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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA
INAUGURAZIONE
DELL’ANNO GIUDIZIARIO
2015
Relazione del Procuratore regionale
Antonio Caruso
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MILANO, 06 MARZO 2015
INTRODUZIONE
Saluto cordialmente gli illustri ospiti che hanno inteso onorarci della loro
presenza, le Autorità religiose, civili e militari, le rappresentanze delle Forze
dell’Ordine, la Stampa, gli Avvocati, i tanti amici e colleghi intervenuti.
Anche nel corso del 2014 l’attività della Procura regionale per la Lombardia
è stata particolarmente intensa sia in termini quantitativi che, in molti casi, in
termini di qualità e di rilievo giuridico.
L’analisi dei dati statistici rileva, preliminarmente, che gli atti di citazione
(84), insieme ai provvedimenti relativi agli appelli (11), ai ricorsi per resa di
conto (15) e ai procedimenti cautelari (15), hanno rappresentato un risultato
fortemente significativo dell’attività di questa Procura (125 provvedimenti).
E’ stata esercitata l’azione contabile per un totale di euro 128.121.242,43.
Nel corso del 2014 sono pervenute n° 2227 nuove denunce, sono state
aperte n° 1948 vertenze, mentre le indagini svolte nell’anno hanno determinato
n° 1254 richieste istruttorie, n.98 inviti a dedurre, n.59 audizioni personali,
nonché n.1175 provvedimenti di archiviazione.
Il numero complessivo delle vertenze, pendenti alla data del 31/12/2014,
rimane comunque ad un livello molto alto (9142), considerata l’esiguità del
numero dei magistrati in servizio presso la Procura.
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ATTIVITA’ DELLA PROCURA REGIONALE PER LA LOMBARDIA
Nel corso del 2014 , l’attività della Procura si è principalmente sviluppata
lungo le seguenti grandi tematiche:
1. La
lotta
alla
corruzione
e
concussione
nella
Pubblica
Amministrazione e altri illeciti penali.
2. Le frodi comunitarie e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione
Europea.
3. Sanità e “malpractice”.
4. Danno Ambientale.
5. La parificazione del rendiconto regionale.
6. Pubblico impiego ed Enti locali
7. Conti giudiziali.
1. LA LOTTA ALLA CORRUZIONE E CONCUSSIONE NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Nel corso dell’anno la Procura regionale ha intensificato la propria azione di
contrasto
ai
fenomeni
amministrazione, che -
di
corruzione
e
concussione
nella
pubblica
come già evidenziato nelle relazioni degli scorsi anni -
rappresenta un obiettivo prioritario nell’attività dell’Ufficio.
La quantificazione del fenomeno corruttivo è operazione ontologicamente
ardua.
In termini generali ulteriori metodologie si sono affiancate all’indice di
percezione della corruzione (c.d. C.P.I., Corruption Perception Index)1 pubblicato
annualmente da Trasparency International, che nel 2014
ha inserito l’Italia al
69° posto su 175 paesi del mondo, senza alcun miglioramento rispetto al 2013.
Il nostro Paese si colloca ancora sullo stesso gradino in Europa di Romania,
Grecia e Bulgaria.
In particolare: il Rating of Control of Corruption, pubblicato dalla Banca Mondiale, il Global Corruption
Barometer (che misura l’esperienza diretta di episodi corruttivi), The Quality of Governament
dell’Università di Göteborg (che misura la qualità di controllo della governance pubblica).
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Il quadro complessivo appare, dunque, tutt’altro che confortante, come
peraltro hanno confermato recenti episodi di deprecabile malcostume.
Si rivelano interessanti, al riguardo, le stime del Centro Studi di
Confindustria nel rapporto pubblicato lo scorso 17 dicembre, secondo cui un
punto in meno nell’indice Control of Corruption corrisponde a un tasso di crescita
annuo del Prodotto Interno Lordo pro capite di 0,8 punti percentuali.
Al fine di passare dalla fase dell’analisi a quella dell’azione, nel rigoroso
rispetto delle prerogative e dei limiti di legge, questa Procura si sta muovendo “a
trecentosessanta gradi”. In via prettamente esemplificativa, il mese scorso
questo Ufficio ha partecipato ad un tavolo di lavoro di supporto ad un progetto di
coinvolgimento dei cittadini nella lotta alla corruzione (Engaging Citizens in
Fighting
Corruption
in
Southern
Europe),
realizzato
da
Transparency
International e promosso dalla Commissione Europea. L’obiettivo di siffatto
tavolo di lavoro, esteso ad ANAC, Procura penale di Milano e Direzione Nazionale
Anticrimine della Polizia di Stato, è finalizzato a fornire un supporto al prefato
progetto per l’implementazione da parte di Transparency Italia del servizio c.d.
ALAC (Allerta Anticorruzione) che assista cittadini e whistleblowers2 che vogliono
segnalare casi di corruzione.
Già in passato ho avuto modo di evidenziare come uno dei primi rimedi per
ricondurre l’azione amministrativa nel virtuoso alveo della rettitudine, sia
rappresentato da un incisivo sistema di vigilanza: un ruolo certamente
significativo è indubbiamente rivestito dalla Magistratura contabile nelle sue “tre
anime” (controllo, procura e giurisdizione) che assicurano congiuntamente
l’esercizio delle funzioni cointestate all’Istituto, ossia la vigilanza sulla legalità
dell’azione amministrativa nonché la funzione di ius dicere sull’operato illecito
degli agenti pubblici, grazie all’azione obbligatoria e indisponibile dell’Ufficio del
Pubblico Ministero.
Da: Whistle = fischietto e to blow = soffiare. Letteralmente: soffiatori di fischietto. Sono i dipendenti che,
in buona fede, denunciano fatti di corruzione, per i quali la legislazione vigente (Legge n.190/2012), prevede
una particolare protezione contro possibili ritorsioni.
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Siffatto raccordo ha visto anche nel 2014 un significativo rafforzamento,
nel rispetto delle distinte ed autonome attribuzioni di Ufficio Requirente ed Ufficio
di controllo, il cui punto di contatto è rappresentato dalla denuncia del danno
erariale. Basti pensare, per esempio, alle contestazioni di danno erariale nei
confronti di consiglieri regionali e di presidenti di gruppo consiliare, che – in molti
casi - muovono anche dagli accertamenti della locale Sezione regionale di
controllo della Corte dei conti, ai sensi della recente Legge n. 213/2012. Nel caso
di specie, le verifiche di questa Procura contabile hanno ricompreso un arco
temporale ben più ampio rispetto al periodo oggetto delle indagini penali della
Procura di Milano, proprio valorizzando le pronunce di irregolarità dei rendiconti
dei gruppi consiliari adottate dalla Corte dei conti in sede di controllo.
In questo senso va ribadita con forza la finalità di prevenzione generale
insita nell’azione della Procura erariale: anche nell’anno 2014 sono stati
innumerevoli i casi in cui, a fronte di una semplice attività di indagine o di
richiesta di chiarimenti da parte di questo Ufficio requirente, gli organi
dell’Amministrazione, che ne sono destinatari, hanno mutato prassi dalla dubbia
legalità, procedendo a tempestive auto-correzioni.
A questo proposito, si osserva che, molto spesso, la Procura regionale
della Corte dei conti viene vista dai cittadini come l’ultimo baluardo della
legittimità e proficuità dell’azione delle pubbliche amministrazioni e delle società
a partecipazione pubblica: siffatta speranza riposta nel nostro operato, da un lato
ci onora, ma dall’altro non esime dall’evidenziare come, non di rado, i consociati
richiedano il nostro intervento anche in ambiti e situazioni che esulano dalle
funzioni attribuite dall’ordinamento, alle quali ovviamente non possiamo che
conformare il nostro operato. Ciò tra l’altro rappresenta un importante indicatore,
certamente empirico ma difficilmente confutabile in termini oggettivi, delle
perduranti
lacune
dei meccanismi di controllo
interno
ed ispettivi delle
Amministrazioni pubbliche.
Inoltre, la frequenza di segnalazioni da parte di privati o consiglieri di
minoranza, laddove pertinenti, supplisce ad una carenza di informazioni su fatti e
comportamenti
dannosi,
informazioni
che
i
competenti
organi
dell’Amministrazione hanno omesso di trasmettere a questo Ufficio. In questo
senso appare molto preziosa l’attività degli organi di informazione che, non di
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rado, effettuano una segnalazione puntuale e dettagliata di fatti dannosi, da cui
questo Ufficio muove per le conseguenti verifiche investigative.
Sempre nell’ottica del raccordo tra le Istituzioni Repubblicane poste a
presidio
dell’ordinamento,
implementato
moderni
questa
modelli
Procura
operativi
nel
di
2014
ha
cooperazione
ulteriormente
e
integrazione
interforze, procedendo nell’attuazione dei Protocolli di intesa con le Procure della
Repubblica presso i Tribunali ordinari, finalizzate ad intensificare la collaborazione
tra entrambi gli Uffici e a rendere più incisive le rispettive attività (esercizio
dell’azione penale ed esercizio dell’azione di responsabilità amministrativo contabile).
Ho già avuto modo di soffermarmi più volte, nell’inaugurazione degli scorsi
anni giudiziari sugli aspetti operativi di siffatte iniziative e, sul punto, non intendo
ripetermi.
Allo stato, il bilancio si conferma, giorno dopo giorno, decisamente positivo
e di questo esprimo profonda, anche personale, gratitudine ai colleghi Procuratori
della Repubblica in Lombardia per aver prontamente condiviso tale comune
obiettivo, mediante una effettiva circolarità di informazioni (nel rispetto delle
previsioni del c.p.p.) e, non di rado, mediante comuni deleghe di indagine.
D’altronde, la funzione del Pubblico Ministero, deputato a vegliare sull’osservanza
della Legge, è unitaria, a prescindere dall’allocazione ordinamentale degli Uffici
requirenti, nell’alveo della Magistratura ordinaria o nelle Magistrature speciali.
Siamo, dunque, ormai ad un passo dalla realizzazione dell’auspicio che
avevo
espresso
in
passato
di
un
network
di
procure
che
comunichi
costantemente, ottimizzando le risorse investigative, nell’ottica della condivisione
delle informazioni e di utilizzo delle nuove tecnologie.
Si deve sottolineare come dai diversi ambiti di esercizio dell’azione penale
da parte delle Procure della Repubblica e dell’azione risarcitoria di questa Procura
regionale, con la correlativa autonomia dei rispettivi giudizi, spesso consegue che
la sentenza di condanna al risarcimento del danno da parte della Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti rappresenti l’unica forma efficace di sanzione
in cui si concretizza l’interesse dello Stato e della collettività alla repressione dei
reati. Non di rado le Procure penali hanno trasmesso anche richieste di
archiviazione, che però, sul fronte del danno erariale, possono avere importanti
6
spunti investigativi; parimenti, è avvenuto l’inverso, ossia questo Ufficio ha
trasmesso non solo la notitia criminis, ma anche gli atti di indagine alle
competenti Procure
della
Repubblica
nel caso di accertamento
di gravi
illegittimità talvolta prive di una effettiva deminutio patrimonii (requisito
imprescindibile per l’azione erariale), ma potenzialmente rilevanti in termini
penalistici. In determinati casi, il raccordo tra gli Uffici Requirenti è giunto fino
alla soglia delle rispettive udienze processuali.
Siffatto
“fronte
comune”
non
poteva,
però,
trascurare
il
pieno
coinvolgimento degli organi di polizia giudiziaria, la cui attività è indispensabile
per un efficace svolgimento della funzione inquirente. All’ormai consolidato,
“storico” e fruttuoso rapporto con il Corpo della Guardia di Finanza, i cui militari
assolvono ai loro crescenti compiti di verifica istruttoria di ipotesi di danno
erariale con quotidiana abnegazione e insostituibile professionalità (a fortiori in
un contesto di generale riduzione delle risorse disponibili), si affiancano ulteriori
importanti ausili: tra questi spicca quello prestato dai NAS dell’Arma dei
Carabinieri, con i quali opera “a pieno regime” l’intesa siglata in data 13
novembre 2013 in relazione al comparto sanità e che sono stati destinatari di
svariate deleghe di indagine in materia.
Nel corso del 2014, come già negli anni precedenti, alcuni dei soggetti nei
confronti dei quali erano dirette le indagini dell’Amministrazione o della Procura
regionale hanno deciso di risarcire il danno ancor prima della formale
notificazione dell’invito a dedurre o subito dopo questo, per un importo
complessivo pari a euro 210.000,00, cosi riconoscendo non solo l’esattezza e la
compiutezza delle prospettazioni della Procura regionale, ma anche la propria
responsabilità.
Non è il valore economico in sé, che ha comunque la sua importanza, che
qui interessa evidenziare, quanto il veloce e immediato recupero economico, con
risparmio di tempo e di risorse giudiziarie, e la valenza di deterrente prevenzione
ad esso collegata.
E proprio al fine di recidere alla radice i germi del fenomeno corruttivo
acquista rilievo il protocollo stipulato tra questa Procura regionale e l’Ufficio
7
scolastico della Lombardia, allo scopo di promuovere la cultura della legalità delle
nuove generazioni.
Grazie al predetto protocollo di intesa, nell’autunno del 2014, i Sostituti
Procuratori di questo Ufficio si sono recati in diversi istituti superiori statali al fine
di incontrare gli studenti ed approfondire, mediante la loro diretta testimonianza,
le forme di garanzia della legalità enucleate dalla Costituzione repubblicana: tra
queste
la
Magistratura
contabile
sia
in
sede
di
controllo
sia
in
sede
giurisdizionale. Inoltre, proprio nel mese scorso, una cinquantina di studenti delle
scuole superiori di Milano hanno assistito per un’intera mattinata ad un’udienza
con cinque processi di responsabilità amministrativa, cui ha fatto seguito un
breve seminario di approfondimento da parte dei Magistrati di questo Ufficio: le
aule di giustizia, d’altronde, devono essere percepite e vissute come luoghi di
reale esercizio di una funzione che viene sempre svolta “in nome del popolo
italiano”, ed in primis in nome delle nuove generazioni; a fortiori se – come nel
caso della Corte dei conti – lo scopo è rappresentato dalla reintegra dell’Erario.
Il feed-back è stato assolutamente positivo e ci incoraggia nel proseguire
questi sforzi che, ovviamente, si aggiungono all’ordinaria complessa attività
requirente: cionondimeno, la Procura, che ho l’onere di dirigere, continuerà, con
rinnovato impegno, siffatta esperienza, anche perché gli studenti si sono
dimostrati, per la maggior parte, fortemente interessati nonché pronti a
spronarci, con il loro giovane entusiasmo, nella vigilanza sul rispetto della Legge
e sul ristoro dei pregiudizi alle risorse collettive.
Si darà conto, nel proseguo, degli atti di citazione maggiormente
significativi depositati presso la Sezione Giurisdizionale nel corso del 2014.
Questa Procura Regionale, a seguito di acquisizione di notizie a mezzo
stampa,
nonché
comunicazione
inoltrata
dalla
Procura
della
Repubblica
competente, ai sensi del Protocollo d’intesa firmato con la Procura contabile, ha
aperto vari fascicoli inerenti le vicende dei rimborsi richiesti ed ottenuti dai
consiglieri
regionali
lombardi,
per
il
tramite
dei
gruppi
consiliari
di
appartenenza. In particolare a seguito delle attività di indagini, condotte anche
attraverso il supporto della Guardia di Finanza ed in raccordo con le attività
8
investigative svolte dalla Procura della Repubblica di Milano, è stato individuato
un danno erariale connesso all’illecita gestione dei fondi posti a diposizione dei
gruppi consiliari regionali dalla Regione Lombardia ai sensi delle leggi regionali n.
17 del 7 maggio 1992 e n. 34 del 27 ottobre 1972.
Sono dunque emerse ipotesi di danno erariale ascritto a vari consiglieri del
Consiglio Regionale della Lombardia (nonché ai presidenti dei rispettivi gruppi
coinvolti), correlato ai rimborsi richiesti ed ottenuti, per il tramite dei gruppi
consiliari di appartenenza, ai sensi delle predette leggi regionali n. 17 del 7
maggio 1992 e n. 34 del 27 ottobre 1972 per un periodo compreso tra il 2008 e
parte del 2012.
In tale ambito è stata esperita una consistente attività istruttoria sfociata a
tutt’oggi, tra fine 2013 e 2014, in ventidue atti di citazione, nonché in ulteriori
otto inviti a dedurre. Come accennato in precedenza, in tali inviti a fornire
deduzioni sono state contestate – laddove pertinenti– anche le spese dell’intero
anno 2012, valorizzando la pronuncia della locale Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari del predetto esercizio
2012. L’importo complessivo delle somme contestate a tutt’oggi, nei prefati
ventidue atti di citazione ed otto inviti a fornire deduzioni, ammonta a quasi
300.000,00 euro.
In relazione a numerose altre posizioni ha avuto luogo l’acquisizione di
corposa documentazione presso la Procura della Repubblica competente per gli
aspetti di rilievo penale, l’emissione di vari ordini di esibizione, l’acquisizione in
via autonoma di numerosi documenti, l’audizione di persone informate sui fatti
nonché la gestione delle plurime deleghe conferite da questa Procura alla Guardia
di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria di Milano. Nell’ambito del citato quadro,
in quasi tutte le vertenze sono state fatte pervenire deduzioni e documenti che
hanno determinato la necessità di compiere le analisi e le verifiche opportune,
oltre
ad
ogni
acquisizione
supplementare
utile
per
l’assunzione
delle
determinazioni di competenza. Si è parimenti resa necessaria la produzione di
numerose memorie e di ulteriore documentazione agli atti dei giudizi già
instaurati e pendenti, alla luce della copiosa giurisprudenza - anche delle Sezioni
Riunite – sviluppatasi nella seconda parte del 2014. Inoltre, al fine di cautelare il
credito erariale, ha avuto luogo la messa in mora di ulteriori 59 consiglieri
9
regionali, 11
Presidenti di gruppi consiliari, 15 componenti dell’Ufficio di
Presidenza che – nel periodo 2008-2012 - hanno deliberato l’approvazione dei
rendiconti consiliari ed omesso la prescritta denuncia del danno erariale, nonché
di n. 2 dirigenti del Consiglio Regionale che hanno apposto il visto di regolarità
alle delibere di approvazione dei rendiconti consiliari omettendo - parimenti - la
denuncia di danno. Siffatto ulteriore importo in contestazione (da aggiungere
rispetto al quantum di cui alle 22 citazioni) ammonta ad euro 1.375.884,13, oltre
accessori, prescindendo da eventuali provvedimenti di archiviazione da parte del
giudice penale attesa la nota ontologica differenza tra la responsabilità erariale e
quella penale (come osservato dallo stesso Tribunale di Milano nelle ordinanze di
archiviazione e contestuale trasmissione degli atti a questo Ufficio).
In relazione ad otto posizioni ha avuto luogo - prima dell’udienza pubblica
- la rifusione del danno contestato, di cui cinque a seguito dell’attività istruttoria
(con conseguenti decreti di archiviazione), per un importo complessivo di euro
133.242,92 restituiti all’Erario regionale.
Nell’ambito dell’attività di collaborazione tra la Procura della Repubblica e
la Procura Regionale deve essere menzionata un’altra vicenda peraltro oggetto di
attenzione mediatica.
Trattasi di varie fattispecie di illecito erariale consumatesi con l’acquisto
(nell’anno 2005) da parte della Provincia di Milano - per il tramite di una società
di diritto privato dalla stessa pressoché totalmente partecipata (c.d. società
veicolo) - di titoli azionari rappresentativi il 15% del capitale di una società per
azioni (Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. anch’essa partecipata da
soci pubblici tra cui appunto il Comune di Milano nonché privati) per un prezzo
assolutamente incongruo ed eccessivo rispetto a quello di “mercato”, ciò con
conseguente pregiudizio per le pubbliche finanze.
Detto acquisto azionario per un valore sopravvalutato dei titoli, oltre a
risultare pregiudizievole dal punto di vista erariale quale atto di mala gestio
patrimoniale, ha inoltre consentito di contestare ulteriori pregiudizi al pubblico
erario. Alla voce di danno sopra indicata, infatti, è stata affiancata un’altra
contestazione riguardante una “innovativa” posta risarcitoria: trattasi della
svalutazione della partecipazione azionaria (già) detenuta dall’altro socio pubblico
10
(Comune di Milano) della società Serravalle.
Per effetto dell’operazione di acquisto azionario, infatti, la Provincia di
Milano è risultata proprietaria, direttamente o indirettamente (per il tramite di
ASAM) di quasi il 53% del capitale sociale di Serravalle (circa 38% già detenuto
dalla
Provincia
ante
compravendita,
15%
detenuto
dalla
Provincia
post
compravendita) determinandosi, dunque, l’attribuzione di un minor controvalore
ai titoli azionari detenuti dall’altro socio pubblico (il Comune di Milano) che,
pertanto, ha visto svalutato il proprio valore partecipativo come accertato anche
dietro apposita consulenza tecnica. Complessivamente, si è contestato un danno
erariale pari ad un importo superiore a cento milioni di euro sia a titolo di
pregiudizio patrimoniale “da sopravvalutazione dei titoli azionari acquistati” sia a
titolo di pregiudizio “da svalutazione - post compravendita azionaria - del
pacchetto azionario detenuto dall’altro socio pubblico” (il Comune di Milano).
All’udienza pubblica del 2 aprile 2014, la Sezione giurisdizionale regionale
disponeva la sospensione facoltativa del giudizio in attesa del deposito dell’esito
di alcuni procedimenti penali pendenti, ritenuti di rilievo nel prefato processo di
responsabilità
erariale.
Avverso
siffatta
sospensione
veniva
interposto
regolamento di competenza dinanzi alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale,
contestando in particolare la ritenuta pregiudizialità del processo penale rispetto
all’instaurato giudizio di responsabilità amministrativo-contabile; il Supremo
plesso della Magistratura contabile ha accolto siffatto gravame annullando la
prefata sospensione con ordinanza n. 12/2014.
Successivamente, è stato
depositato l’atto di citazione in riassunzione, la cui udienza di discussione ha
avuto recentemente luogo.
Un’ulteriore vicenda concerne un’ipotesi di danno erariale conseguente alla
condotta di un militare dell’aeronautica chiamato a rifondere per le sottrazioni di
derrate della mensa truppa, effettuate ai danni dell’Erario, per un importo di euro
88.124,17 nel periodo 1996-2001, oltre interessi e rivalutazione. In sede penale
il giudice aveva dichiarato l’intervenuta prescrizione dei reati di peculato e di
furto; cionondimeno, lo svolgimento fattuale risultava ampiamente dimostrato
dagli atti di causa, anche alla luce delle articolate attività di accertamento
effettuate nel corso delle indagini preliminari a mezzo della Guardia di Finanza.
11
Va sottolineata la vicenda concernente un’ipotesi di danno erariale
conseguente alla condotta di un’ispettrice del lavoro condannata in sede penale
con sentenza passata in giudicato per truffa aggravata ai danni dello Stato per
avere falsamente attestato di essersi recata in visita ispettiva presso ditte della
provincia di Mantova, al fine, per lo più, di accertare la sussistenza delle
condizioni per l’esonero dal collocamento obbligatorio, viceversa non essendosi
recata in loco pur assentandosi dall’ufficio. La convenuta era stata, altresì,
condannata per falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici,
per avere formato, nell’esercizio delle sue funzioni, un falso verbale di ispezione
periodica, non eseguendo invece alcuna ispezione.
E’ stato contestato alla convenuta un danno pari alle retribuzioni percepite,
a fronte di attività assegnate alla medesima e sistematicamente non svolte,
nonché pari al danno all’immagine patito dall’Amministrazione, ammontante
complessivamente ad euro 8.030,34 (danno diretto € 2.676,78 + danno
all’immagine € 5.353,56) oltre a rivalutazione ed interessi.
Merita un doveroso risalto il giudizio cautelare che ha visto la Procura
regionale chiedere un sequestro conservativo per oltre euro 500.000 per ben tre
voci di danno erariale di estrema attualità ovvero il danno all’immagine, il danno
da tangente e il danno alla concorrenza.
Il Presidente della Sezione giurisdizionale Lombardia ha concesso la misura
cautelare poi confermata dal magistrato designato (ordinanza n. 67/2014).
Il contenzioso de quo è nato nell’ambito dell’attività del neo-istituito pool
anticorruzione presso la Procura lombarda della Corte dei conti, che ha visto la
conferma dell’istanza cautelare rispetto ad un danno complessivo di oltre euro
500.000,00 in capo all’ex direttore amministrativo dell’azienda ospedaliera San
Paolo di Milano.
Le richieste cautelari sono maturate nell'ambito di un procedimento avente
ad oggetto l'infiltrazione della "'ndrangheta" nel settore degli appalti pubblici in
ambito sanitario in Lombardia.
Dalle indagini espletate con l’ausilio della Guardia di Finanza di Milano,
infatti, sono emerse svariate tipologie di danni erariali nei confronti dell’azienda
12
sanitaria predetta, quali il danno all’immagine, il danno da tangente e il danno
alla concorrenza, oggetto di puntuali riscontri anche in sede di quantificazione.
La particolarità del giudizio, la cui udienza di discussione è fissata nel corso
dell’anno 2015, è la contestazione, oltre che del danno all’immagine, anche del
danno da tangente e del danno alla concorrenza non sempre ritenuti pregiudizi
“diversi” da parte di un certo orientamento pretorio con tendenza, quindi, ad un
“assorbimento” di una voce di danno nell’altra.
Lo sforzo tecnico argomentativo della Procura regionale, negli atti
introduttivi del giudizio, è stato pertanto quello di distinguere i due pregiudizi al
fine di ottenere la condanna per ogni singola tipologia di danno e senza alcun
“assorbimento”, ciò con la più ampia tutela per l’erario.
Degna di nota è la vicenda riguardante i danni patrimoniali, da disservizio
e all’immagine derivanti dalla realizzazione dei reati di corruzione per atti contrari
ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) commessi per più di un decennio dall’assessore
all’edilizia privata e dalla responsabile dello Sportello unico per l’edilizia privata
del Comune di Sesto San Giovanni in occasione del rilascio dei permessi a
costruire degli edifici sulle aree denominate “ex Falk” ed “ex Marelli”, ex aree
industriali dismesse con alto indice di edificabilità, che hanno dato luogo al
cosiddetto “sistema Sesto”. La riconducibilità dei fatti in oggetto ai responsabili
risulta pienamente dimostrata dagli accertamenti bancari e patrimoniali eseguiti
dal giudice penale (anche attraverso rogatorie internazionali che hanno spiegato
come il versamento delle tangenti avvenisse attraverso rimesse di denaro su
conti esteri di società inglesi e lussemburghesi a fronte della falsa fatturazione di
inesistenti consulenze) e dalle ammissioni di colpevolezza rese dagli imputati in
sede di indagini preliminari e in processi connessi, che hanno portato alla
ricostruzione delle fattispecie di danno erariale connesse al comportamento
delittuoso. Inoltre i nuovi funzionari dell’amministrazione comunale di Sesto San
Giovanni hanno spiegato che per qualche anno dopo la cessazione dall’incarico
dei responsabili degli episodi criminosi, essi stessi sono stati oggetto di scherno
da parte degli operatori edilizi locali abituati a prassi non in linea con l’imparziale
svolgimento
dell’attività
amministrativa
(accesso
diretto
all’ufficio
del
responsabile anche fuori orario, rivendicazione di corsie privilegiate per l’esame
13
dei progetti edilizi, ecc.). Lo stesso Comune di Sesto San Giovanni ha quindi
sottoposto a revisione tutti i procedimenti edilizi pregressi firmati dalla ex
responsabile
dell’Edilizia
privata,
mediante
processi
di
audit,
ravvisando
numerose illegittimità dei medesimi (mancanza di istruttoria, erroneo calcolo
della Superficie Lorda di Pavimento, mancanza delle autorizzazioni ambientali,
ecc.). Il danno è stato in parte quantificato dallo stesso Comune in misura pari ai
costi necessari al riesame delle pratiche edilizie ed al ripristino della corretta
funzionalità degli uffici. A ciò si aggiungono i danni da disservizio e da
interruzione del nesso sinallagmatico per distrazione delle energie lavorative dei
funzionari corrotti. Il danno accertato ammonta complessivamente a Euro
892.840,00.
Va rilevata la vicenda relativa ad una ipotesi di danno per omesso
versamento proventi del gioco del lotto nel periodo successivo alla vendita da
parte del concessionario della “tabella speciale tabaccai con annessa tabaccheria
e ricevitoria lotto” e nelle more del procedimento di “voltura” della concessione
attivato presso l’Agenzia dei Monopoli di Stato. L’istruttoria,
quindi, è stata
caratterizzata dalla necessità di accertare la sussistenza di una gestione contabile
di fatto e la relativa responsabilità. Una volta acquisite le prove di tale gestione,
l’azione della Procura è stata esercitata contestualmente sia nei confronti
dell’agente contabile di diritto che dell’agente contabile di fatto. Il danno
complessivo è stato quantificato dalla Procura in euro 7.055,20.
Un’altra vicenda ha riguardato una ipotesi di responsabilità a carico di un
dipendente dell’INAIL in servizio presso la locale sede di Varese, il quale in
concorso con soggetti non convenibili dinnanzi alla Corte dei conti, aveva nel
periodo 2008-2012 creato false pratiche di infortuni sul lavoro e falsificato altresì
i dati delle cartelle mediche, in modo che l’Istituto erogasse ai sodali ingenti
somme a titolo di danno biologico. L’azione è stata preceduta da
istanza
cautelare, autorizzata dal Presidente e poi confermata dal G.D.. Il danno
complessivo è stato quantificato dalla Procura in €. 151.804,37.
14
Due citazioni hanno avuto ad oggetto la responsabilità contabile di
dipendenti aventi il maneggio di denaro dell’amministrazione, e derivante
dall’inosservanza degli obblighi propri del servizio, e segnatamente l’esatta
gestione, la sua formalizzazione, la custodia e il riversamento a scadenze
determinate (Sez. II, 20.2.1996, n. 1).
Una citazione ha riguardato il danno erariale derivante dalla commissione
da parte di appartenenti alla GdF di reati contro la P.A. E’ stato contestato il
danno all’immagine, da disservizio e da mancata acquisizione di entrate,
integrato, nel caso di verifica fiscale infedele, dalla perdita patrimoniale subita
dall’amministrazione e almeno pari alla somma illecitamente percepita dal
finanziere corrotto(c.d. danno da tangente)
(Sez. III Appello, n. 572 del
6.9.2012).
Va ricordata la vicenda riguardante una ipotesi di danno cagionato al
Comune di Rho da parte di un Maresciallo dei carabinieri, il quale con artifici e
raggiri, consistiti nel presentare false richieste di sussidi e aiuti economici per
persone in difficoltà all’Area servizi alla persona del Comune, procurava a sé o
altri un ingiusto profitto con grave danno economico per le casse dell’ente
erogatore dei relativi contributi economici. L’azione è stata esercita anche in via
sussidiaria nei confronti del Dirigente del Comune cui competeva il procedimento
e la firma delle determinazioni per l’assegnazione dei contributi. In esito
all’istruttoria, infatti, è emerso il contributo causale agevolativo del Dirigente per
aver consapevolmente trasgredito ai più elementari obblighi di servizio connessi
alla sua qualifica di responsabile del settore, consentendo in tal modo il
perpetrarsi della truffa ai danni dell’Ente che, altrimenti, non sarebbe stata
attuabile. La verifica documentale delle pratiche, relative alle 55 determine di
impegno in discorso, ha permesso di constatare una sorta di redazione “a
stampone delle stesse”, prive di riferimenti concreti alla situazione asseritamente
vagliata, con palese difetto di istruttoria o verifica, non risultando neppure
individuati né individuabili i soggetti cui il contributo veniva concesso. Veniva,
inoltre, dimostrato che l’erogazione degli importi era avvenuta sempre con
consegna in contanti da parte del dirigente nelle mani del Maresciallo e non già a
15
favore dei beneficiari. Il danno erariale così causato, per effetto del pagamento
parziale da parte del Maresciallo, è stato quantificato in €. 65.700,00 ( €. 87.200
- €. 21.500).
Numerose vertenze sono state aperte ed istruite relativamente ad
un’ipotesi dannosa consistente nella reiterata violazione, da parte di numerosi
gestori/titolari di impianti di erogazione di carburante al dettaglio situati nei
territori provinciali lombardi confinanti con la Confederazione elvetica (Province
di Como, Varese e Sondrio), della normativa di cui alla legge regionale lombarda
n. 28 del 20 dicembre 1999, rubricata ‘Disposizioni in materia di riduzione del
prezzo alla pompa delle benzine’, oltre che di norme penali.
Le capillari indagini, che hanno preso in esame transazioni relative
all’utilizzo della carta sconto benzina effettuate nelle tre Province dal secondo
semestre 2006 al primo semestre 2008, sono state svolte dai relativi Reparti
territoriali della Guardia di Finanza, coordinati dalle territorialmente competenti
Procure penali, hanno consentito di accertare e reprimere, con l’emissione di
sentenze
di
condanna,
nella
maggior
parte
di
patteggiamento,
singoli
comportamenti penalmente rilevanti (truffa ai danni della Regione) consistenti
nella fraudolenta violazione, da parte di numerosi gestori/titolari di imprese di
erogazione al dettaglio di carburante per autotrazione, della ridetta normativa
regionale, con l’indebito incameramento di rilevanti somme di denaro a danno
della Regione Lombardia che, con la cennata legge, aveva stabilito di
regolamentare la materia, concedendo uno ‘sconto’ sul prezzo dei carburanti alla
pompa da praticarsi in favore dei cittadini residenti nei territori di confine onde
disincentivarli a recarsi in Svizzera a rifornirsi di carburante (sconto da finanziarsi
con la rinuncia l’incasso di parte delle relative accise).
Le conseguenti indagini di questo requirente, che delegava all’uopo per i
necessari approfondimenti ed accertamenti di competenza volti alla precisa
determinazione degli esatti risvolti contabili (danno), i predetti Reparti della
Guardia di Finanza, consentivano di emettere, ad oggi, 21 inviti a fornire
deduzioni, per una sinora accertata pretesa risarcitoria (con relativo danno per le
casse regionali) di € 467.550,42.
16
E’ stato altresì instaurato un rapporto collaborativo con la Regione
Lombardia (UU. OO. Avvocatura ed Entrate regionali) per un più compiuto
riscontro e monitoraggio delle attività ed ai fini del necessario coordinamento
delle rispettive azioni risarcitorie.
La maggior parte dei presunti responsabili destinatari degli inviti a dedurre
(13 su 21) ha accettato di rifondere il danno così come accertato nell’atto preprocessuale (totalmente ovvero in parte – ma sempre congruamente – a seconda
delle singole posizioni, in unica soluzione o, per i meno abbienti, attraverso il
meccanismo rateale) senza addivenire alla citazione in giudizio, con un evidente
risparmio in termini di costi processuali. Per costoro la Procura, dopo avere
riscontrato l’avvenuto ristoro del danno (almeno l’inizio, con monitoraggio da
parte della Regione) ha proceduto all’archiviazione delle relative posizioni.
Per le restanti 8 posizioni la Procura ha esercitato l’azione di competenza,
ottenendo 8 condanne per oltre € 100.000,00 complessivi, oltre alla rivalutazione
ed alle spese; importi che potranno essere richiesti dalla Regione ai responsabili
attraverso le procedure rituali esecutive conseguenti alla soccombenza dei
convenuti.
2. LE FRODI COMUNITARIE E LA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI
DELL’UNIONE EUROPEA
In materia di frodi comunitarie, si dava già conto nella relazione dello
scorso anno, che questa Procura Regionale, a seguito dell’avvio di due giudizi di
responsabilità per danno arrecato direttamente all’Unione Europea nei confronti
di numerosi soggetti coinvolti nell’erogazione di fondi comunitari e della
proposizione da parte di alcuni convenuti di regolamento preventivo di
giurisdizione ex art. 41 c.p.c. innanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
redigeva due controricorsi in Cassazione volti a sostenere la giurisdizione
contabile nelle suddette controversie.
Si trattava in particolare di vicende riguardanti una serie di truffe compiute
ai danni dell’Unione Europea nell’ambito della gestione di alcuni progetti di
ricerca e innovazione di carattere transnazionale finanziati, per svariate decine di
milioni di euro, direttamente dalla Commissione Europea. Nell’anno 2011 è stata
17
attivata una complessa indagine in merito ad una vicenda concernente una serie
di truffe compiute ai danni dell’Unione Europea nell’ambito della gestione di
alcuni progetti di ricerca finanziati a livello comunitario. Secondo quanto emerso
nella parallela inchiesta penale, originata da una segnalazione dell’organo antifrode dell’Unione Europea (OLAF), sarebbe stata posta in essere nel territorio
della Lombardia una rilevante serie di attività delittuose finalizzate ad incamerare
finanziamenti della Commissione Europea, destinati ad incentivare la ricerca
tecnologica in ambito transnazionale, in assenza dell’effettivo e regolare
svolgimento delle attività sovvenzionate e per effetto di false rendicontazioni dei
costi di ricerca concretamente sostenuti. All’esito delle indagini esperite in sede
penale emergevano rilevanti elementi di riscontro dell’ipotesi investigativa. Tali
elementi, da un lato, confermavano in pieno quanto evidenziato nel rapporto
OLAF, dall’altro portavano alla luce un più esteso e complesso sistema illecito
finalizzato alla distrazione e all’illecito incameramento di finanziamenti della
Commissione Europea. Il sistema contra legem si estrinsecava sia nella fase di
elaborazione delle proposte progettuali da inviare alla Commissione Europea per
ottenere l’approvazione dei progetti e lo stanziamento dei finanziamenti, sia nella
successiva fase di rendicontazione delle spese. Le indagini portavano alla
conclusione che il sistema aveva come fulcro la società SINEURA Spa, nel cui
ambito operava una vera e propria associazione a delinquere costituita da diversi
soggetti, con ruoli e compiti differenti tra loro, il cui scopo risultava l’illecita
percezione e gestione dei finanziamenti c.d. diretti erogati dalla Commissione
Europea. Con atto del 27.04.2011 la Procura della Repubblica di Milano ha
formalizzato l’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 c.p.p. ed ha
prospettato il reato di associazione a delinquere nei confronti dei vertici gestionali
della società SINERURA S.p.a. ed una rilevante serie di truffe aggravate in
relazione ai singoli progetti finanziati dall’Unione Europea. Il procedimento per
danno erariale si è dipanato nella formalizzazione da parte di questa Procura di
un’istanza di sequestro conservativo, parzialmente accolta fino a concorrenza di
euro 7.151.363,15 nei confronti dei maggiori protagonisti della vicenda, e nel
deposito di due atti di citazione (rispettivamente in data 10.11.2011 ed in data
26.01.2012). La locale Sezione giurisdizionale, con ordinanza n. 131/2012,
sospendeva i due suddetti giudizi, previa loro riunione in rito, in attesa della
18
pronuncia della Corte di Cassazione sui ricorsi per regolamento preventivo di
giurisdizione proposti da due convenuti.
In data 10.9.2013 ed in data 2.12.2013 sono rispettivamente intervenute
le pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 20701 e n. 26395:
tali arresti sono di notevole importanza, in quanto hanno dichiarato la
giurisdizione della Corte dei Conti per danno diretto dell’erario comunitario,
connotando dunque il Pubblico Ministero contabile quale presidio anche delle
risorse dell’Unione Europea, cui ha fatto seguito la riassunzione del processo ai
sensi dell’art. 367 c.p.c.
I due giudizi sono stati discussi all’udienza di merito del 22.10.2014, da
ben quattro Sostituti Procuratori di questo Ufficio, attesa la rilevanza anche
quantitativa degli atti da esaminare, in stretto raccordo con le prospettazioni
della Commissione Europea intervenuta in giudizio ad adiuvandum della Procura
regionale. La relativa documentazione, sia consentito precisarlo, è stato
esaminata pressochè integralmente in lingua straniera dai Magistrati di questa
Procura (senza ricorrere ad alcun supporto esterno, in linea di principio oneroso)
con il loro personale bagaglio di conoscenza linguistica tecnico-giuridica, ormai
indispensabile nel globalizzato ordinamento giuridico, come opportunamente
evidenziato anche dal Consiglio di Presidenza che promuove corsi di lingua
inglese cui numerosi colleghi partecipano annualmente.
Una citazione ha avuto ad oggetto il notevole danno erariale patito
dall’amministrazione regionale in conseguenza di condotte truffaldine poste in
essere nell’organizzazione di corsi di formazione organizzati con risorse anche di
provenienza comunitaria. La contestazione ha attinto sia l’ente organizzatore sia
la persona fisica cui sono state materialmente imputate le condotte fraudolente.
Sul punto, la giurisprudenza ha specificato che gli enti cui sono commessi
compiti di rilievo pubblico, nel caso di specie l’organizzazione di corsi di
formazione professionale, rispondono, con il loro patrimonio, dell’attività dannosa
posta in essere, con dolo o colpa grave, dai loro gestori in quanto sia accerta la
responsabilità di questi ultimi (I Sez. Appello, n. 14 del 14.1.2009). La citazione
ha scandagliato svariate tematiche rilevanti, tra le quali il contraddittorio nel
processo cautelare, l’occultamento doloso del danno in caso di fatti costituenti
19
reato, l’esordio del termine di prescrizione, gli atti interruttivi (tra i quali il c.d.
fermo amministrativo), i rapporti tra il processo contabile e il parallelo processo
civile, l’utilizzazione e la rilevanza in ambito gius-contabile delle risultanze dei
procedimenti penali e degli atti di P.G., il danno erariale in caso di distrazione o
cattiva utilizzazione dei fondi destinati alla formazione professionale per via della
realizzazione di corsi non rispondenti ai requisiti per cui furono erogati i
finanziamenti regionali (Cass. SS.UU. n. 14825/2008).
3. SANITÀ E “MALPRACTICE”
Riguardo all’attività degli esercenti la professione sanitaria, sovente
oggetto di scrutinio da parte dei Magistrati erariali nei casi di c.d. “malpractice”,
va rilevato che il fenomeno del contenzioso medico è in continuo aumento (n.141
vertenze aperte nel 2014, rispetto alle 108 dell’anno precedente), anche
considerando i sempre più frequenti correlati aspetti penali, ciò allorquando, a
seguito di un’attività sanitaria infausta, vengono erogate agli operatori sanitari
condanne penali per lesioni personali colpose o per omicidio colposo.
Va rilevato il
danno erariale relativo ad un caso di malpractice medica
addebitabile ad un'intera equipe chirurgica composta da personale medico e
paramedico dipendente di un'Azienda Ospedaliera che, all'esito di un intervento
chirurgico, dimenticava una "garza media" nella cavità cutanea addominale di
una paziente cosi cagionando alla medesima rilevanti pregiudizi all'integrità
psico-fisica con postumi permanenti. La predetta Azienda Ospedaliera risarciva i
pregiudizi sofferti dalla paziente con il pagamento, in via transattiva, della
somma pari ad curo 33.000,00. Con la citazione si è, quindi, contestato all'equipe
medica, che aveva eseguito l'intervento chirurgico, l'intero importo di danno
pagato dall'Azienda ospedaliera e rimasto a carico della stessa in quanto
rientrante nella franchigia annua.
Nell’ambito della responsabilita’ dei medici per errati trattamenti chirurgici,
va citata la vicenda riguardante la corresponsione di un risarcimento disposto
dall’Ospedale S. Paolo di Milano per una grave lesione colposa cagionata ad
20
una paziente dall’equipe del reparto di Ginecologia dello stesso nosocomio, che è
stata oggetto di una transazione per una somma rimasta in parte a carico
dell’ente per la previsione di una franchigia contrattuale di 20.000,00 euro nel
contratto di assicurazione della responsabilità civile della struttura sanitaria. Più
dettagliatamente il pagamento della somma in discorso a favore della paziente è
stato disposto a seguito dei pareri dei medici legali dell’ospedale e della stessa
assicurazione che hanno ravvisato nella fattispecie in esame i presupposti per
una condanna al risarcimento di un danno di ammontare ancora più elevato.
Il danno patrimoniale indiretto pari ad Euro 20.000,00, oltre interessi e
rivalutazione, è stato già risarcito da uno dei ginecologi che ha ammesso la
propria responsabilità e denunciato quella dell’allora Primario del Reparto di
Ginecologia dell’Ospedale San Paolo di Milano. La CTU disposta dal Collegio ha
accertato l’errato trattamento chirurgico e la colpa grave del cattedratico.
Un’altra
vicenda
ha
riguardato
il
danno
cagionato
al
patrimonio
dell’Ospedale San Gerardo di Monza per effetto della prestazione di attività
extra-istituzionale
da
parte
di
alcuni
infermieri
in
mancanza
di
previa
autorizzazione del datore di lavoro pubblico. In pratica, lo svolgimento
dell’attività lavorativa non autorizzata ha determinato la realizzazione di una
fattispecie di responsabilità erariale derivante dal mancato riversamento dei
compensi percepiti per l’attività libero professionale nel conto dell’entrata del
bilancio
dell’Ospedale
S.
Gerardo
di
Monza.
Tale
fattispecie
dannosa
è
espressamente regolata dall’art. 53, commi 7 e 7 bis del D.lgs. 165/2001,
secondo cui: “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che
non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di
appartenenza…. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e
ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in
difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di
produttività o di fondi equivalenti”. Il cagionato al patrimonio dell’ente ammonta
per gli invitati rispettivamente ad euro 175.299,00, euro 39.103,00, euro
21
6.856,00, per un totale di euro 271.258,00 dovuti all’Ospedale S. Gerardo di
Monza.
Sempre nella categoria in esame si colloca la citazione relativo ad un
medico ospedaliero che, nel periodo di assenza retribuita dal servizio per malattia
del figlio e congedo parentale, ha svolto attività libero professionale retribuita.
Invero, in tali situazioni la controprestazione dovuta dal lavoratore assente si
converte in altri obblighi (nel caso di specie, nel dedicarsi al soddisfacimento dei
bisogni affettivi del bambino) e in quello di non prestare altre attività anche solo
assimilabili a quelle lavorative (C. Conti, Sezione giur. Trento, n. 21 del 21 aprile
2008; III Sez. 10.12.2009, n. 571; Sez. II, 18.4. 2001, n. 147; Sez. giur.
Umbria, 9 gennaio 2004, n. 2).
Degna di nota è infine la vicenda relativa all’indebita percezione di
contributi pubblici (borsa di studio) da parte dei convenuti in qualità di medici
ammessi
alla frequenza dei corsi di formazione obbligatori in medicina
generale. In esito all’istruttoria svolta è emersa fattispecie di danno erariale per
violazione del regime del tempo pieno e di incompatibilità con ogni ulteriore
attività lavorativa libero professionale durante il corso di formazione, con
consapevole e volontaria trasgressione dell’obbligo di dedicare tutta la propria
attività professionale alle attività formative del corso. L’azione della Procura ha
tratto fondamento dal quadro normativo illustrato, dal quale emerge con
chiarezza l’obbligo dei medici partecipanti, da un lato, alla frequenza a tempo
pieno delle attività didattiche teorico-pratiche e dall’altro a non svolgere attività
incompatibili cui corrisponde l’erogazione di una borsa di studio dell’importo
annuo complessivo di € 11.603,50 al lordo del premio di assicurazione.
L’accertato svolgimento di attività professionale incompatibile
ha comportato
uno sviamento delle risorse pubbliche impiegate, rispetto al fine pubblicistico
ritraibile dalla frequenza a tempo pieno del corso di formazione, con conseguente
danno erariale. Si è in particolare evidenziato che la ratio delle norme sulle
incompatibilità è quella di far dedicare il medico tirocinante esclusivamente alle
attività teorico e pratiche del corso, così che venga raggiunta una formazione
professionale di livello ottimale. Si tratta di una valutazione insindacabile del
22
legislatore che a tale scopo riconosce al medico una retribuzione e – ove sussista
un rapporto di pubblico impiego - impone il collocamento in aspettativa senza
assegni. La borsa di studio costituisce infatti un “corrispettivo pubblico”
(finanziato dal fondo sanitario nazionale ed assegnato alla Regione) per
partecipare alla realizzazione di un “programma pubblico” disciplinato dalla legge
per il raggiungimento di una pubblica finalità (formazione di medicina generale).
L’importo del danno erariale è stato commisurato
all’importo della borsa di
studio corrisposto durante il periodo in cui si è svolta l’attività incompatibile,
rispettivamente € 7.237,95, € 10.636,56 e € 7.704,67, oltre
rivalutazione
monetaria e interessi legali.
4. DANNO AMBIENTALE
Una citazione ha riguardato il danno ambientale cagionato dalle persone
fisiche titolari degli organi politici e dirigenziali di un ente deputato alla gestione
di un’area protetta. La contestazione ha fatto leva sull’omissione/cattivo esercizio
dell’attività di vigilanza e sanzionatoria che è ridondata in danno in relazione al
vulnus arrecato al bene sottoposto a tutela con l’istituzione dell’area protetta.
Si è in presenza di un “danno ambientale”, intendendo l’ambiente come
“bene immateriale a se stante, espressione di un autonomo valore collettivo”
(C.Conti, Sez. giur. Sardegna, n°1830/2008), ovvero “come bene unitario di
interesse collettivo, la cui titolarità fa capo alla Stato-Ente, e precisamente al
Ministero dell’Ambiente” (C. Conti, Sez. giur. Trentino Alto Adige- Sede di Trento,
n°35/2009).
La Corte dei conti ha giurisdizione nei confronti dei soggetti legati alla p.a.
da rapporto di impiego o di servizio cui è imputabile un danno ambientale, ai
sensi dell’art. 313, comma 6, del d. lgs. 3.4.2006 n. 152.
Come stabilito dalla Cassazione (sentenza n. 1087 del 1998) il danno
all’ambiente considerato in senso unitario, quale bene immateriale a sé stante,
comporta un accertamento che non è quello del mero pregiudizio patrimoniale,
bensì della compromissione dell’ambiente stesso, espressione di un autonomo
valore collettivo, oggetto di specifica tutela da parte dell’ordinamento. Lo stesso
fatto
può
comportare,
oltre
che
un
danno
ambientale,
da
risarcire
in
23
considerazione del suo valore di insieme, anche un ulteriore e specifico danno
patrimoniale, risarcibile in termini di stretta equivalenza pecuniaria.
Con riferimento a tale posta di danno in giurisprudenza è stato osservato
che <la Corte dei conti ha comunque giurisdizione nei confronti dei soggetti
legati alla p.a. da rapporto di impiego o di servizio cui è imputabile un danno
ambientale, ai sensi dell’art. 313, comma 6, del d. lgs. 3.4.2006 n. 152, secondo
cui “nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della
Corte dei conti, il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anziché
ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia
rapporto all'Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della
Corte dei conti competente per territorio”. Tale norma ha introdotto un chiaro
discrimine nella giurisdizione in materia di danno ambientale, appartenente in via
generale al giudice ordinario, salvo i casi in cui tale danno sia “provocato da
soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti”, nel qual caso il
Ministero non può agire autonomamente, ma deve limitarsi ad inviare “rapporto
all'Ufficio di Procura regionale”, per l’azione di competenza dinanzi alla Sezione
giurisdizionale della stessa Corte> (C.Conti, Sez. giur. Sardegna, n. 1830 del
18.9.2008).
Il danno in questione si presta ad essere quantificato in relazione ai costi
degli interventi necessari per il ripristino del bene leso.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, "una volta accertata
la compromissione dell'ambiente in conseguenza del fatto illecito altrui, la prova
del danno patito dalla P.A. deve ritenersi in re ipsa, e la relativa liquidazione quando non sia tecnicamente possibile la riduzione in pristino - deve avvenire
con criteri ampiamente equitativi, in quanto non è oggettivamente possibile
tenere conto di quegli effetti che inevitabilmente si evidenzieranno solo in futuro"
(Sez. 3, n. 25010 del 10/10/2008).
Per la Corte di Cassazione "la domanda di risarcimento del danno
ambientale ancora pendente alla data di entrata in vigore della L. 20 novembre
2009, n. 166, è assoggettata, in ordine alla liquidazione del danno, ai criteri
specifici risultanti dal nuovo testo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311,
commi 2 e 3, come modificato dal D.L. 25 settembre 2009, n. 135, art. 5-bis,
comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella citata L. n. 166 del 2009,
24
individuandosi tali criteri direttamente nelle previsioni dei punti 1, 2 e 3,
dell'Allegato 2^ alla Direttiva 2004/35/CE e, solo eventualmente, ove sia stato
nelle more emanato, in quelle contenute nel D.M. previsto nell'ultimo periodo del
D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 311, comma 3 citato" (Sez. 3,
n. 6551 del
22/03/2011).
Ebbene, il citato decreto legislativo n. 152/2006, nel disciplinare l’azione
risarcitoria per il danno ambientale, contempla, come
ritorno dell'ambiente
alle
condizioni
riparazione
primaria, il
originarie, ovvero i costi delle attività
necessarie a conseguire la completa e corretta attuazione degli interventi di
riparazione ambientale (art. 311).
5. LA PARIFICAZIONE DEL RENDICONTO REGIONALE
La parificazione del rendiconto regionale è prevista dall’art. 1, co. 5, d.l. n.
174/2012, secondo cui: “Il rendiconto generale della regione è parificato dalla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e
41 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. Alla decisione di
parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue
osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le
misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in
particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e
l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al
presidente della giunta regionale e al consiglio regionale”.
L’attività di parificazione svolta dalla Corte si pone in un rapporto di
ausiliarietà
nei
confronti
delle
assemblee
legislative
ed
è,
dunque,
teleologicamente collegata alla legge di approvazione del rendiconto stesso.
Sotto il profilo procedurale, va considerata la perfetta sovrapponibilità delle
formalità della giurisdizione contenziosa in ambito statale e regionale, per la
coesistenza,
sul
territorio,
dell’Ufficio
di
procura
presso
ogni
Sezione
giurisdizionale, accanto alle Sezioni regionali di controllo.
Le norme processuali prevedono, infatti, l’intervento del P.M. in udienza,
evocato dall’art. 40, r.d. n. 1241/1934, mediante il suddetto richiamo alle
“formalità della giurisdizione contenziosa” (art. 18, r.d. 13 agosto 1933 n. 1038).
25
Le conclusioni scritte dell’Ufficio di Procura ex art. 40 T.U. n. 1214/1934
hanno avuto ad oggetto in particolare i profili finanziari e gli equilibri di bilancio,
la spesa del personale, gli organismi partecipati, i controlli interni e la spesa
sanitaria.
Ovviamente, nell’esercizio di tale competenza, non si tratta di evidenziare
patologie foriere di eventuali responsabilità amministrative, ma di tener conto
delle azioni o delle omissioni delle amministrazioni, nei vari settori di intervento
attinenti sia la spesa che le entrate.
A tal fine i Pubblici Ministeri di questa Procura hanno partecipato a svariate
sessioni di lavoro con i Magistrati della Sezione regionale di controllo, a plurime
audizioni dei Dirigenti della Regione Lombardia promosse dalla Sezione regionale
di controllo per la Lombardia, nonché
alla camera di consiglio della Sezione
regionale di controllo ove è stato approvato lo
schema di relazione trasmesso
all’Amministrazione regionale.
In sede di requisitoria del Procuratore regionale sono stati mossi plurimi
rilievi in riferimento a svariati profili, anche diversi rispetto a quelli evidenziati
dalla decisione e coeva relazione approvate dalla Sezione regionale di controllo,
da cui trova conferma – in maniera sempre più chiara – la collocazione
ordinamentale del Pubblico Ministero contabile quale Magistrato posto a presidio
della legalità finanziaria dell’azione dei pubblici poteri in una visione tutoria molto
più ampia rispetto a quella di accertamento del danno erariale in senso proprio.
In buona sostanza, non vi è chi non veda come il P.M. contabile sia configurato
dal Legislatore quale autentico perno delle garanzie oggettive poste a presidio
delle pubbliche finanze, anche nell’esercizio delle nuove forme di controllo
finanziario sui bilanci delle Regioni.
L’attività di analisi del P.M. costituisce, pertanto, un ausilio per l’eventuale
esercizio di attività di autocorrezione da parte delle amministrazioni e uno
stimolo per gli organi rappresentativi, al fine dell’effettuazione di scelte politiche
idonee
a
garantire
l’equilibrio
dei
bilanci
pubblici,
così
come
oggi
costituzionalmente previsto.
26
6. PUBBLICO IMPIEGO ED ENTI LOCALI
La
provvista
di
personale
costituisce
requisito
imprescindibile
per
qualsivoglia organizzazione, sia essa pubblica o privata. Nel caso del rapporto di
lavoro di pubblico impiego, lo svolgimento delle funzioni con “disciplina ed onore”
per garantire imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa deve
rivelarsi altresì un fattore di crescita del sistema Paese, in particolare in un
contesto di crisi economica; a fortiori alla luce dell’incidenza (anche in termini di
rigidità) degli oneri per il personale sul complesso della spesa pubblica, che
permane significativa pur a fronte di un draconiano blocco della retribuzioni dei
dipendenti pubblici. Per queste plurime ragioni l’ambito del rapporto di pubblico
impiego è di profondo interesse per la Procura contabile.
E’ stato contestato il danno erariale causato da un dipendente pubblico in
costanza di rapporto di lavoro a tempo pieno con l'amministrazione sanitaria e
derivante dallo svolgimento di attività extra-istituzionale in difetto della
prescritta autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ciò in spregio
degli obblighi di servizio sugli stessi incombenti in violazione di quanto previsto
dall'art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001 e s.m..
Con l'invito e contestuale istanza di sequestro conservativo il dipendente
pubblico è stato chiamato a rispondere del pregiudizio erariale causato
all'amministrazione sanitaria pari a complessivi euro 70.262,73, derivante dalle
violazioni di legge sopra descritte e richiamate; tale pregiudizio deve essere,
quindi, rinvenuto nella mancata acquisizione al bilancio dell'amministrazione di
appartenenza dei compensi extra istituzionali percepiti dal dipendente per
l'espletamento
degli
incarichi
professionali
in
assenza
di
alcuna
rituale
autorizzazione.
Nel corso del 2014 sono stati notificati due inviti a fornire deduzioni con i
quali sono state contestate, in comuni di piccola ovvero piccolissima dimensione,
le nomine del segretario comunale a direttore generale. Se è vero che l’art.108,
ultimo comma, del TUEL consentiva - all’epoca dei fatti - al Sindaco di nominare
direttore generale il segretario a prescindere da soglie demografiche, deve
27
tuttavia
escludersi
che
tale
nomina
possa
essere
disposta
in
realtà
amministrative minime, come nel caso di comuni con poche unità di dipendenti
totali. In tali casi la nomina di un direttore generale, in mancanza della
predisposizione degli atti che ne rappresentano l’essenza stessa (assente nelle
due fattispecie), risulta del tutto irrazionale ed il compenso aggiuntivo attribuito
al segretario comunale è stato pertanto ritenuto pregiudizio erariale nei confronti
dell’ente. Sono stati chiamati a rispondere del danno sia il Sindaco che ha
disposto
la
nomina,
sia
il
segretario
comunale
che
la
ha
avvallata,
beneficiandone, per un importo complessivo di euro 101.278,68, oltre accessori.
E’ stato notificato invito a fornire deduzioni nei confronti di organi politici e
burocratici di un ente locale che hanno concorso ad adottare quattro atti (di cui
due
delibere
collegiali
di
Giunta
e
due
ordinanze
sindacali)
dichiarati
discriminatori dal Giudice del Lavoro e forieri di danno erariale, in relazione alle
spese processuali, per un importo complessivo pari ad euro 10.936,25. Più
precisamente, il carattere discriminatorio dei comportamenti tenuti dagli odierni
convenuti consiste nell’aver adottato: a) due delibere di Giunta che hanno
previsto un contributo economico per disoccupati e per spese oculistiche e
dentistiche riservato ai soli cittadini italiani; b) un’ordinanza sindacale che
esclude gli stranieri dal cosiddetto “sistema integrato dei servizi sociali”; c)
un’altra ordinanza sindacale che esclude dalla possibilità di iscrizione all’anagrafe
gli stranieri privi di “carta di soggiorno”.
E’ stato notificato un invito a fornire deduzioni nei confronti di organi di
vertice di un’azienda ospedaliera in relazione alla gestione del rapporto di lavoro
con un dirigente medico dipendente a tempo determinato, che è stato licenziato
prima della scadenza del contratto in violazione delle vigenti disposizioni legali e
contrattuali.
A seguito della contestazione da parte di quest’ultima della
legittimità del recesso datoriale, l’Amministrazione ha pattuito in sede transattiva
esborsi ritenuti, allo stato, forieri di danno erariale pari ad euro 29.054,60 oltre
accessori.
28
E’ stato notificato un invito a fornire deduzioni nei confronti di due
colonnelli del Ministero della difesa in relazione alla gestione del rapporto di
lavoro con una dipendente che ha svolto mansioni superiori in violazione delle
vigenti disposizioni legali e contrattuali.
A seguito del ricorso da parte di
quest’ultima, il Giudice del Lavoro ha condannato l’Amministrazione della Difesa
a corrispondere le differenze retributive, i cui esborsi rappresentano un’ipotesi di
danno erariale.
Un’ulteriore vertenza muove dalla deliberazione di una Giunta comunale,
ritenuta illegittima ed illecita, poiché addossa indebitamente all’Ente locale un
costo inerente all’oblazione di reati contestati al Sindaco e al Vice-Sindaco per un
comportamento contra legem ascrivibile alle loro individuali responsabilità.
L’illiceità della decisione di accollare alle finanze comunali il pagamento
dell’oblazione (quale causa estintiva del reato) in favore dei due organi politici
appare confermata ad abundantiam dall’assoluta mancanza di qualsivoglia
motivazione nel corpo della delibera, sotto il profilo dei presupposti di diritto che
abiliterebbero la Giunta comunale a porre a carico del bilancio dell’ente siffatta
tipologia di spesa. I soggetti che hanno concorso al compimento del fatto
dannoso sono gli Assessori comunali che, partecipando alla seduta nella quale è
stata approvata la deliberazione giuntale, hanno espresso voto favorevole,
nonché il funzionario comunale nella duplice veste di Vice – Segretario Comunale
che
ha
partecipato
alla
amministrativo-contabile
Successivamente
seduta
ha
all’invito
reso
a
di
Giunta
parere
dedurre
e
di
favorevole
tutti
i
Responsabile
di
presunti
dell’area
regolarità
responsabili
tecnica.
hanno
provveduto – pro quota - all’integrale pagamento dell’importo contestato cui ha
fatto seguito l’archiviazione per avvenuta completa rifusione del danno.
Sempre nell’ambito degli Enti Locali è’ stato contestato il danno erariale
per illegittimo/illecito riconoscimento di un debito fuori bilancio ai sensi dell'art.
194, lett. e), TUEL. In particolare, l'avvenuto riconoscimento del debito fuori
bilancio nel caso di specie non appare conforme a legge e con esso l'avvenuta
deminutio patrimonii sofferta dall'ente locale e ciò avuto riguardo alla circostanza
che non si vede come possa e debba gravare sulle casse comunali una sanzione
29
amministrativa irrogata non all'ente locale, bensì al Sindaco e rappresentante
legale dello stesso nella rispettiva qualità di responsabile ai sensi della normativa
in materia ambientale. Pertanto, sono stati citati in giudizio i soggetti di seguito
generalizzati
e
nella
rispettiva
qualità
(consiglieri
comunali
votanti
favorevolmente il riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, lett. e),
TUEL, il Segretario comunale partecipante alla seduta consiliare e il revisore del
conto che ha espresso parere favorevole al riconoscimento predetto) per i quali sì
ravvisano tutti gli elementi costituitivi della responsabilità amministrativocontabile.
In un’altra vicenda è stato contestato il danno all'immagine causato
all'amministrazione
comunale da parte di un dipendente a seguito del
comportamento doloso, penalmente rilevante (peculato art. 314 c.p.) e
reiterato, accertato a suo carico con sentenza irrevocabile di condanna emessa
ai sensi dell'art. 444 c.p.p..
Il danno all'immagine che il dipendente comunale è chiamato a risarcire è
stato determinato in misura pari a più del doppio dell'utilità percepita, e ciò
avendo riguardo ad un solido parametro normativa di determinazione che
permette di effettuare una determinazione del quantum debeatur priva di
arbitrarietà. Il riferimento normativo è quello del comma 1 sexies dell'alt. 1,
legge n. 20 del 1994, introdotto dalla legge anticorruzione (L. n. 190/2012), il
quale sancisce che "Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine
della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la
stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si
presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del
valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente".
Il notevole clamor fori avuto dalla vicenda nonchè i numerosi articoli di
stampa pubblicati dagli organi di informazione locale hanno consentito di operare
una quantificazione del pregiudizio erariale in contestazione nella misura pari al
doppio dell'utilità percepita dall'interessato.
30
Per quanto riguarda il conferimento di incarichi esterni in mancanza dei
presupposti di legge, va ricordata la vicenda
di conferimento di incarico al
comandante della Polizia Municipale da parte del Comune di Gavardo (BS), ai
sensi dell’art. 110 T.U.E.L., in presenza di analoghe professionalità interne e
nonostante si trattasse di soggetto privo del necessario titolo di studio, in
quiescenza da quasi 10 anni ed in procinto di compiere il 67 anno di età, in
contrasto con quanto previsto dall’art. 33, comma 3, del D.L. 4 luglio 2006, n.
223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248. Più in dettaglio, il conferimento
dell’incarico al Comandante dell’Area della Vigilanza designato dal Sindaco è
illegittima e foriera e dannosa per l’ente in quanto: 1) ha avuto luogo in
mancanza di apposita previsione statutaria, tant’è che si è resa necessaria
un’apposita modifica
allo
Statuto comunale
entrata
in vigore però solo
successivamente al conferimento dell’incarico; 2) alla data del conferimento
dell’incarico presso l’Area della Vigilanza del Comune di Gavardo erano in servizio
due soggetti con una professionalità tale da poter assumere l’incarico - anche
solo temporaneamente - di responsabile della medesima Area; 3) l’Area Vigilanza
era già diretta da un responsabile di ruolo (appositamente non confermato), con
qualifica D3,
il quale svolgeva con scrupolo il proprio lavoro e poteva vantare
senza dubbio una professionalità superiore a quella del comandante incaricato
dal Sindaco, 4) il Comandante designato dal Sindaco era del tutto privo della
professionalità minima necessari e di quella competenza d’alto livello richiesta
dalla legge, trattandosi di persona priva di laurea e di diploma di scuola media
secondaria, anche in relazione alle necessarie conoscenze specialistiche richieste
al personale di categoria D degli enti locali a fronte dell’incessante produzione
normativa nel settore di competenza nell’ultimo decennio (cfr. l’art. 8, L. 7 marzo
1986, n. 85, che esige per il personale della Polizia Locali gli stessi titoli di studio
previsti per le corrispondenti qualifiche del personale dei dipendenti dell’ente
locale nonché l’All. A al CCNL Enti Locali del 31 marzo 1999); 5) al momento del
conferimento dell’incarico il Comandante designato, nato il 5 aprile 1944, era in
procinto di compiere il 67 anno di età e, dunque, giusto quanto disposto dall’art.
33, comma 3, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006,
n. 248, non avrebbe potuto essere assegnatario di alcun incarico dirigenziale,
perché nel corso dell’incarico sarebbe decorso il limite massimo d’età per il
31
trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti previsto dall’art 16 del D.lgs. 30
dicembre 1992, n. 503 (questa lettura della disposizione è conforme al parere n.
2/2002 del 10 aprile 2012 del Dipartimento della Funzione pubblica); 6) non è
stata operata alcuna comparazione con i profili professionali dei funzionari in
servizio nel Corpo della Polizia Locale; 7) l’assoluta inutilità dell’incarico affidato
al Comandante di fiducia del Sindaco è infine risultata del tutto evidente a
seguito dell’istruttoria specifica, svolta dalla Procura contabile, in quanto l’attività
del Comandante si è concentrata in un’assidua presenza in ufficio, senza aver
apportato alcuna innovazione organizzativa o gestionale dell’attività. Il danno al
patrimonio dell’ente per il conferimento dell’incarico, in totale carenza dei
presupposti legali, ammonta a Euro 87.992,57.
Degna di particolare rilievo è la vicenda riguardante una fattispecie di
danno patrimoniale subito dal Comune di Monte Marenzo, a seguito della
prescrizione del credito vantato nei confronti del Comune di Torre di Busi, per la
gestione in convenzione del servizio di segreteria comunale a partire dal 1°
gennaio 1999 e a tempo indeterminato. Dopo la diffida ad adempiere il Comune
di Monte Marenzo aveva adito il giudice amministrativo, il quale ha accertato che
le quote di spettanza dei Comuni di Torre de Busi e di Erve avrebbero dovuto
essere corrisposte al Comune di Monte Marenzo con cadenza bimestrale (art. 8,
Convenzione) e che, pertanto, i diritti in discorso, essendo crediti periodici, erano
evidentemente soggetti prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c. e
nel caso già prescritti. Per il risarcimento del danno al patrimonio - di euro
34.445,28 - sono stati citati in giudizio il responsabile dell’Ufficio delle Entrate
dell’ente, responsabile della gestione del credito, il Sindaco, nonché assessore
con delega al bilancio, il Segretario comunale ed il titolare dell’organo di
revisione.
Con sentenza 30 dicembre 2014, n. 234, la Sezione Giurisdizionale
per la Lombardia, pur avendo acclarato gli estremi della colpa grave dei
convenuti che per anni non si erano curati di esigere il proprio credito, ha
ritenuto che i vantaggi conseguiti da altra amministrazione fossero compensativi
del danno al patrimonio dell’Ente ed ha assolto i convenuti.
Si ritiene tuttavia
che l’autonomia tributaria, patrimoniale e finanziaria degli enti locali sancita dalla
riforma costituzionale di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 3 e la diversità tra gli
32
enti cui fanno capo l’amministrazione danneggiata e quella danneggiante (non
fanno riferimento alla stessa comunità amministrata), non adeguatamente
valutata dal giudice di prime cure, costituiscano presupposti per la riforma della
sentenza.
E’ stato, pertanto, predisposto formale atto di appello.
Una vicenda ha riguardato l’indebita’ utilizzazione dei fondi assegnati per
spese di rappresentanza ed istituzionali per finalita’ private. Analogamente a
quelle che hanno recentemente interessato in tutta Italia i Consiglieri Regionali,
la vicenda riguarda l’indebito rimborso delle spese pasti da parte dell’ex sindaco
del Comune di Montichiari (Brescia), la quale ha imputato le spese relative ai
propri pasti giornalieri (e talora dei propri familiari) nei principali ristoranti della
città, a seconda dei casi, al capitolo del bilancio dell’Ente relativo alle spese di
rappresentanza, e a quello per manifestazioni culturali, in violazione del principi
di buona amministrazione, economicità ed inerenza della spese. Alcuni pasti sono
stati poi fatti pagare alla locale Associazione Pro-Loco, utilizzando i fondi attribuiti
alla stessa per le attività di promozione turistica dell’associazione. L’illecita
imputazione delle spese ed il dolo dei convenuti sono stati accertate anche
attraverso la valutazione delle prove (in particolare attraverso le intercettazioni
telefoniche) acquisite dall’autorità giudiziarie nel corso dell’accertamento di reati
diversi da quelli contro la P.A. (nel caso di specie il peculato). Il danno nel caso
di specie ammonta ad euro 7.211,50. L’importo contestato è stato integralmente
versato dai responsabili.
7. CONTI GIUDIZIALI
Vanno segnalate le istanze per resa di conto dei contabili delle Università
della Lombardia. In seguito alla comunicazione da parte del Presidente della
Sezione Giurisdizionale del mancato deposito dei predetti conti, la Procura ha
valutato, innanzitutto, la sussistenza di un obbligo in tal senso da parte delle
università, per poi incentrare l’istruttoria sulla individuazione degli agenti
contabili, non essendo stati questi individuati neppure nelle funzioni dalla Sezione
33
Giurisdizionale nell’ambito della cd. anagrafe dei conti. Sono state depositate 14
istanze per la resa del conto da parte degli istituti cassieri dal 2007 al 2012. La
Procura ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi costitutivi dell’obbligo di
rendicontazione giudiziale in capo agli agenti contabili delle Università, quali Enti
pubblici non economici. Tale obbligo, infatti, deriva innanzitutto dal fatto che ai
giudizi di conto si applica il secondo comma dell’art. 103 della Costituzione. Detta
norma reca un principio tendenzialmente generale e - per questa parte- senza
alcuna riserva di legge, che conferisce capacità espansiva al T.U. del 1934
consentendone l’estensione a situazioni non espressamente regolate in modo
specifico ( SS.UU. sent. n. 12367/2001; SSUU Sent. n. 14029/2001). In
applicazione di detto principio generale, la Corte Costituzionale, con la sentenza
n. 110/1970, ha inoltre puntualizzato che eventuali gradi di autonomia non
facciano venir meno le garanzie
giurisdizionali anteriormente apprestate
dall’ordinamento generale per assicurare la corretta gestione del pubblico denaro
(nel caso deciso si trattava dell’autonomia costituzionalmente garantita delle
Regioni). E ciò in quanto deroghe alla giurisdizione sono ammissibili, in via di
stretta interpretazione,
solo nei confronti di “organi immediatamente partecipi
del potere sovrano dello Stato, e perciò situati ai vertici dell’ordinamento, in
posizione di assoluta indipendenza e di reciprocità”, con ciò rimarcando la
fondamentale differenza tra il concetto di “autonomia” e quello di “sovranità”. Il
giudizio di conto è, pertanto, un giudizio necessario “ in virtù del quale a nessun
ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che
abbia maneggio di denaro e valori di proprietà dell’ente è consentito sottrarsi” (
Corte Cost. 114/1975). Ne consegue – alla luce dei principi sopra ricordati- che
l’autonomia giuridica ed amministrativa delle Università e la loro autonomia
finanziaria e contabile non costituiscono circostanze idonee a derogare la
giurisdizione della Corte dei conti, sottraendo gli agenti contabili dell’Università
all’obbligo di rendere il conto giudiziale della loro gestione. Nelle more, tutte le
istanze sono state accolte dalla Sezione e le Università stanno procedendo agli
adempimenti nel termine concesso.
APPELLI
34
Appello incidentale avverso la sentenza sez. Giur. Lomb. n. 312/2013
(giudizi riuniti nn. 27608, 27620, 27624 e 27633)
Il predetto appello incidentale muove da una vicenda in cui - a seguito
delle indagini penali condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Milano,
nell’ambito
di
operazioni
investigative
in
materia
di
traffico
di
stupefacenti – erano emersi numerosi rapporti di natura illecita tra diversi
appartenenti all’Arma dei Carabinieri e personalità dedite al traffico di sostanze
stupefacenti.
Dalle
indagini
era
emersa
la
commissione
da
parte
degli
appartenenti all’Arma dei Carabinieri di plurime ipotesi di reato: in particolare
delitti contro la P.A., quali corruzione, concussione, rivelazioni di segreti d’ufficio,
nonché spaccio di stupefacenti, tentata rapina, varie ipotesi di falso ed ancora
plurimi reati “satelliti” nell’ambito del complessivo disegno criminoso avuto di
mira dai soggetti coinvolti.
Evocati a giudizio i responsabili per il ristoro del danno erariale con quatto
distinti atti di citazione, la Sezione - previa ordinanza di riunione dei quattro
giudizi - con la gravata sentenza n. 312/2013 riteneva parzialmente fondata la
domanda attrice. Sotto il profilo della soccombenza parziale della Procura
Regionale, veniva rigettata la domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno
patrimoniale diretto da peculato ed il relativo danno all’immagine, nonché la
domanda risarcitoria avente ad oggetto la lesione dell’immagine a fronte di
sentenza penale che ha accertato la commissione di reati comuni (id est, non
ricompresi nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale).
A seguito di appello principale proposto da uno dei convenuti,
proposto appello
incidentale,
i cui motivi di gravame
hanno
veniva
riguardato
soprattutto la valenza della sentenza di “patteggiamento” nel giudizio di
responsabilità amministrativo – contabile e la sussistenza dei presupposti per la
risarcibilità del danno all’immagine, con richiesta di condanna pari ad (ulteriori)
euro 118.500,00.
Appello incidentale avverso la sentenza sez. Giur. Lomb. n. 180/2014
Nell’ambito della vicenda della gestione dei fondi da parte dei consiglieri
regionali della Lombardia, a seguito di appello principale proposto da uno dei
convenuti in primo grado (Presidente di gruppo consiliare), è stato interposto
35
appello incidentale avverso una sentenza di condanna ad un importo inferiore
rispetto al petitum di questa Procura regionale (sentenza Sez. Giur. reg. Lomb.
n. 180/2014). In particolare, per quanto concerne i profili di soccombenza
parziale dell’Ufficio Requirente, relativi alla posizione dell’appellante principale,
nel gravame incidentale si è prospettata la sussistenza della responsabilità
contabile in senso stretto del capogruppo, l’elemento soggettivo doloso, la
responsabilità per l’intero dell’appellante principale senza possibilità né di
scomputo per asserito contributo concausale di terzi (non evocati a giudizio) né
di esercizio del potere riduttivo, con richiesta di condanna del capogruppo per
l’intero pari ad euro 44.574,05 (rispetto all’importo complessivo di euro 22.500
di cui alla gravata sentenza di condanna in via parziaria nei confronti di
consigliere e capogruppo).
Appello avverso la sentenza sez. Giur. Lomb. n. 270/2013
L’impugnazione ha avuto ad oggetto il capo della sentenza che ha
dichiarato inammissibile l’azione erariale introdotta in presenza di effettivo
esborso finanziario in base a sentenza esecutiva non passata in giudicato.
La sentenza impugnata ha motivato la decisione di inammissibilità
dell’azione rifacendosi anche ad un precedente della Sezione (sentenza n.
305/2011) che, a seguito dell’impugnazione della Procura regionale, è stato
riformato dal Giudice di Appello ( I Sez. Appello, n. 43 del 14.1.2014).
Appello avverso la sentenza sez. Giur. Lomb. n. 292/2013
L’impugnazione ha riguardato il capo della sentenza di primo grado che ha
ritenuto il comportamento del convenuto immune da colpa in ordine alla
quantificazione dei c.d. standard urbanistici nell’ambito di un piano di recupero.
L’Ufficio ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte che ha chiarito
come la scusabilità dell’errore non sussiste allorché non si rinvengono situazioni e
circostanze legate a regole di difficile e controversa interpretazione, evidenziati,
soprattutto, da contrasti giurisprudenziali (C.Conti, III Sez. Appello, n. 9
dell’8.1.2003). Contrasti assolutamente inesistenti in materia, stante la pacifica e
costante
giurisprudenza
del
giudice
amministrativo,
per
il
quale
la
determinazione degli “standard” deve far riferimento non già al volume fisico
36
fuori terra degli edifici, bensì alla “capacità insediativa residenziale teorica” (tra le
altre, Consiglio Stato, Sez. IV, n. 860/2007; n. 797/1997).
Appello avverso la sentenza sez. Giur. Lomb. n. 57/2014
E’ stata appellata la sentenza di primo grado che, relativamente a plurimi
incarichi di addetti stampa a favore di soggetti esterni all’amministrazione, ha
mandato
assolti
i
convenuti
ritenendo
conformi
al
dettato
normativo
i
conferimenti.
L’Ufficio ha tra l’altro invocato i precedenti per cui il possesso del diploma
di laurea rappresenta “un requisito basilare” (Sez. giur. Lombardia, n. 880 del
29.12.2009) e che nel conferire l’incarico l’amministrazione deve tener “conto dei
requisiti culturali previsti dal dPR 21 settembre 2001 n° 422” non potendo
“instaurare il rapporto … con un soggetto che non avrebbe potuto svolgere, nelle
Strutture di riferimento, alcuna mansione attribuibile a un dirigente ovvero a un
funzionario di livello immediatamente inferiore” (C.Conti, Sez. III Appello, n. 419
del 6.5.2009; Sez. giur. Lombardia, n. 638 del 13.12.2007).
Appello avverso la sentenza sez. Giur. Lomb. n. 77/2014.
Con l’appello l’Ufficio ha censurato la pronuncia di prime cure che, in una
fattispecie di rimborso indebito di oneri per assolvimento dei compiti di
amministratore pubblico a favore di soggetto socio, amministratore/dipendente
di società di capitali, ha ritenuto configurabile e provato in capo al convenuto il
cumulo delle tre qualità.
La Procura ha sul punto rilevato che, caso di specie, non risultava
accertato in concreto lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della
carica sociale rivestita, con l’assoggettamento all’effettivo potere direttivo, di
controllo, di supremazia gerarchica e disciplinare dell’organo di amministrazione,
che la giurisprudenza ritiene imprescindibile per riconoscere la titolarità del
rapporto di lavoro subordinato da parte dell’amministratore di società (Cass.
6819/2000; 381/2000; 3886/1999; 894/1998;
9368/1996). La Procura ha
dedotto anche l’omissione di pronuncia su una domanda subordinata, omissione
che determina la nullità della sentenza (Cassazione n. 375/2005; C. 7519/2003;
37
C. 590/1998) e che, in base al principio consacrato nell'art. 161, 1° co. c.p.c.,
può essere fatta valere quale motivo di impugnazione.
Appello avverso la sentenza sez. Giur. Lomb. n. 88/2014
L’Ufficio ha censurato la decisione di primo grado che, relativamente ad
una fattispecie di conferimento di incarichi dirigenziali a contratto a favore di
dipendenti dell’ente già responsabili dei servizi, ha mandato assolti i convenuti.
La Procura, nell’ambito di una articolata censura, ha rilevato che l’art. 110,
c. 2, del d.lgs. 267/2000, ammette incarichi dirigenziali extra dotazione organica
a tempo determinato solo “in assenza di professionalità analoghe presenti
all’interno dell’ente” e che pertanto non è legittimo il ricorso a tale strumento a
favore di dipendenti incardinati come responsabili dei servizi che vengono
investiti di un incarico dirigenziale per assolvere, nella nuova veste, i compiti che
già disimpegnavano quali funzionari responsabili.
Appello avverso la sentenza sez. Giur. Lomb. n. 30/2014
L’impugnazione ha riguardato una pronuncia che, nell’abito di una
complessa vicenda di archiviazione di SPV elevati dal Corpo forestale dello Stato,
aveva ritenuto non sufficientemente provata l’antigiuridicità della condotta
imputata al convenuto.
La Procura ha, sul punto, rilevato come risultassero per tabulas sia la
circostanza che al momento dell’accertamento da parte del CFS difettassero le
prescritte autorizzazioni e sia la consapevolezza di tale circostanza da parte del
convenuto, che infatti ha dato atto che il procedimento era diretto a
“regolarizzare”,
“dal punto di vista autorizzativo”, le opere già realizzate in
difformità rispetto alle autorizzazioni amministrative rilasciate.
Infine, 3 atti di appello sono stati proposti dalla Procura regionale avverso
le sentenze della Sezione Giurisdizionale che hanno assolto una pluralità di
medici frequentanti un corso di formazione specifica in medicina generale
beneficiando di una borsa di studio finanziata con fondi pubblici ma svolgendo,
durante lo stesso periodo, prestazioni lavorative, incompatibili per legge,
remunerate da terzi.
38
In realtà, in un primo momento la Sezione Giurisdizionale ha condannato i
medici de quibus
a “restituire” l’intero importo della borsa di studio
indebitamente incassata con condanna altresì degli stessi al pagamento delle
spese di giustizia (sentenze n. 7, 23 e 40 dell’anno 2014).
Successivamente, a distanza di nemmeno qualche settimana dalle prime
condanne, la Sezione ha invece assolto i medici in discorso in ragione di una
asserita
assenza
di
alcun
danno
all’erario
e
finanche
condannando
le
amministrazioni danneggiate al pagamento delle spese processuali in favore dei
medici convenuti.
Gli atti di appello proposti, dunque, da un lato hanno censurato i capi delle
sentenze di assoluzione anche alla luce delle pronunzie di condanna adottate in
un primo momento dalla stessa Sezione giurisdizionale e per le motivazioni ad
esse sottese.
Da altro lato gli atti di appello hanno censurato il capo delle sentenze di
assoluzione
predette
nella
parte
in
cui
è
stata
addirittura
condannata
l’amministrazione sanitaria al pagamento delle spese di causa.
Negli atti di appello, infatti, si è evidenziato che le Sezioni giurisdizionali
contabili, alla luce delle norme vigenti, possono soltanto liquidare le spese di
giudizio - che saranno poi rimborsate a richiesta dei convenuti e previo parere di
congruità delle spese stesse – non potendo, invece, le Sezioni territoriali,
condannare al pagamento delle spese di giustizia le amministrazioni d’altronde
nemmeno partecipanti ai processi.
Il motivo di appello in parola è stato così rubricato: “Nullità della sentenza
nella parte in cui il Collegio lombardo, per effetto del proscioglimento nel merito
del soggetto convenuto, ha “condannato” l’Amministrazione “danneggiata” al
pagamento delle spese legali all’uopo liquidate (essendo però consentito alle
Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti soltanto di “liquidare” - e non di
condannare - (alle spese) con conseguente formazione di un titolo esecutivo
giudiziale
condannatorio
nei
confronti
di
un
soggetto
(l’amministrazione
danneggiata) non partecipante al giudizio di responsabilità.
Da ultimo va osservato che identici atti di appello proposti avverso le
sentenze assolutorie aventi ad oggetto la predetta fattispecie di responsabilità scrutinata non soltanto dalla Sezione Lombardia ma anche da altre Sezioni
39
giurisdizionali essendo state erogate le borse di studio in favore dei medici su
tutto il territorio nazionale – hanno già trovato accoglimento da parte del giudice
di secondo grado con conseguente recente condanna, in appello, dei medici
convenuti (sentenza, I Appello, 99/2015).
ESITI APPELLI
Sent. 43/2014 Corte Conti, I centrale Appello: in tema di ammissibilità
dell’azione per danno indiretto, è stato accolto l’appello della Procura avverso la
sentenza della Sez. Giur. Lombardia n. 305/2011 aderendo alla tesi prospettata
dall’organo requirente, secondo cui l’azione è ammissibile anche in assenza di
giudicato della sentenza civile in base alla quale è stato effettuato il pagamento,
purchè questo sia stato effettuato dall’Amministrazione per effetto di pronuncia
giudiziale provvisoriamente esecutiva. L’appello ha rinviato al primo grado ed il
giudizio è stato riassunto dalla Procura con atto di citazione.
Sent. 522/2014 Corte dei Conti, I centrale Appello: In tema di danno
all’immagine è stato
accolto integralmente l’appello proposto dalla Procura
avverso la sentenza della Sez. Giur. Lombardia n. 543/2011 aderendo alla tesi
prospettata dall’organo requirente. Ciò che preme rilevare è che la Sezione di
Appello fa propria la ricostruzione e l’interpretazione costituzionalmente orientata
prospettata dalla Procura nell’atto di appello in cui viene evidenziato come l’art.7
della L. 97/2001 ( richiamato dall’art. 30 ter D.L. 78/2009), presenta una
pluralità di significati che può essere ridotta ad unità solo ricorrendo ad una
interpretazione logico-sistematica e, in particolare, come sostenuto dalla stessa
Corte Costituzionale nella sentenza n. 335/2010, ritenendo che se non è
irragionevole
selezionare
le
condotte
illecite che possono compromettere
l’immagine della P.A., sulla base della loro idoneità a ledere i canoni di buon
andamento, dell’imparzialità e del prestigio dell’amministrazione di cui all’art. 97
della Costituzione e sul fatto che la P.A. sia soggetto passivo del reato, non lo è
neppure, come nel caso in esame, che tali beni giuridici possano essere
ugualmente lesi – oltre che dai reati previsti dal capo I, titolo II, libro II c.p.-
40
anche da altre condotte illecite che complessivamente realizzino nel caso
concreto un grave pregiudizio degli stessi interessi.
Sent. 406/2014 Corte dei Conti, I centrale Appello: in tema di giurisdizione
della Corte dei conti per ipotesi di danno di cui all’art. 53, comma 7 D.lgs
165.2001, è stato accolto integralmente l’appello proposto dalla Procura avverso
la sentenza della Sez. Giur. Lombardia n. 31/2012 aderendo alla tesi prospettata
dall’organo requirente e dichiarando la sussistenza della giurisdizione contabile.
L’appello ha inoltre deciso nel merito, condannando il convenuto appellato a
risarcire il danno come quantificato
Sent. n. 1061/2014 Corte dei Conti, I centrale Appello :
ha accolto
l’impugnazione avverso la sentenza n. 251/2012 della Sezione Lombardia che
aveva rigettato la domanda per intervenuta prescrizione, ritenendo l’atto di
costituzione in mora notificato dall’amministrazione al responsabile non idoneo
ad interrompere il termine di prescrizione.
L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE
Come messo in risalto con le relazioni degli anni precedenti, il procedimento di
esecuzione delle sentenze di condanna è disciplinato dal D.P.R. 24 giugno 1998,
n. 260 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di
esecuzione
delle decisioni
di condanna
e risarcimento
di danno erariale, a
norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
Tale procedimento è curato dall’Amministrazione danneggiata creditrice, la quale
è tenuta, ai sensi dell’art. 7
Procuratore
regionale
del D.P.R.,
competente
per
a comunicare tempestivamente al
territorio
l'inizio
della
procedura
indicando il relativo responsabile e successivamente a comunicare l’evoluzione e
la conclusione del procedimento di propria
competenza.
Attraverso un apposito Ufficio di monitoraggio,
istituito presso la Procura
regionale, si segue l’andamento del recupero del credito erariale derivante dalle
41
decisioni
di condanna, cercando
di dare impulso alle Amministrazioni e
ricordando la responsabilità amministrativa in cui possono incorrere i soggetti
tenuti al recupero del credito erariale sia nei casi di ritardi o inerzie
nell’acquisizione degli importi sia nei casi in cui vengano prescritte o comunque
lese le ragioni del credito erariale.
In tale contesto il ruolo della Procura regionale tiene conto delle comunicazioni
di cui all’art 7 del D.P.R. cit. che devono pervenire dalle Amministrazioni
interessate; tali comunicazioni costituiscono l’inizio della attività di monitoraggio
che prosegue con i
Amministrazioni,
successivi dati sulle relative procedure avviate dalle
portando spesso
a richieste di aggiornamento
e, in alcuni
casi, anche al sollecito dei relativi adempimenti.
Ciò premesso, si segnala che nel 2014 l’attività della Procura si è indirizzata in
modo particolare a richiedere alle
Amministrazioni un riscontro in relazione a
sentenze che, pur a ridosso della scadenza del termine ordinario di prescrizione,
non risultavano ancora
completamente eseguite ed invitando, quindi, le
Amministrazioni a mettere in mora gli interessati al fine di interrompere il
termine ordinario di prescrizione.
Al fine di ottenere l’integrale recupero del credito erariale, le Amministrazioni
sono state inoltre invitate ad attivare le azioni esecutive nei confronti di tutti i
condebitori solidali, in quanto è emerso che tale procedura non sempre viene
seguita ed attuata dalle stesse Amministrazioni creditrici.
Per quanto riguarda l’andamento dei recuperi, a seguito delle decisioni di
condanna definitive, risultano recuperati dalle Pubbliche Amministrazioni della
Lombardia
nel periodo 2010-2014, € 11.591.594,62, di cui riferentesi all’anno
2014 € 3.480.769,12, importo quasi triplo rispetto a quello dell’anno precedente.
42
RINGRAZIAMENTI
Prima di concludere sento il dovere di esprimere il mio ringraziamento agli
attuali colleghi della Procura, con i quali condivido l’esercizio della funzione
requirente, per l’impegno profuso e l’elevata professionalità, che ha permesso,
anche quest’anno, un risultato di lavoro particolarmente lusinghiero.
Un particolare e vivo ringraziamento va a tutto il personale amministrativo
che ha collaborato in maniera encomiabile con i magistrati di questa Procura.
Un ringraziamento ai Magistrati della Sezione Giurisdizionale, le cui
pronunce (quale ne sia l’esito per le azioni della Procura) continueranno ad
elaborare una giurisprudenza meditata, significativa ed autorevole.
Il più sentito grazie va poi alla Guardia di Finanza ed all’Arma dei
Carabinieri che, con abnegazione e spirito di servizio, uniti ad altrettanta
passione e professionalità, hanno contribuito ad accrescere il nostro impegno
nella lotta comune contro gli sprechi di denaro pubblico nell’interesse dello Stato
– Comunità.
Uno speciale saluto desidero poi rivolgere ai rappresentanti della classe
forense, le cui doti
di dottrina e di professionalità, nonché la tradizione di
impegno civile, hanno da sempre caratterizzato la loro azione in un leale
confronto con questa Procura.
Segnalo, infine, l’azione meritoria svolta dagli Organi di Informazione, che
hanno sempre illustrato con chiarezza e precisione all’ opinione pubblica l’attività
di questa Procura, fornendo,
non di rado, significativi spunti d’indagine per
l’esercizio dell’azione contabile.
Concludo, chiedendo al Sig. Presidente, di voler dichiarare ufficialmente
aperto, in nome del Popolo Italiano, l’anno giudiziario 2015 della Sezione
Giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia.
Milano, 06 marzo 2015
Antonio Caruso
43
Attività Procura regionale Lombardia
Anno 2014
Tabelle e grafici
PROSPETTO RIEPILOGATIVO
Tabella 1
Attività complessiva della Procura regionale (Base quinquennale)
Tabella 1A
Esito degli inviti
Tabella 1B
Archiviazioni conseguenti a riparazioni del danno
Tabella 2
Tipologia delle vertenze aperte
Grafico "Tipologia delle vertenze aperte"
Tabella 3
Deleghe della Guardia di Finanza
Tabella 4
Sequestri conservativi
Tabella 5
Atti di citazione
Tabella 6
Atti di citazione (Tipologia di danno)
Grafico "Atti di citazione (per numero e per tipologia di danno)"
Tabella 7
Tipologia Atti di citazione (Amministrazioni danneggiate)
Grafico "Tipologia Atti di citazione (Amministrazioni danneggiate)"
Tabella 8 - 9
Altra attività processuale
Tabella 10
Importi recuperati in esecuzione di sentenze e a seguito di notifica di inviti a dedurre
Tabella 11
Importi recuperati in esecuzione di sentenze di condanna
Tabella 12
Importi recuperati per anno di riferimento e per Amministrazione danneggiata
ATTIVITA' COMPLESSIVA DELLA PROCURA REGIONALE
(Base quinquennale)
Tabella 1
ANNI
2010
2011
2012
2013
2014
Vertenze al 1 gennaio dell’anno
5.103
6.106
6.246
7.325
8629
Vertenze aperte nell’anno
1.813
1.640
2.007
2.347
1948
Vertenze riaperte nell’anno
0
0
6
1
2
Vertenze archiviate preliminarmente
439
319
0
0
109
Vertenze archiviate a seguito di
istruttoria *
325
1.115
841
937
1066
Atti di citazione (al netto delle
riassunzioni)
46
66
86
91
82
Giudizi per resa di conto
0
0
7
16
15
Vertenze al 31 dicembre dell'anno
6.106
6.246
7.325
8.629
9307
Denunce pervenute nell’anno
1.887
1.532
1.994
2.142
2227
Richieste istruttorie ed accertamenti
diretti
938
997
928
1.554
1254
64
76
115
141
98
Inviti a fornire deduzioni + inviti
con contestuale sequestro
Audizioni personali
(destinatari 128) (destinatari 179) (destinatari 309) (destinatari 305) (destinatari 258)
52
75
106
121
* Vedere tabella 1a e 1b per le archiviazioni a seguito di invito comprese in questo totale.
59
Tabella 1a
ESITO DEGLI INVITI ANNO 2014
Totale inviti
Tradotti in citazione
Tradotti in archiviazione
In atto
98
49
7
42
Tabella 1b
ARCHIVIAZIONI CONSEGUENTI A RIPARAZIONI DEL DANNO ANNO 2014
A seguito istruttoria
Importo danno risarcito
Fattispecie di danno
Totali
€ 60.569,67
REATI IN GENERALE
COMMESSI DA PUBBLICI
DIPENDENTI
5
€ 2.600,00
SANZIONI AMMINISTRATIVECONTRAVVENZIONI
1
€ 147.117,38
COMPENSI ASSEGNI
INDENNITA' - PREMI TRATT.
ECON. PERSONALE
DANNO AL PATRIMONIO
MOBILIARE - DENARO
TOTALE
2
8
A seguito di invito
€ 4.500,00
IPERPRESCRIZIONE DI
FARMACI
1
€ 16.107,49
COMPENSI ASSEGNI
INDENNITA' - PREMI TRATT.
ECON. PERSONALE
1
€ 2.298,72
DANNO AL PATRIMONIO
1
TOTALE
3
TOTALE GENERALE
11
Tabella 2
TIPOLOGIA DELLE VERTENZE APERTE
ANNI
2010
2011
2012
2013
2014
Assenteismo
6
8
5
0
1
Attività contenziosa spese di giustizia
25
9
5
2
3
Attività contrattuale
16
8
8
18
19
Bilancio, conto del patrimonio
10
8
63
11
35
Canoni, concessioni, locazioni beni
9
8
12
4
6
Assegni, indennità,compensi, premi
30
27
29
18
45
Incarichi professionali e consulenze
41
34
65
41
37
Contributi pubblici
26
8
73
77
111
Danno al patrimonio
177
164
284
319
102
6
2
11
5
6
205
114
256
195
299
6
3
15
25
4
259
252
29
89
61
Erogazione somme non dovute
9
4
10
1
52
Frodi comunitarie
6
7
4
4
46
Furti o rapina
38
22
45
25
12
Illeciti commessi da pubblici dipendenti
55
74
189
145
146
Incidenti
706
713
540
469
573
Infortuni
7
3
5
2
7
Interessi passivi per ritardato pagamento
2
0
1
0
0
Dissesto finanziario
0
0
2
0
1
Lesioni da attività sanitaria
18
41
90
108
141
Opere pubbliche
25
25
31
21
18
Personale
25
18
53
9
33
Piani regolatori e piani di lottizzazione
15
17
27
4
7
Procedimento di gara e scelta del contraente
26
21
62
19
36
Rendicontazione
0
0
16
683
22
Sanzioni amministrative contravvenzioni
7
1
9
0
1
Scomputo oneri di urbanizzazione
6
3
4
1
3
Spese rappresentanza
0
0
5
4
8
Verifiche amministrative-contabili, ispezioni,
relazioni dei revisori dei conti
9
8
19
15
Varie
43
38
40
33
1
1813
1640
2007
2347
1853
Danno ambientale e abusi edilizi
Debiti fuori bilancio-passività arretrate
Entrate
Equa riparazione Legge 89/2001 art.5
TOTALE
17
Tabella 2
Tipologia vertenze aperte
600
500
400
300
200
100
0
CONFERITE
Tabella 3
DELEGHE DELLA GUARDIA DI FINANZA
2010
2011
2012
Nucleo provinciale Bergamo
Nucleo provinciale Brescia
Nucleo provinciale Como
Nucleo provinciale Cremona
Nucleo provinciale Lecco
Nucleo provinciale Lodi
Nucleo provinciale Mantova
Nucleo provinciale Milano
Nucleo provinciale Monza
Nucleo provinciale Pavia
Nucleo provinciale Sondrio
Nucleo provinciale Varese
Compagnia Como
Nucleo provinciale di Campobasso
Totale
ADEMPIUTE
Nucleo provinciale Bergamo
Nucleo provinciale Brescia
Nucleo provinciale Como
Nucleo provinciale Cremona
Nucleo provinciale Lecco
Nucleo provinciale Lodi
Nucleo provinciale Mantova
Nucleo provinciale Milano
Nucleo provinciale Monza
Nucleo provinciale Pavia
Nucleo provinciale Sondrio
Nucleo provinciale Varese
Compagnia Como
Totale
IN CORSO
Nucleo provinciale Bergamo
Nucleo provinciale Brescia
Nucleo provinciale Como
Nucleo provinciale Cremona
Nucleo provinciale Lecco
Nucleo provinciale Lodi
Nucleo provinciale Mantova
Nucleo provinciale Milano
Nucleo provinciale Monza
Nucleo provinciale Pavia
Nucleo provinciale Sondrio
Nucleo provinciale Varese
Compagnia Como
Nucleo provinciale di Campobasso
Totale
Ulteriori Deleghe
NAS Carabinieri Lombardia
1
1
1
16
1
1
3
1
3
1
23
1
17
2013
2014
1
3
9
2
1
2
3
85
3
6
1
10
8
9
7
10
6
4
6
59
1
4
2
10
1
3
2
1
1
27
1
1
1
2
28
28
126
126
2010
2011
2012
2013
2014
1
2
2
3
1
8
20
10
1
1
2
3
5
1
1
1
4
34
1
3
7
4
8
7
2
4
7
60
6
2
12
12
22
20
50
119
2010
2011
2012
2013
2014
1
1
1
1
1
2
1
3
6
1
10
1
14
1
17
1
2
1
1
1
2
64
2
6
2
7
3
8
5
3
2
1
1
68
2
3
2
5
18
22
95
103
1
1
1
18
5
Tabella 4
SEQUESTRI CONSERVATIVI
ANNI
2010
2011
2012
2013
2014
5
3
7
8
15
Importi richiesti nelle
procedure di sequestro
conservativo
€ 4.465.039,50
€ 55.268.146,55
€ 1.070.241,09
€ 1.736.532,06
€ 7.066.538,24
Importi confermati
€ 3.795.742,00
€ 8.625.153,96
€ 1.002.664,75
Istanze di sequestro
conservativo
€ 1.736.532,06* € 3.042.162,82
* di cui € 127.233,37 confermati nel 2014 con ord. N. 4/14
Tabella 5
ATTI DI CITAZIONE
2010
2011
2012
2013
2014
46
60
80
83
76
4
2
6
8
8
1
1
1
15
1
1
1
2
Atti di citazione per
interpretazione sentenza
2
1
Giudizi per resa di conto
2
7
16
15
68
96
108
102
ANNI
Atti di citazione
Atti di citazione a seguito
di sequestro
conservativo
Atti di citazione
integrativi
del contraddittorio
Atti di citazione
integrativi
della pretesa attorea
Atti di citazione in
riassunzione
TOTALE
66
1
Importi richiesti con
citazione
€
11.802.766,61
€
64.023.206,98
€
11.545.119,60
€
126.520.292,62
€
128.026.732,43
Importi richiesti con
citazione in riassunzione
€
1.529.616,80
€
20.000,00
€
113.620,52
€
53.364.355,74
€
94.510,00
TOTALE
€
13.332.383,41
€
64.043.206,98
€
11.658.740,12
€
179.884.648,36
€
128.121.242,43
TABELLA 6
ATTI DI CITAZIONE
(Tipologia di danno)
Periodo 01/01/2014- 31/12/2014
Tipologia del danno
N.° citati
1
€
41.509,94
1
attività lavorativa extra istituzionale
1
€
56.856,00
1
27997
attività lavorativa extra istituzionale
1
€
175.299,00
1
€
39.103,00
1
45.775,30
1
28004
attività lavorativa extra istituzionale
1
28006
attività lavorativa extra istituzionale
1
€
28112
violazione pubblicità incarico
1
€
437,33
2
incarico vice segretario a soggetto esterno
1
€
8.149,80
7
TOTALE
7
€
367.130,37
14
Descrizione fattispecie
numero citazione
27998
totale
citazioni
Importo
N.° citati
illecita certificazione lavori
1
€
25.279,90
1
TOTALE
1
€
25.279,90
1
Descrizione fattispecie
numero citazione
EROGAZIONE
CONTRIBUTI E
FINANZIAMENTI
Importo
attività lavorativa extra istituzionale
28126
DANNI IN MATERIA DI
APPALTI PUBBLICI
TOT
citazioni
27986
27943
CONSULENZE
Esterne ed incarichi
Descrizione fattispecie
numero citazione
totale
citazioni
Importo
N.° citati
27994
illeciti gestione servizi di formazione
1
€
200.000,00
1
27946
illegittimi romborsi spese consiglieri regionali
1
€
22.254,06
2
27948
illegittimi romborsi spese consiglieri regionali
1
€
35.666,20
2
27949
illegittimi romborsi spese consiglieri regionali
1
€
31.012,37
2
27950
illegittimi romborsi spese consiglieri regionali
1
€
16.653,65
2
27953
illegittimi romborsi spese consiglieri regionali
1
€
54.480,04
3
27954
illegittimi romborsi spese consiglieri regionali
1
€
195.506,37
2
27979
condotte dolose per ingenti finanziamenti
1
€
960.684,46
2
27995
illeciti rimborsi buoni benzina
1
€
15.300,49
2
28029
illegittimi romborsi spese consiglieri regionali
1
€
82.695,78
3
28043
illegittimi romborsi spese consiglieri regionali
1
€
22.871,25
2
28044
illegittimi romborsi spese consiglieri regionali
1
€
32.734,00
2
28046
illegittimi romborsi spese consiglieri regionali
1
€
17.385,35
2
28049
illegittimi romborsi spese consiglieri regionali
1
€
30.783,39
2
28055
illegittimi romborsi spese consiglieri regionali
1
€
116.732,86
3
28058
illegittimi romborsi spese consiglieri regionali
1
€
112.667,54
3
28060
illegittimi romborsi spese consiglieri regionali
1
€
69.203,26
3
28072
illegittimi romborsi spese consiglieri regionali
1
€
105.686,42
3
TOTALE
18
€
2.122.317,49
41
Descrizione fattispecie
numero citazione
DANNI CONNESSI A
GESTIONE DEL
PERSONALE
N.° citati
indebita percezione compensi
1
€
19.481,54
1
28133
indebita percezione compensi
1
€
23.330,00
1
28134
indebita percezione compensi
1
€
6.242,00
1
28135
indebita percezione compensi
1
€
10.636,56
1
28147
indebita percezione compensi
1
€
37.542,20
1
28174
indebita percezione compensi
1
€
827,00
1
28177
congedo parentale per svolgere altro lavoro
1
€
57.256,16
1
28180
attività professionale senza autorizzazione
1
€
23.272,00
1
28178
attività extraistituzione durante assenza
1
€
69.387,27
1
27930
retribuzioni illegittime
1
€
1.828,80
1
28045
risarcimento danni per mobbing
1
€
28.431,83
1
28053
retribuzione indebita
1
€
8.030,34
1
28119
falsa attestazione possesso titolo di laurea
1
€
62.053,88
1
28137
indebita percezione compensi
1
€
45.775,30
1
TOTALE
14
€
394.094,88
14
Descrizione fattispecie
totale
citazioni
Importo
N.° citati
28127
danni provocati durante il parto
1
€
6.455,70
2
28167
errato intervento chirurgico
1
€
33.000,00
5
risarcimento per indebito allontanamento minori
1
€
81.250,00
4
risarcimento per mancato controllo alunni
1
€
37.635,37
1
TOTALE
4
€
158.341,07
12
28066
28144
Descrizione fattispecie
numero citazione
CORRUZIONE
CONCUSSIONE ED
ALTRI REATI
Importo
28099
numero citazione
RISARCIMENTO
DANNI A TERZI
totale
citazioni
totale
citazioni
Importo
N.° citati
28070
corruzione per rilascio concessioni edilizie
1
€
436.039,84
1
28157
diserzione e truffa per attività extraistituzionale
1
€
89.133,22
1
28078
rimborsi iva non dovuta
1
€
13.260,00
1
28079
tangenti per bonifica area ex Falk
1
€
456.800,00
1
28096
concussione per evasione d'imposta
1
€
42.875,32
1
28152
corruzione per omettere accertamenti fiscali
1
€
17.500,00
2
28164
corruzione per omettere accertamenti fiscali
1
€
48.783,00
1
28179
corruzione per omettere versamento invim
1
€
9.000,00
1
28011
tangenti per falsi infortuni non verificatisi
1
€
151.804,37
1
28158
illecita erogazione contributi economici
1
€
197.100,00
2
27941
abuso di potere
1
€
7.500,00
1
27942
corruzione
1
€
3.541,46
1
28036
tangenti per accesso a fondi pubblici
1
€
125.000,00
1
28059
istigazione alla concussione
1
€
10.000,00
1
28061
peculato per appropriazione alimenti
1
€
88.124,17
1
28153
tangenti per violazione segreti d'ufficio
1
€
100.000,00
1
28100
appropriazione fondi cassa economale
1
€
29.664,48
2
28163
appropriazione fondi cassa economale
1
€
8.943,36
1
TOTALE
18
€
1.835.069,22
21
Descrizione fattispecie
numero citazione
INCIDENTI
Importo
N.° citati
28002
incidente stradale con vettura di servizio
1
€
2.533,50
1
28115
incidente stradale con vettura di servizio
1
€
4.110,20
1
TOTALE
2
€
6.643,70
2
Descrizione fattispecie
numero citazione
ALTRE TIPOLOGIE
totale
citazioni
totale
citazioni
27989
indebita erogazione borsa di studio
1
28124
indebita erogazione borsa di studio
1
27934
omesso versamento proventi gioco lotto
1
27935
omesso versamento proventi gioco lotto
1
27936
omesso versamento proventi gioco lotto
1
27987
omesso versamento proventi gioco lotto
28000
omesso versamento proventi gioco lotto
28003
Importo
€
N.° citati
7.704,67
1
€
7.237,95
1
€
43.823,74
1
€
3.399,28
1
€
7.055,20
3
1
€
43.833,09
1
1
€
510,91
1
omesso versamento proventi gioco lotto
1
€
1.274,58
1
28012
omesso versamento proventi gioco lotto
1
€
9.725,43
1
28013
omesso versamento proventi gioco lotto
1
€
2.887,27
1
28028
omessa riscossione crediti di convenzione
1
€
3.444,53
4
27874
prezzo incongruo ed eccessivo di titoli azionari
1
€
119.350.000,00
12
28170
danno ambientale per lavorazione in area protetta
1
€
3.228.897,00
3
28027
omesso versamento proventi gioco lotto
1
€
17.519,22
1
28117
omesso versamento proventi gioco lotto
1
€
4.221,90
1
28118
omesso versamento proventi gioco lotto
1
€
1.756,71
1
28121
omesso versamento proventi gioco lotto
1
€
157.592,49
1
28128
omesso versamento proventi gioco lotto
1
€
245.521,58
1
28159
omesso versamento proventi gioco lotto
1
€
72.957,00
1
28116
debito fuori bilancio
1
€
3.003,25
11
TOTALE
20
€
123.212.365,80
48
TOTALI FINALI: importo richiesto con citazioni: € 128.121.242,43
TOTALE CITAZIONI: N. 84
-
SOGGETTI CITATI N. 153
Tabella 6
Tipologia di danno
COMUNE E PROVINCIA + ALTRE
TIPOLOGIE: € 123.212.365,80
INCIDENTI : € 6.643,70
CONSULENZE ESTERNE ED
INCARICHI: € 367.130,37
CORRUZIONE CONCUSSIONE ED
ALTRI REATI: € 1.835.069,22
RISARCIMENTO DANNI A TERZI: €
158.341,07
DANNI CONNESSI A GESTIONE
DEL PERSONALE: € 394.094,88
EROGAZIONE CONTRIBUTI E
FINANZIAMENTI:
€ 2.122.317,49
DANNI IN MATERIA DI APPALTI
PUBBLICI: € 25.279,90
Tabella 7
TIPOLOGIA ATTI DI CITAZIONE
(Amministrazioni danneggiate)
ANNI
2010
2011
2012
2013
2014
Stato
10
8
31
17
18
Regione
2
1
9
11
17
Agenzie
8
7
7
8
18
Province
2
1
4
2
1
1
1
1
1
Comunità montane e
consorzi
INAIL
1
INPS
2
Comuni
16
18
23
13
13
Aziende ospedaliere e
A.S.L.L.
3
25
8
34
17
3
Consorzi
Enti pubblici economici e
S.P.A. partecipate/private
4
1
Ente Poste
Università
ACI
1
Croce Rossa Italiana
1
ANAS
1
Unione Europea
1
5
1
1
Totale soggetti citati
86
145
191
173
153
Totale citazioni
46
68
86
91
84
Tabella 7
Tipologia atti di citazione
Amministrazioni danneggiate
AZIENDE OSPEDALIERE E
A.S.S.L.
20%
STATO
21%
COMUNI
15%
INAIL
1%
REGIONE
19%
COMUNITÀ MONTANE E CONSORZI
1%
PROVINCE
2%
AGENZIE
21%
Tabella 8
ALTRA ATTIVITA' PROCESSUALE
ANNI
2010
2011
Istanze rinvio udienza
2012
2013
2014
1
3
2
1
1
2
Istanze fissazione di nuova
udienza
5
Reclamo
1
Istanze modifica sequestro
conservativo
1
Memorie integrative
1
Istanze correzione sentenza
1
4
5
3
9
43
1
Istanze di riunione
1
14
Istanze di proroga art.5
L. 19/1994
11
7
1
14
7
Partecipazioni individuali ad
udienze pubbliche camerali e
cautelari
98
80
97
104
31
Totale
117
96
102
131
103
2013
2014
Tabella 9
ALTRA ATTIVITA' PROCESSUALE
ANNI
2010
2011
2012
Controricorsi per regolamento
preventivo di giurisdizione
(articolo 41c.p.c.)
2
Appelli del procuratore regionale
1
2
4
8*
22
10
Appelli di parte
60
33
16
19
14
Sentenze di 2° grado per appelli
di anni precedenti
20
39
20
17
15
Appelli del Procuratore generale
Importi delle condanne
* 1 riserva di appello
€
1.119.606,47
€
3.862.614,36
€
1.900.713,27
€
961.952,11
€
1.918.717,64
Tabella 10
IMPORTI RECUPERATI IN ESECUZIONE DI SENTENZE E A SEGUITO DI NOTIFICA DI INVITI A DEDURRE
ANNI
2010
2011
2012
2013
2014
Somme introitate ex
sentenze
di 1° grado
€
584.051,28
€
561.633,94
€
448.010,32
€
633.904,20
€
Somme introitate ex
sentenze
di 2° grado
€
1.775.035,29
€
1.046.240,96
€
1.649.294,10
€
550.639,05
€ 2.521.640,03
Procedimenti monitori
€
7.420,73
€
3.277,10
€
4.958,43
€
13.645,18
€
4.838,53
Spese di giustizia corrisposti
€
54.293,99
€
71.899,03
€
35.788,90
€
48.334,06
€
45.531,08
Somme introitate da
riparazione spontanea
€
158.821,25
€
731.630,82
€
42.979,20
€
725.512,10
€
274.426,04
Somme introitate per
intervento condono in
appello
€
13.644,62
€
716.407,47
€
311.489,52
€
155.062,37
€
130.769,85
Totale somme introitate
€
2.593.267,16
€
3.131.089,32
€
2.492.520,47
€
2.127.096,96
€ 3.586.930,15
Importi condanne 1° grado
€
19.454.727,67
€ 13.244.305,06
€
5.240.936,00
€
5.877.633,80
€ 1.699.179,48
609.724,62
TABELLA 11
IMPORTI RECUPERATI IN ESECUZIONE DI PROCEDIMENTI MONITORI
ANNO
PROCEDIMENTI
MONITORI
SPESE DI
GIUSTIZIA
€
2.500,00
€
466,85
€
2.500,00
€
466,85
€
€
€
500,00
5.784,00
6.284,00
€
€
€
320,72
2.623,63
2.944,35
Amm.ni centrali
Amm.ni locali
€
€
€
4.000,00
3.500,00
7.500,00
€
€
€
Amm.ni centrali
Amm.ni locali
€
€
€
22.645,24
800,00
23.445,24
Amm.ni centrali
Amm.ni locali
€
TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO
Amm.ni centrali
Amm.ni locali
2010
TOTALE
Amm.ni centrali
Amm.ni locali
2011
TOTALE
2012
TOTALE
2013
TOTALE
2014
IMPORTO INCASSATO
NELL'ANNO DI RIFERIMENTO
ANCHE PREGRESSO
IMPORTO INCASSABILE
AMMINISTRAZIONE
PROCEDIMENTI
MONITORI
SPESE DI
GIUSTIZIA
€
€
€
4.950,52
2.470,21
7.420,73
€
€
€
1.226,89
177,36
1.404,25
€
3.277,10
€
789,27
€
3.277,10
€
789,27
470,75
509,86
980,61
€
€
4.958,43
4.958,43
€
€
509,86
509,86
€
€
€
3.094,30
204,32
3.298,62
€
€
€
12.289,89
1.355,29
13.645,18
€
€
€
1.733,41
379,60
2.113,01
3.510,91
€
679,99
780,91
3.510,91
€
679,99
4.323,53
515,00
4.838,53
€
€
€
€
€
€
780,91
€
43.240,15
€
8.370,42
€
34.139,97
€
5.597,30
Tabella 12
IMPORTI RECUPERATI PER ANNO DI RIFERIMENTO E PER AMMINISTRAZIONE DANNEGGIATA
Amm.ne
danneggiata
n. sentenze di
condanna di I
grado
n. sentenze
n. sentenze
condanna di I condanna di II
grado appellate
grado
Importo di condanna di I
grado (Sentenze passate in
giudicato)
Importo di
condanna di II
grado
STATO
16
4
6 €
1.251.253,41
€ 805.283,23
E. LOCALI
11
13
11 €
415.803,59
€ 2.397.377,77
Anno di
riferimento
Importo recuperato nell'anno di riferimento in
esito a sentenze esecutive di I e II grado anche
pregresse
€ 871.028,72
€ 364.068,75
2010
1
1
1 €
12.609,07
€ 61.974,83
ALTRI ENTI
14
4
5 €
18.438,87
€ 775.689,71
€ 1.105.001,45
TOTALE
42
22
23 €
1.698.104,94
€ 4.040.325,54
€ 2.359.086,57
STATO
13
2
1 €
137.496,27
9
1
3
398.254,48
REGIONI
E. LOCALI
€ 18.987,65
€ 1.111.348,55
€ 103.817,81
€ 902.582,43
2011
3
1
0 €
912.220,95
ALTRI ENTI
10
2
2 €
7.821.445,90
€ 660.740,15
€ 362.246,55
9.269.417,60
REGIONI
€ 25.030,31
TOTALE
35
6
6 €
€ 764.557,96
€ 2.401.207,84
STATO
15
4
1
€ 418.218,35
€ 4.000,00
€ 882.856,10
E. LOCALI
13
6
2
€ 293.592,18
€ 196.713,27
3
0
0
€ 58.512,02
ALTRI ENTI
19
2
5
€ 1.106.211,17
€ 1.700.000,00
€ 475.669,10
TOTALE
50
12
8
€ 1.876.533,72
€ 1.900.713,27
€ 2.109.409,23
STATO
19
5
1
€ 4.035.970,96
€ 531.369,74
€ 928.062,98
E. LOCALI
15
5
4
€ 328.449,73
€ 429.782,37
4
1
REGIONI
REGIONI
6
1
TOTALE
44
12
STATO
18
ALTRI ENTI
E. LOCALI
7
3
€ 473.561,35
€ 800,00
€ 147.161,11
€ 4.891.411,43
€ 961.952,11
€ 1.241.121,86
€ 1.000.275,98
8 €
485.559,31
€ 553.665,25
6 €
144.623,00
€ 453.399,04
7
€
ALTRI ENTI
11
8 €
663.942,50
TOTALE
43
22 €
1.537.550,90
REGIONI
3
€ 165.897,77
2013
€ 53.429,39
5
€ 750.884,03
2012
€ 745.530,02
2014
243.426,09
€
€ 1.974.587,83
€ 1.734.963,12
2.981.652,12
€ 3.480.769,12
TOTALE
€ 11.591.594,62