3.12.2010 – Seminario CCIA su RAEE – PowerPoint

SEMINARIO FORMATIVO
IL NUOVO SISTEMA PER LA GESTIONE dei
Camera di Commercio di Potenza
Sala Economia - Corso XVIII Agosto, 34
Potenza, 3 dicembre 2010
intervento a cura di
Silvio ASCOLI - ACTA SpA
Dati nazionali - fonte CdC RAEE - Ecomondo 2010
SFUGGE ANCORA
MOLTO
1 / 3 delle 9 Mt di RAEE
prodotti in Italia sono
Canalizzate nei CdR
42%
20%
OBIETTIVO
4,0 kg/ab.anno entro 2008!
105%
11%
(Art. 6, comma 1, D.Lgs. 151/2005)
6%
tonnellate
R2: valori non elevati anche perché contiene materiale di qualità e quindi viene “rubato”
prima
R3: fenomeno passaggio digitale terrestre + tubo catodico pesa più dei nuovi modelli con
cui viene sostituito
R4: siamo indietro
R5: siamo in grave ritardo (gli installatori professionali non entrano nei CdR – restrizioni
normative da superare)
Il nuovo sistema per la gestione dei RAEE - Potenza, 3 dicembre 2010 ____
Numeri ancora deludenti, perchè - Ecomondo 2010
884 distributori iscritti al Portale CdC RAEE in Italia
- su qualche centinaio di migliaia di distributori presenti in Italia -
1.592 Centri di Raccolta aperti alla distribuzione in Italia
- su più di 3.000 CdR iscritti al portale CdC RAEE in Italia - con oltre 8.000 Comuni presenti sul territorio italiano dei 1.592 CdR aperti alla distribuzione:
592 CdR aperti solo ai PICCOLI conferitori del PROPRIO TERRITORIO
518 CdR aperti a PICCOLI e GRANDI “
“
“
313 CdR aperti solo ai PICCOLI conferitori EXTRA TERRITORIO
169 CdR aperti a PICCOLI e GRANDI “
“
“
lo psicodramma dell’art.
Circolare Ministeriale altrimenti diviene
8 Occorre
un alibi per chi non vuole accettare
stando ad una interpretazione letterale, la norma sembra prevedere la possibilità di
conferimento in base alle modalità semplificate esclusivamente ai CdR operanti in base
alle disposizioni del Dm 8 aprile 2008 (escludendo quindi i CdR autorizzati in procedura
ordinaria). Occorre un chiarimento che escluda tale interpretazione, contraria allo spirito
della legge, che è quello di agevolare il conferimento ai CdR
DM 65/2010 Art. 8:
“La realizzazione e
la gestione di centri
di raccolta di cui
all'articolo 6,
comma 1, lettere a)
e c) del decreto
legislativo n.151 del
2005, si svolge con
le modalità previste
dal decreto del
Ministro
dell'ambiente e
della tutela del
territorio e del mare
dell'8 aprile 2008,
pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana del 28 aprile
2008, n. 99 e
successive
modifiche ed
integrazioni. “
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Centro di Raccolta abilitato RAEE a Potenza
Comune di Potenza - RAEE totali raccolti
250.000
200.000
( kg )
212.811
150.000
156.378
100.000
50.000
21.622
0
2009: Potenza: 2,3 kg/ab.anno- Basilicata: 1,2 kg/ab.anno
2008
2009
2010(*)
Italia: 3,2 kg/ab.anno
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Centro di Raccolta abilitato RAEE a Potenza
Crescita dei volumi
Ritiri
numero di accessi al CdR
16.000
14.000
in media 12 accessi/giorno
14.459
12.000
10.945
10.000
8.000
6.960
Sistemi Collettivi che
hanno ritirato i RAEE
domestici sono stati:
ECODOM, REMEDIA,
ECOLIGHT, RAECYCLE
ed ERP. Tutti si sono
avvalsi della Società
RI.PLASTIC Srl di
Baragiano (PZ)
6.000
4.000
4.507
2.000
1.528
0
2006
2007
2008
2009
2010 (*)
(*) dati al 8.9.2010
il Centro di Raccolta è aperto in orario pomeridiano nelle giornate del lunedì,
mercoledì e venerdì ed in orario antimeridiano nelle giornate di martedì, giovedì e sabato
quadro deludente degli
impianti di recupero sul
nostro territorio. Provincia
di Potenza: RI.PLASTIC
Srl, a regime - Provincia di
Matera: SOGEMONT Srl
(Area Industriale
Valbasento - Pisticci
Scalo), in fase di avvio
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Centro di Raccolta abilitato RAEE a Potenza
Ripartizione percentuale dei ritiri
R3; 24,7
R2; 29,8
TV e Monitor (R3) hanno
rappresentato comunque una
fetta importante dei RAEE
conferiti al Centro di Raccolta
di Potenza (~1/4 dei ritiri)
dato R3 ancora sottodimensionato: il
calendario di passaggio al Digitale
Terrestre in Basilicata (Area 14) prevede
lo spegnimento della TV analogica entro il
secondo semestre 2011
i raggruppamenti delle
Apparecchiature
Refrigeranti (R1) e
quello dei Grandi
Bianchi (R2) si sono
attestati, sommati,
attorno al 60% del
totale dei RAEE ritirati
Il dato dei piccoli
elettrodomestici (r4) è identico
a quello nazionale
R4; 15,4
R1; 29,9
R5; 0,1
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Centri di Raccolta abilitati RAEE in Basilicata
Art.6, c.1., lett. a) D.Lgs. 151/2005: i
Comuni sono tenuti a garantire il ritiro
gratuito, presso i CdR, dei RAEE
prodotti nel proprio territorio.
Non tutti i Comuni dispongono di un
CdR.
Le aree interne sono in maggior ritardo
nell’attivazione dei CdR
Questa è una potenziale difformità di
servizio sul territorio della regione
Basilicata
Possibile elemento di criticità
nell’adempimento degli obblighi di
ritiro in modalità “uno contro uno”
La distribuzione non ha infatti la
garanzia di poter conferire i RAEE,
ritirati dai consumatori, presso un CdR
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Il D.M. 8.3.2010, n. 65 “Regolamento recante
modalità semplificate di gestione dei RAEE da
parte dei distributori e degli installatori di AEE,
nonché dei gestori dei centri di assistenza di tali
apparecchiature”
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D.M. 8.3.2010, n. 65 - Entrata in vigore dell’ “1 contro 1”
L’obbligo del ritiro “1 contro 1” previsto dal D.Lgs 151/05 è stato posticipato da un
provvedimento d’urgenza (D.L. n. 248 del 31 dicembre 2007) a 30 gg.
dall’entrata in vigore del Regolamento sulle modalità semplificate di gestione
dei RAEE da parte della distribuzione e altri soggetti (D.M. 8.3.2010, n. 65, pubbl.
in G.U. n. 102 del 4.5.2010) ovvero al 18 giugno 2010
In assenza di tali semplificazioni, infatti, risultava particolarmente complesso, se
non impossibile, per tali operatori assicurare il ritiro gratuito imposto dal D.Lgs
151/05
Per l’attività di deposito di RAEE (e di trasporto degli stessi) la ditta doveva infatti
essere autorizzata e/o iscritta all’Albo gestori (essa continua comunque a doverlo
essere al di fuori delle ipotesi previste dal Regolamento sulle semplificazioni)
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Importanti chiarimenti introdotti dal D.M. 65/2010
Il Regolamento introduce un chiarimento fondamentale (art. 1, rubrica): : le
apparecchiature ritirate gratuitamente dai distributori sono qualificate come
RIFIUTI.
Ciò comporta l’applicazione degli adempimenti in materia di rifiuti alla gestione
del dismesso, sia pure in versione semplificata (Cfr. anche art. 21 L. 25.2.08 n.
34 - Comunitaria 2008)
Altro chiarimento importante (art. 1, comma 2): rientra nella fase della
RACCOLTA il raggruppamento dei RAEE domestici disciplinati dal D.Lgs.
151/2005 finalizzato al trasporto presso i Centri di Raccolta, effettuato dai
distributori/manutentori/installatori alle condizioni specificate nel decreto presso i
locali del proprio punto vendita o altro luogo di deposito dichiarato in sede
di iscrizione all’Albo
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Modalità di raggruppamento dei RAEE
Durata
Dove
e
(art.1, comma 2)
i RAEE devono essere trasportati presso i Centri di Raccolta
(almeno) mensilmente e, comunque, al raggiungimento di
3.500 kg
• luogo idoneo (punto vendita, magazzino, luogo di
raggruppamento, altro luogo), pavimentato, non accessibile a
terzi, protetto da pioggia e vento con sistemi di copertura anche
mobili;
• obbligo di separazione dei rifiuti pericolosi e divieto di
miscelazione (non è previsto l’obbligo di raccolta nei 5
raggruppamenti)
come
• mantenendo integrità dei RAEE evitando deterioramento degli
stessi e fuoriuscita di sostanze pericolose
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Schedario presso il distributore (art. 1, comma 3)
i distributori, installatori, gestori centri
assistenza, adempiono all’obbligo di
tenuta del Registro di Carico e
Scarico compilando, all’atto del ritiro
dell’AEE sostituita, lo Schedario
numerato progressivamente (obbligo
di tenuta per tre anni)
Indicando nominativo e indirizzo del
consumatore che ha conferito il rifiuto
e la tipologia dello stesso (cfr.
diapositiva seguente) + integrato con
dati del documento di trasporto
(art.2, comma 2)
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Codice identificativo del rifiuto
R5
R1
R3
R2, R4
Codici CER da utilizzare nella modulistica
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Trasporto dei RAEE domestici (art.2, commi 1,2)
EFFETTUATO DAI DISTRIBUTORI, INSTALLATORI, CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA
DdT
il trasporto tipo
a) e tipo c) è
accompagnato
dal
Documento di
Trasporto,
numerato e
redatto in tre
esemplari
a)
a)
LdR
b)
c)
PV -
a) dal domicilio del cliente al CdR o al Luogo di Raggruppamento (LdR o PV);
ESERCIZIO
b) dal Punto Vendita al LdR (se il LdR è diverso dal PV) – solo distributori;
c) dal LdR o PV al CdR;
d) Quantità RAEE ≤ 3.500 kg, con automezzi aventi Portata ≤ 3.500 kg e MTT ≤ 6.000 kg;
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Il Documento di Trasporto (art. 2, comma 2)
A) i distributori, installatori, gestori
centri assistenza o trasportatori
incaricati compilano, datano e
firmano il DdT incrociando i dati dello
Schedario
B) all’atto della consegna, da parte
dei soggetti (A), il responsabile del
CdR controfirma il DdT
1°copia del DdT : restituita al
distributore/installatore/gest.centr.ass.;
2°copia DdT : conservata dal
trasportatore (se ≠ da distr./inst./gest.);
3°copia del DdT : rimane al CdR;
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Il Documento di Trasporto (art. 2, comma 2)
Nel caso di ritiro a domicilio, sul
documento devono risultare nominativo,
indirizzo e firma del cliente;
Come destinatario va ovviamente
indicato il CdR e l’indirizzo del medesimo,
riportando gli estremi dell’autorizzazione
Come quantità, per il trasporto in modalità
semplificata va ovviamente rispettato il
limite del punto d) dell’Art. 2, comma 1
Osservazione: se i distributori,
installatori, gestori centri assistenza
utilizzano un Luogo di
Raggruppamento sarebbe stato più
semplice prevedere una quarta
copia del DdT piuttosto che la copia
fotostatica, firmata dal distributore,
delle pagine dello Schedario
(modalità prevista dall’art. 2 comma
3 del D.M. 65/2010)
viene assegnato ad un registro
(Schedario-Registro Car./Scar.) il
compito di tracciare un trasporto
(attività propria del DdT-FiR)
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Il Documento di Trasporto (art. 2, comma 4)
Obbligo dei
DISTRIBUTORI/INSTALLATORI/GESTORI DI CENTRI DI ASSISTENZA
durante il trasporto
devono adottare tutte le misure necessarie ad assicurare che i RAEE
giungano al CdR nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver
subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che
si configurerebbero comunque come attività di gestione dei rifiuti non
autorizzate. Ciò perchè, ai sensi dell’art. 7 del cit. D.Lgs. 151, i soggetti che
effettuano la raccolta devono assicurare che tale operazione sia svolta in
modo da ottimizzare il successivo reimpiego e riciclaggio delle
apparecchiature o dei relativi componenti presso gli impianti preposti.
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c. 3
(art.3, commi 1,2,3)
la raccolta e il trasporto dei RAEE domestici può essere effettuata dai
distr./inst./gest.cen.ass.tecn. previa iscrizione in apposita sezione
dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
c. 2
comunicazione
alla sezione
regionale
dell’Albo
c. 1
Iscrizione all’Albo Nazionale G. A.
• sede attività, indirizzo punto vendita o raggruppamento e titolo
giuridico per l’utilizzo
• tipo di RAEE raggruppati con relativo C.E.R.
• rispondenza del luogo di raggruppamento ai requisiti D.M. 65
• estremi identificativi mezzi e idoneità tecnica
la raccolta e il trasporto dei RAEE domestici può essere effettuata da
terzi che operano in nome dei distr./inst./gest.cen.ass.tecn. previa
iscrizione in apposita sezione dell’A.N.G.A.
sede, distr./inst./gest.cen.ass.tecn. per cui opera, indirizzo punto
vendita/raggupp., C.E.R. trasportati, estremi mezzi e idoneità tecnica
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Dimostrare la provenienza domestica (art.4, c. 2)
oltre a barrare “domestici”, e ad
utilizzare i C.E.R. giusti, gli
installatori ed i gestori di centri
di assistenza devono dimostrare
la provenienza domestica con
l’autocertificazione (All.III)
trattandosi di autocertificazione,
deve essere accompagnata da
copia del documento di identità
del sottoscrittore
l’autocertificazione è consegnata
al Centro di Raccolta
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Schedario presso il Centro di Raccolta
ai sensi del Dm 8 aprile 2008, come modif. dal Dm 13 aprile 2009, recante la
disciplina sui centri di raccolta, i CdR devono inoltre compilare (eventualmente su
supporto informatico) per i rifiuti in entrata provenienti da utenze non
domestiche (quindi compresi quelli conferiti dai soggetti in questione), uno
schedario numerato progressivamente conforme al modello di cui all’Allegato IA
allo stesso decreto.
Anche in questo modello (firmato dall’addetto del CdR) andranno riportati:
• Dati del CdR
• Tipologia rifiuto e C.E.R.
• Azienda che conferisce, partita IVA e targa del mezzo
• Quantitativo (anche stimato, in assenza di pesatura)
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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
D.Lgs. 25 luglio 2005 - n. 151:
151 norma quadro di attuazione direttive 2002/95,
2002/96 e 2003/108 su RAEE e RoHS (obbligo per i distributori di ritiro dai propri clienti del RAEE
equivalente alla nuova apparecchiatura venduta (art. 6, comma 1, lett b) + obbligo dei sottoscrittori a garantire il ritiro
gratuito, presso i CdR, dei RAEE domestici conferiti dai cittadini o dalla distribuzione (art. 6, comma 1, lett a)
Accordo di Programma ANCI-CdC 18 luglio 2008 (modificato 7 luglio 2010):
sulle condizioni generali di ritiro e di gestione dei RAEE domestici (disciplinare condizioni
generali di ritiro dei RAA domestici presso i CdR) Riviste ed aggiornate il 7.7.2010 dal Comitato guida dello stesso
Accordo (Cfr. Accordo di programma 7.7.2010)
Dm 8 marzo 2010 - n. 65: Pubb. in G.U. n. 102 del 4.5.2010 entrato in vigore il 18.6.2010 - modalità di
gestione semplificate per il ritiro dei RAEE da parte di distributori, installatori e CAT
– obbligo ritiro uno contro uno a carico della distribuzione
Protocollo d’intesa ANCI–CdC–Distribuzione 24 giugno 2010: regolazione dei
rapporti fra i distributori ed i gestori CdR RAEE domestici
Accordo di Programma ANCI-CdC-Distribuzione 7 luglio 2010: per la raccolta
e la gestione dei RAEE ex art. 10 c. 2 lett. b) Dm 185/07 - rendere operativo il ritiro direttamente
presso i luoghi di raggruppamento organizzati dai distributori previsto dal D.M. 185/2007, Art. 10, comma 2, lett. b), (è il
tentativo di superare il problema dell’assenza o insufficienza strutturale, logistica o autorizzativa dei CdR)
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Il Protocollo d’intesa 24 giugno 2010
(1/2)
siglato Protocollo d'intesa tra ANCI, CdC, Distribuzione (Conad, Confcommercio,
Confesercenti, Federdistribuzione)
OBIETTIVO:
solo per i RAEE domestici, facilitare conferimenti ai CdR da parte della Distribuzione
riconoscendo un corrispettivo aggiuntivo (premio di efficienza) per i CdR che danno la
disponibilità ad accogliere i RAEE dalla Distribuzione
i Comuni che già dispongono delle strutture necessarie potranno adoperarsi per
fornire alla distribuzione adeguata assistenza tecnica e supporto logistico
Il CdR di ACTA SpA
Autorizzato, ex D.M. 8.4.2008, con Det. Dirig. Comune PZ n. 602 del 30.10.2008
Iscritto al Portale CdC RAEE in data 14.10.2008 (Impianto di messa in Riserva - Det. Dirg.
Prov. PZ n.1292 del 31.5.2006 validità 5 anni)
Iscritto Albo Nazionale Gestori Ambientali Basilicata Cat. 1, Classe c10 dal 7.10.2009
Aperto alla distribuzione (PICCOLI e GRANDI) dal 3.9.2010 per i soli RAEE provenienti dai
punti vendita e dai luoghi di raggruppamento dei distributori presenti all’interno del territorio del
Comune di Potenza
Obiettivo di ACTA SpA è principalmente la tutela dell’ambiente e la riduzione del
fenomeno dell’abbandono dei RAEE su suolo pubblico (i corrispettivi annui provenienti dal
CdCRAEE coprono meno del 10% dei costi del CdR di Via del Gallitello, 2 a Potenza)
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Il Protocollo d’intesa 24 giugno 2010
(2/2)
Accesso ai CdR dei Distributori distinto in 2 fasce:
1 Piccolo conferitore: < 200 kg/g e ≤ 4 pezzi/g
2 Grande conferitore: tutti gli altri
PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO:
Accreditamento dei Distributori al portale CdC:
- Indicare fascia di appartenenza
- Anagrafica punto vendita/raggruppamento
- Elenco trasportatori incaricati (iscritti sezione specifica Albo Gestori)
Individuazione CdR attraverso il portale CdC e prenotazione del conferimento
Conferimento al CdR secondo i 5 raggruppamenti, separando all’atto del
conferimento
Il Protocollo d’Intesa si applica anche ai Gestori dei Centri di Assistenza e
agli Installatori di AEE
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L’Accordo di Programma 7 luglio 2010
(1/5)
sottoscritto l’Accordo di Programma tra ANCI, CdC, Distribuzione (Conad,
Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione) con l’obiettivo di
INCENTIVARE
1. il conferimento dei RAEE domestici da parte dei distributori, installatori,
gestori centri assistenza tecnica ai CdR;
2. gli Enti Locali a dotarsi/potenziare/incrementare il numero dei CdR
adeguandoli a standards minimi
tentando così di superare il problema dell’assenza o insufficienza
strutturale, logistica o autorizzativa dei CdR sul territorio nazionale
AZIONI CONCRETE:
1.
adeguamento/incremento del meccanismo dei premi di efficienza concessi ai CdR;
2.
miglioramento della logistica e delle modalità di deposito/ritiro presso i CdR (nuove
Unità di Carico, UdC coperte, spazi, attrezzature, ritiri a chiamata, ritiri a giro
programmato);
3.
incentivando l’aumento dei giorni di apertura dei CdR;
4.
definendo tempi certi per l’esigibilità dei premi di efficienza;
5.
definendo penali e sanzioni in caso di anomalie sia a carico dei Sottoscrittori che dei
Sistemi Collettivi;
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L’Accordo di Programma 7 luglio 2010
(2/5)
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L’Accordo di Programma 7 luglio 2010
(3/5)
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L’Accordo di Programma 7 luglio 2010
(4/5)
per TV e monitor non è più ammesso il deposito in modo sfuso nello scarrabile
(ciò per ragioni di pericolosità legata a tale tipo di gestione)
se l’Unità di Carico scarrabile è espressamente prevista dalle autorizzazioni in possesso del
CdR o la si predilige per ragioni di standardizzazione e facilità di carico, è ammesso il
posizionamento della nuova UdC (cesta) all’interno dello scarrabile
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L’Accordo di Programma 7 luglio 2010
(5/5)
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SEMINARIO FORMATIVO
IL NUOVO SISTEMA PER LA GESTIONE dei
Ing. Silvio ASCOLI – Dirigente ACTA SpA
per contatti:
[email protected][email protected]
www.actapotenza.it
Azienda per la Cura e la Tutela dell’Ambiente SpA