Dalle Nogare - AIVI Web TV

Cambiali e assegni
nei principali mercati del
mondo: regolamentazione e
consigli operativi
CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014
DFA Studio Legale Associato
In materia di «titoli di credito» possiamo considerare
due macro aree:
Paesi di Common law
CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014
Paesi di Civil law
aderenti alle Convenzioni di
Ginevra 1930-1931
Paesi di Civil law
I «titoli cambiari» sono caratterizzati da astrattezza, autonomia,
formalismo.
In materia di cambiali, vaglia cambiari e assegni si dovrà far
riferimento in ciascun paese alle norme di diritto interno e/o alle
Convenzioni di Ginevra del 1930 / 1931 recanti norme di conflitto
uniformi e disciplina sostanziale.
In ITALIA i titoli cambiari sono regolati da R.D. 1669/1933 e R.D.L.
1130/1932 (cambiali e vaglia cambiari), da R.D. 1736/1933 e R.D.L.
1007/1933 (assegni). L’art. 59 comma 1 della L. 218/1995 (legge di
riforma del sistema italiano di d.i.p.) richiama le Convenzioni di
Ginevra del 1930 -1931.
CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014
Paesi di Common law
Nel paesi di Common law assegni e cambiali sono «negotiable
instruments» che incorporano il diritto di credito nel documento.
Pur mantenendo la caratteristica dell’astrattezza nella generalità
dei casi, i «negotiable instruments» sono soggetti ad una serie di
eccezioni regolate dal diritto interno a ciascun paese.
CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014
AUSTRIA
Cambiale
• La legge austriaca prevede specifici requisiti di forma (denominazione, luogo
di presentazione, beneficiario, data di emissione) pena la nullità del titolo.
• Il protesto per mancato pagamento, per mancata accettazione o per
mancanza di garanzie comporta la responsabilità solidale di tutti i soggetti
coinvolti (traente, giranti, avallanti).
• Possono essere proposte eccezioni dirette inerenti ai rapporti tra avente
causa e portatore della cambiale, eccezioni documentali , eccezioni di natura
personale fra il singolo debitore e creditore.
Assegno
• La legge austriaca prevede specifici requisiti di forma (denominazione, ordine
incondizionato di pagamento, indicazione del soggetto che deve effettuare il
pagamento, sottoscrizione, luogo di pagamento, luogo e data di emissione)
pena la nullità del titolo.
• Termini per presentazione all’incasso: 8 giorni per assegni domestici / 70 giorni
per titoli emessi all’estero.
CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014
BELGIO
Cambiale
• La cambiale deve contenere denominazione, ordine/promessa
incondizionato/a di pagamento, nome del trattario, luogo di presentazione,
beneficiario, data e luogo di emissione, firma.
• La girata può essere vietata con clausola «non all’ordine».
• Il portatore può essere esonerato dal protesto con clausola «senza spese».
• La cambiale non è titolo immediatamente esecutivo.
Assegno
• L’assegno deve contenere denominazione, ordine incondizionato di
pagamento, indicazione del soggetto che deve effettuare il pagamento,
sottoscrizione, luogo e data di emissione.
• Termini per presentazione all’incasso: 8 gg. per assegni domestici / 20 gg. per
titolo in circolazione nella UE / 120 gg. per titolo in circolazione fuori da UE.
• Il portatore può essere esonerato dal protesto con clausola «senza spese».
• L’assegno non pagato non è titolo immediatamente esecutivo.
CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014
BRASILE
Cambiale
• La cambiale deve contenere denominazione, ordine/promessa
incondizionato/a di pagamento, nome del trattario, luogo di presentazione,
beneficiario, data e luogo di emissione, firma.
• Il portatore può essere esonerato dal protesto con clausola «senza spese».
• La cambiale non pagata e protestata è titolo immediatamente esecutivo.
Assegno
• L’assegno deve contenere denominazione, ordine incondizionato di
pagamento, indicazione del soggetto che deve effettuare il pagamento,
sottoscrizione, luogo di pagamento, luogo e data di emissione.
• Termini per presentazione all’incasso: 30 gg. per assegni pagabili nel paese di
emissione / 60 gg. per assegni emessi in un paese e pagabili in altro paese / 70
gg. per assegni emessi in un paese e pagabili in altro continente.
• L’assegno non pagato è titolo immediatamente esecutivo.
CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014
CINA
Cambiale
• La cambiale deve contenere denominazione, importo in numeri romani e
caratteri cinesi, ordine incondizionato di pagamento, nome del trattario,
beneficiario, data di emissione, firma.
• La girata può essere vietata con clausola «non all’ordine».
• La cambiale non è titolo immediatamente esecutivo.
Assegno
• L’assegno deve contenere denominazione, ordine incondizionato di
pagamento, importo, indicazione del soggetto che deve effettuare il
pagamento, sottoscrizione, data di emissione.
• Termini per presentazione all’incasso: 10 giorni.
• L’assegno non pagato non è titolo immediatamente esecutivo.
CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014
FRANCIA
Cambiale
• La cambiale deve contenere a pena d’invalidità denominazione, ordine
incondizionato di pagamento, nome del trattario, luogo di presentazione,
beneficiario, data e luogo di emissione, firma.
• La girata può essere vietata con clausola «non all’ordine».
• Non sono opponibili al portatore di buona fede eccezioni basate sui rapporti
fra traente e trattario (tranne casi di negligenza, clausole di «non garanzia»).
• La cambiale non è titolo immediatamente esecutivo.
Assegno
• L’assegno può essere trasferibile solo ad una banca o ente equiparato.
• Termini per presentazione all’incasso: 8 giorni. Il trattario è comunque
obbligato a pagare entro un anno dall’emissione.
• Per l’azione esecutiva è necessario un certificato di mancato pagamento
emesso dal trattario.
CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014
GERMANIA
Cambiale
• La cambiale deve contenere denominazione, ordine incondizionato di
pagamento, nome del trattario, luogo di presentazione, scadenza,
beneficiario, data e luogo di emissione, firma.
• Non sono disciplinate dalla legge cambiali al portatore. La girata della
cambiale può essere vietata, pur rimanendo la cambiale trasferibile.
• La cambiale non presentata alla scadenza/entro 1 anno dalla data di emissione
se a vista non è più protestabile.
• La cambiale non è titolo immediatamente esecutivo.
• Il debitore può proporre eccezioni derivanti dal titolo, dal rapporto giuridico o
inerenti alla validità giuridica della firma.
Assegno
• L’assegno può essere retrodatato o postdatato.
• Termini per presentazione all’incasso: 8 gg. per assegni domestici / 20 gg. per
titolo in circolazione in Europa / 60 gg. per titolo in circolazione in altri
continenti.
• L’assegno non pagato e protestato non è titolo immediatamente esecutivo.
CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014
OLANDA
Cambiale
• La cambiale deve contenere denominazione, ordine incondizionato di
pagamento, nome del trattario, luogo di presentazione, beneficiario, data e
luogo di emissione, firma.
• La mancata accettazione / il mancato pagamento deve risultare da atto
autentico (protesto).
• La cambiale non è titolo immediatamente esecutivo.
Assegno
• L’assegno deve contenere denominazione, ordine incondizionato di
pagamento, nome del trattario, luogo di presentazione, data e luogo di
emissione, firma.
• Termini per presentazione all’incasso: 8 gg. per assegni emessi e pagabili in
Olanda / 20 gg. per assegni emessi in un paese e pagabili in altro paese / 70 gg.
per assegni emessi in un paese e pagabili in altro continente.
• Il protesto deve essere chiesto prima della scadenza.
• L’assegno non pagato non è titolo immediatamente esecutivo.
CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014
RUSSIA
Cambiale
• La cambiale deve contenere denominazione, ordine incondizionato di
pagamento, nome del trattario, scadenza, luogo di presentazione,
beneficiario, data e luogo di emissione, firma.
• La girata della cambiale può essere vietata, pur rimanendo la cambiale
trasferibile nelle forme della cessione del credito.
• Il portatore può agire contro traente/girante/avallante senza vincoli specifici.
Assegno
• L’assegno deve contenere denominazione, ordine di pagamento, nome del
traente e indicazione del conto, ammontare, data e luogo di emissione, firma.
• Termini per presentazione all’incasso: 10 gg. per assegni pagabili nel paese / 20
gg. per assegni emessi in altro stato della CSI / 70 gg. per assegni emessi fuori
dalla CSI.
• L’assegno deve essere incassato presso la banca ove è aperto il conto del
traente, salvo diversi accordi fra istituti di credito.
CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014
SVIZZERA
Cambiale
• La cambiale deve contenere denominazione, ordine incondizionato di
pagamento, nome del trattario, scadenza, luogo di presentazione,
beneficiario, data e luogo di emissione, firma.
• La girata della cambiale può essere vietata, pur rimanendo la cambiale
trasferibile nelle forme della cessione del credito.
• La mancata accettazione / il mancato pagamento devono essere fatti valere
con il protesto, salvo clausole di esonero.
• L’esecuzione forzata è regolata dalla legge federale.
Assegno
• L’assegno deve contenere denominazione, ordine di pagamento, nome del
trattario, luogo di pagamento, data e luogo di emissione, firma.
• E’ ammesso l’assegno postdatato.
• L’assegno pagabile in Svizzera deve essere tratto su una banca.
• Termini per presentazione all’incasso: 8 gg. per assegni emessi e pagabili in
Svizzera / 20 gg. per assegni emessi in un paese e pagabili in altro paese / 70 gg.
per assegni emessi in un paese e pagabili in altro continente.
CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014
EMIRATI ARABI UNITI
Cambiale
• La cambiale deve contenere denominazione, ordine incondizionato di
pagamento, data e luogo di emissione, sottoscrizione, trattario, beneficiario,
scadenza, luogo di pagamento.
• La forma della cambiale è regolata dalla legge del luogo di emissione, la
capacità del soggetto dalla legge nazionale del medesimo.
• L’avvallo può essere apposto per l’intero valore o parte di esso.
• La mancata accettazione / il mancato pagamento deve essere accertato
tramite protesto.
Assegno
• Gli assegni pagabili nel paese devono essere presentati all’incasso entro 6 mesi.
• E’ ammessa azione di regresso contro il traente anche nel caso in cui il
portatore non abbia presentato l’assegno al trattario o levato il protesto.
CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014
GRAN BRETAGNA
Cambiale
• La cambiale non viene considerata nulla nel caso in cui manchino data, valore, luogo
di emissione o di pagamento.
• La legge inglese non disciplina l’avvallo, ma nella prassi viene riconosciuta la
responsabilità come giratario di chi sottoscrive la cambiale.
• L’accettazione della cambiale deve essere effettuata entro un tempo ragionevole
stabilito dal titolo, dagli usi commerciali o dal caso specifico.
• Possono essere proposte al portatore della cambiale eccezioni riguardanti firma
falsificata/non autorizzata, frode, costrizioni, violenza.
• La cambiale non è titolo esecutivo.
Assegno
• Si applicano le norme riguardanti la cambiale pagabile a vista, salvo diversamente
stabilito.
• E’ ammesso l’assegno postdatato.
• L’assegno deve essere presentato entro un tempo ragionevole stabilito dal titolo,
dagli usi commerciali o dal caso specifico. Le banche in genere rifiutano il pagamento
di assegni in circolazione da più di 6 mesi.
• L’assegno non è titolo esecutivo né titolo autonomo rispetto al rapporto sottostante.
CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014
HONG KONG
Cambiale
• La legge richiede l’indicazione dell’ordine incondizionato di pagamento, del
traente – trattario – beneficiario, la sottoscrizione, la scadenza, la
determinazione della somma. La cambiale è valida anche se priva di data,
postdatata o retrodatata.
• L’accettazione può essere parziale, sottoposta a condizione o a limiti di
durata, fornita solo in relazione ad alcuni trattari.
• Per le cambiali emesse all’estero è richiesto il protesto nel caso in cui si voglia
agire per il mancato pagamento.
• La cambiale non è titolo esecutivo.
Assegno
• E’ definito dalla legge come una cambiale tratta su una banca e pagabile a vista.
• Nei titoli emessi per conto delle società deve essere indicato in maniera chiara e
leggibile il nome della società .
• La presentazione deve avvenire entro un termine ragionevole (nella prassi le
banche rifiutano il pagamento decorsi 6 mesi dall’emissione).
• Il protesto è necessario per agire in giudizio contro il traente.
• L’assegno non è titolo esecutivo.
CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014
INDIA
Cambiale
• La cambiale deve contenere ordine incondizionato di pagamento, nome del
beneficiario, firma del traente o emittente, importo dovuto.
• Per la cambiale tratta la legge prevede un forma particolare di protesto
(«protest better security») che il portatore del titolo piò richiedere in caso di
diminuzione delle garanzie.
• Nel caso di mancato pagamento di cambiale straniera il protesto è
obbligatorio solo se previsto dalla legge del luogo di emissione.
• La cambiale non è titolo esecutivo.
Assegno
• Gli assegni devono essere presentati all’incasso entro 3 mesi.
• Il protesto non è previsto dalla legge.
• In caso di mancato incasso il beneficiario può inviare una comunicazione al
traente intimando il pagamento, in mancanza del quale viene instaurato un
procedimento giudiziario.
• L’assegno non è titolo esecutivo.
CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014
STATI UNITI
Cambiale
• La cambiale non ha il requisito dell’astrattezza.
• Nella prassi è uno strumento poco utilizzato; non è possibile ottenere l’avvallo
bancario.
• Per la «promissory note» non è necessario elevare il protesto.
Assegno
• E’ considerato come una cambiale tratta a vista spiccata su una banca. Sono
richiesti i medesimi requisiti della cambiale (firma del traente, ordine
incondizionato di pagare una somma determinata, indicazione se è pagabile a
vista, a data fissa o a data determinabile in un tempo futuro, indicazione se è
pagabile all’ordine o al portatore).
• All’emissione dell’assegno deve corrispondere una idonea controprestazione
(causa del contratto fra le parti).
• Non è titolo esecutivo.
CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014
CONFINDUSTRIA VICENZA 15 luglio 2014
Vi ringrazio per l’attenzione
Studio Legale Associato
Avv. Silvia Dalle Nogare
viale Riviera Berica 105, Vicenza
Tel. +39 0444 541884
email: [email protected]
www.dfalex.eu
Member of