REG. CE 1169/11: ULTIME NOVITA’ E QUESTIONI IRRISOLTE Certiquality Bologna, 21 novembre 2014 Avv. Chiara Marinuzzi 1 IL REGOLAMENTO 1169/2011 Direttive 89/395/CEE 89/396/CEE Direttiva 2000/13/ CE Direttiva 90/496/CEE D.Lvo 109/1992 concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari. D.Lvo 77/1993 relativo all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari Regolamento 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori www.avvocatogaetanoforte.it 2 REGOLAMENTO SULLE INFORMAZIONI AI CONSUMATORI rifondere e ad aggiornare in un unico testo normativo, uniformemente e simultaneamente efficace in tutti gli Stati membri dell’U.E., l’attuale disciplina sulla etichettatura, S E M P L I F I C A Z I O N E NORMATIVA www.avvocatogaetanoforte.it 3 ENTRATA IN VIGORE E DIPOSIZIONI TRANSITORIE Il Regolamento sarà applicabile DAL 13.12.2014 Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicabilità del Regolamento che non soddisfano i requisiti dello stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. www.avvocatogaetanoforte.it 4 QUADRO NORMATIVO NAZIONALE D.lgs. 109/92 D.lgs. 77/93 Circolari ministeriali interpretative www.avvocatogaetanoforte.it 5 Rapporto tra D.lvo 109/92 al Reg. 1169/2011 Il Reg.to 1169/2011 è norma di rango superiore e temporalmente successiva. Prevale sulla normativa nazionale Abrogazione implicita delle disposizioni nazionali coincidenti o contrastanti con il regolamento. Rimangono escluse dall’effetto abrogativo quelle che risultano riferite ad ambiti normativi che il legislatore comunitario demanda agli stati membri o quelle per le quali lo stato ha richiesto possano essere mantenute. www.avvocatogaetanoforte.it 6 ABROGAZIONI DIR. 2000/13/CE DIR. 90/496/CEE - + - MODIFICHE AL REG. CE 1924/06 Tutte le disposizioni nazionali che risultano assorbite o superate da reg. ce 1169/11 sono INEFFICACI www.avvocatogaetanoforte.it 7 POTERI STATI MEMBRI DIVIETO adottare i mantenere disposizioni nazionali salvo Autorizzazione UE FACOLTA’ adottare disposizioni su materie non armonizzate (no ostacoli a libera circolazione delle merci) www.avvocatogaetanoforte.it 8 FACOLTA’ adottare ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti per almeno uno dei seguenti motivi: a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori; c) prevenzione delle frodi; d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d’origine controllata e repressione della concorrenza sleale. www.avvocatogaetanoforte.it 9 FACOLTA’ di introdurre disposizioni concernenti l’indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza. Stati membri devono fornire elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni (vedi decreto campolibero e EU Pilot 5938/13/SNCO) www.avvocatogaetanoforte.it 10 Ambito di applicazione D.lgs. 109/92 Art. 2 Fianalità Osservazioni Stato Assorbito dall’art. 7 L’ambito di applicazione viene esteso anche: agli alimenti forniti dalle collettività, ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto www.avvocatogaetanoforte.it 11 Finalità Norma Art. 2 Finalità Osservazioni Stato Assorbito dall’art. 7 Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: a) su caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione; b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede; c) Vantando caratteristiche comuni; d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento e stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente. www.avvocatogaetanoforte.it 12 Indicazioni obbligatorie Art. 3 Elenco indicazioni • Responsabile delle informazioni • • • Assorbito La tematica è oggetto di Italia ha posto quesiti interpretativi. discussione Si è in attesa di risposte ufficiali da parte della Commissione. Sede dello Il regolamento non la La sede dello stabilimento può essere stabilimento prevede. mantenuta come indicazione volontaria aggiuntiva purché non Ad oggi non vi sono strumenti sostituisca il “nome o ragione sociale per mantenere o adottare e indirizzo dell’operatore del settore disposizioni sul punto. alimentare di cui all’art. 8 par. 1” Tale indicazione aggiuntiva non deve essere confusa con quella obbligatoria. Per i prodotti di origine animale lo stabilimento è rintracciabile tramite la marchiatura di identificazione o il bollo sanitario ex Reg. Ce 853/04. Inserita come obbligatoria Dichiarazione Si tratta di una previsione nuova rispetto nutrizionale a quanto contenuto nel D.lgs. 109/92 e 77/93. Lotto Non prevista dal La dicitura del lotto rimane obbligatoria ex regolamento. dir. 2011/91/UE www.avvocatogaetanoforte.it 13 Lingua Rimane efficace l’art. 3 comma 2 D.lgs. 109/92 che prevede l’obbligo dell’uso della lingua italiana COMPATIBILE CON ART. 15 REG. CE 1169/11 «Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un alimento possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell’Unione» www.avvocatogaetanoforte.it 14 NOVITA’ LEGGIBILITÀ: MISURE STANDARD CARATTERI TIPOGRAFICI PER I Data DI CONGELAMENTO per carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati: i produttori dovranno segnalare sulla confezione la data di congelamento o la data del primo congelamento per i prodotti che sono stati congelati più di una volta. www.avvocatogaetanoforte.it 15 OPERATORE RESPONSABILE (art. 8 e 9 h Reg. CE 1169/11) 1. L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione. Nota del MiSE del 31.07.2014 n. 0139304 NEL CASO DI PRODUZIONE PER CONTO DI PRIVATE LABEL, L’OPERATORE RESPONSABILE AI SENSI DELL’ART. 8.1 È IL DISTRIBUTORE PERTANTO IL SUO NOME/RAGIONE SOCIALE E L’INDIRIZZO DEVONO COMPARIRE OBBLIGATORIAMENTE IN ETICHETTA; www.avvocatogaetanoforte.it 16 Modalità di indicazione OBBLIGO DI INDIRIZZO (completo) IL MARCHIO - POTRÀ CONTINUARE AD ESSERE UTILIZZATO in sostituzione del nome/ragione sociale dell’operatore responsabile; E’ possibile in caso di contoterzismo aggiungere il nome e l’indirizzo del produttore; la sede dello stabilimento è indicazione facoltativa. www.avvocatogaetanoforte.it 17 Prodotti non destinati al consumatore NB Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali altri operatori del settore alimentare siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 2. NB PROBLEMATICA ALLERGENI CONTENUTI IN SEMILAVORATI DESTINATI ALL’INDUSTRIA O AD ALTRI OPERATORI INTERMEDI www.avvocatogaetanoforte.it 18 ALLERGENI: LE NOVITA’ riferimento chiaro all’allergene evidenziazione «contiene» se manca elenco ingredienti ripetizione dell’allergene www.avvocatogaetanoforte.it 19 Nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), non sono richieste. www.avvocatogaetanoforte.it 20 Tracce NB. Il Consiglio ha ritenuto, diversamente dal “timido” approccio parlamentare poi abbandonato in seconda lettura, di non intervenire in merito all’etichettatura di allergeni derivanti da cross contaminatio o potenzialmente presenti in tracce. www.avvocatogaetanoforte.it 21 L’ORIGINE: LA VIGENTE DISCIPLINA Indicazione richiesta nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto. www.avvocatogaetanoforte.it 22 L’origine del prodotto trasformato l’origine di un prodotto con riferimento al Paese di trasformazione, oppure il Paese di provenienza della materia prima utilizzata nella produzione ? www.avvocatogaetanoforte.it 23 Origine “Ai fini del regolamento, il paese di origine di un alimento si riferisce all’origine come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del codice doganale comunitario. Ossia: l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”. www.avvocatogaetanoforte.it 24 Il luogo di provenienza «luogo di provenienza»: qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il «paese d’origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92; il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposto sull’etichetta non costituisce un’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento; www.avvocatogaetanoforte.it 25 ORIGINE: quando è obbligatoria nel caso in cui l'omissione INDICA IN ERRORE in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza; www.avvocatogaetanoforte.it 26 … Estensione dell’obbligo di indicazione del paese di origine alla carne suina, caprina e alle carni di volatili (come si ricorderà per i bovina tale obbligo è già stato introdotto in seguito all’allarme BSE). DAL 1° APRILE 2015 INDICAZIONI DI ORIGINE PER CARNI DI MAIALE, PECORA, CAPRA E POLLO (Reg N. 1337/2013) www.avvocatogaetanoforte.it 27 Art. 26/2 del Regolamento 1169/2011 origine per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC): Codici NC Descrizione 0203 Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate 0204 Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate Ex 0207 Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105 www.avvocatogaetanoforte.it 28 Reg 1337/2013 L’etichetta delle carni di suino, ovino, caprino e volatili destinate al consumatore finale o ad una collettività, dovrà contenere le seguenti indicazioni (NO NASCITA!!): ALLEVAMENTO MCELLAZIONE CODICE PARTITA Norma Osservazioni Art. 26 comma 2 lett. b) Sul punto è stato emanato il reg. CE Reg. CE 1169/11 1337/2013 sull’indicazione dell’origine Origine delle carni delle carni animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili. www.avvocatogaetanoforte.it Stato In parlamento è stata approvata la mozione diretta ad inserire il luogo di nascita L’Italia si è opposta. Ad oggi l’obbligo di indicare il luogo di nascita non è stato inserito. 29 Altre categorie Valutazione di impatto per a) tipi di carni diverse dalle carni bovine, suine, caprine di volatili; b) il latte; c) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; d) gli alimenti non trasformati; e) i prodotti a base di un unico ingrediente; f) gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento; g) carni utilizzate come ingrediente; Art. 26 Comma 5 lett. d) E’ in corso una consultazione In attesa della regolamentazione e) f) reg. CE 1169/11 per l’elaborazione di specifica Origine degli alimenti un’apposita relazione. non trasformati, prodotti a base di un unico ingrediente, ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento. www.avvocatogaetanoforte.it 30 Discrasia primario tra origine e ingrediente Obbligo di indicare paese d'origine o luogo di provenienza dell’ ingrediente primario; oppure il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento. Comma 3 Origine dell’ingrediente primario se diverso dall’origine dichiarata. Gli atti esecutivi non sono stati emanati. E’ stata svolta un’indagine presso gli stakeholders non ancora pubblicata. www.avvocatogaetanoforte.it Non applicabile e non sanzionabile fino all’emanazione degli atti esecutivi nessuna sanzione potrà essere comminata prima dell’adozione dei suddetti atti. 31 Cosa fa l’Italia DECRETO CAMPOLIBERO Il decreto riprende la legge 4/2011 che come si ricorderà aveva introdotto l’obbligo di indicazione di origine dei prodotti alimentari, rimanendo tuttavia lettera morta a causa dello stop della commissione europea che aveva portato alla non emanazione dei decreti attuativi L’Italia ritorna sul tema escludendo un’immediata formulazione dei decreti attuativi ma prevedendo prima dell’adozione degli stessi una procedura di consultazione pubblica tra i consumatori per valutare in quale misura, nelle informazioni relative ai prodotti alimentari, venga percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quando l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole. www.avvocatogaetanoforte.it 32 DENOMINAZIONE DI VENDITA Art. 4 Denominazione di vendita - Assorbito e superato salvo: art. 4 comma 5 e eventualmente 5 bis (se autorizzato). Prodotti dolciari a Rimane in vigore l’art. 4 Efficace basse temperature comma 5 D.lgs. 109/92 che - Indicazione del prevede che la trattamento conservazione dei prodotti dolciari a basse temperature non costituisce trattamento • Uso, nella denominazione di vendita, della denominazione generica dell’ingrediente usa to L’art. 4 comma 5 bis d.lgs. 109/92 consente di usare all’interno della denominazione di vendita la denominazione generica dell’ingrediente usato (es. biscotto al cacao in denominazione di “cacao magro in polvere” in lista ingredienti”. L’Italia ha chiesto che la disposizione possa essere mantenuta. Sul punto non è stata ancora fornita una risposta ufficiale www.avvocatogaetanoforte.it 33 Novità «decongelato» simil alimenti proteine aggiunte acqua aggiunta sopra il 5% PRODOTTI RICOMPOSTI; Carni macinate budelli di salsiccia. www.avvocatogaetanoforte.it 34 Elenco degli ingredienti Art. 5 Ingredienti - Ingredienti L’art. 5 comma 6 concentrati o consentiva di usare la disidratati. denominazione originaria degli ingredienti concentrati o disidratati Assorbito e superato salvo eventuale autorizzazione dell’efficacia dell’art. 5 comma 6. L’Italia ha chiesto che la disposizione possa essere mantenuta. Sul punto non è stata ancora fornita una risposta ufficiale. www.avvocatogaetanoforte.it 35 Omissione dell’elenco ingredienti Art. 7 Esenzione dall’indicazione degli ingredienti Indicazione Il regolamento è più dell’acqua negli restrittivo rispetto all’art. aceti 7 comma 3 lett. C) che consente di non indicare l’acqua per gli aceti in cui è dichiarato il contenuto acetico. Assorbito e superato da artt. 19 e 20 Superato. In caso di impiego di acqua nelle fasi produttive dell’aceto, nei casi in cui non rientrano nelle deroghe di cui all’art. 19 comma 1 lett. C) o all.to VII parte A Reg. CE 1169/11 l’acqua va indicata nell’elenco ingredienti NB bozza decreto mod. D.lgs. 109/92 ripropone esenzione indicazione acqua www.avvocatogaetanoforte.it 36 QUID Art. 8 QUID Assorbito. La commissione emanerà linee Guida sul punto che dovranno essere coordinate con le circolari nazionali sul QUID. www.avvocatogaetanoforte.it 37 QUANTITA Art. 9 Quantità Esenzione per L’allegato IX prevede prodotti a calo che peso L’indicazione della quantità netta non è obbligatoria per gli alimenti…. che sono soggetti a notevoli perdite del loro volume o della loro massa e che sono venduti al pezzo o pesati davanti all’acquirente; Assorbito dall’art. 23 L’Italia ha chiesto alla commissione se per “notevoli perdite” (per prodotti soggetti a notevole perdita di volume o massa venduti a pezzo o pesati davanti all’acquirente) si possa intendere il calo peso eccedente le tolleranze in mento di cui all’art. 5 DPR 391/1980. Si attendere la risposta. www.avvocatogaetanoforte.it 38 TMC/data scadenza Art. 10 TMC Assorbito, salvo autorizzazione al mantenimento dell’art. 10 comma 5. - L’Italia ha posto un quesito circa la possibile estensione dell’esenzione del TMC ai prodotti di confetteria con edulcoranti, Si è in attesa di risposta. esenzione prodotti L’art. 10 comma 5 confetteria prevede una specifica esenzione dal TMC per prodotti di confetteria costituiti esclusivamente da zuccheri e/o edulcoranti aromi e/o coloranti che non si ritrova nel Reg. Ce 1169. Art. 10 bis Data di scadenza Assorbito. - Data di scadenza del Per quanto concerne il latte Assorbito. latte la disciplina rimane solo quella di cui al D.lgs. 157/04 che prevede la scadenza del latte fresco. www.avvocatogaetanoforte.it 39 Modalità indicazione menzioni obbligatorie Art. 14 Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie • Ceste Il Reg. CE 1169/11 non regalo/natalizie prevede disposizioni per questo tipo di imballaggi che invece risultano regolate nell’art. 14 comma 7 bis d.lgs. 109/92 Campo visivo Nello stesso campo visivo solo denominazione di vendita e quantità netta, titolo alcolometrico Assorbito artt. 8 co. 7, 12 e 13, salvo autorizzazione a deroga L’Italia ha posto un quesito circa il possibile mantenimento di tale disposizione motivando come eccezione per il settore della regalistica stagionale di forte tradizionale nazionale. Si è in attesa di risposta. Non è più previsto il TMC/data di scadenza. www.avvocatogaetanoforte.it 40 Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura Art. 15 Efficace. Distributori automatici diversi dagli impianti Le disposizioni nazionali non di spillatura contrastano con il regolamento - Prodotti preconfezionati- obbligo di tutte le indicazioni obbligatorie; - Non preconfezionati o erogazione istantanea – obbligo di denominazione di vendita, lista ingredienti e nome e ragione sociale e sede impresa responsabile gestione impianto. www.avvocatogaetanoforte.it 41 VENDITA A DISTANZA Per tale tipologia di alimenti preimballati: a) le informazioni obbligatorie, ad eccezione del TMC, dovranno essere disponibili all’acquirente prima della conclusione dell'acquisto, e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall'operatore del settore alimentare, senza imposizione di costi supplementari ai consumatori. b) Tutte le indicazioni obbligatorie saranno poi disponibili al momento della consegna. La norma non si applica agli alimenti messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati. www.avvocatogaetanoforte.it 42 Prodotti sfusi Art. 16 Prodotti sfusi Efficace. Le norme nazionali restano in vigore in relazione alla possibilità riconosciuta agli stati membri ex art. 44 Regolamento. Cartello con: Denominazione di vendita Elenco ingredienti salvo esenzione + Allergeni Modalità conservazione (per deperibili) Data scadenza paste fresche e con ripieno Titolo alcolometrico; Decongelato Glassatura. www.avvocatogaetanoforte.it 43 BtoB Art. 17 Prodotti non destinati al consumatore Indicazioni obbligatorie: Efficace. Le norme nazionali restano in vigore., ma vanno aggiornate e coordinate con l’art. 44 Denominazione vendita Elenco ingredienti Allergeni Responsabile; Lotto Non obbligatoria lingua italiana - www.avvocatogaetanoforte.it 44 Sanzioni Art. 18 Sanzioni DESIGNAZIONE DEGLI AROMI Superato. La disposizione sarà superata dal nuovo decreto sanzionatorio del NELL’ELENCO regolamento. DEGLI www.avvocatogaetanoforte.it 45 NOVITA’ IN VISTA: LE INFORMAZIONI NNUTRIZIONALI CON IL NUOVO REGOLAMNETO ⇓ L’ETICHETTATURA NUTRIZIONALE DIVENTA OBBLIGATORIA PER LA GENERALITA’ DEI PRODOTTI www.avvocatogaetanoforte.it 46 NUOVO REGOLAMENTO la dichiarazione nutrizionale reca le indicazioni seguenti: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Energia (kj kcal), grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale*. www.avvocatogaetanoforte.it 47 Indicazioni facoltative Oltre alle sopra elencate indicazioni il contenuto della dichiarazione nutrizionale può essere integrato con l’indicazione della quantità di altri elementi quali: acidi grassi monoinsaturi; acidi grassi polinsaturi; polioli; amido; fibre; i sali minerali e/o le vitamine presenti in quantità significativa ATTENZIONE! tra i nutrienti che possono essere indicati volontariamente non è più previsto il colesterolo. www.avvocatogaetanoforte.it 48 Front Pack: INFORMAZIONI RIPETIBILI SU BASE VOLONTARIA Quando l’etichettatura di un alimento preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria possono essere ripetute, nel CAMPO VISIVO PRINCIPALE, le seguenti informazioni: a) valore energetico; oppure b) valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale. «campo visivo principale»: il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore alimentare; www.avvocatogaetanoforte.it 49 APPLICABILITA’ NUOVE NORME IN MATERIA DI INFORMAZIONI NUTRIZIOANLI 5 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento (20 gg dopo la pubblicazione in GUUE) 13.12.2016 Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicabilità della normativa in esame possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. POSSIBILITA’ DI ADEGUAMENTO PREVENTIVO www.avvocatogaetanoforte.it 50 GRAZIE PER L’ATTENZIONE Via Garibaldi n° 90 44121 – Ferrara Tel. +39 0532/212049 Fax + 39 0532/416367 www.avvocatogaetanoforte.it www.avvocatogaetanoforte.it 51 51
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