DECR. PRES .N. TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEGNALAZIONE AL SIG. PRESIDENTE DELLA CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA PER LA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA TABELLARE DI ORGANIZZAZIONE PER IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA PER Il TRIENNIO 2014-2016 CIRCOLARE CSM SULLA FORMAZIONEDELLE TABELLE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDICANTI PER IL TRIENNIO 2014/2016 (Circolare P. n. 19199 del 27 luglio 2011 e successive modifiche al 13 novembre 2013 nonché delibera 11 settembre di proroga dei termini previsti dalla Circolare sulla formazione delle Tabelle per il triennio 2014-2016 ) (versione definitiva con modifiche e correzioni al termine del periodo previsto per eventuali osservazioni, tutte direttamente accolte, incorporate ed evidenziate in grassetto ) TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sono note cause e ragioni che negli ultimi tre anni hanno indotto il C.S.M. a disporre al proroga delle tabelle de triennio 2009-2011. Nel corso del 2012 questo Presidente si accingeva a depositare il progetto tabellare per il triennio 2012-2014, allorchè fu disposto il rinvio termini di deposito delle tabelle organizzative. di tutti i Nondimeno un intervento di riordino sul sistema tabellare, in ragione delle plurime variazioni tabellari nel frattempo intervenute, si rendeva inevitabile, ragion per cui malgrado il prolungamento dei termini per il deposito del progetto organizzativo generale nel 2012 si adottò una variazione tabellare generale, una versione modificata, aggiornata e corretta delle tabelle vigenti, una sorta di testo unico che costituiva di fatto un organico e completo nuovo progetto tabellare. In seguito al decreto di variazione tabellare generale del 2012 sono state disposte diverse variazioni tabellari urgenti per realizzare correttivi resisi necessari dall’inserimento nell’organizzazione del tribunale di nuovi magistrati o da esigenze redistributive o di riallocazione di magistrati nei settori, nelle sezioni, negli incarichi speciali. Questi provvedimenti regolarmente trasmessi al l’ordine degli avvocati, al consiglio giudiziario quindi al Consiglio superiore della magistratura e in gran parte approvati o in corso di approvazione fanno tutti gli effetti parte dell’assetto organizzativo del tribunale e saranno di volta in volta richiamati come parte integrante delle tabelle negli specifici luoghi in cui tali disposizioni risultano ancora rilevanti. Conviene peraltro elencare qui di seguito i decreti cui si fa riferimento onde confermarne la persistente validità regolamentare: 1. Decreto 87/2012: esonero del Dott. Gianluigi MORLINI, componente 2 del consiglio giudiziario, dall’assegnazione di decreti procedimenti cautelari e reclami ingiuntivi 2. Decreto 88/2012: assegnazione al Dott. Marini di cause già del ruolo della dottoressa Ferrari 3. Decreto 185/2012: trattazione delle cause di lavoro del cosiddetto rito Fornero nella fase a cognizione piena da parte del medesimo magistrato che ha provveduto con ordinanza sommaria. 4. Decreto 186/2012 di riassegnazione delle cause civili e penali della soppressa sezione distaccata di Guastalla. 5. Decreto 30/2013 e riorganizzazione della sezione penale dibattimento per effetto dell’assegnazione alla medesima sezione del magistrato Dario De Luca; determinazione dei criteri di assegnazione dei processi ai magistrati della sezione, composizione dei collegi, affiancamento dei giudici onorari assegnati alla sezione ai magistrati Beretti, Cardarelli e Rat, giorni di udienze dei singoli magistrati; assegnazione del Dott. Ramponi alla corte di assise. 6. Decreto 51-58/2013, modalità, criteri e presupposti dell’impiego dei giudici onorari assegnati alle sezioni civili. Integrazione delle tabelle con la previsione dei procedimenti assegnati ai giudici onorari. 7. Decreto 64/2013. Redistribuzione di alcune materie tra le due sezioni civili. 8. Decreto 80/2013: costituzione della sottosezione per le procedure concorsuali e assegnazione alla medesima sottosezione del dottor Giovanni Fanticini con funzioni di giudice delegato; assegnazione alla medesima sottosezione dei magistrati Anna Maria Casadonte e Luca Ramponi; distribuzione degli affari tra i due magistrati componenti la sottosezione; determinazione degli affari assegnati al Dott. Giovanni Fanticini; individuazione delle cause di contenzioso ordinario alla sottosezione ed in particolare ai magistrati Varotti e Fanticini. 9. Decreto 81/2013: specificazione dei criteri astratti e generali di 3 individuazione dei procedimenti demandabili al giudice onorario, tabellarmente affiancato al magistrato coordinatore dottoressa Cristina Beretti, avv. Silvia Semprini. 10. Decreto 91/2013: attribuzione al Dott. Matteo Marini del ruolo delle esecuzioni immobiliari già assegnato al Dott. Fanticini; riduzione nelle assegnazioni di nuove cause di civile ordinario per il Dott. Marini; assegnazione in affiancamento al Dott. marini del giudice onorario avvocato Monica Santa Kumbasar. 11. Decreto 106/2013: determinazione di criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti penali in relazione al termine di prescrizione delle cause chiamate all’udienza filtro. 12.Decreto 132/2013: sostituzione con i Got Silvia Semprini ed Elena Vincenzo del magistrato chiara Zompì assente per maternità 13. Decreto 1/14: parziale assegnazione del ruolo della dr.ssa Chiara Zompì, già assegnato alla GOT Semprini, alla GOT Ofelia Tropeano Le tabelle del triennio 2014-2016 non apportano sostanziali modifiche all’assetto organizzativo del tribunale quale è venuto delineandosi dal 2012 ad oggi, L’attuale documento rappresenta una mera ricomposizione del sistema delineato unitariamente nel 2012 con l’inserimento in un unico testo delle successive variazioni tabellari, in modo da ricondurre in unità il sistema. Le modeste variazioni di dettaglio non impediscono pertanto di dare immediata esecutività alle poche disposizioni del presente progetto non meramente ricognitive di precedenti variazioni tabellari, in modo da assicurare la funzionalità dell’assetto organizzativo predisposto per il conseguimento degli obbiettivi del programma di gestione e del Documento Organizzativo Generale. Il progetto è stato discusso tra i magistrati in numerose occasione di incontro formale e informale, a partire dalla riunione plenaria del 5 dicembre 2013 e dalle riunioni successive separate delle sezioni. 4 La Commissione flussi è stata sentita nell’ambito della concertazione prevista per la redazione del Programma di gestione ex art 37 DL 98/2011 che ha inevitabilmente coinvolto misure organizzative del tribunale. La presidente della Commissione pari opportunità è stata consultata in una occasione sul punto se il carico di lavoro familiare per donne magistrato con figli piccoli possa essere considerato “carico aggiuntivo” ai sensi della disciplina consiliare. 5 ORGANIZZAZIONE TABELLARE DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Segnalazione per il deposito del progetto tabellare per il triennio 2014-2016 ******* PRESIDENTE DEL TRIBUNALE Dr. Francesco Maria Caruso. Dirige l’Ufficio. Assegna gli affari alle sezioni, con facoltà di delega al presidente di sezione della distribuzione, secondo criteri oggettivi e predeterminati, tra le due sezioni civili e tra i magistrati addetti alle sezioni. Si occupa direttamente della sezione penale, presiede la Corte d’assise, il collegio penale, il collegio del riesame sulle misure cautelari, il collegio per l’applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, in generale i collegi giudicanti in materia penale. In caso di assenza, impedimento, astensione, ricusazione e in talune specifiche materie è sostituito nella presidenza dei collegi penali dalla dr.ssa Cristina Beretti. Nell’attività di direzione della sezione penale il Presidente è coadiuvato dalla dr.ssa Cristina Beretti, magistrato anziano, di grande esperienza, già coordinatore della sezione penale e della sezione GIP\GUP, la quale si materiale i occuperà specificamente, d’intesa con il Presidente, degli affari, secondo criteri tabellari della distribuzione predefiniti; della predisposizione del calendario delle udienze e della fissazione delle udienze per i processi provenienti dall’udienza preliminare, secondo le direttive del Presidente, i criteri e le indicazioni tabellari vigenti; dell’indirizzo, 6 coordinamento, controllo del lavoro dei GOT assegnati alla sezione penale; della distribuzione dei processi e dell’alternanza dei magistrati onorari nei ruoli dei magistrati togati; della predisposizione dei turni per i processi con rito direttissimo, da sottoporre al Presidente; della predisposizione dei turni feriali; alla stessa è inoltre conferito lo specifico incarico di coadiuvare il Presidente nella vigilanza dei servizi della cancelleria penale. Il Presidente del tribunale si occupa del coordinamento tra la sezione GIP e la sezione dibattimento con finalità di controllo dei flussi, dei tempi, modi e forme di smaltimento degli affari penali dal momento dell’avvio dell’azione penale all’inoltro del fascicolo per il successivo grado di giudizio, d’intesa con i magistrati coordinatori delle due sezioni. Cura le riunioni periodiche dei magistrati addetti al settore penale per lo scambio di informazioni ed esperienze giurisprudenziali. Anche in questa attività, tenuto conto degli impegni nella direzione e organizzazione dell’Ufficio nel suo insieme, il Presidente del tribunale è coadiuvato dalla dr.ssa Beretti. Restano ferme le attribuzioni del Presidente previste in ogni materia norme di legge, salvo deleghe tassativamente previste nei punti successivi. da Restano ferme tutte le altre attribuzioni specificamente attribuite al presidente del tribunale dalle tabelle del triennio precedente, come modificate. In tutti i casi di assenza, impedimento, astensione le funzioni presidenziali sono svolte, in sostituzione, dalla presidente di sezione dr.ssa Savastano; in caso di concomitante assenza\impedimento di quest’ultima, dal magistrato più anziano in servizio. 7 SEZIONI CIVILI CRITERI GENERALI La Presidente di sezione dr.ssa Rosaria Savastano è addetta alla direzione di entrambe le sezioni civili e ne coordina l’attività, salvi i compiti specificamente assegnati al Presidente del tribunale dalla legge o dalla tabella vigente, ferme le previste deleghe. Oltre a svolgere il lavoro giudiziario, sorveglierà l’andamento dei servizi di cancelleria civile ed ausiliari. D’intesa con il Presidente del tribunale, può interagire con la Dirigenza amministrativa per la risoluzione delle problematiche inerenti il funzionamento dei servizi di cancelleria e l’assistenza ai magistrati, segnalando disfunzioni, proponendo soluzioni e controllando l’attuazione delle vigenti prescrizioni. Cura la distribuzione del lavoro tra i giudici delle sezioni civili, vigila sulla loro attività, curando in particolare lo scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno del settore civile. La Presidente di sezione collabora con il Presidente del tribunale nella direzione dell’ufficio ed in particolare nel monitorare i flussi di lavoro, in entrata ed in uscita, e le pendenze; nell’elaborazione di progetti e strategie volte alla progressiva diminuzione dell’arretrato e alla riduzione della durata dei processi, in modo da renderla in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo. Coadiuva il presidente nella redazione del programma di gestione procedimenti civili pendenti in relazione ai flussi in entrata e in uscita. dei La presidente di sezione svolge inoltre le funzioni di coordinatrice e referente dei GOT per ciascuna delle due sezioni civili. Alla Presidente di Sezione è assegnato il ruolo delle cause matrimoniali (separazioni giudiziali e consensuali; divorzi contenziosi e congiunti) La dr.ssa Savastano tiene tutte le udienze presidenziali in materia di 8 separazione e di divorzio. Ferme le controversie già assegnate e pendenti sul suo ruolo, la Presidente di sezione assegnerà a se stessa le cause di contenzioso civile ordinario di nuova iscrizione appartenenti alla competenza di entrambe le Sezioni, in ragione di una assegnazione su quattro per ciascuna delle due sezioni. I procedimenti cautelari ante causam di cui al libro IV titolo I capo III sezioni I/II/III/V/VI c.p.c. saranno assegnati dalla Presidente di Sezione in base al numero di iscrizione a ruolo e in sequenza a tutti i giudici delle due sezioni, secondo l’ordine in cui sono riportati nelle rispettive tabelle sezionali di composizione ( criterio dell’anzianità di servizio); la Presidente di Sezione è esonerata dall’assegnare a se medesima i suddetti procedimenti per prevenire incompatibilità nei reclami sui provvedimenti cautelari emessi. I collegi per i reclami avverso i provvedimenti cautelari sopra specificati saranno presieduti dalla Presidente di Sezione e saranno composti, oltre che dal relatore nominato, secondo il suddetto ordine, dal giudice più anziano della sezione alla quale appartiene il giudice relatore. In caso di assenza o impedimento del magistrato che dovrebbe farne parte come terzo componente, comporrà il collegio il magistrato che segue in ordine di anzianità l’assente\impedito. In caso di assenza\impedimento della dr.ssa Savastano, i collegi civili saranno presieduti dal Presidente del Tribunale o, in caso di impedimento di quest’ultimo, dal magistrato più anziano della sezione. La Presidente di Sezione assegnerà a se stessa quale relatrice i reclami, saltando una sequenza di assegnazioni su due. Ove la stessa sia relatrice, il Collegio sarà integrato dai due giudici più anziani, escluso quello che ha emesso il provvedimento reclamato. Per l’assegnazione dei procedimenti in materia di famiglia e stato delle persone restano fermi i criteri vigenti di individuazione del giudice relatore. Restano altresì fermi gli altri criteri vigenti per la formazione dei collegi nelle cause con rito non monocratico e nei procedimenti camerali, sostituito al 9 Presidente del tribunale la Presidente di sezione. In particolare il collegio in materia di famiglia, stato delle persone e camerali in genere sarà composto fino a quando non sarà ricomposto l’intero organico della sezione dalla presidente di sezione e dai giudici Casadonte e Poppi. In caso di impossibilità per assenza o impedimento e nella prospettiva della ricomposizione dell’organico della sezione i collegi saranno formati Primo collegio: Savastano-Poppi- GOT Romano Secondo collegio: Casadonte- Poppi- GOT Tugnetti Gli affari, quando sarà possibile ricostituire i collegi con magistrati togati, saranno assegnati secondo il criterio più avanti illustrato. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI ORDINE INDIPENDENTI DALL’INSERIMENTO NELLE SEZIONI GENERALE I ricorsi per decreto ingiuntivo verranno assegnati giornalmente in base al numero di iscrizione a ruolo e a rotazione tra tutti i giudici delle due sezioni, secondo l’ordine di anzianità di servizio; nelle assegnazioni la Presidente di Sezione salterà una sequenza su due. I collegi di reclamo in materia di lavoro saranno presieduti dal Presidente del Tribunale e composti, oltre che dal relatore, dal giudice della seconda sezione dr.ssa Simona Boiardi; in caso di impedimento o incompatibilità del giudice del lavoro componente del collegio, la dr.ssa Boiardi ne prenderà il posto e assumerà la funzione di relatore mentre il collegio sarà integrato dai giudici della seconda sezione civile in ordine di anzianità. Relatore sarà in tutti i casi il giudice del lavoro non incompatibile. Ove entrambi i giudici addetti alle controversie del lavoro dovessero risultare incompatibili o assenti, verrà chiamato a comporre il collegio a turno il magistrato meno anziano della seconda sezione, nel relativo ordine, che assumerà la funzione di relatore. La Presidente di Sezione alternerà le riunioni mensili per ogni sezione civile, 10 secondo le modalità di seguito indicate. E’ in sua facoltà convocare riunioni congiunte dei magistrati delle due sezioni per trattare questioni di comune interesse. PRIMA SEZIONE CIVILE COMPONENTI 1. dr.ssa Rosaria Savastano - Presidente di sezione dal 23/2/2010 2. dr. Luciano Varotti1 T.F.P.I2 15/maggio/2018 - giudice effettivo - giudice effettivo 3. dr .ssa Annamaria Casadonte3 T.F.P.I. 1/01 /2019 4. dr. ssa Luisa Poppi T.F.P.I 27/03/2019 - giudice effettivo 5. dr. Giovanni Fanticini T.F.P.I 1/07/ 2023 - giudice effettivo 6. NN 7. NN 8. avv Graziella Tugnetti assegnazione del ruolo ex Tanasi -giudice onorario 9. dr.ssa Donata Romano assegnazione del ruolo ex Gattuso- giudice onorario I GOT titolari di ruoli autonomi li gestiranno fino all’immissione in possesso dei titolari, secondo i criteri fissati nella variazione tabellare n.51/2013 che si riporta in nota.4 1 Della Prima Sezione fa parte anche il dr. Luciano Varotti limitatamente al suo inserimento nei turni di assegnazione dei ricorsi in materia cautelare, di quelli per decreto ingiuntivo nonché degli affari di Volontaria giurisdizione, fatta eccezione per i procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio. 2 Con l’acronimo viene indicato il Termine Finale di Permanenza nell’ Incarico 3 Il termine viene calcolato in relazione all’inizio di vigenza delle tabelle 2009-2011, quando venne attuata la suddivisione del settore civile in due sezioni specializzate per materia. Nell’occasione la dr.ssa Casadonte fu assegnata alla prima sezione. 4 Ragioni della scelta di assegnare al Giudice onorario - secondo i principi, i limiti e i criteri direttivi di cui si dirà - i ruoli lasciati scoperti dai giudici della prima sezione civile trasferiti ad altra sede: La possibilità di assegnare un ruolo civile autonomo al Giudice onorario è previsto dalla circolare nei casi di “significative vacanze” nell’organico dell’ufficio. Riteniamo che la fattispecie si sia verificata. a) Attualmente l’ufficio presenta una scopertura di due giudice sui complessivi 21 assegnati al tribunale, esclusi i presidenti. Si tratta di una percentuale di poco inferiore al 10% b) Le significative vacanze vanno valutate anche in senso diacronico. Il tribunale da tempo immemorabile è affetto da scoperture dell’organico. Il tribunale di Reggio Emilia è tribunale ad altissimo turn over; è sede di transito per le sedi più ricercate del distretto ( Bologna e Parma ). Negli anni scorsi ha oscillato tra una scopertura minima di una unità ( situazione durata pochi mesi ) ed una massima di 5/6 unità. Una situazione di persistente scopertura nel tempo dell’organico, con percentuali in alcuni periodi superiori al 20% integra ad 11 avviso dello scrivente la condizione che legittima l’affidamento ai GOT dei ruoli appartenuti ai magistrati trasferiti, dr. Gattuso e dr.ssa Tanasi. c) Il tribunale di Reggio Emilia attua un principio di specializzazione nella distribuzione delle materie civili. Il vuoto di organico si è concentrato nella prima sezione civile. L’alternativa all’affidamento del ruolo ai GOT sarebbe di richiedere il sostegno di tutti i magistrati, compresi quelli della seconda sezione, nella gestione temporanea dei due ruoli. Ciò comporterebbe non solo un aggravio quantitativo ma anche un evidente costo in termini di efficienza, dovendo i magistrati della seconda sezione acconciarsi a trattare materie nuove per un periodo limitato, oltre che rimodulare programmi, agenda e tempi, con inevitabile perdita di tempo e disfunzioni. d) I GOT Romano e Tugnetti, nella prospettiva del trasferimento dei magistrati, hanno svolto il loro tirocinio prevalentemente nella prima sezione e, trattandosi di avvocati di buona esperienza e di accertata capacità professionale, appaiono in grado di gestire adeguatamente, per un periodo di tempo che ci si augura limitato, i ruoli in questione. e) Sotto altro profilo ricorre la “significativa vacanza” di organico, tenuto conto che il Ministero della giustizia nel suo recente studio sulle piante organiche degli uffici di primo grado ha fissato in tre unità in più, e quindi in percentuale prossima al +15 %, l’organico ottimale teorico del tribunale perché lo stesso possa far fronte alle sopravvenienze con risorse corrispondenti a quelle disponibili in altri tribunali che si trovano nelle stesse condizioni. In definitiva il tribunale è privo di 5 giudici a tempo pieno sui 24 che sarebbero teoricamente necessari per il migliore andamento dell’ufficio. f) Il tribunale si è dato un programma ex art 37 111/2011 con obbiettivi di riduzione della durata media dei procedimenti civili e di riduzione della pendenza di cause ultratriennali. In particolare per il 2013 è prevista la quasi completa eliminazione delle pendenze ante 2008 e la riduzione massima possibile delle pendenze degli anni 2008-2009, da completare tendenzialmente entro il 2014, in modo da potere raggiungere nel 2015 l’obbiettivo di una durata massima della procedura non superiore ai 3-4 anni. Ogni magistrato ha programmato e calendarizzato la gestione del proprio ruolo in modo da convergere, sia pure in tempi diversi, in relazione alle condizioni del singolo ruolo, su tali obbiettivi generali. L’affidamento dei ruoli scoperti ai GOT punta ad evitare che i problemi di gestione dei ruoli scoperti propaghino i loro effetti su tutti gli altri ruoli, trasferendo con un moltiplicatore dagli effetti imprevedibili le disfunzioni, ora localizzate in un punto del sistema, all’intero assetto dell’ufficio. L’affidamento dei ruoli scoperti ai GOT consente di non modificare i programmi e gli obbiettivi degli altri magistrati, gravati dal maggior numero di pendenze risalenti che devono essere sollecitamente eliminate secondo il cronoprogramma stabilito. g) I ruoli dei giudici Gattuso e Tanasi che saranno assegnati ai GOT sono tra i ruoli con minori risalenti pendenze e constano di un ragionevole numero di processi contenziosi, per cui appaiono adeguatamente gestibili dal Giudice onorario con gli accorgimenti che si diranno. h) Va ricordato che tutti i ruoli dei magistrati del tribunale sono gravati oltre che da un consistente carico di processi contenziosi ordinari, di un significativo ulteriore carico di lavoro, costituito da procedimenti speciali. Alcuni magistrati sono inoltre titolari di altri incarichi speciali. L’assegnazione ai GOT concerne solo il ruolo contenzioso ordinario sicchè gli altri magistrati subiranno comunque un aumento del carico di lavoro per la necessità di redistribuire su un minor numero di magistrati i procedimenti e gli incarichi speciali gravanti sui trasferiti. Criteri e modalità di gestione dei ruoli autonomi assegnati ai GOT Romano e Tugnetti. Il GOT avv. Romano ed il GOT avv. Tugnetti subentreranno in tutte le cause del ruolo contenzioso civile ordinario già dei giudici Gattuso e Tanasi, sostituendoli nelle udienze già fissate e proseguendo nella trattazione ed istruzione delle cause pendenti, in linea di principio senza alcuna eccezione per materia, non essendo ricompresi nei relativi ruoli cause che, in base alla legge e alla circolare del CSM, non possono essere trattate dai GOT. In questa prospettiva i 12 COLLEGI Nelle cause con rito non monocratico e nei procedimenti camerali, ove non diversamente specificato, i Collegi saranno presieduti dalla Presidente di sezione del Tribunale e composti dalla dr.ssa Poppi e dalla dr.ssa Casadonte. In caso di impedimento, incompatibilità od assenza della Presidente, ove non operino criteri speciali, i Collegi saranno presieduti dal magistrato della Sezione con maggiore anzianità in ruolo e composti, oltre che dal relatore, dal componente della Sezione con anzianità in ruolo successiva a quella del presidente sostituente. Nel caso in cui relatore sia il Presidente tabellare impedito, incompatibile od assente, a comporre il Collegio quale terzo giudice sarà chiamato il componente della Sezione con minore anzianità in ruolo. Nel caso in cui non sia possibile formare il Collegio secondo gli indicati criteri per impedimenti, incompatibilità, ricusazione od assenze, lo stesso sarà composto utilizzando come supplente il Magistrato più anziano della Seconda Sezione civile, che presiederà il Collegio se più anziano. Nei ruoli autonomi assegnati ai GOT i collegi saranno così composti: Savastano-Casadonte-Romano Savastano-Poppi-Tugnetti. due Giudici onorari gestiranno con la massima sollecitudine le cause loro assegnate, svolgeranno la fase di trattazione, di istruzione e decideranno le cause già fissate per precisazione delle conclusioni, eventualmente scaglionandole in successive ravvicinate udienze. Il presidente del tribunale e la presidente delle sezioni civili svolgeranno la funzione di “tutor” rispettivamente per il ruolo assegnato all’avv. Romano e per il ruolo assegnato all’avv Tugnetti. Tale attività consisterà nella verifica di eventuali difficoltà nella gestione del ruolo, di problematiche specifiche attinenti al calendario come fissato dal magistrato trasferito, al numero di udienze, ai criteri e ai tempi di trattazione e decisione delle cause. In particolare nelle cause in materia di persona, famiglia e successioni nonché nelle cause di divorzio contenzioso, il presidente del tribunale presiederà i collegi nelle cause nelle quali il giudice istruttore sarà l’avv. Romano mentre la presidente di sezione presiederà, come d’ordinario, i collegi nelle cause nelle quali il giudice istruttore sarà l’avv. Tugnetti. In tutti questi casi i presiedenti, d’intesa con il GOT istruttore, potranno riservare a sé il compito di stendere la motivazione. Negli stessi casi i presidenti, sempre d’intesa con il GOT affidatario del ruolo, potranno assegnare a se medesimi la trattazione oltre che la decisione di cause particolarmente complesse. 13 La presidente di sezione sarà sostituito in caso di impedimento, assenza, astensione ricusazione dal presidente del tribunale. Ove entrambi si trovassero in tale condizione, il collegio sarà presieduto dalla dr.ssa Casadonte. COMPETENZE La Sezione tratterà in via esclusiva le seguenti materie: 1. stato della persona: filiazione legittima e naturale, disconoscimento, contestazione e reclamo di legittimità; impugnazione del riconoscimento; dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale; mutamento di sesso; interdizioni; inabilitazioni etc.; 2. diritti della personalità: azioni in materia di identità personale, nome, immagine, elettorato attivo e passivo, cittadinanza, trattamento dati personali etc; 3. famiglia: separazione consensuale, separazione giudiziale, divorzio congiunto, divorzio contenzioso; restituzione doni e risarcimento danni da promessa di matrimonio infranta ex artt. 79-81 c.c.; opposizione a matrimonio ex artt.102-104 c.c; impugnazione di matrimonio ex art. 117 ss c.c.; azioni concernenti il regime patrimoniale della famiglia; esclusione del coniuge dall'amministrazione della comunione, separazione giudiziale dei beni, mantenimento figli, alimenti etc.; cause in materia di filiazione 4. procedure ex art. 342 bis c.c.; 5. successioni e divisioni: impugnazioni testamenti, azioni di riduzione per lesione di legittima, petizioni ereditarie, divisioni beni caduti in successione, scioglimento comunioni ordinarie, etc.; 6. diritti reali: usucapioni, riconoscimento positivo o negativo di servitù, proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, apposizione termini, regolamento confini, violazione distanze legali, etc.; 7. possesso, denunce di nuova opera e danno temuto; 14 8. appalto e vendita5; 9. azione revocatoria e surrogatoria, cessione crediti, arricchimento senza causa, ripetizione indebito, brevetti, concorrenza sleale, diritto industriale (contenzioso residuo non di competenza della Sezione specializzata di Bologna) 10. contratto d’opera; 11. T.U. Immigrazione: impugnazioni di atti di diniego del nulla osta per ricongiungimento familiare, del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché di altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare ex art. 30; azioni civili contro le discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ex art. 44 etc; 12. procedimenti di ricusazione dei giudici della Seconda Sezione civile 6. CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI Nei procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi e di divorzio, le funzioni del Presidente del tribunale sono delegate alla Presidente di sezione dr.ssa Savastano, la quale assegnerà sempre a se stessa, quale relatore, tutti i procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto tenendo la relativa udienza di comparizione delle parti. In tutti i processi di separazione giudiziale e divorzio contenzioso il Presidente, nell’ordinanza pronunciata all’esito della tenuta udienza di comparizione delle parti, nominerà quale istruttore, secondo il criterio della rotazione in base all’ordine di anzianità nel ruolo, uno dei magistrati della Sezione, fatta eccezione per i magistrati Varotti e Fanticini. Tutte le altre cause di competenza della Sezione, verranno assegnate, secondo l’ordine di iscrizione a ruolo, a rotazione a ciascun giudice della Sezione, ad 5 Quest’ultima materia temporaneamente ( fino a copertura dei posti in organico ) assegnata a rotazione ai magistrati delle due sezioni con esclusione del dr. Fanticini. 6 Il Collegio sarà composto dal Presidente del Tribunale e dai giudici Casadonte e Poppi. Giudici supplenti: N.N. 15 esclusione del dr. Varotti e del dr. Fanticini con progressione dal più anziano in ruolo a quello meno anziano. La Presidente di sezione assegnerà a sé stessa una causa su quattro. Il dr. Fanticini resta titolare ad esaurimento del ruolo civile assegnatogli prima dell’inserimento nella sottosezione fallimentare. Nel caso in cui nell’atto introduttivo siano contenute più domande non tutte ricomprese nella competenza della stessa Sezione, la causa verrà comunque assegnata alla Prima Sezione, ove una delle domande cumulate attenga allo stato della persona, ai diritti della personalità, al diritto elettorale attivo e passivo, al diritto di famiglia. Negli altri casi verrà assegnata alla Seconda Sezione civile. Tutti i procedimenti cautelari ante causam di cui al libro IV titolo I capo III sezioni I / II/ III/ V/ VI c.p.c. saranno affidati dalla Presidente di sezione in base al numero di iscrizione a ruolo ed in sequenza a tutti i giudici delle due Sezioni, secondo l’ordine in cui sono riportati nelle rispettive tabelle sezionali di composizione; in concreto, primo giudice assegnatario del turno, la dr.ssa Casadonte, poi la dr.ssa Poppi, il dr. Fanticini, Ferrari, così via.7 il dr. Varotti, la dr.ssa la dr.ssa Boiardi, il dr. Ramponi, la dr.ssa Zompì, il dr. Marini, e Detto criterio di assegnazione dei procedimenti cautelari è attualmente derogato e tale rimarrà fino alla reintegrazione dell’organico della prima sezione. Fino a detto momento vale quanto stabilito nel decreto 64/2013, in tema di redistribuzione di alcune materie tra le due sezioni civili.8 7 Il dr Varotti ed il dr. Fanticini sono esonerati dall’assegnazione di procedimenti cautelari in materia di famiglia. Il dr Morlini, componente del Consiglio Giudiziario, da tutti i procedimenti, cautelari e relativi reclami, ad eccezione dei reclami in materia di provvedimenti cautelari in cause di opposizione ad esecuzione, ad atti esecutivi e opposizione a precetto ( v. ultra pag. 45). 8 Il decreto fu adottato come misura emergenziale per fare fronte al trasferimento contemporaneo di due magistrati della prima sezione civile e sul punto è del seguente testuale tenore: “ Considerato che, in tale ottica e allo scopo di realizzare una più equa ripartizione dei carichi di lavoro specificamente valutati, possono essere attribuite alla competenza della Seconda Sezione Civile i procedimenti contenziosi in materia di vendita sia mobiliare che immobiliare nonché i procedimenti cautelari diversi da quelli attinenti alla famiglia e allo stato delle persone (procedimenti possessori, procedimenti previsti dal capo III, sezione II, III e V, del libro IV del codice di rito; Che appare opportuno allo scopo di alleggerire il carico refluente sulla seconda sezione accorpare per identità di materia le assegnazioni delle cause di istruzione preventiva, affidando la materia delle cause di istruzione preventiva al 16 La Presidente di sezione presiederà tutti i collegi sui reclami e sarà relatrice pro-quota in questi giudizi. E’ pertanto relativi procedimenti. esonerata dall’assegnazione dei In caso di assenza dall’ufficio per oltre 3 giorni del giudice come sopra individuato, l’assegnazione scalerà automaticamente successivamente indicato nel predetto ordine. al magistrato Per i reclami avverso i suddetti provvedimenti, pretermesso il relativo giudice estensore, il relatore verrà nominato secondo il sopra riportato ordine ed il Collegio sarà presieduto sempre dalla Presidente di sezione. I collegi saranno composti, oltre che dal relatore nominato secondo il suddetto ordine dal giudice più anziano della sezione alla quale appartiene il giudice relatore. In caso di assenza o impedimento, del collegio farà parte il magistrato che segue in ordine di anzianità l’assente\impedito. In caso di assenza\impedimento della dr.ssa Savastano, i collegi civili saranno presieduti dal Presidente del Tribunale o, in caso di impedimento di quest’ultimo, dal magistrato più anziano della sezione alla quale appartiene il relatore. La Presidente di Sezione assegnerà a se stessa quale relatrice i reclami, saltando una sequenza di assegnazioni su due. Ove la stessa sia relatrice, il Collegio sarà integrato dai due giudici più anziani, escluso quello che ha emesso il provvedimento reclamato. Presidente del tribunale che già si occupa di quelli previsti dall’art. 696 c.p.c. ai quali vanno ora abbinati anche quelli ex art 696 bis cpc.” 17 Ai giudici della prima Sezione, con esclusione del dr. Varotti9, verranno, altresì, assegnati a rotazione e secondo l’ordine in cui sono riportati in epigrafe,anche i procedimenti monocratici in materia di: Fissazione termini in materia successoria ( artt. 481 e 496 c.c.). Autorizzazione all'alienazione di beni di eredità accettata con beneficio d'inventario (art. 493 c.c.) Nomina del curatore dell'eredità rilasciata ex art. 508 c.c. Liquidazione ex art. 509 c.c. Separazione beni mobili ex art. 517, 2° comma, c.c. Nomina del curatore dell'eredità giacente (art. 528 c.c.) Autorizzazioni al curatore dell'eredità giacente per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (artt. 782 c.p.c. e 530 c.c.) Procedura di cancellazione ex art. 620, ultimo comma, c.c. Fissazione del termine ex art. 621 c.c. Contestazioni ex art. 730 c.c. Consegna documenti ex art. 736, 2° comma. c.c. Apertura forzata di cassetta di sicurezza (art. 1841 c.c.) Apposizione- rimozione sigilli ex artt. 752 e 762 c.p.c. I giudici della prima Sezione verranno, altresì, a rotazione ed in base al sopra indicato ordine nominati relatori nei procedimenti collegiali in materia di: Vendita di beni ereditari ex artt. 747 e 783 c.p.c. Adozione di maggiorenni Revoca per indegnità dell’adottante o dell’adottato Dichiarazione di assenza o di morte presunta Autorizzazione del Tribunale ex artt. 375 e 397 c.c. Stato civile (rettifica del nome e altri atti dello Stato Civile). 9 L’esclusione è motivata dal fatto che il dr. Varotti è giudice del registro delle imprese, come tale assegnatario ex officio di un notevole numero di ricorsi (depositati dal Conservatore o da terzi) iscritti nei registri della VG, attività che ha comportato e comporta un consistente aggravio di lavoro. 18 Sono riservati al Presidente del Tribunale i ricorsi in materia di: Proroga per la redazione dell'inventario dell'eredità accettata con beneficio d'inventario ex art. 485 c.c. Nomina dell'ufficiale che procede all'inventario ex art. 769 c.p.c. Ammortamento titoli. Nomina e decadenza arbitri (art. 810, 813 bis c.p.c.). Liquidazione delle spese e dell'onorario dell'arbitro (art. 814 c.p.c.) Dichiarazione di esecutività del lodo arbitrale (art. 825 c.p.c.). Procedimenti relativi agli ordini professionali impugnazione contro provvedimento disciplinare, etc.). (iscrizione, elezione, Accertamenti tecnici prevntivi ex art 696 e 696bis cpc. Ai sensi di quanto previsto dal 57.1 della Circolare, il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente di sezione, potrà adottare specifici motivati decreti di deroga ai sopra descritti criteri predeterminati di assegnazione degli affari. Il relativo decreto verrà comunicato al magistrato che sarebbe stato competente sulla base dei criteri tabellari ed inserito nel fascicolo d’ufficio. Sarà diretta cura del Presidente del Tribunale e della Presidente di sezione individuare gli affari da trattare in via d'urgenza per apprezzabili ragioni soggettive od oggettive: tali ragioni verranno esplicitate in uno specifico provvedimento che verrà inserito nel fascicolo d'ufficio. I presumibili ragionevoli tempi di definizione di tali procedimenti saranno valutati e concordati con il giudice istruttore o affidatario, che provvederà a fornire tempestive informazioni in merito. OBBIETTIVI Sono quelli previsti dal Programma per la gestione dei procedimenti civili pendenti per l’anno 2014 ai sensi dell’art 37 commi 1-3 D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in Legge 16 luglio 2011 n. 164, inviato alla Commissione flussi e 19 al C.S.M entro il 31 gennaio scorso, nonché gli obbiettivi fissati nel D.O.G. che affianca il presente progetto tabellare. In termini generali gli obbiettivi riguardano la definizione dei processi civili di più vecchia iscrizione a ruolo e le controversie per le quali la Corte Europea dei diritti dell’uomo chiede ai giudici nazionali una diligenza eccezionale10. I singoli magistrati assegnatari adotteranno tutti i necessari provvedimenti istruttori per definire, entro il triennio di applicazione della presente tabella, i procedimenti iscritti nell’anno-obbiettivo del programma di gestione, espressamente riservando alla loro trattazione le necessarie udienze mensili e dando, altresì, agli stessi la precedenza nella fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni. Va qui stabilito che entro il 31 marzo di ogni anno ciascun magistrato della Prima Sezione civile presenterà al Presidente del Tribunale un rapporto concernente lo stato del proprio ruolo e dei tempi di smaltimento prevedibili delle cause assegnate secondo l’anno di iscrizione, con il quadro delle cause pendenti da oltre tre anni e delle ragioni che non hanno consentito la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni nei processi iscritti negli anni antecedenti gli ultimi 4, costituendo obbiettivo finale del progetto organizzativo in coerenza con gli obbiettivi del programma di gestione la definizione entro l’anno di tutte le cause iscritte prima del 2011 o, in via subordinata di tutte le cause iscritte prima del 2009, del 90% di quelle iscritte nel 2009 e dell’80% di quelle iscritte nel 2010 in modo da conseguire tra il 2015 e il 2016 una durata massima del processo inferiore a tre anni e una durata media in costante riduzione. L’obbiettivo finale è in ogni caso quello di avere entro il 2015 e comunque entro il 2016 una pendenza costituita da cause iscritte da non più di tre Esaminata la relazione il Presidente, ove necessario, concorderà con il magistrato interessato gli interventi organizzativi ritenuti necessari per il 10 Il riferimento è alle controversie cd. sensibili in materia di lavoro, previdenza, stato e capacità delle persone, adozione dei minori ( cfr. circolare C.S.M. del 6.7.2000). 20 raggiungimento dell’indicato obbiettivo così, in particolare, disponendo il differimento ad altra data delle udienze di prova e/o di precisazione delle conclusioni già fissate in processi di più recente iscrizione a ruolo, con sostituzione di questi ultimi dapprima con le cause iscritte in epoca antecedente il 1° gennaio 2011 e poi, non appena possibile, con quelle iscritte in epoca antecedente il 1° gennaio 2012. Ove necessario il Presidente potrà, nell’ordine, disporre: il blocco totale o parziale di nuove assegnazioni a quel giudice, il trasferimento ad altri di alcune delle cause di più risalente iscrizione a ruolo. In merito alle cause matrimoniali, fermi restando gli attuali contenuti tempi di fissazione dell’udienza presidenziale, dovranno essere definite, entro un termine ragionevolmente inferiore ai 3 anni, tutte quelle in cui vi siano figli minorenni. A tali cause, pertanto, il G.I. dovrà riservare una corsia preferenziale sia nella fase di trattazione sia in quella di fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni. I procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio che riguardino anche l’affido di minori dovranno essere conclusi, salvo comprovate ragioni, entro il termine massimo di 6 mesi dall’udienza di comparizione delle parti, che dovrà essere fissata non oltre il 45° giorno dalla data di deposito del ricorso.11 CALENDARIO UDIENZE Prima comparizione per tutti i giudici : giovedì ore 9,30. istruttorie: giovedì ore 9,00 dr.ssa Savastano martedì mercoledì ore 9,00 per la dr.ssa Casadonte 11 Si tratta di termini orientativi e sollecitatori, a valere comunque per il momento in cui l’organico della sezione sarà reintegrato. Fino a tale momento vale il criterio delle definizione più celere possibile con le risorse date. 21 lunedì e martedì ore 9,00 per la dr.ssa Poppi martedì e mercoledì ore 9,00 per il GOT avv. Romano lunedì e mercoledì ore 9,00 per il GOT avv. Tugnetti collegiali di discussione: 1° e 3° giovedì del mese ad ore 9,00 camerali in materia di famiglia: giovedì ore 12,00 presidenziali di separazioni consensuali e camerali divorzi congiunti : martedì – mercoledì ore 9,00 camera di consiglio: giovedì ore 14,00 OMISSIS SOTTOSEZIONE AFFARI CONCORSUALI SETTORE FALLIMENTARE COMPETENZE Tutte le procedure concorsuali. COMPOSIZIONE DELLA SOTTOSEZIONE Dr.ssa Rosaria Savastano- presidente Dr. Luciano Varotti- giudice delegato Dr. Giovanni Fanticini- giudice delegato Dr.ssa Anna Maria Casadonte-componente Dr. Luca Ramponi – componente Dr Gianluigi Morlini –componente supplente Dr. Matteo Marini – componente supplente UFFICIO DEL GIUDICE DELEGATO Giorni di udienza I collegi si riuniranno in camera di consiglio al mercoledì pomeriggio; è in facoltà della Presidente riunire uno dei due collegi al giovedi. Per assicurare uniformità di orientamenti giurisprudenziali, ove si debbano affrontare questioni di diritto rilevanti per l’intera sottosezione, la presidente riunirà i due collegi nell’ambito delle periodiche riunioni ex art 47 ord. giud. per la discussione preliminare su astratte questioni di diritto e di metodo o su casi di 22 rilievo generale o che possano costituire precedente rilevante per la sottosezione. Ad iniziativa della presidente potranno essere attuate altre formule di discussione all’interno della sottosezione finalizzate ad assicurare l’uniformità della giurisprudenza. Udienze di prima comparizione ed istruttoria pre-fallimentare: lunedì – martedì – giovedì ore 9,30. Tutti gli altri incombenti facenti capo all’ufficio del giudice delegato verranno espletati dai magistrati addetti in base alle necessità ed alla disponibilità delle udienze, generalmente dopo quelle di trattazione del giovedì o di verifica. I colloqui e gli incontri con i curatori avverranno generalmente prima delle udienze o in tarda mattinata ovvero, previo appuntamento, nelle ore pomeridiane, con esclusione delle giornate di venerdì (salvo particolari urgenze) e di sabato. COMPOSIZIONE DEI COLLEGI E CRITERI ORGANIZZATIVI A SEGUITO DELLA VARIAZIONE TABELLARE 80/2013 Tenuto conto dell’aumento esponenziale delle sopravvenienze registrate nel settore delle procedure concorsuali e della delicatezza delle stesse, in funzione delle modifiche normative sopravvenute, finalizzate a promuovere la gestione conservativa delle crisi d’impresa, situazioni nelle quali il tribunale ha assunto un ruolo meno attivo sul terreno della liquidazione dell’impresa fallita ma di assai maggiore e decisiva rilevanza nelle decisioni concernenti l’adozione dei provvedimenti di salvataggio dell’impresa, valutando e contemperando i molteplici rilevanti interessi in gioco con conseguente esigenza di adozione di decisioni rapide ed efficaci per la tutela di interessi di fondamentale rilievo, decisioni che comportano non solo attente valutazioni di ordine giuridico ma anche studio e verifica del contenuto di complesse relazioni di carattere economico, aziendale, finanziario, in materia di bilanci ed altro, la 23 sottosezione è stata potenziata con l’inserimento in essa di altro magistrato e l’inserimento di altri due componenti per permettere la formazione di due distinti collegi. L’ incremento del peso quantitativo e qualitativo delle procedure fallimentari e di gestione delle crisi d’impresa, a fronte di un minor afflusso di affari nel contenzioso civile ordinario, ha reso necessario l’inserimento di altro magistrato, dovendosi assicurare risposte di giustizia non condizionate dall’urgenza e dal sovraccarico di lavoro dell’unico magistrato in precedenza addetto, gravato in passato da solo di notevoli responsabilità per l’ enorme rilievo delle sue decisioni sul piano economico, sociale, patrimoniale, dei diritti fondamentali di lavoratori, creditori e imprese. Inoltre in una fase storica di incremento del rilievo sociale delle procedure in questione, si è ritenuto opportuno allargare l’area delle competenze e delle responsabilità tra i magistrati del tribunale, dovendosi ritenere le procedure in questione tra quelle di maggior spessore tecnico ed impatto sulla collettività. E’ sembrato perciò opportuno promuovere la diffusione delle competenze specialistiche sia per disporre di magistrati in grado di intervenire sulle delicatissime materie con competenza in ogni momento, in caso di assenza o impedimento dei magistrati titolari, sia per predisporre opportuni ricambi e subentri nel caso di trasferimento o di passaggio ad altre funzioni dei titolari, sia anche per spersonalizzare materie inevitabilmente esposte ad elevatissimo controllo e valutazione interesse coinvolti. dell’opinione pubblica e dei molteplici centri di La composizione della sezione e la distribuzione degli affari è stata quindi determinata con il provvedimento di variazione tabellare in epigrafe che resta confermato e che viene qui riprodotto nelle sue linee essenziali. Ferme le speciali determinazioni attuate per la distribuzione dei carichi pregressi, le nuove procedure sono assegnate nel rapporto 1-1. I due GD alla turnazione nell’assegnazione di procedure cautelari di spettanza con esclusione della materia della famiglia. 24 Viene inoltre costituito un ruolo di cause civili di cognizione in materie attinenti alle procedure fallimentari ( opposizione stato passivo, revocatorie e altre cause endo o extra fallimentari), assegnate al GD e al collegio di cui non fa parte il magistrato titolare della procedura. Ai due giudici delegati sono assegnate tutte le cause “fallimentari” ed eventuali altre cause da individuare in base ai flussi in entrata in modo che la sopravvenienza annuale massima non ecceda in nessun caso le 100 cause per ciascun titolare di tale ruolo supplementare, da contemperare con gli effetti carichi e le sopravvenienze del ruolo fallimentare principale. Restano ferme eventuali assegnazioni supplementari determinate consensualmente o sulla base di situazioni di necessità e urgenza specificamente tali eventuali assegnazioni supplementari saranno definite con successivi separati provvedimenti. La sottosezione per le procedure concorsuali si occupa di tutta la materia fallimentare nonché di tutte le altre procedure concorsuali anche in materia non fallimentare, ad esclusione delle ordinarie esecuzioni civili mobiliari ed immobiliari. COLLEGI Nelle materie assegnate alla sottosezione sono costituiti due collegi composti rispettivamente il primo dai magistrati Savastano, (con funzione di presidente di entrambi i collegi) Varotti ( giudice delegato ) e Casadonte; il secondo dai magistrati Savastano, Fanticini Ramponi; ( con funzioni di giudice delegato ) e In caso di assenza, impedimento, incompatibilità, i magistrati dei due collegi si sostituiranno reciprocamente in relazioni alle funzioni svolte nei collegi. La presidente di sezione sarà sostituita dal presidente del Tribunale. Nel caso in cui non sia possibile provvedere alla formazione dei collegi con i criteri indicati, subentreranno rispettivamente i supplenti dr. Marini nel primo collegio e dr. Morlini nel secondo collegio. Altri magistrati saranno chiamati a comporre i collegi fallimentari solo nell’assoluta impossibilità di comporre i 25 collegi con coloro che ne fanno tabellarmente parte ed in ordine di anzianità decrescente. La presidenza del collegio sarà attribuita secondo l’anzianità di servizio. Il primo collegio tratterà i procedimenti con numero di iscrizione a ruolo dispari. Il secondo tratterà quelli con numero di iscrizione pari. Di conseguenza ai giudici delegati saranno assegnati i procedimenti con numero di iscrizione a ruolo corrispondente al collegio di cui fanno parte. In caso di incompatibilità di uno o più dei giudici del collegio, il procedimento sarà trattato dall’altro collegio, integrato eventualmente dal magistrato supplente. Le cause di opposizione allo stato passivo, le revocatore fallimentari, tutte le cause endofallimentari saranno assegnate con il criterio numerico sopra indicato. In considerazione dello stato dei ruoli del settore civile contenzioso e dei fallimenti, i magistrati addetti alle procedure concorsuali potranno essere destinatari di un congruo numero di altre cause che, in relazione ai flussi per materie predeterminate non dovrebbe comunque comportare un’assegnazione eventuali materie superiore a 100 cause all’anno complessivamente. Le extrafallimentari si individueranno con separato provvedimento. Per quanto concerne le cause “fallimentari e di opposizione allo stato passivo saranno assegnate solo le cause di nuova iscrizione o già iscritte ma non ancora assegnate. I due giudici delegati parteciperanno alle assegnazioni di altri procedimenti, secondo i criteri fin qui vigenti per il dr. Varotti, ed in particolare parteciperanno alle assegnazioni a turno dei procedimenti cautelari non familiari SETTORE ACCORDI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI Al dr. Varotti e al dr. Fanticini sono assegnate le speciali procedure previste dalla legge 3/2012. Si alterneranno in base al numero di iscrizione a ruolo: 26 pari Varotti, dispari Fanticini. Gli altri magistrati della sezione comporranno con la Presidente di sezione i collegi del tribunale previsti dalla legge. In caso di impedimento di entrambi saranno sostituiti dai magistrati della sezione, a partire, a turno, dal più anziano. . OBBIETTIVI DELLA SOTTOSEZIONE Restano quelli fissati nel triennio precedente e nel programma di gestione per il 2014 e nei programmi che verranno successivamente definiti. Nel gennaio del 2009 è stato dato avvio al portale dei fallimenti tramite il software Fallco. Il programma successivamente implementato e migliorato ha consentito un significativo calo nell'accesso dei curatori presso la cancelleria fallimentare, così consentendo a tale ufficio un più proficuo lavoro di back office. Esso ha inoltre permesso un notevole abbattimento dei tempi di lavori per tutti protagonisti delle procedure ed un notevole risparmio di istanze cartacee, giungendosi perfino all’adozione di pagamento telematiche. Al fine di addivenirne ad una rapida chiusura di tutti i fallimenti aperti da più di tre anni, i GD monitoreranno costantemente lo stato di dette procedure e a tale fine la cancelleria trasmetterà ogni mese i fascicoli di quelle nelle quali i curatori non hanno provveduto al compimento di già calendarizzati atti di procedura. I GD procederanno, altresì, alla pronta chiusura d'ufficio, ex art 118 n° 4, dei fallimenti sprovvisti di attivo sufficiente nei quali i curatori, pure se sollecitati, non vi hanno ancora provveduto. Anche per il settore è dato l’obbiettivo di definizione delle procedure entro il triennio. Ovviamente il conseguimento degli obbiettivi di durata delle procedure fallimentari andrà valutato con specifico riferimento ai fattori esterni 27 oggettivamente impeditivi del loro raggiungimento non imputabili all’Ufficio, malgrado ogni opportuna iniziativa e sollecitazione sugli altri organi della procedura. RIUNIONI PRIMA SEZIONE Al fine di realizzare il necessario scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno della Sezione, per altro già caratterizzata da una diffusa collegialità, la Presidente di sezione terrà riunioni bimestrali con tutti i giudici assegnativi, raccogliendo ogni utile suggerimento per il suo miglior funzionamento, anche sotto il profilo della funzionalità dei servizi di cancelleria, così segnalando eventuali disfunzioni. A tal fine la Presidente predisporrà un mirato ordine del giorno, fissando uno o più relatori per gli argomenti da trattare. I verbali di tali riunioni saranno trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 20 dicembre di ciascun anno. A tali riunioni potrà essere invitata a partecipare una delegazione del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati laddove le insorte problematiche o le proposte innovative riguardino direttamente i rapporti istituzionali con il Foro. In quest’ultimo caso alla riunione parteciperà anche il Presidente del tribunale. CRITERI DI SOSTITUZIONE In caso di incompatibilità, astensione, ricusazione assenza od impedimento ( malattia, servizio fuori sede, ferie od altro), la Presidente di sezione è sostituita dal Presidente del tribunale che potrà delegare il magistrato più anziano della sezione. Possono essere incaricati della supplenza i GOT assegnati alla sezione. Ove non sia possibile nominare quale facente funzione del magistrato impedito, uno dei G.O.T. assegnati all’Ufficio, secondo i criteri di abbinamento previsti, la relativa supplenza, fatte salve le specifiche ipotesi già sopra previste, avverrà con le seguenti modalità: la dr.ssa Casadonte sarà sostituita 28 dalla dr.ssa Poppi; quest’ultima dal dr. Fanticini; la dr.ssa Savastano sarà sostituita dal dr. Varotti o dal Presidente del tribunale o nell’ordine dal magistrato più anziano. In caso di impedimento anche del giudice come sopra individuato, la sostituzione avverrà con il supplente previsto per quest’ultimo e così via. Ove non sia possibile individuare un giudice supplente all’interno della Prima Sezione verrà nominato un giudice della Seconda Sezione civile a partire da quello con minore anzianità in ruolo. SEZIONE AGRARIA Della sezione fanno parte i giudici Anna Maria Casadonte e Luisa Poppi nonché i GOT Graziella Tugnetti e e Donata Romano nonché i componenti esperti privati, effettivi e supplenti, Fausto Castagnetti, Massimo Melloni ( effettivi), Paolo Pigoni, Cristina Candiani ( supplenti). COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO Savastano-Casadonte- Poppi-Castagnetti-Melloni In caso di assenza o impedimento, incompatibilità, astensione, ricusazione dei giudici togati, saranno sostituiti dai GOT Tugnetti e Romano nell’ordine. Negli stessi casi i componenti esperti privati effettivi saranno sostituiti rispettivamente dai supplenti ( il primo effettivo dal primo supplente e così via). In caso di impossibilità per le medesime ragioni di procedere alla sostituzione del componente effettivo con il componente supplente designato, subentrerà l’altro supplente. In caso di impossibilità a comporre il collegio da parte degli subentreranno i supplenti. effettivi, Criteri di assegnazione delle cause: a rotazione fra tutti i giudici della Sezione. CRITERI DI SOSTITUZIONE In caso di impedimento od assenza di uno dei componenti togati effettivo, lo 29 stesso sarà sostituito dal supplente interno secondo l’ordine previsto. In caso di impedimento od assenza della presidente di sezione presieduto il Collegio sarà dal componente togato più anziano in ruolo. Il collegio sarà integrato secondo l’ordine decrescente di anzianità, escluso il dr. Varotti, della prima sezione ed in caso di necessità dai giudici della seconda sezione nel medesimo ordine. CALENDARIO DELLE UDIENZE Primo lunedì del mese ore 9,00 GOT ASSEGNATI ALLA SEZIONE CON FUNZIONE DI SUPPLENZA DI MAGISTRATI N.N. Avv. Monica Santa Kumbasar Avv. Donata Romano- titolare del ruolo autonomo già Gattuso ( decr. 5158/2013 ) Avv. Graziella Tugnetti- titolare del ruolo autonomo già Tanasi ( decr. 5158/2013 ) GOT ASSEGNATI ALLA SEZIONE Avv. Silvia Semprini Avv. Ofelia Tropeano Avv. Maria Pia Sacco Avv. Kadrije Fiku Avv. Mariangela Bonati SECONDA SEZIONE CIVILE COMPONENTI 1) Presidente – dr.ssa Rosaria Savastano - 12 12 All’unico presidente di sezione del tribunale, nel regime tabellare previgente era attribuito il ruolo di presidente della seconda sezione civile. A proposito delle funzioni del presidente di sezione, si leggeva che i compiti assegnati erano funzionali “al fine di assicurare razionalità ed efficienza al 30 2) dr. Gianluigi Morlini T.F.P.I 11/04/2022 - giudice effettivo 3) dr.ssa Cristina Ferrari T.F.P.I. 12/05/2020 4) dr.ssa Simona Boiardi T.F.P.I. 25.08.2020 5) dr. Luca Ramponi T.F.P.I. 11 aprile 2021 - giudice effettivo - giudice effettivo - giudice effettivo 6) dr.ssa Chiara Zompì T.F.P.I. 11 aprile 2021 - giudice effettivo13 7) dr. Matteo Marini 2 maggio 2022 8) dr.ssa Elena Vezzosi 9) dr.ssa Maria Rita Serri - giudice effettivo - giudice del lavoro -giudice del lavoro COLLEGI Nelle cause con rito non monocratico e nei procedimenti camerali, ove non diversamente specificato, i Collegi saranno presieduti dalla Presidente della Sezione. In caso di impedimento, incompatibilità od assenza della predetta Presidente, i Collegi saranno presieduti dal Presidente del tribunale o, in caso di impedimento, dal magistrato della Sezione con maggiore anzianità in ruolo e composti, oltre che dal relatore, dal componente della Sezione con anzianità in ruolo successiva a quella del presidente sostituente. Nel caso in cui relatore sia la Presidente della Sezione, a comporre il Collegio quale terzo giudice sarà Tribunale, anche perché aperto ad una più immediata ed articolata forma di partecipazione nella risoluzione dei problemi organizzativi dell' Ufficio.” Ne conseguiva l’attribuzione alla Presidente di sezione, oltre che degli incarichi di coordinamento di seguito illustrati, della presidenza vicaria del Tribunale, di altri specifici compiti espressione delle previsione di legge (art. 47 quater, secondo comma, O.G.) e di circolare ( punto 35 ). Vengono quindi confermate le specifiche attribuzioni alla Presidente di valutazione dei dati statistici provenienti dai monitoraggi sull'andamento dell'attività dell'Ufficio; di studio di problemi e delle prassi giurisprudenziali dell'Ufficio; di collaborazione nella gestione del personale delle sezioni civili, con specifico riferimento alla tenuta dei rapporti sindacali; la presidenza vicaria della commissione di manutenzione. Nell’attuale assetto tabellare le competenze della presidente di sezione sono ampliate, essendo la stessa gravata anche della presidenza della prima sezione civile e dell’assegnazione della materia delle separazioni personali e dei divorzi. La direzione di entrambe le sezioni civili da parte dell’unico presidente di sezione, d’intesa e sulla base dei criteri fissati dal Presidente del tribunale, titolare di specifiche attribuzioni in materia civile, oltre che del pieno inserimento nella sezione penale, deve ritenersi consentito dal punto 35.2 lett. A) della circolare. E’ evidente infatti che in un tribunale medio-piccolo il criterio delle “materia omogenee” possa estendersi all’intera area civile, distribuita tra due sole sezioni. 13 Al momento della redazione del presente progetto assente per maternità. 31 chiamato il componente della Sezione con minore anzianità in ruolo. Nel caso in cui non sia possibile formare il Collegio secondo gli indicati criteri per impedimenti, incompatibilità, ricusazione od assenze lo stesso sarà composto utilizzando come supplente un giudice della Prima Sezione Civile, individuato in ordine crescente di anzianità in ruolo: in tal caso il Collegio sarà presieduto dal giudice più anziano in ruolo, indipendentemente dalla Sezione di appartenenza. COMPETENZE La Sezione tratta in via esclusiva tutte le cause contenziose ordinarie non attribuite alla Prima Sezione Civile 14 nonché le ulteriori seguenti materie: 1) controversie di diritto amministrativo; 2) privacy ( legge 675/1996); 3) art. 22 L. 689/1981; 15 4) procedimenti ex art. 170 T.U. spese giustizia; 5) ricorsi per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato (artt. 28 e 29 L. 794/1992); 6) nomina di amministratore della comunione (art. 1105 c.c.); 7) querele di falso proposte in via principale; 8) reclami avverso provvedimenti del giudice addetto alla trattazione degli affari civili della Sezione distaccata di Guastalla; 9) reclami avverso provvedimenti emessi dai giudici delle controversie di lavoro e previdenza; 10) procedimenti di ricusazione dei giudici della Prima Sezione civile 16; 14 Sono, pertanto, di competenza della Seconda Sezione civile le cause in materia di opera manuale, mutuo, assicurazione fideiussione, titoli di credito, factoring, franchising, leasing, responsabilità aquiliana, responsabilità professionale, opera intellettuale, altri contratti atipici, spedizione/trasporto, mediazione, cessione azienda, concessione, noleggio, subforniture, locazione mobili, mandato, agenzia, deposito ecc. 15 Il Presidente della sezione potrà assegnarne la trattazione ai GOT . 32 11) cause di locazione e comodato di immobile urbano - affitto d'azienda. 12) Le materie previste dall’art 14 d. lgs. 150/2011 13) Ricusazione dei giudici della prima sezione Nel caso in cui nell’atto introduttivo siano contenute più domande non tutte ricomprese nella competenza della stessa Sezione, la causa verrà comunque assegnata alla Prima Sezione ove una delle domande cumulate attenga allo stato della persona, ai diritti della personalità, al diritto elettorale attivo e passivo, al diritto di famiglia al settore tutelare. Negli altri casi verrà assegnata alla Seconda Sezione. CRITERI DI ASSEGNAZIONE Previa verifica del rispetto dei criteri di competenza interna dell’ufficio ed eventuale trasmissione degli atti alla Sezione ritenuta competente, la Presidente della Sezione assegnerà le cause secondo l’ordine di iscrizione a ruolo, a rotazione, a sé stessa in misura non superiore ad una su quattro, tenuto conto che la stessa è già assegnataria di un turno su quattro di assegnazioni di cause della prima sezione civile e delle numerose altre incombenze in materia familiare, di direzione, coordinamento e presidenza dei collegi; ed a ciascun giudice della Sezione, con progressione dal più anziano in ruolo a quello meno anziano. Il dr. Morlini, assegnatario del 50% delle nuove assegnazioni del ruolo delle esecuzioni immobiliari omissis non assegnatario di affari in materia di procedure di ristrutturazione dei debiti e di opposizione a precetto, salterà un turno su 3 di assegnazione di nuove cause. Per i procedimenti cautelari ante causam di cui al libro IV titolo I capo III sezioni I / II/ III/ V/ VI c.p.c., e relativi reclami in materia che, quanto ai criteri di distribuzione e assegnazione è disciplinata in modo unificato, si rinvia a quanto fissato in precedenza con riferimento ai criteri di assegnazione 16 Il Collegio sarà composto dal Presidente di Sezione e dai giudici Ferrari e Morlini. Giudici supplenti: dr.ssa Boiardi e dr. Ramponi. 33 in relazione alla situazione speciale in cui versa la prima sezione.17 Ai sensi di quanto previsto dal 57.1 della Circolare, il Presidente del Tribunale, sentito il Presidente di sezione, potrà adottare specifici motivati decreti di deroga18 ai sopra descritti criteri predeterminati di assegnazione degli affari. Il relativo decreto verrà comunicato al magistrato che sarebbe stato competente sulla base dei criteri tabellari ed inserito nel fascicolo d’ufficio. Sarà diretta cura del Presidente del Tribunale e della Presidente di Sezione individuare gli affari da trattare in via d'urgenza per apprezzabili ragioni soggettive od oggettive: tali ragioni verranno esplicitate in uno specifico provvedimento che verrà inserito nel fascicolo d'ufficio. I presumibili ragionevoli tempi di definizione di tali procedimenti saranno valutati e concordati con il giudice istruttore o affidatario, che provvederà a fornire tempestive informazioni in merito. ESECUZIONI CIVILI La materia è ora assegnata interamente alla seconda sezione. Giudici dell’esecuzione sono il dr. Gianluigi Morlini ed il dr. Matteo Marini La disciplina del settore è esposta più avanti. ASSEGNAZIONE DELLE CAUSE IN MATERIA DI LOCAZIONE AFFIANCAMENTO DI UN GIUDICE ONORARIO AI MAGISTRATI SVOLGENTI FUNZIONI DI GIUDICE DELLE LOCAZIONI E DI Detto criterio di assegnazione dei procedimenti cautelari è attualmente derogato e tale rimarrà fino alla reintegrazione dell’organico della prima sezione. Fino a detto momento vale quanto stabilito nel decreto 64/2013, in tema di redistribuzione di alcune materie tra le due sezioni civili. 17 18 Il relativo decreto verrà inserito nel fascicolo d’ufficio. 34 GIUDICE CIVILE ORDINARIO SENZA ESONERI. Tale materia è assegnata alla seconda sezione. Le cause di locazione e comodato di immobile urbano, affìtto d'azienda, verranno affidate alla dr.ssa Cristina Ferrari, quanto a quelle con numero pari di iscrizione a ruolo, ed alla dr.ssa Simona Boiardi quanto a quelle con numero dispari, con possibilità di delega al G.O.T., in caso di concomitanti impegni ovvero per l’accelerazione del piano di smaltimento del ruolo proprio dei predetti magistrati, da concordare con il Presidente del tribunale, sentita la Presidente di sezione. In caso di impedimento la dr.ssa Ferrari e la dr.ssa Boiardi si sostituiranno a vicenda nella trattazione degli affari in materia di locazione, qualora non possano essere sostituite dai GOT affiancati anche in supplenza; detti GOT a loro volta si sostituiranno a vicenda in caso di impedimento od assenza, prima di ricorrere ad altri GOT addetti alle sezioni civili nell’ordine di anzianità nelle funzioni. Le cause di sfratto/licenza per finita locazione verranno trattate alle ore 9,30 di tutti i giovedì. Le cause in materia di locazione e comodato di immobile urbano, affitto di azienda saranno trattate dalla dr.ssa Boiardi il lunedì dalle ore 9, dalla dr.ssa Ferrari nel corso delle udienze ordinarie. In assenza di cause di incompatibilità, ciascuno dei due giudici tratterà il merito delle cause di opposizione a sfratto/licenza per finita locazione, dopo l’adozione dei provvedimenti sulla convalida. Dato il ruolo aggiuntivo delle cause in materia di affitto di immobili e aziende e di locazioni, corrispondente a un 10% in più rispetto alle assegnazioni ordinarie ed un carico di ruolo di contenzioso civile ordinario nettamente superiore a quello di altri magistrati ( si vedano le tabelle statistiche allegato al D.O.G ), partecipando all’assegnazione senza esonero delle controversie civili ordinarie e alla distribuzione di tutti gli affari di competenza della sezione, avendone fatto richiesta, i magistrati addetti al 35 settore affitti e locazioni, dr.ssa Ferrari e dr.ssa Boiardi, fruiscono dell’affiancamento del GOT ( decreti presidenziali 51-58/2013 ). Il carico aggiuntivo di affari che in tal modo si forma per la congiunta assegnazione, senza sgravi, a detti magistrati del 50% ciascuno delle cause in materia di affitto/locazione, equivalente ad un ruolo aggiuntivo civile del 10%, nonché un sovraccarico nel ruolo del 20% rispetto ad un ruolo medio legittimano l’affiancamento di un GOT a ciascuno di detti magistrati, secondo quanto stabilito nei provvedimenti di variazione tabellare n. 51 e 58 del 2013. Al GOT affiancato potranno essere delegati la trattazione e l’istruzione delle cause del ruolo nonché anche la decisione del predetto ruolo civile aggiuntivo ( locazioni e cause in sovrannumero), individuato, secondo i criteri indicati in tabella, in misura comunque non superiore al 30% dell’intero ruolo. In alternativa il GOT affiancante potrà aiutare il magistrato gravato da ruolo aggiuntivo nelle forme della supplenza, in caso di concomitanti impegni nelle funzioni di giudice della locazioni ovvero per la trattazione di cause civili fissate in numero eccedente la gestione normale, programma di gestione e degli obbiettivi connessi, in esecuzione del E’ pure consentito che l’affiancamento avvenga in modo esclusivo nelle attività del settore aggiuntivo delle locazioni ovvero, in alternativa nel ruolo civile contenzioso ordinario aggiuntivo, secondo una combinazione che non dovrà comunque superare il 30% del complessivo carico. Si ribadisce che fermi i criteri predeterminati e oggettivi fissati nel provvedimento di variazione tabellare n. 51/2013, per la individuazione del cause del ruolo contenzioso civile delegabile ai GOT, in ragione di quanto stabilito al punto 5.1.2. della risoluzione 25 gennaio 2012 ( Moduli organizzativi dell’attività dei giudici onorari di tribunale ), la limitazione nei criteri della delega alle cause del ruolo aggiuntivo concerne esclusivamente la fase decisoria formato con gli anzidetti criteri ( limite di valore e di materia ), e con quelli di seguito esposti, non sussistendo 36 viceversa limitazione per la delega delle cause dell’intero ruolo ( salvi i criteri di materia e valore ) per altre attività non di decisione finale. Per la determinazione predeterminata e oggettiva delle cause di contenzioso civile ordinario, fermi i limiti di data di iscrizione, materia e valore per la delegabilità, come fissati nei predetti decreti 51-58/2013, si avrà riguardo alla quota del 20% delle cause delegabili a partire da quelle iscritte per prime in ciascun anno fino al raggiungimento della quota. In sostanza il ruolo aggiuntivo determinato complessivamente secondo gli indicati criteri sarà formato prelevando le prime cause iscritte in ogni anno a partire dalle cause iscritte nel 2010, fino a formare un totale massimo del 20% ( o 30% se non vi è delega nel settore locazioni ) della complessiva consistenza del ruolo, avendo riguardo al peso della pendenza di ciascun anno sul ruolo complessivo. I magistrati affiancati predisporranno prima delle singoli deleghe l’elenco delle cause integranti i ruoli aggiuntivi sulla base dei sopra indicati criteri, avendo cura di apporre sul fascicolo l’indicazione che si tratta di causa appartenente al ruolo aggiuntivo INCARICO DI GIUDICE TUTELARE ED ATTRIBUZIONI. AFFIANCAMENTO DI UN GIUDICE ONORARIO AI MAGISTRATI SVOLGENTI FUNZIONI DI GIUDICE TUTELARE E DI GIUDICE CIVILE ORDINARIO SENZA ESONERI. La funzione di giudice tutelare è materia assegnata alla seconda sezione. L’incarico di Giudice tutelare 19 viene affidato ai giudici: 19 Competenze: Interdizioni, inabilitazioni, amministrazioni di sostegno. Rappresentanza ed atti di amministrazione straordinaria di beni di figli minori (art. 320 c.c.) Apertura della tutela (art. 343 c.c.) Provvedimenti urgenti prima dell'assunzione delle funzioni del tutore o del protutore ( art. 361 37 Luca Ramponi Chiara Zompì Dopo la soppressione della sezione distaccata di Guastalla, la dr.ssa Zompì ha assorbito il ruolo civile della ex sezione distaccata nel proprio ruolo che comprende un certo numero di cause civili ordinarie attribuite in sede magistrato viene gestito con provvedimenti organizzativi temporanei di centrale. Superato il periodo di assenza per maternità nel quale il ruolo del supplenza ( si vedano i particolare i decreti di variazione tabellare 132/13 e 1/2014 ), la dr.ssa Zompì, oltre a tale funzione, gestirà il suo ruolo civile ordinario, partecipando ordinariamente alle assegnazioni delle cause civili ordinarie oltre all’assegnazione a turno degli altri affari di competenza della sezione come da tabella, così Sezione. partecipando all’attività complessiva della Il carico aggiuntivo di affari che in tal modo si forma per la congiunta assegnazione, senza sgravi, del 50% delle attività del Giudice tutelare, equivalente ad un ruolo aggiuntivo civile del 30%, dà diritto all’affiancamento del GOT, secondo quanto stabilito nei provvedimenti di variazione tabellare n. 51-58 del 2013; al quale potranno essere delegati la trattazione e l’istruzione delle cause e nell’ambito del predetto ruolo aggiuntivo, individuato secondo i c.c.) Nomina del curatore speciale (artt. 320, ult. Comma e 321 c.c., art. 45 Disp.Att. c.c.) Vigilanza del giudice tutelare sull'osservanza delle condizioni stabilite dal Tribunale per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni (art. 337 c.c.) Nomina del cancelliere o del notaio per la formazione dell'inventario (art. 363c.c.) Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione dei beni del minore ex art. 371 c.c. Autorizzazioni del giudice tutelare ex artt. 372, 373 e 374 c.c. Autorizzazioni e pareri del giudice tutelare su atti del curatore dell'emancipato e dell'inabilitato, ex art. 394, 424 e ss. c.c. Rifiuto del consenso da parte del curatore ex art. 395 c.c. Interruzione volontaria di gravidanza di minore (art. 12, L. n. 194/1978) Affido familiare consensuale (art. .4, L. n. 184/1983) Autorizzazione al rilascio di documento valido per l'espatrio (art. 3 lett. A-B-L n. 1185/1967) Trattamento Sanitario Obbligatorio ed amministrazione provvisoria (L. n. 833/1978) . Nella giornata del sabato i T.S.O. verranno affidati al magistrato in turno di immediata reperibilità per le urgenze. 38 criteri indicati in tabella, e in misura comunque non superiore al 30% dell’intero ruolo, anche l’attività decisoria. La predeterminazione oggettiva delle cause del ruolo civile contenzioso rientranti nel ruolo aggiuntivo avverrà con il criterio indicato nel capo precedente. In alternativa il GOT affiancante potrà aiutare il magistrato gravato da ruolo aggiuntivo nelle forme della supplenza, in caso di concomitanti impegni nelle funzioni di giudice tutelare e nella trattazione delle cause civili. E’ pure consentito che l’affiancamento avvenga in modo esclusivo nelle attività dell’ufficio del Giudice tutelare, dovendosi considerare ruolo aggiuntivo l’intero carico di lavoro determinato da tale funzione. Lo stesso deve dirsi per l’altro Giudice tutelare dr. Luca Ramponi, che oltretutto è anche componente della Corte d’Assise pur con ruolo civile contenzioso pieno, il quale ha manifestato espressa preferenza per l’affiancamento del GOT esclusivamente nell’ambito delle funzioni di giudice tutelare che, come detto, può essere considerato l’intero ruolo aggiuntivo assegnato al magistrato, ove si escluda da tale qualificazione la quota del 30% di contenzioso civile ordinario dal quale il magistrato non viene esonerato per la contemporanea attribuzioni delle funzioni di giudice tutelare. Ovviamente la medesima opzione per l’affiancamento esclusivo nelle funzioni di Giudice tutelare potrà essere esercitata dalla dr.ssa Zompì, quando rientrerà in servizio dalla maternità. Quali Giudici Tutelari supplenti vengono nominati, nell’ordine, la dr.ssa Casadonte e la dr.ssa Poppi. In caso di assenza, incompatibilità, ricusazione o impedimento del Giudice titolare, lo sostituiranno a turno. OBBIETTIVI Si deve rinviare al programma di gestione e al D.O.G. In ogni caso possono considerarsi gli stessi della Prima Sezione 39 RIUNIONI Al fine di realizzare il necessario scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali all’interno della sezione, la Presidente di sezione terrà riunioni bimestrali con tutti i giudici alla stessa assegnati raccogliendo ogni utile suggerimento per il suo miglior funzionamento, anche sotto il profilo della funzionalità dei servizi di cancelleria, così segnalando eventuali disfunzioni. A tal fine la Presidente di Sezione predisporrà un mirato ordine del giorno, fissando uno o più relatori per gli argomenti da trattare. Così come previsto dal paragrafo 35.8 della Circolare i verbali di tali riunioni saranno trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 20 dicembre di ciascun anno. A tali riunioni potrà essere invitata a partecipare una delegazione del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati laddove le insorte problematiche o le proposte innovative riguardino direttamente i rapporti istituzionali con il Foro. In quest’ultimo caso alla riunione parteciperà anche il Presidente del tribunale. In caso di CRITERI DI SOSTITUZIONE impedimento, astensione, ricusazione, assenza od incompatibilità la Presidente della Sezione sarà sostituito dal giudice con maggiore anzianità in ruolo. Ove non sia possibile nominare quale facente funzione del magistrato impedito o impegnato in concomitante attività istituzionale il G.O.T. abbinato o affiancato o gli altri disponibili in ordine di anzianità di servizio, la relativa supplenza, fatte salve le specifiche ipotesi già sopra previste, avverrà secondo l’ordine di anzianità decrescente. In caso di impedimento anche del giudice come sopra individuato, la sostituzione avverrà con il supplente previsto per quest’ultimo e così via. Ove non sia possibile individuare un giudice supplente all’interno della Seconda Sezione, verrà nominato un giudice della Prima Sezione civile, a partire da quello con minore anzianità in ruolo. E così in concreto, fermo il criterio generale di sostituzione con facoltà di 40 delega della Presidente di sezione da parte del Presidente del tribunale: la dr.ssa Savastano sarà sostituita dal dr. Morlini; questi dalla dr.ssa Ferrari e così di seguito. CALENDARIO UDIENZE prima comparizione per tutti i giudici: giovedì ore 9,00 istruttorie per tutti i giudici: martedì e mercoledì ore 9,00 – giovedì ore 11,30 collegiali di discussione: 1° e 3° giovedì del mese ad ore 9 camerali: giovedì ore 12,00 camera di consiglio: giovedì ore 14,00 locazioni: giovedì ore 9,30 (licenze/convalide sfratti per finita locazione). Le cause in materia di locazione e comodato di immobile urbano, affitto di azienda, saranno trattate dalla dr.ssa Boiardi il lunedì dalle ore 9, dalla dr.ssa Ferrari nel corso delle udienze ordinarie. Esecuzioni immobiliari: martedì-mercoledì ore 9,00 Esecuzioni mobiliari: prime udienze di pignoramento presso terzi mercoledì ore 9,00; presso il debitore venerdì ore 9,00. Per il solo dr Morlini, impegnato contemporaneamente nel settore delle esecuzioni immobiliari, oltre che componente del Consiglio Giudiziario vale il seguente calendario Martedì: Istruttoria civile, ore 9 e seguenti. Mercoledì: Esecuzioni Immobiliari, ore 9 Giovedì ore 9 prime udienze; dalle ore 10 istruttoria civile. 41 GOT ASSEGNATI ALLA SEZIONE CON FUNZIONE DI AFFIANCAMENTO E SUPPLENZA Tutti i GOT assegnati alla sezione possono svolgere funzioni di supplenza dei magistrati impediti e/o assenti sempre che non siano impegnati in concomitanza nell’affiancamento dei magistrati ai quali i singoli GOT sono abbinati. Sono assegnati alla seconda sezione i seguenti GOT. Avv. Valeria Dallari, affiancata al dr. Ramponi. Avv. Elena Vincenzi, affiancata alla dr.ssa Zompì. Avv. Beatrice Prisco, affiancata alla dr.ssa Boiardi. Avv Maria Cristina Mucchi, affiancata alla dr.ssa Ferrari Avv. Monica Santa Kumbasar affiancata al dr. Marini. Avv Gabriele Bertolio Avv. Silvana Vitali Avv. Silvia Semprini Avv. Maria La Nave SETTORE LAVORO / PREVIDENZA /ASSISTENZA La trattazione di tutte le controversie in materia di lavoro e di previdenza o assistenza obbligatoria è riservata ai due giudici del lavoro che sono assegnati al tribunale: SOTTOSEZIONE LAVORO 1) dr.ssa Elena Vezzosi - giudice titolare 2) dr.ssa Maria Rita Serri - giudice titolare Fatta eccezione per quelle manifestamente connesse ad altre già pendenti e che seguiranno quella “madre”, l’assegnazione delle cause e dei relativi provvedimenti di tutte le categorie ( cause ordinarie, cautelari, licenziamenti ex legge Fornero, decreti ingiuntivi e accertamenti tecnici ex art 445bis) avverrà in via alternata fra i due giudici della sottosezione, partendo dalla dr.ssa Vezzosi. Allo stesso modo verranno distribuiti i decreti ingiuntivi in materia di previdenza e assistenza. La dr.ssa Vezzosi, in forza della maggiore anzianità di servizio in Ufficio coordinerà l’attività del settore. L’attuale composizione dei due ruoli è frutto della redistribuzione attuata con 42 variazione tabellare del 16 gennaio 2012. CRITERI DI SOSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEL RECLAMO I giudici della sottosezione si sostituiranno vicendevolmente. In caso di contemporaneo impedimento, assenza o incompatibilità degli stessi saranno sostituiti nell'ordine dalla dr.ssa Boiardi e dalla dr.ssa Ferrari. Nella materia cautelare il Collegio del reclamo sarà presieduto dal Presidente del tribunale e composto stabilmente dalla dr.ssa Boiardi, con specifica esperienza nel settore lavoro. Dello stesso farà sempre parte in qualità di giudice relatore il giudice del lavoro che non è intervenuto nell’adozione del provvedimento reclamato. In caso di incompatibilità/assenza di entrambi i giudici del lavoro, il collegio sarà integrato dalla dr.ssa Ferrari ovvero dagli altri giudici della seconda sezione in ordine di anzianità decrescente. CRITERI DI PRIORITA’ NELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI DI LAVORO E PREVIDENZA Possono trovare conferma i criteri di priorità già in vigore ed esplicitati nella precedente Tabella, vale a dire: a) nel lavoro: la materia dei licenziamenti individuali; b) nella previdenza ed assistenza: le prestazioni di invalidità - inabilità ed, in particolare, l'indennità di accompagnamento in genere richiesta per soggetti molto anziani. OBBIETTIVI Sono i medesimi individuati nel provvedimento di variazione tabellare del 16 gennaio 2012. Gli obbiettivi per il 2014 sono contenuti nel Programma di gestione allegato e nel D.O.G. Essi sono in sintonia con quelli generali del tribunale e concernono la più sollecita trattazione e definizione delle cause stesse in modo che siano concluse in tempo massimo non superiore a tre anni e quindi con tempi medi 43 inferiori. Tenuto conto degli interessi coinvolti nella cause di lavoro e previdenziali, bisognerà tendere ad una progressiva riduzione della durata media delle cause in questione, eliminando entro il 2014 tutte le controversie pendenti da oltre tre anni con priorità alle cause in materia assistenziale e previdenziale e a quelle in materia di licenziamento, curando che per gli anni successivi nessuna causa sia decisa oltre il termine triennale. Dr.ssa Elena Vezzosi: CALENDARIO UDIENZE Martedi mattina dalle ore 9 ad orari scaglionati : lavoro, trattazione, istruzione discussione Mercoledì mattina dalle ore 9 ad orari scaglionati: cause previdenziali; pomeriggio dalle 15,30, lavoro, trattazione, istruzione discussione. Venerdì dalle ore 9, ad orari scaglionati, prime udienze fino alle 11; poi lavoro, trattazione, istruzione discussione. Dr.ssa Maria Rita Serri : Martedì mattina dalle 9 alle 10 prima udienza comparizione nelle cause ex art. 1 co. 48 Legge 92/102. Martedì, mattina e pomeriggio, a partire dalle ore 9 ad orari scaglionati: cause di previdenza e lavoro ( comprese quelle di cui al punto precedente), prima comparizione, trattazione, istruzione, discussione. Venerdì, mattina e pomeriggio a partire dalle ore 9 ad orari scaglionati cause di previdenza e lavoro (comprese quelle sopra indicate), prima comparizione, trattazione, istruzione, discussione. Udienze straordinarie, secondo le necessità, con gli stessi orari e le stesse modalità sia per le cause di lavoro che previdenziali, negli altri giorni ma prevalentemente il giovedì. GOT ASSEGNATI ALLA SEZIONE CON FUNZIONE DI SUPPLENZA Avv. Silvia Semprini. 44 Avv. Mariangela Bonati In caso di assenza, impedimento, astensione ricusazione, si provvederà con gli altri GOT della seconda sezione, nell’ordine. ALTRI SETTORI SPECIALI ESECUZIONI IMMOBILIARI Sulla base delle precedenti disposizioni tabellari e delle successive variazioni la materia è assegnata e trattata in modo paritario dai magistrati: dr. Gianluigi Morlini; Dr Matteo Marini, in forza di decreto presidenziale 91/2013, in precedenza richiamato. Il dr Marini è anche titolare del ruolo delle esecuzioni mobiliari, coadiuvato dai GOT Bertolio e Vitali L’inserimento del dr Marini nel settore è avvenuto con il richiamato provvedimento di variazione tabellare alle seguenti condizioni. 1. Mantenimento del ruolo civile contenzioso ordinario in carico. 2. Riduzione del 50% nelle assegnazioni di nuove cause di civile ordinario. 3. Assegnazione di un GOT in affiancamento con facoltà di delega allo stesso di ogni fase del procedimento, avendone il dr. Marini fatto espressa richiesta. 4. Assegnazione del 50% delle cause di opposizione a precetto e di opposizione nelle procedure esecutive immobiliari, essendo l’altro 50% assegnato all’altro Giudice delle esecuzioni immobiliari dr Morlini con il criterio dell’assegnazione dei numeri pari al dr. Marini e dei dispari al dr. Morlini e di sostituzione reciproca in caso di incompatibilità, fermi i criteri generali di sostituzione in caso di impedimento, senza incompatibilità di entrambi. A questo fine il settore delle esecuzioni immobiliari e mobiliari deve ritenersi assegnato in blocco alla seconda sezione civile, al cui interno, secondo l’ordine di anzianità crescente ( dal meno al più anziano), andranno individuati i sostituti in caso di assenza, incompatibilità, impedimento di entrambi i magistrati assegnati al settore. 5. Assegnazione al dr. Marini della sola fase cautelare delle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi nelle esecuzioni mobiliari, il merito delle quali sarà attribuito, in considerazione della pesante scopertura d’organico, al GOT avv. Bertolio che ha già mostrato, smaltendo il precedente arretrato in materia, di essere in grado di svolgere in modo ottimale la relativa funzione. 6. Partecipazione invariata a turno alle assegnazioni dei ricorsi per decreto ingiuntivo, procedimenti cautelari, volontaria giurisdizione. L’affiancamento di un GOT al dr Marini si rende indispensabile, in considerazione del rilevante ruolo di esecuzioni immobiliari che verrà trasferito sul dr. Marini e si aggiungerà all’intero carico attuale di civile contenzioso ordinario oltre alla partecipazione paritaria alle altre assegnazioni turnarie. 45 Il GOT che affiancherà il dr. Marini, in base alle valutazioni congiunte con la Presidente di sezione ed il magistrato interessato, deve individuarsi nell’avv. Monica Santa Kumbasar che oltre ad affiancare il dr. Marini resta assegnata alla prima sezione per eventuali sostituzioni e supplenze; Per quanto concerne regole e criteri dell’affiancamento vanno estese anche al presente modulo i criteri formulati nel provvedimento di variazione tabellare generale concernente i GOT del 19 marzo 2013, oggetto di recente parere favorevole da parte del Consiglio Giudiziario. Ne segue che entro i limiti generali fissati in detto provvedimento, il magistrato potrà delegare al GOT affiancante ogni tipo di attività processuale compresa la decisione della causa e la redazione della sentenza. Resta pertanto confermato rispetto alle vigenti tabelle: Che gli affari sono distribuiti tra i due magistrati Che il criterio di assegnazione è il numero di iscrizione nel relativo registro (pari/dispari). Che in caso di assenza, impedimento od incompatibilità i due magistrati si sostituiranno tra loro. Al dr. Marini saranno assegnate le cause di opposizione a precetto e agli atti esecutivi che siano proposte prima dell’inizio dell’esecuzione ai sensi dell’art 615 primo comma cpc e 617 primo comma c.p.c. relative alle esecuzioni immobiliari, con competenza sia per la fase cautelare che per il merito. I reclami sui provvedimenti cautelari emessi dal dr. Marini nelle cause di opposizione di cui al paragrafo precedente sono assegnati come relatore al dr. Morlini. Sono assegnate al dr. Marini tutte le altre cause di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art 615/2, 617/2 e 619 cpc aventi numero dispari, nonché le divisioni originate da esecuzioni immobiliari aventi numero dispari. Al Dr. Morlini saranno assegnate le cause di opposizione ai sensi degli artt. 615/2, 617/2 e 619 c.p.c. relative alle esecuzioni immobiliari aventi numero pari, nonché le divisioni originate da esecuzioni immobiliari aventi numero pari. I reclami avverso le ordinanze emesse dal G.E. saranno decisi da un Collegio composto dalla dr.ssa Savastano presidente, dal giudice dell’esecuzione non incompatibile al quale verranno omissis assegnati i relativi ricorsi, e da un giudice della seconda sezione a rotazione. In considerazione delle attribuzioni quali giudici delle esecuzioni immobiliari, 46 i predetti magistrati avranno un carico di nuove assegnazioni di processi civili ordinari ridotto del 50% per ciò che concerne il dr. Marini e del 40% per ciò che concerne il dr. Morlini ( in quanto lo stesso è anche componente del Consiglio Giudiziario ). Il dr. Marini con la variazione 91/2013 ha ereditato dal primo luglio 2013 l’intero rilevante carico di esecuzioni immobiliari del dr. Fanticini, oltre a mantenere l’incarico di giudice delle esecuzioni mobiliari, affidatogli nel momento dell’immissione in possesso ( maggio 2012 ). Tale incarico gli è stato assegnato senza alcun alleggerimento del ruolo pieno di contenzioso civile ordinario che gli era stato attribuito al momento dell’immissione in possesso ( integrato da un certo numero di cause della ex sezione distaccata di Guastalla e da un altro gruppo di cause di altro magistrato per riequilibrare i ruoli ). In sostanza il dr. Marini avrebbe avuto diritto a chiedere uno alleggerimento del suo ruolo con redistribuzione agli altri magistrati, nella misura del 50% del suo ruolo a quella data. Non essendo ciò avvenuto, deve ritenersi che il ruolo civile ordinario del dr Marini alla data del primo luglio 2013, quando ha assunto il nuovo incarico di giudice delle esecuzioni immobiliari, di rilevantissimo peso come si può rilevare dalla lettura dei dati statistici riportati nel programma di gestione, è costituito da un “carico aggiuntivo” pari al 50 % dell’intero ruolo civile contenzioso a detta data, cioè la quota che avrebbe dovuto essere redistribuita per effetto del nuovo incarico assegnato. In relazione a tale carico aggiuntivo, creatosi per effetto dell’assegnazione del nuovo incarico, il dr. Marini, che ne ha fatto richiesta, è affiancato dal Giudice onorario Monica Santa Kumabsar, secondo i criteri oggettivi e predeterminati fissati nel provvedimento di variazione tabellare che regola le modalità dell’affiancamento dei GOT ai magistrati titolari di ruolo aggiuntivo. Al GOT affiancante, nella misura e con le modalità anzidette, potranno essere affidate per la decisione esclusivamente omissis cause pendenti fino alla data 47 del primo luglio 2013 (assunzione del ruolo esecuzioni civili immobiliari). Essendo riconosciuto al dr. Marini da detta data un esonero del 50% dalle nuove assegnazione, per tale nuova parte del suo ruolo civile non potrà procedersi ad affidamento di cause per la decisione al GOT affiancante. Per la predeterminazione delle cause rientranti nel ruolo aggiuntivo, fermi i limiti tabellari di materia e valore come fissati nei decreti 51-58/2013, il magistrato farà riferimento alle cause prime iscritte in ciascuno degli anni antecedenti il primo maggio 2012, fino a raggiungere il massimo del 50% dell’intero ruolo, avendo riguardo al “peso” della pendenza di ciascun anno sul ruolo complessivo. Il magistrato affiancato, inoltre, predisporrà prima delle singole deleghe l’elenco delle cause integranti il ruolo aggiuntivo sulla base dei sopra indicati criteri, avendo cura di apporre sul fascicolo l’indicazione appartenente al ruolo aggiuntivo. che si tratta di causa ESECUZIONI MOBILIARI La materia è assegnata al giudice Matteo Marini. L’assegnazione part time di più magistrati al settore delle esecuzioni civili si era resa necessaria per l’imponente aumento del numero delle procedure esecutive che aveva reso indispensabile alleggerire il carico di lavoro dei due magistrati che fino al 2 maggio 2012 si erano occupati della materia. Stante l’ineludibile necessità di istituire la sottosezione per le procedure concorsuali con la creazione del secondo posto di Giudice Delegato assegnato al dr Fanticini, si è stati costretti a riportare a due i magistrati addetti alle esecuzioni civili mobiliari e immobiliari, uno dei quali con parziale esonero dal lavoro giudiziario in quanto componente del C.G. ( il dr. Gianluigi Morlini). Per utilizzare nel modo più ampio il dr Marini nel programma di riduzione della pendenza nel settore contenzioso, oltre che per il nuovo impegno dello 48 stesso quale giudice delle esecuzioni immobiliari, fatta eccezione per le decisioni sulla sospensione e per il merito dell’opposizione all’esecuzione mobiliare, egli potrà avvalersi, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 61.2 comma 3 n. 1 lettera A della Circolare, della collaborazione dei GOT, specificamente assegnati al settore delle esecuzioni mobiliari civili, avv. Gabriele Bertolio quanto alle procedure con numero pari nel registro esecuzioni mobiliari, e avv. Silvana Vitali quanto alle procedure con numero dispari. Nei pignoramenti e sequestro presso terzi le dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. saranno raccolte dai due Giudici onorari con i medesimi criteri. In caso di astensione, ricusazione, assenza, impedimento, i GOT si sostituiranno vicendevolmente. In caso di astensione, ricusazione, assenza, impedimento il giudice Marini sarà sostituito dal dr. Morlini. Il Collegio chiamato a decidere sui reclami in materia sarà composto dalla Presidente di sezione, dal dr. Morlini con funzioni di relatore e da un giudice della seconda sezione a turno. Al dr. Marini sono altresì assegnate le cause in materia di opposizione alle esecuzioni forzate mobiliari, per consegna o rilascio, di obblighi di fare/non fare. Le opposizioni agli atti esecutivi, in caso di incompatibilità del dr. Marini ex art 186 bis disp. att. c.p.c., saranno assegnate al dr. Morlini. Le udienze dei processi esecutivi mobiliari, per consegna/rilascio e per l'attuazione di obblighi di fare/non fare, saranno tenute dai giudici onorari già designati, i quali adotteranno tutti i provvedimenti necessari alla prosecuzione delle procedure esecutive, ad eccezione dei provvedimenti di natura cautelare. DECRETI INGIUNTIVI I ricorsi per decreto ingiuntivo verranno assegnati giornalmente in base al numero di iscrizione a ruolo e a rotazione tra tutti i giudici delle due sezioni secondo l’ordine di anzianità di servizio; nelle assegnazioni il Presidente di Sezione salterà una sequenza su due. In caso di assenza dall’ufficio per oltre 5 giorni del giudice come sopra individuato l’assegnazione scalerà automaticamente al successivo. 49 Restano confermati in materia i criteri fissati con il provvedimento di variazione tabellare del 24 gennaio 2011 che per per maggior dettaglio si riporta in nota.20 CAUSE SOCIETARIE Omissis DISTRIBUZIONE TRA LE SEZIONI DELLE CONTROVERSIE PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 150/2011 ( c.d. decreto di unificazione dei riti ). Resta confermato il provvedimento di variazione tabellare adottato al Osservato che il criterio di assegnazione dei decreti ingiuntivi previsto nelle tabelle di organizzazione del Tribunale di Reggio Emilia, che ha dato luogo a un sistema consolidato nel tempo e a risultati ampiamente positivi in termini di celerità della risposta giudiziaria e di trasparenza e obiettività, deve essere confermato con l’assegnazione a ciascun magistrato a rotazione secondo il criterio dell’anzianità di servizio del singolo ricorso, con la sola eccezione delle specifiche incompatibilità di cui si dirà appresso; Considerato che l’introduzione del decreto ingiuntivo telematico non impone una modifica del criterio di assegnazione in vigore ma soltanto un suo adeguamento rispetto all’esigenza di incentivare il processo telematico senza ulteriori e insostenibili aggravi per la Cancelleria; ritenuto che tale esigenza possa essere soddisfatta, prevedendo che si proceda all’assegnazione, secondo il criterio in uso, dei decreti ingiuntivi telematici e solo successivamente di quelli pervenuti su supporto cartaceo; Rilevato che alle situazioni di incompatibilità già note (il dott. Fanticini versa in situazione di astensione obbligatoria ai sensi dell’art. 51 n. 3 c.p.c. nei confronti dell’avv. Giulio Cesare Bonazzi; il dott. Varotti versa in situazione di incompatibilità ex lege nei confronti dei ricorsi presentati dai curatori fallimentari; il dott. Rat è stato autorizzato ad astenersi per ragioni di opportunità rispetto alle iniziative giudiziarie dello studio Mazza; la dott.ssa Poppi versa in situazione di incompatibilità per ragioni di opportunità nei confronti dei ricorsi presentati dalla cognata; la dott.ssa Serri versa in situazione di incompatibilità ex lege nei confronti dei ricorsi presentati dalla sorella) è possibile ovviare mediante l’assegnazione del ricorso destinato – secondo il criterio in vigore – al giudice in condizioni di incompatibilità a quello successivo per poi proseguire nell’ordinario criterio di assegnazione, con recupero per il magistrato incompatibile dell’unità a lui non assegnata; 20 DISPONE che i ricorsi per decreto ingiuntivo trasmessi in via telematica e quelli inoltrati su supporto cartaceo siano assegnati secondo il criterio tabellare in vigore (assegnazione del singolo ricorso a ciascun magistrato secondo il criterio dell’anzianità), dando precedenza all’assegnazione dei ricorsi telematici per poi provvedere a quella dei ricorsi su supporto cartaceo; DISPONE che, nell’ipotesi in cui il magistrato al quale spetterebbe l’assegnazione del ricorso secondo il suddetto criterio versi in una delle situazioni di incompatibilità sopra richiamate, il ricorso venga assegnato al giudice immediatamente successivo, indicato nell’elenco, con recupero nel turno successivo per il magistrato incompatibile dell’unità a lui non assegnata. 50 momento dell’entrata in vigore della nuova legge che si riporta in nota.21 21 “ Rilevato che a seguito della trasformazione in procedimenti contenziosi di innumerevoli procedure di volontaria giurisdizione e dell’attribuzione in alcuni casi e in talune materie della competenza al tribunale in composizione collegiale non è procrastinabile una ripartizione tra le sezioni delle materie oggetto dell’intervento riformatore, inteso alla semplificazione e specificazione del rito applicabile, una volta ridotti a tre i riti applicabili a tutte le materie ricondotte nell’alveo della cognizione contenziosa unificata; Che la ripartizione deve andare nel senso di un minimo di specializzazione da perseguire anche in un tribunale di ridotte dimensioni quale quello di Reggio Emilia, esigenza posta a base della riorganizzazione attuata con le tabelle dello scorso triennio. Rilevato che già in base alle tabelle vigenti le materie concernenti i diritti della persona, i diritti fondamentali, i diritti della famiglia e la materia relativa al diritto dell’immigrazione erano di competenza della prima sezione; Che è inoltre opportuno predisporre un’opportuna ripartizione delle incombenze derivanti dal nuovo quadro normativo tra il Presidente del Tribunale e la Presidente di sezione; Che nell’ambito delle materie oggetto di specifica disciplina processuale vanno individuate le materie che per affinità con le altre possono essere assegnate alla prima sezione e individuate quelle che, sempre con il criterio di residualità, vanno invece assegnate alla seconda sezione che già in passato partecipava alla assegnazione turnaria di alcune dei procedimenti in esame, rientranti nell’alveo della c.d. “volontaria giurisdizione”; Che alcuni procedimenti debbono essere assegnati a collegi speciali formati con criterio oggettivo e predeterminato; Che non essendo possibile prevedere esattamente il peso numerico e qualitativo dei diversi procedimenti oggetto dell’odierna ripartizione, va attribuito ai criteri di assegnazione definiti con l’attuale provvedimento carattere sperimentale, fermo restando che, trattandosi di procedure prevedibilmente limitate in termini numerici, un eventuale divario nell’arco del primo periodo di sperimentazione di un anno non dovrebbe incidere in maniera significativa sui carichi di lavoro individuali; Ritenuto che occorre quindi procedere alla distribuzione e riassegnazione del contenzioso derivante dal citato decreto legislativo tra le due sezioni civili e a collegi speciali in base alla materia; DISPONE Che le materie disciplinate dal decreto legislativo 150/ 2011 siano considerate a tutti gli effetti materie di contenzioso unificato e trattate dai magistrati delle due sezioni civili a rotazione, partendo dal più anziano, in composizione monocratica o collegiale secondo la seguente ripartizione. Restano ferme cause speciali di esonero o riduzione di carico già previste in precedenti provvedimenti tabellari per le materie oggetto del presente provvedimento. Sono assegnati alla prima sezione i procedimenti regolati dagli art. 10, 16, 17, 20, 21, 22, 25, 28, 31 Decreto legislativo 150/2011. Il collegio previsto dall’art 21 del decreto sarà presieduto dal Presidente del tribunale che sarà assegnatario a turno con gli altri magistrati in ordine di anzianità decrescente del relativo fascicolo. Il Presidente del tribunale è in ogni caso preposto all’adozione o al rigetto del provvedimento di cui al quinto comma dell’art. 21. In tal caso sarà sostituito nel successivo giudizio dalla Presidente di sezione. Anche i collegi previsti dagli art 22 e 31 saranno presieduti dal Presidente del tribunale che parteciperà come 51 Il provvedimento in questione stabiliva che i criteri di ripartizione del carico delle procedure disciplinate dal decreto legislativo 150/ 2011 dovesse avere carattere sperimentale e soggetto a modifiche dettate dal controllo dei flussi. In effetti la prima fase applicativa ha fatto registrare l’esigenza di una diversa distribuzione dei procedimenti previsti dall’art 15 del Decreto, assegnati globalmente alla Presidente di sezione. Si tratta di procedure, rivelatesi numericamente prevalenti, concernenti le opposizioni avverso i decreti di pagamento emessi in favore dell’ausiliario del magistrato, previste dall’art 170 TU spese di giustizia, al quale rinvia l’art 84 con riferimento al decreto di pagamento in favore del difensore d’ufficio e dell’ammesso a gratuito patrocinio nonché dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte. La legge prevede che i relativi procedimenti, da trattarsi con il rito sommario di cognizione, siano di competenza del Presidente del tribunale. Tenuto conto dell’impegno diretto del Presidente nel collegio penale anche per la stesura delle motivazioni delle sentenze ed in numerosi altri settori nonchè della necessità di rendere compatibile l’attività giurisdizionale del Presidente con l’esercizio delle funzioni direttive, si ritiene di far ricorso per questa materia alla delega ai magistrati delle sezioni civili, così modificando la precedente tabella che aveva creato notevoli problemi, coinvolgendo i giudici penali nella trattazione di cause civili, spalmando l’intero carico di lavoro tra i giudici civili secondo i seguenti criteri: 1. Distinzione delle opposizione tra quelle avverso decreti emessi in ambito relatore all’assegnazione dei fascicoli a turno con gli altri magistrati della sezione, secondo il predetto criterio. Quando il procedimento è assegnato al Presidente come relatore, il collegio sarà composto dai due magistrati più anziani. Altrimenti dal relatore e dal magistrato che segue nell’ordine di anzianità della sezione. Sono assegnati alla seconda sezione i procedimenti regolati dagli art 6, 9, 14 e 32 del decreto. I predetti procedimenti saranno assegnati a tutti i magistrati a turno, muovendo dal più anziano. La Presidente di sezione parteciperà all’assegnazione nella misura del 25% per gli affari di pertinenza della prima sezione ed in pari misura per gli affari di pertinenza della seconda. 52 penale ed emessi in ambito civile. 2. Assegnazione a turno dei decreti emessi dai magistrati della sezione GIP/GUP e dal pubblico ministero ai giudici della prima sezione civile. 3. Assegnazione a turno dei decreti emessi dai magistrati della sezione dibattimento ai magistrati della seconda sezione civile. 4. Assegnazione a turno dei decreti emessi dai magistrati della prima sezione civile ai magistrati della seconda. 5. Assegnazione a turno dei decreti emessi dai magistrati della seconda sezione civile ai magistrati della prima. In tutti i casi Incaricata dell’assegnazione la dr.ssa Savastano. ***** GIUDICI ONORARI Oltre che nei casi già specificamente indicati, i giudici onorari assegnati alle Sezione civili verranno utilizzati con compiti di supplenza e/o collaborazione nei soli giudizi monocratici sulla base di specifiche esigenze ed unicamente a seguito del relativo provvedimento di assegnazione da parte del Presidente del Tribunale o del Presidente di sezione, tenuto conto dei criteri di cui al capo VII della Circolare. Per consentire l’adozione del modulo organizzativo di cui al punto 61.1. secondo comma n. 1 della circolare, il solo compatibile con la situazione di organico del settore civile, è stato predisposto un piano di assegnazione e abbinamento dei GOT con i magistrati, in modo che i GOT affianchino i magistrati di riferimento e con gli stessi si coordinino per le sostituzioni e per la trattazione di affari e udienze in sovrannumero. Ciascun magistrato è stato abbinato con uno o più GOT e pertanto dai ruoli dei magistrati ( la tendenziale uniforme distribuzione dei GOT tra i magistrati non esige assegnazione di un surplus di affari ) potranno essere prelevati gruppi di affari che i GOT potranno trattare, istruire e decidere, secondo lo specifico piano di 53 utilizzo che il magistrato intenderà adottare d’intesa con i GOT assegnati. Gli abbinamenti sono i seguenti: avv. Maria Cristina Mucchi: giudici Gattuso e Ferrari avv. Maria Danesi De Luca: giudici Zompì e Poppi avv. Beatrice Prisco e avv Silvia Semprini: giudici Ramponi e Boiardi Avv. Ofelia Tropeano: giudici Tanasi Avv. Maria Pia Sacco e avv. Maria Danesi De Luca: giudici Casadonte, Savastano e Fanticini. Avv. Silvia Semprini: giudice Morlini Avv. Gabriele Bertolio e Silvana Vitali: giudici addetti alle esecuzioni mobiliari e immobiliari, giudice Marini. In ogni caso saranno assegnati ai GOT a turno le prove delegate e le rogatorie in ambito civile nonché le cause in materia condominiale. Parziale riequilibrio dei ruoli della seconda sezione Come si desume dalla tabella che segue e che riporta il flusso dei procedimenti dei magistrati di entrambe le sezioni, al 31 dicembre 2013 i magistrati Cristina Ferrara e Simona Boiardi presentavano il maggior carico assoluto di pendenze del ruolo civile ordinario, rispettivamente 513 e 480. A fronte di questa pendenza più elevata, gli altri magistrati della seconda sezione presentavano una pendenza significativamente più contenuta. Marini 399 Zompì 347 Ramponi 304 Morlini 222 MAGISTRATI TOGATI ISCRITTI NEL 2013 RITO UNIFICAT O DEFINITI NEL 2013 DEGLI ISCRITTI NEL 2013 RITO 54 PENDENTI AL 31.12.2013 DEGLI ISCRITTI NEL 2013 PENDENTI GENERALI AL 31.12.13 R.ORDIN. Penden tiGGENER ALI al 31.12.2013 R. UNIF UNIFICATO TOTALE BOIARDI CARUSO CASADONTE 1494 100 757 1157 37 549 337 63 208 480 324 693 70 482 FANTICINI FERRARI GATTUSO MARINI MORLINI POPPI RAMPONI SAVASTANO TANASI VAROTTI ZOMPI’ 605 1546 67 898 172 714 702 1481 111 562 320 527 1180 46 667 33 523 513 1147 72 524 243 78 366 21 231 139 191 189 334 39 38 77 104 513 198 352 208 362 292 152 286 30 323 166 712 206 399 222 519 304 417 296 30 347 Le ragioni di questo disallineamento sono plurime e trovano fondamento in ragioni oggettive e soggettive, più volte illustrate in altri atti. Sta di fatto che d’intesa con la presidente sezione la questione è stata discussa tra i magistrati e si è pervenuti consensualmente alla decisione, in spirito solidaristico e di assegnazione di priorità alle esigenze dell’ufficio e dell’utenza, di procedere ad una limitata e parziale redistribuzione di cause dei ruoli Ferrari e Boiardi tra gli altri magistrati della sezione, esclusa la dr.ssa Zompì in maternità. L’alleggerimento dei due ruoli si è convenuto possa essere nell’ordine di 70 per ciascuno dei due ruoli. Ridotto di questo numero, i ruoli Ferrari e Boiardi (senza tenere conto dell’andamento positivo dei primi due mesi dell’anno) si dovrebbero ridurre rispettivamente a 443 e 410 con una riduzione significativa della “forchetta” rispetto al ruolo più “leggero” del dr Morlini (ridotto anche per l’esonero parziale dal lavoro giudiziario a quest’ultimo spettante in quanto componente del Consiglio Giudiziario ) che crescerebbe fino a 292 pendenze, avendo il dr. Morlini accettato di ricevere il maggior numero della cause da redistribuire. 55 Rispetto all’altro miglior ruolo, quello del dr Ramponi, la “forchetta” sarebbe ulteriormente ridotta, in quanto il ruolo Ramponi salirebbe di 40 cause e quindi a 344. Per realizzare l’obbiettivo, un sacrificio è stato chiesto pure ai magistrati Marini e Fanticini che, pur gravati di ruoli consistenti e gravosi sia per il contenzioso civile che per lo svolgimento di altri incarichi di grande impegno ( Giudice delle esecuzioni immobiliari, giudice delegato ai fallimenti ) hanno accettato in spirito solidaristico e di servizio di farsi carico di 20 fascicoli a testa prelevati dai due ruoli. Come si desume dal Programma di gestione ex art 37, qui richiamato, obbiettivo dell’ufficio per il 2014 è di eliminare tendenzialmente tutte le cause pendenti iscritte prima del 2011. Come si vede dalla tabella seguente si tratta di impegno assai gravoso, essendo i processi pendenti ante 2011 pari a 711. pend Unif 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 3 2 10 11 21 40 102 250 399 659 1101 2649 Ordi nario Ex 702bis caut Sep Sep Div Div DI con giu Cong cont Conv poss Dir agr sfr soc r.lav Rec coll 3 2 10 9 18 36 92 217 324 550 929 1766 4 27 121 1 1 1 2 2 8 12 17 92 1 2 83 1 2 2 19 41 68 137 51 2 1 2 8 19 56 93 71 1 3 152 17 1 1 6 5 23 34 18 113 Impegno gravoso ma non irrealizzabile a condizione tuttavia di una migliore distribuzione delle cause tra tutti i magistrati e possibilmente anche di quelle di più risalente iscrizione. Al 25 febbraio 2014 la pendenza di cause civili ordinarie iscritte negli anni 2009 e 2010 per i ruoli Boiardi e Ferrari era il seguente. 56 4 2010 2009 2011 2012 totale 2013 Boiardi Ferrari Boiardi Ferrari Boiardi Ferrari Boiard i Ferrari Boiardi Ferrar i Boiard i 43 38 48 45 50 45 96 90 203 216 440 Ferrari Rito Unificato Ordinario In pratica per realizzare l’obbiettivo i due magistrati dovrebbero smaltire nei prossimi dodici mesi quanto alla dr.ssa Boiardi 91 processi iscritti nel 2009 e nel 2010 e la dr.ssa Ferrari 83 fascicoli iscritti nei due anni Per agevolare il compito, la redistribuzione è necessaria e tutti i magistrati ne hanno convenuto. Nel realizzare la redistribuzione non si può tuttavia non tenere conto delle esigenze manifestate dalla maggior parte dei magistrati destinatari di questo ulteriore carico di avere il minor numero possibile di cause iscritte nel 2009 e 2010, onde potere organizzare meglio la gestione di tale carico aggiuntivo in relazione ai tempi necessari per la definizione. La richiesta può essere accolta perché comunque l’alleggerimento dei ruoli agevola le magistrate interessate nella definizione delle cause più “vecchie”. Al contrario il dr Fanticini ha chiesto di essere destinatario proprio di cause del 2009 e del 2010. Sulla base di tali premesse la redistribuzione avverrà secondo questi criteri: Il dr Morlini riceverà 60 cause, 30 cause del ruolo Ferrari e 30 del ruolo Boiardi: 10 dell’anno 2011; 10 dell’anno 2012; 10 dell’anno 2013 per ciascuno dei due ruoli. 57 434 Tali cause saranno prelevate con criterio casuale ( più alto numero di ruolo per ciascun anno ). Il dr. Ramponi riceverà 40 cause, 20 cause del ruolo Ferrari e 20 cause del ruolo Boiardi: 5 iscritte nel 2009 ruolo Boiardi; 5 iscritte nel 2010 ruolo Boiardi; 3 iscritte nel 2010 ruolo Ferrari; 7 iscritte nel 2011 ruolo Ferrari; 5 iscritte nel 2012 ruolo Ferrari; 5 iscritte nel 2012 ruolo Boiardi; 5 iscritte nel 2013 ruolo Ferrari; 5 iscritte nel 2013 ruolo Boiardi. Tali cause saranno prelevate con criterio casuale ( più alto numero di ruolo per ciascun anno, a scalare rispetto ad assegnazione al precedente magistrato con il medesimo criterio ). Il dr. Fanticini riceverà 20 cause, 10 dal ruolo Ferrari e 10 dal ruolo Boiardi; cinque per ciascun ruolo del 2009 e cinque per ciascun ruolo del 2010. Tali cause saranno prelevate con criterio casuale ( più alto numero di ruolo per ciascun anno, a scalare rispetto ad assegnazione al precedente magistrato con il medesimo criterio ). Infine il dr. Marini riceverà 20 cause, 10 dal ruolo Ferrari e 10 dal ruolo Boiardi iscritte ( in numero di 5 per ciascuno ruolo e anno) nel 2011 e nel 2012. Tali cause saranno prelevate con criterio casuale ( più alto numero di ruolo per ciascun anno, a scalare rispetto ad assegnazione al precedente magistrato con il medesimo criterio ). Va qui dato atto della disponibilità offerta dai magistrati sopra indicati a farsi carico della redistribuzione. 58 SETTORE PENALE SEZIONE GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI E DELL’UDIENZA PRELIMINARE COMPONENTI 1) dott. Giovanni Ghini 2) dr.ssa Angela Baraldi T.F.P.I 07/06/ 2019 T.F.P.I. giudice effettivo 7.10. 2019 giudice effettivo 3) dr.ssa Antonella Pini Bentivoglio T.F.P.I. 21.04.2020 giudice effettivo FUNZIONI DI DIREZIONE Le funzioni di direzione verranno assolte sentiti i magistrati della sezione e con il loro consenso dalla dr.ssa Angela Baraldi che avrà cura di: - coadiuvare il Presidente del Tribunale nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza e controllo, attraverso la segnalazione di ogni problematica che riguardi gli aspetti relativi alla funzionalità ed alla organizzazione della 59 Sezione; - raccordarsi con la dr.ssa Beretti, magistrato coordinatore della sezione dibattimento, per concordare prassi operative che rendano fluido il passaggio dei procedimenti da una fase all’altra e consentano di eliminare tempi morti. - vigilare affinché la distribuzione del carico di lavoro avvenga secondo i criteri di assegnazione automatica previsti e in ogni caso in modo equilibrato; - organizzare, d’intesa con il Presidente del tribunale, riunioni fra i magistrati addetti, con cadenza almeno mensile, al fine di discutere e risolvere problematiche relative all’organizzazione e funzionalità della Sezione e di curare l’aggiornamento e il confronto sulle nuove questioni di diritto sostanziale e processuale. Così come previsto dal paragrafo 35.8 della Circolare, una relazione sull’esito di tali riunioni con allegati i relativi verbali verrà inviata al Presidente del Tribunale che ne curerà la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 20 dicembre di ciascun anno. A tali riunioni potrà essere invitata a partecipare una delegazione del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati laddove le insorte problematiche o le proposte innovative riguardino direttamente i rapporti istituzionali con il Foro: in tal caso alla riunione parteciperà anche il Presidente del Tribunale ed il Coordinatore della Sezione penale. - concordare con il coordinatore della sezione dibattimento e con il Presidente del tribunale riunioni congiunte dei magistrati addetti al settore penale con le stesse modalità e gli stessi scopi. - Riferire sull’andamento dell’attività giudiziaria in relazione alle verifiche trimestrali dell’attività, compiute dal Presidente sulla base dei dati statistici, con riferimento ai carichi di lavoro evasi complessivamente dalla Sezione e da ciascuno dei magistrati, all’equa distribuzione degli affari, ai tempi di esaurimento della fase preliminare e della deliberazione dei provvedimenti richiesti al Giudice per le indagini preliminari; - controllare il regolare adempimento da parte della Cancelleria di tutte le attività direttamente connesse all’attività dei giudici, successivamente 60 informando in merito il Presidente del Tribunale ed il Dirigente amministrativo; - mantenere, d’intesa con il Presidente del tribunale, periodici contatti con la Procura della Repubblica al fine di risolvere le problematiche relative all’organizzazione dell’attività di comune interesse tra i due uffici. - Verificare che siano rispettati gli ordini di servizio e le istruzioni impartite alla cancelleria e ai magistrati per prevenire scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare o mancate scarcerazioni allo spirare dei termini di custodia di fase. - Garantire che i fascicoli con detenuti siano evasi con priorità assoluta e che siano aggiornate le indicazioni sulla scadenza dei termini all’atto della trasmissione del fascicolo al dibattimento. - Curare la formazione del fascicolo per il dibattimento, fornendo indicazioni e istruzioni alla cancelleria per la corretta formazione del fascicolo ex art 431 cpp. OBBIETTIVI Si rinvia sul punto alla programma di smaltimento per il settore penale-sezione GIPGUP e al D.O.G. allegato. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI AFFARI AI SINGOLI GIUDICI Si distinguono a seconda che siano previsti al fine di: - individuare il Giudice per le indagini preliminari o il Giudice dell’udienza preliminare, assegnatario del procedimento pervenuto per la prima volta in Cancelleria, cioè senza che, prima di allora, sia stata svolta alcuna attività giurisdizionale da parte di un magistrato dell’ufficio (criteri generali di assegnazione); - individuare il magistrato assegnatario (in prevalenza con funzioni di G.u.p.) di procedimento in cui sia stata svolta in precedenza attività di G.i.p. da parte di altro magistrato o comunque per il caso in cui quest’ultimo debba essere sostituito perché incompatibile, astenuto o ricusato (criterio di assegnazione per coppie); 61 - individuare il magistrato che deve provvedere, ricorrendo una situazione di urgenza, cioè nei casi di previsione normativa dell’inefficacia o della inutilizzabilità di atti come conseguenza della mancata adozione del provvedimento richiesto in termini previsti ad ore o a giorni (criterio di assegnazione per turno); - individuare il magistrato assegnatario nel caso in cui quello che procede sia legittimamente impedito o assente dall’ufficio (criterio di assegnazione per supplenza). Il principio dell’automatismo dell’assegnazione risulta garantito: - dalla predeterminata attribuzione a ciascun magistrato di certi numeri da 0 a 9, in modo che l’assegnazione del procedimento venga effettuata sulla base dell’ultima cifra del numero di registro delle notizie di reato che contrassegna il fascicolo pervenuto in Cancelleria ; - dalla previsione di criteri automatici di sostituzione dei giudici incompatibili, astenuti o ricusati; - dalla previsione, mediante programmazione anticipata, di turni di reperibilità affidati ad un singolo magistrato. A) CRITERI GENERALI DI ASSEGNAZIONE Criterio generale di assegnazione automatica per funzioni di G.i.p. Riguarda tutti i procedimenti pervenuti, per la prima volta, con richieste del Pubblico Ministero o delle parti private in fase anteriore alla richiesta di rinvio a giudizio e non urgenti, cioè: richieste di archiviazione per noti ed ignoti ; richieste di emissione di decreto penale di condanna; richieste d incidente probatorio; richieste di proroga delle indagini preliminari; richieste di applicazione di misura cautelare reale; richieste di provvedere ex art.368 c.p.p. a seguito di negatoria del p.m. di adottare il sequestro probatorio richiesto dalla parte privata; 62 opposizioni a decreto del p.m. che dispone la restituzione di cosa sequestrata o respinge la relativa richiesta; richieste di oblazione. Riguarda, inoltre, tutti i procedimenti pervenuti, per la prima volta, con: richieste di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari; richiesta di giudizio immediato; richiesta di rogatoria internazionale; richieste di atti per rogatoria di altra autorità giudiziaria italiana, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto interrogatori ex art. 294 c.p.p. e accertamenti sanitari (per queste vedi il criterio di assegnazione per turno). In tutti i casi sopra indicati i procedimenti vengono assegnati sulla base dell’ultima cifra del numero di registro delle notizie di reato. Giudice numeri BARALDI 4,5,6 GHINI 7,8,9 PINI BENTIVOGLIO 1,2,3 Nei procedimenti ove l'ultimo numero sia lo zero, si utilizza il numero che lo precede, e così via nel caso in cui anche il penultimo numero sia lo zero. Nei procedimenti pervenuti per la prima volta con richieste del pubblico ministero - in fase anteriore all'esercizio dell'azione penale - di applicazione di misure cautelari personali e di intercettazione vale la seguente specificazione: Ogni quattro mesi (1 gennaio; 1 maggio; 1 settembre) saranno casualmente combinati i numeri da 1 a 9 (ove l'ultimo numero sia lo zero, si utilizza il numero che lo precede, e così via nel caso in cui anche il penultimo numero sia lo zero), attribuendo a ciascun giudice un gruppo di tre numeri mediante 63 sorteggio o diversa forma di combinazione casuale. L'estrazione avverrà nella settimana che precede l'inizio del quadrimestre di riferimento; l'esito sarà immediatamente comunicato alla cancelleria addetta alle iscrizioni. A ciascun giudice saranno assegnate le richieste di misure cautelari personali e di intercettazione i cui numeri finali di RGNR corrispondono ad un numero compreso nella terna allo stesso riferibile. Il suddetto criterio non viene applicato quando il GIP ha provveduto su richieste di intercettazione ovvero su precedenti richieste di misure cautelari; in tali casi il medesimo magistrato sarà assegnatario delle nuove richieste anche fuori dal turno per evitare di creare i presupposti per future incompatibilità. Ogni quattro mesi, ovvero al 30 aprile, al 31 agosto ed al 31 dicembre, si eseguirà una ricognizione delle sopravvenienze, al fine di rimediare ad eventuali disparità nelle assegnazioni tra ¡ singoli giudici. Se uno o più giudici risulteranno assegnatari di richieste di misure cautelari personali e di intercettazioni in numero significativamente superiore rispetto ai colleghi, i giudici che hanno ricevuto un numero inferiore di richieste continueranno ad essere destinatari di richieste di misure cautelari e di intercettazione fino al riequilibrio, a prescindere dal criterio numerico. Per "numero significativamente superiore" si intende una disparità pari o superiore al 20%. Per numero di richieste si ha riguardo al numero degli indagati rispetto ai quali è richiesta la misura. Il "turno" inizierà con il magistrato che avrà avuto il numero più basso di richieste e proseguirà fino a quando le successive assegnazioni non lo porteranno ad avere un numero di richieste pari a quelle del magistrato più svantaggiato. Il riequilibrio proseguirà anche nel caso in cui con l'ultima richiesta si dovesse superare per numero di indagati il numero di quelle assegnate al magistrato che all'atto della verifica risultava sfavorito. 64 A questo punto si proseguirà con l'altro magistrato, fino alla completa parificazione, ferma la regola da ultimo indicata, raggiunta la quale si riattiverà il criterio numerico. Al magistrato assegnatario di un procedimento contro ignoti, secondo i criteri DI ASSEGNAZIONE AUTOMATICA sopra enunciati, verrà comunque attribuito lo stesso procedimento ancorché assuma un nuovo numero di Mod. 21 (registro noti), indipendentemente dall’ultima cifra. Solo per le nuove richieste di misure cautelari reali e personali, qualora la richiesta venga depositata nel giorno precedente ad un periodo di congedo ordinario di almeno tre giorni, già autorizzato dal Presidente, il procedimento verrà assegnato al magistrato che ha ricevuto il minor numero di richieste di misure cautelari. Criterio generale di assegnazione automatica per funzioni di G.u.p. Riguarda tutti i procedimenti pervenuti per la prima volta con richiesta del Pubblico Ministero di emissione del decreto che dispone il giudizio, laddove per gli stessi non sia stata fino ad allora svolta alcuna attività propria del G.i.p. Riguarda, inoltre, i ricorsi per incidente di esecuzione, nel caso in cui nessuno dei tre magistrati della Sezione abbia emesso il provvedimento che determina la competenza ex art. 665 c.p.p., in caso contrario venendo l’incidente ad essere assegnato al magistrato che ha deliberato il provvedimento. Anche in tutti i casi sopra indicati i procedimenti vengono assegnati sulla base dell’ultima cifra del numero di registro delle notizie di reato, secondo il seguente ordine Giudice numeri BARALDI 4,5,6 GHINI 7,8,9 PINI BENTIVOGLIO 1,2,3 65 Nei procedimenti ove l'ultimo numero sia lo zero, si utilizza il numero che lo precede, e così via nel caso in cui anche il penultimo numero sia lo zero. B) CRITERIO DI ASSEGNAZIONE PER COPPIA Riguarda i casi in cui il procedimento, nel quale sia stata svolta attività di G.i.p., debba essere assegnato a seguito di richiesta di rinvio a giudizio. Ciò anche nell’ipotesi in cui la richiesta faccia seguito a imputazione coattiva ai sensi dell’art. 409 comma 5° c.p.p. Riguarda inoltre i casi di richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena a seguito di emissione di decreto di giudizio immediato, nonché i casi di richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena, nell’ipotesi in cui il giudice che procede sia divenuto incompatibile a celebrare tali riti. Riguarda infine i casi in cui, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, sia stato richiesto il giudizio abbreviato o il patteggiamento. In tutti questi casi il G.u.p. o il giudice del rito viene individuato in base al predeterminato abbinamento con altro collega secondo lo schema seguente: G.i.p. G.u.p. / Giudice del rito speciale Dr.ssa Antonella Pini Bentivoglio> Dr.ssa Angela Baraldi Dr.ssa Angela Baraldi Dr. Giovanni Ghini > > Dr Giovanni Ghini Dr.ssa Antonella Pini Bentivoglio Infine, il presente criterio dovrà essere adottato, se possibile, in caso di accolta astensione o ricusazione del giudice. C) CRITERIO DI ASSEGNAZIONE PER TURNO Riguarda, come si è anticipato, le situazioni di urgenza nel provvedere, cioè tutti i casi in cui la legge preveda l’inefficacia o la inutilizzabilità di atti come conseguenza della mancata adozione del provvedimento richiesto in termini previsti ad ore o a giorni. In particolare riguarda: - le richieste di convalida dell’arresto (anche nel caso in cui il p.m. abbia disposto la remissione in libertà dell’arrestato); 66 - le richieste di convalida di fermo (anche nel caso appena sopra indicato); - le richieste di convalida di sequestro preventivo disposto d’urgenza dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria; - le prime richieste di convalida di intercettazione telefonica disposte in via d’urgenza dal pubblico ministero; - le richieste di espletamento di interrogatorio ex art. 294 c.p.p. pervenuta per rogatoria; - le richieste per rogatoria avente ad oggetto accertamenti sanitari; In tutti questi casi deve provvedere il magistrato adibito al turno di reperibilità, nel momento in cui la richiesta perviene in Cancelleria. Il turno di reperibilità copre il periodo di una settimana, precisamente dalle ore 00.00 della domenica alle ore 24.00 del sabato successivo. In accordo tra i tre magistrati addetti alla Sezione, i turni vengono programmati – a rotazione - almeno per il successivo semestre, tenendo conto se possibile delle esigenze di ciascuno. Si dovrà in ogni caso attribuire un pari numero di turni settimanali nell’arco di un anno per ogni magistrato. Il criterio di assegnazione per turno, come evidente, prescinde dalla circostanza che il procedimento sia o meno già assegnato ad altro magistrato (nel senso che il giudice di turno deve comunque provvedere anche nella prima ipotesi). Qualora la richiesta urgente costituisca il primo atto che investe l’ufficio, in relazione al procedimento da trattare, quest’ultimo resta assegnato al magistrato di turno, con ciò – fermo l’automatismo dell’individuazione eventualmente derogandosi ai criteri generali di assegnazione di cui sopra (nell’ipotesi in cui il magistrato individuabile con quei meccanismi non coincida con quello di turno). Qualora invece la richiesta urgente (di convalida di arresto, fermo o sequestro preventivo), la cui evasione spetta comunque al magistrato di turno, riguardi procedimento penale già assegnato ad altro G.i.p. che non abbia ancora emesso provvedimenti in ordine alla libertà personale o di cautela reale, per 67 l’ulteriore corso provvederà quest’ultimo, quale magistrato assegnatario ab origine del procedimento. D) CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER SUPPLENZA Come si è accennato, vi sono ulteriori ipotesi che, pur rivestendo il carattere dell’urgenza, non vengono disciplinate in base al criterio di assegnazione per turno, cioè non spettano in prima battuta al magistrato di turno, il quale provvederà solo in via di supplenza, nel caso in cui il magistrato già assegnatario del procedimento o individuabile secondo i criteri generali di assegnazione sia impedito o non sia reperibile in tempi utili in relazione alla natura del provvedimento da adottare . Si tratta dei casi che seguono: Richieste di convalida e di proroga di intercettazione telefonica. Qualora il procedimento sia già stato assegnato ad altro giudice, secondo i criteri generali di assegnazione, quest’ultimo dovrà provvedere alla convalida o alla proroga se presente in ufficio o in ogni caso reperibile in tempo utile all’adozione del provvedimento. Solo in caso contrario provvederà il magistrato di turno. Si tratta di un criterio di assegnazione da considerare eccezionale e da evitare fuori da casi di oggettiva impossibilità per gli effetti a cascata sulle incompatibilità “occasionali”. Richieste di applicazione di misura cautelare (personale o reale), a seguito di declaratoria di incompetenza da parte del giudice ad quem. In tale ipotesi il procedimento verrà assegnato al magistrato individuato secondo il criterio generale di assegnazione per funzioni di G.i.p., il quale pertanto provvederà sulla richiesta di rinnovazione, salvo che, per impedimento o per assenza feriale, si preveda che non sia presente in ufficio continuativamente - nei 10 giorni antecedenti alla scadenza del termine di cui all’art. 27 c.p.p. (di venti giorni decorrenti, come noto e secondo l’interpretazione più rigorosa, dalla data della dichiarazione di incompetenza): solo in quest’ultimo caso il procedimento sarà assegnato al magistrato di turno 68 al momento dell’arrivo in cancelleria del fascicolo . Richieste di revoca, modifica, sostituzione di misura cautelare personale in atto (ex art. 299 c.p.p.) e di revoca del sequestro preventivo (ex art. 312 comma 3° c.p.p.). In entrambi i casi sulla domanda provvede il magistrato già assegnatario del procedimento come G.i.p. o come G.u.p. (e che non necessariamente è quello che ha emesso la misura cautelare personale o reale ). In secondo luogo, nel caso in questi non sia reperibile (per impedimento o ferie) in tempo utile per evadere la richiesta (come noto di 5 giorni), provvederà il giudice che eventualmente abbia già svolto funzioni di G.i.p. nel procedimento (ad esempio avendo emesso il provvedimento cautelare o altro in precedente periodo di turno). Solo laddove non vi sia magistrato che si trovi in quest’ultima situazione o, pur essendovi, sia anch’esso impedito, provvederà quello di turno. Aggravamento della misura cautelare in corso (art.276 c.p.p.) Provvede il magistrato già assegnatario del procedimento come G.i.p. o come G.u.p. Solo laddove quest’ultimo risulti impedito o assente per 5 giorni consecutivi alla pervenuta notizia della trasgressione provvederà il magistrato di turno. Richieste di ammissione al gratuito patrocinio presentate fuori udienza Provvede il magistrato già assegnatario del procedimento come G.i.p. o come G.u.p., o individuabile come tale in base ai criteri generali di assegnazione. Provvederà il magistrato di turno solo nell’evenienza, residuale, in cui quello individuato come sopra non sia reperibile (per impedimento o ferie) in tempo utile per evadere la richiesta (come noto di 10 giorni). Se la richiesta costituisce il primo atto che investe l’ufficio, il magistrato di turno che provvede resta definitivamente assegnatario del procedimento. La direttiva generale, alla quale derogare solo in casi straordinari e di effettiva impossibilità, è peraltro di prevenire nel modo più rigoroso che del medesimo fascicolo si occupino più di due magistrati, uno con funzioni di GIP 69 l’altro con funzioni di GUP. Dovrà essere assolutamente evitata la contemporanea incompatibilità di tutti i magistrati dell’ufficio rispetto alla definizione in udienza preliminare del procedimento. ALTRE DIRETTIVE UDIENZE Per ciascun magistrato sono previste due udienze alla settimana, di regola nei seguenti giorni: Giudice Dr.ssa Antonella Pini Bentivoglio Dr.ssa Angela Baraldi Dr. Giovanni Ghini 1^ udienza martedì mercoledi mercoledì 2^ udienza giovedì venerdì giovedì Il giudice in servizio nel periodo feriale sarà tenuto a celebrare le udienze preliminari con imputati detenuti con scadenza cautelare nel periodo predetto, anche laddove il G.u.p. assegnatario sia altro magistrato e si trovi in ferie (regolarmente autorizzate) ovvero sia per altri motivi legittimamente assente dal servizio. Nei casi di riunione di processi pendenti in udienza preliminare, trattati da magistrati diversi, procederà il G.u.p. assegnatario del procedimento recante il numero di registro di notizie di reato più risalente nel tempo (vale ovviamente la regola contraria nell’ipotesi in cui questi risulti incompatibile rispetto al procedimento che «acquisisce»). Misure cautelari personali (rapporto tra G.i.p. e G.u.p.) Le richieste relative alle misure cautelari personali ed in genere alla libertà personale verranno curate dal G.i.p. assegnatario fino alla fissazione della data di udienza preliminare o della data per lo svolgimento del giudizio abbreviato o dell’udienza per l’applicazione pena. Misure cautelari reali (rapporto tra G.i.p. e G.u.p.) 70 Le richieste relative alle misure cautelari reali saranno trattate dal G.i.p. assegnatario, se non sia stata ancora fissata l’udienza preliminare (o camerale per applicazione di pena o giudizio abbreviato). In caso contrario, e salvo il criterio di supplenza per urgenza di cui si è detto sopra, verranno trattate dal G.u.p. (o dal giudice dell’udienza camerale). Archiviazioni parziali. Le richieste di archiviazione riguardanti procedimenti per cui penda altresì richiesta di rinvio a giudizio, verranno assegnate al G.u.p. che procede, anche laddove il fascicolo porti un numero di registro di notizie diverso (cioè sia stato stralciato dal p.m.) e indipendentemente dal fatto che quest’ultimo implichi un’assegnazione a G.i.p. diverso (in base al criterio numerico), e verranno evase dal quel G.u.p. all’esito dell’udienza preliminare, al fine di evitare situazioni di incompatibilità (identico criterio vale se penda udienza fissata per la celebrazione del rito alternativo). In deroga, tali richieste di archiviazione parziale (si ripete, quando per l’«altra parte» penda richiesta di rinvio a giudizio) saranno assegnate al G.i.p. che già abbia trattato il procedimento, o individuato in base al criterio generico di assegnazione (per numero di R.G.N.R. portato dal fascicolo in cui è inserita la richiesta di archiviazione), nel caso di opposizione all’archiviazione o di necessità di immediata trattazione. Gratuito patrocinio. Per quanto riguarda le richieste di ammissione si è già detto sopra. Quelle di liquidazione sono assegnate all’ultimo giudice che ha proceduto. Assegnazione di processi per a seguito di sentenze di annullamento. I processi provenienti dal grado di appello, per annullamento della sentenza, e quelli provenienti dalla Corte di Cassazione, a seguito di annullamento con rinvio, saranno trattati da magistrato diverso da quello che ha pronunciato il provvedimento annullato da individuarsi (se compatibile) con il criterio di 71 assegnazione per coppia. Richieste di fissazione dell’udienza dibattimentale. Saranno evase tutte dal magistrato incaricato della direzione della Sezione, salvo assenza per periodo feriale, in tal caso spettando nell’ordine al dr. Ghini e alla Dr.ssa Pini Bentivoglio. Il magistrato coordinatore potrà stabilire diverso criterio ripartendo tra i magistrati della sezione il compito di evadere dette richieste. Ipotesi di incompatibilità a provvedere di tutti e tre i magistrati addetti alla Sezione. Il sistema adottato – preso atto del numero di tre componenti la Sezione - persegue l’obiettivo di consentire l’individuazione automatica, da un lato, del G.i.p. o del G.u.p. che debbano trattare il procedimento per prima volta trasmesso dalla Procura della Repubblica e, dall’altro, del G.u.p. (compatibile) nel caso in cui altro magistrato della Sezione abbia svolto attività di G.i.p. nel medesimo procedimento. Interferisce con tale criteri generali l’ipotesi del provvedimento urgente; ma anche in questo caso, da un lato, è previsto un criterio obiettivo e predeterminato che consente di individuare il G.i.p. che tratterà il procedimento per la prima volta e da allora in poi; dall’altro, qualora il provvedimento urgente riguardi procedimento che altro G.i.p. sta trattando, valgono direttive che evitino quanto più possibile la duplicazione di magistrati svolgenti la medesima funzione; ove per qualsiasi ragione nel medesimo procedimento in fase di indagine siano intervenuti due diversi magistrati con atti causa di incompatibilità, la diversa attività di G.u.p. spetterà al terzo magistrato rimasto «sulla carta». È comunque fisiologico prevedere la residuale ipotesi di incompatibilità di tutti e tre i magistrati componenti la Sezione (in specie in caso di procedimenti che sommino più imputati detenuti, più interventi del G.i.p. di turno e più 72 richieste di riti alternativi): in tal caso subentrerà nella specifica funzione il giudice supplente, individuato a rotazione secondo il seguente ordine che ne rispetta la crescente anzianità in ruolo: dr. Rat ( quando sarà legittimato ) dr.ssa Cardarelli, dr. De Luca, dr.ssa Beretti. SEZIONE PENALE COMPOSIZIONE Il Presidente del tribunale è inserito nella sezione penale dibattimento e presiede i collegi penali secondo i criteri sotto indicati e la Corte d’Assise, partecipando alla stesura delle motivazioni delle sentenze e degli altri provvedimenti tipici. La Sezione si compone dei seguenti magistrati, in ordine di anzianità di ruolo: 1) dott.ssa Cristina Beretti T.F.P.I 10/10/2020 3) dott.ssa Alessandra Cardarelli “ 28/5/2020 2) dr. Dario De Luca 4) dott. Andrea Rat 5) dott. Luca Ramponi T.F.P.I 16/3/2023 “ 10/01/2022 ( componente Corte d’Assise ) giudice-coordinatore giudice giudice giudice giudice Alla Sezione sono inoltre assegnati i seguenti GOT (in ordine di anzianità di nomina): avv. Stefano CATELLANI avv. Silvia SEMPRINI avv. Ubaldo ARDUINI COMPITI DEL MAGISTRATO COORDINATORE 73 Le funzioni di coordinamento verranno assolte dalla dr.ssa Cristina Beretti22. Nell’assolvimento del compito avrà cura di: - Coadiuvare il Presidente del Tribunale nello svolgimento dei suoi compiti di vigilanza e controllo attraverso la segnalazione di ogni problematica che riguardi gli aspetti relativi alla funzionalità ed alla organizzazione della Sezione, così in particolare curando che la distribuzione del carico di lavoro avvenga secondo i previsti criteri di assegnazione automatica ed in ogni caso in modo equilibrato; - organizzare, con cadenza bimestrale e di concerto con il Presidente, riunioni fra tutti i magistrati della Sezione al fine di discutere e risolvere le problematiche relative all’organizzazione e funzionalità della sezione, di promuovere l’aggiornamento ed il confronto dei Colleghi sulle nuove maturate questioni di diritto sostanziale e processuale. Così come previsto dal paragrafo 35.8 della Circolare, una relazione sull’esito di tali riunioni, con allegati i relativi verbali, verrà inviata al Presidente del Tribunale che ne curerà la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura entro il 20 dicembre di ciascun anno. A tali riunioni potrà essere invitata a partecipare una delegazione del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati laddove le insorte problematiche o le proposte innovative riguardino direttamente i rapporti istituzionali con il Foro: in tal caso alla riunione parteciperà oltre al Presidente del Tribunale anche il Coordinatore della Sezione Gip/Gup; - raccordarsi con la dr.ssa Baraldi, magistrato coordinatore della sezione GIP/GUP, per concordare prassi operative che rendano fluido il passaggio dei procedimenti da una fase all’altra e consentano di eliminare tempi morti. - Vigilare affinché la distribuzione del carico di lavoro avvenga secondo i criteri di assegnazione automatica previsti e in ogni caso in modo equilibrato; - Concordare con il coordinatore della sezione GIP/GUP e con il Presidente 22 In caso di assenza od impedimento la dr.ssa Beretti verrà sostituito nelle funzioni di coordinamento dal più anziano in ruolo degli altri magistrati della Sezione. 74 riunioni congiunte dei magistrati addetti al settore penale con le stesse modalità e gli stessi scopi. - Riferire sull’andamento dell’attività giudiziaria in relazione alle verifiche trimestrali dell’attività svolta sulla base dei dati statistici raccolti e analizzati dal Presidente del tribunale, con riferimento ai carichi di lavoro evasi complessivamente dalla Sezione e da ciascuno dei magistrati, all’equa distribuzione degli affari, ai tempi medi e massimi di esaurimento del dibattimento, ai tempi di predisposizione del fascicolo per l’eventuale grado successivo. - Controllare il regolare adempimento da parte della Cancelleria di tutte le attività direttamente connesse all’attività dei giudici, successivamente informando in merito il Presidente del Tribunale ed il Dirigente amministrativo; - Mantenere periodici contatti attraverso il Presidente del tribunale con la Procura della Repubblica al fine di risolvere le problematiche relative all’organizzazione dell’attività di comune interesse tra i due uffici, informando il Presidente dell’esigenza di incontri di coordinamento. - Mantenere di concerto con il Presidente del tribunale periodici contatti con gli altri uffici che si relazionano alla Sezione (Procura della Repubblica, Sezione GIP/GUP) al fine di risolvere le problematiche relative all’organizzazione dei flussi procedimentali, al fine di una maggiore snellezza, celerità, funzionalità dell’attività giudiziaria penale; - autorizzare l’utilizzo in supplenza del G.O.T. in caso di accertato giustificato impedimento di un giudice togato; - controllare l’andamento dell'ufficio corpi di reato; - procedere di concerto con il Presidente agli adempimenti connessi alla nomina dei giudici popolari. OBBIETTIVI Rinvio al programma di gestione per il settore penale e al D.O.G. 75 Assegnazione dei procedimenti Ai fini della fissazione della data delle udienze monocratiche e collegiali il magistrato coordinatore di concerto con il Presidente si limiterà ad assegnare i processi ai singoli magistrati o ai collegi secondo i criteri automatici come in seguito determinati: ogni magistrato e lo stesso coordinatore su delega del Presidente del Tribunale provvederà poi ai sensi degli artt. 132 e 160 Disp. Att. C.P.P., a fissare la data dell’udienza indicandola, secondo i casi, all’Ufficio GIP/GUP ovvero all’Ufficio del Pubblico Ministero. Ciò consentirà ad ogni giudice, al presidente del collegio e al coordinatore di organizzare al meglio il proprio e/o l’altrui lavoro, distribuendo i procedimenti sopravvenuti in funzione delle udienze già fissate e del carico di ognuna di esse. La suddivisione delle numerose richieste di fissazione fra tutti i magistrati appare, altresì, idonea a prevenire la formazione di ingiustificati arretrati: a tal fine la dr.ssa Beretti svolgerà le opportune verifiche informando trimestralmente il Presidente del Tribunale in merito ai tempi medi di fissazione dei processi sopravvenuti. Udienze e processi collegiali Va confermata la riorganizzazione del calendario dibattimento conseguente all’inserimento in essa del attuata con della sezione penale dr. Dario De Luca, variazione tabellare del febbraio 201e. Detta modifica, qui riproposta, ha comportato l’incremento nel numero delle udienze collegiali e monocratiche, con la costituzione di nuovi collegi. L’assetto derivante dalla predetta riorganizzazione complessiva che va ora confermata per quanto concerne i processi collegiali è il seguente: 76 Sono costituiti due collegi penali entrambi presieduti dal Presidente del tribunale: collegio 1: Caruso Beretti Rat collegio 2: Caruso De Luca Cardarelli Al collegio 1 sono attribuiti i procedimenti con il numero finale di n.r. 1,2,3,4,5, al collegio 2 sono attribuiti i procedimenti con numero finale di n.r. 6,7,8,9,0. Il collegio composto dai giudici Beretti Rat Semprini, che attualmente tiene udienza due venerdì al mese, ultimerà i procedimenti già incardinati. Sarà cura del magistrato coordinatore della sezione dr.ssa Cristina Beretti predisporre apposito registro nel quale saranno annotate le assegnazioni con indicazione della data in cui è pervenuta la richiesta della data dell’udienza, il numero di n.r. il titolo di reato, l’assegnazione del procedimento ai singoli collegi. Il dott. Luca Ramponi, giudice della seconda sezione civile già supplente e componente di uno dei collegi penali, porterà a termine i procedimenti già incardinati. Al dott. Ramponi, a sua richiesta e con l’accordo di tutti i colleghi è assegnato il ruolo di componente togato della Corte di Assise (supplenti dott. Beretti, dr.ssa Cardarelli). Udienze e processi monocratici Viene confermato l’assetto derivante dalla variazione tabellare di febbraio 2013. Per quanto riguarda le udienze monocratiche i procedimenti sono suddivisi nel modo seguente: Procedimenti provenienti da udienza preliminare: Cardarelli: procedimenti con numero finale 1,2 De Luca procedimenti con numero finale di nr 3,4 Rat: procedimenti con numero finale 5,6 77 Beretti procedimenti con numero finale 7,8 Per i procedimenti con numero finale 9,0 si guarda al numero che precede fino ad incontrare uno dei primi otto numeri. Procedimenti a citazione diretta o in opposizione a decreto penale di condanna: Cardarelli: procedimenti con numero finale di nr 1,2 De Luca procedimenti con numero finale di nr 3,4 Rat: procedimenti con numero finale 5,6 Beretti procedimenti con numero finale 7,8 Attualmente alla sezione penale sono assegnati 3 GOT ognuno dei quali affiancato ad un magistrato togato (Beretti/Semprini; Cardarelli/Arduini). Catellani/Rat; I procedimenti col numero finale di nr 9 sono assegnati al dott. Rat il quale provvederà alla eventuale assegnazione al Got di riferimento dott. Catellani laddove il suo ruolo dovesse risultare in esubero rispetto ai colleghi. I procedimenti col numero finale di nr 0 sono assegnati alla dott. Cardarelli la quale provvederà alla eventuale assegnazione al Got di riferimento dott. Arduini laddove il suo ruolo dovesse risultare in esubero rispetto ai colleghi. Il Got dott. Semprini avrà quale magistrato di riferimento la dott. Beretti la quale, svolgendo funzioni di coordinatore della sezione e quindi gravata di carico di lavoro aggiuntivo, potrà all’occorrenza, assegnare alla stessa procedimenti che necessitano di pronta trattazione e che la coordinatrice non dovesse essere in grado di definire celermente in relazione alle sue incombenze di coordinatrice ( vigilanza sulle cancellerie e pronto intervento sulle emergenze di cancelleria, assegnazione dei fascicoli, predisposizione dei calendari delle udienze, selezione e sorteggio dei giudici popolari, rapporti con gli avvocati, sostituzione di colleghi impediti o incompatibili, supercoordinamento dell’intero settore penali e quindi controllo dei flussi 78 provenienti dall’ufficio GIP/GUP23 Al dott. De Luca non viene assegnato il Got in ragione del fatto che il suo ruolo è costituito da un minor numero di assegnazioni perché in base all’anzidetto criterio del numero finale riceve un minor numero di cause. I got Semprini, Catellani, Arduini porteranno a termine i procedimenti già agli stessi assegnati e in corso di istruzione. Ogni magistrato affiancato dovrà curare che lo smaltimento dei processi da 23 L’anzidetta previsione tabellare confermata nel progetto tabellare odierno deve essere integrata con le previsioni del decreto 81/2013 con il quale veniva fissati i criteri oggettivi e predeterminati di assegnazione delle cause al GOT affiancante la dr.ssa Beretti, avv. Silvia Semprini. In effetti il Consiglio Giudiziario aveva ritenuto che il provvedimento base era rimasto generico sul punto in quanto d’intesa con la dr.ssa Beretti si era ritenuto di non assegnare nuovi processi al GOT affiancante - malgrado la dr.ssa Beretti abbia, in funzione dell’incarico di coordinamento, un carico di lavoro che compensa il maggior numero di processi assegnabili ai colleghi in base al criterio distributivo fissato - onde consentire al GOT di smaltire più rapidamente il suo attuale carico, Per tale ragione ci si era riservati di riprendere le assegnazioni, verificando ex post la concreta situazione del ruolo della dr.ssa Beretti, Considerata l’esigenza di chiarezza manifestata dal Consiglio Giudiziario in relazione all’oggettiva imprevedibile durata dell’attuale assetto organizzativo si è ritenuto di tradurre l’originario criterio “vago” specificando la condizione che può rendere possibile l’assegnazione, con criterio oggettivo e predeterminato, di nuovi processi del ruolo Beretti alla GOT alla stessa affiancata; Stabilito pertanto che il rapporto tra processi assegnati al titolare e deleghe al GOT affiancante non possa superare il rapporto 1:4, nel caso in cui la sopravvenienza annua di processi monocratici superi i 300 nuovi numeri, e di 1:5 per i primi 300, su tali premesse la discrezionalità tabellarmente prevista per l’assegnazione al GOT che affianca la dr.ssa Beretti va specificata come segue: Ogni cento processi assegnati alla dr.ssa Beretti, la stessa potrà valutare se assegnare al GOT i successivi 20 sopravvenuti; l’assegnazione potrà essere in numero inferiore purchè a blocchi di cinque e purchè nel blocco non siano compresi processi che per la loro natura non possono essere assegnati al GOT; ove tale situazione si verifichi, potranno essere presi in considerazione successivi blocchi da cinque, fino al massimo assegnabile di 20 processi. Ove la facoltà non sia esercitata, essa non potrà essere recuperata. Dopo il secondo e poi dopo il terzo centinaio di assegnazioni, si potrà volta per volta provvedere ad assegnare al GOT con gli stessi criteri sopra indicati una ulteriore quota del 20%; Dopo l’assegnazione del trecentesimo fascicolo alla dr.ssa Beretti ed eventuale relativa quota del 20% al GOT, e quindi dopo che siano stati assegnati in tutto 300 o 360 fascicoli, o un numero intermedio in attuazione degli anzidetti criteri, per ogni ulteriore sopravvenienza di 20 processi la quarta cinquina potrà essere assegnata al GOT, sempre che all’interno di essa non vi siano processi non delegabili. In tal caso l’assegnazione potrà riguardare la successiva cinquina In ogni caso le deleghe potranno avere luogo in quanto il GOT non abbia un carico di processi a citazione diretta smaltibile in più di sei mesi lavorativi, secondo la produttività minima dell’ufficio (circa 200 fascicoli). 79 parte dei GOT avvenga con regolarità e tempestività e che non si formino carichi di pendenze eccedenti il livello indicato di 200 ( ma possibilmente inferiore). Le udienze per direttissima del sabato saranno celebrate dai soli magistrati della sezione senza il ricorso all’aiuto dei colleghi gip come è stato sino ad ora. Lo schema mensile delle udienze sarà il seguente ( nell’ordine settimanale): lunedì Arduini Martedì Beretti Mercoledì giovedì Cardarelli monocratica monocratica Caruso De monocratica Catellani Cardarelli De Luca monocratica monocratica Luca Rat monocratica Semprini Arduini Beretti Caruso Cardarelli Catellani De Luca Cardarelli Rat De Luca Semprini Arduini Beretti monocratica monocratica monocratica monocratica monocratica Direttissima monocratica monocratica monocratica Cardarelli direttissima sabato De Luca direttissima Rat Beretti direttissima venerdì direttissima Beretti Rat monocratica Beretti Rat De Luca Cardarelli direttissima direttissima direttissima monocratica Caruso De Cardarelli Luca Cardarelli 80 monocratica direttissima direttissima Catellani De Luca monocratica Monocratica Beretti direttissima Rat Semprini Arduini Beretti Caruso De Luca De direttissima monocratica monocratica monocratica Catellani monocratica Monocratica Rat Beretti Rat monocratica Cardarelli monocratica Rat Beretti direttissima Direttissima Luca Rat direttissima monocratica Cardarelli direttissima Semprini monocratica I magistrati, previo accordo con la coordinatrice, potranno fissare udienza straordinaria al venerdì laddove ciò si rendesse indispensabile al fine di raggiungere l’obiettivo di un significativo calo della pendenza dell’ufficio per quanto attiene ai procedimenti con rito monocratico. Nelle udienze fissate per giudizi per direttissima potranno essere inseriti altri processi in numero compatibile al medesimo scopo di ottenere il calo della pendenza. I procedimenti di esecuzione sono assegnati al magistrato che ha celebrato il procedimento. Qualora si trattasse di procedimenti celebrati da magistrati non più in servizio in sede, i procedimenti saranno suddivisi secondo lo schema: Cardarelli: numero finale 1,2 81 De Luca: numero finale 3,4 Rat: numero finale 5,6 Beretti: numero finale 7,8 Per i procedimenti con numero finale 9,0 si guarderà al numero che precede. Sulla base del criterio oggettivo del numero finale di r.n.r. che individua tanto il GOT competente che il c.d. ruolo aggiuntivo del magistrato abbinato al GOT, e solo nell’ambito dei processi che costituiscono il ruolo aggiuntivo, saranno selezionati i procedimenti speciali e i dibattimenti giudicati non complessi all’esito della verifica preliminare. In tal modo il magistrato titolare del ruolo aggiuntivo assegnerà al proprio GOT di riferimento tutti i processi recanti il suddetto numero di ruolo, salvo quelli che riterrà di non assegnare per la loro maggiore complessità, in relazione a criteri quali il numero degli imputati, il loro eventuale stato di custodia cautelare nonché la presenza di parti private, la presumibile durata dell’istruttoria e la difficoltà delle questioni giuridiche da affrontare. FORMAZIONE DEI RUOLI LE UDIENZE DI PROGRAMMAZIONE Nell’udienza di programmazione prevista per tutti i processi monocratici e collegiali che non siano a carico di imputati detenuti o che non presentino carattere di estrema urgenza saranno svolte le seguenti attività: 82 decisione delle questioni pregiudiziali e preliminari; accertamento della regolare costituzione delle parti; eventuale dichiarazione di contumacia; apertura del dibattimento; decisione sull’ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova; pianificazione dell’istruttoria con calendarizzazione delle date per la citazione dei testi ammessi e già indicati dalle parti nelle liste a suo tempo depositate nei termini previsti dall’art. 468 c.p.p. calcolati con riferimento alla data fissata per il dibattimento, anche se quest’ultimo è finalizzato al compimento delle sole operazioni sopra descritte24, e fissazione dell’udienza di discussione che potrà coincidere con l’ultima di istruzione o specificamente individuata. Tutte le Distinzione delle udienze per tipologia di processi udienze, sia di programmazione, sia istruttorie saranno tendenzialmente divise per tipologia dei processi (provenienti da udienza preliminare, da citazione diretta, da opposizione a decreto penale). A tale criterio di concentrazione, espressamente richiamato nel paragrafo 62.4 della Circolare quanto ai procedimenti previsti dall’art. 550 c.p.p., si potrà derogare per motivi d’urgenza (imputati detenuti, reati prossimi alla prescrizione) o qualora l’esiguità dei flussi per una delle tipologie imponesse la creazione di udienze “miste”, considerandosi tali anche quelle che, pur essendo riservate al turno direttissime, potranno essere eccezionalmente integrate, con un opportuno frazionamento degli orari, con la fissazione anche di processi di altra natura, così ottimizzando il tempo di utilizzazione di ciascuna udienza, tenuto conto dell’impossibilità, allo stato, di gravare il personale di Cancelleria di udienze ulteriori rispetto a quelle previste nelle presenti tabelle. 24 Il P.M. provvederà, comunque, a citare per l’udienza di programmazione la persona offesa, anche se teste, al fine di evitare, successivamente, questioni sulla tempestività dell’eventuale costituzione di parte civile. 83 Carico delle udienze Nella configurazione dei ruoli delle udienze si terrà conto, secondo i criteri di seguito indicati, anche della data di prescrizione dei reati, della natura di questi ultimi, della tempestiva tutela degli interessi delle parti offese, della necessità di evitare che si formino ingiustificati squilibri nello smaltimento delle varie tipologie di processi monocratici. Al fine di consentire il termine dell’udienza entro orari compatibili con le esigenze dell’Ufficio di Cancelleria e del personale esterno addetto alla stenotipia, saranno fissati, per ciascuna udienza di programmazione, non più di 40/45 processi monocratici a citazione diretta o derivanti da opposizione a decreto penale; non più di 20/25 processi monocratici a seguito di rinvio a giudizio disposto dal GUP. La formazione del ruolo delle successive udienze monocratiche verrà calibrata in base alla già accertata complessità dei singoli procedimenti fissati e, quindi, in base alla prevedibile durata dell’istruttoria. Bisognerà comunque fare tutto il possibile per escutere i testi citati e presenti. Per quanto riguarda le udienze collegiali, non si ritiene utile una preventiva indicazione numerica, considerata la varietà delle possibili situazioni concrete: i presidenti dei collegi dovranno comunque curare che il carico - salvo il sopravvenire di difficoltà non prevedibili - consenta la trattazione di tutti i procedimenti fissati. CRITERI DI PRIORITÀ Devono ritenersi meritevoli di fissazione e trattazione prioritaria le seguenti ulteriori tipologie di processi di competenza del tribunale monocratico: a) reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravissime; b) reati di lesioni personali gravi (limitatamente, quanto alle lesioni colpose, a quelle determinate da infortunio sul lavoro o da colpa professionale) salvo che sia stato risarcito il danno; c) reati per i quali vi sia (o sia stata prospettata formalmente) costituzione di 84 parte civile; e) reati la cui trattazione sia stata sollecitata dallo stesso imputato; f) reati nei quali sia stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale. g) reati tributari, finanziari e previdenziali, quando non si tratti di irregolarità solo formali e l'obbligazione non sia stata soddisfatta e l'Erario o l'Ente non abbiano subito un danno di rilevante entità; h) reati di cui agli artt. 600 bis e segg. c.p. in quanto di competenza del giudice monocratico; i) reati in cui la persona offesa sia un minore o una persona in stato di minorata capacità fisica o psichica, salvo che vi sia stato risarcimento del danno; l) reati di cui agli artt. 624 bis, 628, 629 c. p., salvo che ricorra l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 o quella di cui all'art 62 n. 6 c. p.; m) reati, anche contravvenzionali, che si risolvano in grave danno ambientale o che offendano interessi collettivi, immediatamente riconoscibili, in materia di ambiente, di alimenti, di sicurezza e igiene del lavoro quando non sia stato posto in essere alcun atto ripristinatorio o risarcitorio da parte dell'imputato; n) reati in materia di stupefacenti, salvo che si tratti di piccolo spaccio, e si sia proceduto a piede libero nei confronti di persone identificate e incensurate (o con modesti precedenti aspecifici); o) reati di guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; p) qualunque reato che si presenti in concreto –sotto il profilo soggettivo o oggettivo- di particolare gravità, o che abbia in concreto destato rilevante allarme sociale, o la cui offensività sia ancora in atto. In relazione ai criteri di priorità deve essere qui riportata la variazione tabellare contenuta nel decreto presidenziale 106/2013 di fondamentale importanza per la gestione oculata e ragionevole dei ruoli penali. Il decreto, riportato in nota ma integrante il presente progetto tabellare, vale anche per l’attività dei GUP e costituisce criterio fondamentale di selezione 85 dei processi da trattare con celerità rispetto a quelli che per l’imminente scadenza del termine di prescrizione debbono essere posposti alla trattazione degli altri.25 Letta la comunicazione del Presidente della Corte d’appello del 14 maggio 2013 con la quale “si invitano i Tribunali ad elaborare misure organizzative, quali che siano, atte a limitare l’ afflusso in Corte d'appello di processi relativi a reati prossimi alla prescrizione (i quali, salvo le già dette eccezioni, sono, in definitiva, quelli nei quali la sentenza di primo grado intervenga a meno di 4-15 mesi dal maturare della prescrizione), e a far pervenire le relative proposte di variazione tabellare, possibilmente omogenee, ond'esse, eventualmente recepite e fatte proprie da questa Presidenza, siano unitariamente sottoposte alla valutazione del Consiglio giudiziario”; 25 Rilevato come l’esigenza prospettata dal Presidente della Corte di appello si inserisce in un ormai consolidato indirizzo del Consiglio Superiore della Magistratura che muove verso una realistica considerazione del lavoro giudiziario in ambito penale, finalizzata ad eliminare incrostazioni burocratiche legate al rispetto di criteri di azione formalistici, in contrasto con esigenze di efficacia ed economicità nella gestione delle scarse risorse disponibili in relazione alla domanda e quindi di effettività e non apparenza dell’azione e del processo penale; Che alla stregua di tale principio, il C.S.M. con risoluzione del 9 novembre 2006, resa in un contesto specifico ( risposta a nota del Ministro della Giustizia riguardante la possibilità di differenziare, rispetto agli altri, la tempistica dei processi penali destinati ad esaurirsi senza la concreta inflizione di una pena, ricorrendo il beneficio dell'indulto) ha stabilito in via generale che i dirigenti degli uffici (inquirenti e giudicanti) “possono e devono, nell'ambito delle loro competenze in tema di amministrazione della giurisdizione, adottare iniziative e provvedimenti idonei a razionalizzare la trattazione degli affari e l'impiego, a tal fine, delle (scarse) risorse disponibili. Addivenire a scelte organizzative razionali, nel rispetto del principio della obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.) e di soggezione di ogni magistrato esclusivamente alla legge (art. 101, secondo comma, Cost.)” assumendo che tali scelte organizzative rispondono ai “principi consacrati dall'art. 97, prima comma, della Costituzione - riferibile anche alla amministrazione della giustizia – che richiama i valori del buon andamento e della imparzialità della amministrazione con riferimento alle scelte che gli uffici adottano nella loro unità” e che “tali scelte sono correttamente collocabili nell'ambito del sistema tabellare, assicurando in tal modo predeterminazione, uniformità e trasparenza, e dimostrano la capacità e volontà dei dirigenti degli uffici di non rassegnarsi a una giurisdizione che produce disservizio, assumendosi la responsabilità di formulare progetti di organizzazione che, sulla base dell'elevato numero degli affari da trattare e preso atto delle risorse umane e materiali disponibili, esplicitino le scelte di intervento adottate per pervenire a risultati possibili e apprezzabili. In questo quadro spetta al Consiglio superiore stimolare la crescita di una cultura e di una prassi in tal senso, anche attraverso un'opera di raccolta dei diversi criteri organizzativi adottati”; Che oltre ai principi costituzionali richiamati dal CSM, l’esigenza di adottare misure organizzative volte a posporre la celebrazione di processi destinati ad inesorabile prescrizione in appello, alla stregua degli odierni tempi di gestione delle sopravvenienze calcolati dall’ufficio statistico della Corte, risponde anche al criterio direttivo della ragionevole durata che integra il c.d. giusto processo, in quanto la declaratoria in primo grado della prescrizione di reati, effetto della trattazione anticipata e prioritaria - rispetto al criterio meramente cronologico delle 86 sopravvenienze - di tutti gli altri processi che possono aspirare ad essere definiti nel merito in appello, consente di trattare con celerità processi non a rischio prescrizione, conseguendosi il doppio risultato utile di prevenire altre prescrizioni e di accelerare il corso di processi che, pur non a rischio prescrizione, devono comunque essere definiti in tempi ragionevoli; Ritenuto che l’adozione di criteri predeterminati e astratti di gestione dei flussi dei processi penali in relazione alla data del commesso reato non viola il principio di legalità e sottoposizione del giudice alla legge, in quanto detti criteri sottostanno a criteri di razionalità e buona amministrazione fondati sull’art. 97 della Costituzione e puntano a rendere effettivo il principio di legalità con l’adozione di misure organizzative che nel tempo dovrebbero ridurre a livelli fisiologici il tasso di prescrizioni in primo grado e in appello; Ritenuto che rientra nell’ordinario potere tabellare fissare criteri di gestione delle sopravvenienze, sostituendosi al criterio meramente cronologico ( first in first out ), il criterio di economicità giudiziaria in ambito penale che impone di dare corso prioritario ai processi che hanno possibilità di essere definiti nel merito in appello, senza discriminare tra imputati che possono o non possono proporre appello e quindi considerando come dovuta a tutti gli imputati l’opportunità di appellare per lucrare la prescrizione, con un trattamento egualitario che non lasci al caso e alle possibilità di difesa l’alternativa condanna/prescrizione; Rilevato come il Presidente della Corte di appello ha indicato in 14-15 mesi il tempo minimo necessario dalla data della pronuncia della sentenza di primo grado perché possa pronunciarsi una sentenza di secondo grado; Che pertanto sentenze pronunciate oltre 14-15 dalla scadenza del termine massimo di prescrizione debbono considerarsi inutilmente date e puro spreco di risorse, meglio utilizzabili nel prevenire altre prescrizioni e in generale processi di più breve durata; Ritenuto che tutti i magistrati dell’Ufficio sia del settore GIP che del settore dibattimento da tempo hanno auspicato interventi nell’indicata direzione sicchè l’attuale variazione tabellare è stata preceduta dall’unanime consenso dei magistrati; Tutto ciò premesso: Visti i punti 35.7 , 62.5, 13.1 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2013/2015. (Circolare P. n. 19199 del 27 luglio 2011 - Delibera del 21 luglio 2011 e succ. mod. al 7 marzo 2012) Propone Al Presidente della Corte di appello di Bologna la seguente variazione tabellare per il tribunale di Reggio Emilia: I magistrati addetti alla sezione dibattimento penale nei procedimenti a citazione diretta e in opposizione a decreto penale di condanna si atterranno ai seguiti criteri di priorità nella gestione delle udienze e delle sopravvenienze: 87 Ora di trattazione dei singoli procedimenti Per ridurre al minimo i disagi e le attese di difensori, parti e testimoni, fermo I procedimenti soggetti a prescrizione massima nel termine di 15 mesi dalla data dell’udienza di programma, esclusa qualsivoglia attività preliminare o istruttoria, dovranno essere rinviati a data successiva al maturare della causa estintiva. Fanno eccezione: • i procedimenti nei quali vi sia stata costituzione di parte civile; • i procedimenti con imputati detenuti, • i procedimenti nei quali sia stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale; • i procedimenti di lottizzazione abusiva (art. 44 dpr 380/2001 poiché con la sentenza che accerta la lottizzazione è sempre disposta la confisca dei terreni e delle opere abusivamente costruite); • i procedimenti per reati in materia di inquinamento (acque, aria, suolo) – D.lvo 152/2006 in quanto una sentenza di accertamento del fatto appare utile per l’Amministrazione del settore. • i processi in cui la sentenza di prescrizione in appello sia comunque rilevante sotto il profilo probatorio nei giudizi civili o amministrativi di danno o nei giudizi disciplinari davanti alle pubbliche autorità. • Processi contro recidivi, in quanto la sentenza di prescrizione in appello possa costituire prova di pericolosità per l’applicazione di una misura di prevenzione. • Processi nei quali residui un rilevante interesse pubblico e sociale all’accertamento dei fatti anche solo con sentenza di primo grado. • Nel caso in cui l’udienza di programma sia fissata prima di 15 mesi dalla scadenza del termine di prescrizione, il magistrato predisporrà un programma di udienze ravvicinate, dando assoluta priorità al processo, in modo da essere in condizione di pronunciare sentenza entro il quattordicesimo mese. Ove le vicende processuali non consentano di definire prima il processo, la causa sarà rinviata a data successiva allo spirare del termine. I magistrati in tutti i casi interpelleranno l’imputato presente sulla rinuncia alla prescrizione e daranno atto a verbale che l’imputato non intende rinunciare alla prescrizione. I magistrati addetti alla sezione GUP, nei procedimenti da udienza preliminare disporranno il rinvio a giudizio solo se, rispetto alla data dell’udienza dibattimentale indicata ex art. 132 disp. att. c.p.p., il termine di prescrizione maturi oltre i 15 mesi successivi. Se il reato si prescrive nel termine di 15 mesi dalla data della prima udienza dibattimentale, il gup rinvierà il procedimento. Saranno celebrati sempre i procedimenti per i quali è richiesto un rito alternativo e i procedimenti con imputati detenuti. I giudici del dibattimento, nei procedimenti provenienti da udienza preliminare, all’udienza di programma disporranno un calendario di udienze che consenta di definire il processo nel merito entro il quattordicesimo mese dalla scadenza del termine di prescrizione. Ove ciò non sia possibile per fatti processuali non dipendenti da volontà dei magistrati, che a tali processi dovranno dare assoluta priorità, il processo sarà ugualmente rinviato a data successiva a quella di prescrizione. Valgono le medesime eccezioni sub a. 88 quanto previsto dal paragrafo 62.5 della Circolare, verrà dedicata la prima ora o parte dell’udienza allo smistamento e quindi ai processi con prima comparizione. Ciascun magistrato o collegio fisserà quindi i singoli processi nelle udienze successive ad ora fissa, cercando di prevedere il relativo impegno orario in modo da evitare attese e tempi morti. Si adotterà tendenzialmente il criterio di concentrare in successive udienze ravvicinate l’attività istruttoria e decisoria dopo la prima udienza di smistamento, in modo da evitare lunghi rinvii tra un’udienza istruttoria e l’altra. Bisognerà a questo fine alla prima udienza indicare alle parti il calendario delle successive udienze. Inizio e termine delle udienze L’orario comune di inizio delle udienze dibattimentali è fissato alle ore 9.00. I ruoli d’udienza saranno determinati –secondo i criteri sopra indicati- in modo che la stessa termini non oltre le ore 18.30. In casi eccezionali, per procedimenti particolarmente complessi, o per istruttorie non frazionabili in ragione di esigenze processuali, tale orario potrà essere superato previa tempestiva notizia al Magistrato coordinatore, nonché al Dirigente la cancelleria penale, per le opportune determinazioni organizzative circa le ore straordinarie che il personale dovrà effettuare. Udienze straordinarie monocratiche Non sono consentite, di regola, udienze in giorni diversi da quelli ordinariamente previsti. In caso di ritenuta assoluta necessità, dovrà preventivamente essere informato il Magistrato coordinatore, il quale, valutata la problematica rappresentatagli, assumerà le determinazioni del caso, tenuto conto delle esigenze della cancelleria. UTILIZZAZIONE DEI GOT Per quanto riguarda i GOT, poiché essi, quali supplenti dei giudici togati, sono investiti di tutti i poteri del giudice supplito, e dunque non devono limitarsi a 89 rinviare i processi, ma devono trattare nel merito i procedimenti, è stata istituita un’apposita udienza loro riservata per la trattazione dei procedimenti iniziati in supplenza e non immediatamente definiti. L’utilizzo dei G.O.T. in supplenza dovrà essere autorizzato in via preventiva dal Coordinatore della Sezione e solo in caso di legittimo comprovato motivo di astensione, impedimento od assenza del giudice togato supplito. TURNI PER I GIUDIZI DIRETTISSIMI Il magistrato coordinatore predisporrà entro il 15 di ciascun mese il turno dei giudici settimanalmente incaricati della separata trattazione dei giudizi direttissimi, tenendo conto di tutte le già calendarizzate udienze monocratiche e collegiali, Il predetto programma verrà tempestivamente comunicato al Presidente del Tribunale, al Procuratore della Repubblica ed al Dirigente amministrativo. UDIENZE DIBATTIMENTALI COLLEGIALI Le udienze collegiali si terranno nelle giornate di mercoledì e venerdì. La designazione del componente estensore della sentenza avverrà nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 57.3 della Circolare. COORDINAMENTO CON L’UFFICIO DEL PUBBLICO MINISTERO In ossequio a quanto previsto dalla Circolare, e secondo l’intesa raggiunta a suo tempo col Procuratore della Repubblica, si cercherà di dare puntuale applicazione al criterio tendenziale di accorpare in una medesima udienza i procedimenti di ciascun magistrato del pubblico ministero che ha diretto le indagini, allo scopo di favorirne la partecipazione all’udienza. Siffatto criterio non verrà seguito per i procedimenti che pervengono al dibattimento a seguito di citazione diretta, in quanto di regola le funzioni di p.m. d’udienza sono in tal caso delegate a vice procuratori onorari.. I PROCEDIMENTI DI RIESAME Il Collegio competente per le misure di riesame sarà tendenzialmente quello 90 che tiene udienza al mercoledì, salvo impossibilità in considerazione dei termini; in relazione alla data di presentazione del ricorso e ai tempi previsti per la presentazione si individuerà il collegio in base al calendario prefissato; relatori saranno a turno i componenti il collegio con alternanza tra tutti i magistrati, in modo da assicurare una distribuzione equa del carico. MISURE CAUTELARI Sulle richieste di applicazione, estinzione e modifica delle misure cautelari (nonché sull’eventuale richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare) provvede, prima del dibattimento, il giudice o il collegio designato per la trattazione del merito alla stregua dei criteri precedenti. Dopo la definizione del giudizio provvede il giudice o il collegio che ha pronunziato sentenza. MISURE DI PREVENZIONE Il collegio competente per le misure di prevenzione verrà individuato sulla base del numero di iscrizione nel relativo registro e sarà composto: quanto ai procedimenti il cui numero termina con le cifre 0-1, dal collegio 1 e così di seguito per le successive coppie di numeri per i cinque collegi. Per le misure di prevenzione personali e patrimoniali il collegio sarà presieduto dal Presidente e composto dalla dr.ssa Beretti e a turno dal dr De Luca, dalla dr.ssa Cardarelli e dal dr. Rat SUPPLENZE ALL’INTERNO DELLA SEZIONE Rito monocratico I magistrati si sostituiranno a turno, in caso di assenza/impedimento/ incompatibilità in ordine di anzianità dal più al meno anziano. Ove ciò non fosse possibile, i GOT sostituiranno in supplenza i tre magistrati con abbinamento nel seguente ordine: Beretti-Semprini Cardarelli-Arduini Rat-Catellani 91 Rito collegiale Stessi criteri di sostituzione del rito monocratico. Ove del sostituto sia prevista la partecipazione al Collegio, e nel caso di concomitante udienza del sostituto e di tutti gli altri magistrati della sezione e della sezion GIP/GUP in ordine di anzianità, subentreranno, il dr. Ramponi e il dr. Marini. DISPOSIZIONI ESECUTIVE La presente segnalazione del progetto tabellare del tribunale di Reggio Emilia per il triennio 2014-2016 non comportante modifiche rispetto al previgente assetto organizzativo dell’ufficio con riguardo, in particolare, alla ripartizione dei giudici tra settore civile e settore penale, al dimensionamento e alla specializzazione delle sezioni, all’assegnazione degli affari alle singole sezioni, ai singoli collegi e ai giudici ma soltanto una diversa assegnazione di alcuni magistrati e dei giudici onorari alle sezioni e alle diverse posizioni tabellari viene dichiarata immediatamente esecutiva. E’ appena il caso di segnalare che la quasi totalità delle limitate modifiche apportate rispetto alle tabelle vigenti sono costituite dall’integrazione in una tabella integrata delle variazione tabellare intercorse negli ultimi due, sottoposte e approvate sempre all’unanimità dal Consiglio Giudiziario e fin qui non oggetto di osservazioni da parte del C.S.M. Si dispone pertanto la trasmissione del progetto Tabellare del Documento Organizzativo Generale del programma di gestione ex art 37 e degli altri allegati alla Corte di appello di nel programma informatizzato Le tabelle sono inserite immediatamente Valeri@; deve essere dato avviso dell’inserimento al Presidente della Corte d’appello affinche possa procedere agli adempimenti di sua competenza. Dovrà essere inoltre fatta comunicazione: - alla Commissione flussi - ai Magistrati 92 - ai Giudici onorari - al Consiglio dell’Ordine degli avvocati; - ne andrà curato l’inserimento sul sito web Reggio Emilia 28 febbraio/17 marzo 2014 Il Presidente del Tribunale. Francesco M.A.Caruso 93
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