Pagina 1 di 7 FOGLIO INFORMATIVO relativo ai MUTUI PER AZIENDE garantiti da fidejussione CONFIDI INFORMAZIONI SULLA BANCA MANTOVABANCA 1896 Credito Cooperativo Società Cooperativa {Globale_Intestazione_Banca _SX} Viale della Vittoria, n.1 - 46041 Asola (Mn) Tel.: 0376 7221 – Fax: 0376 722344 [email protected] – www.bcconline.it Registro delle Imprese della CCIAA di Mantova n 01625640204 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 8001 - cod. ABI 8001 Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159252 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo. CHE COS’È IL MUTUO CON GARANZIA DA CONFIDI E’ un finanziamento destinato ad imprese operanti nei diversi settori merceologici concesso sulla base di specifiche convezioni appositamente sottoscritte tra la Banca e i diversi consorzi di garanzia collettiva (confidi). Questi ultimi sono, di norma, espressione delle diverse associazioni di categoria e svolgono attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese loro associate nell'accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine. Il finanziamento comporta l’erogazione di una somma di denaro al cliente, che si impegna a restituirla in un arco di tempo concordato con la Banca. Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto. Il tasso di interesse è variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. La Banca si riserva, di modificare i tassi di interesse, al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminati nel contratto medesimo dandone notizia anche ai Confidi Convenzionati. Beneficiari: Imprese appartenenti a diversi settori merceologici, associate a un consorzio di garanzia che abbia sottoscritto una convenzione con la Banca Forma di intervento: L’intervento consiste nel rilascio da parte del consorzio di garanzia convenzionato con la Banca di una specifica fidejussione che garantisce parzialmente l’affidamento concesso. La Banca può tuttavia richiedere anche altri tipi di garanzia (ad esempio fideiussione, cambiale, pegno, ipoteca). Garanzie: Oltre aIla fidejussione rilasciata dal Confidi la Banca può richiedere altre garanzie. Il Finanziamento può essere: - chirografario; - assistito da garanzia personale (ad es. fideiussione); - assistito da garanzia reale (pegno o ipoteca) . Nell’ipotesi in cui il finanziamento sia garantito da ipoteca, è possibile ricorrere al modello del mutuo fondiario o a quello del mutuo ipotecario. In particolare, il mutuo fondiario è un finanziamento di durata medio-lunga (superiore ai 18 mesi), il cui rimborso viene garantito dalla concessione di ipoteca, normalmente di 1° grado, su immobili. L’ammonta re massimo della somma erogabile è pari all’80% del valore dei beni ipotecati, elevabile fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie; polizze assicurative; ecc.). Preesistendo garanzie ipotecarie, dal valore dei beni deve essere detratto il residuo del finanziamento precedentemente garantito. Il mutuo ipotecario, invece, è un finanziamento il cui rimborso viene garantito dalla concessione di ipoteca, non necessariamente di primo grado, su immobili. 01/01/2015 aggiornato al {Data_Agg_Documento} 1/7 Pagina 2 di 7 I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI Mutuo a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate. Rischi specifici legati alla tipologia di contratto Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo (cap). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo. Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di una giusta causa, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente. CONSORZI FIDI, ASSOCIAZIONI COOPERATIVE DI GARANZIA CONTROGARANZIE RILASCIATE COMMISSIONI e CAUZIONI VARIE A carico delle aziende finanziate per ogni pratica avviata in istruttoria AGEVOLAZIONI di E' possibile accedere a forme di finanziamento conto garantite da vari CONSORZI FIDI promossi dagli imprenditori e/o dalle organizzazioni professionali di categoria. A questo scopo è obbligatorio che, nei confronti del Consorzio e/o Associazione, l'azienda finanziata : - sia già associata o iscritta, ed abbia contestualmente già versato le quote sociali previste, - abbia pagato la tassa di iscrizione prestabilita ed abbia rilasciato, laddove previsto, una propria fideiussione al rispettivo Consorzio e/o Associazione, a garanzia degli impegni che essi andranno ad assumere nei confronti delle Banche finanziatrici con le quali hanno sottoscritto le varie convenzioni di categoria. Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09/11/2007 ha stabilito il limite di demarcazione per la distinzione tra confidi "maggiori" (vigilati da Banca d'Italia – csd ex art. 107) e confidi "minori" (non vigilati da Banca d'Italia – csd ex art. 106), per i quali l'unica attività esercitabile è quella di garanzia. Il D. Lgs nr. 141 del 13/08/2010 ha introdotto unitamente ad altre novità, diversi livelli di vigilanza: - CONFIDI VIGILATI (nuovo art. 106 TUB – ex "art. 107") che hanno l'obbligo di iscriversi nell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia; - CONFIDI NON VIGILATI (nuovo art. 112 TUB – ex "art. 106") che hanno l'obbligo di iscriversi nell'Elenco e che saranno sottoposti al controllo di un nuovo Organismo di Vigilanza. Al perfezionamento della domanda di finanziamento, ogni Consorzio e/o associazione s'impegna a rilasciare a favore della Banca finanziatrice una fideiussione sul valore del capitale finanziato, in percentuale variabile per ogni rispettivo Consorzio e/o Associazione, nei limiti degli importi massimi garantibili da ciascuno, per il buon esito dei finanziamenti stessi. Due le tipologie di garanzia che possono essere rilasciate dai Confidi, anche in cogaranzia o contro-garanzia con il Fondo Centrale di Garanzia (FCG) o altri fondi di garanzia pubblici: - DIRETTA a valere sul proprio patrimonio e a prima richiesta (equiparabile alla garanzia personale); - SUSSIDIARIA a valere su un Fondo Rischi Monetario appositamente costituito, comunque realizzabile tempestivamente mediante un pagamento provvisorio da parte della Confidi. Ogni Consorzio e/o Associazione, richiede ad ogni impresa finanziata il pagamento di una commissione di istruttoria della pratica, oppure di commissione a fondo rischi, di importi diversi in funzione della tipologia e della durata massima del finanziamento. Per ogni ulteriore informazione si fa riferimento ad ogni singolo regolamento sottoscritto tra i rispettivi Consorzi e/o Associazioni di garanzia con la Banca convenzionata. E' possibile istruire pratiche con alcuni Consorzi di settore per accedere a richieste 01/01/2015 aggiornato al {Data_Agg_Documento} 2/7 Pagina CONTRIBUTI sugli interessi 3 di 7 di rimborsi degli interessi, sulla base di Leggi Statali, Regionali e/o Provinciali, anche su delibera della CCIAA, promosse di volta in volta, e fino ad esaurimento dei fondi stanziati. Per ogni ulteriore informazione si fa riferimento alle rispettive Leggi varate per settore di attività. CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CON GARANZIE DA CONFIDI Tasso annuo effettivo globale (TAEG) riferito ad un mutuo chirografario di euro 50.000,00 della durata di 120 mesi, con rata mensile, a tasso variabile Euribor 3 mesi inizialmente del 5,58 % 6,054% riferito ad un mutuo ipotecario di euro 50.000,00 della durata di 120 mesi, con rata mensile, a tasso variabile Euribor 3 mesi inizialmente del 3,58 % 3,967 % In caso di mutui che prevedono un tasso variabile, il TAEG ha valore puramente esemplificativo, essendo calcolato sulla base del valore iniziale del tasso e ipotizzando che questo resti immutato per tutta la durata del contratto. Oltre al TAEG vanno considerati altri eventuali costi, ad esempio gli oneri fiscali diversi dall’imposta sostitutiva (che è già inclusa nel TAEG). VOCI Importo massimo finanziabile Durata minima Durata massima mutuo chirografario tasso variabile Durata massima mutuo ipotecario tasso variabile Modalità di calcolo degli interessi COSTI Come da convenzioni vigenti Non prevista 10 anni 20 anni Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni). MUTUI A TASSO VARIABILE INDICIZZATO ALL’EURIBOR 3 MESI/365 TASSI MASSIMI Tasso d’interesse nominale annuo Parametro di indicizzazione 01/01/2015 aggiornato al {Data_Agg_Documento} Euribor 3 mesi divisore 365 vigente al momento della stipula + SPREAD, comunque nei limiti sanciti dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 Euribor 3 mesi divisore 365 Il tasso Euribor a 3 mesi è rilevato l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese, arrotondato al punto decimale superiore in presenza di due o più decimali con troncamento al secondo decimale, dei tassi interbancari Euribor a 3 mesi pubblicata su "Il Sole 24 Ore", attualmente pari al 0,08 % Il tasso di interesse è variato con decorrenza mensile, sulla base dell’andamento del parametro riferito all'ultimo giorno lavorativo del mese solare precedente 3/7 Pagina PIANO DI AMMORTAMENTO Spese per la gestione del rapporto SPESE MASSIME Spese per la stipula del contratto Spread Chirografari Massimo Spread Ipotecari Massimo Tasso di interesse di preammortamento Tasso di mora Istruttoria Incasso rata Con addebito automatico in conto corrente o pagamento per cassa - periodicità mensile - altre periodicità Invio comunicazioni periodiche ex art. 119 TUB Invio altre comunicazioni: in forma cartacea on line Accollo mutuo Sospensione pagamento rate Penale estinzione anticipata Spese ripianificazione mutuo (modifica del piano di ammortamento originariamente pattuito) Altro 4 di 5,50 % 3,50 % Stesso tasso dell’ammortamento 1,5 punti in più del tasso contrattuale in vigore al momento della mora e comunque non superiore ai limiti sanciti dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 4,0 per mille dell’importo concesso a mutuo, con un minimo di € 205,00 da pagarsi al momento della richiesta € 4,15 € 7,75 € 0,00 € 2,60 € 0,00 € 154,94 per ogni accollo GRATUITA NON PREVISTA, per i clienti consumatori 2,00 % del debito residuo, per i clienti NON consumatori. 4,0 per mille dell’importo concesso a mutuo, con un minimo di € 205,00 da pagarsi al momento della richiesta richieste di documenti (tutta la documentazione esclusi gli estratto conto/rendiconti/documenti di sintesi) e fotocopie (per ogni copia): € 5,00 richiesta copia documentazione per singolo foglio ex art.119 TUB (estratti conto/rendiconti/documenti di sintesi) rilascio certificazione interessi passivi ed altre dichiarazioni: € 30,00 dichiarazioni ai revisori contabili: € 300,00 attestazione capacità finanziaria: € 30,00 solleciti di pagamento: € 30,00 per ogni sollecito attestazioni in genere (es. situazione affidamenti in essere, situazione garanzie rilasciate e/o garanzie ricevute): € 10,50 Tipo di ammortamento francese Tipologia di rata costante Periodicità delle rate Mensile, trimestrale, semestrale, annuale 01/01/2015 aggiornato al {Data_Agg_Documento} 7 4/7 Pagina 5 di 7 ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE (PER I MUTUI A TASSO VARIABILE) (Fonte “Il Sole 24 Ore”) Parametro di indicizzazione Euribor 3 Mesi 365 Euribor 3 Mesi 365 Euribor 3 Mesi 365 Data OTTOBRE 2014 NOVEMBRE 2014 DICEMBRE 2014 Valore 0,087% 0,083% 0,079% Il tasso applicato al singolo contratto può essere diverso, a seconda del valore del parametro al momento della stipula. Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA Mutuo Chirografario con tasso Euribor 3 mesi/365 Tasso di interesse applicato 5,58 % 5,58 % 5,58 % Durata del finanziamento (anni) Importo della rata mensile per € 50.000,00 di capitale 2 5 10 € 2.206,58 € 956,91 € 544,62 Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni. * Si ipotizza euribor pari a 2,08 % e SPREAD del 5,50 % - Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni. * Si ipotizza Euribor pari a 0,00 % e SPREAD del 5,50 % - € 985,74 € 586,13 € 955,76 € 542,99 Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni. * Si ipotizza euribor pari a 2,08 % e SPREAD del 3,50 % - Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni. * Si ipotizza Euribor pari a 0,00 % e SPREAD del 3,50 % - € 939,17 € 535,32 € 341,29 € 910,28 € 494,78 € 290,16 Mutuo Ipotecario con tasso Euribor 3 mesi/365 Tasso di interesse applicato 3,58 % 3,58 % 3,58 % 3,58 % Durata del finanziamento (anni) Importo della rata mensile per € 50.000,00 di capitale 2 5 10 20 € 2.161,91 € 911,38 € 496,31 € 292,04 * Gli importi delle rate sono calcolate ipotizzando la ripianificazione del debito. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge numero 108/1996), relativo ai contratti di mutuo può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bcconline.it. ALTRE SPESE DA SOSTENERE Imposta sostitutiva (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi) Imposta di bollo sul contratto (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi non regolati in conto corrente) Imposta di bollo sulle eventuali cambiali in garanzia 01/01/2015 aggiornato al {Data_Agg_Documento} 0,25 % della somma erogata € 16,00 0,10 per mille dell’importo della cambiale (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi) 11,00 per mille dell’importo della cambiale (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi) 5/7 Pagina 6 di 7 TEMPI DI EROGAZIONE - Durata dell’istruttoria: entro 40 giorni dalla presentazione della documentazione completa. - Disponibilità dell’importo: appena dopo la stipula del contratto e la raccolta delle eventuali garanzie previste. ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI Estinzione anticipata Il cliente può esercitare in ogni momento, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo: se il mutuo è concesso a persone fisiche per acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale; se l’estinzione anticipata totale avviene nell’ambito di un’operazione di portabilità. In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo, non superiore al 2,00 %, in caso di cliente non consumatore. Nessun compenso è dovuto in caso di cliente consumatore. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo. Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l’immediato pagamento di quanto dovutole. Portabilità del mutuo Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio. Tempi massimi di chiusura del rapporto La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 15 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso Reclami I reclami vanno inviati per posta ordinaria all’Ufficio Reclami di Mantovabanca 1896, Viale della Vittoria 1, 46041 Asola (Mn) o per fax al nr. 0376/722368 o all’indirizzo email [email protected], che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purchè iscritto nell’ apposito registro ministeriale. 01/01/2015 aggiornato al {Data_Agg_Documento} 6/7 Pagina 7 di 7 LEGENDA Accollo Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Imposta sostitutiva Imposta sui mutui di durata superiore a 18 mesi, pari allo 0,25% della somma erogata, ad eccezione dei mutui richiesti da persone fisiche e destinati all’acquisito/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa, per i quali l’imposta sostitutiva è pari al 2% della somma erogata. Istruttoria Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo. Parametro di indicizzazione (per i Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per mutui a tasso variabile) / determinare il tasso di interesse. Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Piano di ammortamento Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota “francese” capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati. Rata costante La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Tasso annuo effettivo globale Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in (TAEG) percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Tasso di interesse di Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va preammortamento dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Tasso di interesse nominale Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale annuo compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Tasso di mora Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso effettivo globale medio Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e (TEGM) delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui chirografari (che appartengono alla categoria “altri finanziamenti”, divisi in “altri finanziamenti alle imprese” e “altri finanziamenti alle famiglie” effettuati dalle banche), aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali. Individuato in questo modo il tasso soglia, oltre il quale gli interessi si considerano usurari, è possibile accertarsi che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. La differenza tra il tasso soglia e il tasso medio non può inoltre essere superiore a 8 punti percentuali. ABF Arbitro Bancario Finanziario T.U.B. Testo Unico Bancario Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia 01/01/2015 aggiornato al {Data_Agg_Documento} 7/7
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