francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. COLLANA PRIVACY eBook CON IL PATROCINIO DI PRIVACY E ORDINI PROFESSIONALI I TUOI DATI SONO AL SICURO? Il nuovo e-book tratta il tema della privacy negli ordini professionali di avvocati, commercialisti, ingegneri, geometri, notai e consulenti del lavoro. Il testo presenta: l’analisi dei principi della privacy, dati sensibili e giudiziari; di Marco Soffientini il tema della riservatezza degli elenchi e le sanzioni 9,90 + IVA disciplinari; le caratteristiche della privacy presenti nei vari albi professionali; le modalità di utilizzo ai fini di marketing. Acquista su www.shopwki.it/ ebookprivacy Y94EG_FI.indd 1 Rivolgiti alle migliori librerie della tua città Contatta un agente di zona www.shop.wki.it/agenzie Contattaci 02.82476.794 [email protected] Y94EG FI SCOPRI DI PIÙ 05/02/14 14:16 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Pratica Lavoro In questo numero Normativa NAZIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 Modello 730/2014 - Modifiche Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 Ag. Entrate - Provv. 10 marzo 2014 Nuovo codice di comportamento per il personale ispettivo - Chiarimenti ministeriali Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 Min. lavoro - Circ. n. 6 del 4 marzo 2014 Tirocini per l’accesso alle professioni e obbligo assicurativo - Chiarimenti Inail Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 Inail - Circ. n. 16 del 4 marzo 2014 Fondo di Garanzia del T.f.r. - Calcolo delle trattenute Irpef Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 Inps - Msg. n. 2830 del 25 febbraio 2014 Liquidazione T.f.r. a carico del Fondo di Tesoreria Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 Inps - Msg. n. 2837 del 25 febbraio 2014 Gestione artigiani e commercianti - Avvisi bonari Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Inps - Msg. n. 3156 del 7 marzo 2014 Trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta` Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 Inps - Msg. n. 3234 dell’11 marzo 2014 Brevi dall’Unione europea Rassegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603 Adempimenti dal 22 marzo al 5 aprile 2014 Scadenzario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Inserto Contrattazione 605 Lavoro intermittente o a chiamata Vademecum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II CONTRATTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 Lapidei - Piccola e media industria Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 Verbale di accordo 5 marzo 2014 Vigilanza privata e servizi fiduciari Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 Accordo 28 febbraio 2014 Porti Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616 Comunicato 6 marzo 2014 PRATICA LAVORO 13/2014 587 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Giurisprudenza SENTENZE 617 Licenziamento legittimo in caso di inidoneita` fisica ed impossibila` alla ricollocazione Notizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cassazione sez. lav. n. 3224 del 12 febbraio 2014 Dati tabellari TABELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 Trattamento di fine rapporto ISTAT - Comunicato 13 marzo 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 Crediti di lavoro ISTAT - Comunicato 13 marzo 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PraticaLavoro Settimanale operativo di aggiornamento per l’amministrazione del personale Editrice Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6 20090 Milanofiori Assago (Mi) http://www.ipsoa.it Direttore responsabile Giulietta Lemmi Redazione Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile, Raffaella Chille´, Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu, Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi, Alessandra Tedeschi, Barbara Trillo`, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli Realizzazione grafica Ipsoa - Gruppo Wolters Kluwer Fotocomposizione Sinergie Grafiche Srl Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI) Tel. 02/57789422 Stampa GECA S.r.l. - Via Monferrato, 54 20098 San Giuliano Milanese (MI) - Tel. 02/99952 Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607 del 18 settembre 2000 Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n. 1702 Contributi redazionali Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a: Indicitalia Redazione 588 Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa) Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi) Fax 06.203815.54 e-mail: [email protected] [email protected] Amministrazione Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati, cambi d’indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a: - Ipsoa Servizio Clienti Casella postale 12055 - 20120 Milano Tel. 02.82476.1 Fax 02.82476.799 Servizio risposta automatica: Tel. 02.82476.999 e-mail: [email protected] - Indicitalia Servizio Clienti Viale Maresciallo Pilsudski 124 - 00197 Roma Tel. 06.20381238 Fax 06.203815.45 e-mail: [email protected] Abbonamenti Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 30 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI). Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: [email protected] www.ipsoa.it/servizioclienti Indirizzo Internet Compresa nel prezzo dell’abbonamento l’estensione on line della Rivista, consultabile all’indirizzo www.ipsoa.it Italia: Euro 186,00 Estero: Euro 372,00 621 Arretrati Prezzo dell’anno in corso all’atto della richiesta Distribuzione Vendita esclusiva per abbonamento. Il corrispettivo per l’abbonamento a questo periodico e` comprensivo dell’IVA assolta dall’editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 74 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni. 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Lei potra` in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l’aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403. Prezzo copia: Euro 8,00 13/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Modello 730/2014 - Modifiche Ag. Entrate, provv. 10 marzo 2014 L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento 10 marzo 2014, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia il 10 marzo 2014, ha approvato alcune modifiche al modello di dichiarazione 730/2014 e alle relative istruzioni per la compilazione (cfr. Pratica Lavoro n. 6/2014, pag. 284). Le modifiche si rendono necessarie per adeguare il modello e le istruzioni ad alcuni orientamenti interpretativi emersi nel corso del mese di gennaio 2014 (ad esempio in materia di rapporti tra Imu e Irpef nei casi di pagamento della cosiddetta «Mini Imu»), nonche´ per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione del modello di dichiarazione in oggetto sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Nuovo codice di comportamento per il personale ispettivo Chiarimenti ministeriali Min. lavoro, circ. 4 marzo 2014, n. 6 Il Ministero del lavoro con circolare n. 6 del 4 marzo 2014 fornisce chiarimenti operativi in merito al D.M. 15 gennaio 2014 che ha rivisitato il «Codice di comportamento ad uso degli Ispettori del lavoro» gia` in vigore, adottato con D.D. 20 aprile 2006. Di seguito sono esposti alcuni aspetti del Codice di comportamento analizzati dal Ministero. Definizioni (art. 1) Con riferimento alla definizione della «vigilanza a vista», il Ministero precisa che la stessa e` limitata a quelle ipotesi in cui non sia possibile identificare in fase di programmazione i soggetti destinatari dell’accertamento, in quanto gestori di attivita` «mobili» (fiere o mercati), ovvero quando risulti comunque necessario eseguire l’ispezione sulla base delle evidenze che emergono nel corso del sopralluogo esterno (per esempio nel settore dell’edilizia). Invece, l’«accesso breve», e` l’accesso finalizzato ad accertare l’eventuale impiego di lavoratori «in nero». In tale caso il personale ispettivo procedera` a riscontrare che il perso- PRATICA LAVORO 13/2014 nale presente sul luogo di lavoro sia quello risultante dalle banche dati disponibili. In sede di riscontro si acquisiscono esclusivamente le dichiarazioni con riferimento alla data effettiva di costituzione del rapporto di lavoro e, qualora non emergano incongruenze in ordine a tali aspetti, il personale ispettivo potra` dichiarare concluso l’accertamento nel verbale di primo accesso nel quale va evidenziato che l’accesso ispettivo e` finalizzato soltanto alla verifica della presenza di eventuale personale «in nero». Esula qualunque altra indagine riferita a profili diversi. Finalita` e criterio interpretativo (art. 2) L’art. 2 del Codice richiama la necessita` di garantire un corretto e uniforme comportamento del personale ispettivo ribadendo il principio di sostanzialita` del comportamento ispettivo quale buon andamento della Pubblica amministrazione. Richieste di intervento (art. 3) L’art. 3 evidenzia la necessita` che la richiesta di intervento 589 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie sia quanto piu` circostanziata possibile al fine di semplificare le eventuali successive attivita` (sia di accertamento sia di conciliazione monocratica). Laddove la richiesta di intervento riferisca circostanze che esulano dalle dirette competenze delle Direzioni del lavoro (ad es.: problematiche in materia fiscale), il personale rappresentera` al denunciante l’opportunita` di rivolgersi direttamente agli Organi ispettivi competenti. Prima della formalizzazione della richiesta di intervento, in relazione alle specifiche doglianze, il lavoratore potra` rivolgersi alle sedi conciliative previste dagli artt. 410 e 411 cod. proc. civ. Il personale addetto, a richiesta, potra` fornire copia della richiesta di intervento al denunciante. Programmazione dell’attivita` (art. 4) Il programma, redatto a mezzo dei sistemi informatici disponibili e formalizzato secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione, costituisce ordine di servizio e deve essere integrato dall’incarico di missione, con i contenuti necessari a garantire la copertura assicurativa. La programmazione riguarda, di norma, l’avvio dell’azione ispettiva da eseguirsi mediante un primo accesso presso i luoghi di lavoro e/o la sede legale dell’azienda da sottoporre al controllo. Tuttavia l’accesso ispettivo puo` presentarsi non necessario qualora l’attivita` dell’Organo di vigilanza consista nel solo esame di specifica documentazione, ovvero nei casi in cui si intenda unicamente dare seguito ad accertamenti avviati da altre Amministrazioni. Anche le «rivisite» ed in generale la prosecuzione delle attivita` di indagine devono essere oggetto di programmazione cosı` come gli «accessi brevi» e le «vigilanze a vista». Preparazione dell’ispezione (art. 5) La preparazione dell’ispezione e` finalizzata ad una maggiore efficacia della stessa, anche per limitare l’acquisizione di notizie nelle successive fasi dell’accertamento. Le notizie acquisite in fase di preparazione concorrono a determinare i presupposti per l’adozione di taluni provvedimenti in sede di primo accesso (ad es.: sospensioni dell’attivita` imprenditoriale di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 81/2008) e devono pertanto risultare aggiornate quanto piu` possibile rispetto alla data di inizio dell’ispezione. La preparazione puo` essere curata anche da personale amministrativo di supporto incaricato di fornire al personale ispettivo le informazioni raccolte secondo le indicazioni dell’Amministrazione. Il personale amministrativo coinvolto e` tenuto all’obbligo di riservatezza. Obbligo di qualificarsi (art. 6) Il personale ispettivo deve qualificarsi sul luogo di lavoro ed esibire la tessera di riconoscimento normalmente all’atto 590 dell’accesso o comunque in un momento compatibile con le modalita` accertative, in modo tale da non vanificare il c.d. effetto sorpresa. La qualificazione avviene mediante l’esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dall’Amministrazione. La mancata esibizione stessa legittima il datore di lavoro ad opporsi all’effettuazione dell’accesso ispettivo, ferma restando la validita` degli atti gia` compiuti. Il personale ispettivo deve qualificarsi, oltre che nei confronti del datore di lavoro o di chi ne fa le veci, anche nei confronti dei soggetti con cui interloquisce ai fini dell’accertamento. In particolare informa della propria qualifica e funzione i soggetti da cui acquisisce le dichiarazioni, prima di procedere alla richiesta delle generalita` degli stessi. Principio di collaborazione (art. 7) In osservanza del principio di collaborazione, il personale ispettivo adotta ogni cautela finalizzata a tenere riservato lo svolgimento dell’attivita` di accertamento in corso nei confronti dei soggetti estranei all’azienda che si trovino eventualmente nel luogo di lavoro (per es.: clienti e fornitori). Resta ferma la possibilita`, se necessario, di acquisire dichiarazioni rese da soggetti non legati da alcun rapporto di lavoro con il titolare dell’impresa. L’accesso deve svolgersi secondo modalita` tali da interferire il meno possibile con l’attivita` lavorativa. Informativa e assistenza all’ispezione (art. 8) Il personale ispettivo, laddove possibile, conferisce con il datore di lavoro o con la persona che ne fa le veci, informando lo stesso dello svolgimento della verifica e delle modalita` di effettuazione della stessa. Il personale ispettivo informa il datore di lavoro oppure la persona che ne fa le veci, della facolta` di farsi assistere durante lo svolgimento degli accertamenti da uno dei professionisti abilitati ad effettuare gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, ai sensi dell’art. 1, L. n. 12/1979. Comunque e` possibile dar corso alle ulteriori fasi del procedimento ispettivo anche qualora il datore di lavoro o chi ne fa le veci o il suddetto professionista siano assenti dal luogo degli accertamenti. Solo qualora la condotta commissiva e/o omissiva del datore di lavoro o di chi ne fa le veci si riveli ostativa allo svolgimento regolare delle operazioni di controllo, il personale ispettivo avverte lo stesso della illiceita` del comportamento e delle possibili conseguenze sanzionatorie. Procedura ispettiva (art. 9) Dopo lo svolgimento della fase introduttiva dell’accesso ispettivo, l’Organo di vigilanza procede anzitutto alla individuazione di tutte o alcune delle persone presenti sul luo- 13/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie go di lavoro (a seconda delle dimensioni dell’organico aziendale e delle finalita` dell’accertamento). Qualora non risulti funzionale all’accertamento gli ispettori di vigilanza tecnica possono prescindere dalla identificazione delle persone presenti nel luogo di lavoro. Nel corso della presente fase l’Organo di vigilanza puo` invitare il datore di lavoro a mettere a disposizione la documentazione eventualmente conservata sul luogo di lavoro, che sia ritenuta presumibilmente rilevante ai fini dell’accertamento. In proposito il personale ispettivo indica specificamente la tipologia di documentazione che intende esaminare e, all’occorrenza, puo` acquisire oltre alla documentazione strettamente «lavoristica», anche altra documentazione che possa costituire un utile elemento indiziario. L’attivita` del personale ispettivo nel luogo di lavoro deve protrarsi per il solo tempo necessario all’accertamento. Per quanto attiene invece alla definizione complessiva della «durata dell’accertamento», l’accesso sul luogo di lavoro, qualora sia programmato, deve essere preceduto da una fase preparatoria consistente, tra l’altro, nella consultazione delle banche dati da cui trarre le informazioni necessarie in ordine all’organico aziendale. Qualora non risulti necessario l’accesso ispettivo, gli accertamenti possono essere eseguiti e conclusi «d’ufficio», sulla base di specifica indicazione in sede di programmazione. Corretta informazione (art. 10) La funzione dell’ispettore del lavoro non consiste esclusivamente nell’accertamento di fatti costituenti violazioni in materia di lavoro e nella conseguente contestazione degli illeciti, con irrogazione delle relative sanzioni previste dell’ordinamento. L’ispettore del lavoro, in quanto Organo di vigilanza, e` altresı` istituzionalmente incaricato di fornire «indicazioni operative sulle modalita` per la corretta attuazione (.....) della normativa in materia lavoristica e previdenziale, con particolare riferimento alle questioni di maggiore rilevanza sociale, nonche´ alle novita` legislative e interpretative» (v. art. 8, D.Lgs. n. 124/2004). In particolare il personale ispettivo, sia di propria iniziativa, sia su specifica richiesta dell’interessato (lavoratore, datore di lavoro o professionista che assiste quest’ultimo) fornisce ogni chiarimento utile qualora, in occasione dell’attivita` di vigilanza, riscontri inosservanze o profili di non corretta applicazione di norme lavoristiche e previdenziali da cui non derivi l’adozione di sanzioni penali o amministrative. Le informazioni rilasciate dall’ispettore del lavoro devono rivestire i caratteri della massima chiarezza, completezza ed accuratezza possibile e devono rispettare le indicazioni ufficiali espresse da questo Ministero del lavoro. Le circolari e gli interpelli rappresentano formali disposizioni PRATICA LAVORO 13/2014 al personale ispettivo sia sulla condotta da tenere che sugli orientamenti interpretativi da applicare e che ogni eventuale diverso comportamento potra` assumere rilievo disciplinare. Acquisizione ed esame dei documenti (art. 11) Oltre alla documentazione eventualmente conservata in azienda utile per le indagini, il personale ispettivo puo` richiedere al datore di lavoro, mediante la compilazione dell’apposito riquadro del verbale di primo accesso, l’esibizione dei documenti tenuti altrove, tra cui i documenti conservati presso lo studio del professionista delegato all’adempimento degli obblighi stabiliti dalla legislazione sociale. La documentazione puo` essere esaminata tanto presso il luogo di lavoro, quanto presso la Direzione territoriale del lavoro di appartenenza del personale ispettivo o, se necessario, presso gli studi dei professionisti delegati all’assistenza del datore di lavoro. Il personale ispettivo prende visione ed analizza i documenti utili al fine di ricostruire il piu` completo ed obiettivo quadro della situazione aziendale e della regolarita` degli adempimenti. Tuttavia, all’atto dell’acquisizione della documentazione al fascicolo dell’ispezione, dovranno essere selezionati i soli atti necessari a dimostrare le violazioni accertate e contestate ed idonei a supportare l’eventuale successiva attivita` di contenzioso amministrativo e/o giudiziario. Qualora la programmazione non preveda un accesso nei luoghi di lavoro o presso la sede legale dell’azienda, la trasmissione della richiesta di esibizione della documentazione rappresenta l’atto di avvio dell’attivita` ispettiva. Acquisizione delle dichiarazioni (art. 12) Il primo accesso sul luogo di lavoro e` dedicato all’acquisizione delle dichiarazioni da parte del personale ispettivo. L’accesso ispettivo puo` essere effettuato da uno o piu` ispettori del lavoro in ragione delle dimensioni aziendali. Le dichiarazioni devono essere acquisite secondo criteri di riservatezza, per cui non e` ammessa la presenza, durante tali operazioni, ne´ del datore di lavoro o di chi ne fa le veci, ne´ del professionista che lo assiste, ne´ di altri soggetti presenti sul luogo di lavoro in ragione della necessita` di garantire la spontaneita` e genuinita` di quanto dichiarato. Le dichiarazioni possono essere rese da chiunque sia in grado di fornire utili elementi ed informazioni per lo svolgimento degli accertamenti, anche se non legato al soggetto ispezionato da un rapporto di lavoro (per es.: fornitori, clienti ed altri soggetti che possano comunque essere a conoscenza di fatti rilevanti per l’indagine). Inoltre e` possibile assumere dichiarazioni rese da rappresentanti sindacali, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e da lavoratori non presenti sul luogo di lavoro al momento dell’ac- 591 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie cesso ispettivo (lavoratori assenti o non piu` in forza presso il soggetto ispezionato). Puo` assumere rilevanza anche l’acquisizione delle dichiarazioni del Comitato pari opportunita` e della Consigliera di parita`. E` anche possibile l’acquisizione delle dichiarazioni del datore di lavoro e/o del professionista che lo assiste. Il Codice richiede al personale ispettivo una condotta corretta e leale non solo nelle relazioni con i datori di lavoro ispezionati e con i professionisti che li assistono ma anche nei confronti dei soggetti da cui si acquisiscono le dichiarazioni. Il personale ispettivo, dopo essersi qualificato mediante esibizione della propria tessera di riconoscimento e dopo avere preso nota delle generalita` del soggetto che si appresta a rilasciare la dichiarazione, avverte lo stesso delle responsabilita` previste dall’ordinamento per l’attestazione di false dichiarazioni all’ispettore del lavoro (art. 4, comma 7, L. n. 628/1961) evitando, in ogni caso, di esprimersi con modalita` che possano essere percepite come intimidatorie. Il rifiuto di farsi identificare da un pubblico ufficiale e` fonte di responsabilita` penale (art. 651 cod. pen.), di cui l’interessato deve essere adeguatamente informato. Di tale rifiuto si deve dare evidenza nel verbale di primo accesso e nel verbale unico. Il personale ispettivo deve interloquire con il soggetto che rilascia le dichiarazioni in modo «comprensibile» (ossia adeguato al livello di istruzione e/o di conoscenza della lingua italiana dello stesso), «chiaro» ossia non vago (affinche´ le dichiarazioni rilasciate siano sempre pienamente consapevoli) e senza condizionare la genuinita` delle affermazioni. Una volta acquisita la dichiarazione, l’ispettore del lavoro deve darne lettura al dichiarante ed apportare le eventuali correzioni e/o precisazioni su richiesta di quest’ultimo. La verbalizzazione della dichiarazione deve essere redatta in modo chiaro e leggibile al fine di consentire il piu` agevole utilizzo del documento in tutte le sedi in cui lo stesso assumera` rilevanza. Al termine della lettura della dichiarazione e delle eventuali rettifiche e/o integrazioni, l’ispettore del lavoro chiede al dichiarante se intenda leggere di persona quanto affermato e, successivamente, invita lo stesso alla conferma ed alla sottoscrizione di quanto verbalizzato. Alla dichiarazione non sottoscritta si applicano i contenuti dell’art. 2700 cod. civ. secondo il quale «l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonche´ delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti». 592 Verbale di primo accesso (art. 13) Il verbale di primo accesso ispettivo costituisce il primo atto con il quale viene formalmente reso noto al soggetto ispezionato l’avvio dell’accertamento ispettivo. Il verbale deve essere redatto al termine del primo accesso ispettivo, quale ultimo atto delle operazioni compiute e successivamente consegnato al datore di lavoro o a chi ne fa le veci o, in loro assenza, ai soggetti aventi titolo a riceverlo gia` individuati dal codice di procedura civile (artt. 137 e ss. cod. proc. civ.) ai fini della legittima notificazione degli atti, ivi compreso il professionista espressamente delegato. Tra tali soggetti non rientrano coloro che non intrattengono con il datore di lavoro un formale rapporto di lavoro. Una copia, sottoscritta dal soggetto ricevente, e` trattenuta dall’ispettore del lavoro. Ove il datore di lavoro o i soggetti sopra indicati si rifiutino di ricevere il verbale ovvero non siano presenti al termine dell’accesso ispettivo, gli ispettori devono riportare puntualmente, in calce all’atto, le circostanze che hanno impedito la consegna del verbale, procedendo successivamente alla notifica dello stesso via Pec o a mezzo del servizio postale. Al fine di garantire il diritto di difesa il personale ispettivo deve annotare nel verbale di primo accesso le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste o dalla persona presente all’ispezione, avendo cura di informare gli interessati della possibilita` di rilasciare dichiarazioni in merito agli accertamenti ispettivi ed a quanto avvenuto e verbalizzato nel corso del primo accesso. Il verbale di primo accesso rappresenta, infine, il primo fondamentale strumento per formulare eventuali richieste, anche documentali, utili al proseguimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento degli illeciti. Verbale interlocutorio (art. 14) Qualora dalle verifiche effettuate emergano nuovi profili di accertamento, meritevoli di approfondimento, ovvero qualora le informazioni e la documentazione gia` acquisite, mediante la richiesta di esibizione formulata con verbale di primo accesso ispettivo, non siano sufficienti alla definizione completa degli accertamenti, il personale ispettivo potra` procedere con la notifica di un verbale interlocutorio. Detto verbale ha lo scopo di informare il soggetto ispezionato che gli accertamenti sono ancora in corso e che sono sorte ulteriori esigenze di verifica che necessitano di una nuova richiesta di informazione e/o documentazione. Tale nuova richiesta deve indicare le ragioni che la legittimano anche in relazione ai nuovi documenti ed alle nuove informazioni necessari al prosieguo degli accertamenti. 13/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Verbale unico e comunicazione di definizione degli accertamenti (art. 15) Qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti alla normativa di legge e/o al contratto collettivo, dai quali derivino sanzioni amministrative, alla contestazione degli stessi si deve procedere mediante la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione. L’art. 15 del Codice ricorda che il rispetto dei requisiti formali del verbale unico e` finalizzato a garantire una corretta comprensione dell’atto da parte del destinatario, assicurando allo stesso il diritto di difesa. Se al termine degli accertamenti non sono riscontrate violazioni il personale ispettivo e` comunque tenuto a dare conto della conclusione degli accertamenti mediante una specifica comunicazione scritta da trasmettere per posta elettronica o ordinaria. Rapporto al direttore ex art. 17, L. n. 689/1981 (art. 16) Con la trasmissione, da parte dell’ispettore del lavoro incaricato dell’accertamento, del rapporto al direttore ai sensi dell’art. 17 della L. n. 689/1981 si conclude la fase del procedimento ispettivo, qualora all’eventuale contestazione/notificazione delle violazioni amministrative non sia seguita l’estinzione delle stesse per adempimento alla diffida (art. 13, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 124/2004) ovvero per pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa in misura ridotta (art. 16, L. n. 689/1981). Contestualmente alla suddetta trasmissione del rapporto e` introdotta la fase finale del procedimento amministrativo di natura sanzionatoria. Il procedimento puo` concludersi con l’adozione del provvedimento finale di ordinanza ingiunzione ovvero di ordinanza di archiviazione. La redazione e la trasmissione all’Ufficio legale e contenzioso della DTL del rapporto deve intervenire con ragionevole tempestivita`, tenendo presente i termini di prescrizione degli illeciti ma anche l’esigenza di adottare provvedimenti ingiuntivi nel minor tempo possibile dall’accertamento al fine di non vanificare l’esigibilita` delle somme irrogate a titolo sanzionatorio. Trasmissione dei verbali ad altre Amministrazioni (art. 17) e illeciti penali (art. 18) Qualora nel corso dell’attivita` di vigilanza siano stati riscontrati fatti che possano rientrare nella competenza di altre Amministrazioni, l’ispettore titolare dell’accertamento trasmette i relativi atti, comprensivi della copia dei documenti contenenti elementi probatori (ad es.: dichiarazioni dei lavoratori). Inoltre l’ispettore del lavoro, nell’esercizio della funzione di polizia giudiziaria, si attiene alle regole stabilite dal codice procedura penale e dalle leggi speciali con particolare riferimento alle disposizioni a garanzia della persona sottoposta alle indagini ed ai rapporti con l’Autorita` giudiziaria. Tirocini per l’accesso alle professioni e obbligo assicurativo - Chiarimenti Inail INAIL, circ. 4 marzo 2014, n. 16 L’Inail, con la circolare 4 marzo 2014, n. 16, fornisce istruzioni in merito all’obbligo assicurativo dei tirocinanti e alla relativa determinazione del premio, chiarendo che i periodi di pratica e i tirocini per l’accesso alle professioni sono esclusi dall’obbligo assicurativo Inail, salvo il caso in cui il praticante, oltre a svolgere la pratica presso lo studio del professionista, esegua lavorazioni rischiose o partecipi PRATICA LAVORO 13/2014 alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi. Preliminarmente l’Istituto precisa che l’approvazione, in data 24 gennaio 2013, delle Linee guida in materia di tirocini nell’ambito dell’accordo della Conferenza unificata StatoRegioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e il susseguirsi delle discipline regionali in materia pongono 593 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie l’esigenza di dettare uniformi indirizzi alle sedi, specie con riferimento alla vigenza o meno della disciplina prevista dall’art. 3 del D.M. n. 142/1998 contenente il regolamento di attuazione dell’art. 18 della legge n. 196/1997 in tema di classificazione tariffaria e retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto per le lavorazioni svolte dai tirocinanti. Tirocini oggetto delle Linee guida Formano oggetto delle Linee guida i tirocini extracurriculari e, in particolare: i tirocini formativi e di orientamento. Sono tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilita` dei giovani nella transizione scuola lavoro e non possono avere durata superiore a sei mesi. Destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro 12 mesi; i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro. Sono tirocini finalizzati a percorsi di recupero occupazionale a favore di inoccupati e disoccupati, anche in mobilita`, nonche´ a beneficiari di ammortizzatori sociali sulla base di specifici accordi in attuazione di politiche attive del lavoro e non possono avere una durata superiore a 12 mesi; i tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone svantaggiate e richiedenti asilo politico o titolari di protezione internazionale. I tirocini in favore di persone svantaggiate non possono durare piu` di 12 mesi, mentre per i disabili la durata del tirocinio puo` arrivare fino a 24 mesi. Tirocini estranei alle Linee guida Restano estranee alle Linee Guida, le seguenti esperienze: tirocini curriculari promossi da universita`, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette a comunicazioni obbligatorie ai centri per l’impiego, in quanto esperienze previste all’interno di un percorso formale di istruzione o di formazione; periodi di pratica professionale nonche´ tirocini previsti per l’accesso alle professioni ordinistiche; tirocini transnazionali quali, ad esempio, quelli attuati nell’ambito dei programmi comunitari per l’istruzione e per la formazione; tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso; tirocini estivi. Regime assicurativo Tirocini In tema di garanzie assicurative l’Istituto precisa che, coe- 594 rentemente con i criteri definiti dalle Linee guida concordate tra Stato, Regioni e Province autonome in data 24 gennaio 2013, le normative regionali stabiliscono: l’obbligo, per il soggetto promotore, di garantire, salvo diversa previsione della convenzione, la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail di tutte le attivita` rientranti nel progetto formativo; la possibilita` che le Regioni e Province autonome assumano a proprio carico gli oneri connessi a tale copertura assicurativa; la definizione, nell’ambito di apposite convenzioni, delle modalita` attraverso le quali il soggetto ospitante puo` eventualmente assumere a suo carico l’onere della copertura assicurativa, nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione. Le Regioni che hanno legiferato in tema di tirocini - come pure le Regioni che non hanno ancora ottemperato - sono tenute ad assicurare i tirocinanti oggetto delle linee guida nella forma prevista per gli allievi dei corsi di istruzione professionale impegnati in esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche o di lavoro. I tirocini extracurriculari rientrano, ai fini del regime assicurativo, nella fattispecie degli allievi dei corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale, tenuto conto delle finalita` dei soggetti promotori e dei percorsi formativi. Inoltre, l’Inail evidenzia che, per effetto dell’evoluzione normativa ripercorsa nella circolare in oggetto, a partire dalla data di ricezione della circolare stessa, i tirocini sono classificati allo stesso modo dei corsi di istruzione e formazione professionale, con applicazione del tasso di tariffa proprio della voce 0611 delle varie gestioni, con esclusione dei corsi che comportano partecipazione alle lavorazioni esercitate dall’azienda, per i quali fare riferimento alle voci che competono alle lavorazioni stesse. Resta comunque invariata la retribuzione imponibile ai fini del premio assicurativo, per i tirocinanti, calcolato - cosı` come prevede il D.M. 26 ottobre 1970 per gli allievi dei corsi, anche aziendali, di istruzione professionale comunque finanziati o gestiti - sulla retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita rapportata alle giornate di presenza. Lo stesso regime assicurativo in tema di retribuzione imponibile e classificazione tariffaria illustrato per i tirocini extracurriculari si applica anche ai tirocini curriculari, che non rientrano nell’ambito di applicazione delle Linee guida. Cio` in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 1, n. 28 e 4, n. 5, del D.P.R. n. 1124/1965, trattandosi di esperienze riconducibili ai corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale. 13/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Periodi di pratica e tirocini per l’accesso alle professioni In merito al praticantato ed ai tirocini per l’accesso alle professioni, l’Inail precisa che e` escluso dall’obbligo assicurativo colui il quale, ai fini dell’ammissione all’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, e` tenuto a svolgere un periodo obbligatorio di «praticantato», tenuto conto della gratuita` del rapporto e dunque dell’assenza del requisito soggettivo ai fini assicurativi ai sensi dell’art. 4, n. 1, del D.P.R. n. 1124/1965, dato che il rimborso spese comunque non ha natura corrispettiva. In ogni caso, l’obbligo assicurativo Inail sussiste laddove il praticante, oltre a svolgere la pratica presso lo studio del professionista: esegua lavorazioni rischiose in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio o di un rapporto di lavoro parasubordinato per conto del professionista ossia in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 1 e 4, n. 1, del D.P.R. n. 1124/1965 ovvero dall’art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000; partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini o collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti, trovandosi esposto, in qualita` di allievo di un corso di qualificazione o di addestramento professionale, ad un rischio specifico connesso alle esperienze od alle esercitazioni pratiche o di lavoro. In tal caso, l’obbligo di assicurare le lavorazioni svolte dai praticanti nell’ambito della formazione professionale e` posto a carico dei soggetti che curano i corsi. Fondo di Garanzia del T.f.r. Calcolo delle trattenute Irpef INPS, msg. 25 febbraio 2014, n. 2830 L’Inps, con il messaggio del 25 febbraio 2014, n. 2830, fornisce nuove istruzioni per il calcolo delle trattenute Irpef anche con riferimento al Fondo di Garanzia del T.f.r. L’Istituto, in qualita` di sostituto di imposta deve trasmettere ogni anno i modelli 770; per evitare possibili duplicazioni nei dati, ciascuna procedura di liquidazione di prestazioni aventi ad oggetto quote di T.f.r. relative al medesimo rapporto di lavoro (Fondo di Garanzia, Fondo di Tesoreria e C.i.g.s. in determinati casi di pagamento diretto) determina la tassazione esclusivamente sui dati relativi al periodo di commisurazione della quota di competenza. Riguardo al Fondo di Garanzia, l’Inps comunica che, a partire da gennaio 2014 nel campo «Imp.richiesto» dovra` essere indicata esclusivamente la quota di T.f.r. di competenza del Fondo di Garanzia al netto degli importi relativi alle quote di T.f.r. a carico del Fondo di Tesoreria e della C.i.g.s. Tali quote di T.f.r., pertanto, non dovranno piu` essere sommate nei campi «Anticip.sogg.», «Irpef ant.» e «Ant.Fondo Prev.», i quali dovranno essere utilizzati per segnalare eventuali anticipi o quote di T.f.r. destinato alla previdenza com- PRATICA LAVORO 13/2014 plementare relativi al periodo per il quale e` stato richiesto l’intervento del Fondo di Garanzia. Anche l’anzianita` di servizio dovra` essere commisurata al periodo per il quale e` stato richiesto l’intervento del Fondo di Garanzia del T.f.r., fermo restando che nei campi «Inizio rapporto» e «Fine rapporto» dovranno essere indicate le date effettive di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro. L’Inps puntualizza che i modelli SR52 e SR53 saranno aggiornati di conseguenza e le pratiche create nel 2013, prelevando i modelli SR52 telematici ancora da liquidare nel 2014, dovranno essere modificate manualmente in modo che, nella sezione post 2000, i campi «Imp.richiesto», «Anticip.sogg.» e «Irpef ant.» e «Ant.Fondo Prev.» e «Anzianita` » contengano esclusivamente valori relativi al periodo di competenza del Fondo di Garanzia. Gli importi da indicare possono essere determinati dalla dichiarazione del responsabile della procedura, sezione post 2000, sottraendo dal campo «Imp.Richiesto» l’impor- 595 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie to «Imp.Tesoreria», dal campo «Acconto» l’importo «Acc.Tesoreria», dal campo «Irpef su Acc.» l’importo indicato al campo «Irp.Acc.Tes». Anche l’anzianita` andra` modificata calcolandola sino al 31 dicembre 2006 (se presente il Fondo di Tesoreria). Infine, l’Istituto comunica che le pratiche che saranno create prelevando i modelli SR52 inviati in modalita` telematica dai responsabili delle procedure concorsuali, conterranno gia` le informazioni aggiornate. Liquidazione T.f.r. a carico del Fondo di Tesoreria INPS, msg. 25 febbraio 2014, n. 2837 L’Inps, con il messaggio 25 febbraio 2014, n. 2837, fornisce le istruzioni operative per il rilascio, ai lavoratori interessati, dell’estratto dei contributi versati dal datore di lavoro al Fondo di Tesoreria in materia di liquidazione del T.f.r. e fornisce istruzioni in merito ai rapporti con i responsabili in caso di aziende sottoposte a procedura concorsuale. In base all’art. 1, commi 755 e ss. della L. n. 296/2006, che ha istituito il Fondo di Tesoreria, le aziende con determinate caratteristiche occupazionali hanno l’obbligo di versare a tale Fondo, quale contributo obbligatorio che assume natura previdenziale, il T.f.r. maturato dai propri dipendenti che non scelgano di destinarlo ad una qualsiasi forma di previdenza complementare. I lavoratori interessati hanno facolta` di chiedere all’Inps un estratto che riporti, dettagliatamente, i versamenti e i conguagli dei contributi presenti nel Fondo per la singola posizione assicurativa. Le Sedi periferiche rilasceranno, a richiesta del lavoratore di azienda non agricola, l’estratto disponibile attraverso un nuovo percorso di consultazione: Intranet - Processi - Soggetto contribuente - Conto Individuale Lavoratori dipendenti - UniEmens/Emens: Visualizzazione estratto conto Fondo Tesoreria. Attraverso l’indicazione del codice fiscale del lavoratore sara` visualizzabile il relativo conto (ovvero i relativi conti nel caso di piu` rapporti di lavoro) Fondo Tesoreria, stampabile con l’apposita funzione. La nuova funzionalita` tiene conto di eventuali importi erogati direttamente dall’Istituto con il pagamento diretto della prestazione. Attraverso lo stesso percorso, indicando la matricola azien- 596 dale, sara` visualizzabile l’elenco dei codici fiscali dei dipendenti presenti dall’1 gennaio 2007. Quest’ultima funzionalita` (per matricola) contiene dati aggiornati con cadenza bimestrale. Contestualmente al rilascio delle suddette nuove modalita` di visualizzazione dei dati, viene comunicato che non e` piu` disponibile la consultazione del conto attraverso l’opzione «TFR: verifiche FondINPS - Fondo Tesoreria». Con riferimento alle aziende sottoposte a procedura concorsuale, l’Inps evidenzia che persistono delle criticita` operative nel pagamento del T.f.r. ai lavoratori dalle stesse licenziati. Infatti, in taluni casi si e` riscontrato il rifiuto, in particolare dei curatori fallimentari, di compilare e sottoscrivere la dichiarazione di incapienza, di cui al D.M. 30 gennaio 2007 di attuazione del comma 755, art. 1, L. n. 296/2006, per la liquidazione diretta del T.f.r. del Fondo di Tesoreria ai lavoratori. Qualora sia disposto l’esercizio dell’attivita` aziendale, il responsabile della procedura concorsuale e` tenuto a svolgere tutte le attivita` in carico al datore di lavoro, compreso l’invio delle denunce contributive e la dichiarazione di incapienza per la liquidazione del T.f.r. ai lavoratori dal Fondo di Tesoreria. Nel caso in cui, invece, l’attivita` aziendale sia cessata ed i lavoratori licenziati, qualora il curatore fallimentare non ritenga di sottoscrivere la dichiarazione di incapienza, la sede Inps competente per azienda si attivera` per instaurare un rapporto di fattiva e reciproca collaborazione con il curatore 13/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie fallimentare. Tale sede dovra` richiedere al responsabile della procedura concorsuale: l’elenco dei lavoratori con diritto alla liquidazione del T.f.r. dal Fondo di Tesoreria; eventuali pagamenti di T.f.r. maturati nel periodo di versamento al Fondo di Tesoreria, gia` erogati dall’azienda ai lavoratori, non risultanti dai flussi contributivi trasmessi all’Inps; notizie su eventuali vincoli giuridici gravanti sul T.f.r. (contratti di cessione del quinto dello stipendio/delega di pagamento con garanzia accessoria sul T.f.r., pignoramenti, ecc.). Tali informazioni potrebbero non essere disponibili per l’Istituto; dichiarazione in merito all’eventuale insinuazione al passivo fallimentare di quote di T.f.r. imputabili al Fondo di Tesoreria. La sede competente per azienda, dovra` controllare la regolare presenza dei flussi relativi al T.f.r. di competenza del Fondo di Tesoreria per tutti i lavoratori della matricola aziendale o delle matricole collegate al fallimento. In caso di situazione contributiva corretta, anche in assenza PRATICA LAVORO 13/2014 di riscontro da parte del curatore fallimentare, la stessa sede procedera` all’inserimento nella procedura di pagamento delle pratiche di T.f.r. dei lavoratori licenziati. Al verificarsi di tale circostanza, prima di procedere alla liquidazione, sara` sempre necessario acquisire la dichiarazione del lavoratore da rilasciarsi sull’apposito modello di seguito riportato. L’operatore della sede competente per residenza del lavoratore sara` avvisato del caricamento manuale delle pratiche attraverso un apposito campo inserito nella maschera «dettaglio pratica» in cui comparira`: il codice fiscale di chi l’ha compilata se inviata on-line; il codice sede e la matricola dell’operatore se inserita manualmente. Al momento, per le prossime liquidazioni, sara` possibile verificare il caricamento manuale consultando la procedura, in «acquisizioni domande aziendali», - ricerca dichiarazioni - codice fiscale. E` fatto obbligo all’operatore addetto alla liquidazione di richiedere l’intervento dell’U.O. Anagrafica e Flussi competente. 597 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie 598 13/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie PRATICA LAVORO 13/2014 599 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie Gestione artigiani e commercianti Avvisi bonari INPS, msg. 7 marzo 2014, n. 3156 L’Inps, con messaggio n. 3156 del 7 marzo 2014, successivamente alla circolare n. 98/2013 (cfr. Pratica Lavoro n. 27/2013, pag. 1151), comunica che procedera` alla formazione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a novembre 2013 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti. Qualora l’iscritto avesse gia` effettuato il pagamento, potra` comunicare gli estremi del modello F24 chiamando il callcenter dell’Inps per consentire un rapido abbinamento del versamento. In caso di mancato pagamento l’importo dovuto verra` richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo. Entro il 15 marzo 2014 gli avvisi bonari saranno a disposi- zione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo: «Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti - Posizione Assicurativa - Avvisi Bonari». In seguito sara` predisposta anche la relativa comunicazione che di solito veniva spedita, visualizzabile al seguente indirizzo: «Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti - Comunicazione bidirezionale - Avvisi Bonari». Contestualmente sara` inviata un e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari, che abbiano fornito tramite il cassetto il loro indirizzo di posta elettronica. Trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta` INPS, msg. 11 marzo 2014, n. 3234 Con il messaggio 11 marzo 2014, n. 3234, l’Inps fornisce chiarimenti in merito all’incremento del 10% del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta` per l’anno 2014. La legge n. 147/2013 (legge di stabilita` 2014) ha, infatti, previsto all’art. 1, comma 186 che, per l’anno 2014, il trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarieta` di cui all’art. 1, D.L. n. 726/1984 venga aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario. Per il suddetto intervento, introdotto in via sperimentale dal D.L. n. 78/2009 e successivamente piu` volte prorogato, sono stati stanziati 50 milioni di euro. Entro tale limite di spesa, quindi, il trattamento di integra- 600 zione salariale per i contratti di solidarieta` e` pari al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, per i periodi di competenza dell’anno 2014, indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione. Si ricorda che, invece, per gli anni 2009-2013, l’aumento era stabilito nella misura del 20% (dal 60% all’80%). In relazione alla compilazione del flusso UniEmens, l’Inps richiama quanto gia` indicato con la circolare n. 15/2014 (cfr. Pratica Lavoro n. 8/2014, pag. 376), aggiungendo che, per l’esposizione dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario di integrazione salariale, derivante da contratto di solidarieta` per l’anno 2014, i datori di lavoro valorizzeranno, nell’elemen- 13/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Notizie to <DenunciaIndividuale> <CausaleCongCIGS> il codice di nuova istituzione «F503» e, nell’Elemento <ImportoCongCIGS>, l’importo posto a conguaglio. Per i recuperi riferiti a contratti di solidarieta` relativi a periodi di competenza fino a tutto il 2013, rimangono valide le disposizioni gia` in uso (codici «G704, G705 e F502»). Inoltre, riguardo ai trattamenti di integrazione salariale per i quali nel decreto di autorizzazione e` prevista la modalita` del PRATICA LAVORO 13/2014 pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Inps, la liquidazione della prestazione dovra` essere effettuata con due distinti provvedimenti di pagamento relativi, rispettivamente, alla misura ordinaria del trattamento (60%) e all’incremento del 10% (ovvero del 20% per gli anni precedenti), in modo da consentire, tra l’altro, l’esatta imputazione contabile delle somme erogate. Nel pagamento dell’incremento, nel campo «Tipo integrazione» delle mensilita` dovra` essere indicato il codice 7. 601 Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collet autonomo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro G francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. tratti integrativi Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazi Orario di lavoro Previdenza Sa subordinato Lavoro autonomo Accordi di rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monografie Sintesi c Collocamento Lavoro subordinato Lavoro autonomo Orario di lavoro denza del lavoro Accordi di rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monog collettivi Cig Collocamento Lavoro subordinato Lavoro autonomo Ora Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinnovo Contratti integrativi C Collocamento Lavoro subordinato La ne Contratti collettivi Cig Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinno contrattuali Legislazione collettivi Cig Collocamento Lavoro subordi za Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinn La contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Collocamento ro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accor fie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Collocamen lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro A grafie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Collocam Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza de di lavoro Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig mo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza d Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig mo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza d Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig C Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del la Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Colloca Costo del lavoro Giurisprudenza de rio di lavoro Previdenza Sanzioni Ccnl Monografie Sintesi contrattual Legislazione Contratti collettivi Cig Collocamento lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accor fie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Collocamento Lav Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinn contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig Collocamento Lavoro subordi Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinnovo Contratt Legislazione Contratti collettivi Cig Collocamento Lavoro subordinato Lavoro au sto del lavoro Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinnovo Contratti integrativi ne Contratti collettivi Cig Collocamento Lavoro subordinato Lavoro autonomo Ora Giurisprudenza del lavoro Accordi di rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monogr collettivi Cig Collocamento Lavoro subordinato Lavoro autonomo Orario di lavoro denza del lavoro Accordi di rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monografie Sintesi Collocamento Lavoro subordinato Lavoro autonomo Orario di lavoro Previdenza Sa Accordi di rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legi Lavoro autonomo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Cos voro subordinato rinnovo Contratti integrativi Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Co dinato Lavoro autonomo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giuri integrativi Ccnl Monografie Sintesi contrattuali Legislazione Contratti collettivi Cig mo Orario di lavoro Previdenza Sanzioni Costo del lavoro Giurisprudenza del lavoro francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Rassegna Brevi dall’Unione europea Avv. Nicolina Tirino Corte europea Congedo parentale Con sentenza del 13 febbraio 2014, nn. C-512/11 e C-513/11, la Corte di giustizia si e` pronunciata in merito all’interpretazione delle direttive 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, e 96/ 34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, e 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunita` e della parita` di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. La Corte ha statuito che la direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale, debba essere interpretata nel senso che osta ad una disposizione di diritto nazionale, in virtu` della quale una lavoratrice gestante che interrompe un congedo parentale non retribuito ai sensi di tale direttiva per prendere, con effetto immediato, un congedo di maternita` ai sensi della direttiva 92/85/CEE - concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento - non benefici del mantenimento della retribuzione alla quale avrebbe avuto diritto se tale congedo di maternita` fosse stato preceduto da un periodo minimo di ripresa del lavoro. Licenziamento collettivo - Dirigenti Con sentenza C-596/2012, pubblicata il 13 febbraio 2014, la Corte si e` pronunciata all’esito di un giudizio per inadempimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, proposto il 20 dicembre 2012, dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana. Con il suo ricorso, la Commissione europea chiedeva alla Corte di constatare che, avendo escluso la categoria dei «dirigenti» dall’ambito di applicazione della procedura di mobilita` prevista dal combinato disposto degli artt. 4 e 24 della legge del 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilita`, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della comunita` europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro, la Repubblica italiana e` venuta meno agli obblighi imposti dall’art. 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 98/ 59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi. La Corte ha, conseguentemente, dichiarato l’illegittimita` della normativa italiana sui licenziamenti collettivi nella parte in cui esclude dalla procedura la categoria dei dirigenti. L’esclusione, secondo la Corte di Giustizia, non trova fondamento e giustificazione nella disciplina comunitaria, con la conseguenza che anche i dirigenti devono essere assoggettati, quando ne ricorrono le condizioni, alla procedura di licenziamento collettivo. Prestazioni per figli a carico di titolari di pensioni o di rendite e prestazioni per orfani Con sentenza C-32/13 del 27 febbraio 2014, la Corte si e` pronunciata all’esito del giudizio avente ad oggetto l’interpretazione degli artt. 77 e 78 del regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 - e successive modifiche -, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunita`, nonche´ dell’articolo 67 del regolamento CE n. 883/ PRATICA LAVORO 13/2014 603 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Rassegna 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, - e successive modifiche relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. La Corte ha statuito che l’art. 77, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, deve essere interpretato nel senso che una prestazione come la pensione per l’educazione dei figli concessa, in caso di decesso, all’ex coniuge del defunto ai fini dell’educazione dei figli di questo ex coniuge, non puo` essere assimilata a una pensione o ad una rendita di vecchiaia, di invalidita`, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale. Detta tipologia di pensione rientra nella nozione di «pensione», prevista dall’art. 67 del regolamento (CE) n. 883/2004. Congedo parentale - Indennita` Con sentenza del 27 febbraio 2014, n. C-588/12, la Corte si e` pronunciata in merito all’interpretazione delle clausole 1 e 2, punto 4 dell’accordo quadro sul congedo parentale, concluso il 14 dicembre 1995, contenuto nell’allegato della direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l’accordo quadro sul congedo parentale. La Corte ha stabilito che la clausola 2, punto 4 del detto accordo quadro, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che l’indennita` forfettaria di tutela dovuta ad un lavoratore che fruisce di un congedo parentale a tempo parziale, in caso di risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro, senza motivo grave o adeguato, del contratto di tale lavoratore assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, sia determinata sulla base della retribuzione diminuita percepita da quest’ultimo alla data del suo licenziamento. Parita` di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego La Corte, con sentenza C-595/12, pubblicata il 6 marzo 2014, ha stabilito che un trattamento meno favorevole riservato ad una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternita` costituisce una discriminazione basata sul sesso. In particolare, una lavoratrice in congedo obbligatorio di maternita` non puo` essere esclusa da un corso di formazione proprio a causa della fruizione del congedo obbligatorio in quanto, questo costituisce un trattamento contrario al diritto dell’Unione. La Corte ha espressamente ribadito che la maternita` non deve in alcun modo penalizzare la carriera della donna lavoratrice. 604 13/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Adempimenti dal 22 marzo al 5 aprile 2014 N.B.: Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo e` possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo successivo. 25 marzo Denuncia e versamento contributi Enpaia Soggetti obbligati Aziende agricole. Adempimento Denuncia delle retribuzioni effettive corrisposte nel mese precedente e contestuale versamento dei relativi contributi previdenziali per gli impiegati agricoli. Modalita` Tramite M.Av. bancario: — pagabile presso qualsiasi sportello della rete interbancaria. La procedura prevede l’elaborazione e la stampa del M.Av. direttamente dal proprio pc, dopo la conferma dei dati dell’autodenuncia; — a mezzo internet Banking, digitando il numero del bollettino come indicato nella procedura informatica della propria banca (se il servizio non fosse disponibile, verificare con la propria agenzia la possibilita` di attivazione). Solo nel caso in cui fosse impossibile il versamento con il M.Av., si puo` utilizzare il Bonifico bancario, anche a mezzo internet Banking, esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio Sede di Roma codice IBAN IT71Y0569603211000036000X17, indicando la causale del bonifico, il numero di posizione aziendale seguito dall’esatta denominazione sociale e dal mese di competenza del versamento. Inoltre e` richiesto l’invio della copia del bonifico con numero di CRO e l’inserimento dei dati nella parte relativa ai «riferimenti del versamento» della denuncia on line. 25 marzo Richiesta di autorizzazione all’Inps per Cig/Cigs Soggetti obbligati Aziende industriali. Adempimento Presentazione della richiesta di autorizzazione al trattamento Cig/Cigs per sospensione o riduzione dell’attivita` lavorativa intervenute nel mese precedente. La presentazione deve avvenire entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. Modalita` La richiesta va inoltrata telematicamente: — all’Inps con mod. Igi15 per Cig ordinaria; — al Ministero del lavoro e della previdenza sociale con mod. Cigs/Solid-1 per Cig straordinaria. In merito alla presentazione della CIGO e` disponibile per le aziende, i consulenti e i professionisti un nuovo canale telematico, che si affianca a quello esistente, e che e` basato sull’invio di PRATICA LAVORO 13/2014 605 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario file XML. Lo schema per la gestione via software delle domande XML di CIGO e` a disposizione sul sito www.inps.it. Per tutte le domande inoltrate e accettate dalla operazione di validazione, dopo essere state sottoposte a protocollazione, viene generato un «Attestato di consegna» che ha valore equivalente a quello di una ricevuta. L’Attestato di Consegna certifica che le domande in esso elencate sono state prese in carico dall’Istituto e per ognuna di esse viene riportato il numero del protocollo informatico assegnato. 31 marzo Inps - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) Soggetti obbligati Datori di lavoro gia` tenuti a presentare la denuncia contributiva mod. DM10/2 e/o la denuncia mensile dei dati retributivi EMENS. Sono, quindi, obbligati ad adempiere i datori di lavoro tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del modello 770 Semplificato, nonche´ i committenti e gli associanti in partecipazione per i lavoratori iscritti alla Gestione separata. La denuncia UNIEMENS Individuale deve essere presentata anche per i lavoratori per i quali sono dovute solo le contribuzioni minori (es.: i lavoratori iscritti all’ENPALS; i giornalisti iscritti all’INPGI; gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative disciplinate dalla L. n. 240/1984, per i quali i contributi C.i.g., C.i.g.s., mobilita` e ANF venivano versati con il sistema DM), nonche´ dai soggetti che non rivestono la qualifica di sostituti d’imposta (Ambasciate, Organismi internazionali, aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia). Adempimento Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche´ delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni. Modalita` Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e` quello cui si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e` stato erogato il compenso (criterio di cassa). 31 marzo Inps ex Enpals - Denuncia mensile retributiva e contributiva (UNIEMENS individuale) Soggetti obbligati Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport. Adempimento Comunicazione dei dati retributivi e contributivi, nonche´ delle informazioni necessarie per l’implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l’erogazione delle prestazioni. Modalita` Trasmissione diretta o attraverso uno degli intermediari abilitati (consulente del lavoro, associazione di categoria, dottore commercialista, ecc.) entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza. Per i lavoratori dipendenti il mese di competenza e` quello cui si riferisce la busta paga (criterio di competenza), per i lavoratori parasubordinati il mese in cui e` stato erogato il compenso (criterio di cassa). 31 marzo Versamento contributi Enasarco/Firr Soggetti obbligati Datori di lavoro preponenti nel rapporto di agenzia. 606 13/2014 PRATICA LAVORO Pratica Lavoro n. 13 del 29 marzo 2014 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Lavoro intermittente o a chiamata Anno XV, 29 marzo 2014, n. 13 - Direzione e redazione: Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (Mi) Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano pral-13-ins_vad.indd 1 13 2014 17/03/14 10:36 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Vademecum Lavoro intermittente o a chiamata Stefano Liali - Consulente del lavoro Riferimenti normativi e nozione D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 33-40 L. 28 giugno 2012, n. 92 D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (conv. L. 9 agosto 2013, n. 99) D.M. 10 marzo 2004 D.M. 23 ottobre 2004 Decreto Interministeriale 27 marzo 2013 Ministero lavoro e politiche sociali, circ. 3 febbraio 2005, n. 4 Ministero lavoro e politiche sociali, nota 3 ottobre 2008, n. 48 Ministero lavoro e politiche sociali, nota 6 agosto 2009, n. 11383 Ministero lavoro e politiche sociali, circ. 29 settembre 2010, n. 34 Ministero lavoro e politiche sociali, circ. 18 luglio 2012, n. 18 Ministero lavoro e politiche sociali, circ. 1 agosto 2012, n. 20 Ministero lavoro e politiche sociali, lett. circ. 22 aprile 2013 prot. n. 37/0007258 Ministero lavoro e politiche sociali, circ. 27 giugno 2013, n. 27 Ministero lavoro e politiche sociali, circ. 29 agosto 2013, n. 35 INPS, circ. 8 febbraio 2006, n. 17 INPS, circ. 13 marzo 2006, n. 41 INPS, messaggio 17 gennaio 2012, n. 966 INPS, messaggio 27 giugno 2013, n. 10358 Nozione Il contratto di lavoro intermittente (detto anche lavoro a chiamata) e` il contratto di lavoro subordinato mediante il quale un lavoratore si rende disponibile a svolgere una determinata prestazione su chiamata del datore di lavoro. Esso e` caratterizzato dall’espletamento di prestazioni di carattere «discontinuo o intermittente». Tali prestazioni conservano il loro carattere discontinuo anche nel caso in cui siano rese per periodi di durata significativa: a tal fine e` necessario che i periodi siano intervallati da una o piu` interruzioni, in modo tale che non via sia una esatta coincidenza tra «durata del contratto» e «durata della prestazione». La prestazione puo` essere considerata discontinua anche laddove sia resa, in forza di un contratto intermittente, a tempo determinato o indeterminato. Al contratto di lavoro intermittente a tempo determinato non e` applicabile la disciplina in materia di contratti a termine contenuta nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Cio` significa, per esempio, che anche in assenza delle ragioni di carattere sostitutivo, produttivo, organizzativo e tecnico e` possibile procedere all’assunzione a tempo determinato di un lavoratore a chiamata. I prestatori di lavoro intermittente sono computati nell’organico dell’impresa, ai fini dell’applicazione di normative di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre. E` possibile stipulare piu` contratti di lavoro intermittente con datori di lavoro differenti e porre in essere un contratto intermittente ed altre differenti tipologie contrattuali a patto che siano tra loro compatibili e che non ostacolino i vari impegni negoziali assunti dalle parti. II INSERTO - 13/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Vademecum Requisiti soggettivi e oggettivi Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata e` ammesso per prestazioni discontinue: rese da qualsiasi soggetto, in relazione ad attivita` e mansioni individuate dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale o territoriale, ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, o, in mancanza di apposita disciplina contrattuale, in base alle disposizioni del D.M. 23 ottobre 2004 (per le attivita` e le mansioni elencate nella tabella approvata con il R.D. n. 2657/1923: commessi, trasportatori, camerieri, fattorini, barbieri, magazzinieri, interpreti e cosı` via). Piu` precisamente, non sarebbe possibile ricorrere al contratto a chiamata per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno ovvero nei week-end, durante le ferie estive o durante le vacanze natalizie e pasquali se non previsto dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale o territoriale; in qualsiasi settore, rese da soggetti con almeno 55 anni di eta`, anche pensionati, o da soggetti di eta` inferiore a 24 anni (eta` massima alla data di stipula del contratto 23 anni e 364 giorni) e fino al compimento del 25º anno di eta`. Divieti E` vietato il ricorso al lavoro intermittente: per sostituire lavoratori in sciopero; presso le aziende che nei sei mesi precedenti hanno operato licenziamenti collettivi, ovvero nelle quali e` in corso una sospensione o riduzione di orario di lavoro per C.i.g. di lavoratori adibiti a mansioni per le quali si effettua la chiamata (questo divieto e` derogabile da un accordo sindacale); nelle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Limite massimo d’impiego Fermi i requisiti di carattere oggettivo o soggettivo sopra richiamati, il contratto a chiamata e` consentito per ciascun lavoratore, con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di 3 anni solari. In caso di superamento delle 400 giornate nel triennio di riferimento, che decorre dalla prima chiamata, il rapporto di lavoro intermittente, sia esso a tempo determinato o indeterminato, si trasforma in un «normale» rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data del superamento. Il conteggio delle 400 giornate va effettuato a ritroso a partire dal giorno in cui si chiede la prestazione. Il tetto massimo delle 400 giornate di lavoro effettivo non si applica nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Sul punto va anzitutto evidenziato che l’instaurazione del rapporto di lavoro intermittente rimane soggetta ai limiti di carattere oggettivo o soggettivo gia` individuati dagli artt. 34 e 40, D.Lgs. n. 276/2003. Procedure di assunzione Per il contratto di lavoro a chiamata e` richiesta la forma scritta, anche se solo ai fini della prova della sussistenza del contratto e non per la sua validita`. Comunicazione preventiva Prima di impiegare un lavoratore a chiamata, il datore deve sempre effettuare la comunicazione preventiva, inviando il modello «UNI-Intermittente». La comunicazione deve essere inviata prima dell’inizio della prestazione: puo` essere inviata anche nella stessa giornata nella quale sara` resa la prestazione ma dovra` intervenire prima dell’inizio della stessa. PRATICA LAVORO 13/2014 - INSERTO III francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Vademecum Il modello «UNI-Intermittente» contiene i dati identificativi del datore di lavoro che effettua la comunicazione nonche´ quelli del lavoratore utilizzato, in modo tale da individuare con certezza le parti interessate al rapporto di lavoro intermittente per il quale si sta effettuando la comunicazione. I dati inseriti nel modello sono: il codice fiscale e indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro; il codice fiscale del lavoratore interessato; il codice di comunicazione del modello UNILAV cui la chiamata si riferisce (campo non obbligatorio); la data inizio e data fine della prestazione per la quale si sta effettuando la comunicazione. Tale comunicazione non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di assunzione, effettuata secondo quanto previsto dal D.M. 30 ottobre 2007, ma costituisce un ulteriore adempimento. La comunicazione preventiva puo` essere effettuata sia dai datori di lavoro che dai soggetti che, ai sensi della normativa vigente, possono effettuare le comunicazioni in nome e per conto del datore di lavoro. Modalita` di invio della comunicazione preventiva Invio via e-mail Il datore deve inviare in allegato alla mail il modello «UNI-Intermittente» compilato in ogni sua parte. L’Indirizzo e`: [email protected]. Ogni modello permette la possibilita` di comunicare fino a un massimo di 10 lavoratori coinvolti anche in periodi di chiamata di lavoro intermittente diversi. Non sono previste mail di conferma di ricezione e, per dimostrare l’esatto adempimento dell’obbligo, il datore di lavoro deve consegnare copia del modello compilato e allegato alla e-mail inviata. Per utilizzare tale modalita` di comunicazione non e` necessario che l’indirizzo e-mail del mittente sia un indirizzo di PEC. Portale cliclavoro L’azienda, anche tramite il consulente del lavoro, puo` inviare la comunicazione attraverso la compilazione di un apposito modulo accessibile dal portale www.cliclavoro.gov.it, nella propria area riservata: il servizio di invio e` accessibile previa registrazione al portale del «soggetto obbligato». Per facilitare l’inserimento delle informazioni, non appena indicato il codice fiscale del lavoratore interessato alla chiamata, saranno proposte, se presenti, l’elenco delle comunicazioni obbligatorie di tipo intermittente aperte, e il datore di lavoro dovra` semplicemente indicare il relativo codice di comunicazione. SMS La comunicazione, indirizzata al n. 339-9942256, va utilizzata solo per le prestazioni che hanno inizio non oltre le 12 ore dal momento della comunicazione (e che quindi possono terminare anche dopo le 12 ore dalla comunicazione), avendo cura di indicare almeno il codice fiscale del lavoratore utilizzato. Per identificare il datore di lavoro che sta inviando l’SMS e` necessario che questi si sia gia` registrato al portale cliclavoro, indicando nel form il numero di cellulare che sara` utilizzato per l’invio del modello. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni inviate con un SMS che non contiene le informazioni indicate o provenienti da un numero di cellulare non registrato. Fax In caso di malfunzionamento del servizio informatico, i soggetti abilitati possono adempiere agli obblighi inviando, nei termini previsti dalla legge, il Modello «UNIintermittente» al numero di fax della competente DTL. In tal caso, il datore dovra` conservare la copia del fax con la ricevuta di malfunzionamento rilasciata direttamente dal servizio informatico. La trasmissione effettuata con modalita` diverse da quelle sopra descritte non e` valida ai fini dell’osservanza dell’obbligo di comunicazione preventiva. Copia della comunicazione, conservata dal datore o dal soggetto abilitato, fa fede dell’avvenuto adempimento fino a querela di falso. I dati contenuti nella comunicazione vengono messi a disposizione delle DTL, delle regioni e delle province autonome. Annullamento della comunicazione Le comunicazioni effettuate con le modalita` precedentemente descritte possono essere IV INSERTO - 13/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Vademecum annullate. L’annullamento puo` essere effettuato esclusivamente tramite e-mail da indirizzare all’indirizzo PEC ovvero riprendendo il modello on line precedentemente inviato, avendo cura di selezionare le prestazioni gia` comunicate da annullare nonche´ il tasto «annullamento». Sanzioni In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui sopra si applica la sanzione amministrativa da E 400 ad E 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e` stata omessa la comunicazione. La sanzione in esame trova applicazione con riferimento ad ogni lavoratore e non invece per ciascuna giornata di lavoro per la quale risulti inadempiuto l’obbligo comunicazionale. Trattamento economico e normativo Indennita` di disponibilita` Il datore puo` stipulare il contratto intermittente o a chiamata: senza obbligo di corrispondere un’indennita` disponibilita`, se il lavoratore ha scelto di non rimanere vincolato alla chiamata del datore di lavoro; con l’obbligo di corrispondere una indennita` di disponibilita` se il lavoratore ha scelto di restare vincolato alla chiamata del datore di lavoro. L’obbligo di rispondere alla chiamata prevede un onere, in capo al datore di lavoro, di corrispondere un’indennita` economica di disponibilita`, da determinarsi secondo le indicazioni fornite dalla contrattazione collettiva, ovvero stabilita, in via sostitutiva, dal D.M. 10 marzo 2004, in misura non inferiore al 20% della retribuzione prevista dagli accordi collettivi (nella retribuzione rientrano il minimo tabellare, l’indennita` di contingenza, l’elemento distinto della retribuzione e i ratei di mensilita` aggiuntive), per il periodo in cui il lavoratore resta in attesa della chiamata del datore di lavoro. Se il lavoratore che percepisce l’indennita` di disponibilita` rifiuta senza motivo di rispondere alla chiamata, il datore puo` risolvere il contratto, richiedendo la restituzione della quota di indennita` riferita al periodo successivo al rifiuto, nonche´ un risarcimento nella misura fissata dal contratto collettivo o individuale. L’indennita`, divisibile in quote orarie, e` esclusa dal computo di ogni istituto di legge o contratto collettivo (a titolo esemplificativo e` esclusa dal t.f.r. e dalle mensilita` aggiuntive). Retribuzione e ferie Ai lavoratori intermittenti o a chiamata si applica la stessa disciplina prevista per gli ordinari rapporti di lavoro. Pertanto al lavoratore a chiamata spetta, pro quota oraria, lo stesso trattamento retributivo di un pari livello occupato con normale contratto di lavoro subordinato. Considerata la particolarita` della tipologia contrattuale e` possibile, per i lavoratori a chiamata a tempo indeterminato, il pagamento dell’indennita` sostitutiva per ferie non godute nei periodi non lavorati. Periodi di disponibilita` Nel periodo in cui resta a disposizione del datore di lavoro senza essere chiamato, il lavoratore a chiamata non e` titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, ne´ matura alcun trattamento economico e normativo, ad eccezione dell’eventuale indennita` di disponibilita`. Tali periodi, a prescindere dal fatto che sia stata erogata o meno l’indennita` di disponibilita`, non devono essere conteggiati per la determinazione dell’anzianita` aziendale ai fini del calcolo del contributo ASpI dovuto sulle interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (c.d. «contributo di licenziamento»). PRATICA LAVORO 13/2014 - INSERTO V francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Vademecum Trattamento previdenziale Contribuzione previdenziale In base ai principi di proporzionalita` e di non discriminazione, al lavoratore intermittente o a chiamata deve essere applicata l’aliquota contributiva del settore di appartenenza. La contribuzione deve pero` tenere conto della prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Pertanto l’importo della retribuzione giornaliera imponibile, valida per tutti i lavoratori del settore, deve essere diviso per le ore effettivamente prestate, ottenendo la retribuzione imponibile oraria da moltiplicare per le ore di lavoro effettivamente svolte dal lavoratore intermittente o a chiamata. Il datore di lavoro e` tenuto al computo dei contributi, ed al successivo versamento, oltre che sull’importo della retribuzione corrisposta, anche sull’effettivo ammontare dell’indennita` di disponibilita` eventualmente erogata al lavoratore. La base imponibile cosı` determinata puo` essere utilizzata per il conteggio della contribuzione dovuta anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo. Cio` sta a significare che il datore di lavoro potrebbe avere anche una notevole riduzione del carico contributivo relativo al rapporto di lavoro intermittente, essendo egli obbligato a versare i contributi soltanto su quanto effettivamente pagato al lavoratore a titolo di retribuzione, e non anche su una ipotetica retribuzione virtuale (minimale contributivo). Ovviamente qualora non sia erogata al lavoratore alcuna retribuzione, nulla sara` dovuto dal datore di lavoro agli istituti a titolo di contribuzione. Prestazioni previdenziali Per determinate prestazioni e` prevista una disciplina particolare per i lavoratori intermittenti o a chiamata, come di seguito illustrato. Tipo di prestazione VI Disciplina per i lavoratori intermittenti o a chiamata Indennita` di malattia e maternita` Lavoratori con indennita` di disponibilita` Per i periodi di assenza cadenti nel periodo in cui e` prevista la prestazione lavorativa, l’indennita` e` calcolata in base alla retribuzione giornaliera media percepita per la prestazione resa prima dell’evento. Se l’assenza va oltre la durata prevista della prestazione lavorativa, la restante indennita` e` calcolata sulla base dell’indennita` di disponibilita`. Se il contratto e` a termine le prestazioni di malattia possono essere corrisposte non oltre la data di scadenza del contratto. Lavoratori senza indennita` di disponibilita` Per gli eventi di malattia, le prestazioni spettano durante il periodo di effettiva attivita` lavorativa e secondo la disciplina del lavoro a tempo determinato (il diritto all’indennita` si estingue al momento della cessazione dell’attivita` lavorativa). Per gli eventi di maternita` l’indennita` e` corrisposta per tutta la durata dell’evento purche´ lo stesso sia iniziato durante l’attivita` lavorativa o entro 60 giorni dall’ultimo lavorato. Il congedo parentale va indennizzato solo nei periodi di svolgimento dell’attivita` lavorativa: devono pertanto essere conteggiate come congedo parentale e indennizzate, nella misura del 30% della retribuzione che il lavoratore percepirebbe qualora non si astenesse, soltanto le giornate di previsto svolgimento dell’attivita` (comprese le festivita` cadenti nei periodi di congedo parentale richiesti). La retribuzione giornaliera utile per la determinazione dell’indennita` deve essere cosı` calcolata: retribuzione percepita negli ultimi 12 mesi (computando anche i ratei delle mensilita` aggiuntive) diviso 360 per gli impiegati ovvero 312 per gli operai ANF L’assegno per il nucleo familiare spetta per i periodi in cui il lavoratore presta attivita` lavorativa. Per i periodi di disponibilita` (per i quali il lavoratore percepisce un’indennita`) l’assegno non deve essere corrisposto in assenza di effettiva prestazione lavorativa, secondo quanto avviene per la generalita` dei lavoratori dipendenti. ASpI Lavoratori con indennita` di disponibilita` Sono esclusi dalla prestazione per la disoccupazione involontaria. Pertanto non INSERTO - 13/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Vademecum Tipo di prestazione Disciplina per i lavoratori intermittenti o a chiamata sara` corrisposto l’Assegno Sociale per l’Impiego (ASpI) durante il periodo in cui non si presta l’attivita` lavorativa. Lavoratori senza indennita` di disponibilita` Indipendentemente dalla durata del contratto (tempo determinato o indeterminato), possono aver diritto, per i periodi di mancato lavoro, all’ASpI, indennizzabile con le relative indennita`, ordinaria o con requisiti ridotti (mini-ASpI). In tutti i casi, l’ASpI e` riconosciuto alla cessazione involontaria del rapporto. Trattamento assicurativo L’obbligo assicurativo per il personale assunto con contratto di lavoro intermittente o a chiamata viene assolto secondo le consuete forme previste dalle disposizioni vigenti, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Il premio dovuto per i lavoratori soggetti all’obbligo assicurativo verra` calcolato tenendo conto sia della retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate, sia di quanto corrisposto a titolo di indennita` di disponibilita` tra una chiamata e l’altra. Quindi, per determinare il premio dovuto si deve tener conto della somma delle retribuzioni erogate e dell’importo corrisposto a titolo di indennita` di disponibilita`, senza adeguamento a nessun minimale. Trattamento fiscale Le somme corrisposte a favore del lavoratore intermittente - compresa l’eventuale indennita` di disponibilita` - sono da considerarsi a tutti gli effetti reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 del TUIR. LUL Con riferimento agli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, e` possibile compilare il Libro Unico del Lavoro (LUL) «entro la fine del mese successivo». Nei casi in cui il lavoratore non percepisca alcuna retribuzione o non svolga la propria prestazione lavorativa (ad esempio lavoratore intermittente nei periodi di attesa della chiamata da parte del datore di lavoro) la registrazione sul LUL deve avvenire solo in occasione della prima immissione al lavoro e, successivamente, per ogni mese in cui il lavoratore si trovi a svolgere l’attivita` lavorativa o a percepire somme, nonche´ al termine del rapporto medesimo. In caso di lavoro a chiamata con obbligo di risposta la compilazione del libro unico del lavoro e` da intendersi sempre obbligatoria, anche nei periodi in cui il lavoratore percepisce la sola indennita` di disponibilita`. UniEMens Nell’elemento <NumLavoratori> di <DenunciaAziendale> i lavoratori intermittenti vanno ricompresi nel computo dei lavoratori in forza all’azienda, indipendentemente dall’orario di lavoro svolto. Ai fini del calcolo del valore da indicare nell’elemento <ForzaAziendale>, il prestatore di lavoro intermittente e` computato nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre; non vanno pertanto considerate le ore in cui il lavoratore resta in disponibilita`. I lavoratori intermittenti devono essere esposti nel flusso UniEMens Individuale, utilizzando nell’elemento <TipoContribuzione> i seguenti codici identificativi: G0, nel caso di lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato; H0, nel caso di lavoratore con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato. Per i lavoratori intermittenti il numero delle settimane valide ai fini pensionistici, da indicare nell’elemento <SettimaneUtili>, e` determinato dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite nel mese per l’orario contrattuale settimanale a tempo pieno. Per i lavoratori che percepiscono l’indennita` di disponibilita`, nel flusso UniEMens devono essere fornite informazioni aggiuntive per mezzo dell’elemento <DispIntermittenti>; gli ulteriori elementi obbligatori sono i seguenti: PRATICA LAVORO 13/2014 - INSERTO VII francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Vademecum <ImportoDisp>, che assume valenza contributiva ed indica il valore dell’indennita` di disponibilita`, gia` compresa nell’imponibile mensile; <NumSettimaneDisp>, con il quale vengono indicate il numero di settimane in cui e` stata corrisposta l’indennita` di disponibilita`; tale valore concorre alla determinazione delle settimane retribuite indicate negli elementi <Settimana> di <DatiRetributivi>; <SettimaneUtiliDisp>, dove viene evidenziato il numero delle settimane utili ai fini pensionistici determinato dividendo il numero delle ore indennizzate per l’orario contrattuale a tempo pieno; tale valore concorre alla determinazione delle settimane contribuite indicate nell’elemento <SettimaneUtili> di <DatiRetributivi>. Per i lavoratori intermittenti l’elemento <OrarioContrattuale> puo` essere assente. VIII INSERTO - 13/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Normativa Scadenzario Adempimento Versamento dei contributi al Firr (Fondo indennita` risoluzione rapporto di agenti e rappresentanti) commisurati all’ammontare globale delle provvigioni liquidate nel corso dell’anno precedente, con gli scaglionamenti previsti dalle norme contrattuali. Modalita` Il versamento al Firr viene effettuato utilizzando esclusivamente il sistema on-line. PRATICA LAVORO 13/2014 607 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Lapidei - Piccola e media industria Verbale di accordo - 5 marzo 2014 Rinnovo del c.c.n.l. - Aziende aderenti a Confapi â Decorrenza e durata: 1º aprile 2013 - 31 marzo 2016 â Parti stipulanti: Confapi Aniem con Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil â Campo di applicazione: dipendenti dalle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei Cedolino Novita` incidenti sul calcolo del cedolino: — Minimi tabellari (marzo 2014, luglio 2014, luglio 2015) — Arretrati (marzo 2014, maggio 2014, agosto 2014, ottobre 2014) Retribuzioni dal 1º marzo 2014 Livello Minimo E.d.r. confederale Superminimo Totale 1 2.194,04 10,33 — 2.204,37 2 2.046,26 10,33 — 2.056,59 3 1.761,35 10,33 — 1.771,68 4 1.678,10 10,33 — 1.688,43 5 1.625,35 10,33 — 1.635,68 6 1.558,84 10,33 — 1.569,17 7 1.475,46 10,33 — 1.485,79 8 1.326,76 10,33 7,75 1.344,84 â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Lapidei - Piccola e media industria» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale. Sintesi dell’accordo Minimi tabellari A seguito degli aumenti stabiliti dall’accordo con decorrenza marzo 2014, luglio 2014 e luglio 2015, i nuovi minimi tabellari conglobati (minimo + contingenza) sono i seguenti: Importi mensili Livello 608 dal 1.3.2014 dal 1.7.2014 dal 1.7.2015 1 2.194,04 2.261,98 2.308,30 2 2.046,26 2.107,41 2.149,10 3 1.761,35 1.811,17 1.845,14 4 1.678,10 1.725,34 1.757,55 5 1.625,35 1.669,35 1.699,35 6 1.558,84 1.600,25 1.628,49 7 1.475,46 1.513,64 1.539,67 8 1.326,76 1.359,11 1.381,16 13/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Arretrati Gli aumenti retributivi relativi alle mensilita` da aprile 2013 a febbraio 2014 verranno corrisposti con le seguenti modalita`: — gli aumenti di gennaio e febbraio 2014, con la retribuzione di marzo 2014; — gli aumenti di aprile, maggio e giugno 2013, con la retribuzione di maggio 2014; — gli aumenti di luglio, agosto e settembre 2013, con la retribuzione di agosto 2014; — gli aumenti di ottobre, novembre e dicembre 2013 e il rateo di 13a, con la retribuzione di ottobre 2014. Gli importi, calcolati redazionalmente sulla base dei valori mensili forniti dall’accordo (*), sono i seguenti: Livello Marzo 2014 Maggio 2014 Agosto 2014 Ottobre2014 1 172,94 259,41 259,41 345,88 2 155,64 233,46 233,46 311,28 3 126,82 190,23 190,23 253,64 4 120,24 180,36 180,36 240,48 5 112,00 168,00 168,00 224,00 6 105,42 158,13 158,13 210,84 7 97,18 145,77 145,77 194,36 8 82,36 123,54 123,54 164,72 Ai lavoratori in forza al 28 febbraio 2014, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto entro il 31 ottobre 2014, il pagamento degli arretrati verra` riconosciuto per intero. ____________ (*) Gli importi mensili sono: liv. 1: E 86,47; liv. 2: E 77,82; liv. 3: E 63,41; liv. 4: E 60,12; liv. 5: E 56,00; liv. 6: E 52,71; liv. 7: E 48,59; liv. 8: E 41,18. Contrattualizzazione delle prestazioni di bilateralita` La bilateralita` prevista dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi nazionali e regionali del sistema Confapi e` un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria, in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare la retribuzione globale di fatto e la normativa a tutela del lavoratore prevista all’interno dei contratti collettivi di categoria. Le prestazioni di bilateralita` sono un diritto contrattuale del lavoratore che matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto all’erogazione diretta delle prestazioni. A decorrere dalla sottoscrizione dell’accordo 5 marzo 2014, in caso di mancata adesione alla bilateralita`, l’azienda deve erogare a tutti i lavoratori (compresi gli apprendisti) un elemento retributivo aggiuntivo (E.a.r.), pari a E 25 mensili per 13 mensilita`, non riassorbibile, che ha riflessi su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, indiretti o differiti, escluso il t.f.r. ed e` altresı` tenuta all’erogazione diretta in favore dei lavoratori di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralita`. Per i lavoratori part-time tale importo e` corrisposto in proporzione all’orario di lavoro (utilizzando il divisore contrattuale). Per le aziende che aderiscono alla bilateralita` l’E.a.r. e` compreso nella quota di adesione e pertanto non va versato. A decorrere dalla sottoscrizione dell’accordo 5 marzo 2014, saranno avviati gli istituti previsti dalla bilateralita`, i cui contributi annui a carico delle aziende sono cosı` suddivisi: Fondo Sicurezza PMI CONFAPI — E 18,00 (E 1,50 mensili per 12 mensilita`) per ogni lavoratore per aziende prive di RLS; — E 6,00 (E 0,50 mensili per 12 mensilita`) per ogni lavoratore in aziende con RLS. PRATICA LAVORO 13/2014 609 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Fondo Sviluppo bilateralita` PMI CONFAPI — E 6,00 (E 0,50 mensili per 12 mensilita`) per ogni lavoratore full-time per lo sviluppo dell’apprendistato; — E 3,00 (E 0,25 mensili per 12 mensilita`) per ogni lavoratore part-time fino a 20 ore. Fondo Sostegno al reddito — E 28,00 (E 2,33 mensili per 12 mensilita`) per ogni lavoratore. Osservatorio della contrattazione e del lavoro — E 8,00 (E 0,66 mensili per 12 mensilita`) per ogni lavoratore per il sostegno alla bilateralita`, alla rappresentanza sindacale e alla contrattazione di 2º livello; — E 12,00 (E 1,00 mensile per 12 mensilita`) per ogni lavoratore per ulteriori attivita` (assistenza contrattuale). L’avvio dei costi relativi all’E.a.r. ed ai contributi ai fondi si attivera` nel momento in cui le Confederazioni titolari dell’Accordo interconfederale 23 luglio 2012 definiranno gli accordi attuativi degli enti bilaterali. Comitato paritetico nazionale lapidei PMI Viene istituito il Comitato paritetico nazionale lapidei PMI con compiti relativi all’assistenza contrattuale, sviluppo della contrattazione di 2º livello, osservatorio della contrattazione, sostegno al reddito, formazione dei RLS. Il Comitato verra` finanziato da un fondo specifico, alimentato da un contributo a carico azienda pari ad E 5 annui per dipendente in forza al 31 dicembre di ogni anno, per ciascun anno di validita` del c.c.n.l. (*). Entro il 31 maggio 2014 le Parti definiranno lo Statuto e il Regolamento e istituiranno il conto corrente per i versamenti, da effettuare il 15 giugno di ogni anno. Non appena saranno definite le modalita` di attuazione dell’Accordo interconfederale 23 luglio 2012 ed i relativi accordi applicativi, il versamento di E 5 sara` attivato e sara` assorbito nella quota di E 12 annui destinata all’Osservatorio della contrattazione (v. supra). ____________ (*) Il contributo e` di E 1 per le aziende in cui gia` vigono accordi sindacali per il finanziamento di Comitati territoriali. Trasferta Nel caso di monogenitorialita` il lavoratore potra` rifiutarsi di compiere trasferte di durata continuativa superiore a 1 mese entro il 1º anno di vita del bambino, di 2 mesi entro il 2º anno di vita del bambino e di 3 mesi entro il 3º anno di vita del bambino, con un intervallo di almeno 10 giorni tra una trasferta e l’altra. Assistenza integrativa Il fondo sanitario di riferimento e` Altea e la contribuzione obbligatoria mensile a totale carico azienda, per ogni lavoratore in forza, e` la seguente: — E 5,00, dal 1º marzo 2014; — E 8,00, dal 1º gennaio 2015. Apprendistato professionalizzate L’accordo disciplina l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e l’apprendistato professionalizzante. Apprendistato professionalizzante Il numero di apprendisti che possono essere assunti non puo` superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio, tale rapporto non puo` superare il 100% nelle aziende con meno di 10 dipendenti. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che ne abbia in numero inferiore a 3, puo` assumere fino a 3 apprendisti. L’assunzione di apprendisti e` subordinata alla prosecuzione del rapporto con contratto a tempo indeterminato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno: — il 60% degli apprendisti, nelle aziende con almeno 10 dipendenti; 610 13/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie — il 30% degli apprendisti (51% dal 18 luglio 2015) nelle aziende che occupano fino a 9 dipendenti. Dalla predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora la percentuale non sia rispettata, e` consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Periodo di prova La durata massima del periodo di prova e` pari a quella prevista per il livello di destinazione. Il periodo di prova e` computato sia agli effetti della durata dell’apprendistato che dell’anzianita` di servizio. Qualificazione professionale e durata Il contratto di apprendistato puo` essere stipulato per i livelli finali pari o superiori al 6º. La durata minima e` di 6 mesi, quella massima e` di 18 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrate nel livello 6 e di 36 mesi per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli superiori. I periodi di apprendistato professionalizzante trascorsi presso altri datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima dell’apprendistato, purche´ si riferiscano alla stessa attivita` e non siano separati da interruzioni superiori ad un anno. Si sommano altresı` i periodi di apprendistato per diritto-dovere di istruzione e formazione. Inquadramento e retribuzione L’inquadramento di ingresso e il trattamento economico saranno: — inquadramento finale al 6º livello: inquadramento inferiore di 2 livelli e retribuzione prevista per il livello di ingresso per l’intero periodo di apprendistato; — inquadramento finale dal 5º al 1º livello: inquadramento inferiore di 2 livelli e retribuzione del livello di ingresso per la prima meta` del periodo e retribuzione del livello inferiore rispetto a quello di destinazione per la seconda meta` del periodo, ad esclusione degli ultimi 6 mesi, in cui la retribuzione sara` quella del livello di uscita. Trattamento economico e normativo All’apprendista spetta la tredicesima mensilita` nella misura di 1/174 della retribuzione globale di fatto, frazionabile in dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio prestati in caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno (la frazione superiore a 15 giorni e` considerata mese intero). All’apprendista spettano 4 settimane di ferie per ogni anno di servizio, spettanti in proporzione ai mesi di servizio prestati in caso di cessazione del rapporto in corso d’anno (la frazione superiore a 15 giorni e` considerata mese intero). In caso di assenza per malattia e infortunio il trattamento sara` pari a quello dei qualificati con riferimento al livello di appartenenza. In caso di assenza per malattia, infortunio, maternita` superiore a 45 giorni, il contratto sara` prolungato per un periodo pari alla durata dell’assenza. All’apprendista spetta - ove previsto dall’azienda - il 90% del premio di risultato corrisposto al qualificato di pari livello. Il preavviso di licenziamento o di dimissioni e` quello previsto per il livello di destinazione. Al termine dell’apprendistato, il preavviso e` di 15 giorni per entrambe le parti. Al lavoratore mantenuto in servizio, l’apprendistato sara` computato nell’anzianita` di servizio a tutti i fini legali e contrattuali e l’anzianita` di servizio maturata durante l’apprendistato sara` utile ai fini degli scatti di anzianita`. Attivita` formativa La formazione professionalizzante sara` non inferiore a 80 ore annue. L’accordo 5 marzo 2014 fornisce i profili formativi e un modello di piano formativo individuale. PRATICA LAVORO 13/2014 611 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Lavoro a termine E` consentita l’assunzione a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. E` consentita l’assunzione a termine senza una causale nell’ipotesi di primo rapporto di lavoro, per lo svolgimento di qualunque mansione, e la durata massima del contratto e` di 12 mesi, non prorogabili. Il numero di lavoratori che possono essere assunti con contratto a termine o di somministrazione (sia causali che acausali) e` pari al 25% (*) dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda. Sono esenti dal limite gli assunti a termine o in somministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 1bis, del D.Lgs. n. 368/2001 (primo rapporto a termine, di durata non superiore a 12 mesi). I contratti acausali utilizzati per: — avvio di una nuova attivita`; — implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico (nuovi impianti e/o linee/sistemi di produzione); — rinnovo o proroga di una commessa consistente, non possono superare il 6% (*) del totale dei lavoratori occupati nell’unita` produttiva (all’interno del limite del 25%) e la durata massima e` di 24 mesi, non prorogabili. Tuttavia la contrattazione aziendale o territoriale puo` individuare altre fattispecie nonche´ allungare la durata fino a 36 mesi. ____________ (*) Le frazioni derivanti dall’applicazione della percentuale sono arrotondate all’unita` superiore. Successione di contratti Ai fini del computo del periodo massimo di 36 mesi, si cumulano tutti i periodi di rapporti a termine e in somministrazione. Nell’ipotesi di successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore, instaurati per sostituzione di lavoratori assenti, per lavoratori in cassa integrazione, iscritti nelle liste di mobilita` o percettori dell’Aspi, gli intervalli tra un contratto e l’altro sono ridotti fino a 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) e fino a 20 giorni (contratti superiori a 6 mesi). La contrattazione aziendale o territoriale puo` stabilire la riduzione fino a 20 giorni (contratti superiori a 6 mesi) nei casi di avvio di nuova attivita`, lancio di un prodotto o servizio innovativo, implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico, nella fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo, rinnovo o proroga di una commessa consistente, al fine di far fronte a situazioni imprevedibili o contingenti che rendano necessarie provvisorie integrazioni di organico, aumento temporaneo di attivita` per esigenze particolari, picchi produttivi temporanei o ricorrenti. Patti in deroga Nell’ipotesi di successione di contratti a termine, la deroga assistita relativa al successivo contratto a termine dopo i primi 36 mesi, potra` avere un’ulteriore durata non superiore a 4 mesi. Premio di risultato Il premio di risultato sara` riconosciuto secondo quanto previsto dalla contrattazione di 2º livello, o in assenza di questa, in proporzione diretta al periodo di servizio complessivamente prestato nell’anno di riferimento, anche in virtu` di piu` contratti a termine. Periodo di prova Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con piu` contratti a termine nelle stesse mansioni. 612 13/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Diritto di precedenza Il lavoratore che nell’esecuzione di uno o piu` contratti a termine (anche in somministrazione) abbia prestato attivita` lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto con riferimento alle mansioni gia` espletate o aventi analoghe competenze professionali, in esecuzione dei rapporti a termine. Contratto di somministrazione Il contratto di somministrazione e` ammesso nei casi di cui all’art. 20, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 276/2003. I profili di esiguo contenuto professionale per i quali e` vietata la somministrazione sono quelli del livello 8. E` consentita l’assunzione in somministrazione senza una causale nell’ipotesi di primo rapporto di lavoro, per lo svolgimento di qualunque mansione, e la durata massima del contratto e` di 12 mesi, non prorogabili. Il numero di lavoratori che possono essere assunti con contratto di somministrazione o a termine (sia causali che acausali) e` pari al 25% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato in azienda (*). Sono esenti dal limite gli assunti a termine o in somministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 368/2001 (primo rapporto a termine, di durata non superiore a 12 mesi). I contratti di somministrazione acausali utilizzati per: — avvio di una nuova attivita`; — implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico (nuovi impianti e/o linee/sistemi di produzione); — rinnovo o proroga di una commessa consistente, non possono superare il 6% (*) del totale dei lavoratori occupati nell’unita` produttiva (all’interno del limite del 25%) e la durata massima e` di 24 mesi, non prorogabili. Tuttavia la contrattazione aziendale o territoriale puo` individuare altre fattispecie nonche´ allungare la durata fino a 36 mesi. ____________ (*) Le frazioni derivanti dall’applicazione della percentuale sono arrotondate all’unita` superiore. Successione di contratti Ai fini del computo del periodo massimo di 36 mesi, si cumulano tutti i periodi di rapporti in somministrazione ed a termine. Premio di risultato Il premio di risultato sara` riconosciuto secondo quanto previsto dalla contrattazione di 2º livello, o in assenza di questa, in proporzione diretta al periodo di missione complessivamente prestato nell’anno di riferimento, anche in virtu` di piu` missioni a termine. Lavoro a tempo parziale Le aziende valuteranno le domande di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, con clausola di reversibilita`, motivate da gravi problemi di salute del richiedente ovvero dalla necessita` di assistenza a familiari per malattia. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, con ridotta capacita` lavorativa, hanno diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time, con possibilita` di tornare a tempo pieno. I lavoratori con familiari affetti da patologie oncologiche, ovvero conviventi con ridotta capacita` lavorativa, ovvero figlio di eta` non superiore a 13 anni o portatore di handicap, hanno PRATICA LAVORO 13/2014 613 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie diritto alla priorita` nella trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time, con possibilita` di tornare a tempo pieno. Previdenza integrativa La contribuzione al Fondapi a carico azienda e` elevata alle seguenti percentuali di minimo, contingenza ed E.d.r.: — 1,70% dal 1º gennaio 2015; — 1,90% dal 1º gennaio 2016. La contribuzione a carico lavoratore resta invariata all’1,40%. Resta fermo che i lavoratori possono versare quote aggiuntive di contribuzione. Vigilanza privata e servizi fiduciari Accordo - 28 febbraio 2014 Adesione al c.c.n.l. di Anivp, Assvigilanza e Univ e accordo di armonizzazione â Decorrenza e durata: 1º febbraio 2013 - 31 dicembre 2015 â Parti stipulanti: Associazione nazionale istituti di vigilanza privata (Anivp), Associazione nazionale vigilanza (Assvigilanza) e Unione nazionale Istituti di vigilanza (Univ) con FilcamsCgil e Fisascat-Cisl â Campo di applicazione: dipendenti da Istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari Cedolino Novita` incidenti sul calcolo del cedolino: — Una tantum (maggio 2014, maggio 2015, novembre 2015) â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Vigilanza privata e servizi fiduciari» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale. Sintesi dell’accordo Premessa In data 28 febbraio 2014 le Associazioni datoriali Anivp, Assvigilanza e Univ hanno sottoscritto il c.c.n.l. per i dipendenti da Istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, siglato il 22 gennaio 2013 ed in via definitiva l’8 aprile 2013. Poiche´ in modo differenziato aziende associate ad Anivp, Assvigilanza e Univ hanno erogato nel corso del 2013 e tutt’ora erogano, una tantum o anticipazioni economiche, risulta necessario omogeneizzare i rapporti economici con riferimento al periodo febbraio 2013-gennaio 2014. Una tantum A copertura delle differenze economiche di derivazione contrattuale per il periodo febbraio 2013-gennaio 2014, al personale in forza verra` corrisposta una tantum nei seguenti importi: 614 13/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Livello Importo Q 728,57 1 621,43 2 578,57 3 510,00 4 450,00 5 432,86 6 364,29 La corresponsione avverra` alle seguenti scadenze: — 33% dell’una tantum (o del differenziale) a maggio 2014; — 33% dell’una tantum (o del differenziale) a maggio 2015; — 34% dell’una tantum (o del differenziale) a novembre 2015. Ciascuna tranche non potra` essere inferiore ad E 50,00 (salvo il caso di importo inferiore perche´ ultimo residuo del differenziale dovuto tra quanto gia` versato nel periodo febbraio 2013-gennaio 2014 e quanto indicato in tabella). Dagli importi di cui in tabella vanno detratte fino a concorrenza le somme eventualmente gia` erogate nel periodo suddetto a titolo di una tantum ex art. 142 del c.c.n.l. o di anticipazione economica di qualunque natura. Nel caso siano gia` state erogate anticipazioni, la differenza residua tra l’erogato nel periodo febbraio 2013-gennaio 2014 e gli importi di cui in tabella sara` versata con le scadenze di cui sopra. L’importo e` stato calcolato tenendo conto di tutte le incidenze e pertanto non e` utile ai fini di alcun istituto contrattuale o legale, compreso il t.f.r. In caso di inizio del rapporto nel periodo suddetto, la somma sara` corrisposta pro quota, considerando le frazioni superiori a 15 giorni come mese intero. Ai lavoratori assunti dopo il 1º febbraio 2013, dagli importi di cui in tabella va detratto l’importo della prima tranche, pari ad E 150,00 a febbraio 2013, di una tantum stabilita dall’art. 142 del c.c.n.l. Resta fermo che con le competenze del mese di febbraio 2014 le aziende corrisponderanno la seconda tranche di una tantum ex art. 142 nonche´ il trattamento economico previsto dall’art. 106 del c.c.n.l. Servizi fiduciari L’accordo richiama la disciplina di armonizzazione dei trattamenti di cui all’art. 27 della relativa sezione del c.c.n.l. Bilateralita` La bilateralita` viene confermata negli enti di appartenenza (Ebinvip, Fasiv e Commissione paritetica nazionale). Riposo giornaliero La disciplina di cui all’art. 72 del c.c.n.l. in materia di riposo giornaliero decorre dal 1º febbraio 2014. PRATICA LAVORO 13/2014 615 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Contrattazione Notizie Porti Comunicato - 6 marzo 2014 Rinnovo del c.c.n.l. - Ratifica â Parti stipulanti: Assiterminal, Assologistica, Assoporti, Fise-Uniport con Fit-Cisl, Filt-Cgil e Uiltrasporti â Campo di applicazione: personale dipendente dai porti â Per il complessivo trattamento economico-normativo in atto nel settore si vedano la sintesi ed il testo contrattuale «Porti» in Tuttolavoro - modulo Disciplina contrattuale. Sintesi dell’accordo Ratifica dell’accordo 616 In data 6 marzo 2014 e` stata positivamente sciolta la riserva relativa al rinnovo del c.c.n.l per il personale dipendente dai porti, a seguito della consultazione delle Organizzazioni sindacali che hanno approvato l’ipotesi di accordo raggiunta il 14 gennaio 2014 (v. Pratica Lavoro n. 6/2014, pag. 325). 13/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Giurisprudenza Notizie Licenziamento legittimo in caso di inidoneita` fisica ed impossibilita` alla ricollocazione Avv. Almerindo Proietti Semproni Cassazione, sez. lav., 12 febbraio 2014, n. 3224 MASSIMA La prova che il datore di lavoro deve dare circa l’impossibilita` di utilizzare il lavoratore in mansioni diverse da quelle effettivamente svolte non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile «repechage», mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato. COMMENTO La prova che il datore di lavoro deve dare circa l’impossibilita` di utilizzare il lavoratore in mansioni diverse da quelle effettivamente svolte non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile «repechage», mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 12 febbraio 2014, n. 3224, si pone in linea con il piu` recente orientamento di giurisprudenza che chiarisce il contenuto dell’onere probatorio imposto al datore di lavoro di ricollocamento all’interno dell’azienda del lavoratore licenziato per inidoneita` fisica. Un operaio specializzato di una ditta di utensileria veniva licenziato per inidoneita` fisica alle mansioni assegnate ed impossibilita` di diversa utilizzazione. L’impugnativa del licenziamento veniva respinta dal Tribunale che riteneva legittimo il recesso e tuttavia condannava il datore di lavoro al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno biologico derivato al dipendente dall’aggravamento - a causa delle mansioni assegnate - delle patologie sofferte per infortunio occorso in precedente rapporto di lavoro con terzi. La Corte d’Appello confermava la legittimita` del licen- PRATICA LAVORO 13/2014 ziamento ma, in parziale riforma della sentenza impugnata, escludeva la responsabilita` datoriale per l’aggravamento della salute del dipendente, ritenendo ascrivibile questo allo svolgimento di attivita` extralavorativa non professionistica di allenatore sportivo di calcio di 3a categoria. Infatti, secondo i giudici di appello, tale attivita` sportiva doveva ritenersi usurante ed incentrata sul continuo movimento delle gambe, piuttosto che con riguardo alle mansioni usualmente svolte in concreto sul posto di lavoro, che richiedevano l’azionamento di una pedaliera che offriva ridotta resistenza. Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, lamentando che la sentenza impugnata aveva affermato l’impossibilita` del «repechage», mentre era ben possibile modificarle o cambiarle con altri dipendenti, fatti questi che avrebbero potuto evitare l’aggravamento dello stato di salute, di cui doveva essere ritenuto responsabile il datore di lavoro. La sentenza impugnata - esordisce la Corte - ha correttamente ritenuto che l’impossibilita` di utilizzazione del lavoratore (che va fatta con riferimento a mansioni equivalenti, attesi i limiti temporali operanti per un eventuale patto di demansionamento: Cass. n. 6552/ 2009) deve essere provata dal datore di lavoro, costituendo uno degli elementi che costituiscono il presup- 617 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Giurisprudenza Notizie posto di fatto ed il requisito giuridico per la legittimita` del licenziamento disposto per inidoneita` lavorativa; la sentenza ha peraltro affermato che al datore di lavoro non puo` chiedersi una prova assoluta ed inconfutabile e che la concreta possibilita` di diverso impiego del dipendente puo` emergere solo nel contraddittorio con le parti. Cosı` facendo, la Corte territoriale si e` attenuta al principio secondo cui, con riferimento al giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni tecniche, organizzative produttive, compete al giudice - che non puo`, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della liberta` di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. - il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’impossibilita` di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte. Tale prova - precisa la Corte -, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile «repechage», mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilita` nei posti predetti (Cass. n. 3040/2011; negli stessi termini, anche Cass. n. 25197/2013; in precedenza, anche Cass. n. 6559/2010 aveva ritenuto che il datore di lavoro deve dare prova anche dell’impossibilita` di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, onere che puo` essere assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria, mentre il lavoratore ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilita` di reimpiego). La Suprema Corte prosegue rilevando che la sentenza impugnata - pur escludendo l’obbligo del datore di lavoro di modificare l’organizzazione lavorativa e le mansioni degli altri dipendenti, ritenendo che la discrezionalita` dell’imprenditore possa essere limitata solo in presenza di specifici obblighi o per modifiche di rilevanza limitata - non ha infatti escluso in generale l’obbligo del datore di lavoro di modificare le mansioni del dipendente a tutela della salute di questo, ma ha verificato, con apprezzamento di merito congruamente motivato ed incensurabile in sede di legittimita`, che in concreto non vi era una situazione di pericolo incombente che imponeva un intervento immediato del datore, ma solo 618 una riacutizzazione di episodi morbosi pregressi non ricollegati direttamente all’esecuzione contingente delle mansioni. La sentenza in rassegna n. 3224 del 2014, in definitiva, ribadisce il principio per cui in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo grava sul datore di lavoro l’onere di provare le ragioni poste a fondamento del licenziamento e l’impossibilita` di diverso impiego del dipendente nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Come noto, il consolidato indirizzo giurisprudenziale (ex plurimis, Cass. n. 9369/1996; Cass. n. 13134/2000; Cass. n. 22417/2009) considera assolto tale onere datoriale anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria, con l’ulteriore precisazione che il lavoratore, pur non avendo il relativo onere probatorio, che grava per intero sul datore di lavoro, ha comunque un onere di deduzione e di allegazione di tale possibilita` di reimpiego. Nella fattispecie esaminata dalla sentenza da ultimo citata, n. 22417/2009, l’azienda aveva provato, anche con riferimento alla complessita` dell’impresa e alla generalita` dei cantieri edili nei quali era dislocata la sua attivita`, l’impossibilita` del «repechage» in ragione della piena occupazione negli altri cantieri e dell’assenza di altre assunzioni in relazione alle mansioni del dipendente da licenziare. Nella fattispecie in cui alcuni lavoratori erano stati licenziati perche´ la societa` di cui erano dipendenti aveva perso l’appalto con un Comune, la Suprema Corte ha ritenuto illegittimi i licenziamenti ritenendo non provata l’impossibilita` del «repechage», anche in presenza della dedotta perdurante grave perdita di bilancio, atteso che la societa` aveva proceduto nel periodo immediatamente successivo ai licenziamenti a nuove assunzioni in altri settori (Cass. n. 24267/2013). La Cassazione, inoltre, ha confermato la illegittimita` del recesso motivato da una societa` con l’esigenza di «ottimizzare le risorse umane e ridurne i relativi costi», allorche´ erano emerse due circostanze: l’incremento costante del volume d’affari della societa` risultante dall’esame dei bilanci relativi agli anni interessati dal giudizio, da cui si poteva ritenere che la perdita di due appalti era stata compensata dall’acquisizione di altre commesse; l’assunzione di altro personale operata dalla societa` senza dimostrare l’impossibilita` di adibire alle medesime mansioni il dipendente licenziato. In riferimento a cio` , la Corte ha rilevato che nella fattispecie di licenziamento per soppressione del posto di lavoro il datore di lavoro ha «l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella 13/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Giurisprudenza Notizie soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di avere prospettato al lavoratore licenziato, senza ottenerne il consenso, la possibilita` di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, pur- PRATICA LAVORO 13/2014 che´ tali mansioni inferiori siano compatibili con l’assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall’imprenditore» (Cass. n. 24037/2013, che richiama la sentenza n. 7755/1998 delle Sezioni Unite in materia di sopravvenuta infermita` permanente del lavoratore). 619 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. le Monografie I rapporti di lavoro nel fallimento Il volume offre un valido contributo alla comprensione e alla sistema zione di tutti i rapporti di lavoro a seguito del fallimento, fornendo un quadro riepilogativo utile a giuristi, avvocati, curatori fallimentari e in particolare lavoratori subordinati e autonomi spesso ingiustamente coinvolti nel fallimento dell'azienda in quanto debitori o creditori. La guida affronta ed esamina sia gli aspetti “dinamici” della procedura anche non strettamente lavorististici, come l’ammissione al passivo e le impugnazioni o i privilegi dei crediti, sia di lavoro che di previdenza oltre a quelli “statici” come l’accertamento dei crediti in particolare a cura di P. Bonetti, F. Scaini pagg. 544, 39,00 Codice: 00147776 di quelli retributivi e previdenziali, le modalità d’accertamento, l’esi stenza e la regolarità dei rapporti di lavoro. Inoltre viene esaminata la legislazione comunitaria a tutela del crediti residuali Tfr e previdenza Y87EF LA complementare. Acquista su www.shop.wki.it Y87EF_LA.indd 1 Rivolgiti alle migliori librerie della tua città Contatta un agente di zona www.shop.wki.it/agenzie Contattaci 02.82476.794 [email protected] 30/10/13 14:47 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Dati tabellari Trattamento di fine rapporto ISTAT - Comunicato 13 marzo 2014 Decorrenza Periodo Indice ISTAT Differenza % indice Rateo 1,5% 75% differenza indice Coefficiente di rivalutazione Gennaio 2014 dal 15.01 al 14.02 107,3 0,186741 0,125 0,140056 0,265056 Febbraio 2014 dal 15.02 al 14.03 107,2 0,093371 0,250 0,070028 0,320028 Crediti di lavoro ISTAT - Comunicato 13 marzo 2014 N.B.: Modalita` di utilizzo dei coefficienti di rivalutazione Per i crediti di lavoro maturati precedentemente al 1º gennaio 1998 ed erogati successivamente, si deve individuare nella tabella il coefficiente relativo al mese di erogazione del credito; tale coefficiente va moltiplicato per l’importo del credito gia` rivalutato al 31 dicembre 1997. Per i crediti di lavoro maturati ed erogati successivamente al 1º gennaio 1998, si deve ricavare dalla tabella il coefficiente relativo al mese di maturazione del credito, che va moltiplicato per l’importo del credito da rivalutare. Mese Indice Istat Coefficiente di rivalutazione Coefficiente di rivalutazione ante 1.1.1998 post 1.1.1998 Dicembre 1997 106,5 1,000000 — Gennaio 1998 106,8 1,002817 1,378142 Febbraio 1998 107,1 1,005634 1,374282 Marzo 1998 107,1 1,005634 1,374282 Aprile 1998 107,3 1,007512 1,371720 Maggio 1998 107,5 1,009390 1,369168 Giugno 1998 107,6 1,010329 1,367896 Luglio 1998 107,6 1,010329 1,367896 Agosto 1998 107,7 1,011268 1,366626 Settembre 1998 107,8 1,012207 1,365358 Ottobre 1998 108,0 1,014085 1,362830 Novembre 1998 108,1 1,015023 1,361569 Dicembre 1998 108,1 1,015023 1,361569 Gennaio 1999 108,2 1,015962 1,360311 Febbraio 1999 108,4 1,017840 1,357801 Marzo 1999 108,6 1,019718 1,355300 Aprile 1999 109,0 1,023474 1,350327 Maggio 1999 109,2 1,025352 1,347853 Giugno 1999 109,2 1,025352 1,347853 PRATICA LAVORO 13/2014 621 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Dati tabellari Mese Indice Istat Coefficiente di rivalutazione Coefficiente di rivalutazione ante 1.1.1998 post 1.1.1998 Luglio 1999 109,4 1,027230 1,345389 Agosto 1999 109,4 1,027230 1,345389 Settembre 1999 109,7 1,030047 1,341710 Ottobre 1999 109,9 1,031925 1,339268 Novembre 1999 110,3 1,035681 1,334412 Dicembre 1999 110,4 1,036620 1,333203 Gennaio 2000 110,5 1,037559 1,331996 Febbraio 2000 111,0 1,042254 1,325996 Marzo 2000 111,3 1,045070 1,322422 Aprile 2000 111,4 1,046009 1,321235 Maggio 2000 111,7 1,048826 1,317687 Giugno 2000 112,1 1,052582 1,312985 Luglio 2000 112,3 1,054460 1,310646 Agosto 2000 112,3 1,054460 1,310646 Settembre 2000 112,5 1,056338 1,308316 Ottobre 2000 112,8 1,059155 1,304837 Novembre 2000 113,3 1,063850 1,299079 Dicembre 2000 113,4 1,064789 1,297933 Gennaio 2001 113,9 1,069484 1,292235 Febbraio 2001 114,3 1,073239 1,287713 Marzo 2001 114,4 1,074178 1,286587 Aprile 2001 114,8 1,077934 1,282105 Maggio 2001 115,1 1,080751 1,278763 Giugno 2001 115,3 1,082629 1,276545 Luglio 2001 115,3 1,082629 1,276545 Agosto 2001 115,3 1,082629 1,276545 Settembre 2001 115,4 1,083568 1,275438 Ottobre 2001 115,7 1,086385 1,272131 Novembre 2001 115,9 1,088263 1,269936 Dicembre 2001 116,0 1,089202 1,268841 Gennaio 2002 116,5 1,093897 1,263396 Febbraio 2002 116,9 1,097653 1,259073 Marzo 2002 117,2 1,100469 1,255850 Aprile 2002 117,5 1,103286 1,252643 Maggio 2002 117,7 1,105164 1,250515 Giugno 2002 117,9 1,107042 1,248394 Luglio 2002 118,0 1,107981 1,247336 Agosto 2002 118,2 1,109859 1,245225 622 13/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Dati tabellari Mese Indice Istat Coefficiente di rivalutazione Coefficiente di rivalutazione ante 1.1.1998 post 1.1.1998 Settembre 2002 118,4 1,111737 1,243122 Ottobre 2002 118,7 1,114554 1,239980 Novembre 2002 119,0 1,117371 1,236854 Dicembre 2002 119,1 1,118310 1,235815 Gennaio 2003 119,6 1,123005 1,230649 Febbraio 2003 119,8 1,124883 1,228594 Marzo 2003 120,2 1,128638 1,224506 Aprile 2003 120,4 1,130516 1,222472 Maggio 2003 120,5 1,131455 1,221457 Giugno 2003 120,6 1,132394 1,220444 Luglio 2003 120,9 1,135211 1,217416 Agosto 2003 121,1 1,137089 1,215405 Settembre 2003 121,4 1,139906 1,212402 Ottobre 2003 121,5 1,140845 1,211404 Novembre 2003 121,8 1,143662 1,208420 Dicembre 2003 121,8 1,143662 1,208420 Gennaio 2004 122,0 1,145540 1,206439 Febbraio 2004 122,4 1,149296 1,202497 Marzo 2004 122,5 1,150235 1,201515 Aprile 2004 122,8 1,153052 1,198580 Maggio 2004 123,0 1,154930 1,196631 Giugno 2004 123,3 1,157746 1,193719 Luglio 2004 123,4 1,158685 1,192752 Agosto 2004 123,6 1,160563 1,190822 Settembre 2004 123,6 1,160563 1,190822 Ottobre 2004 123,6 1,160563 1,190822 Novembre 2004 123,9 1,163380 1,187939 Dicembre 2004 123,9 1,163380 1,187939 Gennaio 2005 123,9 1,163380 1,187939 Febbraio 2005 124,3 1,167136 1,184116 Marzo 2005 124,5 1,169014 1,182214 Aprile 2005 124,9 1,172770 1,178428 Maggio 2005 125,1 1,174648 1,176544 Giugno 2005 125,3 1,176526 1,174666 Luglio 2005 125,6 1,179343 1,171860 Agosto 2005 125,8 1,181221 1,169997 Settembre 2005 125,9 1,182160 1,169068 Ottobre 2005 126,1 1,184038 1,167213 PRATICA LAVORO 13/2014 623 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Dati tabellari Mese Indice Istat Coefficiente di rivalutazione Coefficiente di rivalutazione ante 1.1.1998 post 1.1.1998 Novembre 2005 126,1 1,184038 1,167213 Dicembre 2005 126,3 1,185915 1,165365 Gennaio 2006 126,6 1,188732 1,162603 Febbraio 2006 126,9 1,191549 1,159855 Marzo 2006 127,1 1,193427 1,158030 Aprile 2006 127,4 1,196244 1,155303 Maggio 2006 127,8 1,200000 1,151687 Giugno 2006 127,9 1,200939 1,150787 Luglio 2006 128,2 1,203756 1,148094 Agosto 2006 128,4 1,205634 1,146305 Settembre 2006 128,4 1,205634 1,146305 Ottobre 2006 128,2 1,203756 1,148094 Novembre 2006 128,3 1,204695 1,147199 Dicembre 2006 128,4 1,205634 1,146305 Gennaio 2007 128,5 1,206573 1,145413 Febbraio 2007 128,8 1,209390 1,142745 Marzo 2007 129,0 1,211268 1,140974 Aprile 2007 129,2 1,213146 1,139207 Maggio 2007 129,6 1,216901 1,135691 Giugno 2007 129,9 1,219718 1,133069 Luglio 2007 130,2 1,222535 1,130458 Agosto 2007 130,4 1,224413 1,128724 Settembre 2007 130,4 1,224413 1,128724 Ottobre 2007 130,8 1,228169 1,125272 Novembre 2007 131,3 1,232864 1,120987 Dicembre 2007 131,8 1,237559 1,116734 Gennaio 2008 132,2 1,241315 1,113356 Febbraio 2008 132,5 1,244131 1,110835 Marzo 2008 133,2 1,250704 1,104997 Aprile 2008 133,5 1,253521 1,102514 Maggio 2008 134,2 1,260094 1,096763 Giugno 2008 134,8 1,265728 1,091881 Luglio 2008 135,4 1,271362 1,087043 Agosto 2008 135,5 1,272300 1,086241 Settembre 2008 135,2 1,269484 1,088651 Ottobre 2008 135,2 1,269484 1,088651 Novembre 2008 134,7 1,264789 1,092692 Dicembre 2008 134,5 1,262911 1,094317 624 13/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Dati tabellari Mese Indice Istat Coefficiente di rivalutazione Coefficiente di rivalutazione ante 1.1.1998 post 1.1.1998 Gennaio 2009 134,2 1,260094 1,096763 Febbraio 2009 134,5 1,262911 1,094317 Marzo 2009 134,5 1,262911 1,094317 Aprile 2009 134,8 1,265728 1,091881 Maggio 2009 135,1 1,268545 1,089457 Giugno 2009 135,3 1,270423 1,087846 Luglio 2009 135,3 1,270423 1,087846 Agosto 2009 135,8 1,275117 1,083841 Settembre 2009 135,4 1,271362 1,087043 Ottobre 2009 135,5 1,272300 1,086241 Novembre 2009 135,6 1,273239 1,085440 Dicembre 2009 135,8 1,275117 1,083841 Gennaio 2010 136,0 1,276995 1,082247 Febbraio 2010 136,2 1,278873 1,080658 Marzo 2010 136,5 1,281690 1,078283 Aprile 2010 137,0 1,286385 1,074347 Maggio 2010 137,1 1,287324 1,073564 Giugno 2010 137,1 1,287324 1,073564 Luglio 2010 137,6 1,292019 1,069663 Agosto 2010 137,9 1,294836 1,067336 Settembre 2010 137,5 1,291080 1,070441 Ottobre 2010 137,8 1,293897 1,068110 Novembre 2010 137,9 1,294836 1,067336 Dicembre 2010 138,4 1,299531 1,063480 Gennaio 2011 101,2 1,304672 1,059289 Febbraio 2011 101,5 1,308540 1,056158 Marzo 2011 101,9 1,313697 1,052012 Aprile 2011 102,4 1,320143 1,046875 Maggio 2011 102,5 1,321432 1,045854 Giugno 2011 102,6 1,322721 1,044834 Luglio 2011 102,9 1,326589 1,041788 Agosto 2011 103,2 1,330456 1,038760 Settembre 2011 103,2 1,330456 1,038760 Ottobre 2011 103,6 1,335613 1,034749 Novembre 2011 103,7 1,336902 1,033751 Dicembre 2011 104,0 1,340770 1,030769 Gennaio 2012 104,4 1,345927 1,026820 Febbraio 2012 104,8 1,351084 1,022901 PRATICA LAVORO 13/2014 625 francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Dati tabellari Mese Indice Istat Coefficiente di rivalutazione Coefficiente di rivalutazione ante 1.1.1998 post 1.1.1998 Marzo 2012 105,2 1,356240 1,019011 Aprile 2012 105,7 1,362686 1,014191 Maggio 2012 105,6 1,361397 1,015152 Giugno 2012 105,8 1,363976 1,013233 Luglio 2012 105,9 1,365265 1,012276 Agosto 2012 106,4 1,371711 1,007519 Settembre 2012 106,4 1,371711 1,007519 Ottobre 2012 106,4 1,371711 1,007519 Novembre 2012 106,2 1,369132 1,009416 Dicembre 2012 106,5 1,373000 1,006573 Gennaio 2013 106,7 1,375578 1,004686 Febbraio 2013 106,7 1,375578 1,004686 Marzo 2013 106,9 1,378157 1,002806 Aprile 2013 106,9 1,378157 1,002806 Maggio 2013 106,9 1,378157 1,002806 Giugno 2013 107,1 1,380735 1,000934 Luglio 2013 107,2 1,382024 1,000000 Agosto 2013 107,6 1,387181 0,996283 Settembre 2013 107,2 1,382024 1,000000 Ottobre 2013 107,1 1,380735 1,000934 Novembre 2013 106,8 1,376868 1,003745 Dicembre 2013 107,1 1,380735 1,000934 Gennaio 2014 107,3 1,383314 0,999068 Febbraio 2014 107,2 1,382024 1,000000 N.B.: A partire dai dati di gennaio 2011 l’ISTAT avvia la pubblicazione delle nuove serie degli indici nazionali FOI con base di riferimento 2010 = 100 (la base di riferimento precedente era il 1995). Per garantire la comparabilita` temporale tra le serie espresse nella nuova base di riferimento e quelle espresse nelle precedenti basi, il coefficiente di raccordo dalla base 1995 alla base 2010 per l’indice generale FOI e` pari a 1,373. 626 13/2014 PRATICA LAVORO francesca giovannoni - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. FORMULARIO DEL LAVORO Amministrazione e gestione del personale Il volume fornisce tutte le soluzioni degli aspetti contrattuali prevalenti della professione (i contratti di lavoro, le collaborazioni, l’agenzia, l’appalto, il contratto a termine, le conciliazioni, il personale direttivo, le trasferte e i trasferimenti, i benefit, la gestione del personale, i premi, i licenziamenti, le procedure disciplinari) che costituiscono la quasi totalità delle problematiche che si riscontrano nell’amministrazione del personale. 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