2014 - 2015 - 2016 AZIENDA ULSS N.1 BELLUNO PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE Piano redatto ai sensi della Legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” INDICE 1. Acronimi e definizioni……………………………………………………………………………2 2. Premesse………………………………………………………………………………………………2 3. Normativa di riferimento………………………………………………………………………3 4. Oggetto e finalità………………………………………………………………………………….4 5. Definizione di corruzione………………………………………………………………………5 6. I soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione………5 6.1 Compiti prioritari del responsabile della prevenzione della corruzione…6 6.2 Compiti dei referenti per la corruzione………………………………………………….7 7. Strumenti per la riduzione del rischio …………………………………………………7 a) La formazione……………………………………………………………………………………….7 b) La diffusione del codice di comportamento…………………………………………..7 c) La rotazione del personale……………………………………………………………………8 d) Misure di controllo inconferibilità ed incompatibilità incarichi…………….9 e) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito………………….10 f) Astensione in caso di conflitto di interesse………………………………………….10 g) Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro……………………11 h) Patti di integrità negli affidamenti……………………………………………………..12 8. Individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione…………...…….13 9. La mappatura dei rischi………………………………………………………………….…..14 10. Individuazione di attività a maggior rischio di corruzione…………….……16 11. Altre misure per prevenire il rischio di corruzione……………………………..16 12. Cronoprogramma…………………………………………………………………………….…17 13. Diffusione del P.T.P.C..…………………………………………………………………….…18 14. Relazione sull’attività svolta……………………………………………………………….18 15. Allegati…………………………………………………………………………….…………………18 1 1. Acronimi e definizioni ULSS A.N.AC. D.F.P. P.T.P.C. P.N.A. P.A.F. R.T. R.P.C. Definizioni Azienda ULSS n.1 Belluno Autorità Nazionale Anticorruzione Dipartimento per la Funzione Pubblica Piano triennale prevenzione anticorruzione Piano nazionale anticorruzione Piano aziendale formazione Responsabile trasparenza Responsabile prevenzione corruzione 2. Premessa In attuazione della Convenzione dell’ONU contro la corruzione , ratificata dallo Stato Italiano con Legge n.116 del 3 agosto 2009, è stata adottata la Legge n.190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che ha introdotto numerosi strumenti per la prevenzione del fenomeno corruttivo. Tale legge prevede che il Dipartimento della Funzione Pubblica predisponga un piano nazionale anticorruzione, attraverso il quale siano individuate le strategie prioritarie per la prevenzione e il contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione a livello nazionale e nell’ambito del quale debbono essere previste le linee guida cui ciascuna pubblica amministrazione deve attenersi nell’adottare il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione. Il Piano Nazionale anticorruzione è stato approvato dalla CIVIT , il giorno 11 settembre 2013. L’Azienda ULSS 1 Belluno, intende adempiere al dettato normativo mediante l’approvazione del presente Piano, fatte salve le successive integrazioni e modifiche che eventualmente potranno intervenire per adeguarlo ai contenuti del Piano Nazionale anticorruzione o ad altri ulteriori e più 2 specifici indirizzi. Il presente documento si basa sull’assetto aziendale come risultante al momento dell’approvazione del presente documento. Va sottolineato che il P.T.P.C. non si sostanzia in un’attività definitiva, ma come un insieme di strumenti finalizzati alla prevenzione che vengono accompagnati e mantenuti nel tempo, attraverso modifiche successive in relazione alla evoluzione organizzativa e normativa ed ai continui e necessari riscontri da parte della struttura aziendale. L’articolazione del P.T.P.C. che sarà oggetto di variazioni per mantenere la dovuta coerenza di sistema, prende forma e sostanza da quanto espresso nelle linee di indirizzo del Comitato Interministeriale per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del P.N.A. pubblicate il 12/03/2013 e dovrà soffermarsi su alcuni contenuti essenziali, a partire da quelli predeterminati dalla Legge n.190/2012 art.1 comma 9. L’Azienda ULSS n.1 di Belluno riconosce e fa proprie le finalità di prevenzione della corruzione, quali essenziali al perseguimento della mission aziendale e delle funzioni istituzionali. Contestualmente l’azienda ULSS 1 attua e sviluppa un sistema di prevenzione e monitoraggio dei comportamenti e degli illeciti basato sul “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici , ai sensi dell’art.54 del D.lgs 30 marzo 2001, n.165 di cui al DPR del 16 aprile 2013, n.62 nonché basato sul D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 3. Le Norme e gli atti di riferimento 3.1 Il livello centrale Legge 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. Obiettivo Prevenire l’insorgere di fattispecie o situazioni che danneggino la popolazione amministrata dalla sottrazione di risorse economiche e di quantità/qualità dei servizi, assicurando l’efficacia dell’azione amministrativa. Rischio Commissione dei reati di CONCUSSIONE e CORRUZIONE Strumento Introduce un sistema di RISK MANAGEMENT quale processo di gestione orientato a minimizzare i rischi connessi sia a processi di tipo operativo e gestionale che a quelli di carattere amministrativo. Circolare n.1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica. 3 Linee di indirizzo, 13 marzo 2013, del Comitato interministeriale (d.p.c.m. 16/01/2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del P.N.A. di cui alla legge 6 novembre 2012, n.190. Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, comma 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n.190”. DPR 16 aprile 2013 n.62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Ulteriori strumenti di riferimento Delibera CIVIT n.72/2013 dell’11 settembre 2013 relativa all’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 3.2 Il livello locale Deliberazione del Direttore Generale n. 593 del 17 luglio 2013 Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione. Deliberazione del Direttore Generale n. del ottobre 2013 Nomina del responsabile della trasparenza. Lettera protocollo interno del 22 novembre 2013 relativa all’individuazione dei referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. 4. Oggetto e finalità Ai sensi della L. n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” l’azienda ULSS n.1 Belluno adotta un piano triennale di prevenzione della corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione 4 degli uffici e dei maggiori processi al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio e individuare le strategie prioritarie per la prevenzione della corruzione. Viene proposta con il P.T.P.C. una classificazione del livello di rischio e vengono programmate procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in ambiti valutati esposti a rischio corruzione. L’individuazione delle aree di rischio ha la finalità di consentire l’emersione delle aree nell’ambito dell’attività dell’intera amministrazione che debbono essere presidiate più di altre mediante l’implementazione di misure di prevenzione. Si forniscono nel seguito due definizioni mutuate dal Piano Nazionale di prevenzione. Per “rischio” si intende l’effetto dell’incertezza sul corretto perseguimento dell’interesse pubblico e quindi, sull’obiettivo istituzionale dell’ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento. Per “evento” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente. 5. Definizione di corruzione La L.190/2012 non contiene una definizione di “corruzione”. Ai fini del presente P.T.P.C. il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti nell’ambito dell’azione di prevenzione e contrasto della corruzione, sono pertanto più ampie della fattispecie penalistica, che , come noto, è disciplinata negli artt.318, 319 e 319 ter, c.p. e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I , del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si evidenzi una deviazione dai fini istituzionali dell’ente. 6. I soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione Il responsabile della prevenzione della corruzione dell’Azienda ULSS n.1 Belluno, viene nominato dal Direttore Generale di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio, scelto preferibilmente tra i dirigenti di struttura complessa, adeguatamente formato e soggetto a rotazione. Con riferimento al dispiegarsi delle misure di prevenzione diviene necessario promuovere un delicato compito di raccordo con tutte le strutture aziendali. Pertanto assume valore rilevante l’apporto di un gruppo di Referenti del responsabile della prevenzione che operano in stretto collegamento per l’applicazione stessa del Piano nelle aree di attività. Il carattere complesso dell’organizzazione aziendale, tenendo anche conto dell’articolazione per centri di responsabilità, richiede l’individuazione dei referenti aziendali della prevenzione della corruzione che sono gli stessi Responsabili delle strutture aziendali, ovvero delle strutture complesse/semplici afferenti alle Direzioni aziendali o altro dirigente dagli stessi delegato per la funzione. I referenti supportano il responsabile della prevenzione della corruzione e con il medesimo collaborano/concorrono ai fini e per la definizione dei processi aziendali a rischio, per l’adozione delle 5 misure di prevenzione e contrasto alla corruzione, per le attività di verifica, controllo e monitoraggio dei processi aziendali. Tra gli altri soggetti coinvolti nella strategia di prevenzione vi sono l’OIV, il Collegio Sindacale e gli altri organismi di controllo. Tali soggetti partecipano al progetto di gestione del rischio e considerano i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti a loro attribuiti; svolgono compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa. Ulteriori soggetti coinvolti sono rappresentati dall’Ufficio dei procedimenti disciplinari e da tutti i dipendenti che devono osservare le misure contenute nel P.T.P.C. e devono segnalare le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. Questa molteplicità di soggetti coinvolti nel processo di prevenzione viene riassunta nel seguente elenco: - Direzione generale Responsabile della prevenzione della corruzione Responsabile della trasparenza Direttori e dirigenti referenti per l’anticorruzione e la trasparenza Referenti per la trasparenza Tutti i dipendenti L’OIV, il Collegio sindacale e gli altri organismi di controllo L’Ufficio dei procedimenti disciplinari 6.1 Compiti prioritari del responsabile della prevenzione della corruzione Al responsabile della prevenzione della corruzione sono attribuiti i seguenti compiti: Elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall’organo di indirizzo politico (art.1, comma 8); Definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione su proposta dei dirigenti di Unità Operativa; Verificare l’efficace attuazione del piano e della sua idoneità (art.1, comma 10 lett.a); Proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione (art.1,comma10,lett.a); Verificare, d’intesa con i dirigenti delle articolazioni aziendali competenti, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art.1,comma 10, lett. b); Individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità (art.1, comma 10, lett. c); Pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito web aziendale una relazione recante i risultati dell’attività (art.1, comma14). 6 I compiti identificati di fatto si inseriscono nella più specifica attività di gestione del rischio di corruzione. Il RPC, coadiuvato dai referenti per la corruzione, potrà effettuare verifiche campionarie sui processi di cui è stata fatta una valutazione probabilistica del rischio. 6.2 Compiti dei referenti per la corruzione I dirigenti delle articolazioni aziendali di cui alla nota 22 novembre 2013 ad oggetto: “L. n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” – Designazione dei referenti dei Servizi a supporto dell’attività dei Responsabili aziendali della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sono chiamati a determinare misure preventive attraverso una verifica periodica della valutazione connessa ai rischi dei propri uffici/servizi, nonché a scrivere procedure atte ad abbassare il rischio individuato nelle valutazioni effettuate. Tutti i dirigenti delle strutture hanno la responsabilità di effettuare la valutazione del rischio di corruzione dei processi gestiti, di definire le azioni di miglioramento da intraprendere per la prevenzione della corruzione, nonché a predisporre idonei strumenti di monitoraggio. 7. Strumenti per la riduzione del rischio a) La formazione La formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione consentendo infatti una conoscenza e una condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell’ambito del processo di prevenzione. La formazione inoltre concorre a creare una base minima di conoscenza che rappresenta l’indispensabile presupposto per programmare la rotazione del personale. In aggiunta la formazione permette di creare competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova funzione da esercitare a seguito della rotazione. 7 L’azienda ULSS n.1 emana il piano annuale di formazione dei dipendenti. Nell’ambito del piano annuale sarà individuata, a decorrere dal 2014, la formazione per le attività a rischio di corruzione. I dirigenti entro il 30 settembre di ogni anno propongono i dipendenti da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11 art.1 L.190/2012. Ciascun dirigente di struttura propone entro il 30 settembre di ogni anno al RPC il piano annuale di formazione della propria struttura, con esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio corruzione individuate nel presente piano. La proposta deve riportare: Le materie oggetto di formazione I dipendenti, i funzionari e dirigenti che svolgono attività nell’ambito delle materie citate b) La diffusione del codice di comportamento Il Decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 16 aprile 2013 “62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Dls 30\03\2001, n.165” stabilisce l’obbligo di “assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico”. Il regolamento si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto. Secondo quanto previsto dall’art. 54, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 1, comma 2, del Codice, ciascuna amministrazione deve definire, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio O.I.V., un proprio Codice di comportamento. A tal fine la C.I.V.I.T., il 24 ottobre 2013, ha adottato con la Delibera n. 75/2013 le linee guida in materia di codici di comportamento che devono essere adottati dalle pubbliche amministrazioni. La L. n. 190, a differenza del passato, definisce che la violazione delle regole del Codice generale approvato con D.P.R. e dei Codici adottati da ciascuna amministrazione dà luogo a responsabilità disciplinare. Quindi, le norme contenute nei Codici di comportamento fanno parte a pieno titolo del “codice disciplinare”. Gli obblighi di condotta del Codice, inoltre, si estendono anche nei confronti di tutti i collaboratori dell’amministrazione, dei titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità, nonché nei confronti di collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell’amministrazione. Per quanto riguarda l’Azienda ULSS n. 1 si è provveduto tempestivamente a pubblicare sulla rete INTRANET aziendale il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ed inoltre è stato messo a disposizione di tutti i dipendenti nell’ambito dell’”Angolo del dipendente”. In aggiunta il Codice di comportamento viene consegnato ai nuovi assunti. c) Rotazione del personale Tra le misure più importanti nell’impostare la strategia di prevenzione della corruzione si annovera la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione. Questo tipo di approccio è stato sottolineato anche a livello internazionale. 8 L’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. D’altro canto, la specificità delle Aziende sanitarie non rende sempre possibile applicare il principio della rotazione del personale, basti pensare per il personale sanitario ai primari, incarichi conferiti con concorso, dove è prevista un’altissima professionalità, contrattualmente il mancato rinnovo dell’incarico può essere solo conseguenza di giudizio negativo e non esistono reali alternative se non a grave discapito della qualità dei servizi resi ai cittadini e/o un notevole aggravio dei costi. Parimenti l’esiguità dei Dirigenti dell’Area Tecnico, Professionale ed Amministrativa, la notevole differenza delle professionalità previste richiedono frequentemente specifici percorsi formativi e portano a maturare esperienze lavorative molto distanti e difficilmente intercambiabili, se non rischiando la paralisi amministrativa. Il presente piano, ferme restando la necessità di mantenere continuità e coerenza negli indirizzi e le necessarie competenze nell’assunzione di responsabilità dirigenziali di coordinamento e di controllo delle strutture, prevede che sia individuata una metodologia operativa che definisca in modo appropriato il meccanismo alla base della rotazione e le scelte strategiche che lo sottendono. L’attuazione della misura richiede: La preventiva identificazione degli uffici e servizi che svolgono attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione; L’individuazione, nel rispetto della partecipazione sindacale, delle modalità di attuazione della rotazione in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento dell’amministrazione, mediante adozione di criteri generali; La definizione dei tempi di rotazione; Nel caso di impossibilità di applicare la misura di rotazione per il personale dirigenziale a causa di motivati fattori organizzativi, l’amministrazione pubblica applica la misura al personale non dirigenziale, con riguardo innanzitutto ai responsabili di procedimento. d) Misure di controllo inconferibilità ed incompatibilità incarichi Il D.Lgs n. 39 del 8 aprile 2013 definisce” inconferibilità” come la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali interni o esterni a coloro che: Abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale anche con sentenza non passata in giudicato. Abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A.; che siano stati componenti di organo di indirizzo politico. L’Azienda ULSS 1 per il tramite degli Uffici preposti si impegna affinchè gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all’atto del conferimento dell’incarico. 9 Si definisce inoltre “incompatibilità” l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere a pena di decadenza, entro il termine di 15 giorni, tra la permanenza nell’incarico e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. che conferisce l’incarico. La delibera CIVIT n. 58 del 15 luglio 2013: “Parere sull’interpretazione e sull’applicazione del D.Lgs n.39/2013 nel settore sanitario”, prevede che le norme si applicano a tutti i Direttori di distretto, i direttori di dipartimento e di presidio ospedaliero, ai direttori di struttura complessa, di struttura a valenza dipartimentale e struttura semplice, ove vengano ravvisati da parte del RPC elementi di affinità con le strutture sopra richiamate. L’Azienda ULSS 1 per il tramite degli Uffici preposti si impegna ad approvare direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo. e) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower) Tutti i Dipendenti che sono venuti a conoscenza di condotte illecite in ragione del rapporto di lavoro, dovrebbero denunciare il fatto al proprio superiore gerarchico ovvero all’ U.P.D., che devono garantire le adeguate misure di tutela e riservatezza nel rispetto di quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001. L’Azienda assicura che il dipendente che effettua segnalazioni di illecito non può essere in alcun modo sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, parimenti il Dipendente responsabile di calunnia o diffamazione sarà segnalato all’U.P.D. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La disposizione pone quindi tre aspetti: La tutela dell’anonimato La norma tutela l’anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. Tuttavia, l’identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower La denuncia sarà esclusa dal diritto di accesso, salve le ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art.54 bis D.lgs n.165 del 2001 in caso di necessità di conoscere l’identità del denunciante. 10 f) Astensione in caso di conflitto di interesse Si raccomanda una particolare attenzione da parte dei responsabili del procedimento sulle situazioni di conflitto di interesse, che la legge ha valorizzato con l’inserimento di una nuova disposizione, di valenza prevalentemente deontologico disciplinare, nell’ambito della legge sul procedimento amministrativo. L’art. 1, comma 41, della l. n. 190 ha introdotto l’art. 6 bis nella l. n. 241 del 1990,rubricato “Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.”. La norma contiene due prescrizioni: è stabilito un obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale; è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti. La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l’imparzialità dell’agire amministrativo. Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile per la prevenzione. La violazione sostanziale della norma, che si realizza con il compimento di un atto illegittimo, dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente suscettibile di essere sanzionata con l’irrogazione di sanzioni all’esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa. g) Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro La l. n. 190 ha introdotto un nuovo comma nell’ambito dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 volto a contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all’impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di 11 servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose e così sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all’interno dell’amministrazione per ottenere un lavoro per lui attraente presso l’impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto. La norma prevede quindi una limitazione della libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti. La disposizione stabilisce che “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.” h) Patti di integrità negli affidamenti I patti d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. L’A.V.C.P. con determinazione n. 4 del 2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l’inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell’ambito di protocolli di legalità/patti di integrità. Nella determinazione si precisa che “mediante l’accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell’offerta, infatti, l’impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066).” 12 8. Individuazione delle attività a maggior rischio di corruzione Il piano 2014/2016 della prevenzione della corruzione espone una prima valutazione dei rischi di corruzione e illegalità con riferimento ai processi ritenuti a maggior rischio, sulla base di una prima valutazione delle caratteristiche degli stessi, analizzati in termini di probabilità e di impatto, valutando quindi la pericolosità dell’evento correlata alla gravità delle conseguenze. L’art.1 comma 9 lettera a) della L. n.190/2012 procede già ad una prima diretta individuazione, relativamente ai seguenti procedimenti: a) Autorizzazione o concessione; b) Scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ; c) Concessioni ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati; d) Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera. In via prioritaria per questa stesura del P.T.P.C. si fa riferimento alle aree individuate dall’allegato 2 del P.N.A. Area affidamento di lavori, servizi e forniture 1. Definizione dell’oggetto dell’affidamento 2. Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento 3. Requisiti di qualificazione 4. Requisiti di aggiudicazione 5. Valutazione delle offerte 6. Verifica dell’eventuale anomalia delle offerte 7. Procedure negoziate 8. Affidamenti diretti 9. Revoca del bando 10. Redazione del cronoprogramma 11. Varianti in corso di esecuzione del contratto 12. Subappalto Area acquisizione e progressione del personale 1. Reclutamento 2. Progressioni di carriera 3. Conferimento di incarichi di collaborazione Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 13 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario 1.Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell’an e a contenuto vincolato 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell’an e nel contenuto Si rimanda quindi ai successivi aggiornamenti del piano l’ampliamento delle aree e sottoaree a rischio, con l’individuazione di ulteriori e più specifiche anche in considerazione di indicazioni che perverranno dal livello regionale in tema di anticorruzione e di controllo interno. 9. La mappatura dei rischi L’attività di identificazione dei rischi consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi. L’attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all’amministrazione. 1)individuazione dei rischi I rischi vengono identificati mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità di ciascuna amministrazione, di ciascun processo; considerando i dati tratti dall’esperienza, comunque dall’analisi storica. I dati raccolti, inseriti in una griglia di identificazione consentiranno di rilevare in modo adeguato i rischi a cui è soggetta la struttura /servizio e quindi anche l’ente e di offrire spunti interessanti per una valutazione del rischio. La griglia utilizzata è visibile sotto. 14 RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO ANNO 2013 Azioni previste e Area documenti Valutazione del Sottoarea Rischio Dipartimento/UO/Servizio allegato esistenti che rischio allegato 2 individuato 2 riducono il allegato 5 rischio 2)valutazione del rischio per attività Una volta individuati i rischi devono essere analizzati e valutati. Il che significa attribuire un valore alle due componenti che li caratterizzano e cioè impatto e probabilità. La valutazione del rischio, che ricordiamo è di tipo probabilistico, viene effettuata calcolando il prodotto delle medie aritmetiche degli indici di valutazione della probabilità e degli indici di valutazione dell’impatto dell’allegato 5 del P.N.A. Maggiore è il punteggio, maggiore è il rischio di corruzione e quindi la necessità di interventi preventivi. Interpretazione dell’entità del rischio Rischio basso (RB): Valore inferiore a 5 , le azioni già messe in atto dall’azienda sono sufficienti a rendere il rischio accettabile, il rischio è cioè stato ridotto ad un livello che può essere sostenuto dall’organizzazione in riferimento agli obblighi di legge e alla politica adottata; non richiede interventi nel breve periodo ma solo azioni tese ad elevare nel tempo le condizioni di sicurezza. Rischio medio (RM): Valore compreso fra 5 e 9, richiede attenzione, approfondimento delle misure di controllo, la necessità di rafforzamento delle procedure delle fasi del processo, diminuzione della discrezionalità, aumento dei livelli di controllo, necessità di approfondire la formazione del personale e prevedere l’eventuale rotazione dello stesso. Rischio elevato: Valore maggiore di 9, richiede interventi immediati mirati a migliorare le condizioni di sicurezza formazione degli addetti, prevedere procedure per eliminare per quanto possibile ogni discrezionalità, provvedere nel breve periodo alla formazione specifica del personale, prevedere per quanto realizzabile la rotazione del personale. 15 3)trattamento del rischio Gli esiti delle attività di valutazione e i dati raccolti costituiscono condizioni prodromiche ad una corretta gestione del rischio. Sulla base delle informazioni acquisiste si dovranno adottare soluzioni per prevenire il verificarsi del rischio (protocolli, best practices, procedure). Tuttavia è indispensabile ripercorrere costantemente nel tempo le varie fasi sopra descritte al fine di verificare che le soluzioni mantengano coerenza, validità ed efficacia. L’attuazione graduale delle disposizioni del presente PTPC ha anche l’obiettivo di abbassare il grado di rischio rispetto a quanto riportato. 10.Individuazione di attività a più alto rischio di corruzione Si rimanda all’allegato 1 per l’individuazione delle attività a più alto rischio analizzate in questa stesura. 11. Altre misure prevenire il rischio Si ritiene di procedere nel corso del 2014 con incontri periodici nei quali verificherà l’attuazione delle misure previste e si continuerà l’analisi per individuare nuovi rischi, anche ulteriori rispetto a quelli elencati in questa stesura del piano. In questa attività il Responsabile della prevenzione della corruzione sarà coadiuvato dai referenti della corruzione indicati nella nota protocollo interno del 22 novembre 2013 già citata nel paragrafo 6.2 . L’Azienda Sanitaria n.1 procede al monitoraggio, almeno annuale, sul rispetto dei termini procedimentali come misura ulteriore di verifica della regolarità. Responsabili del monitoraggio sono tutti i dirigenti , referenti per la corruzione, per i processi di loro competenza, i quali devono entro il 31 ottobre di ogni anno relazionare al RPC sui controlli effettuati e sulle anomalie riscontrate. Per quanto riguarda gli adempimenti di trasparenza si rimanda al Piano Triennale della Trasparenza ed ai suoi aggiornamenti annuali. 16 12.Cronoprogramma delle competenze/adempimenti Adempimenti Strutture di riferimento 2014 2015 2016 Approvazione del P.T.P.C. Pubblicazione nel sito web aziendale Trasmissione al Dipartimento della Funzione pubblica Codice di comportamento aziendale Verifica elenco attività a rischio riconducibili all’art.1 comma 16 L.190/12, modifica eventuale e rivalutazione del rischio Direzione Aziendale Entro il 31 gennaio Entro il 31 gennaio Entro il 31 gennaio Direzione Aziendale Entro il 31 gennaio Entro il 31 gennaio Entro il 31 gennaio Dirigente Risorse Umane Referenti anticorruzione Entro il 28 febbraio Entro il 31 marzo Entro il 31 marzo Entro il 31 marzo Trasmissione al RPC della relazione sui controlli di regolarità e di legittimità attivati e sulle proposte di nuovi interventi organizzativi per migliorare le prassi ai fini della prevenzione Referenti per anticorruzione Per il 1° anno la relazione deve pervenire entro il 30 giugno Entro il 31 ottobre Entro il 31 ottobre Individuazione dei dipendenti da sottoporre a formazione con corsi dedicati sia a carattere generale che a carattere specifico Monitoraggio dei termini procedimentali Scrittura di procedure di controllo, istruzioni operative Informazione/Formazione di tutto il personale per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento Dirigenti dei Servizi presenti nell’allegato 1 del PTPC Ufficio Formazione Entro il 30 giugno Entro il 30 giugno Entro il 30 giugno Referenti anticorruzione Referenti anticorruzione Entro il 31 ottobre Entro il 31 ottobre Entro il 15 novembre Entro il 15 novembre Entro il 31 ottobre Entro il 15 novembre Dirigenti strutture, Ufficio Formazione e RPC Entro dicembre Definizione dei criteri di rotazione del personale partecipati alle OOSS Rotazione dei dipendenti che curano i procedimenti nei settori esposti alla corruzione Direzione aziendale, Dirigente U.O. Risorse umane Dirigente U.O. Risorse umane e Dirigente U.O. interessata Piano della trasparenza Responsabile trasparenza Relazione annuale di attuazione del P.T.P.C. RPC Entro il 31 marzo Entro dicembre Aggiornamento del piano entro 31 gennaio Entro il 15 dicembre Aggiornamento del piano entro 31 gennaio Entro il 15 dicembre Aggiornamento del piano entro 31 gennaio Entro il 15 dicembre 17 13. Diffusione del P.T.P.C. L’adozione del P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti sono pubblicizzati sul sito internet dell’Azienda. La pubblicazione del P.T.P.C. e dei suoi aggiornamenti viene effettuata sul sito internet aziendale nella sezione “Anticorruzione” seguendo il link “Amministrazione Trasparente” nel sito http://www.ulss.belluno.it/ sub-sezione Altri contenuti. 14. Relazione sull’attività svolta Il R.P.C., entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta, basata anche sulle relazioni presentate da parte dei direttori/responsabili delle articolazioni aziendali, in merito alle misure poste in essere in esecuzione del P.T.P.C. . La relazione viene trasmessa al Direttore Generale e viene pubblicata sul sito internet dell’Azienda nell’apposita sezione “Anticorruzione”. 15. Allegati Allegato 1: analisi dei rischi 18
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