N.6 Decorrenza 16/01/2015 FI_BDMCM_MPRIV FOGLIO INFORMATIVO AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI BANCARIE (Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia) MUTUO PRIVATI (concesso da Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.P.A) INFORMAZIONI SULLA BANCA INFORMAZIONI SULLA BANCA Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. (di seguito anche ”Banca”), Società con socio unico Poste Italiane S.p.A. e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all’Albo delle Banche 74762.60, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA 00915101000 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all’art. 62, comma1 del D.Lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: www.mcc.it. Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede Nome e cognome/Ragione sociale____________________________________________ Qualifica__________________________________ sede (indirizzo)__________________________________________________________________________telefono_________________ email______________________ Iscrizione ad Albo/Elenco __________________________ Numero delibera Iscrizione_______________ Il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell’offerta fuori sede CHE COS’È IL MUTUO Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 10 a un massimo di 30 anni. Viene richiesto per acquistare, ristrutturare o completare un immobile. Il mutuo è garantito da ipoteca su un immobile e per questo si chiama “ipotecario”. Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, di solito comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. Il Mutuo Privati viene concesso dalla Banca, a proprio insindacabile giudizio, a persone fisiche intestatarie di un conto corrente sul quale il cliente ogni mese riceve l’accredito dello stipendio o della pensione e che inviano la richiesta alla Banca stessa. Il Mutuo Privati è un finanziamento a medio/lungo termine, concesso per le seguenti finalità: acquisto ristrutturazione acquisto con ristrutturazione completamento in caso di ristrutturazione il mutuo può anche servire a sostituire un mutuo preesistente (cambio e sistemo) [ L’immobile viene vincolato a favore della Banca con ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del finanziamento. La durata del finanziamento deve essere compresa tra un minimo di 10 anni e un massimo di 30 anni. Il finanziamento può essere a tasso fisso o variabile (nel caso di mutui destinati alla sola finalità di acquisto, anche a tasso variabile BCE). Le rate hanno periodicità mensile. Per le finalità di ristrutturazione, completamento l’erogazione può avvenire in una o più tranches; nel caso di mutuo destinato al solo acquisto l’erogazione è unica, mentre per la finalità di acquisto con ristrutturazione, cambio e sistemo l’erogazione è sempre in tranche. Mutuo a tranches Nel caso di mutui a tranches, l’erogazione dell’importo, fino al raggiungimento del totale concesso, avviene in più riprese, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori di costruzione/completamento, a seguito di perizia da parte di un perito incaricato dalla Banca. La durata massima per l’esecuzione dei lavori, e quindi per le singole erogazioni parziali, è di massimo 18 mesi; in questo periodo le rate di rimborso saranno composte di soli interessi. Con l’erogazione dell’ultima tranche inizierà a decorrere il periodo di ammortamento, nel quale le successive rate di rimborso saranno composte di capitale e interessi. 1 N.6 Decorrenza 16/01/2015 FI_BDMCM_MPRIV Il mutuo con erogazione a tranches può essere a tasso fisso o a tasso variabile (con esclusione del tasso variabile con parametro BCE). I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI Mutuo a tasso fisso Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Mutuo a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo delle rate o del numero delle rate stesse per i mutui a tasso variabile a rata costante con durata variabile. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate. Rischi specifici legati alla tipologia di contratto Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: possibilità di variazione del tasso d’interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza; impossibilità di beneficiare degli eventuali ribassi dei tassi, per il mutuo a tasso fisso. Per saperne di più: La Guida pratica al mutuo, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e www.mcc.it QUANTO PUO’ COSTARE IL MUTUO TAEG per ogni tipologia di mutuo calcolato su un importo di 100.000 euro e durata massima ammissibile Il TAEG sotto indicato è stato calcolato sulla base dell’anno civile (365 giorni) considerando le spese, ove previste, relative a: istruttoria, perizia**, incasso rata, e dell’imposta sostitutiva conteggiata allo 0,25 %. TAEG senza polizza CPI facoltativa TAEG con Polizza CPI facoltativa* Mutuo a tasso Fisso 4,276% 4,795% Mutuo a tasso variabile 2,833% 3,304% Mutuo a tasso variabile BCE (disponibile solo per finalità acquisto) 2,803% 3,274% Tipologia Mutuo *TAEG applicato nel caso in cui il mutuatario aderisca alla Polizza facoltativa “Creditor Protection Mutui”, prodotto assicurativo CPI multirischio con premio pari al 5,6% del capitale finanziato. ** Per i mutui a tranches, il costo relativo alle perizie può variare in base al numero di erogazioni richieste. Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto e l’iscrizione ipotecaria. VOCI COSTI Importo minimo finanziabile euro 50.000,00 2 N.6 Decorrenza 16/01/2015 FI_BDMCM_MPRIV Fino all’80% del valore dell’immobile calcolato sul minor valore tra compromesso e perizia dell’immobile concesso in garanzia. Importo massimo finanziabile In caso di ristrutturazione/completamento: il 100% del costo delle spese di ristrutturazione/completamento da eseguire, indicate in preventivo, purché non superino il 40% del valore commerciale dell’immobile concesso in garanzia se erogate in un’unica soluzione o: il 60% nel caso di ristrutturazione in tranches; 50% nel caso di completamento in tranches. Importo minimo finanziabile euro 50.000. Acquisto e ristrutturazione in tranche: fino all’80% del valore dell’immobile concesso in garanzia a fine lavori come stimato dalla perizia Le singole erogazioni delle tranche non potranno superare l’80% del valore dell’immobile periziato al momento della richiesta di erogazione al netto dell’importo relativo alle eventuali erogazioni già effettuate Mutuo a tasso fisso: con durate da 10, 15, 20, 25, 30 anni Mutuo a tasso variabile: con durate da 10, 15, 20, 25, 30 anni Durata Mutuo a tasso variabile BCE: con durate da 10, 15, 20, 25, 30 anni Mutui a tranches: durata massima per le singole erogazioni parziali, 18 mesi, inclusi nella durata massima del finanziamento. Interessi Per finanziamento a tasso fisso: Tasso fisso per tutta la durata del contratto Per finanziamenti a tasso variabile: tasso variabile determinato come somma del parametro di indicizzazione più spread Fisso: 3,976% (determinato alla data di aggiornamento del Foglio Informativo. Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all’andamento del parametro al momento della stipula). Variabile: 2,579% TASSI Tasso di interesse nominale annuo Parametro di riferimento (determinato alla data di aggiornamento del Foglio Informativo. Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all’andamento del parametro al momento della stipula). Variabile BCE: 2,55% (disponibile per finalità di solo acquisto) (determinato alla data di aggiornamento del Foglio Informativo. Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all’andamento del parametro al momento della stipula). EuroIrs lettera della stessa durata del finanziamento, rilevato sul circuito Reuters alle ore Tasso 11 CET, alla pagina ISDAFIX2, colonna Euribor Basisil penultimo giorno lavorativo del fisso mese precedente il mese solare di stipula. Tasso variabile Euribor 3 mesi divisore 365 così determinato: tasso interbancario lettera del mercato monetario Euro rilevato sul Circuito Reuters (o su qualunque altra pagina od altro circuito che dovesse in futuro sostituire tale pagina o tale circuito) rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese solare di stipula per il primo periodo di maturazione di interessi e il penultimo giorno lavorativo del mese precedente di ciascun periodo di interessi successivo. Tasso variabile BCE Parametro BCE (Main Refinancing Operations ECB/BCE) parametro di riferimento per i mutui a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea, in vigore il penultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese solare di stipula per il primo periodo di maturazione di interessi e il penultimo giorno lavorativo del mese precedente di ciascun periodo di interessi successivo. Il parametro è pubblicato sui siti internet: www.ecb.int www.bancaditalia.it Parametro di indicizzazione 3 N.6 Decorrenza 16/01/2015 FI_BDMCM_MPRIV Spread 2,50% Tasso di interesse di Pari al tasso di interesse nominale annuo di ammortamento applicato preammortamento Tasso di mora 2,00% (espresso in forma di maggiorazione del TAN vigente) Spese per la stipula del contratto Spese per la gestione del rapporto SPESE Spese di istruttoria 1% dell’importo finanziato (trattenute dall’importo erogato) € 350,00 (trattenute dall’importo erogato) Spese di Perizia Tecnica Per i mutui a tranches, le perizie successive alla prima: € 150 (trattenuta dall’importo erogato da ciascuna tranche) Gratuita. Il costo è sostenuto interamente dalla banca che ha stipulato anche in qualità di assicurato e beneficiario, con una primaria compagnia di Assicurazione immobile assicurazione al fine di gestione del rischio di credito, la polizza assicurativa a obbligatoria copertura del rischio incendio e scoppio dell’immobile su cui viene iscritta l’ipoteca. Incasso rata € 5,00 Invio comunicazioni periodiche Nessun costo Invio altre comunicazioni Nessun costo Variazione/restrizione ipotecaria € 300,00 più spese notarili Accollo mutuo € 350,00 Sospensione pagamento rate Nessun costo Commissione per la certificazione interessi annua Nessun costo Commissione per il duplicato certificazione interessi annua € 10,00 Commissione per la dichiarazione di sussistenza del credito € 50,00 Lettera per comunicazione avvenuta estinzione dell’ipoteca Nessun costo Lettera di assenso per cancellazione, riduzione o restrizione dell’ipoteca Nessun costo Commissione per estinzione/riduzione anticipata Non applicata Rimborso spese per sollecito rate insolute € 5,00 Costi in caso di ritardo nel Pagamento Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri: - Spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti; - spese per interventi di legali esterni: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca Tipo di ammortamento Francese 4 N.6 Decorrenza 16/01/2015 FI_BDMCM_MPRIV PIANO DI AMMORTA MENTO Tipologia di rate Costante (per finanziamenti a tasso fisso) Variabile (per finanziamenti a tasso variabile) Periodicità delle rate Mensile ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO Euribor 3 mesi 365 Data 30/07/2014 28/08/2014 29/09/2014 30/12/2014 Tasso BCE IRS 10 anni IRS 15 anni IRS 20 anni IRS 25 anni IRS 30 anni 0,15% 0,15% 0,05% 0.05% 0,212% 0,169% 0,084% 0,079% 1,322% 1,099% 1,164% 0,829% 1,741% 1,485% 1,598% 1,158% 1,922% 1,666% 1,807% 1,332% 1,988% 1,745% 1,894% 1,422% 2,004% 1,78% 1,929% 1,476% CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA MUTUI CON FINALITA’ ACQUISTO – RISTRUTTURAZIONE MUTUO A TASSO VARIABILE Durata del finanziamento (anni) Tasso di interesse applicato (TAN) Importo della rata mensile per 100.000,00€ di capitale Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni 10 2,579% € 951,30 € 1.036,40 non applicabile 15 2,579% € 675,52 € 765,42 non applicabile 20 2,579% € 538,76 € 634,41 non applicabile 25 2,579% € 457,61 € 558,79 non applicabile 30 2,579% € 404,24 € 510,66 non applicabile MUTUO A TASSO VARIABILE BCE- Disponibile solo per i mutui con finalità acquisto Durata del finanziamento (anni) Tasso di interesse applicato (TAN) Importo della rata mensile per 100.000,00€ di capitale Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni 10 2,55% € 949,97 € 1.035,01 non applicabile 15 2,55% € 674,15 € 763,94 non applicabile 20 2,55% € 537,34 € 632,84 non applicabile 25 2,55% € 456,14 € 557,13 non applicabile 30 2,55% € 402,73 € 508,92 non applicabile MUTUO A TASSO FISSO Durata del finanziamento (anni) Tasso di interesse applicato (TAN) Importo della rata mensile per 100.000,00€ di capitale 10 3,329% € 985,87 15 3,658% € 727,66 20 3,832% € 602,16 5 N.6 Decorrenza 16/01/2015 FI_BDMCM_MPRIV 25 3,922% € 528,54 30 3,976% € 481,03 Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996) può essere consultato sul sito internet www.mcc.it e negli appositi locali aperti al pubblico della Banca. SERVIZI ACCESSORI Polizza assicurativa a carattere opzionale Polizza facoltativa “Creditor Protection Mutui” Polizza collettiva multirischio a premio unico anticipato (premio pari al 5,6% del capitale iniziale finanziato) e finanziato, a copertura del: debito residuo in linea capitale, risultante alla data del sinistro, in caso di morte o invalidità permanente totale da infortunio o malattia (per tutti gli Assicurati) e malattia grave per coloro che al momento del sinistro sono classificati come non lavoratori; liquidazione delle rate mensili in scadenza in caso di inabilità temporanea totale derivanti da infortunio o malattia, per coloro che al momento del sinistro siano lavoratori autonomi o parificati a lavoratori autonomi, o lavoratori dipendenti pubblici, o in caso di perdita d’impiego per coloro che al momento del sinistro siano lavoratori dipendenti privati. La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte1. In caso di Estinzione Anticipata o Portabilità del Mutuo, l’Assicuratore restituisce all’Aderente/Assicurato debitore la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. L’Aderente/Assicurato debitore può richiedere il mantenimento delle coperture assicurative fino alla scadenza originaria. Per maggiori informazioni sulla polizza assicurativa consultare il Fascicolo Informativo. ALTRE SPESE DA SOSTENERE Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi: Adempimenti Notarili Sono regolati e corrisposti direttamente dal cliente al notaio. Imposta sostitutiva: 0,25% dell’importo del finanziamento e trattenuta al momento dell’erogazione, per l’acquisto o la ristrutturazione di prima casa e sue pertinenze. 2,00% dell’importo del finanziamento e trattenuta al momento dell’erogazione, per l’acquisto o la ristrutturazione di case e sue pertinenze diverse dalla prima. Ai sensi del D.L.145 del 23 dicembre 2013 (G.U.300/2013), si specifica che la natura dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti è opzionale. L’esercizio del connesso regime di favore del D.P.R 601/1973 è effettuato nel contratto di finanziamento in alternativa all’applicazione dell’ordinaria imposizione indiretta (imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria). Imposte per iscrizione ipoteca: è richiesta l’iscrizione ipotecaria fino al 200% dell’importo del finanziamento. TEMPI DI EROGAZIONE Durata dell’istruttoria: massimo 180 giorni, salvo differenti esigenze delle Parti (ad esempio Cliente, Notaio) nella definizione della data per la stipula dell’atto di mutuo; Disponibilità dell’importo: di norma, contestuale alla stipula dell’atto di mutuo. In alcuni casi la Banca può valutare di attendere il “consolidamento” dell’ipoteca; in questi casi l’importo del mutuo sarà reso disponibile entro 30 giorni dall’atto di stipula. Se il 1 Pertanto il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa o sottoscrivere una polizza scelta liberamente sul mercato 6 N.6 Decorrenza 16/01/2015 FI_BDMCM_MPRIV pagamento avviene con bonifico bancario, devono essere considerati i giorni necessari per il trasferimento delle somme alla Banca del beneficiario. ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ’ E RECLAMI RECESSO DEL CLIENTE Estinzione anticipata Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso alla Banca, a mezzo lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della rata di riferimento. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale e di ogni somma a qualunque titolo ancora dovuta prima della scadenza del mutuo. In caso di riduzione parziale la Banca procederà al ricalcolo del piano di ammortamento sulla base del debito residuo. L'estinzione totale o parziale del mutuo non comporta per il cliente il pagamento di alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. Portabilità del mutuo Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere, per legge, neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene, per legge, i diritti e le garanzie del vecchio. RECESSO DELLA BANCA Ferma la facoltà per la Banca di considerare gli stessi, ove possibile, quali indici di insolvenza del cliente ai sensi dell’art.1186 cod.civ., la Banca ha diritto di recedere dal contratto per giusta causa al verificarsi di uno dei seguenti eventi a carico del cliente, del garante o del fideiussore: a) accertamento a suo/loro carico di protesti e/o azioni esecutive, conservative o concorsuali; b) qualora risultino non veritiere le dichiarazioni rese circa la propria/loro consistenza patrimoniale per la concessione del Mutuo; c) diminuzione della sua/loro consistenza patrimoniale avvenuta dopo la data di stipula del Contratto in misura tale da pregiudicare il rimborso del Mutuo; d) qualora si accerti che la documentazione prodotta e le comunicazioni rese alla Banca non siano veritiere. Tale diritto può essere esercitato dalla Banca entro 60 giorni dal momento in cui la stessa sia venuta a conoscenza degli eventi di cui al comma che precede. TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE Dal momento in cui la parte finanziata ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto. RECLAMI Nel caso in cui il Cliente (e/o la Parte garante) intendano presentare un reclamo in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, il Cliente (e/o la Parte garante) possono presentarlo alla Banca, alla Direzione Legale, Compliance e Affari Societari - Area Legale Generale, viale America, 351 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784, email [email protected] La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Se il Cliente (e/o la Parte garante ) non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente (e/o per la Parte garante) di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso il Cliente (e/o per la Parte Garante ) non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso. Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all’obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9 agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di presentare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e/o gli eventuali garanti e la Banca possono ricorrere all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. (www.conciliatorebancario.it dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. 7 N.6 Decorrenza 16/01/2015 FI_BDMCM_MPRIV LEGENDA Accollo: contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso di mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all’intermediario, cioè si “accolla”, il debito residuo. Consolidamento dell’ipoteca: Il consolidamento dell’ipoteca avviene quando sono decorsi 10 giorni dall’iscrizione dell’ipoteca stessa alla conservatoria dei registri immobiliari. L’ipoteca non è assoggettata alla revocatoria fallimentare se è avvenuto il consolidamento dell’ipoteca ossia l’iscrizione dell’ipoteca è avvenuta 10 giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (art 39-4° comma DLGS 385/1993-Testo Unico Bancario) Imposta sostitutiva: Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’immobile. Ipoteca: Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere. Spese di Istruttoria: Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo. Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso): Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. Perizia: Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare. Piano di ammortamento: Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Piano di ammortamento “francese”: Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Piano di ammortamento “italiano”: Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. Piano di ammortamento “tedesco”: Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l’ultima è costituita solo dal capitale. Quota capitale: Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. Quota interessi: Quota della rata costituita dagli interessi maturati. Rata costante: La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. Rata crescente: La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. Rata decrescente: La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate. Rimborso in un’unica soluzione: L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi. Spread: Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Tasso di interesse di preammortamento: Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Tasso di interesse nominale annuo: Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Tasso di mora: Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM): Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo di un quarto, aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Terzo datore di ipoteca: soggetto che vincola un proprio bene immobile a garanzia della restituzione del mutuo, pur non essendo tenuto al pagamento delle rate. 8 N.6 Decorrenza 16/01/2015 FI_BDMCM_MPRIV COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI (Allegato n. 7A art. 49 Regolamento IVASS 5/06) Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e del Regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari: a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, consegnano al Contraente copia del documento (Allegato n. 7B del Regolamento ISVAP) che contiene notizie sull’intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del Contraente; b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al Contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta; c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal Contraente stesso ogni informazione che ritengono utile; d) informano il Contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell’inadeguatezza; e) consegnano al Contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto; f) possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. 9 N.6 Decorrenza 16/01/2015 FI_BDMCM_MPRIV INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE/ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO (Allegato n. 7B art. 49 Regolamento ISVAP 5/06) Ai sensi della vigente normativa, l’intermediario assicurativo ha l’obbligo di consegnare al Contraente/Assicurato il presente documento che contiene notizie sull’intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del Contraente/Assicurato. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari. PARTE I - INFORMAZIONI GENERALI SULL’INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE/ASSICURATO Al di fuori dei locali della Banca a) Cognome ____________________________________Nome __________________________________________ b) Numero ____________ data __ /__ / ____ Sezione ____di iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi RUIR, soggetto operante in qualità di _________________________________per Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale SpA. Indirizzo sede operativa (eventuale)________________________________________________ c) Recapito telefonico ______________________ indirizzo internet (eventuale) ___________e-mail (eventuale)_____________ d) Denominazione sociale dell’impresa di cui sono offerti i prodotti: CARDIF ASSURANCE VIE - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale al n° 15 di Via Tolmezzo, 20132 Milano; CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede legale al n° 15 di Via Tolmezzo, 20132 Milano e) L’intermediario che entra in contatto con il Contraente/Assicurato svolge attività per Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale SpA, con sede legale in Viale America, 351 00144 Roma IT, iscritta alla sez. D del Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi, numero iscrizione D000462335;. f) L’autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta è l’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni). Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS ( www.ivass.it ). PARTE II - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D’INTERESSI a) il soggetto che entra in contatto con il Cliente e/o Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale SpA non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione; b) Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale SpA è direttamente partecipata, in misura superiore al 10%, da Poste Italiane SpA, società controllante delle imprese di assicurazione Poste Vita SpA e Poste Assicura SpA; c) il soggetto che entra in contatto con il Cliente e/o Banca del Mezzogiorno-MedioCredito Centrale SpA propongono contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. Il Contraente/Aderente ha diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari PARTE III – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE/ASSICURATO a) b) i premi pagati dal Contraente/Assicurato agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell’intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso; Ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il Contraente/Assicurato ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto alle imprese di cui alla lettera d) Parte I del presente documento; il Contraente/Assicurato, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa. 10
© Copyright 2024 Paperzz