mutui garantiti da fideiussione confidi

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FOGLIO INFORMATIVO
relativo ai
MUTUI PER AZIENDE
garantiti da fidejussione CONFIDI
INFORMAZIONI SULLA BANCA
MANTOVABANCA 1896 Credito Cooperativo Società Cooperativa
{Globale_Intestazione_Banca
_SX}
Viale della Vittoria, n.1 - 46041 Asola (Mn)
Tel.: 0376 7221 – Fax: 0376 722344
[email protected] – www.bcconline.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Mantova n 01625640204
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 8001 - cod. ABI 8001
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A159252
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo.
CHE COS’È IL MUTUO CON GARANZIA DA CONFIDI
E’ un finanziamento destinato ad imprese operanti nei diversi settori merceologici concesso sulla base di
specifiche convezioni appositamente sottoscritte tra la Banca e i diversi consorzi di garanzia collettiva
(confidi). Questi ultimi sono, di norma, espressione delle diverse associazioni di categoria e svolgono attività
di prestazione di garanzie per agevolare le imprese loro associate nell'accesso ai finanziamenti, a breve
medio e lungo termine.
Il finanziamento comporta l’erogazione di una somma di denaro al cliente, che si impegna a restituirla in un
arco di tempo concordato con la Banca.
Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale e interessi, secondo un
piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto.
Il tasso di interesse è variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.
La Banca si riserva, di modificare i tassi di interesse, al verificarsi di specifici eventi e condizioni
predeterminati nel contratto medesimo dandone notizia anche ai Confidi Convenzionati.
Beneficiari:
Imprese appartenenti a diversi settori merceologici, associate a un consorzio di garanzia che abbia
sottoscritto una convenzione con la Banca
Forma di intervento:
L’intervento consiste nel rilascio da parte del consorzio di garanzia convenzionato con la Banca di una
specifica fidejussione che garantisce parzialmente l’affidamento concesso. La Banca può tuttavia richiedere
anche altri tipi di garanzia (ad esempio fideiussione, cambiale, pegno, ipoteca).
Garanzie:
Oltre aIla fidejussione rilasciata dal Confidi la Banca può richiedere altre garanzie. Il Finanziamento può
essere:
- chirografario;
- assistito da garanzia personale (ad es. fideiussione);
- assistito da garanzia reale (pegno o ipoteca) .
Nell’ipotesi in cui il finanziamento sia garantito da ipoteca, è possibile ricorrere al modello del mutuo
fondiario o a quello del mutuo ipotecario.
In particolare, il mutuo fondiario è un finanziamento di durata medio-lunga (superiore ai 18 mesi), il cui
rimborso viene garantito dalla concessione di ipoteca, normalmente di 1° grado, su immobili. L’ammonta re
massimo della somma erogabile è pari all’80% del valore dei beni ipotecati, elevabile fino al 100% qualora
vengano prestate garanzie integrative (fideiussioni bancarie; polizze assicurative; ecc.). Preesistendo
garanzie ipotecarie, dal valore dei beni deve essere detratto il residuo del finanziamento precedentemente
garantito. Il mutuo ipotecario, invece, è un finanziamento il cui rimborso viene garantito dalla concessione
di ipoteca, non necessariamente di primo grado, su immobili.
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I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI
Mutuo a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di
uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può
sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo (cap). In
questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può
scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.
Il contratto inoltre può prevedere che la banca, in presenza di una giusta causa, possa modificare nel corso
del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente.
CONSORZI FIDI,
ASSOCIAZIONI
COOPERATIVE DI
GARANZIA
CONTROGARANZIE
RILASCIATE
COMMISSIONI e
CAUZIONI
VARIE A carico
delle aziende
finanziate per ogni
pratica
avviata in istruttoria
AGEVOLAZIONI di
E' possibile accedere a forme di finanziamento conto garantite da vari CONSORZI
FIDI promossi dagli imprenditori e/o dalle organizzazioni professionali di categoria.
A questo scopo è obbligatorio che, nei confronti del Consorzio e/o Associazione,
l'azienda finanziata :
- sia già associata o iscritta, ed abbia contestualmente già versato le quote sociali
previste,
- abbia pagato la tassa di iscrizione prestabilita ed abbia rilasciato, laddove previsto,
una propria fideiussione al rispettivo Consorzio e/o Associazione, a garanzia degli
impegni che essi andranno ad assumere nei confronti delle Banche finanziatrici con
le quali hanno sottoscritto le varie convenzioni di categoria.
Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 09/11/2007 ha stabilito il
limite di demarcazione per la distinzione tra confidi "maggiori" (vigilati da Banca
d'Italia – csd ex art. 107) e confidi "minori" (non vigilati da Banca d'Italia – csd ex art.
106), per i quali l'unica attività esercitabile è quella di garanzia.
Il D. Lgs nr. 141 del 13/08/2010 ha introdotto unitamente ad altre novità, diversi
livelli di vigilanza:
- CONFIDI VIGILATI (nuovo art. 106 TUB – ex "art. 107") che hanno l'obbligo di
iscriversi nell'Albo Unico degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia;
- CONFIDI NON VIGILATI (nuovo art. 112 TUB – ex "art. 106") che hanno l'obbligo
di iscriversi nell'Elenco e che saranno sottoposti al controllo di un nuovo Organismo
di Vigilanza.
Al perfezionamento della domanda di finanziamento, ogni Consorzio e/o
associazione s'impegna a rilasciare a favore della Banca finanziatrice una
fideiussione sul valore del capitale finanziato, in percentuale variabile per ogni
rispettivo Consorzio e/o Associazione, nei limiti degli importi massimi garantibili da
ciascuno, per il buon esito dei finanziamenti stessi.
Due le tipologie di garanzia che possono essere rilasciate dai Confidi, anche in cogaranzia o contro-garanzia con il Fondo Centrale di Garanzia (FCG) o altri fondi di
garanzia pubblici:
- DIRETTA a valere sul proprio patrimonio e a prima richiesta (equiparabile alla
garanzia personale);
- SUSSIDIARIA a valere su un Fondo Rischi Monetario
appositamente costituito, comunque realizzabile
tempestivamente mediante un pagamento provvisorio da parte
della Confidi.
Ogni Consorzio e/o Associazione, richiede ad ogni impresa finanziata il pagamento
di una commissione di istruttoria della pratica, oppure di commissione a fondo rischi,
di importi diversi in funzione della tipologia e della durata massima del
finanziamento.
Per ogni ulteriore informazione si fa riferimento ad ogni singolo regolamento
sottoscritto tra i rispettivi Consorzi e/o Associazioni di garanzia con la Banca
convenzionata.
E' possibile istruire pratiche con alcuni Consorzi di settore per accedere a richieste
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CONTRIBUTI
sugli interessi
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di rimborsi degli interessi, sulla base di Leggi Statali, Regionali e/o Provinciali,
anche su delibera della CCIAA, promosse di volta in volta, e fino ad esaurimento dei
fondi stanziati. Per ogni ulteriore informazione si fa riferimento alle rispettive Leggi
varate per settore di attività.
CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE
IL MUTUO CON GARANZIE DA CONFIDI
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
riferito ad un mutuo chirografario di euro 50.000,00 della durata di 120 mesi, con rata mensile, a tasso variabile Euribor 3
mesi inizialmente del 5,58 %
6,054%
riferito ad un mutuo ipotecario di euro 50.000,00 della durata di 120 mesi, con rata mensile, a tasso variabile Euribor 3
mesi inizialmente del 3,58 %
3,967 %
In caso di mutui che prevedono un tasso variabile, il TAEG ha valore puramente esemplificativo, essendo
calcolato sulla base del valore iniziale del tasso e ipotizzando che questo resti immutato per tutta la durata
del contratto.
Oltre al TAEG vanno considerati altri eventuali costi, ad esempio gli oneri fiscali diversi dall’imposta
sostitutiva (che è già inclusa nel TAEG).
VOCI
Importo massimo finanziabile
Durata minima
Durata massima mutuo chirografario tasso variabile
Durata massima mutuo ipotecario tasso variabile
Modalità di calcolo degli interessi
COSTI
Come da convenzioni vigenti
Non prevista
10 anni
20 anni
Gli interessi sono calcolati con riferimento
all’anno civile (365 giorni).
MUTUI A TASSO VARIABILE INDICIZZATO ALL’EURIBOR 3 MESI/365
TASSI MASSIMI
Tasso d’interesse nominale annuo
Parametro di indicizzazione
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Euribor 3 mesi divisore 365 vigente al
momento della stipula + SPREAD,
comunque nei limiti sanciti dalla Legge 7
marzo 1996 n. 108
Euribor 3 mesi divisore 365
Il tasso Euribor a 3 mesi è rilevato l’ultimo
giorno lavorativo di ogni mese, arrotondato
al punto decimale superiore in presenza di
due o più decimali con troncamento al
secondo decimale, dei tassi interbancari
Euribor a 3 mesi pubblicata su "Il Sole 24
Ore", attualmente pari al 0,08 %
Il tasso di interesse è variato con
decorrenza
mensile,
sulla
base
dell’andamento del parametro riferito
all'ultimo giorno lavorativo del mese solare
precedente
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PIANO DI
AMMORTAMENTO
Spese per la gestione del
rapporto
SPESE MASSIME
Spese per
la stipula
del
contratto
Spread Chirografari Massimo
Spread Ipotecari Massimo
Tasso di interesse di preammortamento
Tasso di mora
Istruttoria
Incasso rata
Con addebito automatico in conto
corrente o pagamento per cassa
- periodicità mensile
- altre periodicità
Invio comunicazioni periodiche ex art.
119 TUB
Invio altre comunicazioni:
 in forma cartacea
 on line
Accollo mutuo
Sospensione pagamento rate
Penale estinzione anticipata
Spese ripianificazione mutuo (modifica
del piano di ammortamento
originariamente pattuito)
Altro
4
di
5,50 %
3,50 %
Stesso tasso dell’ammortamento
1,5 punti in più del tasso contrattuale in
vigore al momento della mora e comunque
non superiore ai limiti sanciti dalla Legge 7
marzo 1996 n. 108
4,0 per mille dell’importo concesso a
mutuo, con un minimo di € 205,00 da
pagarsi al momento della richiesta
€ 4,15
€ 7,75
€ 0,00
€ 2,60
€ 0,00
€ 154,94 per ogni accollo
GRATUITA
NON PREVISTA, per i clienti consumatori
2,00 % del debito residuo, per i clienti
NON consumatori.
4,0 per mille dell’importo concesso a
mutuo, con un minimo di € 205,00 da
pagarsi al momento della richiesta
richieste
di
documenti
(tutta
la
documentazione esclusi gli estratto
conto/rendiconti/documenti di sintesi) e
fotocopie (per ogni copia): € 5,00
richiesta copia documentazione per
singolo foglio ex art.119 TUB (estratti
conto/rendiconti/documenti di sintesi)
rilascio certificazione interessi passivi ed
altre dichiarazioni: € 30,00
dichiarazioni ai revisori contabili: € 300,00
attestazione capacità finanziaria: € 30,00
solleciti di pagamento: € 30,00 per ogni
sollecito
attestazioni in genere (es. situazione
affidamenti in essere, situazione garanzie
rilasciate e/o garanzie ricevute): € 10,50
Tipo di ammortamento
francese
Tipologia di rata
costante
Periodicità delle rate
Mensile, trimestrale, semestrale, annuale
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ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE (PER I MUTUI A TASSO VARIABILE)
(Fonte “Il Sole 24 Ore”)
Parametro di indicizzazione
Euribor 3 Mesi 365
Euribor 3 Mesi 365
Euribor 3 Mesi 365
Data
OTTOBRE 2014
NOVEMBRE 2014
DICEMBRE 2014
Valore
0,087%
0,083%
0,079%
Il tasso applicato al singolo contratto può essere diverso, a seconda del valore del parametro al
momento della stipula.
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento
personalizzato allegato al documento di sintesi.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
Mutuo Chirografario con tasso Euribor 3 mesi/365
Tasso di
interesse
applicato
5,58 %
5,58 %
5,58 %
Durata del
finanziamento
(anni)
Importo della rata
mensile per €
50.000,00 di
capitale
2
5
10
€ 2.206,58
€ 956,91
€ 544,62
Se il tasso di interesse
aumenta del 2% dopo 2
anni. *
Si ipotizza euribor pari
a 2,08 % e SPREAD
del 5,50 %
-
Se il tasso di interesse
diminuisce del 2% dopo 2
anni. *
Si ipotizza Euribor pari a
0,00 % e SPREAD del
5,50 %
-
€ 985,74
€ 586,13
€ 955,76
€ 542,99
Se il tasso di interesse
aumenta del 2% dopo 2
anni. *
Si ipotizza euribor pari
a 2,08 % e SPREAD
del 3,50 %
-
Se il tasso di interesse
diminuisce del 2% dopo 2
anni. *
Si ipotizza Euribor pari a
0,00 % e SPREAD del
3,50 %
-
€ 939,17
€ 535,32
€ 341,29
€ 910,28
€ 494,78
€ 290,16
Mutuo Ipotecario con tasso Euribor 3 mesi/365
Tasso di
interesse
applicato
3,58 %
3,58 %
3,58 %
3,58 %
Durata del
finanziamento
(anni)
Importo della rata
mensile per €
50.000,00 di
capitale
2
5
10
20
€ 2.161,91
€ 911,38
€ 496,31
€ 292,04
* Gli importi delle rate sono calcolate ipotizzando la ripianificazione del debito.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (legge numero
108/1996), relativo ai contratti di mutuo può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bcconline.it.
ALTRE SPESE DA SOSTENERE
Imposta sostitutiva (per finanziamenti di durata
superiore a 18 mesi)
Imposta di bollo sul contratto (per finanziamenti di
durata pari o inferiore a 18 mesi non regolati in
conto corrente)
Imposta di bollo sulle eventuali cambiali in garanzia
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0,25 % della somma erogata
€ 16,00
0,10 per mille dell’importo della cambiale (per
finanziamenti di durata superiore a 18 mesi)
11,00 per mille dell’importo della cambiale (per
finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi)
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TEMPI DI EROGAZIONE
-
Durata dell’istruttoria: entro 40 giorni dalla presentazione della documentazione completa.
-
Disponibilità dell’importo: appena dopo la stipula del contratto e la raccolta delle eventuali
garanzie previste.
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI
Estinzione anticipata
Il cliente può esercitare in ogni momento, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione
anticipata, totale o parziale, del mutuo:
 se il mutuo è concesso a persone fisiche per acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari
adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale;
 se l’estinzione anticipata totale avviene nell’ambito di un’operazione di portabilità.
In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o
parziale, corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo, non superiore al 2,00 %, in caso di
cliente non consumatore. Nessun compenso è dovuto in caso di cliente consumatore.
L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora
dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.
Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine
In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali
garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la
restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che,
conseguentemente, ha diritto di ottenere l’immediato pagamento di quanto dovutole.
Portabilità del mutuo
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra
banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio
commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del mutuatario entro 15 giorni decorrenti dalla
data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso
Reclami
I reclami vanno inviati per posta ordinaria all’Ufficio Reclami di Mantovabanca 1896, Viale della Vittoria 1,
46041 Asola (Mn) o per fax al nr. 0376/722368 o all’indirizzo email [email protected], che
risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice, può
rivolgersi a:
 Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere
alla banca;
 Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare
una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di
raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per
questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel
Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54,
tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli
strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa
domanda, rivolgersi all’ ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione
presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla
conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore
BancarioFinanziario purchè iscritto nell’ apposito registro ministeriale.
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LEGENDA
Accollo
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il
debito al creditore.
Imposta sostitutiva
Imposta sui mutui di durata superiore a 18 mesi, pari allo 0,25% della
somma erogata, ad eccezione dei mutui richiesti da persone fisiche e
destinati all’acquisito/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso
abitativo diversi dalla prima casa, per i quali l’imposta sostitutiva è pari al
2% della somma erogata.
Istruttoria
Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione (per i Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per
mutui a tasso variabile) /
determinare il tasso di interesse.
Parametro di riferimento (per i
mutui a tasso fisso)
Piano di ammortamento
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle
singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito
nel contratto.
Piano di ammortamento
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota
“francese”
capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano
soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito,
l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota interessi
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la
durata del mutuo.
Spread
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in
(TAEG)
percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il
tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria
della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse di
Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va
preammortamento
dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima
rata.
Tasso di interesse nominale
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale
annuo
compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel
pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e
(TEGM)
delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un
tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti
quelli pubblicati, il TEGM dei mutui chirografari (che appartengono alla
categoria “altri finanziamenti”, divisi in “altri finanziamenti alle imprese” e
“altri finanziamenti alle famiglie” effettuati dalle banche), aumentarlo di un
quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali.
Individuato in questo modo il tasso soglia, oltre il quale gli interessi si
considerano usurari, è possibile accertarsi che quanto richiesto dalla
banca/intermediario non sia superiore. La differenza tra il tasso soglia e il
tasso medio non può inoltre essere superiore a 8 punti percentuali.
ABF
Arbitro Bancario Finanziario
T.U.B.
Testo Unico Bancario
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
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