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Sentenza n. 6008/2013 pubbl. il 15/10/2013
RG n. 36645/2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 36645/2008 R.G.
PROMOSSA DA:
ESSECI SRL, in persona del legale rappresentante Antonella De Pietri, difesa dagli
avv.ti prof. Mario Franzosi, Federica Santonocito, Vincenzo Jandoli, Vincenzo
Piccarreta e Sergio Monticone per procura notarile 28/11/2008 notaio Aldo Fiori n. rep.
211833 in atti
ATTRICE
CONTRO
STONER SNC (già Stoner s.s.), in persona dei soci amministratori Massimo Beltempo
e Gianluca Cesaroni, difesi dall’avv. prof. Guido Valori per delega a margine della
comparsa di costituzione
CONVENUTA
GILARDINO CARLO, difeso dagli avv.ti Giuseppe Grillo e Federico Gismondi per
procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
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Composto dagli Ill.mi Signori:
dr. Umberto Scotti
Presidente
dr.ssa Silvia Vitrò
Giudice relatore
dr.ssa Maria Dolores Grillo Giudice
Sentenza n. 6008/2013 pubbl. il 15/10/2013
RG n. 36645/2008
SAWING SERVICOS E INVESTIMENTOS LDA
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: cessione marchi e risarcimento danni
Per l’attrice:
1)Accertare e dichiarare l'inesistenza o la simulazione o la nullità degli atti di cessione
dei marchi indicati nei precedenti atti da Sawing a Stoner per i motivi esposti nei
precedenti scritti
2)In via subordinata, dichiarare l'inefficacia ex art.2901 c.c. degli atti di cessione da
Sawing a Stoner dei marchi indicati nei precedenti scritti nei confronti dell'attrice;
3) In ogni caso, accertare la titolarità in capo a Esseci di ogni diritto derivante dai titoli
di privativa di cui ai precedenti scritti (con esclusione del territorio della Svizzera e
della categoria merceologica calzature)
4)In via ulteriormente subordinata, accertare la responsabilità solidale delle parti
convenute per il danno sofferto da Esseci indipendenza della inopponibilità dell'atto di
cessione dei marchi sopra citati e della conseguente indisponibilità dei relativi segni
distintivi, nella misura che verrà accertata in corso di causa
5)In ogni caso, accertare la responsabilità solidale delle parti per i danni sofferti
dall'attrice in conseguenza dell'attività dalle prime posta in essere e di cui ai precedenti
scritti, nella misura che verrà accertata in corso di causa
- In via istruttoria:
.si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi… (si vedano le
conclusioni di cui al foglio allegato al verbale di precisazione delle conclusioni)
.si chiede la nomina di un consulente tecnico contabile al fine di determinare l'attuale
valore del marchio e il mancato utile per Esseci
.si chiede che venga rinnovata la c.t.u. grafologica
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali
Per la convenuta Stoner:
a)In via preliminare dichiarare la inammissibilità della domanda svolta nei confronti
della s.s. Stoner
b)In ogni caso, rigettare la domanda attrice, poiché del tutto infondata in fatto e in
diritto, e carente di prova
-Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
-Prove di cui alle memorie istruttorie
Per il convenuto Gilardino:
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Sentenza n. 6008/2013 pubbl. il 15/10/2013
RG n. 36645/2008
1)Rigettare le domande formulate da parte attrice nei confronti del sig. Gilardino
perché inammissibili e destituite di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto
2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, comprensive delle spese
generali
1)Con atto di citazione notificato nel dicembre 2008 la Esseci srl ha convenuto in
giudizio le società Sawing Servicos e Investimentos Lda, con sede in Madeira, e Stoner
s.s. di Gilardino Carlo (poi divenuta Stoner snc) e il sig. Gilardino Carlo, riferendo:
-che con scrittura privata autenticata del 15/7/2003, registrata presso l'Ufficio delle
Entrate di Carpi il 13/11/2008, Esseci ha acquistato da Sawing, al prezzo di euro
77.493,50, i seguenti marchi, relativi alla classe abbigliamento:
.marchio italiano denominativo Gems n. 616204 dell’1/4/1994, rinnovato il 24/9/2004
e registrato il 14/3/2008 con n. 1102079;
.marchio italiano figurativo Gems n. 379959 del 19/10/1979, rinnovato il 14/10/1999 e
quindi registrato il 14/2/2003 con n. 883249;
.marchio italiano figurativo Gems n. 427290 del 27/9/1994 rinnovato l’1/7/1994 e
registrato il 14/3/2008 al n. 1102080;
.marchio italiano figurativo G Gems n. 773008 del 23/9/1998 registrato il 22/2/1999;
.marchio comunitario figurativo G Gems n. 1434604 del 21/12/1999;
.marchio internazionale denominativo Gems n. 619038 relativo ad Austria, Bulgaria,
Ungheria, Portogallo, Russia, Croazia, Slovenia, Repubblica Ceca, Repubblica
Slovacca, Macedonia;
.marchio internazionale figurativo Gems n. 553541, relativo a Svizzera, Germania,
Francia e Benelux;
.marchio internazionale figurativo G Gems n. 709448, in relazione a Ungheria, Polonia,
Romania, Ucraina, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Bielorussia e Moldavia;
-che tali marchi sono stati utilizzati e sono tuttora utilizzati da Esseci nella vendita di
prodotti per l'abbigliamento e di pelletteria;
-che Esseci ha inizialmente omesso di trascrivere presso il registro tenuto dall’Ufficio
Italiano Brevetti e Marchi il proprio atto di acquisto;
-che recentemente Esseci è venuta a conoscenza del fatto che la società semplice Stoner
di Gilardino Carlo ha proceduto ad effettuare una trascrizione a proprio favore e a carico
di Sawing in relazione ai predetti marchi;
-che in particolare la cessione del marchio comunitario (reperibile nella banca dati
dell’Uami) è avvenuta al prezzo di euro 150;
-che, più specificatamente, i marchi in esame erano stati richiesti e registrati dalla Gems
di Carlo Gilardino, che essi erano stati ceduti alla Karad snc e poi alla Sawing, che Carlo
Gilardino era socio e amministratore di Gems e di Karad ed era il titolare dell'impresa
individuale Stoner e che le trattative tra Esseci e Sawing (società off-shore con sede in
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Madeira) erano state condotte da Gilardino, il quale in questo modo dimostrava di essere
il dominus dei diritti formalmente intestati a Sawing e che in tale veste aveva firmato dei
documenti preliminari alla cessione dei marchi.
A questo punto l’attrice ha affermato:
-che la seconda cessione dei marchi da Sawing a Stoner è nulla o inesistente per assenza
della dualità di venditore e acquirente (dal momento che Gilardino, sostanzialmente
dominus di Esseci, ha rivenduto i marchi a società semplice di cui egli era il titolare), e
inoltre perché Sawing e Stoner hanno concluso tale contratto per il motivo illecito
comune di recuperare la titolarità dei marchi;
-che comunque detta cessione è simulata;
-che la nullità, inesistenza o simulazione della seconda cessione dei marchi rendono del
tutto inefficace la trascrizione dell'atto di acquisto a favore di Stoner;
-che comunque l’inefficacia di questa cessione può anche derivare dall'esperimento
dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., perché in caso di doppia vendita seguita dalla
trascrizione della sola seconda vendita sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione
pauliana rappresentati dalla sussistenza di un diritto di credito, nascente dalla violazione
della buona fede nell'esecuzione del contratto, dal pregiudizio arrecato dall'atto di
disposizione alle ragioni del creditore e dalla dolosa preordinazione comune al venditore
e al secondo acquirente.
L’attrice ha concluso chiedendo:
-l'accertamento dell'inesistenza o simulazione o nullità degli atti della seconda cessione
dei marchi;
-in subordine l'inefficacia ex art. 2901 c.c. di tale cessione;
-in ogni caso l'accertamento della titolarità in capo a Esseci di ogni diritto derivante dai
titoli di privativa industriale;
-in via ulteriormente subordinata l'accertamento della responsabilità solidale delle parti
convenute (in particolare dell'inadempimento contrattuale da parte di Sawing e della
violazione extracontrattuale da parte degli altri due convenuti) per il danno sofferto da
Esseci in dipendenza della inopponibilità della seconda cessione dei marchi e della
conseguente indisponibilità dei relativi segni distintivi (danno consistente nel prezzo
pagato per l'acquisto dei marchi, nel valore attuale dei marchi, nella somma degli
investimenti compiuti sugli stessi da parte dell'attrice, nei mancati futuri guadagni);
-in ogni caso l'accertamento della responsabilità solidale delle parti convenute per i
danni sofferti dall'attrice in conseguenza delle spese affrontate dalla medesima per
tutelare i propri interessi in relazione ai marchi.
La convenuta Stoner snc, costituitasi con comparsa dell’8/6/2009, ha contestato
le domande dell'attrice, affermando:
-che con atto del 12/12/2006, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Torino il
13/3/2007, la società Sawing ha trasferito alla società semplice Stoner la proprietà piena
ed esclusiva della registrazione comunitaria numero 1434604 per il marchio G Gem e
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Sentenza n. 6008/2013 pubbl. il 15/10/2013
RG n. 36645/2008
che in data 16/4/2007 la ss Stoner ha depositato presso l’Uibm la domanda di
trascrizione dei marchi italiani sopra indicati;
-che con atto notarile del 2/10/2008 il signor Gilardino ha ceduto tutte le quote della
società semplice Stoner ai Sig.ri Gian Luca Cesaroni e Massimo Beltempo (con
trasformazione della ss in snc in data 19/3/2010);
-che la Stoner successivamente alla cessione e trascrizione suddette ha operato
commercialmente utilizzando i marchi, ponendo in essere iniziative a tutela degli stessi
attraverso diffide, nonché attività finalizzate al rinnovo delle registrazioni;
-che la parte attrice non può vantare alcun diritto nei confronti dei marchi, posto che gli
stessi risultano di proprietà della Stoner in virtù di un atto di cessione anteriormente
trascritto;
-che la domanda di dichiarazione di nullità della seconda cessione di marchi è
inammissibile, essendo mutata la compagine sociale della Stoner;
-che l'attrice non ha utilizzato né sfruttato commercialmente i marchi;
-che la cessione dei marchi da Sawing a Stoner è valida ed efficace e che non sono
fondati i collegamenti fra Sawing e Gilardino sostenuti dall'attrice;
-che non sussiste simulazione, dal momento che la vendita in questione era voluta dalle
parti;
-che non sussistono neppure i presupposti dell'azione revocatoria, mancando la
consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente;
-che sono inammissibili e infondate le pretese risarcitorie.
Il convenuto Carlo Gilardino,
costituitosi con comparsa del 21/9/2009, ha anch'egli contestato le domande attore
affermando:
-che è falso e non provato il presupposto dell'identificazione tra Sawing e Gilardino e
che le firme sui documenti prodotti dall'attrice non appartengono al signor Gilardino
(che le disconosce);
-che non sussistono ipotesi di nullità della vendita effettuata da Sawing a Stoner, né di
simulazione;
-che non sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria, non essendo
provato che Sawing abbia con l'atto di cessione dei marchi intaccato il proprio
patrimonio al punto tale da non poter risarcire l'eventuale danno cagionato, né essendo
provata la partecipatio fraudis da parte di Stoner.
La convenuta Sawing è rimasta
contumace.
2) Le domande della parte attrice sono solo in parte accolte.
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Sentenza n. 6008/2013 pubbl. il 15/10/2013
RG n. 36645/2008
Sentenza n. 6008/2013 pubbl. il 15/10/2013
RG n. 36645/2008
2.1) Innanzi tutto si osserva che la competenza della sezione specializzata in materia di
impresa deriva dal fatto che nella presente causa si controverte sulla proprietà di diritti di
privativa industriale (marchi).
2.2) Venendo ad esaminare le domande avanzate dalla parte attrice, si nota che vanno
ritenute infondate quelle da essa proposte in via principale, cioè quelle tendenti a far
dichiarare la nullità della cessione dei marchi da Sawing a Stoner del 12/12/2006, o la
simulazione dell’atto o la sua inefficacia a seguito di revocatoria ex art. 2901 c.c.
stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo titolare, è preferito chi ha trascritto per primo il
suo titolo di acquisto”).
Il regime di trascrizione previsto per le privative industriali è modellato sul sistema
della trascrizione immobiliare ex art. 2643 e ss. c.c. (Corte Appello Milano, 3/10/2003).
E, come per le trascrizioni immobiliari, la prescritta formalità non costituisce elemento
della fattispecie acquisitiva del diritto e non ha influenza sulla sostanza e validità
dell’atto di disposizione del diritto di proprietà industriale, ma si limita a svolgere una
funzione di pubblicità dichiarativa, dirimendo i conflitti tra più pretendenti dello stesso
diritto (Corte App. Milano, 3/10/2003; Trib. Torino, 29/3/1996).
Pertanto, nonostante l’anteriorità della trascrizione, si può proporre domanda giudiziale
avente ad oggetto l’accertamento della nullità del secondo atto di compravendita (si veda
in tal senso l’art. 2652 n. 6 c.c., che disciplina le modalità di trascrizione della domanda
giudiziale suddetta).
Tuttavia, nel merito la domanda di
accertamento della nullità della seconda cessione di marchi va respinta.
Si osserva, da un lato, che è infondata
la tesi attorea circa l’assenza dell’elemento essenziale della compravendita costituito
dalla presenza di due soggetti distinti (venditore e compratore).
Infatti, anche se si dovesse ritenere che il sig. Gilardino, all’epoca della cessione, oltre
ad essere il titolare delle quote della società semplice Stoner, fosse anche socio della
Sawing, tuttavia si tratterebbe sempre di due distinti soggetti giuridici (società Sawing e
s.s. Stoner), cioè di due distinti centri di imputazione di situazioni giuridiche.
Va anche escluso che sussista nullità
ai sensi degli artt. 1345 e 1418, co. 2, c.c., cioè per illecito motivo comune delle parti
contraenti.
In particolare, secondo la giurisprudenza, il motivo illecito che, se comune e
determinante, comporta la nullità del contratto, si identifica con una finalità vietata
dall’ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell’ordine pubblico o
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2.2.1) In particolare, la convenuta Stoner risulta aver trascritto (nel 2007) l’atto di
acquisizione (del 2006) dei marchi in data anteriore alla trascrizione dell’attrice- che
pure aveva acquistato gli stessi marchi nel 2003-, con conseguente prevalere della
Stoner nel contrasto tra le due trascrizioni (art. 139 CPI: “Nel conflitto tra più acquirenti dello
del buon costume, ovvero perché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una
norma imperativa (v., per es.: Cass. civ., sez. I, 4/10/2010 n. 20576; Cass. civ., sez. III,
9/7/2009 n. 16130; Cass. civ., sez. un., 25/10/1993 n. 10603).
Nel presente caso, il motivo comune che potrebbero avere avuto Sawing e Stoner (cioè
quello che a Stoner fossero venduti marchi che non erano più di proprietà della
venditrice Sawing) non corrisponde ad una finalità vietata dall’ordinamento, dal
momento che l’art. 1478, nel disciplinare la vendita di cosa altrui, non ne prescrive il
divieto, ma ne fa derivare l’obbligo del venditore di far acquisire comunque al
compratore la proprietà della cosa.
Va altresì escluso che possa sussistere nullità della cessione di marchi per assenza
dell’elemento del prezzo (cioè per il fatto che dovrebbe considerarsi irrisorio il costo di
cessione di €. 150, a fronte del prezzo pagato da Esseci per l’acquisto dei marchi tre anni
prima- €. 77.493,50-).
Infatti, la pattuizione di un prezzo esiguo non comporta di per sé la nullità del contratto
(v., in tal senso, per es., Cass. civ., sez. II, 28/8/1993 n. 9144), laddove, come nel
presente caso, sia evidente la sussistenza dell’effettiva volontà delle parti (Sawing e
Stoner) di addivenire alla cessione dei marchi (come emerge dal fatto che poi il
Gilardino, titolare delle quote della Stoner, abbia successivamente, il 2/10/2008,
trasferito le stesse ai signori Beltempo e Cesaroni, cedendo in tal modo ai medesimi la
titolarità dei marchi in esame).
Infine, va anche considerata infondata
la tesi dell’attrice (peraltro tardivamente esposta solo nella comparsa conclusionale),
secondo la quale dovrebbe applicarsi al presente caso, per analogia, la prescrizione di
cui all’art. 19, co. 2, CPI (“Non può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi abbia
fatto la domanda in mala fede”).
Infatti, l’art. 19 citato disciplina i limiti relativi all’acquisizione, ab origine, di una
registrazione di marchio, mentre nel presente caso è affrontato il diverso tema,
contrattuale, del trasferimento di diritti di marchio già in essere, che è disciplinato da
altre norme (tra cui quella, sopra vista, dell’art. 1478 c.c., che non pone il divieto della
vendita di cosa altrui, ma ne fa derivare determinate obbligazioni).
2.2.2) Va anche respinta la domanda di accertamento della simulazione della cessione di
marchi da Sawing a Stoner.
Infatti, come sopra visto, le parti
volevano senz’altro concludere l’atto di cessione di marchi, dal momento che Gilardino
ha poi provveduto (tramite la cessione delle quote della s.s. Stoner ai sig.ri Beltempo e
Cesaroni) a trasferire tali valori patrimoniali a terzi.
Si osserva altresì, fra l’altro, che l’eccezione di simulazione anche del contratto di
cessione di quote societarie suddetto è stata tardivamente proposta dall’attrice nell’atto
di citazione, per cui la stessa non viene esaminata.
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Sentenza n. 6008/2013 pubbl. il 15/10/2013
RG n. 36645/2008
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2.2.3) Va altresì respinta la domanda attorea volta a far dichiarare l’inefficacia ex art.
2901 c.c. degli atti di cessione marchi da Sawing a Stoner.
solo il secondo trascriva il proprio acquisto rendendolo così opponibile al primo, quest'ultimo ha
diritto al risarcimento del danno e, per conservare la garanzia relativa al proprio credito, può
esercitare l'azione revocatoria della seconda alienazione; tuttavia, poiché la seconda alienazione è
anteriore al credito da tutelare (che nasce solo con la trascrizione), ai fini dell'accoglimento della
revocatoria non è sufficiente la mera consapevolezza della precedente vendita da parte del secondo
acquirente, ma è necessaria la prova della partecipazione di quest'ultimo alla dolosa preordinazione
dell'alienante, consistente nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito”
(Cass. civ., sez. II, 02/02/2000, n. 1131);
- “Il primo acquirente, nel caso in cui il secondo acquirente sia a conoscenza della vendita anteriore
non trascritta, può proporre nei confronti di quest'ultimo azione di risarcimento del danno ex art. 2043
c.c. e, in caso di dolosa preordinazione con l'alienante, anche l'azione revocatoria” (Cass. civ., sez.
II, 13/01/1995, n. 383).
Si nota, dunque, che a tutela del
credito del primo acquirente, sorto a seguito della trascrizione della seconda cessione,
può essere richiesta la dichiarazione dell’inefficacia ex art. 2901 c.c. della seconda
alienazione (per mantenere nel patrimonio del cedente i beni alienati e poter soddisfare
su di essi il credito da risarcimento danni).
Tuttavia, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, ai fini
dell’accoglimento della revocatoria non è sufficiente la mera consapevolezza della
precedente vendita da parte del secondo acquirente, ma è necessaria la prova della
partecipazione di quest’ultimo alla dolosa preordinazione dell’alienante, consistente
nella specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito.
Infatti, da un lato si osserva che l'art.2644, co. 1, c.c., disponendo che "gli atti
soggetti a trascrizione non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato
diritti sugli immobili in base ad atto trascritto od iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti
medesimi", non distingue tra terzi in buona fede o mala fede, posto che la funzione
fondamentale della trascrizione è quella di dirimere i conflitti tra persone che abbiano
acquistato, con atti distinti, dallo stesso titolare un medesimo diritto o diritti tra loro
incompatibili; la trascrizione ha un'efficacia sua propria per la quale gli atti non trascritti
sono considerati ignoti ai terzi (a quei terzi acquirenti in base ad atto già trascritto o
iscritto) e quelli trascritti o iscritti si considerano conosciuti e quindi efficaci nei
confronti di ogni terzo.
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Premesso che, come sopra visto, il
regime di trascrizione previsto per le privative industriali è modellato sul sistema della
trascrizione immobiliare ex art. 2643 e ss. c.c., con conseguente applicabilità al primo
della giurisprudenza formatasi sul secondo sistema, si osserva che la Suprema Corte ha
ritenuto ammissibile l’azione revocatoria relativamente ad una seconda cessione dei
medesimi beni:
- “Nell'ipotesi in cui un immobile venga alienato in tempi successivi a due diversi soggetti dei quali
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Nel presente caso non è stata
dimostrata questa dolosa preordinazione da parte di Sawing e di Stoner.
Non vi è infatti prova che la parte Stoner sapesse che il patrimonio della Sawing
sarebbe stato incapiente a seguito della cessione dei marchi, né vi è prova che
l’intenzione delle parti, nel procedere alla seconda cessione dei marchi, fosse
specificamente quella di depauperare il patrimonio del cedente, allo scopo di frustrare la
sua successiva azione di risarcimento danni.
L’assenza della dolosa preordinazione emerge anche dal fatto che la parte acquirente ha
proceduto alla trascrizione della seconda cessione non immediatamente, ma a distanza di
alcuni mesi (nell’aprile 2007, rispetto alla vendita del dicembre 2006).
2.3) Va, invece, accolta la domanda subordinata di Esseci di accertamento della
responsabilità delle parti convenute per il danno sofferto dall’attrice a seguito della
inopponibilità al secondo acquirente della sua acquisizione dei marchi (di cui al
contratto 15/7/2003 sottoscritto dal legale rappresentante della Sawing. doc. 2 attoreo) e
della conseguente indisponibilità di tali segni da parte dell’attrice stessa.
2.3.1) In particolare, va ritenuta sussistente la responsabilità da parte della Sawing, per
inadempimento contrattuale, per violazione del principio di buona fede nell’esecuzione
del contratto, avendo la Sawing tenuto un comportamento diretto a frustrare il
precedente pattuito trasferimento dei marchi, impedendo al primo acquirente la
possibilità di continuare ad essere proprietario di tali marchi e sfruttare i medesimi (si
argomenti in tal senso anche, per es., dalla motivazione della sentenza della Cassazione
n. 1131/2000 su citata).
2.3.2) Con tale responsabilità contrattuale concorre la responsabilità extracontrattuale,
ex art. 2043 c.c., del secondo acquirente, in particolare della Stoner e del sig. Gilardino,
che all’epoca dei fatti possedeva le quote di tale società semplice.
Infatti, il sig. Gilardino (come sorto dimostrato), e dunque la Stoner, erano al corrente
dell’esistenza della precedente vendita e, procedendo dunque in mala fede alla
trascrizione della seconda vendita, hanno illecitamente causato al primo acquirente la
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Ne deriva pertanto che se anche il terzo conosca che il bene o il diritto sul bene è stato
già trasferito ad altri, senza che il relativo atto sia stato ancora trascritto o iscritto, non
per questo il suo acquisto, se trascritto o iscritto per primo, diviene inefficace. La "ratio"
di tale normativa va ravvisata nell'esigenza della tutela della certezza della circolazione
dei beni immobili dei mobili registrati, rispetto alla quale la pubblicità immobiliare alla
conoscenza effettiva sostituisce la scienza legale dell'esistenza dell'atto (così dalla
motivazione della sentenza Cass. civ. n. 383/1995 su citata).
Per agire, allora, in revocatoria, è necessario dimostrare non la semplice conoscenza
dell’esistenza della prima vendita, ma anche la dolosa preordinazione su descritta.
Sentenza n. 6008/2013 pubbl. il 15/10/2013
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Per quanto riguarda, più specificamente, la consapevolezza, da parte di Gilardino
Carlo, dell’esistenza della cessione dei marchi da Sawing ad Esseci, nel 2003, si osserva
che va ritenuto provato in causa che sia stato Gilardino a condurre, per conto della
Sawing, le trattative inerenti a tale prima vendita dei marchi.
In particolare, ciò emerge dalle dichiarazioni testimoniali di:
-Giglioli Alessandro, impiegato presso il Gruppo Tessile Linea Jersey (facente parte
dello stesso gruppo della Esseci), che ha riferito:
.di aver preso parte a incontri e conversazioni telefoniche tenutasi nel periodo da luglio
2002 al luglio 2003, relativi alle trattative intercorse per la cessione dei marchi Gems, e
di aver partecipato alla redazione dei contratti,
.che la trattativa per conto della Sawing era condotta esclusivamente dal signor
Gilardino, il quale aveva anche dichiarato di essere il titolare della società Sawing e di
poter disporre del relativo patrimonio;
. di avere inviato al signor Gilardino la corrispondenza di cui al documento 20 attoreo,
relativa alle trattative in corso;
-Mazzelli Vanna, impiegata amministrativa presso il Gruppo Tessile Linea Jersey
S.p.A., che ha riferito:
. di aver compilato e spedito signor Gilardino la corrispondenza di cui al documento 20
attoreo, relativa alle trattative per la vendita dei marchi da Sawing a Esseci;
-Salami Fausto, socio della Esseci srl, che ha confermato la presenza del signor
Gilardino durante le trattative in questione.
Né l’attendibilità e corrispondenza a realtà di tali concordi e dettagliate
testimonianze possono essere escluse dal fatto che la CTU grafologica disposta in corso
di causa abbia concluso ritenendo non provenienti dal Gilardino le sottoscrizioni
apposte, per conto della Sawing, sui documenti 15 e 19 attorei (costituiti da accordi
preliminari intercorsi tra le parti prima della sottoscrizione, da parte dei legali
rappresentanti delle parti, del definito atto di cessione di marchi di cui al doc. 2 attoreo).
Infatti, in primo luogo, la prova diretta costituita dalle su descritte testimonianze non
appare poter essere inficiata dall’esperimento di una prova scientifica quale è la CTU
grafologica.
Dall’altro lato, si osserva che la stessa CTU dott.ssa Benini, ha ritenuto di non poter
escludere in modo assoluto che la firma apposta sul doc. 15 attoreo provenga dal sig.
Gilardino.
E le conclusioni del CTU circa la sottoscrizione del doc. 19 da parte di Gilardino
appaiono contraddette dall’osservazione che in tale firma risulta omessa la lettera “r” di
“Carlo”, errore che lo stesso Gilardino a volte appare compiere (come emerge
dall’esame del suo saggio grafico, nel quale la “r” a volte, sia pure in rari casi, tende a
sparire), che non è verosimile che un imitatore della firma di Gilardino abbia potuto
commettere un tale errore (essendo il suo intento quello di far assomigliare al firma a
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perdita della possibilità di continuare a far valere i diritti di privativa che aveva
acquisito.
Sentenza n. 6008/2013 pubbl. il 15/10/2013
RG n. 36645/2008
Pertanto, la consapevolezza da parte di Gilardino dell’esistenza della prima
vendita comporta l’addebitabilità ad esso e alla Stoner (che all’epoca, nella forma di
società semplice, apparteneva al medesimo Gilardino) della responsabilità ex art. 2043
c.c.
Né è ammissibile l’eccezione, sollevata dalla convenuta Stoner snc, circa
l’inammissibilità della domanda verso la Stoner, appartenendo fattualmente le sue quote
ad altri soggetti.
Infatti, il mutamento della ragione sociale e della proprietà delle quote di una
società non comporta il venir meno delle posizioni attive e passive facenti capo a tale
società, che è centro di imputazione di situazioni giuridiche nei confronti dei terzi,
indipendentemente dal mutamento del suo assetto societario.
2.3.3) Per quanto riguarda l’individuazione dei danni subiti dalla parte attrice, va, in
primo luogo, esclusa la restituzione del prezzo pagato dalla Esseci per l’acquisto dei
marchi, dal momento che l’attrice ha potuto comunque sfruttare i marchi per anni, sin
dal 2003, come la stessa afferma.
Il danno subito dall’attrice va
individuato nel lucro cessante, derivante dalla mancata futura disponibilità dei marchi da
parte sua.
L’attrice ha affermato di aver sfruttato il marchio concedendolo in licenza al Gruppo
Tessile Linea Jersey sin dal 2003, come emerge dal contratto di licenza di cui al doc. 30
attoreo, dalle fatture aventi oggetto le royalties pagate da GTL dal 2003 al 2009, per
totali €. 150.000 (doc. 22 attoreo), e dalle dichiarazioni testimoniali dei testi Giglioli e
Mazzella, che hanno confermato che Esseci aveva concesso in licenza i marchi a GTL.
Dal documento 22 predetto risulta il pagamento di royalties nella misura di circa €.
25.000 all’anno.
Pertanto, ipotizzando una possibilità
di sfruttamento del marchio per almeno altri 15 anni (anche grazie agli investimenti e
alla promozione pubblicitaria effettuati da Esseci, doc. 34 attoreo), il lucro cessante può
essere individuato nella misura di €. 375.000.
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quella solita di Gilardino) e che dunque il giudizio circa la falsità della firma in
questione non appare poter essere formulato in termini assoluti.
In ogni caso, come si è sopra detto, al di là dell’avvenuta sottoscrizione o meno,
da parte di Gilardino, dei documenti preliminari suddetti, la sua presenza nel corso delle
trattative per la cessione dei marchi Gems a Esseci è confermata dalle citate
dichiarazioni testimoniali, la cui attendibilità risulta dal carattere dettagliato e coerente
delle stesse, senza che, fra l’altro, l’appartenenza dei testi Giglioli e Mazzelli a società
collegata alla parte attrice costituisca prova della falsità delle loro dichiarazioni.
Non viene presa in considerazione l’osservazione dell’attrice circa il calo di fatturato
negli anni 2007-2009, trattandosi di profilo di danno al quale l’attrice ha accennato
tardivamente solo nella terza memoria ex art. 183 c.p.c.
Infine il danno subito dall’attrice va
individuato altresì (come da essa richiesto) nelle spese da essa affrontate per tutelare i
propri interessi relativamente ai marchi in esame.
Tali spese risultano:
- dal doc. 33 attoreo, contenente prospetto indicativo delle ore dedicate dai dipendenti di
Esseci alla gestione della presente vicenda nell’anno 2010 (esame corrispondenza,
riunioni con avvocato e consulenti, ricerca documenti, ecc,.), per totali 93 ore di tempo,
con un costo totale di €. 3.028,00;
- dalle dichiarazioni dei testi Giglioli e Mazzella, che hanno confermato i dati di cui al
citato doc. 33 e hanno riferito di aver eseguito ricerche ed esami anche begli anni 2008 e
2009.
Pertanto, il costo affrontato da Esseci negli anni dal 2008 al 2010 per ricerche ed esami
in relazione alla presente vicenda può essere individuato nella misura di €. 7.000
(calcolando €. 3.000 per il 2010, anno di maggiore intensità del lavoro effettuato dai
dipendenti della Esseci, ed €. 2.000 per ciascuno degli anni anteriori).
Pertanto, il danno subito dall’attrice va individuato nella complessiva somma di €.
382.000, oltre alla rivalutazione monetaria, ai sensi degli indici Istat, dal 2007 ad oggi e
oltre agli interessi, nella misura dello 0,5%, da calcolarsi sulle somme via via
rivalutate.
3) Per quanto riguarda le spese processuali, le parti convenute vanno condannate a
rimborsare alla Esseci le stesse in virtù del principio di soccombenza.
La liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del Decreto Ministeriale n. 140 del
20/7/2012, contenente il Regolamento per la determinazione dei parametri di
liquidazione.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;
Accerta la responsabilità delle parti convenute Sawing Servicos e Investimentos
Lda, Stoner snc e Gilardino Carlo per il danno sofferto da Esseci in dipendenza della
intervenuta indisponibilità dei marchi sopra indicati e individua la misura di tale danno
nella somma di €. 382.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria, ai sensi degli indici
Istat, dal 2007 ad oggi e oltre agli interessi, nella misura dello 0,5%, da calcolarsi sulle
somme via via rivalutate;
Respinge le altre domande della parte attrice;
Condanna le parti convenute Stoner snc, Gilardino Carlo e Sawing Servicos e
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Sentenza n. 6008/2013 pubbl. il 15/10/2013
RG n. 36645/2008
Sentenza n. 6008/2013 pubbl. il 15/10/2013
RG n. 36645/2008
Investimentos Lda, in solido tra loro, a rimborsare all’attrice le spese processuali,
che liquida nella somma di €. 12.600, di cui €. 12.200 per compensi professionali (di
cui € 3.250 per la fase di studio, € 1.650 per la fase introduttiva,€ 3.250 per la fase
istruttoria, € 4.50 per la fase decisoria) e €. 400,00 per esposti, oltre Iva e Cpa.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione 1° civile, specializzata in
materia di impresa, del Tribunale di Torino in data 27/9/2013.
Il G.I.
Il Presidente
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