FOGLIO INFORMATIVO relativo al MUTUO “ENERGIA IMPRESA” INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca di Credito Cooperativo di Sassano SOCIETA’ COOPERATIVA Sede Legale: 84038 Sassano – (SA) - Via Provinciale del Corticato Tel: 0975 72391/2 -Fax: 0975 728017 Sede Amministrativa: 84036 Sala Consilina – (SA) - Via Santa Maria della Misericordia Tel: 0975 1965890 Email: [email protected] / Web: www.bancadisassano.it Registro delle Imprese della CCIAA di Salerno - C.F. 02172710655 Iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4963- Cod. ABI 8039 Iscritta all'Albo delle Società Cooperative n. A165134 Iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto dall’ IVASS al n. D000063154 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex d.lgs. n° 415/1996 CHE COS’È IL MUTUO “ENERGIA IMPRESA Il mutuo “ENERGIA IMPRESA”è un finanziamento dedicato alle Imprese (Società o Ditte Individuali) che intendono realizzare impianti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili o a basso impatto ambientale (energia eolica, solare, geotermica idraulica,biomasse,biogas etc..) E’ prevista la canalizzazione irrevocabile degli incentivi GSE, sul conto corrente ove verranno addebitate le rate , che avranno solo scadenza mensile. I richiedenti devono presentare, a corredo dell’istruttoria, idoneo preventivo di connessione in immissione ENEL con allegata ricevuta di versamento; dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte da parte della Ditta in possesso delle certificazioni di legge per la messa in opera di impianti ad energia rinnovabile. I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI Mutuo a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate. Rischi specifici legati alla tipologia di contratto Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo (cap). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo. Aggiornato al 01 Novembre 2014 Pagina 1 di 7 Il contratto inoltre può prevedere che, qualora sussista un giustificato motivo, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualsiasi momento e anche in senso sfavorevole al Mutuatario, le condizioni economiche applicate al presente rapporto, ad eccezione dei tassi di interesse, osservando le prescrizioni contenute nell'art. 118 del d. lgs. 385/1993.. CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO “ENERGIA IMPRESA” Tasso annuo effettivo globale (TAEG) riferito ad un mutuo chirografario di euro 15.000,00 della durata di mesi 24, con rata di € 666,07 mensile, al tasso variabile nominale, pari alla media mensile Euribor 6 mesi gg 365 (parametro) + 6 punti (spread) 8,508% In caso di mutui che prevedono un tasso variabile il TAEG ha un valore puramente esemplificativo, essendo calcolato sulla base del valore iniziale del tasso e ipotizzando che questo resti immutato per tutta la durata del contratto. Oltre al TAEG vanno considerati altri eventuali costi, ad esempio gli oneri fiscali diversi dall’imposta sostitutiva (che è già inclusa nel TAEG). VOCI Importo massimo finanziabile Durata minima Durata massima Modalità di calcolo degli interessi € 35.000,00 19 Mesi 120 Mesi COSTI Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni). Se il tasso è indicizzato, gli interessi possono essere calcolati osservando il criterio dell’anno commerciale (360 giorni). TASSI MASSIMI MUTUI A TASSO VARIABILE Parametro di indicizzazione Media mensile aritmetica dell’ EURIBOR (EURo Inter Bank Offered Rate) 6 mesi gg 365 riferita al mese precedente. Le variazioni, con frequenza mensile, decorreranno dal primo giorno del mese sulla base dell’ andamento del parametro riferito al mese precedente. Ultima rilevazione 01/11/2014 Spread Tasso Minimo Tasso Massimo 0,186% + 6 punti Non previsto Non previsto Tasso di interesse di preammortamento Pari al tasso di ammortamento Tasso di mora 1,00 punto in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora Aggiornato al 01 Novembre 2014 Pagina 2 di 7 Spese per la stipula del contratto Spese per la gestione del rapporto SPESE MASSIME PIANO DI AMMORTAMENTO Istruttoria: - Fido fino ad € 10.000,00 - Fido oltre € 10.000,00 Informativa precontrattuale: documento di sintesi Informativa precontrattuale: copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula Informativa precontrattuale: schema di contratto, privo delle condizioni economiche applicate al finanziamento Informativa precontrattuale: preventivo contenente le indicazioni delle condizioni economiche applicate al finanziamento Incasso rata con addebito automatico in conto corrente con pagamento per cassa con pagamento RID Spese per comunicazioni periodiche in forma cartacea Spese per altre comunicazioni, ad eccezione di quelle concernenti variazioni unilaterali Spese per informazioni o comunicazioni ulteriori o più frequenti rispetto a quelle previste ai sensi di legge, richieste dal cliente ovvero trasmesse, su richiesta del cliente con strumenti diversi da quelli previsti nel contratto Accollo mutuo Esente 1% sull’ importo erogato con un minimo di Euro 130,00 ed un massimo di Euro 750,00 Euro Zero Euro Zero Euro Zero Euro Zero Euro 1,75 Euro 5,00 Euro 5,00 Euro 1,50 Euro 1,50 Euro 1,50 Euro Zero Tipo di ammortamento Francese Tipologia di rata Costante Periodicità delle rate Mensile ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE (Fonte informativa “Il Sole 24 ore”) Parametro di indicizzazione Media mensile EURIBOR 6 mesi gg 365 Data 01.11.2014 Valore 0,186% Il tasso applicato al singolo contratto può essere diverso, a seconda del valore del parametro al momento della stipula. Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. Aggiornato al 01 Novembre 2014 Pagina 3 di 7 CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA Tasso di interesse applicato 6,186% 6,186% 6,186% 6,186% 6,186% 6,186% 6,186% Durata del finanziamento (mesi) Importo della rata mensile per €10.000,00 di capitale € 553,87 € 444,04 € 305,06 € 235,70 € 194,19 € 166,61 € 111,96 19 24 36 48 60 72 120 Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 12 mesi (*) 557,52 Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 12 mesi(*) 448,80 311,30 242,78 201,86 174,73 121,37 550,21 439,32 298,90 228,76 186,71 158,72 102,99 (*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge numero 108/1996), relativo alla categoria di operazioni “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancadisassano.it. SERVIZI ACCESSORI Polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito in caso di morte accidentale del cliente Non richiesta ALTRE SPESE DA SOSTENERE Imposta sostitutiva (per durata superiore a 18 mesi) finanziamenti di 0,25% Imposta di bollo sul contratto (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi non regolati in conto corrente) Euro 16,00 Imposta di bollo sulle eventuali cambiali in garanzia 0,1 per mille dell’importo della cambiale (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi) 11 per mille dell’importo della cambiale (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi) TEMPI DI EROGAZIONE Durata dell’istruttoria: 30 giorni lavorativi, dalla presentazione della documentazione completa, per le richieste riguardanti posizioni con un rischio complessivo fino a Euro 25.000; 40 giorni lavorativi, dalla presentazione della documentazione completa, per le richieste riguardanti posizioni con un rischio complessivo superiori a Euro 25.000 e fino a Euro 50.000; 45 giorni lavorativi, dalla presentazione della documentazione completa, per le richieste riguardanti posizioni con un rischio complessivo superiori a Euro 50.000. Aggiornato al 01 Novembre 2014 Pagina 4 di 7 Disponibilità dell’importo: appena dopo la stipula del contratto e la raccolta delle eventuali garanzie previste. ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI Estinzione anticipata Il Mutuatario ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata del prestito, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento dell'estinzione stessa. Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine Il Mutuatario e la Banca convengono che il presente contratto si risolva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., qualora il mutuatario non adempia agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto e, in particolare, non provveda al puntuale integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso. La risoluzione si verifica di diritto quando la Banca dichiara al Mutuatario che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi del secondo comma dell'art. 1456 c.c. Resta inteso che la Banca avrà la facoltà di considerare il Mutuatario decaduto dal beneficio del termine nelle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., nonché al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Mutuatario o degli eventuali garanti, in modo tale da porre in pericolo la restituzione delle somme dovute alla Banca, ed in particolare, a titolo esemplificativo, quando il Mutuatario o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema Bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi. Nel caso di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine, la Banca avrà diritto di pretendere l'immediata restituzione del capitale dovuto, degli interessi, anche di mora, degli accessori e di tutte le eventuali spese, senza necessità di diffida o di costituzione in mora, né di alcun altro atto, sia nei confronti del Mutuatario che degli eventuali garanti. L'importo complessivamente dovuto alla data di risoluzione o di decadenza dal beneficio del termine produce, a decorrere da tale data e sino al momento dell'effettivo pagamento, interessi di mora nella misura indicata nell'art. 2. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie eventualmente prestate che assistono il finanziamento, sia se costituite con il presente atto, sia se successivamente acquisite. Tutte le spese sostenute dalla Banca per il recupero dei crediti derivanti dal mutuo concesso con il presente atto, tanto giudiziali quanto stragiudiziali, ripetibili e non, sono interamente a carico del Mutuatario, così come qualsiasi altra spesa che la Banca dovesse, a suo insindacabile giudizio, sostenere per la tutela e la salvaguardia dei propri diritti. Portabilità del mutuo Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Tempi massimi di chiusura del rapporto La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 10 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (indirizzo Sassano, Via Provinciale del Corticato, CAP 84038 o all’indirizzo e-mail [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni,può rivolgersi a: Aggiornato al 01 Novembre 2014 Pagina 5 di 7 • • Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.” LEGENDA Accollo Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Imposta sostitutiva Imposta sui mutui di durata superiore a 18 mesi, pari allo 0,25% della somma erogata, ad eccezione dei mutui richiesti da persone fisiche e destinati all’acquisito/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa, per i quali l’imposta sostitutiva è pari al 2% della somma erogata. Istruttoria Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo. Parametro di indicizzazione Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento (per i mutui a tasso variabile)/ per determinare il tasso di interesse. Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Piano di “francese” ammortamento Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati. Aggiornato al 01 Novembre 2014 Pagina 6 di 7 Rata costante Rimborso soluzione La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. in un’unica L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Tasso annuo effettivo globale Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in (TAEG) percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Tasso di interesse preammortamento di Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Tasso di interesse nominale Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse annuo (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso Effettivo Globale Medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero (TEGM) dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti percentuali, verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. Aggiornato al 01 Novembre 2014 Pagina 7 di 7
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