Pagina 1 di 12 Foglio informativo n. 63 relativo ai mutui destinati ad estinguere precedenti finanziamenti, con surrogazione nelle garanzie concesse a favore della banca finanziatrice originaria (c.d. portabilità) La Banca aderisce all’Accordo Europeo relativo al “Codice di condotta volontario in materia di informativa precontrattuale dei contratti di mutuo destinati all’acquisto o alla trasformazione di immobili residenziali”. Presso tutte le filiali della Banca sono disponibili copie del Codice di Condotta Europeo corredate dal Glossario dei termini tecnici utilizzati _CX} Norme per la trasparenza e pubblicità delle operazioni e dei servizi finanziari e bancari (D.lg. 385/3, modif. CICR 04/03/03, Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia n° 170 del 10/09/2009) 29/01/2015 Aggiornato al {Data_Agg_Documento} INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA DELLA BERGAMASCA - CREDITO COOPERATIVO Soc.Coop. {Globale_Dati_Banca_1 _CX} Iscritta all'Albo delle Banche 803 Albo Coop.A162030 R.E.A. BG-2803 {Globale_Dati_Banca_2 _CX} Aderente al Fondo Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e_CX} al {Globale_Dati_Banca_3 Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo _CX} {Globale_Dati_Banca_4 Sede e Direzione Generale: via A.Moro, 2 - 24050 Zanica - Bergamo_CX} {Globale_Dati_Banca_5 tel.035679234, fax0356668222 ,e-mail: banca@bergamasca .bcc.it_CX} {Globale_Dati_Banca_6 Iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 00325240166 _CX} {Globale_Dati_Banca_7 C.F. e P.IVA 00325240166 - ABI: 08940 {Globale_Dati_Banca_8 _CX} Capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato euro 5.771.310,36 {Globale_Capitale_Sociale _CX} Riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato euro 81.254.416 {Globale_Riserve _CX} CHE COS’E’ LA PORTABILITA’ La portabilità è un’operazione che permette di ottenere da una nuova banca – a condizione, ovviamente, che questa vi acconsenta – un mutuo al fine di estinguere il finanziamento precedentemente ottenuto dalla banca finanziatrice originaria. Il mutuatario può ottenere dalla nuova banca condizioni migliorative per quanto riguarda, per esempio, tassi di interesse e durata. Gli unici vincoli sono che il mutuatario deve essere una persona fisica o una micro impresa (ossia un’impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro) e che il nuovo mutuo non può superare per importo il debito (residuo) relativo al finanziamento originario. Il mutuatario non deve sostenere alcuna spesa per il perfezionamento dell’operazione: le spese, ivi incluse quelle notarili e assicurative, sono totalmente a carico della nuova banca. Per l’estinzione anticipata del vecchio finanziamento, nell’ambito dell’operazione di portabilità, non è dovuta la corresponsione di alcun compenso. Non è altresì necessario iscrivere una nuova ipoteca in quanto scopo della surrogazione è di Pagina 2 di 12 permettere l’utilizzo delle garanzie che assistevano il finanziamento originario a servizio del nuovo mutuo. Non occorre il consenso della banca finanziatrice originaria per il perfezionamento dell’operazione. Quest’ultima potrebbe decidere di non presentarsi all’atto ma non può opporsi all’operazione rifiutando di ricevere il pagamento, essendo anzi obbligata a rilasciare una quietanza. In estrema sintesi, la struttura dell’operazione si articola nel seguente modo: 1. si stipula un nuovo mutuo con una nuova banca; 2. si qualifica espressamente il nuovo mutuo come finalizzato (cosiddetto “mutuo di scopo”) a procurare la provvista per estinguere il finanziamento originario; 3. si utilizza il ricavato del nuovo mutuo per andare ad estinguere il finanziamento originario; 4. all’atto dell’estinzione del vecchio finanziamento il debitore dichiara alla banca originaria che, per effettuare l’estinzione, si utilizza denaro proveniente da un nuovo mutuo; 5. si ottiene dalla vecchia banca una quietanza di estinzione del primo finanziamento. Nella quietanza si dà atto della dichiarazione del debitore di essersi procurato mediante un nuovo mutuo la disponibilità finanziaria necessaria per estinguere il primo finanziamento; 6. si stipula infine l’atto di surrogazione, con il quale il debitore dichiara di sostituire la nuova banca alla precedente nelle garanzie (specialmente l’ipoteca, ma anche una eventuale fideiussione) che assistevano il finanziamento originario. L’ABI, con riguardo a tale operazione, ha definito una procedura di colloquio interbancaria ispirata a criteri di riduzione di tempi e di costi. Tale procedura consente al cliente di rivolgersi direttamente alla nuova banca che, attraverso sistemi informativi elettronici, acquisisce da quella originaria i dati relativi al mutuo in essere (ad es., ammontare del debito residuo). La nuova banca, per concedere il nuovo finanziamento, può ricorrere al modello del mutuo fondiario o a quello del mutuo ipotecario. In particolare, il mutuo fondiario è un finanziamento a medio – lungo termine (superiore ai 18 mesi) il cui rimborso viene garantito da ipoteca, normalmente di primo grado, su immobili. L’ammontare massimo della somma erogabile è pari all’80% del valore dei beni ipotecati. Tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate, da parte del cliente, delle garanzie aggiuntive (ad esempio: fideiussioni bancarie, polizze di assicurazione). Nel caso in cui vi siano delle garanzie ipotecarie già esistenti, il limite dell’80% deve comprendere il capitale residuo del precedente finanziamento. Il mutuo ipotecario, invece, è un finanziamento a medio – lungo termine (superiore ai 18 mesi) il cui rimborso viene garantito da ipoteca su immobili. Per entrambe le tipologie di mutuo, il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto; il tasso di interesse può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. Pagina 3 di 12 I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI L’operazione di portabilità non presenta alcun rischio per il mutuatario salvo quanto di seguito precisato con riferimento al contratto di mutuo. Mutuo a tasso fisso Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Mutuo a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate. Mutuo a tasso misto Il tasso di interesse può passare da fisso a variabile (o viceversa) a scadenze e/o a condizioni stabilite nel contratto. Il contratto indica se questo passaggio dipende o meno dalla scelta del cliente e secondo quali modalità la scelta avviene. Vantaggi e svantaggi sono alternativamente quelli del tasso fisso o del tasso variabile. Il tasso misto è consigliabile a chi al momento della stipula preferisce non prendere ancora una decisione definitiva sul tipo di tasso. Mutuo a due tipi di tasso Il mutuo è suddiviso in due parti: una con il tasso fisso, una con il tasso variabile. Il doppio tasso è consigliabile a chi preferisce una soluzione intermedia tra il tasso fisso e il tasso variabile, equilibrando vantaggi e svantaggi di ciascuno. Rischi specifici legati alla tipologia di contratto Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo (cap). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo. Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse. Solo se il mutuatario non è un consumatore o una micro-impresa, il contratto può prevedere la possibilità, per la Banca, di modificare in via unilaterale anche i tassi di interesse, al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminati nel contratto medesimo. Il mutuo ipotecario può avere ad oggetto l’erogazione di somme in valuta estera, il cui rimborso deve essere effettuato nella stessa valuta. In tal caso può verificarsi nel corso del rapporto un aumento del valore della valuta estera prescelta rispetto all’euro, con un conseguente aggravio di oneri (rischio di cambio) per il cliente. Pagina 4 di 12 PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUO’ COSTARE IL MUTUO IPOTECARIO PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) a tasso fisso {6,525 ISC} % calcolato su capitale figurativo di € {100000 } , tasso {6,25} %, commissione iniziale € {0 } , spese perizia € {200,00 } , spese polizza incendio € {450,00 } , spese di istruttoria € {0 } , imposta sostitutiva € {250,00} , durata {180} mesi e rimborso con rate posticipate mensili. Capitale_Figurativo_ISC Spese_Perizia_ISC Tasso Commissione_Iniziale_ISC Spese_Assicurazione_ISC Spese_Istruttoria_ISC Imposta_Sostitutiva_ISC N_Rate_ISC a tasso variabile {4,790 ISC_1} % (indicizzato all’Euribor 6 mesi MMP/365) calcolato su capitale figurativo di € {100000 } , tasso {4,600 } %, commissione iniziale € {0 } , spese perizia € {200,00 } , spese polizza incendio € {450,00 } , spese di istruttoria € {0 } , imposta sostitutiva € {250,00} , durata {180 } mesi e rimborso con rate posticipate mensili. Capitale_Figurativo_ISC_1 Spese_Perizia_ISC_1 Tasso_Finito_ISC_1 Spese_Assicurazione_ISC_1 Commissione_Iniziale_ISC_1 Spese_Istruttoria_ISC_1 Imposta_Sostitutiva_ISC_1 N_Rate_ISC_1 Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, ad esempio, le eventuali penali derivanti dalla mancata esecuzione di uno degli obblighi previsti nel contratto, gli interessi di mora e i costi relativi a servizi accessori non obbligatori per ottenere il finanziamento o per ottenerlo a determinate condizioni, nonché le spese notarili. - (1) Il TAEG è calcolato su un finanziamento di € {100000 }, di durata pari a {180} mesi, con una periodicità della rata mensile Capitale_Figurativo_ISC Importo massimo finanziabile (non superiore al { 80} % del valore dell’immobile accertato dal perito) N_Rate_ISC non previsto PERCENTUALE_MAX _FINANZIA BILE_DX Durata del finanziamento {25 DURATA_MAX_FINANZIAMENTO} Criterio di calcolo degli interessi anno civile Pagina 5 di 12 TASSI MUTUI “CASA”: Le condizioni riportate riguardano esclusivamente l’acquisto della prima casa. CLIENTELA ORDINARIA: 3,25} % * Tasso di interesse indicizzato annuo: euribor 6 mesi + {spread_mutuicasa_DX SOCI BCC: 3,10} % * Tasso di interesse indicizzato annuo: euribor 6 mesi + {spread_mutuicasa_soci_DX 4,60} % {Tasso_Minimo_Casa_DX Tasso Minimo: MUTUI CASA TASSO BCE: CLIENTELA ORDINARIA: 4,75} % * Tasso di interesse indicizzato annuo: tasso di rifinanz. principale della BCE + {spread_bce_DX SOCI BCC: 4,50} % * Tasso di interesse indicizzato annuo: tasso di rifinanz. principale della BCE + { spread_bce_soci_DX 4,60} % {Tasso_Minimo_Bce_DX Tasso Minimo: tasso variabile: parametro di indicizzazione (ad esempio Euribor) più spread; Se nel piano di ammortamento si applica il regime di capitalizzazione composta degli interessi, la conversione del tasso di interesse annuale i1 nel corrispondente tasso di interesse infrannuale i2 (e viceversa) segue la seguente formula di equivalenza intertemporale i2 = (1+i1)t1/t2 – 1.) *il tasso effettivamente applicato al contratto viene comunque determinato considerando il tasso minimo evidenziato nell’ambito del presente foglio informativo SPESE 1) Spese per la gestione del rapporto - Gestione pratica non applicata - Incasso rata con addebito automatico in c/c mensile €uro {2,500 INCASSO_RATA_MENS_CC_SX} con addebito automatico in c/c trimestrale €uro {7,00 INCASSO_RATA_TRIM_CC_SX} con addebito automatico in c/c semestrale €uro {7,50 INCASSO_RATA_SEM_CC_SX} ::: con pagamento per cassa €uro {3INCASSO_RATA_XCASSA_SX} - Invio comunicazioni in forma cartacea gratuite on line gratuite - Variazione/restrizione ipotecaria applicate {non VARIAZIONI_IPOTECARIE_SX } - Accollo mutuo ACCOLLO_MUTUO_SX} €uro {50 - Sospensione pagamento rata applicata {non Globale_sospensione_rata_SX } {ESTINZIONE_ANTICIPATA_DX1} % - Spese per estinzione anticipata (1) ( in percentuale sul debito residuo) - Spese per decurtazione del mutuo in corso di ammortamento(1) - Spese per informativa precontruattuale {DECURTAZIONE_MUTUO_DX1} % gratuite Pagina 6 di 12 (1) Al cliente non verrà applicata la presente commissione qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all’acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell’art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all’Accordo ABI-Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007, le cui tabelle (che riportano le misure massime delle penali per estinzione anticipata) sono allegate al presente documento. 2) Piano di ammortamento - Tipo di ammortamento francese - Tipologia di rata costante - Periodicità delle rate mensile, trimestrale, semestrale ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO { 29/01/2015 } Euribor/365 6mesi media mese precedente { 0,158} % {10/09/2014} Tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea { 0,05} % Globale_Data_Euribor6m365_CX Globale_Data_BCE_CX Globale_Euribor6m_DX Globale_BCE_DX Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA Tasso di applicato interesse 4,600} % {Tasso_Finito_ISC_2_DX 4,600} % {Tasso_Finito_ISC_3_DX 4,600} % {Tasso_Finito_ISC_4_DX Durata del finanziamento (anni) 10 15 20 Importo della rata mensile per € 100.000,00 di capitale 1.041,28 € {Rata_ISC_2} 770,21 € {Rata_ISC_3} 638,18 € {Rata_ISC_4} Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni 1.073,48 € {Rata_ISC_5} 807,35 € {Rata_ISC_6} 679,09 € {Rata_ISC_7} Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni 1.041,34 € {Rata_ISC_8} 770,26 € {Rata_ISC_9} € {638,22 Rata_ISC_10} * solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula, tenendo debitamente conto del “Tasso Minimo” evidenziato all’interno del presente foglio informativo. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bccbergamasca.it {Globale_SITO_INTERNET_BANCA_SX} . :: ALTRE SPESE DA SOSTENERE Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi. Pagina 7 di 12 Se acquistati attraverso la banca - Perizia tecnica €uro {100 PERIZIA_TECNICA_SX} - Istruttoria €uro{SPESE_ISTRUTTORIA_SX} - Adempimenti notarili €uro {0SPESE_NOTAIO_SX} - Assicurazione immobile - Altro - Imposte per iscrizione ipoteca {0,45 Globale_ assicurazione_immobile_res } per mille applicate {non ALTRE_SPESE_2_SX } non applicata {ISCRIZIONE_IPOTECA_SX} TEMPI DI EROGAZIONE - Durata dell’istruttoria: 45 giorni ALTRO Recupero spese vive (camerali, catastali, PRA) a partire da un minimo di € {25,00 Globale_Recupero_Spese_Vive_SX} Spese per erogazioni successive alla prima € {80,00 Globale_Spese_Erogazioni_Succ_SX} Spese per avviso scadenza rate applicata {non Globale_Preavviso_Scadenza_Rata_SX } Spese ulteriori per incasso rate domiciliare presso altre banche € {5,00 Spese per rilascio certificazione interessi passivi € {15,50 Spese per rilascio certificazione passività bancarie per fini successori € {70,00 Globale_Certificazione_Passivita_SX} Spese per rilascio certificazione debito residuo € {50,00 } Globale_Spese_Incaaso_Altre_Banche_SX } Globale_Certificazione_Interessi_Passivi_SX } Globale_Spese_Certificazione_Debito_SX Spese per firma atti, cancellazioni, proroghe e novazioni presso notai e comunque non rientranti nelle ipotesi previste dalla legge 2 aprile 2007 n. 40 per atti entro la provincia € {125,00 Globale_Spese_Firma_Atti_SX} per atti fuori provincia € {250,00 Globale_Spese_Firma_Atti_FP_SX} per atti fuori regione € {500,00 Globale_Spese_Firma_Atti_FR_SX} Spese per sopralluoghi tecnici effettuati per l’erogazione del finanziamento, ovvero a seguito di particolari esigenze aziendali o per eventuali aggiornamenti di perizia € {25,00 Globale_Recupero_Spese_Vive_SX} Spese per modifica condizioni economiche e/o di pagamento del rapporto originario (ad es.: tasso, giorno pagamento, altro) ad esclusione dei casi di estinzione anticipata parziale, totale od “accorciamento” dei mutui contratti per acquisto o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche € {25,00 Globale_Recupero_Spese_Vive_SX} Spese per ristrutturazione piano di rimborso € {50,00 } Spese per invio comunicazioni a mezzo raccomandata € {10,00 } ::: Globale_Spese_Ristrutturazione_Piano_SX Globale_spese_invio_comunicazione_raccomandata_SX Pagina 8 di 12 ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI Estinzione anticipata Il cliente può esercitare in ogni momento, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo: • se il mutuo è concesso a persone fisiche per acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale; • se l’estinzione anticipata totale avviene nell’ambito di un’operazione di portabilità. In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo alla banca un indennizzo. Per la clientela “consumatrice”, detto indennizzo non può superare l’1,00% dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,50% del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L’indennizzo non è dovuto se: - il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; - il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; - l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. Tutto quanto sopra previsto fatti salvi i termini dell’Accordo Abi Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007 per i mutui stipulati anteriormente al 2 febbraio 2007. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo. Procedura semplificata per la cancellazione delle ipoteche Ai sensi dell’art.13, commi da 8-sexies a 8-terdecies, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge dalla L. 2 aprile 2007, n. 40, la Banca comunica all’Agenzia del Territorio competente, entro 30 giorni dalla data in cui il mutuo è estinto, l’estinzione dell’obbligazione medesima. L’Agenzia del Territorio, acquisita tale comunicazione di estinzione dell’obbligazione e verificata la mancanza di una dichiarazione di permanenza dell’ipoteca, procede a cancellare l’ipoteca medesima d’ufficio, cioè senza necessità di un’apposita domanda, entro il giorno successivo alla scadenza del termine di trenta giorni dall’estinzione dell’obbligazione. Il rilascio, da parte della banca, della dichiarazione di cui sopra non comporta alcuna spesa a carico del cliente. Portabilità del mutuo Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Tempi massimi di chiusura del rapporto La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario { dalla data dell’integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso. } gg_max_chiusura giorni decorrenti Reclami, ricorsi e mediazione. I reclami vanni inviati all’Ufficio Reclami della banca: Via Aldo Moro, 2 24050 Zanica (Bg) Tel. 035 679 250 - 256 Fax 035 666 82 32 , email:[email protected] {Globale_Banca_Reclami _SX} : che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Pagina 9 di 12 Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a: • • Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito .arbitrobancariofinanziario.., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet .conciliatorebancario.. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. LEGENDA Accollo Istruttoria Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del nuovo mutuo. Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Piano di ammortamento Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. Piano di ammortamento “francese” Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati. Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. del mutuo. Rata crescente La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. Rata decrescente La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero Pagina 10 di 12 delle rate pagate Rimborso in un’unica soluzione L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Tasso annuo effettivo globale (TAEG) Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di riscossione della rata. Tasso di interesse di preammortamento Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Tasso di interesse nominale annuo Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso effettivo globale medio (TEGM) Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse. Solo se il mutuatario non è un consumatore o una micro-impresa, il contratto può prevedere la possibilità, per la Banca, di modificare in via unilaterale anche i tassi di interesse, al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminati nel contratto medesimo. Ipoteca Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere. Perizia Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare. Pagina 11 di 12 Accordo ABI Consumatori del 2 maggio 2007 Tabelle per Estinzione anticipata dei finanziamenti MISURA MASSIMA DELLE PENALI APPLICABILI IN SEDE DI ESTINZIONE ANTICIPATA (TOTALE O PARZIALE) DEI MUTUI IMMOBILIARI EX ART. 7, COMMA 5, DEL DECRETO LEGGE, 31 GENNAIO 2007, N. 7, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 APRILE 2007, N. 40, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO (N. 91/L) ALLA GAZZETTA UFFICIALE, 2 APRILE 2007, N. 77. II 2 maggio 2007 l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito ABI) e le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale (di seguito Associazioni dei consumatori), hanno raggiunto un Accordo - ai sensi dall'art. 7, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito nella legge 2 aprile 2007, n. 40 - determinando la misura massima dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale dei contratti di mutuo secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del predetto decreto legge. Le misure massime delle penali o di ogni altro patto equivalente o aggiuntivo (di seguito penali), ai fini dell’art. 7, comma 1, del predetto decreto legge, sono determinate nel modo seguente: a) contratti di mutuo a tasso variabile • 0,50 %; • 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo. b) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001 • 0,50 %; • 0,20 % nel terzultimo anno di ammortamento del mutuo; • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; c) per i contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 • 1,90 % nella prima metà del periodo di ammortamento del mutuo; • 1,50 % nella seconda metà del periodo di ammortamento del mutuo; • 0,20 % nel terzultimo anno del periodo di ammortamento del mutuo; • 0,00 % negli ultimi due anni di ammortamento del mutuo; d) per i contratti di mutuo a tasso misto • d.l) stipulati antecedentemente al 1° gennaio 2001, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito ai punti a) e b); • d.2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche inferiori o uguali ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) relativamente ai mutui a tasso variabile. • d.3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000, per i quali la variazione della tipologia di tasso (dal fisso al variabile o viceversa) è prevista contrattualmente con cadenze periodiche superiori ai due anni, le misure massime delle penali applicabili sono individuate secondo quanto stabilito al punto a) ovvero al punto c) a seconda che, al momento dell'estinzione anticipata del mutuo, l'ammortamento del finanziamento sia regolato rispettivamente a tasso variabile o a tasso fisso. In questa seconda ipotesi (cioè, vigenza del tasso fisso) il periodo di ammortamento da considerare - ai fini della applicazione delle misure massime delle penali dello 1,90% o dello 1,50% ai sensi del punto c) - è circoscritto alla parte dello stesso regolata al tasso fisso, vigente al momento dell'estinzione anticipata del mutuo. Clausola di salvaguardia. Le penali contrattualmente previste in misura pari o inferiore alle misure massime sopra indicate sono ridotte come segue: 1) nei mutui di cui alle lettere a) e b) - 0,20%; Pagina 12 di 12 2) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia pari o superiore a 1,25 punti percentuali - 0,25%; 3) nei mutui a tasso fisso di cui alla lettera c) - qualora la misura della penale contrattuale sia inferiore a 1,25 punti percentuali - 0,15%. 29/01/2015 Data {Data_Agg_Documento} .
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