Zecchin RAEE

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D.Lgs. 49/2014: Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) -­‐ Attuazione direttiva 2012/19/Ue A cura della Dott.ssa Barbara Zecchin
Il 14 febbraio 2014 è scaduto il termine per il recepimento della nuova direttiva 2012/19/UE sui RAEE. Il Decreto legislativo n.49 del 14/03/2014 emanato a tal scopo è stato di recente pubblicato nel SO n.30 della GU del 28/03/2014 (sarà in vigore dal 12 aprile), andando ad abrogare quasi totalmente il precedente D.Lgs. 151/2005. Esaminiamo le novità principali introdotte dalla nuova norma. Principi generali Il testo del Decreto si apre con le finalità, che consistono nella definizione di procedure volte a “proteggere l’ambiente e la salute umana”, mediante misure di prevenzione e riduzione degli impatti in linea con quelle già indicate nella precedente normativa. Il campo di applicazione prevede invece una prima fase nella quale la norma si applica ai RAEE rientranti nelle categorie in All.I del Decreto, ed una seconda, a partire dal 15 agosto 2018, nella quale l'applicazione verrà estesa anche ai RAEE rientranti nelle categorie in All.III del Decreto, sostanzialmente comprendenti RAEE di grandi dimensioni. In art.3 vengono meglio specificate, rispetto a prima, le esclusioni, alcune valide solo a partire dal 15 agosto 2018, tra cui compaiono gli utensili industriali fissi e le installazioni fisse di grandi dimensioni. Tra le definizioni contenute in art.4 è da segnalare l'introduzione di “RAEE di piccolissime dimensioni: i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm” e la distinzione tra “distributore”, che è il soggetto che rende disponibile sul mercato un'AEE, e “distributore al dettaglio”, che è il distributore che rende disponibile un'AEE specificamente all'utilizzatore finale. Viene inoltre introdotta, in linea con la Direttiva Europea, una più precisa distinzione tra RAEE provenienti dai nuclei domestici e RAEE professionali, specificando che i RAEE detti “dual use”, ovvero quelli che potrebbero essere usati sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici, sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici. Tale specificazione non risolve comunque le difficoltà applicative che emergono quando la classificazione in rifiuto urbano e speciale prevista dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. si confronta con questa suddivisione in RAEE da nuclei domestici e RAEE professionali. © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in
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Ora che è operativo il regime dell'uno contro uno, vengono definiti i RAEE equivalenti, specificando che sono i RAEE ritirati a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbiano svolto la stessa funzione dell'apparecchiatura fornita. Con riferimento all'attività dei distributori ai sensi del DM 65/2010, viene poi introdotto il concetto di “deposito preliminare alla raccolta” che altro non è che il deposito temporaneo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Anziché di reimpiego si parla ora di “riutilizzo”, come definito dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06., mentre per definire il “centro di raccolta dei RAEE” si richiama l'art. 183, comma 1 del D.Lgs. 152/06, lasciando in questo modo esclusi i centri di raccolta autorizzati ai sensi degli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Si noti che però poi all'art.12 comma 2 si specifica che “la realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui alle lettere a) e b) si svolge con le modalità previste dalle disposizioni adottate in attuazione dell’articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero, in alternativa, con le modalità previste agli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Di nuova introduzione tra i RAEE, infine, ci sono i “rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici”, distinti in RAEE da nuclei domestici o RAEE professionali se di potenza nominale inferiore o uguale-­‐superiore a 10KW. Negli art.6 e 7 emerge la priorità che viene data al riutilizzo rispetto al recupero, tanto che al comma 2 viene previsto che nei centri di raccolta debbano essere individuate “apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei RAEE domestici destinati alla preparazione al riutilizzo”. Questa disposizione, che nasce da un obiettivo assolutamente condivisibile, potrebbe però richiedere una disponibilità di nuovi spazi riservati ai RAEE nei centri di raccolta non sempre ottenibile; presuppone inoltre che i RAEE destinati al riutilizzo che non passano attraverso i distributori (presso i quali possono già essere separati dagli altri) siano individuati come tali già dagli utenti, se non dagli operatori dei centri di raccolta al momento del conferimento, e anche questo nella pratica non è sempre facilmente realizzabile. Del resto, però, la normativa porta sempre più verso il conferimento dei RAEE con il sistema dell'uno contro uno o anche dell'uno contro zero (introdotto da questo nuovo decreto), perciò in una prospettiva futura solo una frazione residua di RAEE dovrebbe arrivare ai centri di raccolta senza passare attraverso i distributori. Gestione dei RAEE Una rilevante novità prevista in art.9 è la possibilità di creare un sistema individuale, in alternativa ai sistemi collettivi, per i produttori che devono adempiere agli obblighi di finanziamento. Mentre con la normativa finora in vigore tale possibilità, seppur contemplata, non era definita nei particolari, con questo nuovo decreto vengono specificate la condizioni alle quali possono essere riconosciuti sistemi individuali in alternativa ai sistemi collettivi. Requisito fondamentale è che i produttori che costituiscono un sistema individuale organizzino una gestione dei RAEE che derivano dalle proprie AEE a livello nazionale, sistema di cui deve essere dimostrata l'efficienza e che dovrà essere riconosciuto dal Ministero. © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in
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Viene quindi disciplinato, all’art.11, il deposito preliminare alla raccolta previsto presso i distributori, introdotto già con il DM 65/2010; la gestione di tale deposito dev'essere quella prevista dalla norma per il deposito temporaneo,ma i limiti temporali o quantitativi sono stabiliti in modo specifico per i distributori; è previsto infatti che si possa scegliere tra criteri quantitativo con limite di 3.500 kg e criterio temporale con limite di 3 mesi. Viene inoltre specificato che tale deposito si considera facente parte della fase di raccolta. Al comma 3 viene quindi introdotto il sistema di ritiro uno contro zero: con limitazione ai RAEE di piccolissime dimensioni provenienti da nuclei domestici, è possibile per i distributori, ed è obbligatorio per quelli con superficie di vendita di AEE di almeno 400 mq, il ritiro del RAEE senza che l'utilizzatore abbia obbligo di acquisto di un'AEE equivalente. Pur introducendo da subito tale sistema, il Decreto rimanda poi ad uno specifico Decreto Ministeriale la disciplina delle modalità semplificate per tale tipo di ritiro e dei requisiti tecnici per la raccolta presso i distributori dei RAEE che ne derivano. All’art.12 viene ripreso e ribadito l’obiettivo di intercettare tutti i RAEE provenienti da nuclei domestici, sulla base dei sistemi di raccolta differenziata organizzata dai Comuni e di una rete efficiente di centri di raccolta sul territorio, dando priorità soprattutto ad “apparecchiature per lo scambio di temperatura contenenti sostanze che riducono lo strato di ozono e gas fluorurati ad effetto serra, lampade fluorescenti contenenti mercurio, pannelli fotovoltaici e apparecchiature di piccole dimensioni”. Vengono stabiliti i nuovi obiettivi di raccolta differenziata, in art. 14, con una prima fase, fino al 31/12/2015, in cui il tasso medio di raccolta deve essere di almeno 4 kg l’anno per abitante; dopo tale data il tasso minimo di raccolta dovrà essere di almeno 45%, calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti in un dato anno ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti. In seguito, dal 01/01/2016 al 31/12/2018 il quantitativo dei RAEE raccolti dovrà aumentare gradualmente fino al conseguimento, dal 01/01/2019, del tasso del 65%, calcolato come sopra, o del tasso del 85% calcolato sui RAEE prodotti nel territorio nazionale. Viene specificato che deve essere ancora definito a livello europeo un metodo comune per calcolare il volume misurato in base al peso dei RAEE prodotti, sulla base dei cicli di vita delle diverse AEE; il Decreto non esclude quindi la possibilità che, in attesa che la Commissione Europea si esprima in proposito (secondo la Direttiva, dovrebbe emettere atti di esecuzione a tal fine entro il 14/08/2015), il Ministero possa decidere autonomamente di definire un metodo di calcolo da applicarsi sul territorio nazionale. Il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi è in capo in primo luogo all’ISPRA, che trasmette i dati al Ministero, che a sua volta li trasmette alla Commissione Europea. Per quanto riguarda il ritiro presso i centri di raccolta il sistema viene organizzato sulla base di convenzioni apposite con sistemi individuali costituiti dai produttori, o, in alternativa, dell’accordo di programma, già operante, del CdC RAEE con ANCI. © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in
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Passando a parlare del trattamento dei RAEE, l’art.18 fa riferimento ai requisiti tecnici, già previsti dal D.Lgs, 151/05, riportati in All. VII e VIII e specifica che, a seguito delle norma minime di qualità che verranno definite dalla Commissione Europea, verrà emanato un apposito Decreto Ministeriale con criteri e modalità tecniche da rispettare nell’esercizio delle operazioni di trattamento, in aggiunta a quelle già previste negli allegati di cui sopra; gli impianti che effettuano trattamento dovranno adeguarsi, presentando entro 3 mesi dall'adozione istanza agli Enti competenti per l'adeguamento delle autorizzazioni. In merito alle autorizzazioni di tali impianti viene ripreso, in forma aggiornata, quanto già previsto dal D.Lgs. 151/2005, per cui in linea generale tali impianti sono autorizzati con procedura ordinaria ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 ma, nel rispetto delle specifiche condizioni, viene contemplata anche la possibilità, per il trattamento dei RAEE non pericolosi, di procedura semplificata ai sensi dell’art. 216. In questo specifico caso, però, l’art. 20 comma 2 rimanda la disciplina delle operazioni di recupero dei RAEE non pericolosi ad uno specifico decreto adottato ai sensi dell’art. 214 del D.Lgs. 152/06. Vengono inoltre previste periodiche ispezioni da parte degli organi di controllo, sia per gli impianti autorizzati in procedura ordinaria che per quelli autorizzati in procedura semplificata. Finanziamento della gestione dei RAEE Le modalità di finanziamento dei RAEE sia domestici che professionali sono essenzialmente quelle già previste dalla normativa precedente, con un maggiore accento sulla possibilità per i produttori di provvedere anche individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE. Tra gli obblighi di informazione invece, già previsti con il D.Lgs. 151/2005 per i produttori ma anche per i gestori del pubblico servizio di raccolta, viene dettagliato di più, all'art. 27, l’obbligo di informazione dei produttori nei confronti degli impianti di trattamento, al fine di agevolare il trattamento adeguato. All’art. 28, relativo al marchio di identificazione del produttore che le AEE devono obbligatoriamente contenere, vengono indicati i requisiti base che tale marchio deve avere, conformemente alla relativa norma tecnica introdotta nel 2006, pertanto non contemplata nel precedente decreto. L’art. 29 disciplina il Registro Nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione RAEE istituito ai sensi del regolamento n. 185/2007; in conseguenza a quanto introdotto con l’art. 9 sui sistemi individuali, viene prevista un’apposita sezione per i sistemi individuali. Coordinamento, controllo e vigilanza L’art. 33 relativo al Centro di Coordinamento RAEE prevede, in aggiunta a quanto già introdotto dal DM 185/2007 con cui fu istituito, la possibilità (ma non l’obbligo) di adesione anche per i sistemi individuali costituiti dai produttori. Viene inoltre prevista la costituzione da parte del Centro di Coordinamento, entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto, di un elenco a cui dovranno iscriversi gli impianti di trattamento RAEE tramite semplice © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in
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comunicazione. La stessa destinazione dovranno avere i dati sui quantitativi annuali di RAEE trattati da inviare entro il 30 aprile di ogni anno. Da evidenziare poi, all’art.37, i tre fronti su cui devono impegnarsi le attività di ispezione e monitoraggio da parte degli Enti, al fine di verificare la corretta applicazione del decreto: - le informazioni fornite dai produttori al Registro nazionale in fase di iscrizione e di comunicazione annuale; - le spedizioni, in particolare al di fuori dell’Unione Europea; - le operazioni svolte presso gli impianti di trattamento. Sanzioni, disposizioni transitorie e finali Tra le sanzioni, da segnalare l’introduzione di sanzioni per gli impianti di trattamento che non si iscrivono all'elenco predisposto dal Centro di Coordinamento, con in aggiunta la diffida ed eventualmente la revoca dell’autorizzazione, nonché sanzioni in caso della mancata comunicazione annuale da parte degli stessi impianti. Sono inoltre applicate le sanzioni penali degli art. 259 e 260 del D.Lgs. 152/06 per chi effettua spedizione di AEE usate, sospettate di essere RAEE, in difformità ai requisiti previsti in All.VI del Decreto. Infine, nelle disposizioni finali vengono date delle prime indicazioni sulle modalità di copertura dei costi per la gestione dei rifiuti derivanti da pannelli fotovoltaici, vista la nuova introduzione di questi tipi di rifiuti nel sistema di gestione dei RAEE. Barbara Zecchin Pubblicato il 2 aprile 2014 © Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in
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