2014-05-16 Cassazione Civile n 10855

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 16 maggio 2014, n. 10855
Condominio negli edifici - Amministratore - Attribuzioni - Atti conservativi - potere
dell'amministratore di proporre azioni risarcitorie di pertinenza dei singoli condomini Esclusione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ODDO Massimo - Presidente
Dott. BURSESE Gaetano Antonio - Consigliere
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio - rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19551/2008 proposto da:
(OMISSIS) SAS IN LIQ P.I. (OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO LIQUIDATORE,
elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso STUDIO AVVOCATI (OMISSIS) &
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall'avvocato ALGOZINI ALESSANDRO;
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-
ricorrente -
contro
COND VIA (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), IN PERSONA DEL SUO AMM.RE P.T.,
elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che
lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);
-
controricorrente -
e contro
(OMISSIS);
-
intimata -
Nonche' da:
(OMISSIS), (OMISSIS) elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio
dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
(OMISSIS);
-
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
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COND VIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio
dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato
(OMISSIS);
-
controricorrente al ricorso incidentale -
contro
(OMISSIS) SAS IN LIQ;
-
intimata -
avverso la sentenza n. 7/2008 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il
08/01/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/2014 dal
Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito l'Avvocato (OMISSIS) difensore del cond. di (OMISSIS) e l'Avv. (OMISSIS)
difensore di (OMISSIS) che si riportano agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che
ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, per quanto
di ragione, il rigetto degli altri motivi del ricorso principale e di quello incidentale.
CONSIDERATO IN FATTO
1.- Con atto di citazione notificato il 16 settembre 1992 il Condominio di via (OMISSIS)
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo la (OMISSIS) s.n.c. e (OMISSIS).
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Parte attrice assumeva che negli edifici condominiali realizzati dalla societa' convenuta
sul terreno del (OMISSIS), in base ad un contratto di vendita ed appalto del (OMISSIS),
si erano manifestate gravi carenze strutturali con problemi di staticita' nonche'
l'irregolarita' dell'impianto elettrico.
Il condominio attore chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti al risarcimento dei
danni per la conseguenze dannose derivate dalla cattiva esecuzione delle opere.
Costituitisi in giudizio entrambe le parti convenute resistevano all'avversa domanda
attrice.
In particolare la (OMISSIS) eccepiva la decadenza e prescrizione dell'avversa intrapresa
azione, contestando nel merito la domanda;
il (OMISSIS) eccepiva l'improponibilita' ed inammissibilita' dell'azione, la decadenza
dal diritto di garanzia, la prescrizione dello stesso e sosteneva che l'unica responsabile
era la societa' costruttrice, chiedendo in subordine - che quest'ultima fosse tenuta a
rivalerlo in caso di condanna.
Con sentenza del 19 luglio 2000 il G.O.A. del Tribunale di Palermo condannava in solido
i convenuti al pagamento in favore del Condominio di lire 556.000.000, con diritto di
rivalsa del (OMISSIS).
Avverso tale decisione del Giudice di prime cure interponevano appello il (OMISSIS),
reiterando l'eccezione di suo difetto di legittimazione passiva.
Resisteva l'appellato Condominio, chiedendo il rigetto del gravame.
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Si costituiva, altresi', l' (OMISSIS) s.a.s. (gia' (OMISSIS)) chiedendo, in via incidentale,
la declaratoria di nullita' della citazione introduttiva, reiterando le eccezioni di
decadenza e prescrizione e concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda
attorea.
Con sentenza n. 7/2008 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della
decisione del primo Giudice, rideterminava la somma dovuta dagli appellanti principale
ed incidentale a titolo di risarcimento danni, in euro 177.842,29 oltre interessi legali
dalla domanda al soddisfo, confermando nel resto l'impugnata decisione e
condannando il (OMISSIS) e la (OMISSIS) in solido a rifondere al Condominio appellato
i due terzi delle spese di entrambi gradi del giudizio, compensando le medesime per la
parte rimanente.
Per la cassazione della detta sentenza della Corte distrettuale ricorre la societa' "
(OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS)" in liquidazione (gia' (OMISSIS) s.n.c.) con atti affidati a
quattro motivi. Resiste con controricorso il succitato Condominio di via (OMISSIS)
(depositando, da ultimo, copia di verbale di assemblea condominiale in data 19
dicembre 2013).
Resiste, altresi', e propone ricorso incidentale basato su due articolati motivi (OMISSIS),
quale vedova ed unica erede del (OMISSIS).
Hanno depositato memorie, ai sensi dell'articolo 378 c.p.c., l' (OMISSIS) e (OMISSIS).
RITENUTO IN DIRITTO
1.- Con il primo motivo del ricorso si denuncia promiscuamente "violazione e falsa
applicazione degli articoli 1130, 1131, 1703 c.c. e segg., violazione e falsa applicazione
degli articoli 112 e 83 c.p.c." ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 3, e "motivazione
omessa o insufficiente" ex articolo 360 c.p.c., n. 5.
Al riguardo si formula il seguente quesito ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c.:
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"dica la Corte Suprema che la Corte di Appello non si e' pronunciata con l'impugnata
sentenza sulla eccezione di invalidita' della citazione introduttiva per carenza di
legittimazione ad processum, sollevata dalla societa' odierna ricorrente per avere
l'amministratore del condominio rilasciato procura ad un avvocato diverso da quello
che l'assemblea aveva nominato per la proposizione del presente giudizio".
Il motivo e' infondato e deve, per l'effetto, rigettarsi.
I vizi di rappresentanza sono eccepibili solo dal rappresentato.
Nella fattispecie parte ricorrente, estranea al rapporto in base al quale il Condominio e'
stato rappresentato in giudizio con avvocato nominato dall'amministratore, non poteva
avere e non ha alcun interesse a dedurre alcunche' in ordine all'eventuale vizio di
rappresentanza.
2.- Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta il vizio di "violazione e falsa
applicazione degli articoli 1667 e 1669 c.p.c., e violazione e falsa applicazione degli
articoli 100 e 112 c.p.c." in relazione all'articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche' l'ulteriore
vizio di motivazione "omessa o insufficiente" ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., n. 5.
Si formulano, al riguardo, i seguenti duplici quesiti di diritto:
"dica la Corte Suprema che la Corte di Appello non si e' pronunciata con l'impugnata
sentenza sulla eccezione di carenza di legittimazione e di interesse del Condominio (a)
a dedurre l'esistenza di vizi di costruzioni afferenti le singole unita' immobiliari
(fessurazioni dei parapetti dei balconi
e lesioni dei tramezzi interni e (b) a chiedere la condanna dei convenuti a risarcire i danni
conseguenti";
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"dica la Corte Suprema se il Condominio non e' legittimato ad agire per il risarcimento
di danni riguardanti singole unita' immobiliari, appartenenti a singoli condomini. E,
dunque, che la Corte di Appello ha errato nel condannare la ricorrente a risarcire al
Condominio resistente danni riguardanti singole unita' immobiliari, appartenenti a
singoli condomini".
Il motivo e' fondato e meritevole di accoglimento.
Col medesimo, in sostanza, si deduce l'omessa pronuncia sulla eccezione sollevata nel
corso del giudizio di carenza di legittimazione e di interesse dell'amministratore del
condominio a dedurre l'esistenza di vizi di costruzione afferenti le singole unita'
immobiliari ed a chiede la condanna dei convenuti a risarcire i danni conseguenti.
Deve, in proposito, ribadirsi che il potere, attribuito ex articolo 1130 c.c., n. 4,
all'amministratore condominiale, di compiere atti conservativi dei diritti concernenti
l'edificio condominiale unitariamente considerato non puo' mai estendersi fino al
punto da considerare in esso ricompreso anche il potere di proporre azioni risarcitorie
di pertinenza dei singoli condomini.
Giova, in proposito, rammentare come gia' questa Corte ha avuto modo di evidenziare
che la legittimazione dell'amministratore del condominio non puo' "tuttavia estendersi
alla proposizione, senza alcun mandato rappresentativo da parte dei singoli condomini,
delle azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente pecuniario,relative ai danni
subiti dai singoli condomini nei rispettivi immobili di proprieta' esclusiva" (Cass.,
Sezione 2, n. 22656/2010).
Nella fattispecie, infatti, si verte proprio in materia di diritti di crediti (dei singoli
condomini) ben distinti ed individuabili, nonche' differenti da quelli inerenti le parti
comuni del'edificio, la cui tutela eccede chiaramente finalita' conservative dello stabile
condominiale.
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Per tali diritti individuali di credito la legittimazione ad agire rientra nella esclusiva
competenza dei singoli interessati.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si censurano unitariamente i vizi di "violazione e falsa
applicazione degli articoli 1228 e 2055 c.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo
112 c.p.c., (articolo 360 c.p.c., n. 3) e motivazione contraddittoria (articolo 360 c.p.c.,
n. 5), proponendo i seguenti testuali quesiti di diritto : "dica la Corte Suprema che in
presenza di direttive del committente Dott. (OMISSIS) che hanno ridotto l'autonomia
dell'appaltatore (l'odierna ricorrente) attraverso la imposizione del progetto, della
relazione geologica e, sopra tutto, del direttore dei lavori, il committente deve
rispondere, quanto meno a titolo di concorso, dei danni provocati dai difetti
dell'opera";
"dica la Corte Suprema che, in presenza di addebiti di responsabilita' o
corresponsabilita' mossi dall'appaltatore odierna ricorrente al committente, la sentenza
della Corte di merito viola il disposto dell'articolo 112 c.p.c., laddove non ha
determinato la misura della responsabilita' o corresponsabilita' del dott. (OMISSIS)".
Il motivo deve ritenersi assorbito dall'accoglimento, per le ragioni di seguito esposte
sub 5., del ricorso incidentale.
4.- Con il quarto motivo del ricorso si censura, infine, il vizio di "violazione e falsa
applicazione dell'articolo 2909 c.c., e dell'articolo 112 c.p.c., (articolo 360 c.p.c., n. 3),
formulando il seguente testuale quesito:
"dica la Corte Suprema che la Corte di Appello e' andata ultra petita e comunque ha
violato il giudicato implicito formatosi sulla pronuncia del Tribunale, laddove ha
riconosciuto al Condominio gli interessi sulla somma liquidata a titolo risarcitorio, che
invece il primo Giudice non gli aveva attribuiti".
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Parte ricorrente censura che la sentenza impugnata abbia condannato l'appaltatore al
pagamento degli interessi dalla domanda al soddisfo, benche'
- secondo l'offerta prospettazione - il condominio in primo grado non avesse mai
formulato richiesta di pagamento di interessi. L'esposta prospettazione e' irrilevante ed
il proposto motivo, in quanto infondato, va rigettato.
La rivalutazione monetaria e gli interessi - come ha gia' avuto modo di affermare questa
Corte - costituiscono una componente della obbligazione al risarcimento del danno e
possono essere riconosciuti dal giudice anche di ufficio ed in gradi di appello, pur se
non specificamente richiesti, atteso che essi devono essere ricompresi nell'originario
petitum della domanda risarcitoria ove non ne siano stati espressamente esclusi" (Cass.,
Sezione 3, 30 settembre 2009, n. 20943).
5.- Il proposto ricorso incidentale si fonda sulle formulate censure in relazione,
rispettivamente, all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e articolo 360 c.p.c., comma 1,
n. 5.
In relazione al primo si deduce promiscuamente "violazione e falsa applicazione delle
norme di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362, 1363, 1364, 1365 e 1367
c.c." e " violazione e falsa applicazione dell'articolo 2700 c.c., e degli articoli 115 e
116 c.p.c.", con formulazione del seguente testuale duplice quesito:
"se e' vero che la sentenza della Corte di Appello di Palermo oggetto del presente
ricorso:
ha violato le regole di ermeneutica imposte dall'interprete del contratto e, in particolare:
l'articolo 1362 c.c., difettando la sentenza di elementi che consentano di risalire all'iter
logico percorso dal giudice per analizzare il testo integrale dei due contratti stipulati con
l'atto complesso costituito dal rogito per notar (OMISSIS);
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l'articolo 1363, avendo, manifestamente, il Giudice limitato la propria attenzione alla
clausola contenuta nell'articolo 10, senza porla in correlazione con le altre clausole
contrattuali;
l'articolo 1364, avendo sostanzialmente valutato senza adeguato distinguo l'oggetto
del contratto di appalto e l'oggetto del contratto di vendita;
l'articolo 1365, avendo presunto l'esclusione di divieti di ingerenza ulteriori rispetto a
quelli espressamente previsti, inerenti il cantiere, i ponteggi e mezzi d'opera. Ha violato
gli articoli 115 e 116 c.p.c., e articolo 2700 c.c., non avendo il Giudice considerato il
valore probatorio costituito dall'atto pubblico in Notaio (OMISSIS) e non avendo posto
a fondamento della propria decisione tale atto nella sua reale consistenza e nel suo
contenuto, cosi' pervenendo all'erronea individuazione del (OMISSIS) quale
committente e corresponsabile della costruzione e dei vizi degli edifici costituiti nel
Condominio di via (OMISSIS), all'erronea individuazione dell'impresa quale
appaltatrice piuttosto che come a mente del richiamato contratto quale proprietaria
costruttrice, con conseguente ingiusta declaratoria di corresponsabilita' del predetto
con l'impresa costruttrice e correlata condanna risarcitoria".
In relazione al secondo si censura "omessa e/o insufficiente motivazione su un punto
decisivo della controversia".
Entrambi i motivi possono essere unitariamente esaminati attesa la continuita'
argomentativa che li connota.
La fondatezza degli stessi comporta l'accoglimento del ricorso incidentale.
La lamentata violazione dei criteri esegetici nell'interpretazione dei rogiti di vendita e
di conferimento dell'appalto e' sussistente.
Nella fattispecie si doveva mettere in correlazione con il complesso delle altre clausole
contrattuali la clausola ex articolo 10 del contratto di appalto (che escludeva ogni
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ingerenza del committente nell'esecuzione dell'opera) e quella ex articolo 8 del
medesimo (che limitava l'appalto alle opere da eseguire sulle porzioni di edificio di cui
la committente si era riservata la proprieta').
Solo da una tale complessiva correlazione, sostenuta da adeguata motivazione e'
possibile addivenire ad una adeguata valutazione circa la richiesta declaratoria di
corresponsabilita' del (OMISSIS) con l'impresa costruttrice per i denunciati danni e la
correlata condanna risarcitoria.
Sotto altro profilo la fondatezza del proposto ricorso incidentale emerge con
riferimento al secondo motivo ed alla carenza motivazionale dell'impugnata decisione
su un punto oggettivamente decisivo della controversia.
Si tratta dell'aspetto relativo alla motivazione della responsabilita' del committente
anche sulle opere estranee al contratto di appalto.
Se' e', infatti, vero che l'azione di responsabilita' per rovina e difetti di cose immobili,
prevista dall'articolo 1669 c.c., puo' essere esercitata anche dall'acquirente nei
confronti del venditore che risulti fornito della competenza tecnica per dare,
direttamente o per il tramite del proprio direttore dei lavori, indicazioni specifiche
all'appaltatore esecutore opera, gravando sul medesimo venditore l'onere di provare
di non aver avuto alcun potere di direttiva o di controllo sull'impresa appaltatrice, cosi'
da superare la presunzione di addebitabilita' dell'evento dannoso ad una propria
condotta anche omissiva (Cass., Sezione, 2, 17 aprile 2013, n. 9370), tuttavia nella
concreta fattispecie in esame vi e' una carenza nell'impugnata sentenza che non da
adeguatamente conto del suo decisum.
Piu' specificamente, deve rilevarsi che la stessa decisione non ha chiarito
adeguatamente le ragioni per cui "il (OMISSIS) era corresponsabile di tutti i danni
provocati agli acquirenti dai gravi difetti dell'opera nel suo intero e non limitatamente
a quanto realizzato sulle porzioni di cui si era riservata la proprieta'.
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Tanto in ragione della particolare fattispecie in esame, contrassegnata dall'aspetto per
cui la valenza dell'intervenuto contratto di appalto era limitata alle suddette porzioni in
ordine alle quali vi era stata riserva di proprieta'.
6.- L'accoglimento del ricorso incidentale e, per quanto di ragione, di quello principale
comportano la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla Corte di
Appello di Palermo, affinche' la stessa decida la controversia uniformandosi ai principi
di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale,
rigetta il primo ed il quarto motivo del ricorso principale, assorbito il terzo, cassa
l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo.
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