Prescrizione e decadenza in materia di contributi e prestazioni INPS Quando il tempo non è galantuomo…. A cura di S. Martorelli & P. Zani Corso aggiornamento Agenti sociali FNP CISL Milano Aggiornato al giugno 2014 Cos’è la prescrizione ? Nel diritto civile, nell’estinzione di un del suo mancato periodo di tempo, (normalmente, dieci 2 la prescrizione consiste diritto soggettivo a causa esercizio per un certo determinato dalla legge anni). a cura di S. Martorelli & P.Zani Perché la prescrizione? 3 L'istituto della prescrizione trova d'essere per esigenze di certezza. ragion Se il titolare di un diritto non lo esercita per un lasso di tempo, l'ordinamento giuridico riconosce l'opportunità di tutelare l'interesse del soggetto passivo a non rimanere obbligato per un periodo indefinito di tempo a cura di S. Martorelli & P.Zani Non tutti i diritti si prescrivono 4 Non tutti i diritti si prescrivono: non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili ed altri diritti che pur essendo disponibili, la legge dichiara imprescrittibili. Tra i diritti indisponibili rientrano i diritti della personalità, gli status familiari, la potestà dei genitori sui figli e il diritto alla pensione a cura di S. Martorelli & P.Zani Prescrizione Da quando decorre? 5 La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere a cura di S. Martorelli & P.Zani Prescrizione Sospensione e interruzione della prescrizione 6 I termini di prescrizione possono essere "sospesi" (ad esempio, in tempo di guerra, a favore dei militari in servizio, ecc.) oppure "interrotti". a cura di S. Martorelli & P.Zani Prescrizione Differenze tra sospensione e interruzione 7 Nella sospensione il periodo prima dell'interruzione si somma con quello che continua a decorrere dopo la cessazione della causa sospensiva. Nella interruzione, dopo ogni causa di interruzione ricomincia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione. a cura di S. Martorelli & P.Zani La prescrizione in ambito Inps 8 In materia previdenziale, oltre che fare riferimento agli articoli del Codice civile, è necessario tenere in considerazione le disposizioni di natura speciale che disciplinano ogni singola prestazione. a cura di S. Martorelli & P.Zani La prescrizione in ambito Inps La prescrizione in ambito INPS opera: 9 In materia di contributi; In materia di prestazioni. a cura di S. Martorelli & P.Zani La prescrizione in materia di contributi 10 La contribuzione Il risarcimento contributiva Le sanzioni civili La contribuzione La contribuzione I.V.S. del danno da omissione lavoratori autonomi minore a cura di S. Martorelli & P.Zani La prescrizione in materia di prestazioni pensionistiche • • • • • 11 Le prestazioni pensionistiche Ratei di pensione Indennità una tantum Doppia annualità Maggiorazione per carichi di famiglia sulle pensioni dei lavoratori autonomi a cura di S. Martorelli & P.Zani La prescrizione in materia di prestazioni 12 Integrazioni salariali Trattamenti di disoccupazione Trattamento di fine rapporto e crediti diversi a carico del Fondo di garanzia Indennità di maternità Indennità per degenza ospedaliera Trattamenti economici antitubercolari Anf per i lavoratori dipendenti Anf per i lavoratori iscritti alla gestione separata a cura di S. Martorelli & P.Zani La prescrizione in materia di prestazioni pensionistiche 13 Provvidenze a favore degli invalidi civili Diritto alla ripetizione dell’indebito previdenziale a cura di S. Martorelli & P.Zani La prescrizione della contribuzione I.V.S. 14 Con l’art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, il termine decennale di prescrizione delle contribuzioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è stato ridotto a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1996. a cura di S. Martorelli & P.Zani La prescrizione dei contributi quando c’è la denuncia del lavoratore In presenza di denuncia dell’omissione contributiva da parte del lavoratore o dei suoi superstiti, il termine di prescrizione dei contributi dovuti alle gestioni pensionistiche obbligatorie è decennale. 15 a cura di S. Martorelli & P.Zani La prescrizione dei contributi 16 L'art. 55 del R.D.L. n°1827/1935 aveva fissato il termine di prescrizione in cinque anni. Successivamente, tale termine era stato portato a dieci anni dalla Legge 153/1969. La materia è stata rivista dalla legge 335/1995. Con tale legge si è ritenuto opportuno dare una risposta equa alle istanze del mondo imprenditoriale, che giudicava eccessivamente lungo il termine di prescrizione di dieci anni, precedentemente in vigore, in relazione alle esigenze delle aziende di avere certezze in tempi ragionevoli nei rapporti economici e finanziari, nel rispetto del diritto dei lavoratori di potere denunciare agli Enti Previdenziali le omissioni contributive ai loro danni. a cura di S. Martorelli & P.Zani La prescrizione dei contributi 17 La soluzione adottata dal legislatore) è stata quella dell'introduzione, con decorrenza 1.1.1996, di un duplice termine di prescrizione, e cioè: un termine di prescrizione normale di cinque anni per tutti i contributi previdenziali e assistenziali; un termine di prescrizione particolare ed eccezionale di dieci anni limitatamente alla contribuzione riguardante le gestioni pensionistiche, in presenza di denuncia contro il datore di lavoro da parte del lavoratore o dei suoi superstiti a cura di S. Martorelli & P.Zani La prescrizione dei contributi La denuncia del lavoratore La denuncia che permette l'elevazione a dieci anni del termine di prescrizione deve avere carattere formale ed essere diretta ad informare l'Ente Previdenziale dell'esistenza di una omissione contributiva totale o parziale, deve provenire dal lavoratore o da uno dei familiari superstiti ed essere riferita ad un rapporto di lavoro subordinato. La prescrizione inizia a decorrere dalla data di scadenza del pagamento dei contributi, poiché da tale termine l'Ente creditore può fare valere il proprio diritto. La prescrizione non decorre se il creditore non può esercitare il proprio diritto per cause del debitore Il decorso della prescrizione è interrotto da un atto con il quale l'Ente Previdenziale esprime la sua volontà di esercitare il diritto che gli compete o da un atto con il quale il debitore riconosce l'esistenza del proprio debito (ad esempio la presentazione delle denuncie mensili, modd. DM10, totalmente o parzialmente insolute da parte del datore di lavoro, la presentazione delle denuncie annuali modd 01/M o di altri tipi di denuncie aventi caratteristiche simili). 18 a cura di S. Martorelli & P.Zani I contributi minori 19 I contributi minori (DS, TBC, ANF, SSN, ecc) si prescrivono sempre in cinque anni, a prescindere da ogni eventuale denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. a cura di S. Martorelli & P.Zani Contribuzione lavoratori autonomi 20 La legge n. 335/1995, in tema di prescrizione dei contributi, ha carattere generale. Si prescrivono in cinque anni anche i contributi dei lavoratori autonomi ossia artigiani, commercianti e coltivatori diretti. Per gli autonomi non è possibile regolarizzare l’omesso versamento dei contributi per periodi per i quali la possibilità di effettuare e richiedere tale versamento è prescritta. a cura di S. Martorelli & P.Zani Azione di risarcimento del danno da omissione contributiva L’azione di risarcimento del danno da omissione contributiva verso il datore di lavoro si prescrive in dieci anni La responsabilità del datore di lavoro per mancata o irregolare contribuzione ha natura contrattuale. La prescrizione decorre dal momento in cui il trattamento pensionistico viene liquidato in misura inferiore a quella spettante o non viene liquidata 21 a cura di S. Martorelli & P.Zani Le prestazioni pensionistiche Per: la finalità sociale che persegue; il suo carattere alimentare per la sua indisponibilità il diritto alla pensione è imprescrittibile. L’imprescrittibilità vale anche per tutti gli altri fondi del nostro ordinamento previdenziale. 22 a cura di S. Martorelli & P.Zani Ratei di pensione 23 I ratei di pensione si prescrivono, con diverso termine, a seconda che il diritto agli stessi sia stato riconosciuto o meno. Per i ratei di pensione maturati e non liquidati vale l’ordinaria prescrizione decennale. Per i ratei di pensione maturati, liquidati e non riscossi vale la prescrizione quinquennale. a cura di S. Martorelli & P.Zani Indennità una tantum 24 Il diritto all’indennità una tantum per i superstiti di assicurati, il cui trattamento pensionistico è soggetto alla prescrizione decennale. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data della morte del lavoratore assicurato. a cura di S. Martorelli & P.Zani Maggiorazione per carichi di famiglia sulle pensioni dei lavoratori autonomi • 25 Le maggiorazioni per carichi di famiglia sulle pensioni dei lavoratori autonomi (Coltivatori diretti, artigiani e commercianti), sono assoggettate alla disciplina prescrizionale applicabile ai trattamenti pensionistici: prescrizione decennale per i ratei maturati e non liquidati; prescrizione quinquennale per i ratei maturati e non riscossi. a cura di S. Martorelli & P.Zani Doppia annualità 26 La vedova che perde la pensione di reversibilità per nuovo matrimonio ha diritto ad un assegno una tantum pari a due annualità della pensione stessa Il diritto all’assegno in parola si estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni. a cura di S. Martorelli & P.Zani Integrazioni salariali 27 Il credito dei lavoratori riferito alle prestazioni di integrazione salariale è assoggettabile all’ordinaria prescrizione decennale. La prescrizione decorre dal momento in cui vengono emanati i provvedimenti amministrativi che autorizzano l’erogazione della prestazione. a cura di S. Martorelli & P.Zani Anf per pensionati e lavoratori dipendenti 28 Il diritto all’assegno per il nucleo familiare si prescrive nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l’assegno si riferisce. Il diritto del datore di lavoro a richiedere il rimborso dell’assegno per il nucleo familiare si prescrive nel termine di cinque anni dalla scadenza La stessa disciplina è applicabile nel caso in cui l’Anf venga corrisposto sulle pensioni dei lavoratori dipendenti. a cura di S. Martorelli & P.Zani Anf per i lavoratori iscritti alla gestione separata 29 Si prescrive nel termine di cinque anni anche l’assegno per il nucleo familiare liquidabile a favore degli iscritti alla gestione separata, la cui domanda deve essere presentata a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione a cura di S. Martorelli & P.Zani Trattamento di fine rapporto e crediti diversi a carico del Fondo di garanzia Il trattamento di fine rapporto liquidabile dal Fondo di garanzia si prescrive in cinque anni Tale termine decorre dalla data in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalle date sotto indicate: in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria, dal 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo esecutivo.; nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse; in caso di concordato preventivo, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di omologa, ovvero alla sentenza che decide di eventuali opposizioni o impugnazioni; 30 a cura di S. Martorelli & P.Zani Crediti diversi dal TFR 31 I crediti diversi dal TFR (retribuzioni inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro), il diritto ad ottenere la prestazione si prescrive in un anno. a cura di S. Martorelli & P.Zani Indennità di malattia 32 L’indennità di malattia a carico Inps si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui essa è dovuta. a cura di S. Martorelli & P.Zani Trattamenti economici di maternità La disciplina è diversa a seconda che si tratti di : lavoratrici dipendenti; Lavoratrici autonome; Lavoratrici parasubordinate; Libere professioniste 33 a cura di S. Martorelli & P.Zani Trattamenti economici di maternità per le lavoratrici dipendenti 34 L’indennità a carico Inps per i periodi di congedo di maternità ovvero per i periodi di congedo parentale per le lavoratrici dipendenti si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui essa è dovuta a cura di S. Martorelli & P.Zani L’indennità di maternità per le lavoratrici autonome 35 Per le lavoratrici autonome il diritto all’indennità di maternità si prescriva in un anno Il termine annuale di prescrizione decorre dal giorno successivo all’ultimo giorno indennizzabile (tre mesi dopo il parto). a cura di S. Martorelli & P.Zani L’indennità di maternità per le lavoratrici parasubordinate 36 L’indennità di maternità liquidabile a favore delle persone iscritte alla gestione separata si prescrive in un anno dalla fine del periodo indennizzabile, salva la sospensione della prescrizione per la durata del procedimento amministrativo. a cura di S. Martorelli & P.Zani Indennità di maternità per le libere professioniste 37 I provvedimenti relativi all’indennità di maternità per le libere professioniste, ancorché tempestivamente richiesta, sono assoggettabili al termine di prescrizione quinquennale. a cura di S. Martorelli & P.Zani Trattamenti economici antitubercolari 38 Per le prestazioni economiche antitubercolari vige la prescrizione quinquennale a partire dalla data del ricovero ovvero dalla data di ricezione della documentazione sanitaria nell’ipotesi di cura ambulatoriale a cura di S. Martorelli & P.Zani Provvidenze economiche a favore degli invalidi civili 39 Il diritto alla provvidenze economiche previste a favore degli invalidi civili (assegno, pensione, indennità di frequenza, indennità di accompagnamento) è imprescrittibile. a cura di S. Martorelli & P.Zani Provvidenze economiche a favore degli invalidi civili I 40 ratei delle provvidenze economiche si prescrivono, con diverso termine, a seconda che il diritto alle stesse sia stato riconosciuto o meno. Per i ratei delle prestazioni maturate e non liquidate vale l’ordinaria prescrizione decennale. Per i ratei di pensione maturati, liquidati e non riscossi vale la prescrizione quinquennale a cura di S. Martorelli & P.Zani Indennità per degenza ospedaliera 41 Il diritto alla prestazione si estingue entro il termine annuale vigente in materia di prestazioni economiche di malattia. Il termine decorrente dal giorno successivo alla dimissione. a cura di S. Martorelli & P.Zani Diritto alla ripetizione dell’indebito previdenziale 42 Per le somme indebitamente erogate dall’INPS a qualsiasi titolo, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale. La prescrizione decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito. Qualora l’indebita erogazione sia da collegare a situazioni che devono essere comunicate dagli interessati all’Inps, il termine di prescrizione decorre dalla data di comunicazione. L’intervenuta prescrizione va eccepita dagli interessati e non è operante d’ufficio. Nel caso di comportamento doloso, la prescrizione rimane sospesa finchè il dolo non sia stato scoperto. a cura di S. Martorelli & P.Zani Diritto alla ripetizione dell’indebito previdenziale L’INPS deve comunicare l’indebito entro l’anno solare immediatamente successivo al determinarsi dell’indebito. Art. 12 legge 413/91 c. 2 2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. 43 a cura di S. Martorelli & P.Zani Cos’è la decadenza? 44 La decadenza consiste nella perdita di un diritto per il mancato compimento, entro un certo termine, di un determinato atto prescritto dalla legge. a cura di S. Martorelli & P.Zani Decadenza dall’azione giudiziaria per le prestazioni temporanee Per le prestazioni temporanee, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui sopra. “prestazioni temporanee” : l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria; il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto; l’assicurazione contro la tubercolosi; le integrazioni salariali per l’industria, l’edilizia e l’agricoltura; i trattamenti di famiglia; i trattamenti economici di malattia e di maternità; ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni. 45 a cura di S. Martorelli & P.Zani Decadenza In materia di pensioni Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni. Il termine decorre: dalla data di comunicazione della decisione assunta dai competenti organi dell’Ente previdenziale (Te08); dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione in caso di ricorso; dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento 46 a cura di S. Martorelli & P.Zani Decadenza In materia di pensioni In caso di liquidazione errata di una pensione è possibile ricorrere all’INPS e poi alla Magistratura: Entro 10 anni dalla liquidazione se questa è avvenuta antecedentemente il 6 luglio 2011 Entro tre anni se questa è avvenuta dopo il 6 luglio 2011 Art. 38 comma 1 lett. d e comma 4 del DL 98/11 conv.in L. 111/11 che ha integrato l’art. 47 del DPR 639/70 47 a cura di S. Martorelli & P.Zani Decadenza In materia di pensioni Art. 38 comma 1 lett. d e comma 4 del DL 98/11 conv.in L. 111/11 che ha integrato l’art. 47 del DPR 639/70 Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria puo' essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma 48 a cura di S. Martorelli & P.Zani Decadenza In materia di pensioni – Casi concreti Periodi di mobilità negli ultimi anni di lavoro Art. 3 comma 6 dlgs 503/92 «Per i periodi relativi ai trattamenti di mobilità di durata continuativa superiore all’anno, di cui alla L. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti nel periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, le retribuzioni accreditate figurativamente sono rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall’Istat» 49 a cura di S. Martorelli & P.Zani Decadenza In materia di pensioni – Casi concreti L’Istat pubblica trimestralmente gli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali sia su base mensile che su base annua. L’Inps eroga le prestazioni pensionistiche senza applicare la rivalutazione adducendo un mancato aggiornamento delle procedure con i nuovi coefficienti di rivalutazione (circolare Inps n° 160/97) L’Inps emette Te08 che contengono la seguente dicitura: 50 a cura di S. Martorelli & P.Zani Decadenza In materia di pensioni – Casi concreti 51 a cura di S. Martorelli & P.Zani Decadenza In materia di pensioni – Casi concreti Pensioni con: periodi di contribuzione figurativa cadente negli ultimi 10 anni precedenti la liquidazione; Con emolumenti erogati dopo la liquidazione della pensione; 52 a cura di S. Martorelli & P.Zani Decadenza Contribuzione volontaria 53 Il mancato pagamento alle scadenze stabilite della contribuzione volontaria comporta la decadenza dal diritto a coprire di contribuzione il periodo interessato IL D.p.r. 1432/1972 dispone l’irrilevanza delle ragioni del ritardo – siano esse dovute a trascuratezza dell’assicurato, a mera dimenticanza, alla volontà di interrompere il rapporto -, trattandosi di rapporto assicurativo rimesso in toto alla diligenza e alla volontà della parte, al quale è estraneo il vincolo solidaristico che caratterizza il sistema dell’assicurazione obbligatoria. a cura di S. Martorelli & P.Zani Decadenza - Trattamenti di disoccupazione Indennità ordinaria di disoccupazione 54 Decade dal diritto all’indennità ordinaria non agricola con requisiti ordinari l’assicurato che abbia presentato domanda dopo i 60 giorni dalla data di inizio della disoccupazione indennizzata (ottavo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro) a cura di S. Martorelli & P.Zani Decadenza - Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti La domanda di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti170 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell’anno successivo al periodo temporale di riferimento (anno solare immediatamente precedente). Se il 31 marzo cade di giorno festivo, il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo. 55 a cura di S. Martorelli & P.Zani Decadenza - Indennità di disoccupazione agricola 56 Il termine di presentazione della domanda di prestazioni di disoccupazione in agricoltura è fissato al novantesimo giorno successivo al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce la domanda stessa a cura di S. Martorelli & P.Zani Decadenza - indennità di mobilità 57 la domanda di indennità di mobilità deve essere presentata a pena di decadenza entro 60 giorni dall’inizio della mobilità indennizzabile, e cioè dall’ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro a cura di S. Martorelli & P.Zani Decadenza - Trattamento economico di mobilità 58 Decade dal diritto al trattamento economico di mobilità il lavoratore che non abbia provveduto a dare comunicazione entro cinque giorni alla competente sede Inps del lavoro prestato a tempo parziale, ovvero a tempo determinato. a cura di S. Martorelli & P.Zani Decadenza - Integrazioni salariali 59 La richiesta di rimborso delle integrazioni salariali ordinarie anticipate ai lavoratori dal datore di lavoro soggiace al termine di sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. a cura di S. Martorelli & P.Zani Decadenza - Prestazioni a carico del Fondo di garanzia 60 La domanda al Fondo di garanzia va inoltrata. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa ed amministrazione straordinaria, dal 15° giorno successivo al deposito dello stato passivo; nel caso in cui siano state proposte impugnazioni o opposizioni riguardanti il credito del lavoratore, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza che decide su di esse; a cura di S. Martorelli & P.Zani Indennità una tantum liquidabile nel sistema retributivo 61 La domanda per ottenere l’indennità una tantum, nei casi di decesso di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato nel sistema retributivo o misto, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di morte del lavoratore assicurato. a cura di S. Martorelli & P.Zani Decadenza - Indennità ordinaria di disoccupazione 62 Decade dal diritto all’indennità ordinaria non agricola con requisiti ordinari l’assicurato che abbia presentato domanda dopo i 60 giorni dalla data di inizio della disoccupazione indennizzata (ottavo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro) a cura di S. Martorelli & P.Zani Decadenza - Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti La domanda di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti170 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 31 marzo dell’anno successivo al periodo temporale di riferimento (anno solare immediatamente precedente) 63 a cura di S. Martorelli & P.Zani Decadenza - Indennità di disoccupazione agricola 64 Il termine di presentazione della domanda di prestazioni di disoccupazione in agricoltura è fissato al novantesimo giorno successivo al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce la domanda stessa a cura di S. Martorelli & P.Zani Decadenza - Integrazioni salariali 65 La richiesta di rimborso delle integrazioni salariali ordinarie anticipate ai lavoratori dal datore di lavoro soggiace al termine di sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione180. a cura di S. Martorelli & P.Zani Decadenza Indennità per degenza ospedaliera – 66 Per ottenere l’indennità per degenza ospedaliera gli iscritti alla gestione separata devono presentare domanda all’Inps entro il termine di decadenza di 180 giorni dalla data di dimissione ospedaliera a cura di S. Martorelli & P.Zani Decadenza Contribuzione figurativa per aspettativa sindacale 67 La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, per ogni anno solare o per frazione di esso, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio o si è protratta l’aspettativa a cura di S. Martorelli & P.Zani Decadenza Domanda di autorizzazione ai versamenti volontari nel lavoro a tempo parziale 68 La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari riferiti a periodi di non attività connessi a rapporti di lavoro prestato con contratto a tempo parziale va presentata, a pena di decadenza, entro i 12 mesi successivi alla data di scadenza ordinaria del termine per la consegna del modello CUD riferito all’anno interessato a cura di S. Martorelli & P.Zani 69 a cura di S. Martorelli & P.Zani
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