VI Lunedì 27 Gennaio 2014 A F FA R I L E G A L I Da settembre Gmap in fase di aggiornamento. Per evitare disservizi, dice il ministero La giustizia è fuori di mappa Oscurato il servizio che individua gli uffici giudiziari DI V LUCA INSALACO uoi conoscere il tribunale competente per la tua causa? Meglio se ti armi di bussola, di un elenco telefonico e di una buona dose di pazienza. La revisione della geografia giudiziaria ha seminato il caos tra gli operatori del diritto, privandoli degli strumenti basilari per orientarsi tra i vari uffici giudiziari disseminati sul territorio. Tra cancellazioni, proroghe e proposte di referendum, anche il sito istituzionale del Ministero della Giustizia ha deciso così di ammutinarsi, in attesa di qualche certezza in più sull’assetto della macchina giudiziaria. Dallo scorso 13 settembre il servizio Giustizia Map risulta, infatti, ufficialmente «in fase di aggiornamento». Le pagine informatiche, che consentivano di individuare l’organo giurisdizionale territorialmente competente per ogni tipo di controversia, sono state, di fatto, oscurate. Da allora sono trascorsi quattro mesi e delle informazioni sull’organizzazione giudiziaria neppure l’ombra. Stessa sorte per i siti dei tribunali, sulle cui pagine sopravvivono, almeno lì, le vecchie ed estinte sezioni distaccate. Una beffa, insomma, per i professionisti del diritto, costretti a contattare (o, almeno, a tentare di farlo) gli uffici che presumono competenti. Un vero paradosso se si considera che, a breve, il processo civile telematico entrerà nella quotidianità di cancellerie e avvocati. Il Ministero della giustizia, dal canto suo, giustifica l’oscuramento di Gmap con l’intento di evitare disservizi e ulteriore confusione informativa. Da qui la necessità di rivolgersi direttamente agli uffici giudiziari finiti nel vortice del riassetto, dal momento che «le decisioni intervenute per la riorganizzazione dell’attività giudiziaria nelle singole sedi non hanno coinvolto solo decisioni ministeriali, ma anche i consigli giudiziari e il Csm». Buio totale anche sui tempi di scongelamento del servizio, per la cui riattivazione da via Arenula non sono in grado di fare alcuna previsione. E pazienza se il sito ministeriale, e quindi anche il servizio ormai fuori uso, assolve gli obblighi previsti in materia di trasparenza della pubblica amministrazione, che sono previsti dal decreto legislativo numero 33 del 2013. ©Riproduzione riservata Morosità condominiale alle stelle nel 2013 Bologna, tornano al circo tigri, leoni e rinoceronti Morosità condominiale alle stelle. Nel 2103 i debiti dei comproprietari nei confronti dei rispettivi condomini hanno infatti registrato aumenti a due cifre nei principali capoluoghi di provincia, con picchi di oltre il 30% nelle città metropolitane. Lo rivela una ricerca condotta da Confabitare, Associazione proprietari immobiliari, che evidenzia come siano diversi i fattori che hanno condotto a questo grave scenario, dalla crisi che divora il reddito delle famiglie alla perdita dei posti di lavoro, fino al pesante aumento della tassazione nel settore immobiliare. In testa a questa particolare classifica si trova la città Bologna, con un aumento nel 2013 del 33,8% dei casi di morosità condominiale. Seguono Roma (33%), Napoli (32,7%), Torino (31,8%) e Milano (30%). Al di sotto della soglia del 30%, ma con percentuali pur sempre preoccupanti, si trovano invece Catania (29,6%), Firenze (28%), Genova (26,5%), Cagliari (24,8). Palermo e Bari registrano rispettivamente un 23,7% e un 22,6%, mentre Padova si attesta sul 21,3% e, in fondo alla graduatoria, Venezia presenta un più contenuto 19%. Da segnalare come con l’entrata in vigore, lo scorso 18 giugno 2013, della nuova legge di riforma del condominio, l’amministratore sia obbligato a rientrare tempestivamente dei mancati incassi agendo giudizialmente nei confronti dei morosi. Gianfranco Di Rago Tornano al circo tigri e leoni, elefanti e rinoceronti. Almeno a Bologna e fino al 10 aprile, data in cui il Tar ha fissato l’udienza per la trattazione della causa nel merito. È quanto emerge dall’ordinanza 28/2014, pubblicata dal tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna. Bestie feroci Accolto il ricorso proposto in sede cautelare dalla società che gestisce lo spettacolo sotto il tendone: sussiste il fumus per accordare lo stop richiesto al provvedimento del Comune che tutela la fauna urbana nella parte in cui vieta di portare al circo le «bestie feroci», pena il diniego di concessione del suolo da parte dell’amministrazione locale. Alla luce della legge 337/68 che regola anche gli spettacoli circensi l’ente non può bloccare le «belve». La società è assistita dagli avvocati Giulio Cerceo e Gualtiero Pittalis. «Non avevamo alcun dubbio», commenta Davide Roscoe Orfei, organizzatore del Circo di Mosca, «abbiamo sempre confidato nella ragionevolezza della legge e il tempo ci ha dato ragione». Ma ora bisogna attendere La sentenza la decisione dei giudici nel sul sito www.italia- merito. Il Tar condanna il Comune a pagare le spese oggi.it/docio7 legali. Dario Ferrara Sentenza del tribunale di Lagonegro. Domanda opponibile alla curatela L’usucapione opera anche con riguardo ai beni del fallito DI LUIGI GIUSEPPE PAPALEO L’ usucapione, quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario, opera anche con riguardo ai beni dell’imprenditore dichiarato fallito e sia la relativa domanda giudiziale che la pedissequa sentenza sono opponibili alla curatela fallimentare e quindi alla massa dei creditori, ancorchè sopravvenienti rispetto alla declaratoria giudiziale di fallimento. Così ha stabilito di recente il Tribunale di Lagonegro (Pz) con una sentenza resa il 9/12/2013 in accoglimento delle ragioni dell’acquirente di un appartamento, che una volta dichiarato il fallimento dell’impresa di costruzione (sua dante causa) pur prescindendo dalle sorti negoziali del suo titolo di acquisto (consistente in una mera scrittura privata) conveniva in giudizio la curatela fallimentare facendo valere il suo possesso «uti-domini» sull’immobile, esercitato sin dalla consegna dello stesso, risalente ed occasionata comunque, in virtù della predetta scrittura privata, per il periodo prescritto dalla legge come utile al perfezionarsi dell’usucapione. La pronuncia giudiziale in commento, rappresenta un’importante applicazione di un principio di diritto «vivente», statuito da una datata sentenza della Suprema corte di cassazione (n. 13184/1999) di rado, però, recepita nel contesto del- la giurisprudenza di merito. Secondo l’orientamento di legittimità accennato, invero, il possibile conflitto insorgente tra la curatela fallimentare ed un soggetto usucapiente (anche in costanza di fallimento) si risolve sempre e comunque a favore di quest’ultimo, indipendentemente dalla preventiva trascrizione della sentenza di usucapione e prima ancora della relativa domanda giudiziale. Sull’argomento è utile anche ricordare il parallelismo sussistente tra la sentenza dichiarativa del fallimento (procedura concorsuale che si risolve in una esecuzione collettiva) e il pignoramento, poiché la procedura esecutiva individuale intrapresa dai creditori verso il debitorepignorato, diretta a colpire un immobile posseduto da un terzo-usucapiente, non rileva nei confronti dello stesso, quale atto interruttivo del possesso, poiché tale soggetto è «terzo» rispetto alla medesima procedura esecutiva, di talchè il rinvio operato dall’art. 1165 c.c. (in tema di disposizioni sulla prescrizione in generale ed in particolare di quelle relative alle cause di sospensione ed interruzione dei termini) incontra il limite della compatibilità di tali norme con la natura stessa dell’usucapione, con la conseguenza che non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso, se non a quegli atti che comportino per il possessore la materiale perdita del potere di fatto sulla cosa oppure a quegli atti giudiziali preordinati a ottenere «ope iudicis» la privazione del possesso nei confronti del possessoreusucapiente (cfr Corte d’appello di Firenze, sentenza del 4/4/2008; Cass. civile, sentenza n. 20397 del 18/10/2004; Cass. civile, sentenza n. 9845/2003; Cass. civile, sentenza n. 14917/2001). Con riferimento, poi, agli elementi di fatto costitutivi dell’usucapione, sia nel «corpus» che nell’«animus possidendi» il Tribunale di Lagonegro ha ritenuto legittimi in tal senso e quindi idonei a dimostrare la signoria di fatto sulla cosa corrispondente al diritto di proprietà, esercitata per il ventennio prescritto per usucapire, le utenze domestiche intestate al «terzopossessore» nonché il pagamento delle imposte comunali gravanti sull’immobile medesimo, accertando, dall’altro lato, la mancata prova da parte della curatela fallimentare dei cc.dd. atti interruttivi del possesso «uti-domini». ©Riproduzione riservata
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