QUADERN / SABATO, 07 FEBBRAIO 2015 ILCASODELGIORNO PRIMOPIANO I sindaci “cessati” per una trasformazione redigono la relazione al bilancio La notifica nulla è insanabile se sono decorsi i termini decadenziali / Maurizio MEOLI Per la Cassazione il vizio di nullità comporta anche la decadenza della pretesa impositiva Le operazioni di trasformazione da spa in srl prive di controlli deliberate nel corso del 2015 vedranno i componenti del Collegio sindacale, destinati a cessare le proprie funzioni, comunque tenuti a predisporre non solo la relazione al bilancio 2014, ma anche quella relativa al bilancio 2015, seppure limitatamente al periodo in cui risultavano essere ancora in carica. Rispetto a tale questione appare, in primo luogo, opportuno evidenziare come l’art. 20 comma 8 del DL 91/2014 abbia abrogato il secondo comma dell’art. 2477 c.c. , che imponeva la nomina dell’organo di controllo o del revisore anche nelle srl con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le spa. In sede di conversione in legge del DL 91/2014, inoltre, è stato precisato che la [...] / Alessandro BORGOGLIO È ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui la nullità della notificazione dell’atto impositivo è sanata per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest’ultimo, dell’atto invalidamente notificato (ex pluris, Cass. n. 25079/2014; Cass. n. 1238/2014). In passato, è anche stato ribadito che la notificazione nulla dell’atto impositivo deve ritenersi sanata con la proposizione dell’impugnazione della cartella, in tempi perfettamente compatibili con l’effettiva consegna dell’atto (Cass. 17501/2002). Con la sentenza n. 2197 di ieri, la Cassazione ha evidenziato che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo (cfr. Cass. n. 654/2014). Del resto – ha rammentato la Suprema Corte – la A PAGINA 2 INEVIDENZA L’agevolazione prima casa non spetta se il vigile non conferma la residenza Cinque anni di tempo per chiedere il rimborso dell’IMU sui terreni agricoli Autoliquidazione INAIL al via dal 16 febbraio Nella Certificazione Unica richieste anche informazioni “doppie” e inutili natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale e, pertanto, all’applicazione anche all’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 60 del DPR 600/1973, delle norme sulle notificazioni nel processo civile; ne consegue che trova altresì applicazione il regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento è sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c., se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza. Già in passato, peraltro, i giudici di legittimità avevano stabilito che tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento (Cass. n. 2728/2011; in senso conforme, Cass. n. 25391/2010). Diversamente, qualora la [...] A PAGINA 3 FISCO Voluntary disclosure più “leggera” per gli eredi / Salvatore SANNA In attesa della firma dell’accordo con la Svizzera per lo scambio di informazioni a livello amministrativo, i contribuenti che intendono aderire alla voluntary disclosure stanno procedendo alla stima del costo della regolarizzazione. Un caso di particolare interesse è sicuramente quello dei soggetti che hanno recentemente ereditato significativi patrimoni illecitamente detenuti nella Confederazione elvetica. Questa tipologia di disclosure [...] A PAGINA 5 ancora IL CASO DEL GIORNO I sindaci “cessati” per una trasformazione redigono la relazione al bilancio Per le trasformazioni a venire, l’adempimento dovrebbe riguardare sia il bilancio 2014 che quello 2015, solo per il periodo in cui erano ancora in carica / Maurizio MEOLI Le operazioni di trasformazione da spa in srl prive di controlli deliberate nel corso del 2015 vedranno i componenti del Collegio sindacale, destinati a cessare le proprie funzioni, comunque tenuti a predisporre non solo la relazione al bilancio 2014, ma anche quella relativa al bilancio 2015, seppure limitatamente al periodo in cui risultavano essere ancora in carica. Rispetto a tale questione appare, in primo luogo, opportuno evidenziare come l’art. 20 comma 8 del DL 91/2014 abbia abrogato il secondo comma dell’art. 2477 c.c. , che imponeva la nomina dell’organo di controllo o del revisore anche nelle srl con capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le spa. In sede di conversione in legge del DL 91/2014, inoltre, è stato precisato che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina (del solo organo di controllo, stante l’esistenza di un’espressa disciplina per il revisore legale) correlato all’entità minima del capitale sociale “costituisce giusta causa di revoca”. Rispetto alla delibera di revoca, inoltre, appare necessario il controllo del Tribunale ex art. 2400 comma 2 c.c. (in tal senso si è recentemente espresso il Ministero della Giustizia nella Nota 13 gennaio 2015 n. 4865; di contrario avviso è, invece, lo Studio n. 1129-2014/I del Consiglio nazionale del Notariato). Ciò premesso, si osserva come la massima K.A.9 del Comitato Triveneto dei Notai abbia sottolineato che, nel caso in cui una società dotata di Collegio sindacale e/o di revisore si trasformi in un tipo incompatibile con la presenza di tali organi, i componenti degli stessi “decadono” dalla data di efficacia della trasformazione. Tra i tipi incompatibili con la presenza del Collegio sindacale e/o del revisore, oltre alle società di persone, è annoverata anche la srl che non versi nelle condizioni di cui al comma (2 e) 3 dell’art. 2477 c.c. e che non abbia recepito nel proprio statuto la previsione di nomina facoltativa del Collegio sindacale o del revisore ai sensi del comma 1 del medesimo art. 2477 c.c. (cfr. il commento alla Norma di comportamento CNDCEC 10.3). Lungo questa linea sembrano porsi anche il Tribunale di Milano 17 ottobre 2007 e la Cassazione 5 giugno 2009 n. 12992. In quest’ultima sentenza, in particolare, la Suprema Corte – in relazione ad un contesto normativo che ancora contemplava l’obbligatorietà del Collegio sindacale nelle srl con capitale sociale pari o superiore a quello stabilito per la spa – sottolineava come, nel caso di specie, non fosse stata la “trasformazione” della spa in srl a determinare la decadenza dei sindaci, ma la “riduzione del capitale sociale” al / EUTEKNEINFO / SABATO, 07 FEBBRAIO 2015 di sotto del limite prescritto ai fini della obbligatoria presenza dell’organo di controllo. Essendo oggi venuto meno, nelle srl, l’obbligo di nomina del Collegio sindacale correlato all’entità del capitale sociale, in assenza delle ulteriori condizioni di nomina, è alla mera trasformazione che occorre guardare, con operatività della decadenza a decorrere dalla data di efficacia della relativa delibera. In dottrina, peraltro, il caso della trasformazione in modelli societari che non contemplino controlli è stato anche ricondotto, seppure in forma dubitativa, alla giusta causa di revoca; paventando anche l’impossibilità di definire la causa della revoca come “giusta” nelle ipotesi in cui l’operazione presenti come unico vero movente proprio la sostituzione dell’organo di controllo. Ammettendo tale impostazione – al di là della configurabilità o meno della “giusta” causa della revoca e delle relative conseguenze – sarebbe comunque necessario attendere l’approvazione (definitiva) della delibera di revoca da parte del Tribunale. Anche in ragione di tali incertezze, quindi, appare opportuno, se possibile, “accompagnare” la trasformazione in srl con le dimissioni dei sindaci (anche supplenti), senza provvedere, nel caso in cui il “collegio” accetti l’invito, alla sostituzione. Ad ogni modo, a partire dal momento di efficacia della delibera di trasformazione con decadenza dei sindaci – ovvero da quando la società viene a conoscenza delle loro dimissioni – in capo ad essi non sono più configurabili gli obblighi di vigilanza e controllo imposti dalla legge. Tale circostanza, tuttavia, non sembra esimerli dall’esplicazione di quelle attività che si presentano come mero riflesso dei controlli fino ad allora posti in essere. Come precisato dai criteri applicativi della Norma di comportamento CNDCEC 10.3, infatti, in caso di trasformazione regressiva (di società di capitali in società di persone), venendo a cessare, il Collegio sindacale redige la relazione di cui all’art. 2429 c.c. da presentare all’assemblea dei soci con riferimento al periodo sociale tra l’inizio dell’esercizio e la data in cui ha effetto l’operazione. Analoga impostazione appare da seguire nel caso in questione, di trasformazione di una spa in una srl priva dell’obbligo di nomina di un organo di controllo. Di conseguenza, i sindaci “cessati” non solo saranno tenuti a predisporre la relazione relativa al bilancio dell’esercizio 2014, ma anche quella relativa al bilancio dell’esercizio 2015, seppure limitatamente al periodo intercorrente tra l’inizio dello stesso e la data di efficacia dell’operazione di trasformazione. / 02 ancora FISCO La notifica nulla è insanabile se sono decorsi i termini decadenziali Per la Cassazione il vizio di nullità comporta anche la decadenza della pretesa impositiva / Alessandro BORGOGLIO È ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui la nullità della notificazione dell’atto impositivo è sanata per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest’ultimo, dell’atto invalidamente notificato (ex pluris, Cass. n. 25079/2014; Cass. n. 1238/2014). In passato, è anche stato ribadito che la notificazione nulla dell’atto impositivo deve ritenersi sanata con la proposizione dell’impugnazione della cartella, in tempi perfettamente compatibili con l’effettiva consegna dell’atto (Cass. 17501/2002). Con la sentenza n. 2197 di ieri, la Cassazione ha evidenziato che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo (cfr. Cass. n. 654/2014). Del resto – ha rammentato la Suprema Corte – la natura sostanziale e non processuale dell’avviso di accertamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale e, pertanto, all’applicazione anche all’avviso di accertamento, ai sensi dell’art. 60 del DPR 600/1973, delle norme sulle notificazioni nel processo civile; ne consegue che trova altresì applicazione il regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento è sanata dal raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c., se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza. Già in passato, peraltro, i giudici di legittimità avevano stabilito che tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento (Cass. n. 2728/2011; in senso conforme, Cass. n. 25391/2010). Diversamente, qualora la proposizione del ricorso avverso l’atto notificato irritualmente avvenga quando i termini di decadenza siano già spirati ed il ricorrente abbia puntualmente eccepito tale decadenza in sede di ricorso, allora la nullità della notifica non potrà più ritenersi sanata. Nel caso esaminato con la pronuncia di ieri, una società aveva impugnato l’iscrizione ipotecaria su suoi immobili per l’omessa notifica dell’atto presupposto, ovvero la cartella di / EUTEKNEINFO / SABATO, 07 FEBBRAIO 2015 pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento. Effettivamente, questa era stata notificata in un Comune diverso da quello in cui si trovava la sede legale della spa, come emergente dalle risultanze della Camera di Commercio. La Suprema Corte, convalidando l’operato dei giudici di merito, ha stabilito che correttamente la notifica era stata ritenuta nulla e, considerando l’intervenuta decadenza dell’azione dell’Amministrazione finanziaria, legittimamente il collegio regionale aveva dichiarato la nullità della cartella di pagamento per vizio di notifica e, quindi, della conseguente iscrizione a ruolo sugli immobili della società. Del resto – si legge nella parte motiva della sentenza – solo il raggiungimento dello scopo, che nella fattispecie non sussisteva essendo già decaduti i termini decadenziali per l’esercizio dell’azione amministrativa, può sanare il vizio di nullità per mancanza di notifica, mentre diversamente tale vizio comporta anche la decadenza della pretesa impositiva sulla base delle norme vigenti e secondo il costante orientamento della Suprema Corte. È appena il caso di ricordare, da ultimo, che, in tema di notificazione di atti tributari alle persone giuridiche, la notificazione si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. Pertanto, è certamente ammissibile la consegna dell’atto al portiere, ma nella logica della norma tale consegna, così come quella ad altra persona addetta alla sede, non costituisce un’indifferente alternativa, perché richiede che da parte dell’ufficiale notificante sia accertata, come presupposto legittimante, la mancanza del rappresentante della società o della persona incaricata di ricevere le notificazioni. Inoltre, non basta dimostrare che l’atto sia stato consegnato al soggetto indicato dalla norma come legittimato a riceverlo, secondo il predetto ordine di preferenza, perché ne derivi come immediata conseguenza la validità dell’intero processo notificatorio. Occorre anche la prova che l’atto, non consegnato direttamente al destinatario effettivo, sia comunque pervenuto nella sfera di conoscenza di questo ultimo, in particolare mediante la produzione della ricevuta della raccomandata, e in ogni caso del relativo avviso di ritorno, con la quale sia stata data notizia al destinatario effettivo della consegna dell’atto ad uno dei soggetti normativamente legittimati a riceverlo (Cass. n. 1307/2015) / 03 ancora FISCO L’agevolazione prima casa non spetta se il vigile non conferma la residenza Il dato anagrafico prevale sul dato reale, ma se il procedimento di attribuzione della residenza non va a “buon fine”, essa non si perfeziona / Anita MAURO La condizione della residenza nel Comune in cui si trova la “prima casa”, che, secondo la disciplina oggi vigente, deve risultare sussistente entro 18 mesi dall’acquisto agevolato, si ritiene perfezionata, in linea di principio, nel giorno della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel Comune di nuova residenza. Tuttavia, se, a seguito di un controllo operato dalla Polizia urbana, la spettanza della residenza viene, poi, negata, la residenza non può ritenersi sussistente nella data della richiesta. Questo è il principio che potrebbe desumersi dalla sentenza della Corte di Cassazione 6 febbraio 2015 n. 2181. La sentenza riguarda l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” come vigente nel lontano 1993, ma i principi affermati possono avere qualche risvolto anche in relazione alla disciplina odierna. In particolare, il tema esaminato dalla Corte è quello della verifica del requisito della “residenza” dell’acquirente nel Comune in cui si trova l’abitazione acquistata. Si ricorda, infatti, che a norma della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 (come oggi vigente), ai fini del godimento dell’agevolazione prima casa (che consente l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale o dell’IVA ridotte sull’acquisto immobiliare) è necessario, tra le altre condizioni, che l’immobile sia ubicato, alternativamente: - nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza; - nel territorio del Comune in cui l’acquirente stabilirà la propria residenza entro 18 mesi dall’acquisto (l’intento del trasferimento deve essere manifestato nell’atto di acquisto a pena di decadenza); - nel territorio del Comune in cui il contribuente svolge la propria attività, se diverso da quello in cui risiede; - nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto da cui dipende l’acquirente che si sia trasferito all’estero per motivi di lavoro; - in qualsiasi Comune sul territorio italiano, se l’acquirente è cittadino italiano emigrato all’estero. Al tempo dei fatti oggetto di causa (1993) la norma agevolativa non attribuiva alcun termine per il trasferimento della residenza, ma tale condizione doveva risultare già sussistente alla data dell’acquisto. / EUTEKNEINFO / SABATO, 07 FEBBRAIO 2015 L’Amministrazione finanziaria (nella circ. Agenzia delle Entrate n. 38/2005, § 2.4) e la giurisprudenza hanno più volte chiarito che il cambio di residenza si considera avvenuto nella stessa data in cui l’interessato rende al Comune la dichiarazione di trasferimento, a prescindere dal momento in cui, poi, il procedimento amministrativo di cambio di residenza giunga a conclusione. Nel caso di specie, i contribuenti, nel giorno stesso della stipula dell’atto immobiliare, presentavano domanda di trasferimento della residenza nel Comune in cui si trovava l’immobile acquistato. Tuttavia, a seguito di una verifica ad opera della Polizia urbana, avvenuta meno di 15 giorni dopo, i vigili accertavano che i contribuenti non avevano ancora stabilito la propria abitazione nel Comune, in quanto era ancora in corso il trasloco dei precedenti proprietari. Pertanto, il procedimento amministrativo volto al cambio della residenza non si perfezionava. Poco dopo, però, i nuovo proprietari presentavano una nuova domanda di trasferimento, che andava a buon fine. I contribuenti ritenevano di poter godere dell’agevolazione prima casa, affermando che la seconda domanda di cambio della residenza altro non fosse che un’integrazione della prima e non integrasse un “nuovo” procedimento amministrativo. La tesi non viene condivisa né dalle Entrate né dalla Corte di Cassazione, la quale afferma che, nel caso di specie, il trasferimento della residenza deve ritenersi “verificato” solo nel giorno della seconda richiesta, poi andata a buon fine. In breve, gli effetti del “trasferimento” della residenza decorrono dalla data della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel Comune di nuova residenza, a condizione, però, che la richiesta vada a buon fine (in tal senso, si veda anche Cass. 14399/2010 e “Prima casa: se respinta, non conta la richiesta di residenza” del 16 giugno 2010). Infine, è opportuno rilevare che, facendo applicazione della disciplina oggi vigente, che attribuisce un termine di 18 mesi per il cambio di residenza, nel caso di specie l’agevolazione avrebbe potuto trovare applicazione, in quanto la seconda richiesta di trasferimento della residenza era comunque stata resa entro 18 mesi dall’acquisto. / 04 ancora FISCO Voluntary disclosure più “leggera” per gli eredi Non possono essere sanzionati per le violazioni di natura tributaria commesse dal de cuius / Salvatore SANNA In attesa della firma dell’accordo con la Svizzera per lo scambio di informazioni a livello amministrativo, i contribuenti che intendono aderire alla voluntary disclosure stanno procedendo alla stima del costo della regolarizzazione. Un caso di particolare interesse è sicuramente quello dei soggetti che hanno recentemente ereditato significativi patrimoni illecitamente detenuti nella Confederazione elvetica. Questa tipologia di disclosure può risultare meno costosa, in quanto, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 472/97, non può essere sanzionato l’erede in merito alle violazioni di natura tributaria commesse dal de cuius. Pertanto, l’erede non dovrebbe sostenere le sanzioni per eventuali violazioni per infedele dichiarazione oppure per omessa dichiarazione commesse dal de cuius, ma egli (naturalmente, in caso di accettazione dell’eredità) risponderebbe di eventuali debiti tributari riferibili al defunto. Lo stesso principio vale anche per le violazioni commesse dal de cuius in relazione al modulo RW. Di conseguenza, anche se i capitali si trovassero all’estero da molti anni, l’erede sarebbe soggetto alle sanzioni da RW soltanto a partire dall’apertura della successione. Diverso sarebbe il caso in cui l’erede fosse stato un delegato del conto corrente estero successivamente caduto in successione. In tale circostanza, coloro che risultano cointestatari di conti correnti esteri oppure possiedono solo una delega al prelievo devono sanare la propria posizione applicando le sanzioni relative al modulo RW dividendo in parti uguali l’importo presente sul conto tra tutti i soggetti che ne avevano la disponibilità. In questo caso, quindi, l’erede sarebbe soggetto a sanzione su una parte del deposito anche prima del decesso del de cuius. Peraltro, resta fermo che potrebbe essere sanzionato l’erede che ha omesso di presentare la dichiarazione dei redditi (oppure che abbia presentato una dichiarazione infedele) o il modulo RW una volta che egli risulti l’obbligato alla presentazione del modello UNICO per conto del de cuius. Sempre considerando il caso della Svizzera, in sintesi, solo per gli anni in cui l’erede risultava tenuto alla presentazione del modulo RW (in proprio o per conto del de cuius) si applica la sanzione del 3% (ipotizzando quasi sicura la firma dell’accordo). Inoltre, calcolata per ogni annualità accertabile, la sanzione potrà essere ridotta all’1,50% se: - le attività sono trasferite in un Paese Ue, Norvegia o / EUTEKNEINFO / SABATO, 07 FEBBRAIO 2015 Islanda (anche attraverso il rimpatrio giuridico); - ovvero se il contribuente autorizza l’intermediario non residente presso il quale le attività sono depositate a trasmettere all’Agenzia delle Entrate tutti i dati relativi a tali attività, allegando copia dell’autorizzazione controfirmata all’istanza di collaborazione volontaria. Tale sanzione potrà essere ulteriormente ridotta a un terzo, definendo l’atto di contestazione ai sensi dell’art. 16 del DLgs. 472/97. In questo caso, la sanzione effettiva sarebbe dello 0,50% per ogni anno per cui le violazioni da RW sarebbero state commesse dall’erede. Incognita imposta sulle successioni Per i patrimoni esteri che sono stati ereditati occorre considerare, comunque, che la voluntary disclosure potrebbe causare anche l’accertamento di altre imposte che non risultano esplicitamente richiamate dalla procedura, come ad esempio l’IVIE, l’IVAFE oppure l’imposta sulle successioni e l’imposta sulle donazioni. In particolare, in caso di accettazione dell’eredità, l’eventuale presentazione di una dichiarazione di successione infedele sarebbe punita con la sanzione dal 100% al 200% della differenza di imposta (art. 51 comma 1 del DLgs. 346/90). Invece, l’omessa presentazione della dichiarazione di successione, della dichiarazione integrativa e della dichiarazione sostitutiva, sarebbe punita, a norma dell’art. 50 del DLgs. 346/90, con la sanzione amministrativa pari a una somma compresa tra il 120% e il 240% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio. In breve, si ricorda che l’imposta sulle successioni si applica nel modo seguente: - per i trasferimenti a favore del coniuge o di parenti in linea retta del defunto, applicando l’aliquota del 4% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro; - per i trasferimenti a favore di fratelli o sorelle del defunto, applicando l’aliquota del 6% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro; - per trasferimenti a favore di altri parenti fino al 4° grado, degli affini in linea retta e degli affini in linea collaterale fino al 3° grado del defunto, applicando l’aliquota del 6%, senza alcuna franchigia; - 8% per i trasferimenti a favore di tutti gli altri soggetti, applicando l’aliquota dell’8% senza alcuna franchigia. / 05 ancora FISCO Cinque anni di tempo per chiedere il rimborso dell’IMU sui terreni agricoli Il termine per la richiesta scatta a partire dal giorno del pagamento di somme non dovute ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione / Arianna ZENI In relazione ai terreni agricoli che, per l’anno 2014, non possono godere dell’esenzione dall’IMU ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. h) del DLgs. n. 504/92, scade martedì il termine, fissato al 10 febbraio 2015, entro cui deve essere versata l’imposta (per un approfondimento si veda l’apposita Scheda di aggiornamento). Si ricorda che hanno diritto all’esenzione, per il 2014, i terreni individuati dal DL n. 4/2015; l’IMU non è comunque dovuta per quei terreni che erano esenti in base alle disposizioni contenute nel DM 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri del DL. In altre parole, per il solo anno 2014 è stata introdotta una sorta di clausola di salvaguardia per cui i terreni agricoli possono essere esentati dal pagamento dell’IMU in seguito all’applicazione delle disposizioni contenute sia nel DL n. 4/2015 che nel DM 28 novembre 2014. Per i terreni agricoli che, in base alle disposizioni di cui si è detto, sono esenti dall’IMU per l’anno 2014, non dovrà essere versato nulla entro il 10 febbraio 2015. Il Ministero dell’Economia e delle finanze, nella ris. 3 febbraio 2015 n. 2/DF, ha precisato che i soggetti che hanno effettuato versamenti dell’IMU sulla base delle disposizioni contenute nel DM e che, a seguito del DL n. 4/2015, sono esenti, possono chiedere il rimborso di quanto versato. Compensazione consentita solo se prevista dal regolamento comunale La compensazione è consentita, invece, soltanto se il Co- / EUTEKNEINFO / SABATO, 07 FEBBRAIO 2015 mune ha previsto nel proprio regolamento tale facoltà. Si ricorda che, in base al rinvio operato dall’art. 13 comma 13 del DL n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011, all’IMU si applicano le seguenti disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007. In materia di rimborsi, l’art. 1 comma 164 della L. n. 296/2006 dispone che: - il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate ma non dovute entro 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; - il Comune è tenuto ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso. Ai sensi dell’art. 1 comma 165 della L. n. 296/2006, sulle somme indebitamente versate e richieste a rimborso maturano gli interessi nella misura annua determinata dal Comune nei limiti di 3 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Si tratta dello stesso tasso di interesse utilizzato per computare gli interessi moratori spettanti al Comune per i versamenti omessi. Gli interessi si calcolano pro rata temporis, giorno per giorno, a decorrere dalla data in cui il versamento è stato eseguito. Infine, si noti che, ai sensi dell’art. 1 comma 168 della L. n. 296/2006, gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’art. 25 della L. 27 dicembre 2002 n. 289 (recante “pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare”), possono stabilire l’importo fino a concorrenza del quale il rimborso non è effettuato. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina di cui al medesimo art. 25 della L. n. 289/2002. / 06 ancora LAVORO & PREVIDENZA Autoliquidazione INAIL al via dal 16 febbraio Si dovranno versare i premi assicurativi a saldo 2014 e acconto 2015, mentre per le dichiarazioni delle retribuzioni c’è tempo fino al 2 marzo / Luca MAMONE Anche quest’anno, nel mese di febbraio i datori di lavoro sono chiamati agli adempimenti relativi all’autoliquidazione INAIL ripartiti in due distinte scadenze, ossia il pagamento dei premi assicurativi a saldo 2014 e acconto 2015, entro il prossimo 16 febbraio, e la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni da effettuarsi entro il successivo 2 marzo 2015. In realtà, con riferimento a questo secondo adempimento, la scadenza “ordinaria” sarebbe stata il 28 febbraio, che cade di sabato: pertanto, ai sensi dell’art. 18, comma 1 del DLgs. n. 241/1997, se ne prevede lo slittamento al successivo lunedì 2 marzo, ovvero il primo giorno lavorativo successivo. Per quanto concerne il primo adempimento, si ricorda che entro il prossimo 16 febbraio il datore di lavoro dovrà calcolare il premio anticipato per il 2015 (c.d. rata) e il conguaglio per il 2014 (c.d. regolazione), conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica di questi due valori e, infine, pagare il premio di autoliquidazione mediante il modello F24. Invece, sul fronte della presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, si rammenta che essa dovrà avvenire entro il 2 marzo per via telematica utilizzando gli appositi applicativi “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online”, eventualmente comprensiva della comunicazione del pagamento in 4 rate, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani ex L. 296/2006. Sul punto, si precisa che la modalità telematica riguarda soltanto le ditte attive, poiché in caso di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione, inviando l’apposito modulo via PEC. Sotto il profilo sanzionatorio, si ricorda che, ai sensi dell’art. 195 del DPR 1124/65, la violazione dell’obbligo di comunicare all’INAIL l’ammontare delle retribuzioni nei termini previsti, è punita con una sanzione amministrativa di 770 euro – misura ridotta 250 euro, misura minima 125 euro – se la mancata o ritardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto. Sempre con riferimento alla mappa delle scadenze, assume particolare rilievo la possibilità per le imprese – prevista ai sensi degli artt. 59, comma 19 della L. 449/97 e 55, comma 5 della L. 144/99 – di pagare il premio da autoliquidazione in 4 rate mensili, previa comunicazione da effettuarsi direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni. / EUTEKNEINFO / SABATO, 07 FEBBRAIO 2015 Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2015 versando il 25% dell’importo complessivamente dovuto. Invece, le rate successive, ognuna pari al 25% del premio annuale, dovranno essere versate entro il 18 maggio, il 20 agosto e il 16 novembre 2015, tutte maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2014, determinato dal Ministero dell’Economia e delle finanze nella misura dell’1,35%. Inoltre, un aspetto molto importate riguarda le riduzioni dei premi, tra le quali segnaliamo quella “generale” prevista dal comma 128 dell’art. 1 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014). Tale riduzione, infatti, si applica sia ai premi ordinari delle polizze dipendenti, sia ai premi speciali unitari delle polizze artigiani. La misura della riduzione da applicare al premio di regolazione 2014 è pari al 14,17%, mentre la misura della riduzione da applicare al premio di rata 2015 è pari al 15,38%. Trova poi conferma la riduzione del premio prevista specificamente per le imprese artigiane dall’art. 1, commi 780 e 781 della L. n. 296/2006. In particolare, per quanto riguarda la regolazione 2014, la riduzione da applicarsi è del 7,99% e ne possono beneficiare i datori di lavoro in regola con gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dal DLgs. n. 81/2008, che non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio, in questo caso il periodo 2012-2013. Invece, per quanto riguarda la regolazione 2015, l’applicazione della riduzione in sede di autoliquidazione 2015-2016 è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio, che si considera presentata se l’impresa artigiana seleziona l’apposita casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2014 da presentare entro il 2 marzo 2015. Infine, tra le riduzioni di maggior rilievo troviamo anche quella prevista per le imprese del settore edile, pari all’11,50% e applicabile alla sola regolazione 2014. In particolare, possono beneficiarne i datori di lavoro – comprese le società cooperative – che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, a condizione che siano in regola con gli obblighi relativi a INPS, INAIL e Casse Edili e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro per la durata di 5 anni dalla pronuncia della sentenza. / 07 ancora LETTERE Nella Certificazione Unica richieste anche informazioni “doppie” e inutili Gentile Redazione, sono una commercialista di Bologna e mi sto dilettando nel fantastico nuovo adempimento della Certificazione Unica (l’ennesimo lavoro inutile e mal pagato... se va bene). Spero che attraverso Eutekne.info si possa fare chiarezza (visto che ancora nessuno ha scritto in merito) alle informazioni da riportare nel frontespizio e relative al dipendente pensionato o percettore delle somme. In pratica per ogni soggetto percipiente bisogna mettere un codice relativo alla sua situazione personale così come riportato nella tabella D. È necessario infatti sapere per ogni soggetto se è pensionato, professore universitario, insegnante, prete, medico ed altre amenità varie. Nel caso di percettori lavoratori autonomi, i nostri clienti dovrebbero pertanto ricontattare tutti quanti per sapere se per caso hanno una pensione di qualche genere, se percepiscono indennità, se sono preti o professori. Posto che non capisco a cosa questo possa servire (dato, peraltro, mai richiesto in sede di compilazione 770), ma chi ci ripaga, noi ed i nostri clienti, di tutto questo tempo perso per chiedere/dare informazioni inutili, doppie, e che comunque non servono ad aumentare il PIL o migliorare l’economia di questo paese? Firmato: la solita commercialista zerbino dell’Agenzia delle Entrate. Simona Vignudelli Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna Direttore Responsabile: Michela DAMASCO EUTEKNE.INFO È UNA TESTATA REGISTRATA AL TRIBUNALE DI TORINO REG. N. 2/2010 DELL'8 FEBBRAIO 2010 Copyright 2015 © EUTEKNE SpA - Via San Pio V 27 - 10125 TORINO
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