La giustizia è fuori di mappa - avvpapaleo

VI
Lunedì 27 Gennaio 2014
A F FA R I L E G A L I
Da settembre Gmap in fase di aggiornamento. Per evitare disservizi, dice il ministero
La giustizia è fuori di mappa
Oscurato il servizio che individua gli uffici giudiziari
DI
V
LUCA INSALACO
uoi conoscere il tribunale competente per
la tua causa? Meglio
se ti armi di bussola,
di un elenco telefonico e di
una buona dose di pazienza.
La revisione della geografia
giudiziaria ha seminato il
caos tra gli operatori del diritto, privandoli degli strumenti basilari per orientarsi tra i vari uffici giudiziari
disseminati sul territorio.
Tra cancellazioni, proroghe
e proposte di referendum,
anche il sito istituzionale
del Ministero della Giustizia ha deciso così di ammutinarsi, in attesa di qualche
certezza in più sull’assetto
della macchina giudiziaria.
Dallo scorso 13 settembre il
servizio Giustizia Map risulta, infatti, ufficialmente
«in fase di aggiornamento».
Le pagine informatiche, che
consentivano di individuare l’organo giurisdizionale
territorialmente competente per ogni tipo di controversia, sono state, di fatto,
oscurate. Da allora sono
trascorsi quattro mesi e
delle informazioni sull’organizzazione giudiziaria
neppure l’ombra. Stessa
sorte per i siti dei tribunali,
sulle cui pagine sopravvivono, almeno lì, le vecchie ed
estinte sezioni distaccate.
Una beffa, insomma, per i
professionisti del diritto,
costretti a contattare (o, almeno, a tentare di farlo) gli
uffici che presumono competenti. Un vero paradosso
se si considera che, a breve,
il processo civile telematico
entrerà nella quotidianità
di cancellerie e avvocati.
Il Ministero della giustizia, dal canto suo, giustifica
l’oscuramento di Gmap con
l’intento di evitare disservizi e ulteriore confusione
informativa.
Da qui la necessità di rivolgersi direttamente agli
uffici giudiziari finiti nel
vortice del riassetto, dal
momento che «le decisioni intervenute per la riorganizzazione dell’attività
giudiziaria nelle singole
sedi non hanno coinvolto
solo decisioni ministeriali,
ma anche i consigli giudiziari e il Csm». Buio totale
anche sui tempi di scongelamento del servizio, per
la cui riattivazione da via
Arenula non sono in grado
di fare alcuna previsione.
E pazienza se il sito ministeriale, e quindi anche il
servizio ormai fuori uso,
assolve gli obblighi previsti
in materia di trasparenza
della pubblica amministrazione, che sono previsti dal
decreto legislativo numero
33 del 2013.
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Morosità condominiale
alle stelle nel 2013
Bologna, tornano al circo
tigri, leoni e rinoceronti
Morosità condominiale alle stelle. Nel 2103 i debiti
dei comproprietari nei confronti dei rispettivi condomini hanno infatti registrato aumenti a due cifre nei
principali capoluoghi di provincia, con picchi di oltre
il 30% nelle città metropolitane. Lo rivela una ricerca
condotta da Confabitare, Associazione proprietari immobiliari, che evidenzia come siano diversi i fattori che
hanno condotto a questo grave scenario, dalla crisi che
divora il reddito delle famiglie alla perdita dei posti di
lavoro, fino al pesante aumento della tassazione nel
settore immobiliare.
In testa a questa particolare classifica si trova la città
Bologna, con un aumento nel 2013 del 33,8% dei casi di
morosità condominiale. Seguono Roma (33%), Napoli
(32,7%), Torino (31,8%) e Milano (30%). Al di sotto
della soglia del 30%, ma con percentuali pur sempre
preoccupanti, si trovano invece Catania (29,6%), Firenze (28%), Genova (26,5%), Cagliari (24,8). Palermo
e Bari registrano rispettivamente un 23,7% e un 22,6%,
mentre Padova si attesta sul 21,3% e, in fondo alla
graduatoria, Venezia presenta un più contenuto 19%.
Da segnalare come con l’entrata in vigore, lo scorso 18
giugno 2013, della nuova legge di riforma del condominio, l’amministratore sia obbligato a rientrare tempestivamente dei mancati incassi agendo giudizialmente
nei confronti dei morosi.
Gianfranco Di Rago
Tornano al circo tigri e leoni, elefanti e rinoceronti.
Almeno a Bologna e fino al 10 aprile, data in cui il
Tar ha fissato l’udienza per la trattazione della causa
nel merito. È quanto emerge dall’ordinanza 28/2014,
pubblicata dal tribunale amministrativo regionale per
l’Emilia-Romagna.
Bestie feroci
Accolto il ricorso proposto in sede cautelare dalla società che gestisce lo spettacolo sotto il tendone: sussiste il
fumus per accordare lo stop richiesto al provvedimento
del Comune che tutela la fauna urbana nella parte in
cui vieta di portare al circo le «bestie feroci», pena il
diniego di concessione del suolo da parte dell’amministrazione locale. Alla luce della legge 337/68 che regola
anche gli spettacoli circensi l’ente non può bloccare
le «belve». La società è assistita dagli avvocati Giulio
Cerceo e Gualtiero Pittalis. «Non avevamo alcun dubbio», commenta Davide Roscoe Orfei, organizzatore del
Circo di Mosca, «abbiamo sempre confidato nella ragionevolezza della legge e il tempo ci ha dato ragione».
Ma ora bisogna attendere
La sentenza
la decisione dei giudici nel
sul sito www.italia- merito. Il Tar condanna il
Comune a pagare le spese
oggi.it/docio7
legali.
Dario Ferrara
Sentenza del tribunale di Lagonegro. Domanda opponibile alla curatela
L’usucapione opera anche
con riguardo ai beni del fallito
DI
LUIGI GIUSEPPE PAPALEO
L’
usucapione, quale modo di acquisto della proprietà a titolo
originario, opera anche con
riguardo ai beni dell’imprenditore dichiarato fallito e sia la relativa
domanda giudiziale che la pedissequa
sentenza sono opponibili alla curatela
fallimentare e quindi alla massa dei creditori, ancorchè sopravvenienti rispetto
alla declaratoria giudiziale di
fallimento.
Così ha stabilito di recente il
Tribunale di Lagonegro (Pz) con
una sentenza resa il 9/12/2013
in accoglimento delle ragioni
dell’acquirente di un appartamento, che una volta dichiarato il fallimento dell’impresa di
costruzione (sua dante causa)
pur prescindendo dalle sorti
negoziali del suo titolo di acquisto (consistente in una mera
scrittura privata) conveniva in
giudizio la curatela fallimentare facendo valere il suo possesso «uti-domini» sull’immobile, esercitato
sin dalla consegna dello stesso, risalente
ed occasionata comunque, in virtù della
predetta scrittura privata, per il periodo
prescritto dalla legge come utile al perfezionarsi dell’usucapione.
La pronuncia giudiziale in commento,
rappresenta un’importante applicazione
di un principio di diritto «vivente», statuito da una datata sentenza della Suprema corte di cassazione (n. 13184/1999)
di rado, però, recepita nel contesto del-
la giurisprudenza di merito. Secondo
l’orientamento di legittimità accennato,
invero, il possibile conflitto insorgente
tra la curatela fallimentare ed un soggetto usucapiente (anche in costanza di
fallimento) si risolve sempre e comunque
a favore di quest’ultimo, indipendentemente dalla preventiva trascrizione della
sentenza di usucapione e prima ancora
della relativa domanda giudiziale.
Sull’argomento è utile anche ricordare
il parallelismo sussistente tra la sentenza dichiarativa del fallimento (procedura
concorsuale che si risolve in una esecuzione collettiva) e il pignoramento, poiché la procedura esecutiva individuale
intrapresa dai creditori verso il debitorepignorato, diretta a colpire un immobile
posseduto da un terzo-usucapiente, non
rileva nei confronti dello stesso, quale
atto interruttivo del possesso, poiché tale
soggetto è «terzo» rispetto alla medesima
procedura esecutiva, di talchè il rinvio
operato dall’art. 1165 c.c. (in tema di disposizioni sulla prescrizione in generale
ed in particolare di quelle relative alle
cause di sospensione ed interruzione dei
termini) incontra il limite della compatibilità di tali norme con la natura stessa
dell’usucapione, con la conseguenza che
non è consentito attribuire efficacia interruttiva del possesso, se non a quegli
atti che comportino per il possessore la
materiale perdita del potere di fatto sulla
cosa oppure a quegli atti giudiziali preordinati a ottenere «ope
iudicis» la privazione del possesso nei confronti del possessoreusucapiente (cfr Corte d’appello
di Firenze, sentenza del 4/4/2008;
Cass. civile, sentenza n. 20397
del 18/10/2004; Cass. civile, sentenza n. 9845/2003; Cass. civile,
sentenza n. 14917/2001).
Con riferimento, poi, agli
elementi di fatto costitutivi
dell’usucapione, sia nel «corpus»
che nell’«animus possidendi»
il Tribunale di Lagonegro ha
ritenuto legittimi in tal senso
e quindi idonei a dimostrare la signoria di fatto sulla cosa corrispondente
al diritto di proprietà, esercitata per il
ventennio prescritto per usucapire, le
utenze domestiche intestate al «terzopossessore» nonché il pagamento delle
imposte comunali gravanti sull’immobile
medesimo, accertando, dall’altro lato, la
mancata prova da parte della curatela
fallimentare dei cc.dd. atti interruttivi
del possesso «uti-domini».
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