studio sulle piante organiche degli uffici di primo grado ha fissato
in tre unità in più, e quindi in percentuale prossima al +15 %, l’organico ottimale teorico del
tribunale perché lo stesso possa far fronte alle sopravvenienze con risorse corrispondenti a quelle
disponibili in altri tribunali che si trovano nelle stesse condizioni.
In definitiva il tribunale è privo di 5 giudici a tempo pieno sui 24 che sarebbero teoricamente
necessari per il migliore andamento dell’ufficio.
f) Il tribunale si è dato un programma ex art 37 111/2011 con obbiettivi di riduzione della durata
media dei procedimenti civili e di riduzione della pendenza di cause ultratriennali. In particolare
per il 2013 è prevista la quasi completa eliminazione delle pendenze ante 2008 e la riduzione
massima possibile delle pendenze degli anni 2008-2009, da completare tendenzialmente entro il
2014, in modo da potere raggiungere nel 2015 l’obbiettivo di una durata massima della
procedura non superiore ai 3-4 anni. Ogni magistrato ha programmato e calendarizzato la
gestione del proprio ruolo in modo da convergere, sia pure in tempi diversi, in relazione alle
condizioni del singolo ruolo, su tali obbiettivi generali. L’affidamento dei ruoli scoperti ai GOT
punta ad evitare che i problemi di gestione dei ruoli scoperti propaghino i loro effetti su tutti gli
altri ruoli, trasferendo con un moltiplicatore dagli effetti imprevedibili le disfunzioni, ora
localizzate in un punto del sistema, all’intero assetto dell’ufficio. L’affidamento dei ruoli
scoperti ai GOT consente di non modificare i programmi e gli obbiettivi degli altri magistrati,
gravati dal maggior numero di pendenze risalenti che devono essere sollecitamente eliminate
secondo il cronoprogramma stabilito.
g) I ruoli dei giudici Gattuso e Tanasi che saranno assegnati ai GOT sono tra i ruoli con minori
risalenti pendenze e constano di un ragionevole numero di processi contenziosi, per cui appaiono
adeguatamente gestibili dal Giudice onorario con gli accorgimenti che si diranno.
h) Va ricordato che tutti i ruoli dei magistrati del tribunale sono gravati oltre che da un
consistente carico di processi contenziosi ordinari, di un significativo ulteriore carico di lavoro,
costituito da procedimenti speciali. Alcuni magistrati sono inoltre titolari di altri incarichi
speciali. L’assegnazione ai GOT concerne solo il ruolo contenzioso ordinario sicchè gli altri
magistrati subiranno comunque un aumento del carico di lavoro per la necessità di redistribuire
su un minor numero di magistrati i procedimenti e gli incarichi speciali gravanti sui trasferiti.
Criteri e modalità di gestione dei ruoli autonomi assegnati ai GOT Romano e Tugnetti.
Il GOT avv. Romano ed il GOT avv. Tugnetti subentreranno in tutte le cause del ruolo
contenzioso civile ordinario già dei giudici Gattuso e Tanasi, sostituendoli nelle udienze già
fissate e proseguendo nella trattazione ed istruzione delle cause pendenti, in linea di principio
senza alcuna eccezione per materia, non essendo ricompresi nei relativi ruoli cause che, in base
alla legge e alla circolare del CSM, non possono essere trattate dai GOT. In questa prospettiva i
12
COLLEGI
Nelle cause con rito non monocratico e nei procedimenti camerali, ove non
diversamente specificato, i Collegi saranno presieduti dalla
Presidente di
sezione del Tribunale e composti dalla dr.ssa Poppi e dalla dr.ssa Casadonte.
In caso di impedimento, incompatibilità od assenza della Presidente, ove non
operino criteri speciali, i Collegi saranno presieduti dal magistrato della
Sezione con maggiore anzianità in ruolo e composti, oltre che dal relatore, dal
componente della Sezione con anzianità in ruolo successiva a quella del
presidente sostituente. Nel caso in cui relatore sia il Presidente tabellare
impedito, incompatibile od assente, a comporre il Collegio quale terzo giudice
sarà chiamato il componente della Sezione con minore anzianità in ruolo.
Nel caso in cui non sia possibile formare il Collegio secondo gli indicati criteri
per impedimenti, incompatibilità, ricusazione od assenze, lo stesso sarà
composto utilizzando come supplente il Magistrato più anziano della Seconda
Sezione civile, che presiederà il Collegio se più anziano.
Nei ruoli autonomi assegnati ai GOT i collegi saranno così composti:
Savastano-Casadonte-Romano
Savastano-Poppi-Tugnetti.
due Giudici onorari gestiranno con la massima sollecitudine le cause loro assegnate, svolgeranno
la fase di trattazione, di istruzione e decideranno le cause già fissate per precisazione delle
conclusioni, eventualmente scaglionandole in successive ravvicinate udienze.
Il presidente del tribunale e la presidente delle sezioni civili svolgeranno la funzione di “tutor”
rispettivamente per il ruolo assegnato all’avv. Romano e per il ruolo assegnato all’avv Tugnetti.
Tale attività consisterà nella verifica di eventuali difficoltà nella gestione del ruolo, di
problematiche specifiche attinenti al calendario come fissato dal magistrato trasferito, al numero
di udienze, ai criteri e ai tempi di trattazione e decisione delle cause.
In particolare nelle cause in materia di persona, famiglia e successioni nonché nelle cause di
divorzio contenzioso, il presidente del tribunale presiederà i collegi nelle cause nelle quali il
giudice istruttore sarà l’avv. Romano mentre la presidente di sezione presiederà, come
d’ordinario, i collegi nelle cause nelle quali il giudice istruttore sarà l’avv. Tugnetti. In tutti
questi casi i presiedenti, d’intesa con il GOT istruttore, potranno riservare a sé il compito di
stendere la motivazione. Negli stessi casi i presidenti, sempre d’intesa con il GOT affidatario del
ruolo, potranno assegnare a se medesimi la trattazione oltre che la decisione di cause
particolarmente complesse.
13
La presidente di sezione sarà sostituito in caso di impedimento, assenza,
astensione ricusazione dal presidente del tribunale. Ove entrambi
si trovassero in tale condizione, il collegio sarà presieduto dalla
dr.ssa Casadonte.
COMPETENZE
La Sezione tratterà in via esclusiva le seguenti materie:
1. stato della persona: filiazione legittima e naturale, disconoscimento,
contestazione e reclamo di legittimità; impugnazione del riconoscimento;
dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale; mutamento di
sesso; interdizioni; inabilitazioni etc.;
2. diritti della personalità: azioni in materia di identità personale, nome,
immagine, elettorato attivo e passivo, cittadinanza, trattamento dati personali
etc;
3. famiglia: separazione consensuale, separazione giudiziale, divorzio
congiunto, divorzio contenzioso; restituzione doni e risarcimento danni da
promessa di matrimonio infranta ex artt. 79-81 c.c.; opposizione a matrimonio
ex artt.102-104 c.c; impugnazione di matrimonio ex art. 117 ss c.c.; azioni
concernenti il regime patrimoniale della famiglia; esclusione del coniuge
dall'amministrazione della comunione, separazione giudiziale dei beni,
mantenimento figli, alimenti etc.; cause in materia di filiazione
4. procedure ex art. 342 bis c.c.;
5. successioni e divisioni: impugnazioni testamenti, azioni di riduzione per
lesione di legittima, petizioni ereditarie, divisioni beni caduti in successione,
scioglimento comunioni ordinarie, etc.;
6. diritti reali: usucapioni, riconoscimento positivo o negativo di servitù,
proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, apposizione termini,
regolamento confini, violazione distanze legali, etc.;
7. possesso, denunce di nuova opera e danno temuto;
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8. appalto e vendita5;
9. azione revocatoria e surrogatoria, cessione crediti, arricchimento senza
causa, ripetizione indebito, brevetti, concorrenza sleale, diritto industriale
(contenzioso residuo non di competenza della Sezione specializzata di
Bologna)
10. contratto d’opera;
11. T.U. Immigrazione: impugnazioni di atti di diniego del nulla osta per
ricongiungimento familiare, del permesso di soggiorno per motivi familiari,
nonché di altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto
all'unità familiare ex art. 30; azioni civili contro le discriminazioni per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi, ex art. 44 etc;
12. procedimenti di ricusazione dei giudici della Seconda Sezione civile 6.
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI
Nei procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi e di divorzio,
le funzioni del Presidente del tribunale sono delegate alla Presidente di sezione
dr.ssa Savastano, la quale assegnerà sempre a se stessa, quale relatore, tutti i
procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto tenendo la
relativa udienza di comparizione delle parti.
In tutti i processi
di separazione giudiziale e divorzio contenzioso il
Presidente, nell’ordinanza pronunciata all’esito della tenuta udienza di
comparizione delle parti, nominerà quale istruttore, secondo il criterio della
rotazione in base all’ordine di anzianità nel ruolo, uno dei magistrati della
Sezione, fatta eccezione per i magistrati Varotti e Fanticini.
Tutte le altre cause di competenza della Sezione, verranno assegnate, secondo
l’ordine di iscrizione a ruolo, a rotazione a ciascun giudice della Sezione, ad
5
Quest’ultima materia temporaneamente ( fino a copertura dei posti in organico ) assegnata a rotazione ai magistrati
delle due sezioni con esclusione del dr. Fanticini.
6
Il Collegio sarà composto dal Presidente del Tribunale e dai giudici Casadonte e Poppi.
Giudici supplenti: N.N.
15
esclusione del dr. Varotti e del dr. Fanticini con progressione dal più anziano
in ruolo a quello meno anziano.
La Presidente di sezione assegnerà a sé stessa una causa su quattro.
Il dr. Fanticini resta titolare ad esaurimento del ruolo civile assegnatogli prima
dell’inserimento nella sottosezione fallimentare.
Nel caso in cui nell’atto introduttivo siano contenute più domande non tutte
ricomprese nella competenza della stessa Sezione, la causa verrà comunque
assegnata alla Prima Sezione, ove una delle domande cumulate attenga allo
stato della persona, ai diritti della personalità, al diritto elettorale attivo e
passivo, al diritto di famiglia.
Negli altri casi verrà assegnata alla Seconda Sezione civile.
Tutti i procedimenti cautelari ante causam di cui al libro IV titolo I capo III
sezioni I / II/ III/ V/ VI c.p.c. saranno affidati dalla Presidente di sezione in
base al numero di iscrizione a ruolo ed in sequenza a tutti i giudici delle due
Sezioni, secondo l’ordine in cui sono riportati nelle rispettive tabelle sezionali
di composizione; in concreto, primo giudice assegnatario del turno, la dr.ssa
Casadonte, poi la dr.ssa Poppi, il dr. Fanticini,
Ferrari,
così via.7
il dr. Varotti, la dr.ssa
la dr.ssa Boiardi, il dr. Ramponi, la dr.ssa Zompì, il dr. Marini, e
Detto criterio di assegnazione dei procedimenti cautelari è attualmente
derogato e tale rimarrà fino alla reintegrazione dell’organico della prima
sezione. Fino a detto momento vale quanto stabilito nel decreto 64/2013, in
tema di redistribuzione di alcune materie tra le due sezioni civili.8
7
Il dr Varotti ed il dr. Fanticini sono esonerati dall’assegnazione di procedimenti cautelari in materia di famiglia.
Il dr Morlini, componente del Consiglio Giudiziario, da tutti i procedimenti, cautelari e relativi reclami, ad eccezione dei
reclami in materia di provvedimenti cautelari in cause di opposizione ad esecuzione, ad atti esecutivi e
opposizione a precetto ( v. ultra pag. 45).
8 Il decreto fu adottato come misura emergenziale per fare fronte al trasferimento contemporaneo di due magistrati
della prima sezione civile e sul punto è del seguente testuale tenore:
“ Considerato che, in tale ottica e allo scopo di realizzare una più equa ripartizione dei carichi di lavoro specificamente
valutati, possono essere attribuite alla competenza della Seconda Sezione Civile i procedimenti contenziosi in materia di
vendita sia mobiliare che immobiliare nonché i procedimenti cautelari diversi da quelli attinenti alla famiglia e allo stato
delle persone (procedimenti possessori, procedimenti previsti dal capo III, sezione II, III e V, del libro IV del codice di
rito;
Che appare opportuno allo scopo di alleggerire il carico refluente sulla seconda sezione accorpare per identità di materia
le assegnazioni delle cause di istruzione preventiva, affidando la materia delle cause di istruzione preventiva al
16
La Presidente di sezione presiederà tutti i collegi sui reclami e sarà relatrice
pro-quota in questi giudizi. E’ pertanto
relativi procedimenti.
esonerata dall’assegnazione dei
In caso di assenza dall’ufficio per oltre 3 giorni del giudice come sopra
individuato,
l’assegnazione
scalerà
automaticamente
successivamente indicato nel predetto ordine.
al
magistrato
Per i reclami avverso i suddetti provvedimenti, pretermesso il relativo giudice
estensore, il relatore verrà nominato secondo il sopra riportato ordine ed il
Collegio sarà presieduto sempre dalla Presidente di sezione.
I collegi saranno composti, oltre che dal relatore nominato secondo il suddetto
ordine dal giudice più anziano della sezione alla quale appartiene il giudice
relatore.
In caso di assenza o impedimento, del collegio farà parte il
magistrato che segue in ordine di anzianità l’assente\impedito.
In caso di assenza\impedimento della dr.ssa Savastano, i collegi civili saranno
presieduti dal Presidente del Tribunale o, in caso di impedimento di
quest’ultimo, dal magistrato più anziano della sezione alla quale appartiene il
relatore.
La Presidente di Sezione assegnerà a se stessa quale relatrice
i reclami,
saltando una sequenza di assegnazioni su due. Ove la stessa sia relatrice, il
Collegio sarà integrato dai due giudici più anziani, escluso quello che ha
emesso il provvedimento reclamato.
Presidente del tribunale che già si occupa di quelli previsti dall’art. 696 c.p.c. ai quali vanno ora abbinati anche quelli ex
art 696 bis cpc.”
17
Ai giudici della prima Sezione, con esclusione del dr. Varotti9, verranno,
altresì, assegnati
a rotazione e secondo l’ordine in cui sono riportati in
epigrafe,anche i procedimenti monocratici in materia di:
Fissazione termini in materia successoria ( artt. 481 e 496 c.c.).
Autorizzazione all'alienazione di beni di eredità accettata con beneficio
d'inventario (art. 493 c.c.)
Nomina del curatore dell'eredità rilasciata ex art. 508 c.c.
Liquidazione ex art. 509 c.c.
Separazione beni mobili ex art. 517, 2° comma, c.c.
Nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.)
Autorizzazioni al curatore dell'eredità giacente per gli atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione (artt. 782 c.p.c. e 530 c.c.)
Procedura di cancellazione ex art. 620, ultimo comma, c.c.
Fissazione del termine ex art. 621 c.c.
Contestazioni ex art. 730 c.c.
Consegna documenti ex art. 736, 2° comma. c.c.
Apertura forzata di cassetta di sicurezza (art. 1841 c.c.)
Apposizione- rimozione sigilli ex artt. 752 e 762 c.p.c.
I giudici della prima Sezione verranno, altresì, a rotazione ed in base al sopra
indicato ordine nominati relatori nei procedimenti collegiali in materia di:
Vendita di beni ereditari ex artt. 747 e 783 c.p.c.
Adozione di maggiorenni
Revoca per indegnità dell’adottante o dell’adottato
Dichiarazione di assenza o di morte presunta
Autorizzazione del Tribunale ex artt. 375 e 397 c.c.
Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello Stato Civile).
9
L’esclusione è motivata dal fatto che il dr. Varotti è giudice del registro delle imprese, come tale assegnatario ex
officio di un notevole numero di ricorsi (depositati dal Conservatore o da terzi) iscritti nei registri della VG, attività che
ha comportato e comporta un consistente aggravio di lavoro.
18
Sono riservati al Presidente del Tribunale i ricorsi in materia di:
Proroga per la redazione dell'inventario dell'eredità accettata con beneficio
d'inventario ex art. 485 c.c.
Nomina dell'ufficiale che procede all'inventario ex art. 769 c.p.c.
Ammortamento titoli.
Nomina e decadenza arbitri (art. 810, 813 bis c.p.c.).
Liquidazione delle spese e dell'onorario dell'arbitro (art. 814 c.p.c.)
Dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale (art. 825 c.p.c.).
Procedimenti
relativi
agli
ordini
professionali
impugnazione contro provvedimento disciplinare, etc.).
(iscrizione,
elezione,
Accertamenti tecnici prevntivi ex art 696 e 696bis cpc.
Ai sensi di quanto previsto dal 57.1 della Circolare, il Presidente del Tribunale,
sentito il Presidente di sezione, potrà adottare specifici motivati decreti di
deroga ai sopra descritti criteri predeterminati di assegnazione degli affari. Il
relativo decreto verrà comunicato al magistrato che sarebbe stato competente
sulla base dei criteri tabellari ed inserito nel fascicolo d’ufficio.
Sarà diretta cura del Presidente del Tribunale e della Presidente di sezione
individuare gli affari da trattare in via d'urgenza per apprezzabili ragioni
soggettive od oggettive: tali ragioni verranno esplicitate in uno specifico
provvedimento che verrà inserito nel fascicolo d'ufficio. I presumibili
ragionevoli tempi di definizione di tali procedimenti saranno valutati e
concordati con il giudice istruttore o affidatario, che provvederà a fornire
tempestive informazioni in merito.
OBBIETTIVI
Sono quelli previsti dal Programma per la gestione dei procedimenti civili
pendenti per l’anno 2014 ai sensi dell’art 37 commi 1-3 D.L. 6 luglio 2011 n.
98, convertito in Legge 16 luglio 2011 n. 164, inviato alla Commissione flussi e
19
al C.S.M entro il 31 gennaio scorso, nonché gli obbiettivi fissati nel D.O.G. che
affianca il presente progetto tabellare.
In termini generali gli obbiettivi riguardano la definizione dei processi civili
di più vecchia iscrizione a ruolo e le controversie per le quali la Corte Europea
dei diritti dell’uomo chiede ai giudici nazionali una diligenza eccezionale10. I
singoli magistrati assegnatari adotteranno tutti i necessari provvedimenti
istruttori per definire, entro il triennio di applicazione della presente tabella, i
procedimenti iscritti nell’anno-obbiettivo del programma di gestione,
espressamente riservando alla loro trattazione le necessarie udienze mensili e
dando, altresì, agli stessi la precedenza nella fissazione dell'udienza di
precisazione delle conclusioni.
Va qui stabilito che entro il
31 marzo di ogni anno ciascun magistrato della
Prima Sezione civile presenterà
al Presidente del Tribunale un rapporto
concernente lo stato del proprio ruolo e dei tempi di smaltimento prevedibili
delle cause assegnate secondo l’anno di iscrizione, con il quadro delle cause
pendenti da oltre tre anni e delle ragioni
che non
hanno consentito la
fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni nei processi iscritti
negli anni antecedenti gli ultimi 4, costituendo obbiettivo finale del progetto
organizzativo in coerenza con gli obbiettivi del programma di gestione la
definizione entro l’anno di tutte le cause iscritte prima del 2011 o, in via
subordinata di tutte le cause iscritte prima del 2009, del 90% di quelle iscritte
nel 2009 e dell’80% di quelle iscritte nel 2010 in modo da conseguire tra il
2015 e il 2016 una durata massima del processo inferiore a tre anni e una
durata media in costante riduzione.
L’obbiettivo finale è in ogni caso quello di avere entro il 2015 e comunque
entro il 2016 una pendenza costituita da cause iscritte da non più di tre
Esaminata la relazione il Presidente, ove necessario, concorderà con il
magistrato interessato gli interventi organizzativi ritenuti necessari per il
10
Il riferimento è alle controversie cd. sensibili in materia di lavoro, previdenza, stato e
capacità delle persone, adozione dei minori ( cfr. circolare C.S.M. del 6.7.2000).
20
raggiungimento dell’indicato obbiettivo così, in particolare, disponendo il
differimento ad altra data delle udienze di prova e/o di precisazione delle
conclusioni già fissate in processi di più recente iscrizione a ruolo, con
sostituzione di questi ultimi dapprima con le cause iscritte in epoca
antecedente il 1° gennaio 2011 e poi, non appena possibile, con quelle iscritte
in epoca antecedente il 1° gennaio 2012. Ove necessario il Presidente potrà,
nell’ordine, disporre: il blocco totale o parziale di nuove assegnazioni a quel
giudice, il trasferimento ad altri di alcune delle cause di più risalente iscrizione
a ruolo.
In merito alle cause matrimoniali, fermi restando gli attuali contenuti tempi di
fissazione dell’udienza presidenziale, dovranno essere definite, entro un
termine ragionevolmente inferiore ai 3 anni, tutte quelle in cui vi siano figli
minorenni.
A tali cause, pertanto, il G.I. dovrà riservare una corsia preferenziale sia nella
fase di trattazione sia in quella di fissazione dell’udienza di precisazione delle
conclusioni.
I procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio che
riguardino anche l’affido di minori dovranno essere conclusi, salvo
comprovate ragioni, entro il termine massimo di 6 mesi dall’udienza di
comparizione delle parti, che dovrà essere fissata non oltre il 45° giorno dalla
data di deposito del ricorso.11
CALENDARIO UDIENZE
Prima comparizione per tutti i giudici : giovedì ore 9,30.
istruttorie:
giovedì ore 9,00 dr.ssa Savastano
martedì mercoledì ore 9,00 per la dr.ssa Casadonte
11
Si tratta di termini orientativi e sollecitatori, a valere comunque per il momento in cui l’organico della sezione sarà
reintegrato. Fino a tale momento vale il criterio delle definizione più celere possibile con le risorse date.
21
lunedì e martedì ore 9,00 per la dr.ssa Poppi
martedì e mercoledì ore 9,00 per il GOT avv. Romano
lunedì e mercoledì ore 9,00 per il GOT avv. Tugnetti
collegiali di discussione: 1° e 3° giovedì del mese ad ore 9,00
camerali in materia di famiglia: giovedì ore 12,00
presidenziali di separazioni consensuali e camerali divorzi congiunti :
martedì – mercoledì ore 9,00
camera di consiglio: giovedì ore 14,00
OMISSIS
SOTTOSEZIONE AFFARI CONCORSUALI
SETTORE FALLIMENTARE
COMPETENZE
Tutte le procedure concorsuali.
COMPOSIZIONE DELLA SOTTOSEZIONE
Dr.ssa Rosaria Savastano- presidente
Dr. Luciano Varotti- giudice delegato
Dr. Giovanni Fanticini- giudice delegato
Dr.ssa Anna Maria Casadonte-componente
Dr. Luca Ramponi – componente
Dr Gianluigi Morlini –componente supplente
Dr. Matteo Marini – componente supplente
UFFICIO DEL GIUDICE DELEGATO
Giorni di udienza
I collegi si riuniranno in camera di consiglio al mercoledì pomeriggio; è in
facoltà della Presidente riunire uno dei due collegi al giovedi. Per assicurare
uniformità di orientamenti giurisprudenziali, ove si debbano affrontare
questioni di diritto rilevanti per l’intera sottosezione, la presidente riunirà i
due collegi nell’ambito delle periodiche riunioni ex art 47 ord. giud. per la
discussione preliminare su astratte questioni di diritto e di metodo o su casi di
22
rilievo generale o che possano costituire precedente rilevante per la
sottosezione. Ad iniziativa della presidente potranno essere attuate altre
formule di discussione all’interno della sottosezione finalizzate ad assicurare
l’uniformità della giurisprudenza.
Udienze di prima comparizione ed istruttoria pre-fallimentare: lunedì –
martedì – giovedì ore 9,30.
Tutti gli altri incombenti facenti capo all’ufficio del giudice delegato verranno
espletati dai magistrati addetti in base alle necessità ed alla disponibilità delle
udienze, generalmente dopo quelle di trattazione del giovedì o di verifica.
I colloqui e gli incontri con i curatori avverranno generalmente prima delle
udienze o in tarda mattinata ovvero, previo appuntamento, nelle ore
pomeridiane, con esclusione delle giornate di venerdì (salvo particolari
urgenze) e di sabato.
COMPOSIZIONE DEI COLLEGI E CRITERI ORGANIZZATIVI A
SEGUITO DELLA VARIAZIONE TABELLARE 80/2013
Tenuto conto dell’aumento esponenziale delle sopravvenienze registrate nel
settore delle procedure concorsuali e della delicatezza delle stesse, in funzione
delle modifiche normative sopravvenute, finalizzate a promuovere la gestione
conservativa delle crisi d’impresa, situazioni nelle quali il tribunale ha assunto
un ruolo meno attivo sul terreno della liquidazione dell’impresa fallita ma di
assai maggiore e decisiva rilevanza nelle decisioni concernenti l’adozione dei
provvedimenti di salvataggio dell’impresa, valutando e contemperando i
molteplici rilevanti interessi in gioco con conseguente esigenza di adozione di
decisioni rapide ed efficaci per la tutela di interessi di fondamentale rilievo,
decisioni che comportano non solo attente valutazioni di ordine giuridico ma
anche studio e verifica del contenuto
di complesse relazioni di carattere
economico, aziendale, finanziario, in materia di bilanci ed altro, la
23
sottosezione è stata potenziata con l’inserimento in essa di altro magistrato e
l’inserimento di altri due componenti per permettere la formazione di due
distinti collegi.
L’ incremento del peso quantitativo e qualitativo delle procedure fallimentari e
di gestione delle crisi d’impresa, a fronte di un minor afflusso di affari nel
contenzioso civile ordinario, ha reso necessario l’inserimento di
altro
magistrato, dovendosi assicurare risposte di giustizia non condizionate
dall’urgenza e dal sovraccarico di lavoro dell’unico magistrato in precedenza
addetto, gravato in passato da solo di notevoli responsabilità per l’ enorme
rilievo delle sue decisioni sul piano economico, sociale, patrimoniale, dei
diritti fondamentali di lavoratori, creditori e imprese.
Inoltre in una fase storica di incremento del rilievo sociale delle procedure in
questione, si è ritenuto opportuno allargare l’area delle competenze e delle
responsabilità tra i magistrati del tribunale, dovendosi ritenere le procedure in
questione tra quelle di maggior spessore tecnico ed impatto sulla collettività.
E’ sembrato perciò opportuno promuovere la diffusione delle competenze
specialistiche sia per disporre di magistrati in grado di intervenire sulle
delicatissime materie con competenza in ogni momento, in caso di assenza o
impedimento dei magistrati titolari, sia per predisporre opportuni ricambi e
subentri nel caso di trasferimento o di passaggio ad altre funzioni dei titolari,
sia anche per spersonalizzare materie inevitabilmente esposte ad elevatissimo
controllo e valutazione
interesse coinvolti.
dell’opinione pubblica e dei molteplici centri di
La composizione della sezione e la distribuzione degli affari è stata quindi
determinata con il provvedimento di variazione tabellare in epigrafe che resta
confermato e che viene qui riprodotto nelle sue linee essenziali.
Ferme le speciali determinazioni attuate per la distribuzione dei carichi
pregressi, le nuove procedure sono assegnate nel rapporto 1-1.
I due GD alla turnazione nell’assegnazione di procedure cautelari di spettanza
con esclusione della materia della famiglia.
24
Viene inoltre costituito un ruolo di cause civili di cognizione in materie
attinenti alle procedure fallimentari ( opposizione stato passivo, revocatorie e
altre cause endo o extra fallimentari), assegnate al GD e al collegio di cui non
fa parte il magistrato titolare della procedura.
Ai
due giudici delegati sono assegnate
tutte le cause “fallimentari” ed
eventuali altre cause da individuare in base ai flussi in entrata in modo che la
sopravvenienza annuale massima non ecceda in nessun caso le 100 cause per
ciascun titolare di tale ruolo supplementare, da contemperare con gli effetti
carichi e le sopravvenienze del ruolo fallimentare principale.
Restano
ferme
eventuali
assegnazioni
supplementari
determinate
consensualmente o sulla base di situazioni di necessità e urgenza
specificamente tali eventuali assegnazioni supplementari saranno definite
con successivi separati provvedimenti.
La sottosezione per le procedure concorsuali si occupa di tutta la materia
fallimentare nonché di tutte le altre procedure concorsuali anche in materia
non fallimentare, ad esclusione delle ordinarie esecuzioni civili mobiliari ed
immobiliari.
COLLEGI
Nelle materie assegnate alla sottosezione sono costituiti due collegi composti
rispettivamente il primo dai magistrati Savastano, (con funzione di presidente
di entrambi i collegi) Varotti ( giudice delegato ) e Casadonte; il secondo dai
magistrati Savastano, Fanticini
Ramponi;
( con funzioni di giudice delegato ) e
In caso di assenza, impedimento, incompatibilità, i magistrati dei due collegi
si sostituiranno reciprocamente in relazioni alle funzioni svolte nei collegi. La
presidente di sezione sarà sostituita dal presidente del Tribunale. Nel caso in
cui non sia possibile provvedere alla formazione dei collegi con i criteri
indicati, subentreranno rispettivamente i supplenti dr. Marini nel primo
collegio e dr. Morlini nel secondo collegio. Altri magistrati saranno chiamati a
comporre i collegi fallimentari solo nell’assoluta impossibilità di comporre i
25
collegi con coloro che ne fanno tabellarmente parte ed in ordine di anzianità
decrescente. La presidenza del collegio sarà attribuita secondo l’anzianità di
servizio.
Il primo collegio tratterà i procedimenti con numero di iscrizione a ruolo
dispari. Il secondo tratterà quelli con numero di iscrizione pari. Di
conseguenza ai giudici delegati saranno assegnati i procedimenti con numero
di iscrizione a ruolo corrispondente al collegio di cui fanno parte.
In caso di incompatibilità di uno o più dei giudici del collegio, il procedimento
sarà trattato dall’altro collegio, integrato eventualmente dal magistrato
supplente.
Le cause di opposizione allo stato passivo, le revocatore fallimentari, tutte le
cause endofallimentari saranno assegnate
con il criterio numerico sopra
indicato. In considerazione dello stato dei ruoli del settore civile contenzioso
e dei fallimenti,
i magistrati addetti alle procedure concorsuali potranno
essere destinatari di un congruo numero di altre cause che, in relazione ai
flussi per materie predeterminate non dovrebbe comunque comportare
un’assegnazione
eventuali materie
superiore a
100 cause all’anno complessivamente. Le
extrafallimentari si
individueranno con separato
provvedimento. Per quanto concerne le cause “fallimentari e di opposizione
allo stato passivo saranno assegnate solo le cause di nuova iscrizione o già
iscritte ma non ancora assegnate.
I due giudici delegati parteciperanno alle assegnazioni di altri procedimenti,
secondo i criteri fin qui vigenti per il dr. Varotti, ed in particolare
parteciperanno alle assegnazioni a turno dei procedimenti cautelari non
familiari
SETTORE ACCORDI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
Al dr. Varotti e al dr. Fanticini sono assegnate le speciali procedure previste
dalla legge 3/2012. Si alterneranno in base al numero di iscrizione a ruolo:
26
pari Varotti, dispari Fanticini. Gli altri magistrati della sezione comporranno
con la Presidente di sezione i collegi del tribunale previsti dalla legge.
In caso di impedimento di entrambi saranno sostituiti dai magistrati della
sezione, a partire, a turno, dal più anziano.
.
OBBIETTIVI DELLA SOTTOSEZIONE
Restano quelli fissati nel triennio precedente e nel programma di gestione per
il 2014 e nei programmi che verranno successivamente definiti. Nel gennaio
del 2009 è stato dato avvio al portale dei fallimenti tramite il software Fallco.
Il programma successivamente implementato e migliorato ha consentito un
significativo calo nell'accesso dei curatori presso la cancelleria fallimentare,
così consentendo a tale ufficio un più proficuo lavoro di back office. Esso ha
inoltre permesso un notevole abbattimento dei tempi di lavori per tutti
protagonisti delle procedure ed un notevole risparmio di istanze cartacee,
giungendosi perfino all’adozione di pagamento telematiche.
Al fine di addivenirne ad una rapida chiusura di tutti i fallimenti aperti da più
di tre anni, i GD monitoreranno costantemente lo stato di dette procedure e
a tale fine la cancelleria trasmetterà ogni mese i fascicoli di quelle nelle quali i
curatori non hanno provveduto al compimento di già calendarizzati atti di
procedura.
I GD procederanno, altresì, alla pronta chiusura d'ufficio, ex art 118 n° 4, dei
fallimenti sprovvisti di attivo sufficiente nei quali i curatori, pure se sollecitati,
non vi hanno ancora provveduto.
Anche per il settore è dato l’obbiettivo di definizione delle procedure entro il
triennio.
Ovviamente il conseguimento degli obbiettivi di durata delle procedure
fallimentari andrà valutato con specifico riferimento ai fattori esterni
27
oggettivamente impeditivi del loro raggiungimento non imputabili all’Ufficio,
malgrado ogni opportuna iniziativa e sollecitazione sugli altri organi della
procedura.
RIUNIONI PRIMA SEZIONE
Al fine di realizzare il necessario scambio di informazioni sulle esperienze
giurisprudenziali all’interno della Sezione, per altro già caratterizzata da una
diffusa collegialità, la Presidente di sezione terrà riunioni bimestrali con tutti
i giudici assegnativi, raccogliendo ogni utile suggerimento per il suo miglior
funzionamento, anche sotto il profilo della funzionalità dei servizi di
cancelleria, così segnalando eventuali disfunzioni. A tal fine la Presidente
predisporrà un mirato ordine del giorno, fissando uno o più relatori per gli
argomenti da trattare.
I verbali di tali riunioni saranno trasmessi al Consiglio Superiore della
Magistratura entro il 20 dicembre di ciascun anno. A tali riunioni potrà essere
invitata a partecipare una delegazione del locale Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati laddove le insorte problematiche o le proposte innovative riguardino
direttamente i rapporti istituzionali con il Foro. In quest’ultimo caso alla
riunione parteciperà anche il Presidente del tribunale.
CRITERI DI SOSTITUZIONE
In caso di incompatibilità, astensione, ricusazione assenza od
impedimento ( malattia, servizio fuori sede, ferie od altro), la Presidente di
sezione
è sostituita dal Presidente del tribunale che potrà delegare il
magistrato più anziano della sezione.
Possono essere incaricati della supplenza i GOT assegnati alla sezione.
Ove
non sia possibile nominare quale facente funzione del magistrato
impedito, uno dei G.O.T. assegnati all’Ufficio, secondo i criteri di abbinamento
previsti, la relativa supplenza, fatte salve le specifiche ipotesi già sopra
previste, avverrà con le seguenti modalità: la dr.ssa Casadonte sarà sostituita
28
dalla dr.ssa Poppi; quest’ultima dal dr. Fanticini; la dr.ssa Savastano sarà
sostituita dal dr. Varotti o dal Presidente del tribunale o nell’ordine dal
magistrato più anziano.
In caso di impedimento anche del giudice come sopra individuato, la
sostituzione avverrà con il supplente previsto per quest’ultimo e così via. Ove
non sia possibile individuare un giudice supplente all’interno della Prima
Sezione verrà nominato un giudice della Seconda Sezione civile a partire da
quello con minore anzianità in ruolo.
SEZIONE AGRARIA
Della sezione fanno parte i giudici Anna Maria Casadonte e Luisa Poppi
nonché i GOT Graziella Tugnetti e e Donata Romano nonché i componenti
esperti privati, effettivi e supplenti, Fausto Castagnetti, Massimo Melloni (
effettivi), Paolo Pigoni, Cristina Candiani ( supplenti).
COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO
Savastano-Casadonte- Poppi-Castagnetti-Melloni
In caso di assenza o impedimento, incompatibilità, astensione, ricusazione dei
giudici togati, saranno sostituiti dai GOT Tugnetti e Romano nell’ordine.
Negli stessi casi i componenti esperti privati effettivi saranno sostituiti
rispettivamente dai supplenti ( il primo effettivo dal primo supplente e così
via).
In caso di impossibilità per le medesime ragioni di procedere alla sostituzione
del componente effettivo con il componente supplente designato, subentrerà
l’altro supplente.
In caso di impossibilità a comporre il collegio da parte degli
subentreranno i supplenti.
effettivi,
Criteri di assegnazione delle cause: a rotazione fra tutti i giudici della Sezione.
CRITERI DI SOSTITUZIONE
In caso di impedimento od assenza di uno dei componenti togati effettivo, lo
29
stesso sarà sostituito dal supplente interno secondo l’ordine previsto. In caso
di impedimento od assenza della presidente di sezione
presieduto
il Collegio sarà
dal componente togato più anziano in ruolo. Il collegio sarà
integrato secondo l’ordine decrescente di anzianità, escluso il dr. Varotti, della
prima sezione ed in caso di necessità dai giudici della seconda sezione nel
medesimo ordine.
CALENDARIO DELLE UDIENZE
Primo lunedì del mese ore 9,00
GOT ASSEGNATI ALLA SEZIONE CON FUNZIONE DI SUPPLENZA
DI MAGISTRATI N.N.
Avv. Monica Santa Kumbasar
Avv. Donata Romano- titolare del ruolo autonomo già Gattuso ( decr. 5158/2013 )
Avv. Graziella Tugnetti- titolare del ruolo autonomo già Tanasi ( decr. 5158/2013 )
GOT ASSEGNATI ALLA SEZIONE
Avv. Silvia Semprini
Avv. Ofelia Tropeano
Avv. Maria Pia Sacco
Avv. Kadrije Fiku
Avv. Mariangela Bonati
SECONDA SEZIONE CIVILE
COMPONENTI
1) Presidente – dr.ssa Rosaria Savastano - 12
12
All’unico presidente di sezione del tribunale, nel regime tabellare previgente era attribuito il ruolo
di presidente della seconda sezione civile. A proposito delle funzioni del presidente di sezione, si
leggeva che i compiti assegnati erano funzionali “al fine di assicurare razionalità ed efficienza al
30
2) dr. Gianluigi Morlini T.F.P.I 11/04/2022 - giudice effettivo
3) dr.ssa Cristina Ferrari T.F.P.I. 12/05/2020
4) dr.ssa Simona Boiardi T.F.P.I. 25.08.2020
5) dr. Luca Ramponi T.F.P.I. 11 aprile 2021
- giudice effettivo
- giudice effettivo
- giudice effettivo
6) dr.ssa Chiara Zompì T.F.P.I. 11 aprile 2021 - giudice effettivo13
7) dr. Matteo Marini 2 maggio 2022
8) dr.ssa Elena Vezzosi
9) dr.ssa Maria Rita Serri
- giudice effettivo
- giudice del lavoro
-giudice del lavoro
COLLEGI
Nelle cause con rito non monocratico e nei procedimenti camerali, ove non
diversamente specificato, i Collegi saranno presieduti dalla Presidente della
Sezione.
In caso di impedimento, incompatibilità od assenza della predetta Presidente,
i Collegi saranno presieduti dal Presidente del tribunale o, in caso di
impedimento, dal magistrato della Sezione con maggiore anzianità in ruolo e
composti, oltre che dal relatore, dal componente della Sezione con anzianità in
ruolo successiva a quella del presidente sostituente. Nel caso in cui relatore
sia la Presidente della Sezione, a comporre il Collegio quale terzo giudice sarà
Tribunale, anche perché aperto ad una più immediata ed articolata forma di partecipazione nella
risoluzione dei problemi organizzativi dell' Ufficio.” Ne conseguiva l’attribuzione alla Presidente di
sezione, oltre che degli incarichi di coordinamento di seguito illustrati, della presidenza vicaria del
Tribunale, di altri specifici compiti espressione delle previsione di legge (art. 47 quater, secondo
comma, O.G.) e di circolare ( punto 35 ). Vengono quindi confermate le specifiche attribuzioni alla
Presidente di valutazione dei dati statistici provenienti dai monitoraggi sull'andamento dell'attività
dell'Ufficio; di studio di problemi e delle prassi giurisprudenziali dell'Ufficio; di collaborazione
nella gestione del personale delle sezioni civili, con specifico riferimento alla tenuta dei rapporti
sindacali; la presidenza vicaria della commissione di manutenzione.
Nell’attuale assetto tabellare le competenze della presidente di sezione sono ampliate, essendo la
stessa gravata anche della presidenza della prima sezione civile e dell’assegnazione della materia
delle separazioni personali e dei divorzi.
La direzione di entrambe le sezioni civili da parte dell’unico presidente di sezione, d’intesa e sulla
base dei criteri fissati dal Presidente del tribunale, titolare di specifiche attribuzioni in materia
civile, oltre che del pieno inserimento nella sezione penale, deve ritenersi consentito dal punto 35.2
lett. A) della circolare. E’ evidente infatti che in un tribunale medio-piccolo il criterio delle “materia
omogenee” possa estendersi all’intera area civile, distribuita tra due sole sezioni.
13 Al momento della redazione del presente progetto assente per maternità.
31
chiamato il componente della Sezione con minore anzianità in ruolo.
Nel caso in cui non sia possibile formare il Collegio secondo gli indicati criteri
per impedimenti, incompatibilità, ricusazione od assenze lo stesso sarà
composto utilizzando come supplente un giudice della Prima Sezione Civile,
individuato in ordine crescente di anzianità in ruolo: in tal caso il Collegio sarà
presieduto dal giudice più anziano in ruolo, indipendentemente dalla Sezione
di appartenenza.
COMPETENZE
La Sezione tratta in via esclusiva tutte le cause contenziose
ordinarie non attribuite alla Prima Sezione Civile 14 nonché le ulteriori
seguenti materie:
1) controversie di diritto amministrativo;
2) privacy ( legge 675/1996);
3) art. 22 L. 689/1981; 15
4) procedimenti ex art. 170 T.U. spese giustizia;
5) ricorsi per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato (artt. 28 e
29 L. 794/1992);
6) nomina di amministratore della comunione (art. 1105 c.c.);
7) querele di falso proposte in via principale;
8) reclami avverso provvedimenti del giudice addetto alla trattazione degli
affari civili della Sezione distaccata di Guastalla;
9) reclami avverso provvedimenti emessi dai giudici delle controversie di
lavoro e previdenza;
10) procedimenti di ricusazione dei giudici della Prima Sezione civile 16;
14
Sono, pertanto, di competenza della Seconda Sezione civile le cause in materia di opera
manuale, mutuo, assicurazione fideiussione, titoli di credito, factoring, franchising, leasing,
responsabilità aquiliana, responsabilità professionale, opera intellettuale, altri contratti atipici,
spedizione/trasporto, mediazione, cessione azienda, concessione, noleggio, subforniture,
locazione mobili, mandato, agenzia, deposito ecc.
15
Il Presidente della sezione potrà assegnarne la trattazione ai GOT .
32
11) cause di locazione e comodato di immobile urbano - affitto d'azienda.
12) Le materie previste dall’art 14 d. lgs. 150/2011
13) Ricusazione dei giudici della prima sezione
Nel caso in cui nell’atto introduttivo siano contenute più domande non tutte
ricomprese nella competenza della stessa Sezione, la causa verrà comunque
assegnata alla Prima Sezione ove una delle domande cumulate attenga allo
stato della persona, ai diritti della personalità, al diritto elettorale attivo e
passivo, al diritto di famiglia al settore tutelare. Negli altri casi verrà assegnata
alla Seconda Sezione.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Previa verifica del rispetto dei criteri di competenza interna dell’ufficio ed
eventuale trasmissione degli atti alla Sezione ritenuta competente, la
Presidente della Sezione assegnerà le cause secondo l’ordine di iscrizione a
ruolo, a rotazione, a sé stessa in misura non superiore ad una su quattro,
tenuto conto che la stessa è già assegnataria di un turno su quattro di
assegnazioni di cause della prima sezione civile e delle numerose altre
incombenze in materia familiare, di direzione, coordinamento e presidenza dei
collegi; ed a ciascun giudice della Sezione, con progressione dal più anziano in
ruolo a quello meno anziano.
Il dr. Morlini, assegnatario del 50% delle nuove assegnazioni del ruolo delle
esecuzioni immobiliari omissis non assegnatario di affari
in materia di
procedure di ristrutturazione dei debiti e di opposizione a precetto, salterà un
turno su 3 di assegnazione di nuove cause.
Per i procedimenti cautelari ante causam di cui al libro IV titolo I capo III
sezioni I / II/ III/ V/ VI c.p.c., e relativi reclami in materia che, quanto ai
criteri di distribuzione e assegnazione è disciplinata in modo unificato, si
rinvia a quanto fissato in precedenza con riferimento ai criteri di assegnazione
16
Il Collegio sarà composto dal Presidente di Sezione e dai giudici Ferrari e Morlini. Giudici
supplenti: dr.ssa Boiardi e dr. Ramponi.
33
in relazione alla situazione speciale in cui versa la prima sezione.17
Ai sensi di quanto previsto dal 57.1 della Circolare, il Presidente del Tribunale,
sentito il Presidente di sezione, potrà adottare specifici motivati decreti di
deroga18 ai sopra descritti criteri predeterminati di assegnazione degli affari. Il
relativo decreto verrà comunicato al magistrato che sarebbe stato competente
sulla base dei criteri tabellari ed inserito nel fascicolo d’ufficio.
Sarà diretta cura del Presidente del Tribunale e della Presidente di Sezione
individuare gli affari da trattare in via d'urgenza per apprezzabili ragioni
soggettive od oggettive: tali ragioni verranno esplicitate in uno specifico
provvedimento che verrà inserito nel fascicolo d'ufficio. I presumibili
ragionevoli tempi di definizione di tali procedimenti saranno valutati e
concordati con il giudice istruttore o affidatario, che provvederà a fornire
tempestive informazioni in merito.
ESECUZIONI CIVILI
La materia è ora assegnata interamente alla seconda sezione.
Giudici dell’esecuzione sono il dr. Gianluigi Morlini ed il dr. Matteo Marini
La disciplina del settore è esposta più avanti.
ASSEGNAZIONE DELLE CAUSE IN MATERIA DI LOCAZIONE
AFFIANCAMENTO DI UN GIUDICE ONORARIO AI MAGISTRATI
SVOLGENTI FUNZIONI DI GIUDICE DELLE LOCAZIONI E DI
Detto criterio di assegnazione dei procedimenti cautelari è attualmente derogato e tale rimarrà fino alla
reintegrazione dell’organico della prima sezione. Fino a detto momento vale quanto stabilito nel decreto
64/2013, in tema di redistribuzione di alcune materie tra le due sezioni civili.
17
18
Il relativo decreto verrà inserito nel fascicolo d’ufficio.
34
GIUDICE CIVILE ORDINARIO SENZA ESONERI.
Tale materia è assegnata alla seconda sezione.
Le cause di locazione e comodato di immobile urbano, affìtto d'azienda,
verranno affidate alla dr.ssa Cristina Ferrari, quanto a quelle con numero pari
di iscrizione a ruolo, ed alla dr.ssa Simona Boiardi quanto a quelle con numero
dispari, con possibilità di delega al G.O.T., in caso di concomitanti impegni
ovvero per l’accelerazione del piano di smaltimento del ruolo proprio dei
predetti magistrati, da concordare con il Presidente del tribunale, sentita la
Presidente di sezione. In caso di impedimento la dr.ssa Ferrari e la dr.ssa
Boiardi si sostituiranno a vicenda nella trattazione degli affari in materia di
locazione, qualora non possano essere sostituite dai GOT affiancati anche in
supplenza; detti GOT
a loro volta si sostituiranno a vicenda in caso di
impedimento od assenza, prima di ricorrere ad altri GOT addetti alle sezioni
civili nell’ordine di anzianità nelle funzioni.
Le cause di sfratto/licenza per finita locazione verranno trattate
alle ore 9,30 di tutti i giovedì.
Le cause in materia di locazione e comodato di immobile urbano,
affitto di azienda saranno trattate dalla dr.ssa Boiardi il lunedì
dalle ore 9, dalla dr.ssa Ferrari nel corso delle udienze ordinarie.
In assenza di cause di incompatibilità, ciascuno dei due giudici tratterà il
merito delle cause di opposizione a sfratto/licenza per finita locazione, dopo
l’adozione dei provvedimenti sulla convalida.
Dato il ruolo aggiuntivo delle cause in materia di affitto di immobili e
aziende e di
locazioni, corrispondente a un 10% in più rispetto alle
assegnazioni ordinarie ed un carico di ruolo di contenzioso civile ordinario
nettamente superiore a quello di altri magistrati
( si vedano le tabelle
statistiche allegato al D.O.G ), partecipando all’assegnazione senza esonero
delle controversie civili ordinarie e alla distribuzione di tutti gli affari di
competenza della sezione, avendone fatto richiesta, i magistrati addetti al
35
settore affitti e
locazioni, dr.ssa Ferrari e dr.ssa Boiardi, fruiscono
dell’affiancamento del GOT ( decreti presidenziali 51-58/2013 ).
Il carico aggiuntivo di affari che in tal modo si forma per la congiunta
assegnazione, senza sgravi, a detti magistrati del 50% ciascuno delle cause in
materia di affitto/locazione, equivalente ad un ruolo aggiuntivo civile del
10%, nonché un sovraccarico nel ruolo del 20% rispetto ad un ruolo medio
legittimano
l’affiancamento di un GOT a ciascuno di detti magistrati,
secondo quanto stabilito nei provvedimenti di variazione tabellare n. 51 e 58
del 2013. Al GOT affiancato
potranno essere delegati la trattazione e
l’istruzione delle cause del ruolo nonché anche la decisione del predetto
ruolo civile aggiuntivo ( locazioni e cause in sovrannumero), individuato,
secondo i criteri indicati in tabella, in misura comunque non superiore al 30%
dell’intero ruolo.
In alternativa il GOT affiancante potrà aiutare il magistrato gravato da ruolo
aggiuntivo nelle forme della supplenza, in caso di concomitanti impegni nelle
funzioni di giudice della locazioni ovvero per la trattazione di cause civili
fissate in
numero eccedente
la gestione normale,
programma di gestione e degli obbiettivi connessi,
in esecuzione del
E’ pure consentito che l’affiancamento avvenga in modo esclusivo nelle attività
del settore aggiuntivo delle locazioni ovvero, in alternativa nel ruolo civile
contenzioso ordinario aggiuntivo, secondo una combinazione che non dovrà
comunque superare il 30% del complessivo carico.
Si ribadisce che fermi i criteri
predeterminati e oggettivi
fissati nel
provvedimento di variazione tabellare n. 51/2013, per la individuazione del
cause del ruolo contenzioso civile delegabile ai GOT, in ragione di quanto
stabilito al punto 5.1.2. della risoluzione
25 gennaio 2012 ( Moduli
organizzativi dell’attività dei giudici onorari di tribunale ), la limitazione nei
criteri della delega alle cause del ruolo aggiuntivo concerne
esclusivamente la fase decisoria formato con gli anzidetti criteri ( limite di
valore e di materia ), e con quelli di seguito esposti, non sussistendo
36
viceversa limitazione per la delega delle cause dell’intero ruolo ( salvi i
criteri di materia e valore ) per altre attività non di decisione
finale.
Per la determinazione predeterminata e oggettiva delle cause di
contenzioso civile ordinario, fermi i limiti di data di iscrizione,
materia e valore per la delegabilità, come
fissati nei predetti
decreti 51-58/2013, si avrà riguardo alla quota del 20% delle cause
delegabili a partire da quelle iscritte per prime in ciascun anno fino
al raggiungimento della quota. In sostanza il ruolo aggiuntivo
determinato complessivamente secondo gli indicati criteri sarà
formato prelevando le prime cause iscritte in ogni anno a partire
dalle cause iscritte nel 2010, fino a formare un totale massimo del
20%
( o 30% se non vi è delega nel settore locazioni ) della
complessiva consistenza del ruolo, avendo riguardo al peso della
pendenza di ciascun anno sul ruolo complessivo. I magistrati
affiancati predisporranno prima delle singoli deleghe l’elenco delle
cause integranti
i ruoli aggiuntivi sulla base dei sopra indicati
criteri, avendo cura di apporre sul fascicolo l’indicazione che si
tratta di causa appartenente al ruolo aggiuntivo
INCARICO DI GIUDICE TUTELARE ED ATTRIBUZIONI. AFFIANCAMENTO DI
UN GIUDICE ONORARIO AI MAGISTRATI SVOLGENTI FUNZIONI DI GIUDICE
TUTELARE E DI GIUDICE CIVILE ORDINARIO SENZA ESONERI.
La funzione di giudice tutelare è materia assegnata alla seconda sezione.
L’incarico di Giudice tutelare 19 viene affidato ai giudici:
19
Competenze:
Interdizioni, inabilitazioni, amministrazioni di sostegno.
Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli minori (art. 320 c.c.)
Apertura della tutela (art. 343 c.c.)
Provvedimenti urgenti prima dell'assunzione delle funzioni del tutore o del protutore ( art. 361
37
Luca Ramponi
Chiara Zompì
Dopo la soppressione della sezione distaccata di Guastalla, la dr.ssa Zompì ha
assorbito il ruolo civile della ex sezione distaccata nel proprio ruolo che
comprende
un certo numero di cause civili ordinarie attribuite in sede
magistrato
viene gestito con provvedimenti organizzativi temporanei di
centrale. Superato il periodo di assenza per maternità nel quale il ruolo del
supplenza ( si vedano i particolare i decreti di variazione tabellare 132/13 e
1/2014 ), la dr.ssa Zompì, oltre a tale funzione, gestirà il suo ruolo civile
ordinario, partecipando ordinariamente alle assegnazioni delle cause civili
ordinarie oltre all’assegnazione a turno degli altri affari di competenza della
sezione come da tabella, così
Sezione.
partecipando
all’attività complessiva della
Il carico aggiuntivo di affari che in tal modo si forma per la congiunta
assegnazione, senza sgravi, del 50% delle attività del Giudice tutelare,
equivalente ad un ruolo aggiuntivo civile del 30%, dà diritto all’affiancamento
del GOT, secondo quanto stabilito nei provvedimenti di variazione tabellare n.
51-58 del 2013; al quale potranno essere delegati la trattazione e l’istruzione
delle cause e nell’ambito del predetto ruolo aggiuntivo, individuato secondo i
c.c.)
Nomina del curatore speciale (artt. 320, ult. Comma e 321 c.c., art. 45 Disp.Att. c.c.)
Vigilanza del giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per
l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni (art. 337 c.c.)
Nomina del cancelliere o del notaio per la formazione dell'inventario (art. 363c.c.)
Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione dei beni del minore ex art. 371 c.c.
Autorizzazioni del giudice tutelare ex artt. 372, 373 e 374 c.c.
Autorizzazioni e pareri del giudice tutelare su atti del curatore dell'emancipato e
dell'inabilitato, ex art. 394, 424 e ss. c.c.
Rifiuto del consenso da parte del curatore ex art. 395 c.c.
Interruzione volontaria di gravidanza di minore (art. 12, L. n. 194/1978)
Affido familiare consensuale (art. .4, L. n. 184/1983)
Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3 lett. A-B-L n. 1185/1967)
Trattamento Sanitario Obbligatorio ed amministrazione provvisoria (L. n. 833/1978) . Nella
giornata del sabato i T.S.O. verranno affidati al magistrato in turno di immediata reperibilità
per le urgenze.
38
criteri indicati in tabella, e
in misura comunque non superiore al 30%
dell’intero ruolo, anche l’attività decisoria.
La predeterminazione oggettiva delle cause del ruolo civile
contenzioso rientranti nel ruolo aggiuntivo avverrà con il criterio
indicato nel capo precedente.
In alternativa il GOT affiancante potrà aiutare il magistrato gravato da ruolo
aggiuntivo nelle forme della supplenza, in caso di concomitanti impegni nelle
funzioni di giudice tutelare e nella trattazione delle cause civili.
E’ pure consentito che l’affiancamento avvenga in modo esclusivo nelle attività
dell’ufficio del Giudice tutelare, dovendosi considerare ruolo aggiuntivo
l’intero carico di lavoro determinato da tale funzione.
Lo stesso deve dirsi per l’altro Giudice tutelare dr. Luca Ramponi, che
oltretutto è anche componente della Corte d’Assise pur con ruolo civile
contenzioso pieno, il quale ha manifestato espressa preferenza per
l’affiancamento del GOT esclusivamente nell’ambito delle funzioni di giudice
tutelare che, come detto, può essere considerato l’intero ruolo aggiuntivo
assegnato al magistrato, ove si escluda da tale qualificazione la quota del 30%
di contenzioso civile ordinario dal quale il magistrato non viene esonerato per
la contemporanea attribuzioni delle funzioni di giudice tutelare.
Ovviamente la medesima opzione per l’affiancamento esclusivo nelle funzioni
di Giudice tutelare potrà essere esercitata dalla dr.ssa Zompì, quando rientrerà
in servizio dalla maternità.
Quali Giudici Tutelari supplenti vengono
nominati, nell’ordine, la dr.ssa
Casadonte e la dr.ssa Poppi. In caso di assenza, incompatibilità,
ricusazione o impedimento del Giudice titolare, lo sostituiranno a turno.
OBBIETTIVI
Si deve rinviare al programma di gestione e al D.O.G. In ogni caso possono
considerarsi gli stessi della Prima Sezione
39
RIUNIONI
Al fine di realizzare il necessario scambio di informazioni sulle esperienze
giurisprudenziali all’interno della
sezione, la Presidente di sezione terrà
riunioni bimestrali con tutti i giudici alla stessa assegnati raccogliendo ogni
utile suggerimento per il suo miglior funzionamento, anche sotto il profilo
della funzionalità dei servizi di cancelleria, così segnalando eventuali
disfunzioni. A tal fine la Presidente di Sezione predisporrà un mirato ordine
del giorno, fissando uno o più relatori per gli argomenti da trattare.
Così come previsto dal paragrafo 35.8 della Circolare i verbali di tali riunioni
saranno trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 20
dicembre di ciascun anno. A tali riunioni potrà essere invitata a partecipare
una delegazione del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati laddove le
insorte problematiche o le proposte innovative riguardino direttamente i
rapporti istituzionali con il Foro. In quest’ultimo caso alla riunione parteciperà
anche il Presidente del tribunale.
In
caso
di
CRITERI DI SOSTITUZIONE
impedimento,
astensione,
ricusazione,
assenza
od
incompatibilità la Presidente della Sezione sarà sostituito dal giudice con
maggiore anzianità in ruolo.
Ove
non sia possibile nominare quale facente funzione del magistrato
impedito o impegnato in concomitante attività istituzionale
il
G.O.T.
abbinato o affiancato o gli altri disponibili in ordine di anzianità di servizio, la
relativa supplenza, fatte salve le specifiche ipotesi già sopra previste, avverrà
secondo l’ordine di anzianità decrescente. In caso di impedimento anche del
giudice come sopra individuato, la sostituzione avverrà con il supplente
previsto per quest’ultimo e così via. Ove non sia possibile individuare un
giudice supplente all’interno della Seconda Sezione, verrà nominato un giudice
della Prima Sezione civile, a partire da quello con minore anzianità in ruolo.
E così in concreto, fermo il criterio generale di sostituzione con facoltà di
40
delega della Presidente di sezione da parte del Presidente del tribunale: la
dr.ssa Savastano sarà sostituita dal dr. Morlini; questi dalla dr.ssa Ferrari e
così di seguito.
CALENDARIO UDIENZE
prima comparizione per tutti i giudici: giovedì ore 9,00
istruttorie per tutti i giudici: martedì e mercoledì ore 9,00 – giovedì ore 11,30
collegiali di discussione: 1° e 3° giovedì del mese ad ore 9
camerali: giovedì ore 12,00
camera di consiglio: giovedì ore 14,00
locazioni: giovedì ore 9,30 (licenze/convalide sfratti per finita
locazione).
Le cause in materia di locazione e comodato di immobile urbano,
affitto di azienda, saranno trattate dalla dr.ssa Boiardi il lunedì
dalle ore 9, dalla dr.ssa Ferrari nel corso delle udienze ordinarie.
Esecuzioni immobiliari: martedì-mercoledì ore 9,00
Esecuzioni mobiliari: prime udienze di pignoramento presso terzi
mercoledì ore 9,00; presso il debitore venerdì ore 9,00.
Per il solo dr Morlini, impegnato contemporaneamente nel settore delle
esecuzioni immobiliari, oltre che componente del Consiglio Giudiziario vale il
seguente calendario
Martedì: Istruttoria civile, ore 9 e seguenti.
Mercoledì: Esecuzioni Immobiliari, ore 9
Giovedì ore 9 prime udienze; dalle ore 10 istruttoria civile.
41
GOT ASSEGNATI ALLA SEZIONE CON FUNZIONE DI AFFIANCAMENTO E
SUPPLENZA
Tutti i GOT assegnati alla sezione possono svolgere funzioni di supplenza dei
magistrati impediti e/o assenti sempre che non siano impegnati in concomitanza
nell’affiancamento dei magistrati ai quali i singoli GOT sono abbinati.
Sono assegnati alla seconda sezione i seguenti GOT.
Avv. Valeria Dallari, affiancata al dr. Ramponi.
Avv. Elena Vincenzi, affiancata alla dr.ssa Zompì.
Avv. Beatrice Prisco, affiancata alla dr.ssa Boiardi.
Avv Maria Cristina Mucchi, affiancata alla dr.ssa Ferrari
Avv. Monica Santa Kumbasar affiancata al dr. Marini.
Avv Gabriele Bertolio
Avv. Silvana Vitali
Avv. Silvia Semprini
Avv. Maria La Nave
SETTORE LAVORO / PREVIDENZA /ASSISTENZA
La trattazione di tutte le controversie in materia di lavoro e di previdenza o
assistenza obbligatoria è riservata ai due giudici del lavoro che sono assegnati
al tribunale:
SOTTOSEZIONE LAVORO
1) dr.ssa Elena Vezzosi
- giudice titolare
2) dr.ssa Maria Rita Serri
- giudice titolare
Fatta eccezione per quelle manifestamente connesse ad altre già pendenti e
che seguiranno quella “madre”, l’assegnazione delle cause e dei relativi
provvedimenti di tutte le categorie ( cause ordinarie, cautelari, licenziamenti
ex legge Fornero, decreti ingiuntivi e accertamenti tecnici ex art 445bis)
avverrà in via alternata fra i due giudici della sottosezione, partendo dalla
dr.ssa Vezzosi.
Allo stesso modo verranno distribuiti i decreti ingiuntivi in materia di
previdenza e assistenza.
La dr.ssa Vezzosi, in forza della maggiore anzianità di servizio in Ufficio
coordinerà l’attività del settore.
L’attuale composizione dei due ruoli è frutto della redistribuzione attuata con
42
variazione tabellare del 16 gennaio 2012.
CRITERI DI SOSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO
DEL RECLAMO
I giudici della sottosezione si sostituiranno vicendevolmente. In caso di
contemporaneo impedimento, assenza o incompatibilità degli stessi saranno
sostituiti nell'ordine dalla dr.ssa Boiardi e dalla dr.ssa Ferrari.
Nella materia cautelare il Collegio del reclamo sarà presieduto dal Presidente
del tribunale e composto stabilmente dalla dr.ssa Boiardi, con specifica
esperienza nel settore lavoro. Dello stesso farà sempre parte in qualità di
giudice relatore il giudice del lavoro che non è intervenuto nell’adozione del
provvedimento reclamato.
In caso di incompatibilità/assenza di entrambi i giudici del lavoro, il collegio
sarà integrato dalla dr.ssa Ferrari ovvero dagli altri giudici della seconda
sezione in ordine di anzianità decrescente.
CRITERI DI PRIORITA’ NELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI DI
LAVORO E PREVIDENZA
Possono trovare conferma i criteri di priorità già in vigore ed esplicitati nella
precedente Tabella, vale a dire:
a) nel lavoro: la materia dei licenziamenti individuali;
b) nella previdenza ed assistenza: le prestazioni di invalidità - inabilità ed, in
particolare, l'indennità di accompagnamento in genere richiesta per soggetti
molto anziani.
OBBIETTIVI
Sono i medesimi individuati nel provvedimento di variazione tabellare del 16
gennaio 2012. Gli obbiettivi per il 2014 sono contenuti nel Programma di
gestione allegato e nel D.O.G.
Essi sono in sintonia con quelli generali del tribunale e concernono la più
sollecita trattazione e definizione delle cause stesse in modo che siano
concluse in tempo massimo non superiore a tre anni e quindi con tempi medi
43
inferiori. Tenuto conto degli interessi coinvolti nella cause di lavoro e
previdenziali, bisognerà tendere ad una progressiva riduzione della durata
media delle cause in questione, eliminando entro il 2014 tutte le controversie
pendenti da oltre tre anni con priorità alle cause in materia assistenziale e
previdenziale e a quelle in materia di licenziamento, curando che per gli anni
successivi nessuna causa sia decisa oltre il termine triennale.
Dr.ssa Elena Vezzosi:
CALENDARIO UDIENZE
Martedi mattina dalle ore 9 ad orari scaglionati : lavoro, trattazione, istruzione
discussione
Mercoledì mattina dalle
ore 9 ad orari scaglionati: cause previdenziali;
pomeriggio dalle 15,30, lavoro, trattazione, istruzione discussione.
Venerdì dalle ore 9, ad orari scaglionati, prime udienze fino alle 11; poi
lavoro, trattazione, istruzione discussione.
Dr.ssa Maria Rita Serri :
Martedì mattina dalle 9 alle 10 prima udienza comparizione nelle
cause ex art. 1 co. 48 Legge 92/102.
Martedì, mattina e pomeriggio, a partire dalle ore 9 ad orari
scaglionati: cause di previdenza e lavoro ( comprese quelle di cui al
punto precedente), prima comparizione, trattazione, istruzione,
discussione.
Venerdì, mattina e pomeriggio a partire dalle ore 9 ad orari
scaglionati cause di previdenza e lavoro (comprese quelle sopra
indicate), prima comparizione, trattazione, istruzione, discussione.
Udienze straordinarie, secondo le necessità, con gli stessi orari e le stesse
modalità sia per le cause di lavoro che previdenziali, negli altri giorni ma
prevalentemente il giovedì.
GOT ASSEGNATI ALLA SEZIONE CON FUNZIONE DI SUPPLENZA
Avv. Silvia Semprini.
44
Avv. Mariangela Bonati
In caso di assenza, impedimento, astensione ricusazione, si
provvederà con gli altri GOT della seconda sezione, nell’ordine.
ALTRI SETTORI SPECIALI
ESECUZIONI IMMOBILIARI
Sulla base delle precedenti disposizioni tabellari e delle successive variazioni la
materia è assegnata e trattata in modo paritario dai magistrati:
dr. Gianluigi Morlini;
Dr Matteo Marini, in forza di decreto presidenziale 91/2013, in precedenza
richiamato.
Il dr Marini è anche titolare del ruolo delle esecuzioni mobiliari, coadiuvato
dai GOT Bertolio e Vitali
L’inserimento del dr Marini nel settore è avvenuto con il richiamato
provvedimento di variazione tabellare alle seguenti condizioni.
1. Mantenimento del ruolo civile contenzioso ordinario in carico.
2. Riduzione del 50% nelle assegnazioni di nuove cause di civile ordinario.
3. Assegnazione di un GOT in affiancamento con facoltà di delega allo stesso di ogni fase del
procedimento, avendone il dr. Marini fatto espressa richiesta.
4. Assegnazione del 50% delle cause di opposizione a precetto e di opposizione nelle procedure
esecutive immobiliari, essendo l’altro 50% assegnato all’altro Giudice delle esecuzioni
immobiliari dr Morlini con il criterio dell’assegnazione dei numeri pari al dr. Marini e dei
dispari al dr. Morlini e di sostituzione reciproca in caso di incompatibilità, fermi i criteri
generali di sostituzione in caso di impedimento, senza incompatibilità di entrambi. A questo
fine il settore delle esecuzioni immobiliari e mobiliari deve ritenersi assegnato in blocco alla
seconda sezione civile, al cui interno, secondo l’ordine di anzianità crescente ( dal meno al
più anziano), andranno individuati i sostituti in caso di assenza, incompatibilità, impedimento
di entrambi i magistrati assegnati al settore.
5. Assegnazione al dr. Marini della sola fase cautelare delle opposizioni all’esecuzione e agli
atti esecutivi nelle esecuzioni mobiliari, il merito delle quali sarà attribuito, in considerazione
della pesante scopertura d’organico, al GOT avv. Bertolio che ha già mostrato, smaltendo il
precedente arretrato in materia, di essere in grado di svolgere in modo ottimale la relativa
funzione.
6. Partecipazione invariata a turno alle assegnazioni dei ricorsi per decreto ingiuntivo,
procedimenti cautelari, volontaria giurisdizione.
L’affiancamento di un GOT al dr Marini si rende indispensabile, in considerazione del rilevante
ruolo di esecuzioni immobiliari che verrà trasferito sul dr. Marini e si aggiungerà all’intero carico
attuale di civile contenzioso ordinario oltre alla partecipazione paritaria alle altre assegnazioni
turnarie.
45
Il GOT che affiancherà il dr. Marini, in base alle valutazioni congiunte con la Presidente di sezione
ed il magistrato interessato, deve individuarsi nell’avv. Monica Santa Kumbasar che oltre ad
affiancare il dr. Marini resta assegnata alla prima sezione per eventuali sostituzioni e supplenze;
Per quanto concerne regole e criteri dell’affiancamento vanno estese anche al presente modulo i
criteri formulati nel provvedimento di variazione tabellare generale concernente i GOT del 19
marzo 2013, oggetto di recente parere favorevole da parte del Consiglio Giudiziario. Ne segue che
entro i limiti generali fissati in detto provvedimento, il magistrato potrà delegare al GOT affiancante
ogni tipo di attività processuale compresa la decisione della causa e la redazione della sentenza.
Resta pertanto confermato rispetto alle vigenti tabelle:
Che gli affari sono distribuiti tra i due magistrati
Che il criterio di assegnazione è il numero di iscrizione nel relativo registro
(pari/dispari).
Che in caso di assenza, impedimento od incompatibilità i due magistrati si
sostituiranno tra loro.
Al dr. Marini saranno assegnate le cause di opposizione a precetto e agli atti
esecutivi che siano proposte prima dell’inizio dell’esecuzione ai sensi dell’art
615 primo comma cpc e 617 primo comma c.p.c. relative alle esecuzioni
immobiliari, con competenza sia per la fase cautelare che per il merito.
I reclami sui provvedimenti cautelari emessi dal dr. Marini nelle cause di
opposizione di cui al paragrafo precedente sono assegnati come relatore al dr.
Morlini.
Sono assegnate al dr. Marini tutte le altre cause di opposizione all’esecuzione
ai sensi dell’art 615/2, 617/2 e 619 cpc aventi numero dispari, nonché le
divisioni originate da esecuzioni immobiliari aventi numero dispari. Al Dr.
Morlini saranno assegnate le cause di opposizione ai sensi degli artt. 615/2,
617/2 e 619 c.p.c. relative alle esecuzioni immobiliari aventi numero pari,
nonché le divisioni originate da esecuzioni immobiliari aventi numero pari.
I reclami avverso le ordinanze emesse dal G.E. saranno decisi da un Collegio
composto dalla dr.ssa Savastano presidente, dal giudice dell’esecuzione non
incompatibile al quale verranno omissis assegnati i relativi ricorsi, e da un
giudice della seconda sezione a rotazione.
In considerazione delle attribuzioni quali giudici delle esecuzioni immobiliari,
46
i predetti magistrati avranno un carico di nuove assegnazioni di processi civili
ordinari ridotto del 50% per ciò che concerne il dr. Marini e del 40% per ciò
che concerne il dr. Morlini ( in quanto lo stesso è anche componente del
Consiglio Giudiziario ).
Il dr. Marini con la variazione 91/2013 ha ereditato dal primo luglio 2013
l’intero rilevante carico di esecuzioni immobiliari del dr. Fanticini, oltre a
mantenere l’incarico di giudice delle esecuzioni mobiliari, affidatogli nel
momento dell’immissione in possesso ( maggio 2012 ).
Tale incarico gli è stato assegnato senza alcun alleggerimento del ruolo pieno
di contenzioso civile ordinario che gli era stato attribuito
al momento
dell’immissione in possesso ( integrato da un certo numero di cause della ex
sezione distaccata di Guastalla e da un altro gruppo di cause di altro
magistrato per riequilibrare i ruoli ).
In sostanza il dr. Marini avrebbe avuto diritto a chiedere uno alleggerimento
del suo ruolo con redistribuzione agli altri magistrati, nella misura del 50% del
suo ruolo a quella data.
Non essendo ciò avvenuto, deve ritenersi che il ruolo civile ordinario del dr
Marini alla data del primo luglio 2013, quando ha assunto il nuovo incarico di
giudice
delle esecuzioni immobiliari, di rilevantissimo peso come si può
rilevare dalla lettura dei dati statistici riportati nel programma di gestione, è
costituito da un “carico aggiuntivo” pari al 50 % dell’intero ruolo civile
contenzioso a detta data, cioè la quota che avrebbe dovuto essere redistribuita
per effetto del nuovo incarico assegnato.
In relazione a tale carico aggiuntivo, creatosi per effetto dell’assegnazione del
nuovo incarico, il dr. Marini, che ne ha fatto richiesta, è affiancato dal Giudice
onorario Monica Santa Kumabsar, secondo i criteri oggettivi e predeterminati
fissati nel provvedimento di variazione tabellare che regola le modalità
dell’affiancamento dei GOT ai magistrati titolari di ruolo aggiuntivo. Al GOT
affiancante, nella misura e con le
modalità anzidette, potranno essere
affidate per la decisione esclusivamente omissis cause pendenti fino alla data
47
del primo luglio 2013 (assunzione del ruolo esecuzioni civili immobiliari).
Essendo riconosciuto al dr. Marini da detta data un esonero del 50% dalle
nuove assegnazione, per tale nuova parte del suo ruolo civile non potrà
procedersi ad affidamento di cause per la decisione al GOT affiancante.
Per
la
predeterminazione
delle
cause
rientranti
nel
ruolo
aggiuntivo, fermi i limiti tabellari di materia e valore come fissati
nei decreti 51-58/2013, il magistrato farà riferimento alle cause
prime iscritte in ciascuno degli anni antecedenti il primo maggio
2012, fino a raggiungere il massimo del 50% dell’intero ruolo,
avendo riguardo al “peso” della pendenza di ciascun anno sul ruolo
complessivo. Il magistrato affiancato, inoltre, predisporrà prima
delle singole deleghe l’elenco delle cause integranti
il ruolo
aggiuntivo sulla base dei sopra indicati criteri, avendo cura di
apporre
sul
fascicolo
l’indicazione
appartenente al ruolo aggiuntivo.
che
si
tratta
di
causa
ESECUZIONI MOBILIARI
La materia è assegnata al giudice Matteo Marini.
L’assegnazione part time di più magistrati al settore delle esecuzioni civili si
era resa necessaria per l’imponente aumento del numero delle procedure
esecutive che aveva reso indispensabile alleggerire il carico di lavoro dei due
magistrati che fino al 2 maggio 2012 si erano occupati della materia.
Stante l’ineludibile necessità di istituire la sottosezione per le procedure
concorsuali con la creazione del secondo posto di Giudice Delegato assegnato
al dr Fanticini, si è stati costretti a riportare a due i magistrati addetti alle
esecuzioni civili mobiliari e immobiliari, uno dei quali con parziale esonero dal
lavoro giudiziario in quanto componente del C.G. ( il dr. Gianluigi Morlini).
Per utilizzare nel modo più ampio il dr Marini nel programma di riduzione
della pendenza nel settore contenzioso, oltre che per il nuovo impegno dello
48
stesso
quale giudice delle esecuzioni immobiliari, fatta eccezione per le
decisioni
sulla sospensione e per il merito dell’opposizione all’esecuzione
mobiliare, egli potrà avvalersi, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 61.2
comma 3
n. 1 lettera A della Circolare, della collaborazione dei GOT,
specificamente assegnati al settore delle esecuzioni mobiliari civili, avv.
Gabriele Bertolio
quanto alle procedure con
numero pari nel registro
esecuzioni mobiliari, e avv. Silvana Vitali quanto alle procedure con numero
dispari. Nei pignoramenti e sequestro presso terzi le dichiarazioni ex art. 547
c.p.c. saranno raccolte dai due Giudici onorari con i medesimi criteri. In caso
di astensione, ricusazione, assenza, impedimento, i GOT si sostituiranno
vicendevolmente. In caso di astensione, ricusazione, assenza, impedimento il
giudice Marini sarà sostituito dal dr. Morlini.
Il Collegio chiamato a decidere sui reclami in materia sarà composto dalla
Presidente di sezione, dal dr. Morlini con funzioni di relatore e da un giudice
della seconda sezione a turno.
Al dr. Marini sono altresì assegnate le cause in materia di opposizione alle
esecuzioni forzate mobiliari, per consegna o rilascio, di obblighi di fare/non
fare.
Le opposizioni agli atti esecutivi, in caso di incompatibilità del dr. Marini ex
art 186 bis disp. att. c.p.c., saranno assegnate al dr. Morlini.
Le
udienze dei processi esecutivi mobiliari, per consegna/rilascio e per
l'attuazione di obblighi di fare/non fare, saranno tenute dai giudici onorari già
designati, i quali adotteranno tutti i provvedimenti necessari alla prosecuzione
delle procedure esecutive, ad eccezione dei provvedimenti di natura cautelare.
DECRETI INGIUNTIVI
I ricorsi per decreto ingiuntivo verranno assegnati giornalmente in base al
numero di iscrizione a ruolo e a rotazione tra tutti i giudici delle due sezioni
secondo l’ordine di anzianità di servizio; nelle assegnazioni il Presidente di
Sezione salterà una sequenza su due.
In caso di assenza dall’ufficio per oltre 5 giorni del giudice come sopra
individuato l’assegnazione scalerà automaticamente al successivo.
49
Restano confermati in materia i criteri fissati con il provvedimento di
variazione tabellare del 24 gennaio 2011 che per per maggior dettaglio si
riporta in nota.20
CAUSE SOCIETARIE
Omissis
DISTRIBUZIONE
TRA
LE
SEZIONI
DELLE CONTROVERSIE
PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 150/2011 ( c.d. decreto di
unificazione dei riti ).
Resta confermato il provvedimento di variazione tabellare adottato al
Osservato che il criterio di assegnazione dei decreti ingiuntivi previsto nelle tabelle di organizzazione del
Tribunale di Reggio Emilia, che ha dato luogo a un sistema consolidato nel tempo e a risultati ampiamente
positivi in termini di celerità della risposta giudiziaria e di trasparenza e obiettività, deve essere confermato
con l’assegnazione a ciascun magistrato a rotazione secondo il criterio dell’anzianità di servizio del singolo
ricorso, con la sola eccezione delle specifiche incompatibilità di cui si dirà appresso;
Considerato che l’introduzione del decreto ingiuntivo telematico non impone una modifica del criterio di
assegnazione in vigore ma soltanto un suo adeguamento rispetto all’esigenza di incentivare il processo
telematico senza ulteriori e insostenibili aggravi per la Cancelleria;
ritenuto che tale esigenza possa essere soddisfatta, prevedendo che si proceda all’assegnazione, secondo il
criterio in uso, dei decreti ingiuntivi telematici e solo successivamente di quelli pervenuti su supporto
cartaceo;
Rilevato che alle situazioni di incompatibilità già note (il dott. Fanticini versa in situazione di astensione
obbligatoria ai sensi dell’art. 51 n. 3 c.p.c. nei confronti dell’avv. Giulio Cesare Bonazzi; il dott. Varotti versa in
situazione di incompatibilità ex lege nei confronti dei ricorsi presentati dai curatori fallimentari; il dott. Rat è
stato autorizzato ad astenersi per ragioni di opportunità rispetto alle iniziative giudiziarie dello studio Mazza;
la dott.ssa Poppi versa in situazione di incompatibilità per ragioni di opportunità nei confronti dei ricorsi
presentati dalla cognata; la dott.ssa Serri versa in situazione di incompatibilità ex lege nei confronti dei ricorsi
presentati dalla sorella) è possibile ovviare mediante l’assegnazione del ricorso destinato – secondo il criterio
in vigore – al giudice in condizioni di incompatibilità a quello successivo per poi proseguire nell’ordinario
criterio di assegnazione, con recupero per il magistrato incompatibile dell’unità a lui non assegnata;
20
DISPONE
che i ricorsi per decreto ingiuntivo trasmessi in via telematica e quelli inoltrati su supporto cartaceo siano
assegnati secondo il criterio tabellare in vigore (assegnazione del singolo ricorso a ciascun magistrato secondo
il criterio dell’anzianità), dando precedenza all’assegnazione dei ricorsi telematici per poi provvedere a quella
dei ricorsi su supporto cartaceo;
DISPONE
che, nell’ipotesi in cui il magistrato al quale spetterebbe l’assegnazione del ricorso secondo il suddetto criterio
versi in una delle situazioni di incompatibilità sopra richiamate, il ricorso venga assegnato al giudice
immediatamente successivo, indicato nell’elenco, con recupero nel turno successivo per il magistrato
incompatibile dell’unità a lui non assegnata.
50
momento dell’entrata in vigore della nuova legge che si riporta in nota.21
21
“ Rilevato che a seguito della trasformazione in procedimenti contenziosi di innumerevoli procedure di
volontaria giurisdizione e dell’attribuzione in alcuni casi e in talune materie della competenza al tribunale in
composizione collegiale non è
procrastinabile una ripartizione
tra le sezioni delle
materie oggetto
dell’intervento riformatore, inteso alla semplificazione e specificazione del rito applicabile, una volta ridotti a
tre i riti applicabili a tutte le materie ricondotte nell’alveo della cognizione contenziosa unificata;
Che la ripartizione deve andare nel senso di un minimo di specializzazione da perseguire anche in un tribunale
di ridotte dimensioni quale quello di Reggio Emilia, esigenza posta a base della riorganizzazione attuata con
le tabelle dello scorso triennio.
Rilevato che già in base alle tabelle vigenti le materie concernenti i diritti della persona, i diritti fondamentali,
i diritti della famiglia e la materia relativa al diritto dell’immigrazione erano di competenza della prima
sezione;
Che è inoltre opportuno predisporre un’opportuna ripartizione delle incombenze derivanti dal nuovo quadro
normativo tra il Presidente del Tribunale e la Presidente di sezione;
Che nell’ambito delle materie oggetto di specifica disciplina processuale vanno individuate le materie che per
affinità con le altre possono essere assegnate alla prima sezione e individuate quelle che, sempre con il
criterio di residualità, vanno invece assegnate alla seconda sezione che già in passato partecipava alla
assegnazione turnaria di alcune dei procedimenti in esame, rientranti nell’alveo della c.d. “volontaria
giurisdizione”;
Che alcuni procedimenti debbono essere assegnati a collegi speciali formati con criterio oggettivo e
predeterminato;
Che non essendo possibile prevedere esattamente il peso numerico e qualitativo dei diversi procedimenti
oggetto dell’odierna ripartizione, va attribuito ai criteri di assegnazione definiti con l’attuale provvedimento
carattere sperimentale, fermo restando che, trattandosi di procedure prevedibilmente limitate in termini
numerici, un eventuale divario nell’arco del primo periodo di sperimentazione di un anno non dovrebbe
incidere in maniera significativa sui carichi di lavoro individuali;
Ritenuto che occorre quindi procedere alla distribuzione e riassegnazione del contenzioso derivante dal
citato decreto legislativo tra le due sezioni civili e a collegi speciali in base alla materia;
DISPONE
Che le materie disciplinate dal decreto legislativo 150/ 2011 siano considerate a tutti gli effetti materie di
contenzioso unificato e trattate dai magistrati delle due sezioni civili a rotazione, partendo dal più anziano, in
composizione monocratica o collegiale secondo la seguente ripartizione. Restano ferme cause speciali di
esonero o riduzione di carico già previste in precedenti provvedimenti tabellari per le materie oggetto del
presente provvedimento.
Sono assegnati alla prima sezione i procedimenti regolati dagli art. 10, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 28, 31 Decreto
legislativo 150/2011.
Il collegio previsto dall’art 21 del decreto sarà presieduto dal Presidente del tribunale che sarà assegnatario a
turno con gli altri magistrati in ordine di anzianità decrescente del relativo fascicolo.
Il Presidente del tribunale è in ogni caso preposto all’adozione o al rigetto del provvedimento di cui al quinto
comma dell’art. 21. In tal caso sarà sostituito nel successivo giudizio dalla Presidente di sezione.
Anche i collegi previsti dagli art 22 e 31 saranno presieduti dal Presidente del tribunale che parteciperà come
51
Il provvedimento in questione stabiliva che i criteri di ripartizione del carico
delle procedure disciplinate dal decreto legislativo 150/ 2011 dovesse avere
carattere sperimentale e soggetto a modifiche dettate dal controllo dei flussi.
In effetti la prima fase applicativa ha fatto registrare l’esigenza di una diversa
distribuzione dei procedimenti previsti dall’art 15 del Decreto, assegnati
globalmente alla Presidente di sezione. Si tratta
di procedure,
rivelatesi
numericamente prevalenti, concernenti le opposizioni avverso i decreti di
pagamento emessi in favore dell’ausiliario del magistrato, previste dall’art 170
TU spese di giustizia, al quale rinvia l’art 84 con riferimento al decreto di
pagamento in favore del difensore d’ufficio e dell’ammesso a gratuito
patrocinio nonché dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di
parte.
La legge prevede che i relativi procedimenti, da trattarsi con il rito sommario
di cognizione, siano di competenza del Presidente del tribunale.
Tenuto conto dell’impegno diretto del Presidente nel collegio penale anche per
la stesura delle motivazioni delle sentenze ed in numerosi altri settori nonchè
della necessità di rendere compatibile l’attività giurisdizionale del Presidente
con l’esercizio delle funzioni direttive, si ritiene di far ricorso per questa
materia alla delega
ai magistrati delle sezioni civili, così modificando la
precedente tabella che aveva creato notevoli problemi, coinvolgendo i giudici
penali nella trattazione di cause civili, spalmando l’intero carico di lavoro tra i
giudici civili secondo i seguenti criteri:
1. Distinzione delle opposizione tra quelle avverso decreti emessi in ambito
relatore all’assegnazione dei fascicoli a turno con gli altri magistrati della sezione, secondo il predetto criterio.
Quando il procedimento è assegnato al Presidente come relatore, il collegio sarà composto dai due magistrati
più anziani. Altrimenti dal relatore e dal magistrato che segue nell’ordine di anzianità della sezione.
Sono assegnati alla seconda sezione i procedimenti regolati dagli art 6, 9, 14 e 32 del decreto. I predetti
procedimenti saranno assegnati a tutti i magistrati a turno, muovendo dal più anziano.
La Presidente di sezione parteciperà all’assegnazione nella misura del 25% per gli affari di pertinenza della
prima sezione ed in pari misura per gli affari di pertinenza della seconda.
52
penale ed emessi in ambito civile.
2. Assegnazione a turno dei decreti emessi dai magistrati della sezione
GIP/GUP e dal pubblico ministero ai giudici della prima sezione civile.
3. Assegnazione a turno dei decreti emessi dai magistrati della sezione
dibattimento ai magistrati della seconda sezione civile.
4. Assegnazione a turno dei decreti emessi dai magistrati della prima
sezione civile ai magistrati della seconda.
5. Assegnazione a turno dei decreti emessi dai magistrati della seconda
sezione civile ai magistrati della prima.
In tutti i casi Incaricata dell’assegnazione la dr.ssa Savastano.
*****
GIUDICI ONORARI
Oltre che nei casi già specificamente indicati, i giudici onorari assegnati alle
Sezione civili verranno utilizzati con compiti di supplenza e/o collaborazione
nei soli giudizi monocratici sulla base di specifiche esigenze ed unicamente a
seguito del relativo provvedimento di assegnazione da parte del Presidente del
Tribunale o del Presidente di sezione, tenuto conto dei criteri di cui al capo VII
della Circolare.
Per consentire l’adozione del modulo organizzativo di cui al punto 61.1.
secondo comma n. 1 della circolare, il solo compatibile con la situazione di
organico del settore civile, è stato predisposto un piano di assegnazione e
abbinamento dei GOT con i magistrati, in modo che i GOT affianchino i
magistrati di riferimento e con gli stessi si coordinino per le sostituzioni e per
la trattazione di affari e udienze in sovrannumero. Ciascun magistrato è stato
abbinato con
uno o più GOT e pertanto dai ruoli dei magistrati ( la
tendenziale uniforme distribuzione dei GOT tra i magistrati non esige
assegnazione di un surplus di affari ) potranno essere prelevati gruppi di affari
che i GOT potranno trattare, istruire e decidere, secondo lo specifico piano di
53
utilizzo che il magistrato intenderà adottare d’intesa con i GOT assegnati.
Gli abbinamenti sono i seguenti:
avv. Maria Cristina Mucchi: giudici Gattuso e Ferrari
avv. Maria Danesi De Luca: giudici Zompì e Poppi
avv. Beatrice Prisco e avv Silvia Semprini: giudici Ramponi e Boiardi
Avv. Ofelia Tropeano: giudici Tanasi
Avv. Maria Pia Sacco e avv. Maria
Danesi De Luca: giudici Casadonte,
Savastano e Fanticini.
Avv. Silvia Semprini: giudice Morlini
Avv. Gabriele Bertolio e Silvana Vitali: giudici addetti alle esecuzioni mobiliari
e immobiliari, giudice Marini.
In ogni caso saranno assegnati ai GOT a turno le prove delegate e le rogatorie
in ambito civile nonché le cause in materia condominiale.
Parziale riequilibrio dei ruoli della seconda sezione
Come si desume dalla tabella che segue e che riporta il flusso dei procedimenti
dei magistrati di entrambe le sezioni, al 31 dicembre 2013 i magistrati Cristina
Ferrara e Simona Boiardi presentavano il maggior carico assoluto di pendenze
del ruolo civile ordinario, rispettivamente 513 e 480. A fronte di questa
pendenza più elevata, gli altri magistrati della seconda sezione presentavano
una pendenza significativamente più contenuta.
Marini 399
Zompì 347
Ramponi 304
Morlini 222
MAGISTRATI
TOGATI
ISCRITTI
NEL 2013
RITO
UNIFICAT
O
DEFINITI
NEL 2013
DEGLI
ISCRITTI NEL
2013
RITO
54
PENDENTI AL
31.12.2013
DEGLI ISCRITTI
NEL 2013
PENDENTI
GENERALI
AL 31.12.13
R.ORDIN.
Penden
tiGGENER
ALI al
31.12.2013
R. UNIF
UNIFICATO
TOTALE
BOIARDI
CARUSO
CASADONTE
1494
100
757
1157
37
549
337
63
208
480
324
693
70
482
FANTICINI
FERRARI
GATTUSO
MARINI
MORLINI
POPPI
RAMPONI
SAVASTANO
TANASI
VAROTTI
ZOMPI’
605
1546
67
898
172
714
702
1481
111
562
320
527
1180
46
667
33
523
513
1147
72
524
243
78
366
21
231
139
191
189
334
39
38
77
104
513
198
352
208
362
292
152
286
30
323
166
712
206
399
222
519
304
417
296
30
347
Le ragioni di questo disallineamento sono plurime e trovano fondamento in
ragioni oggettive e soggettive, più volte illustrate in altri atti.
Sta di fatto che d’intesa con la presidente sezione la questione è stata discussa
tra i magistrati e si è pervenuti consensualmente alla decisione, in spirito
solidaristico e di assegnazione di priorità alle esigenze
dell’ufficio e
dell’utenza, di procedere ad una limitata e parziale redistribuzione di cause dei
ruoli Ferrari e Boiardi tra gli altri magistrati della sezione, esclusa la dr.ssa
Zompì in maternità.
L’alleggerimento dei due ruoli si è convenuto possa essere nell’ordine di 70 per
ciascuno dei due ruoli. Ridotto di questo numero, i ruoli Ferrari e Boiardi
(senza tenere conto dell’andamento positivo dei primi due mesi dell’anno) si
dovrebbero
ridurre rispettivamente a 443 e 410 con una riduzione
significativa della “forchetta” rispetto al ruolo più “leggero” del dr Morlini
(ridotto anche per l’esonero parziale dal lavoro giudiziario a quest’ultimo
spettante in quanto componente del Consiglio Giudiziario ) che crescerebbe
fino a 292 pendenze, avendo il dr. Morlini accettato di ricevere il maggior
numero della cause da redistribuire.
55
Rispetto all’altro miglior ruolo, quello del dr Ramponi, la “forchetta” sarebbe
ulteriormente ridotta, in quanto il ruolo Ramponi salirebbe di 40 cause e
quindi a 344.
Per realizzare l’obbiettivo, un sacrificio è stato chiesto pure ai magistrati
Marini e Fanticini che, pur gravati di ruoli consistenti e gravosi sia per il
contenzioso civile che per lo svolgimento di altri incarichi di grande impegno (
Giudice delle esecuzioni immobiliari, giudice delegato ai fallimenti ) hanno
accettato in spirito solidaristico e di servizio di farsi carico di 20 fascicoli a
testa prelevati dai due ruoli.
Come si desume dal Programma di gestione ex art 37, qui richiamato,
obbiettivo dell’ufficio per il 2014 è di eliminare tendenzialmente tutte le cause
pendenti iscritte prima del 2011.
Come si vede dalla tabella seguente si tratta di impegno assai gravoso, essendo
i processi pendenti ante 2011 pari a 711.
pend
Unif
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
3
2
10
11
21
40
102
250
399
659
1101
2649
Ordi
nario
Ex
702bis
caut
Sep Sep Div
Div DI
con giu Cong cont
Conv poss Dir agr
sfr
soc
r.lav
Rec
coll
3
2
10
9
18
36
92
217
324
550
929
1766
4
27
121
1
1
1
2
2
8
12
17
92
1
2
83
1
2
2
19
41
68
137 51
2
1
2
8
19
56
93
71
1
3
152
17
1
1
6
5
23
34
18
113
Impegno gravoso ma non irrealizzabile a condizione tuttavia di una migliore
distribuzione delle cause tra tutti i magistrati e possibilmente anche di quelle
di più risalente iscrizione.
Al 25 febbraio 2014 la pendenza di cause civili ordinarie iscritte negli anni
2009 e 2010 per i ruoli Boiardi e Ferrari era il seguente.
56
4
2010
2009
2011
2012
totale
2013
Boiardi
Ferrari
Boiardi
Ferrari
Boiardi
Ferrari
Boiard
i
Ferrari
Boiardi
Ferrar
i
Boiard
i
43
38
48
45
50
45
96
90
203
216
440
Ferrari
Rito Unificato
Ordinario
In pratica per realizzare l’obbiettivo i due magistrati dovrebbero smaltire nei
prossimi dodici mesi quanto alla dr.ssa Boiardi 91 processi iscritti nel 2009 e
nel 2010 e la dr.ssa Ferrari 83 fascicoli iscritti nei due anni
Per agevolare il compito, la redistribuzione è necessaria e tutti i magistrati ne
hanno convenuto.
Nel realizzare la redistribuzione non si può tuttavia non tenere conto delle
esigenze manifestate dalla maggior parte dei magistrati destinatari di questo
ulteriore carico di avere il minor numero possibile di cause iscritte nel 2009 e
2010, onde potere organizzare meglio la gestione di tale carico aggiuntivo in
relazione ai tempi necessari per la definizione. La richiesta può essere accolta
perché comunque l’alleggerimento dei ruoli agevola le magistrate interessate
nella definizione delle cause più “vecchie”.
Al contrario il dr Fanticini ha chiesto di essere destinatario proprio di cause
del 2009 e del 2010.
Sulla base di tali premesse la redistribuzione avverrà secondo questi criteri:
Il dr Morlini riceverà 60 cause, 30 cause del ruolo Ferrari e 30 del ruolo
Boiardi:
10 dell’anno 2011; 10 dell’anno 2012; 10 dell’anno 2013 per ciascuno dei due
ruoli.
57
434
Tali cause saranno prelevate con criterio casuale ( più alto numero di ruolo
per ciascun anno ).
Il dr. Ramponi riceverà 40 cause, 20 cause del ruolo Ferrari e 20 cause del
ruolo Boiardi:
5 iscritte nel 2009 ruolo Boiardi; 5 iscritte nel 2010 ruolo Boiardi; 3 iscritte nel
2010 ruolo Ferrari; 7 iscritte nel 2011 ruolo Ferrari; 5 iscritte nel 2012 ruolo
Ferrari; 5 iscritte nel 2012 ruolo Boiardi; 5 iscritte nel 2013 ruolo Ferrari; 5
iscritte nel 2013 ruolo Boiardi.
Tali cause saranno prelevate con criterio casuale ( più alto numero di ruolo per
ciascun anno, a scalare rispetto ad assegnazione al precedente magistrato con
il medesimo criterio ).
Il dr. Fanticini riceverà 20 cause, 10 dal ruolo Ferrari e 10 dal ruolo Boiardi;
cinque per ciascun ruolo del 2009 e cinque per ciascun ruolo del 2010.
Tali cause saranno prelevate con criterio casuale ( più alto numero di ruolo
per ciascun anno, a scalare rispetto ad assegnazione al precedente magistrato
con il medesimo criterio ).
Infine il dr. Marini riceverà 20 cause, 10 dal ruolo Ferrari e 10 dal ruolo
Boiardi iscritte ( in numero di 5 per ciascuno ruolo e anno) nel 2011 e nel
2012.
Tali cause saranno prelevate con criterio casuale ( più alto numero di ruolo
per ciascun anno, a scalare rispetto ad assegnazione al precedente magistrato
con il medesimo criterio ).
Va qui dato atto della disponibilità offerta dai magistrati sopra
indicati a farsi carico della redistribuzione.
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SETTORE PENALE
SEZIONE GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
E DELL’UDIENZA PRELIMINARE
COMPONENTI
1) dott. Giovanni Ghini
2) dr.ssa Angela Baraldi
T.F.P.I 07/06/ 2019
T.F.P.I.
giudice effettivo
7.10. 2019 giudice effettivo
3) dr.ssa Antonella Pini Bentivoglio T.F.P.I. 21.04.2020
giudice effettivo
FUNZIONI DI DIREZIONE
Le funzioni di direzione verranno assolte sentiti i magistrati della sezione e
con il loro consenso dalla dr.ssa Angela Baraldi che avrà cura di:
- coadiuvare il Presidente del Tribunale nello svolgimento dei suoi compiti di
vigilanza e controllo, attraverso la segnalazione di ogni problematica che
riguardi gli aspetti relativi alla funzionalità ed alla organizzazione della
59
Sezione;
- raccordarsi con la dr.ssa Beretti, magistrato coordinatore della sezione
dibattimento, per concordare prassi operative che rendano fluido il passaggio
dei procedimenti da una fase all’altra e consentano di eliminare tempi morti.
- vigilare affinché la distribuzione del carico di lavoro avvenga secondo i criteri
di assegnazione automatica previsti e in ogni caso in modo equilibrato;
- organizzare, d’intesa con il Presidente del tribunale, riunioni fra i magistrati
addetti, con cadenza almeno mensile, al fine di discutere e risolvere
problematiche relative all’organizzazione e funzionalità
della Sezione e di
curare l’aggiornamento e il confronto sulle nuove questioni di diritto
sostanziale e processuale. Così come previsto dal paragrafo 35.8 della
Circolare, una relazione sull’esito di tali riunioni con allegati i relativi verbali
verrà inviata al Presidente del Tribunale che ne curerà la trasmissione al
Consiglio Superiore della Magistratura entro il 20 dicembre di ciascun anno.
A tali riunioni potrà essere invitata a partecipare una delegazione del locale
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati laddove le insorte problematiche o le
proposte innovative riguardino direttamente i rapporti istituzionali con il
Foro: in tal caso alla riunione parteciperà anche il Presidente del Tribunale ed
il Coordinatore della Sezione penale.
- concordare con il coordinatore della sezione dibattimento e con il Presidente
del tribunale riunioni congiunte dei magistrati addetti al settore penale con le
stesse modalità e gli stessi scopi.
- Riferire sull’andamento dell’attività giudiziaria in relazione alle verifiche
trimestrali dell’attività, compiute dal Presidente sulla base dei dati statistici,
con riferimento ai carichi di lavoro evasi complessivamente dalla Sezione e da
ciascuno dei magistrati, all’equa distribuzione degli affari, ai tempi di
esaurimento della fase preliminare e della deliberazione dei provvedimenti
richiesti al Giudice per le indagini preliminari;
- controllare il regolare adempimento da parte della Cancelleria di tutte le
attività direttamente connesse all’attività dei giudici, successivamente
60
informando in merito il Presidente del Tribunale ed il Dirigente
amministrativo;
- mantenere, d’intesa con il Presidente del tribunale, periodici contatti con la
Procura della Repubblica al fine di risolvere le problematiche relative
all’organizzazione dell’attività di comune interesse tra i due uffici.
- Verificare che siano rispettati gli ordini di servizio e le istruzioni
impartite
alla
cancelleria
e
ai
magistrati
per
prevenire
scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare o
mancate scarcerazioni allo spirare dei termini di custodia di fase.
- Garantire che i fascicoli con detenuti siano evasi con priorità
assoluta e che siano aggiornate le indicazioni sulla scadenza dei
termini all’atto della trasmissione del fascicolo al dibattimento.
- Curare la formazione del fascicolo per il dibattimento, fornendo indicazioni
e istruzioni alla cancelleria per la corretta formazione del fascicolo ex art 431
cpp.
OBBIETTIVI
Si rinvia sul punto alla programma di smaltimento per il settore penale-sezione GIPGUP e al D.O.G. allegato.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI AI SINGOLI GIUDICI
Si distinguono a seconda che siano previsti al fine di:
- individuare il Giudice per le indagini preliminari o il Giudice dell’udienza
preliminare, assegnatario del procedimento pervenuto per la prima volta in
Cancelleria, cioè senza che, prima di allora, sia stata svolta alcuna attività
giurisdizionale da parte di un magistrato dell’ufficio (criteri generali di
assegnazione);
- individuare il magistrato assegnatario (in prevalenza con funzioni di G.u.p.)
di procedimento in cui sia stata svolta in precedenza attività di G.i.p. da parte
di altro magistrato o comunque per il caso in cui quest’ultimo debba essere
sostituito perché incompatibile, astenuto o ricusato (criterio di assegnazione
per coppie);
61
- individuare il magistrato che deve provvedere, ricorrendo una situazione di
urgenza, cioè nei casi di previsione normativa dell’inefficacia o della
inutilizzabilità di atti come conseguenza della mancata adozione del
provvedimento richiesto in termini previsti ad ore o a giorni (criterio di
assegnazione per turno);
- individuare il magistrato assegnatario nel caso in cui quello che procede sia
legittimamente impedito o assente dall’ufficio (criterio di assegnazione per
supplenza).
Il principio dell’automatismo dell’assegnazione risulta garantito:
- dalla predeterminata attribuzione a ciascun magistrato di certi numeri da 0 a
9, in modo che l’assegnazione del procedimento venga effettuata sulla base
dell’ultima cifra del numero di registro delle notizie di reato che contrassegna
il fascicolo pervenuto in Cancelleria ;
- dalla previsione di criteri automatici di sostituzione dei giudici incompatibili,
astenuti o ricusati;
- dalla previsione, mediante programmazione anticipata, di turni di
reperibilità affidati ad un singolo magistrato.
A) CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE
Criterio generale di assegnazione automatica per funzioni di G.i.p.
Riguarda tutti i procedimenti pervenuti, per la prima volta, con richieste del
Pubblico Ministero o delle parti private in fase anteriore alla richiesta di rinvio
a giudizio e non urgenti, cioè:
richieste di archiviazione per noti ed ignoti ;
richieste di emissione di decreto penale di condanna;
richieste d incidente probatorio;
richieste di proroga delle indagini preliminari;
richieste di applicazione di misura cautelare reale;
richieste di provvedere ex art.368 c.p.p. a seguito di negatoria del p.m. di
adottare il sequestro probatorio richiesto dalla parte privata;
62
opposizioni a decreto del p.m. che dispone la restituzione di cosa sequestrata o
respinge la relativa richiesta;
richieste di oblazione.
Riguarda, inoltre, tutti i procedimenti pervenuti, per la prima volta, con:
richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari;
richiesta di giudizio immediato;
richiesta di rogatoria internazionale;
richieste di atti per rogatoria di altra autorità giudiziaria italiana, ad eccezione
di quelle aventi ad oggetto interrogatori ex art. 294 c.p.p. e accertamenti
sanitari (per queste vedi il criterio di assegnazione per turno).
In tutti i casi sopra indicati i procedimenti vengono assegnati sulla base
dell’ultima cifra del numero di registro delle notizie di reato.
Giudice
numeri
BARALDI
4,5,6
GHINI
7,8,9
PINI BENTIVOGLIO 1,2,3
Nei procedimenti ove l'ultimo numero sia lo zero, si utilizza il numero che lo
precede, e così via nel caso in cui anche il penultimo numero sia lo zero.
Nei procedimenti pervenuti per la prima volta con richieste del pubblico
ministero - in fase anteriore all'esercizio dell'azione penale - di applicazione di
misure cautelari personali e di intercettazione vale la seguente specificazione:
Ogni quattro mesi (1 gennaio; 1 maggio; 1 settembre) saranno casualmente
combinati i numeri da 1 a 9 (ove l'ultimo numero sia lo zero, si utilizza il
numero che lo precede, e così via nel caso in cui anche il penultimo numero sia
lo zero), attribuendo a ciascun giudice un gruppo di tre numeri mediante
63
sorteggio o diversa forma di combinazione casuale. L'estrazione avverrà nella
settimana che precede l'inizio del quadrimestre di riferimento; l'esito sarà
immediatamente comunicato alla cancelleria addetta alle iscrizioni.
A ciascun giudice saranno assegnate le richieste di misure cautelari personali e
di intercettazione i cui numeri finali di RGNR corrispondono ad un numero
compreso nella terna allo stesso riferibile.
Il suddetto criterio non viene applicato quando il GIP ha provveduto su
richieste di intercettazione ovvero su precedenti richieste di misure cautelari;
in tali casi il medesimo magistrato sarà assegnatario delle nuove richieste
anche fuori dal turno per evitare di creare i presupposti per future
incompatibilità.
Ogni quattro mesi, ovvero al 30 aprile, al 31 agosto ed al 31 dicembre, si
eseguirà una ricognizione delle sopravvenienze, al fine di rimediare ad
eventuali disparità nelle assegnazioni tra ¡ singoli giudici. Se uno o più giudici
risulteranno assegnatari di richieste di misure cautelari personali e di
intercettazioni in numero significativamente superiore rispetto ai colleghi, i
giudici che hanno ricevuto un numero inferiore di richieste continueranno ad
essere destinatari di richieste di misure cautelari e di intercettazione fino al
riequilibrio, a prescindere dal criterio numerico.
Per "numero significativamente superiore" si intende una disparità pari o
superiore al 20%. Per numero di richieste si ha riguardo al numero degli
indagati rispetto ai quali è richiesta la misura.
Il "turno" inizierà con il magistrato che avrà avuto il numero più basso di
richieste e proseguirà fino a quando le successive assegnazioni non lo
porteranno ad avere un numero di richieste pari a quelle del magistrato più
svantaggiato. Il riequilibrio proseguirà anche nel caso in cui con l'ultima
richiesta si dovesse superare per numero di indagati il numero di quelle
assegnate al magistrato che all'atto della verifica risultava sfavorito.
64
A questo punto si proseguirà con l'altro magistrato, fino alla completa
parificazione, ferma la regola da ultimo indicata, raggiunta la quale si
riattiverà il criterio numerico.
Al magistrato assegnatario di un procedimento contro ignoti, secondo i criteri
DI ASSEGNAZIONE AUTOMATICA sopra enunciati, verrà comunque
attribuito lo stesso procedimento ancorché assuma un nuovo numero di Mod.
21 (registro noti), indipendentemente dall’ultima cifra.
Solo per le nuove richieste di misure cautelari reali e personali, qualora la
richiesta venga depositata nel giorno precedente ad un periodo di congedo
ordinario di almeno tre giorni, già autorizzato dal Presidente, il procedimento
verrà assegnato al magistrato che ha ricevuto il minor numero di richieste di
misure cautelari.
Criterio generale di assegnazione automatica per funzioni di G.u.p.
Riguarda tutti i procedimenti pervenuti per la prima volta con richiesta del
Pubblico Ministero di emissione del decreto che dispone il giudizio, laddove
per gli stessi non sia stata fino ad allora svolta alcuna attività propria del G.i.p.
Riguarda, inoltre, i ricorsi per incidente di esecuzione, nel caso in cui nessuno
dei tre magistrati della Sezione abbia emesso il provvedimento che determina
la competenza ex art. 665 c.p.p., in caso contrario venendo l’incidente ad
essere assegnato al magistrato che ha deliberato il provvedimento.
Anche in tutti i casi sopra indicati i procedimenti vengono assegnati sulla base
dell’ultima cifra del numero di registro delle notizie di reato, secondo il
seguente ordine
Giudice
numeri
BARALDI
4,5,6
GHINI
7,8,9
PINI BENTIVOGLIO 1,2,3
65
Nei procedimenti ove l'ultimo numero sia lo zero, si utilizza il numero che lo
precede, e così via nel caso in cui anche il penultimo numero sia lo zero.
B) CRITERIO DI ASSEGNAZIONE PER COPPIA
Riguarda i casi in cui il procedimento, nel quale sia stata svolta attività di
G.i.p., debba essere assegnato a seguito di richiesta di rinvio a giudizio. Ciò
anche nell’ipotesi in cui la richiesta faccia seguito a imputazione coattiva ai
sensi dell’art. 409 comma 5° c.p.p.
Riguarda inoltre i casi di richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della
pena a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato, nonché i casi di
richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena, nell’ipotesi in cui
il giudice che procede sia divenuto incompatibile a celebrare tali riti.
Riguarda infine i casi in cui, a seguito di opposizione a decreto penale di
condanna, sia stato richiesto il giudizio abbreviato o il patteggiamento.
In tutti questi casi il G.u.p. o il giudice del rito viene individuato in base al
predeterminato abbinamento con altro collega secondo lo schema seguente:
G.i.p. G.u.p. / Giudice del rito speciale
Dr.ssa Antonella Pini Bentivoglio> Dr.ssa Angela Baraldi
Dr.ssa Angela Baraldi
Dr. Giovanni Ghini
>
>
Dr Giovanni Ghini
Dr.ssa Antonella Pini Bentivoglio
Infine, il presente criterio dovrà essere adottato, se possibile, in caso di accolta
astensione o ricusazione del giudice.
C) CRITERIO DI ASSEGNAZIONE PER TURNO
Riguarda, come si è anticipato, le situazioni di urgenza nel provvedere, cioè
tutti i casi in cui la legge preveda l’inefficacia o la inutilizzabilità di atti come
conseguenza della mancata adozione del provvedimento richiesto in termini
previsti ad ore o a giorni. In particolare riguarda:
- le richieste di convalida dell’arresto (anche nel caso in cui il p.m. abbia
disposto la remissione in libertà dell’arrestato);
66
- le richieste di convalida di fermo (anche nel caso appena sopra indicato);
- le richieste di convalida di sequestro preventivo disposto d’urgenza dal
pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria;
- le prime richieste di convalida di intercettazione telefonica disposte in via
d’urgenza dal pubblico ministero;
- le richieste di espletamento di interrogatorio ex art. 294 c.p.p. pervenuta per
rogatoria;
- le richieste per rogatoria avente ad oggetto accertamenti sanitari;
In tutti questi casi deve provvedere il magistrato adibito al turno di
reperibilità, nel momento in cui la richiesta perviene in Cancelleria.
Il turno di reperibilità copre il periodo di una settimana, precisamente dalle
ore 00.00 della domenica alle ore 24.00 del sabato successivo. In accordo tra
i tre magistrati addetti alla Sezione, i turni vengono programmati – a rotazione
- almeno per il successivo semestre, tenendo conto se possibile delle esigenze
di ciascuno. Si dovrà in ogni caso attribuire un pari numero di turni
settimanali nell’arco di un anno per ogni magistrato.
Il criterio di assegnazione per turno, come evidente, prescinde dalla
circostanza che il procedimento sia o meno già assegnato ad altro magistrato
(nel senso che il giudice di turno deve comunque provvedere anche nella
prima ipotesi).
Qualora la richiesta urgente costituisca il primo atto che investe l’ufficio, in
relazione al procedimento da trattare, quest’ultimo resta assegnato al
magistrato di turno, con ciò – fermo l’automatismo dell’individuazione eventualmente derogandosi ai criteri generali di assegnazione di cui sopra
(nell’ipotesi in cui il magistrato individuabile con quei meccanismi non
coincida con quello di turno).
Qualora invece la richiesta urgente (di convalida di arresto, fermo o sequestro
preventivo), la cui evasione spetta comunque al magistrato di turno, riguardi
procedimento penale già assegnato ad altro G.i.p. che non abbia ancora
emesso provvedimenti in ordine alla libertà personale o di cautela reale, per
67
l’ulteriore corso provvederà quest’ultimo, quale magistrato assegnatario ab
origine del procedimento.
D) CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER SUPPLENZA
Come si è accennato, vi sono ulteriori ipotesi che, pur rivestendo il carattere
dell’urgenza, non vengono disciplinate in base al criterio di assegnazione per
turno, cioè non spettano in prima battuta al magistrato di turno, il quale
provvederà solo in via di supplenza, nel caso in cui il magistrato già
assegnatario del procedimento o individuabile secondo i criteri generali di
assegnazione sia impedito o non sia reperibile in tempi utili in relazione alla
natura del provvedimento da adottare . Si tratta dei casi che seguono:
Richieste di convalida e di proroga di intercettazione telefonica.
Qualora il procedimento sia già stato assegnato ad altro giudice, secondo i
criteri generali di assegnazione, quest’ultimo dovrà provvedere alla convalida
o alla proroga se presente in ufficio o in ogni caso reperibile in tempo utile
all’adozione del provvedimento. Solo in caso contrario provvederà il
magistrato di turno. Si tratta di un criterio di assegnazione da considerare
eccezionale e da evitare fuori da casi di oggettiva impossibilità per gli effetti a
cascata sulle incompatibilità “occasionali”.
Richieste di applicazione di misura cautelare (personale o reale), a seguito di
declaratoria di incompetenza da parte del giudice ad quem.
In tale ipotesi il procedimento verrà assegnato al magistrato individuato
secondo il criterio generale di assegnazione per funzioni di G.i.p., il quale
pertanto provvederà sulla richiesta di rinnovazione, salvo che, per
impedimento o per assenza feriale, si preveda che non sia presente in ufficio continuativamente - nei 10 giorni antecedenti alla scadenza del termine di cui
all’art. 27 c.p.p. (di venti giorni decorrenti, come noto e secondo
l’interpretazione più rigorosa, dalla data della dichiarazione di incompetenza):
solo in quest’ultimo caso il procedimento sarà assegnato al magistrato di turno
68
al momento dell’arrivo in cancelleria del fascicolo .
Richieste di revoca, modifica, sostituzione di misura cautelare personale in
atto (ex art. 299 c.p.p.) e di revoca del sequestro preventivo (ex art. 312 comma
3° c.p.p.).
In entrambi i casi sulla domanda provvede il magistrato già assegnatario del
procedimento come G.i.p. o come G.u.p. (e che non necessariamente è quello
che ha emesso la misura cautelare personale o reale ). In secondo luogo, nel
caso in questi non sia reperibile (per impedimento o ferie) in tempo utile per
evadere la richiesta (come noto di 5 giorni), provvederà il giudice che
eventualmente abbia già svolto funzioni di G.i.p. nel procedimento (ad
esempio avendo emesso il provvedimento cautelare o altro in precedente
periodo di turno). Solo laddove non vi sia magistrato che si trovi in
quest’ultima situazione o, pur essendovi, sia anch’esso impedito, provvederà
quello di turno.
Aggravamento della misura cautelare in corso (art.276 c.p.p.)
Provvede il magistrato già assegnatario del procedimento come G.i.p. o come
G.u.p. Solo laddove quest’ultimo risulti impedito o assente per 5 giorni
consecutivi alla pervenuta notizia della trasgressione provvederà il magistrato
di turno.
Richieste di ammissione al gratuito patrocinio presentate fuori udienza
Provvede il magistrato già assegnatario del procedimento come G.i.p. o come
G.u.p., o individuabile come tale in base ai criteri generali di assegnazione.
Provvederà il magistrato di turno solo nell’evenienza, residuale, in cui quello
individuato come sopra non sia reperibile (per impedimento o ferie) in tempo
utile per evadere la richiesta (come noto di 10 giorni). Se la richiesta
costituisce il primo atto che investe l’ufficio, il magistrato di turno che
provvede resta definitivamente assegnatario del procedimento.
La direttiva generale, alla quale
derogare solo in casi straordinari e di
effettiva impossibilità, è peraltro di prevenire nel modo più rigoroso che del
medesimo fascicolo si occupino più di due magistrati, uno con funzioni di GIP
69
l’altro con funzioni di GUP.
Dovrà
essere
assolutamente
evitata
la
contemporanea
incompatibilità di tutti i magistrati dell’ufficio rispetto alla
definizione in udienza preliminare del procedimento.
ALTRE DIRETTIVE
UDIENZE
Per ciascun magistrato sono previste due udienze alla settimana, di regola nei
seguenti giorni:
Giudice
Dr.ssa Antonella Pini Bentivoglio
Dr.ssa Angela Baraldi
Dr. Giovanni Ghini
1^ udienza
martedì
mercoledi
mercoledì
2^ udienza
giovedì
venerdì
giovedì
Il giudice in servizio nel periodo feriale sarà tenuto a celebrare le udienze
preliminari con imputati detenuti con scadenza cautelare nel periodo predetto,
anche laddove il G.u.p. assegnatario sia altro magistrato e si trovi in ferie
(regolarmente autorizzate) ovvero sia per altri motivi legittimamente assente
dal servizio.
Nei casi di riunione di processi pendenti in udienza preliminare, trattati da
magistrati diversi, procederà il G.u.p. assegnatario del procedimento recante
il numero di registro di notizie di reato più risalente nel tempo (vale
ovviamente la regola contraria nell’ipotesi in cui questi risulti incompatibile
rispetto al procedimento che «acquisisce»).
Misure cautelari personali (rapporto tra G.i.p. e G.u.p.)
Le richieste relative alle misure cautelari personali ed in genere alla libertà
personale verranno curate dal G.i.p. assegnatario fino alla fissazione della data
di udienza preliminare o della data per lo svolgimento del giudizio abbreviato
o dell’udienza per l’applicazione pena.
Misure cautelari reali (rapporto tra G.i.p. e G.u.p.)
70
Le richieste relative alle misure cautelari reali saranno trattate dal G.i.p.
assegnatario, se non sia stata ancora fissata l’udienza preliminare (o camerale
per applicazione di pena o giudizio abbreviato). In caso contrario, e salvo il
criterio di supplenza per urgenza di cui si è detto sopra, verranno trattate dal
G.u.p. (o dal giudice dell’udienza camerale).
Archiviazioni parziali.
Le richieste di archiviazione riguardanti procedimenti per cui penda altresì
richiesta di rinvio a giudizio, verranno assegnate al G.u.p. che procede, anche
laddove il fascicolo porti un numero di registro di notizie diverso (cioè sia stato
stralciato dal p.m.) e indipendentemente dal fatto che quest’ultimo implichi
un’assegnazione a G.i.p. diverso (in base al criterio numerico), e verranno
evase dal quel G.u.p. all’esito dell’udienza preliminare, al fine di evitare
situazioni di incompatibilità (identico criterio vale se penda udienza fissata per
la celebrazione del rito alternativo).
In deroga, tali richieste di archiviazione parziale (si ripete, quando per l’«altra
parte» penda richiesta di rinvio a giudizio) saranno assegnate al G.i.p. che già
abbia trattato il procedimento, o individuato in base al criterio generico di
assegnazione (per numero di R.G.N.R. portato dal fascicolo in cui è inserita la
richiesta di archiviazione),
nel caso di opposizione all’archiviazione o di
necessità di immediata trattazione.
Gratuito patrocinio.
Per quanto riguarda le richieste di ammissione si è già detto sopra. Quelle di
liquidazione sono assegnate all’ultimo giudice che ha proceduto.
Assegnazione di processi per a seguito di sentenze di
annullamento.
I processi provenienti dal grado di appello, per annullamento della sentenza, e
quelli provenienti dalla Corte di Cassazione, a seguito di annullamento con
rinvio, saranno trattati da magistrato diverso da quello che ha pronunciato il
provvedimento annullato da individuarsi (se compatibile) con il criterio di
71
assegnazione per coppia.
Richieste di fissazione dell’udienza dibattimentale.
Saranno evase tutte dal magistrato incaricato della direzione della Sezione,
salvo assenza per periodo feriale, in tal caso spettando nell’ordine al dr. Ghini
e alla Dr.ssa Pini Bentivoglio. Il magistrato coordinatore potrà stabilire diverso
criterio ripartendo tra i magistrati della sezione il compito di evadere dette
richieste.
Ipotesi di incompatibilità a provvedere di tutti e tre i magistrati
addetti alla Sezione.
Il sistema adottato – preso atto del numero di tre componenti la Sezione -
persegue l’obiettivo di consentire l’individuazione automatica, da un lato, del
G.i.p. o del G.u.p. che debbano trattare il procedimento
per prima volta
trasmesso dalla Procura della Repubblica e, dall’altro, del G.u.p. (compatibile)
nel caso in cui altro magistrato della Sezione abbia svolto attività di G.i.p. nel
medesimo procedimento.
Interferisce con tale criteri generali l’ipotesi del provvedimento urgente; ma
anche in questo caso, da un lato, è previsto un criterio obiettivo e
predeterminato che consente di individuare il G.i.p. che tratterà il
procedimento per la prima volta e da allora in poi; dall’altro, qualora il
provvedimento urgente riguardi procedimento che altro G.i.p. sta trattando,
valgono direttive che evitino quanto più possibile la duplicazione di magistrati
svolgenti la medesima funzione; ove
per qualsiasi ragione nel medesimo
procedimento in fase di indagine siano intervenuti due diversi magistrati con
atti causa di incompatibilità, la diversa attività di G.u.p. spetterà al terzo
magistrato rimasto «sulla carta».
È comunque fisiologico prevedere la residuale ipotesi di incompatibilità di
tutti e tre i magistrati componenti la Sezione (in specie in caso di procedimenti
che sommino più imputati detenuti, più interventi del G.i.p. di turno e più
72
richieste di riti alternativi): in tal caso subentrerà nella specifica funzione il
giudice supplente, individuato a rotazione secondo il seguente ordine che ne
rispetta la crescente anzianità in ruolo: dr. Rat ( quando sarà legittimato )
dr.ssa Cardarelli, dr. De Luca, dr.ssa Beretti.
SEZIONE PENALE
COMPOSIZIONE
Il Presidente del tribunale è inserito nella sezione penale dibattimento e
presiede i collegi penali secondo i criteri sotto indicati e la Corte d’Assise,
partecipando
alla stesura delle motivazioni delle sentenze e degli altri
provvedimenti tipici.
La Sezione si compone dei seguenti magistrati, in ordine di anzianità di ruolo:
1) dott.ssa Cristina Beretti T.F.P.I
10/10/2020
3) dott.ssa Alessandra Cardarelli “
28/5/2020
2) dr. Dario De Luca
4) dott. Andrea Rat
5) dott. Luca Ramponi
T.F.P.I
16/3/2023
“
10/01/2022
( componente Corte d’Assise )
giudice-coordinatore
giudice
giudice
giudice
giudice
Alla Sezione sono inoltre assegnati i seguenti GOT (in ordine di anzianità di
nomina):
avv. Stefano CATELLANI
avv. Silvia SEMPRINI
avv. Ubaldo ARDUINI
COMPITI DEL MAGISTRATO COORDINATORE
73
Le funzioni di coordinamento verranno assolte dalla dr.ssa Cristina Beretti22.
Nell’assolvimento del compito avrà cura di:
- Coadiuvare il Presidente del Tribunale nello svolgimento dei suoi compiti di
vigilanza e controllo attraverso la segnalazione di ogni problematica che
riguardi gli aspetti relativi alla funzionalità ed alla organizzazione della
Sezione, così in particolare curando che la distribuzione del carico di lavoro
avvenga secondo i previsti criteri di assegnazione automatica ed in ogni caso in
modo equilibrato;
- organizzare, con cadenza bimestrale e di concerto con il Presidente, riunioni
fra tutti i magistrati della Sezione al fine di discutere e risolvere le
problematiche relative all’organizzazione e funzionalità della sezione, di
promuovere
l’aggiornamento ed il confronto dei Colleghi sulle nuove
maturate questioni di diritto sostanziale e processuale.
Così come previsto dal paragrafo 35.8 della Circolare, una relazione sull’esito
di tali riunioni, con allegati i relativi verbali, verrà inviata al Presidente del
Tribunale che ne curerà la trasmissione al Consiglio Superiore della
Magistratura entro il 20 dicembre di ciascun anno. A tali riunioni potrà essere
invitata a partecipare una delegazione del locale Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati laddove le insorte problematiche o le proposte innovative riguardino
direttamente i rapporti istituzionali con il Foro: in tal caso alla riunione
parteciperà oltre al Presidente del Tribunale anche il Coordinatore della
Sezione Gip/Gup;
- raccordarsi con la dr.ssa Baraldi, magistrato coordinatore della sezione
GIP/GUP, per concordare prassi operative che rendano fluido il passaggio dei
procedimenti da una fase all’altra e consentano di eliminare tempi morti.
- Vigilare affinché la distribuzione del carico di lavoro avvenga secondo i criteri
di assegnazione automatica previsti e in ogni caso in modo equilibrato;
- Concordare con il coordinatore della sezione GIP/GUP e con il Presidente
22
In caso di assenza od impedimento la dr.ssa Beretti verrà sostituito nelle funzioni di
coordinamento dal più anziano in ruolo degli altri magistrati della Sezione.
74
riunioni congiunte dei magistrati addetti al settore penale con le stesse
modalità e gli stessi scopi.
- Riferire sull’andamento dell’attività giudiziaria in relazione alle verifiche
trimestrali dell’attività svolta sulla base dei dati statistici raccolti e analizzati
dal
Presidente del tribunale, con riferimento ai carichi di lavoro evasi
complessivamente
dalla Sezione e da ciascuno dei magistrati, all’equa
distribuzione degli affari, ai tempi medi e massimi di esaurimento
del
dibattimento, ai tempi di predisposizione del fascicolo per l’eventuale grado
successivo.
- Controllare il regolare adempimento da parte della Cancelleria di tutte le
attività direttamente connesse all’attività dei giudici, successivamente
informando in merito il Presidente del Tribunale ed il Dirigente
amministrativo;
- Mantenere periodici contatti attraverso il Presidente del tribunale con la
Procura della Repubblica al fine di risolvere le problematiche relative
all’organizzazione dell’attività di comune interesse tra i due uffici, informando
il Presidente dell’esigenza di incontri di coordinamento.
- Mantenere di concerto con il Presidente del tribunale periodici contatti con
gli altri uffici che si relazionano alla Sezione (Procura della Repubblica,
Sezione
GIP/GUP)
al
fine
di
risolvere
le
problematiche
relative
all’organizzazione dei flussi procedimentali, al fine di una maggiore snellezza,
celerità, funzionalità dell’attività giudiziaria penale;
- autorizzare l’utilizzo in supplenza del G.O.T. in caso di accertato giustificato
impedimento di un giudice togato;
- controllare l’andamento dell'ufficio corpi di reato;
- procedere di concerto con il Presidente agli adempimenti connessi alla
nomina dei giudici popolari.
OBBIETTIVI
Rinvio al programma di gestione per il settore penale e al D.O.G.
75
Assegnazione dei procedimenti
Ai fini della fissazione della data delle udienze monocratiche e collegiali il magistrato
coordinatore di concerto con il Presidente si limiterà ad assegnare i processi ai singoli
magistrati o ai collegi secondo i criteri automatici come in seguito determinati: ogni
magistrato e lo stesso coordinatore su delega del Presidente del Tribunale provvederà
poi ai sensi degli artt. 132 e 160 Disp. Att. C.P.P., a fissare la data dell’udienza
indicandola, secondo i casi, all’Ufficio GIP/GUP ovvero all’Ufficio del Pubblico
Ministero.
Ciò consentirà ad ogni giudice, al presidente del collegio e al coordinatore di
organizzare al meglio il proprio e/o l’altrui lavoro, distribuendo i procedimenti
sopravvenuti in funzione delle udienze già fissate e del carico di ognuna di
esse.
La suddivisione delle numerose richieste di fissazione fra tutti i magistrati
appare, altresì, idonea a prevenire la formazione di ingiustificati arretrati: a tal
fine
la
dr.ssa
Beretti
svolgerà
le
opportune
verifiche
informando
trimestralmente il Presidente del Tribunale in merito ai tempi medi di
fissazione dei processi sopravvenuti.
Udienze e processi collegiali
Va confermata la riorganizzazione del calendario
dibattimento conseguente all’inserimento in essa del
attuata con
della sezione penale
dr. Dario De Luca,
variazione tabellare del febbraio 201e. Detta modifica, qui
riproposta, ha comportato l’incremento nel numero delle udienze collegiali e
monocratiche, con la costituzione di nuovi collegi.
L’assetto derivante dalla predetta riorganizzazione complessiva che va ora
confermata per quanto concerne i processi collegiali è il seguente:
76
Sono costituiti due collegi penali entrambi presieduti dal Presidente del
tribunale:
collegio 1: Caruso Beretti Rat
collegio 2: Caruso De Luca Cardarelli
Al collegio 1 sono attribuiti i procedimenti con il numero finale di n.r. 1,2,3,4,5,
al collegio 2 sono attribuiti i procedimenti con numero finale di n.r. 6,7,8,9,0.
Il collegio composto dai giudici Beretti Rat Semprini, che attualmente tiene
udienza due venerdì al mese, ultimerà i procedimenti già incardinati.
Sarà cura del magistrato coordinatore della sezione dr.ssa Cristina Beretti
predisporre apposito registro nel quale saranno annotate le assegnazioni con
indicazione della data in cui è pervenuta la richiesta della data dell’udienza, il
numero di n.r. il titolo di reato, l’assegnazione del procedimento ai singoli
collegi.
Il dott. Luca Ramponi, giudice della seconda sezione civile già supplente e
componente di uno dei collegi penali, porterà a termine i procedimenti già
incardinati.
Al dott. Ramponi, a sua richiesta e con l’accordo di tutti i colleghi è assegnato
il ruolo di componente togato della Corte di Assise (supplenti dott. Beretti,
dr.ssa Cardarelli).
Udienze e processi monocratici
Viene confermato l’assetto derivante dalla variazione tabellare di febbraio
2013.
Per quanto riguarda le udienze monocratiche i procedimenti sono suddivisi
nel modo seguente:
Procedimenti provenienti da udienza preliminare:
Cardarelli: procedimenti con numero finale 1,2
De Luca procedimenti con numero finale di nr 3,4
Rat: procedimenti con numero finale 5,6
77
Beretti procedimenti con numero finale 7,8
Per i procedimenti con numero finale 9,0 si guarda al numero che precede fino
ad incontrare uno dei primi otto numeri.
Procedimenti a citazione diretta o in opposizione a decreto penale di
condanna:
Cardarelli: procedimenti con numero finale di nr 1,2
De Luca procedimenti con numero finale di nr 3,4
Rat: procedimenti con numero finale 5,6
Beretti procedimenti con numero finale 7,8
Attualmente alla sezione penale sono assegnati 3 GOT ognuno dei quali
affiancato ad un magistrato togato (Beretti/Semprini;
Cardarelli/Arduini).
Catellani/Rat;
I procedimenti col numero finale di nr 9 sono assegnati al dott. Rat il quale
provvederà alla eventuale assegnazione al Got di riferimento dott. Catellani
laddove il suo ruolo dovesse risultare in esubero rispetto ai colleghi.
I procedimenti col numero finale di nr 0 sono assegnati alla dott. Cardarelli la
quale provvederà alla eventuale assegnazione al Got di riferimento dott.
Arduini laddove il suo ruolo dovesse risultare in esubero rispetto ai colleghi.
Il Got dott. Semprini avrà quale magistrato di riferimento la dott. Beretti la
quale, svolgendo funzioni di coordinatore della sezione e quindi gravata di
carico di lavoro aggiuntivo, potrà all’occorrenza, assegnare alla stessa
procedimenti che necessitano di pronta trattazione e che la coordinatrice non
dovesse essere in grado di definire celermente in relazione alle sue
incombenze di coordinatrice ( vigilanza sulle cancellerie e pronto intervento
sulle emergenze di cancelleria, assegnazione dei fascicoli, predisposizione dei
calendari delle udienze, selezione e sorteggio dei giudici popolari, rapporti con
gli
avvocati,
sostituzione
di
colleghi
impediti
o
incompatibili,
supercoordinamento dell’intero settore penali e quindi controllo dei flussi
78
provenienti dall’ufficio GIP/GUP23
Al dott. De Luca non viene assegnato il Got in ragione del fatto che il suo ruolo
è costituito da un minor numero di assegnazioni perché in base all’anzidetto
criterio del numero finale riceve un minor numero di cause.
I got Semprini, Catellani, Arduini porteranno a termine i procedimenti già agli
stessi assegnati e in corso di istruzione.
Ogni magistrato affiancato dovrà curare che lo smaltimento dei processi da
23
L’anzidetta previsione tabellare confermata nel progetto tabellare odierno deve essere integrata con
le previsioni del decreto 81/2013 con il quale veniva fissati i criteri oggettivi e predeterminati di
assegnazione delle cause al GOT affiancante la dr.ssa Beretti, avv. Silvia Semprini.
In effetti il Consiglio Giudiziario aveva ritenuto che il provvedimento base era rimasto generico sul
punto in quanto d’intesa con la dr.ssa Beretti si era ritenuto di non assegnare nuovi processi al GOT
affiancante - malgrado la dr.ssa Beretti abbia, in funzione dell’incarico di coordinamento, un carico
di lavoro che compensa il maggior numero di processi assegnabili ai colleghi in base al criterio
distributivo fissato - onde consentire al GOT di smaltire più rapidamente il suo attuale carico,
Per tale ragione ci si era riservati di riprendere le assegnazioni, verificando ex post la concreta
situazione del ruolo della dr.ssa Beretti,
Considerata l’esigenza di chiarezza manifestata dal Consiglio Giudiziario in relazione all’oggettiva
imprevedibile durata dell’attuale assetto organizzativo si è ritenuto di tradurre l’originario criterio
“vago” specificando la condizione che può rendere possibile l’assegnazione, con criterio oggettivo e
predeterminato, di nuovi processi del ruolo Beretti alla GOT alla stessa affiancata;
Stabilito pertanto che il rapporto tra processi assegnati al titolare e deleghe al GOT affiancante non
possa superare il rapporto 1:4, nel caso in cui la sopravvenienza annua di processi monocratici
superi i 300 nuovi numeri, e di 1:5 per i primi 300, su tali premesse la discrezionalità tabellarmente
prevista per l’assegnazione al GOT che affianca la dr.ssa Beretti va specificata come segue:
Ogni cento processi assegnati alla dr.ssa Beretti, la stessa potrà valutare se assegnare al GOT i
successivi 20 sopravvenuti; l’assegnazione potrà essere in numero inferiore purchè a blocchi di
cinque e purchè nel blocco non siano compresi processi che per la loro natura non possono essere
assegnati al GOT; ove tale situazione si verifichi, potranno essere presi in considerazione successivi
blocchi da cinque, fino al massimo assegnabile di 20 processi. Ove la facoltà non sia esercitata, essa
non potrà essere recuperata.
Dopo il secondo e poi dopo il terzo centinaio di assegnazioni, si potrà volta per volta provvedere
ad assegnare al GOT con gli stessi criteri sopra indicati una ulteriore quota del 20%;
Dopo l’assegnazione del trecentesimo fascicolo alla dr.ssa Beretti ed eventuale relativa quota del
20% al GOT, e quindi dopo che siano stati assegnati in tutto 300 o 360 fascicoli, o un numero
intermedio in attuazione degli anzidetti criteri, per ogni ulteriore sopravvenienza di 20 processi la
quarta cinquina potrà essere assegnata al GOT, sempre che all’interno di essa non vi siano processi
non delegabili. In tal caso l’assegnazione potrà riguardare la successiva cinquina
In ogni caso le deleghe potranno avere luogo in quanto il GOT non abbia un carico di processi a
citazione diretta smaltibile in più di sei mesi lavorativi, secondo la produttività minima dell’ufficio
(circa 200 fascicoli).
79
parte dei GOT avvenga con regolarità e tempestività e che non si formino
carichi di pendenze eccedenti il livello indicato di 200 ( ma possibilmente
inferiore).
Le udienze per direttissima del sabato saranno celebrate dai soli magistrati
della sezione senza il ricorso all’aiuto dei colleghi gip come è stato sino ad ora.
Lo schema mensile delle udienze sarà il seguente ( nell’ordine settimanale):
lunedì
Arduini
Martedì
Beretti
Mercoledì
giovedì
Cardarelli
monocratica monocratica
Caruso De monocratica
Catellani
Cardarelli
De Luca
monocratica monocratica
Luca
Rat
monocratica
Semprini
Arduini
Beretti
Caruso
Cardarelli
Catellani
De Luca
Cardarelli
Rat
De Luca
Semprini
Arduini
Beretti
monocratica
monocratica monocratica
monocratica monocratica
Direttissima monocratica
monocratica monocratica
Cardarelli
direttissima
sabato
De Luca
direttissima
Rat
Beretti
direttissima
venerdì
direttissima
Beretti Rat
monocratica
Beretti
Rat
De Luca
Cardarelli
direttissima direttissima
direttissima monocratica
Caruso De Cardarelli
Luca
Cardarelli
80
monocratica
direttissima direttissima
Catellani
De Luca
monocratica Monocratica
Beretti
direttissima
Rat
Semprini
Arduini
Beretti
Caruso
De Luca
De
direttissima
monocratica
monocratica monocratica
Catellani
monocratica Monocratica
Rat
Beretti Rat
monocratica
Cardarelli
monocratica
Rat
Beretti
direttissima Direttissima
Luca Rat
direttissima monocratica
Cardarelli
direttissima
Semprini
monocratica
I magistrati, previo accordo con la coordinatrice, potranno fissare udienza
straordinaria al venerdì laddove ciò si rendesse indispensabile al fine di
raggiungere l’obiettivo di un significativo calo della pendenza dell’ufficio per
quanto attiene ai procedimenti con rito monocratico.
Nelle udienze fissate per giudizi per direttissima potranno essere inseriti altri
processi in numero compatibile al medesimo scopo di ottenere il calo della
pendenza.
I procedimenti di esecuzione sono assegnati al magistrato che ha celebrato il
procedimento.
Qualora si trattasse di procedimenti celebrati da magistrati non più in servizio
in sede, i procedimenti saranno suddivisi secondo lo schema:
Cardarelli: numero finale 1,2
81
De Luca: numero finale 3,4
Rat: numero finale 5,6
Beretti: numero finale 7,8
Per i procedimenti con numero finale 9,0 si guarderà al numero che precede.
Sulla base del criterio oggettivo del numero finale di r.n.r. che individua tanto
il GOT competente che il c.d. ruolo aggiuntivo del magistrato abbinato al GOT,
e solo nell’ambito dei processi che costituiscono il ruolo aggiuntivo, saranno
selezionati i procedimenti speciali e i dibattimenti giudicati non complessi
all’esito della verifica preliminare. In tal modo il magistrato titolare del ruolo
aggiuntivo assegnerà al proprio GOT di riferimento tutti i processi recanti il
suddetto numero di ruolo, salvo quelli che riterrà di non assegnare per la loro
maggiore complessità, in relazione a criteri quali il numero degli imputati, il
loro eventuale stato di custodia cautelare nonché la presenza di parti private,
la presumibile durata dell’istruttoria e la difficoltà delle questioni giuridiche da
affrontare.
FORMAZIONE DEI RUOLI
LE UDIENZE DI PROGRAMMAZIONE
Nell’udienza di programmazione prevista per tutti i processi monocratici e
collegiali che non siano a carico di imputati detenuti o che non presentino
carattere di estrema urgenza saranno svolte le seguenti attività:
82
decisione delle questioni pregiudiziali e preliminari;
accertamento della regolare costituzione delle parti;
eventuale dichiarazione di contumacia;
apertura del dibattimento;
decisione sull’ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova;
pianificazione dell’istruttoria con calendarizzazione delle date per la citazione
dei testi ammessi e già indicati dalle parti nelle liste a suo tempo depositate nei
termini previsti dall’art. 468 c.p.p. calcolati con riferimento alla data fissata
per il dibattimento, anche se quest’ultimo è finalizzato al compimento delle
sole operazioni sopra descritte24, e fissazione dell’udienza di discussione che
potrà coincidere con l’ultima di istruzione o specificamente individuata.
Tutte
le
Distinzione delle udienze per tipologia di processi
udienze,
sia
di
programmazione,
sia
istruttorie
saranno
tendenzialmente divise per tipologia dei processi (provenienti da udienza
preliminare, da citazione diretta, da opposizione a decreto penale). A tale
criterio di concentrazione, espressamente richiamato nel paragrafo 62.4 della
Circolare quanto ai procedimenti previsti dall’art. 550 c.p.p., si potrà derogare
per motivi d’urgenza (imputati detenuti, reati prossimi alla prescrizione) o
qualora l’esiguità dei flussi per una delle tipologie imponesse la creazione di
udienze “miste”, considerandosi tali anche quelle che, pur essendo riservate al
turno direttissime, potranno essere eccezionalmente integrate, con un
opportuno frazionamento degli orari, con la fissazione anche di processi di
altra natura, così ottimizzando il tempo di utilizzazione di ciascuna udienza,
tenuto conto dell’impossibilità, allo stato, di gravare il personale di Cancelleria
di udienze ulteriori rispetto a quelle previste nelle presenti tabelle.
24
Il P.M. provvederà, comunque, a citare per l’udienza di programmazione la persona offesa, anche
se teste, al fine di evitare, successivamente, questioni sulla tempestività dell’eventuale costituzione
di parte civile.
83
Carico delle udienze
Nella configurazione dei ruoli delle udienze si terrà conto, secondo i criteri di
seguito indicati, anche della data di prescrizione dei reati, della natura di
questi ultimi, della tempestiva tutela degli interessi delle parti offese, della
necessità di evitare che si formino ingiustificati squilibri nello smaltimento
delle varie tipologie di processi monocratici.
Al fine di consentire il termine dell’udienza entro orari compatibili con le
esigenze dell’Ufficio di Cancelleria e del personale esterno addetto alla
stenotipia, saranno fissati, per ciascuna udienza di programmazione, non più
di 40/45 processi monocratici a citazione diretta o derivanti da opposizione a
decreto penale; non più di 20/25 processi monocratici a seguito di rinvio a
giudizio disposto dal GUP.
La formazione del ruolo delle successive udienze monocratiche verrà calibrata
in base alla già accertata complessità dei singoli procedimenti fissati e, quindi,
in base alla prevedibile durata dell’istruttoria.
Bisognerà comunque fare tutto il possibile per escutere i testi citati e presenti.
Per quanto riguarda le udienze collegiali, non si ritiene utile una preventiva
indicazione numerica, considerata la varietà delle possibili situazioni concrete:
i presidenti dei collegi dovranno comunque curare che il carico - salvo il
sopravvenire di difficoltà non prevedibili - consenta la trattazione di tutti i
procedimenti fissati.
CRITERI DI PRIORITÀ
Devono ritenersi meritevoli di fissazione e trattazione prioritaria le seguenti
ulteriori tipologie di processi di competenza del tribunale monocratico:
a) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime;
b) reati di lesioni personali gravi (limitatamente, quanto alle lesioni colpose, a
quelle determinate da infortunio sul lavoro o da colpa professionale) salvo che
sia stato risarcito il danno;
c) reati per i quali vi sia (o sia stata prospettata formalmente) costituzione di
84
parte civile;
e) reati la cui trattazione sia stata sollecitata dallo stesso imputato;
f) reati nei quali sia stato emesso provvedimento restrittivo della libertà
personale.
g) reati tributari, finanziari e previdenziali, quando non si tratti di irregolarità
solo formali e l'obbligazione non sia stata soddisfatta e l'Erario o l'Ente non
abbiano subito un danno di rilevante entità;
h) reati di cui agli artt. 600 bis e segg. c.p. in quanto di competenza del giudice
monocratico;
i) reati in cui la persona offesa sia un minore o una persona in stato di
minorata capacità fisica o psichica, salvo che vi sia stato risarcimento del
danno;
l) reati di cui agli artt. 624 bis, 628, 629 c. p., salvo che ricorra l'attenuante di
cui all'art. 62 n. 4 o quella di cui all'art 62 n. 6 c. p.;
m) reati, anche contravvenzionali, che si risolvano in grave danno ambientale
o che offendano interessi collettivi, immediatamente riconoscibili, in materia
di ambiente, di alimenti, di sicurezza e igiene del lavoro quando non sia stato
posto in essere alcun atto ripristinatorio o risarcitorio da parte dell'imputato;
n) reati in materia di stupefacenti, salvo che si tratti di piccolo spaccio, e si sia
proceduto a piede libero nei confronti di persone identificate e incensurate (o
con modesti precedenti aspecifici);
o) reati di guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
p) qualunque reato che si presenti in concreto –sotto il profilo soggettivo o
oggettivo- di particolare gravità, o che abbia in concreto destato rilevante
allarme sociale, o la cui offensività sia ancora in atto.
In relazione ai criteri di priorità deve essere qui riportata la variazione
tabellare contenuta nel decreto presidenziale 106/2013
di fondamentale
importanza per la gestione oculata e ragionevole dei ruoli penali.
Il decreto, riportato in nota ma integrante il presente progetto tabellare, vale
anche per l’attività dei GUP e costituisce criterio fondamentale di selezione
85
dei processi da trattare con celerità rispetto a quelli che per l’imminente
scadenza del termine di prescrizione debbono essere posposti alla trattazione
degli altri.25
Letta la comunicazione del Presidente della Corte d’appello del 14 maggio 2013 con la
quale “si invitano i Tribunali ad elaborare misure organizzative, quali che siano, atte a limitare l’
afflusso in Corte d'appello di processi relativi a reati prossimi alla prescrizione (i quali, salvo le già
dette eccezioni, sono, in definitiva, quelli nei quali la sentenza di primo grado intervenga a meno di
4-15 mesi dal maturare della prescrizione), e a far pervenire le relative proposte di variazione
tabellare, possibilmente omogenee, ond'esse, eventualmente recepite e fatte proprie da questa
Presidenza, siano unitariamente sottoposte alla valutazione del Consiglio giudiziario”;
25
Rilevato come l’esigenza prospettata dal Presidente della Corte di appello si inserisce in un
ormai consolidato indirizzo del Consiglio Superiore della Magistratura che muove verso una
realistica considerazione del lavoro giudiziario in ambito penale, finalizzata ad eliminare
incrostazioni burocratiche legate al rispetto di criteri di azione formalistici, in contrasto con
esigenze di efficacia ed economicità nella gestione delle scarse risorse disponibili in relazione alla
domanda e quindi di effettività e non apparenza dell’azione e del processo penale;
Che alla stregua di tale principio, il C.S.M. con risoluzione del 9 novembre 2006, resa in un
contesto specifico ( risposta a nota del Ministro della Giustizia riguardante la possibilità di
differenziare, rispetto agli altri, la tempistica dei processi penali destinati ad esaurirsi senza la
concreta inflizione di una pena, ricorrendo il beneficio dell'indulto) ha stabilito in via generale che
i dirigenti degli uffici (inquirenti e giudicanti) “possono e devono, nell'ambito delle loro competenze
in tema di amministrazione della giurisdizione, adottare iniziative e provvedimenti idonei a
razionalizzare la trattazione degli affari e l'impiego, a tal fine, delle (scarse) risorse disponibili.
Addivenire a scelte organizzative razionali, nel rispetto del principio della obbligatorietà dell'azione
penale (art. 112 Cost.) e di soggezione di ogni magistrato esclusivamente alla legge (art. 101,
secondo comma, Cost.)” assumendo che tali scelte organizzative rispondono ai “principi consacrati
dall'art. 97, prima comma, della Costituzione - riferibile anche alla amministrazione della giustizia –
che richiama i valori del buon andamento e della imparzialità della amministrazione con
riferimento alle scelte che gli uffici adottano nella loro unità” e che “tali scelte sono correttamente
collocabili nell'ambito del sistema tabellare, assicurando in tal modo predeterminazione,
uniformità e trasparenza, e dimostrano la capacità e volontà dei dirigenti degli uffici di non
rassegnarsi a una giurisdizione che produce disservizio, assumendosi la responsabilità di formulare
progetti di organizzazione che, sulla base dell'elevato numero degli affari da trattare e preso atto
delle risorse umane e materiali disponibili, esplicitino le scelte di intervento adottate per pervenire
a risultati possibili e apprezzabili. In questo quadro spetta al Consiglio superiore stimolare la
crescita di una cultura e di una prassi in tal senso, anche attraverso un'opera di raccolta dei diversi
criteri organizzativi adottati”;
Che oltre ai principi costituzionali richiamati dal CSM, l’esigenza di adottare misure
organizzative volte a posporre la celebrazione di processi destinati ad inesorabile prescrizione in
appello, alla stregua degli odierni tempi di gestione delle sopravvenienze calcolati dall’ufficio
statistico della Corte, risponde anche al criterio direttivo della ragionevole durata che integra il c.d.
giusto processo, in quanto la declaratoria in primo grado della prescrizione di reati, effetto della
trattazione anticipata e
prioritaria - rispetto al criterio meramente cronologico delle
86
sopravvenienze - di tutti gli altri processi che possono aspirare ad essere definiti nel merito in
appello, consente di trattare con celerità processi non a rischio prescrizione, conseguendosi il
doppio risultato utile di prevenire altre prescrizioni e di accelerare il corso di processi che, pur non
a rischio prescrizione, devono comunque essere definiti in tempi ragionevoli;
Ritenuto che l’adozione di criteri predeterminati e astratti di gestione dei flussi dei processi
penali in relazione alla data del commesso reato non viola il principio di legalità e sottoposizione
del giudice alla legge, in quanto detti criteri sottostanno a criteri di razionalità e buona
amministrazione fondati sull’art. 97 della Costituzione e puntano a rendere effettivo il principio di
legalità con l’adozione di misure organizzative che nel tempo dovrebbero ridurre a livelli fisiologici il
tasso di prescrizioni in primo grado e in appello;
Ritenuto che rientra nell’ordinario potere tabellare fissare criteri di gestione delle
sopravvenienze, sostituendosi al criterio meramente cronologico ( first in first out ), il criterio di
economicità giudiziaria in ambito penale che impone di dare corso prioritario ai processi che hanno
possibilità di essere definiti nel merito in appello, senza discriminare tra imputati che possono o
non possono proporre appello e quindi considerando come dovuta a tutti gli imputati l’opportunità
di appellare per lucrare la prescrizione, con un trattamento egualitario che non lasci al caso e alle
possibilità di difesa l’alternativa condanna/prescrizione;
Rilevato come il Presidente della Corte di appello ha indicato in 14-15 mesi il tempo minimo
necessario dalla data della pronuncia della sentenza di primo grado perché possa pronunciarsi una
sentenza di secondo grado;
Che pertanto sentenze pronunciate oltre 14-15 dalla scadenza del termine massimo di
prescrizione debbono considerarsi inutilmente date e puro spreco di risorse, meglio utilizzabili nel
prevenire altre prescrizioni e in generale processi di più breve durata;
Ritenuto che tutti i magistrati dell’Ufficio sia del settore GIP che del settore dibattimento da
tempo hanno auspicato interventi nell’indicata direzione sicchè l’attuale variazione tabellare è
stata preceduta dall’unanime consenso dei magistrati;
Tutto ciò premesso:
Visti i punti 35.7 , 62.5, 13.1 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione
degli uffici giudicanti per il triennio 2013/2015.
(Circolare P. n. 19199 del 27 luglio 2011 - Delibera del 21 luglio 2011 e succ. mod. al 7 marzo
2012)
Propone
Al Presidente della Corte di appello di Bologna la seguente variazione tabellare per il
tribunale di Reggio Emilia:
I magistrati addetti alla sezione dibattimento penale nei procedimenti a citazione diretta e
in opposizione a decreto penale di condanna si atterranno ai seguiti criteri di priorità nella gestione
delle udienze e delle sopravvenienze:
87
Ora di trattazione dei singoli procedimenti
Per ridurre al minimo i disagi e le attese di difensori, parti e testimoni, fermo
I procedimenti soggetti a prescrizione massima nel termine di 15 mesi dalla data dell’udienza di
programma, esclusa qualsivoglia attività preliminare o istruttoria, dovranno essere rinviati a data
successiva al maturare della causa estintiva.
Fanno eccezione:
• i procedimenti nei quali vi sia stata costituzione di parte civile;
• i procedimenti con imputati detenuti,
• i procedimenti nei quali sia stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà
personale;
• i procedimenti di lottizzazione abusiva (art. 44 dpr 380/2001 poiché con la sentenza che
accerta la lottizzazione è sempre disposta la confisca dei terreni e delle opere abusivamente
costruite);
• i procedimenti per reati in materia di inquinamento (acque, aria, suolo) – D.lvo 152/2006 in quanto una sentenza di accertamento del fatto appare utile per l’Amministrazione del
settore.
• i processi in cui la sentenza di prescrizione in appello sia comunque rilevante sotto il profilo
probatorio nei giudizi civili o amministrativi di danno o nei giudizi disciplinari davanti alle
pubbliche autorità.
• Processi contro recidivi, in quanto la sentenza di prescrizione in appello possa costituire
prova di pericolosità per l’applicazione di una misura di prevenzione.
• Processi nei quali residui un rilevante interesse pubblico e sociale all’accertamento dei fatti
anche solo con sentenza di primo grado.
•
Nel caso in cui l’udienza di programma sia fissata prima di 15 mesi dalla scadenza del termine di
prescrizione, il magistrato predisporrà un programma di udienze ravvicinate, dando assoluta
priorità al processo, in modo da essere in condizione di pronunciare sentenza entro il
quattordicesimo mese. Ove le vicende processuali non consentano di definire prima il processo, la
causa sarà rinviata a data successiva allo spirare del termine.
I magistrati in tutti i casi interpelleranno l’imputato presente sulla rinuncia alla prescrizione e
daranno atto a verbale che l’imputato non intende rinunciare alla prescrizione.
I magistrati addetti alla sezione GUP, nei procedimenti da udienza preliminare disporranno
il rinvio a giudizio solo se, rispetto alla data dell’udienza dibattimentale indicata ex art. 132 disp.
att. c.p.p., il termine di prescrizione maturi oltre i 15 mesi successivi. Se il reato si prescrive nel
termine di 15 mesi dalla data della prima udienza dibattimentale, il gup rinvierà il procedimento.
Saranno celebrati sempre i procedimenti per i quali è richiesto un rito alternativo e i
procedimenti con imputati detenuti.
I giudici del dibattimento, nei procedimenti provenienti da udienza preliminare, all’udienza
di programma disporranno un calendario di udienze che consenta di definire il processo nel merito
entro il quattordicesimo mese dalla scadenza del termine di prescrizione. Ove ciò non sia possibile
per fatti processuali non dipendenti da volontà dei magistrati, che a tali processi dovranno dare
assoluta priorità, il processo sarà ugualmente rinviato a data successiva a quella di prescrizione.
Valgono le medesime eccezioni sub a.
88
quanto previsto dal paragrafo 62.5 della Circolare, verrà dedicata la prima ora
o parte dell’udienza allo smistamento e quindi ai processi con prima
comparizione. Ciascun magistrato o collegio fisserà quindi i singoli processi
nelle udienze successive ad ora fissa, cercando di prevedere il relativo impegno
orario in modo da evitare attese e tempi morti.
Si adotterà tendenzialmente il criterio di concentrare in successive udienze
ravvicinate l’attività istruttoria e decisoria dopo la prima udienza di
smistamento, in modo da evitare lunghi rinvii tra un’udienza istruttoria e
l’altra. Bisognerà a questo fine alla prima udienza indicare alle parti il
calendario delle successive udienze.
Inizio e termine delle udienze
L’orario comune di inizio delle udienze dibattimentali è fissato alle ore 9.00.
I ruoli d’udienza saranno determinati –secondo i criteri sopra indicati- in
modo che la stessa termini non oltre le ore 18.30.
In casi eccezionali, per procedimenti particolarmente complessi, o per
istruttorie non frazionabili in ragione di esigenze processuali, tale orario potrà
essere superato previa tempestiva notizia al Magistrato coordinatore, nonché
al Dirigente la cancelleria penale, per le opportune determinazioni
organizzative circa le ore straordinarie che il personale dovrà effettuare.
Udienze straordinarie monocratiche
Non sono consentite, di regola, udienze in giorni diversi da quelli
ordinariamente previsti. In caso di ritenuta assoluta necessità, dovrà
preventivamente essere informato il Magistrato coordinatore, il quale, valutata
la problematica rappresentatagli, assumerà le determinazioni del caso, tenuto
conto delle esigenze della cancelleria.
UTILIZZAZIONE DEI GOT
Per quanto riguarda i GOT, poiché essi, quali supplenti dei giudici togati, sono
investiti di tutti i poteri del giudice supplito, e dunque non devono limitarsi a
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rinviare i processi, ma devono trattare nel merito i procedimenti, è stata
istituita un’apposita udienza loro riservata per la trattazione dei procedimenti
iniziati in supplenza e non immediatamente definiti.
L’utilizzo dei G.O.T. in supplenza dovrà essere autorizzato in via preventiva
dal Coordinatore della Sezione e solo in caso di legittimo comprovato motivo
di astensione, impedimento od assenza del giudice togato supplito.
TURNI PER I GIUDIZI DIRETTISSIMI
Il magistrato coordinatore predisporrà entro il 15 di ciascun mese il turno dei
giudici settimanalmente incaricati della separata trattazione dei giudizi
direttissimi, tenendo conto di tutte le già calendarizzate udienze monocratiche
e collegiali,
Il predetto programma verrà tempestivamente comunicato al Presidente del
Tribunale, al Procuratore della Repubblica ed al Dirigente amministrativo.
UDIENZE DIBATTIMENTALI COLLEGIALI
Le udienze collegiali si terranno nelle giornate di mercoledì e venerdì.
La designazione del componente estensore della sentenza avverrà nel rispetto
di quanto previsto dal paragrafo 57.3 della Circolare.
COORDINAMENTO CON L’UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO
In ossequio a quanto previsto dalla Circolare, e secondo l’intesa raggiunta a
suo tempo col Procuratore della Repubblica, si cercherà di dare puntuale
applicazione al criterio tendenziale di accorpare in una medesima udienza i
procedimenti di ciascun magistrato del pubblico ministero che ha diretto le
indagini, allo scopo di favorirne la partecipazione all’udienza.
Siffatto criterio non verrà seguito per i procedimenti che pervengono al
dibattimento a seguito di citazione diretta, in quanto di regola le funzioni di
p.m. d’udienza sono in tal caso delegate a vice procuratori onorari..
I PROCEDIMENTI DI RIESAME
Il Collegio competente per le misure di riesame sarà tendenzialmente quello
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che tiene udienza al mercoledì, salvo impossibilità in considerazione dei
termini; in relazione alla data di presentazione del ricorso e ai tempi previsti
per la presentazione si individuerà il collegio in base al calendario prefissato;
relatori saranno a turno i componenti il collegio con alternanza tra tutti i
magistrati, in modo da assicurare una distribuzione equa del carico.
MISURE CAUTELARI
Sulle richieste di applicazione, estinzione e modifica delle misure cautelari
(nonché sull’eventuale richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di
custodia cautelare) provvede, prima del dibattimento, il giudice o il collegio
designato per la trattazione del merito alla stregua dei criteri precedenti. Dopo
la definizione del giudizio provvede il giudice o il collegio che ha pronunziato
sentenza.
MISURE DI PREVENZIONE
Il collegio competente per le misure di prevenzione verrà individuato sulla
base del numero di iscrizione nel relativo registro e sarà composto:
quanto ai procedimenti il cui numero termina con le cifre 0-1, dal collegio 1 e
così di seguito per le successive coppie di numeri per i cinque collegi.
Per le misure di prevenzione personali e patrimoniali il collegio sarà
presieduto dal Presidente e composto dalla dr.ssa Beretti e a turno dal dr De
Luca, dalla dr.ssa Cardarelli e dal dr. Rat
SUPPLENZE ALL’INTERNO DELLA SEZIONE
Rito monocratico
I magistrati si sostituiranno a turno, in caso di assenza/impedimento/
incompatibilità in ordine di anzianità dal più al meno anziano.
Ove ciò non fosse possibile, i GOT sostituiranno in supplenza i tre magistrati
con abbinamento nel seguente ordine:
Beretti-Semprini
Cardarelli-Arduini
Rat-Catellani
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Rito collegiale
Stessi criteri di sostituzione del rito monocratico.
Ove del sostituto sia prevista la partecipazione al Collegio, e nel caso di
concomitante udienza del sostituto e di tutti gli altri magistrati della sezione e
della sezion GIP/GUP in ordine di anzianità, subentreranno, il dr. Ramponi e
il dr. Marini.
DISPOSIZIONI ESECUTIVE
La presente segnalazione del progetto tabellare del tribunale di Reggio Emilia
per il triennio 2014-2016 non comportante modifiche rispetto al previgente
assetto organizzativo dell’ufficio con riguardo, in particolare, alla ripartizione
dei giudici tra settore civile e settore penale, al dimensionamento e alla
specializzazione delle sezioni, all’assegnazione degli affari alle singole sezioni,
ai singoli collegi e ai giudici ma soltanto una diversa assegnazione di alcuni
magistrati e dei giudici onorari alle sezioni e alle diverse posizioni tabellari
viene dichiarata immediatamente esecutiva.
E’ appena il caso di segnalare che la quasi totalità delle limitate modifiche
apportate rispetto alle tabelle vigenti sono costituite dall’integrazione in una
tabella integrata delle variazione tabellare intercorse negli ultimi due,
sottoposte e approvate sempre all’unanimità dal Consiglio Giudiziario e fin qui
non oggetto di osservazioni da parte del C.S.M.
Si dispone pertanto la trasmissione del progetto Tabellare del Documento
Organizzativo Generale del programma di gestione ex art 37 e degli altri
allegati alla Corte di appello di
nel
programma
informatizzato
Le tabelle sono inserite immediatamente
Valeri@;
deve
essere
dato
avviso
dell’inserimento al Presidente della Corte d’appello affinche possa procedere
agli adempimenti di sua competenza.
Dovrà essere inoltre fatta comunicazione:
- alla Commissione flussi
- ai Magistrati
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- ai Giudici onorari
- al Consiglio dell’Ordine degli avvocati;
- ne andrà curato l’inserimento sul sito web
Reggio Emilia 28 febbraio/17 marzo 2014
Il Presidente del Tribunale.
Francesco M.A.Caruso
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