COMITATO ITALIANO PARALIMPICO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (contenente il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità) 2014-2016 Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante le Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e DL 14 marzo 2013, n. 33, sul Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 1. Premessa Il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la Legge n. 190 recante le Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, che ha disciplinato in modo organico un piano di azione, coordinata su tutto il territorio nazionale, volto al controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità. La Legge 190/2012 è stata approvata in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999. In particolare, la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, firmata dallo Stato Italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con Legge 3 agosto 2009 n. 116. La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l’adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascun Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze. In tema di contrasto della corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il Groupe d’Etats Contre la Corruptione e l’Unione Europea riservano alla materia e che vano nella medesima direzione indicata dall’ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla 1 corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali. La corruzione, e più in generale il malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite, ha un costo per la collettività, non solo diretto (come, ad esempio, nel caso di pagamenti illeciti), ma anche indiretto, connesso ai ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, al cattivo funzionamento degli apparati pubblici, alla sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni, arrivando a minare i valori fondamentali sanciti dalla Costituzione: uguaglianza, trasparenza dei processi decisionali, pari opportunità dei cittadini. Diventa pertanto imprescindibile attuare una forma efficace di prevenzione e contrasto della corruzione, azione cui la Legge intende attendere prevedendo che tutte le Amministrazioni Pubbliche definiscano e trasmettano al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri un proprio Piano di Prevenzione della Corruzione, che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirne il rischio, e predisponga procedure dirette a selezionale e formare i dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione. 2. Autorità Nazionale Anticorruzione Con la Legge 190/2012, lo Stato Italiano in primo luogo ha individuato l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, l’attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. L’Autorità nazionale anticorruzione è stata individuata nella Commissione Indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), istituita dall’art. 13 del DL 150/2009 e dal 31 ottobre 2013 denominata ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione e per la Valutazione e la Trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche. L’autorità nazionale anticorruzione: a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti; b) approva il Piano Nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c) analizza le cause ed i fattori della corruzione ed individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione ed il contrasto; d) esprime pareri facoltativi agli Organi dello Stato ed a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del DL 165/2001, in materia di conformità di atti e di comportamenti dei funzionari pubblici alla Legge, ai codici di comportamento ed ai contratti, collettivi ed individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico; e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all’art. 53 del DL 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali; f) esercita la vigilanza ed il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalla Legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti; g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull’attività di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e sull’efficacia delle disposizioni vigenti in materia. 3. Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri All’attività di contrasto della corruzione partecipa anche il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Esso, anche secondo le linee di indirizzo adottate dal 2 Comitato Interministeriale istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: a) coordina l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale ed internazionale; b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi ed i progetti internazionali; c) predispone il Piano Nazionale Anticorruzione, anche al fini di assicurare l’attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a); d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente Legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata; e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni. 4. Responsabile della Prevenzione della Corruzione A livello periferico, le amministrazioni pubbliche devono individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ma essendo il CIP sprovvisto di dette figure professionali, fatta eccezione per il Segretario Generale che però non può ricoprire tale ruolo in quanto incompatibile con quello svolto, nonché con quello di RUP dell’Impianto Sportivo Tre Fontane, lo stesso è stato selezionato tra i dipendenti Quadro e nominato dal Segretario Generale con delibera n. 48 del 29/11/2013. La scelta è ricaduta sul Capo Area Risorse Umane, Formazione ed Organi Statutari, Dott.ssa Barbara Nuvoli, la quale ricopre anche l’incarico di Responsabile della Trasparenza, secondo quanto auspicato dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, di attuazione dell’art. 1, comma 35, della Legge n. 190/2012, recante “Riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Esso svolge i seguenti compiti: a) entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico-amministrativo, per la debita approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di cui sopra, la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1, comma 8, L. 190/2012). Sarà sempre sua cura trasmettere detto Piano al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché pubblicarlo sul sito web istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione Trasparente”; b) entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione; c) verifica l’efficace attuazione e l’idoneità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; d) propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione; e) d’intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; f) entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta a la trasmissione all’organo di indirizzo politico dell’amministrazione; 3 g) nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull’attività svolta. Per l’adempimento dei compiti previsti dalla Legge 190/2012 sopra elencati, il Responsabile può in ogni momento: a) verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione ed illegalità; b) richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all’adozione del provvedimento finale; c) effettuare, tramite l’ausilio di soggetti interni competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio del CIP, al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi. 5. Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nel CIP Una delle esigenze a cui il presente Piano deve attendere è l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione. L’art. 1, comma 9, lett. a) della Legge 190/2012 procede già ad una prima diretta individuazione, relativamente ai seguenti procedimenti: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al DL 12 aprile 2006 n. 163; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati. Le attività di cui sopra all’interno del CIP sono ripartite nelle seguenti Aree: a) Area Finanza, Controllo e Territorio b) Area Beni, Acquisti ed Impiantistica Sportiva c) Area Legale, Riconoscimenti e Promozione Si sottolinea che il CIP ha recepito il Codice Etico della CONI Servizi, emanato il 14 novembre 2012, con l’intento di rendere tutti i propri dipendenti consapevoli, per quanto necessario, dei principi deontologici su cui si basano i loro rispettivi diritti e doveri, in qualità di componenti del Comitato. 6. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione La Legge 190/2012 prevede una serie di misure di formazione del personale, in particolare: - definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, eventualmente verificando l’esistenza di percorsi di formazione ad hoc presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, ed individuando il personale da inserire in tali programmi (art. 1, comma 8 e 11) - previsione, per le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione (art. 1, comma 9): - organizzazione di attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione del codice etico di cui sopra. Nell’ambito delle misure indicate dalla Legge 190/2012 il CIP, nel corso della vigenza del presente Piano Triennale Anticorruzione, ritiene di sviluppare interventi di formazione/informazione rivolti a 4 tutto il proprio personale, con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di rischio, articolati su più livelli: 1) un intervento di tipo “informativo”, che abbia come caratteristica principale la diffusione dei principi normativi e la contestualizzazione dei profili di rischio legati alle attività svolte all’interno del CIP. Tale intervento dovrà necessariamente essere diretto a tutto il personale indistintamente ed avere un forte impatto comunicativo diretto a stimolare la condivisione di principi etici ed il rifiuto dell’illegalità; 2) una formazione “gerarchica” diretta ai Capi Area ed ai Responsabili d’Ufficio con la qualifica di Quadro, avente l’obiettivo di definire le responsabilità e le procedure da attivare per evitare/segnalare il verificarsi di episodi di corruzione tra il personale; 3) una formazione “mirata” diretta in modo specifico al personale operante nelle aree di rischio individuate ai sensi del presente Piano, che prescinda dalla semplice rilettura della norma e prenda spunto dai procedimenti e dalle procedure agite per divenire supporto al cambiamento, sia degli atteggiamenti personali dei confronti dell’illegalità, sia di eventuali rischi insiti nelle modalità di lavoro; 4) una formazione “periodica” attivabile su richiesta in caso di nuove assunzioni o di assegnazione di nuovo personale alle strutture in cui è maggiormente presente il rischio di corruzione; 5) una formazione “intervento” da attivare nel caso sia rilevato un episodio di potenziale corruzione su istanza del Responsabile Anticorruzione o dei Capi Area/Responsabili d’Ufficio con la qualifica di Quadro. Il Responsabile procederà alla verifica dell’adempimento del presente Piano secondo le seguenti tre azioni complementari: 1) raccolta di informazioni 2) verifiche e controlli presso le strutture organizzative 3) trasparenza Nello specifico: 1) Il Responsabile raccoglierà informazioni da parte dei Capi Area/ Responsabili d’Ufficio con la qualifica di Quadro secondo modalità: - sincrona: con cadenza almeno semestrale sarà richiesto a tutti i Capi Area/ Responsabili d’Ufficio con la qualifica di Quadro un report sul rispetto dei tempi e della correttezza dei procedimenti amministrativi di competenza - asincrona: al verificarsi di ogni fenomeno di cui il Capo Area/ Responsabile d’Ufficio ritenga opportuno informare il Responsabile. 2) Il Responsabile procederà, con l’ausilio di soggetti interni competenti per settore, a verifiche presso gli Uffici del CIP in cui sia presente almeno un ambito di attività tra quelle considerate a rischio di corruzione, al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità su un campione rappresentativo dei procedimenti amministrativi e di processi in corso o conclusi. 3) La trasparenza gioca un ruolo essenziale e strategico in funzione della prevenzione della corruzione, consentendo la tracciabilità dei procedimenti amministrativi ed una forma di rendicontazione dell’azione pubblica, che limita il rischio di annidamento di situazioni illecite in settori delicati dell’agire amministrativo. Ai fini della massima trasparenza dell’azione amministrativa e dell’accessibilità totale agli atti dell’amministrazione CIP, infatti, tutte le deliberazioni relative alle attività facenti capo alle varie Aree dovranno necessariamente essere pubblicate sul sito web istituzionale del CIP a tempo indeterminato. Dette deliberazioni dovranno riportare in narrativa la puntuale descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti, anche interni, per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire in ogni momento l’intero 5 procedimento amministrativo, anche avvalendosi dell’istituto del diritto di accesso. Inoltre, dovranno sempre essere motivati con precisone, chiarezza e completezza. La motivazione dovrà indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto, è preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle, è opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Questo per consentire a chiunque, anche a coloro che sono estranei ai meccanismi di funzionamento dell’amministrazione CIP di comprendere nel migliore dei modi la portata di tutti i provvedimenti. 6.1 Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla Legge o dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti La Legge 190/2012 ha introdotto una serie di modifiche alla Legge 7 agosto 1990 n. 41 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, in particolare prevedendo che il Responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche ed il provvedimento finale debbano astenersi in caso di conflitto di interesse e segnalare ogni situazione, anche potenziale, di conflitto. 6.2 Monitoraggio dei rapporti tra il CIP ed i soggetti esterni Il presente Piano intende disciplinare un’azione di monitoraggio dei rapporti tra il CIP ed i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione od erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti degli stessi soggetti ed i dipendenti del CIP. 7. Obblighi di Trasparenza La Trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino (art. 1 DL 33/2013). La modalità attraverso cui viene realizzata la Trasparenza all’interno del CIP è la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività del Comitato, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione (art. 2 L. 33/2013). Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito web istituzionale del CIP è stata collocata un’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”, al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni ed i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente (art. 9 L. 33/2013). Ogni amministrazione, e quindi anche il CIP, adotta un Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza e la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità. Le misure di detto Piano sono collegate, sotto l’indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti nel Piano di Prevenzione della Corruzione, pertanto, di norma e nel 6 caso del CIP, il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità costituisce parte integrante del Piano di Prevenzione della Corruzione. Devono essere pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: a) agli organi di indirizzo politico, di amministrazione e di gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze (per ciascun componente: atto di nomina, curriculum vitae, compensi, dati su altre cariche pubbliche ricoperte, dichiarazione dei redditi propri e dei famigliari entro il secondo grado) (art. 13 DL 33/2013); b) all’articolazione degli uffici, con i nomi delle risorse umane assegnate a ciascuno con i relativi Responsabili e Capi Area, con i relativi costi, sotto forma di organigramma (artt. 13 e 14 DL 33/2013); c) all’elenco dei numeri di telefono, nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e di quelle certificate dedicate (art. 13 DL 33/2013); d) ai dirigenti, ai collaboratori ed ai consulenti (atto di conferimento dell’incarico, CV e compensi) (artt. 14 e 15 DL 33/2013) e) all’ammontare complessivo dei premi stanziati e distribuiti al personale (art. 20 DL 33/2013); f) ai CCNL (art. 21 DL 33/2013) g) agli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico (Consiglio Nazionale, Giunta Nazionale, Presidente, Segretario Generale), in particolare: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contatti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture; accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche (art. 23 DL 33/2013); h) agli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui il CIP deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati (art. 26 DL 33/2013); i) al Bilancio di Previsione ed a quello Consuntivo di ciascun anno (art. 29 DL 33/2013); 8. Performance Gli obiettivi indicati nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa del CIP, definita in via generale nel Piano Triennale della Performance, in via di predisposizione. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un’area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi ed individuali. Il CIP garantisce la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, laddove per performance deve intendersi il contributo che i singoli individui e le unità organizzative devono fornire per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi aziendali. Il Piano della Performance è disciplinato dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, “Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”. La misurazione e la valutazione della performance sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti dal CIP, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione di premi per gli obiettivi aziendali perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e di doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento. Gli obiettivi aziendali sono programmati su base triennale e definiti, prima dell’inizio del rispettivo esercizio, dall’organo di indirizzo politico-amministrativo, ossia dalla Giunta Nazionale del CIP, sentiti il Presidente ed il Segretario Generale, cha a loro volta consultano i Capi Area. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli di Bilancio ed il loro conseguimento costituisce condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa. La Giunta Nazionale deve 7 verificare l’andamento della performance rispetto agli obiettivi di cui sopra durante il periodo di riferimento e proporre, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio. 8. Rotazione degli incarichi Il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione concorda con il Segretario Generale ed i Capi Area la rotazione, ove possibile, dei dipendenti assegnati alle attività a più elevato rischio di corruzione, di cui al paragrafo 5 del presente documento. 9. Relazione sull’attività svolta Il Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno sottopone all’organo di indirizzo politico-amministrativo del CIP (Giunta Nazionale) una relazione recante i risultati dell’attività svolta, che sarà pubblicata nel sito web istituzionale del CIP nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”. 10. Comunicazione Il Presente Piano di Prevenzione della Corruzione (al cui interno è incluso il Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità), a decorrere dalla data della sua approvazione, sarà pubblicato nel sito web istituzionale del CIP, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, e distribuito a tutto il personale dipendente del CIP. 8
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