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francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
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Pratica Lavoro
In questo numero
Normativa
NAZIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1129
Produttivita` - Decontribuzione e detassazione 2014
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1129
D.M. 14 febbraio 2014; Min. lavoro - Circ. n. 14 del 29 maggio 2014
Bonus Irpef e prestazioni a sostegno del reddito - Chiarimenti Inps
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1132
Inps - Circ. n. 67 del 29 maggio 2014
Contributo Fondo Colf - Riscossione da parte dell’Inps
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1135
Inps - Circ. n. 68 del 29 maggio 2014
Lavoro accessorio - Nuova procedura telematica
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1136
Inps - Msg. n. 5000 del 29 maggio 2014
Modello 730/2014 - Chiarimenti
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1137
Ag. Entrate - Ris. n. 57/E del 30 maggio 2014
Riduzione contributiva per l’assicurazione dei lavoratori agricoli per l’anno
2014
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1141
Inail - Nota n. 3699 del 28 maggio 2014
Brevi dall’Unione europea
Rassegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1142
Adempimenti dal 14 al 28 giugno 2014
Scadenzario
Inserto
1145
Comunicazione - Aziende artigiane
Archivio
Contrattazione
.................................................
....................................................
II
CONTRATTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1156
Comparto Confcooperative
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1156
Accordo interconfederale 22 maggio 2014
Trasporto aereo - Attivita` aeroportuali
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1157
Accordo 27 maggio 2014
Giurisprudenza
SENTENZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1172
Non spetta all’autista la remunerazione del tempo impiegato per rientrare nel
luogo di inizio della prestazione
Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cassazione sez. lav. n. 9301 del 24 aprile 2014
PRATICA LAVORO 25/2014
1127
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Normativa
Notizie
Produttivita` - Decontribuzione
e detassazione 2014
D.M. 14 febbraio 2014
Min. lavoro, circ. 29 maggio 2014, n. 14
In materia di produttivita` e` stato pubblicato sulla G.U. n.
123 del 29 maggio 2014, l’atteso decreto 14 febbraio
2014, con cui il Ministero del lavoro ha determinato, per
l’anno 2014, la misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello prevista dai contratti collettivi aziendali e territoriali, oggetto dello sgravio contributivo di cui
all’art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007.
Sempre in data 29 maggio 2014, il Ministero del lavoro ha
pubblicato la circolare n. 14, con la quale ha definito gli
ambiti applicativi per usufruire della detassazione 2014 stabilita dal D.P.C.M. 19 febbraio 2014 (cfr. Pratica Lavoro n.
21/2014, pag. 961).
Decontribuzione 2014
Con il D.M. 14 febbraio 2014 il Ministero del lavoro ha
stabilito che le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello,
sono ripartite nella misura del 62,5% per la contrattazione
aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale.
Fermo restando il limite complessivo annuo di 607 milioni
di euro, in caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale
attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua e` attribuita all’altra tipologia.
Con riferimento alle somme corrisposte nell’anno 2013,
sulla retribuzione imponibile di cui all’art. 27 del D.P.R. n.
797/1955, e` concesso, con effetto dal 1º gennaio 2014, ai
datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti dalla legge, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del
2,25% della retribuzione contrattuale percepita.
Entro il 30 ottobre dell’anno 2014, sulla base dei risultati
del monitoraggio effettuato dall’Inps, con apposita Conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, puo` essere rideterminata, per l’anno 2014, la misura del limite
massimo della retribuzione contrattuale percepita, fermo
restando quanto stabilito dall’art. 1, comma 67, della legge
n. 247/2007.
Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i contratti
collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello,
devono:
essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora
PRATICA LAVORO 25/2014
il deposito non sia gia` avvenuto, a cura dei medesimi datori
di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la
Direzione provinciale del lavoro entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto;
prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttivita`, qualita`, redditivita`, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitivita` aziendale.
Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile
la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi
i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese
del settore sul territorio.
Lo sgravio contributivo non e` concesso quando risulti che ai
dipendenti siano stati attribuiti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a
quanto previsto dall’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989.
La concessione dello sgravio contributivo e` subordinata al
rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, comma 1175, della
legge n. 296/2006.
I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonche´ al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta
salva l’eventuale responsabilita` penale ove il fatto costituisca reato.
Sono escluse dall’applicazione dello sgravio le pubbliche
amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001, rappresentate
negozialmente dall’ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego.
Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al D.Lgs. n.
276/2003, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio,
alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa
utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
Ai fini dell’ammissione allo sgravio, i datori di lavoro inoltrano a decorrere dal 29 maggio 2014 (data di pubblicazione del presente decreto), esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’Inps, anche con riferimento ai
lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto medesimo.
La domanda deve contenere:
i dati identificativi dell’azienda;
1129
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Normativa
Notizie
la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
la data di avvenuto deposito del contratto di secondo
livello, presso la competente Dtl;
l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i
contributi pensionistici;
ogni altra indicazione che potra` essere richiesta dall’Istituto di previdenza.
L’ammissione allo sgravio avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall’Inps quale termine ultimo per la trasmissione delle istanze. A tal fine,
l’Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.
Ai fini del rispetto del limite di spesa fissato, l’Inps, ferma
restando l’ammissione di tutte le domande trasmesse,
provvede all’eventuale riduzione delle somme richieste da
ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al
rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto
limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti.
Detassazione 2014
Facendo seguito al D.P.C.M. 19 febbraio 2014, con cui
sono state definite le modalita` di attuazione delle misure
sperimentali per l’incremento della produttivita` del lavoro
nel periodo 1º gennaio-31 dicembre 2014, previste dalla
legge n. 228/2012, il Ministero del lavoro, con la circolare
n. 14/2014, ha fornito le precisazioni di seguito indicate,
con particolare riferimento ai contratti collettivi e alla retribuzione di produttivita`.
Preliminarmente, la circolare ministeriale ricorda che, in base al decreto 19 febbraio 2014:
le misure per l’incremento della produttivita` del lavoro
trovano applicazione con esclusivo riferimento al settore
privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non
superiore, nell’anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle
somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all’imposta
sostitutiva di cui all’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 22 gennaio 2013;
la retribuzione di produttivita` individualmente riconosciuta che puo` beneficiare dell’agevolazione non puo` comunque essere complessivamente superiore, nel corso del
2014, ad euro 3.000 lordi;
continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al D.P.C.M. 22 gennaio 2013, con il
quale erano state declinate le modalita` di attuazione della
agevolazione.
Contratti collettivi di lavoro
L’erogazione delle somme deve avvenire «in esecuzione di
contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o
1130
territoriale (...) ai sensi della normativa di legge e degli
accordi interconfederali vigenti, da Associazioni dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in
azienda».
La circolare ministeriale ribadisce che, sia il riferimento alle
rappresentanze sindacali operanti «in azienda», sia quello
agli accordi interconfederali vigenti, lasciano intendere che
il legislatore voglia indicare tanto le R.S.A. che le R.S.U.
Resta ferma la possibilita`, per le aziende prive di rappresentanze sindacali in ambito aziendale, di sottoscrivere contratti con una o piu` Associazioni dei lavoratori a livello territoriale.
In ogni caso, sia a livello territoriale che a livello aziendale, i
contratti dovranno essere sottoscritti da Associazioni dei
lavoratori in possesso del grado di rappresentativita` richiesto; non potranno essere tenuti in considerazione, ai fini
della applicabilita` dell’agevolazione, eventuali contratti nazionali di categoria.
Retribuzione di produttivita`
Il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 aveva gia` stabilito che «per
retribuzione di produttivita` si intendono le voci retributive
erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttivita`/redditivita`/qualita`/efficienza/innovazione».
La circolare ministeriale ribadisce che si tratta di voci retributive separatamente valorizzate all’interno della contrattazione collettiva, suscettibili di variazione in relazione all’andamento dell’impresa. In particolare tali voci possono
variare sulla base di indicatori quantitativi che vadano a
remunerare un apporto lavorativo finalizzato ad un miglioramento della produttivita` in senso lato e quindi anche ad
una «efficientazione» aziendale.
Tali voci retributive possono infatti far riferimento alternativamente ad indicatori di produttivita`, redditivita`, qualita`,
efficienza o innovazione, pertanto e` sufficiente la previsione della correlazione ad uno solo di essi da parte della
contrattazione collettiva per l’applicabilita` della agevolazione.
In ogni caso deve trattarsi di importi collegati ad indicatori
quantitativi e che possono essere anche incerti nella loro
corresponsione o nel loro ammontare.
Qualora, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della produttivita`, gli accordi collettivi territoriali o
aziendali prevedano modifiche alla distribuzione degli orari
di lavoro esistenti in azienda, ovvero modifiche orientate
alla gestione di turnazioni o giornate aggiuntive (ad es.
lavoro domenicale o festivo), e/o a orari a scorrimento su
giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalita`
attuative dei regimi di flessibilita` previsti dai contratti col-
25/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Notizie
lettivi nazionali di categoria e/o ad analoghi interventi tesi al
miglioramento dell’utilizzo degli impianti e dell’organizzazione del lavoro, tali modifiche potranno comportare l’applicazione della agevolazione sulle corrispondenti quote
orarie ed eventuali maggiorazioni, agevolazione cumulabile
con quella riconosciuta sui premi di produttivita`.
La circolare ministeriale ricorda anche che, in via alternativa, il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 aveva gia` introdotto una
ulteriore definizione di retribuzione di produttivita`, intendendo per essa le voci retributive erogate in esecuzione di
contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura
in almeno 3 delle aree di intervento di seguito elencate:
ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione
con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti,
all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati
finalizzati ad un piu` efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttivita`
convenuti mediante una programmazione mensile della
quantita` e della collocazione oraria della prestazione;
introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego
di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei
lavoratori, nel rispetto dell’art. 4 della L. n. 300/1970, per
facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attivita` lavorative;
attivazione di interventi in materia di fungibilita` delle
mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica, nel rispetto
dell’art. 13 della L. n. 300/1970.
In sostanza, in questa seconda ipotesi, il decreto consente
l’applicabilita` della agevolazione qualora si dia esecuzione a
contratti collettivi che prevedano congiuntamente l’introduzione di almeno una misura in almeno 3 delle aree di
intervento sopra riportate.
La circolare ministeriale ribadisce altresı` che le due nozioni
di «retribuzione di produttivita`» possono coesistere all’interno del medesimo contratto collettivo, pertanto appare
possibile dare esecuzione ad entrambe le fattispecie, pur
sempre pero` nel rispetto di tutte le condizioni previste dal
decreto in ordine alla applicabilita` della agevolazione.
La rispondenza delle voci retributive introdotte alle finalita`
volute dal legislatore rappresenta un elemento di esclusiva
valutazione da parte della contrattazione collettiva, cosicche´ l’agevolazione non puo` ritenersi condizionata ai risultati effettivamente conseguiti.
viste dalla contrattazione territoriale, puo` realizzarsi o attraverso l’introduzione di misure del tutto nuove o in una
diversa modulazione di flessibilita` previste dal contratto nazionale.
L’adozione di tali misure, in forza del patto territoriale, non
deve costituire necessariamente un elemento di novita` in
relazione al contratto collettivo nazionale applicato in
azienda ma un elemento di novita` per le aziende che le
applicano.
In tal senso appare quindi corretto, da parte della contrattazione collettiva territoriale, fornire altresı` indirizzi in ordine alla «diversita`», rispetto al passato, delle misure di «efficientazione aziendale», cosı` come del resto hanno fatto le
parti sociali comparativamente piu` rappresentative con gli
accordi interconfederali del 2013.
Procedimento e monitoraggio
La circolare ministeriale precisa che le aziende che siano in
regola con quanto previsto dal D.P.C.M. 22 gennaio 2013
(deposito unitamente ad autodichiarazione di conformita`)
non devono effettuare alcuna formalita` per il 2014 laddove
si limitino ad applicare, senza modifica alcuna, l’accordo gia`
depositato e in relazione al quale abbiano gia` effettuato nel
2013 la dichiarazione di conformita`.
Viceversa, per le aziende che non abbiano ancora effettuato alcun adempimento, occorre effettuare il deposito e
l’autodichiarazione di conformita` degli accordi stipulati
nel 2014 entro 30 giorni dall’entrata in vigore del
D.P.C.M. 19 febbraio 2014, ovvero rendere la sola autodichiarazione di conformita` qualora sia stato effettuato il
solo deposito.
Efficientazione aziendale
La circolare ministeriale chiarisce anche che l’impegno datoriale nella «riorganizzazione del lavoro» attraverso l’applicazione delle misure di «efficientazione aziendale» pre-
PRATICA LAVORO 25/2014
1131
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Bonus Irpef e prestazioni a sostegno
del reddito - Chiarimenti Inps
INPS, circ. 29 maggio 2014, n. 67
L’Inps, con la circolare 29 maggio 2014, n. 67, dopo aver
individuato le condizioni necessarie (requisiti soggettivi, limiti di reddito, regola per la concessione del credito e soggetti esclusi) per la concessione del credito introdotto dal
D.L. n. 66/2014 (cfr. Pratica Lavoro n. 20/2014, pag. 917),
fornisce le istruzioni per l’erogazione del bonus fiscale anche a chi usufruisce di prestazioni a sostegno del reddito
pagate direttamente dall’Istituto.
Il credito in parola e` quello riconosciuto, per il solo periodo
di imposta 2014, a coloro che percepiscono redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative; indennita` e compensi percepiti a carico di terzi dai
lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale
qualita`; somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di
studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o
addestramento professionale; redditi derivanti da rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa; remunerazioni
dei sacerdoti; prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n.
124/1993 comunque erogate; compensi per lavori socialmente utili in conformita` a specifiche disposizioni normative).
Per avere diritto al credito occorre essere titolari di un reddito complessivo, al netto del reddito della casa adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze, non superiore a 26.000 euro. Se il reddito complessivo e` compreso
tra 24.000 e 26.000 euro il credito spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro,
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000
euro.
Per espressa previsione del D.L. n. 66/2014 sono esclusi dal
beneficio fiscale i titolari di redditi da pensione ed i titolari
di redditi assimilati al lavoro dipendente diversi da quelli
sopra elencati. Sono esclusi, inoltre, i titolari di redditi professionali ed, in ogni caso, i redditi prodotti da titolari di
partita Iva in forma autonoma o d’impresa. Infine, sono
esclusi i c.d. «incapienti» ossia coloro che hanno un’imposta lorda, calcolata sui redditi da lavoro dipendente, inferiore o uguale alle detrazioni determinate per il medesimo
reddito.
Prestazioni a sostegno del reddito
Le prestazioni di sostegno al reddito sono legate al verifi-
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carsi di eventi, temporanei ed imprevedibili nella durata,
che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure
alla cessazione dello stesso. Eventi del primo tipo possono
dar diritto, per esempio, a prestazioni di cassa integrazione
guadagni, malattia e maternita`. Rientrano nella seconda
casistica le prestazioni di mobilita`, disoccupazione ASpI e
Mini-ASpI legate alla cessazione involontaria del rapporto
di lavoro e, quindi, alla perdita del posto di lavoro.
In merito alle modalita` di pagamento di tali prestazioni, in
molti casi le stesse sono anticipate dal datore di lavoro e
conguagliate con i contributi dovuti all’Inps. In tale ipotesi,
il sostituto di imposta e` il datore di lavoro che deve riconoscere l’eventuale credito fiscale spettante.
Per le prestazioni il cui pagamento e`, invece, effettuato
direttamente all’assicurato dall’Inps, in qualita` di sostituto
di imposta (es. indennita` di disoccupazione), e` l’Istituto
previdenziale che deve riconoscere l’eventuale credito spettante ai potenziali beneficiari. Quindi, solo tali prestazioni
devono essere prese a base per il calcolo del reddito complessivo per l’eventuale riconoscimento del credito in esame.
Cosı` come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E/2014 (cfr. Pratica Lavoro n. 23/2014, pag.
1053), le prestazioni a sostegno del reddito rientrano nell’ambito di applicazione del D.L. n. 66/2014 in quanto considerate redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o
perduti ai sensi degli artt. 49 e 6 del TUIR.
Peraltro, anche i percettori di prestazioni a sostegno del
reddito hanno diritto alle detrazioni di cui all’art. 13, comma 1, del TUIR le quali competono nell’anno in cui i redditi
vengono erogati e sono assoggettate a tassazione corrente.
Per la determinazione del credito, il D.L. n. 66/2014 prevede che lo stesso sia rapportato al periodo di lavoro nell’anno e che le disposizioni si applichino per il solo periodo di
imposta 2014. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate, con
la circolare n. 8/E/2014 (cfr. Pratica Lavoro n. 20/2014,
pag. 917), ha precisato che il credito va calcolato in relazione alla durata, eventualmente inferiore all’anno, del rapporto di lavoro considerando il numero di giorni lavorati
nell’anno.
Nel caso delle prestazioni a sostegno del reddito erogate
dall’Inps, sia quelle erogate in costanza di rapporto di lavoro che quelle erogate a seguito di cessazione dello stesso, le
25/2014 PRATICA LAVORO
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detrazioni spettano in relazione ai giorni indennizzati, ad
esempio, per l’indennita` di disoccupazione, con riferimento
ai giorni di erogazione della prestazione.
L’Istituto previdenziale, in qualita` di sostituto di imposta, e`
tenuto a riconoscere in via automatica il credito determinando la spettanza ed il relativo importo sulla base dei dati
a disposizione riguardanti i redditi percepiti dal lavoratore,
quali i dati relativi alle prestazioni erogate ed i dati desunti
dal casellario delle pensioni.
Modalita` di calcolo del credito
Ai fini della determinazione del credito, le prestazioni a
sostegno del reddito possono essere distinte in due categorie:
a) le prestazioni per le quali il credito e` determinato utilizzando il calcolo del reddito previsionale.
Per tali fattispecie si deve tener conto della durata teorica
della prestazione spettante all’assicurato non oltre il 31
dicembre 2014 o altra data precedente se la scadenza e`
anteriore. Rientrano in tale categoria:
— indennita` di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI;
— indennita` di mobilita` ordinaria;
— trattamenti di disoccupazione speciali per l’edilizia;
— sussidi per lavoratori socialmente utili, sussidi straordinari o speciali, sussidi erogati in attivazione di programmi di
«Welfare to work»;
— crediti da lavoro, c.d. ultime tre mensilita`, pagati a carico
del Fondo di garanzia;
— indennita` di maternita` per congedo obbligatorio;
— congedo obbligatorio del padre;
b) le prestazioni per le quali il credito e` determinato in base
ai dati disponibili e nel momento in cui si verifichi il requisito
di accesso alla soglia minima del reddito complessivo per il
quale l’imposta lorda sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro dipendente.
Rientrano in tale categoria le prestazioni legate alle integrazioni salariali per le quali non si conosce in via previsionale la durata della prestazione ne´ l’effettiva fruizione da
parte del singolo lavoratore. Infatti, per tali prestazioni sono
previsti provvedimenti di autorizzazione concessi all’azienda e non al singolo lavoratore. Preventivamente, non e`
possibile determinare, per il singolo lavoratore, i periodi di
sospensione dell’attivita` lavorativa e, quindi, il relativo reddito previsionale. In tali ipotesi, il riconoscimento del credito
e` effettuato in base ai singoli pagamenti mensilmente effettuati.
Rientrano in tale modalita` di calcolo tutte le tipologie, a
pagamento diretto, di integrazione salariale (C.i.g. ordinaria, C.i.g. straordinaria e C.i.g. in deroga). Sono ricomprese
in questa categoria, tra le altre, l’indennita` di malattia, l’indennita` di congedo parentale, il congedo facoltativo del
PRATICA LAVORO 25/2014
padre, le indennita` antitubercolari Tbc, i permessi ex lege
n. 104/1992, le prestazioni di congedo straordinario ed i
trattamenti di disoccupazione agricola.
Prestazioni a sostegno del reddito escluse
Restano escluse dal riconoscimento del bonus fiscale le
seguenti tipologie di prestazioni a sostegno del reddito:
— le prestazioni a sostegno del reddito soggette a tassazione separata di cui all’art. 17 del TUIR (t.f.r. Fondo di
garanzia; t.f.r. esattoriali; una tantum per i co.co.pro; pagamenti degli arretrati delle prestazioni a sostegno del reddito se rientrano nel regime fiscale della tassazione separata);
— i pagamenti anticipati delle indennita` in unica soluzione
al fine di incentivare l’avvio di un’attivita` di lavoro autonomo dell’assicurato (anticipazione dell’indennita` ASpI e
Mini-ASpI; anticipazione dell’indennita` di mobilita`; anticipazione del compenso/sussidio in favore degli L.S.U.; anticipazione del sussidio concesso in attuazione di programmi
di «Welfare to work» e di sussidi straordinari o speciali
concessi dalle regioni);
— le indennita` di maternita` per lavoratrici autonome (artigiane e commercianti, imprenditrici agricole professionali,
coltivatrici dirette, colone, mezzadre);
— le indennita` di maternita` e indennita` di malattia per gli
assicurati iscritti alla gestione separata, in qualita` di liberi
professionisti e titolari di partite Iva;
— i trattamenti di famiglia, in quanto redditi esclusi dalla
base imponibile;
— l’assegno di maternita` e per il nucleo familiare concesso
dai comuni;
— l’assegno di maternita` dello Stato concesso dall’Inps.
Prestazioni di accompagnamento alla pensione
Assegni straordinari di sostegno al reddito
Gli assegni straordinari, erogati dai Fondi di solidarieta`, sono misure di sostegno del reddito di accompagnamento
alla pensione nell’ambito dei processi di ristrutturazione
aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi occupazionale.
La corresponsione degli assegni a soggetti individuati sulla
base di requisiti di anzianita` rappresenta una misura atta a
sostenere il lavoratore al fine di risarcirlo, almeno parzialmente, della perdita delle retribuzioni subite per effetto
della cessazione in via anticipata del rapporto di lavoro.
Tali somme sono, pertanto, inquadrate sotto il profilo fiscale tra le somme che sostituiscono il reddito di lavoro dipendente e sono assoggettate al medesimo trattamento tributario applicabile ai redditi sostituiti, ovvero a tassazione
ordinaria.
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Sono esclusi gli assegni straordinari erogati dai Fondi bancari e dal Fondo Poste italiane in quanto assoggettati al
regime della tassazione separata.
Prestazione di esodo
Anche la prestazione di esodo, che ha lo scopo di attuare
nei casi di eccedenza di personale interventi in favore dei
dipendenti piu` prossimi alla pensione, e` soggetta al regime
della tassazione ordinaria con riconoscimento delle detrazioni spettanti per lavoro dipendente. Pertanto, anche in
tale caso, trova applicazione il credito fiscale, laddove ricorrano tutte le altre condizioni previste dalla legge per il riconoscimento del beneficio.
Prestazioni pensionistiche
Fra i redditi assimilati i cui percettori sono ammessi al beneficio fiscale sono ricomprese le prestazioni pensionistiche
complementari e le pensioni integrative qualificate come
Fondi di previdenza complementare a seguito della sentenza della Cassazione, sezione tributaria, n. 13095/2006.
Tali ultime prestazioni a carattere integrativo sono corrisposte dall’Inps in favore degli ex dipendenti. L’Inps deve, pertanto, corrispondere il beneficio al verificarsi delle condizioni richieste, ai titolari delle pensioni integrative di categoria
094-PI.
Gli Enti, diversi dall’Inps, erogatori di prestazioni complementari o integrative, provvedono all’eventuale riconoscimento del credito sulla base dei redditi messi a loro disposizione da parte del casellario centrale pensioni per l’anno
corrente.
Pluralita` di sostituti di imposta
Nel caso in cui un assicurato abbia diritto ad una prestazione previdenziale nel corso del 2014 ed abbia intrattenuto
anche un rapporto di lavoro nell’anno 2014, se presenta il
CUD, rilasciatogli dal datore di lavoro, l’Inps tiene conto dei
dati ivi esposti per calcolare la spettanza del credito e l’importo. Dall’importo del credito spettante deve essere detratto quanto eventualmente riconosciuto dall’altro sostituto di imposta.
Nel caso in cui non venga prodotto il CUD relativo all’eventuale rapporto di lavoro intrattenuto, l’Inps determina la
spettanza del credito e l’importo in base ai soli dati reddituali a propria disposizione.
Il soggetto sostituito e` tenuto a comunicare al nuovo sostituto di non avere i presupposti per il riconoscimento del
credito per il superamento della soglia di reddito (sommando i redditi derivanti dal rapporto di lavoro e dalla prestazione previdenziale percepita).
1134
Ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito
A fronte di variazioni del reddito riferite a somme e valori
da corrispondersi durante l’anno, ed a fronte dei dati di cui
l’Inps, in qualita` di sostituto di imposta, entra in possesso,
l’Istituto previdenziale puo` effettuare il ricalcolo del credito
spettante per recuperarlo nei periodi di paga successivi a
quello di erogazione del credito anche prima del conguaglio di fine anno.
Se per effetto di tali variazioni il percettore di prestazioni
previdenziali matura il diritto al credito in precedenza non
spettante, l’Inps, in qualita` di sostituto di imposta, lo riconoscera` in via automatica in occasione del primo pagamento utile o, in mancanza, in sede di conguaglio di fine anno.
Comunicazioni del soggetto
L’Inps, in qualita` di sostituto di imposta, riconosce, in via
automatica, il credito determinando la spettanza ed il relativo importo sulla base dei dati a disposizione riguardanti i
redditi percepiti dall’assicurato, quali i dati relativi alle prestazioni erogate ed i dati desunti dal casellario delle pensioni.
Gli assicurati che non hanno i presupposti per il riconoscimento del beneficio sono tenuti a darne comunicazione
all’Istituto previdenziale, il quale recuperera` il credito, eventualmente erogato, dai pagamenti successivi e, comunque,
entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Se l’assicurato e` titolare oltre che di redditi da prestazioni
previdenziali anche di altri redditi derivanti da rapporti di
lavoro contestuali, redditi che isolatamente considerati danno diritto al credito ma complessivamente superano la soglia massima consentita, non sussistendo il presupposto per
il riconoscimento del credito, lo stesso, e` tenuto a dare
comunicazione della circostanza al datore di lavoro e all’Inps, che, sulla base della comunicazione ricevuta, non
riconosceranno il credito.
Laddove, invece, l’importo del reddito complessivo non superi la soglia massima consentita sussiste il presupposto per
il riconoscimento del credito e l’assicurato e` tenuto a chiedere ad uno dei due sostituti di imposta di non riconoscere
il credito che sara`, invece, riconosciuto da un solo sostituto
di imposta.
25/2014 PRATICA LAVORO
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Contributo Fondo Colf Riscossione da parte dell’Inps
INPS, circ. 29 maggio 2014, n. 68
L’Inps, con la circolare 29 maggio 2014, n. 68, rende
noto che, il 14 marzo 2014, e` stata sottoscritta una convenzione tra l’Istituto, le Organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori firmatarie del c.c.n.l. sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico stipulato il 16 luglio
2013 ed il Fondo Colf che prevede l’affidamento all’Inps
della riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ed
assistenza integrativa previsti dal medesimo contratto collettivo.
La convenzione ha validita` triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte delle Organizzazioni
sindacali deve pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. E`, comunque, prevista, laddove sussista una giusta causa, la
possibilita` di disdetta a favore di ciascuna delle parti con
preavviso di almeno tre mesi.
Secondo le modalita` stabilite dalla convenzione, la riscossione dei contributi avviene unitamente alla riscossione dei
contributi previdenziali obbligatori con le procedure, le modalita` e i tempi previsti per questi ultimi.
A tal fine, i datori di lavoro domestico, tenuti a trattenere
anche le quote a carico dei propri dipendenti, devono indicare per ciascun versamento, ed in relazione alla modalita`
di pagamento prescelto, il codice «F2» assegnato dall’Inps
al Fondo Colf ed il relativo importo, autorizzando in tal
modo l’Istituto ad imputare tali somme a titolo di contributo di assistenza contrattuale, da versare al Fondo.
E` escluso, per l’Inps, qualsiasi obbligo di esazione coattiva
dei predetti contributi. L’Istituto, infatti, non effettua alcun
intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di
lavoro relativamente al versamento dei contributi oggetto
della convenzione.
Compito delle Organizzazioni sindacali firmatarie della convenzione e` quello di portare a conoscenza dei propri associati datori di lavoro domestico il codice assegnato dall’Inps,
nonche´ l’ammontare del contributo da versare. Le Organizzazioni, devono, inoltre, informare gli associati, ai sensi
della normativa sulla privacy, che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’Inps per il raggiungimento delle
finalita` istituzionali proprie e di quelle previste dalla convenzione.
Le medesime Organizzazioni sindacali ed il Fondo Colf si
impegnano, inoltre, a corrispondere all’Istituto previdenzia-
PRATICA LAVORO 25/2014
le le spese affrontate per l’espletamento del servizio di riscossione, il cui costo unitario di gestione e` stato individuato dall’Inps, sulla base delle risultanze della contabilita` analitica per l’esercizio 2011, in 0,16 euro per singola trasmissione di pagamento trimestrale.
Per la fornitura dei dati di rendicontazione, Fondo Colf e`
tenuto, altresı`, al rimborso dei costi di implementazione e
gestione delle procedure informatiche, quantificati, sulla
base delle risultanze della contabilita` analitica per l’esercizio
2011, come segue:
— costo complessivo una tantum: 7.044,80 euro;
— costo annuale di esercizio: 2.641,8 euro.
Gli stessi costi sono ricalcolati dall’Istituto e ripartiti, al termine di ciascun anno, in base al numero dei sottoscrittori.
La variazione annuale dei costi e` oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r ovvero a mezzo posta
elettronica certificata, a seguito della quale le Organizzazioni sindacali firmatarie della convenzione hanno facolta` di
recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
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Lavoro accessorio Nuova procedura telematica
INPS, msg. 29 maggio 2014, n. 5000
L’Inps, con il messaggio del 29 maggio 2014, n. 5000,
fornisce le istruzioni operative per la gestione della telematizzazione delle procedure di inoltro delle domande, di accesso e di gestione delle richieste provenienti dai committenti di un rapporto di lavoro accessorio. La procedura telematica, denominata FastPOA, e` strutturata, attraverso
una modalita` che guida l’operatore nelle diverse fasi di
gestione, in modo da rendere piu` facile e immediata la
gestione delle operazioni fondamentali di utilizzo dei voucher virtuali, quali:
la registrazione dei prestatori;
la dichiarazione di inizio prestazione;
la consuntivazione di compensi.
La caratteristica principale della procedura e` quella di consentire una gestione organizzata per liste di prestatori, con
riferimento alle quali si puo` effettuare sia l’inserimento delle prestazioni di lavoro (con contestuale invio della comunicazione di inizio prestazione all’Inail) che la consuntivazione di tutti i rapporti di lavoro relativi ai lavoratori inseriti
nella lista, tramite un’unica operazione.
Inoltre, la procedura FastPOA consente, tramite alcune utility, di inserire in maniera autonoma e preventiva le tipologie di prestatori e i luoghi dove verranno svolte le prestazioni lavorative. La nuova procedura si affianca alla procedura telematica «ordinaria»; in una prima fase di sperimentazione e` resa accessibile a committenti e a loro delegati
che ne facciano richiesta all’Istituto. L’abilitazione per la
nuova procedura va richiesta, indicando il codice fiscale/
partita IVA del committente e l’eventuale codice fiscale
del delegato, obbligatorio per i committenti persone giuridiche, inoltrando una mail alle caselle di posta dei referenti
regionali del lavoro accessorio, reperibili sul sito istituzionale.
La procedura sul sito www.inps.it e` raggiungibile dal percorso Servizi OnLine > Elenco di tutti i servizi > Lavoro
Accessorio > Committenti/Datori di lavoro (Accesso con
PIN) oppure Lavoro Accessorio > Consulenti associazioni e
delegati (Accesso con Pin). Il manuale della procedura e`
reperibile sul sito www.inps.it nella sezione Utilizzare i Buoni Lavoro.
Per accedere alla procedura FasPOA e` necessario per i committenti, persone fisiche essere titolari di un proprio Pin.
Nella prima fase sperimentale i committenti dovranno es-
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sere abilitati secondo quanto indicato sopra; i delegati dovranno essere muniti di un proprio Pin ed essere in possesso
di una delega ad operare. Nella prima fase sperimentale i
delegati dovranno essere abilitati secondo quanto sopra
indicato. Dopo la verifica del Pin inserito, l’utente accedera`
al menu` principale del lavoro accessorio dove trovera` il link
alla procedura FastPOA.
25/2014 PRATICA LAVORO
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Modello 730/2014 - Chiarimenti
Ag. Entrate, ris. 30 maggio 2014, n. 57/E
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 30 maggio
2014, n. 57/E, fornisce chiarimenti in merito allo svolgimento dell’assistenza fiscale per la presentazione della dichiarazione con modello 730/2014 (cfr. Agenzia delle Entrate, provvedimento 15 gennaio 2014, in Pratica Lavoro
n. 6/2014, pag. 284), in particolare rispetto alle novita` introdotte dalle recenti modifiche normative.
Il novellato art. 51-bis, D.L. n. 69/2013, ampliando la platea
dei soggetti ammessi all’assistenza fiscale, prevede che, a
decorrere dall’anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di
lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50,
comma 1, lett. a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle
indennita` percepite dai membri del Parlamento europeo,
i) e l), del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche in assenza di un
sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi
presentando il modello 730 ai CAF e agli altri soggetti
che possono prestare l’assistenza fiscale ai sensi del D.L.
n. 203/2005.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate precisa che possono utilizzare il modello 730 in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio sulla retribuzione i
contribuenti:
con rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato
che non comprende almeno i mesi di giugno e luglio;
con rapporti di lavoro dipendente con privati come autisti, giardinieri, collaboratori familiari e altri addetti alla casa;
con rapporti di lavoro dipendente svolto all’estero in zone
di frontiera erogato da un datore di lavoro non residente;
titolari di borse di studio e di assegni, premi o sussidi per
fini di studio o di addestramento professionale;
titolari di assegni periodici;
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non comprende almeno i mesi di giugno e
luglio.
Qualora dalle dichiarazioni presentate emerga un debito, il
soggetto che presta l’assistenza fiscale deve trasmettere la
delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi
disponibili dall’Agenzia delle Entrate oppure, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, deve consegnare la delega di versamento compilata
al contribuente che effettua il pagamento con le modalita`
indicate nell’art. 19 del D.Lgs. n. 241/1997.
I versamenti devono essere effettuati nei termini ordinari
PRATICA LAVORO 25/2014
previsti per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi
presentate per l’anno d’imposta 2013.
Ai sensi dell’art. 51-bis, comma 3 del D.L. n. 69/2013, i
rimborsi sono effettuati dall’amministrazione finanziaria,
sulla base del risultato finale delle dichiarazioni.
I contribuenti possono presentare il modello 730 in forma
congiunta anche se entrambi i coniugi non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio nei
tempi previsti, quando nel modello relativo al primo dichiarante e` indicato un reddito di lavoro dipendente e assimilato a quello di lavoro dipendente; detta condizione non e`
necessaria per il secondo dichiarante.
In mancanza di sostituto d’imposta il contribuente puo`
presentare anche il «730 integrativo» infatti, se si verifica
la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del modello 730 originario e la
data del 27 ottobre il contribuente, e` possibile presentare il
modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 e con
la casella «MOD 730 Dipendenti senza sostituto» barrata, il
rimborso sara` effettuato dall’Agenzia delle Entrate.
Invece, se e` stato presentato un modello 730 originario in
assenza di sostituto d’imposta ed entro il 27 ottobre il
contribuente ha un nuovo sostituto puo` presentare il modello 730 integrativo contrassegnato dal codice 1 ed ottenere il rimborso dal nuovo sostituto d’imposta.
Nel caso in cui il 730 originario sia stato inviato ad un
sostituto non tenuto all’effettuazione del conguaglio e il
contribuente non abbia un sostituto d’imposta, e` possibile
predisporre il «MOD 730 Dipendenti senza sostituto» contrassegnato con il codice 2 o con il codice 3.
Rimborsi superiori a 4.000 euro
Per contrastare l’erogazione di indebiti rimborsi Irpef da
parte dei sostituti d’imposta nell’ambito dell’assistenza fiscale, l’art. 1, commi 586-589 della legge n. 147/2013
prevede che, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione ovvero dalla
data della trasmissione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle
detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze Irpef
di anni precedenti.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate precisa che:
i rimborsi complessivamente superiori ai 4.000 euro de-
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rivanti da dichiarazioni che non presentano richiesta di riconoscimento di detrazioni per carichi di famiglia, ovvero
righi da 21 a 24 compresi, del prospetto di liquidazione
mod. 730-3, non valorizzati e, eccedenze da precedente
dichiarazione, righi 58, 74, 77 e 82 del prospetto di liquidazione 730-3 non valorizzati, sono rimborsati con le retribuzioni nei tempi ordinari dal sostituto d’imposta;
le somme identificate come eccedenza rilevano ai fini del
controllo anche se derivanti esclusivamente da fattori diversi dalla richiesta di detrazioni per carichi di famiglia nella
precedente dichiarazione;
nel caso in cui l’imposta a credito risultante da precedente dichiarazione sia stata interamente utilizzata per versamenti con il modello F24 non risultera` come eccedenza nel
quadro F del modello 730/2014 e pertanto non concorrera`
al raggiungimento dei 4.000 euro;
le somme risultanti dal quadro «I Imposte da compensare» del modello 730/2014, destinate alla compensazione di
imposte da versare autonomamente con il modello F24,
(nella forma congiunta vengono considerate per entrambi
i coniugi) non facendo parte dell’importo risultante a rimborso non concorrono al raggiungimento dei quattromila
euro.
In presenza di rimborsi superiori a 4.000 euro e allo stesso
tempo richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o di
eccedenza derivante dalla precedente dichiarazione, i rimborsi sono effettuati direttamente dall’Agenzia delle Entrate a seguito dei previsti controlli.
L’erogazione del rimborso, per tener conto della presenza
del secondo o unico acconto Irpef o cedolare secca, e` effettuato al netto degli acconti.
L’Agenzia precisa che, nei casi in cui il rimborso superiore ai
quattromila euro e` determinato da crediti diversi dalle detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze da precedente
dichiarazione, non trovando applicazione il controllo preventivo, il rimborso e` erogato dal sostituto d’imposta a
seguito della ricezione dei risultati contabili.
Il soggetto che presta l’assistenza fiscale non e` tenuto a
produrre il risultato contabile modello 730-4 destinato al
sostituto d’imposta in mancanza di seconda o unica rata di
acconto Irpef e/o cedolare secca o se tale importo risulta
inferiore o uguale all’importo del rigo 164 del prospetto di
liquidazione.
Al contrario, nel caso in cui l’importo della seconda o unica
rata di acconto Irpef e/o cedolare secca sia superiore all’importo del rigo 164 del prospetto di liquidazione deve essere
prodotto il modello 730-4 limitatamente alla differenza tra i
due importi.
E` necessario applicare tali modalita` anche in caso di assistenza prestata direttamente dal sostituto d’imposta.
In questa ipotesi, il sostituto d’imposta che presta diretta-
1138
mente l’assistenza fiscale non deve effettuare i rimborsi
superiori ai 4.000 euro, in presenza di richiesta di detrazioni
per carichi di famiglia e/o di eccedenza da precedente dichiarazione, in assenza di seconda o unica rata di acconto
Irpef e/o cedolare secca o se tale importo risulta inferiore o
uguale all’importo del rigo 164 del prospetto di liquidazione.
Al contrario, nel caso in cui l’importo della seconda o unica
rata di acconto Irpef e/o cedolare secca sia superiore all’importo del rigo 164 del prospetto di liquidazione deve trattenere sulla retribuzione, nel mese di novembre, la somma
risultante dalla differenza tra i due importi.
I risultati contabili dei modelli 730 relativi ad assistiti sostituiti dall’Inps o dai sostituti gestiti dal Ministero dell’economia e delle finanze da cui scaturisce un rimborso sottoposto
a controllo preventivo perche´ superiore ai 4.000 euro in
presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/
o di eccedenza da precedente dichiarazione, devono essere
trasmessi in via telematica all’Agenzia delle Entrate che
provvedera` direttamente all’erogazione dei rimborsi a seguito dell’effettuazione dei controlli previsti.
Rimborsi effettuati direttamente
dall’Agenzia delle Entrate
L’art. 51-bis del D.L. n. 69/2013 stabilisce, nelle ipotesi di
contribuente in mancanza di sostituto d’imposta, che i rimborsi siano effettuati dall’amministrazione finanziaria previa
ricezione del risultato finale delle dichiarazioni da parte del
soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
L’Agenzia delle Entrate effettua direttamente anche l’erogazione dei rimborsi soggetti a controllo preventivo disposto dall’art. 1, comma 586 della legge n. 147/2013 (Legge
di stabilita` per il 2014) in presenza di richiesta di detrazioni
per carichi di famiglia e/o di eccedenza da precedente dichiarazione se di importo complessivamente superiore ai
4.000 euro.
In entrambi i casi restano ferme le ordinarie attivita` di controllo automatizzato e formale sulle dichiarazioni.
Il credito rimborsabile, che deriva dalla somma algebrica
complessiva delle singole imposte, a debito e a credito al
netto della seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare secca, riferite anche al coniuge dichiarante, viene rimborsato dall’amministrazione finanziaria secondo le modalita` previste dal D.M. 29 dicembre 2000 per importi superiori a 12 euro.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver effettuato i previsti controlli e verificato la spettanza del rimborso relativamente ai
controlli preventivi previsti, rimborsa l’ammontare risultante
al rigo 164 del prospetto di liquidazione 730-3 (al netto
della seconda o unica rata di acconto Irpef e/o cedolare
secca, riferite anche al coniuge dichiarante) poiche´, in tali
25/2014 PRATICA LAVORO
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Notizie
fattispecie il sostituto d’imposta e` esonerato dall’effettuazione del conguaglio e pertanto non riceve il relativo risultato contabile.
Al fine di ottenere l’accredito dei rimborsi fiscali sul conto
corrente bancario o postale, accelerando i relativi tempi di
erogazione, spiega l’Agenzia delle Entrate, i contribuenti,
che non hanno ancora comunicato il codice Iban, possono
farne richiesta tramite apposito modello reperibile nel sito
dell’Agenzia delle Entrate alla pagina: Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente.
Il modello per comunicare il codice Iban deve essere presentato dal contribuente direttamente:
in via telematica, se il contribuente e` in possesso di pincode, tramite la specifica applicazione a disposizione sul
sito dell’Agenzia delle Entrate;
presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate, che
acquisira` le coordinate del conto corrente del richiedente.
Compensazioni con il modello 730/2014
Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un
credito d’imposta, il contribuente puo` indicare di voler
utilizzare in tutto o in parte l’ammontare del credito per
il pagamento di somme per le quali e` previsto il versamento con le modalita` della compensazione tramite mod.
F24.
Il contribuente puo` richiedere di utilizzare l’intera somma a
credito per il pagamento di imposte con il modello F24
(casella 2 del quadro I barrata) oppure indicare (casella 1)
la parte del credito che intende utilizzare per il pagamento
di imposte con F24; se la somma indicata risulta uguale o
superiore al credito risultante ovvero se la casella 2 risulta
barrata, il rimborso non verra` effettuato.
L’Agenzia fa presente che, in caso di presentazione di 730
integrativo si deve indicare nel relativo quadro I un importo
non inferiore a quello gia` utilizzato in compensazione nel
modello F24.
Nel caso in cui nel modello 730 originario non sia stato
compilato il quadro I o la somma indicata non sia stata
utilizzata in compensazione, nel modello integrativo il quadro I puo` essere anche compilato diversamente o non compilato.
Modalita` di certificazione del versamento
degli acconti risultanti dai modelli 730/2013 Situazioni particolari
In seguito all’ampliamento della platea dei soggetti ammessi all’assistenza fiscale e` stata prevista, nel 2013, la presentazione della dichiarazione mediante il modello 730 Situazioni Particolari solo se a credito.
A tal proposito, l’Agenzia chiarisce che, per il rilascio del
visto di conformita` di cui all’art. 35, comma 2, lett. b) del
PRATICA LAVORO 25/2014
D.Lgs. n. 241/1997, il riscontro degli acconti e` effettuato
mediante la verifica degli stessi nella dichiarazione 730 Situazioni Particolari presentata nel 2013.
Obblighi e modalita` di conservazione
della documentazione per i Caf
e i professionisti abilitati
Ai sensi del novellato art. 16, comma 1 del D.M. n. 164/
1999, i Caf e i professionisti abilitati, nell’ambito delle attivita` di assistenza fiscale, provvedono a conservare:
le schede relative alle scelte per la destinazione dell’otto e
del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a
quello di presentazione;
copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione nonche´ della documentazione a base del visto di
conformita` fino al 31 dicembre del quarto anno successivo
a quello di presentazione.
Tali documenti possono essere conservati anche in formato
cartaceo.
Nel caso in cui siano conservati in formato elettronico, l’Agenzia delle Entrate puntualizza che:
le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione sono conservati nel formato originale;
la copia della documentazione a base del visto di conformita` e` conservata in formato Pdf o Tiff;
le schede sono conservate secondo le regole tecniche in
materia di sistema di conservazione di cui al D.P.C.M. 3
dicembre 2013.
Detta documentazione dovra` essere trasmessa, dal responsabile del Caf anche tramite il Caf, o dal professionista
abilitato, in via telematica a seguito di richiesta dell’Agenzia
delle Entrate.
Di conseguenza, l’indicazione analitica dei documenti esibiti dai contribuenti nella ricevuta di avvenuta consegna
della dichiarazione per i Caf e i professionisti abilitati, modello 730-2, non esime dall’obbligo di conservazione degli
stessi.
Modalita` di effettuazione dei conguagli
da parte dei sostituti d’imposta
Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un
credito, il rimborso e` effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all’Irpef effettuate sui compensi di competenza del mese di luglio, utilizzando, se
necessario, l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalita` dei compensi di competenza del
mese di luglio corrisposti dal sostituto a tutti i dipendenti
e delle somme derivanti dai conguagli a debito da assistenza fiscale.
1139
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Normativa
Notizie
Nel caso in cui anche quest’ultimo ammontare sia insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi
residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione
delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi
mesi dell’anno.
In presenza di una pluralita` di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per
tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto
al rimborso, e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.
A tal proposito, l’Agenzia spiega che il risultato contabile e`
rappresentato con un singolo importo, costituito dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito e a credito, relative al dichiarante e al coniuge dichiarante, scaturite dalla
liquidazione della dichiarazione modello 730.
Tale dato e` indicato nel modello 730-4 nel rigo denominato
«Conguaglio da effettuare nel mese di luglio» che puo`
essere compilato in alternativa per le somme a debito (casella «Importo da trattenere») ovvero per quelle a credito
(casella «Importo da rimborsare»).
Di conseguenza il sostituto, nelle operazioni di conguaglio
sulle retribuzioni, deve effettuare la trattenuta dell’importo risultante al rigo 161 del prospetto di liquidazione in
caso di assistenza diretta o, di quello indicato nel rigo
«Conguaglio da effettuare nel mese di luglio» casella
«Importo da trattenere» del modello 730-4 nel caso di
assistenza prestata da un Caf o da un professionista abilitato.
Riguardo ai conguagli a credito, per la verifica della capienza del monte ritenute, in cui devono essere comprese le
somme trattenute per assistenza fiscale, il sostituto d’imposta deve far riferimento alla somma degli importi indicati al
rigo 162 dei prospetti di liquidazione in caso di assistenza
diretta o, di quelli indicati nel rigo «Conguaglio da effettuare nel mese di luglio» casella «Importo da rimborsare»
dei modelli 730-4 nel caso di assistenza prestata da un CAF
o da un professionista abilitato.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo del credito da
rimborsare, calcolato con riferimento alle indicazioni sopra
riportate, non trovi capienza nel monte ritenute a disposizione del sostituto i rimborsi devono essere effettuati con
cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti,
cio` a prescindere dall’entita` delle ritenute, relative allo stesso mese di effettuazione del rimborso, riferite al singolo
dipendente.
Infine, l’Agenzia delle Entrate rinvia alla circolare n. 14/E del
9 maggio 2013 (cfr. Pratica Lavoro n. 22/2013, pag. 929),
in merito allo svolgimento delle varie fasi dell’assistenza
fiscale dell’anno 2014, prestata dai sostituti d’imposta,
1140
dai Caf e dai professionisti abilitati e in merito agli argomenti non illustrati.
25/2014 PRATICA LAVORO
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Notizie
Riduzione contributiva per l’assicurazione
dei lavoratori agricoli per l’anno 2014
INAIL, nota 28 maggio 2014, n. 3699
Con la nota 28 maggio 2014, n. 3699, l’Inail comunica
che, a partire dal 3 giugno 2014, sono riaperti i termini per
la presentazione delle istanze, relative all’annualita` 2014, di
riduzione dei contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese agricole in regola
con gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro e
con gli adempimenti contributivi e assicurativi, che non
hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data
della richiesta di ammissione al beneficio.
Nello specifico, l’accesso alla predetta riduzione, prevista
dall’art. 1, comma 60, L. 24 dicembre 2007, n. 247, e`
subordinato al possesso di specifici requisiti, in base ai quali
le aziende devono:
essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
essere attive da almeno un biennio, intendendo come
attive le aziende che, nelle due annualita` precedenti, hanno
instaurato almeno un rapporto di lavoro, sia a tempo indeterminato che determinato, regolarmente denunciato all’Inps attraverso la dichiarazione trimestrale della manodopera occupata (modello DMAG/Unico);
dichiarare di aver rispettato, nei luoghi di lavoro oggetto della domanda, le norme in materia di prevenzione,
infortuni e igiene nei luoghi di lavoro, nonche´ di aver
specificamente indicato «il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di sicurezza» nel documento di valutazione dei
rischi ovvero di aver provveduto, ai sensi dell’art. 29,
comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro), ad effettuare la valutazione dei rischi,
disponendo anche l’indicazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
non aver registrato infortuni nel biennio precedente alla
annualita` di riferimento;
non essere state destinatarie di provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 o sanzionatori
conseguenti alla violazione delle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro.
L’applicazione dell’agevolazione in parola e` subordinata
alla presentazione, esclusivamente in via telematica mediante l’apposito servizio on line, di apposita richiesta di
ammissione. Per l’anno 2014, le aziende interessate devo-
PRATICA LAVORO 25/2014
no inviare tale richiesta a partire dal 3 giugno 2014 e fino al
3 luglio 2014.
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francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Normativa
Rassegna
Brevi dall’Unione europea
Avv. Nicolina Tirino
Corte di Giustizia
europea
Lavoro a tempo determinato
Sulla G.U. dell’Unione europea n. C 135 del 5 maggio 2014 e` stata pubblicata la sentenza
della Corte (Ottava sezione) del 13 marzo 2014, n. 2014/C135/13. La Corte si e` pronunciata
sull’interpretazione dell’art. 1 della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999,
relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato nonche´ delle
clausole 1 e 4 dell’allegato di tale direttiva.
Buona parte della normativa nazionale prevede termini di preavviso meno favorevoli nei
contratti di lavoro a tempo determinato, rispetto ai contratti a tempo indeterminato.
Le clausole di cui sopra, secondo la Corte, devono essere interpretate nel senso che la normativa nazionale non puo` prevedere termini di preavviso differenziati tra contratti a tempo
determinato e contratto a tempo indeterminato, quando tali due categorie di lavoratori si
trovano in situazioni comparabili.
Congedo per maternita` - Maternita` surrogata.
Sulla G.U. dell’Unione europea n. C 142 del 12 maggio 2014 e` stata pubblicata la sentenza
della Corte (Grande sezione) del 18 marzo 2014, con cui la stessa si e` espressa riguardo alle
questioni sollevate nella causa n. C-167/12.
La pronuncia riguarda l’interpretazione degli artt. 1, paragr. 1, 2, lett. c), 8, paragr. 1, e 11,
paragr. 2, lett. b) della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente
l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul
lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, l’interpretazione degli
artt. 14 e 2, paragr. 1, lettere a) e b), e 2, lett. c) della direttiva 2006/54/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari
opportunita` e della parita` di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e
impiego, il divieto di trattamento meno favorevole di una donna in relazione a gravidanza o a
congedo di maternita` ai sensi della direttiva 92/85/CEE.
Secondo la Corte, la direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente
l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul
lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento deve essere interpretata
nel senso che gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere un diritto al congedo di maternita`
ai sensi dell’art. 8 di tale direttiva a una lavoratrice che, in qualita` di madre committente, abbia
avuto un figlio mediante un contratto di maternita` surrogata, nemmeno quando, dopo la
nascita, essa effettivamente allatti, o comunque possa allattare, al seno il bambino.
Infatti, la normativa, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunita` e della parita`
di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, deve essere interpretata nel senso che non costituisce una discriminazione fondata sul sesso il rifiuto di un
datore di lavoro di riconoscere un congedo di maternita` a una madre committente che abbia
avuto un figlio mediante un contratto di maternita` surrogata.
Maternita` surrogata - Condizioni di handicap.
Sulla G.U. dell’Unione europea n. C 142 del 12 maggio 2014, e` stata pubblicata la sentenza
della Corte (Grande sezione) del 18 marzo 2014 con cui la stessa si e` pronunciata sulle
questioni sollevate nel procedimento n. C-363/12, inerente la parita` di trattamento fra lavora-
1142
25/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Rassegna
tori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - artt. 4 e 14 della direttiva 2006/54/CE -, la
madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternita` surrogata ed
il rifiuto di riconoscerle un congedo retribuito equivalente a un congedo di maternita` o a un
congedo di adozione la parita` di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
ed il divieto di qualsiasi discriminazione fondata su un handicap.
La direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante
l’attuazione del principio delle pari opportunita` e della parita` di trattamento fra uomini e
donne in materia di occupazione e impiego, in particolare agli artt. 4 e 14, deve essere
interpretata nel senso che non costituisce una discriminazione fondata sul sesso il fatto di
negare la concessione di un congedo retribuito equivalente a un congedo di maternita` a una
lavoratrice che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternita` surrogata, in qualita` di
madre committente.
La situazione di una simile madre committente in ordine al riconoscimento di un congedo di
adozione non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva. La direttiva 2000/78/CE del
Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parita` di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretata nel senso
che non costituisce una discriminazione fondata sull’handicap il fatto di negare la concessione
di un congedo retribuito equivalente a un congedo di maternita` o a un congedo di adozione a
una lavoratrice che sia incapace di sostenere una gravidanza e si sia avvalsa di un contratto di
maternita` surrogata.
La validita` di tale direttiva non puo` essere esaminata in riferimento alla convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita`, ma la stessa direttiva deve essere oggetto,
per quanto possibile, di un’interpretazione conforme a detta convenzione.
Pensioni - Adeguamento dei trattamenti dei dipendenti dell’Unione europea
Con sentenza del 22 maggio 2014, la Corte si e` pronunciata in merito all’organizzazione
dell’orario di lavoro, al diritto alle ferie annuali retribuite, alla composizione della retribuzione,
allo stipendio di base e alla provvigione in funzione del fatturato realizzato, questioni sollevate
nella causa n. C-539/12. La Corte si e` pronunciata nel senso che l’art. 7, paragr. 1 della
direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso
che, in tema di monetizzazione delle ferie, impedisce a disposizioni e prassi nazionali, riguardanti il calcolo del valore economico delle ferie di dipendenti, i cui contratti prevedano uno
stipendio base e provvigioni connesse ai contratti di vendita realizzati, di effettuare detto
calcolo del valore economico delle ferie esclusivamente sull’importo dello stipendio base,
dovendo essere incluso in tale calcolo anche il valore delle predette provvigioni.
I metodi di calcolo della provvigione cui un lavoratore, come il ricorrente nel procedimento
principale, ha diritto a titolo delle sue ferie annuali devono essere valutati dal giudice nazionale, sulla base delle regole e dei criteri enunciati dalla giurisprudenza della Corte di giustizia
dell’Unione europea e alla luce dell’obiettivo perseguito dall’art. 7 della direttiva 2003/88.
PRATICA LAVORO 25/2014
1143
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la circolare 29 agosto 2013, n. 35,
del Ministero del Lavoro
Il volume presenta un’analisi dettagliata delle novità in materia di
occupazione e crescita introdotte nel mercato del lavoro dal “Decreto
del fare” (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
in legge 9 agosto 2013, n. 98) e dal “Decreto lavoro” (D.L. 28 giugno
di A. Casotti, M.R. Gheido
pagg. 259,  25,00
Codice: 00151369
2013, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n.
99): dagli incentivi per l’assunzione di giovani, all’ASpI, all’apprendistato e tirocini, ai contratti a termine e a progetto alla contrattazione
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lavoro, previdenza e fisco.
24/10/13 09:11
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Normativa
Scadenzario
Adempimenti
dal 14 al 28 giugno 2014
N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e` possibile lo slittamento
al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al
giorno lavorativo successivo.
16 giugno
Assistenza fiscale dei CAF o professionisti abilitati: consegna Mod. 730
Soggetti interessati
I CAF o professionisti abilitati ai quali e` stata richiesta l’assistenza fiscale e ai quali e` stato
consegnato il Mod. 730/2014 compilato entro il 31 maggio.
Adempimento
Consegna da parte dei CAF o professionisti abilitati ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, del
prospetto di liquidazione delle imposte nonche´ copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi.
Modalita`
I modelli 730 e 730-3 devono essere compilati su stampati conformi ai modelli approvati con
apposito Provvedimento. Sulla base del Mod. 730 compilato dal contribuente o fatto compilare, i CAF o professionisti abilitati rilasciano il prospetto di liquidazione delle imposte (Mod
730-3) relativo all’assistenza fiscale prestata. Con esso i CAF o professionisti abilitati consegnano al dichiarante copia della dichiarazione dei redditi (Mod. 730-base) controllata ed
elaborata.
16 giugno
Autoliquidazione Inail (nuove posizioni assicurative)
Denuncia delle retribuzioni
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno istituito nuove posizioni assicurative con decorrenza ricadente
nell’anno precedente e per cio` non inclusi nell’autoliquidazione con scadenza 16 febbraio
dell’anno successivo.
Adempimento
Presentazione all’Inail della denuncia delle retribuzioni dei dipendenti relative all’anno precedente.
Modalita`
Mediante presentazione o spedizione del mod. 10 3 1.
Versamento dei premi
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria
e qualifica che hanno istituito nuove posizioni assicurative con decorrenza ricadente nell’anno
precedente e per cio` non inclusi nell’autoliquidazione con scadenza 16 febbraio dell’anno
successivo.
Adempimento
Versamento del premio anticipato per l’anno in corso sulla base delle retribuzioni presunte
PRATICA LAVORO 25/2014
1145
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Normativa
Scadenzario
indicate nella denuncia di iscrizione o sulle minori retribuzioni presunte comunicate, ovvero
versamento del 50% del premio anticipato in caso di opzione per il pagamento rateale e
regolazione del premio relativo all’anno precedente sulla base delle retribuzioni effettive
dell’anno stesso risultanti dal mod. 10 3 1.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
16 giugno
Denuncia e versamento contributi Casagit
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti.
Adempimento
Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in
formato elettronico.
Modalita`
Versamento contributi con bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT06F0200805365000400
802826 - Unicredit S.p.a. - intestate a Casagit - via Marocco, 61 - 00144 Roma.
Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o
Fisconline). Invio - utilizzando la propria casella di posta certificata -del riepilogo di denuncia, in
formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certificata
[email protected].
16 giugno
Inpgi - Denuncia e versamento contributi lavoro dipendente
Soggetti obbligati
Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti.
Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale
presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile.
Modalita`
Versamento: i soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in
via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24/Accise on line, ovvero per il
tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art.
37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di
partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24/Accise presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
Denuncia: presentazione mod. DASM esclusivamente in via telematica attraverso i servizi di
trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate, che attualmente sono Entratel e Fisconline.
Codice contributo:
I codici per il versamento della contribuzione obbligatoria, da indicare nel campo «codice
tributo», del modello F24 sono:
— C001 (Contributi obbligatori correnti);
— C002 (Contributi obbligatori pregressi);
1146
25/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
— C003 (Contributi oggetto di recupero tramite azione legale);
— C004 (Differenze contributive);
— C005 (Contributi diversi e contrattuali).
16 giugno
Inps - Versamento contributo TFR al Fondo di Tesoreria
Soggetti obbligati
Datori di lavoro del settore privato, con esclusione dei datori di lavoro domestico, che abbiano
alle proprie dipendenze almeno 50 addetti.
Adempimento
Versamento del contributo al Fondo di Tesoreria Inps corrispondente alla quota mensile,
integrale o parziale, di TFR maturata nel mese precedente e non destinata alle forme pensionistiche complementari.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
16 giugno
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA
mensile/trimestrale
Soggetti obbligati
Tutti i contribuenti che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarita` in relazione
al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell’imposta sul valore aggiunto che andavano
versate entro il 16 maggio 2014.
Adempimento
I contribuenti possono effettuare l’adempimento omesso o insufficiente del mese precedente
versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari al 3 (1/10 del 30%) dell’imposta non
versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno
esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari.
Modalita`
Il contribuente deve effettuare l’adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalita` ordinarie del versamento del tributo unitamente al versamento della sanzione ridotta
pari ad un decimo del minimo (1/10 del 30 per cento) dell’imposta non versata e degli interessi
moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il pagamento del tributo
omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie
connesse pari al 3 per cento (un decimo del minimo - 30 per cento), e` eseguito esclusivamente
con modalita` telematiche.
Codici tributo:
— 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta;
— 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
— 8926 - Sanzione addizionale comunale all’IRPEF - Ravvedimento;
— 1991 - Interessi sul ravvedimento - IVA.
16 giugno
Versamento contributi Inps ex Enpals
Soggetti obbligati
Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport.
PRATICA LAVORO 25/2014
1147
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Normativa
Scadenzario
Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
Codice contributo:
— CCSP (contributi correnti dovuti per sportivi professionisti);
— CCLS (contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo).
16 giugno
Versamento contributi Inps lavoro dipendente
Soggetti obbligati
Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori subordinati di qualsiasi categoria
e qualifica iscritti alle gestioni previdenziali e assistenziali dell’Inps.
Adempimento
Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese
precedente.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
Codice contributo:
— DM10 (versamenti o compensazioni relativi al mod. DM10/2).
16 giugno
Versamento contributi Inps operai agricoli
Soggetti obbligati
Aziende agricole.
Adempimento
Versamento trimestrale contributi per gli operai a tempo indeterminato e determinato e per
compartecipanti individuali.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite
degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37,
comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di
partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio
postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
Codice contributo:
— LAS (contributi per OTI, OTD, CI);
— PCF (contributi per PC/PCF).
1148
25/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
16 giugno
Versamento contributi Inps pescatori autonomi
Soggetti obbligati
Pescatori autonomi.
Adempimento
Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente.
Modalita`
I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente in via telematica
direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del
D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono
effettuare i versamenti con modello F24 presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o
del concessionario della riscossione, ovvero con modalita` telematiche.
Codice contributo:
— PESC.
16 giugno
Versamento del contributo alla gestione separata INPS per i titolari
di partita IVA
Soggetti obbligati
I soggetti titolari di partita IVA esercenti attivita` di lavoro autonomo non iscritti ad alcuna
forma previdenziale.
Adempimento
Versamento a saldo per il 2013 ed in acconto per il 2014 del contributo previdenziale alla
gestione separata INPS a carico dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
Modalita`
Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2014, i soggetti iscritti alla gestione separata sono tenuti al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle
medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d’imposta.
Il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modalita` telematiche.
Le causali da indicare nel Mod. F24 «Sezione contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)»
sono:
— P10 per pagamenti in unica soluzione dei professionisti gia` iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria;
— PXX per pagamenti in unica soluzione dei professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale;
— P10R per pagamenti rateizzati dei professionisti gia` iscritti ad altra forma pensionistica
obbligatoria;
— PXXR per pagamenti rateizzati dei professionisti privi di altra copertura previdenziale, con
contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale.
16 giugno
Versamento dell’IRPEF, dell’IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale
ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per l’anno 2013
Unico 2014 PF e SP
Soggetti obbligati
I contribuenti che in sede di dichiarazione (Unico 2014 Persone fisiche o Societa` di persone) dei
redditi risultano a debito d’imposta.
PRATICA LAVORO 25/2014
1149
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Normativa
Scadenzario
Adempimento
Versamento da parte di persone fisiche e di societa` di persone del saldo 2013 e dell’eventuale
acconto 2014 delle imposte risultanti da Unico 2014.
Si evidenzia che per l’individuazione dell’anno di pagamento, il versamento, per persone
fisiche e societa` di persone, deve essere effettuato con riferimento all’anno di presentazione
della dichiarazione (art. 2, D.L. n. 63/2002).
Il versamento in oggetto puo` essere effettuato anche entro il 16 luglio con l’applicazione dello
0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Modalita`
I versamenti delle imposte vanno effettuati, con il modello di pagamento unificato F24,
presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte,
o le banche convenzionate per i non titolari di partita IVA ed esclusivamente mediante modalita` telematiche per i titolari di partita IVA.
I codici tributi da indicare nel Mod. F24 sono i seguenti:
a) 4001 - IRPEF - Saldo;
b) 4033 - IRPEF - Acconto - prima rata.
Per la tassazione separata il codice da utilizzare per il versamento dell’acconto e` 4200 Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
— 3801 - Addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
— 3844 - Addizionale comunale all’IRPEF - autotassazione - Saldo;
— 3843 - Addizionale comunale all’IRPEF - autotassazione - Acconto;
— 4025 - Imposta sostitutiva dell’IRPEF per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro
autonomo.
16 giugno
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
Soggetti obbligati
— Societa` di capitali;
— enti commerciali di diritto pubblico o privato;
— enti non commerciali di diritto pubblico o privato;
— associazioni non riconosciute;
— consorzi;
— societa` non residenti;
— societa` di persone;
— associazioni per l’esercizio di arti e professioni;
— societa` di armamento;
— societa` di fatto;
— persone fisiche che esercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole;
— condomini,
che hanno corrisposto nel mese precedente:
a) compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente;
b) compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori
autonomi occasionali, applicando la ritenuta nella misura del 20 per cento;
c) provvigioni inerenti a rapporti di commissioni, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza
di commercio e di procacciamento di affari;
d) compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituali, derivanti dall’assunzione
di obblighi di fare, non fare o permettere, che ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del
TUIR, rientrano nella categoria dei redditi diversi;
e) corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto di opere e servizi, anche se rese a
terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa nei confronti di condomini (la
1150
25/2014 PRATICA LAVORO
Pratica Lavoro n. 25 del 21 giugno 2014
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Comunicazione Aziende artigiane:
archivio istituti retributivi
Anno XV, 21 giugno 2014, n. 25 - Direzione e redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (Mi)
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
pral-22-ins_vad.indd 1
25
2014
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Archivio
Istituti retributivi
Comunicazione - Aziende artigiane
Istituti retributivi dal 1990 ad oggi
Riportiamo di seguito un quadro riepilogativo delle variazioni economiche intervenute dal 1990 ad oggi, con
riferimento agli istituti retributivi di maggior rilievo.
RETRIBUZIONE DIRETTA
Tabelle retributive
Minimo
Contingenza
Indennita`
di funzione
5bis
5
6
500.000
456.000
400.000
924.687
921.993
918.459
—
—
—
Dal 1º Gennaio 1991
(importi in Lire)
Dal 1º Luglio 1990
Livello
Minimo
Contingenza
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
992.000
840.000
756.000
680.000
592.000
500.000
456.000
400.000
921.548
913.508
910.004
903.942
900.907
894.145
891.839
888.800
Dal 1º Settembre 1990
Livello
Minimo
Contingenza
Indennita`
di funzione
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
992.000
840.000
756.000
680.000
592.000
500.000
456.000
400.000
921.548
913.508
910.004
903.942
900.907
894.145
891.839
888.800
100.000
—
—
—
—
—
—
—
Dal 1º Novembre 1990
II
Livello
Livello
Minimo
Contingenza
Indennita`
di funzione
1A
1B
2
3
4
992.000
840.000
756.000
680.000
592.000
956.440
947.059
942.822
936.073
932.276
100.000
—
—
—
—
Livello
Minimo
Contingenza
Indennita`
di funzione
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
1.058.000
896.000
806.333
725.333
631.333
533.666
486.666
426.666
956.440
947.059
942.822
936.073
932.276
924.687
921.993
918.459
100.000
—
—
—
—
—
—
—
Dal 1º Maggio 1991
Livello
Minimo
Contingenza
Indennita`
di funzione
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
1.058.000
896.000
806.333
725.333
631.333
533.666
486.666
426.666
1.003.556
992.316
987.060
979.359
974.501
965.770
962.536
958.313
100.000
—
—
—
—
—
—
—
Dal 1º Novembre 1991
Livello
Minimo
Contingenza
Indennita`
di funzione
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
1.058.000
896.000
806.333
725.333
631.333
533.666
486.666
426.666
1.042.962
1.030.201
1.024.112
1.015.633
1.009.908
1.000.243
996.568
991.782
100.000
—
—
—
—
—
—
—
INSERTO - 25/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Archivio
Istituti retributivi
Dal 1º Gennaio 1992
Dal 1º Luglio 1995
Livello
Minimo
Contingenza
Indennita`
di funzione
Livello
Minimo
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
1.124.000
952.000
856.666
770.666
670.666
567.334
517.334
453.334
1.042.962
1.030.201
1.024.112
1.015.633
1.009.908
1.000.243
996.568
991.782
100.000
—
—
—
—
—
—
—
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
1.405.000
1.188.000
1.067.000
951.000
830.000
696.000
638.000
555.000
Dal 1º Gennaio 1993
Livello
Minimo
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
1.190.000
1.008.000
907.000
816.000
710.000
601.000
548.000
480.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
100.000
—
—
—
—
—
—
—
Dal 1º Luglio 1993
Livello
Minimo
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
1.250.000
1.058.000
947.000
846.000
735.000
621.000
568.000
495.000
Minimo
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
1.330.000
1.128.000
1.012.000
901.000
785.000
661.000
603.000
525.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
100.000
—
—
—
—
—
—
—
Livello
Minimo
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
1.445.000
1.224.000
1.101.000
983.000
860.000
724.000
664.000
580.000
E.d.r.
Indennita`
Contingenza confederale di funzione
1.042.962
1.030.201
1.024.112
1.015.633
1.009.908
1.000.243
996.568
991.782
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
100.000
—
—
—
—
—
—
—
Dal 1º Luglio 1996
E.d.r.
Indennita`
Contingenza confederale di funzione
1.042.962
1.030.201
1.024.112
1.015.633
1.009.908
1.000.243
996.568
991.782
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
100.000
—
—
—
—
—
—
—
Dal 1º Luglio 1994
Livello
1.042.962
1.030.201
1.024.112
1.015.633
1.009.908
1.000.243
996.568
991.782
Dal 1º Aprile 1996
E.d.r.
Indennita`
Contingenza confederale di funzione
1.042.962
1.030.201
1.024.112
1.015.633
1.009.908
1.000.243
996.568
991.782
E.d.r.
Indennita`
Contingenza confederale di funzione
Livello
Minimo
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
1.510.000
1.279.000
1.151.000
1.033.000
900.000
759.000
694.000
605.000
E.d.r.
Indennita`
Contingenza confederale di funzione
1.042.962
1.030.201
1.024.112
1.015.633
1.009.908
1.000.243
996.568
991.782
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
100.000
—
—
—
—
—
—
—
Dal 1º Febbraio 1997
E.d.r.
Indennita`
Contingenza confederale di funzione
1.042.962
1.030.201
1.024.112
1.015.633
1.009.908
1.000.243
996.568
991.782
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
100.000
—
—
—
—
—
—
—
PRATICA LAVORO 25/2014 - INSERTO
Livello
Minimo
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
1.602.000
1.293.000
1.224.000
1.099.000
960.000
812.000
741.000
651.000
E.d.r.
Indennita`
Contingenza confederale di funzione
1.042.962
1.030.201
1.024.112
1.015.633
1.009.908
1.000.243
996.568
991.782
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
100.000
—
—
—
—
—
—
—
III
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Archivio
Istituti retributivi
Dal 1º Febbraio 1998
Livello
Minimo
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
1.702.000
1.443.000
1.299.000
1.169.000
1.020.000
862.000
786.000
691.000
Dal 1º Novembre 2001
E.d.r.
Indennita`
Contingenza confederale di funzione
1.042.962
1.030.201
1.024.112
1.015.633
1.009.908
1.000.243
996.568
991.782
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
100.000
—
—
—
—
—
—
—
Livello
Minimo
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
1.897.000
1.609.500
1.451.000
1.304.500
1.141.000
966.000
882.500
776.500
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
Minimo
1.762.000
1.493.000
1.344.000
1.209.000
1.055.000
892.000
814.000
716.000
E.d.r.
Indennita`
Contingenza confederale di funzione
1.042.962
1.030.201
1.024.112
1.015.633
1.009.908
1.000.243
996.568
991.782
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
100.000
—
—
—
—
—
—
—
Dal 1º Aprile 2000
Livello
Minimo
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
1.822.000
1.543.000
1.389.000
1.249.000
1.090.000
922.000
842.000
741.000
Minimo
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
1.869.000
1.584.000
1.427.000
1.282.000
1.120.000
947.000
864.000
759.000
IV
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
100.000
—
—
—
—
—
—
—
Dal 1º Gennaio 2002
Livello
Minimo
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
979,72
831,24
749,38
673,72
589,28
498,90
455,77
401,03
E.d.r.
Indennita`
Contingenza confederale di funzione
538,64
532,05
528,91
524,53
521,57
516,58
514,68
512,21
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
51,65
—
—
—
—
—
—
—
Dal 1º Ottobre 2002
E.d.r.
Indennita`
Contingenza confederale di funzione
1.042.962
1.030.201
1.024.112
1.015.633
1.009.908
1.000.243
996.568
991.782
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
100.000
—
—
—
—
—
—
—
Dal 1º Febbraio 2001
Livello
1.042.962
1.030.201
1.024.112
1.015.633
1.009.908
1.000.243
996.568
991.782
(importi in Euro)
Dal 1º Aprile 1999
Livello
E.d.r.
Indennita`
Contingenza confederale di funzione
Minimo
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
1.022,52
869,70
785,46
707,56
620,67
527,62
483,23
426,89
E.d.r.
Indennita`
Contingenza confederale di funzione
538,64
532,05
528,91
524,53
521,57
516,58
514,68
512,21
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
51,65
—
—
—
—
—
—
—
Dal 1º Agosto 2004
E.d.r.
Indennita`
Contingenza confederale di funzione
1.042.962
1.030.201
1.024.112
1.015.633
1.009.908
1.000.243
996.568
991.782
Livello
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
100.000
—
—
—
—
—
—
—
Livello
Minimo
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
1.074,81
916,69
829,54
748,90
658,67
562,71
516,78
458,48
E.d.r.
Indennita`
Contingenza confederale di funzione
538,64
532,05
528,91
524,53
521,57
516,58
514,68
512,21
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
51,65
—
—
—
—
—
—
—
INSERTO - 25/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Archivio
Istituti retributivi
Dal 1º Gennaio 2005
Livello
Minimo
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
1.117,60
955,13
865,60
782,73
690,67
591,42
544,23
484,33
Dal 1º Novembre 2010
E.d.r.
Indennita`
Contingenza confederale di funzione
538,64
532,05
528,91
524,53
521,57
516,58
514,68
512,21
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
51,65
—
—
—
—
—
—
—
Dal 1º Maggio 2007
Livello
Minimo
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
1.194,90
1.022,50
928,80
842,00
745,67
641,73
592,33
529,63
E.d.r.
Indennita`
Contingenza confederale di funzione
538,64
532,05
528,91
524,53
521,57
516,58
514,68
512,21
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
51,65
—
—
—
—
—
—
—
Dal 1º Febbraio 2008
Livello
Minimo
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
1.272,20
1.089,87
992,00
901,27
800,67
692,04
640,43
574,93
E.d.r.
Indennita`
Contingenza confederale di funzione
538,64
532,05
528,91
524,53
521,57
516,58
514,68
512,21
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
51,65
—
—
—
—
—
—
—
Dal 1º Gennaio 2010
Livello
Minimo
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
1.299,52
1.114,35
1.014,97
922,81
820,66
710,32
657,91
591,39
E.d.r.
Indennita`
Contingenza confederale di funzione
538,64
532,05
528,91
524,53
521,57
516,58
514,68
512,21
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
10,33
51,65
—
—
—
—
—
—
—
PRATICA LAVORO 25/2014 - INSERTO
Livello
Minimo
Indennita`
di funzione
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
1.904,68
1.705,73
1.600,17
1.500,78
1.392,56
1.273,82
1.217,90
1.146,87
51,65
—
—
—
—
—
—
—
N.B.: A decorrere dal 1º novembre 2010 l’indennita` di contingenza e l’E.d.r. sono conglobati nel minimo di retribuzione. Per il liv.
1A, l’accordo fornisce gli importi della retribuzione tabellare comprensivi dell’indennita` di funzione (E 51,65): per scelta redazionale l’indennita` e` stata scorporata, pertanto gli importi riportati in
tabella non la comprendono.
Dal 1º Settembre 2011
Livello
Minimo
Indennita`
di funzione
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
1.946,83
1.742,48
1.634,64
1.533,11
1.422,56
1.301,26
1.244,14
1.171,58
51,65
—
—
—
—
—
—
—
Livello
Minimo
Indennita`
di funzione
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
1.975,70
1.766,98
1.657,62
1.554,66
1.442,56
1.319,55
1.261,63
1.188,05
51,65
—
—
—
—
—
—
—
Livello
Minimo
Indennita`
di funzione
1A
1B
2
3
2.010,83
1.797,59
1.686,36
1.581,60
51,65
—
—
—
Dal 1º Agosto 2012
Dal 1º Giugno 2014
V
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Archivio
Istituti retributivi
Livello
Minimo
Indennita`
di funzione
L’importo e` ridotto proporzionalmente per i casi di parttime e per gli apprendisti.
4
5bis
5
6
1.467,56
1.342,43
1.283,49
1.208,64
—
—
—
—
Scatti di anzianita`
Per l’anzianita` di servizio maturata presso la stessa azienda il lavoratore ha diritto a 5 aumenti biennali di anzianita` nelle seguenti cifre fisse mensili:
Livello
Dal 1º Febbraio 2015
Livello
Minimo
Indennita`
di funzione
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
2.045,96
1.828,21
1.715,09
1.608,54
1.492,56
1.365,30
1.305,35
1.229,23
51,65
—
—
—
—
—
—
—
Livello
Minimo
Indennita`
di funzione
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
2.088,13
1.864,96
1.749,56
1.640,88
1.522,56
1.392,74
1.331,60
1.253,94
51,65
—
—
—
—
—
—
—
Dal 1º Ottobre 2015
Note alle tabelle retributive
Indennita` di funzione
E` assorbibile fino al 50% dal superminimo individuale.
E.d.r.
L’E.d.r. e` erogabile per 13 mensilita`, a decorrere dal 1º gennaio
1993, ai sensi del Protocollo 31 luglio 1992.
Divisore per quota oraria e giornaliera
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile
per 173 (156 per orario settimanale di 36 ore).
Elemento aggiuntivo della retribuzione - Mancata
adesione all’Ente bilaterale
A decorrere dal 1º luglio 2010 l’azienda che non aderisce alla bilateralita` e che non versa il relativo contributo e`
tenuta a corrispondere al lavoratore un ulteriore elemento retributivo, non assorbibile, di importo pari a E 25,00
lordi mensili denominato Elemento aggiuntivo della retribuzione.
Tale importo incide su tutti gli istituti retributivi, escluso il
t.f.r.
VI
1A
1B
2
3
4
5bis
5
6
Importo
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
31.000
31.000
27.500
26.000
24.500
23.000
22.000
20.000
-
E
E
E
E
E
E
E
E
16,01
16,01
14,20
13,43
12,65
11,88
11,36
10,33
In caso di passaggio di livello gli scatti maturati sono
rivalutati sulla base del valore unitario del livello di approdo.
Indennita` di cassa
Al lavoratore la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro compete un’indennita` pari al 7% di
minimo contrattuale, indennita` di contingenza ed elemento distinto della retribuzione.
Importi forfettari - Una tantum
Una tantum Febbraio 2003
A copertura del periodo 1º luglio 2001-30 giugno 2002,
ai lavoratori in forza alla data del 16 ottobre 2002 spetta
un importo forfetario «una tantum» di E 155 lordi, da
erogare con la retribuzione del mese di febbraio 2003.
L’«una tantum» - che non va considerata ai fini del t.f.r.
o degli altri istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia
legali che contrattuali - deve essere proporzionalmente
ridotta in relazione alla durata del rapporto nel periodo
sopraindicato nonche´ nei casi di servizio militare, parttime, assenza facoltativa post-partum e sospensioni concordate per mancanza lavoro.
Agli apprendisti in forza al 16 ottobre 2002, l’importo e`
erogato con le stesse modalita`, nella misura di E 120
lordi.
Dagli importi dell’una tantum devono essere detratte,
fino a concorrenza, le erogazioni corrisposte dalle imprese a titolo di indennita` di vacanza contrattuale nel periodo 1º luglio 2001-30 giugno 2002; tali importi di I.v.c.
vengono convenzionalmente quantificati in E 65 per i
lavoratori qualificati e in E 52,50 per gli apprendisti.
Una tantum Luglio/Ottobre 2004 - Marzo 2005
A copertura del periodo 1º luglio 2002-31 luglio 2004, ai
INSERTO - 25/2014 PRATICA LAVORO
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Archivio
Istituti retributivi
lavoratori in forza alla data del 10 giugno 2004 spetta un
importo forfettario «una tantum» di E 300,00, suddivisibile in quote mensili o frazioni, in relazione alla durata
del rapporto nel periodo interessato, da erogare con le
seguenti modalita`:
— E 200,00 con la retribuzione del mese di luglio 2004;
— E 50,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2004;
— E 50,00 con la retribuzione del mese di marzo 2005.
Agli apprendisti in forza alla data del 10 giugno 2004
saranno erogati E 232,00, suddivisibili in quote mensili o
frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo
interessato, con le seguenti modalita`:
— E 158,00 con la retribuzione del mese di luglio 2004;
— E 37,00 con la retribuzione del mese di ottobre 2004;
— E 37,00 con la retribuzione del mese di marzo 2005.
L’«una tantum» - che non va considerata ai fini del t.f.r.
o degli altri istituti di retribuzione diretta e indiretta, sia
legali che contrattuali - deve essere proporzionalmente
ridotta nei casi di servizio militare, part-time, assenza
facoltativa post-partum e sospensioni concordate per
mancanza lavoro.
Una tantum Giugno 2007 - Aprile/Giugno 2008
A copertura del periodo 1º gennaio 2005-30 aprile
2007, ai lavoratori in forza al 28 marzo 2007 spetta un
importo forfettario una tantum di 380 euro lordi, suddivisibile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata
del rapporto nel periodo interessato.
Tale importo e` erogato in tre rate pari a:
— E 130 con la retribuzione di giugno 2007, di cui E 5
andranno versati a sostegno della previdenza complementare di settore;
— E 115 con la retribuzione di aprile 2008;
— E 135 con la retribuzione di giugno 2008.
Agli apprendisti gli importi di cui sopra sono erogati nella
misura del 70%, con le medesime decorrenze.
Gli importi una tantum sono proporzionalmente ridotti
nei casi di servizio militare, assenza facoltativa post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L’una tantum non e` utile agli effetti del computo di alcun
istituto legale o contrattuale, compreso il t.f.r.
Una tantum Luglio - Novembre 2009
A copertura del periodo 1º gennaio 2009-31 dicembre
2009, ai lavoratori in forza al 1º luglio 2009 spetta un
importo forfettario una tantum di E 115 (E 80 per gli
apprendisti), suddivisibili in quote mensili o frazioni in
relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo
suindicato. Tale importo e` erogato con le seguenti scadenze:
PRATICA LAVORO 25/2014 - INSERTO
— E 60 (E 40 per gli apprendisti) con la retribuzione di
luglio 2009;
— E 55 (E 40 per gli apprendisti) con la retribuzione di
novembre 2009.
Gli importi Una tantum sono ridotti proporzionalmente
per i casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa
post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L’Una tantum non e` utile agli effetti del computo di
alcun istituto legale o contrattuale, compreso il t.f.r.
Una tantum Marzo 2011 - Marzo 2012
A copertura del periodo 1º gennaio 2010-31 ottobre
2010, ai lavoratori in forza al 25 ottobre 2010 spetta
un importo forfettario una tantum di E 125, suddivisibili
in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del
rapporto di lavoro nel periodo suindicato. Tale importo
e` erogato con le seguenti scadenze:
— E 65 con la retribuzione di marzo 2011;
— E 60 con la retribuzione di marzo 2012.
Agli apprendisti gli importi di cui sopra sono erogati nella
misura del 70% con le stesse decorrenze.
Gli importi Una tantum sono ridotti proporzionalmente
per i casi di servizio militare o civile, assenza facoltativa
post-partum, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L’Una tantum non e` utile agli effetti del computo di
alcun istituto legale o contrattuale, compreso il t.f.r.
Una tantum Luglio 2014 - Gennaio 2015
A copertura del periodo di carenza contrattuale ai lavoratori in forza al 13 maggio 2014, e` corrisposto un importo forfetario una tantum pari ad E 160, suddivisibile
in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del
rapporto nel periodo 1º gennaio 2009-31 maggio 2014.
L’importo verra` erogato in 2 tranches:
— E 80 con la retribuzione di luglio 2014;
— E 80 con la retribuzione di gennaio 2015.
Agli apprendisti l’una tantum e` erogata nella misura del
70%, con le medesime decorrenze.
L’importo forfetario e` ridotto proporzionalmente nei casi
di servizio militare, assenza facoltativa «post-partum»,
part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L’una tantum e` esclusa dalla base di calcolo del t.f.r. ed e`
stata quantificata considerando in essa anche i riflessi
sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine
legale o contrattuale, ed e` quindi comprensiva degli stessi.
RETRIBUZIONE DIFFERITA
Tredicesima mensilita`
Una mensilita` della retribuzione globale di fatto.
VII
francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Archivio
Istituti retributivi
RETRIBUZIONE INDIRETTA
Lavoro straordinario diurno
Le ore eccedenti l’orario normale di lavoro devono essere
compensate con la quota oraria (1/173 ovvero 1/156 in
caso di orario settimanale a 36 ore) della retribuzione (di
fatto) e con le seguenti percentuali di maggiorazione:
Tipologia
Lavoro
Lavoro
Lavoro
Lavoro
straordinario
straordinario
straordinario
straordinario
Maggiorazione
diurno
notturno (*)
festivo
festivo notturno
35%
45%
50%
65%
(*) Escluso sabato e prefestivi.
Lavoro supplementare (lavoratori part-time)
Il lavoro supplementare e` consentito fino al raggiungimento del 50% del normale orario annuo.
Per il lavoro supplementare e` corrisposta la maggiorazione del 10%.
Nel caso di part-time verticale le ore di lavoro eccedenti
l’orario giornaliero sono retribuite secondo quanto previsto per il lavoro straordinario.
razione del 10% da calcolarsi sulla retribuzione globale
di fatto.
Lavoro a turni avvicendati
Il lavoro a turni avvicendati e` compensato con una maggiorazione oraria del 6% per il 1º e 2º turno e del 24%
per il terzo turno.
Ferie
Il periodo feriale retribuito e` fissato nella misura di 180
ore lavorative. Le ferie sono irrinunciabili: in caso di mancato godimento per cause eccezionali il lavoratore ha
diritto al compenso sostitutivo.
Festivita`
In caso di coincidenza di una delle festivita` nazionali ed
infrasettimanali previste dal c.c.n.l. con la domenica il
lavoratore ha diritto ad una quota aggiuntiva di retribuzione, pari ad 1/6 dell’orario settimanale per gli operai e
ad 1/26 della retribuzione mensile per gli impiegati. Analogo trattamento compete per le due festivita` spostate in
domenica (2/6 e 4/11).
Per effetto della legge n. 336/2000, a decorrere dal
2001 la giornata del 2 giugno (festa della Repubblica)
viene ripristinata come giorno festivo.
Lavoro festivo
Il lavoro prestato in domenica da` diritto al lavoratore di
godere di un riposo compensativo in un altro giorno
della settimana. Il lavoro festivo e` compensato con la
quota oraria (1/173 ovvero 1/156 in caso di orario settimanale a 36 ore) della retribuzione e con le seguenti
percentuali di maggiorazione:
Tipologia
Maggiorazione
Lavoro festivo
Lavoro domenicale o festivo con riposo
compensativo
45%
10% (*)
(*) A decorrere dal 17 febbraio 1998.
Lavoro notturno
E` lavoro notturno quello prestato dalle ore 22 alle ore 6
del mattino. Il lavoro notturno e` compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione, da calcolarsi sulla
quota oraria (1/173 ovvero 1/156 in caso di orario settimanale a 36 ore) della retribuzione globale di fatto:
Tipologia
Lavoro notturno
Lavoro notturno festivo
Maggiorazione
40%
60%
Flessibilita` dell’orario
Le ore eccedenti l’orario normale di lavoro prestate in
regime di flessibilita` sono compensate con una maggio-
VIII
INSERTO - 25/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
ritenuta e` operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art.
67 del TUIR).
Adempimento
I soggetti che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a
lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non
fare e permettere, applicando la ritenuta nella misura del 20%, devono effettuare il versamento delle ritenute esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di
intermediari.
Modalita`
Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali
dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari.
Codice tributo:
I codici di versamento da utilizzare nella «Sezione Erario» del Modello F24, sono i seguenti:
Lavoro dipendente
— 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilita` aggiuntive e relativo conguaglio;
— 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati;
— 1004 - Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
— 1012 - Ritenute su indennita` per cessazione rapporto di lavoro;
— 1013 - Ritenute su conguaglio effettuato nei primi due mesi dell’anno successivo.
Bonus irpef
— 1655 - Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo
1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
Lavoro autonomo
— 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l’esercizio di arti e professioni.
Provvigioni
— 1038 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di
rappresentanza.
I codici di versamento da utilizzare nella «Sezione Regioni» del Modello F24, sono i seguenti:
Addizionale regionale all’IRPEF
— 3802 - Addizionale regionale all’IRPEF - sostituti d’imposta;
— 3803 - Addizionale regionale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale.
I codici di versamento da utilizzare nella «Sezione IMU ed altri tributi locali» del Modello F24,
sono i seguenti:
Addizionale comunale e provinciale
— 3848 - Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Saldo;
— 3847 - Addizionale comunale all’IRPEF trattenuta dal sostituto d’imposta. Acconto.
Ritenute condomini
— 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d’imposta a titolo di
acconto dell’IRPEF dovuta dal percipiente;
— 1020 - Ritenute del 4% operate all’atto del pagamento da parte del condominio quale
sostituto d’imposta a titolo di acconto dell’IRES dovuta dal percipiente.
16 giugno
Versamento a saldo dei contributi INPS artigiani e commercianti
Soggetti obbligati
Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in scadenza tutti i contri-
PRATICA LAVORO 25/2014
1151
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Scadenzario
buenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, soggetti ai contributi INPS artigiani e commercianti, con reddito eccedente il minimale.
Adempimento
Versamento del saldo del contributo INPS per il 2013 artigiani e commercianti.
Modalita`
I contributi dovuti a saldo sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati
alle scadenze previste per il versamento delle imposte sui redditi e quindi, per il corrente anno,
entro il 16 giugno o 16 luglio con maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse
corrispettivo.
Il versamento in scadenza in data odierna riguarda il saldo dei contributi previdenziali relativi al
2013, per la parte che eccede il minimale, dedotti gli eventuali importi in acconto versati entro
giugno (luglio) e novembre del 2013 o l’eventuale residuo credito derivante dall’anno precedente.
I versamenti dei contributi possono essere effettuati, con il modello di pagamento unificato
cartaceo per i non titolari di partita IVA ed esclusivamente mediante modalita` telematiche per i
titolari di partita IVA.
I contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e potranno continuare
ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo presso gli sportelli degli uffici postali, delle
banche o dei concessionari della riscossione.
I codici tributo da utilizzare nel Mod. F24 sono i seguenti:
— AP - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione commercianti);
— CP - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione artigiani);
— APR - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - Rateizzazione (Gestione commercianti);
— CPR - Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - Rateizzazione (Gestione artigiani).
16 giugno
Versamento del contributo alla gestione separata INPS
Soggetti obbligati
Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori
porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste
l’obbligo contributivo, e cioe` a dire prestazioni rese:
a) da amministratori, sindaci o revisori di societa`, associazioni ed altri enti con o senza personalita` giuridica;
b) per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i
compensi corrisposti a titolo di diritto d’autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o
giornali e simili;
c) per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore
autonomo senza partita IVA;
d) i soggetti che, nell’ambito dell’associazione in partecipazione conferiscono prestazioni
lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione
degli iscritti agli albi professionali);
e) lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00.
Adempimento
Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi
soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.
Modalita`
Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previdenziali
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25/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
dovuti ai sensi degli articoli 17, comma 2, e 28, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari.
Causale contributo:
— C10 - per i collaboratori gia` iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gli
associati in partecipazione per i quali non e` dovuto il contributo dello 0,50 per cento;
— CXX - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli associati in partecipazione);
— ASS - per gli associati in partecipazione.
16 giugno
Versamento in acconto dei contributi a percentuale INPS
artigiani e commercianti
Soggetti obbligati
Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in scadenza tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, soggetti ai contributi INPS artigiani e commercianti, con reddito eccedente il minimale.
Adempimento
Lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani ed commercianti che hanno conseguito, nell’anno
precedente, un reddito eccedente il minimale, devono effettuare il versamento mediante
Mod. F24 presso concessionario, banca e agenzia postale, mentre per i titolari di partita
IVA esclusivamente mediante modalita` telematiche, anche servendosi di intermediari.
Modalita`
Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2014, il contribuente e` tenuto al
versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per
gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d’imposta. Per l’individuazione dell’importo complessivo degli acconti dovuti e` necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con riferimento al reddito d’impresa dell’anno 2013, utilizzando i minimali e massimali previsti per
l’anno 2014. Sul reddito eccedente il minimale cosı` determinato devono essere infine applicate
le aliquote previste per l’anno 2014, tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per lo
stesso anno.
Il versamento in oggetto puo` essere effettuato anche entro il 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Il versamento in scadenza in data odierna riguarda la prima delle due rate di acconto (di pari
importo) dei contributi previdenziali a percentuale relativi al 2014, calcolati sul reddito del
2013, per la parte che eccede il minimale, dedotto l’eventuale residuo credito derivante
dall’anno precedente.
I contribuenti devono pagare una quota fissa (contributi INPS prestampati in scadenza il giorno
16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio) e una eventuale quota a percentuale per la
parte eccedente il minimale: le percentuali differiscono per artigiani e commercianti.
20 giugno
Versamento contributi al FASC
Soggetti obbligati
Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il c.c.n.l. autotrasporto merci e
logistica e il c.c.n.l. agenzie marittime e aeree.
Adempimento
Versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli
impiegati e trasmissione al fondo della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi
versati.
PRATICA LAVORO 25/2014
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Scadenzario
Modalita`
Presso la banca Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Milano - Via S. Margherita, 11 su c/c
bancario n. 80900.1 intestato al FASC - Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri. L’elaborazione e
la spedizione delle denunce ordinarie dei contributi avviene mediante apposito software denominato Telefasc.
25 giugno
Denuncia e versamento contributi Enpaia
Soggetti obbligati
Aziende agricole.
Adempimento
Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli.
Modalita`
Tramite M.Av. bancario:
— pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elaborazione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell’autodenuncia;
— a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura
informatica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria
agenzia la possibilita` di attivazione).
Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si puo` utilizzare il Bonifico
bancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del bonifico, il numero di posizione aziendale seguito dall’esatta denominazione sociale e dal mese di
competenza del versamento. Inoltre e` richiesto l’invio della copia del bonifico con numero di
CRO e l’inserimento dei dati nella parte relativa ai «riferimenti del versamento» della denuncia
on line.
25 giugno
Richiesta di autorizzazione all’Inps per Cig/Cigs
Soggetti obbligati
Aziende industriali.
Adempimento
Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o
riduzione dell’attivita` lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui
ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
Modalita`
La richiesta va inoltrata telematicamente:
— all’Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria;
— al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid-1 per Cig straordinaria.
In merito alla presentazione della CIGO e` disponibile per le aziende, i consulenti e i professionisti un nuovo canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che e` basato sull’invio di
file XML. Lo schema per la gestione via software delle domande XML di CIGO e` a disposizione
sul sito www.inps.it.
Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione di validazione, dopo essere state
1154
25/2014 PRATICA LAVORO
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Normativa
Scadenzario
sottoposte a protocollazione, viene generato un «Attestato di consegna» che ha valore equivalente a quello di una ricevuta. L’Attestato di Consegna certifica che le domande in esso
elencate sono state prese in carico dall’Istituto e per ognuna di esse viene riportato il numero
del protocollo informatico assegnato.
PRATICA LAVORO 25/2014
1155
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Contrattazione
Notizie
Comparto Confcooperative
Accordo interconfederale - 22 maggio 2014
Detassazione dal salario di produttivita` per il 2014
â Parti stipulanti: AGCI, Confcooperative, Legacoop con Cgil, Cisl e Uil
â Campo di applicazione: aziende aderenti al sistema AGCI, Confcooperative e Legacoop
Sintesi dell’accordo
Detassazione
1156
Alla luce di quanto stabilito dal DPCM 19 febbraio 2014, che rinvia al DPCM 22 gennaio 2013,
con l’accordo in oggetto le Parti hanno confermato anche per l’anno 2014 i contenuti dell’Accordo interconfederale 14 maggio 2013 (v. Pratica Lavoro n. 23/2013, pag. 1009) in
materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttivita` ed hanno altresı` fornito l’accordo tipo territoriale per il 2014.
Le prestazioni effettuate nel 2014 che ai sensi dell’Accordo 14 maggio 2013 hanno gia`
comportato l’applicazione dell’agevolazione fiscale per il 2013, sono ancora utili, coerenti e
conformi alle finalita` della L. n. 228/2012, art. 1, comma 481 e dunque possono fruire anche
per il 2014 della relativa agevolazione.
Le aziende applicheranno le agevolazioni fiscali anche ai dipendenti occupati fuori dal territorio in cui ha sede l’azienda.
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Contrattazione
Notizie
Trasporto aereo - Attivita` aeroportuali
Accordo - 27 maggio 2014
Disciplina della Parte specifica Servizi ATM
â Decorrenza e durata: 1º gennaio 2014 - 31 dicembre 2016
â Parti stipulanti: Assocontrol con Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil e Ugl Trasporti
â Campo di applicazione: personale del trasporto aereo e delle attivita` aeroportuali
Cedolino
Novita` incidenti sul calcolo del cedolino:
— Minimi tabellari (luglio 2013, gennaio 2014, ottobre 2014, gennaio 2015)
â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il
testo contrattuale «Trasporto aereo - Attivita` aeroportuali» in Tuttolavoro - modulo Disciplina
contrattuale.
Sintesi dell’accordo
Premessa
Con l’accordo 2 agosto 2013 le Parti stipulanti (*) il c.c.n.l. Attivita` aeroportuali, nel rinnovare
la parte generale del c.c.n.l., avevano stabilito che le singole Associazioni datoriali avrebbero
proseguito le trattative per la definizione delle rispettive parti specifiche.
Con l’accordo in oggetto Assocontrol con Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil e Ugl Trasporti
hanno definito la parte specifica «air traffic management», che si applica a tutti i dipendenti delle Societa` che forniscono i servizi diretti e complementari (Enav, Techno Sky e
Sicta).
L’accordo e` composto da una parte valevole per tutti i dipendenti dei Servizi ATM e da tre
sezioni specifiche che si applicano a coloro che lavorano rispettivamente presso gli impianti
strategici, gli impianti a basso traffico e nei servizi complementari.
Si riportano di seguito le novita` di maggior interesse.
____________
(*) Assaeroporti, Assaereo, Assocontrol, Assohandlers, Assocatering e Fairo.
Classificazione
del personale
Sezione Impianti strategici
Sono previste le seguenti categorie professionali: controllore del traffico aereo, esperto di
assistenza al volo, meteorologo, operatore radiomisure, tecnico, informatico, amministrativo
e operaio. Le classi stipendiali vanno dalla 1 alla 13.
L’accordo fornisce le declaratorie ed i profili professionali, specificando altresı` gli anni di
permanenza all’interno di ciascuna classe stipendiale.
Sezione Impianti a basso traffico
Sono previste le seguenti categorie professionali: controllore del traffico aereo, esperto di
assistenza al volo, amministrativo. Le classi stipendiali vanno dalla 1 alla 8.
L’accordo fornisce le declaratorie ed i profili professionali, specificando altresı` gli anni di
permanenza all’interno di ciascuna classe stipendiale.
PRATICA LAVORO 25/2014
1157
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Contrattazione
Notizie
Sezione Servizi complementari
Sono previste le seguenti aree professionali: area staff e servizi centrali, area progettazione e
sviluppo, area tecnico-operativa, nonche´ 10 categorie professionali. L’accordo fornisce le
declaratorie ed i profili professionali.
Retribuzione Divisori orari
e giornalieri
I divisori orari sono:
— 150 per il personale impiegato in linea operativa turnista con regime orario H35 e 156 per il
personale impiegato in struttura con regime orario H36 (Sezione Impianti strategici e Sezione
Impianti a basso traffico);
— 173 (Sezione Servizi complementari).
Il divisore giornaliero e` 26 (Sezione Impianti strategici e Sezione Impianti a basso traffico).
Minimi tabellari
Sezione Impianti strategici
Gli importi dei minimi tabellari mensili sono i seguenti:
Classe
Importi dal 1.7.2013
Importi dal 1.10.2014
Quadro
3.314,00
3.396,00
13
2.655,00
2.720,00
12
2.522,00
2.584,00
11
2.389,00
2.448,00
10
2.258,00
2.314,00
9
2.124,00
2.176,00
8
1.992,00
2.041,00
7
1.793,00
1.837,00
6
1.593,00
1.632,00
5
1.394,00
1.428,00
4
1.195,00
1.224,00
3
996,00
1.020,00
2
830,00
850,00
1
664,00
680,00
Sezione Impianti a basso traffico
Gli importi dei minimi tabellari mensili sono i seguenti:
1158
Classe
Importi dal 1.7.2013
Importi dal 1.10.2014
Quadro
3.314,00
3.396,00
8
1.992,00
2.041,00
7
1.793,00
1.837,00
6
1.593,00
1.632,00
5
1.394,00
1.428,00
4
1.195,00
1.224,00
3
996,00
1.020,00
2
830,00
850,00
1
664,00
680,00
25/2014 PRATICA LAVORO
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Contrattazione
Notizie
Sezione Servizi complementari
Gli importi dei minimi tabellari mensili (comprensivi dell’indennita` di contingenza e dell’E.d.r.
confederale) sono i seguenti:
Indennita`
integrativa
speciale
Elemento distinto
della retribuzione Sezione Impianti
strategici
Categoria
Importi dal 1.1.2014
Importi dal 1.1.2015
8Q
2.267,54
2.333,17
7
2.212,93
2.278,56
6
1.981,60
2.040,98
5 super
1.847,11
1.902,42
5
1.724,89
1.774,89
4
1.611,65
1.657,28
3 super
1.578,14
1.622,96
3
1.545,50
1.588,63
2
1.396,02
1.432,58
1
1.266,57
1.297,81
Ai dipendenti - eccetto quelli a cui l’indennita` di contingenza e` stata conglobata nel minimo
tabellare - sono attribuiti i seguenti importi mensili a titolo di indennita` integrativa speciale:
Classe
Importi mensili
Quadro
560,74
13
560,74
12
560,74
11
560,74
10
560,74
9
560,74
8
560,74
7
553,74
6
546,75
5
539,75
4
533,32
3
526,33
2
520,78
1
515,23
Agli autisti, ai tecnici, agli amministrativi ed ai meteorologi che non abbiano goduto di passaggio di parametro spetta un importo di E 80,57 mensili, soggetto a riassorbimento in caso di
promozione (tranne che per gli autisti).
Agli informatici, ai tecnici ed agli amministrativi in servizio al 30 giugno 2008, spetta un
«Elemento distinto della retribuzione» (E.d.r.), nelle seguenti misure mensili, per 14 mensilita`:
PRATICA LAVORO 25/2014
Classe
Importi mensili
1
38,00
2
32,00
1159
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Contrattazione
Notizie
Classe
Importi mensili
3
26,00
4
20,00
5
13,00
6
7,00
In caso di successiva nomina a quadro, gli importi saranno riassorbiti.
Elemento
aggiuntivo
della retribuzione Sezione Impianti
strategici
Al personale sottoindicato spettano i seguenti importi mensili:
Categoria
Profilo
Importi
controllore traffico aereo
ACS
485,00
ACP
220,00
APS
190,00
ADI/RAD
170,00
APP, ADI, ADV
100,00
Fiumicino, Linate, Malpensa
250,00
responsabili centri aeroportuali
tipologia D, E ed F (ex UAAV)
190,00
responsabili centri aeroportuali tipologia F
(EX NAAV)
100,00
comandante
485,00
pilota
220,00
esperto assistenza al volo, meteorologo
–
60,00
tecnico, informatico, amministrativo
–
40,00
operatore radiomisure
Al personale operatore radiomisure sottoindicato spettano i seguenti importi mensili, decurtati
di 1/26 per ogni giorno di assenza non retribuita:
Superminimo
professionale
1160
Categoria
Importi
FIO
60,00
ASO, FD
40,00
Sezione Impianti strategici
A tutto il personale, compresi i quadri, sono attribuiti a titolo di superminimo professionale, gli
importi mensili indicati dal c.c.n.l., distinti per qualifica e regime di orario.
Per i controllori del traffico aereo il superminimo e` attribuito tenendo conto anche dell’abilitazione posseduta purche´ compatibile con la sede di lavoro (qualora abbiano perso l’abilitazione in via permanente e` attribuito l’importo corrispondente all’ultima abilitazione posseduta).
A detto personale in caso di trasferimento definitivo compete, qualora la sede di destinazione
richieda un’abilitazione inferiore, l’importo corrispondente all’abilitazione posseduta, ovvero
l’importo corrispondente alla massima abilitazione della sede in caso di trasferimento a domanda del dipendente.
A detto personale trasferito definitivamente in posizioni di lavoro in struttura viene comunque
attribuito l’importo corrispondente all’abilitazione posseduta.
25/2014 PRATICA LAVORO
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Contrattazione
Notizie
Al personale assunto dopo il 10 aprile 2004 il superminimo viene cosı` riconosciuto:
— il 40% dell’importo, al compimento dei primi 3 anni di anzianita` di servizio successivi alla
data di assunzione;
— ulteriore 35% dell’importo, al compimento dei successivi 3 anni di anzianita` di servizio;
— restante 25% dell’importo, al compimento dell’ulteriore successivo anno di anzianita` di
servizio.
Sezione Impianti a basso traffico
Ai controllori del traffico aereo spetta un superminimo professionale pari ad E 250,00 mensili.
Indennita`
di funzione
Sezione Impianti strategici
Trascorsi 12 mesi dalla nomina a quadro, alle seguenti figure professionali viene attribuita
l’indennita` di funzione, nei seguenti importi mensili, per 12 mensilita`:
Qualifica
Importi mensili
quadro H35 (LO)
400,00
quadro H36 (ST)
200,00
facente funzione CSO di Fiumicino, Linate e Malpensa (ex SAAV)
150,00
referente in turno di centri aeroportuali di tipologia C (ex CAAV)
200,00
referente in turno di centri aeroportuali di tipologia D ed E (ex UAAV)
150,00
coordinatore operativo SIO/NOF
150,00
coordinatore tecnico SIO
150,00
coordinatore in turno CBO/UPM
150,00
docente supervisore Academy CTA/ACS/TCL
550,00
docente supervisore Academy CTA/ACS
550,00
docente supervisore Academy CTA/APS
450,00
docente supervisore Academy CTA/ADI
450,00
docente supervisore Academy EAV
200,00
docente supervisore Academy meteo
200,00
docente istruttore Academy ACS/TCL (oltre 10 anni turnazione 7 gg)
500,00
docente istruttore Academy ACS (oltre 10 anni turnazione 7 gg)
500,00
docente istruttore Academy APS (oltre 10 anni turnazione 7 gg)
400,00
docente istruttore Academy ADI (oltre 10 anni turnazione 7 gg)
400,00
docente istruttore Academy ACS/TCL (sino 10 anni turnazione 7 gg)
350,00
docente istruttore Academy ACS (sino 10 anni turnazione 7 gg)
350,00
docente istruttore Academy APS (sino 10 anni turnazione 7 gg)
300,00
docente istruttore Academy ADI (sino 10 anni turnazione 7 gg)
300,00
Agli addetti al servizio di prevenzione protezione spetta una indennita` di funzione pari ad E
140,00 mensili per 12 mensilita`.
Ai controllori del traffico aereo-responsabile impiego e addestramento dei centri aeroportuali
tipologie D ed E spetta una indennita` di funzione pari ad E 250,00 mensili per 12 mensilita`.
Per il personale CTA responsabile di strutture operative con orario H36 viene fatta una valutazione congiunta delle attivita` svolte direttamente connesse con l’attivita` operativa al fine di
un eventuale incremento dell’indennita` fino a concorrenza col valore previsto per il personale
PRATICA LAVORO 25/2014
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Notizie
impiegato in linea operativa con orario H35. L’eventuale incremento, denominato «indennita`
di funzione-anzianita` operativa», commisurato percentualmente in funzione degli anni precedentemente effettuati in turnazione su 7 giorni settimanali, e` pari ai seguenti importi:
Periodo
%
Importi
Fino a 5 anni compiuti
25
50,00
Dal 6º a 10 anni compiuti
50
100,00
Dall’11º a 15 anni compiuti
75
150,00
Dal 16º anno
100
200,00
Ogni giornata di assenza a qualsiasi titolo da` luogo ad una trattenuta pari a:
— 1/26 dell’importo mensile ed all’intero importo se l’assenza copre tutto il mese;
— 1/150 o 1/156 dell’importo mensile per ogni ora (o frazione superiore a 30 minuti), rispettivamente per il personale con orario H35 o H36.
Non saranno considerate a tal fine le assenze effettuate per ferie e permessi per recupero
festivita` soppresse, congedo per lutto, nascita figli, congedo matrimoniale, infortunio sul
lavoro, ricovero ospedaliero e successiva convalescenza, malattia conseguente ad infortunio,
congedo per maternita`-paternita` ed allattamento, congedo parentale, permessi sindacali e
assemblea, altri permessi previsti secondo disposizioni di legge (assistenza disabili, assolvimento cariche pubbliche, volontariato protezione civile, donazione sangue, terapie salvavita, controlli prenatali, ecc.).
Sezione Impianti a basso traffico
Trascorsi 12 mesi dalla nomina a quadro, alle seguenti figure professionali viene attribuita
l’indennita` di funzione, nei seguenti importi mensili, per 12 mensilita`:
Qualifica
Importi mensili
quadro H35 (LO)
400,00
quadro H36 (ST)
200,00
referente in turno centri aeroportuali di tipologie D ed E (ex UAAV)
150,00
Ai controllori del traffico aereo-responsabile impiego e addestramento dei centri aeroportuali
tipologie D ed E spetta una indennita` di funzione pari ad E 250,00 mensili per 12 mensilita`.
Per le ipotesi di assenza vale quanto detto in materia di indennita` di funzione per la Sezione
Impianti strategici (v. supra).
Indennita`
di turno
Sezione Impianti strategici
Al personale su turni periodici e/o avvicendati, su 7 giorni settimanali, e` corrisposta una
indennita` pari ai seguenti importi mensili, per 12 mesi l’anno:
Classe
a
Dalla 7 alla 13
Dalla 5a alla 6a
a
Sino alla 4
a
Orari H24/H18
Orari HX/XJ
356,63
170,43
304,71
149,77
211,75
108,46
Al personale su turni di meno di 7 giorni settimanali compete il trattamento HX (eccetto i
controllori traffico aereo cui compete comunque il trattamento H24).
Per il personale impiegato presso la sede centrale e per i docenti di Academy si fa riferimento
agli importi H24.
Al personale impiegato in struttura con orario H36, viene riconosciuto a titolo di mantenimen-
1162
25/2014 PRATICA LAVORO
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Notizie
to dell’indennita` di turno un importo mensile nelle seguenti percentuali dell’indennita` di turno
percepita, riferite agli anni effettuati in turni periodici e/o avvicendati su 7 giorni settimanali:
— 30% da 5 anni compiuti a 10 anni compiuti;
— 50% dall’11º a 15 anni compiuti;
— 70% dal 16º anno.
Al personale impiegato in struttura con orario H36 spetta, a titolo di mantenimento dell’indennita` di turno, il 50% delle percentuali di cui sopra, riferite agli anni effettuati in turni
periodici e/o avvicendati su 7 giorni settimanali.
Per le ipotesi di assenza vale quanto detto in materia di indennita` di funzione (v. supra).
Sezione Impianti a basso traffico
Al personale su turni periodici e/o avvicendati, su 7 giorni settimanali, e` corrisposta una
indennita` pari ai seguenti importi mensili, per 12 mesi l’anno:
Orari H24/H18
Orari HX/XJ
a
a
Classe
Dalla 7 alla 8
356,63
170,43
a
a
Dalla 5 alla 6
304,71
149,77
Sino alla 4a
211,75
108,46
Al personale su turni di meno di 7 giorni settimanali compete il trattamento HX (eccetto i
controllori traffico aereo cui compete comunque il trattamento H24).
Per le ipotesi di assenza vale quanto detto in materia di indennita` di funzione (v. supra).
Indennita`
di controllo
Sezione Impianti strategici
Ai controllori del traffico aereo, agli esperti di assistenza al volo ed ai meteorologi che svolgono
la propria prestazione in attivita` direttamente connesse con l’esercizio operativo ed in turnazione periodica e/o avvicendata, articolata su 7 giorni settimanali nonche´ agli esperti di assistenza al volo e meteorologi impiegato in linea operativa con orario H35 (LO), spetta una
indennita` di controllo nei seguenti importi mensili, per 12 mesi l’anno:
Categoria
controllori traffico aereo
Profilo
Importi
ACS/RAD, ACP
600,00
APS/RAD, ADI/RAD
475,00
APP, ADI, ADV
445,00
–
200,00
esperto assistenza al volo, meteorologo
Il personale di cui sopra impiegato in struttura con orario H36 (ST), funzionalmente connesso
con l’attivita` operativa, spetta un’indennita` di controllo nei seguenti importi mensili, per 12
mesi l’anno, commisurati percentualmente agli anni precedentemente effettuati in turnazione
su 7 giorni settimanali:
Controllori
traffico aereo
Da 5 a 10 anni
compiuti
Dall’11º a 15 anni
compiuti
Dal 16º anno
ACS/RAD, ACP
115,00
120,00
150,00
APS/RAD, ADI/RAD
35,00
65,00
95,00
APP, ADI, ADV
30,00
60,00
90,00
esperto assistenza al volo, meteorologo
20,00
35,00
50,00
Per le ipotesi di assenza vale quanto detto in materia di indennita` di funzione (v. supra).
Ai controllori del traffico aereo che abbiano perso l’abilitazione in via permanente e` attribuito
PRATICA LAVORO 25/2014
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Notizie
l’importo corrispondente all’ultima abilitazione posseduta, comunque compatibile con la sede
di appartenenza.
Sezione Impianti a basso traffico
Ai controllori del traffico aereo ed agli esperti di assistenza al volo che svolgono la propria
prestazione in attivita` direttamente connesse con l’esercizio operativo ed in turnazione periodica e/o avvicendata, articolata su 7 giorni settimanali nonche´ ai controllori del traffico aereo
ed agli esperti di assistenza al volo impiegati in linea operativa con orario H35 (LO), spetta una
indennita` di controllo nei seguenti importi mensili, per 12 mesi l’anno:
Categoria
Profilo
Importi
controllori traffico aereo
APP, ADI, ADV
445,00
esperto assistenza al volo
–
200,00
Per le ipotesi di assenza vale quanto detto in materia di indennita` di funzione (v. supra).
Indennita` tecnico
informatica Sezione Impianti
strategici
Spetta al personale tecnico-informatico operativo non quadro impiegato in linea operativa con
orario H35 (LO), nella misura mensile di E 140,00, per 12 mesi l’anno, nonche´ al personale
tecnico-informatico non quadro impiegato in struttura con orario H36 (ST), con attivita` funzionalmente connessa con l’esercizio operativo, nei seguenti importi mensili, per 12 mesi
l’anno, commisurati percentualmente agli anni precedentemente effettuati in turnazione su
7 giorni settimanali:
Da 5 a 10 anni compiuti
Dall’11º a 15 anni compiuti
Dal 16º anno
12,00
20,00
30,00
Per le ipotesi di assenza vale quanto detto in materia di indennita` di funzione (v. supra).
Indennita` di volo Sezione Impianti
strategici
Al seguente personale spetta l’indennita` di volo, nei seguenti importi mensili, per 12 mesi
l’anno:
Profilo
Importi mensili
comandante DOV
2.634,00
comandante
2.534,00
pilota
2.293,00
FIO quadro e FIO
2.123,00
ASO quadro
400,00
ASO e FD
140,00
Per le ipotesi di assenza vale quanto detto in materia di indennita` di funzione (v. supra).
Indennita` di cassa Sezione Servizi
complementari
Spetta al personale normalmente adibito al maneggio di denaro e con responsabilita` per errori
in misura pari al 6% del minimo tabellare.
Buoni pasto Sezione Impianti
strategici e Sezione
Impianti a basso
traffico
I lavoratori hanno diritto ad un buono pasto del valore di E 8,50.
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25/2014 PRATICA LAVORO
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Notizie
Aumenti periodici
di anzianita`
Sezione Impianti strategici
A tutto il personale spetta, al compimento del primo biennio di anzianita`, un importo pari ad E
103,29 mensili a titolo di scatto anomalo.
Al personale quadro sono attribuiti, all’interno della voce RIA, i seguenti importi, per 14
mensilita`:
— E 500,00 ai responsabili di centri aeroportuali di tipo D, E ed F, vicario ACC, vicario
Fiumicino, responsabile operazioni con funzioni vicarie dei centri aeroportuali B e C, responsabile operazioni con funzioni vicarie dei centri aeroportuali di tipologia C, CSO ACC, CSO
centri aeroportuali Be C, SO, comandante, responsabile strutture operative ACC, dei centri
aeroportuali tipologie A, B e C;
— E 300,00 ai responsabili delle rimanenti strutture operative;
— E 100,00 ai rimanenti quadri.
Ai quadri responsabili delle rimanenti strutture operative spetta inoltre una «RIA anzianita`
operativa» pari ai seguenti importi, per 14 mensilita`:
— fino a 5 anni compiuti: E 50,00;
— dal 6º a 10 anni compiuti: E 100,00;
— dall’11º a 15 anni compiuti: E 150,00;
— dal 16º anno: E 200,00.
Sezione Impianti a basso traffico
A tutto il personale spetta, al compimento del primo biennio di anzianita`, un importo pari ad E
103,29 mensili a titolo di scatto anomalo.
Sezione Servizi complementari
A tutto il personale spettano, per ogni biennio di anzianita` di servizio maturato e fino ad un
massimo di 5, i seguenti importi a titolo di scatto di anzianita`:
Categoria
Importi
8Q e 7
40,96
6
36,41
5 super
32,43
5
29,64
4
26,75
3 super e 3
25,05
2
21,59
1
18,49
L’aumento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio.
In caso di passaggio di categoria il lavoratore mantiene l’anzianita` di servizio e gli aumenti
maturati, il cui valore sara` ragguagliato all’importo previsto per la nuova categoria.
Gli scatti non possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito ne´ viceversa.
Tredicesima
mensilita`
Con le competenze del mese di novembre, al personale in servizio va corrisposta una tredicesima mensilita` pari alla retribuzione fissa mensile di cui alla sezione specifica di riferimento.
In caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno il dipendente ha diritto ai relativi
dodicesimi in relazione ai mesi (o frazioni superiori ai 15 giorni) di servizio effettivamente
prestato.
Per i periodi di servizio con corresponsione della retribuzione in misura ridotta per piu` di 15
giorni, i dodicesimi corrispondenti a tali periodi sono ridotti della stessa misura.
PRATICA LAVORO 25/2014
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Contrattazione
Notizie
Quattordicesima
mensilita`
Sezione Impianti strategici e Sezione Impianti a basso traffico
Va corrisposta con le competenze del mese di giugno a tutto il personale in servizio, nella
misura di una mensilita` di retribuzione fissa, con esclusione della voce indennita` integrativa
speciale.
In caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno il dipendente ha diritto a tanti
dodicesimi in relazione ai mesi (o frazioni superiori a 15 giorni) di servizio prestato.
Orario di lavoro
Sezione Impianti strategici e Sezione Impianti a basso traffico
Per il personale impiegato in struttura H36 (ST), l’orario di lavoro e` di 36 ore medie settimanali,
pari a 1.877 ore su 365 giorni, distribuito su 5 giorni.
Per il personale impiegato in linea operativa H35 (LO), l’orario di lavoro e` di 35 ore medie
settimanali, pari a 1.825 ore su 365 giorni.
Per i quadri impiegati in struttura, compresi i responsabili di impianto, l’orario settimanale
medio e` di 36 ore, dal lunedı` al venerdı`.
Sezione Servizi complementari
La durata normale dell’orario di lavoro e` fissata in 38 ore settimanali ed e` calcolata come
media in un periodo non superiore a 12 mesi.
Orario plurisettimanale
Per ragioni produttive puo` essere attivato un orario plurisettimanale, con un massimo di orario
settimanale di 48 ore ed una media di 38 ore settimanali, in un periodo non superiore a 12
mesi, per un massimo di 80 ore annue. I lavoratori percepiranno la retribuzione normale sia nei
periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale normale spetta una maggiorazione del 15%
(25% per le ore prestate di sabato) da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per straordinario, notturno e festivo.
Nel caso in cui l’azienda stabilisca lavoro straordinario in regime di «quote esenti», il numero
massimo di ore utilizzabili per ogni lavoratore per entrambi gli istituti non potra` eccedere le
120 ore annue (aziende con oltre 200 dipendenti) e le 128 ore annue (aziende fino a 200
dipendenti).
Permessi retribuiti
Per ogni anno di servizio, sono riconosciuti permessi retribuiti pari a 32 ore annue (24 ore per
la sede centrale e Roma Ciampino), comprensive di 8 ore in sostituzione della festivita` del
Santo Patrono, fruibili anche per gruppi di 4 ore.
Ai turnisti su 15 o piu` turni settimanali, comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e
domenica, e` riconosciuto un ulteriore permesso di 8 ore annue, frazionabile in ragione del
servizio annuo.
Sono inoltre previsti permessi per lutti o eventi morbosi familiari.
I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione possono essere accantonati in una banca ore
per 24 mesi, trascorsi i quali saranno monetizzati.
Reperibilita`
Il lavoratore deve partecipare alle turnazioni di reperibilita` - comunicate con un preavviso
scritto di 7 giorni - salvo giustificati motivi di impedimento.
La reperibilita` puo` essere oraria, giornaliera o settimanale: quest’ultima non puo` eccedere le 2
settimane continuative su 4 e non piu` di 6 giorni continuativi.
Ai lavoratori in reperibilita` sono riconosciuti un compenso per reperibilita`, per il periodo in cui
sono in attesa di eventuale chiamata e un compenso per i casi di intervento (non cumulabili tra
loro), nonche´ un trattamento economico per il tempo di viaggio, pari all’85% della normale
retribuzione e un compenso di E 5 per ogni chiamata.
Dal 1º gennaio 2014, l’indennita` di reperibilita` e` la seguente:
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25/2014 PRATICA LAVORO
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Notizie
Compenso giornaliero
Compenso settimanale
6 giorni
6 giorni
(con festivo)
6 giorni
(con festivo
e giorno
libero)
7,81
31,30
31,89
34,29
8,99
9,63
37,61
38,25
41,52
10,81
11,40
43,71
44,30
48,52
Cat.
16 ore
(giorno
lavorato)
24 ore
(giorno
libero)
24 ore
(festive)
1, 2, 3 e 3S
4,82
7,22
4, 5
5,72
sup. a 5
6,58
L’importo orario si ottiene dividendo per 16 il compenso giornaliero previsto per 16 ore.
Banca ore
Il dipendente puo` accantonare nella banca ore le ore di lavoro straordinario prestate nel mese.
Se entro il mese successivo alla prestazione non dichiara di volere il riposo compensativo, le ore
gli saranno pagate con la maggiorazione per straordinario.
Per le ore di straordinario che confluiscono nella banca ore verra` corrisposta una maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% della maggiorazione per straordinario.
I riposi compensativi saranno goduti alle condizioni previste per i permessi retribuiti (v. supra).
Lavoro
straordinario
Sezione Impianti strategici
Il lavoro straordinario puo` essere prestato nel limite di 2 ore giornaliere e 250 annue pro
capite.
Le maggiorazioni per lavoro straordinario sono le seguenti:
Tipologia
%
giorno lavorativo feriale diurno dalle 8,00 alle 20,00
10
giorno lavorativo feriale notturno dalle 20,00 alle 8,00
15
giorno libero feriale diurno dalle 8,00 alle 20,00
30
giorno libero feriale notturno dalle 20,00 alle 8,00
35
giorno festivo o di riposo domenicale diurno dalle 8,00 alle 20,00
40
giorno festivo o di riposo domenicale notturno dalle 20,00 alle 8,00
45
Al seguente personale operativo con orario H35 spettano i seguenti importi orari per ciascuna
ora effettivamente resa:
— controllore traffico aereo (*): E 85,00 (ACS/RAD), E 75,00 (ACP e APS/RAD), E 65,00 (ADI/
RAD, APP, ADI e ADV);
— esperto assistenza al volo e meteorologo: E 50,00;
— tecnico, informatico, aviation services operator e flight dispatcher: E 40,00;
— pilota: E 80,00;
— flight inspection operator: E 70,00.
____________
(*) Ai c.a.v. di Fiumicino, Linate e Malpensa spetta l’importo previsto per le abilitazioni ACP e APS/RAD.
Sezione Impianti a basso traffico
Il lavoro straordinario puo` essere prestato nel limite di 2 ore giornaliere e 250 ore annue pro
capite.
Sezione Servizi complementari
Il lavoro straordinario puo` essere prestato nel limite di 2 ore giornaliere, 8 ore settimanali e 200
ore annue pro capite (250 ore nelle aziende fino a 200 dipendenti).
PRATICA LAVORO 25/2014
1167
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Contrattazione
Notizie
Per le attivita` di manutenzione, installazione e montaggio, il limite annuale e` di 260 ore.
Le maggiorazioni per lavoro straordinario sono le seguenti:
% lavoro
non a turni
% lavoro
a turni
straordinario prime 2 ore
25
25
straordinario ore successive
30
30
straordinario festivo
55
55
straordinario festivo con riposo compensativo
35
35
straordinario notturno prime 2 ore
50
40
straordinario notturno ore successive
50
45
straordinario notturno festivo
75
65
straordinario notturno festivo con riposo compensativo
55
50
Tipologia
Nel caso di orario settimanale su 5 giorni, e` ammesso il prolungamento del lavoro straordinario
nella giornata di sabato nei limiti della misura settimanale, oltre le 2 ore giornaliere, per
esigenze di riparazione e manutenzione. Negli altri casi e` richiesto il consenso della Rsa ed
e` corrisposta una maggiorazione del 50% quando la prestazione superi le 2 ore.
E` ammesso, alle condizioni previste dal c.c.n.l., lo straordinario «di produzione».
Lavoro notturno
e domenicale
Sezione Impianti strategici e Sezione Impianti a basso traffico
La maggiorazione per lavoro domenicale (dalle 00,00 alle 24,00) nel periodo giugno-settembre e` pari al 33% della retribuzione ordinaria.
La maggiorazione per lavoro prestato dalle 20,00 alle 8,00 dal personale con orario H36 non
riconducibile a lavoro straordinario e` pari al 45% della retribuzione ordinaria.
Sezione Servizi complementari
Le maggiorazioni per lavoro notturno sono le seguenti:
% lavoro
non a turni
% lavoro
a turni
notturno fino alle 22.00
20
20
notturno oltre le 22.00
30
20
notturno festivo
60
60
notturno festivo con riposo compensativo
35
35
Tipologia
Ad eccezione delle attivita` di gestione e manutenzione, per le ore cadenti dalle 22.00 alle
6.00, le relative maggiorazioni sono fissate nella misura onnicomprensiva rispettivamente pari
al 25%, 65% e 40%.
Lavoro festivo
Sezione Impianti strategici e Sezione Impianti a basso traffico
La maggiorazione per lavoro festivo e` pari al 40% della retribuzione.
Sezione Servizi complementari
Le maggiorazioni per lavoro festivo sono le seguenti:
% lavoro
non a turni
% lavoro
a turni
festivo
50
50
festivo con riposo compensativo
10
10
Tipologia
1168
25/2014 PRATICA LAVORO
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Contrattazione
Notizie
Ex festivita`
In sostituzione delle festivita` soppresse ex L. n. 54/1977, spettano 4 giorni di permesso
retribuito. Per le sedi ubicate nel territorio di Roma spettano 3 giorni di permesso ed 1 giorno
per la festivita` del Santo Patrono (29 giugno).
Sezione Impianti strategici e Sezione Impianti a basso traffico
I permessi per ex festivita` vanno fruiti nell’anno di competenza: per motivi di servizio possono
essere rinviati sino al 30 giugno dell’anno successivo e qualora non fruiti nemmeno entro tale
data vanno retribuiti con quote di retribuzione giornaliera.
Ferie
Il numero di giorni di ferie annue spettanti e` ridotto di 1/12 per ogni mesi di minor servizio
prestato o per le assenze non utili a tal fine.
Sezione Impianti strategici e Sezione Impianti a basso traffico
Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, a 23 giorni di ferie.
Dopo 5 anni di servizio, matura un giorno di ferie all’anno, secondo la seguente progressione:
— dal 1º al 5º anno compreso: 23 giorni;
— dal giorno successivo e fino al compimento del 6º anno: 24 giorni;
— dal giorno successivo e fino al compimento del 7º anno: 25 giorni;
— dal giorno successivo e fino al compimento dell’8º anno: 26 giorni;
— dal giorno successivo e fino al compimento del 9º anno: 27 giorni;
— dal giorno successivo e fino al compimento del 10º anno: 28 giorni;
— dal giorno successivo e fino al compimento dell’11º anno: 29 giorni;
— dal giorno successivo e fino al compimento del 12º anno: 30 giorni;
— dal giorno successivo e fino al compimento del 13º anno: 31 giorni;
— dal giorno successivo e fino al compimento del 14º anno: 32 giorni.
Per il personale con regime di orario H36 (ST) le ferie vengono conteggiate a giornata (ogni
giornata equivale a 7 ore e 12 minuti). Per i periodi inferiori al giorno (fruizione oraria), al
raggiungimento di 7 ore e 12 minuti verra` computato 1 giorno di ferie.
Per ogni settimana di ferie sono computati 5 giorni.
Per il personale turnista impiegato in linea operativa con regime orario H35 (LO) le ferie sono
conteggiate in ore e ogni giorno di ferie equivale a 8 ore.
La societa`, alle condizioni previste dal c.c.n.l. ed in modo omogeneo per tutto il personale
operativo, puo` posticipare fino a 3 giorni di ferie consecutivi gia` concessi nel periodo 5 giugno23 settembre dell’anno di riferimento, con corresponsione, nel mesi di novembre, di un
compenso straordinario aggiuntivo pari all’80% della quota oraria di straordinario.
Sezione Servizi complementari
Il dipendente ha diritto, per ogni anno di servizio prestato, a 4 settimane di ferie, frazionabili
per dodicesimi in caso di mancata maturazione del periodo suddetto (la frazione superiore a
15 giorni sara` considerata mese intero).
Dopo 10 anni di servizio e fino a 18 compiuti, si matura un giorno di ferie in piu` e dopo 18
anni di servizio si matura una 5a settimana di ferie.
Trasferta
Sezione Impianti strategici e Sezione Impianti a basso traffico
Il dipendente puo` essere inviato in trasferta sino ad un massimo di 120 giorni continuativi, in
una localita` distante almeno 50 km dalla normale sede di lavoro, con diritto alle seguenti
indennita`, per ogni 24 ore (*):
— trasferta pari o superiore ad 8 ore: E 28,00 (E 77,00 per il personale navigante - Sezione
impianti strategici);
— trasferta inferiore ad 8 ore: E 14,00 (E 39,00 per il personale navigante - Sezione impianti
strategici).
PRATICA LAVORO 25/2014
1169
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Contrattazione
Notizie
Il rimborso delle spese per i pasti e` previsto con un massimale complessivo pari a E 56,00 per le
trasferte che abbiano inizio prima delle ore 14,00 e termine dopo le ore 21,00, ridotto a E
28,00 per le trasferte che abbiano inizio prima delle ore 14,00 e termine prima delle ore 21,00
oppure inizio dopo le ore 14,00 e termine dopo le ore 21,00.
In caso di trasferta pari o superiore a 30 giorni calendariali consecutivi, in sostituzione dei
trattamenti di cui sopra, il dipendente puo` optare per uno dei seguenti trattamenti (oltre al
rimborso delle spese di viaggio):
— hotel con trattamento di mezza pensione con rimborso a pie` di lista del rimanente pasto
entro il limite di E 28,00 e indennita` forfettaria pari a E 500,00 per ogni 30 giorni consecutivi
di trasferta, frazionabili per trasferte superiori ai 30 giorni; in tal caso puo` essere richiesta
un’anticipazione pari a E 700,00 per ogni 30 giorni consecutivi di trasferta, frazionabili per
trasferte superiori ai 30 giorni;
— indennita` forfettaria pari a E 2.500,00, per ogni 30 giorni consecutivi, frazionabili per
trasferte superiori ai 30 giorni; in tal caso il dipendente puo` richiedere un’anticipazione pari
a E 2.000,00 per ogni 30 giorni consecutivi di trasferta, frazionabili per periodi superiori ai 30
giorni.
In caso di trasferta all’estero il dipendente ha diritto, per ogni 24 ore, alle seguenti indennita`:
— trasferta pari o superiore ad 8 ore: E 36,00;
— trasferta inferiore ad 8 ore: E 18,00.
Il rimborso delle spese per i pasti e` previsto con un massimale complessivo di E 100,00 per le
trasferte che abbiano inizio prima delle ore 14,00 e termine dopo le ore 21,00, ridotto a E
50,00 per le trasferte che abbiano inizio prima delle ore 14,00 e termine prima delle ore 21,00
oppure inizio dopo le ore 14,00 e termine dopo le ore 21,00.
In caso di trasferta all’estero pari o superiore a 30 giorni calendariali consecutivi, il trattamento
sara` concordato individualmente.
Qualora non ricorrano i requisiti per l’attribuzione del trattamento di trasferta, il dipendente
inviato a prestare la propria attivita` al di fuori della normale sede di lavoro, per almeno 6 ore
continuative in una sede dell’area romana, lombarda o delle altre sedi elencate dal c.c.n.l., ha
diritto ai rimborsi forfettari indicati dal c.c.n.l.
In caso di partecipazione a corsi il c.c.n.l. prevede una disciplina specifica.
____________
(*) Considerando anche le ore impiegate per il raggiungimento del vettore utilizzato per la trasferta.
Trasferimento
1170
Sezione Impianti strategici e Sezione Impianti a basso traffico
Il personale trasferito per motivi di servizio in sedi distanti piu` di 50 km ha diritto ai seguenti
trattamenti:
— indennita` pari a 4 mensilita` della retribuzione fissa (maggiorata del 30% se il dipendente ha
trasferito nella nuova sede anche la famiglia entro 2 anni);
— se la distanza tra le due sedi e` superiore ai 700 km e/o lo stesso interessa le sedi di
Lampedusa e Pantelleria, l’indennita` e` maggiorata del 20% (cumulabile con la maggiorazione
del 30%);
— rimborso delle spese di viaggio di sola andata, con gli stessi criteri previsti per il trattamento
di trasferta;
— il rimborso forfettario delle spese di trasloco - nella misura di E 2.500,00 per distanze sino a
200 km, E 3.000,00 sino a 450 km, E 3.500,00 oltre 450 km, nonche´ ulteriori E 300,00 per
ogni componente del nucleo familiare (E 550,00 per traslochi da e per le isole).
Per trasferimenti disposti su ricerca aziendale, spetta:
— un’indennita` di trasferimento pari ad 1 mensilita` della retribuzione fissa;
— il rimborso delle spese documentate di viaggio con gli stessi criteri previsti per il trattamento
di trasferta;
— il rimborso forfettario delle spese di trasloco (v. supra).
25/2014 PRATICA LAVORO
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Contrattazione
Notizie
Per i soli dipendenti della Sezione Impianti strategici, per trasferimenti temporanei disposti per
motivi di servizio, al dipendente e` attribuita un’indennita` di trasferimento pari a E 2.500,00 per
ogni 30 giorni consecutivi di trasferta (frazionabili per trasferte superiori a 30 giorni). Se la sede
dista meno di 50 km dalla residenza, spetta un trattamento forfettario pari a E 1.000,00 per
ogni 30 giorni consecutivi di trasferta (frazionabili per trasferte superiori a 30 giorni).
Al dipendente temporaneamente trasferito compete, inoltre, il rimborso delle spese documentate per il viaggio di andata e ritorno, con gli stessi criteri previsti per il trattamento di trasferta.
Malattia
In caso di malattia il lavoratore a tempo indeterminato ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo di 365 giorni, computando tutte le assenze per malattia verificatesi nel corso
dei 4 anni precedenti l’ultimo evento.
Per il lavoratore a termine, il periodo di comporto viene riproporzionato in funzione della
durata del contratto.
Il comporto puo` essere raddoppiato nei casi di gravi patologie identificate con decreto ministeriale.
Sono escluse le assenze per malattia, senza soluzione di continuita` dall’evento per i periodi di
ricovero ospedaliero, anche giornaliero, e per la successiva convalescenza, per malattie conseguenti ad infortunio, riconducibili a gravidanza e puerperio o all’effettuazione di terapie
salvavita.
Perdurando la malattia, il dipendente puo` chiedere un periodo di aspettativa non retribuita per
un massimo di 12 mesi.
Il trattamento economico e` pari alle seguenti percentuali della retribuzione fissa mensile:
— fino al 185º giorno di calendario: 100%;
— dal 185º al 275º giorno di calendario: 75%;
— dal 276º al 365º giorno di calendario: 65%;
— oltre il 365º giorno (gravi patologie): 50%.
Infortunio
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ed all’intera retribuzione fino alla guarigione clinica.
PRATICA LAVORO 25/2014
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Giurisprudenza
Notizie
Non spetta all’autista la remunerazione
del tempo impiegato per rientrare
nel luogo di inizio della prestazione
Avv. Almerindo Proietti Semproni
Cassazione, sez. lav., 24 aprile 2014, n. 9301
MASSIMA
Non deve essere remunerato agli autisti dei bus il tempo impiegato a fine turno per rientrare nel luogo di inizio
della prestazione lavorativa, a meno che cio` non lo preveda una direttiva aziendale.
COMMENTO
Non deve essere remunerato agli autisti dei bus il tempo
impiegato a fine turno per rientrare nel luogo di inizio
della prestazione lavorativa, a meno che cio` non lo preveda una direttiva aziendale.
Cosı` si esprime la sentenza del 24 aprile 2014, n. 9301
della Corte di Cassazione, che ha negato ad alcuni autisti
di autobus la remunerazione del tempo impiegato per
tornare al deposito a fine giornata, non essendo sufficiente
che inizio e fine del lavoro avvengano in luoghi differenti.
Con ricorso al Tribunale alcuni conducenti di linea, dipendenti di un’azienda comunale di mobilita`, premesso
che il luogo in cui iniziavano la prestazione lavorativa
non coincideva con quello in cui essa aveva termine e
che il tempo di viaggio impiegato per raggiungere, alla
fine di ogni turno, il luogo di partenza non era stato mai
retribuito, chiedevano che tale tempo di viaggio venisse
considerato come lavoro effettivo, con il riconoscimento
del diritto a percepire la meta` della retribuzione ai sensi
dell’art. 17, lett. c) del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328,
secondo cui «si computa come lavoro effettivo ... la meta` del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una localita` ad un’altra per prendere servizio o
fare ritorno a servizio compiuto».
Il Tribunale respingeva i ricorsi, ma la Corte d’Appello, in
riforma della decisione di primo grado, accoglieva le domande osservando che la circostanza dedotta dai lavoratori, secondo cui la mancata coincidenza del luogo di
inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero non
era determinata da disposizioni aziendali, ma costituiva
una loro libera scelta, non valeva ad escludere l’applicabilita` della norma sopra richiamata.
1172
Il presupposto di tale norma e`, infatti, la separazione
spaziale tra il luogo di inizio e quello di cessazione del
lavoro, con la conseguente necessita` dello spostamento
del lavoratore dall’uno all’altro luogo, senza che occorra
alcuna dimostrazione della connessione causale di questa separazione con le necessita` aziendali.
Secondo i giudici di appello, quindi, era riduttiva l’interpretazione secondo la quale la norma andrebbe applicata solo nell’ipotesi in cui sia imposto obbligatoriamente
al dipendente di raggiungere due diverse localita` per
iniziare il proprio servizio ovvero per farvi ritorno a servizio compiuto. Ed infatti cio` che la norma presuppone per
qualificare come comandato lo spostamento e` unicamente la separazione dei luoghi di inizio e termine della
prestazione lavorativa giornaliera.
Nella specie - concludeva la Corte d’Appello -, essendo
pacifica la circostanza che le modalita` di svolgimento del
lavoro prevedessero localita` differenti di inizio e termine
della prestazione, non era necessaria ai fini dell’applicabilita` della norma alcuna prova in ordine alla durata degli
spostamenti effettuati dai dipendenti, essendo la stessa
connessa alla distanza tra la localita` di inizio dell’attivita`
lavorativa (c.d. deposito) e il posto di cambio ed al tempo
mediamente necessario di percorrenza, dovendo ulteriormente ritenersi che il compenso reclamato competa
unicamente in relazione a spostamenti compiuti oltre
l’orario di lavoro giornaliero ed in relazione a turni in
cui vi sia separazione fra luogo di inizio e termine della
prestazione.
Il ricorso per cassazione proposto dall’azienda avverso la
sentenza d’appello viene pienamente accolto dalla Suprema Corte.
25/2014 PRATICA LAVORO
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Giurisprudenza
Notizie
L’azienda ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della norma sopra richiamata e dei criteri interpretativi della legge (art. 12 disp. gen.).
Deduce che la norma in questione mira a ricompensare il
tempo impiegato dal lavoratore per gli spostamenti, da
una localita` ad un’altra, per prendere servizio, e il tempo
impiegato per fare ritorno a servizio compiuto, spostamenti eseguiti nell’osservanza di disposizioni aziendali
circa luoghi ed orari di lavoro impartite dal datore di
lavoro, e percio` del tutto equivalenti a quelli «comandati».
L’azienda sottolinea di non aver mai imposto ai lavoratori
un obbligo in tal senso e come dagli stessi riconosciuto in
appello. Non erano infatti tenuti, una volta iniziata la
prestazione lavorativa presso il c.d. deposito (luogo dove
facevano capo per prendere visione degli ordini di servizio, per ottenere la dotazione necessaria per l’espletamento dello stesso e per quant’altro fosse necessario ai
fini della prestazione), di far ritorno al luogo iniziale ne´,
quando iniziavano la prestazione nel c.d. posto di cambio, dovevano far ritorno in tale ultimo posto.
I lavoratori erano liberi di organizzare i loro spostamenti
in base a scelte discrezionali, dettate esclusivamente da
proprie comodita` personali.
In sostanza, la non coincidenza del luogo di inizio della
prestazione lavorativa con quello di cessazione della stessa non derivava da disposizioni aziendali, per cui doveva
escludersi che gli spostamenti dei lavoratori fossero «comandati» e quindi che potesse trovare applicazione la
disposizione in esame, non potendosi tutelare un diritto
soggettivo che non soddisfa un interesse giuridicamente
apprezzabile in capo al lavoratore, quanto piuttosto
eventuali scelte personali di comodo.
La Corte, nel ritenere fondato il ricorso, osserva che l’art.
17, lett. c), R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328 dispone che
«si computa come lavoro effettivo ... la meta` del tempo
impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un
mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una
localita` ad un’altra per prendere servizio o fare ritorno
a servizio compiuto».
La norma considera che, in base alle comuni piu` diffuse
esigenze, il dipendente, al termine del lavoro, ripercorra
la stessa strada che l’ha inizialmente condotto al lavoro
ed abbia in tal modo interesse a concludere la prestazione nel luogo in cui l’ha iniziata. Quando cio` non avvenga
a causa della programmazione aziendale, il tempo necessario allo spostamento dall’uno all’altro luogo assume
la natura di tempo di lavoro, ed in tale forma e` normativamente qualificato.
Presupposti per l’applicabilita` della norma in esame prosegue la Corte - non sono l’uso del mezzo gratuito
PRATICA LAVORO 25/2014
di servizio, ne´ il fatto che il lavoratore si rechi al lavoro
con un proprio mezzo ovvero con mezzi pubblici ovvero
a piedi, bensı`, da un lato, la non coincidenza del luogo di
inizio con il luogo di cessazione del lavoro giornaliero,
dall’altro che questa non coincidenza sia determinata
non da una scelta del lavoratore, bensı`, ed esclusivamente, da una necessita` logistica aziendale: la necessita` che il
lavoro inizi in un determinato luogo e cessi in altro luogo.
Sulla base di questi presupposti, la norma e` diretta a
compensare il tempo che il dipendente impiega per recarsi dall’uno all’altro luogo; spostamento che assume
tuttavia rilievo solo all’inizio od alla cessazione del lavoro
da prestare in azienda, posto che lo spostamento che
avviene nel corso della giornata lavorativa ha il suo compenso nella retribuzione.
In altri termini, precisa la Cassazione, il fondamento del
diritto e` la separazione spaziale fra luogo di inizio e
luogo di cessazione del lavoro e che tale separazione
non sia il prodotto di una scelta del lavoratore, ma sia
oggettivamente predeterminata dalla programmazione
del lavoro aziendale, che inizia in un luogo e si conclude
in altro luogo.
Tale assunto trova conforto nella chiara lettera («viaggi
comandati») e nella ratio del citato art. 17, R.D.L. n.
2328 del 1923, che attestano la necessita` che le esigenze aziendali - a fronte delle quali si giustifica la richiesta
del compenso rivendicato - vengano valutate da coloro
che per le mansioni svolte hanno il compito, con l’assunzione di una propria personale responsabilita`, di predeterminare la programmazione dei viaggi con modalita`
che ne consentano poi - in ragione della funzione di
pubblico interesse dell’azienda di trasporto - il doveroso
controllo.
La Corte ricorda di aver costantemente affermato il principio di diritto, secondo cui al fine di poter considerare ai sensi dell’art. 17, R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328 come lavoro effettivo la meta` del tempo impiegato dal
lavoratore dipendente di una societa` di pubblici servizi di
trasporto in concessione per recarsi «senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una localita` all’altra per prendere servizio o fare
ritorno a servizio compiuto», e` necessario che non via sia
coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione
del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensı`, in via esclusiva, da una necessita` logistica aziendale, rimanendo irrilevante l’uso del mezzo gratuito di servizio da parte del
lavoratore o che quest’ultimo si rechi al lavoro con un
proprio mezzo ovvero con mezzi pubblici od anche a
piedi. Concorrendo tali condizioni, il lavoratore puo` ot-
1173
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Giurisprudenza
Notizie
tenere il riconoscimento del diritto previsto dalla suddetta norma (alla lett. c), il cui fondamento e` insito nell’esigenza di compensare il tempo necessario al menzionato
spostamento indotto dall’organizzazione del lavoro riconducibile all’azienda (Cass. 20 febbraio 2006, n.
3575; Cass. 21 febbraio 2008, n. 4496; Cass. 25 marzo
2010, n. 7197; Cass. 8 aprile 2010, n. 8355; Cass. 6
maggio 2011, n. 10020; Cass. 12 dicembre 2011, n.
26581).
Nella fattispecie in esame la Corte di merito, pur dando
atto che gli stessi lavoratori hanno ammesso che la mancata coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero non era determinata da disposizioni aziendali, ma costituiva una loro libera scelta,
ha tuttavia ritenuto che tale scelta non vale ad escludere
l’applicabilita` della norma in questione.
Cosı` facendo, ribadisce la Cassazione, la Corte territoriale non si pone in linea con i principi di diritto sopra
affermati, secondo cui il computo del tempo di viaggio
ai fini indicati presuppone non solo che non vi sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del
lavoro giornaliero, ma che tale circostanza sia determinata non da una libera scelta del lavoratore, ma, esclusivamente, da specifiche disposizioni aziendali.
In altri termini, una volta accertato che gli spostamenti
dei lavoratori, all’inizio o alla cessazione del lavoro da
prestare in azienda, non erano imposti da esigenze organizzative aziendali e che i dipendenti non avevano
interesse a concludere la prestazione nel luogo in cui
questa era stata iniziata, viene meno il presupposto del
«viaggio comandato», e cioe` del trasferimento inevitabile per l’organizzazione dei turni, derivante da disposizione aziendale.
Diversamente ragionando, ogni separazione dei luoghi
di inizio e termine della giornata lavorativa, non dipendente da «viaggi comandati» e non predeterminata dalla programmazione del lavoro aziendale, ma dettata da
scelte dei prestatori di lavoro riconducibili ad interessi
personali degli stessi, dovrebbe rientrare nella previsione
di cui all’art. 17, lett. c), R.D.L. citato, in contrasto con la
funzione di tale disposizione che e` quella di compensare
il tempo che il lavoratore impiega per lo spostamento.
La sentenza in rassegna - l’ennesima sulla dibattuta, ed
evidentemente non ancora univoca, interpretazione della norma piu` volte citata - consente di evidenziare, in
primo luogo, che la Cassazione ha precisato che la disposizione del R.D.L. del 1923 non presuppone una nozione di orario di lavoro diversa da quella dettata dalla
disciplina di cui al D.Lgs. n. 66 del 2003, ne´ considera
compresi nell’orario normale i tempi di viaggio ivi contemplati, ma stabilisce che la meta` del tempo impiegato
1174
nei «viaggi comandati» «si computa come lavoro effettivo», equiparandolo quindi ad esso in base ad una regola speciale (sentenza n. 10020/2001).
Inoltre, dalla giurisprudenza piu` risalente era gia` stato
precisato che per «viaggio comandato» si intende ogni
trasferimento inevitabile per l’organizzazione dei turni
derivante da disposizione aziendale, effettuato sia con
mezzo gratuito di servizio sia con proprio mezzo di trasporto con onere di spesa a carico del lavoratore (Cass.
n. 15821/2000).
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