7/2/2015 - Studio Ducoli

QUADERN
/ SABATO, 07 FEBBRAIO 2015
ILCASODELGIORNO
PRIMOPIANO
I sindaci “cessati” per
una trasformazione
redigono la relazione
al bilancio
La notifica nulla è insanabile se
sono decorsi i termini
decadenziali
/ Maurizio MEOLI
Per la Cassazione il vizio di nullità comporta anche la decadenza della
pretesa impositiva
Le operazioni di trasformazione
da spa in srl prive di controlli
deliberate nel corso del 2015 vedranno i componenti del Collegio
sindacale, destinati a cessare le
proprie funzioni, comunque tenuti a predisporre non solo la relazione al bilancio 2014, ma anche quella relativa al bilancio
2015, seppure limitatamente al
periodo in cui risultavano essere
ancora in carica.
Rispetto a tale questione appare,
in primo luogo, opportuno evidenziare come l’art. 20 comma 8
del DL 91/2014 abbia abrogato il
secondo comma dell’art. 2477
c.c. , che imponeva la nomina
dell’organo di controllo o del revisore anche nelle srl con capitale
sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le spa. In sede
di conversione in legge del DL
91/2014, inoltre, è stato precisato che la [...]
/ Alessandro BORGOGLIO
È ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui la nullità della notificazione dell’atto impositivo è sanata per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale,
postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte del
destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest’ultimo,
dell’atto invalidamente notificato (ex pluris,
Cass. n. 25079/2014; Cass. n. 1238/2014). In
passato, è anche stato ribadito che la notificazione nulla dell’atto impositivo deve ritenersi sanata con la proposizione dell’impugnazione della cartella, in tempi perfettamente compatibili
con l’effettiva consegna dell’atto (Cass.
17501/2002).
Con la sentenza n. 2197 di ieri, la Cassazione ha
evidenziato che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia
raggiunto lo scopo (cfr. Cass. n. 654/2014).
Del resto – ha rammentato la Suprema Corte – la
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INEVIDENZA
L’agevolazione prima casa non spetta se il vigile non
conferma la residenza
Cinque anni di tempo per chiedere il rimborso dell’IMU
sui terreni agricoli
Autoliquidazione INAIL al via dal 16 febbraio
Nella Certificazione Unica richieste anche informazioni
“doppie” e inutili
natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale e, pertanto, all’applicazione anche all’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 60 del
DPR 600/1973, delle norme sulle notificazioni nel processo civile; ne consegue che trova
altresì applicazione il regime delle nullità e
delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la nullità della notificazione
dell’avviso di accertamento è sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156
c.p.c., se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza.
Già in passato, peraltro, i giudici di legittimità avevano stabilito che tale sanatoria può
operare soltanto se il conseguimento dello
scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole
leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di
accertamento (Cass. n. 2728/2011; in senso
conforme, Cass. n. 25391/2010).
Diversamente, qualora la [...]
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FISCO
Voluntary disclosure
più “leggera” per gli
eredi
/ Salvatore SANNA
In attesa della firma dell’accordo con la Svizzera per lo scambio di informazioni a livello
amministrativo, i contribuenti che intendono
aderire alla voluntary disclosure stanno procedendo alla stima del costo della regolarizzazione.
Un caso di particolare interesse è sicuramente
quello dei soggetti che hanno recentemente
ereditato significativi patrimoni illecitamente
detenuti nella Confederazione elvetica.
Questa tipologia di disclosure [...]
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ancora
IL CASO DEL GIORNO
I sindaci “cessati” per una trasformazione
redigono la relazione al bilancio
Per le trasformazioni a venire, l’adempimento dovrebbe riguardare sia il bilancio 2014
che quello 2015, solo per il periodo in cui erano ancora in carica
/ Maurizio MEOLI
Le operazioni di trasformazione da spa in srl prive di controlli deliberate nel corso del 2015 vedranno i componenti
del Collegio sindacale, destinati a cessare le proprie funzioni, comunque tenuti a predisporre non solo la relazione al
bilancio 2014, ma anche quella relativa al bilancio 2015,
seppure limitatamente al periodo in cui risultavano essere
ancora in carica.
Rispetto a tale questione appare, in primo luogo, opportuno
evidenziare come l’art. 20 comma 8 del DL 91/2014 abbia
abrogato il secondo comma dell’art. 2477 c.c. , che imponeva la nomina dell’organo di controllo o del revisore anche
nelle srl con capitale sociale non inferiore a quello minimo
stabilito per le spa. In sede di conversione in legge del DL
91/2014, inoltre, è stato precisato che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina (del solo organo di controllo, stante l’esistenza di un’espressa disciplina per il revisore
legale) correlato all’entità minima del capitale sociale “costituisce giusta causa di revoca”. Rispetto alla delibera di
revoca, inoltre, appare necessario il controllo del Tribunale ex art. 2400 comma 2 c.c. (in tal senso si è recentemente
espresso il Ministero della Giustizia nella Nota 13 gennaio
2015 n. 4865; di contrario avviso è, invece, lo Studio n.
1129-2014/I del Consiglio nazionale del Notariato).
Ciò premesso, si osserva come la massima K.A.9 del Comitato Triveneto dei Notai abbia sottolineato che, nel caso in
cui una società dotata di Collegio sindacale e/o di revisore si
trasformi in un tipo incompatibile con la presenza di tali
organi, i componenti degli stessi “decadono” dalla data di
efficacia della trasformazione. Tra i tipi incompatibili con
la presenza del Collegio sindacale e/o del revisore, oltre alle
società di persone, è annoverata anche la srl che non versi
nelle condizioni di cui al comma (2 e) 3 dell’art. 2477 c.c. e
che non abbia recepito nel proprio statuto la previsione di
nomina facoltativa del Collegio sindacale o del revisore ai
sensi del comma 1 del medesimo art. 2477 c.c. (cfr. il
commento alla Norma di comportamento CNDCEC 10.3).
Lungo questa linea sembrano porsi anche il Tribunale di Milano 17 ottobre 2007 e la Cassazione 5 giugno 2009 n.
12992. In quest’ultima sentenza, in particolare, la Suprema
Corte – in relazione ad un contesto normativo che ancora
contemplava l’obbligatorietà del Collegio sindacale nelle srl
con capitale sociale pari o superiore a quello stabilito per la
spa – sottolineava come, nel caso di specie, non fosse stata
la “trasformazione” della spa in srl a determinare la decadenza dei sindaci, ma la “riduzione del capitale sociale” al
/ EUTEKNEINFO / SABATO, 07 FEBBRAIO 2015
di sotto del limite prescritto ai fini della obbligatoria presenza dell’organo di controllo. Essendo oggi venuto meno, nelle srl, l’obbligo di nomina del Collegio sindacale correlato
all’entità del capitale sociale, in assenza delle ulteriori condizioni di nomina, è alla mera trasformazione che occorre
guardare, con operatività della decadenza a decorrere dalla
data di efficacia della relativa delibera.
In dottrina, peraltro, il caso della trasformazione in modelli
societari che non contemplino controlli è stato anche ricondotto, seppure in forma dubitativa, alla giusta causa di revoca; paventando anche l’impossibilità di definire la causa
della revoca come “giusta” nelle ipotesi in cui l’operazione
presenti come unico vero movente proprio la sostituzione
dell’organo di controllo. Ammettendo tale impostazione –
al di là della configurabilità o meno della “giusta” causa della revoca e delle relative conseguenze – sarebbe comunque
necessario attendere l’approvazione (definitiva) della delibera di revoca da parte del Tribunale. Anche in ragione di
tali incertezze, quindi, appare opportuno, se possibile, “accompagnare” la trasformazione in srl con le dimissioni dei
sindaci (anche supplenti), senza provvedere, nel caso in cui
il “collegio” accetti l’invito, alla sostituzione.
Ad ogni modo, a partire dal momento di efficacia della delibera di trasformazione con decadenza dei sindaci – ovvero
da quando la società viene a conoscenza delle loro dimissioni – in capo ad essi non sono più configurabili gli obblighi di vigilanza e controllo imposti dalla legge. Tale circostanza, tuttavia, non sembra esimerli dall’esplicazione di
quelle attività che si presentano come mero riflesso dei
controlli fino ad allora posti in essere.
Come precisato dai criteri applicativi della Norma di comportamento CNDCEC 10.3, infatti, in caso di trasformazione regressiva (di società di capitali in società di persone), venendo a cessare, il Collegio sindacale redige la relazione di
cui all’art. 2429 c.c. da presentare all’assemblea dei soci con
riferimento al periodo sociale tra l’inizio dell’esercizio e la
data in cui ha effetto l’operazione. Analoga impostazione
appare da seguire nel caso in questione, di trasformazione di
una spa in una srl priva dell’obbligo di nomina di un organo
di controllo. Di conseguenza, i sindaci “cessati” non solo saranno tenuti a predisporre la relazione relativa al bilancio
dell’esercizio 2014, ma anche quella relativa al bilancio
dell’esercizio 2015, seppure limitatamente al periodo
intercorrente tra l’inizio dello stesso e la data di efficacia
dell’operazione di trasformazione.
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ancora
FISCO
La notifica nulla è insanabile se sono decorsi
i termini decadenziali
Per la Cassazione il vizio di nullità comporta anche la decadenza della pretesa
impositiva
/ Alessandro BORGOGLIO
È ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il
principio per cui la nullità della notificazione dell’atto impositivo è sanata per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione,
ad opera di quest’ultimo, dell’atto invalidamente notificato
(ex pluris, Cass. n. 25079/2014; Cass. n. 1238/2014). In passato, è anche stato ribadito che la notificazione nulla
dell’atto impositivo deve ritenersi sanata con la proposizione dell’impugnazione della cartella, in tempi perfettamente
compatibili con l’effettiva consegna dell’atto (Cass.
17501/2002).
Con la sentenza n. 2197 di ieri, la Cassazione ha evidenziato
che la notificazione è una mera condizione di efficacia e
non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto
lo scopo (cfr. Cass. n. 654/2014).
Del resto – ha rammentato la Suprema Corte – la natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento non
osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale e, pertanto, all’applicazione anche all’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 60 del DPR 600/1973, delle norme sulle notificazioni nel processo civile; ne consegue che
trova altresì applicazione il regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la nullità
della notificazione dell’avviso di accertamento è sanata dal
raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c., se il
conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza
del termine di decadenza.
Già in passato, peraltro, i giudici di legittimità avevano stabilito che tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta –
per l’esercizio del potere di accertamento (Cass. n.
2728/2011; in senso conforme, Cass. n. 25391/2010).
Diversamente, qualora la proposizione del ricorso avverso
l’atto notificato irritualmente avvenga quando i termini di
decadenza siano già spirati ed il ricorrente abbia puntualmente eccepito tale decadenza in sede di ricorso, allora la
nullità della notifica non potrà più ritenersi sanata.
Nel caso esaminato con la pronuncia di ieri, una società aveva impugnato l’iscrizione ipotecaria su suoi immobili per
l’omessa notifica dell’atto presupposto, ovvero la cartella di
/ EUTEKNEINFO / SABATO, 07 FEBBRAIO 2015
pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento. Effettivamente, questa era stata notificata in un Comune diverso da quello in cui si trovava la sede legale della spa, come
emergente dalle risultanze della Camera di Commercio.
La Suprema Corte, convalidando l’operato dei giudici di merito, ha stabilito che correttamente la notifica era stata ritenuta nulla e, considerando l’intervenuta decadenza dell’azione dell’Amministrazione finanziaria, legittimamente il collegio regionale aveva dichiarato la nullità della cartella di pagamento per vizio di notifica e, quindi, della conseguente
iscrizione a ruolo sugli immobili della società. Del resto – si
legge nella parte motiva della sentenza – solo il raggiungimento dello scopo, che nella fattispecie non sussisteva essendo già decaduti i termini decadenziali per l’esercizio
dell’azione amministrativa, può sanare il vizio di nullità
per mancanza di notifica, mentre diversamente tale vizio
comporta anche la decadenza della pretesa impositiva sulla
base delle norme vigenti e secondo il costante orientamento
della Suprema Corte.
È appena il caso di ricordare, da ultimo, che, in tema di notificazione di atti tributari alle persone giuridiche, la notificazione si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia
dell’atto al rappresentante legale o alla persona incaricata di
ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è
la sede. Pertanto, è certamente ammissibile la consegna
dell’atto al portiere, ma nella logica della norma tale consegna, così come quella ad altra persona addetta alla sede,
non costituisce un’indifferente alternativa, perché richiede
che da parte dell’ufficiale notificante sia accertata, come
presupposto legittimante, la mancanza del rappresentante
della società o della persona incaricata di ricevere le
notificazioni.
Inoltre, non basta dimostrare che l’atto sia stato consegnato
al soggetto indicato dalla norma come legittimato a riceverlo, secondo il predetto ordine di preferenza, perché ne derivi
come immediata conseguenza la validità dell’intero processo notificatorio. Occorre anche la prova che l’atto, non consegnato direttamente al destinatario effettivo, sia comunque
pervenuto nella sfera di conoscenza di questo ultimo, in
particolare mediante la produzione della ricevuta della raccomandata, e in ogni caso del relativo avviso di ritorno, con
la quale sia stata data notizia al destinatario effettivo della
consegna dell’atto ad uno dei soggetti normativamente
legittimati a riceverlo (Cass. n. 1307/2015)
/ 03
ancora
FISCO
L’agevolazione prima casa non spetta se il
vigile non conferma la residenza
Il dato anagrafico prevale sul dato reale, ma se il procedimento di attribuzione della
residenza non va a “buon fine”, essa non si perfeziona
/ Anita MAURO
La condizione della residenza nel Comune in cui si trova la
“prima casa”, che, secondo la disciplina oggi vigente, deve
risultare sussistente entro 18 mesi dall’acquisto agevolato,
si ritiene perfezionata, in linea di principio, nel giorno della
dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel Comune di nuova residenza. Tuttavia, se, a seguito di un controllo operato dalla Polizia urbana, la spettanza della residenza viene, poi, negata, la residenza non può ritenersi sussistente nella data della richiesta.
Questo è il principio che potrebbe desumersi dalla sentenza
della Corte di Cassazione 6 febbraio 2015 n. 2181.
La sentenza riguarda l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” come vigente nel lontano 1993, ma i principi affermati possono avere qualche risvolto anche in relazione alla
disciplina odierna.
In particolare, il tema esaminato dalla Corte è quello della
verifica del requisito della “residenza” dell’acquirente nel
Comune in cui si trova l’abitazione acquistata.
Si ricorda, infatti, che a norma della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 (come oggi vigente), ai fini del godimento dell’agevolazione prima casa (che
consente l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale o dell’IVA ridotte sull’acquisto immobiliare) è necessario, tra le altre condizioni, che
l’immobile sia ubicato, alternativamente:
- nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria
residenza;
- nel territorio del Comune in cui l’acquirente stabilirà la
propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto (l’intento del
trasferimento deve essere manifestato nell’atto di acquisto a
pena di decadenza);
- nel territorio del Comune in cui il contribuente svolge la
propria attività, se diverso da quello in cui risiede;
- nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività
il soggetto da cui dipende l’acquirente che si sia trasferito
all’estero per motivi di lavoro;
- in qualsiasi Comune sul territorio italiano, se l’acquirente è
cittadino italiano emigrato all’estero.
Al tempo dei fatti oggetto di causa (1993) la norma agevolativa non attribuiva alcun termine per il trasferimento della
residenza, ma tale condizione doveva risultare già sussistente alla data dell’acquisto.
/ EUTEKNEINFO / SABATO, 07 FEBBRAIO 2015
L’Amministrazione finanziaria (nella circ. Agenzia delle Entrate n. 38/2005, § 2.4) e la giurisprudenza hanno più volte
chiarito che il cambio di residenza si considera avvenuto
nella stessa data in cui l’interessato rende al Comune la dichiarazione di trasferimento, a prescindere dal momento in
cui, poi, il procedimento amministrativo di cambio di
residenza giunga a conclusione.
Nel caso di specie, i contribuenti, nel giorno stesso della stipula dell’atto immobiliare, presentavano domanda di trasferimento della residenza nel Comune in cui si trovava l’immobile acquistato.
Tuttavia, a seguito di una verifica ad opera della Polizia
urbana, avvenuta meno di 15 giorni dopo, i vigili accertavano che i contribuenti non avevano ancora stabilito la propria abitazione nel Comune, in quanto era ancora in corso il
trasloco dei precedenti proprietari. Pertanto, il procedimento
amministrativo volto al cambio della residenza non si
perfezionava.
Poco dopo, però, i nuovo proprietari presentavano una nuova domanda di trasferimento, che andava a buon fine.
I contribuenti ritenevano di poter godere dell’agevolazione
prima casa, affermando che la seconda domanda di cambio
della residenza altro non fosse che un’integrazione della
prima e non integrasse un “nuovo” procedimento amministrativo.
La tesi non viene condivisa né dalle Entrate né dalla Corte di
Cassazione, la quale afferma che, nel caso di specie, il trasferimento della residenza deve ritenersi “verificato” solo
nel giorno della seconda richiesta, poi andata a buon fine.
In breve, gli effetti del “trasferimento” della residenza decorrono dalla data della dichiarazione di trasferimento
resa dall’interessato nel Comune di nuova residenza, a
condizione, però, che la richiesta vada a buon fine (in tal
senso, si veda anche Cass. 14399/2010 e “Prima casa: se
respinta, non conta la richiesta di residenza” del 16 giugno
2010).
Infine, è opportuno rilevare che, facendo applicazione della
disciplina oggi vigente, che attribuisce un termine di 18 mesi per il cambio di residenza, nel caso di specie l’agevolazione avrebbe potuto trovare applicazione, in quanto la
seconda richiesta di trasferimento della residenza era
comunque stata resa entro 18 mesi dall’acquisto.
/ 04
ancora
FISCO
Voluntary disclosure più “leggera” per gli
eredi
Non possono essere sanzionati per le violazioni di natura tributaria commesse dal de
cuius
/ Salvatore SANNA
In attesa della firma dell’accordo con la Svizzera per lo
scambio di informazioni a livello amministrativo, i contribuenti che intendono aderire alla voluntary disclosure stanno procedendo alla stima del costo della regolarizzazione.
Un caso di particolare interesse è sicuramente quello dei
soggetti che hanno recentemente ereditato significativi
patrimoni illecitamente detenuti nella Confederazione
elvetica.
Questa tipologia di disclosure può risultare meno costosa, in
quanto, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 472/97, non può essere sanzionato l’erede in merito alle violazioni di natura
tributaria commesse dal de cuius. Pertanto, l’erede non dovrebbe sostenere le sanzioni per eventuali violazioni per infedele dichiarazione oppure per omessa dichiarazione commesse dal de cuius, ma egli (naturalmente, in caso di accettazione dell’eredità) risponderebbe di eventuali debiti tributari riferibili al defunto.
Lo stesso principio vale anche per le violazioni commesse
dal de cuius in relazione al modulo RW. Di conseguenza,
anche se i capitali si trovassero all’estero da molti anni,
l’erede sarebbe soggetto alle sanzioni da RW soltanto a partire dall’apertura della successione.
Diverso sarebbe il caso in cui l’erede fosse stato un delegato del conto corrente estero successivamente caduto in successione. In tale circostanza, coloro che risultano cointestatari di conti correnti esteri oppure possiedono solo una delega al prelievo devono sanare la propria posizione applicando le sanzioni relative al modulo RW dividendo in parti
uguali l’importo presente sul conto tra tutti i soggetti che ne
avevano la disponibilità. In questo caso, quindi, l’erede sarebbe soggetto a sanzione su una parte del deposito anche
prima del decesso del de cuius.
Peraltro, resta fermo che potrebbe essere sanzionato l’erede che ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi
(oppure che abbia presentato una dichiarazione infedele) o il
modulo RW una volta che egli risulti l’obbligato alla presentazione del modello UNICO per conto del de cuius.
Sempre considerando il caso della Svizzera, in sintesi, solo
per gli anni in cui l’erede risultava tenuto alla presentazione del modulo RW (in proprio o per conto del de cuius) si
applica la sanzione del 3% (ipotizzando quasi sicura la firma dell’accordo).
Inoltre, calcolata per ogni annualità accertabile, la sanzione
potrà essere ridotta all’1,50% se:
- le attività sono trasferite in un Paese Ue, Norvegia o
/ EUTEKNEINFO / SABATO, 07 FEBBRAIO 2015
Islanda (anche attraverso il rimpatrio giuridico);
- ovvero se il contribuente autorizza l’intermediario non
residente presso il quale le attività sono depositate a trasmettere all’Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi a tali attività, allegando copia dell’autorizzazione controfirmata
all’istanza di collaborazione volontaria.
Tale sanzione potrà essere ulteriormente ridotta a un terzo,
definendo l’atto di contestazione ai sensi dell’art. 16 del
DLgs. 472/97. In questo caso, la sanzione effettiva sarebbe
dello 0,50% per ogni anno per cui le violazioni da RW sarebbero state commesse dall’erede.
Incognita imposta sulle successioni
Per i patrimoni esteri che sono stati ereditati occorre considerare, comunque, che la voluntary disclosure potrebbe causare anche l’accertamento di altre imposte che non risultano esplicitamente richiamate dalla procedura, come ad esempio l’IVIE, l’IVAFE oppure l’imposta sulle successioni e
l’imposta sulle donazioni.
In particolare, in caso di accettazione dell’eredità, l’eventuale presentazione di una dichiarazione di successione infedele sarebbe punita con la sanzione dal 100% al 200% della differenza di imposta (art. 51 comma 1 del DLgs. 346/90).
Invece, l’omessa presentazione della dichiarazione di successione, della dichiarazione integrativa e della dichiarazione sostitutiva, sarebbe punita, a norma dell’art. 50 del DLgs.
346/90, con la sanzione amministrativa pari a una somma
compresa tra il 120% e il 240% dell’imposta liquidata o
riliquidata dall’ufficio.
In breve, si ricorda che l’imposta sulle successioni si applica
nel modo seguente:
- per i trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta del defunto, applicando l’aliquota del 4% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1
milione di euro;
- per i trasferimenti a favore di fratelli o sorelle del defunto,
applicando l’aliquota del 6% sul valore complessivo netto
eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro;
- per trasferimenti a favore di altri parenti fino al 4° grado,
degli affini in linea retta e degli affini in linea collaterale fino al 3° grado del defunto, applicando l’aliquota del 6%,
senza alcuna franchigia;
- 8% per i trasferimenti a favore di tutti gli altri soggetti,
applicando l’aliquota dell’8% senza alcuna franchigia.
/ 05
ancora
FISCO
Cinque anni di tempo per chiedere il
rimborso dell’IMU sui terreni agricoli
Il termine per la richiesta scatta a partire dal giorno del pagamento di somme non
dovute ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione
/ Arianna ZENI
In relazione ai terreni agricoli che, per l’anno 2014, non
possono godere dell’esenzione dall’IMU ai sensi dell’art. 7
comma 1 lett. h) del DLgs. n. 504/92, scade martedì il termine, fissato al 10 febbraio 2015, entro cui deve essere versata l’imposta (per un approfondimento si veda l’apposita
Scheda di aggiornamento).
Si ricorda che hanno diritto all’esenzione, per il 2014, i terreni individuati dal DL n. 4/2015; l’IMU non è comunque
dovuta per quei terreni che erano esenti in base alle disposizioni contenute nel DM 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri
del DL.
In altre parole, per il solo anno 2014 è stata introdotta una
sorta di clausola di salvaguardia per cui i terreni agricoli
possono essere esentati dal pagamento dell’IMU in seguito
all’applicazione delle disposizioni contenute sia nel DL n.
4/2015 che nel DM 28 novembre 2014.
Per i terreni agricoli che, in base alle disposizioni di cui si è
detto, sono esenti dall’IMU per l’anno 2014, non dovrà essere versato nulla entro il 10 febbraio 2015.
Il Ministero dell’Economia e delle finanze, nella ris. 3 febbraio 2015 n. 2/DF, ha precisato che i soggetti che hanno effettuato versamenti dell’IMU sulla base delle disposizioni
contenute nel DM e che, a seguito del DL n. 4/2015, sono
esenti, possono chiedere il rimborso di quanto versato.
Compensazione consentita solo se prevista dal
regolamento comunale
La compensazione è consentita, invece, soltanto se il Co-
/ EUTEKNEINFO / SABATO, 07 FEBBRAIO 2015
mune ha previsto nel proprio regolamento tale facoltà.
Si ricorda che, in base al rinvio operato dall’art. 13 comma
13 del DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011, all’IMU si applicano le seguenti disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007.
In materia di rimborsi, l’art. 1 comma 164 della L. n.
296/2006 dispone che:
- il contribuente può richiedere il rimborso delle somme
versate ma non dovute entro 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione;
- il Comune è tenuto ad effettuare il rimborso entro 180
giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso.
Ai sensi dell’art. 1 comma 165 della L. n. 296/2006, sulle
somme indebitamente versate e richieste a rimborso maturano gli interessi nella misura annua determinata dal Comune nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto al
tasso di interesse legale. Si tratta dello stesso tasso di interesse utilizzato per computare gli interessi moratori spettanti al Comune per i versamenti omessi. Gli interessi si
calcolano pro rata temporis, giorno per giorno, a decorrere
dalla data in cui il versamento è stato eseguito.
Infine, si noti che, ai sensi dell’art. 1 comma 168 della L. n.
296/2006, gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui
all’art. 25 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 (recante “pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare”),
possono stabilire l’importo fino a concorrenza del quale il
rimborso non è effettuato.
In caso di inottemperanza, si applica la disciplina di cui al
medesimo art. 25 della L. n. 289/2002.
/ 06
ancora
LAVORO & PREVIDENZA
Autoliquidazione INAIL al via dal 16 febbraio
Si dovranno versare i premi assicurativi a saldo 2014 e acconto 2015, mentre per le
dichiarazioni delle retribuzioni c’è tempo fino al 2 marzo
/ Luca MAMONE
Anche quest’anno, nel mese di febbraio i datori di lavoro
sono chiamati agli adempimenti relativi all’autoliquidazione INAIL ripartiti in due distinte scadenze, ossia il pagamento dei premi assicurativi a saldo 2014 e acconto 2015,
entro il prossimo 16 febbraio, e la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni da effettuarsi entro il successivo 2 marzo 2015. In realtà, con riferimento a questo secondo adempimento, la scadenza “ordinaria” sarebbe stata il
28 febbraio, che cade di sabato: pertanto, ai sensi dell’art.
18, comma 1 del DLgs. n. 241/1997, se ne prevede lo slittamento al successivo lunedì 2 marzo, ovvero il primo giorno
lavorativo successivo.
Per quanto concerne il primo adempimento, si ricorda che
entro il prossimo 16 febbraio il datore di lavoro dovrà calcolare il premio anticipato per il 2015 (c.d. rata) e il conguaglio per il 2014 (c.d. regolazione), conteggiare il premio di
autoliquidazione dato dalla somma algebrica di questi due
valori e, infine, pagare il premio di autoliquidazione mediante il modello F24.
Invece, sul fronte della presentazione della dichiarazione
delle retribuzioni, si rammenta che essa dovrà avvenire entro il 2 marzo per via telematica utilizzando gli appositi applicativi “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”,
eventualmente comprensiva della comunicazione del pagamento in 4 rate, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani ex L. 296/2006.
Sul punto, si precisa che la modalità telematica riguarda soltanto le ditte attive, poiché in caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo
mese successivo a quello di cessazione, inviando l’apposito
modulo via PEC.
Sotto il profilo sanzionatorio, si ricorda che, ai sensi
dell’art. 195 del DPR 1124/65, la violazione dell’obbligo di
comunicare all’INAIL l’ammontare delle retribuzioni nei
termini previsti, è punita con una sanzione amministrativa
di 770 euro – misura ridotta 250 euro, misura minima 125
euro – se la mancata o ritardata comunicazione non
determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto.
Sempre con riferimento alla mappa delle scadenze, assume
particolare rilievo la possibilità per le imprese – prevista ai
sensi degli artt. 59, comma 19 della L. 449/97 e 55, comma 5
della L. 144/99 – di pagare il premio da autoliquidazione in
4 rate mensili, previa comunicazione da effettuarsi direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni.
/ EUTEKNEINFO / SABATO, 07 FEBBRAIO 2015
Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il
16 febbraio 2015 versando il 25% dell’importo complessivamente dovuto. Invece, le rate successive, ognuna pari al
25% del premio annuale, dovranno essere versate entro il 18
maggio, il 20 agosto e il 16 novembre 2015, tutte maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2014, determinato dal Ministero dell’Economia e delle finanze nella misura
dell’1,35%.
Inoltre, un aspetto molto importate riguarda le riduzioni dei
premi, tra le quali segnaliamo quella “generale” prevista dal
comma 128 dell’art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità
2014). Tale riduzione, infatti, si applica sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti, sia ai premi speciali unitari delle
polizze artigiani. La misura della riduzione da applicare al
premio di regolazione 2014 è pari al 14,17%, mentre la misura della riduzione da applicare al premio di rata 2015 è
pari al 15,38%.
Trova poi conferma la riduzione del premio prevista specificamente per le imprese artigiane dall’art. 1, commi 780 e
781 della L. n. 296/2006. In particolare, per quanto riguarda
la regolazione 2014, la riduzione da applicarsi è del 7,99%
e ne possono beneficiare i datori di lavoro in regola con gli
obblighi in materia di sicurezza stabiliti dal DLgs. n.
81/2008, che non hanno registrato infortuni nel biennio
precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio, in questo caso il periodo 2012-2013.
Invece, per quanto riguarda la regolazione 2015, l’applicazione della riduzione in sede di autoliquidazione 2015-2016
è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio, che si considera presentata se l’impresa
artigiana seleziona l’apposita casella “Certifico di essere in
possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e
781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2014 da presentare entro il 2 marzo 2015.
Infine, tra le riduzioni di maggior rilievo troviamo anche
quella prevista per le imprese del settore edile, pari
all’11,50% e applicabile alla sola regolazione 2014. In particolare, possono beneficiarne i datori di lavoro – comprese
le società cooperative – che occupano operai con orario di
lavoro di 40 ore settimanali, a condizione che siano in regola con gli obblighi relativi a INPS, INAIL e Casse Edili e
che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per
violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro
per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza.
/ 07
ancora
LETTERE
Nella Certificazione Unica richieste anche
informazioni “doppie” e inutili
Gentile Redazione,
sono una commercialista di Bologna e mi sto dilettando nel
fantastico nuovo adempimento della Certificazione Unica
(l’ennesimo lavoro inutile e mal pagato... se va bene).
Spero che attraverso Eutekne.info si possa fare chiarezza (visto che ancora nessuno ha scritto in merito) alle informazioni da riportare nel frontespizio e relative al dipendente
pensionato o percettore delle somme.
In pratica per ogni soggetto percipiente bisogna mettere un
codice relativo alla sua situazione personale così come riportato nella tabella D.
È necessario infatti sapere per ogni soggetto se è pensionato,
professore universitario, insegnante, prete, medico ed altre
amenità varie. Nel caso di percettori lavoratori autonomi, i
nostri clienti dovrebbero pertanto ricontattare tutti quanti
per sapere se per caso hanno una pensione di qualche genere,
se percepiscono indennità, se sono preti o professori.
Posto che non capisco a cosa questo possa servire (dato, peraltro, mai richiesto in sede di compilazione 770), ma chi ci
ripaga, noi ed i nostri clienti, di tutto questo tempo perso per
chiedere/dare informazioni inutili, doppie, e che comunque
non servono ad aumentare il PIL o migliorare l’economia
di questo paese?
Firmato: la solita commercialista zerbino dell’Agenzia delle
Entrate.
Simona Vignudelli
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Bologna
Direttore Responsabile: Michela DAMASCO
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