Cambiali e assegni nei principali mercati del mondo: regolamentazione e consigli operativi CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014 DFA Studio Legale Associato In materia di «titoli di credito» possiamo considerare due macro aree: Paesi di Common law CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014 Paesi di Civil law aderenti alle Convenzioni di Ginevra 1930-1931 Paesi di Civil law I «titoli cambiari» sono caratterizzati da astrattezza, autonomia, formalismo. In materia di cambiali, vaglia cambiari e assegni si dovrà far riferimento in ciascun paese alle norme di diritto interno e/o alle Convenzioni di Ginevra del 1930 / 1931 recanti norme di conflitto uniformi e disciplina sostanziale. In ITALIA i titoli cambiari sono regolati da R.D. 1669/1933 e R.D.L. 1130/1932 (cambiali e vaglia cambiari), da R.D. 1736/1933 e R.D.L. 1007/1933 (assegni). L’art. 59 comma 1 della L. 218/1995 (legge di riforma del sistema italiano di d.i.p.) richiama le Convenzioni di Ginevra del 1930 -1931. CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014 Paesi di Common law Nel paesi di Common law assegni e cambiali sono «negotiable instruments» che incorporano il diritto di credito nel documento. Pur mantenendo la caratteristica dell’astrattezza nella generalità dei casi, i «negotiable instruments» sono soggetti ad una serie di eccezioni regolate dal diritto interno a ciascun paese. CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014 AUSTRIA Cambiale • La legge austriaca prevede specifici requisiti di forma (denominazione, luogo di presentazione, beneficiario, data di emissione) pena la nullità del titolo. • Il protesto per mancato pagamento, per mancata accettazione o per mancanza di garanzie comporta la responsabilità solidale di tutti i soggetti coinvolti (traente, giranti, avallanti). • Possono essere proposte eccezioni dirette inerenti ai rapporti tra avente causa e portatore della cambiale, eccezioni documentali , eccezioni di natura personale fra il singolo debitore e creditore. Assegno • La legge austriaca prevede specifici requisiti di forma (denominazione, ordine incondizionato di pagamento, indicazione del soggetto che deve effettuare il pagamento, sottoscrizione, luogo di pagamento, luogo e data di emissione) pena la nullità del titolo. • Termini per presentazione all’incasso: 8 giorni per assegni domestici / 70 giorni per titoli emessi all’estero. CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014 BELGIO Cambiale • La cambiale deve contenere denominazione, ordine/promessa incondizionato/a di pagamento, nome del trattario, luogo di presentazione, beneficiario, data e luogo di emissione, firma. • La girata può essere vietata con clausola «non all’ordine». • Il portatore può essere esonerato dal protesto con clausola «senza spese». • La cambiale non è titolo immediatamente esecutivo. Assegno • L’assegno deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, indicazione del soggetto che deve effettuare il pagamento, sottoscrizione, luogo e data di emissione. • Termini per presentazione all’incasso: 8 gg. per assegni domestici / 20 gg. per titolo in circolazione nella UE / 120 gg. per titolo in circolazione fuori da UE. • Il portatore può essere esonerato dal protesto con clausola «senza spese». • L’assegno non pagato non è titolo immediatamente esecutivo. CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014 BRASILE Cambiale • La cambiale deve contenere denominazione, ordine/promessa incondizionato/a di pagamento, nome del trattario, luogo di presentazione, beneficiario, data e luogo di emissione, firma. • Il portatore può essere esonerato dal protesto con clausola «senza spese». • La cambiale non pagata e protestata è titolo immediatamente esecutivo. Assegno • L’assegno deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, indicazione del soggetto che deve effettuare il pagamento, sottoscrizione, luogo di pagamento, luogo e data di emissione. • Termini per presentazione all’incasso: 30 gg. per assegni pagabili nel paese di emissione / 60 gg. per assegni emessi in un paese e pagabili in altro paese / 70 gg. per assegni emessi in un paese e pagabili in altro continente. • L’assegno non pagato è titolo immediatamente esecutivo. CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014 CINA Cambiale • La cambiale deve contenere denominazione, importo in numeri romani e caratteri cinesi, ordine incondizionato di pagamento, nome del trattario, beneficiario, data di emissione, firma. • La girata può essere vietata con clausola «non all’ordine». • La cambiale non è titolo immediatamente esecutivo. Assegno • L’assegno deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, importo, indicazione del soggetto che deve effettuare il pagamento, sottoscrizione, data di emissione. • Termini per presentazione all’incasso: 10 giorni. • L’assegno non pagato non è titolo immediatamente esecutivo. CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014 FRANCIA Cambiale • La cambiale deve contenere a pena d’invalidità denominazione, ordine incondizionato di pagamento, nome del trattario, luogo di presentazione, beneficiario, data e luogo di emissione, firma. • La girata può essere vietata con clausola «non all’ordine». • Non sono opponibili al portatore di buona fede eccezioni basate sui rapporti fra traente e trattario (tranne casi di negligenza, clausole di «non garanzia»). • La cambiale non è titolo immediatamente esecutivo. Assegno • L’assegno può essere trasferibile solo ad una banca o ente equiparato. • Termini per presentazione all’incasso: 8 giorni. Il trattario è comunque obbligato a pagare entro un anno dall’emissione. • Per l’azione esecutiva è necessario un certificato di mancato pagamento emesso dal trattario. CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014 GERMANIA Cambiale • La cambiale deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, nome del trattario, luogo di presentazione, scadenza, beneficiario, data e luogo di emissione, firma. • Non sono disciplinate dalla legge cambiali al portatore. La girata della cambiale può essere vietata, pur rimanendo la cambiale trasferibile. • La cambiale non presentata alla scadenza/entro 1 anno dalla data di emissione se a vista non è più protestabile. • La cambiale non è titolo immediatamente esecutivo. • Il debitore può proporre eccezioni derivanti dal titolo, dal rapporto giuridico o inerenti alla validità giuridica della firma. Assegno • L’assegno può essere retrodatato o postdatato. • Termini per presentazione all’incasso: 8 gg. per assegni domestici / 20 gg. per titolo in circolazione in Europa / 60 gg. per titolo in circolazione in altri continenti. • L’assegno non pagato e protestato non è titolo immediatamente esecutivo. CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014 OLANDA Cambiale • La cambiale deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, nome del trattario, luogo di presentazione, beneficiario, data e luogo di emissione, firma. • La mancata accettazione / il mancato pagamento deve risultare da atto autentico (protesto). • La cambiale non è titolo immediatamente esecutivo. Assegno • L’assegno deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, nome del trattario, luogo di presentazione, data e luogo di emissione, firma. • Termini per presentazione all’incasso: 8 gg. per assegni emessi e pagabili in Olanda / 20 gg. per assegni emessi in un paese e pagabili in altro paese / 70 gg. per assegni emessi in un paese e pagabili in altro continente. • Il protesto deve essere chiesto prima della scadenza. • L’assegno non pagato non è titolo immediatamente esecutivo. CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014 RUSSIA Cambiale • La cambiale deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, nome del trattario, scadenza, luogo di presentazione, beneficiario, data e luogo di emissione, firma. • La girata della cambiale può essere vietata, pur rimanendo la cambiale trasferibile nelle forme della cessione del credito. • Il portatore può agire contro traente/girante/avallante senza vincoli specifici. Assegno • L’assegno deve contenere denominazione, ordine di pagamento, nome del traente e indicazione del conto, ammontare, data e luogo di emissione, firma. • Termini per presentazione all’incasso: 10 gg. per assegni pagabili nel paese / 20 gg. per assegni emessi in altro stato della CSI / 70 gg. per assegni emessi fuori dalla CSI. • L’assegno deve essere incassato presso la banca ove è aperto il conto del traente, salvo diversi accordi fra istituti di credito. CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014 SVIZZERA Cambiale • La cambiale deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, nome del trattario, scadenza, luogo di presentazione, beneficiario, data e luogo di emissione, firma. • La girata della cambiale può essere vietata, pur rimanendo la cambiale trasferibile nelle forme della cessione del credito. • La mancata accettazione / il mancato pagamento devono essere fatti valere con il protesto, salvo clausole di esonero. • L’esecuzione forzata è regolata dalla legge federale. Assegno • L’assegno deve contenere denominazione, ordine di pagamento, nome del trattario, luogo di pagamento, data e luogo di emissione, firma. • E’ ammesso l’assegno postdatato. • L’assegno pagabile in Svizzera deve essere tratto su una banca. • Termini per presentazione all’incasso: 8 gg. per assegni emessi e pagabili in Svizzera / 20 gg. per assegni emessi in un paese e pagabili in altro paese / 70 gg. per assegni emessi in un paese e pagabili in altro continente. CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014 EMIRATI ARABI UNITI Cambiale • La cambiale deve contenere denominazione, ordine incondizionato di pagamento, data e luogo di emissione, sottoscrizione, trattario, beneficiario, scadenza, luogo di pagamento. • La forma della cambiale è regolata dalla legge del luogo di emissione, la capacità del soggetto dalla legge nazionale del medesimo. • L’avvallo può essere apposto per l’intero valore o parte di esso. • La mancata accettazione / il mancato pagamento deve essere accertato tramite protesto. Assegno • Gli assegni pagabili nel paese devono essere presentati all’incasso entro 6 mesi. • E’ ammessa azione di regresso contro il traente anche nel caso in cui il portatore non abbia presentato l’assegno al trattario o levato il protesto. CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014 GRAN BRETAGNA Cambiale • La cambiale non viene considerata nulla nel caso in cui manchino data, valore, luogo di emissione o di pagamento. • La legge inglese non disciplina l’avvallo, ma nella prassi viene riconosciuta la responsabilità come giratario di chi sottoscrive la cambiale. • L’accettazione della cambiale deve essere effettuata entro un tempo ragionevole stabilito dal titolo, dagli usi commerciali o dal caso specifico. • Possono essere proposte al portatore della cambiale eccezioni riguardanti firma falsificata/non autorizzata, frode, costrizioni, violenza. • La cambiale non è titolo esecutivo. Assegno • Si applicano le norme riguardanti la cambiale pagabile a vista, salvo diversamente stabilito. • E’ ammesso l’assegno postdatato. • L’assegno deve essere presentato entro un tempo ragionevole stabilito dal titolo, dagli usi commerciali o dal caso specifico. Le banche in genere rifiutano il pagamento di assegni in circolazione da più di 6 mesi. • L’assegno non è titolo esecutivo né titolo autonomo rispetto al rapporto sottostante. CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014 HONG KONG Cambiale • La legge richiede l’indicazione dell’ordine incondizionato di pagamento, del traente – trattario – beneficiario, la sottoscrizione, la scadenza, la determinazione della somma. La cambiale è valida anche se priva di data, postdatata o retrodatata. • L’accettazione può essere parziale, sottoposta a condizione o a limiti di durata, fornita solo in relazione ad alcuni trattari. • Per le cambiali emesse all’estero è richiesto il protesto nel caso in cui si voglia agire per il mancato pagamento. • La cambiale non è titolo esecutivo. Assegno • E’ definito dalla legge come una cambiale tratta su una banca e pagabile a vista. • Nei titoli emessi per conto delle società deve essere indicato in maniera chiara e leggibile il nome della società . • La presentazione deve avvenire entro un termine ragionevole (nella prassi le banche rifiutano il pagamento decorsi 6 mesi dall’emissione). • Il protesto è necessario per agire in giudizio contro il traente. • L’assegno non è titolo esecutivo. CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014 INDIA Cambiale • La cambiale deve contenere ordine incondizionato di pagamento, nome del beneficiario, firma del traente o emittente, importo dovuto. • Per la cambiale tratta la legge prevede un forma particolare di protesto («protest better security») che il portatore del titolo piò richiedere in caso di diminuzione delle garanzie. • Nel caso di mancato pagamento di cambiale straniera il protesto è obbligatorio solo se previsto dalla legge del luogo di emissione. • La cambiale non è titolo esecutivo. Assegno • Gli assegni devono essere presentati all’incasso entro 3 mesi. • Il protesto non è previsto dalla legge. • In caso di mancato incasso il beneficiario può inviare una comunicazione al traente intimando il pagamento, in mancanza del quale viene instaurato un procedimento giudiziario. • L’assegno non è titolo esecutivo. CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014 STATI UNITI Cambiale • La cambiale non ha il requisito dell’astrattezza. • Nella prassi è uno strumento poco utilizzato; non è possibile ottenere l’avvallo bancario. • Per la «promissory note» non è necessario elevare il protesto. Assegno • E’ considerato come una cambiale tratta a vista spiccata su una banca. Sono richiesti i medesimi requisiti della cambiale (firma del traente, ordine incondizionato di pagare una somma determinata, indicazione se è pagabile a vista, a data fissa o a data determinabile in un tempo futuro, indicazione se è pagabile all’ordine o al portatore). • All’emissione dell’assegno deve corrispondere una idonea controprestazione (causa del contratto fra le parti). • Non è titolo esecutivo. CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014 CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014 Vi ringrazio per l’attenzione Studio Legale Associato Avv. Silvia Dalle Nogare viale Riviera Berica 105, Vicenza Tel. +39 0444 541884 email: [email protected] www.dfalex.eu Member of
© Copyright 2024 Paperzz