Giornata di Formazione addetti settore alimentare 18 novembre 2014 Sede ConfCommercio Via L.Repaci - Viareggio Nozioni sull’etichettatura dei prodotti alimentari preimballati e non preimballati ASL12 Viareggio Dipartimento di Prevenzione UFC Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria – Fabiano Fattorini Riferimenti normativi - sicurezza alimentare Oggi parliamo di : Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari: Decreto Legislativo nr 109/92 Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori: Reg UE 1169/2011 ( NUOVA NORMATIVA COMUNITARIA ) - Circolare Ministero dello Sviluppo Economico Prot 0139304 del 31/07/2014 Riferimenti normativi Norme Specifiche di settore Etichettatura delle carni bovine - Reg CE 1760/2000, s.m.i. Etichettatura del latte fresco pastorizzato - L.169/1989, s.m.i. Etichettatura del miele - D.Lvo nr 179/2004 Etichettatura delle Uova - Reg CE 589/2008, s.m.i Etichettatura dei prodotti da forno - Legge 580/1967 e DPR 187/2001 Cartello Unico ingredienti - D.M. Ministero Ind. Comm. Artig.to 20/12/1994 Reg UE 1169/2011 - D.lvo 109/92 Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori Etichettatura dei prodotti alimentari preimballati (ex preconfezionati) e non preimballati (ex preincarto) Introduzione Il Reg UE 1169/2011 contempla 55 articoli e 15 allegati ed entra in vigore in tre distinti momenti : ¾ dal 1 gennaio 2014 obbligo dell’ informazione inerente - tenore in materie grasse e rapporto collagene/proteine nelle carni macinate (prodotti preimballati) ¾ dal 13 dicembre 2014 applicazione di tutti gli articoli del Reg UE tranne la parte inerente “ La dichiarazione nutrizionale ” ¾ dal 13 dicembre 2016 obbligo delle informazioni relative Dichiarazione Nutrizionale (applicazione totale del Reg. UE ) alla Introduzione – consumatori finali Cinquantaquattro articoli del Regolamento Comunitario sono dedicati ai prodotti alimentari PREIMBALATI (ex preconfezionati) destinati ai consumatori finali UN solo l’articolo, il nr44, è dedicato ai prodotti Non Preimballati (ex preincarto) e prodotti venduti sfusi ai consumatori finali Obblighi degli operatori della ristorazione Il Reg UE 1169/2011, così come il D.lgs 109/92, si applica anche alla ristorazione/mense fino a quando i prodotti alimentari Preimballati e/o sfusi sono in fase di immagazzinamento e cioè stoccati nell’impianto frigorifero, armadio congelatore, locale destinato allo stoccaggio alimenti, ecc.) Importante Al momento non vi sono disposizioni per quanto riguarda I prodotti/preparazioni gastronomiche somministrazione ai clienti/avventori in fase di Perché il settore della ristorazione/bar caffetteria deve rispettare il Reg Comunitario Responsabilità - Reg UE 1169/11 art 8 paragrafo 5 Fatti salvi i paragrafi da 2 a 4, gli operatori del settore alimentare, nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano e verificano la conformità ai requisiti previsti dalla normativa in materia di informazioni sugli alimenti …… attinenti alle loro attività Responsabilità del settore bar/caffetteria Responsabilità - Reg UE 1169/11 art 8 paragrafo 3 Gli operatori del settore alimentare che non influiscono sulle informazioni relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono (di conoscere) , in base alla informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti …… In pratica Chi di professione esercita attività di bar caffetteria/ristoratore/ ecc. non fornisce/utilizza alimenti non conformi ai requisiti inerenti l’etichettatura. Responsabilità e passaggio informazioni dei prodotti venduti sfusi Responsabilità - Reg UE 1169/11 art 8 paragrafo 6 Gli Operatori del Settore Alimentare (OSA), nell’ambito delle imprese che controllano, assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati (cioè sfusi) destinati al C.F o alle collettività, siano trasmesse all’OSA che riceve tali prodotti in modo che le informazioni obbligatorie siano fornite al consumatore ….. In pratica Un panificio artigianale, una laboratorio di pasticceria, un laboratorio di pasta fresca artigianale, che fornisce i propri prodotti ad altri OSA (bar, ristorante, negozio di generi alimentari) deve trasmettere le pertinenti informazioni. Che cos’ è l’etichetta e l’etichettatura dei prodotti alimentari L’etichetta e l’etichettatura rappresentano il primo contatto del consumatore con il prodottoalimentare E’ un contratto/accordo tra il produttore ed il cliente/consumatore Scopo dell’etichettatura - Reg UE 1169/2011 art 1 La finalità dell’etichettatura consiste nel tutelare gli interessi del consumatore, la lealtà dello scambio commerciale e la possibilità di garantire la libera circolazioni degli alimenti all’interno dell’Unione Europea. Pratiche leali d’informazione - Reg UE 1169/2011 art 7 Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento, in particolare La natura dell’alimento L’identità Le proprietà La composizione La quantità La durata di conservazione Il paese di origine o il luogo di provenienza Omissis.. non attribuiscono al prodotto effetti o proprietà che non possiede Omissis Alcune definizioni Reg UE 1169/2011 art 2 - D.lvo 109/92 Alimento preimballato: (ex Preconfezionato) l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore e alle collettività…. (Reg UE 1169711 art 2.2.e) Es . Confezione Pizza surgelata, Pasta Barilla = PREIMBALLATO = ex Preconfezione ---------------------------------------------------------Gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del C.F. o preimballati x la vendita diretta non sono considerati ALIMENTO PREIMBALLATO e si chiamano Alimenti NON Preimballati (art 44 Reg UE 1169) Es Conf.ne di biscotti di panificio artigianale = Non Preimballato = ex Preincarto Alimento non preimballato – ex preincarto Confezione di Biscotti da panificio artigianale Porzione di formaggio Preincartato Alcune definizioni Ingrediente : qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi, e qualunque costituente di un ingrediente composto , le sostanze che provocano allergie Ingrediente composto: un ingrediente che è esso stesso il prodotto di più ingredienti (es. mortadella impiegata per la produzione di ripieno nei ravioli) Cos’è un additivo alimentare Def.ne DM 27/02/96 n.209 - Reg UE 1333/2008 art 3.a – Reg UE 1129/2011 Additivo alimentare: sostanza che non è usata tal quale come alimento in sé, ma è utilizzata a scopo tecnologico nella fabbricazione, trasformazione e preparazione di alimenti …. (Reg UE 1333/08 art 3.1.a) -------------------------------------- ¾ Gli Additivi Alimentari non sono consumati come alimenti … tranne eccezione ……(Reg UE 1333/2008 art.3.g) Un Additivo che è un alimento Ravioli esselunga x ingredienti composti -mortadella Alcune definizioni Denominazione dell’alimento (legale, usuale, descrittiva) Le Denominazioni - Reg UE 1169/2011 art 9 + All.to II - D.lvo 109/92 art 3 La denominazione del prodotto 1) Legale = la denominazione di un alimento è stabilita da disposizioni Nazionali o dalla U.E. (QUINDI DENOMINZIONE DISCIPLITA DA LEGGE) Es. olio extra vergine di oliva, pasta di semola di grano duro, miele, prosciutto di Parma, formaggio Gorgonzola, ecc 2) Usuale = una denominazione che è accettata quale nome dell’alimento dai consumatori dello Stato membro: Es: pizza, gelato, ecc Le denominazioni 3) Descrittiva = una denominazione che descrive l’alimento e se necessario il suo uso ……..omissis E’ associata ad un prodotto alimentare “nuovo/innovativo” frutto della ricerca dell’azienda che l’ha creato, deve essere presente un sintetica descrizione sulle caratteristiche del prodotto. Es: GRANCEREALE, la descrizione sarà : biscotto a base di cereali… Grancereale Prodotti preimballati, elenco indicazioni obbligatorie - Reg UE 1169/2011 art 9 + All.ti - D.lvo 109/92 art 3 – Reg UE 16/2012 a) denominazione dell’alimento (legale, usuale, descrittiva) + se il caso Indicazioni complementari di cui All.to III. Es 1. alimento la cui conservazione è prolungata mediante gas d’imballaggio, l’indicazione complementare sarà: “confez. in atm. Protettiva” Es 2. Dolciumi contenenti acido glicirrizzico (p.3.2) l’indicazione sarà “ contiene liquirizia” - evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione…. Ed All.to VI La denominazione dell’alimento è accompagnata da un’indicazione dello stato fisico del prodotto Es: In polvere, liofilizzato, surgelato, decongelato, ecc Etichetta x atm protettiva Alcune definizioni Luogo di provenienza: qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, ma che non è il paese di origine - Reg UE 1169/2011 art . 2.g) - ¾ Tecnicamente è il luogo dove le materie prime sono lavorate ed assemblate per produrre un prodotto finito Paese di origine = Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese come definito dal Reg CE 2913/92 art 23 e 26 • - Al momento il paese di origine è obbligatorio per: le carni bovine il miele le uova - Ortofrutta Latte fresco pastorizzato e latte fresco pastorizzato A.Q. ¾ Tale obbligo sarà esteso per: carni suine, ovicaprine, pollame, latte, prodotti lattiero caseari, alimenti non trasformati Paese di origine/Luogo di provenienza Particolarità Reg UE 1169/2001 art 9 comma 1 .i) - art. 26.2.a) Quello che è !!! e quello che sarà ….??? Mozzarella Mozzarella Etichettatura dei porodotti preimballati, elenco indicazioni obbligatorie - Reg UE 1169/2011 art 9 + All.to II – Reg UE 16/2012 a) Denominazione dell’alimento usuale, descrittiva (Precedentemente detta Denominazione di Vendita) = legale, b) elenco degli ingredienti c) Qualsiasi ingrediente o coadiuvante ecc…sostanze che provocano Allergie d) la quantità di taluni ingredienti e) La quantità netta dell’alimento f) Il termine minimo di conservazione o data di scadenza g) le condizioni particolari di conservazione e/o impiego h) nome o ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare (non sussiste obbligo dell’indirizzo dello stab produzione) Prodotti preimballati, elenco indicazioni obbligatorie - Reg UE 1169/2011 art 9 + All.to II - D.lvo 109/92 art 3 – Reg UE 16/2012 i) Il paese di origine o il luogo di provenienza j) Le istruzioni per l’uso k) Per le bevande …..omissis l) Una dichiarazione nutrizionale – dal 13/012/2016 - numero del lotto di appartenenza (ai sensi del D.lvo 109/92) – NON previsto dal Reg UE - Il marchio CE x i prodotti di origine animale ove stabilito (Reg CE 853/04) Le indicazioni di cui sopra devono essere fornite in una o più lingue ufficiali dell’Unione ( lingua Italiana obbligatorio + …….art 15.2) Individuazione della VOCE “ Elenco ingredienti ”– art 18 Reg UE 1169/11 e D.Lgs 109/92 art 5.3 1. L’elenco ingredienti reca un’intestazione o una indicazione che consiste nella parola “ INGREDIENTI ”o la comprende”….. 2. Es. Elenco Ingredienti……/ Ingredienti…………………. 3. L’elenco comprende tutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente …omissis Etichetta degli ingredienti pasta Barilla Omissione dell’elenco degli ingredienti – art 19 Reg UE 1169/11, D.Lgs 109/92 art 7 1. Per i seguenti alimenti non è richiesto un elenco ingredienti: a) I formaggi, il burro, e le creme di latte fermentati, purchè non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte…omissis. NB il caglio ( o presame) è l’ ingrediente fondamentale per la produzione dei formaggi ma non è un derivato del latte (enzima che si trova in uno stomaco dei giovani ruminanti) per cui deve essere indicato come ingrediente b) Alimenti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell’alimento sia identica alla denominazione dell’ingrediente o consenta di determinare chiaramente la natura dell’ingrediente: Es. Latte fresco pastorizzato c) Omissis Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall’elenco degli ingredienti – art 20 Reg UE 1169/11, D.Lgs 109/92 art 7 a) L’ acqua quando è utilizzata, nel corso della fabbricazione, per consentire la ricostruzione di un ingrediente utilizzato sottoforma concentrata o disidratata; nel caso di liquido di copertura che non è normalmente consumato ¾ NB L’acqua utilizzata per la produzione della pasta alimentare deve comparire in etichetta come ingrediente Etichetta degli ingredienti pasta Barilla Una importante novità: le sostanze che provocano allergie o intolleranze Reg UE – art 9 comma 1.c - ; art 21.1.a ; Al.to II In pratica cosa cambia…… Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze - Reg UE – art 9 comma 1.c ; art 21.1.a ; Al.to II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Cereali contenenti glutine: cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut, o i loro ceppi e derivati tranne…omissis Crostacei e prodotti a base di crostacei Uova e prodotti a base di uova Pesce e prodotti a base di pesce, tranne…omissis Arachidi e prodotti a base di arachidi Soia e prodotti a base di soia, tranne… Latte e prodotti a base di latte, tranne…..omissis Frutta a guscio quali mandorle, nocciole, noci, ecc.. Sedano e prodotti a base di sedano Senape e prodotti a base di senape Semi di sesamo e prodotti a base di sesamo Anidride solforosa Lupini e prodotti a base di lupini Molluschi e prodotti a base di molluschi Etichettatura di sostanze che provocano allergie o intolleranze - art 21. b) Rg UE 1169/2011 La denominazione della sostanza o prodotto che provoca allergie/intolleranza figura in etichetta ed è evidenziata attraverso carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per es. per dimensioni, stile o colore di sfondo - Es.Pizza Etichetta ravioli Esselunga x allergeni Gli ingredienti composti usati nella preparazione di un prodotto alimentare Reg UE 1169/2011 All.to VII Parte E) vediamo un Esempio Sugo al pomodoro 1r es. x ingredienti composti Es. pratico di un additivo che è anche un allergene – sugo pomodoro e ricotta Es.= Per la produzione di alcuni formaggi stagionati (es. grana padano) può essere impiegato un conservante = E1105 - “Lisozima” – derivato dell’ uovo che al tempo stesso è una sostanza che provoca allergia QUINDI dovrà essere evidenziato in etichetta ¾ Vedi Esempio Pomarola alla ricotta x lisozina es.2 Bustina di grana Padano Mensa Etichettatura e presentazione dei prodotti non preimballati (ex preincarto) - art 44 Reg UE 1169/2011 Es. Biscotti prodotti preincartati da un panificio artigianale Es Porzione di formaggio preincartata nel luogo di vendita - Prodotti Alimentari non Preimballati = Ove gli alimenti siano posti in vendita al Consumatore Finale o alle collettività senza preimballaggio o imballati sui luoghi di vendita, è obbligatorio che questi rechino: Etichettatura e presentazione dei prodotti non preimballati - art 44 Reg UE 1169/2011 e art 16 D.lvo 109/92 1. Denominazione descrittiva) dell’alimento 2. Elenco ingredienti provocano allergie con evidenziati i prodotti che 3. Nome o ragione alimentare/Marchio sociale, 4. La data di scadenza x la pasta fresca ripiena Es. BISCOTTI preincartati in un panificio (legale, indirizzo usuale, dell’impresa Prodotto Preimballato Es .Pasta Barilla 1 Denominazione dell’alimento Prodotto NON Preimballato (Biscotti) 1) Denominazione dell’alimento 2 Elenco ingredienti 3 Allergeni 4 peso netto 2) Elenco ingredienti + Allergeni evidenziati 5 TMC/Data di scadenza 6 Nome o ragione soc.le ed indirizzo OSA (non sussiste obbligo dell’indirizzo dello stab produzione) 7 Lotto (ai sensi del D.Lvo 109/92) 8 Omissis 9 Dichiarazione nutrizionale (dal 2016) 10 Lingua Italiana + Comunitaria 11 Omisis….. 12 Omissis…… 13 + Omissis 3) Nome ragione soc. indirizzo/marchio Ditta che commercializza 4) data di scadenza per pasta fresca ripiena Prodotti che per loro natura sono venduti Sfusi Il cartello unico degli ingredienti o registro/libro ingredienti D.M. 20 dicembre 1994 – REG UE 1169/11 art 44 Cartello unico degli ingredienti e/o Libro Ingredienti Prodotti venduti Sfusi D.M. 20 dicembre 1994 – REG UE 1169/11 art 44 Il cartello o libro ingredienti è obbligatorio nei punti vendita che commercializzano prodotti: della gelateria della pasticceria della panetteria - pastifici artigianali della gastronomia (comprese le macelleria e pescherie) pizza e prodotti da forno Cos’è il cartello unico ingredienti - D.M 20/12/1994 E’ uno schema/Tabella elaborato dal Ministero Indus.Commercio Artigianato (1994) in cui gruppi di prodotti alimentari hanno elencati i rispettivi ingredienti Questo fu stilato allo scopo di uniformare e suggerire un MODO di presentare i prodotti alimentari ed i propri costituenti, ai Consumatori Finali Esempi di cartello unico degli ingredienti o libro/registro ingredienti - Cartello con informazioni/etichettatura conforme/corretta - Cartello con informazioni/etichettatura sbagliata Etichetta corretta x prodotto da forno = cornetto farcito con crema pasticcera D.M. 20 dicembre 1994 – REG UE 1169/11 art 44 Denominazione dell’alimento = Cornetto farcito con crema pasticcera Sfoglia: farina di grano tipo 00, acqua, sale marino, zucchero semolato Farcitura: (crema pasticcera a partire da un semilavorato in polvere a cui si aggiunge latte) zucchero, amido modficato, latte scremato in polvere, siero di latte in polvere, ricotta ( siero di latte, latte vaccino), grassi vegetali idrogenati, addensanti:E578,E450i,E399ii), amido, lattosio, sale, coloranti:caroteni, riboflavina), aromi, proteine del latte, emulsionanti : E327), zucchero, amido di mais Etichetta sbagliata x prodotto da forno = cornetto farcito con crema pasticcera D.M. 20 dicembre 1994 – REG UE 1169/11 art 44 Denominazione dell’alimento = Cornetto farcito con crema pasticcera a) Sfoglia: farina di grano, acqua, sale marino, zucchero b) Farcitura: crema pasticcera ¾a) Non presente = tipo di farina (00) e carattere di evidenziato/grassetto in quanto sostanza che provoca allergia, scrittura ¾b) Non presente ingredienti ed additivi utilizzati nella crema (semi lavorato in polvere) Errori di esposizione alla vendita D.M. 20 dicembre 1994 – REG UE 1169/11 art 44 Una riflessione …… A tutt’oggi molte attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari (panificio, gastronomia, pasticceria, pasta fresca, ..) non indicano su ogni specifica tipologia di prodotto sfuso la DENOMINAZIONE dell’alimento (es. focaccia con olive, bignè al cioccolato, ecc). Questa mancanza non aiuta il CF nella consultazione del cartello unico ingredienti o libro ingredienti, inoltre viola quanto disposto dalla Norma Un buon esempio Focaccia Alle Olive vedi libro ingredienti Un buon esempio Tortellini di carne Da consumarsi entro il 20/11 vedi libro ingredienti Il marchio CE dei prodotti di origine animale IT 2227 S CE Il marchio CE dei prodotti di origine animale I prodotti di origine animale che devono riportare il marchio ovale CE in etichetta e sui documenti commerciali sono: Carne bovina, suina, ovicaprina, pollame, equina Confezioni di pesce o preparazione a base di pesce Confezione di molluschi bivalvi (cozze, vongole, ostriche, ecc.) Preparazioni a base di carne ( Salumi, confezioni di sughi, confezioni di hamburger, confezioni di carni cotte, ecc) Confezione di latte fresco pastorizzato, UHT, ecc Formaggi e prodotti a base di latte - PBL Confezione di ovoprodotti. IT 2227 S CE Marchio CE - Santini carni Mozzarella Mozzarella Il Termine Minimo di Conservazione D.lvo 109/92 art.10 e s.m.i; Reg UE 1169/2011art. 2.2.r) – All.to X Il T.M.C. è la data fino a quando il prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche, esso è indicato con la dicitura: “da consumarsi preferibilmente entro il” = quando la data comporta l’indicazione del giorno; Es. = 15 06 2015 “da consumarsi preferibilmente entro fine” = negli altri casi; Es. Giugno 2015 (si intende fino al 30 del mese) Una volta superata tale data il prodotto è ancora commestibile, ma il produttore non garantisce che esso abbia mantenuto inalterate le caratteristiche organolettiche e specifiche. Al momento non è prevista sanzione per chi pone in vendita alimenti con TMC superato Il Termine Minimo di Conservazione D.lvo 109/92 art.10 e s.m.i; Reg UE 1169/2011 art. 2.2.r) – All.to X . d) Il TMC non è obbligatorio per: - Ortofrutticoli freschi, - Vini liquorosi, spumanti, ecc - I prodotto di panetteria e pasticceria che per loro natura sono normalmente consumati entro 24 ore dalla fabbricazione - Gli aceti - Gomme da masticare - Ecc… Data di scadenza D.lvo 109/92; Reg UE 1169/11 art. 24 – All.to X) punto 2 Sui prodotti alimentari rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico deve figurare la dizione: “ Da consumarsi entro ” (giorno, mese e eventuale anno) E’ vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione Data di scadenza _ D.lvo 109/92; Reg UE 1169/11art. 24) – All.to X Punto 2 Non è ammessa la generica informazione: Scade il 15 12 2014 Scadenza del prodotto 15 12 2014 Ingrediente caratterizzante in etichetta Reg UE 1169/11 art 22 - Punto b) c) All.to VIII - D.lgs 109/92 art 8 L’ingrediente caratterizzante (QUID = Dichiarazione Quantitativa dell’Ingrediente) Quando nella denominazione di vendita di un prodotto alimentare è associato un ingrediente o un immagine RILEVANTE per la scelta del consumatore, in etichetta deve comparire la quantità in % di tale prodotto/sostanza. Es. Yogurt e mirtilli neri = Ingredienti: Yogurt intero, mirtilli neri 8,6%, zucchero Es. Sanpellegrino l’ARANCIATA (+ immagine di un’arancia) Ingredienti: acqua, succo di arancia (15,7%), sciroppo di glucosio… Es. Kinder cereali Ingredienti: Cioccolato finissimo al latte, ecc……., cereali 7,5% Sugo scoglio Dimensioni dei caratteri di stampa art 12 e 13 Reg UE 1169/2011 Le informazioni/indicazioni obbligatorie sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, il carattere della lettera deve avere altezza pari o superiore a 1,2 mm ( All.to IV ) Nel caso di imballaggi la cui superficie maggiore misura MENO di 80 cm2 la dimensione del carattere è pari a 0.9 mm Seconda parte* Alcuno esempi su norme e prodotti specifici (* ultime 5 immagini ) Tracciabilità ed etichettatura della carne Bovina Reg CE 1760/2000 Com’è fatta la marca auricolare Le marche auricolari per Bovini, Ovi e Caprini, sono realizzate in materiale plastico riportanti la sigla del Paese (IT – FR – DE, ecc) + un codice alfanumerico univoco che identifica l’animale dalla nascita fino alla macellazione Sono bi-faccia e vengono applicate al padiglione auricolare dell’animale mediante una pinza, che lo fora, e simultaneamente blocca le due facce della marca Le marche auricolari Italiane generalmente di colore giallo. per bovini sono Carne Bovina Reg CE 1760/2000 Tracciabilità della carne bovina Indicazioni Obbligatorie per la carne venduta a taglio, preimballata, preconfezionata Tracciabilità - etichetta della Carne Bovina Etichettatura di un preincarto di Carne Bovina Etichettatura del latte fresco pastorizzato L.169/89 Dlvo 49/04 e del latte UHT - Etichettatura latte fresco A.Q. Etichettatura Latte UHT Latte UHT Il Miele Il miele Il miele è considerato l’ORO della natura ed è creato da un mirabile insetto: l’ape (Apis mellifera) Le api vivono in colonia (alveare) composta da 30.000 – 70.000 individui, governati dall’ape REGINA che vive dai 4 ai 5 anni. Fin dalla sua nascita è alimentata con una sostanza detta “Pappa Reale”. Le api operaie (FEMMINE) vivono 5 – 6 settimane, alla loro nascita sono alimentate per Tre giorni con Pappa Reale, poi con un misto di polline e miele; assolvono a tutti i compiti dell’alveare I Fuchi (MASCHI) non possiedo pungiglione ed il loro ruolo è quello di fecondare l’APE REGINA, muoino dopo l’accoppiamento Etichettatura del miele D.lvo 21/05/2004 n.179; L. 11/03/2006 n.81 art bis Circolare MiPAF 22/03/2005 e smi 1) Denominazione MIELE + origine floreale (millefiori, acacia, melata…) o territoriale/topografica 2) Peso netto 3) Il nome ed indirizzo del produttore 4) Lotto 5) Sigillo di garanzia (fascetta capsula – vetro) 6) TMC 7) Paese di Origine (Italia – Ungheria – Argentina - ecc) • Per il miele di produzione Italiana l’obbligo di indicare in etichetta il paese di origine è assolto attraverso la dizione “ Miele Italiano” - Circolare MiPAF 31/05/20112 n.4 Etichetta miele di girasole Etichettatura delle Uova Fresche Reg CE 598/2008; Dec MiPAF 11/12/209 Principali indicazioni: Le uova per il consumo sono classificate con la sigla “ CAT. A ” Il T.M.C. ( pari a 28 giorni dalla data di deposizione ) Le uova sono considerate EXTRA FRESCHE fino al nono giorno dalla deposizione Le uova sono classificate in base al peso ( Piccole 53 g; Medie tra 53 g e 63 g; Grandi tra 63 g e 73 g; Grandissime sopra i 73 g ) Nome e indirizzo della ditta produttrice il n. delle uova (2, 4, 6, …180) Nr del codice centro d’imballaggio - attribuito da MiPAF Tipologia di allevamento (0 - 1 - 2 - 3) Assegnato dal Ser.Veterinario ASL La spiegazione del codice del produttore (stampato sull’uovo) è fornita sulla superficie esterna dell’imballaggio o al suo interno Indicazione “ tenere le uova al fresco dopo l’acquisto ” Leggere l’etichetta delle uova Etichettatura dell’uovo D.Lvo 267/03 a) Sul singolo uovo è riportato il codice alfa numerico attribuito dal Servizio Veterinario che identifica il sito allevamento 2 IT 017 PI 026 A + b) Depositato il gg/mm - per le uova EXTRA FRESCHE ---------------------------------------------------------------------------------Legenda = 2 IT 017 PI 026 A 2 = Codice allevamento (Uova da allevamento a terra) IT = 017 Codice Istat del comune di produzione (Fauglia) PI = Provincia 026 = Nr progressivo assegnato all’allevamento dal Servizio Veterinario ASL A = identifica lo specifico capannone/luogo ove sono stabulate le galline – indicazione facoltativa Nozioni di etichettatura prodotti alimentari Oggi abbiamo parlato di Sicurezza Alimentare - Alcuni esempi di buona prassi igienica: Reg CE 852/04 - Etichettatura dei prodotti alimentari: D.Lvo nr 109/92 (in fase di decadenza applicativa) - Fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori: Reg UE 1169/2011 - Etichettatura di alimenti specifici Un saluto FF
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