SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2015 Relazione del Procuratore regionale Antonio Caruso 1 MILANO, 06 MARZO 2015 INTRODUZIONE Saluto cordialmente gli illustri ospiti che hanno inteso onorarci della loro presenza, le Autorità religiose, civili e militari, le rappresentanze delle Forze dell’Ordine, la Stampa, gli Avvocati, i tanti amici e colleghi intervenuti. Anche nel corso del 2014 l’attività della Procura regionale per la Lombardia è stata particolarmente intensa sia in termini quantitativi che, in molti casi, in termini di qualità e di rilievo giuridico. L’analisi dei dati statistici rileva, preliminarmente, che gli atti di citazione (84), insieme ai provvedimenti relativi agli appelli (11), ai ricorsi per resa di conto (15) e ai procedimenti cautelari (15), hanno rappresentato un risultato fortemente significativo dell’attività di questa Procura (125 provvedimenti). E’ stata esercitata l’azione contabile per un totale di euro 128.121.242,43. Nel corso del 2014 sono pervenute n° 2227 nuove denunce, sono state aperte n° 1948 vertenze, mentre le indagini svolte nell’anno hanno determinato n° 1254 richieste istruttorie, n.98 inviti a dedurre, n.59 audizioni personali, nonché n.1175 provvedimenti di archiviazione. Il numero complessivo delle vertenze, pendenti alla data del 31/12/2014, rimane comunque ad un livello molto alto (9142), considerata l’esiguità del numero dei magistrati in servizio presso la Procura. 2 ATTIVITA’ DELLA PROCURA REGIONALE PER LA LOMBARDIA Nel corso del 2014 , l’attività della Procura si è principalmente sviluppata lungo le seguenti grandi tematiche: 1. La lotta alla corruzione e concussione nella Pubblica Amministrazione e altri illeciti penali. 2. Le frodi comunitarie e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea. 3. Sanità e “malpractice”. 4. Danno Ambientale. 5. La parificazione del rendiconto regionale. 6. Pubblico impiego ed Enti locali 7. Conti giudiziali. 1. LA LOTTA ALLA CORRUZIONE E CONCUSSIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Nel corso dell’anno la Procura regionale ha intensificato la propria azione di contrasto ai fenomeni amministrazione, che - di corruzione e concussione nella pubblica come già evidenziato nelle relazioni degli scorsi anni - rappresenta un obiettivo prioritario nell’attività dell’Ufficio. La quantificazione del fenomeno corruttivo è operazione ontologicamente ardua. In termini generali ulteriori metodologie si sono affiancate all’indice di percezione della corruzione (c.d. C.P.I., Corruption Perception Index)1 pubblicato annualmente da Trasparency International, che nel 2014 ha inserito l’Italia al 69° posto su 175 paesi del mondo, senza alcun miglioramento rispetto al 2013. Il nostro Paese si colloca ancora sullo stesso gradino in Europa di Romania, Grecia e Bulgaria. In particolare: il Rating of Control of Corruption, pubblicato dalla Banca Mondiale, il Global Corruption Barometer (che misura l’esperienza diretta di episodi corruttivi), The Quality of Governament dell’Università di Göteborg (che misura la qualità di controllo della governance pubblica). 1 3 Il quadro complessivo appare, dunque, tutt’altro che confortante, come peraltro hanno confermato recenti episodi di deprecabile malcostume. Si rivelano interessanti, al riguardo, le stime del Centro Studi di Confindustria nel rapporto pubblicato lo scorso 17 dicembre, secondo cui un punto in meno nell’indice Control of Corruption corrisponde a un tasso di crescita annuo del Prodotto Interno Lordo pro capite di 0,8 punti percentuali. Al fine di passare dalla fase dell’analisi a quella dell’azione, nel rigoroso rispetto delle prerogative e dei limiti di legge, questa Procura si sta muovendo “a trecentosessanta gradi”. In via prettamente esemplificativa, il mese scorso questo Ufficio ha partecipato ad un tavolo di lavoro di supporto ad un progetto di coinvolgimento dei cittadini nella lotta alla corruzione (Engaging Citizens in Fighting Corruption in Southern Europe), realizzato da Transparency International e promosso dalla Commissione Europea. L’obiettivo di siffatto tavolo di lavoro, esteso ad ANAC, Procura penale di Milano e Direzione Nazionale Anticrimine della Polizia di Stato, è finalizzato a fornire un supporto al prefato progetto per l’implementazione da parte di Transparency Italia del servizio c.d. ALAC (Allerta Anticorruzione) che assista cittadini e whistleblowers2 che vogliono segnalare casi di corruzione. Già in passato ho avuto modo di evidenziare come uno dei primi rimedi per ricondurre l’azione amministrativa nel virtuoso alveo della rettitudine, sia rappresentato da un incisivo sistema di vigilanza: un ruolo certamente significativo è indubbiamente rivestito dalla Magistratura contabile nelle sue “tre anime” (controllo, procura e giurisdizione) che assicurano congiuntamente l’esercizio delle funzioni cointestate all’Istituto, ossia la vigilanza sulla legalità dell’azione amministrativa nonché la funzione di ius dicere sull’operato illecito degli agenti pubblici, grazie all’azione obbligatoria e indisponibile dell’Ufficio del Pubblico Ministero. Da: Whistle = fischietto e to blow = soffiare. Letteralmente: soffiatori di fischietto. Sono i dipendenti che, in buona fede, denunciano fatti di corruzione, per i quali la legislazione vigente (Legge n.190/2012), prevede una particolare protezione contro possibili ritorsioni. 2 4 Siffatto raccordo ha visto anche nel 2014 un significativo rafforzamento, nel rispetto delle distinte ed autonome attribuzioni di Ufficio Requirente ed Ufficio di controllo, il cui punto di contatto è rappresentato dalla denuncia del danno erariale. Basti pensare, per esempio, alle contestazioni di danno erariale nei confronti di consiglieri regionali e di presidenti di gruppo consiliare, che – in molti casi - muovono anche dagli accertamenti della locale Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi della recente Legge n. 213/2012. Nel caso di specie, le verifiche di questa Procura contabile hanno ricompreso un arco temporale ben più ampio rispetto al periodo oggetto delle indagini penali della Procura di Milano, proprio valorizzando le pronunce di irregolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari adottate dalla Corte dei conti in sede di controllo. In questo senso va ribadita con forza la finalità di prevenzione generale insita nell’azione della Procura erariale: anche nell’anno 2014 sono stati innumerevoli i casi in cui, a fronte di una semplice attività di indagine o di richiesta di chiarimenti da parte di questo Ufficio requirente, gli organi dell’Amministrazione, che ne sono destinatari, hanno mutato prassi dalla dubbia legalità, procedendo a tempestive auto-correzioni. A questo proposito, si osserva che, molto spesso, la Procura regionale della Corte dei conti viene vista dai cittadini come l’ultimo baluardo della legittimità e proficuità dell’azione delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica: siffatta speranza riposta nel nostro operato, da un lato ci onora, ma dall’altro non esime dall’evidenziare come, non di rado, i consociati richiedano il nostro intervento anche in ambiti e situazioni che esulano dalle funzioni attribuite dall’ordinamento, alle quali ovviamente non possiamo che conformare il nostro operato. Ciò tra l’altro rappresenta un importante indicatore, certamente empirico ma difficilmente confutabile in termini oggettivi, delle perduranti lacune dei meccanismi di controllo interno ed ispettivi delle Amministrazioni pubbliche. Inoltre, la frequenza di segnalazioni da parte di privati o consiglieri di minoranza, laddove pertinenti, supplisce ad una carenza di informazioni su fatti e comportamenti dannosi, informazioni che i competenti organi dell’Amministrazione hanno omesso di trasmettere a questo Ufficio. In questo senso appare molto preziosa l’attività degli organi di informazione che, non di 5 rado, effettuano una segnalazione puntuale e dettagliata di fatti dannosi, da cui questo Ufficio muove per le conseguenti verifiche investigative. Sempre nell’ottica del raccordo tra le Istituzioni Repubblicane poste a presidio dell’ordinamento, implementato moderni questa modelli Procura operativi nel di 2014 ha cooperazione ulteriormente e integrazione interforze, procedendo nell’attuazione dei Protocolli di intesa con le Procure della Repubblica presso i Tribunali ordinari, finalizzate ad intensificare la collaborazione tra entrambi gli Uffici e a rendere più incisive le rispettive attività (esercizio dell’azione penale ed esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo contabile). Ho già avuto modo di soffermarmi più volte, nell’inaugurazione degli scorsi anni giudiziari sugli aspetti operativi di siffatte iniziative e, sul punto, non intendo ripetermi. Allo stato, il bilancio si conferma, giorno dopo giorno, decisamente positivo e di questo esprimo profonda, anche personale, gratitudine ai colleghi Procuratori della Repubblica in Lombardia per aver prontamente condiviso tale comune obiettivo, mediante una effettiva circolarità di informazioni (nel rispetto delle previsioni del c.p.p.) e, non di rado, mediante comuni deleghe di indagine. D’altronde, la funzione del Pubblico Ministero, deputato a vegliare sull’osservanza della Legge, è unitaria, a prescindere dall’allocazione ordinamentale degli Uffici requirenti, nell’alveo della Magistratura ordinaria o nelle Magistrature speciali. Siamo, dunque, ormai ad un passo dalla realizzazione dell’auspicio che avevo espresso in passato di un network di procure che comunichi costantemente, ottimizzando le risorse investigative, nell’ottica della condivisione delle informazioni e di utilizzo delle nuove tecnologie. Si deve sottolineare come dai diversi ambiti di esercizio dell’azione penale da parte delle Procure della Repubblica e dell’azione risarcitoria di questa Procura regionale, con la correlativa autonomia dei rispettivi giudizi, spesso consegue che la sentenza di condanna al risarcimento del danno da parte della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti rappresenti l’unica forma efficace di sanzione in cui si concretizza l’interesse dello Stato e della collettività alla repressione dei reati. Non di rado le Procure penali hanno trasmesso anche richieste di archiviazione, che però, sul fronte del danno erariale, possono avere importanti 6 spunti investigativi; parimenti, è avvenuto l’inverso, ossia questo Ufficio ha trasmesso non solo la notitia criminis, ma anche gli atti di indagine alle competenti Procure della Repubblica nel caso di accertamento di gravi illegittimità talvolta prive di una effettiva deminutio patrimonii (requisito imprescindibile per l’azione erariale), ma potenzialmente rilevanti in termini penalistici. In determinati casi, il raccordo tra gli Uffici Requirenti è giunto fino alla soglia delle rispettive udienze processuali. Siffatto “fronte comune” non poteva, però, trascurare il pieno coinvolgimento degli organi di polizia giudiziaria, la cui attività è indispensabile per un efficace svolgimento della funzione inquirente. All’ormai consolidato, “storico” e fruttuoso rapporto con il Corpo della Guardia di Finanza, i cui militari assolvono ai loro crescenti compiti di verifica istruttoria di ipotesi di danno erariale con quotidiana abnegazione e insostituibile professionalità (a fortiori in un contesto di generale riduzione delle risorse disponibili), si affiancano ulteriori importanti ausili: tra questi spicca quello prestato dai NAS dell’Arma dei Carabinieri, con i quali opera “a pieno regime” l’intesa siglata in data 13 novembre 2013 in relazione al comparto sanità e che sono stati destinatari di svariate deleghe di indagine in materia. Nel corso del 2014, come già negli anni precedenti, alcuni dei soggetti nei confronti dei quali erano dirette le indagini dell’Amministrazione o della Procura regionale hanno deciso di risarcire il danno ancor prima della formale notificazione dell’invito a dedurre o subito dopo questo, per un importo complessivo pari a euro 210.000,00, cosi riconoscendo non solo l’esattezza e la compiutezza delle prospettazioni della Procura regionale, ma anche la propria responsabilità. Non è il valore economico in sé, che ha comunque la sua importanza, che qui interessa evidenziare, quanto il veloce e immediato recupero economico, con risparmio di tempo e di risorse giudiziarie, e la valenza di deterrente prevenzione ad esso collegata. E proprio al fine di recidere alla radice i germi del fenomeno corruttivo acquista rilievo il protocollo stipulato tra questa Procura regionale e l’Ufficio 7 scolastico della Lombardia, allo scopo di promuovere la cultura della legalità delle nuove generazioni. Grazie al predetto protocollo di intesa, nell’autunno del 2014, i Sostituti Procuratori di questo Ufficio si sono recati in diversi istituti superiori statali al fine di incontrare gli studenti ed approfondire, mediante la loro diretta testimonianza, le forme di garanzia della legalità enucleate dalla Costituzione repubblicana: tra queste la Magistratura contabile sia in sede di controllo sia in sede giurisdizionale. Inoltre, proprio nel mese scorso, una cinquantina di studenti delle scuole superiori di Milano hanno assistito per un’intera mattinata ad un’udienza con cinque processi di responsabilità amministrativa, cui ha fatto seguito un breve seminario di approfondimento da parte dei Magistrati di questo Ufficio: le aule di giustizia, d’altronde, devono essere percepite e vissute come luoghi di reale esercizio di una funzione che viene sempre svolta “in nome del popolo italiano”, ed in primis in nome delle nuove generazioni; a fortiori se – come nel caso della Corte dei conti – lo scopo è rappresentato dalla reintegra dell’Erario. Il feed-back è stato assolutamente positivo e ci incoraggia nel proseguire questi sforzi che, ovviamente, si aggiungono all’ordinaria complessa attività requirente: cionondimeno, la Procura, che ho l’onere di dirigere, continuerà, con rinnovato impegno, siffatta esperienza, anche perché gli studenti si sono dimostrati, per la maggior parte, fortemente interessati nonché pronti a spronarci, con il loro giovane entusiasmo, nella vigilanza sul rispetto della Legge e sul ristoro dei pregiudizi alle risorse collettive. Si darà conto, nel proseguo, degli atti di citazione maggiormente significativi depositati presso la Sezione Giurisdizionale nel corso del 2014. Questa Procura Regionale, a seguito di acquisizione di notizie a mezzo stampa, nonché comunicazione inoltrata dalla Procura della Repubblica competente, ai sensi del Protocollo d’intesa firmato con la Procura contabile, ha aperto vari fascicoli inerenti le vicende dei rimborsi richiesti ed ottenuti dai consiglieri regionali lombardi, per il tramite dei gruppi consiliari di appartenenza. In particolare a seguito delle attività di indagini, condotte anche attraverso il supporto della Guardia di Finanza ed in raccordo con le attività 8 investigative svolte dalla Procura della Repubblica di Milano, è stato individuato un danno erariale connesso all’illecita gestione dei fondi posti a diposizione dei gruppi consiliari regionali dalla Regione Lombardia ai sensi delle leggi regionali n. 17 del 7 maggio 1992 e n. 34 del 27 ottobre 1972. Sono dunque emerse ipotesi di danno erariale ascritto a vari consiglieri del Consiglio Regionale della Lombardia (nonché ai presidenti dei rispettivi gruppi coinvolti), correlato ai rimborsi richiesti ed ottenuti, per il tramite dei gruppi consiliari di appartenenza, ai sensi delle predette leggi regionali n. 17 del 7 maggio 1992 e n. 34 del 27 ottobre 1972 per un periodo compreso tra il 2008 e parte del 2012. In tale ambito è stata esperita una consistente attività istruttoria sfociata a tutt’oggi, tra fine 2013 e 2014, in ventidue atti di citazione, nonché in ulteriori otto inviti a dedurre. Come accennato in precedenza, in tali inviti a fornire deduzioni sono state contestate – laddove pertinenti– anche le spese dell’intero anno 2012, valorizzando la pronuncia della locale Sezione regionale di controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari del predetto esercizio 2012. L’importo complessivo delle somme contestate a tutt’oggi, nei prefati ventidue atti di citazione ed otto inviti a fornire deduzioni, ammonta a quasi 300.000,00 euro. In relazione a numerose altre posizioni ha avuto luogo l’acquisizione di corposa documentazione presso la Procura della Repubblica competente per gli aspetti di rilievo penale, l’emissione di vari ordini di esibizione, l’acquisizione in via autonoma di numerosi documenti, l’audizione di persone informate sui fatti nonché la gestione delle plurime deleghe conferite da questa Procura alla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Milano. Nell’ambito del citato quadro, in quasi tutte le vertenze sono state fatte pervenire deduzioni e documenti che hanno determinato la necessità di compiere le analisi e le verifiche opportune, oltre ad ogni acquisizione supplementare utile per l’assunzione delle determinazioni di competenza. Si è parimenti resa necessaria la produzione di numerose memorie e di ulteriore documentazione agli atti dei giudizi già instaurati e pendenti, alla luce della copiosa giurisprudenza - anche delle Sezioni Riunite – sviluppatasi nella seconda parte del 2014. Inoltre, al fine di cautelare il credito erariale, ha avuto luogo la messa in mora di ulteriori 59 consiglieri 9 regionali, 11 Presidenti di gruppi consiliari, 15 componenti dell’Ufficio di Presidenza che – nel periodo 2008-2012 - hanno deliberato l’approvazione dei rendiconti consiliari ed omesso la prescritta denuncia del danno erariale, nonché di n. 2 dirigenti del Consiglio Regionale che hanno apposto il visto di regolarità alle delibere di approvazione dei rendiconti consiliari omettendo - parimenti - la denuncia di danno. Siffatto ulteriore importo in contestazione (da aggiungere rispetto al quantum di cui alle 22 citazioni) ammonta ad euro 1.375.884,13, oltre accessori, prescindendo da eventuali provvedimenti di archiviazione da parte del giudice penale attesa la nota ontologica differenza tra la responsabilità erariale e quella penale (come osservato dallo stesso Tribunale di Milano nelle ordinanze di archiviazione e contestuale trasmissione degli atti a questo Ufficio). In relazione ad otto posizioni ha avuto luogo - prima dell’udienza pubblica - la rifusione del danno contestato, di cui cinque a seguito dell’attività istruttoria (con conseguenti decreti di archiviazione), per un importo complessivo di euro 133.242,92 restituiti all’Erario regionale. Nell’ambito dell’attività di collaborazione tra la Procura della Repubblica e la Procura Regionale deve essere menzionata un’altra vicenda peraltro oggetto di attenzione mediatica. Trattasi di varie fattispecie di illecito erariale consumatesi con l’acquisto (nell’anno 2005) da parte della Provincia di Milano - per il tramite di una società di diritto privato dalla stessa pressoché totalmente partecipata (c.d. società veicolo) - di titoli azionari rappresentativi il 15% del capitale di una società per azioni (Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. anch’essa partecipata da soci pubblici tra cui appunto il Comune di Milano nonché privati) per un prezzo assolutamente incongruo ed eccessivo rispetto a quello di “mercato”, ciò con conseguente pregiudizio per le pubbliche finanze. Detto acquisto azionario per un valore sopravvalutato dei titoli, oltre a risultare pregiudizievole dal punto di vista erariale quale atto di mala gestio patrimoniale, ha inoltre consentito di contestare ulteriori pregiudizi al pubblico erario. Alla voce di danno sopra indicata, infatti, è stata affiancata un’altra contestazione riguardante una “innovativa” posta risarcitoria: trattasi della svalutazione della partecipazione azionaria (già) detenuta dall’altro socio pubblico 10 (Comune di Milano) della società Serravalle. Per effetto dell’operazione di acquisto azionario, infatti, la Provincia di Milano è risultata proprietaria, direttamente o indirettamente (per il tramite di ASAM) di quasi il 53% del capitale sociale di Serravalle (circa 38% già detenuto dalla Provincia ante compravendita, 15% detenuto dalla Provincia post compravendita) determinandosi, dunque, l’attribuzione di un minor controvalore ai titoli azionari detenuti dall’altro socio pubblico (il Comune di Milano) che, pertanto, ha visto svalutato il proprio valore partecipativo come accertato anche dietro apposita consulenza tecnica. Complessivamente, si è contestato un danno erariale pari ad un importo superiore a cento milioni di euro sia a titolo di pregiudizio patrimoniale “da sopravvalutazione dei titoli azionari acquistati” sia a titolo di pregiudizio “da svalutazione - post compravendita azionaria - del pacchetto azionario detenuto dall’altro socio pubblico” (il Comune di Milano). All’udienza pubblica del 2 aprile 2014, la Sezione giurisdizionale regionale disponeva la sospensione facoltativa del giudizio in attesa del deposito dell’esito di alcuni procedimenti penali pendenti, ritenuti di rilievo nel prefato processo di responsabilità erariale. Avverso siffatta sospensione veniva interposto regolamento di competenza dinanzi alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, contestando in particolare la ritenuta pregiudizialità del processo penale rispetto all’instaurato giudizio di responsabilità amministrativo-contabile; il Supremo plesso della Magistratura contabile ha accolto siffatto gravame annullando la prefata sospensione con ordinanza n. 12/2014. Successivamente, è stato depositato l’atto di citazione in riassunzione, la cui udienza di discussione ha avuto recentemente luogo. Un’ulteriore vicenda concerne un’ipotesi di danno erariale conseguente alla condotta di un militare dell’aeronautica chiamato a rifondere per le sottrazioni di derrate della mensa truppa, effettuate ai danni dell’Erario, per un importo di euro 88.124,17 nel periodo 1996-2001, oltre interessi e rivalutazione. In sede penale il giudice aveva dichiarato l’intervenuta prescrizione dei reati di peculato e di furto; cionondimeno, lo svolgimento fattuale risultava ampiamente dimostrato dagli atti di causa, anche alla luce delle articolate attività di accertamento effettuate nel corso delle indagini preliminari a mezzo della Guardia di Finanza. 11 Va sottolineata la vicenda concernente un’ipotesi di danno erariale conseguente alla condotta di un’ispettrice del lavoro condannata in sede penale con sentenza passata in giudicato per truffa aggravata ai danni dello Stato per avere falsamente attestato di essersi recata in visita ispettiva presso ditte della provincia di Mantova, al fine, per lo più, di accertare la sussistenza delle condizioni per l’esonero dal collocamento obbligatorio, viceversa non essendosi recata in loco pur assentandosi dall’ufficio. La convenuta era stata, altresì, condannata per falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, per avere formato, nell’esercizio delle sue funzioni, un falso verbale di ispezione periodica, non eseguendo invece alcuna ispezione. E’ stato contestato alla convenuta un danno pari alle retribuzioni percepite, a fronte di attività assegnate alla medesima e sistematicamente non svolte, nonché pari al danno all’immagine patito dall’Amministrazione, ammontante complessivamente ad euro 8.030,34 (danno diretto € 2.676,78 + danno all’immagine € 5.353,56) oltre a rivalutazione ed interessi. Merita un doveroso risalto il giudizio cautelare che ha visto la Procura regionale chiedere un sequestro conservativo per oltre euro 500.000 per ben tre voci di danno erariale di estrema attualità ovvero il danno all’immagine, il danno da tangente e il danno alla concorrenza. Il Presidente della Sezione giurisdizionale Lombardia ha concesso la misura cautelare poi confermata dal magistrato designato (ordinanza n. 67/2014). Il contenzioso de quo è nato nell’ambito dell’attività del neo-istituito pool anticorruzione presso la Procura lombarda della Corte dei conti, che ha visto la conferma dell’istanza cautelare rispetto ad un danno complessivo di oltre euro 500.000,00 in capo all’ex direttore amministrativo dell’azienda ospedaliera San Paolo di Milano. Le richieste cautelari sono maturate nell'ambito di un procedimento avente ad oggetto l'infiltrazione della "'ndrangheta" nel settore degli appalti pubblici in ambito sanitario in Lombardia. Dalle indagini espletate con l’ausilio della Guardia di Finanza di Milano, infatti, sono emerse svariate tipologie di danni erariali nei confronti dell’azienda 12 sanitaria predetta, quali il danno all’immagine, il danno da tangente e il danno alla concorrenza, oggetto di puntuali riscontri anche in sede di quantificazione. La particolarità del giudizio, la cui udienza di discussione è fissata nel corso dell’anno 2015, è la contestazione, oltre che del danno all’immagine, anche del danno da tangente e del danno alla concorrenza non sempre ritenuti pregiudizi “diversi” da parte di un certo orientamento pretorio con tendenza, quindi, ad un “assorbimento” di una voce di danno nell’altra. Lo sforzo tecnico argomentativo della Procura regionale, negli atti introduttivi del giudizio, è stato pertanto quello di distinguere i due pregiudizi al fine di ottenere la condanna per ogni singola tipologia di danno e senza alcun “assorbimento”, ciò con la più ampia tutela per l’erario. Degna di nota è la vicenda riguardante i danni patrimoniali, da disservizio e all’immagine derivanti dalla realizzazione dei reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) commessi per più di un decennio dall’assessore all’edilizia privata e dalla responsabile dello Sportello unico per l’edilizia privata del Comune di Sesto San Giovanni in occasione del rilascio dei permessi a costruire degli edifici sulle aree denominate “ex Falk” ed “ex Marelli”, ex aree industriali dismesse con alto indice di edificabilità, che hanno dato luogo al cosiddetto “sistema Sesto”. La riconducibilità dei fatti in oggetto ai responsabili risulta pienamente dimostrata dagli accertamenti bancari e patrimoniali eseguiti dal giudice penale (anche attraverso rogatorie internazionali che hanno spiegato come il versamento delle tangenti avvenisse attraverso rimesse di denaro su conti esteri di società inglesi e lussemburghesi a fronte della falsa fatturazione di inesistenti consulenze) e dalle ammissioni di colpevolezza rese dagli imputati in sede di indagini preliminari e in processi connessi, che hanno portato alla ricostruzione delle fattispecie di danno erariale connesse al comportamento delittuoso. Inoltre i nuovi funzionari dell’amministrazione comunale di Sesto San Giovanni hanno spiegato che per qualche anno dopo la cessazione dall’incarico dei responsabili degli episodi criminosi, essi stessi sono stati oggetto di scherno da parte degli operatori edilizi locali abituati a prassi non in linea con l’imparziale svolgimento dell’attività amministrativa (accesso diretto all’ufficio del responsabile anche fuori orario, rivendicazione di corsie privilegiate per l’esame 13 dei progetti edilizi, ecc.). Lo stesso Comune di Sesto San Giovanni ha quindi sottoposto a revisione tutti i procedimenti edilizi pregressi firmati dalla ex responsabile dell’Edilizia privata, mediante processi di audit, ravvisando numerose illegittimità dei medesimi (mancanza di istruttoria, erroneo calcolo della Superficie Lorda di Pavimento, mancanza delle autorizzazioni ambientali, ecc.). Il danno è stato in parte quantificato dallo stesso Comune in misura pari ai costi necessari al riesame delle pratiche edilizie ed al ripristino della corretta funzionalità degli uffici. A ciò si aggiungono i danni da disservizio e da interruzione del nesso sinallagmatico per distrazione delle energie lavorative dei funzionari corrotti. Il danno accertato ammonta complessivamente a Euro 892.840,00. Va rilevata la vicenda relativa ad una ipotesi di danno per omesso versamento proventi del gioco del lotto nel periodo successivo alla vendita da parte del concessionario della “tabella speciale tabaccai con annessa tabaccheria e ricevitoria lotto” e nelle more del procedimento di “voltura” della concessione attivato presso l’Agenzia dei Monopoli di Stato. L’istruttoria, quindi, è stata caratterizzata dalla necessità di accertare la sussistenza di una gestione contabile di fatto e la relativa responsabilità. Una volta acquisite le prove di tale gestione, l’azione della Procura è stata esercitata contestualmente sia nei confronti dell’agente contabile di diritto che dell’agente contabile di fatto. Il danno complessivo è stato quantificato dalla Procura in euro 7.055,20. Un’altra vicenda ha riguardato una ipotesi di responsabilità a carico di un dipendente dell’INAIL in servizio presso la locale sede di Varese, il quale in concorso con soggetti non convenibili dinnanzi alla Corte dei conti, aveva nel periodo 2008-2012 creato false pratiche di infortuni sul lavoro e falsificato altresì i dati delle cartelle mediche, in modo che l’Istituto erogasse ai sodali ingenti somme a titolo di danno biologico. L’azione è stata preceduta da istanza cautelare, autorizzata dal Presidente e poi confermata dal G.D.. Il danno complessivo è stato quantificato dalla Procura in €. 151.804,37. 14 Due citazioni hanno avuto ad oggetto la responsabilità contabile di dipendenti aventi il maneggio di denaro dell’amministrazione, e derivante dall’inosservanza degli obblighi propri del servizio, e segnatamente l’esatta gestione, la sua formalizzazione, la custodia e il riversamento a scadenze determinate (Sez. II, 20.2.1996, n. 1). Una citazione ha riguardato il danno erariale derivante dalla commissione da parte di appartenenti alla GdF di reati contro la P.A. E’ stato contestato il danno all’immagine, da disservizio e da mancata acquisizione di entrate, integrato, nel caso di verifica fiscale infedele, dalla perdita patrimoniale subita dall’amministrazione e almeno pari alla somma illecitamente percepita dal finanziere corrotto(c.d. danno da tangente) (Sez. III Appello, n. 572 del 6.9.2012). Va ricordata la vicenda riguardante una ipotesi di danno cagionato al Comune di Rho da parte di un Maresciallo dei carabinieri, il quale con artifici e raggiri, consistiti nel presentare false richieste di sussidi e aiuti economici per persone in difficoltà all’Area servizi alla persona del Comune, procurava a sé o altri un ingiusto profitto con grave danno economico per le casse dell’ente erogatore dei relativi contributi economici. L’azione è stata esercita anche in via sussidiaria nei confronti del Dirigente del Comune cui competeva il procedimento e la firma delle determinazioni per l’assegnazione dei contributi. In esito all’istruttoria, infatti, è emerso il contributo causale agevolativo del Dirigente per aver consapevolmente trasgredito ai più elementari obblighi di servizio connessi alla sua qualifica di responsabile del settore, consentendo in tal modo il perpetrarsi della truffa ai danni dell’Ente che, altrimenti, non sarebbe stata attuabile. La verifica documentale delle pratiche, relative alle 55 determine di impegno in discorso, ha permesso di constatare una sorta di redazione “a stampone delle stesse”, prive di riferimenti concreti alla situazione asseritamente vagliata, con palese difetto di istruttoria o verifica, non risultando neppure individuati né individuabili i soggetti cui il contributo veniva concesso. Veniva, inoltre, dimostrato che l’erogazione degli importi era avvenuta sempre con consegna in contanti da parte del dirigente nelle mani del Maresciallo e non già a 15 favore dei beneficiari. Il danno erariale così causato, per effetto del pagamento parziale da parte del Maresciallo, è stato quantificato in €. 65.700,00 ( €. 87.200 - €. 21.500). Numerose vertenze sono state aperte ed istruite relativamente ad un’ipotesi dannosa consistente nella reiterata violazione, da parte di numerosi gestori/titolari di impianti di erogazione di carburante al dettaglio situati nei territori provinciali lombardi confinanti con la Confederazione elvetica (Province di Como, Varese e Sondrio), della normativa di cui alla legge regionale lombarda n. 28 del 20 dicembre 1999, rubricata ‘Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine’, oltre che di norme penali. Le capillari indagini, che hanno preso in esame transazioni relative all’utilizzo della carta sconto benzina effettuate nelle tre Province dal secondo semestre 2006 al primo semestre 2008, sono state svolte dai relativi Reparti territoriali della Guardia di Finanza, coordinati dalle territorialmente competenti Procure penali, hanno consentito di accertare e reprimere, con l’emissione di sentenze di condanna, nella maggior parte di patteggiamento, singoli comportamenti penalmente rilevanti (truffa ai danni della Regione) consistenti nella fraudolenta violazione, da parte di numerosi gestori/titolari di imprese di erogazione al dettaglio di carburante per autotrazione, della ridetta normativa regionale, con l’indebito incameramento di rilevanti somme di denaro a danno della Regione Lombardia che, con la cennata legge, aveva stabilito di regolamentare la materia, concedendo uno ‘sconto’ sul prezzo dei carburanti alla pompa da praticarsi in favore dei cittadini residenti nei territori di confine onde disincentivarli a recarsi in Svizzera a rifornirsi di carburante (sconto da finanziarsi con la rinuncia l’incasso di parte delle relative accise). Le conseguenti indagini di questo requirente, che delegava all’uopo per i necessari approfondimenti ed accertamenti di competenza volti alla precisa determinazione degli esatti risvolti contabili (danno), i predetti Reparti della Guardia di Finanza, consentivano di emettere, ad oggi, 21 inviti a fornire deduzioni, per una sinora accertata pretesa risarcitoria (con relativo danno per le casse regionali) di € 467.550,42. 16 E’ stato altresì instaurato un rapporto collaborativo con la Regione Lombardia (UU. OO. Avvocatura ed Entrate regionali) per un più compiuto riscontro e monitoraggio delle attività ed ai fini del necessario coordinamento delle rispettive azioni risarcitorie. La maggior parte dei presunti responsabili destinatari degli inviti a dedurre (13 su 21) ha accettato di rifondere il danno così come accertato nell’atto preprocessuale (totalmente ovvero in parte – ma sempre congruamente – a seconda delle singole posizioni, in unica soluzione o, per i meno abbienti, attraverso il meccanismo rateale) senza addivenire alla citazione in giudizio, con un evidente risparmio in termini di costi processuali. Per costoro la Procura, dopo avere riscontrato l’avvenuto ristoro del danno (almeno l’inizio, con monitoraggio da parte della Regione) ha proceduto all’archiviazione delle relative posizioni. Per le restanti 8 posizioni la Procura ha esercitato l’azione di competenza, ottenendo 8 condanne per oltre € 100.000,00 complessivi, oltre alla rivalutazione ed alle spese; importi che potranno essere richiesti dalla Regione ai responsabili attraverso le procedure rituali esecutive conseguenti alla soccombenza dei convenuti. 2. LE FRODI COMUNITARIE E LA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL’UNIONE EUROPEA In materia di frodi comunitarie, si dava già conto nella relazione dello scorso anno, che questa Procura Regionale, a seguito dell’avvio di due giudizi di responsabilità per danno arrecato direttamente all’Unione Europea nei confronti di numerosi soggetti coinvolti nell’erogazione di fondi comunitari e della proposizione da parte di alcuni convenuti di regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, redigeva due controricorsi in Cassazione volti a sostenere la giurisdizione contabile nelle suddette controversie. Si trattava in particolare di vicende riguardanti una serie di truffe compiute ai danni dell’Unione Europea nell’ambito della gestione di alcuni progetti di ricerca e innovazione di carattere transnazionale finanziati, per svariate decine di milioni di euro, direttamente dalla Commissione Europea. Nell’anno 2011 è stata 17 attivata una complessa indagine in merito ad una vicenda concernente una serie di truffe compiute ai danni dell’Unione Europea nell’ambito della gestione di alcuni progetti di ricerca finanziati a livello comunitario. Secondo quanto emerso nella parallela inchiesta penale, originata da una segnalazione dell’organo antifrode dell’Unione Europea (OLAF), sarebbe stata posta in essere nel territorio della Lombardia una rilevante serie di attività delittuose finalizzate ad incamerare finanziamenti della Commissione Europea, destinati ad incentivare la ricerca tecnologica in ambito transnazionale, in assenza dell’effettivo e regolare svolgimento delle attività sovvenzionate e per effetto di false rendicontazioni dei costi di ricerca concretamente sostenuti. All’esito delle indagini esperite in sede penale emergevano rilevanti elementi di riscontro dell’ipotesi investigativa. Tali elementi, da un lato, confermavano in pieno quanto evidenziato nel rapporto OLAF, dall’altro portavano alla luce un più esteso e complesso sistema illecito finalizzato alla distrazione e all’illecito incameramento di finanziamenti della Commissione Europea. Il sistema contra legem si estrinsecava sia nella fase di elaborazione delle proposte progettuali da inviare alla Commissione Europea per ottenere l’approvazione dei progetti e lo stanziamento dei finanziamenti, sia nella successiva fase di rendicontazione delle spese. Le indagini portavano alla conclusione che il sistema aveva come fulcro la società SINEURA Spa, nel cui ambito operava una vera e propria associazione a delinquere costituita da diversi soggetti, con ruoli e compiti differenti tra loro, il cui scopo risultava l’illecita percezione e gestione dei finanziamenti c.d. diretti erogati dalla Commissione Europea. Con atto del 27.04.2011 la Procura della Repubblica di Milano ha formalizzato l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 c.p.p. ed ha prospettato il reato di associazione a delinquere nei confronti dei vertici gestionali della società SINERURA S.p.a. ed una rilevante serie di truffe aggravate in relazione ai singoli progetti finanziati dall’Unione Europea. Il procedimento per danno erariale si è dipanato nella formalizzazione da parte di questa Procura di un’istanza di sequestro conservativo, parzialmente accolta fino a concorrenza di euro 7.151.363,15 nei confronti dei maggiori protagonisti della vicenda, e nel deposito di due atti di citazione (rispettivamente in data 10.11.2011 ed in data 26.01.2012). La locale Sezione giurisdizionale, con ordinanza n. 131/2012, sospendeva i due suddetti giudizi, previa loro riunione in rito, in attesa della 18 pronuncia della Corte di Cassazione sui ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione proposti da due convenuti. In data 10.9.2013 ed in data 2.12.2013 sono rispettivamente intervenute le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20701 e n. 26395: tali arresti sono di notevole importanza, in quanto hanno dichiarato la giurisdizione della Corte dei Conti per danno diretto dell’erario comunitario, connotando dunque il Pubblico Ministero contabile quale presidio anche delle risorse dell’Unione Europea, cui ha fatto seguito la riassunzione del processo ai sensi dell’art. 367 c.p.c. I due giudizi sono stati discussi all’udienza di merito del 22.10.2014, da ben quattro Sostituti Procuratori di questo Ufficio, attesa la rilevanza anche quantitativa degli atti da esaminare, in stretto raccordo con le prospettazioni della Commissione Europea intervenuta in giudizio ad adiuvandum della Procura regionale. La relativa documentazione, sia consentito precisarlo, è stato esaminata pressochè integralmente in lingua straniera dai Magistrati di questa Procura (senza ricorrere ad alcun supporto esterno, in linea di principio oneroso) con il loro personale bagaglio di conoscenza linguistica tecnico-giuridica, ormai indispensabile nel globalizzato ordinamento giuridico, come opportunamente evidenziato anche dal Consiglio di Presidenza che promuove corsi di lingua inglese cui numerosi colleghi partecipano annualmente. Una citazione ha avuto ad oggetto il notevole danno erariale patito dall’amministrazione regionale in conseguenza di condotte truffaldine poste in essere nell’organizzazione di corsi di formazione organizzati con risorse anche di provenienza comunitaria. La contestazione ha attinto sia l’ente organizzatore sia la persona fisica cui sono state materialmente imputate le condotte fraudolente. Sul punto, la giurisprudenza ha specificato che gli enti cui sono commessi compiti di rilievo pubblico, nel caso di specie l’organizzazione di corsi di formazione professionale, rispondono, con il loro patrimonio, dell’attività dannosa posta in essere, con dolo o colpa grave, dai loro gestori in quanto sia accerta la responsabilità di questi ultimi (I Sez. Appello, n. 14 del 14.1.2009). La citazione ha scandagliato svariate tematiche rilevanti, tra le quali il contraddittorio nel processo cautelare, l’occultamento doloso del danno in caso di fatti costituenti 19 reato, l’esordio del termine di prescrizione, gli atti interruttivi (tra i quali il c.d. fermo amministrativo), i rapporti tra il processo contabile e il parallelo processo civile, l’utilizzazione e la rilevanza in ambito gius-contabile delle risultanze dei procedimenti penali e degli atti di P.G., il danno erariale in caso di distrazione o cattiva utilizzazione dei fondi destinati alla formazione professionale per via della realizzazione di corsi non rispondenti ai requisiti per cui furono erogati i finanziamenti regionali (Cass. SS.UU. n. 14825/2008). 3. SANITÀ E “MALPRACTICE” Riguardo all’attività degli esercenti la professione sanitaria, sovente oggetto di scrutinio da parte dei Magistrati erariali nei casi di c.d. “malpractice”, va rilevato che il fenomeno del contenzioso medico è in continuo aumento (n.141 vertenze aperte nel 2014, rispetto alle 108 dell’anno precedente), anche considerando i sempre più frequenti correlati aspetti penali, ciò allorquando, a seguito di un’attività sanitaria infausta, vengono erogate agli operatori sanitari condanne penali per lesioni personali colpose o per omicidio colposo. Va rilevato il danno erariale relativo ad un caso di malpractice medica addebitabile ad un'intera equipe chirurgica composta da personale medico e paramedico dipendente di un'Azienda Ospedaliera che, all'esito di un intervento chirurgico, dimenticava una "garza media" nella cavità cutanea addominale di una paziente cosi cagionando alla medesima rilevanti pregiudizi all'integrità psico-fisica con postumi permanenti. La predetta Azienda Ospedaliera risarciva i pregiudizi sofferti dalla paziente con il pagamento, in via transattiva, della somma pari ad curo 33.000,00. Con la citazione si è, quindi, contestato all'equipe medica, che aveva eseguito l'intervento chirurgico, l'intero importo di danno pagato dall'Azienda ospedaliera e rimasto a carico della stessa in quanto rientrante nella franchigia annua. Nell’ambito della responsabilita’ dei medici per errati trattamenti chirurgici, va citata la vicenda riguardante la corresponsione di un risarcimento disposto dall’Ospedale S. Paolo di Milano per una grave lesione colposa cagionata ad 20 una paziente dall’equipe del reparto di Ginecologia dello stesso nosocomio, che è stata oggetto di una transazione per una somma rimasta in parte a carico dell’ente per la previsione di una franchigia contrattuale di 20.000,00 euro nel contratto di assicurazione della responsabilità civile della struttura sanitaria. Più dettagliatamente il pagamento della somma in discorso a favore della paziente è stato disposto a seguito dei pareri dei medici legali dell’ospedale e della stessa assicurazione che hanno ravvisato nella fattispecie in esame i presupposti per una condanna al risarcimento di un danno di ammontare ancora più elevato. Il danno patrimoniale indiretto pari ad Euro 20.000,00, oltre interessi e rivalutazione, è stato già risarcito da uno dei ginecologi che ha ammesso la propria responsabilità e denunciato quella dell’allora Primario del Reparto di Ginecologia dell’Ospedale San Paolo di Milano. La CTU disposta dal Collegio ha accertato l’errato trattamento chirurgico e la colpa grave del cattedratico. Un’altra vicenda ha riguardato il danno cagionato al patrimonio dell’Ospedale San Gerardo di Monza per effetto della prestazione di attività extra-istituzionale da parte di alcuni infermieri in mancanza di previa autorizzazione del datore di lavoro pubblico. In pratica, lo svolgimento dell’attività lavorativa non autorizzata ha determinato la realizzazione di una fattispecie di responsabilità erariale derivante dal mancato riversamento dei compensi percepiti per l’attività libero professionale nel conto dell’entrata del bilancio dell’Ospedale S. Gerardo di Monza. Tale fattispecie dannosa è espressamente regolata dall’art. 53, commi 7 e 7 bis del D.lgs. 165/2001, secondo cui: “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza…. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”. Il cagionato al patrimonio dell’ente ammonta per gli invitati rispettivamente ad euro 175.299,00, euro 39.103,00, euro 21 6.856,00, per un totale di euro 271.258,00 dovuti all’Ospedale S. Gerardo di Monza. Sempre nella categoria in esame si colloca la citazione relativo ad un medico ospedaliero che, nel periodo di assenza retribuita dal servizio per malattia del figlio e congedo parentale, ha svolto attività libero professionale retribuita. Invero, in tali situazioni la controprestazione dovuta dal lavoratore assente si converte in altri obblighi (nel caso di specie, nel dedicarsi al soddisfacimento dei bisogni affettivi del bambino) e in quello di non prestare altre attività anche solo assimilabili a quelle lavorative (C. Conti, Sezione giur. Trento, n. 21 del 21 aprile 2008; III Sez. 10.12.2009, n. 571; Sez. II, 18.4. 2001, n. 147; Sez. giur. Umbria, 9 gennaio 2004, n. 2). Degna di nota è infine la vicenda relativa all’indebita percezione di contributi pubblici (borsa di studio) da parte dei convenuti in qualità di medici ammessi alla frequenza dei corsi di formazione obbligatori in medicina generale. In esito all’istruttoria svolta è emersa fattispecie di danno erariale per violazione del regime del tempo pieno e di incompatibilità con ogni ulteriore attività lavorativa libero professionale durante il corso di formazione, con consapevole e volontaria trasgressione dell’obbligo di dedicare tutta la propria attività professionale alle attività formative del corso. L’azione della Procura ha tratto fondamento dal quadro normativo illustrato, dal quale emerge con chiarezza l’obbligo dei medici partecipanti, da un lato, alla frequenza a tempo pieno delle attività didattiche teorico-pratiche e dall’altro a non svolgere attività incompatibili cui corrisponde l’erogazione di una borsa di studio dell’importo annuo complessivo di € 11.603,50 al lordo del premio di assicurazione. L’accertato svolgimento di attività professionale incompatibile ha comportato uno sviamento delle risorse pubbliche impiegate, rispetto al fine pubblicistico ritraibile dalla frequenza a tempo pieno del corso di formazione, con conseguente danno erariale. Si è in particolare evidenziato che la ratio delle norme sulle incompatibilità è quella di far dedicare il medico tirocinante esclusivamente alle attività teorico e pratiche del corso, così che venga raggiunta una formazione professionale di livello ottimale. Si tratta di una valutazione insindacabile del 22 legislatore che a tale scopo riconosce al medico una retribuzione e – ove sussista un rapporto di pubblico impiego - impone il collocamento in aspettativa senza assegni. La borsa di studio costituisce infatti un “corrispettivo pubblico” (finanziato dal fondo sanitario nazionale ed assegnato alla Regione) per partecipare alla realizzazione di un “programma pubblico” disciplinato dalla legge per il raggiungimento di una pubblica finalità (formazione di medicina generale). L’importo del danno erariale è stato commisurato all’importo della borsa di studio corrisposto durante il periodo in cui si è svolta l’attività incompatibile, rispettivamente € 7.237,95, € 10.636,56 e € 7.704,67, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali. 4. DANNO AMBIENTALE Una citazione ha riguardato il danno ambientale cagionato dalle persone fisiche titolari degli organi politici e dirigenziali di un ente deputato alla gestione di un’area protetta. La contestazione ha fatto leva sull’omissione/cattivo esercizio dell’attività di vigilanza e sanzionatoria che è ridondata in danno in relazione al vulnus arrecato al bene sottoposto a tutela con l’istituzione dell’area protetta. Si è in presenza di un “danno ambientale”, intendendo l’ambiente come “bene immateriale a se stante, espressione di un autonomo valore collettivo” (C.Conti, Sez. giur. Sardegna, n°1830/2008), ovvero “come bene unitario di interesse collettivo, la cui titolarità fa capo alla Stato-Ente, e precisamente al Ministero dell’Ambiente” (C. Conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige- Sede di Trento, n°35/2009). La Corte dei conti ha giurisdizione nei confronti dei soggetti legati alla p.a. da rapporto di impiego o di servizio cui è imputabile un danno ambientale, ai sensi dell’art. 313, comma 6, del d. lgs. 3.4.2006 n. 152. Come stabilito dalla Cassazione (sentenza n. 1087 del 1998) il danno all’ambiente considerato in senso unitario, quale bene immateriale a sé stante, comporta un accertamento che non è quello del mero pregiudizio patrimoniale, bensì della compromissione dell’ambiente stesso, espressione di un autonomo valore collettivo, oggetto di specifica tutela da parte dell’ordinamento. Lo stesso fatto può comportare, oltre che un danno ambientale, da risarcire in 23 considerazione del suo valore di insieme, anche un ulteriore e specifico danno patrimoniale, risarcibile in termini di stretta equivalenza pecuniaria. Con riferimento a tale posta di danno in giurisprudenza è stato osservato che <la Corte dei conti ha comunque giurisdizione nei confronti dei soggetti legati alla p.a. da rapporto di impiego o di servizio cui è imputabile un danno ambientale, ai sensi dell’art. 313, comma 6, del d. lgs. 3.4.2006 n. 152, secondo cui “nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all'Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio”. Tale norma ha introdotto un chiaro discrimine nella giurisdizione in materia di danno ambientale, appartenente in via generale al giudice ordinario, salvo i casi in cui tale danno sia “provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti”, nel qual caso il Ministero non può agire autonomamente, ma deve limitarsi ad inviare “rapporto all'Ufficio di Procura regionale”, per l’azione di competenza dinanzi alla Sezione giurisdizionale della stessa Corte> (C.Conti, Sez. giur. Sardegna, n. 1830 del 18.9.2008). Il danno in questione si presta ad essere quantificato in relazione ai costi degli interventi necessari per il ripristino del bene leso. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, "una volta accertata la compromissione dell'ambiente in conseguenza del fatto illecito altrui, la prova del danno patito dalla P.A. deve ritenersi in re ipsa, e la relativa liquidazione quando non sia tecnicamente possibile la riduzione in pristino - deve avvenire con criteri ampiamente equitativi, in quanto non è oggettivamente possibile tenere conto di quegli effetti che inevitabilmente si evidenzieranno solo in futuro" (Sez. 3, n. 25010 del 10/10/2008). Per la Corte di Cassazione "la domanda di risarcimento del danno ambientale ancora pendente alla data di entrata in vigore della L. 20 novembre 2009, n. 166, è assoggettata, in ordine alla liquidazione del danno, ai criteri specifici risultanti dal nuovo testo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311, commi 2 e 3, come modificato dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 5-bis, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella citata L. n. 166 del 2009, 24 individuandosi tali criteri direttamente nelle previsioni dei punti 1, 2 e 3, dell'Allegato 2^ alla Direttiva 2004/35/CE e, solo eventualmente, ove sia stato nelle more emanato, in quelle contenute nel D.M. previsto nell'ultimo periodo del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 311, comma 3 citato" (Sez. 3, n. 6551 del 22/03/2011). Ebbene, il citato decreto legislativo n. 152/2006, nel disciplinare l’azione risarcitoria per il danno ambientale, contempla, come ritorno dell'ambiente alle condizioni riparazione primaria, il originarie, ovvero i costi delle attività necessarie a conseguire la completa e corretta attuazione degli interventi di riparazione ambientale (art. 311). 5. LA PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO REGIONALE La parificazione del rendiconto regionale è prevista dall’art. 1, co. 5, d.l. n. 174/2012, secondo cui: “Il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale”. L’attività di parificazione svolta dalla Corte si pone in un rapporto di ausiliarietà nei confronti delle assemblee legislative ed è, dunque, teleologicamente collegata alla legge di approvazione del rendiconto stesso. Sotto il profilo procedurale, va considerata la perfetta sovrapponibilità delle formalità della giurisdizione contenziosa in ambito statale e regionale, per la coesistenza, sul territorio, dell’Ufficio di procura presso ogni Sezione giurisdizionale, accanto alle Sezioni regionali di controllo. Le norme processuali prevedono, infatti, l’intervento del P.M. in udienza, evocato dall’art. 40, r.d. n. 1241/1934, mediante il suddetto richiamo alle “formalità della giurisdizione contenziosa” (art. 18, r.d. 13 agosto 1933 n. 1038). 25 Le conclusioni scritte dell’Ufficio di Procura ex art. 40 T.U. n. 1214/1934 hanno avuto ad oggetto in particolare i profili finanziari e gli equilibri di bilancio, la spesa del personale, gli organismi partecipati, i controlli interni e la spesa sanitaria. Ovviamente, nell’esercizio di tale competenza, non si tratta di evidenziare patologie foriere di eventuali responsabilità amministrative, ma di tener conto delle azioni o delle omissioni delle amministrazioni, nei vari settori di intervento attinenti sia la spesa che le entrate. A tal fine i Pubblici Ministeri di questa Procura hanno partecipato a svariate sessioni di lavoro con i Magistrati della Sezione regionale di controllo, a plurime audizioni dei Dirigenti della Regione Lombardia promosse dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nonché alla camera di consiglio della Sezione regionale di controllo ove è stato approvato lo schema di relazione trasmesso all’Amministrazione regionale. In sede di requisitoria del Procuratore regionale sono stati mossi plurimi rilievi in riferimento a svariati profili, anche diversi rispetto a quelli evidenziati dalla decisione e coeva relazione approvate dalla Sezione regionale di controllo, da cui trova conferma – in maniera sempre più chiara – la collocazione ordinamentale del Pubblico Ministero contabile quale Magistrato posto a presidio della legalità finanziaria dell’azione dei pubblici poteri in una visione tutoria molto più ampia rispetto a quella di accertamento del danno erariale in senso proprio. In buona sostanza, non vi è chi non veda come il P.M. contabile sia configurato dal Legislatore quale autentico perno delle garanzie oggettive poste a presidio delle pubbliche finanze, anche nell’esercizio delle nuove forme di controllo finanziario sui bilanci delle Regioni. L’attività di analisi del P.M. costituisce, pertanto, un ausilio per l’eventuale esercizio di attività di autocorrezione da parte delle amministrazioni e uno stimolo per gli organi rappresentativi, al fine dell’effettuazione di scelte politiche idonee a garantire l’equilibrio dei bilanci pubblici, così come oggi costituzionalmente previsto. 26 6. PUBBLICO IMPIEGO ED ENTI LOCALI La provvista di personale costituisce requisito imprescindibile per qualsivoglia organizzazione, sia essa pubblica o privata. Nel caso del rapporto di lavoro di pubblico impiego, lo svolgimento delle funzioni con “disciplina ed onore” per garantire imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa deve rivelarsi altresì un fattore di crescita del sistema Paese, in particolare in un contesto di crisi economica; a fortiori alla luce dell’incidenza (anche in termini di rigidità) degli oneri per il personale sul complesso della spesa pubblica, che permane significativa pur a fronte di un draconiano blocco della retribuzioni dei dipendenti pubblici. Per queste plurime ragioni l’ambito del rapporto di pubblico impiego è di profondo interesse per la Procura contabile. E’ stato contestato il danno erariale causato da un dipendente pubblico in costanza di rapporto di lavoro a tempo pieno con l'amministrazione sanitaria e derivante dallo svolgimento di attività extra-istituzionale in difetto della prescritta autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ciò in spregio degli obblighi di servizio sugli stessi incombenti in violazione di quanto previsto dall'art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001 e s.m.. Con l'invito e contestuale istanza di sequestro conservativo il dipendente pubblico è stato chiamato a rispondere del pregiudizio erariale causato all'amministrazione sanitaria pari a complessivi euro 70.262,73, derivante dalle violazioni di legge sopra descritte e richiamate; tale pregiudizio deve essere, quindi, rinvenuto nella mancata acquisizione al bilancio dell'amministrazione di appartenenza dei compensi extra istituzionali percepiti dal dipendente per l'espletamento degli incarichi professionali in assenza di alcuna rituale autorizzazione. Nel corso del 2014 sono stati notificati due inviti a fornire deduzioni con i quali sono state contestate, in comuni di piccola ovvero piccolissima dimensione, le nomine del segretario comunale a direttore generale. Se è vero che l’art.108, ultimo comma, del TUEL consentiva - all’epoca dei fatti - al Sindaco di nominare direttore generale il segretario a prescindere da soglie demografiche, deve 27 tuttavia escludersi che tale nomina possa essere disposta in realtà amministrative minime, come nel caso di comuni con poche unità di dipendenti totali. In tali casi la nomina di un direttore generale, in mancanza della predisposizione degli atti che ne rappresentano l’essenza stessa (assente nelle due fattispecie), risulta del tutto irrazionale ed il compenso aggiuntivo attribuito al segretario comunale è stato pertanto ritenuto pregiudizio erariale nei confronti dell’ente. Sono stati chiamati a rispondere del danno sia il Sindaco che ha disposto la nomina, sia il segretario comunale che la ha avvallata, beneficiandone, per un importo complessivo di euro 101.278,68, oltre accessori. E’ stato notificato invito a fornire deduzioni nei confronti di organi politici e burocratici di un ente locale che hanno concorso ad adottare quattro atti (di cui due delibere collegiali di Giunta e due ordinanze sindacali) dichiarati discriminatori dal Giudice del Lavoro e forieri di danno erariale, in relazione alle spese processuali, per un importo complessivo pari ad euro 10.936,25. Più precisamente, il carattere discriminatorio dei comportamenti tenuti dagli odierni convenuti consiste nell’aver adottato: a) due delibere di Giunta che hanno previsto un contributo economico per disoccupati e per spese oculistiche e dentistiche riservato ai soli cittadini italiani; b) un’ordinanza sindacale che esclude gli stranieri dal cosiddetto “sistema integrato dei servizi sociali”; c) un’altra ordinanza sindacale che esclude dalla possibilità di iscrizione all’anagrafe gli stranieri privi di “carta di soggiorno”. E’ stato notificato un invito a fornire deduzioni nei confronti di organi di vertice di un’azienda ospedaliera in relazione alla gestione del rapporto di lavoro con un dirigente medico dipendente a tempo determinato, che è stato licenziato prima della scadenza del contratto in violazione delle vigenti disposizioni legali e contrattuali. A seguito della contestazione da parte di quest’ultima della legittimità del recesso datoriale, l’Amministrazione ha pattuito in sede transattiva esborsi ritenuti, allo stato, forieri di danno erariale pari ad euro 29.054,60 oltre accessori. 28 E’ stato notificato un invito a fornire deduzioni nei confronti di due colonnelli del Ministero della difesa in relazione alla gestione del rapporto di lavoro con una dipendente che ha svolto mansioni superiori in violazione delle vigenti disposizioni legali e contrattuali. A seguito del ricorso da parte di quest’ultima, il Giudice del Lavoro ha condannato l’Amministrazione della Difesa a corrispondere le differenze retributive, i cui esborsi rappresentano un’ipotesi di danno erariale. Un’ulteriore vertenza muove dalla deliberazione di una Giunta comunale, ritenuta illegittima ed illecita, poiché addossa indebitamente all’Ente locale un costo inerente all’oblazione di reati contestati al Sindaco e al Vice-Sindaco per un comportamento contra legem ascrivibile alle loro individuali responsabilità. L’illiceità della decisione di accollare alle finanze comunali il pagamento dell’oblazione (quale causa estintiva del reato) in favore dei due organi politici appare confermata ad abundantiam dall’assoluta mancanza di qualsivoglia motivazione nel corpo della delibera, sotto il profilo dei presupposti di diritto che abiliterebbero la Giunta comunale a porre a carico del bilancio dell’ente siffatta tipologia di spesa. I soggetti che hanno concorso al compimento del fatto dannoso sono gli Assessori comunali che, partecipando alla seduta nella quale è stata approvata la deliberazione giuntale, hanno espresso voto favorevole, nonché il funzionario comunale nella duplice veste di Vice – Segretario Comunale che ha partecipato alla amministrativo-contabile Successivamente seduta ha all’invito reso a di Giunta parere dedurre e di favorevole tutti i Responsabile di presunti dell’area regolarità responsabili tecnica. hanno provveduto – pro quota - all’integrale pagamento dell’importo contestato cui ha fatto seguito l’archiviazione per avvenuta completa rifusione del danno. Sempre nell’ambito degli Enti Locali è’ stato contestato il danno erariale per illegittimo/illecito riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, lett. e), TUEL. In particolare, l'avvenuto riconoscimento del debito fuori bilancio nel caso di specie non appare conforme a legge e con esso l'avvenuta deminutio patrimonii sofferta dall'ente locale e ciò avuto riguardo alla circostanza che non si vede come possa e debba gravare sulle casse comunali una sanzione 29 amministrativa irrogata non all'ente locale, bensì al Sindaco e rappresentante legale dello stesso nella rispettiva qualità di responsabile ai sensi della normativa in materia ambientale. Pertanto, sono stati citati in giudizio i soggetti di seguito generalizzati e nella rispettiva qualità (consiglieri comunali votanti favorevolmente il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, lett. e), TUEL, il Segretario comunale partecipante alla seduta consiliare e il revisore del conto che ha espresso parere favorevole al riconoscimento predetto) per i quali sì ravvisano tutti gli elementi costituitivi della responsabilità amministrativocontabile. In un’altra vicenda è stato contestato il danno all'immagine causato all'amministrazione comunale da parte di un dipendente a seguito del comportamento doloso, penalmente rilevante (peculato art. 314 c.p.) e reiterato, accertato a suo carico con sentenza irrevocabile di condanna emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Il danno all'immagine che il dipendente comunale è chiamato a risarcire è stato determinato in misura pari a più del doppio dell'utilità percepita, e ciò avendo riguardo ad un solido parametro normativa di determinazione che permette di effettuare una determinazione del quantum debeatur priva di arbitrarietà. Il riferimento normativo è quello del comma 1 sexies dell'alt. 1, legge n. 20 del 1994, introdotto dalla legge anticorruzione (L. n. 190/2012), il quale sancisce che "Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente". Il notevole clamor fori avuto dalla vicenda nonchè i numerosi articoli di stampa pubblicati dagli organi di informazione locale hanno consentito di operare una quantificazione del pregiudizio erariale in contestazione nella misura pari al doppio dell'utilità percepita dall'interessato. 30 Per quanto riguarda il conferimento di incarichi esterni in mancanza dei presupposti di legge, va ricordata la vicenda di conferimento di incarico al comandante della Polizia Municipale da parte del Comune di Gavardo (BS), ai sensi dell’art. 110 T.U.E.L., in presenza di analoghe professionalità interne e nonostante si trattasse di soggetto privo del necessario titolo di studio, in quiescenza da quasi 10 anni ed in procinto di compiere il 67 anno di età, in contrasto con quanto previsto dall’art. 33, comma 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248. Più in dettaglio, il conferimento dell’incarico al Comandante dell’Area della Vigilanza designato dal Sindaco è illegittima e foriera e dannosa per l’ente in quanto: 1) ha avuto luogo in mancanza di apposita previsione statutaria, tant’è che si è resa necessaria un’apposita modifica allo Statuto comunale entrata in vigore però solo successivamente al conferimento dell’incarico; 2) alla data del conferimento dell’incarico presso l’Area della Vigilanza del Comune di Gavardo erano in servizio due soggetti con una professionalità tale da poter assumere l’incarico - anche solo temporaneamente - di responsabile della medesima Area; 3) l’Area Vigilanza era già diretta da un responsabile di ruolo (appositamente non confermato), con qualifica D3, il quale svolgeva con scrupolo il proprio lavoro e poteva vantare senza dubbio una professionalità superiore a quella del comandante incaricato dal Sindaco, 4) il Comandante designato dal Sindaco era del tutto privo della professionalità minima necessari e di quella competenza d’alto livello richiesta dalla legge, trattandosi di persona priva di laurea e di diploma di scuola media secondaria, anche in relazione alle necessarie conoscenze specialistiche richieste al personale di categoria D degli enti locali a fronte dell’incessante produzione normativa nel settore di competenza nell’ultimo decennio (cfr. l’art. 8, L. 7 marzo 1986, n. 85, che esige per il personale della Polizia Locali gli stessi titoli di studio previsti per le corrispondenti qualifiche del personale dei dipendenti dell’ente locale nonché l’All. A al CCNL Enti Locali del 31 marzo 1999); 5) al momento del conferimento dell’incarico il Comandante designato, nato il 5 aprile 1944, era in procinto di compiere il 67 anno di età e, dunque, giusto quanto disposto dall’art. 33, comma 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non avrebbe potuto essere assegnatario di alcun incarico dirigenziale, perché nel corso dell’incarico sarebbe decorso il limite massimo d’età per il 31 trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti previsto dall’art 16 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 (questa lettura della disposizione è conforme al parere n. 2/2002 del 10 aprile 2012 del Dipartimento della Funzione pubblica); 6) non è stata operata alcuna comparazione con i profili professionali dei funzionari in servizio nel Corpo della Polizia Locale; 7) l’assoluta inutilità dell’incarico affidato al Comandante di fiducia del Sindaco è infine risultata del tutto evidente a seguito dell’istruttoria specifica, svolta dalla Procura contabile, in quanto l’attività del Comandante si è concentrata in un’assidua presenza in ufficio, senza aver apportato alcuna innovazione organizzativa o gestionale dell’attività. Il danno al patrimonio dell’ente per il conferimento dell’incarico, in totale carenza dei presupposti legali, ammonta a Euro 87.992,57. Degna di particolare rilievo è la vicenda riguardante una fattispecie di danno patrimoniale subito dal Comune di Monte Marenzo, a seguito della prescrizione del credito vantato nei confronti del Comune di Torre di Busi, per la gestione in convenzione del servizio di segreteria comunale a partire dal 1° gennaio 1999 e a tempo indeterminato. Dopo la diffida ad adempiere il Comune di Monte Marenzo aveva adito il giudice amministrativo, il quale ha accertato che le quote di spettanza dei Comuni di Torre de Busi e di Erve avrebbero dovuto essere corrisposte al Comune di Monte Marenzo con cadenza bimestrale (art. 8, Convenzione) e che, pertanto, i diritti in discorso, essendo crediti periodici, erano evidentemente soggetti prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. e nel caso già prescritti. Per il risarcimento del danno al patrimonio - di euro 34.445,28 - sono stati citati in giudizio il responsabile dell’Ufficio delle Entrate dell’ente, responsabile della gestione del credito, il Sindaco, nonché assessore con delega al bilancio, il Segretario comunale ed il titolare dell’organo di revisione. Con sentenza 30 dicembre 2014, n. 234, la Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, pur avendo acclarato gli estremi della colpa grave dei convenuti che per anni non si erano curati di esigere il proprio credito, ha ritenuto che i vantaggi conseguiti da altra amministrazione fossero compensativi del danno al patrimonio dell’Ente ed ha assolto i convenuti. Si ritiene tuttavia che l’autonomia tributaria, patrimoniale e finanziaria degli enti locali sancita dalla riforma costituzionale di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 3 e la diversità tra gli 32 enti cui fanno capo l’amministrazione danneggiata e quella danneggiante (non fanno riferimento alla stessa comunità amministrata), non adeguatamente valutata dal giudice di prime cure, costituiscano presupposti per la riforma della sentenza. E’ stato, pertanto, predisposto formale atto di appello. Una vicenda ha riguardato l’indebita’ utilizzazione dei fondi assegnati per spese di rappresentanza ed istituzionali per finalita’ private. Analogamente a quelle che hanno recentemente interessato in tutta Italia i Consiglieri Regionali, la vicenda riguarda l’indebito rimborso delle spese pasti da parte dell’ex sindaco del Comune di Montichiari (Brescia), la quale ha imputato le spese relative ai propri pasti giornalieri (e talora dei propri familiari) nei principali ristoranti della città, a seconda dei casi, al capitolo del bilancio dell’Ente relativo alle spese di rappresentanza, e a quello per manifestazioni culturali, in violazione del principi di buona amministrazione, economicità ed inerenza della spese. Alcuni pasti sono stati poi fatti pagare alla locale Associazione Pro-Loco, utilizzando i fondi attribuiti alla stessa per le attività di promozione turistica dell’associazione. L’illecita imputazione delle spese ed il dolo dei convenuti sono stati accertate anche attraverso la valutazione delle prove (in particolare attraverso le intercettazioni telefoniche) acquisite dall’autorità giudiziarie nel corso dell’accertamento di reati diversi da quelli contro la P.A. (nel caso di specie il peculato). Il danno nel caso di specie ammonta ad euro 7.211,50. L’importo contestato è stato integralmente versato dai responsabili. 7. CONTI GIUDIZIALI Vanno segnalate le istanze per resa di conto dei contabili delle Università della Lombardia. In seguito alla comunicazione da parte del Presidente della Sezione Giurisdizionale del mancato deposito dei predetti conti, la Procura ha valutato, innanzitutto, la sussistenza di un obbligo in tal senso da parte delle università, per poi incentrare l’istruttoria sulla individuazione degli agenti contabili, non essendo stati questi individuati neppure nelle funzioni dalla Sezione 33 Giurisdizionale nell’ambito della cd. anagrafe dei conti. Sono state depositate 14 istanze per la resa del conto da parte degli istituti cassieri dal 2007 al 2012. La Procura ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi dell’obbligo di rendicontazione giudiziale in capo agli agenti contabili delle Università, quali Enti pubblici non economici. Tale obbligo, infatti, deriva innanzitutto dal fatto che ai giudizi di conto si applica il secondo comma dell’art. 103 della Costituzione. Detta norma reca un principio tendenzialmente generale e - per questa parte- senza alcuna riserva di legge, che conferisce capacità espansiva al T.U. del 1934 consentendone l’estensione a situazioni non espressamente regolate in modo specifico ( SS.UU. sent. n. 12367/2001; SSUU Sent. n. 14029/2001). In applicazione di detto principio generale, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 110/1970, ha inoltre puntualizzato che eventuali gradi di autonomia non facciano venir meno le garanzie giurisdizionali anteriormente apprestate dall’ordinamento generale per assicurare la corretta gestione del pubblico denaro (nel caso deciso si trattava dell’autonomia costituzionalmente garantita delle Regioni). E ciò in quanto deroghe alla giurisdizione sono ammissibili, in via di stretta interpretazione, solo nei confronti di “organi immediatamente partecipi del potere sovrano dello Stato, e perciò situati ai vertici dell’ordinamento, in posizione di assoluta indipendenza e di reciprocità”, con ciò rimarcando la fondamentale differenza tra il concetto di “autonomia” e quello di “sovranità”. Il giudizio di conto è, pertanto, un giudizio necessario “ in virtù del quale a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia maneggio di denaro e valori di proprietà dell’ente è consentito sottrarsi” ( Corte Cost. 114/1975). Ne consegue – alla luce dei principi sopra ricordati- che l’autonomia giuridica ed amministrativa delle Università e la loro autonomia finanziaria e contabile non costituiscono circostanze idonee a derogare la giurisdizione della Corte dei conti, sottraendo gli agenti contabili dell’Università all’obbligo di rendere il conto giudiziale della loro gestione. Nelle more, tutte le istanze sono state accolte dalla Sezione e le Università stanno procedendo agli adempimenti nel termine concesso. APPELLI 34 Appello incidentale avverso la sentenza sez. Giur. Lomb. n. 312/2013 (giudizi riuniti nn. 27608, 27620, 27624 e 27633) Il predetto appello incidentale muove da una vicenda in cui - a seguito delle indagini penali condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nell’ambito di operazioni investigative in materia di traffico di stupefacenti – erano emersi numerosi rapporti di natura illecita tra diversi appartenenti all’Arma dei Carabinieri e personalità dedite al traffico di sostanze stupefacenti. Dalle indagini era emersa la commissione da parte degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri di plurime ipotesi di reato: in particolare delitti contro la P.A., quali corruzione, concussione, rivelazioni di segreti d’ufficio, nonché spaccio di stupefacenti, tentata rapina, varie ipotesi di falso ed ancora plurimi reati “satelliti” nell’ambito del complessivo disegno criminoso avuto di mira dai soggetti coinvolti. Evocati a giudizio i responsabili per il ristoro del danno erariale con quatto distinti atti di citazione, la Sezione - previa ordinanza di riunione dei quattro giudizi - con la gravata sentenza n. 312/2013 riteneva parzialmente fondata la domanda attrice. Sotto il profilo della soccombenza parziale della Procura Regionale, veniva rigettata la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno patrimoniale diretto da peculato ed il relativo danno all’immagine, nonché la domanda risarcitoria avente ad oggetto la lesione dell’immagine a fronte di sentenza penale che ha accertato la commissione di reati comuni (id est, non ricompresi nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale). A seguito di appello principale proposto da uno dei convenuti, proposto appello incidentale, i cui motivi di gravame hanno veniva riguardato soprattutto la valenza della sentenza di “patteggiamento” nel giudizio di responsabilità amministrativo – contabile e la sussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno all’immagine, con richiesta di condanna pari ad (ulteriori) euro 118.500,00. Appello incidentale avverso la sentenza sez. Giur. Lomb. n. 180/2014 Nell’ambito della vicenda della gestione dei fondi da parte dei consiglieri regionali della Lombardia, a seguito di appello principale proposto da uno dei convenuti in primo grado (Presidente di gruppo consiliare), è stato interposto 35 appello incidentale avverso una sentenza di condanna ad un importo inferiore rispetto al petitum di questa Procura regionale (sentenza Sez. Giur. reg. Lomb. n. 180/2014). In particolare, per quanto concerne i profili di soccombenza parziale dell’Ufficio Requirente, relativi alla posizione dell’appellante principale, nel gravame incidentale si è prospettata la sussistenza della responsabilità contabile in senso stretto del capogruppo, l’elemento soggettivo doloso, la responsabilità per l’intero dell’appellante principale senza possibilità né di scomputo per asserito contributo concausale di terzi (non evocati a giudizio) né di esercizio del potere riduttivo, con richiesta di condanna del capogruppo per l’intero pari ad euro 44.574,05 (rispetto all’importo complessivo di euro 22.500 di cui alla gravata sentenza di condanna in via parziaria nei confronti di consigliere e capogruppo). Appello avverso la sentenza sez. Giur. Lomb. n. 270/2013 L’impugnazione ha avuto ad oggetto il capo della sentenza che ha dichiarato inammissibile l’azione erariale introdotta in presenza di effettivo esborso finanziario in base a sentenza esecutiva non passata in giudicato. La sentenza impugnata ha motivato la decisione di inammissibilità dell’azione rifacendosi anche ad un precedente della Sezione (sentenza n. 305/2011) che, a seguito dell’impugnazione della Procura regionale, è stato riformato dal Giudice di Appello ( I Sez. Appello, n. 43 del 14.1.2014). Appello avverso la sentenza sez. Giur. Lomb. n. 292/2013 L’impugnazione ha riguardato il capo della sentenza di primo grado che ha ritenuto il comportamento del convenuto immune da colpa in ordine alla quantificazione dei c.d. standard urbanistici nell’ambito di un piano di recupero. L’Ufficio ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito come la scusabilità dell’errore non sussiste allorché non si rinvengono situazioni e circostanze legate a regole di difficile e controversa interpretazione, evidenziati, soprattutto, da contrasti giurisprudenziali (C.Conti, III Sez. Appello, n. 9 dell’8.1.2003). Contrasti assolutamente inesistenti in materia, stante la pacifica e costante giurisprudenza del giudice amministrativo, per il quale la determinazione degli “standard” deve far riferimento non già al volume fisico 36 fuori terra degli edifici, bensì alla “capacità insediativa residenziale teorica” (tra le altre, Consiglio Stato, Sez. IV, n. 860/2007; n. 797/1997). Appello avverso la sentenza sez. Giur. Lomb. n. 57/2014 E’ stata appellata la sentenza di primo grado che, relativamente a plurimi incarichi di addetti stampa a favore di soggetti esterni all’amministrazione, ha mandato assolti i convenuti ritenendo conformi al dettato normativo i conferimenti. L’Ufficio ha tra l’altro invocato i precedenti per cui il possesso del diploma di laurea rappresenta “un requisito basilare” (Sez. giur. Lombardia, n. 880 del 29.12.2009) e che nel conferire l’incarico l’amministrazione deve tener “conto dei requisiti culturali previsti dal dPR 21 settembre 2001 n° 422” non potendo “instaurare il rapporto … con un soggetto che non avrebbe potuto svolgere, nelle Strutture di riferimento, alcuna mansione attribuibile a un dirigente ovvero a un funzionario di livello immediatamente inferiore” (C.Conti, Sez. III Appello, n. 419 del 6.5.2009; Sez. giur. Lombardia, n. 638 del 13.12.2007). Appello avverso la sentenza sez. Giur. Lomb. n. 77/2014. Con l’appello l’Ufficio ha censurato la pronuncia di prime cure che, in una fattispecie di rimborso indebito di oneri per assolvimento dei compiti di amministratore pubblico a favore di soggetto socio, amministratore/dipendente di società di capitali, ha ritenuto configurabile e provato in capo al convenuto il cumulo delle tre qualità. La Procura ha sul punto rilevato che, caso di specie, non risultava accertato in concreto lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l’assoggettamento all’effettivo potere direttivo, di controllo, di supremazia gerarchica e disciplinare dell’organo di amministrazione, che la giurisprudenza ritiene imprescindibile per riconoscere la titolarità del rapporto di lavoro subordinato da parte dell’amministratore di società (Cass. 6819/2000; 381/2000; 3886/1999; 894/1998; 9368/1996). La Procura ha dedotto anche l’omissione di pronuncia su una domanda subordinata, omissione che determina la nullità della sentenza (Cassazione n. 375/2005; C. 7519/2003; 37 C. 590/1998) e che, in base al principio consacrato nell'art. 161, 1° co. c.p.c., può essere fatta valere quale motivo di impugnazione. Appello avverso la sentenza sez. Giur. Lomb. n. 88/2014 L’Ufficio ha censurato la decisione di primo grado che, relativamente ad una fattispecie di conferimento di incarichi dirigenziali a contratto a favore di dipendenti dell’ente già responsabili dei servizi, ha mandato assolti i convenuti. La Procura, nell’ambito di una articolata censura, ha rilevato che l’art. 110, c. 2, del d.lgs. 267/2000, ammette incarichi dirigenziali extra dotazione organica a tempo determinato solo “in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente” e che pertanto non è legittimo il ricorso a tale strumento a favore di dipendenti incardinati come responsabili dei servizi che vengono investiti di un incarico dirigenziale per assolvere, nella nuova veste, i compiti che già disimpegnavano quali funzionari responsabili. Appello avverso la sentenza sez. Giur. Lomb. n. 30/2014 L’impugnazione ha riguardato una pronuncia che, nell’abito di una complessa vicenda di archiviazione di SPV elevati dal Corpo forestale dello Stato, aveva ritenuto non sufficientemente provata l’antigiuridicità della condotta imputata al convenuto. La Procura ha, sul punto, rilevato come risultassero per tabulas sia la circostanza che al momento dell’accertamento da parte del CFS difettassero le prescritte autorizzazioni e sia la consapevolezza di tale circostanza da parte del convenuto, che infatti ha dato atto che il procedimento era diretto a “regolarizzare”, “dal punto di vista autorizzativo”, le opere già realizzate in difformità rispetto alle autorizzazioni amministrative rilasciate. Infine, 3 atti di appello sono stati proposti dalla Procura regionale avverso le sentenze della Sezione Giurisdizionale che hanno assolto una pluralità di medici frequentanti un corso di formazione specifica in medicina generale beneficiando di una borsa di studio finanziata con fondi pubblici ma svolgendo, durante lo stesso periodo, prestazioni lavorative, incompatibili per legge, remunerate da terzi. 38 In realtà, in un primo momento la Sezione Giurisdizionale ha condannato i medici de quibus a “restituire” l’intero importo della borsa di studio indebitamente incassata con condanna altresì degli stessi al pagamento delle spese di giustizia (sentenze n. 7, 23 e 40 dell’anno 2014). Successivamente, a distanza di nemmeno qualche settimana dalle prime condanne, la Sezione ha invece assolto i medici in discorso in ragione di una asserita assenza di alcun danno all’erario e finanche condannando le amministrazioni danneggiate al pagamento delle spese processuali in favore dei medici convenuti. Gli atti di appello proposti, dunque, da un lato hanno censurato i capi delle sentenze di assoluzione anche alla luce delle pronunzie di condanna adottate in un primo momento dalla stessa Sezione giurisdizionale e per le motivazioni ad esse sottese. Da altro lato gli atti di appello hanno censurato il capo delle sentenze di assoluzione predette nella parte in cui è stata addirittura condannata l’amministrazione sanitaria al pagamento delle spese di causa. Negli atti di appello, infatti, si è evidenziato che le Sezioni giurisdizionali contabili, alla luce delle norme vigenti, possono soltanto liquidare le spese di giudizio - che saranno poi rimborsate a richiesta dei convenuti e previo parere di congruità delle spese stesse – non potendo, invece, le Sezioni territoriali, condannare al pagamento delle spese di giustizia le amministrazioni d’altronde nemmeno partecipanti ai processi. Il motivo di appello in parola è stato così rubricato: “Nullità della sentenza nella parte in cui il Collegio lombardo, per effetto del proscioglimento nel merito del soggetto convenuto, ha “condannato” l’Amministrazione “danneggiata” al pagamento delle spese legali all’uopo liquidate (essendo però consentito alle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti soltanto di “liquidare” - e non di condannare - (alle spese) con conseguente formazione di un titolo esecutivo giudiziale condannatorio nei confronti di un soggetto (l’amministrazione danneggiata) non partecipante al giudizio di responsabilità. Da ultimo va osservato che identici atti di appello proposti avverso le sentenze assolutorie aventi ad oggetto la predetta fattispecie di responsabilità scrutinata non soltanto dalla Sezione Lombardia ma anche da altre Sezioni 39 giurisdizionali essendo state erogate le borse di studio in favore dei medici su tutto il territorio nazionale – hanno già trovato accoglimento da parte del giudice di secondo grado con conseguente recente condanna, in appello, dei medici convenuti (sentenza, I Appello, 99/2015). ESITI APPELLI Sent. 43/2014 Corte Conti, I centrale Appello: in tema di ammissibilità dell’azione per danno indiretto, è stato accolto l’appello della Procura avverso la sentenza della Sez. Giur. Lombardia n. 305/2011 aderendo alla tesi prospettata dall’organo requirente, secondo cui l’azione è ammissibile anche in assenza di giudicato della sentenza civile in base alla quale è stato effettuato il pagamento, purchè questo sia stato effettuato dall’Amministrazione per effetto di pronuncia giudiziale provvisoriamente esecutiva. L’appello ha rinviato al primo grado ed il giudizio è stato riassunto dalla Procura con atto di citazione. Sent. 522/2014 Corte dei Conti, I centrale Appello: In tema di danno all’immagine è stato accolto integralmente l’appello proposto dalla Procura avverso la sentenza della Sez. Giur. Lombardia n. 543/2011 aderendo alla tesi prospettata dall’organo requirente. Ciò che preme rilevare è che la Sezione di Appello fa propria la ricostruzione e l’interpretazione costituzionalmente orientata prospettata dalla Procura nell’atto di appello in cui viene evidenziato come l’art.7 della L. 97/2001 ( richiamato dall’art. 30 ter D.L. 78/2009), presenta una pluralità di significati che può essere ridotta ad unità solo ricorrendo ad una interpretazione logico-sistematica e, in particolare, come sostenuto dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza n. 335/2010, ritenendo che se non è irragionevole selezionare le condotte illecite che possono compromettere l’immagine della P.A., sulla base della loro idoneità a ledere i canoni di buon andamento, dell’imparzialità e del prestigio dell’amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione e sul fatto che la P.A. sia soggetto passivo del reato, non lo è neppure, come nel caso in esame, che tali beni giuridici possano essere ugualmente lesi – oltre che dai reati previsti dal capo I, titolo II, libro II c.p.- 40 anche da altre condotte illecite che complessivamente realizzino nel caso concreto un grave pregiudizio degli stessi interessi. Sent. 406/2014 Corte dei Conti, I centrale Appello: in tema di giurisdizione della Corte dei conti per ipotesi di danno di cui all’art. 53, comma 7 D.lgs 165.2001, è stato accolto integralmente l’appello proposto dalla Procura avverso la sentenza della Sez. Giur. Lombardia n. 31/2012 aderendo alla tesi prospettata dall’organo requirente e dichiarando la sussistenza della giurisdizione contabile. L’appello ha inoltre deciso nel merito, condannando il convenuto appellato a risarcire il danno come quantificato Sent. n. 1061/2014 Corte dei Conti, I centrale Appello : ha accolto l’impugnazione avverso la sentenza n. 251/2012 della Sezione Lombardia che aveva rigettato la domanda per intervenuta prescrizione, ritenendo l’atto di costituzione in mora notificato dall’amministrazione al responsabile non idoneo ad interrompere il termine di prescrizione. L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE Come messo in risalto con le relazioni degli anni precedenti, il procedimento di esecuzione delle sentenze di condanna è disciplinato dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”. Tale procedimento è curato dall’Amministrazione danneggiata creditrice, la quale è tenuta, ai sensi dell’art. 7 Procuratore regionale del D.P.R., competente per a comunicare tempestivamente al territorio l'inizio della procedura indicando il relativo responsabile e successivamente a comunicare l’evoluzione e la conclusione del procedimento di propria competenza. Attraverso un apposito Ufficio di monitoraggio, istituito presso la Procura regionale, si segue l’andamento del recupero del credito erariale derivante dalle 41 decisioni di condanna, cercando di dare impulso alle Amministrazioni e ricordando la responsabilità amministrativa in cui possono incorrere i soggetti tenuti al recupero del credito erariale sia nei casi di ritardi o inerzie nell’acquisizione degli importi sia nei casi in cui vengano prescritte o comunque lese le ragioni del credito erariale. In tale contesto il ruolo della Procura regionale tiene conto delle comunicazioni di cui all’art 7 del D.P.R. cit. che devono pervenire dalle Amministrazioni interessate; tali comunicazioni costituiscono l’inizio della attività di monitoraggio che prosegue con i Amministrazioni, successivi dati sulle relative procedure avviate dalle portando spesso a richieste di aggiornamento e, in alcuni casi, anche al sollecito dei relativi adempimenti. Ciò premesso, si segnala che nel 2014 l’attività della Procura si è indirizzata in modo particolare a richiedere alle Amministrazioni un riscontro in relazione a sentenze che, pur a ridosso della scadenza del termine ordinario di prescrizione, non risultavano ancora completamente eseguite ed invitando, quindi, le Amministrazioni a mettere in mora gli interessati al fine di interrompere il termine ordinario di prescrizione. Al fine di ottenere l’integrale recupero del credito erariale, le Amministrazioni sono state inoltre invitate ad attivare le azioni esecutive nei confronti di tutti i condebitori solidali, in quanto è emerso che tale procedura non sempre viene seguita ed attuata dalle stesse Amministrazioni creditrici. Per quanto riguarda l’andamento dei recuperi, a seguito delle decisioni di condanna definitive, risultano recuperati dalle Pubbliche Amministrazioni della Lombardia nel periodo 2010-2014, € 11.591.594,62, di cui riferentesi all’anno 2014 € 3.480.769,12, importo quasi triplo rispetto a quello dell’anno precedente. 42 RINGRAZIAMENTI Prima di concludere sento il dovere di esprimere il mio ringraziamento agli attuali colleghi della Procura, con i quali condivido l’esercizio della funzione requirente, per l’impegno profuso e l’elevata professionalità, che ha permesso, anche quest’anno, un risultato di lavoro particolarmente lusinghiero. Un particolare e vivo ringraziamento va a tutto il personale amministrativo che ha collaborato in maniera encomiabile con i magistrati di questa Procura. Un ringraziamento ai Magistrati della Sezione Giurisdizionale, le cui pronunce (quale ne sia l’esito per le azioni della Procura) continueranno ad elaborare una giurisprudenza meditata, significativa ed autorevole. Il più sentito grazie va poi alla Guardia di Finanza ed all’Arma dei Carabinieri che, con abnegazione e spirito di servizio, uniti ad altrettanta passione e professionalità, hanno contribuito ad accrescere il nostro impegno nella lotta comune contro gli sprechi di denaro pubblico nell’interesse dello Stato – Comunità. Uno speciale saluto desidero poi rivolgere ai rappresentanti della classe forense, le cui doti di dottrina e di professionalità, nonché la tradizione di impegno civile, hanno da sempre caratterizzato la loro azione in un leale confronto con questa Procura. Segnalo, infine, l’azione meritoria svolta dagli Organi di Informazione, che hanno sempre illustrato con chiarezza e precisione all’ opinione pubblica l’attività di questa Procura, fornendo, non di rado, significativi spunti d’indagine per l’esercizio dell’azione contabile. Concludo, chiedendo al Sig. Presidente, di voler dichiarare ufficialmente aperto, in nome del Popolo Italiano, l’anno giudiziario 2015 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia. Milano, 06 marzo 2015 Antonio Caruso 43 Attività Procura regionale Lombardia Anno 2014 Tabelle e grafici PROSPETTO RIEPILOGATIVO Tabella 1 Attività complessiva della Procura regionale (Base quinquennale) Tabella 1A Esito degli inviti Tabella 1B Archiviazioni conseguenti a riparazioni del danno Tabella 2 Tipologia delle vertenze aperte Grafico "Tipologia delle vertenze aperte" Tabella 3 Deleghe della Guardia di Finanza Tabella 4 Sequestri conservativi Tabella 5 Atti di citazione Tabella 6 Atti di citazione (Tipologia di danno) Grafico "Atti di citazione (per numero e per tipologia di danno)" Tabella 7 Tipologia Atti di citazione (Amministrazioni danneggiate) Grafico "Tipologia Atti di citazione (Amministrazioni danneggiate)" Tabella 8 - 9 Altra attività processuale Tabella 10 Importi recuperati in esecuzione di sentenze e a seguito di notifica di inviti a dedurre Tabella 11 Importi recuperati in esecuzione di sentenze di condanna Tabella 12 Importi recuperati per anno di riferimento e per Amministrazione danneggiata ATTIVITA' COMPLESSIVA DELLA PROCURA REGIONALE (Base quinquennale) Tabella 1 ANNI 2010 2011 2012 2013 2014 Vertenze al 1 gennaio dell’anno 5.103 6.106 6.246 7.325 8629 Vertenze aperte nell’anno 1.813 1.640 2.007 2.347 1948 Vertenze riaperte nell’anno 0 0 6 1 2 Vertenze archiviate preliminarmente 439 319 0 0 109 Vertenze archiviate a seguito di istruttoria * 325 1.115 841 937 1066 Atti di citazione (al netto delle riassunzioni) 46 66 86 91 82 Giudizi per resa di conto 0 0 7 16 15 Vertenze al 31 dicembre dell'anno 6.106 6.246 7.325 8.629 9307 Denunce pervenute nell’anno 1.887 1.532 1.994 2.142 2227 Richieste istruttorie ed accertamenti diretti 938 997 928 1.554 1254 64 76 115 141 98 Inviti a fornire deduzioni + inviti con contestuale sequestro Audizioni personali (destinatari 128) (destinatari 179) (destinatari 309) (destinatari 305) (destinatari 258) 52 75 106 121 * Vedere tabella 1a e 1b per le archiviazioni a seguito di invito comprese in questo totale. 59 Tabella 1a ESITO DEGLI INVITI ANNO 2014 Totale inviti Tradotti in citazione Tradotti in archiviazione In atto 98 49 7 42 Tabella 1b ARCHIVIAZIONI CONSEGUENTI A RIPARAZIONI DEL DANNO ANNO 2014 A seguito istruttoria Importo danno risarcito Fattispecie di danno Totali € 60.569,67 REATI IN GENERALE COMMESSI DA PUBBLICI DIPENDENTI 5 € 2.600,00 SANZIONI AMMINISTRATIVECONTRAVVENZIONI 1 € 147.117,38 COMPENSI ASSEGNI INDENNITA' - PREMI TRATT. ECON. PERSONALE DANNO AL PATRIMONIO MOBILIARE - DENARO TOTALE 2 8 A seguito di invito € 4.500,00 IPERPRESCRIZIONE DI FARMACI 1 € 16.107,49 COMPENSI ASSEGNI INDENNITA' - PREMI TRATT. ECON. PERSONALE 1 € 2.298,72 DANNO AL PATRIMONIO 1 TOTALE 3 TOTALE GENERALE 11 Tabella 2 TIPOLOGIA DELLE VERTENZE APERTE ANNI 2010 2011 2012 2013 2014 Assenteismo 6 8 5 0 1 Attività contenziosa spese di giustizia 25 9 5 2 3 Attività contrattuale 16 8 8 18 19 Bilancio, conto del patrimonio 10 8 63 11 35 Canoni, concessioni, locazioni beni 9 8 12 4 6 Assegni, indennità,compensi, premi 30 27 29 18 45 Incarichi professionali e consulenze 41 34 65 41 37 Contributi pubblici 26 8 73 77 111 Danno al patrimonio 177 164 284 319 102 6 2 11 5 6 205 114 256 195 299 6 3 15 25 4 259 252 29 89 61 Erogazione somme non dovute 9 4 10 1 52 Frodi comunitarie 6 7 4 4 46 Furti o rapina 38 22 45 25 12 Illeciti commessi da pubblici dipendenti 55 74 189 145 146 Incidenti 706 713 540 469 573 Infortuni 7 3 5 2 7 Interessi passivi per ritardato pagamento 2 0 1 0 0 Dissesto finanziario 0 0 2 0 1 Lesioni da attività sanitaria 18 41 90 108 141 Opere pubbliche 25 25 31 21 18 Personale 25 18 53 9 33 Piani regolatori e piani di lottizzazione 15 17 27 4 7 Procedimento di gara e scelta del contraente 26 21 62 19 36 Rendicontazione 0 0 16 683 22 Sanzioni amministrative contravvenzioni 7 1 9 0 1 Scomputo oneri di urbanizzazione 6 3 4 1 3 Spese rappresentanza 0 0 5 4 8 Verifiche amministrative-contabili, ispezioni, relazioni dei revisori dei conti 9 8 19 15 Varie 43 38 40 33 1 1813 1640 2007 2347 1853 Danno ambientale e abusi edilizi Debiti fuori bilancio-passività arretrate Entrate Equa riparazione Legge 89/2001 art.5 TOTALE 17 Tabella 2 Tipologia vertenze aperte 600 500 400 300 200 100 0 CONFERITE Tabella 3 DELEGHE DELLA GUARDIA DI FINANZA 2010 2011 2012 Nucleo provinciale Bergamo Nucleo provinciale Brescia Nucleo provinciale Como Nucleo provinciale Cremona Nucleo provinciale Lecco Nucleo provinciale Lodi Nucleo provinciale Mantova Nucleo provinciale Milano Nucleo provinciale Monza Nucleo provinciale Pavia Nucleo provinciale Sondrio Nucleo provinciale Varese Compagnia Como Nucleo provinciale di Campobasso Totale ADEMPIUTE Nucleo provinciale Bergamo Nucleo provinciale Brescia Nucleo provinciale Como Nucleo provinciale Cremona Nucleo provinciale Lecco Nucleo provinciale Lodi Nucleo provinciale Mantova Nucleo provinciale Milano Nucleo provinciale Monza Nucleo provinciale Pavia Nucleo provinciale Sondrio Nucleo provinciale Varese Compagnia Como Totale IN CORSO Nucleo provinciale Bergamo Nucleo provinciale Brescia Nucleo provinciale Como Nucleo provinciale Cremona Nucleo provinciale Lecco Nucleo provinciale Lodi Nucleo provinciale Mantova Nucleo provinciale Milano Nucleo provinciale Monza Nucleo provinciale Pavia Nucleo provinciale Sondrio Nucleo provinciale Varese Compagnia Como Nucleo provinciale di Campobasso Totale Ulteriori Deleghe NAS Carabinieri Lombardia 1 1 1 16 1 1 3 1 3 1 23 1 17 2013 2014 1 3 9 2 1 2 3 85 3 6 1 10 8 9 7 10 6 4 6 59 1 4 2 10 1 3 2 1 1 27 1 1 1 2 28 28 126 126 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 2 3 1 8 20 10 1 1 2 3 5 1 1 1 4 34 1 3 7 4 8 7 2 4 7 60 6 2 12 12 22 20 50 119 2010 2011 2012 2013 2014 1 1 1 1 1 2 1 3 6 1 10 1 14 1 17 1 2 1 1 1 2 64 2 6 2 7 3 8 5 3 2 1 1 68 2 3 2 5 18 22 95 103 1 1 1 18 5 Tabella 4 SEQUESTRI CONSERVATIVI ANNI 2010 2011 2012 2013 2014 5 3 7 8 15 Importi richiesti nelle procedure di sequestro conservativo € 4.465.039,50 € 55.268.146,55 € 1.070.241,09 € 1.736.532,06 € 7.066.538,24 Importi confermati € 3.795.742,00 € 8.625.153,96 € 1.002.664,75 Istanze di sequestro conservativo € 1.736.532,06* € 3.042.162,82 * di cui € 127.233,37 confermati nel 2014 con ord. N. 4/14 Tabella 5 ATTI DI CITAZIONE 2010 2011 2012 2013 2014 46 60 80 83 76 4 2 6 8 8 1 1 1 15 1 1 1 2 Atti di citazione per interpretazione sentenza 2 1 Giudizi per resa di conto 2 7 16 15 68 96 108 102 ANNI Atti di citazione Atti di citazione a seguito di sequestro conservativo Atti di citazione integrativi del contraddittorio Atti di citazione integrativi della pretesa attorea Atti di citazione in riassunzione TOTALE 66 1 Importi richiesti con citazione € 11.802.766,61 € 64.023.206,98 € 11.545.119,60 € 126.520.292,62 € 128.026.732,43 Importi richiesti con citazione in riassunzione € 1.529.616,80 € 20.000,00 € 113.620,52 € 53.364.355,74 € 94.510,00 TOTALE € 13.332.383,41 € 64.043.206,98 € 11.658.740,12 € 179.884.648,36 € 128.121.242,43 TABELLA 6 ATTI DI CITAZIONE (Tipologia di danno) Periodo 01/01/2014- 31/12/2014 Tipologia del danno N.° citati 1 € 41.509,94 1 attività lavorativa extra istituzionale 1 € 56.856,00 1 27997 attività lavorativa extra istituzionale 1 € 175.299,00 1 € 39.103,00 1 45.775,30 1 28004 attività lavorativa extra istituzionale 1 28006 attività lavorativa extra istituzionale 1 € 28112 violazione pubblicità incarico 1 € 437,33 2 incarico vice segretario a soggetto esterno 1 € 8.149,80 7 TOTALE 7 € 367.130,37 14 Descrizione fattispecie numero citazione 27998 totale citazioni Importo N.° citati illecita certificazione lavori 1 € 25.279,90 1 TOTALE 1 € 25.279,90 1 Descrizione fattispecie numero citazione EROGAZIONE CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI Importo attività lavorativa extra istituzionale 28126 DANNI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI TOT citazioni 27986 27943 CONSULENZE Esterne ed incarichi Descrizione fattispecie numero citazione totale citazioni Importo N.° citati 27994 illeciti gestione servizi di formazione 1 € 200.000,00 1 27946 illegittimi romborsi spese consiglieri regionali 1 € 22.254,06 2 27948 illegittimi romborsi spese consiglieri regionali 1 € 35.666,20 2 27949 illegittimi romborsi spese consiglieri regionali 1 € 31.012,37 2 27950 illegittimi romborsi spese consiglieri regionali 1 € 16.653,65 2 27953 illegittimi romborsi spese consiglieri regionali 1 € 54.480,04 3 27954 illegittimi romborsi spese consiglieri regionali 1 € 195.506,37 2 27979 condotte dolose per ingenti finanziamenti 1 € 960.684,46 2 27995 illeciti rimborsi buoni benzina 1 € 15.300,49 2 28029 illegittimi romborsi spese consiglieri regionali 1 € 82.695,78 3 28043 illegittimi romborsi spese consiglieri regionali 1 € 22.871,25 2 28044 illegittimi romborsi spese consiglieri regionali 1 € 32.734,00 2 28046 illegittimi romborsi spese consiglieri regionali 1 € 17.385,35 2 28049 illegittimi romborsi spese consiglieri regionali 1 € 30.783,39 2 28055 illegittimi romborsi spese consiglieri regionali 1 € 116.732,86 3 28058 illegittimi romborsi spese consiglieri regionali 1 € 112.667,54 3 28060 illegittimi romborsi spese consiglieri regionali 1 € 69.203,26 3 28072 illegittimi romborsi spese consiglieri regionali 1 € 105.686,42 3 TOTALE 18 € 2.122.317,49 41 Descrizione fattispecie numero citazione DANNI CONNESSI A GESTIONE DEL PERSONALE N.° citati indebita percezione compensi 1 € 19.481,54 1 28133 indebita percezione compensi 1 € 23.330,00 1 28134 indebita percezione compensi 1 € 6.242,00 1 28135 indebita percezione compensi 1 € 10.636,56 1 28147 indebita percezione compensi 1 € 37.542,20 1 28174 indebita percezione compensi 1 € 827,00 1 28177 congedo parentale per svolgere altro lavoro 1 € 57.256,16 1 28180 attività professionale senza autorizzazione 1 € 23.272,00 1 28178 attività extraistituzione durante assenza 1 € 69.387,27 1 27930 retribuzioni illegittime 1 € 1.828,80 1 28045 risarcimento danni per mobbing 1 € 28.431,83 1 28053 retribuzione indebita 1 € 8.030,34 1 28119 falsa attestazione possesso titolo di laurea 1 € 62.053,88 1 28137 indebita percezione compensi 1 € 45.775,30 1 TOTALE 14 € 394.094,88 14 Descrizione fattispecie totale citazioni Importo N.° citati 28127 danni provocati durante il parto 1 € 6.455,70 2 28167 errato intervento chirurgico 1 € 33.000,00 5 risarcimento per indebito allontanamento minori 1 € 81.250,00 4 risarcimento per mancato controllo alunni 1 € 37.635,37 1 TOTALE 4 € 158.341,07 12 28066 28144 Descrizione fattispecie numero citazione CORRUZIONE CONCUSSIONE ED ALTRI REATI Importo 28099 numero citazione RISARCIMENTO DANNI A TERZI totale citazioni totale citazioni Importo N.° citati 28070 corruzione per rilascio concessioni edilizie 1 € 436.039,84 1 28157 diserzione e truffa per attività extraistituzionale 1 € 89.133,22 1 28078 rimborsi iva non dovuta 1 € 13.260,00 1 28079 tangenti per bonifica area ex Falk 1 € 456.800,00 1 28096 concussione per evasione d'imposta 1 € 42.875,32 1 28152 corruzione per omettere accertamenti fiscali 1 € 17.500,00 2 28164 corruzione per omettere accertamenti fiscali 1 € 48.783,00 1 28179 corruzione per omettere versamento invim 1 € 9.000,00 1 28011 tangenti per falsi infortuni non verificatisi 1 € 151.804,37 1 28158 illecita erogazione contributi economici 1 € 197.100,00 2 27941 abuso di potere 1 € 7.500,00 1 27942 corruzione 1 € 3.541,46 1 28036 tangenti per accesso a fondi pubblici 1 € 125.000,00 1 28059 istigazione alla concussione 1 € 10.000,00 1 28061 peculato per appropriazione alimenti 1 € 88.124,17 1 28153 tangenti per violazione segreti d'ufficio 1 € 100.000,00 1 28100 appropriazione fondi cassa economale 1 € 29.664,48 2 28163 appropriazione fondi cassa economale 1 € 8.943,36 1 TOTALE 18 € 1.835.069,22 21 Descrizione fattispecie numero citazione INCIDENTI Importo N.° citati 28002 incidente stradale con vettura di servizio 1 € 2.533,50 1 28115 incidente stradale con vettura di servizio 1 € 4.110,20 1 TOTALE 2 € 6.643,70 2 Descrizione fattispecie numero citazione ALTRE TIPOLOGIE totale citazioni totale citazioni 27989 indebita erogazione borsa di studio 1 28124 indebita erogazione borsa di studio 1 27934 omesso versamento proventi gioco lotto 1 27935 omesso versamento proventi gioco lotto 1 27936 omesso versamento proventi gioco lotto 1 27987 omesso versamento proventi gioco lotto 28000 omesso versamento proventi gioco lotto 28003 Importo € N.° citati 7.704,67 1 € 7.237,95 1 € 43.823,74 1 € 3.399,28 1 € 7.055,20 3 1 € 43.833,09 1 1 € 510,91 1 omesso versamento proventi gioco lotto 1 € 1.274,58 1 28012 omesso versamento proventi gioco lotto 1 € 9.725,43 1 28013 omesso versamento proventi gioco lotto 1 € 2.887,27 1 28028 omessa riscossione crediti di convenzione 1 € 3.444,53 4 27874 prezzo incongruo ed eccessivo di titoli azionari 1 € 119.350.000,00 12 28170 danno ambientale per lavorazione in area protetta 1 € 3.228.897,00 3 28027 omesso versamento proventi gioco lotto 1 € 17.519,22 1 28117 omesso versamento proventi gioco lotto 1 € 4.221,90 1 28118 omesso versamento proventi gioco lotto 1 € 1.756,71 1 28121 omesso versamento proventi gioco lotto 1 € 157.592,49 1 28128 omesso versamento proventi gioco lotto 1 € 245.521,58 1 28159 omesso versamento proventi gioco lotto 1 € 72.957,00 1 28116 debito fuori bilancio 1 € 3.003,25 11 TOTALE 20 € 123.212.365,80 48 TOTALI FINALI: importo richiesto con citazioni: € 128.121.242,43 TOTALE CITAZIONI: N. 84 - SOGGETTI CITATI N. 153 Tabella 6 Tipologia di danno COMUNE E PROVINCIA + ALTRE TIPOLOGIE: € 123.212.365,80 INCIDENTI : € 6.643,70 CONSULENZE ESTERNE ED INCARICHI: € 367.130,37 CORRUZIONE CONCUSSIONE ED ALTRI REATI: € 1.835.069,22 RISARCIMENTO DANNI A TERZI: € 158.341,07 DANNI CONNESSI A GESTIONE DEL PERSONALE: € 394.094,88 EROGAZIONE CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI: € 2.122.317,49 DANNI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI: € 25.279,90 Tabella 7 TIPOLOGIA ATTI DI CITAZIONE (Amministrazioni danneggiate) ANNI 2010 2011 2012 2013 2014 Stato 10 8 31 17 18 Regione 2 1 9 11 17 Agenzie 8 7 7 8 18 Province 2 1 4 2 1 1 1 1 1 Comunità montane e consorzi INAIL 1 INPS 2 Comuni 16 18 23 13 13 Aziende ospedaliere e A.S.L.L. 3 25 8 34 17 3 Consorzi Enti pubblici economici e S.P.A. partecipate/private 4 1 Ente Poste Università ACI 1 Croce Rossa Italiana 1 ANAS 1 Unione Europea 1 5 1 1 Totale soggetti citati 86 145 191 173 153 Totale citazioni 46 68 86 91 84 Tabella 7 Tipologia atti di citazione Amministrazioni danneggiate AZIENDE OSPEDALIERE E A.S.S.L. 20% STATO 21% COMUNI 15% INAIL 1% REGIONE 19% COMUNITÀ MONTANE E CONSORZI 1% PROVINCE 2% AGENZIE 21% Tabella 8 ALTRA ATTIVITA' PROCESSUALE ANNI 2010 2011 Istanze rinvio udienza 2012 2013 2014 1 3 2 1 1 2 Istanze fissazione di nuova udienza 5 Reclamo 1 Istanze modifica sequestro conservativo 1 Memorie integrative 1 Istanze correzione sentenza 1 4 5 3 9 43 1 Istanze di riunione 1 14 Istanze di proroga art.5 L. 19/1994 11 7 1 14 7 Partecipazioni individuali ad udienze pubbliche camerali e cautelari 98 80 97 104 31 Totale 117 96 102 131 103 2013 2014 Tabella 9 ALTRA ATTIVITA' PROCESSUALE ANNI 2010 2011 2012 Controricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione (articolo 41c.p.c.) 2 Appelli del procuratore regionale 1 2 4 8* 22 10 Appelli di parte 60 33 16 19 14 Sentenze di 2° grado per appelli di anni precedenti 20 39 20 17 15 Appelli del Procuratore generale Importi delle condanne * 1 riserva di appello € 1.119.606,47 € 3.862.614,36 € 1.900.713,27 € 961.952,11 € 1.918.717,64 Tabella 10 IMPORTI RECUPERATI IN ESECUZIONE DI SENTENZE E A SEGUITO DI NOTIFICA DI INVITI A DEDURRE ANNI 2010 2011 2012 2013 2014 Somme introitate ex sentenze di 1° grado € 584.051,28 € 561.633,94 € 448.010,32 € 633.904,20 € Somme introitate ex sentenze di 2° grado € 1.775.035,29 € 1.046.240,96 € 1.649.294,10 € 550.639,05 € 2.521.640,03 Procedimenti monitori € 7.420,73 € 3.277,10 € 4.958,43 € 13.645,18 € 4.838,53 Spese di giustizia corrisposti € 54.293,99 € 71.899,03 € 35.788,90 € 48.334,06 € 45.531,08 Somme introitate da riparazione spontanea € 158.821,25 € 731.630,82 € 42.979,20 € 725.512,10 € 274.426,04 Somme introitate per intervento condono in appello € 13.644,62 € 716.407,47 € 311.489,52 € 155.062,37 € 130.769,85 Totale somme introitate € 2.593.267,16 € 3.131.089,32 € 2.492.520,47 € 2.127.096,96 € 3.586.930,15 Importi condanne 1° grado € 19.454.727,67 € 13.244.305,06 € 5.240.936,00 € 5.877.633,80 € 1.699.179,48 609.724,62 TABELLA 11 IMPORTI RECUPERATI IN ESECUZIONE DI PROCEDIMENTI MONITORI ANNO PROCEDIMENTI MONITORI SPESE DI GIUSTIZIA € 2.500,00 € 466,85 € 2.500,00 € 466,85 € € € 500,00 5.784,00 6.284,00 € € € 320,72 2.623,63 2.944,35 Amm.ni centrali Amm.ni locali € € € 4.000,00 3.500,00 7.500,00 € € € Amm.ni centrali Amm.ni locali € € € 22.645,24 800,00 23.445,24 Amm.ni centrali Amm.ni locali € TOTALE TOTALE COMPLESSIVO Amm.ni centrali Amm.ni locali 2010 TOTALE Amm.ni centrali Amm.ni locali 2011 TOTALE 2012 TOTALE 2013 TOTALE 2014 IMPORTO INCASSATO NELL'ANNO DI RIFERIMENTO ANCHE PREGRESSO IMPORTO INCASSABILE AMMINISTRAZIONE PROCEDIMENTI MONITORI SPESE DI GIUSTIZIA € € € 4.950,52 2.470,21 7.420,73 € € € 1.226,89 177,36 1.404,25 € 3.277,10 € 789,27 € 3.277,10 € 789,27 470,75 509,86 980,61 € € 4.958,43 4.958,43 € € 509,86 509,86 € € € 3.094,30 204,32 3.298,62 € € € 12.289,89 1.355,29 13.645,18 € € € 1.733,41 379,60 2.113,01 3.510,91 € 679,99 780,91 3.510,91 € 679,99 4.323,53 515,00 4.838,53 € € € € € € 780,91 € 43.240,15 € 8.370,42 € 34.139,97 € 5.597,30 Tabella 12 IMPORTI RECUPERATI PER ANNO DI RIFERIMENTO E PER AMMINISTRAZIONE DANNEGGIATA Amm.ne danneggiata n. sentenze di condanna di I grado n. sentenze n. sentenze condanna di I condanna di II grado appellate grado Importo di condanna di I grado (Sentenze passate in giudicato) Importo di condanna di II grado STATO 16 4 6 € 1.251.253,41 € 805.283,23 E. LOCALI 11 13 11 € 415.803,59 € 2.397.377,77 Anno di riferimento Importo recuperato nell'anno di riferimento in esito a sentenze esecutive di I e II grado anche pregresse € 871.028,72 € 364.068,75 2010 1 1 1 € 12.609,07 € 61.974,83 ALTRI ENTI 14 4 5 € 18.438,87 € 775.689,71 € 1.105.001,45 TOTALE 42 22 23 € 1.698.104,94 € 4.040.325,54 € 2.359.086,57 STATO 13 2 1 € 137.496,27 9 1 3 398.254,48 REGIONI E. LOCALI € 18.987,65 € 1.111.348,55 € 103.817,81 € 902.582,43 2011 3 1 0 € 912.220,95 ALTRI ENTI 10 2 2 € 7.821.445,90 € 660.740,15 € 362.246,55 9.269.417,60 REGIONI € 25.030,31 TOTALE 35 6 6 € € 764.557,96 € 2.401.207,84 STATO 15 4 1 € 418.218,35 € 4.000,00 € 882.856,10 E. LOCALI 13 6 2 € 293.592,18 € 196.713,27 3 0 0 € 58.512,02 ALTRI ENTI 19 2 5 € 1.106.211,17 € 1.700.000,00 € 475.669,10 TOTALE 50 12 8 € 1.876.533,72 € 1.900.713,27 € 2.109.409,23 STATO 19 5 1 € 4.035.970,96 € 531.369,74 € 928.062,98 E. LOCALI 15 5 4 € 328.449,73 € 429.782,37 4 1 REGIONI REGIONI 6 1 TOTALE 44 12 STATO 18 ALTRI ENTI E. LOCALI 7 3 € 473.561,35 € 800,00 € 147.161,11 € 4.891.411,43 € 961.952,11 € 1.241.121,86 € 1.000.275,98 8 € 485.559,31 € 553.665,25 6 € 144.623,00 € 453.399,04 7 € ALTRI ENTI 11 8 € 663.942,50 TOTALE 43 22 € 1.537.550,90 REGIONI 3 € 165.897,77 2013 € 53.429,39 5 € 750.884,03 2012 € 745.530,02 2014 243.426,09 € € 1.974.587,83 € 1.734.963,12 2.981.652,12 € 3.480.769,12 TOTALE € 11.591.594,62
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