francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. APPRENDISTATO Assumere, gestire e formare Si tratta di una guida operativa che contiene tutte le informazioni necessarie per la stesura di un contratto di apprendistato, per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro in apprendistato, per la gestione delle singole fasi della prestazione lavorativa e del percorso formativo dell’apprendista. La Guida contiene l’analisi completa e dettagliata di tutte le fasi procedurali di instaurazione del rapporto di lavoro in apprendistato, evidenziando puntualmente le diverse strumentazioni e i singoli passaggi operativi a carico delle aziende. La guida offre altresì il quadro completo e aggiornato dei profili gestionali del rapporto in apprendistato, con particolare riguardo alle normative nazionale e regionali e alle disposizioni dei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo ovunque conto delle novità introdotte dal Jobs Act (d.l. 34/2014). Suddiviso in 6 parti e 53 capitoli il volume offre all’operatore tutti gli elementi essenziali per una corretta conoscenza a cura di M. Tiraboschi, P. Rausei € 72,00 Acquista su www.shop.wki.it 149073_pral-46.indd Y22EN_CL.indd 1 2 di apprendistato nelle sue tre tipologie. L’attivazione e la gestione dell’apprendistato è agevolata da una apposita modulistica proposta a corredo dei relativi capitoli. Rivolgiti alle migliori librerie della tua città Contatta un agente di zona www.shop.wki.it/agenzie Contattaci 02.82476.794 [email protected] Y22EN CL cod. 00149182 delle regole e delle procedure di attivazione e gestione del contratto 03/11/14 13:50 140401 Campagna A4.indd 1 14/11/14 14:45 09:49 07/04/14 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Pratica Lavoro In questo numero Normativa NAZIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1917 Legge europea 2013-bis - Novita` per il lavoro Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1917 Legge n. 161 del 30 ottobre 2014 Incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli - Istruzioni Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1918 Inps - Circ. n. 137 del 5 novembre 2014 Polizze speciali pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne Indicazioni Inail Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920 Inail - Nota. n. 7246 del 7 novembre 2014 Contributo di solidarieta` - Chiarimenti ministeriali Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1923 Min. lavoro - Circ. n. 26 del 7 novembre 2014 Lavoro intermittente - Settori turismo, pubblici servizi e spettacolo Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1924 Min. lavoro - Interpello. n. 26 del 7 novembre 2014 Somministrazione irregolare, distacco illecito e «lavoro nero» - Chiarimenti Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925 Min. lavoro - Interpello n. 27 del 7 novembre 2014 Dimissioni della lavoratrice madre - Chiarimenti ministeriali Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1927 Min. lavoro - Interpello n. 28 del 7 novembre 2014 Lavoro ripartito (o job sharing) Focus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1928 Legislazione e Prassi Rassegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1933 Adempimenti dal 22 novembre al 6 dicembre 2014 Contrattazione Scadenzario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1935 CONTRATTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1941 Alimentari - Aziende industriali Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1941 Accordo 7 novembre 2014; Accordo 7 novembre 2014 Dirigenti - Agenzie marittime ed aeree Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1943 Accordo 31 ottobre 2014 Scadenze contrattuali Dicembre 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PRATICA LAVORO 46/2014 1945 1915 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Pratica Lavoro In questo numero Dati tabellari TABELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1949 Trattamento di fine rapporto ISTAT - Comunicato 13 novembre 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1949 Crediti di lavoro ISTAT - Comunicato 13 novembre 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PraticaLavoro Settimanale operativo di aggiornamento per l’amministrazione del personale Editrice Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6 20090 Milanofiori Assago (Mi) http://www.ipsoa.it Direttore responsabile Giulietta Lemmi Redazione Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile, Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu, Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi, Alessandra Tedeschi, Barbara Trillo`, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli Realizzazione grafica Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer Fotocomposizione Sinergie Grafiche Srl Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) Tel. 02/57789422 Stampa GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952 Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607 del 18 settembre 2000 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n. 1702 Contributi redazionali Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: Indicitalia Redazione 1916 Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa) Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi) Fax 06.203815.54 e-mail: [email protected] [email protected] Amministrazione Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati, cambi d’indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: - Ipsoa Servizio Clienti Casella postale 12055 - 20120 Milano Tel. 02.82476.1 Fax 02.82476.799 Servizio risposta automatica: Tel. 02.82476.999 e-mail: [email protected] - Indicitalia Servizio Clienti Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma Tel. 06.20381238 Fax 06.203815.45 e-mail: [email protected] Abbonamenti Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 30 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI). Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: [email protected] www.ipsoa.it/servizioclienti Indirizzo Internet Compresa nel prezzo dell’abbonamento l’estensione on line della Rivista, consultabile all’indirizzo www.ipsoa.it Italia: Euro 186,00 Estero: Euro 372,00 1949 Arretrati Prezzo dell’anno in corso all’atto della richiesta Distribuzione Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico e` comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. Pubblicita`: db Consulting srl Event & Advertising via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varese tel. 0332/282160 - fax 0332/282483 e-mail: [email protected] www.db-consult.it Egregio abbonato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprieta` di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest’ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzera` i dati che La riguardano per finalita` amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell’art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potra` in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. Prezzo copia: Euro 8,00 46/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Legge europea 2013-bis Novita` per il lavoro Legge 30 ottobre 2014, n. 161 E` pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014 la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis». Il provvedimento entra in vigore il 25 novembre 2014. Con riferimento alla materia del lavoro, le novita` introdotte dalla legge in esame riguardano l’art. 7, recante rilevanti modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (c.d. «non residenti Schumacker»), l’art. 13, che incide sul D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e l’art. 16 che apporta modifiche alla procedura collettiva di riduzione di personale di cui all’art 24, L. n. 223/1991, con la previsione che nella stessa debbano essere compresi anche i dirigenti. Con il provvedimento, che involge materie di natura eterogenea, e` stato attuato il doveroso recepimento, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, di alcuni orientamenti espressi a livello comunitario; cio`, al fine di ovviare a sentenze di condanna della Corte Europea di Giustizia che, se non ottemperate, portano a pesanti procedure di infrazione con forti riflessi pecuniari. Modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti c.d. «non residenti Schumacker» (art. 7) In ottica di recepimento dei principi di libera circolazione delle persone e libera circolazione dei lavoratori, nonche´ al fine di sanare la procedura di infrazione n. 2013/2027, la L. n. 161/2014 introduce, al capo II, rubricato «Disposizioni in materia tributaria», l’art. 7, recante rilevanti modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia. Si prevede, cosı`, la modifica dell’art. 24 del TUIR, di cui al D.P.R. n. 917/1986, tramite l’introduzione del comma 3bis, che contiene una deroga alle disposizioni contenute PRATICA LAVORO 46/2014 nell’art. 24, comma 1, che precisa le modalita` di calcolo dell’IRPEF nei confronti dei soggetti «non residenti». A partire dal periodo d’imposta 2014, l’imposta dovuta da soggetti, aventi residenza fiscale in uno degli Stati dell’UE o SEE, sara`, quindi, determinata in base alle ordinarie regole IRPEF a condizione che: il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto; il soggetto non goda di analoghe agevolazioni fiscali nello Stato di residenza. I «non residenti Schumacker», in possesso dei predetti requisiti, potranno, cosı`, beneficiare delle stesse agevolazioni fiscali, in termini di oneri deducibili e detraibili, riconosciute ai soggetti residenti nel territorio dello Stato. L’art. 7 in parola prevede, inoltre, che, con decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, avente natura non regolamentare, siano adottate le relative disposizioni di attuazione. Modifiche al D.Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (art. 13) L’art. 13, L. 161/2014, modificando l’art. 28, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) - la procedura di infrazione e` la n. 2010/4227 prevede che, anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro e` comunque tenuto a dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lett. b), c), d), e) e f), e al comma 3 del medesimo art. 28, dandone comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che, peraltro, puo` accedere alla documentazione. Altra modifica concerne l’art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 81/ 2008, ove sono stati aggiunti due periodi: anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi (in occasione di significative modifiche al processo produttivo, all’organizzazione del lavoro, all’evoluzione tecnica dei processi o a seguito di infortuni sul lavoro particolarmente importanti), il datore di lavoro deve dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che, anche in questo caso, puo` accedere alla documentazione. 1917 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Modifiche alla procedura di riduzione collettiva di personale ex art. 24, L. n. 223/1991 (art. 16) Al riguardo, si ricorda che la Corte Europea di Giustizia, con decisione 13 febbraio 2014, relativa alla causa C 596/2012, e` intervenuta sulle modalita` applicative della procedura collettiva di riduzione di personale di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991 ed ha censurato lo Stato italiano che aveva escluso, esplicitamente, dalle garanzie fornite dalla stessa anche attraverso gli articoli 4 e 5, il personale con qualifica dirigenziale (la procedura di infrazione CE e` la n. 2007/ 4652). L’art. 16 della L. 161/2014, modificando il citato art. 24, L. n. 223/1991, include a pieno titolo il personale con qualifica dirigenziale all’interno della procedura collettiva: cio` significa, innanzitutto, che i dirigenti stessi debbono esser computati sia ai fini del limite dimensionale del superamento dei 15 dipendenti che all’interno del numero minimo di 5 licenziamenti nell’arco temporale di 120 giorni, affinche´ gli stessi possano essere considerati come collettivi. La norma innova la procedura prevedendo che ai dirigenti si applichi il medesimo iter previsto per gli altri lavoratori: pertanto, se interessati ad un possibile licenziamento sono uno o piu` dirigenti, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, il datore di lavoro, anche non imprenditore, deve atte- nersi «in toto» a quanto previsto dall’art. 4, dal comma 2 al comma 15-bis (compreso il possibile demansionamento di cui al comma 11, finalizzato ad evitare il licenziamento), con l’eccezione dell’ultimo periodo del comma 3 (non va pagato il contributo di ingresso alla mobilita`, in quanto i dirigenti non vanno nelle liste di mobilita`), del comma 10 (recupero del contributo di ingresso), del comma 13 (trattamento dei lavoratori in C.i.g.s. che rientrano in azienda). Allo stesso modo si applicano i criteri di scelta individuati dall’accordo sindacale o, in alternativa, dalla legge ed il primo ed ultimo periodo del comma 3 in ordine alle conseguenze del recesso viziato. All’esame di cui all’art. 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri con il sindacato degli stessi che ne tutela gli interessi. Infine, la legge in parola prevede un apposito regime sanzionatorio nel caso in cui siano stati violati l’iter procedimentale o i criteri di scelta: in entrambi i casi la sanzione e` di natura pecuniaria e prevede il pagamento da parte dell’impresa o del datore di lavoro non imprenditore in favore del dirigente di una indennita` in misura compresa tra 12 e 24 mensilita` dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura ed alla gravita` della violazione, salve le diverse previsioni sulla misura dell’indennita` contenute nei contratti e negli accordi collettivi. Incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli - Istruzioni INPS, circ. 5 novembre 2014, n. 137 Con la circolare 5 novembre 2014, n. 137, l’Inps fornisce istruzioni in merito al nuovo incentivo previsto, a decorrere dal 1º luglio 2014, dall’art. 5 del D.L. n. 91/2014, per i datori di lavoro agricolo di cui all’art. 2135 cod. civ. che hanno assunto o assumono, nel periodo compreso tra il 1ºluglio 2014 e il 30 giugno 2015, giovani di eta` compresa tra i 18 e i 35 anni. In particolare, l’Istituto chiarisce gli aspetti legati ai lavoratori per i quali spetta l’incentivo, ai rapporti incentivati, alla misura e durata dell’incentivo, alle condizioni di accesso, al coordinamento con altri incentivi, nonche´ alla domanda di ammissione al beneficio, che potra` essere presentata all’Istituto esclusivamente in via telematica a partire dal 10 novembre 2014. 1918 Lavoratori per i quali spetta l’incentivo Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D. L. 24 giugno 2014, n. 91, a decorrere dal 1º luglio 2014 e` in vigore un nuovo incentivo per le assunzioni dei lavoratori di eta` compresa tra i 18 e i 35 anni, che siano: privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Le assunzioni delle categorie sopraindicate dovranno essere effettuate nel periodo compreso tra il 1º luglio 2014 e il 30 giugno 2015. La locuzione «giovani di eta` compresa tra i diciotto e i trentacinque anni» contenuta nell’art. 5, comma 1 del 46/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie D.L. n. 91/2014, comprende persone che, al momento dell’assunzione, abbiano compiuto diciotto anni e non abbiano ancora compiuto trentacinque anni. In merito alla nozione di soggetto «privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi» di cui all’art. 5, comma 4, lett. a), per i lavoratori che hanno prestato attivita` lavorativa a tempo determinato (OTD) nel settore agricolo, l’Istituto precisa che sono da considerare «svantaggiati» in quanto «privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi» coloro che non hanno prestato attivita` lavorativa nel semestre precedente l’assunzione e coloro che, pur avendo prestato attivita` lavorativa nel semestre precedente l’assunzione, hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi antecedenti l’assunzione. Rapporti incentivati - Misura e durata dell’incentivo L’incentivo in parola spetta sia per le assunzioni a tempo determinato che quelle a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Per le assunzioni a tempo determinato il contratto deve presentare i seguenti requisiti: avere una durata almeno triennale; garantire al lavoratore un periodo di occupazione minima di 102 giornate annue; essere redatto in forma scritta. Il beneficio puo`, altresı`, essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato prima del 1º luglio 2014 ma nel solo caso in cui la proroga o trasformazione soddisfino, comunque, il requisito oggettivo dell’incremento occupazionale netto, di cui si dira` appresso. In caso di assunzione e trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione il beneficio spetta a favore dell’agenzia. L’incentivo e` pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali per un periodo complessivo di 18 mesi. Nell’ipotesi di assunzione di OTI, l’incentivo viene corrisposto in un’unica soluzione decorsi 18 mesi dalla data di assunzione. Nell’ipotesi di assunzione di OTD, l’incentivo viene corrisposto con le seguenti modalita`: sei mensilita` dopo il primo anno di assunzione; sei mensilita` dopo il secondo anno di assunzione; sei mensilita` dopo il terzo anno di assunzione. L’incentivo e` riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi stanziati. L’incentivo e` riconosciuto al datore di lavoro unicamente mediante compensazione con i contributi dovuti. PRATICA LAVORO 46/2014 L’importo annuale dell’incentivo non potra` superare, per ciascun lavoratore per la cui assunzione si richiede l’incentivo stesso, l’importo di: 3.000 euro per lavoratori OTD; 5.000 euro per lavoratori OTI. In caso di rapporto a tempo parziale il beneficio e` proporzionalmente ridotto. Condizioni di accesso al beneficio Ai fini dell’accesso all’incentivo, il datore di lavoro deve: essere in possesso della regolarita` prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176, L. n. 296/2006, inerente l’adempimento degli obblighi contributivi, l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonche´ di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale; essere in regola con l’applicazione dei principi di cui all’art. 4, commi 12, 13 e 15, L. n. 92/2012. Coordinamento con altri incentivi Il D.L. n. 91/2014 prevede che, a decorrere dalla data in cui e` possibile presentare istanza di ammissione all’incentivo in parola, per le assunzioni di lavoratori agricoli a tempo indeterminato non trova piu` applicazione l’incentivo di cui all’art. 1 del D.L. n. 76/2013. La data di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio e` il 10 novembre 2014. Pertanto, le sole domande di ammissione all’incentivo di cui all’art. 1 del D.L. n. 76/2013, pervenute prima del 10 novembre 2014, saranno considerate valide ai fini della valutazione dell’ammissibilita` dell’incentivo in argomento. Ricorrendone i presupposti, l’incentivo e` cumulabile con le agevolazioni contributive eventualmente spettanti in forza della normativa vigente. Incremento occupazionale netto Per fruire dell’incentivo e`, inoltre, richiesto un altro requisito, di carattere oggettivo, relativo alle assunzioni, che devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero di giornate lavorate nei singoli anni successivi all’assunzione e il numero di giornate lavorate nell’anno precedente all’assunzione. La condizione prevista dal paragrafo 3 dell’art. 32 del Regolamento comunitario n. 651/2014, inerente l’incremento occupazionale, deve essere verificata in concreto, in relazione alle singole assunzioni agevolate. Ai sensi del paragrafo 3, l’incentivo spetta se l’assunzione realizzi un incremento netto del numero dei dipendenti del 1919 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; l’incentivo e` comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per: dimissioni volontarie del lavoratore; invalidita` sopravvenuta o decesso del lavoratore; pensionamento per raggiunti limiti di eta`; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Dato che l’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento comunitario n. 651/2014 fa riferimento all’impresa, l’incremento occupazione deve essere valutato secondo la nozione del criterio di «impresa unica» definito dall’art. 2, paragrafo 2, del Regolamento n. 1408/2013 (cfr. circolare INPS n. 102/ 2014 (cfr. Pratica Lavoro n. 37/2014, pag. 1599). La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro c.d. accessorio, compresi i lavoratori che sono somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa; si computa il lavoratore sostituito. Domanda di ammissione al beneficio Per accedere all’incentivo in parola, e` necessario inoltrare specifica istanza all’Inps; come accennato, la domanda potra` essere presentata a partire dal 10 novembre 2014, esclusivamente in via telematica accedendo al modello di comunicazione «GIOV/AGR (D.L. 91/2014)» disponibile all’interno del «Cassetto previdenziale aziende agricole» _ sezione «Comunicazioni bidirezionale - Invio Comunicazione». Tramite la medesima funzionalita` sara` possibile consultare l’esito della richiesta di ammissione al beneficio che sara` riportato, a cura dell’operatore, previa verifica dei requisiti richiesti, nell’apposito campo «Note comunicazione». Alle aziende ammesse al beneficio sara` attribuito il codice di autorizzazione (C.A.) A3 che sara` consultabile, da parte del datore di lavoro, attraverso la specifica funzionalita` «Codice autorizzazione» presente nella sezione «Dati Azienda» del Cassetto previdenziale Aziende agricole. Infine, l’Istituto comunica che con successivo messaggio saranno rese note le modalita` di fruizione del beneficio da parte dei datori di lavoro agricolo ammessi allo stesso e le necessarie istruzioni alle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio. Polizze speciali pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne Indicazioni Inail INAIL, nota 7 novembre 2014, n. 7246 L’Inail, con la nota del 7 novembre 2014, n. 7246, fornisce indicazioni in merito ai nuovi servizi on line realizzati per le polizze speciali pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, disponibili sul sito www.inail.it, nonche´ in merito alle implementazioni rilasciate in GRA Web. La disciplina di tale assicurazione, istituita dalla L. n. 250/ 1958, prevede che: — i pescatori autonomi e i pescatori associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne sono assicurati all’Inail con il sistema dei premi speciali unitari nell’ambito della gestione Industria; — i familiari dei pescatori della piccola pesca marittima e 1920 delle acque interne e cioe` il coniuge, i figli, gli altri parenti, ecc. sono assicurati con la forma contributiva ordinaria; — i componenti dell’equipaggio delle navi da pesca alle dipendenze altrui (addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima e radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori) sono assicurati con la gestione speciale Navigazione (ex Ipsema). Per i pescatori autonomi e i pescatori associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne e` stabilito un premio a persona per mese o frazione di mese, pari per il 2014 a euro 31,60, in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta non inferiore ad uno 46/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie specifico limite minimo di retribuzione giornaliera da indicizzare annualmente (uguale per l’anno 2014 a euro 26,44). Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente (il premio minimo deve essere diviso per la retribuzione minima e moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore). Ai premi speciali unitari e ai premi ordinari relativi al settore della pesca si applica la riduzione contributiva prevista dall’art. 6, comma 1 del D.L. n. 457/1997. Per i rapporti assicurativi di nuova istituzione, il titolare e la societa` cooperativa o compagnia di pescatori sono tenuti a presentare la denuncia di esercizio entro i termini di cui all’art. 12, D.P.R. n.1124/1965, comunicando il numero dei soci assicurati, il relativo codice fiscale, la retribuzione giornaliera e la data di iscrizione o recesso dei soci, se trattasi di societa` cooperativa. L’Istituto fa presente che entro il 10 gennaio di ogni anno devono essere presentati gli elenchi dei soci. In caso di variazioni (ingresso e recesso di uno o piu` soci nel corso dell’anno), e` necessario effettuare la relativa comunicazione entro il 10 del mese successivo a quello in cui si e` verificata la variazione; sulla base dei dati comunicati, l’Inail determina i conguagli relativi ai mesi interessati dalle variazioni dei soci. Qualora non si sia verificata alcuna variazione nella compagine societaria la cooperativa non deve ovviamente inviare alcun elenco. La determinazione dei premi mensili dovuti per l’intero anno e` effettuata a gennaio sulla base degli elenchi annuali che le cooperative hanno l’obbligo di presentare entro il 10 del suddetto mese. Nuovi servizi telematici L’istituto fa presente che con i rilasciati servizi di iscrizione e variazione per le polizze speciali pescatori e per gli adempimenti relativi alle comunicazioni annuali e mensili, gli utenti registrati devono effettuare: — la denuncia di iscrizione per l’istituzione di una posizione assicurativa territoriale con polizza speciale pescatori, attraverso il servizio «denuncia di iscrizione»; — la denuncia di variazione per l’istituzione di una polizza pescatori su una Pat con polizza dipendenti gia` presente nel codice ditta interessato, attraverso il servizio «denuncia di variazione»; — la comunicazione annuale dei soci, da effettuarsi entro il 10 di gennaio, attraverso il servizio «invio elenco annuale soci pescatori»; — la comunicazione delle variazioni dei soci, da effettuarsi entro il 10 del mese successivo a quello in cui e` intervenuta PRATICA LAVORO 46/2014 la variazione (nuovo ingresso/recesso), attraverso il servizio «invio elenco mensile variazioni soci pescatori»; — la comunicazione della retribuzione prescelta, nel caso si intenda pagare il premio su una retribuzione superiore rispetto a quella minima convenzionale, attraverso il servizio «denuncia di variazione retribuzione». I nuovi servizi sono illustrati nei manuali pubblicati nella sezione «Manuali operativi» del portale www.inail.it - Servizi online - Istruzione e Manuali. Con riferimento alla istituzione della polizza speciale pescatori, l’Inail fa presente che il soggetto assicurante o un suo intermediario deve presentare all’Istituto la denuncia di iscrizione telematica con il servizio «Iscrizione ditta» e, dopo aver compilato il «Quadro B - Premi Denuncia di iscrizione - Sede lavori», deve selezionare nel «Menu` quadri» il nuovo link «Polizza pescatori» e compilare la denuncia. La denuncia di iscrizione deve essere presentata contestualmente all’inizio dei lavori. Nel caso in cui la denuncia venga effettuata oltre il termine sopra menzionato, il servizio determina automaticamente il periodo ovvero i periodi ante denuncia per i quali devono essere indicate le retribuzioni. Inoltre, e` possibile indicare la retribuzione minima convenzionale oppure una retribuzione differente; in questo ultimo caso, spiega l’istituto, il servizio non permette di inoltrare la denuncia se la retribuzione indicata e` inferiore a quella convenzionale. Nella denuncia on line, spiega l’Inail, sono comunque presenti gli stessi dati previsti nel modulo «quadro G» pubblicato in www.inail.it - Modulistica. In caso di denuncia di iscrizione presentata da un soggetto gia` titolare di codice ditta cessato, il servizio on line «Iscrizione ditta», dopo la verifica del codice fiscale, permette di effettuare la nuova iscrizione riattivando lo stesso codice ditta. Qualora il soggetto assicurante sia gia` titolare di un codice ditta e debba essere istituita una nuova Pat per assicurare i pescatori con la polizza speciale, l’utente deve utilizzare il servizio «Denuncia di variazione» e compilare la denuncia per l’apertura di una nuova Pat con polizza pescatori. In tale caso, spiega l’Inail, trattandosi di una variazione, la denuncia deve essere presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attivita` da assicurare con la polizza speciale pescatori. Con riferimento all’istituzione e cessazione della polizza pescatori, l’Istituto fa presente che in «Servizi online», «Denunce», «Denunce di variazione», l’utente deve selezionare il codice ditta e la Pat interessati alla variazione e selezionare il link «Polizza pescatori» e poi il link «Nuova polizza» in caso di apertura di una nuova polizza. Qualora debba essere cessata la polizza, si deve selezionare il link «Polizza pescatori» e poi «Cessazione polizza». 1921 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Il servizio «Invio elenco annuale soci pescatori» deve essere utilizzato dalle cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne titolari di codice ditta e Pat con polizza pescatori attiva per effettuare la comunicazione annuale degli elenchi dei soci. Deve essere inoltrato un file formato «.txt» denominato «Pescatori», che deve essere allegato dopo aver selezionato il link «Invio elenco annuale soci pescatori», all’interno del menu` «Polizza pescatori» dei servizi on line. L’invio annuale dell’elenco dei soci pescatori deve essere effettuato entro il 10 di gennaio di ogni anno. L’Inail spiega, inoltre, che il servizio «Invio elenco mensile variazioni soci pescatori» deve essere utilizzato dalle cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne per comunicare gli ingressi e/o i recessi dei singoli soci che si verificano nel corso dell’anno. Deve essere inoltrato un file formato «.txt» denominato «Pescatori», che deve essere allegato dopo aver selezionato il link «Invio elenco mensile variazioni soci pescatori», all’interno del menu` «Polizza pescatori» dei Servizi on line. L’invio dell’elenco mensile delle variazioni dei soci pescatori deve essere effettuato entro il 10 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate. Con riferimento alla denuncia di variazione retribuzione, spiega l’Inail, sia il pescatore autonomo che le cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne possono scegliere di pagare il premio di assicurazione sulla base di una retribuzione differente rispetto a quella convenzionale stabilita per legge, purche´ la retribuzione prescelta sia superiore a quest’ultima. La relativa comunicazione puo` essere effettuata in qualsiasi momento nel corso dell’anno e, comunque, non piu` di una volta nel periodo di riferimento, attraverso l’apposito servizio «Denuncia di variazione retribuzione» selezionabile all’interno del menu` «Polizza pescatori» dei Servizi on line. In GRA Web sono state create: — la classe documentale «Elenchi annuali soci pescatori», ordinati cronologicamente per anno di riferimento. Il premio dovuto per l’anno di riferimento e` determinato ovviamente nel momento in cui gli elenchi sono lavorati in GRA Web; — la classe documentale «Elenchi mensili soci pescatori», la cui lavorazione determina le integrazioni di premio dovute; — una ulteriore classe di documenti denominata «Variazione retribuzione pescatori», la cui lavorazione determina l’acquisizione in archivio della retribuzione dichiarata relativamente al periodo di riferimento, con determinazione dell’integrazione di premio dovuta. L’Inail, infine, fa presente che: — in caso di tardata o omessa denuncia di iscrizione si applica l’art. 12, comma 1 del D.P.R. n. 1124/1965, pertanto, nel caso in cui la denuncia sia presentata oltre il termine dell’inizio attivita`, si configura evasione ai sensi dell’art. 116, comma 8, lett. b) della legge n. 388/2000; — allo stesso modo, si configura evasione nel caso in cui la cooperativa/compagnia presenti l’elenco dei soci pescatori oltre il termine del 10 gennaio dell’anno di riferimento e sia dovuto un maggior premio nonche´ nel caso in cui le variazioni relative a nuovi ingressi e/o recessi dei soci pescatori in corso d’anno siano comunicate oltre il 10 del mese successivo. Adeguamenti in GRA Web Nelle denunce di iscrizione con apertura della polizza pescatori, inviate in maniera telematica, sono presenti tutti i dati a compilazione obbligatoria (numero dei soci, codice fiscale del titolare pescatore autonomo, codici fiscali dei soci della cooperativa o compagnia della piccola pesca marittima e delle acque interne, retribuzione giornaliera prescelta, data ingresso, data recesso), sulla base dei quali GRA Web determina il premio dovuto. L’Istituto fa presente che la procedura e` stata implementata in modo da acquisire anche il dato relativo alla retribuzione giornaliera prescelta (se indicata nella denuncia) superiore alla retribuzione minima fissata per legge, in quanto per retribuzioni giornaliere superiori al minimo, il premio va aumentato in misura proporzionale all’aumento retributivo. 1922 46/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Contributo di solidarieta` Chiarimenti ministeriali Min. lavoro, circ. 7 novembre 2014, n. 26 Con la circolare del 7 novembre 2014, n. 26, il Ministero del lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito alla procedura di concessione ed erogazione del contributo di solidarieta` previsto dall’art. 5, commi 5 e 8, del D.L. n. 148/1993. In particolare, il Ministero precisa quali sono le imprese che possono stipulare contratti di solidarieta` e beneficiare, per un periodo massimo di due anni, del contributo pari alla meta` del monte ore retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario e descrive puntigliosamente la procedura da seguire per richiedere ed ottenere l’erogazione del medesimo. Il Ministero del lavoro, inoltre, chiarisce che, analogamente a quanto previsto per i trattamenti di integrazione salariale, anche i dipendenti interessati al contratto di solidarieta` devono avere un’anzianita` aziendale non inferiore a 90 giorni alla data dell’inizio del regime di solidarieta`. In caso di trasferimento di azienda, l’anzianita` aziendale puo` essere valutata con riferimento all’impresa cedente, cumulando, cioe`, i periodi prestati alle dipendenze delle due diverse imprese. Il medesimo criterio si applica anche in caso di successione di appalti. Il regime di solidarieta` ed il relativo contributo puo` essere applicato anche ai lavoratori assunti con contratto a termine, con contratto di inserimento e agli apprendisti, in ogni caso, non oltre il termine di scadenza del rapporto di lavoro e purche´ la riduzione di orario concordata non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi, ove previsti dalla fattispecie contrattuale applicata. Relativamente alle imprese artigiane, il contributo puo` essere erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, a carico di Fondi bilaterali, una prestazione di entita` non inferiore alla meta` della quota del contributo pubblico destinata ai lavoratori. Imprese beneficiarie Possono stipulare contratti di solidarieta` ex art. 5, commi 5 e 8, del D.L. n. 148/1993 e beneficiare del relativo contributo, le seguenti imprese: imprese con oltre 15 dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale e che abbiano avviato la procedura di mobilita` di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991 ove ne ricorrano i presupposti, o, qualora non ricorrano, che intendano procede- PRATICA LAVORO 46/2014 re a licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo; imprese che abbiano almeno due dipendenti, e non un numero superiore a 15, che non rientrano nel campo di applicazione del trattamento di integrazione salariale; imprese alberghiere ed aziende termali pubbliche e private operanti nelle localita` termali, che presentino gravi crisi occupazionali, indipendentemente dal numero dei dipendenti. Per le imprese alberghiere e per le aziende termali private con piu` di 15 dipendenti vige l’obbligo di avviare la procedura di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991, ove ne ricorrano i presupposti; imprese artigiane, con almeno due dipendenti, a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano il compenso previsto a carico dei Fondi bilaterali. Procedura per l’erogazione del contributo di solidarieta` Il contratto di solidarieta`, da stipulare con le rappresentanze sindacali aziendali e/o con le rappresentanze sindacali unitarie, puo` riguardare tutta l’organizzazione produttiva dell’impresa o le singole unita` nonche´ tutte le categorie e qualifiche dei lavoratori o soltanto parte di esse, ed e` efficace nei confronti di tutti i lavoratori che rientrino nell’ambito della sua applicazione, senza necessita` di specifica approvazione da parte dei singoli interessati alla contrazione dell’orario di lavoro. Nella duplice esigenza di salvaguardare, da un lato, la continuita` dell’attivita` aziendale e la reale tenuta produttiva dell’impresa, e, dall’altro, l’interesse del lavoratore al mantenimento di un adeguato livello retributivo, e` ritenuta congrua una percentuale media di riduzione dell’orario di lavoro, concordata tra le parti, non superiore al 60% per singolo lavoratore, dell’orario contrattuale a tempo pieno su base annua. Pertanto, la competente Direzione territoriale del lavoro, ovvero quella nella cui provincia si trova la sede legale dall’azienda o l’unita` produttiva interessata, nel caso di richieste di periodi di solidarieta` inferiori a 12 mesi, in sede di presentazione dell’istanza del contributo, deve accertare che non siano state presentate dal medesimo datore di lavoro, nel corso del medesimo anno di riferimento, istanze per periodi precedenti che, cumulati, superino la percen- 1923 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie tuale predetta del 60%. In caso contrario, ovvero qualora il periodo richiesto sia comunque inferiore all’anno e superiore al 60%, occorre riparametrare la percentuale richiesta dall’azienda rispetto a 12 mesi e verificare che la percentuale media complessiva rientri nei limiti del 60% su base annua. Qualora il contratto di solidarieta` interessi piu` unita` produttive, i limiti sopraindicati devono essere esplicitati per ciascuna delle unita` produttive interessate. L’accordo sindacale integrativo deve essere trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione ed alla Direzione territoriale del lavoro competente. L’istanza dell’impresa richiedente il contributo di solidarieta` deve essere presentata alla Direzione territoriale del lavoro competente in duplice copia, di cui una in bollo. Le istanze vengono vagliate seguendo l’ordine cronologico di presentazione. Per quanto riguarda la retribuzione lorda di riferimento ai fini del calcolo del contributo di solidarieta` si deve far riferimento alla retribuzione lorda denunciata all’Inps, relativa ai 12 mesi antecedenti al periodo interessato alla riduzione dell’orario di lavoro, con esclusione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario. Ai fini del calcolo del contributo di solidarieta` rientrano nella retribuzione lorda tutte quelle voci retributive caratterizzate dalla stabilita` dell’erogazione. Il computo della retribuzione lorda relativa ai 12 mesi precedenti, nell’ipotesi in cui l’azienda abbia gia` fruito della solidarieta` o di altro ammortizzatore sociale, deve essere effettuato sulla scorta dell’ultimo periodo di retribuzione piena antecedente al primo periodo di integrazione salariale gia` concessa. Nel caso in cui nei 12 mesi precedenti la data di presentazione dell’istanza non vi sia stato alcun imponibile previdenziale riferibile all’intero anno, si prendera` come riferimento il primo mese utile in cui vi e` stato imponibile previdenziale per poi riparametrarlo nei 12 mesi. L’ammissione al contributo di solidarieta` e` disposta dalla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione nel limite delle disponibilita` finanziarie per tale ammortizzatore sociale. La Direzione territoriale del lavoro competente, dal canto suo, deve: effettuare l’accertamento, con cadenza trimestrale, sull’effettiva riduzione dell’orario di lavoro svolto dai lavoratori interessati, con riferimento sia a quelli occupati presso la sede legale che a quelli operanti presso le diverse unita` produttive decentrate; compiere la verifica iniziale di legittimita` della documentazione presentata dall’azienda, nonche´ la verifica delle cause del manifestarsi dell’eccedenza di personale, presupposto essenziale su cui si fonda la concessione del contributo; accertare la cessazione dell’attivita` da parte dell’impresa in corso di solidarieta`, per qualunque causa. In tale ipotesi, deve individuare unicamente l’ammontare della quota di contributo spettante ai singoli lavoratori interessati e segnalare alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione tale avvenuta cessazione. La Direzione generale, a sua volta, trasmettera` i dati all’Inps ai fini dell’erogazione diretta ai singoli lavoratori della quota di contributo loro spettante. Durante il regime di solidarieta` e` fatto divieto di mettere in mobilita` o licenziare, tranne che per giusta causa i dipendenti dell’impresa inclusi quelli interessati dal contratto di solidarieta`. Lavoro intermittente - Settori turismo, pubblici servizi e spettacolo Min. lavoro, interpello 7 novembre 2014, n. 26 Il Ministero del lavoro, con interpello 7 novembre 2014, n. 26, risponde ad un’istanza avanzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro in merito alla corretta interpretazione da dare all’art. 34, comma 2-bis, D.Lgs. n. 276/2003, riguardante il limite delle 1924 quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari fissato per l’utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente concludendo che tale limite non trova applicazione nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. 46/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie In particolare, l’istante chiede se l’eccezione che vale in materia per i settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo debba riferirsi al c.c.n.l. applicato ai rapporti di lavoro intermittente ovvero al settore di appartenenza dei datori di lavoro individuato come codice attivita` ATECO. Il Ministero ricorda che, ai sensi della norma in esame, l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente e` ammessa nel rispetto dei limiti di carattere oggettivo o soggettivo gia` individuati dagli artt. 34 e 40 del D.Lgs. n. 276/ 2003, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un massimo di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari. Il vincolo si riferisce alle giornate di lavoro prestate succes- sivamente al 28 giugno 2013 e l’eventuale superamento comporta la trasformazione del rapporto in un «normale» rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Inoltre la legge espressamente dispone che il citato limite quantitativo non trova applicazione nei settori «del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo» e i datori di lavoro interessati sono: quelli iscritti alla Camera di commercio con il codice attivita` ATECO 2007 corrispondente ai citati settori produttivi; quelli che, pur non rientrando nel codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attivita` proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi. Somministrazione irregolare, distacco illecito e «lavoro nero» - Chiarimenti Min. lavoro, interpello 7 novembre 2014, n. 27 Con interpello 7 novembre 2014, n. 27, il Ministero del lavoro risponde ad un quesito avanzato dalla Confimi Impresa in merito alla corretta interpretazione degli artt. 27, comma 2, e 30, comma 4-bis, D.Lgs. n. 276/2003, concernenti le ipotesi di somministrazione irregolare e di distacco illecito. In dette ipotesi, precisa il Ministero, non si applica la maxi sanzione per lavoro nero ne´ il provvedimento di sospensione dell’attivita` imprenditoriale e neppure le sanzioni legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro; cio`, in quanto esiste una «tracciabilita`» dell’esistenza dei rapporti di lavoro che fa comunque ritenere tali comportamenti meno lesivi rispetto a chi ricorre al lavoro nero tout court. L’istante, infatti, ha chiesto di chiarire se nelle ipotesi di somministrazione irregolare e di distacco illecito si possa riscontrare anche la fattispecie del «lavoro nero» per l’applicazione della maxisanzione di cui alla L. n. 183/2010, nonche´ per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attivita` imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/ 2008. Preliminarmente, il Ministero ricorda che l’art. 18, comma 5-bis del D.Lgs. n. 276/2003 dispone che, nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1 e di distacco privo dei requisiti di cui all’art. 30, comma 1, l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell’ammenda di PRATICA LAVORO 46/2014 euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 21, comma 4, D.Lgs. n. 276/2003, se manca la forma scritta il contratto di somministrazione e` nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore, mentre, in caso di distacco illecito, ai sensi del citato art. 30, comma 4-bis, il lavoratore puo` chiedere, mediante ricorso giudiziale ex art. 414, cod. proc. civ., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo. In base a quanto esposto, quindi, la circostanza che il lavoratore sia considerato dipendente dell’effettivo utilizzatore della prestazione non e` sempre «automatica», potendo dipendere dalla iniziativa del primo di ricorrere al giudice. Cio`, in particolare, avviene nei casi di somministrazione irregolare - e cioe` quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 20 e 21, comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) - ovvero, come gia` chiarito, quando il distacco sia «illecito», cioe` avvenga in violazione di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 30 del decreto in parola che introduce i noti requisiti dell’interesse e della temporaneita` del distacco. Ferme restando le specifiche misure sanzionatorie di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003, spiega il Ministero, l’effettivo utilizzatore potrebbe essere considerato a tutti gli 1925 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie effetti il datore di lavoro del personale utilizzato in forza di una somministrazione irregolare o di un distacco illecito con la conseguenza, in entrambi i casi, che tutti gli atti compiuti dal somministratore - distaccante per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione. In questi casi, di conseguenza, e` da ritenersi esclusa «in radice» la possibilita` di applicare le sanzioni per lavoro «nero» e le altre sanzioni amministrative legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro. Al di la` delle ipotesi descritte si ritengono comunque inapplicabili dette sanzioni anche nelle ipotesi in cui il contratto di somministrazione sia nullo per assenza di forma scritta e nelle ipotesi in cui il distacco sia illecito e ad esso non segua l’iniziativa giudiziale del lavoratore, trattandosi, in entrambi i casi, di fattispecie autonome del tutto distinte e peculiari, in quanto presuppongono che l’utilizzazione dei lavoratori 1926 sia avvenuta in forza di un accordo tra somministrante/distaccante e utilizzatore. Tale elemento determina una peculiarita` della fattispecie a cui corrisponde una specifica disciplina sanzionatoria essendo il bene giuridico tutelato diverso da quello presieduto dalle sanzioni per lavoro «nero» o da quelle legate all’assenza di adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro. In tali ipotesi, peraltro, esiste una «tracciabilita`» dell’esistenza del rapporto di lavoro ed anche dei relativi adempimenti retributivi e contributivi che, pur facendo capo ad un datore di lavoro che non e` l’effettivo utilizzatore delle prestazioni, fa comunque ritenere tali comportamenti meno lesivi rispetto a chi ricorre al lavoro «nero» tout court. Con l’ulteriore conseguenza, conclude il Ministero, della impossibilita` di applicare sia le sanzioni per somministrazione e distacco illecito, sia quelle per lavoro «nero» o legate agli adempimenti di costituzione e gestione del rapporto di lavoro o del provvedimento di sospensione dell’attivita` imprenditoriale. 46/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Dimissioni della lavoratrice madre Chiarimenti ministeriali Min. lavoro, interpello 7 novembre 2014, n. 28 Con l’interpello n. 28 del 7 novembre 2014, il Ministero del lavoro chiarisce che, in caso di dimissioni presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioe` fino al compimento di un anno di eta` del bambino, non e` necessaria l’osservanza del preavviso. Ai sensi dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dalla L. n. 92/2012, la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore nel corso dei primi tre anni di vita del bambino, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro. Il Ministero risponde all’Associazione religiosa istituti sociosantitari (Aris) circa la corretta interpretazione dell’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, riguardante la possibilita` della lavoratrice madre o del lavoratore padre di presentare le dimissioni senza l’osservanza del preavviso sancito dall’art. 2118 cod. civ. PRATICA LAVORO 46/2014 Specificamente, e` stato chiesto se la disposizione si riferisca alle dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino, ovvero a quelle comunicate al datore di lavoro entro il compimento del terzo anno. Il Ministero fa presente che, allo scopo di predisporre una tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinita` della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore, la L. n. 92/2012 ha esteso, da un anno a tre anni di vita del bambino, il periodo in cui e` necessaria la convalida delle dimissioni da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro. Pertanto, considerato che le modifiche relative all’estensione temporale da uno a tre anni, riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse, il Ministero ritiene che l’art. 55, comma 5 debba essere interpretato nel senso che in caso di dimissioni presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioe` fino al compimento di un anno di eta` del bambino non sia necessaria l’osservanza del preavviso. 1927 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Focus Lavoro ripartito (o job sharing) Danilo Papa - Dirigente Ministero lavoro politiche sociali Riferimenti normativi D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 41-45 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) ML circ. 29 Settembre 2010, n. 34 (Settore turismo - Specificita` e ricorso ad istituti lavoristici - indicazioni operative) Nozione e oggetto del contratto Il D.Lgs. n. 276/2003, tra le tipologie contrattuali ad orario ridotto, modulato o flessibile previste nel Titolo V, al Capo II disciplina anche il «lavoro ripartito» (o job sharing). Il lavoro ripartito rappresenta uno speciale contratto di lavoro subordinato, mediante il quale due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una sola obbligazione lavorativa (art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003). Oggetto del contratto e` pertanto un’unica ed identica prestazione lavorativa che accomuna due lavoratori uniti fra loro da un vincolo di solidarieta`. In sostanza, ciascun lavoratore e` responsabile direttamente e personalmente dell’intera obbligazione e il datore di lavoro puo` chiedere l’adempimento globale della prestazione ad uno o ad entrambi, essendo irrilevante per lui la ripartizione interna dell’obbligazione fra i due soggetti. Finalita` di questa tipologia contrattuale e` il contemperamento delle esigenze di flessibilita` delle imprese da una parte e di quelle dei lavoratori dall’altra, i quali in questo modo possono meglio gestire i tempi di vita e di lavoro (per l’utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore turistico v. ML circ. n. 34/2010). In precedenza, l’unica fonte in materia era la circ. n. 43/1998 del Ministero del lavoro, che sosteneva la legittimita` del ricorso a questo schema negoziale per talune particolari categorie di lavoratori, purche´ naturalmente non si trattasse di un mero espediente per aggirare la normativa vigente in materia di lavoro subordinato in generale e di lavoro a tempo parziale in particolare. Il contratto di lavoro ripartito deve essere tenuto nettamente distinto dal part-time, non potendo in alcun modo essere considerato come originato da due distinti rapporti di lavoro a tempo parziale, posto che nella fattispecie in esame ogni lavoratore e` in solido obbligato per l’intero della prestazione lavorativa dedotta in contratto. Applicabilita` art. 8, D.L. n. 138/2011 1928 In relazione alla disciplina sul lavoro ripartito puo` inoltre trovare applicazione l’art. 8 del D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011). La norma ha infatti assegnato ai contratti collettivi di lavoro - sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda - la possibilita` di realizzare specifiche intese finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualita` dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitivita` e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attivita`. Tali intese possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento, fra l’altro, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile. Le stesse intese, inoltre, avranno efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a 46/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Focus condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali. Vincolo di solidarieta` Ai sensi del comma 2 dell’art. 41, D.Lgs. n. 276/2003, in virtu` del vincolo di solidarieta` e fatta salva una diversa intesa tra le parti contraenti, ciascun lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento della intera obbligazione lavorativa. In questo modo si offre al datore di lavoro un’importante garanzia per l’adempimento dell’obbligazione; infatti, qualora ricorrano situazioni che rendano impossibile ad uno dei due lavoratori lo svolgimento della propria prestazione (es.: maternita` o malattia), l’altro eseguira` per intero l’obbligazione assunta nei confronti del datore di lavoro. Il Legislatore ha poi cercato di trovare un giusto contemperamento tra il vincolo solidaristico posto a carico dei lavoratori ed a garanzia del datore di lavoro e la discrezionalita` lasciata ai lavoratori stessi nel modificare i loro rapporti interni. Infatti, fatte salve diverse intese tra le parti contraenti o previsioni dei contratti o accordi collettivi, i lavoratori hanno la facolta` di determinare discrezionalmente ed in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonche´ di modificare consensualmente la collocazione temporale dell’orario di lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilita` della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati e` posto in capo all’altro obbligato. Nei casi invece di eventuali sostituzioni, per impossibilita` di uno o di entrambi i lavoratori coobbligati, con terzi estranei all’originario rapporto di lavoro, e` necessario il preventivo consenso del datore di lavoro, altrimenti tali sostituzioni sono vietate. Solidarieta` ed estinzione del contratto Il vincolo di solidarieta` sussiste anche nelle ipotesi di estinzione del contratto; infatti, salvo diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. L’unica ipotesi in cui tale disposizione non trova applicazione si verifica se, su richiesta del datore di lavoro, l’altro prestatore di lavoro si rende disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 cod. civ. Salvo diversa intesa tra le parti, l’impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati e` disciplinato in base ai criteri che regolano l’impossibilita` definitiva e/o temporanea della prestazione di cui all’art. 1256 cod. civ. Forma del contratto Per il contratto ripartito l’art. 42 del D.Lgs. n. 276/2003 richiede la forma scritta ad probationem, cioe` non ai fini della validita` del contratto stesso, bensı` ai fini della prova di determinati elementi e precisamente per: a) la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilita` per gli stessi lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro; b) il luogo di lavoro, nonche´ il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore; c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attivita` dedotta in contratto. Inoltre, ai fini della possibilita` di certificare le assenze, i lavoratori sono tenuti ad informare preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale, in merito all’orario di lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati. PRATICA LAVORO 46/2014 1929 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Focus Fac-simile CONTRATTO DI LAVORO RIPARTITO (Intestazione) Da: ...................................................................................... (datore di lavoro) A: ........................................................................................ (lavoratore) Vi comunichiamo l’assunzione a tempo indeterminato presso la nostra azienda con contratto di lavoro ripartito, a decorrere dal ................................... A norma dell’art. 41, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, per effetto della sottoscrizione del contratto, assumete in solido l’adempimento dell’unica obbligazione lavorativa, restando entrambi coobbligati: pertanto ciascuno di Voi disgiuntamente dall’altro e` personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa. Voi svolgerete mansioni di ........................................................................................... e sarete inquadrati con la qualifica di ...................................................................................... nel livello ............................... del C.C.N.L. per le imprese del settore .................................................... La Vostra prestazione lavorativa e` fissata complessivamente in ......................... ore settimanali, distribuite in .................................... giorni per ............................... ore di lavoro giornaliere, da espletarsi dalle ore .......................... alle ore ........................... fermo restando che ciascuno di Voi sara` singolarmente responsabile per l’adempimento dell’intero obbligo. La ripartizione temporale della prestazione sopra indicata tra il Sig. .................................... e il Sig. ....................................................... sara` tendenzialmente: - di .......... ore (dalle ore .............. alle ore ...............) per il Sig. ................................................, - di .......... ore (dalle ore .............. alle ore ...............) per il Sig. ................................................, fermo restando che potrete in qualsiasi momento determinare discrezionalmente la reciproca sostituzione ovvero la modificazione consensuale della suddetta distribuzione dell’orario di lavoro con il solo obbligo di informarci preventivamente (con cadenza almeno settimanale) in merito all’orario che verra` effettuato da ciascuno di Voi. In relazione alle mansioni assegnateVi e al corrispondente inquadramento contrattuale la Vostra retribuzione mensile lorda sara` complessivamente pari a: 1 - Minimo tabellare Euro ............................................................. 2 - ......................................... Euro .............................................. 3 - ......................................... Euro ............................................. —————————————— Totale Euro ................................................ La retribuzione indicata verra` corrisposta per tredici mensilita`. Resta inteso che tale retribuzione complessiva sara` corrisposta a ciascuno di Voi in proporzione alla quantita` di lavoro effettivamente prestato. Nel caso di mancata comunicazione della sostituzione o della modificazione dell’orario di lavoro indicato, il cui onere grava ugualmente su ciascuno di Voi, la retribuzione sara` determinata in base alla suddivisione dell’orario risultante dal presente contratto. Il trattamento economico e normativo a ciascuno spettante sara` riproporzionato in ragione della prestazione effettivamente eseguita anche per quanto riguarda, ad esempio, le ferie, i trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale ed i congedi parentali. Il luogo principale di lavoro e` presso la nostra sede di ..............................................................., via ............................................................................................. (resta intesa peraltro la Vostra disponibilita` a svolgere temporaneamente attivita` lavorativa anche in luoghi diversi da quello di assunzione). L’assunzione e` subordinata al positivo superamento di un periodo di prova di ......................... giorni di calendario durante il quale ciascuna delle parti sara` libera di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso. 1930 46/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Focus Sia nel periodo di prova che successivamente resta inteso che anche il recesso di uno solo dei coobbligati comportera` l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale; in questa ipotesi ci riserviamo la facolta` di richiedere all’altro prestatore di lavoro di rendersi disponibile ad adempiere integralmente l’obbligazione lavorativa con conseguente trasformazione del contratto di lavoro ripartito in un normale contratto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 cod. civ. Per quanto non previsto dalla presente lettera troveranno applicazione, oltre alle vigenti norme di legge e in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito, le norme contenute nel C.C.N.L. sopra citato cui rinviamo espressamente. Ad ogni effetto di legge, La informiamo che abbiamo iscritto il Suo nominativo nel libro unico del lavoro, di cui all’art. 39, D.L. 25 giugno 2008, n. 112; inoltre, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 2, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall’art. 40, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, Le consegniamo copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (o del contratto individuale di lavoro, che contiene tutte le informazioni previste dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152). Voglia restituirci l’unita copia della presente lettera, sottoscritta in segno di integrale accettazione e per conferma di aver preso visione delle norme disciplinari relative alle infrazioni e alle procedure di contestazione previste dalla L. 25 maggio 1970, n. 300 e dal contratto collettivo di lavoro e delle norme relative agli obblighi derivanti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. (Luogo, data e firma del datore di lavoro e del lavoratore). Disciplina del rapporto La regolamentazione del lavoro ripartito e` demandata alla contrattazione collettiva, fermo restando le previsioni di legge. In assenza di contratti collettivi e fatto salvo quanto stabilito dalla legge, nel caso di prestazioni rese a favore di un datore di lavoro, si applica la normativa generale del lavoro subordinato in quanto compatibile con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito (art. 43, D.Lgs. n. 276/2003). Trattamento economico e normativo Anche per i soggetti che prestano lavoro ripartito valgono i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente. Inoltre, il lavoratore ripartito non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parita` di mansioni svolte. Per il riproporzionamento del trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligati si prende a riferimento la prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonche´ delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, congedi parentali. Ognuno dei coobbligati ha diritto, inoltre, di partecipare alle riunioni assembleari di cui all’art. 20 della L. n. 300/1970, entro il limite complessivo di dieci ore annue, il cui trattamento economico verra` ripartito fra i coobbligati proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita (art. 44, D.Lgs. n. 276/2003). Trattamento assicurativo e previdenziale Essendo unica l’obbligazione lavorativa, unico e` anche il rischio a cui sono esposti i lavoratori contitolari del contratto ed unico e` anche il premio assicurativo, che sara` determinato in base alle ore complessive retribuite, a prescindere dalla ripartizione oraria percentuale (INAIL nota 10 giugno 2005). I lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono «assimilati» ai lavoratori part-time ai fini delle prestazioni dell’assicurazione generale e obbligatoria per la invalidita`, la vecchiaia ed i superstiti, dell’indennita` di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e PRATICA LAVORO 46/2014 1931 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Focus delle relative contribuzioni connesse alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazione lavorativa. Tuttavia, a differenza di quanto avviene nel lavoro a part-time, il calcolo delle prestazioni e dei contributi va effettuato non preventivamente ma mese per mese, salvo conguaglio da effettuare a fine anno a seguito dell’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, in modo da poterne calcolare con precisione l’esatto ammontare per ciascun lavoratore (art. 45, D.Lgs. n. 276/2003). Le prestazioni di malattia e di maternita` e Tbc vanno inizialmente calcolate sulla base della retribuzione percepita, a decorrere dal 1º gennaio dell’anno, per il lavoro oggetto del contratto fino al momento di inizio dell’evento, divisa per il numero di giornate lavorative o retribuibili (30 mensili per gli impiegati, 26 per gli operai o 25 per i ratei) dall’inizio del rapporto (non oltre comunque il 1º gennaio). Il risultato cosı` ottenuto va ulteriormente dimensionato sulla base dell’impegno lavorativo in percentuale attribuibile al lavoratore interessato. Successivamente, a fine anno, deve procedersi ad un conguaglio, ricalcolando le prestazioni inizialmente liquidate in base all’effettiva incidenza percentuale dell’attivita` lavorativa svolta da ciascuno dei due coobbligati (INPS circ. n. 41/2006). In particolare, il congedo parentale (ex astensione facoltativa), e` fruibile (e indennizzabile) in relazione alle giornate contrattualmente previste. Per i riposi orari (cd. riposi per allattamento) sono fruibili e computabili soltanto le giornate di effettivo lavoro secondo quanto previsto dal contratto. Tuttavia, in tale ipotesi non e` necessario effettuare il conguaglio a fine anno, trattandosi di prestazione per la quale e` prevista un’indennita` pari alla retribuzione che il lavoratore dovrebbe percepire qualora non fruisse del beneficio in esame. Con riferimento alle prestazioni per malattia, come nei rapporti di lavoro a tempo determinato, il diritto all’indennita` viene meno al momento della cessazione dell’attivita` lavorativa. In merito alle prestazioni per Tbc, il suddetto dimensionamento proporzionale all’impegno svolto incontra ovviamente il limite della misura minima dell’indennita`, cioe` quella fissa, che deve essere comunque garantita al lavoratore ammalato. L’assegno per il nucleo familiare spetta a tutti i lavoratori coobbligati secondo le regole previste per il part-time: in misura intera se il lavoratore effettua almeno 24 ore di lavoro settimanali, altrimenti spettano gli assegni per ogni giorno di lavoro effettivo. All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, ai lavoratori contitolari e` riconosciuta l’indennita` ordinaria di disoccupazione. L’indennita` di mobilita` e i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia possono essere riconosciuti ai lavoratori con contratto di lavoro ripartito, come ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale. Infine, i lavoratori in questione possono essere destinatari dell’integrazione salariale, che spetta in proporzione alla suddivisione dell’orario di lavoro. 1932 46/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Rassegna Legislazione e Prassi Agevolazioni fiscali Decreto ministeriale 24 luglio 2014, n. 148 Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti. Agenzia delle Entrate risoluzione 14 ottobre 2014, n. 87/E Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni fiscali in favore delle start-up innovative e degli incubatori certificati - requisito «alternativo» previsto dall’articolo 25, comma 2, lettera h), n. 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179. Agevolazioni per l’assunzione di particolari categorie di lavoratori Decreto ministeriale 24 luglio 2014, n. 148 Regolamento recante sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti. Inps messaggio 9 ottobre 2014, n. 7598 Circolare n. 118 del 3 ottobre 2014 - Rilascio - a decorrere da domani, 10 ottobre 2014 - del modulo telematico «GAGI», per l’inoltro delle istanze di ammissione agli incentivi all’assunzione, inerenti il Programma «Garanzia Giovani». Inps circolare 5 novembre 2014, n. 137 Art. 5, D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 - Nuovo incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli. Artigiani e commercianti Inps messaggio 1º ottobre 2014, n. 7384 Indennizzi per cessazione attivita` commerciale ex articolo 19-ter legge n. 2/2009, come modificato dall’articolo 1, comma 490, della legge n. 147/2013 - Compatibilita` con la titolarita` di trattamenti pensionistici di vecchiaia, anzianita`/anticipata e con l’assegno sociale - Chiarimenti. Emersione del lavoro irregolare Ministero lavoro nota 9 ottobre 2014, n. 16920 Applicabilita` della maxisanzione in caso di disconoscimento di rapporto di lavoro autonomo ex art. 2222 cod. civ. con partita IVA e/o ritenuta d’acconto. Fondi bilaterali Decreto ministeriale 20 giugno 2014, n. 82761 Fondo di solidarieta` per il sostegno dell’occupabilita`, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, ai sensi dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Decreto ministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 Fondo di solidarieta` per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, ai sensi dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Giornalisti Inpgi circolare 17 ottobre 2014, n. 5 Variazione della contribuzione in materia di ammortizzatori sociali - Delibera del Consiglio di amministrazione INPGI n. 41 del 30 luglio 2014. PRATICA LAVORO 46/2014 1933 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Rassegna Inail assicurazione: determinazione, denuncia e versamento dei premi Inail determinazione 26 settembre 2014, n. 286 Proposta di nuovo testo dell’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, come successivamente modificato dal D.M. 3 dicembre 2010. Inail determinazione 1º ottobre 2014, n. 287 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) - Art. 1, commi 780 e 781: riduzione dei premi per gli artigiani - Annualita` 2014. Inps Determinazione dei contributi Decreto ministeriale 20 giugno 2014, n. 82761 Fondo di solidarieta` per il sostegno dell’occupabilita`, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo, ai sensi dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Decreto ministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 Fondo di solidarieta` per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, ai sensi dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Inps messaggio 24 ottobre 2014, n. 7978 Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello - Decreto interministeriale 14 febbraio 2014 - Modalita` operative per la fruizione del beneficio contributivo. Lavoro a progetto Ministero lavoro nota 17 ottobre 2014, n. 17495 Art. 24-bis, D.L. n. 83/2012 (conv. da L. n. 134/2012) - Call-center - Circolare n. 14/2013. Somministrazione di lavoro Ministero lavoro interpello D.G. Attivita` Ispettiva 7 novembre 2014, n. 27 Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - Somministrazione irregolare, distacco illecito e «lavoro nero» - Art. 27, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003. Tirocini Inps messaggio 22 ottobre 2014, n. 7899 Erogazione dell’indennita` di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cosiddetta «Garanzia Giovani» - Istruzioni procedurali - Istruzioni contabili - Variazioni al Piano dei conti. 1934 46/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Adempimenti dal 22 novembre al 6 dicembre 2014 N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e` possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo successivo. 25 novembre Denuncia e versamento contributi Enpaia Soggetti obbligati Aziende agricole. Adempimento Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli. Modalita` Tramite M.Av. bancario: — pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elaborazione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell’autodenuncia; — a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informatica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria agenzia la possibilita` di attivazione). Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si puo` utilizzare il Bonifico bancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del bonifico, il numero di posizione aziendale seguito dall’esatta denominazione sociale e dal mese di competenza del versamento. Inoltre e` richiesto l’invio della copia del bonifico con numero di CRO e l’inserimento dei dati nella parte relativa ai «riferimenti del versamento» della denuncia on line. 25 novembre Richiesta di autorizzazione all’Inps per Cig/Cigs Soggetti obbligati Aziende industriali. Adempimento Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell’attivita` lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. Modalita` La richiesta va inoltrata telematicamente: — all’Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria; — al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid-1 per Cig straordinaria. In merito alla presentazione della CIGO e` disponibile per le aziende, i consulenti e i professionisti un nuovo canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che e` basato sull’invio di PRATICA LAVORO 46/2014 1935 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario file XML. Lo schema per la gestione via software delle domande XML di CIGO e` a disposizione sul sito www.inps.it. Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione di validazione, dopo essere state sottoposte a protocollazione, viene generato un «Attestato di consegna» che ha valore equivalente a quello di una ricevuta. L’Attestato di Consegna certifica che le domande in esso elencate sono state prese in carico dall’Istituto e per ognuna di esse viene riportato il numero del protocollo informatico assegnato. 30 novembre Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) Soggetti obbligati Datori di lavoro gia` tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS. Sono, quindi, obbligati ad adempiere i datori di lavoro tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 Semplificato, nonche´ i committenti e gli associanti in partecipazione per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. La denuncia UNIEMENS Individuale deve essere presentata anche per i lavoratori per i quali sono dovute solo le contribuzioni minori (es. i lavoratori iscritti all’ENPALS; i giornalisti iscritti all’INPGI; gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative disciplinate dalla L. n. 240/1984, per i quali i contributi C.i.g., C.i.g.s., mobilita` e ANF venivano versati con il sistema DM), nonche´ dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia). Adempimento Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche´ delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni. Modalita` Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e` quello cui si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e` stato erogato il compenso (criterio di cassa). 30 novembre Inps ex Enpals - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) Soggetti obbligati Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport. Adempimento Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche´ delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni. Modalita` Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e` quello cui si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e` stato erogato il compenso (criterio di cassa). 30 novembre Mod. 730 - Trattenuta II o unica rata Irpef Soggetti obbligati Sostituti d’imposta. 1936 46/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Adempimento Effettuazione delle operazioni di trattenuta sullo stipendio della II o unica rata di acconto Irpef per l’anno in corso. Nel caso in cui l’importo da versare sia di ammontare superiore a quello della retribuzione corrisposta al dipendente nello stesso mese, l’importo residuo sara` trattenuto sulla retribuzione del mese successivo con maggiorazione dello 0,40%. 30 novembre Versamento contributi Fasi Soggetti obbligati Aziende industriali. Adempimento Versamento trimestrale dei contributi per i dirigenti in servizio. Modalita` Le sole modalita` di versamento previste sono: — il bollettino bancario denominato «bollettino freccia»; — l’addebito diretto SEPA DIRECT DEBIT (SDD B2B). 1º dicembre Versamento in acconto del contributo alla gestione separata INPS Soggetti obbligati I soggetti titolari di partita IVA esercenti attivita` di lavoro autonomo non iscritti ad alcuna forma previdenziale. Adempimento I soggetti titolari di partita IVA iscritti alla Gestione Separata INPS lavoratori autonomi effettuano il versamento del secondo acconto. Modalita` I soggetti obbligati devono versare il secondo acconto per l’anno 2014 pari al 40 per cento dell’importo dovuto per il 2013. Il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modalita` telematiche. A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia` previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. Le causali da indicare nel Mod. F24 «Sezione contributi previdenziali ed assistenziali (INPS)» sono: — P10 per pagamenti in unica soluzione dei professionisti gia` iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria; — PXX per pagamenti in unica soluzione dei professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale. Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2014, i soggetti iscritti alla gestione separata sono tenuti al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d’imposta. PRATICA LAVORO 46/2014 1937 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario 1º dicembre Versamento secondo acconto IRPEF ed IRAP relativi ad Unico 2014 PF e SP Soggetti obbligati I contribuenti per i quali, in sede di dichiarazione dei redditi (Unico 2014 Persone fisiche o Societa` di persone), risulta un’imposta dovuta, anche se in sede di determinazione del relativo saldo non e` stato effettuato alcun pagamento. Adempimento Versamento secondo acconto imposte risultanti da Unico 2014 persone fisiche e societa` di persone. Modalita` I versamenti IRPEF ed IRAP devono essere effettuati con il Modello di Pagamento Unificato F24. A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia` previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. Non possono essere rateizzati i versamenti in acconto dovuti nel mese di novembre. Il codice tributo da indicare nel Mod. F24 e` il seguente: — 4034 «IRPEF Acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione»; — 3813 - Irap Acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione. — «1841» - denominato «Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, nonche´ delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011-ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE»; — «1794» denominato «Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita` - Acconto seconda rata o in unica soluzione». 1º dicembre Versamento in acconto dei contributi a percentuale INPS artigiani e commercianti Soggetti obbligati Sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali in scadenza tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, soggetti ai contributi INPS artigiani e commercianti, con reddito eccedente il minimale. Adempimento I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell’anno precedente, un reddito eccedente il minimale, devono effettuare il versamento del secondo acconto. Modalita` Con riferimento ai contributi previdenziali dovuti per l’anno 2014, il contribuente e` tenuto al versamento di due acconti di pari importo, da effettuare alle medesime scadenze previste per gli acconti IRPEF relativi allo stesso anno d’imposta. Per l’individuazione dell’importo complessivo degli acconti dovuti e` necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con rife- 1938 46/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario rimento al reddito d’impresa dell’anno 2013, utilizzando i minimali e massimali previsti per l’anno 2014. Sul reddito eccedente il minimale cosı` determinato devono essere infine applicate le aliquote previste per l’anno 2014, tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per lo stesso anno. Il versamento del primo acconto doveva essere effettuato entro il 16 giugno 2014 o entro il 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Il versamento in scadenza in data odierna riguarda la seconda delle due rate di acconto (di pari importo) dei contributi previdenziali a percentuale relativi al 2014, calcolati sul reddito del 2013, per la parte che eccede il minimale, dedotto l’eventuale residuo credito derivante dall’anno precedente. I contribuenti devono pagare una quota fissa (contributi INPS prestampati in scadenza il giorno 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio) e una eventuale quota a percentuale per la parte eccedente il minimale: le percentuali differiscono per artigiani e commercianti. I versamenti dei contributi possono essere effettuati, con il modello di pagamento unificato F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA ed esclusivamente mediante modalita` telematiche per i titolari di partita IVA. A decorrere dal 1º ottobre 2014, fermi restando i limiti gia` previsti da altre disposizioni vigenti in materia, i versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero; b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; c) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. I pagamenti di modelli F24 precompilati di pertinenza INPS potranno comunque essere ancora effettuati con modalita` non telematica fino al raggiungimento di specifiche intese con l’istituto previdenziale. I codici da utilizzare per il versamento sono: — AP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione commercianti); — CP Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale (Gestione artigiani). E` consentita, inoltre, la possibilita` di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l’Agenzia delle Entrate. PRATICA LAVORO 46/2014 1939 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. La più veloce guida online per la stima del costo del lavoro Y99EL FI √ Semplice √ Rapida √ Precisa Hai bisogno di sapere quanto costa un lavoratore? Hai bisogno di una stima dei costi da sostenere per un dipendente? 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Contrattazione Notizie Alimentari - Aziende industriali Accordo - 7 novembre 2014 Accordo - 7 novembre 2014 Disciplina dei contratti a termine, rappresentanza sindacale e contrattazione aziendale â Parti stipulanti: Federalimentare, Aidepi, Aiipa, Ancit, Anicav, Assalzoo, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assocarni, Assodistil, Assolatte, Federvini, Italmopa, Mineracqua, Unionzucchero con Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil â Campo di applicazione: dipendenti dalle aziende esercenti le industrie alimentari â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Alimentari - Aziende industriali» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale. Sintesi degli accordi Premessa Con separati accordi del 7 novembre 2014 le parti hanno disciplinato: — il contratto a tempo determinato; — la rappresentanza sindacale unitaria e la contrattazione aziendale. Lavoro a termine Con l’accordo in oggetto le Parti hanno aggiornato la normativa contrattuale del lavoro a termine alla luce delle nuove disposizioni legislative (D.L. n. n. 34/2014, convertito nella L. n. 78/2014) e confermato l’Accordo 17 marzo 2008 sulle attivita` stagionali. La disciplina risultante e` la seguente. Limiti temporali Il limite di legge dei 36 mesi opera per tutte le ipotesi di contratto a termine previste dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001, con le esclusioni da questo previste o con le eventuali deroghe previste dalla contrattazione collettiva. Limiti percentuali Il numero massimo di contratti a termine che possono essere stipulati e` pari al 25% in media annua (*) dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente e comunque possono stipularsi almeno 10 contratti a termine. L’eventuale frazione di unita` e` arrotondata all’unita` superiore. Per i contratti a termine stipulati prima del 21 marzo 2014 (entrata in vigore della L. n. 78/ 2014) continua ad applicarsi il limite del 14%. Per «fase di avvio di nuove attivita`», durante la quale, ai sensi di legge, e` possibile stipulare contratti a termine senza limitazioni quantitative, si intende: — per l’avvio di una nuova unita` produttiva: un periodo fino a 18 mesi; — per l’avvio di una nuova linea/modulo di produzione: un periodo fino a 12 mesi. Tali periodi possono essere incrementati, con accordo aziendale, con riferimento ad aziende o unita` produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal TU n. 218/1978. Accordi aziendali potranno individuare fattispecie concrete relative alle ipotesi di cui all’art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 368/2001, per le quali i contratti a termine sono esenti da limitazioni quantitative. ____________ (*) La modalita` di computo della media annua opera anche nell’anno 2014: in questo caso il parametro sara` il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza fino al 31 dicembre 2013. PRATICA LAVORO 46/2014 1941 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Intervalli temporali L’accordo 17 marzo 2008 sulle attivita` stagionali soddisfa i requisiti legali per la non applicazione di intervalli temporali tra piu` contratti a termine stipulati con lo stesso lavoratore. Gli intervalli temporali non operano in tutti i casi di contratti a termine non superiori a 12 mesi. Nel caso di assunzioni a termine effettuate per ragioni sostitutive (es.: lavoratrici in maternita`, ferie, malattia, etc.), gli intervalli temporali possono essere eliminati con uno specifico accordo di 2º livello. Stagionalita` Fermo restando il limite normativo di 5 proroghe nei contratti a temine, nel caso di attivita` stagionali e` possibile applicare fino a 4 proroghe ad ogni rapporto a termine di cui all’accordo 17 marzo 2008 sulla stagionalita`, fermo restando che ogni singolo contratto stagionale ha una durata massima di 8 mesi. Successione di contratti La disciplina sulla successione dei contratti a termine prevista dall’art. 5, comma 4-bis, D.Lgs. n. 368/2001 non trova applicazione, oltre che per le attivita` stagionali individuate dal D.P.R. n. 1525/1963, anche nei seguenti casi: — contratti di lavoro riconducibili all’attivita` stagionale in senso ampio, cioe` alle attivita` produttive concentrate in particolari periodi dell’anno e finalizzate a rispondere ad una intensificazione della domanda per ragioni collegate ad esigenze cicliche ed alle variazioni climatiche; — ragioni obiettivamente connesse con le tradizionali e consolidate ricorrenze e festivita`; — iniziative promo-pubblicitarie, per un periodo limitato. In tali casi, il ricorso all’assunzione temporanea deve essere fatto per il tempo strettamente necessario; inoltre, nell’arco dello stesso ciclo di attivita` stagionale non e` consentito superare la durata massima complessiva di 8 mesi per ogni singolo contratto, comprese le eventuali proroghe. Nell’ipotesi di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, la durata massima del contratto a termine da stipularsi in deroga al limite temporale massimo di 36 mesi (c.d. deroga assistita), non puo` superare i 12 mesi. Malattia La conservazione del posto e` limitata al periodo massimo di 4 mesi e comunque non oltre la scadenza del contratto. L’integrazione economica a carico dell’azienda e` effettuata per un periodo non superiore a quello per il quale e` dovuta l’indennita` economica di malattia da parte dell’INPS e comunque non oltre la scadenza del contratto. Nel part-time orizzontale i periodi di conservazione del posto in caso di piu` assenze, riferiti ad un arco temporale di 24 mesi, saranno quantificati facendo riferimento alla prestazione dovuta nei periodi stessi e con criteri di proporzionalita`. Nel part-time verticale il periodo di conservazione del posto, fermo restando il riferimento ad un arco temporale di 24 mesi nel caso di piu` assenze, verra` riproporzionato a livello aziendale in relazione alla durata della prestazione concordata. Detto periodo non potra` comunque superare l’80% della prestazione annua concordata. Diritto di precedenza Il lavoratore che abbia prestato attivita` stagionale ai sensi dell’Accordo 17 marzo 2008, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attivita` stagionali, presso la stessa azienda, con le medesime mansioni. 1942 46/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie La richiesta va fatta entro 3 mesi dalla cessazione del contratto e il diritto si estingue entro 14 mesi dalla cessazione del rapporto. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o piu` contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attivita` lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza ai sensi dell’art. 5, comma 4-quater del D.Lgs. n. 368/2001 rispetto ad assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro i successivi 12 mesi riferite a mansioni gia` espletate nei rapporti a termine. La richiesta scritta va fatta entro 6 mesi dalla cessazione del contratto e il diritto si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto. Trattamento economico e normativo I trattamenti per ferie, tredicesima e quattordicesima mensilita`, riposi in sostituzione delle ex festivita` e per riduzione d’orario, sono ragguagliati a 1/365 per ogni giorno di durata del rapporto. Contrattazione aziendale L’accordo in oggetto stabilisce che I contratti aziendali sono efficaci ed esigibili per tutto il personale in forza e vincolano tutte le Associazioni sindacali aziendali espressione delle Confederazioni che hanno siglato gli Accordi interconfederali sulla rappresentanza o che comunque abbiano accettato tali Accordi. R.S.U. L’accordo in oggetto integra la disciplina contrattuale alla luce dell’Accordo interconfederale 10 gennaio 2014 (costituzione, elezioni e composizione delle R.S.U.). Dirigenti - Agenzie marittime ed aeree Accordo - 31 ottobre 2014 Disciplina previdenza e assistenza integrativa â Decorrenza e durata: 1º gennaio 2014 - 31 dicembre 2014 â Parti stipulanti: Federagenti con Manageritalia â Campo di applicazione: dirigenti delle agenzie marittime ed aeree â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Dirigenti - Agenzie marittime ed aeree» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale. Sintesi dell’accordo Previdenza integrativa Dal 1º gennaio 2014 il contributo integrativo a carico azienda e` elevato dall’attuale 1,91% all’1,95% della retribuzione convenzionale annua. L’adeguamento avverra` entro il 10 gennaio 2015. Assistenza sanitaria integrativa Limitatamente all’anno 2014, la contribuzione per il Fasdac a carico azienda a favore della Gestione dirigenti pensionati per la malattia e` elevata dall’attuale 2,41% al 2,46%. L’adeguamento avverra` entro il 10 gennaio 2015. PRATICA LAVORO 46/2014 1943 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. CON S DI CALOFTWARE C OLO Scopri di più Cedolino, adempimenti e software di calcolo. Y42EI LA BN COLF e badanti: la soluzione ideale per gestire i collaboratori domestici. Colf e Badanti recepisce le novità in tema di lavoro domestico introdotte dal CCNL 21/05/2013 relative a minimi, orario, riposi, ferie, congedi, malattia e preavviso. 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Nel caso in cui la retribuzione effettivamente percepita nell’anno sia inferiore a questo minimo garantito (tabellare + 7%), la differenza deve essere corrisposta nel mese di dicembre 2014 come «importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo. Cemento - Piccola e media industria Accordo 14 luglio 2014 Periodo di prova - Aziende Confapi Per i lavoratori assunti dalle aziende aderenti a Confapi, nelle aree professionali di seguito indicate, a partire dal 1º dicembre 2014 la durata del periodo di prova e` cosı` elevata: — Area concettuale: 4 mesi; — Area specialistica: 3 mesi. Giocattoli Aziende industriali Accordo 12 febbraio 2014 Una tantum Con la retribuzione di dicembre 2014, ai lavoratori in forza alla data di stipula dell’accordo 12 febbraio 2014 spetta la terza tranche di importo forfettario una tantum pari a E 150,00. L’importo e` commisurato all’anzianita` di servizio maturata nel periodo 1º gennaio 2013-31 dicembre 2013 e ridotto proporzionalmente, oltre che nel caso di assunzione nel suddetto periodo, nei casi di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post-partum e C.i.g. a zero ore, nonche´ per i lavoratori con contratto part-time. L’una tantum non e` utile agli effetti del computo di nessun istituto legali o contrattuale ne´ del t.f.r. Lavanderie Aziende industriali C.c.n.l. 19 giugno 2013 Elemento perequativo Nelle aziende prive di contrattazione aziendale o nel caso i cui la contrattazione aziendale si concluda senza accordo entro il mese di novembre di ciascun anno, con la retribuzione di dicembre 2014 verra` erogata ai lavoratori una somma a titolo perequativo omnicomprensiva e non incidente sul t.f.r. pari a E 120,00. Tale importo deve essere riproporzionato per i casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno di riferimento, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, nonche´ in caso di part-time. Qualora la risoluzione del rapporto avvenga prima della data di corresponsione dell’elemento in parola, questo verra` erogato all’atto della liquidazione delle competenze di fine rapporto. Elemento salariale aggiuntivo Nel mese di dicembre 2014 va erogato un importo pari ad E 264,00 a titolo di elemento salariale aggiuntivo da destinare al sostegno della contrattazione di 2º livello. PRATICA LAVORO 46/2014 1945 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Scadenzario L’elemento e` utile per il calcolo della maturazione di tutti gli istituti retributivi diretti e indiretti contrattuali e legali. Metalmeccanica Aziende industriali C.c.n.l. 5 dicembre 2012 Minimi tabellari - Elemento di mensilizzazione Agli operai in forza al 31 dicembre 2008, con la retribuzione del mese di dicembre 2014 viene riconosciuta un’erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti a titolo di elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile. In caso di risoluzione del rapporto, l’elemento spetta in proporzione dei dodicesimi maturati (la frazione di mese superiore a 15 giorni e` considerata mese intero). Occhiali Aziende industriali Accordo 9 novembre 2013 Elemento perequativo Nel caso di assenza di contrattazione aziendale con contenuti economici, o nel caso in cui la contrattazione si chiuda senza un formale accordo entro il mese di novembre di ogni anno, con la retribuzione di dicembre 2014 verra` erogato un elemento perequativo, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r. pari a E 290,00. In caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno la somma sara` riproporzionata pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestato (la frazione superiore a 15 giorni sara` considerata mese intero). La somma sara` riproporzionata anche in caso di part-time. Assistenza integrativa Entro il 31 dicembre 2014 una Commissione paritetica nazionale definira` iniziative di welfare a favore dei lavoratori (assistenza sanitaria integrativa, sostegno per malattia, ecc.). Le iniziative saranno realizzate attraverso un finanziamento gia` attivo a carico azienda, pari ad E 3,00 mensili per dipendente a tempo indeterminato non in prova, per 12 mensilita`. La quota potra` essere elevata dalla contrattazione aziendale ovvero integrata con quote aggiuntive volontarie a carico del dipendente. Penne, spazzole e pennelli Aziende industriali Porti Accordo 27 novembre 2013 Elemento perequativo Nel caso di assenza di contrattazione aziendale con contenuti economici, o nel caso in cui la contrattazione si chiuda senza un formale accordo entro il mese di novembre 2014, con la retribuzione di dicembre 2014 verra` erogato un elemento perequativo, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r., pari a E 250,00. In caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno la somma sara` riproporzionata pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestato (la frazione superiore a 15 giorni sara` considerata mese intero). La somma sara` riproporzionata anche in caso di part-time. Accordo 14 gennaio 2014 Elemento di garanzia Ai dipendenti di aziende o autorita` portuali che non abbiano mai stipulato accordi aziendali e che non svolgano entro il 31 dicembre 2014 la contrattazione di secondo livello, qualora non beneficino di erogazioni retributive collettive o «ad personam» individuali (*), spetta un elemento retributivo di garanzia pari al 3% del minimo conglobato, con verifica annuale. ____________ (*) Diversi da quelli gia` fissati dal c.c.n.l. per effetto di pregresse norme transitorie ad esaurimento. 1946 46/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Scadenzario Retifici meccanici da pesca Aziende industriali Accordo 17 marzo 2014 Vetro, lampade e display Aziende industriali Accordo 19 luglio 2013 Elemento perequativo Ai lavoratori in forza dal 17 marzo 2014 in aziende prive di contrattazione di 2º livello con contenuti economici, verra` erogato con la retribuzione del mese di dicembre 2014 un importo annuo di E 260, onnicomprensivo e non incidente sul t.f.r. In caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno di riferimento (2014-2015) la cifra sara` riproporzionata, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e sara` altresı` proporzionata in caso di attivita` part-time. Nel caso di risoluzione del rapporto antecedentemente al momento della corresponsione dell’elemento perequativo, fermi restando i criteri di maturazione dello stesso, l’importo verra` corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze. Retribuzioni in vigore dal 1º dicembre 2014 - Settori meccanizzati (prime lavorazioni del vetro) Livello Aumento contrattuale Minimo E.d.r. confederale I.p.o. E.a.r. Totale A2 58,50 2.304,69 10,33 52,96 60,00 2.427,98 A1 58,50 2.304,69 10,33 — 60,00 2.375,02 B2 52,10 2.109,25 10,33 52,24 — 2.171,82 B1 52,10 2.109,25 10,33 — — 2.119,58 C2 45,69 1.908,83 10,33 35,34 — 1.954,50 C1 45,69 1.908,83 10,33 — — 1.919,16 D3 39,00 1.700,92 10,33 162,34 — 1.873,59 D2 39,00 1.700,92 10,33 117,33 — 1.828,58 D1 39,00 1.700,92 10,33 — — 1.711,25 E3 32,60 1.504,52 10,33 148,85 — 1.663,70 E2 32,60 1.504,52 10,33 115,57 — 1.630,42 E1 32,60 1.504,52 10,33 — — 1.514,85 F1 29,10 1.400,31 10,33 — — 1.410,64 Retribuzioni in vigore dal 1º dicembre 2014 - Settori della trasformazione (seconde lavorazioni del vetro e mosaico vetroso) Liv. Aumento contrattuale Minimo 8A 60,25 1.825,40 532,25 8 58,50 1.772,58 7 52,10 6A E.d.r. Contingenza confederale Superminimo E.a.r. Totale 10,33 — 60,00 2.427,98 532,11 10,33 — 60,00 2.375,02 1.581,12 528,14 10,33 — — 2.119,59 45,86 1.419,65 523,53 10,33 — — 1.953,51 6 45,69 1.386,55 522,29 10,33 — — 1.919,17 5A 44,24 1.341,51 521,76 10,33 — — 1.873,60 5 42,78 1.296,49 521,76 10,33 — — 1.828,58 4 39,00 1.182,06 518,86 10,33 — — 1.711,25 PRATICA LAVORO 46/2014 1947 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Scadenzario Liv. Aumento contrattuale Minimo 3 36,38 1.102,97 517,12 2 32,60 989,57 1 29,10 882,53 E.d.r. Contingenza confederale Superminimo E.a.r. Totale 10,33 — — 1.630,42 514,95 10,33 — — 1.514,85 512,61 10,33 5,16 — 1.410,63 Retribuzioni in vigore dal 1º dicembre 2014 - Settori lampade e display Livello Aumento contrattuale Minimo A 60,34 1.801,38 531,73 B 53,63 1.625,11 530,32 C 48,46 1.467,61 D 42,96 E E.d.r. Contingenza confederale E.a.r. Totale 10,33 60,00 2.403,44 10,33 — 2.165,76 526,74 10,33 — 2.004,68 1.320,82 521,23 10,33 — 1.852,38 41,92 1.264,66 521,23 10,33 — 1.796,22 F 39,00 1.172,52 518,46 10,33 — 1.701,31 G 35,38 1.067,77 516,48 10,33 — 1.594,58 H 32,85 1.010,10 514,95 10,33 — 1.535,38 I 32,18 976,97 514,95 10,33 — 1.502,25 L 28,08 852,29 512,27 10,33 — 1.374,89 N.B.: La decorrenza del 1º dicembre 2014 e` posticipata al 1º febbraio 2015 per le aziende: — della produzione del vetro piano e della lana e del filato di vetro; — delle seconde lavorazioni del vetro piano. 1948 46/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Dati tabellari Trattamento di fine rapporto ISTAT - Comunicato 13 novembre 2014 Periodo Indice ISTAT Differenza % indice Rateo 1,5% 75% differenza indice Coefficiente di rivalutazione Gennaio 2014 dal 15.01 al 14.02 107,3 0,186741 0,125 0,140056 0,265056 Febbraio 2014 dal 15.02 al 14.03 107,2 0,093371 0,250 0,070028 0,320028 Marzo 2014 dal 15.03 al 14.04 107,2 0,093371 0,375 0,070028 0,445028 Aprile 2014 dal 15.04 al 14.05 107,4 0,280112 0,500 0,210084 0,710084 Maggio 2014 dal 15.05 al 14.06 107,3 0,186741 0,625 0,140056 0,765056 Giugno 2014 dal 15.06 al 14.07 107,4 0,280112 0,750 0,210084 0,960084 Luglio 2014 dal 15.07 al 14.08 107,3 0,186741 0,875 0,140056 1,015056 Agosto 2014 dal 15.08 al 14.09 107,5 0,373483 1,000 0,280112 1,280112 Settembre 2014 dal 15.09 al 14.10 107,1 0,00 1,125 0,00 1,125000 Ottobre 2014 dal 15.10 al 14.11 107,2 0,093371 1,250 0,070028 1,320028 Decorrenza Crediti di lavoro ISTAT - Comunicato 13 novembre 2014 N.B.: Modalita` di utilizzo dei coefficienti di rivalutazione Per i crediti di lavoro maturati precedentemente al 1º gennaio 1998 ed erogati successivamente, si deve individuare nella tabella il coefficiente relativo al mese di erogazione del credito; tale coefficiente va moltiplicato per l’importo del credito gia` rivalutato al 31 dicembre 1997. Per i crediti di lavoro maturati ed erogati successivamente al 1º gennaio 1998, si deve ricavare dalla tabella il coefficiente relativo al mese di maturazione del credito, che va moltiplicato per l’importo del credito da rivalutare. Mese Indice Istat Coefficiente di rivalutazione ante 1.1.1998 Coefficiente di rivalutazione post 1.1.1998 Dicembre 1997 106,5 1,000000 — Gennaio 1998 106,8 1,002817 1,378142 Febbraio 1998 107,1 1,005634 1,374282 Marzo 1998 107,1 1,005634 1,374282 Aprile 1998 107,3 1,007512 1,371720 Maggio 1998 107,5 1,009390 1,369168 Giugno 1998 107,6 1,010329 1,367896 Luglio 1998 107,6 1,010329 1,367896 Agosto 1998 107,7 1,011268 1,366626 Settembre 1998 107,8 1,012207 1,365358 108 1,014085 1,362830 108,1 1,015023 1,361569 Ottobre 1998 Novembre 1998 PRATICA LAVORO 46/2014 1949 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Dati tabellari Mese Indice Istat Coefficiente di rivalutazione ante 1.1.1998 Coefficiente di rivalutazione post 1.1.1998 Dicembre 1998 108,1 1,015023 1,361569 Gennaio 1999 108,2 1,015962 1,360311 Febbraio 1999 108,4 1,017840 1,357801 Marzo 1999 108,6 1,019718 1,355300 Aprile 1999 109 1,023474 1,350327 Maggio 1999 109,2 1,025352 1,347853 Giugno 1999 109,2 1,025352 1,347853 Luglio 1999 109,4 1,027230 1,345389 Agosto 1999 109,4 1,027230 1,345389 Settembre 1999 109,7 1,030047 1,341710 Ottobre 1999 109,9 1,031925 1,339268 Novembre 1999 110,3 1,035681 1,334412 Dicembre 1999 110,4 1,036620 1,333203 Gennaio 2000 110,5 1,037559 1,331996 Febbraio 2000 111 1,042254 1,325996 Marzo 2000 111,3 1,045070 1,322422 Aprile 2000 111,4 1,046009 1,321235 Maggio 2000 111,7 1,048826 1,317687 Giugno 2000 112,1 1,052582 1,312985 Luglio 2000 112,3 1,054460 1,310646 Agosto 2000 112,3 1,054460 1,310646 Settembre 2000 112,5 1,056338 1,308316 Ottobre 2000 112,8 1,059155 1,304837 Novembre 2000 113,3 1,063850 1,299079 Dicembre 2000 113,4 1,064789 1,297933 Gennaio 2001 113,9 1,069484 1,292235 Febbraio 2001 114,3 1,073239 1,287713 Marzo 2001 114,4 1,074178 1,286587 Aprile 2001 114,8 1,077934 1,282105 Maggio 2001 115,1 1,080751 1,278763 Giugno 2001 115,3 1,082629 1,276545 Luglio 2001 115,3 1,082629 1,276545 Agosto 2001 115,3 1,082629 1,276545 Settembre 2001 115,4 1,083568 1,275438 Ottobre 2001 115,7 1,086385 1,272131 Novembre 2001 115,9 1,088263 1,269936 Dicembre 2001 116 1,089202 1,268841 Gennaio 2002 116,5 1,093897 1,263396 Febbraio 2002 116,9 1,097653 1,259073 Marzo 2002 117,2 1,100469 1,255850 1950 46/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Dati tabellari Indice Istat Coefficiente di rivalutazione ante 1.1.1998 Coefficiente di rivalutazione post 1.1.1998 Aprile 2002 117,5 1,103286 1,252643 Maggio 2002 117,7 1,105164 1,250515 Giugno 2002 117,9 1,107042 1,248394 Luglio 2002 118 1,107981 1,247336 Agosto 2002 118,2 1,109859 1,245225 Settembre 2002 118,4 1,111737 1,243122 Ottobre 2002 118,7 1,114554 1,239980 Novembre 2002 119 1,117371 1,236854 Dicembre 2002 119,1 1,118310 1,235815 Gennaio 2003 119,6 1,123005 1,230649 Febbraio 2003 119,8 1,124883 1,228594 Marzo 2003 120,2 1,128638 1,224506 Aprile 2003 120,4 1,130516 1,222472 Maggio 2003 120,5 1,131455 1,221457 Giugno 2003 120,6 1,132394 1,220444 Luglio 2003 120,9 1,135211 1,217416 Agosto 2003 121,1 1,137089 1,215405 Settembre 2003 121,4 1,139906 1,212402 Ottobre 2003 121,5 1,140845 1,211404 Mese Novembre 2003 121,8 1,143662 1,208420 Dicembre 2003 121,8 1,143662 1,208420 Gennaio 2004 122 1,145540 1,206439 Febbraio 2004 122,4 1,149296 1,202497 Marzo 2004 122,5 1,150235 1,201515 Aprile 2004 122,8 1,153052 1,198580 Maggio 2004 123 1,154930 1,196631 Giugno 2004 123,3 1,157746 1,193719 Luglio 2004 123,4 1,158685 1,192752 Agosto 2004 123,6 1,160563 1,190822 Settembre 2004 123,6 1,160563 1,190822 Ottobre 2004 123,6 1,160563 1,190822 Novembre 2004 123,9 1,163380 1,187939 Dicembre 2004 123,9 1,163380 1,187939 Gennaio 2005 123,9 1,163380 1,187939 Febbraio 2005 124,3 1,167136 1,184116 Marzo 2005 124,5 1,169014 1,182214 Aprile 2005 124,9 1,172770 1,178428 Maggio 2005 125,1 1,174648 1,176544 Giugno 2005 125,3 1,176526 1,174666 Luglio 2005 125,6 1,179343 1,171860 PRATICA LAVORO 46/2014 1951 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Dati tabellari Indice Istat Coefficiente di rivalutazione ante 1.1.1998 Coefficiente di rivalutazione post 1.1.1998 Agosto 2005 125,8 1,181221 1,169997 Settembre 2005 125,9 1,182160 1,169068 Ottobre 2005 126,1 1,184038 1,167213 Novembre 2005 126,1 1,184038 1,167213 Dicembre 2005 126,3 1,185915 1,165365 Gennaio 2006 126,6 1,188732 1,162603 Febbraio 2006 126,9 1,191549 1,159855 Marzo 2006 127,1 1,193427 1,158030 Aprile 2006 127,4 1,196244 1,155303 Maggio 2006 127,8 1,200000 1,151687 Giugno 2006 127,9 1,200939 1,150787 Luglio 2006 128,2 1,203756 1,148094 Agosto 2006 128,4 1,205634 1,146305 Settembre 2006 128,4 1,205634 1,146305 Ottobre 2006 128,2 1,203756 1,148094 Novembre 2006 128,3 1,204695 1,147199 Dicembre 2006 128,4 1,205634 1,146305 Gennaio 2007 128,5 1,206573 1,145413 Febbraio 2007 128,8 1,209390 1,142745 Mese Marzo 2007 129 1,211268 1,140974 Aprile 2007 129,2 1,213146 1,139207 Maggio 2007 129,6 1,216901 1,135691 Giugno 2007 129,9 1,219718 1,133069 Luglio 2007 130,2 1,222535 1,130458 Agosto 2007 130,4 1,224413 1,128724 Settembre 2007 130,4 1,224413 1,128724 Ottobre 2007 130,8 1,228169 1,125272 Novembre 2007 131,3 1,232864 1,120987 Dicembre 2007 131,8 1,237559 1,116734 Gennaio 2008 132,2 1,241315 1,113356 Febbraio 2008 132,5 1,244131 1,110835 Marzo 2008 133,2 1,250704 1,104997 Aprile 2008 133,5 1,253521 1,102514 Maggio 2008 134,2 1,260094 1,096763 Giugno 2008 134,8 1,265728 1,091881 Luglio 2008 135,4 1,271362 1,087043 Agosto 2008 135,5 1,272300 1,086241 Settembre 2008 135,2 1,269484 1,088651 Ottobre 2008 135,2 1,269484 1,088651 Novembre 2008 134,7 1,264789 1,092692 1952 46/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Dati tabellari Mese Indice Istat Coefficiente di rivalutazione ante 1.1.1998 Coefficiente di rivalutazione post 1.1.1998 Dicembre 2008 134,5 1,262911 1,094317 Gennaio 2009 134,2 1,260094 1,096763 Febbraio 2009 134,5 1,262911 1,094317 Marzo 2009 134,5 1,262911 1,094317 Aprile 2009 134,8 1,265728 1,091881 Maggio 2009 135,1 1,268545 1,089457 Giugno 2009 135,3 1,270423 1,087846 Luglio 2009 135,3 1,270423 1,087846 Agosto 2009 135,8 1,275117 1,083841 Settembre 2009 135,4 1,271362 1,087043 Ottobre 2009 135,5 1,272300 1,086241 Novembre 2009 135,6 1,273239 1,085440 Dicembre 2009 135,8 1,275117 1,083841 Gennaio 2010 136 1,276995 1,082247 Febbraio 2010 136,2 1,278873 1,080658 Marzo 2010 136,5 1,281690 1,078283 Aprile 2010 137 1,286385 1,074347 Maggio 2010 137,1 1,287324 1,073564 Giugno 2010 137,1 1,287324 1,073564 Luglio 2010 137,6 1,292019 1,069663 Agosto 2010 137,9 1,294836 1,067336 Settembre 2010 137,5 1,291080 1,070441 Ottobre 2010 137,8 1,293897 1,068110 Novembre 2010 137,9 1,294836 1,067336 Dicembre 2010 138,4 1,299531 1,063480 Gennaio 2011 101,2 1,304672 1,059289 Febbraio 2011 101,5 1,308540 1,056158 Marzo 2011 101,9 1,313697 1,052012 Aprile 2011 102,4 1,320143 1,046875 Maggio 2011 102,5 1,321432 1,045854 Giugno 2011 102,6 1,322721 1,044834 Luglio 2011 102,9 1,326589 1,041788 Agosto 2011 103,2 1,330456 1,038760 Settembre 2011 103,2 1,330456 1,038760 Ottobre 2011 103,6 1,335613 1,034749 Novembre 2011 103,7 1,336902 1,033751 Dicembre 2011 104 1,340770 1,030769 Gennaio 2012 104,4 1,345927 1,026820 Febbraio 2012 104,8 1,351084 1,022901 Marzo 2012 105,2 1,356240 1,019011 PRATICA LAVORO 46/2014 1953 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Dati tabellari Indice Istat Coefficiente di rivalutazione ante 1.1.1998 Coefficiente di rivalutazione post 1.1.1998 Aprile 2012 105,7 1,362686 1,014191 Maggio 2012 105,6 1,361397 1,015152 Giugno 2012 105,8 1,363976 1,013233 Luglio 2012 105,9 1,365265 1,012276 Agosto 2012 106,4 1,371711 1,007519 Settembre 2012 106,4 1,371711 1,007519 Ottobre 2012 106,4 1,371711 1,007519 Novembre 2012 106,2 1,369132 1,009416 Dicembre 2012 106,5 1,373000 1,006573 Gennaio 2013 106,7 1,375578 1,004686 Febbraio 2013 106,7 1,375578 1,004686 Marzo 2013 106,9 1,378157 1,002806 Aprile 2013 106,9 1,378157 1,002806 Maggio 2013 106,9 1,378157 1,002806 Giugno 2013 107,1 1,380735 1,000934 Luglio 2013 107,2 1,382024 1,000000 Agosto 2013 107,6 1,387181 0,996283 Settembre 2013 107,2 1,382024 1,000000 Ottobre 2013 107,1 1,380735 1,000934 Mese Novembre 2013 106,8 1,376868 1,003745 Dicembre 2013 107,1 1,380735 1,000934 Gennaio 2014 107,3 1,383314 0,999068 Febbraio 2014 107,2 1,382024 1,000000 Marzo 2014 107,2 1,382024 1,000000 Aprile 2014 107,4 1,384603 0,998138 Maggio 2014 107,3 1,383314 0,999068 Giugno 2014 107,4 1,384603 0,998138 Luglio 2014 107,3 1,383314 0,999068 Agosto 2014 107,5 1,385892 0,997209 Settembre 2014 107,1 1,380735 1,000934 Ottobre 2014 107,2 1,382024 1,000000 N.B.: A partire dai dati di gennaio 2011 l’ISTAT avvia la pubblicazione delle nuove serie degli indici nazionali FOI con base di riferimento 2010 = 100 (la base di riferimento precedente era il 1995). Per garantire la comparabilita` temporale tra le serie espresse nella nuova base di riferimento e quelle espresse nelle precedenti basi, il coefficiente di raccordo dalla base 1995 alla base 2010 per l’indice generale FOI e` pari a 1,373. 1954 46/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. APPRENDISTATO Assumere, gestire e formare Si tratta di una guida operativa che contiene tutte le informazioni necessarie per la stesura di un contratto di apprendistato, per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro in apprendistato, per la gestione delle singole fasi della prestazione lavorativa e del percorso formativo dell’apprendista. La Guida contiene l’analisi completa e dettagliata di tutte le fasi procedurali di instaurazione del rapporto di lavoro in apprendistato, evidenziando puntualmente le diverse strumentazioni e i singoli passaggi operativi a carico delle aziende. La guida offre altresì il quadro completo e aggiornato dei profili gestionali del rapporto in apprendistato, con particolare riguardo alle normative nazionale e regionali e alle disposizioni dei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro, tenendo ovunque conto delle novità introdotte dal Jobs Act (d.l. 34/2014). Suddiviso in 6 parti e 53 capitoli il volume offre all’operatore tutti gli elementi essenziali per una corretta conoscenza a cura di M. Tiraboschi, P. Rausei € 72,00 Acquista su www.shop.wki.it 149073_pral-46.indd Y22EN_CL.indd 1 2 di apprendistato nelle sue tre tipologie. L’attivazione e la gestione dell’apprendistato è agevolata da una apposita modulistica proposta a corredo dei relativi capitoli. Rivolgiti alle migliori librerie della tua città Contatta un agente di zona www.shop.wki.it/agenzie Contattaci 02.82476.794 [email protected] Y22EN CL cod. 00149182 delle regole e delle procedure di attivazione e gestione del contratto 03/11/14 13:50 140401 Campagna A4.indd 1 14/11/14 14:45 09:49 07/04/14 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. PROCEDURE, PRATICHE, ADEMPIMENTI E SCADENZE... OGGI C’È UNA VIA DI USCITA. LAVORO Focus Lavoro ripartito (o job sharing) Novità per il lavoro Una sola guida online per gestire tutte le attività quotidiane in materia di lavoro, previdenza, paghe e contributi. In concreto: LAVORO Legge europea 2013-bis TI DICE PER CHI: i soggetti interessati e coinvolti 730 CUD 770 Istruzioni Inps TI RICORDA COSA: le condizioni necessarie per la corretta gestione e applicazione della procedura Incentivo per assunzioni di giovani lavoratori agricoli TI SPIEGA COME: l’iter da seguire per portare a termine le attività, le formule, i modelli, i casi risolti e gli esempi di calcolo 31 Dicembre 2014 Scadenze contrattuali TI COMUNICA QUANDO: i termini e il calendario delle scadenze e le proroghe Ed in più, per un maggiore approfondimento, la documentazione ufficiale collegata. IPSOAinPraticaLAVORO: dai più valore al tuo tempo! 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