Carlin Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: [email protected] Circolare nr. 8 del 18 gennaio 2014 : Obbligo iscrizione CONAI per le imprese utilizzatrici e produttrici di imballaggi a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile Il CONAI sta avviando in questi giorni un’azione per recuperare le imprese utilizzatrici e produttrici di imballaggi che ancora non si sono iscritte al consorzio. Preoccupanti le possibili sanzioni per chi non si iscrive al consorzio obbligatorio e ai consorzi di filiera Premessa Mentre nei primi anni dalla sua costituzione (1998) il Consorzio CONAI è arrivato ad avere fino a circa 1.500.000 soci, sull'onda della novità e della comunicazione battente, negli ultimi anni, il numero si è di molto ridotto (circa 1.000.000 soci). Teoricamente le imprese obbligate a iscriversi sono comunque molte di più (circa 3.000.000). Peraltro le iscrizioni dei piccoli utilizzatori (a 5.16 Euro “una tantum”, che non hanno altri obblighi) non invoglia più di tanto il Consorzio ad esigere queste iscrizioni. Purtroppo il problema delle mancate iscrizioni rimanda alla questione delle sanzioni in quanto, per la sola mancanza di iscrizione al consorzio CONAI, un'impresa rischia una SANZIONE ELEVATISSIMA comminata dalla Provincia. Infatti, il D.L. n.1 del 24 gennaio 2012, all’art.26, prevede un NOTEVOLE AUMENTO DELLE SANZIONI a carico di produttori e utilizzatori di imballaggi per la mancata adesione ad un consorzio (CONAI) o ad un’organizzazione alternativa: Non più 6 volte le somme dovute al CONAI (€ 30,96 per i piccoli utilizzatori) ma le SANZIONI sono ora comprese tra 10.000 e 60.000 euro. Il decreto è stato convertito con Legge 24 marzo 2012, n. 27 ed è in vigore dal 24/01/2012 In questi giorni, CONAI sta quindi inviando migliaia di lettere alle imprese non iscritte (il CONAI ha operato un confronto con i dati delle CCIAA sui codici ATECO dei settori da iscrivere, come gli utilizzatori commerciali) contenenti due strumenti sull'iscrizione e i principali adempimenti. www.studiocla.it Il primo è una versione sintetica della Guida CONAI alle aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi che non risultano iscritte a CONAI; vi si possono ricavare informazioni sintetiche riguardanti la normativa vigente. Il secondo è una miniguida riversata anche in un mini-sito web (www.easyconai.it) con il quale si può ottenere informazioni attraverso un percorso interattivo. Definizioni utilizzate e loro significato Allo scopo di facilitare la comprensione dei contenuti in oggetto e di verificare la propria situazione aziendale diamo alcune definizioni di base. CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI È l’importo da versare per ogni tipologia di materiale destinato a diventare imballaggio; rappresenta la forma di compensazione del costo per la raccolta, il recupero e il riciclo dei relativi rifiuti. IMBALLAGGIO Si definisce ogni prodotto, composto da materiale di qualsiasi natura (es. legno, carta, metallo, ecc..), adibito a contenere merci, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore (es. pallet, scatole, flaconi, bancali, ecc.). DICHIARAZIONE PERIODICA È una dichiarazione nella quale vengono denunciati a CONAI la tipologia di imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al contributo ambientale e l’entità del contributo che andrà versato per ciascun materiale. PRODUTTORE DI IMBALLAGGI Sono i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio. UTILIZZATORI DI IMBALLAGGI Sono i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni. Soggetti esclusi dall’obbligo di adesione al CONAI In generale, sono esclusi dall’obbligo di adesione al CONAI gli UTENTI FINALI degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata. L’esclusione degli utenti finali dall’obbligo di adesione a CONAI non riguarda i seguenti casi: quando tali soggetti svolgono, con la merce imballata acquistata, un’attività commerciale anche marginale rispetto alla propria attività principale; quanto tali soggetti acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria attività; quanto tali soggetti acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività. Esempio: Il parrucchiere che acquista prodotti di bellezza imballati e utilizza tali prodotti nell’esercizio della sua attività professionale generando rifiuti di imballaggio non è tenuto ad iscriversi a CONAI. Lo stesso vale per tutti i consumatori finali. Invece, il parrucchiere che, oltre a utilizzare direttamente per la propria attività i prodotti di bellezza acquistati, ne rivende una parte imballata alla propria www.studiocla.it clientela è tenuto all’iscrizione al Consorzio. Lo stesso vale per il parrucchiere che acquista direttamente i prodotti di bellezza imballati all’estero per la propria attività (anche se non li rivende alla propria clientela). È tenuto all’iscrizione anche quando acquista imballaggi vuoti sul territorio nazionale ( il parrucchiere che acquista le buste di carta in Italia per consegnare ai clienti i prodotti di bellezza ceduti). UTILIZZATORI IMBALLAGGI: sintesi principali adempimenti CONAI Attività Definizione Adesione Contributo Si iscrive a CONAI nella categoria degli Utilizzatori Gli acquirenti - riempitori che acquistano gli imballaggi in Italia devono pagare il contributo ambientale esposto in fattura dal fornitore e apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita. Se l’impresa acquista gli imballaggi all’estero deve fare la dichiarazione periodica e versare il contributo ambientale CONAI. Normalmente qualunque tipo di importazione di merci implica anche “l’importazione di imballaggi pieni”. Ogni Importatore di Si iscrive a CONAI importatore, quindi, quando imballaggi nella categoria degli acquista delle merci all’estero pieni Utilizzatori acquista anche gli imballaggi che le contengono e di conseguenza immette questi imballaggi nel territorio nazionale. Obbligo di dichiarazione periodica e di versamento del contributo ambientale CONAI, per singolo materiale, su tutti gli imballaggi che, a seguito delle importazioni, vengono immessi al consumo. E’ l’impresa che acquista materie prime per produrre imballaggi destinati a contenere le merci da lei stessa prodotte. E’ tenuta a Si iscrive a CONAI nella categoria degli Autoproduttore inviare preventivamente, ai propri fornitori di materiale Utilizzatori destinato a creare l’imballaggio e a CONAI, una specifica dichiarazione. Devono pagare il contributo esposto in fattura dal fornitore e apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita. (Se l’autoproduttore importa dall’estero le materie prime occorrenti per realizzare i propri prodotti imballati è tenuto a fare la dichiarazione periodica e versare il contributo CONAI). Si iscrive a CONAI nella categoria degli Utilizzatori - Se acquista imballaggi Commerciante pieni in Italia e li E’ l’operatore che acquista merci di imballaggi immette al consumo, imballate e le rivende. pieni questa attività non comporta alcun obbligo diretto rispetto all’applicazione del Contributo Ambientale. Il commerciante dovrà pagare il Contributo esposto in fattura dai propri fornitori e apporre le diciture richieste sulle proprie fatture di vendita;- Se acquista imballaggi pieni all’estero e successivamente li immette al consumo, questa attività comporta, ai fini del contributo Ambientale, obblighi analoghi a quelli dell’importatore di imballaggi pieni. Acquirenteriempitore di imballaggi vuoti E’ colui che acquista gli imballaggi vuoti e li riempie con le merci che sono oggetto della propria attività E’ l’operatore che acquista e Commerciante rivende imballaggi vuoti nel di imballaggi territorio nazionale, senza vuoti effettuarne alcuna trasformazione Si iscrive a CONAI nella categoria degli Utilizzatori www.studiocla.it PRODUTTORE IMBALLAGGI: sintesi principali adempimenti CONAI Attività Definizione Adesione Contributo Produttore di materie prime destinate a imballaggi Impresa che produce materie prime (es. carta, legname, ecc.) destinate a diventare imballaggi. Si iscrive al CONAI nella categoria dei Produttori. Si iscrive ad uno o più Consorzi di Filiera Nella maggioranza dei casi l’attività di produzione di materie prime non obbliga alcun adempimento rispetto al contributo ambientale. Quando però il produttore rifornisce un “autoproduttore” è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del contributo ambientale per le quantità cedute all’”autoproduttore” Importatore di materie prime destinate ad imballaggi E’ il primo soggetto che immette sul territorio nazionale materie prime destinate alla produzione di imballaggi (che dovranno essere raccolti e riciclati a spese del sistema nazionale). Si iscrive al CONAI nella categoria dei Produttori. Si iscrive ad uno o più Consorzi di Filiera Obbligo della dichiarazione periodica e al versamento del contributo ambientale per gli imballaggi delle materie prime importate.Inoltre, quando l’importatore rifornisce un “autoproduttore” è tenuto sia alla dichiarazione periodica sia al versamento del contributo ambientale per le quantità di materie prime cedute all’”autoproduttore” Produttore di imballaggi vuoti E’ l’impresa che fabbrica gli Si iscrive al CONAI imballaggi finiti, pronti a contenere nella categoria dei la merce Produttori. Si iscrive ad uno o più Consorzi di Filiera. Obbligo della dichiarazione periodica e al versamento del contributo ambientale Come si aderisce al CONAI Per iscriversi al CONAI occorre inviare la “DOMANDA DI ADESIONE” con allegata la ricevuta di versamento della QUOTA DI PARTECIPAZIONE. Quanto si versa e termini per l’iscrizione L’adesione comporta il versamento di una quota costituita da un importo fisso di Euro 5,16 alla quale si aggiunge un importo variabile solo per le imprese che nel corso dell’esercizio precedente all’adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a Euro 500.000,00. All’atto dell’adesione il Consorziato è perciò tenuto a dichiarare, secondo la categoria di appartenenza, i corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi o l’ammontare dei ricavi dell’ultimo esercizio. In relazione a questi dati viene calcolata la quota variabile (tenendo presente che l’ “importo variabile”, costituisce una semplice facoltà attribuita alle aziende per poter disporre di un numero di voti maggiore nell’Assemblea del Conai). Per ulteriori chiarimenti, si rimanda al sito-web http://www.conai.org/ Il termine per l’iscrizione scadeva il 28-02-1999. Inizialmente l’adesione non era obbligatoria: tale obbligo è stato infatti introdotto dalla L. 426/98 che ha fissato al 31-12-1998 il termine massimo per provvedervi. Tale termine è stato poi prorogato al 28.02.1999. Le aziende di nuova costituzione o quelle che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi, aderiscono entro un mese dalla data di inizio attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa. Oltre alla domanda di adesione con ricevuta di versamento, devono inviare una lettera in cui viene segnalata la data di costituzione e , in particolare, la data di inizio dell’attività. Non sono tenute al versamento della quota variabile poiché non esistono dati di fatturazione relativi all’anno precedente. La quota variabile verrà eventualmente considerata a partire dalla chiusura del primo esercizio di attività. Dati obbligatori da indicare in fattura Sono obbligatorie particolari modalità di esposizione in fattura del Contributo CONAI a seconda dei soggetti obbligati e delle tipologie di imballaggi ceduti. www.studiocla.it In generale, salvo casi particolari, in alternativa all’esposizione dettagliata in fattura, l’utilizzatore può ricorrere a una formula semplificata di evidenziazione e limitarsi a riportare la dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto”. Questa dicitura segnala all’acquirente che le procedure sono state correttamente applicate “a monte” della vendita e che di fatto il contributo è stato internalizzato nel prezzo delle merci. Autodenuncia Il Consorziato che desideri regolarizzare la propria posizione rispetto ad infrazioni commesse nell’applicazione della normativa CONAI, può avvalersi di una procedura cosiddetta di “autodenuncia” a condizione che informi spontaneamente CONAI della propria posizione prima dell’avvio dei controlli. Infatti, restando ferma l’applicazione degli interessi di mora dovuti, NESSUNA SANZIONE si applica nei confronti di coloro che, prima dell’avvio dei controlli, autodenuncino l’infrazione commessa, liquidando (calcolando) e dichiarando il Contributo ambientale dovuto con le modalità di rito, entro 30 giorni dalla presentazione, mediante raccomandata A.R. , della stessa autodenuncia. Si evidenzia infine che dal 1° gennaio 2014 c’è l’obbligo di invio on line della dichiarazione del contributo ambientale e delle richieste di esenzione e rimborsi. Riassumendo in via esemplificativa Adesione al Conai: obbligatoria per tutte le aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi. La quota di adesione è pari a 5,16 € per le attività con ricavi delle vendite e delle prestazioni inferiori a 500.000,00 € (per le altre la quota è maggiore) e va versata “una tantum”. Se non si supera il fatturato di 500.000,00 €, e se non si cambia attività, tutto finisce con l'iscrizione iniziale. Dichiarazione del Contributo Ambientale: obbligatoria per i produttori di imballaggi o di materiale per imballaggio e per gli importatori di imballaggi, materiale per imballaggio, merci imballate al superamento della soglia di esenzione. Dicitura in fattura: esposizione del valore del Contributo Ambientale come voce a parte nelle fatture di vendita oppure apposizione della dicitura “contributo Conai assolto” e accorpamento del Contributo nel costo della merce. Chi non si deve iscrivere: i soggetti che acquistano prodotti imballati e li utilizzano nell'esercizio della propria attività generando rifiuti di imballaggio ma non “creano” nuovi imballaggi; se invece il soggetto una volta acquistato un bene lo “rimballa” e procede con la vendita dello stesso bene o del bene modificato vige l'obbligo di iscrizione. A titolo esemplificativo generalmente le imprese di servizi, gli studi professionali (geometra, ingegnere, architetto, ecc), le imprese artigiane (carpentiere, idraulico, edile, falegname, tinteggiatore, ecc...), i consulenti commerciali, gli agenti assicurativi, il personale sanitario (medico, infermiere, fisioterapista, ecc) non sono tenuti all'iscrizione. Chi si deve iscrivere: sono tenuti in genere all'adesione, e al versamento del contributo obbligatorio, gli esercizi commerciali, i negozi di calzature, i venditori di ricambi, pizzerie da asporto, chi vende hardware informatico, tabacchi, ecc; lo stesso obbligo scatta per gli esercizi che, anche in minima parte rispetto all'attività principale, commercializzano i propri prodotti, e, di conseguenza, gli imballaggi in cui essi sono contenuti. www.studiocla.it ##### Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito www.studiocla.it oppure sulla nostra pagina Facebook www.studiocla.it
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