L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI E PROBLERMATICHE DI EXPORT *** Certiquality Firenze, 14 marzo 2014 Avv. Chiara Marinuzzi www.avvocatogaetanoforte.it 1 IL REGOLAMENTO 1169/2011 Direttive 89/395/CEE 89/396/CEE Direttiva 2000/13/ CE Direttiva 90/496/CEE D.Lvo 109/1992 concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari. D.Lvo 77/1993 relativo all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari Regolamento 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori Applicabile dal 13.12.2014 20/03/2014 2 L’ambito di applicazione viene esteso anche: agli alimenti forniti dalle collettività, ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati Membri a cui si applica il Trattato. Problema allergeni 18/01/09 Pratiche leali d’informazione Le informazioni non inducono in errore d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento e stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore. 18/01/09 RESPONSABILITÀ (art. 8 Nuovo Regolamento) Chi è? operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione. Cosa fa? assicura la presenza e l’esattezza delle informazioni sugli alimenti. Per gli sfusi assicura che siano trasmesse le informazioni in modo siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale. E gli altri? non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono la non conformità. www.avvocatogaetanoforte.it 5 INDICAZIONI OBBLIGATORIE a) denominazione dell’alimento; b) l’elenco degli ingredienti; c)qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato dell’allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti (QUID); e) la quantità netta dell’alimento; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; 18/01/09 INDICAZIONI OBBLIGATORIE g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni di impiego; h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’art. 8/1; i) il paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto dall’art. 25; j) istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento; k) per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale. 18/01/09 LEGGIBILITÀ: MISURE STANDARD PER I CARATTERI TIPOGRAFICI Le indicazioni obbligatorie di etichettatura dovranno essere stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento, sia pari o superiore a 1,2 mm. Le indicazioni obbligatorie devono essere inoltre presentate in modo da garantire un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, l'altezza minima della x della dimensione dei caratteri dovrà essere pari o superiore a 0,9 mm. www.avvocatogaetanoforte.it 8 Allegato tecnico ALLEGATO IV Altezza della X: Legenda: 1 Linea ascendente 2 Linea della maiuscola 3 Linea mediana 4 Linea di base 5 Linea discendente 6 Altezza della x 7 Corpo del carattere 20/03/2014 9 INDICAZIONI NELLO STESSO CAMPO VISIVO La regola della apposizione di alcune indicazioni nello stesso campo visivo vale ora per la sola denominazione di vendita e la quantità netta, con aggiunta del titolo alcolometrico per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol. Non è più previsto il TMC/data di scadenza. Per «campo visivo» si intendono tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale 18/01/09 INDICAZIONI NELLO STESSO CAMPO VISIVO La regola dello stesso campo visivo NON SI APPLICA: alle bottiglie di vetro destinate a essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta, agli imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm 2. 18/01/09 Reg.to 1169/2011: Denominazione di vendita Rinvio all’allegato VI che individua ulteriori indicazioni obbligatorie che devono accompagnare la denominazione dell’alimento quali: le specifiche relative allo stato fisico del prodotto. A tal proposito si segnala che, nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione «decongelato». 18/01/09 Decongelato Tale obbligo non si applica: a) agli ingredienti presenti nel prodotto finale (impasto del croissant alla crema); b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione (es sushi); c) agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità (es pasta al forno decongelata). 20/03/2014 13 Denominazione di vendita Nuove regole di indicazione della denominazione di quegli alimenti in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente [si tratta dei c.d. simil alimenti come i formaggi prodotti con materie vegetali etc..]. 18/01/09 I c.d. “simil” In tal caso l'etichettatura reca - oltre all'elenco degli ingredienti - una chiara indicazione del componente o dell'ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa: a) in prossimità della denominazione del prodotto; e b) in caratteri la cui parte mediana è pari ad almeno il 75% di quella utilizzata per la denominazione del prodotto e comunque di dimensioni non inferiori a quelle previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento. 18/01/09 D.Lvo 114/2006 Direttiva 2003/89/CE GLI ALLERGENI ALIMENTARI O I LORO DERIVATI DOVRANNO SEMPRE ESSERE DICHIARATI SULL’ETICHETTA www.avvocatogaetanoforte.it 16 ALLERGENI: LE NOVITA’ IN VISTA Le indicazioni sul contenuto di allergeni diverranno inoltre più visibili e dovranno essere indicate anche per i cibi non imballati, ad esempio quelli venduti nei ristoranti o nelle mense. www.avvocatogaetanoforte.it 17 ALLERGENI: LE NOVITA’ IN VISTA l’indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante o derivato da una sostanza o un prodotto che provochi allergie o intolleranze dovrà: a) figurare nell'elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto allergizzante, nonché b) la denominazione della sostanza o del prodotto allergizzante dovrà essere evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo. NB regole grafiche destinate a porre in evidenza la presenza di allergeni. www.avvocatogaetanoforte.it 18 ALLERGENI: LE NOVITA’ IN VISTA In mancanza di un elenco degli ingredienti, l’indicazione include il termine "contiene" seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto Inoltre, quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un alimento provengono da un'unica sostanza o da un unico allergene ciò è precisato nell'etichettatura per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico in questione. www.avvocatogaetanoforte.it 19 Allergeni Nei casi in cui la denominazione dell’alimento fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), non sono richieste. 18/01/09 ALLERGENI: LE NOVITA’ IN VISTA NB. Il Consiglio ha ritenuto, diversamente dal “timido” approccio parlamentare poi abbandonato in seconda lettura, di non intervenire in merito all’etichettatura di allergeni derivanti da cross contaminatio o potenzialmente presenti in tracce. www.avvocatogaetanoforte.it 21 Reg.to 1169/2011: TMC – data di scadenza e data di congelamento Per la data di scadenza è introdotto l’importante principio per cui “successivamente alla data di scadenza un alimento è considerato a rischio a norma dell’art. 14 paragrafi da 2 a 5 del reg. CE 178/2002”. Si rinvia all’allegato X che individua le specificazioni tecniche e le esenzioni per tali indicazioni tra le quali si segnala in particolare: modalità indicazione data a seconda della durata degli alimenti; necessità di inserire la data di scadenza su ogni singola porzione preconfezionata; modalità di espressione della data di congelamento 18/01/09 Condizioni di conservazione o d’uso 1. Per gli alimenti che richiedono condizioni particolari di conservazione e/o d’uso, tali condizioni devono essere indicate. 2. Per consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti dopo l’apertura della confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di consumo, se del caso. 18/01/09 Indicazione in etichetta del responsabile commerciale Direttiva 2000/13/CE il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante o del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità. D.Lvo 109/1992 il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea; Regolamento 1169/2011 il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui all’articolo 8, paragrafo 1; 20/03/2014 24 Reg.to 1169/2011: indicazione del responsabile commerciale • Viene esclusa la possibilità di identificare l'operatore col solo marchio registrato; • La sede dell’operatore deve essere completata dall’indirizzo. 18/01/09 L’ORIGINE: LA VIGENTE DISCIPLINA Indicazione richiesta nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto. www.avvocatogaetanoforte.it 26 L’ORIGINE IN ETICHETTA: Ad oggi, gli unici prodotti che richiedono una espressa indicazione (prevista in normative di settore) di origine sono: ortofrutta carni bovine carni di pollo e volatili vini olio di oliva latte fresco miele pesce Uova www.avvocatogaetanoforte.it 27 L’origine del prodotto trasformato l’origine di un prodotto con riferimento al Paese di trasformazione, oppure il Paese di provenienza della materia prima utilizzata nella produzione ? www.avvocatogaetanoforte.it 28 L’origine come definita dal Reg.to 1169/2011 E’ introdotta l’importante precisazione in base alla quale “Ai fini del presente regolamento, il paese di origine di un alimento si riferisce all’origine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario. A tal proposito si ricorda che, ai sensi dell’art. Articolo 24 di detto regolamento “Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione”. 18/01/09 Il luogo di provenienza «luogo di provenienza»: qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il «paese d’origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92; il nome, la ragione sociale o l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare apposto sull’etichetta non costituisce un’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento; 18/01/09 ORIGINE: le novità in vista L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza; www.avvocatogaetanoforte.it 31 ULTERIORI NOVITA’: L’ORIGINE Estensione dell’obbligo di indicazione del paese di origine alla carne suina, caprina e alle carni di volatili (come si ricorderà per i bovina tale obbligo è già stato introdotto in seguito all’allarme BSE). www.avvocatogaetanoforte.it 32 L’origine delle carni suine, caprine e di volatili L'applicazione di tale norma è soggetta all'adozione degli atti di esecuzione, che la Commissione dovrà adottare entro il 13.12.2013, previa valutazioni d'impatto che dovrà prendere, tra l’altro, in considerazione le opzioni sulle modalità di espressione del paese d'origine o del luogo di provenienza di detti alimenti, in particolare per quanto riguarda ciascuno dei seguenti momenti determinanti nella vita di un animale: a) luogo di nascita; b) luogo di allevamento; c) luogo di macellazione. 18/01/09 DAL 1° APRILE 2015 INDICAZIONI DI ORIGINE PER CARNI DI MAIALE, PECORA, CAPRA E POLLO G.U.U.E. 14.12.2013 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1337/2013 DELLA COMMISSIONE del 13 dicembre 2013 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili Reg 1337/2013 Con il provvedimento in esame l’obbligo di indicazione dell’origine delle carni suine, ovine, caprine e di volatile sono finalmente dettagliate e diverranno operative dal 1° aprile 2015. Il sistema prescelto segue, grosso modo, il modello previsto per l’etichettatura delle carni bovine dal Reg.to 1760/2000 che, come si ricorderà, in seguito dell’allarme BSE sono state oggetto di specifica regolamentazione a livello comunitario che si basa su un sistema di identificazione e registrazione dell’animale volto a garantirne la tracciabilità in ogni momento e fase della sua vita. Rimangono ancora prive dell’obbligo di indicazione dell’origine le carni di cavallo, di piccoli animali quali il coniglio e la selvaggina così come i prodotti trasformati, ad esempio a base di carne suina quali il prosciutto, che non rientrano nei codici doganali sopra indicati. ULTERIORI NOVITA’: L’ORIGINE In futuro, l'etichettatura del Paese d'origine potrebbe essere estesa ad altre categorie di alimenti quali: a) tipi di carni diverse dalle carni bovine, suine, caprine di volatili; b) il latte; c) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; d) gli alimenti non trasformati; e) i prodotti a base di un unico ingrediente; f) gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento; g) carni utilizzate come ingrediente; ma prima la Commissione dovrà effettuare una valutazione d'impatto per verificare la fattibilità e i costi potenziali che tali obblighi d'etichettatura comporterebbero. ULTERIORI NOVITA’: L’ORIGINE Inoltre, quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato (es. Pandoro di Verona) e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: a) dovrà essere indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure b) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento. A questo proposito la Commissione dovrà elaborare i dettagli applicativi. NOVITA’ IN VISTA: LE INFORMAZIONI NNUTRIZIONALI Normativa vigente (D.Lvo 16 febbraio 1992 n. 77) L'etichettatura nutrizionale è di regola facoltativa. ⇓ Essa diviene obbligatoria: quando una informazione nutrizionale (D.lvo 77/1993 e Reg.to 1924/06) o sulla salute (ex Reg.to 1924/2006) figura in etichetta o nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari, ad eccezione delle campagne pubblicitarie collettive. Nel caso di prodotti alimentari ai quali sono state aggiunte vitamine e minerali (Reg.to 1925/2006) www.avvocatogaetanoforte.it 38 NOVITA’ IN VISTA: LE INFORMAZIONI NNUTRIZIONALI CON IL NUOVO REGOLAMNETO ⇓ L’ETICHETTATURA NUTRIZIONALE DIVENTA OBBLIGATORIA PER LA GENERALITA’ DEI PRODOTTI www.avvocatogaetanoforte.it 39 Prodotti sfusi L’etichettatura nutrizionale non è altresì obbligatoria per gli alimenti NON PREIMBALLATI. Ciò posto, nel caso in cui su base volontaria siano fornite dette indicazioni, il contenuto della dichiarazione può limitarsi: a) al valore energetico; oppure b) al valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale. 18/01/09 NORMATIVA VIGENTE: ETICHETTATURA NUTRIZIONALE Dichiarazione riportata sulla etichetta relativa a: valore energetico; proteine; carboidrati; grassi; fibre alimentari; sodio; vitamine e sali minerali elencati nell'allegato. www.avvocatogaetanoforte.it 41 NUOVO REGOLAMENTO la dichiarazione nutrizionale reca le indicazioni seguenti: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) il valore energetico, grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine, sale*. www.avvocatogaetanoforte.it 42 *SALE E’ stato ritenuto maggiormente rispondente ad esigenze di trasparenza verso il consumatore che l'etichetta rechi il termine «sale» invece del termine corrispondente della sostanza nutritiva «sodio». Ove opportuno in etichetta può figurare, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale, una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente. www.avvocatogaetanoforte.it 43 Indicazioni facoltative Oltre alle sopra elencate indicazioni il contenuto della dichiarazione nutrizionale può essere integrato con l’indicazione della quantità di altri elementi quali: acidi grassi monoinsaturi; acidi grassi polinsaturi; polioli; amido; fibre; i sali minerali e/o le vitamine presenti in quantità significativa ATTENZIONE! tra i nutrienti che possono essere indicati volontariamente non è più previsto il colesterolo. 18/01/09 “SIGNIFICATIVITA’” DEL QUANTITATIVO DI VITAMINE O SALI Di norma, per decidere cosa costituisce una quantità significativa dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti valori: -il 15% dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100 g o 100 ml nel caso di prodotti diversi dalle bevande; Novita’: - il 7,5% dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100 ml nel caso delle bevande; oppure - il 15% dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per porzione se l'imballaggio contiene una sola porzione. www.avvocatogaetanoforte.it 45 Informazioni ripetibili Tutti gli elementi della dichiarazione nutrizionale devono figurare nello stesso campo visivo, anche se alcuni possono essere ripetuti nel campo visivo principale . Le informazioni “ripetibili” in quanto ritenute essenziali al momento dell’acquisto dell’alimento sono il valore energetico; oppure il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale. «campo visivo principale»: il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell’acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l’imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall’operatore del settore alimentare; 18/01/09 Previsione della possibilità di indicare, oltre alla forma di espressione “standard”, la quantità di alcuni nutrienti, per 100 g e/o per porzione, come percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte B. In questi casi è prevista la ulteriore dicitura obbligatoria supplementare: “assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 KJ/2000 Kcal)” 18/01/09 Espressione per porzione o unità di consumo Possibilità in determinati casi che il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive siano espressi per porzione e/o per unità di consumo; Relative modalità di indicazione. Si segnala che tale modalità di espressione dei valori nutrizionali è di regola prevista OLTRE (in aggiunta) alla forma di espressione per 100 g o 100 ml. Gli unici casi in cui la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento possono essere espressi SOLTANTO PER PORZIONE o per UNITA’ di CONSUMO sono quelli in cui alcune informazioni siano ripetute sul fronte del packaging o di indicazione (oltre alla forma di espressione standard) della quantità di alcuni nutrienti come percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII, parte B. 18/01/09 Possibilità di sostituire le informazioni relative a valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto quando sono trascurabili con la frase: “contiene quantità trascurabili di…” da porre accanto alla dichiarazione nutrizionale Prevista la possibilità di indicare il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive mediante altre forme di espressione o forme o simboli grafici oltre a parole o numeri purchè siano rispettati determinati requisiti 18/01/09 APPLICABILITA’ NUOVE NORME IN MATERIA DI INFORMAZIONI NUTRIZIOANLI 5 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento (20 gg dopo la pubblicazione in GUUE) 13.12.2016 Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicabilità della normativa in esame possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte. POSSIBILITA’ DI ADEGUAMENTO PREVENTIVO www.avvocatogaetanoforte.it 50 Etichettatura ed export Applicazione della normativa estera Definizione delle responsabilità a livello contrattuale; Gestione dei rapporti con gli importatori Possibili responsabilità in caso di non conformità del prodotto sotto il profilo dell’etichettatura. 18/01/09 Grazie per l’attenzione Studio Legale Forte Via Garibaldi n° 90 44100 –Ferrara Tel. 0532/212049 Fax 0532/416367 www.avvocatogaetanof orte.it www.avvocatogaetanoforte.it 52
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