1 VADEMECUM PER LE DELEGATE E I DELEGATI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI La procedura - come è stabilito dai contratti collettivi di lavoro e dall’articolo 7 della L.300/70 il lavoratore ha cinque giorni di calendario per rispondere alla contestazione (i giorni si conteggiano dal giorno successivo al ricevimento della contestazione medesima). Di norma è utile rispondere con formula generica (contesto ed impugno gli addebiti a me mossi e chiedo di essere ascoltato/a con l’assistenza del rappresentante sindacale della…, ex art.7 L.300/70 ). Gli elementi importanti da verificare nell’esame dello svolgimento della contestazione riguardano: La tempestività della contestazione; il tempo trascorso tra lo svolgimento dei fatti e la contestazione degli stessi è fondamentale: ricostruire i fatti, a distanza di molto tempo, rende la difesa più difficoltosa e danneggia il lavoratore; La verifica della visibilità delle norme che regolano il codice disciplinare e i doveri del lavoratore che debbono essere affissi in bacheca o consegnati al lavoratore e alla lavoratrice, di modo che ne sia a conoscenza preventivamente; L’eventuale cumulo di contestazioni che denota mancanza di buona fede e correttezza da parte del datore di lavoro. Se, ad esempio, il datore di lavoro rivela che un lavoratore svolge con negligenza il proprio lavoro ma non interviene subito contestandogli la negligenza, anzi attende che il comportamento punibile si accumuli per poi operare una contestazione cumulativa, dimostra la propria volontà di 2 danneggiare quel lavoratore, facendo sì che la contestazione, sommandosi, si renda più grave . Successivamente alla contestazione, alcuni contratti prevedono un limite di tempo tra la risposta del lavoratore e la comunicazione della decisione aziendale, in altri, tale limite non è indicato, comunque, le aziende debbono comunicare la loro decisione. Se la contestazione si risolve con un provvedimento disciplinare, l’art.7 L.300/70 prevede che il lavoratore possa ricorrere all’arbitrato c/o la D.T.L entro venti giorni dal ricevimento del provvedimento, indicando il proprio arbitro. Il ricorso all’arbitrato, da parte del lavoratore, sospende l’esecuzione del provvedimento disciplinare sino al momento dell’arbitrato stesso. In qualche raro caso, i datori di lavoro applicano il provvedimento disciplinare prima che l’arbitrato abbia luogo. In quei casi, se, ad esempio si tratta di sospensione dal lavoro, conviene eseguire le disposizioni datoriali, contestandone, per scritto, la legittimità. L’arbitrato, qualora concluso, non consente d’intraprendere ogni ulteriore iniziativa in sede legale sulla stessa materia. In alternativa all’arbitrato, si può ricorrere al giudice. In quel caso non c’è sospensione del provvedimento e il lavoratore deve subirne le conseguenze, salvo ottenere il riconoscimento delle proprie reagioni in sede legale. LICENZIAMENTI Di norma: Entro 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento va inoltrata la richiesta delle motivazione del licenziamento stesso e la messa a disposizione della propria prestazione lavorativa. Entro i 60 giorni va inoltrata l’impugnativa del licenziamento; la scelta di usare tutti i 60 giorni previsti viene valutata dai legali, al fine di far partire dalla data dell’impugnativa i 180 giorni di tempo disponibili per il deposito del ricorso. LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (GMO) è rappresentato da ragioni inerenti l’organizzazione del lavoro dell’impresa. Costituisce, pertanto, G.M.O. la crisi dell’impresa, la cessazione dell’attività e, anche solo, il venir meno delle mansioni cui era in precedenza assegnato il lavoratore, senza che sia possibile il suo “ripescaggio”, ovvero la ricollocazione del medesimo in altre mansioni esistenti in azienda e compatibili con il livello di inquadramento. Fanno parte del G.M.O. 3 anche i casi di licenziamento per superamento del periodo di comporto e del licenziamento per inidoneità fisica o psichica del lavoratore. LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO avviene quando il lavoratore pone in atto comportamenti disciplinarmente rilevanti ma non tali da comportare il licenziamento per giusta causa, cioè senza preavviso. LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA è dato da un gravissimo inadempimento degli obblighi contrattuali o anche da un fatto esterno al rapporto, ma tale da far venir meno la fiducia del datore di lavoro; non dà diritto al preavviso. LICENZIAMENTI COLLETTIVI sono i licenziamenti superiori ai 5 dipendenti e vengono, di norma, regolati dalla legge 223/91. IN MATERIA DI LICENZIAMENTI, CON L’ENTRATA IN VIGORE DELLA PRIMA PARTE DEL JOBS ACT, 1° MARZO 2015, SI AVRANNO UN VENTAGLIO DI TRATTAMENTI : • per gli assunti prima del 1° marzo 2015 sino a 15 dipendenti • per gli assunti prima del 1° marzo 2015 oltre i 15 dipendenti • per gli assunti dopo il 1° marzo 2015 sino a 15 dipendenti • per gli assunti dopo il 1° marzo 2015 oltre i 15 dipendenti. Prima delle modifiche all’art.18 L.300/70, il giudice, per le aziende con più di 15 dipendenti, nel caso giudicasse illegittimo il licenziamento, doveva reintegrare il lavoratore o la lavoratrice licenziato/a. Ora, con le modifiche introdotte dalla legge Fornero e dal Jobs Act, si ha il seguente articolato regime: LICENZIAMENTO GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO per gli assunti prima del 1° marzo 2015 in aziende sino a 15 dipendenti, l’indennizzo va da un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità (in alternativa al pagamento l’azienda può scegliere la riassunzione); per gli assunti dopo il 1° marzo 2015, sino a 15 dipendenti, l’indennizzo va da un minimo di 2 ad un massimo di 6 mensilità; per gli assunti prima del 1° marzo 2015 in aziende con oltre 15 dipendenti, si deve esperire il tentativo di conciliazione c/o la DTL e l’indennizzo va da 12 a 24 mensilità. In caso di manifesta insussistenza del fatto, possibile la reintegra e un risarcimento sino a 12 mensilità; 4 Per gli assunti dopo il 1° marzo 2015 oltre i 15 dipendenti, non si deve fare il tentativo di conciliazione, non c’è possibilità di reintegro, e l’indennità va proporzionata all’anzianità, 2 mensilità per anno, e, comunque, va da un minimo di 4 mensilità ad un massimo di 24. Il Jobs act prevede che il datore di lavoro, entro 60 giorni dal licenziamento, possa proporre un tentativo di conciliazione basato su un indennizzo, esente da tasse e contributi, pari ad una mensilità per anno di anzianità, comunque, da un minimo di 1 ad un massimo di 18 mensilità. LICENZIAMENTI COLLETTIVI (L.223/91) Anche in questo caso è previsto il doppio regime: o Assunti prima del 1° marzo 2015, in aziende sopra i 15 dipendenti, nel caso di violazione dei criteri di scelta, resta il reintegro e l’indennizzo fino ad un massimo di 12 mensilità; o Per gli assunti dopo il 1° marzo 2015, in tutti i casi, vige il solo indennizzo che va da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità. LICENZIAMENTI PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO o per gli assunti prima del 1° marzo 2015 in aziende sino a 15 dipendenti, l’indennizzo va da un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità (in alternativa al pagamento l’azienda può scegliere la riassunzione) ; o per gli assunti dopo il 1° marzo 2015, sino a 15 dipendenti, l’indennizzo è di una mensilità all’anno e, comunque, va da un minimo di 2 ad un massimo di 6 mensilità. o per gli assunti prima del 1° marzo 2015 in aziende con oltre 15 dipendenti, l’indennizzo va da sino ad un massimo di 12 mensilità. Il reintegro è previsto solo nel caso di manifesta insussistenza del fatto o laddove il contratto collettivo non preveda esplicitamente, per il fatto contestato, il licenziamento; o Per gli assunti dopo il 1° marzo 2015 oltre i 15 dipendenti, il reintegro è possibile solo nel caso insussistenza del fatto, con risarcimento di massimo 12 mensilità. In tutti gli altri casi l’indennizzo va da 4 a 24 mensilità. LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO ( per sesso, religione, opinioni politiche, ecc.) PER TUTTE LE AZIENDE, fino o sopra a 15 dipendenti, è previsto il reintegro e un risarcimento di almeno 5 mensilità. Il lavoratore o la lavoratrice possono scegliere l’indennizzo di 15 mensilità, al posto del reintegro, entro 30 giorni dal deposito della sentenza. Nel caso di licenziamento illegittimo per inidoneità fisica o psichica per gli assunti prima del 1° marzo 2015 è previsto il reintegro e il risarcimento di massimo 12 mensilità; per gli assunti con il jobs act è previsto il reintegro e un indennizzo minimo di 5 mensilità. 5 IL LICENZIAMENTO VERBALE E’ NULLO e, pertanto, prevede il reintegro. FINALMENTE LICENZIARE UN LAVORATORE COSTA MENO DI UN’UTILITARIA. E I SOLDI TE LI DA’ IL GOVERNO CON TRE ANNI D’INCENTIVI. DISOCCUPAZIONE E AMMORTIZZATORI SOCIALI Dal 1° maggio del 2015, le attuali ASPI e Mini Aspi, che avevano sostituito l’indennità di disoccupazione e la mobilità, saranno, a loro volta, sostituite dalla NASPI (nuova assicurazione sociale per l’impiego). LE PRINCIPALI DIFFERENZE tra ASPI e NASPI: la base di calcolo per la retribuzione mensile viene effettuata sugli ultimi 4 anni dell’imponibile previdenziale del lavoratore (nell’ASPI era sugli ultimi 2 anni) con la conseguente diminuzione dell’importo mensile; la durata non è più legata all’età del lavoratore o della lavoratrice licenziata/o, è subordinata, invece, alla durata dei versamenti effettuata negli ultimi 4 anni : il contributo viene erogato per un numero di settimane pari al 50% di quelle coperte da contribuzione negli ultimi 4 anni. Ne consegue, infine, che la mobilità durerà, al massimo, 2 anni; le condizioni per accedere alla NASPI : necessitano 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti e 30 giornate di lavoro effettive nei 12 mesi precedenti il licenziamento; l’accesso è più esteso rispetto all’ASPI; l’erogazione della NASPI è subordinata alla regolare partecipazione alle politiche attive proposte dai Servizi per l’Impiego. Questo vincolo, che viene rappresentato come un’opportunità, rappresenta, invece, un pesante ricatto nei confronti di chi ha 6 perso il lavoro e può rappresentare un ulteriore favore alle varie intermediazioni di mano d’opera, compresa quella degli stessi sindacati, che, con una mano, firmeranno i licenziamenti collettivi e con l’altra, le proposte dei servizi per l’impiego; l’assegno ASDI, è un assegno di disoccupazione che, terminata la NASPI, sarà erogato per, massimo, ulteriori 6 mesi a chi risulti ancora privo d’occupazione e abbia un reddito familiare al di sotto dei limiti di bisogno (determinato dall’ ISEE); con l’introduzione della NASPI viene a cessare ogni possibilità di cassa integrazione o mobilità in deroga. SINTESI SULLA NASPI Ne possono usufruire tutti i lavoratori dipendenti, con l’eccezione del pubblico impiego, degli operai agricoli, che perdono il lavoro, non a causa di scelta volontaria, che abbiano contributi per almeno 13 settimane nei 4 anni che procedono la perdita del lavoro e 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi, precedenti il licenziamento; ne può usufruire anche chi effettua la conciliazione alla DTL; La durata consiste nella metà dei contributi versati nei 4 anni precedenti il licenziamento; per quelli che versano in grave disagio, calcolato sui dati ISEE, nel caso non abbiano trovato lavoro al termine della NASPI, può essere erogato un ulteriore assegno (ASDI) per la durata massima di 6 mesi; L’importo erogato, secondo il seguente calcolo: l’importo base è di 896.25 (il 75% di 1.195 – importo base di calcolo); a questo importo va aggiunto il 25% della differenza esistente tra gli 896.25 dell’importo base e la retribuzione del licenziato/a, ricavata dalla seguente formula: [ x - imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni - : 208 - il numero delle settimane di 4 anni – x 4,33 ]. L’importo massimo da erogare non deve superare, comunque, i 1.300 euro. Per il massimale è prevista la rivalutazione annua. La NASPI diminuisce del 3% mensile, a decorrere dal 1° giorno del 4 mese di fruizione; L’importo dell’assegno supplementare (ASDI) consiste nel 75% dell’ultima NASPI percepita. FINALMENTE CRESCONO LE TUTELE ! 7 ADESSO CI POSSONO LICENZIARE SENZA RISCHI ! Questi i provvedimenti del JOBS ACT di più immediata applicazione, nei prossimi mesi entreranno in vigore quelli sulle mansioni, la possibilità di dequalificare il lavoratore in caso di ristrutturazioni o modifiche degli assetti aziendali, sui controlli a distanza, sulle tipologie contrattuali (nonostante il grande parlare di semplificazione, verrà soppressa solo la tipologia contrattuale dei CO.CO.PRO.), la tutela della maternità. Su questi temi, provvederemo a produrre apposito materiale. 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