Chiara Marinuzzi

L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
E PROBLERMATICHE DI EXPORT
***
Certiquality
Firenze, 14 marzo 2014
Avv. Chiara Marinuzzi
www.avvocatogaetanoforte.it
1
IL REGOLAMENTO 1169/2011
Direttive
89/395/CEE
89/396/CEE
Direttiva
2000/13/
CE
Direttiva 90/496/CEE
D.Lvo 109/1992 concernente
l'etichettatura, la presentazione e
la pubblicita' dei prodotti
alimentari.
D.Lvo 77/1993 relativo
all’etichettatura nutrizionale dei
prodotti alimentari
Regolamento 1169/2011 relativo alla fornitura di
informazioni sugli alimenti ai consumatori
Applicabile dal 13.12.2014
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L’ambito di applicazione viene esteso anche:
agli alimenti forniti dalle collettività,
ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto
quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di
Stati Membri a cui si applica il Trattato.
Problema allergeni
18/01/09
Pratiche leali d’informazione
Le informazioni non inducono in errore
d)
suggerendo,
tramite
l’aspetto,
la
descrizione o le illustrazioni, la presenza di
un particolare alimento o di un ingrediente,
mentre di fatto un componente naturalmente
presente o un ingrediente normalmente
utilizzato in tale alimento e stato sostituito con
un diverso componente o un diverso
ingrediente.
Le informazioni sugli alimenti sono precise,
chiare e facilmente comprensibili per il
consumatore.
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RESPONSABILITÀ
(art. 8 Nuovo Regolamento)
Chi è?
operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è
commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito
nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.
Cosa fa?
assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli
alimenti.
Per gli sfusi assicura che siano trasmesse le informazioni in
modo siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale.
E gli altri?
non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono la non
conformità.
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INDICAZIONI OBBLIGATORIE
a) denominazione dell’alimento;
b) l’elenco degli ingredienti;
c)qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico
elencato dell’allegato II o derivato da una sostanza o
un prodotto elencato in detto allegato che provochi
allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o
nella preparazione di un alimento e ancora presente
nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di
ingredienti (QUID);
e) la quantità netta dell’alimento;
f) il termine minimo di conservazione o la data di
scadenza;
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INDICAZIONI OBBLIGATORIE
g) le condizioni particolari di conservazione e/o le
condizioni di impiego;
h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo
dell’operatore del settore alimentare di cui all’art.
8/1;
i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove
previsto dall’art. 25;
j) istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro
omissione renderebbe difficile un uso adeguato
dell’alimento;
k) per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol
in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
l) una dichiarazione nutrizionale.
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LEGGIBILITÀ: MISURE STANDARD PER I
CARATTERI TIPOGRAFICI
Le indicazioni obbligatorie di etichettatura dovranno
essere stampate in caratteri la cui parte mediana
(altezza della x), definita nell'allegato IV del
regolamento, sia pari o superiore a 1,2 mm.
Le indicazioni obbligatorie devono essere inoltre
presentate in modo da garantire un contrasto
significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.
Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie
maggiore misura meno di 80 cm2, l'altezza minima
della x della dimensione dei caratteri dovrà essere
pari o superiore a 0,9 mm.
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Allegato tecnico
ALLEGATO IV
Altezza della X:
Legenda:
1 Linea ascendente
2 Linea della maiuscola
3 Linea mediana
4 Linea di base
5 Linea discendente
6 Altezza della x
7 Corpo del carattere
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INDICAZIONI NELLO STESSO CAMPO
VISIVO
La regola della apposizione di alcune indicazioni
nello stesso campo visivo vale ora per la sola
denominazione di vendita e la quantità netta,
con aggiunta del titolo alcolometrico per le
bevande che contengono più di 1,2% di alcol.
Non è più previsto il TMC/data di scadenza.
Per «campo visivo» si intendono tutte le superfici di
un imballaggio che possono essere lette da un unico
angolo visuale
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INDICAZIONI NELLO STESSO CAMPO
VISIVO
La regola dello stesso campo visivo NON SI
APPLICA:
alle bottiglie di vetro destinate a essere
riutilizzate che sono marcate in modo
indelebile e che pertanto non recano né
etichetta, né anello, né fascetta,
agli imballaggi o contenitori la cui
superficie maggiore misura meno di 10 cm
2.
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Reg.to 1169/2011: Denominazione
di vendita
Rinvio all’allegato VI che individua ulteriori
indicazioni
obbligatorie
che
devono
accompagnare
la
denominazione
dell’alimento quali:
le specifiche relative allo stato fisico del
prodotto. A tal proposito si segnala che, nel
caso di alimenti che sono stati congelati
prima della vendita e sono venduti
decongelati,
la
denominazione
dell’alimento è accompagnata dalla
designazione «decongelato».
18/01/09
Decongelato
Tale obbligo non si applica:
a) agli ingredienti presenti nel prodotto finale
(impasto del croissant alla crema);
b) agli alimenti per i quali il congelamento
costituisce una fase tecnologicamente
necessaria del processo di produzione (es
sushi);
c) agli alimenti sui quali lo scongelamento
non produce effetti negativi in termini di
sicurezza o qualità (es pasta al forno
decongelata).
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Denominazione di vendita
Nuove
regole
di
indicazione
della
denominazione di quegli alimenti in cui un
componente o un ingrediente che i
consumatori presumono sia normalmente
utilizzato o naturalmente presente è stato
sostituito con un diverso componente o
ingrediente [si tratta dei c.d. simil alimenti
come i formaggi prodotti con materie vegetali
etc..].
18/01/09
I c.d. “simil”
In tal caso l'etichettatura reca - oltre all'elenco
degli ingredienti - una chiara indicazione del
componente o dell'ingrediente utilizzato per la
sostituzione parziale o completa:
a)
in prossimità della denominazione del
prodotto; e
b)
in caratteri la cui parte mediana è pari
ad almeno il 75% di quella utilizzata per la
denominazione del prodotto e comunque di
dimensioni non inferiori a quelle previste
dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento.
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D.Lvo 114/2006
Direttiva 2003/89/CE
GLI ALLERGENI ALIMENTARI O I
LORO DERIVATI DOVRANNO
SEMPRE ESSERE DICHIARATI
SULL’ETICHETTA
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ALLERGENI: LE NOVITA’ IN
VISTA
Le indicazioni sul contenuto di
allergeni diverranno inoltre più visibili
e dovranno essere indicate anche
per i cibi non imballati, ad esempio
quelli venduti nei ristoranti o nelle
mense.
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ALLERGENI: LE NOVITA’ IN
VISTA
l’indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante o
derivato da una sostanza o un prodotto che provochi
allergie o intolleranze dovrà:
a) figurare nell'elenco degli ingredienti con un
riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o
del prodotto allergizzante, nonché
b) la denominazione della sostanza o del prodotto
allergizzante dovrà essere evidenziata attraverso un
tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri
ingredienti elencati, per esempio per dimensioni,
stile o colore di sfondo.
NB regole grafiche destinate a porre in evidenza la
presenza di allergeni.
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ALLERGENI: LE NOVITA’ IN
VISTA
In mancanza di un elenco degli ingredienti,
l’indicazione include il termine "contiene" seguito dalla
denominazione della sostanza o del prodotto
Inoltre, quando più ingredienti o coadiuvanti
tecnologici di un alimento provengono da
un'unica sostanza o da un unico allergene ciò è
precisato
nell'etichettatura
per
ciascun
ingrediente o coadiuvante tecnologico in
questione.
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Allergeni
Nei casi in cui la denominazione
dell’alimento
fa
chiaramente
riferimento alla sostanza o al
prodotto in questione, le indicazioni
di cui all’articolo 9, paragrafo 1,
lettera c), non sono richieste.
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ALLERGENI: LE NOVITA’ IN
VISTA
NB. Il Consiglio ha ritenuto, diversamente dal
“timido” approccio parlamentare poi abbandonato
in seconda lettura, di non intervenire in merito
all’etichettatura di allergeni derivanti da cross
contaminatio o potenzialmente presenti in
tracce.
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Reg.to 1169/2011: TMC – data di
scadenza e data di congelamento
Per la data di scadenza è introdotto l’importante
principio per cui “successivamente alla data di
scadenza un alimento è considerato a rischio a norma
dell’art. 14 paragrafi da 2 a 5 del reg. CE 178/2002”.
Si rinvia all’allegato X che individua le specificazioni
tecniche e le esenzioni per tali indicazioni tra le quali si
segnala in particolare:
modalità indicazione data a seconda della durata
degli alimenti;
necessità di inserire la data di scadenza su ogni
singola porzione preconfezionata;
modalità di espressione della data di congelamento
18/01/09
Condizioni di conservazione o
d’uso
1. Per gli alimenti che richiedono condizioni
particolari di conservazione e/o d’uso, tali
condizioni devono essere indicate.
2. Per consentire una conservazione o un uso
adeguato degli alimenti dopo l’apertura della
confezione, devono essere indicate le
condizioni di conservazione e/o il periodo di
consumo, se del caso.
18/01/09
Indicazione in etichetta del
responsabile commerciale
Direttiva
2000/13/CE
il nome o la ragione
sociale e l'indirizzo
del fabbricante o del
condizionatore o di
un venditore
stabilito nella
Comunità.
D.Lvo 109/1992
il nome o la ragione
sociale o il marchio
depositato e la sede
o del fabbricante o
del confezionatore o
di un venditore
stabilito nella
Comunità economica
europea;
Regolamento 1169/2011
il nome o la ragione sociale e l’indirizzo
dell’operatore del settore alimentare di cui
all’articolo 8, paragrafo 1;
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Reg.to 1169/2011: indicazione del
responsabile commerciale
• Viene esclusa la possibilità di
identificare l'operatore col solo
marchio registrato;
• La sede dell’operatore deve
essere completata dall’indirizzo.
18/01/09
L’ORIGINE: LA VIGENTE
DISCIPLINA
Indicazione richiesta nel caso in
cui l’omissione possa indurre in
errore l’acquirente circa l’origine o
la provenienza del prodotto.
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L’ORIGINE IN ETICHETTA:
Ad oggi, gli unici prodotti che richiedono una
espressa indicazione (prevista in normative di
settore) di origine sono:
ortofrutta
carni bovine
carni di pollo e volatili
vini
olio di oliva
latte fresco
miele
pesce
Uova
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L’origine del prodotto trasformato
l’origine di un prodotto con riferimento al
Paese di trasformazione,
oppure
il Paese di provenienza della materia prima
utilizzata nella produzione
?
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L’origine come definita dal Reg.to
1169/2011
E’ introdotta l’importante precisazione in base alla
quale “Ai fini del presente regolamento, il paese di
origine di un alimento si riferisce all’origine di tale
prodotto, come definita conformemente agli articoli
da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 che
istituisce un codice doganale comunitario. A tal
proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. Articolo 24
di detto regolamento “Una merce alla cui produzione
hanno contribuito due o più paesi è originaria del
paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o
lavorazione sostanziale, economicamente giustificata
ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo,
che si sia conclusa con la fabbricazione di un
prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase
importante del processo di fabbricazione”.
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Il luogo di provenienza
«luogo di provenienza»: qualunque luogo
indicato come quello da cui proviene
l’alimento, ma che non è il «paese d’origine»
come individuato ai sensi degli articoli da 23
a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92; il
nome, la ragione sociale o l’indirizzo
dell’operatore del settore alimentare apposto
sull’etichetta non costituisce un’indicazione
del paese di origine o del luogo di
provenienza del prodotto alimentare ai sensi
del presente regolamento;
18/01/09
ORIGINE:
le novità in vista
L'indicazione del paese d'origine o del luogo di
provenienza è obbligatoria nel caso in cui l'omissione
di tale indicazione possa indurre in errore il
consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di
provenienza reali dell'alimento, in particolare se le
informazioni che accompagnano l'alimento o
contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero
altrimenti far pensare che l'alimento abbia un
differente paese d'origine o luogo di provenienza;
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ULTERIORI NOVITA’:
L’ORIGINE
Estensione dell’obbligo di indicazione del
paese di origine alla carne suina, caprina e
alle carni di volatili (come si ricorderà per i
bovina tale obbligo è già stato introdotto in
seguito all’allarme BSE).
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L’origine delle carni suine, caprine
e di volatili
L'applicazione di tale norma è soggetta
all'adozione degli atti di esecuzione, che la
Commissione dovrà adottare entro il 13.12.2013,
previa valutazioni d'impatto che dovrà prendere,
tra l’altro, in considerazione le opzioni sulle
modalità di espressione del paese d'origine o del
luogo di provenienza di detti alimenti, in
particolare per quanto riguarda ciascuno dei
seguenti momenti determinanti nella vita di un
animale:
a)
luogo di nascita;
b)
luogo di allevamento;
c)
luogo di macellazione.
18/01/09
DAL 1° APRILE 2015 INDICAZIONI DI ORIGINE
PER CARNI DI MAIALE, PECORA, CAPRA E
POLLO
G.U.U.E. 14.12.2013 REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE (UE) N. 1337/2013 DELLA
COMMISSIONE del 13 dicembre 2013 che
fissa le modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1169/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’indicazione del paese di
origine o del luogo di provenienza delle
carni fresche, refrigerate o congelate di
animali della specie suina, ovina, caprina
e di volatili
Reg 1337/2013
Con il provvedimento in esame l’obbligo di indicazione dell’origine delle
carni suine, ovine, caprine e di volatile sono finalmente dettagliate e
diverranno operative dal 1° aprile 2015.
Il sistema prescelto segue, grosso modo, il modello previsto per
l’etichettatura delle carni bovine dal Reg.to 1760/2000 che, come si
ricorderà, in seguito dell’allarme BSE sono state oggetto di specifica
regolamentazione a livello comunitario che si basa su un sistema di
identificazione e registrazione dell’animale volto a garantirne la
tracciabilità in ogni momento e fase della sua vita.
Rimangono ancora prive dell’obbligo di indicazione dell’origine le
carni di cavallo, di piccoli animali quali il coniglio e la selvaggina
così come i prodotti trasformati, ad esempio a base di carne suina
quali il prosciutto, che non rientrano nei codici doganali sopra
indicati.
ULTERIORI NOVITA’:
L’ORIGINE
In futuro, l'etichettatura del Paese d'origine potrebbe essere estesa ad altre
categorie di alimenti quali:
a)
tipi di carni diverse dalle carni bovine, suine, caprine di volatili;
b)
il latte;
c)
il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;
d)
gli alimenti non trasformati;
e)
i prodotti a base di un unico ingrediente;
f)
gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento;
g)
carni utilizzate come ingrediente;
ma prima la Commissione dovrà effettuare una valutazione d'impatto per
verificare la fattibilità e i costi potenziali che tali obblighi d'etichettatura
comporterebbero.
ULTERIORI NOVITA’:
L’ORIGINE
Inoltre, quando il paese d'origine o il luogo di
provenienza di un alimento è indicato (es. Pandoro di
Verona) e non è lo stesso di quello del suo ingrediente
primario:
a)
dovrà essere indicato anche il paese d'origine o
il luogo di provenienza di tale ingrediente primario;
oppure
b)
il paese d'origine o il luogo di provenienza
dell'ingrediente primario è indicato come diverso da
quello dell'alimento.
A questo proposito la Commissione dovrà
elaborare i dettagli applicativi.
NOVITA’ IN VISTA: LE
INFORMAZIONI NNUTRIZIONALI
Normativa vigente
(D.Lvo 16 febbraio 1992 n. 77)
L'etichettatura nutrizionale è di regola facoltativa.
⇓
Essa diviene obbligatoria:
quando una informazione nutrizionale (D.lvo 77/1993
e Reg.to 1924/06) o sulla salute (ex Reg.to
1924/2006) figura in etichetta o nella presentazione o
nella pubblicità dei prodotti alimentari, ad eccezione
delle campagne pubblicitarie collettive.
Nel caso di prodotti alimentari ai quali sono state
aggiunte vitamine e minerali (Reg.to 1925/2006)
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NOVITA’ IN VISTA: LE
INFORMAZIONI NNUTRIZIONALI
CON IL NUOVO
REGOLAMNETO
⇓
L’ETICHETTATURA
NUTRIZIONALE DIVENTA
OBBLIGATORIA PER LA
GENERALITA’ DEI PRODOTTI
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Prodotti sfusi
L’etichettatura nutrizionale non è altresì
obbligatoria
per
gli
alimenti
NON
PREIMBALLATI. Ciò posto, nel caso in cui
su base volontaria siano fornite dette
indicazioni, il contenuto della dichiarazione
può limitarsi:
a) al valore energetico; oppure
b) al valore energetico accompagnato dalla
quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri
e sale.
18/01/09
NORMATIVA VIGENTE:
ETICHETTATURA NUTRIZIONALE
Dichiarazione riportata sulla etichetta relativa a:
valore energetico;
proteine;
carboidrati;
grassi;
fibre alimentari;
sodio;
vitamine e sali minerali elencati nell'allegato.
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NUOVO REGOLAMENTO
la dichiarazione nutrizionale reca le indicazioni seguenti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
il valore energetico,
grassi,
acidi grassi saturi,
carboidrati,
zuccheri,
proteine,
sale*.
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*SALE
E’ stato ritenuto maggiormente rispondente ad
esigenze di trasparenza verso il consumatore che
l'etichetta rechi il termine «sale» invece del
termine corrispondente della sostanza nutritiva
«sodio».
Ove opportuno in etichetta può figurare,
immediatamente accanto alla dichiarazione
nutrizionale, una dicitura indicante che il
contenuto di sale è dovuto esclusivamente al
sodio naturalmente presente.
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Indicazioni facoltative
Oltre alle sopra elencate indicazioni il contenuto della
dichiarazione nutrizionale può essere integrato con
l’indicazione della quantità di altri elementi quali:
acidi grassi monoinsaturi;
acidi grassi polinsaturi;
polioli;
amido;
fibre;
i sali minerali e/o le vitamine presenti in quantità
significativa
ATTENZIONE! tra i nutrienti che possono essere
indicati volontariamente non è più previsto il
colesterolo.
18/01/09
“SIGNIFICATIVITA’” DEL
QUANTITATIVO DI VITAMINE O SALI
Di norma, per decidere cosa costituisce una quantità
significativa dovrebbero essere presi in
considerazione i seguenti valori:
-il 15% dei valori nutritivi di riferimento specificati al
punto 1 per 100 g o 100 ml nel caso di prodotti
diversi dalle bevande;
Novita’: - il 7,5% dei valori nutritivi di riferimento
specificati al punto 1 per 100 ml nel caso delle
bevande; oppure
- il 15% dei valori nutritivi di riferimento specificati
al punto 1 per porzione se l'imballaggio contiene una
sola porzione.
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Informazioni ripetibili
Tutti gli elementi della dichiarazione nutrizionale devono
figurare nello stesso campo visivo, anche se alcuni
possono essere ripetuti nel campo visivo principale . Le
informazioni “ripetibili” in quanto ritenute essenziali al
momento dell’acquisto dell’alimento sono il valore
energetico; oppure il valore energetico accompagnato
dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.
«campo visivo principale»: il campo visivo di un
imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo
del consumatore al momento dell’acquisto e che permette
al consumatore di identificare immediatamente il carattere
e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio
di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del
campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella
scelta dall’operatore del settore alimentare;
18/01/09
Previsione della possibilità di indicare,
oltre alla forma di espressione “standard”,
la quantità di alcuni nutrienti, per 100 g e/o
per porzione, come percentuale delle
assunzioni
di
riferimento
fissate
nell’allegato XIII, parte B.
In questi casi è prevista la ulteriore
dicitura
obbligatoria
supplementare:
“assunzioni di riferimento di un adulto
medio (8400 KJ/2000 Kcal)”
18/01/09
Espressione per porzione o unità di
consumo
Possibilità in determinati casi che il valore energetico e le
quantità di sostanze nutritive siano espressi per porzione e/o
per unità di consumo;
Relative modalità di indicazione.
Si segnala che tale modalità di espressione dei valori
nutrizionali è di regola prevista OLTRE (in aggiunta) alla forma
di espressione per 100 g o 100 ml.
Gli unici casi in cui la quantità di sostanze nutritive e/o la
percentuale delle assunzioni di riferimento possono essere
espressi SOLTANTO PER PORZIONE o per UNITA’ di
CONSUMO sono quelli in cui alcune informazioni siano ripetute
sul fronte del packaging o di indicazione (oltre alla forma di
espressione standard) della quantità di alcuni nutrienti come
percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato
XIII, parte B.
18/01/09
Possibilità di sostituire le informazioni relative
a valore energetico o la quantità di sostanze
nutritive di un prodotto quando sono
trascurabili con la frase: “contiene quantità
trascurabili di…” da porre accanto alla
dichiarazione nutrizionale
Prevista la possibilità di indicare il valore
energetico e le quantità di sostanze nutritive
mediante altre forme di espressione o forme
o simboli grafici oltre a parole o numeri
purchè siano rispettati determinati requisiti
18/01/09
APPLICABILITA’ NUOVE NORME IN
MATERIA DI INFORMAZIONI NUTRIZIOANLI
5 anni dalla data di entrata in vigore
del Regolamento (20 gg dopo la
pubblicazione in GUUE)
13.12.2016
Gli alimenti immessi sul mercato o
etichettati
prima
della
data
di
applicabilità della normativa in esame
possono essere commercializzati fino
all’esaurimento delle scorte.
POSSIBILITA’
DI ADEGUAMENTO
PREVENTIVO
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Etichettatura ed export
Applicazione della normativa estera
Definizione delle responsabilità a livello
contrattuale;
Gestione dei rapporti con gli importatori
Possibili responsabilità in caso di non conformità
del prodotto sotto il profilo dell’etichettatura.
18/01/09
Grazie per l’attenzione
Studio Legale Forte
Via Garibaldi n° 90
44100 –Ferrara
Tel. 0532/212049
Fax 0532/416367
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