CIRCOLARE 2 GIUGNO 2014.rtf

STUDIO
RAG. CALAMAI LUCA
COMMERCIALISTA REVISORE DEI CONTI
VIALE I MAGGIO, 13 – 50031 BARBERINO DI MUGELLO
TEL. 055/8418070 FAX 055/8416911 E-MAIL: [email protected]
CIRCOLARE GIUGNO 2014
PARTE SECONDA
NOVITÀ
Soggetti IRES - Credito d’imposta per investimenti in macchinari e apparecchiature ..................................................... 1
Tutti i soggetti - Principali disposizioni del DL 66/2014 convertito (c.d. “decreto Renzi”)................................................ 2
Tutti i soggetti - Revisione delle rendite di natura finanziaria ...................................................................................... 3
Soggetti IRES - Rilevanza fiscale dei componenti di reddito che emergono a seguito della correzione di errori contabili ... 5
Tutti i soggetti - Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ..................................... 6
Soggetti IRAP - Estensione all’IRAP della trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate iscritte in
bilancio ................................................................................................................................................................... 6
Contribuenti soggetti agli studi di settore - Accesso al regime premiale in caso di congruità e coerenza con le
risultanze
degli studi di settore ................................................................................................................................................. 7
Lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati - Precompilazione dei modelli 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate .. 8
Soggetti IVA - Principali adempimenti in tema di fatturazione elettronica e semplificata ................................................. 10
Tutti i soggetti - Esenzione da imposta di registro dell’atto di affrancazione di usi civici ................................................ 11
Tutti i soggetti - Esclusione dall’applicazione delle sanzioni in caso di tardivo versamento dell’acconto IMU e TASI ......... 11
Imprese/professionisti - Modalità di iscrizione nel Registro delle imprese della PEC-imprese ....................................... 12
Imprese - Riduzione del 50% del diritto camerale ....................................................................................................... 13
Società di capitali - Approvazione definitiva dei documenti OIC 15, OIC 20 e OIC 21 ..................................................... 13
Datori di lavoro - Modalità di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali-assicurativi e procedura
automatizzata di inquadramento ................................................................................................................................ 14
Lavoratori - Sgravi contributivi sui premi di risultato previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello per l’anno
2013 ....................................................................................................................................................................... 14
IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI
Contribuenti con studi di settore - Ambito applicativo della proroga dei termini di versamento delle somme risultanti da
UNICO 2014 ............................................................................................................................................................. 15
Soggetti che prestano assistenza fiscale - Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2014 ........... 17
PROCEDURE PRATICHE
Società di comodo - Determinazione del reddito minimo e limitazioni per il credito IVA ............................................... 17
NOVITÀ
Fiscale
DL 24.6.2014 n. 91
Soggetti IRES
Credito
d’imposta per
investimenti
in macchinari e
CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN MACCHINARI E APPARECCHIATURE
L’art. 18 del DL 24.6.2014 n. 91 (c.d. decreto “competitività”) prevede il riconoscimento di un
credito d’imposta per tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in
beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Investimenti agevolabili
Gli investimenti agevolati sono quelli effettuati dal 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL) e
fino al 30.6.2015, ad esclusione degli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000,00 euro.
Gli investimenti che danno diritto al credito d’imposta sono esclusivamente quelli compresi
1
apparecchiature
nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007. Si tratta di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione; dovrebbero, quindi, essere esclusi gli immobili strumentali, le autovetture e i computer.
Restano, inoltre, esclusi gli investimenti aventi ad oggetto beni usati, ossia beni a qualunque
titolo già utilizzati.
segue
Calcolo dell’agevolazione
È attribuito un credito d’imposta nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza
rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei cinque periodi
di imposta precedenti (2009-2013 per gli investimenti 2014), con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.
Viene, inoltre, disposto che per le imprese in attività al 25.6.2014 (data di entrata in vigore del
DL) che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni, la media aritmetica degli investimenti
agevolati che rileva ai fini del beneficio fiscale è quella risultante dagli investimenti realizzati in
tutti i periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del decreto (o a quello successivo), con la facoltà di escludere, anche in questo caso, il valore più alto.
Possono usufruire dell’agevolazione anche i soggetti costituiti dopo il 25.6.2014 (data di entrata
in vigore del DL). In particolare, tali soggetti potranno beneficiare dell’agevolazione per il valore
complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta.
Utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta va ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. La prima quota
annuale è, tuttavia, utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a
quello in cui è stato effettuato l’investimento; in pratica, in caso di investimenti effettuati nel
2014, la prima quota potrebbe essere utilizzata dall’1.1.2016.
Revoca
È prevista la revoca del credito d’imposta:
• se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee
all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto;
• nel caso in cui i beni oggetto d’investimento siano trasferiti in strutture produttive situate al
di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione, entro il
quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento.
Fiscale
PRINCIPALI DISPOSIZIONI DEL DL 66/2014 CONVERTITO (C.D. “DECRETO RENZI”)
DL 24.4.2014 n. 66,
conv. L. 23.6.2014
n. 89
Il DL 24.4.2014 n. 66 (c.d. “decreto Renzi” o decreto “IRPEF-spending review”), recante interventi urgenti per la competitività e la giustizia sociale, in vigore dal 24.4.2014, è stato convertito
nella L. 23.6.2014 n. 89, in vigore dal 24.6.2014.
Di seguito, sono riepilogate le principali novità di carattere fiscale che hanno subito modifiche
nell’iter di conversione.
Tutti i soggetti
Principali
disposizioni
del DL 66/2014
convertito (c.d.
“decreto Renzi”)
Bonus 80,00 euro
Con riguardo all’introduzione, per il solo periodo d’imposta 2014, di un credito per i lavoratori
dipendenti e i titolari di alcuni redditi assimilati con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000,00 euro, si segnala che, per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione:
• è affidato alla legge di stabilità 2015 il compito di prevedere prioritariamente misure fiscali
che privilegino il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno
due o più figli a carico;
• le somme versate dal sostituto di imposta a titolo di bonus sono recuperate dallo stesso
mediante compensazione nel modello F24, mentre gli enti pubblici e le amministrazioni
statali possono recuperarle anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per
l’eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali.
Presentazione del modello F24
A decorrere dall’1.10.2014, diviene obbligatoria la presentazione, mediante i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate, dei modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni
effettuate, sia pari a zero oppure sia di importo superiore a 1.000,00 euro o sia di importo positivo, ma siano state effettuate compensazioni.
2
Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, inoltre, per gli intermediari (es.
professionisti) che utilizzano i servizi telematici per pagare i modelli F24 di un soggetto terzo,
mediante addebito su propri strumenti di pagamento, viene eliminata la necessità dell’autorizzazione del contribuente alla banca o alla posta dove il professionista detiene il conto corrente.
segue
Rivalutazione dei beni di impresa
Viene prevista la possibilità di versare in tre rate (in scadenza il 16 giugno, il 16 settembre e il
16 dicembre 2014) le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e per
l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione.
Obbligo di fatturazione elettronica
In sede di conversione del decreto, sono stati individuati i casi di esclusione dall’indicazione del
Codice identificativo di gara (CIG) nell’ambito della fattura elettronica, mediante un espresso
rinvio alle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010,
approvate dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la
determinazione 7.7.2011 n. 4; inoltre, ai medesimi fini, è inserita una tabella che elenca le singole tipologie di appalto per le quali opera la predetta esclusione; la tabella è soggetta a periodico aggiornamento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Si dispone altresì che i suddetti codici siano inseriti, a cura della stazione appaltante, nei contratti di appalto, nell’ambito della clausola prevista all’art. 3 co. 8 della L. 13.8.2010 n. 136,
ovvero la clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Tale clausola deve inoltre riportare il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti
dall’applicazione della disciplina in esame.
Determinazione del reddito per la produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili
La versione originaria dell’art. 22 del DL 66/2014, al co. 1, ha disposto, modificando il co. 423
dell’art. 1 della L. 266/2005 (Finanziaria 2006) che, per la produzione e cessione di energia da
fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, il reddito è determinato applicando all’ammontare
dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’IVA il coefficiente di
redditività del 25%.
Tale previsione, per effetto delle modifiche apportate nell’iter di conversione, opera a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014; i contribuenti dovranno tenerne conto ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per lo
stesso periodo di imposta.
È altresì introdotta una disciplina transitoria per il 2014.
Criteri di esenzione IMU per i terreni agricoli siti in aree montane o di collina
Con riguardo all’esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti nelle zone montane o di collina,
previste dall’art. 7 co. 1 lett. h) del DLgs. 504/92, si dispone:
• l’individuazione, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dei Comuni nei
quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applichi l’esenzione, diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del
DLgs. 29.3.2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, o da altri soggetti;
• il riconoscimento dell’esenzione IMU per i terreni esclusivamente di natura agricola, cioè
quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e
non usucapibile che, in base al nuovo decreto interministeriale, non ricadranno nelle zone
montane o di collina.
Dilazioni decadute entro il 22.6.2013
È ammessa la possibilità, per i contribuenti che, alla data del 22.6.2013, fossero decaduti dal
beneficio della dilazione dei ruoli, di richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione.
In particolare:
• la domanda va presentata entro il 31.7.2014, senza particolari requisiti;
• il nuovo piano potrà essere al massimo di 72 rate mensili;
• la decadenza, per questo specifico piano, si ha con il mancato pagamento di due rate,
anche non consecutive;
• viene abrogato l’art. 10 co. 13-ter del DL 201/2011 (ovvero la speciale dilazione “in proroga” per i contribuenti decaduti che avessero ottenuto la dilazione entro il 28.12.2011).
Fiscale
REVISIONE DELLE RENDITE DI NATURA FINANZIARIA
Nel confermare la revisione della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura
3
circ. Agenzia delle
Entrate 27.6.2014
n. 19
finanziaria, il DL 66/2014 convertito nella L. 89/2014 ha introdotto alcune disposizioni di coordinamento.
Nello specifico, in attesa dell’armonizzazione tra la tassazione sui redditi finanziari percepiti
dalle Casse previdenziali private e quella applicabile alle forme pensionistiche complementari
(che dovrebbe intervenire nel 2015):
Tutti i soggetti
•
Revisione delle
rendite di natura
finanziaria
•
•
l’imposizione sulle rendite finanziarie percepite dalle Casse private passa dal 20% al 26%,
quale regola generale valida per tutti i soggetti (regola che viene derogata per talune fattispecie, tra cui i proventi dei titoli di Stato);
alle Casse private è attribuito un credito d’imposta del 6%, utilizzabile in compensazione
dall’1.1.2015 senza limitazioni di importo;
viene innalzato dall’11% all’11,5% il prelievo sui redditi di natura finanziaria percepiti dai
fondi pensione.
Con la circ. 27.6.2014 n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha commentato le modifiche alla disciplina
dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria introdotte dall’art. 3 del DL 66/2014,
che portano l’aliquota delle ritenute (sia a titolo di imposta, sia a titolo di acconto) e delle imposte
sostitutive su tali redditi dal 20% al 26%, a decorrere dall’1.7.2014.
Fattispecie che mantengono il previgente regime impositivo
L’art. 3 co. 2 e 3 del DL 66/2014 disciplina le c.d. “deroghe”, ovvero le attività finanziarie che
mantengono il previgente regime impositivo anche dopo il 30.6.2014.
Nella circ. 27.6.2014 n. 19 (§ 2), l’Agenzia delle Entrate ricorda che la principale fattispecie è
rappresentata dai titoli di Stato, sia italiani che esteri, anche se in questo secondo caso è necessario che lo Stato emittente appartenga alla white list di cui al DM 4.9.96 e successive modifiche
e integrazioni; l’unico aspetto innovativo introdotto dal DL 66/2014 riguarda i titoli emessi dagli
enti territoriali di tali Stati, la cui tassazione, per effetto dell’equiparazione ai titoli di Stato, si
riduce dal 20% al 12,50% con riferimento agli interessi e agli altri proventi maturati dall’1.7.2014.
La stessa circ. 19/2014 precisa che beneficiano della medesima aliquota di tassazione prevista
per i titoli del debito pubblico gli interessi delle c.d. “obbligazioni di progetto” emesse ai sensi
dell’art. 1 del DL 22.6.2012 n. 83 (conv. L. 7.8.2012 n. 134).
Mantengono, altresì, il previgente regime impositivo:
• gli interessi dei titoli di risparmio per l’economia meridionale (assoggettati all’aliquota agevolata del 5%);
• gli interessi corrisposti a società estere del gruppo per finanziare il pagamento di interessi su
prestiti obbligazionari di cui all’art. 26-quater co. 8-bis del DPR 600/73 (assoggettati all’aliquota agevolata del 5%);
• gli utili corrisposti a fondi pensione comunitari (assoggettati all’aliquota dell’11%);
• gli utili corrisposti a società comunitarie non “madre-figlia” di cui all’art. 27 co. 3-ter del DPR
600/73 (assoggettati all’aliquota dell’1,375%);
• il risultato netto delle forme di previdenza complementare di cui al DLgs. 5.12.2005 n. 252
(assoggettato all’aliquota dell’11%, misura incrementata all’11,5% per il 2014).
Decorrenza
Per quanto riguarda la decorrenza delle modifiche per i redditi di capitale, la circ. 19/2014 (§ 3)
evidenzia che la regola generale è quella dell’esigibilità, anche se essa risulta derogata in molti
casi (ad esempio, per gli interessi dei prestiti obbligazionari e dei conti correnti bancari vale il
criterio della maturazione, mentre per i dividendi vale il criterio di cassa).
Per quanto riguarda i redditi diversi di natura finanziaria, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, per
determinare la decorrenza del nuovo regime impositivo occorre avere riguardo al momento del
realizzo, non necessariamente coincidente con quello in cui viene incassato il corrispettivo della
cessione; per le partecipazioni cedute prima dell’1.7.2014 la tassazione continua, quindi, ad essere determinata nella misura del 20%, anche se il corrispettivo viene incassato successivamente.
Regime transitorio
In merito al regime transitorio previsto dall’art. 3 co. 15 - 18 del DL 66/2014, l’Agenzia delle
Entrate ribadisce il divieto di affrancamento parziale, già previsto nell’ambito delle disposizioni
transitorie del DL 138/2011, che avevano portato l’aliquota dal 12,50% al 20%. È, quindi, necessario che l’operazione coinvolga tutte le attività finanziarie detenute (ovvero tutte le attività
ricomprese in un singolo rapporto intrattenuto con l’intermediario, se il contribuente ha optato per
il risparmio amministrato), fatta chiaramente eccezione per quelle che non sono “toccate” dalla
riforma, quali i titoli di Stato o le partecipazioni qualificate.
Secondo la circ. 19/2014 (§ 7.3), dalle plusvalenze da affrancamento (maggiori valori delle
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attività finanziarie al 30.6.2014 rispetto al costo fiscalmente riconosciuto) devono essere scomputate sia le minusvalenze da affrancamento (minori valori di altre attività finanziarie al
30.6.2014 rispetto al costo fiscalmente riconosciuto), sia le minusvalenze pregresse realizzate e
non ancora compensate. La circolare prevede un ordine di utilizzo, e precisamente:
segue
• prima le minusvalenze realizzate sino al 31.12.2011, nel limite del 62,50%;
• successivamente le minusvalenze realizzate dall’1.1.2012 al 30.6.2014 (senza limitazioni);
• ancora successivamente, le minusvalenze da affrancamento.
Esoneri dalla compilazione del modulo RW del modello UNICO
La circ. Agenzia delle Entrate 27.6.2014 n. 19, oltre a trattare il tema dell’introduzione dell’aliquota al 26% per i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria, è intervenuta sugli
esoneri dalla compilazione del modulo RW del modello UNICO.
Il documento di prassi in commento ha chiarito che, per beneficiare dell’esonero, non è strettamente necessario subire una ritenuta oppure assolvere un’imposta sostitutiva sul flusso estero.
Viene precisato che, per le attività finanziarie e patrimoniali che nel periodo d’imposta non hanno
prodotto reddito, l’esonero compete sempreché esse siano affidate in amministrazione o gestione presso un intermediario residente (anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio
amministrato o gestito) che ha l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il
disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi.
Solo in mancanza di tale affidamento, il contribuente dovrà indicare le consistenze delle attività
nel quadro RW, evidenziando che le stesse non hanno prodotto redditi nel periodo d’imposta o
che sono infruttifere.
Fiscale
RILEVANZA FISCALE DEI COMPONENTI DI REDDITO CHE EMERGONO A SEGUITO DELLA
CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI
circ. Assonime
12.6.2014 n. 20
Con la circ. 12.6.2014 n. 20, Assonime illustra, come di consueto, le modalità di compilazione
dei modelli di dichiarazione UNICO SC e IRAP, nonché le innovazioni che interessano il versamento degli acconti dovuti per il corrente periodo d’imposta.
Soggetti IRES
Tra le principali novità interpretative in materia di reddito d’impresa, l’Associazione si sofferma
sulla rilevanza fiscale dei componenti di reddito che emergono a seguito della correzione di
Rilevanza fiscale errori contabili, alla luce dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.9.2013 n. 31.
dei componenti
di reddito che
emergono a
seguito della
correzione di
errori contabili
Rapporto esistente tra richiesta di rimborso e dichiarazione integrativa
Uno degli aspetti maggiormente interessanti è il rapporto esistente tra la richiesta di rimborso di
cui all’art. 38 del DPR 602/73 e la presentazione della dichiarazione integrativa ex art. 2 del DPR
322/98, a causa delle differenti caratteristiche che tali procedure hanno sotto il profilo degli
effetti.
Secondo l’Associazione:
• in relazione agli errori di competenza contabile, specificamente presi in considerazione dalla
circ. 31/2013, dovrebbe essere consentito al contribuente di scegliere se adottare, in luogo
della dichiarazione rettificativa, l’istanza di rimborso, in considerazione dell’ampia portata
letterale dell’art. 38 del DPR 602/73;
• per quanto riguarda, invece, gli errori che attengono ad aspetti diversi dalla competenza
contabile, come gli errori di competenza solo fiscale, non dovrebbero sorgere dubbi in merito
all’applicabilità della procedura di rimborso. Inoltre, Assonime sembra concordare con quanti
ritengono che, per regolarizzare tali errori, possa essere utilizzata la dichiarazione integrativa e il meccanismo di correzione indicato dalla circ. 31/2013.
Errori scoperti prima della presentazione della dichiarazione dei redditi
In mancanza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria, gli Autori che si
sono occupati della materia si sono chiesti se gli errori consistenti nella mancata imputazione di
componenti di reddito nel corretto esercizio di competenza (per ipotesi il 2013), rilevati dopo la
chiusura del bilancio ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (per esempio,
a giugno 2014), possano essere corretti, a prescindere dalle risultanze del bilancio, direttamente
in sede di presentazione della dichiarazione relativa all’esercizio in parola (UNICO 2014),
considerato che i relativi termini non sono ancora scaduti, senza la necessità di provvedere alla
presentazione di una dichiarazione integrativa.
Assonime, pur evidenziando che, per quanto concerne i componenti negativi omessi, non risulta
rispettato il principio della previa imputazione a Conto economico ex art. 109 co. 4 del TUIR,
sembra propendere per una risposta affermativa, in quanto la correzione contabile sarà eviden-
5
temente attuata dal contribuente in sede di redazione del successivo bilancio e ciò potrà essere
controllato dall’Agenzia delle Entrate.
Fiscale
MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI RELATIVI AI DOCUMENTI
INFORMATICI
DM 17.6.2014
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26.6.2014 n. 146 il DM 17.6.2014, recante le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione
su diversi tipi di supporto, in attuazione dell’art. 21 co. 5 del DLgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale).
Tutti i soggetti
Modalità di
assolvimento
degli obblighi
fiscali relativi
ai documenti
informatici
Entrata in vigore
Il provvedimento è entrato in vigore il 27.6.2014. Da tale data, è altresì abrogato il DM 23.1.2004,
le cui disposizioni continuano però ad applicarsi ai documenti già conservati alla data di entrata in
vigore del nuovo decreto. In aggiunta, si prevede che tali documenti possano essere riversati in
un sistema elettronico di conservazione tenuto in conformità alle disposizioni del nuovo decreto.
Definizioni
Il testo del decreto, nel rimandare alle definizioni fornite dal Codice dell’Amministrazione digitale, nonché dai decreti attuativi emanati ai sensi dell’art. 71 dello stesso Codice, considera il
“documento informatico” come una categoria comprendente le copie informatiche di documenti
analogici e le copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici, oltre che i
documenti informatici puri.
Requisiti dei documenti informatici
I documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono presentare le caratteristiche dell’immodificabilità, dell’integrità, dell’autenticità e della leggibilità e utilizzare i formati previsti dal DLgs.
82/2005 e dai decreti emanati ai sensi dell’art. 71 del predetto decreto legislativo ovvero i formati
scelti dal responsabile della conservazione, il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione.
Con specifico riferimento ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari per i quali è prevista la
trasmissione alle Agenzie fiscali, la sottoscrizione avviene mediante apposizione della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali.
Conservazione dei documenti informatici
Con specifico riferimento alla conservazione dei documenti informatici, l’art. 3 prevede che
siano rispettate le vigenti disposizioni in materia di tenuta della contabilità e che siano consentite le funzioni di ricerca ed estrazione delle informazioni dagli archivi informatici. Il processo di
conservazione dei documenti termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile
ai terzi sul pacchetto di archiviazione; lo stesso processo di conservazione si effettua entro il
termine di cui all’art. 7 co. 4-ter del DL 357/94 (entro tre mesi dal termine di presentazione della
dichiarazione annuale).
Rispetto al DM 23.1.2004, vengono meno le previsioni inerenti gli obblighi della sottoscrizione
elettronica dell’archivio e del processo di conservazione quindicinale delle fatture. Il contribuente comunica nella dichiarazione relativa al periodo di imposta di riferimento che effettua la
conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari in modalità elettronica; viene, quindi, eliminato l’obbligo di comunicazione dell’impronta dell’archivio informatico alle Agenzie fiscali. In
caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico deve essere reso leggibile e, a
richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico; con provvedimenti dei Direttori delle
competenti Agenzie fiscali saranno altresì stabilite le modalità con le quali il documento conservato può essere esibito anche per via telematica.
Semplificazione delle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo
Sono disciplinate le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici
fiscalmente rilevanti, prevedendo un meccanismo volto a semplificare le modalità di determinazione e di pagamento di tale imposta. In particolare, il versamento deve avvenire mediante
modello F24 on line, in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Fiscale
ESTENSIONE ALL’IRAP DELLA TRASFORMAZIONE IN CREDITI D’IMPOSTA DELLE ATTIVITÀ
PER IMPOSTE ANTICIPATE ISCRITTE IN BILANCIO
circ. Agenzia delle
Entrate 16.6.2014
La circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2014 n. 17 fornisce ulteriori chiarimenti in ordine al regime
di trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate (deferred tax assets,
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n. 17
DTA) iscritte in bilancio, con particolare riguardo a quelle afferenti all’IRAP.
Soggetti IRAP
Evoluzione normativa
Estensione
all’IRAP della
trasformazione
in crediti
d’imposta delle
attività per
imposte
anticipate iscritte
in bilancio
La disciplina in esame, contenuta nell’art. 2 co. 55 - 58 del DL 225/2010 (conv. L. 10/2011), è
stata oggetto di modifiche dapprima ad opera del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011), che ha ampliato l’ambito di applicazione della norma e modificato le modalità di utilizzo del credito d’imposta rispetto a quanto previsto dalla originaria formulazione, e da ultimo dalla L. 147/2013 (legge
di stabilità 2014), che ha previsto la possibilità/l’obbligo di applicare il regime di conversione
anche alle DTA IRAP.
Per effetto delle modifiche, sono previste le seguenti ipotesi di trasformazione:
• trasformazione in presenza di perdita civilistica (co. 55 e 56);
• trasformazione in presenza di perdita fiscale (co. 56-bis);
• trasformazione in presenza di valore della produzione netta negativo (co. 56-bis1);
• trasformazione in caso di liquidazione volontaria (co. 56-ter).
Sotto il profilo interpretativo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito in passato chiarimenti con la ris.
22.9.2011 n. 94 e con la circ. 28.9.2012 n. 37, il cui contenuto viene espressamente confermato dalla circ. 17/2014 in commento.
Decorrenza delle modifiche apportate dalla L. 147/2013
Per espressa disposizione normativa, le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2014 si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (dal 2013, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
La circ. 17/2014 afferma che:
• poiché la trasformazione in presenza di perdita civilistica “decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci, o dei diversi organi competenti per
legge”, assumono rilievo le DTA IRAP risultanti dal bilancio relativo all’esercizio 2013;
• poiché la trasformazione in presenza di valore della produzione netta negativo “decorre
dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo”, ai fini della prima
applicazione della norma si fa riferimento alla dichiarazione IRAP 2014.
Trasformazione in presenza di perdita civilistica
Con riferimento all’ipotesi di trasformazione in presenza di perdita civilistica, l’Agenzia delle
Entrate ha precisato che:
• in relazione alle rettifiche di valore nette per deterioramento crediti non ancora dedotte
dalla base imponibile IRAP, sono convertibili le DTA connesse a rettifiche operate a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013, in quanto si tratta di componenti valutative che, ai fini della disciplina IRAP, trovano concreto riconoscimento solo a partire dal
periodo d’imposta 2013;
• in relazione all’ammortamento ovvero alle svalutazioni dell’avviamento e delle altre attività
immateriali, sono convertibili anche le DTA connesse a variazioni in aumento operate in
periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31.12.2013, trattandosi di componenti
rilevanti agli effetti dell’IRAP anche prima dell’entrata in vigore della norma in esame.
Analogo chiarimento è stato fornito in relazione all’ipotesi di trasformazione in presenza di
valore della produzione netta negativo.
Prima applicazione della norma
La circolare in commento non contiene alcuna indicazione in merito ai soggetti che, in mancanza di chiare indicazioni, avevano comunque convertito in crediti d’imposta le DTA stanziate ai
fini IRAP fin dalla prima applicazione della norma.
Fiscale
ACCESSO AL REGIME PREMIALE IN CASO DI CONGRUITÀ E COERENZA CON LE
RISULTANZE DEGLI STUDI DI SETTORE
provv. Agenzia delle
Il provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2014 n. 85733 ha individuato i contribuenti soggetti agli
Entrate 25.6.2014
studi di settore che possono usufruire, per il 2013, delle agevolazioni riconosciute in caso di
n. 85733
congruità e coerenza. Rispetto all’anno scorso, è aumentato a 116 il numero di studi di settore
Contribuenti
soggetti agli
che possono beneficiare del regime, mentre sono rimasti sostanzialmente invariati i criteri di
scelta degli studi in base agli indicatori di coerenza approvati per ciascuno di essi.
7
studi di settore
Fruibilità del regime premiale
Applicano il “regime premiale” gli studi di settore per i quali risultano approvati:
Accesso al
regime premiale
in caso di
congruità e
coerenza con le
risultanze degli
studi di settore
• indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro diverse tipologie (ovverosia
indicatori di efficienza e produttività del fattore lavoro, di efficienza e produttività del fattore
capitale, di efficienza di gestione delle scorte, di redditività e di struttura);
• indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle sopra indicate e
che contemporaneamente sono riferibili a settori di attività economica per i quali è stimata,
sulla base delle risultanze della relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro “Economia non osservata e flussi finanziari”, una percentuale del valore aggiunto prodotto nell’area del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto prodotto nell’area del sommerso economico del totale economia (ipotesi massima);
• indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle sopra indicate e
che contemporaneamente prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.
L’elenco degli studi ammessi è contenuto nell’Allegato 1 al provvedimento in esame.
Misure premiali
Si ricorda che nei confronti dei soggetti che applicano il “regime premiale”:
• sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
• è ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento delle imposte dirette e dell’IVA;
• la determinazione sintetica del reddito complessivo (ex art. 38 del DPR 600/73) è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo
quello dichiarato, in luogo di almeno un quinto, come, invece, previsto per la generalità dei
contribuenti.
Fiscale
Schema di DLgs.
Lavoratori
dipendenti,
assimilati e
pensionati
PRECOMPILAZIONE DEI MODELLI 730 DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Lo schema di DLgs. di semplificazione fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei
Ministri del 20.6.2014, in attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale contenuta
nella L. 11.3.2014 n. 23, prevede, in particolare, la precompilazione dei modelli 730 da parte
dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 2015, in via sperimentale.
Acquisizione dei dati delle certificazioni dei sostituti d’imposta
Ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi, i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti (es. modelli
Precompilazione CUD):
• in via telematica;
dei modelli 730
•
entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
da parte
dell’Agenzia
delle Entrate
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100,00 euro, senza
possibilità di “cumulo giuridico” (art. 12 del DLgs. 472/97). Nei casi di errata trasmissione, la
sanzione non si applica se la certificazione corretta viene ritrasmessa entro il 12 marzo.
Acquisizione dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili
Analogamente, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti
previdenziali e le forme pensionistiche complementari devono trasmettere all’Agenzia delle
Entrate una comunicazione contenente i dati degli oneri corrisposti nell’anno precedente (quote
di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso, premi di assicurazione sulla
vita, causa morte e contro gli infortuni, contributi previdenziali ed assistenziali e contributi di
previdenza complementare):
• entro il 28 febbraio di ogni anno;
• secondo modalità che saranno definite con un successivo provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate.
Inoltre, vengono previsti obblighi di comunicazione anche in relazione alle prestazioni sanitarie,
da parte delle strutture sanitarie (es. ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero, ambulatori,
farmacie) e degli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, mediante il Sistema
Tessera Sanitaria. In tal caso, si partirà però dalle prestazioni erogate nel 2015, al fine di inserire nei modelli 730/2016 le relative spese sostenute.
8
Per completare il quadro della raccolta dati, è previsto che, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica
all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle altre spese deducibili o detraibili.
segue
Disponibilità della dichiarazione precompilata
L’Agenzia delle Entrate renderà disponibile il modello 730/2015 precompilato:
• ai titolari di redditi di lavoro dipendente (compresi i pensionati) e di redditi assimilati, che
possono avvalersi dell’assistenza fiscale;
• entro il 15.4.2015.
La dichiarazione precompilata è resa disponibile, in via telematica:
• direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
• oppure, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, un CAF-dipendenti o un professionista iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dei Consulenti del lavoro, abilitato allo svolgimento
dell’assistenza fiscale.
Con successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate:
• saranno individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti
autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata;
• potranno comunque essere individuati sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata.
Accettazione o modifica della dichiarazione precompilata
Il modello 730 precompilato potrà essere accettato o modificato dal contribuente, secondo modalità che saranno definite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Presentazione della dichiarazione precompilata
La dichiarazione precompilata è presentata entro il 7 luglio:
• all’Agenzia delle Entrate, direttamente in via telematica;
• oppure al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;
• oppure ad un CAF-dipendenti o un professionista, presentando anche la relativa documentazione.
Fa eccezione il modello 730 precompilato dei soggetti che non hanno un sostituto d’imposta
che possa effettuare i conguagli, che deve essere presentato entro il 31 maggio (per consentire di effettuare i versamenti entro il 16 giugno).
Nel caso di presentazione, senza modifiche, della dichiarazione precompilata, direttamente o
per il tramite del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, non si effettua il controllo
formale sui dati:
• forniti dai sostituti d’imposta, con le certificazioni;
• relativi agli oneri deducibili e detraibili, indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai
soggetti terzi.
Rilascio del visto di conformità
In relazione ai modelli 730 presentati tramite i CAF e i professionisti, tali soggetti rimangono
obbligati a rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione.
L’attività di verifica della conformità:
• è effettuata su tutti i dati della dichiarazione, compresi quelli forniti dall’Agenzia delle Entrate in sede di precompilazione;
• comporta l’assunzione delle previste responsabilità.
In particolare, i soggetti certificatori, in caso di visto infedele:
• rimangono soggetti alla sanzione amministrativa da 258,00 a 2.582,00 euro;
• diventano tenuti, nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore, al pagamento di
una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbe stata
richiesta al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73; se, entro il 10 novembre
dell’anno in cui la violazione è stata commessa, viene trasmessa una dichiarazione rettificativa, la somma dovuta è pari all’importo della sola sanzione.
9
Fiscale
circ. Agenzia delle
Entrate 24.6.2014
n.18
Soggetti IVA
Principali
adempimenti
in tema di
fatturazione
elettronica e
semplificata
PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E SEMPLIFICATA
L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 24.6.2014 n. 18, ha fornito numerosi chiarimenti in tema di
fatturazione, con particolare riferimento alle modifiche di cui alla legge di Stabilità 2013
(L. 228/2012). Tale provvedimento normativo ha, infatti:
• definito la fattura elettronica come “la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque
formato elettronico” e specificato che la stessa “si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”;
• esteso alle prestazioni di servizi la possibilità di emettere fattura differita, entro il giorno 15
del mese successivo a quello in cui la prestazione è effettuata;
• introdotto la fattura “semplificata”, per importi non superiori a 100,00 euro.
Definizione di fattura elettronica
La circolare in commento chiarisce che l’elemento determinante per distinguere una fattura
elettronica rispetto a una fattura cartacea, è la circostanza che essa sia in formato elettronico
quando viene trasmessa (o messa a disposizione), da parte del mittente, e quando viene ricevuta ed accettata dal destinatario. Pertanto:
• si considerano fatture elettroniche le fatture create in formato cartaceo e successivamente
trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici
(es. posta elettronica);
• non si considerano fatture elettroniche le fatture create in formato elettronico (es. tramite
un software di contabilità), ma inviate e ricevute in forma cartacea.
Requisiti delle fatture elettroniche
La circolare ribadisce che, ai sensi dell’art. 21 co. 3 del DPR 633/72, il soggetto passivo è tenuto ad assicurare autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità delle fatture elettroniche, dal momento dell’emissione fino al termine del periodo di conservazione.
Al riguardo, viene chiarito che:
• per “autenticità dell’origine” si intende che deve essere certa l’identità del cedente/prestatore di servizi o dell’emittente;
• per “integrità del contenuto” si intende che il contenuto delle fatture non può essere alterato;
• il soggetto emittente deve garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto delle
fatture mediante l’utilizzo della “tecnologia ritenuta più idonea” (ad es. sistemi di controllo
di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e l’operazione di riferimento, la firma elettronica qualificata, sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati);
• la leggibilità delle fatture emesse, per tutto il periodo di conservazione, può essere garantita mediante la messa a disposizione di un “visualizzatore adeguato e affidabile del formato elettronico delle fatture”, precisando che la firma elettronica avanzata e la trasmissione elettronica dei dati non sono di per sé sufficienti ad assicurare la leggibilità.
Messa a disposizione delle fatture elettroniche
Per “messa a disposizione” delle fatture elettroniche al destinatario (presupposto che sancisce
l’emissione delle stesse) si intende la reperibilità tramite accesso ad un sito Internet, server o altro
supporto informatico, ovvero l’invio tramite e-mail contenente un protocollo di comunicazione ed
un link di collegamento che permetta di effettuare in qualsiasi momento il download delle fatture.
Inoltre, ai fini della trasmissione elettronica delle fatture, non è più richiesto un “previo accordo”
con il destinatario, ma è sufficiente l’accettazione da parte del destinatario del mezzo di trasmissione utilizzato.
Conservazione delle fatture elettroniche
La circolare specifica che la conservazione in forma analogica delle fatture da parte del destinatario non preclude la conservazione elettronica delle stesse da parte dell’emittente.
Inoltre, viene chiarito che, qualora il soggetto passivo scelga di conservare le fatture in forma
elettronica presso un altro Stato, dovrà comunque seguire le regole di tenuta e conservazione
previste dalla disciplina italiana e consentire all’Amministrazione italiana l’accesso ai documenti
e l’acquisizione degli stessi anche in forma elettronica.
Fattura differita
In materia di fatturazione differita, di cui all’art. 21 co. 4 del DPR 633/72, la circolare specifica
che:
10
segue
• al fine di rendere individuabili le prestazioni di servizi ammesse alla fatturazione differita si
deve fare riferimento alla “documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare
del tipo di attività svolta” (ad es. documento che attesta l’incasso del corrispettivo, contratto, nota di consegna lavori, lettera di incarico, relazione professionale, ecc.);
• è possibile emettere un’unica fattura differita anche nel caso di una singola cessione di beni
o prestazione di servizi, effettuata nello stesso mese nei confronti del medesimo cliente.
Fattura semplificata
In merito alla fattura semplificata di cui all’art. 21-bis del DPR 633/72, viene chiarito che:
• può essere emessa indicando i soli dati identificativi del cessionario/committente (ditta, ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio), in luogo del codice fiscale o numero di partita IVA;
• qualora emessa con la sola indicazione del codice fiscale o numero di partita IVA del
cessionario/committente, la fattura può essere registrata con il solo riferimento ai predetti
dati contenuti in fattura;
• il limite di importo di 100,00 euro previsto per la fattura semplificata non si applica all’emissione di nota di variazione ex art. 26 del DPR 633/72 in forma “semplificata”.
Fiscale
ris. Agenzia delle
Entrate 20.6.2014
n. 64
Tutti i soggetti
Esenzione da
imposta di
registro dell’atto
di affrancazione
di usi civici
ESENZIONE DA IMPOSTA DI REGISTRO DELL’ATTO DI AFFRANCAZIONE DI USI CIVICI
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella ris. 20.6.2014 n. 64, gli atti di affrancazione di terre gravate da usi civici realizzati dall’1.1.2014 continuano a godere dell’esenzione
da imposta di registro prevista dall’art. 2 della L. 692/81.
Soppressione di esenzioni ed agevolazioni per l’imposta di registro sui trasferimenti
immobiliari
Si ricorda che l’art. 10 co. 4 del DLgs. 23/2011, nell’ambito della riforma dell’imposizione indiretta dei trasferimenti immobiliari entrata in vigore l’1.1.2014, ha disposto la soppressione di
tutte le agevolazioni ed esenzioni operanti per l’imposta di registro in relazione agli atti traslativi
di immobili o di diritti reali immobiliari a titolo oneroso (salve talune specifiche eccezioni).
Atti di affrancazione di terre gravate da usi civici
Secondo l’Agenzia, atteso che l’atto di affrancazione non configura un trasferimento immobiliare a titolo oneroso, per esso non opera la norma recata dall’art. 10 co. 4 del DLgs. 23/2011,
restando, così, escluso dagli effetti abrogativi della norma. Ne deriva che gli atti di affrancazione di terre gravate da usi civici vanno esenti da imposta di registro anche se posti in essere
dopo il 31.12.2014.
Invece – prosegue l’Agenzia nella ris. 64/2014 – gli atti elencati dall’art. 2 della L. 692/81
che realizzino trasferimento o costituzione di diritti reali a titolo oneroso, non possono godere
dell’esenzione, in quanto abrogata dall’art. 10 co. 4 del DLgs. 23/2011.
Novità del DL 66/2014 convertito
Tale ultima affermazione dell’Amministrazione finanziaria risulta, però, superata, dopo soli 4
giorni, dalle novità normative introdotte in sede di conversione in legge del DL 24.4.2014 n. 66,
ad opera della L. 23.6.2014 n. 89.
Infatti, il quadro normativo è stato modificato, in quanto l’art. 5 co. 1-bis del DL 66/2014 convertito ha espressamente escluso dalla “soppressione” l’art. 2 della L. 1.12.81 n. 692 e l’art. 40
della L. 16.6.27 n. 1766, che prevedono l’esenzione per gli atti concernenti di usi civici.
Pertanto, dal 24.6.2014 (data di entrata in vigore della L. 89/2014, di conversione del DL 66/2014),
l’esenzione dall’imposta di registro di cui all’art. 2 della L. 692/81 e all’art. 40 della L. 1766/27 trova
applicazione nuovamente a tutti gli atti individuati dalle norme citate, sia ove essi abbiano effetti
traslativi, che in caso contrario.
Fiscale
ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN CASO DI TARDIVO VERSAMENTO
DELL’ACCONTO IMU E TASI
ris. Min. Economia
e Finanze 23.6.2014
n. 1/DF
Con la ris. 23.6.2014 n. 1/DF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito indicazioni in
merito all’inapplicabilità di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento
della prima rata TASI e IMU per il 2014, scaduta il 16 giugno scorso.
11
Tutti i soggetti
Esclusione
dall’applicazione
delle sanzioni in
caso di tardivo
versamento
dell’acconto
IMU e TASI
Inapplicabilità di sanzioni e interessi per violazioni relative al versamento TASI e IMU
Secondo il MEF, l’inapplicabilità di sanzioni ed interessi si giustifica in ragione delle criticità
relative alle tempistiche di versamento della TASI, ridefinite dal DL 88/2014, entrato in vigore il
10.6.2014, a ridosso del primo termine di scadenza (16.6.2014), nonché in ragione delle criticità legate alla determinazione stessa del tributo.
Considerata la “situazione di incertezza normativa” che ha caratterizzato il meccanismo di versamento della prima rata TASI, il MEF ritiene applicabile l’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, disposizione che prevede, tra l’altro, la non irrogazione delle sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione
della norma tributaria.
Analoghe considerazioni, secondo il MEF, valgono ai fini IMU, in ragione della stretta interdipendenza esistente fra i due tributi e dei molteplici punti di contatto, fra cui ad esempio l’identità della base imponibile.
Enti non commerciali
Nei confronti degli enti non commerciali opera l’esenzione IMU di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del
DLgs. 30.12.92 n. 504 (applicabile anche alla TASI in virtù del richiamo operato dall’art. 1 co. 3
del DL 16/2014), relativa agli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società
(esclusi i partiti politici), residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di culto.
Fuori dai casi di esenzione, gli enti non commerciali sono soggetti al particolare meccanismo di
versamento dei tributi in parola previsto dall’art. 1 co. 721 della L. 147/2013. In base a tale norma, alla data del 16.6.2014, tali soggetti avrebbero dovuto versare l’IMU a saldo dell’anno
2013, nonché la prima rata IMU e TASI, ove dovute, per l’anno 2014.
Ulteriori difficoltà, per tali soggetti, oltre alle illustrate considerazioni in tema di TASI, derivano dal
mancato perfezionamento, alla data del 16.6.2014, dell’iter di approvazione dell’apposito modello
di dichiarazione con le relative istruzioni, previsto dall’art. 6 del DM 19.11.2012 n. 200. Si ricorda,
infatti, che qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista (istituzionale e commerciale),
l’esenzione si applica alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile oppure, qualora non sia possibile identificare tale frazione, in proporzione
all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione.
Termine per sanare le violazioni
Il MEF ritiene che sussistano le condizioni perché i Comuni possano considerare applicabili le
disposizioni recate dall’art. 10 dello Statuto del contribuente, stabilendo un termine ragionevole, pari a un mese dalla scadenza del termine del 16.6.2014 ovvero dalla pubblicazione del
suddetto modello di dichiarazione, entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti
in questione senza applicazione di sanzioni e interessi.
Diritto
circ. Min. Sviluppo
economico
23.6.2014 n. 3670/C
Imprese/
professionisti
Modalità di
iscrizione nel
Registro delle
imprese della
PEC-imprese
MODALITÀ DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA PEC-IMPRESE
Come dato conto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Agenzia per l’Italia Digitale, su
segnalazione dell’INAIL, sussiste ancora un elevato numero di identici indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) assegnati a due o più imprese iscritte nel Registro delle imprese (nota
Presidenza del Consiglio dei Ministri 11.6.2014 prot. n. 6097/AGID).
Come chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico, nella circ. 23.6.2014 n. 3670/C, si tratta di
“anomalie” che vanno rimosse, preannunciando al contempo misure per “garantire la tendenziale
esaustività ed affidabilità degli indirizzi di PEC desumibili dal Registro delle imprese”.
L’obiettivo sarà in definitiva quello di assicurare la presenza di un indirizzo di PEC per ogni impresa, senza più alcuna condivisione dello stesso indirizzo di PEC da parte di più imprese,
mediante un’eliminazione progressiva delle duplicazioni.
Obbligo PEC imprese-professionisti
L’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC è stato imposto:
• per le imprese costituite in forma societaria, dall’art. 16 co. 6 e 6-bis del DL 185/2008 (conv.
L. 2/2009);
• per le imprese individuali, dall’art. 5 co. 1 e 2 del DL 179/2012 (conv. L. 221/2012);
• per i professionisti iscritti ad un albo o elenco, dall’art. 16 co. 7 del DL 185/2008 (conv.
L. 2/2009).
12
segue
Chiarimenti ministeriali
Il MISE, con precedente lettera circolare 9.5.2014 prot. n. 77684, aveva sostenuto la necessità di
un indirizzo di PEC univoco ed esclusivo per ogni impresa (societaria o individuale).
Più precisamente, in caso di rilevamento, d’ufficio o su segnalazione di terzi, dell’iscrizione di un
indirizzo di PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un’altra (o di più
altre) o dell’iscrizione sulla posizione di un’impresa di un indirizzo PEC che non sia “proprio” della
stessa, si provvede alla cancellazione del dato in questione, previa intimazione all’impresa
interessata (o alle imprese interessate) a sostituire l’indirizzo registrato con un indirizzo di PEC
“proprio”.
Diritto
RIDUZIONE DEL 50% DEL DIRITTO CAMERALE
DL 24.6.2014 n. 90
L’art. 28 del DL 24.6.2014 n. 90 (da convertire in legge entro il 23.8.2014) dispone la riduzione
del 50% del diritto camerale annuale.
Imprese
Decorrenza
Riduzione
del 50% del
diritto camerale
La misura è applicabile per il tributo dovuto “a decorrere dall’esercizio finanziario successivo
all’entrata in vigore del presente decreto”, ossia dal 2015.
Ambito soggettivo
La riduzione dovrebbe essere fruibile da tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto camerale,
ancorché non qualificati strettamente come “imprese”: ad esempio, i soggetti che, esercitando
l’attività d’impresa solo in via sussidiaria rispetto all’attività principale, non sono tenuti all’iscrizione
al Registro delle Imprese, ma esclusivamente al REA (associazioni, fondazioni).
Valutazione del beneficio per le imprese
Qualora la riduzione venisse confermata nel testo definitivo di legge, il suo effettivo impatto sulle
imprese potrà comunque essere valutato solo a fine anno (2014), quando saranno noti anche gli
eventuali nuovi importi del diritto camerale per il 2015. Si ricorda, infatti, che il co. 5 dell’art. 18
della L. 580/93 consente al Ministero dello Sviluppo economico di disporre, in caso di significative
variazioni del fabbisogno delle CCIAA, aggiornamenti del diritto camerale da adottare con decreto entro il 31 ottobre dell’anno precedente.
Revisione
OIC 15, OIC 20 e
OIC 21
Società di
capitali
Approvazione
definitiva dei
documenti OIC
15, OIC 20 e OIC
21
APPROVAZIONE DEFINITIVA DEI DOCUMENTI OIC 15, OIC 20 E OIC 21
In data 26.6.2014, sono stati pubblicati sul sito Internet www.fondazioneoic.eu i primi tre principi contabili nazionali approvati in via definitiva dagli Organi dell’OIC nell’ambito del progetto di
aggiornamento avviato nel 2010.
Si tratta, in particolare, dei documenti OIC 15 - Crediti, OIC 20 - Titoli di debito e OIC 21 - Partecipazioni e azioni proprie, che erano stati pubblicati in bozza e sottoposti a consultazione
pubblica nel corso del 2012 (2014, per l’integrazione dell’OIC 15 relativa alla cancellazione dei
crediti).
Le nuove edizioni sono state elaborate allo scopo di rendere più agevoli la lettura e l’utilizzo. Le
variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali.
Modifiche contenutistiche
La nuova versione dell’OIC 20 tratta esclusivamente la tematica dei titoli di debito, mentre la
disciplina relativa alle partecipazioni e alle azioni proprie è ora inclusa nel nuovo OIC 21.
Inoltre, la disciplina relativa al metodo del patrimonio netto, trattata nel precedente OIC 21, è
ora inclusa nel nuovo OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto.
Decorrenza
In merito alla data di entrata in vigore, è previsto che tutti e tre i nuovi principi contabili si applichino ai bilanci chiusi a partire dal 31.12.2014.
È, tuttavia, consentita un’applicazione anticipata.
13
Lavoro
MODALITÀ DI CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO AI FINI PREVIDENZIALIASSICURATIVI E PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI INQUADRAMENTO
circ. INPS 25.6.2014
Con la circ. 25.6.2014 n. 80, l’INPS fornisce le istruzioni operative
n. 80
Datori di lavoro
Modalità di
classificazione
dei datori di
lavoro ai fini
previdenzialiassicurativi e
procedura
automatizzata di
inquadramento
– e due manuali on line –
in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assicurativi, con particolare
riferimento all’utilizzo della procedura automatizzata di inquadramento predisposta dal medesimo
Istituto previdenziale.
Procedura automatizzata di inquadramento
Con riferimento alla predetta procedura di inquadramento, si precisa che tale sistema automatizzato consente di attribuire – al momento della presentazione della domanda – la matricola, il
codice statistico contributivo (CSC) e gli eventuali codici di autorizzazione che possono avere
effetto sulla tipologia e sulla misura dei contributi dovuti. Operativamente, l’inquadramento dell’impresa avviene tramite un’autocertificazione dell’attività dichiarata – soggetta comunque a
verifica dell’INPS – che può essere prodotta, se necessario, anche sulla base della compilazione di un questionario ad hoc. Nel caso di particolari attività che richiedano ulteriori approfondimenti, ad esempio circa le modalità di svolgimento delle stesse, l’inquadramento verrà effettuato
dalla competente Sede INPS. Invece, in caso di attività multiple in capo alla medesima impresa,
non caratterizzate dall’autonomia funzionale ed organizzativa, ai fini dell’inquadramento, l’oggetto
dell’azienda deve essere valutato unitariamente sulla base della natura dell’attività prevalente,
con l’individuazione di quella primaria. In altri termini, l’inquadramento deve essere generalmente
unico e determinato dall’attività prevalente, mentre le altre attività sono da considerarsi accessorie alla principale e, di conseguenza, assimilate ad essa, seguendone il regime giuridico e contributivo. Tuttavia, resta possibile l’apertura di una posizione per l’attività secondaria, diversa da
quella principale, qualora l’attività secondaria rientri in un diverso settore e presenti i caratteri di
autonomia funzionale ed organizzativa, che legittimino l’attribuzione di distinti inquadramenti
previdenziali.
Applicazione della classificazione ATECO 2007
In allegato alla circolare in esame vengono messi a disposizione due manuali on line, aggiornati
con l’adozione della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 – in sostituzione
della precedente catalogazione ISTAT 1991 – e dedicati, rispettivamente, alla classificazione
dei datori di lavoro e alla procedura di “Iscrizione e Variazione Azienda Internet”. A tal proposito,
si precisa che qualora il codice ATECO 2007 riguardante l’attività economica esercitata – e/o la
sua descrizione – non coincidesse con quello presente nella CCIAA, l’inquadramento previdenziale dovrà comunque essere attribuito in relazione all’attività economica dichiarata e/o al
codice ATECO 2007 indicato nella domanda d’iscrizione all’INPS.
Obbligo dell’unicità della posizione aziendale
Nella circ. 80/2014 viene, inoltre, fatto il punto sul c.d. principio dell’unicità della posizione contributiva aziendale. Al riguardo, l’INPS evidenzia che nel caso dell’apertura di diverse posizioni
aziendali, in ragione delle quali – ai sensi dell’art. 49 della L. 88/89 – sono previsti obblighi
contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro e dalle quali possono discendere
anche diverse classificazioni ai fini previdenziali, il principio dell’unicità della posizione contributiva aziendale non può considerarsi discrezionale ma deve intendersi come obbligatorio. Tuttavia,
per consentire un graduale adeguamento a tale principio da parte di tutte le imprese interessate,
nella circolare in argomento si ricorda che è previsto un periodo transitorio fino al prossimo
31.12.2014, entro il quale i datori di lavoro – anche per mezzo di professionisti abilitati – dovranno registrare nella procedura “Iscrizioni e Variazioni” le unità operative alle quali abbinare i
lavoratori che attualmente fanno capo a matricole aziendali diverse e chiedere la chiusura delle
posizioni contributive secondarie.
Lavoro
SGRAVI CONTRIBUTIVI SUI PREMI DI RISULTATO PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA DI SECONDO LIVELLO PER L’ANNO 2013
circ. INPS 17.6.2014
n. 78
Con la circ. INPS 17.6.2014 n. 78 vengono fornite le prime indicazioni operative riguardo alle
disposizioni contenute nel DM 14.2.2014, con cui viene disciplinata l’agevolazione contributiva
sui premi di produttività e di risultato previsti dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o
territoriale), ed erogati ai dipendenti nel corso del 2013. Si tratta, in pratica, dello sgravio contributivo introdotto in via sperimentale dall’art. 1 co. 67 e 68 della L. 24.12.2007 n. 247, e in seguito “stabilizzato” dall’art. 4 co. 28 della L. 28.6.2012 n. 92.
Lavoratori
14
Sgravi
contributivi sui
premi di risultato
previsti dalla
contrattazione
collettiva di
secondo livello
per l’anno 2013
Determinazione dello sgravio contributivo
Nella circolare in esame si ricorda che lo sgravio viene applicato sugli importi previsti dalla
contrattazione di secondo livello – aziendale o territoriale – e può essere concesso entro il
limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. In particolare, la riduzione contributiva assume un valore massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro,
al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative
spettanti e, per le imprese agricole, al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati.
Rimane, in ogni caso, escluso dal beneficio il contributo (0,30%) ex art. 25 co. 4 della L. 21.12.78
n. 845, versato nel 2013 dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per l’ASpI.
Lo sgravio risulta invece totale per quanto riguarda la quota del lavoratore: in pratica, sarà pari al
9,19% per la generalità dei dipendenti, ovvero al 9,49% qualora il datore di lavoro sia in ambito
CIGS, nonché all’8,84% per gli operai agricoli, mentre per gli apprendisti la quota sarà pari al
5,84%.
Invece, non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3-ter del DL 19.9.92 n. 384,
dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l’anno 2013 è pari a 46.031,00 euro, ovvero 3.836,00 euro mensili.
Requisiti per fruire dell’agevolazione
Per poter beneficiare dell’agevolazione in argomento, i datori di lavoro innanzitutto essere in
regola con i versamenti contributivi e, nel corso del 2013, aver erogato trattamenti economici e
normativi conformi a quanto stabilito dall’art. 1 co. 1 del DL 338/89, ossia non inferiori all’importo
delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali più
rappresentative su base nazionale. Invece, con riferimento agli accordi collettivi che prevedono
l’erogazione di premi di produttività, si precisa che devono essere sottoscritti e depositati dai
datori di lavoro presso le DTL entro il 30.6.2014 (ovvero entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del citato DM, avvenuta lo scorso 29.5.2014).
Presentazione della domanda di sgravio
L’istanza di sgravio, che i datori di lavoro (anche tramite intermediari abilitati) dovranno inoltrare
all’INPS, deve contenere specifici dati identificativi dell’azienda nonché relativi all’accordo collettivo di secondo livello stipulato a tal fine. Per quanto riguarda la procedura on line da utilizzare
per l’invio dell’istanza, l’Istituto previdenziale annuncia che in attesa di un suo rilascio sul sito
www.inps.it, con apposito messaggio verrà comunicata la documentazione a supporto della
composizione dei flussi XML e sarà resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile la trasmissione telematica delle predette istanze, caratterizzata da elementi di semplificazione, come
ad esempio la possibilità di utilizzare i dati già presenti nei flussi UNIEMENS.
IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI
Fiscale
AMBITO APPLICATIVO DELLA PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE SOMME
RISULTANTI DA UNICO 2014
DPCM 13.6.2014
Con il DPCM 13.6.2014 (pubblicato sulla G.U. 16.6.2014 n. 137) è stata disposta la proroga dei
versamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO 2014 e IRAP 2014, a favore dei contribuenti con
studi di settore.
Contribuenti
con studi di
settore
Ambito
applicativo della
proroga
dei termini di
versamento
delle somme
risultanti da
UNICO 2014
Soggetti interessati
La proroga dei versamenti riguarda i contribuenti che:
• esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
• dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro).
Possono beneficiare della proroga anche:
• i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore elaborati (diverse da
quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al
suddetto limite) o cause di inapplicabilità degli studi stessi;
• i c.d. “nuovi contribuenti minimi” che svolgono attività economiche per le quali sono previsti
gli studi di settore, ancorché essi siano esclusi per legge dalla relativa applicazione.
15
segue
Il differimento riguarda inoltre i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, da un soggetto con i suddetti requisiti. Sono
quindi interessati anche:
• i soci di società di persone;
• i collaboratori di imprese familiari;
• i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
• i componenti di associazioni di artisti o professionisti (es. professionisti dello studio associato);
• i soci di società di capitali “trasparenti”.
Nuovi termini di versamento
Per i suddetti soggetti, i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014, in scadenza il 16.6.2014, possono quindi essere effettuati:
• entro il 7.7.2014, senza alcuna maggiorazione;
• dall’8.7.2014 al 20.8.2014, con la maggiorazione dello 0,4%.
Versamenti oggetto di proroga
Oltre ai versamenti delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES), delle relative addizionali e dell’IRAP,
la proroga si applica anche agli altri versamenti che devono essere effettuati negli stessi termini
delle imposte dirette.
Si tratta, ad esempio, dei versamenti relativi:
• ad imposte sostitutive (es. cedolare secca sulle locazioni, capital gain, imposta sostitutiva
del 10% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime
per le nuove iniziative produttive, imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e
dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “nuovi contribuenti minimi”, imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività dei lavoratori dipendenti privati);
• al contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito complessivo IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui;
• alle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono
immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
• al saldo IVA dei contribuenti che presentano la dichiarazione unificata (con le previste maggiorazioni dal 17.3.2014);
• all’IVA dovuta per l’adeguamento agli studi di settore;
• al diritto annuale di iscrizione nel Registro delle imprese;
• al saldo e al primo acconto dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate.
Soci di srl “non trasparenti”
Secondo quanto chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173, la proroga si applica
anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:
• interessate dalla proroga in esame;
• ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”.
Infatti, poiché tali soci determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo”
proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento
dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli studi di settore.
Tuttavia, come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59, il differimento interessa
esclusivamente il versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es.
IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in
quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
Termini di rateizzazione
Per quanto riguarda la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, poiché il termine di versamento della prima rata coincide con quello del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito al 7.7.2014 o al 20.8.2014 con la maggiorazione dello 0,4%.
Per i termini di versamento delle rate successive, rimane invece invariata la scadenza del
giorno 16 di ciascun mese, per i soggetti titolari di partita IVA, e della fine di ciascun mese, per
gli altri contribuenti, anche se scadono nello stesso mese della prima rata.
16
Fiscale
TERMINE DI TRASMISSIONE TELEMATICA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEI MODELLI
730/2014
8.7.2014
Per effetto della proroga stabilita dal DPCM 3.6.2014, per i soggetti che prestano assistenza
fiscale (CAF o professionista) scade l’8.7.2014 (invece del 30.6.2014) il termine di trasmissione
telematica all’Agenzia delle Entrate:
• dei modelli 730/2014 e delle schede per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’IRPEF
(modelli 730-1);
• della comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2014 elaborati (modelli 730-4), ai
fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.
Soggetti che
prestano
assistenza
fiscale
Trasmissione
all’Agenzia
delle Entrate dei
modelli 730/2014
PROCEDURE PRATICHE
SOCIETÀ DI COMODO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO MINIMO E LIMITAZIONI PER IL CREDITO IVA
Per le società di comodo, l’art. 30 della L. 724/94 prevede diverse penalizzazioni fiscali.
Nell’ambito delle imposte sui redditi, tali società:
• sono tenute a dichiarare un reddito minimo, calcolato sulla base di appositi coefficienti applicati ai valori
dei beni dell’attivo patrimoniale;
• sono tenute ad assolvere sul reddito imponibile una maggiorazione IRES del 10,5% (non dovuta dalle
società di persone);
• possono utilizzare le perdite fiscali solo per la parte che eccede il reddito minimo.
Per quanto riguarda l’IRAP, tali società sono tenute a dichiarare una base imponibile minima, determinata
sommando al reddito minimo i costi indeducibili ai fini del tributo regionale.
Ai fini dell’IVA sono, invece, previsti:
• il divieto di compensare nel modello F24, nonché di richiedere a rimborso o di cedere a terzi, il credito
IVA che risulta dalla dichiarazione annuale;
• la perdita definitiva del credito, se per tre periodi d’imposta consecutivi la società risulta di comodo e
realizza un ammontare di operazioni rilevanti ai fini dell’IVA inferiore all’ammontare dei ricavi minimi.
Presupposti: insufficienza dei ricavi o perdite sistematiche
Le limitazioni sopra descritte riguardano entrambe le fattispecie di società “di comodo”:
• società non operative;
• società in perdita sistematica.
Naturalmente, esse scattano se tali società non sono in grado di fare valere alcuna causa di esclusione o
disapplicazione automatica o, se hanno presentato istanza di disapplicazione, essa è stata respinta.
Società non operative
A norma dell’art. 30 co. 1 della L. 724/94, si considerano “non operative” le società con un ammontare complessivo di ricavi, di incrementi delle rimanenze e di proventi (esclusi quelli straordinari), risultanti dal Conto
economico, inferiori alla somma degli importi ottenuti applicando determinate percentuali al costo fiscalmente riconosciuto delle seguenti attività, assunto nella sua media triennale:
• partecipazioni e crediti finanziari;
• immobili e navi (solo se iscritti tra le immobilizzazioni);
• altre immobilizzazioni.
Al valore delle partecipazioni e dei crediti deve essere applicata la percentuale del 2%.
Per gli immobili è prevista, in via ordinaria, la percentuale del 6%. Tale percentuale è ridotta:
• al 5%, per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10 (immobili ad uso ufficio);
• al 4%, per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti (a
partire dal terzo esercizio successivo a quello dell’acquisizione, l’immobile torna a scontare l’aliquota del
6%);
• all’1%, per gli immobili situati nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 1.000 abitanti.
17
Il valore delle altre immobilizzazioni, materiali o immateriali, anche in leasing, è soggetto al coefficiente del
15%.
Con la ris. 20.12.2013 n. 101, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “ai fini del calcolo delle risultanze
medie degli immobili (fatti oggetto di rivalutazione ai sensi del D.L. n. 185 del 2008) nell’ambito del triennio di
cui all’articolo 30, comma 2, primo periodo, della L. n. 724 del 1994, dovranno essere presi in considerazione i valori fiscalmente rilevanti nei singoli periodi d’imposta compresi nel triennio”.
Si prenda, ad esempio, un immobile abitativo rivalutato nel bilancio 2008, con efficacia anche ai fini fiscali,
da 100.000,00 euro a 400.000,00 euro.
Con l’impostazione delineata dalla ris. 101/2013, per ciascuno dei periodi agevolati al 4% la media su cui
applicare l’aliquota prende in considerazione il valore fiscalmente rilevante nell’esercizio per il quale si effettua il calcolo e quello fiscalmente rilevante per i due precedenti. Ragionando in questo modo, i ricavi minimi
sono così calcolati:
• 2013 ➝ (100.000 + 100.000 + 400.000)/3 × 4% = 8.000,00 euro;
• 2014 ➝ (100.000 + 400.000 + 400.000)/3 × 4% = 12.000,00 euro;
• 2015 ➝ (400.000 + 400.000 + 400.000)/3 × 4% = 16.000,00 euro.
Società in perdita sistematica
L’art. 2 co. 36-decies e 36-undecies del DL 138/2011 ha esteso il regime delle società non operative di cui
all’art. 30 della L. 724/94:
• alle società ed enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi;
• alle società ed enti che, nel medesimo arco temporale, presentano due dichiarazioni in perdita fiscale e la
rimanente con un reddito inferiore a quello minimo determinato a norma dell’art. 30 co. 3 della L. 724/94.
La particolarità della norma è rappresentata dal fatto che, a differenza delle società non operative per insufficienza dei ricavi, la normativa in questione è stata concepita sulla base dell’assunzione per cui, in presenza
di almeno una delle condizioni sopra esposte, la società si considera di comodo nel periodo d’imposta
successivo: ad esempio, è considerata di comodo nel 2013 una società che ha dichiarato perdite fiscali per i
periodi d’imposta (consecutivi) 2010, 2011 e 2012.
La disciplina della società in perdita sistematica opera anche in assenza dei presupposti previsti dall’art. 30
co. 1 della L. 724/94, ovvero anche quando i ricavi dichiarati sono superiori a quelli minimi determinati attraverso l’applicazione delle percentuali.
Pertanto, riprendendo l’esempio appena proposto, la società che ha dichiarato perdite fiscali per tutto il triennio 2010-2012 e che non è in grado di fare valere né le cause di esclusione o disapplicazione automatica, né
un interpello favorevole, risulta di comodo per il 2013 anche se in tale esercizio dichiara un ammontare di
ricavi superiore a quello minimo determinato in base ai coefficienti.
Imposte sui redditi
Alle società di comodo (sia non operative per insufficienza dei ricavi, sia in perdita sistematica) è imputato, in
primo luogo, un reddito minimo ai fini IRPEF/IRES.
Tale reddito minimo è determinato sommando gli importi derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui
all’art. 30 co. 3 della L. 724/94 ai valori dei beni dell’attivo patrimoniale, secondo lo schema sotto riportato.
Determinazione del reddito minimo presunto
Valore delle azioni o quote di partecipazione in società di capitali e di persone, strumenti
finanziari, obbligazioni e altri titoli, comprese quelle immobilizzate, aumentato dei valori dei
crediti da operazioni di finanziamento
Valore dei beni immobili e delle navi (art. 8-bis co. 1 lett. a) del DPR 633/72), anche in
leasing
Valore dei beni immobili classificati nella categoria catastale A/10
Valore gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti
Valore degli immobili (di qualunque natura) situati in Comuni con popolazione inferiore ai
1.000 abitanti
Valore delle altre immobilizzazioni, anche in leasing
Percentuali
1,5%
4,75%
4%
3%
0,9%
12%
Con particolare riferimento agli immobili a destinazione abitativa oggetto di rivalutazione ai sensi del DL
185/2008, la cui efficacia ai fini fiscali è stata prevista con decorrenza dal 2013, le percentuali e i valori sono
i seguenti (ris. Agenzia delle Entrate 20.12.2013 n. 101 e risposta ad interrogazione parlamentare 7.5.2014
n. 5-02737):
18
Periodo d’imposta
2008-2012
2013-2014-2015
2016-…
Valore
Non rivalutato
Rivalutato
Rivalutato
Percentuale
4,75%
3%
4,75%
Le percentuali indicate nelle tabelle precedenti devono essere applicate al valore di tali aggregati rilevati
nell’esercizio per il quale si procede al calcolo.
Si tratta, pertanto, di una differenza rispetto ai criteri utilizzati per la determinazione dei ricavi delle società
non operative, per i quali rileva invece la media triennale.
Qualora, invece, i beni immobili siano rivalutati ex art. 1 co. 140 - 146 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di
stabilità 2014), il valore rivalutato assumerà efficacia a decorrere dal periodo d’imposta 2016.
Esempio di calcolo del reddito minimo
Per un’ipotesi di calcolo del reddito minimo presunto, si consideri la situazione di una società nel cui bilancio
2013 sono presenti:
• immobili ad uso ufficio per 300.000,00 euro;
• immobilizzazioni per 20.000,00 euro;
• una partecipazione acquistata al costo di 200.000,00.
Se la società risulta in perdita nel triennio 2010-2012, il reddito minimo da dichiarare nel 2013 è determinato
nel seguente modo:
Tipologia beni
Immobili A/10
Immobilizzazioni
Partecipazioni
TOTALE
Valore 2013
300.000
20.000
200.000
%
4%
12%
1,5%
Reddito presunto
12.000
2.400
3.000
17.400
Se il reddito dichiarato è inferiore (o è una perdita), esso deve essere adeguato al minimo (salvo, naturalmente, che la società non intenda successivamente contestare l’avviso di accertamento che l’Agenzia delle
Entrate notificherà in caso di scostamento).
Proventi non tassati a seguito di agevolazioni
Il prospetto per la determinazione del reddito minimo (nel modello UNICO 2014, i righi di riferimento sono
RS124 – UNICO 2014 SC – e RS19 per UNICO 2014 SP) indica che occorre sottrarre dal reddito minimo gli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di agevolazioni, quali, ad esempio, proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, dividendi e
plusvalenze esenti per il 95%, quota delle plusvalenze non tassata per effetto del frazionamento in un massimo di 5 periodi d’imposta ex art. 86 co. 4 del TUIR (ris. Agenzia delle Entrate 16.10.2013 n. 68).
Pertanto, ai fini dell’adeguamento occorre confrontare il reddito effettivamente prodotto con il reddito minimo
presunto, diminuito della quota non tassata di tali componenti.
Casella “Variazioni in aumento”
Nel prospetto per il calcolo del reddito minimo di UNICO 2014 è stata inserita la casella “Variazioni in aumento”, volta ad accogliere l’importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in
relazione alla quota di plusvalenza rinviata, in virtù dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 86 co. 4 del TUIR.
Pertanto, il reddito minimo (rigo RS 123, colonna 5, per UNICO 2014 SC) deve essere:
• ridotto della quota di plusvalenze che, nell’esercizio, sono state rinviate al futuro con un’apposita variazione in diminuzione;
• aumentato della quota della plusvalenza iscritta in bilancio in precedenti esercizi ma tassata nell’esercizio (attraverso un’apposita variazione in aumento).
Scomputo dell’ACE
Per quanto riguarda l’ACE:
• per le società di persone, l’incentivo va direttamente a ridurre il reddito minimo nel prospetto del quadro
RS;
• per le società di capitali, invece, occorre prima riportare il reddito minimo nel quadro RN e poi ridurre
tale ammontare in funzione dell’ACE.
Maggiorazione IRES del 10,5%
Per tutte le società di comodo (sia per insufficienza dei ricavi, sia in perdita sistematica) è prevista una
maggiorazione IRES del 10,5%.
19
Trattandosi di una maggiorazione IRES, essa non riguarda le società di persone, per le quali quindi il reddito, pur se adeguato al minimo presunto, viene tassato in capo ai soci secondo le aliquote ordinarie.
Il prelievo aggiuntivo è dovuto su tutto il reddito imponibile della società, e non sulla sola eventuale eccedenza rispetto al reddito effettivamente prodotto, sia assoggettata alla maggiorazione. Ciò è, naturalmente, possibile se esiste un’eccedenza; nel caso contrario, in cui il reddito è adeguato al minimo, è questo valore –
assunto al netto delle agevolazioni e delle riduzioni spettanti (es. 95% dei dividendi e delle plusvalenze
esclusi da tassazione o esenti) – quello a cui applicare la maggiorazione del 10,5%. Le istruzioni ai modelli
UNICO 2014 SC confermano la possibilità di ridurre la base imponibile da assoggettare alla maggiorazione
in ragione delle perdite fiscali pregresse, sia pure nel limite della quota di reddito che eccede quello minimo
presunto di cui all’art. 30 co. 3 della L. 724/94.
Riprendendo l’esempio in precedenza proposto, se la società (per ipotesi, una srl) risulta in perdita nel
triennio 2010-2012 e, in virtù dello “status” di società di comodo, è tenuta a dichiarare un reddito minimo di
17.400,00 euro, su questo importo è necessario assolvere non solo l’IRES (17.400,00 × 27,5% = 4.785,00
euro), ma anche la maggiorazione (17.400,00 × 10,5% = 1.827,00 euro).
La maggiorazione dovuta per il 2013 deve essere liquidata nella sezione XVIII del quadro RQ di UNICO 2014
SC. I termini di versamento sono i medesimi dell’IRES, e valgono le medesime regole previste in materia di
accertamento e riscossione per l’imposta sulle società. Per il versamento dell’addizionale IRES del 10,5%,
che avviene secondo le ordinarie modalità (compresa la possibilità di versamento rateale) nel modello F24,
la ris. Agenzia delle Entrate 14.5.2012 n. 48 ha istituito i seguenti codici tributo:
• “2018”, per il versamento della prima rata di acconto;
• “2019”, per il versamento della seconda rata di acconto;
• “2020”, per il versamento del saldo.
Per quanto riguarda, in particolare, la determinazione degli acconti per i periodi d’imposta successivi al 2013,
i contribuenti possono determinarne l’entità con il metodo storico o con quello previsionale (circ. Agenzia
delle Entrate 3/2013, § 5).
Riporto delle perdite fiscali
Per le società che dichiarano ricavi inferiori a quelli minimi determinati in base all’art. 30 della L. 23.12.94
n. 724 e per le società in perdita sistematica (art. 2 co. 36-decies - 36-duodecies del DL 138/2011) è precluso il diritto al riporto “in avanti” delle perdite eventualmente realizzate nel medesimo periodo d’imposta
(alle stesse società viene, infatti, imputato il reddito minimo).
L’art. 30 co. 3 della L. 724/94, inoltre, prevede che le perdite degli esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo presunto.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 19.6.2012 n. 25 (§ 6.1), lo “speciale” limite al
riporto delle perdite previsto dall’art. 30 della L. 724/94 trova applicazione congiuntamente a quello “generale” previsto per le società di capitali (80% del reddito imponibile che esse vanno a compensare).
Riprendendo l’esempio portato all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi di perdita riportabile pari
a 100, reddito complessivo pari a 70 e reddito minimo pari a 30:
• la perdita teoricamente utilizzabile sarà pari a 56 (80% di 70);
• tale perdita potrà essere utilizzata solamente per un ammontare di 40 (differenza tra il reddito complessivo e il reddito minimo);
• la perdita riportabile a nuovo sarà pari a 60 (100 – 40).
IRAP
L’art. 30 co. 3-bis della L. 724/94 stabilisce che la base imponibile IRAP deve risultare non inferiore al reddito minimo presunto determinato ai fini delle imposte sui redditi, aumentato:
• delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente;
• dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi;
• dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale;
• degli interessi passivi.
Come rilevato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, dal valore minimo ottenuto è in ogni caso possibile
sottrarre le agevolazioni riconosciute ai fini IRAP e le ordinarie deduzioni quali, in particolare, quelle relative
alla riduzione del c.d. “cuneo fiscale” per i dipendenti assunti a tempo indeterminato.
La determinazione della base imponibile minima ai fini dell’imposta regionale avviene nella sezione IV del
quadro IS del modello IRAP 2014.
IVA
Il co. 4 dell’art. 30 della L. 724/94 prevede:
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• la preclusione al rimborso del credito IVA o alla compensazione del credito stesso nel modello F24 (per
le società che risultano di comodo per il periodo d’imposta con riferimento al quale il credito IVA si origina);
• la preclusione alla compensazione del credito anche con il debito IVA delle successive liquidazioni
periodiche (per società di comodo che per tre periodi d’imposta non effettuino operazioni rilevanti ai fini
dell’IVA per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti).
Con la circ. Agenzia delle Entrate 14.5.2014 n. 10 (§ 3) è stato precisato che le limitazioni in esame rimangono tali anche se la società di comodo adegua in dichiarazione il proprio reddito al minimo previsto dall’art.
30 della L. 724/94.
Con riferimento alle società in perdita sistematica, le suddette limitazioni all’utilizzo del credito IVA si riferiscono all’eccedenza relativa al periodo d’imposta in cui trova applicazione la disciplina sulle società “di
comodo” (circ. Agenzia delle Entrate 15.2.2013 n. 1, § 7.2).
Conseguentemente, nel caso di società in perdita fiscale nel triennio 2010-2012, le limitazioni all’utilizzo del
credito annuale IVA, disposte dall’art. 30 co. 4, primo periodo, operano in riferimento al credito emergente
dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2013.
Sono, invece, pienamente valide le compensazioni operate nel corso del 2013 (nonché quelle effettuate sino
al 30.9.2014 – termine di presentazione della dichiarazione IVA – e aventi ad oggetto il credito 2012).
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SCADENZARIO GIUGNO 2014
Martedì 03
IVA ELENCHI "BLACK LIST" - Presentazione telematica dei modelli di comunicazione delle operazioni
-
relative al mese di aprile 2014
IVA ELENCHI "SAN MARINO" - Comunicazione degli acquisti effettuati presso operatori economici di San
Marino annotati nel mese di aprile 2014
Presentazione all'INPS domande per richiesta differimento adempimenti contributivi per ferie collettive
-
UNIEMENS - Invio telematico della denuncia Retributiva e Contributiva
Consegna da parte del Sostituto del Modello 730 compilato e 730/3 ai dipendenti
Lunedì 16
- IVA - Presentazione telematica delle dichiarazioni d'intento di cui si è usufruito nel mese di maggio 2014 (soggetti
mensili)
- IVA - Liquidazione e versamento relativi al mese di maggio 2014
- IRPEF - Versamento delle ritenute operate a maggio 2014 relative a redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati
- IRPEF - Versamento delle altre ritenute alla fonte operate a maggio 2014
- INPS GESTIONE SEPARATA - Versamento dei contributi da parte dei committenti/associanti sui compensi corrisposti a
maggio 2014
- MOD. UNICO / IRAP 2014 - Versamenti relativi a tributi e contributi IVS a saldo 2013 e primo acconto 2014 (senza
maggiorazione) per contribuenti non soggetti agli studi di settore
- IVA - Versamento saldo annuale 2013 con maggiorazione dell'1,20% per contribuenti non soggetti agli studi di settore
- IMU/TASI - Pagamento dell'acconto dell'imposta dovuta per il 2014
- CCIAA - Versamento del diritto camerale annuale 2014 (senza maggiorazione) per contribuenti non soggetti agli studi
di settore
CONSOLIDATO FISCALE - Invio telematico della comunicazione di opzione (triennio 2014-2016)
- INPS - contributi lavoro dipendente
- ENPALS - contributi mensili
- Presentazione 730 al CAAF da parte del contribuente
Martedì 24
- Consegna da parte dei CAF e dei professionisti abilitati del Modello 730 compilato e 730/3 ai dipendenti
Mercoledì 25
- IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - Presentazione degli elenchi Intrastat mese di maggio 2014
Lunedì 30
- MOD. UNICO 2014 - Presentazione del modello cartaceo in Posta (solo soggetti non obbligati alla presentazione
telematica)
- IVA ELENCHI "BLACK LIST" - Presentazione telematica dei modelli di comunicazione delle operazioni relative al mese di
maggio 2014
- IVA ELENCHI "SAN MARINO" - Comunicazione degli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino
annotati nel mese di maggio 2014
- ANAGRAFE TRIBUTARIA - Comunicazione dei dati inerenti i contratti di locazione e/o noleggio e le altre operazioni
rilevanti ai fini IVA relativi all'anno 2013
- IMU - Presentazione della dichiarazione per gli immobili per i quali nel corso dell'anno 2013 sono intervenute variazioni
-
rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta
UNIEMENS - Invio telematico della denuncia Retributiva e Contributiva
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